Indice 
Testi approvati
Giovedì 13 dicembre 2007 - Strasburgo
Progetto di bilancio generale 2008, modificato dal Consiglio (tutte le sezioni)
 Accordo di stabilizzazione e di associazione CE/Montenegro ***
 Cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e il Consiglio d'Europa *
 Identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina *
 Competenze e cooperazione in materia di obbligazioni alimentari *
 Decimo anniversario del trattato sulle mine antipersona (Convenzione di Ottawa)
 Relazioni UE-Cina
 Lotta al crescente estremismo in Europa
 Montenegro
 Inquinamento causato dalla marea nera nel Mar Nero e nel Mar d'Azov in seguito al naufragio di vari natanti
 Sistemi di garanzia dei depositi
 Gestione patrimoniale II
 Tessili
 Relazioni economiche e commerciali con la Corea
 Ciad orientale
 Diritti delle donne in Arabia Saudita
 Giustizia per le "donne di conforto" (schiave del sesso in Asia prima e durante la seconda guerra mondiale)

Progetto di bilancio generale 2008, modificato dal Consiglio (tutte le sezioni)
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Risoluzione
Allegato
Allegato
Allegato
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2007 sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008 quale modificato dal Consiglio (tutte le sezioni) (15717/2007 – C6-0436/2007 –2007/2019 (BUD)2007/2019B(BUD)) e le lettere rettificative n. 1/2008 (13659/2007 – C6-0341/2007) e n. 2/2008 (15716/2007 – C6-0435/2007) al progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008
P6_TA(2007)0616A6-0492/2007

Il Parlamento europeo,

–   visti l'articolo 272 del trattato CE e l'articolo 177 del trattato Euratom,

–   vista la decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee(1),

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(2),

–   visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(3),

–   vista la sua risoluzione del 24 aprile 2007 sulla strategia politica annuale della Commissione per la procedura di bilancio 2008(4),

–   visto il progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008 stabilito dal Consiglio il 13 luglio 2007 (C6-0287/2007 – C6-0288/2007),

–   vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2007 sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008, Sezione III – Commissione (C6-0287/2007) e lettera rettificativa n. 1/2008 (13659/2007 – C6-0341/2007) al progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008(5),

–   vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2007 sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008, Sezione I – Parlamento europeo, Sezione II – Consiglio, Sezione IV – Corte di giustizia, Sezione V – Corte dei conti, Sezione VI – Comitato economico e sociale europeo, Sezione VII – Comitato delle regioni, Sezione VIII – Mediatore europeo, Sezione IX – Garante europeo della protezione dei dati (C6-0288/2007)(6),

–   vista la lettera rettificativa n. 2/2008 (15716/2007 – C6-0435/2007) al progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008,

–   visti i suoi emendamenti e proposte di modificazione del 25 ottobre 2007 al progetto di bilancio generale(7),

–   viste le modifiche apportate dal Consiglio agli emendamenti e alle proposte di modificazione al progetto di bilancio generale approvati dal Parlamento (15717/2007 – C6-0436/2007),

–   visti i risultati della concertazione di bilancio del 23 novembre 2007,

–   visto il resoconto del Consiglio sul risultato delle sue deliberazioni riguardanti gli emendamenti e le proposte di modificazione al progetto di bilancio generale approvati dal Parlamento,

–   visti l'articolo 69 e l'allegato IV del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i bilanci (A6-0492/2007),

Questioni fondamentali – Importi complessivi, proposta di revisione del QFP, lettere rettificative nn. 1 e 2

1.   ricorda che le sue priorità politiche per il bilancio 2008 sono state enunciate nella summenzionata risoluzione del 24 aprile 2007, sulla base dell'approccio adottato nella preparazione del bilancio 2007 e nei negoziati sull'accordo interistituzionale (AII) del 17 maggio 2006; sottolinea che l'approccio del "bilancio orientato ai risultati" sostenuto nella summenzionata risoluzione è fondato su una presentazione trasparente, su obiettivi chiari e su un'esecuzione accurata, e ciò affinché la Commissione non sia giudicata sulla base di un processo burocratico, bensì sui risultati ottenuti nel perseguimento degli obiettivi definiti a livello politico; intende continuare a evidenziare questi elementi nel prosieguo della sua attività relativa al bilancio 2008;

2.   per quanto riguarda gli importi complessivi, fissa il livello degli stanziamenti d'impegno a 129 149 656 468 EUR; provvede a che le dotazioni dei programmi pluriennali che sono state recentemente concordate fra il Parlamento e il Consiglio vengano rispettate, contrariamente ai tagli proposti dal Consiglio, soprattutto alla rubrica 1a; fissa il livello complessivo dei pagamenti a 120 346,76 milioni di EUR, equivalenti allo 0,96% dell'RNL dell'UE; nota che in tal modo si lascia un margine più che congruo, pari a 9 411 241 388 EUR, al di sotto del massimale fissato per i pagamenti nel quadro finanziario pluriennale (QFP) per il 2008; sottolinea l'importanza di eseguire il bilancio in modo efficace e di ridurre gli impegni non ancora liquidati (reste à liquider – RAL), in considerazione del modesto livello complessivo dei pagamenti;

3.   accoglie favorevolmente il risultato della concertazione del 23 novembre 2007 con il Consiglio, in particolare per quanto riguarda il finanziamento del programma Galileo, attraverso una revisione del QFP 2007-2013 e il ricorso allo strumento di flessibilità, e dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia a partire dal margine della rubrica 1a; sottolinea che tale soluzione di finanziamento è pienamente conforme all'impostazione caldeggiata dal Parlamento europeo, soprattutto perché non riduce gli stanziamenti pianificati per i programmi finanziari pluriennali della rubrica 1a, come il Consiglio aveva precedentemente raccomandato; prende atto delle dichiarazioni comuni allegate alla presente risoluzione come Allegato 2, che stabiliscono le disposizioni dettagliate per il finanziamento del programma Galileo e dell'IET;

4.   appoggia la lettera rettificativa n. 1/2008 al progetto preliminare di bilancio (PPB) 2008, adottata dalla Commissione il 17 settembre 2007, e in particolare gli aumenti degli stanziamenti d'impegno proposti per il Kosovo (120 milioni di EUR) e per la Palestina (142 milioni di EUR) per un totale di 262 milioni di EUR, rispetto agli importi iscritti nel PPB; è d'accordo, nel contesto della concertazione del 23 novembre 2007, sull'iscrizione nel bilancio 2008 di stanziamenti per 285 milioni di euro per la PESC, in particolare alla luce delle future esigenze nel Kosovo; chiede che la Commissione assicuri la completa partecipazione ed informazione del Parlamento sull'esecuzione; approva la lettera rettificativa n. 2/2008 nella sua totalità, nel quadro dei risultati della concertazione del 23 novembre 2007;

5.   autorizza la richiesta di storno "globale" DEC36/2007 nella sua interezza e accoglie con favore la diminuzione dell'importo totale oggetto di trasferimenti contabili nel 2007 rispetto agli importi degli storni globali del 2006 e 2005; riconosce che l'attuale sotto-esecuzione di determinate linee nel 2007 potrebbe dipendere dalla tardiva adozione delle basi giuridiche nel primo anno del QFP; rileva che ulteriori consistenti diminuzioni nei pagamenti, pari a EUR 1,7 miliardi nel 2007, sono proposte nel bilancio rettificativo 7/2007 e nello storno "globale"; insiste sulla necessità di esercitare uno stretto monitoraggio dell'esecuzione del bilancio 2008, servendosi dei vari strumenti quali il meccanismo di allerta per le previsioni di bilancio (Budgetary Forecast Alert - BFA) e i gruppi di monitoraggio; invita le sue commissioni specializzate a fornire un input rapido in merito al fabbisogno finanziario e ai possibili problemi di esecuzione dei programmi pluriennali; sottolinea che con il bilancio 2008 occorrerà certamente aumentare il livello dei pagamenti ed auspica che si faccia l'uso migliore di questo moderato aumento dei pagamenti, che rispetto al 2007 è dell'ordine del 5,9%; si attende che, per quanto riguarda la dichiarazione comune del Consiglio al riguardo, la Commissione proponga se del caso pagamenti maggiori durante il 2008, ricorrendo ove necessario allo strumento del bilancio rettificativo;

6.   attende con interesse i risultati del processo di consultazione avviato dalla Commissione sul tema "Riformare il bilancio, cambiare l'Europa" (SEC(2007)1188); chiede che il Parlamento sia pienamente associato tanto alla revisione della spesa dell'UE quanto alla revisione del sistema di risorse proprie dell'UE, come previsto nella dichiarazione n. 3 sulla revisione del quadro finanziario allegata all'AII del 17 maggio 2006;

Attuare un bilancio orientato ai risultati – Andare oltre la concertazione di prima lettura

7.   fa riferimento alle cinque dichiarazioni comuni allegate alla summenzionata risoluzione del 25 ottobre 2007 sul progetto di bilancio generale per l'esercizio finanziario 2008, Sezione III - Commissione, concordate tra il Parlamento europeo e il Consiglio nella riunione di concertazione per la prima lettura del bilancio 2008 che si è tenuta il 13 luglio 2007; ha ribadito l'importanza politica di tali dichiarazioni tenendone conto nella preparazione del bilancio 2008, in linea con l'approccio del "bilancio orientato ai risultati"; prende atto della lettera di eseguibilità della Commissione ed auspica che si trovino soluzioni per l'attuazione delle modifiche suggerite;

8.   saluta con favore gli sviluppi concernenti l'approvazione da parte della Commissione dei programmi operativi relativi ai Fondi strutturali, al Fondo di coesione e allo sviluppo rurale; auspica tuttavia, in linea con la dichiarazione comune concordata con il Consiglio il 13 luglio 2007, che vengano compiuti notevoli progressi, in modo da poter utilizzare gli stanziamenti operativi; si rammarica che oltre il 50% dei programmi FESR e più del 67% dei programmi FSE e FEASR non siano ancora stati approvati malgrado il fatto che il primo anno del periodo di programmazione sia pressoché concluso; mantiene in riserva determinate spese amministrative della Commissione e sottolinea che non vi sono stanziamenti operativi collocati in riserva; intende sbloccare le spese amministrative iscritte in riserva parallelamente al miglioramento del ritmo di approvazione dei programmi operativi;

9.   prende atto della relazione analitica prodotta dalla Commissione sulla gestione per attività (ABM) in anticipo rispetto alla sua seconda lettura; sulla base di un impegno fermo da parte della Commissione a realizzare uno studio, contenente proposte di miglioramento, da presentare a un'audizione prevista per la primavera 2008 dalla commissione per i bilanci del Parlamento, accetta di iscrivere nella riserva solo 5 milioni di EUR; intende elaborare una propria relazione d'iniziativa sul miglioramento dell'esecuzione dell'ABM;

10.   rammenta che lo studio sull'attuazione dell'ABM dovrebbe contenere le seguenti informazioni per l'autorità di bilancio:

   in che modo le diverse componenti del ciclo SPP-ABM (strategia politica annuale, programma legislativo e di lavoro della Commissione, piano annuale di gestione, ecc.) possono essere meglio integrate fra loro,
   in che modo l'integrazione del ciclo SPP-ABM con altri cicli (ciclo HR, gestione del rischio, valutazione ecc.) può essere migliorata, eventualmente attraverso un sistema informatico integrato,
   un elenco di indicatori di risultato predeterminati e chiari, da utilizzare durante l'intero ciclo al fine di migliorare la gestione del rendimento;
  

e chiede:

   l'impegno della Commissione a presentare, entro il 30 aprile 2008, un follow-up alla sua relazione sulla "pianificazione e ottimizzazione delle risorse umane della Commissione per rispondere alle priorità dell'UE", che fornisca in particolare una ripartizione dettagliata del personale per categoria e per Direzione generale, nonché l'evoluzione prevista per gli anni a venire,
   una comunicazione della Commissione sulla situazione attuale e sullo stato di avanzamento dell'applicazione del punto 44 dell'AII del 17 maggio 2006;

11.   chiede, inoltre, alla Commissione:

   - un piano d'azione contenente misure dettagliate volte a riorganizzare tutti i settori esaminati nel corso dell'operazione di "screening" (risorse umane, tecnologie dell'informazione, gestione documentaria/logistica/sicurezza, audit interno, valutazione, ABM, relazioni interistituzionali, comunicazione/informazione/pubblicazione, coordinamento delle politiche); chiede che tali cifre tengano conto anche del personale delle agenzie esecutive; chiede alla Commissione di informare il Parlamento, entro gennaio 2009, in merito allo stato di avanzamento e ai risultati delle procedure in corso; invita la Commissione ad integrare i risultati di detto follow-up nella comunicazione sulla politica di insediamento dei servizi della Commissione a Bruxelles e Lussemburgo (COM(2007)0501) e ad adeguare di conseguenza le esigenze di spazi in essa menzionate,
   - di impegnarsi più seriamente nella cooperazione interistituzionale e a mettere in pratica tale cooperazione in un modo più tangibile; sostiene le richieste formulate nella relazione speciale n. 2/2007 della Corte dei conti europea sulla spesa immobiliare delle istituzioni e chiede misure più concrete verso disposizioni comuni; invita la Commissione a riferire in modo più dettagliato al Parlamento in merito ai fattori che hanno portato a concludere, nella suddetta comunicazione COM(2007)0501, che le attività della Commissione devono continuare ad essere incentrate nel Quartiere europeo; chiede alla Commissione di elaborare e presentare, su basi comparabili, scenari alternativi relativi alla presenza della Commissione a Bruxelles al di fuori del Quartiere europeo;

12.   per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, insiste sulla necessità di una maggiore trasparenza; propone di modificare lo strumento delle entrate con destinazione specifica per le agenzie decentrate, ai fini di un loro migliore adattamento a determinate agenzie; esprime preoccupazione per il fatto che l'utilizzo delle entrate con destinazione specifica nell'ambito del Fondo per la ristrutturazione del settore dello zucchero ha creato de facto un "bilancio all'interno del bilancio", una situazione che è difficilmente compatibile con il principio dell'universalità del bilancio iscritto nel regolamento finanziario; è disposto a prevedere una revisione del regolamento finanziario per quanto concerne le entrate con destinazione specifica;

13.   per quanto riguarda le agenzie decentrate, ripristina il livello del PPB, tranne che per l'agenzia Frontex, per la quale ha approvato un aumento di 30 milioni di EUR, e per l'Agenzia europea dell'ambiente, che mostra un leggero aumento nell'ambito del titolo 3; plaude ai progressi compiuti dalle agenzie di più recente istituzione nell'ampliare le proprie attività in modo efficace ed efficiente; esige maggiore chiarezza in futuro per quanto riguarda i programmi di lavoro e il fabbisogno di personale a medio termine;

14.   sottolinea che per creare le Imprese comuni e la nuova Agenzia decentrata per la cooperazione delle autorità di regolamentazione dell'energia, di cui è stata annunciata la creazione, dovrebbe essere avviata la procedura prevista al paragrafo 47 dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006;

15.   per quanto riguarda le agenzie esecutive, ricorda gli obblighi della Commissione quali definiti dal "Codice di condotta relativo all'istituzione di un'agenzia esecutiva"(8); ritiene che le agenzie esecutive non debbano, né attualmente né in futuro, dar luogo a un incremento della quota dei costi amministrativi; sottolinea che eventuali proposte di istituire nuove agenzie esecutive, o di ampliare le agenzie già esistenti, devono basarsi su un'analisi costi/benefici completa e definire chiaramente i circuiti di responsabilità e accountability; saluta l'accordo sulle nuove modalità operative delle agenzie esecutive concluso con la Commissione il 16 ottobre 2007 e allegato alla presente risoluzione come Allegato 1;

16.   chiede che le schede di attività e le relazioni annuali di attività si concentrino maggiormente sugli obiettivi e gli indicatori di risultato anziché dilungarsi in descrizioni del processo amministrativo; constata, tuttavia, che rimane un divario significativo tra le Direzioni generali della Commissione per quanto concerne la qualità delle schede di attività e le relazioni annuali di attività, e si attende ulteriori miglioramenti nei prossimi anni;

17.   ritiene che gli indicatori di performance ex ante ed ex post formino parte integrante dell'attuazione dell'ABM (Activity based management – gestione per attività) e dell'ABB (Activity based budgeting – bilancio per attività); chiede che gli indicatori di performance svolgano un ruolo più importante nella valutazione ex post dei risultati; è del parere che i dati forniti nelle schede di attività dovrebbero essere meglio integrati nelle relazioni annuali d'attività di ciascuna Direzione generale, e ciò al fine di valutare meglio i risultati della gestione e la sua efficienza; ritiene che ciò permetterebbe all'autorità di bilancio di verificare in che misura le risorse supplementari richieste portino a risultati concreti e non già alla creazione di nuova burocrazia;

18.   accoglie con favore l'iniziativa dei gruppi di monitoraggio condotta dalla commissione per i bilanci nel corso del 2007; auspica che tale esercizio possa continuare a innalzare il livello del monitoraggio del bilancio; continua a sostenere il BFA quale contributo al miglioramento dell'esecuzione del bilancio; chiede che nel 2008 il secondo documento BFA sia presentato nel mese di settembre, invece che nel mese di ottobre, in modo che il Parlamento possa tenerne conto nella preparazione della sua prima lettura del progetto di bilancio 2009;

   19. ricorda che, in conformità dell'articolo 53 ter del regolamento finanziario e del punto 44 dell'AII del 17 maggio 2006, volti a garantire un controllo interno efficace e integrato dei fondi comunitari e, come obiettivo ultimo, le dichiarazioni nazionali di gestione, gli Stati membri si impegnano "a presentare ogni anno, al livello nazionale appropriato, una sintesi delle revisioni contabili e delle dichiarazioni disponibili"; osserva che, stando alle informazioni trasmesse dalla Commissione, solo un numero limitato di Stati membri ha finora rispettato le disposizioni dell'AII; deplora il fatto che nessuna delle proposte concrete concernenti le dichiarazioni nazionali di gestione – proposte che il Parlamento europeo aveva formulato nelle sue risoluzioni di discarico 2003, 2004 e 2005 – è stata integrata nella strategia di audit della Commissione, e invita la Commissione a tenere informato il Parlamento su questo aspetto; ricorda agli Stati membri il loro obbligo di conformarsi alle disposizioni del regolamento finanziario riveduto, cui essi hanno dato recentemente il loro accordo; ribadisce che gli Stati membri hanno inoltre l'obbligo di rispettare le condizioni enunciate al punto 44 dell'AII, ma sono anche tenuti, a norma dell'articolo 274 del trattato CE, a cooperare pienamente con la Commissione secondo i principi della sana gestione finanziaria;
   20. ribadisce l'importanza di migliorare l'esecuzione del bilancio, conformemente alla dichiarazione adottata in occasione della concertazione di bilancio del novembre 2006; chiede alla Commissione di fornire informazioni sulle misure adottate o previste per dar seguito a tale dichiarazione; ricorda che dette informazioni devono essere presentate regolarmente nelle riunioni di consultazione a tre;
   21. esorta la Commissione ad applicare integralmente il regolamento n. 1/1958 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea, e considera non pertinenti le argomentazioni finanziarie addotte per derogarvi, dal momento che esse non sono state presentate nel quadro della procedura di bilancio;

Questioni specifiche – Elementi principali per rubrica di bilancio, progetti pilota e azioni preparatorie

22.   per quanto concerne la sottorubrica 1a (Competitività per la crescita e lo sviluppo), respinge i tagli degli stanziamenti d'impegno e di pagamento effettuati dal Consiglio in prima lettura, in particolare quelli relativi ai programmi pluriennali che sono stati recentemente adottati in codecisione con il Parlamento e sono destinati ad attuare la strategia di Lisbona; osserva che tale impostazione è stata agevolata dall'accordo che prevede di finanziare il programma Galileo sulla base di una revisione del QFP e ricorrendo allo strumento di flessibilità; propone una serie di progetti pilota e di azioni preparatorie in conformità delle proprie prerogative in materia di bilancio; sottolinea che nel quadro del programma per la competitività e l'innovazione (PCI) è importante attenuare lo stigma del fallimento imprenditoriale nonché sostenere finanziariamente l'Agenda di Oslo per la formazione all'imprenditorialità; iscrive in riserva importi destinati al programma PCI in attesa di miglioramenti nell'esecuzione;

23.   per quanto concerne la sottorubrica 1b (Coesione per la crescita e l'occupazione), deplora i ritardi di esecuzione e fa osservare che "il tempo è denaro";

24.   ricorda la decisione di creare entro il 31 dicembre 2008 il Centro europeo di dati sull'identificazione e la tracciatura a lungo raggio delle navi (LRIT), gestito dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima (AESM) (posizione del Parlamento europeo del 25 aprile 2007(9) e risoluzione del Consiglio del 2 ottobre 2007); riconosce la necessità di stanziamenti addizionali per l'AESM nel 2008 per coprire i costi di questa iniziativa;

25.   valuta positivamente la documentazione e le precisazioni fornite dalla Commissione e dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) circa il meccanismo di finanziamento con ripartizione del rischio (RSFF); ritiene che la riserva relativa a tali linee possa essere sbloccata; chiede tuttavia di essere informato e di ricevere i documenti pertinenti quando verranno adottati gli orientamenti per la seconda componente del PCI, costituita dagli strumenti di capitale di rischio; chiede altresì di essere informato sull'esito dei negoziati tra la BEI e la Commissione sulla loro cooperazione ai fini dell'attivazione di uno strumento di garanzia sui prestiti UE a favore di progetti TEN-trasporti;

26.   per la rubrica 2 (Conservazione e gestione delle risorse naturali) chiede una presentazione più chiara degli importi relativi alle misure di mercato e ai pagamenti diretti nelle future procedure di bilancio; esprime preoccupazione per la lentezza dell'adozione dei programmi operativi per quanto concerne il pilastro "sviluppo rurale" della PAC, che costituisce ormai da tempo una priorità per il Parlamento, e si attende rapidi miglioramenti al riguardo;

27.   sottolinea la necessità di accelerare la procedura per la messa a punto di programmi nazionali speciali per la ripresa delle colture e della produzione animale nelle zone colpite da incendi e da altre calamità naturali; sottolinea che tali programmi dovrebbero essere finanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) mediante trasferimenti interni o sovvenzioni in ambito nazionale;

28.   respinge il tentativo del Consiglio di riclassificare un numero limitato di linee quali spese obbligatorie nell'ambito della rubrica 2, in particolare le linee 17 04 05 01 e 17 04 05 02 relative all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali;

29.   riconosce l'esigenza di finanziamenti supplementari a favore del programma di distribuzione di latte nelle scuole (per ampliare la gamma di prodotti aggiungendo nuovi prodotti innovativi); ribadisce l'importanza di sostenere adeguatamente il processo di ristrutturazione del settore lattiero-caseario (istituendo un programma di ristrutturazione del Fondo lattiero-caseario);

30.   riafferma il proprio energico impegno a favore di un'adeguata dotazione di bilancio da destinare al consumo di frutta e verdura e alla distribuzione di latte (nonché di altri prodotti lattiero-caseari) nelle scuole; si rammarica del fatto che la Commissione tardi a presentare proposte a causa della lentezza nell'effettuare le debite valutazioni d'impatto; si stupisce che il Consiglio non abbia attuato i propri impegni politici concernenti tali questioni istituendo in bilancio una nuova linea ed una riserva, nell'attesa della determinazione della base giuridica; invita la Commissione a presentare una proposta legislativa sulla materia, come stabilito nelle conclusioni del Consiglio "Agricoltura" del giugno 2007;

31.   per quanto concerne la sottorubrica 3a (Libertà, sicurezza e giustizia), sottolinea l'importanza delle attività dell'agenzia Frontex; ritiene che l'agenzia Frontex debba svolgere un ruolo più efficace nel rafforzamento delle frontiere esterne dell'UE, in particolare alleviando l'onere attualmente sostenuto dagli Stati membri in relazione all'immigrazione clandestina; invita l'agenzia a presentare regolarmente alla sua commissione competente un quadro della situazione e delle future operazioni previste; sollecita gli Stati membri a tener fede alle loro promesse e a sostenere l'agenzia, di modo che essa possa assolvere più efficacemente i propri compiti istituzionali; prende atto dell'accordo del Consiglio per quanto riguarda un aumento di 30 milioni di EUR a favore degli stanziamenti Frontex, sebbene con una ripartizione diversa per le spese amministrative ed operative; modifica tale ripartizione nel modo che ritiene più opportuno al fine di garantire il massimo valore aggiunto; invita la Commissione a presentare un bilancio rettificativo qualora anche l'organigramma necessiti di modifiche;

32.   con riferimento alla rubrica 3b (Cittadinanza) ripristina il PPB per le dotazioni assegnate ai programmi pluriennali e propone di destinare stanziamenti a una serie di progetti pilota e di azioni preparatorie sia nuovi che in corso in questo settore; richiama l'attenzione sul fatto che gli stanziamenti per la campagna d'informazione e prevenzione HELP si esauriscono con il bilancio 2008 e si attende che la Commissione presenti un'iniziativa che raccolga l'eredità di detta campagna; appoggia inoltre, nell'ambito dello strumento finanziario per la protezione civile, la messa a disposizione di capacità aggiuntive consistenti di una forza in stato di allerta pronta a far fronte a calamità naturali o provocate dall'uomo nonché ad attacchi terroristici o a catastrofi ambientali;

33.   chiede alla Commissione di rinnovare il sostegno agli investimenti in strutture destinate a migliorare l'accoglienza dei profughi;

34.   intende incoraggiare i gruppi meno rappresentati ad esprimersi con maggior forza nella società civile, combattendo la discriminazione in ogni sua forma e rafforzando i diritti delle donne, dei bambini, delle persone con disabilità e degli anziani;

35.   invita la Commissione ad utilizzare gli stanziamenti destinati all'informazione per fornire un'informazione diversificata che soddisfi, tra l'altro, la necessità di pubblica informazione delle minoranze parlamentari;

36.   è preoccupato per il sottofinanziamento cronico della rubrica 4 (L'UE quale partner globale) nel QFP 2007-2013; approva gli aumenti proposti dalla Commissione, in particolare per il Kosovo e per la Palestina, nella sua lettera rettificativa n. 1/2008 al PPB del 17 settembre 2007; si compiace del ricorso allo strumento di flessibilità per finanziare i 70 milioni di EUR dell'aumento degli stanziamenti per la PESC; adegua la sua prima lettura in ordine alla rubrica 4 conformemente alle sue priorità, alla luce dei risultati della conciliazione del 23 novembre 2007;

37.   sottolinea che, a seguito degli sviluppi registrati nella recente conferenza di Annapolis, le stime relative al contributo comunitario destinato alla Palestina possono aumentare ed invita la Commissione a presentare, ove necessario, un bilancio rettificativo;

38.   ritiene che il rispetto dei diritti umani e dei valori democratici debba costituire una delle condizioni preliminari per lo stanziamento di fondi UE a favore di paesi vicini e di paesi in via di sviluppo;

39.   ricorda al Consiglio che le riunioni congiunte che si tengono regolarmente sulla PESC dovrebbero promuovere un effettivo dialogo politico ex ante, anziché essere utilizzate semplicemente per informare il Parlamento a posteriori;

40.   accoglie con soddisfazione l'impegno della Commissione a tenere tre volte l'anno, secondo la dichiarazione allegata alla presente risoluzione come Allegato 3, con il Parlamento europeo un regolare dialogo politico sul controllo democratico e la coerenza delle azioni esternenell'attuazione delle dichiarazioni nn. 4 e 5 dell'AII del 17 maggio 2006;

41.   chiede alla Commissione di trasmettergli tutte le informazioni necessarie relative alla creazione del nuovo Fondo mondiale per l'efficienza energetica e l'energia rinnovabile (GEEREF), in particolare i mandati scritti conferiti al Fondo europeo per gli investimenti, in modo tale da permettere al Parlamento europeo di valutare le implicazioni di bilancio e finanziarie complessive del fondo;

42.   ritiene che l'UE debba coordinare meglio le sue varie e lodevoli iniziative volte a combattere ed eliminare le malattie dovute alla povertà nei paesi vicini e nei paesi in via di sviluppo; propone di stanziare risorse finanziarie sufficienti per fornire a questi paesi gli strumenti di assistenza tecnica necessari; ha deciso di creare una linea di bilancio distinta per il Fondo mondiale per la lotta contro l'HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria (GFATM), al fine di migliorare la trasparenza e di garantire i finanziamenti necessari sia per il Fondo mondiale sia per le altre priorità in materia di salute;

43.   per quanto concerne la rubrica 5 (Amministrazione), ritiene che la definizione di chiari circuiti di responsabilità ed accountability costituisca un elemento indispensabile per il proseguimento del processo di modernizzazione dell'amministrazione dell'UE; ricorda che le future riforme del sistema dovrebbero essere orientate verso obiettivi politici chiari e chiare responsabilità esecutive individuali riscontrabili sulla base di indicatori da definire quando verranno comunicati i dati emersi dai vari studi in materia richiesti dalla commissione per i bilanci;

44.   a tale riguardo, esprime rammarico per le inefficienze inerenti a un sistema di concorsi in cui i "vincitori" possono rimanere iscritti per anni sulle liste di riserva senza alcuna garanzia di assunzione; ritiene che il mantenimento di questo sistema contribuirebbe ad abbassare il livello medio dei nuovi funzionari dell'UE, in quanto i candidati più qualificati cercherebbero un'occupazione in settori più dinamici dell'economia europea; sollecita la Commissione a impegnarsi seriamente a riesaminare la questione nel contesto del follow-up dell'operazione di "screening" e a fornire informazioni complementari, corredate di una ripartizione più dettagliata del personale per categoria e per Direzione generale, indicando anche l'evoluzione prevista per gli anni a venire;

45.   ripristina il PPB con riferimento ai tagli effettuati dal Consiglio per quanto riguarda gli stanziamenti e gli organigrammi nell'ambito della rubrica 5; intende proseguire e sviluppare un dialogo interistituzionale costruttivo per quanto concerne gli sforzi volti a migliorare le prassi amministrative nelle istituzioni dell'UE; sottolinea l'importanza di un adeguato numero di assunzioni di cittadini provenienti dagli Stati membri dell'UE-12; ritiene che, nel contesto dell'allargamento, i documenti rilevanti ai fini del dibattito e della presa di decisioni, ad esempio le valutazioni d'impatto, debbano essere disponibili in tutte le lingue necessarie, dal momento che essi sono strumentali al miglioramento dell'attività legislativa; ricorda che la commissione per i bilanci ha avviato, mediante due studi, un processo inteso ad analizzare gli obiettivi della riforma amministrativa della Commissione, che verte in particolare sull'introduzione dell'ABB e dell'ABM, sull'introduzione di un ciclo di pianificazione strategica e sulla ripartizione delle spese amministrative corrispondenti;

46.   chiede alla Commissione di controllare le conseguenze che l'attuazione della nuova metodologia volta a migliorare le procedure vigenti all'atto della firma dei contratti edilizi può avere sul settore immobiliare e la invita a confrontare tale metodologia alla situazione attuale, al fine di proseguire i suoi sforzi volti a potenziare la cooperazione interistituzionale in materia ed a tenere regolarmente informato il Parlamento;

47.   invita la Commissione a presentare una relazione che operi un raffronto con il personale di altre organizzazioni internazionali quale follow-up della sua relazione sulla programmazione e ottimizzazione delle risorse umane; invita inoltre la Commissione a presentare orientamenti volti ad agevolare il finanziamento delle infrastrutture pubbliche attraverso partenariati tra pubblico e privato (PPP);

48.   per quanto concerne i progetti pilota, propone una serie di progetti innovativi che rispondono alle sfide programmatiche da affrontare attualmente nell'UE;

49.   per quanto concerne le azioni preparatorie, propone una serie di iniziative che dovrebbero spianare la strada a future azioni atte a rafforzare la capacità dell'Unione europea di rispondere alle reali necessità dei cittadini;

Altre Sezioni del bilancio 2008

50.   richiama l'attenzione sull'articolo 29 dello statuto dei deputati al Parlamento europeo, il quale sancisce che "gli Stati membri possono definire per i propri deputati al Parlamento europeo una regolamentazione in deroga alle disposizioni del presente statuto in materia di indennità, indennità transitoria, pensioni di anzianità e pensioni di reversibilità per un periodo di transizione che non può superare la durata di due legislature del Parlamento europeo"; in vista dell'entrata in vigore dello statuto all'inizio della legislatura successiva alle elezioni europee del 2009, incarica i Questori di invitare gli Stati membri a comunicare al Parlamento a tempo debito, e soprattutto in tempo utile per l'elaborazione delle previsioni di bilancio 2009, se intendono ricorrere alle opzioni previste dall'articolo 29 e dall'articolo 12, paragrafi 3 e 4, del suddetto statuto;

51.   rammenta che la sua prima lettura si basava sull'analisi delle richieste e necessità specifiche di ciascuna istituzione; che si attendeva pertanto di raggiungere una posizione comune con il Consiglio in sede di seconda lettura;

52.   rileva che il Consiglio ha avallato la posizione del Parlamento per quanto riguarda il bilancio del Comitato economico e sociale europeo; considera peraltro che le altre istituzioni hanno formulato serie proposte di riduzione dei rispettivi stati di previsione, prioritarizzando le proprie richieste; le esorta a perseguire in futuro questo tipo di approccio e decide di mantenere la sua posizione di prima lettura ripristinando i tagli operati dal Consiglio;

53.   nota che, malgrado i segnali dati al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, il rinnovo dell'accordo di cooperazione non è stato ancora sottoscritto; ricorda che il 10% degli stanziamenti per il servizio comune è iscritto nella riserva in attesa del rinnovo dell'accordo, atteso per dicembre 2007; ritiene che il nuovo accordo di cooperazione possa dar vita a una nuova governance, con beneficio di entrambi i comitati;

o
o   o

54.   incarica il suo Presidente di dichiarare il bilancio definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

55.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e gli allegati al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni, al Mediatore europeo, al Garante europeo della protezione dei dati e agli altri organi interessati.

ALLEGATO 1

Nuove modalità operative concernenti le Agenzie esecutive

1.  In conformità dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari, e dell'articolo 54, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, la Commissione dichiara la propria intenzione di istituire un'agenzia esecutiva nella motivazione della sua proposta di atto giuridico del programma stesso.

2.  La Commissione decide sull'istituzione di un'agenzia esecutiva, o sulla modifica delle competenze e dell'ambito operativo di un'agenzia già esistente, sulla base della sua valutazione dei criteri di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 58/2003.

3.  La creazione delle agenzie esecutive può contribuire all'efficienza dei metodi utilizzati dalla Commissione per attuare le politiche e i programmi UE, ma solo se detti metodi rispettano pienamente il principio della sana gestione finanziaria e della totale trasparenza. Ciò significa che le agenzie esecutive non devono, né attualmente né in futuro, dar luogo ad un aumento dell'incidenza dei costi amministrativi. Di conseguenza il principio del congelamento dei posti, quale definito dal regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, a seguito di tale riorganizzazione delle funzioni, deve essere rigorosamente rispettato. La Commissione dovrà fornire informazioni complete e dettagliate sulla consistenza del personale e l'uso che ne viene fatto, onde consentire all'autorità di bilancio di valutare se le spese amministrative per l'attuazione di un programma non abbiano in realtà subíto un aumento.

Ogni proposta di costituzione di una nuova agenzia esecutiva deve essere basata su un'analisi globale costi-benefici. La proposta deve chiaramente definire i circuiti di responsabilità e di accountability.

4.  L'autorità di bilancio deve essere informata dei risultati dell'analisi costi-benefici almeno sei settimane prima che la Commissione adotti la decisione definitiva di istituire l'agenzia esecutiva. La Commissione riesaminerà la sua proposta qualora, entro tale periodo, uno dei rami dell'autorità di bilancio sollevi obiezioni debitamente motivate sull'istituzione dell'agenzia.

5.  Quando la Commissione prevede di istituire un'agenzia esecutiva o di modificare le competenze e l'ambito operativo di un'agenzia già esistente, essa ne informa l'autorità di bilancio, conformemente alla procedura di bilancio e nel rispetto del principio di trasparenza. L'agenzia esecutiva deve formare oggetto di una scheda finanziaria specifica, che includa elementi quantificati ove la Commissione esponga i motivi per cui reputa opportuno istituire un'agenzia che la coadiuvi nell'attuazione di un dato programma.

6.  L'autorità di bilancio deve disporre di tutte le informazioni necessarie per poter sorvegliare da vicino l'applicazione del principio della sana gestione finanziaria e della completa trasparenza, sia attualmente che in futuro. Le informazioni contenute nella scheda finanziaria per ciascuna agenzia esecutiva devono quindi indicare:

   a) le risorse in termini di stanziamenti e personale necessarie per far funzionare l'agenzia esecutiva, con indicazione della composizione della spesa per il personale (funzionari distaccati, agenti temporanei assunti direttamente dall'agenzia esecutiva e personale a contratto) e delle altre spese amministrative;
   b) la previsione dei comandi di funzionari della Commissione presso l'agenzia esecutiva;
   c) le risorse amministrative ottenute trasferendo funzioni dai servizi della Commissione all'agenzia esecutiva e riassegnando le risorse umane; in particolare il numero di membri del personale (compreso quello esterno) assegnati a ciascuna pertinente funzione all'interno della Commissione, quanti di essi devono essere trasferiti ad un'agenzia esecutiva di cui si propone la costituzione o l'estensione, quanti posti della Commissione devono essere di conseguenza congelati e di quanti membri del personale della Commissione si propone la riassegnazione ad altre funzioni;
   d) la successiva riassegnazione all'organigramma della Commissione;
   e) l'impatto della creazione dell'agenzia sulle pertinenti rubriche del Quadro finanziario pluriennale;
   f) i vantaggi della delega di compiti di esecuzione a un'agenzia esecutiva rispetto alla gestione diretta da parte dei servizi della Commissione; ogni confronto tra l'ipotesi "gestione diretta da parte dei servizi della Commissione" e l'ipotesi "agenzia esecutiva" deve essere basato sulle risorse impiegate per realizzare i programmi in corso nella loro forma attuale, per poter disporre di una solida base di confronto; per i nuovi programmi e per quelli ampliati sarà presa in considerazione anche l'evoluzione della relativa dotazione finanziaria che sarà gestita dall'agenzia esecutiva;
   g) un progetto di organigramma per grado e per categoria nonché una stima affidabile del numero di membri del personale a contratto programmati e iscritti provvisoriamente in bilancio;
   h) un prospetto che mostri chiaramente la ripartizione di tutti gli attori coinvolti nel programma di attuazione, compresa la quota residua della dotazione del programma per la cui esecuzione sono competenti (Commissione, agenzie esecutive, restanti Uffici di assistenza tecnica, Stati membri, agenzie nazionali, ecc.);
   i) una chiara ripartizione dei costi complessivi di esecuzione del programma comunitario indicando la quota per attore coinvolto (Commissione, agenzie esecutive, agenzie nazionali), e un raffronto fra le stime complessive di spesa per l'amministrazione, il personale e le infrastrutture attinenti all'esecuzione del programma in questione e poste a carico del bilancio UE, senza distinzione di rubrica del quadro finanziario, e la quota residua della dotazione destinata al programma operativo.

7.  È opportuno che il costo amministrativo totale del programma, incluse le spese interne e di gestione per l'agenzia esecutiva (capitolo 01), venga esaminato caso per caso in funzione dei compiti previsti nel programma interessato.

8.  La Commissione propone, nel quadro della procedura annuale di bilancio, la sovvenzione annuale al bilancio operativo dell'agenzia. Tale sovvenzione è iscritta nel bilancio generale dell'Unione europea. La voce nel bilancio può essere corredata da Commento, quali i riferimenti all'atto di base e tutte le opportune spiegazioni sulla natura e la destinazione degli stanziamenti, ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

A norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 58/2003, la tabella dell'organico dell'agenzia esecutiva durante l'esercizio finanziario interessato è approvata dall'autorità di bilancio e pubblicata in allegato alla Sezione III - Commissione - del bilancio generale dell'Unione europea unitamente a una stima del numero di agenti contrattuali programmati e provvisoriamente iscritti in bilancio per l'esercizio finanziario in questione.

9.  La Commissione indica con regolarità le sue previsioni (SPA, PPB) per le nuove agenzie esecutive.

10.  La Commissione fornisce all'autorità di bilancio il progetto di bilancio operativo e la relazione annuale di attività dell'agenzia esecutiva e, dopo tre anni, una relazione di valutazione.

11.  Le presenti modalità operative non possono inficiare in alcun modo le competenze esecutive della Commissione, come sancite dal trattato e dal regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio. Esse non possono inficiare la prerogativa della Commissione di valutare l'opportunità di creare un'agenzia esecutiva e di adottare le relative decisioni in conformità dei requisiti procedurali previsti. La decisione finale sul personale resta di competenza dell'autorità di bilancio.

ALLEGATO 2

Dichiarazione comune sul finanziamento dei programmi europei GNSS (EGNOS-GALILEO) e sul finanziamento dell'Istituto europeo di tecnologia

Il Parlamento europeo e il Consiglio

   - hanno preso atto della proposta della Commissione(10) di modificare l'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 con riguardo al quadro finanziario pluriennale al fine di fornire i finanziamenti pubblici supplementari necessari per i programmi europei GNSS (2 400 milioni di EUR) e per l'Istituto europeo di tecnologia (309 milioni di EUR);
   - confermano che l'importo totale stimato per la piena capacità operativa del progetto GNSS Galileo ammonta a 3 400 milioni di EUR per il periodo 2007-2013;
   - dichiarano che tale importo non dovrebbe essere superato per la durata del quadro finanziario 2007-2013.

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono di fornire questi finanziamenti mediante la revisione del quadro finanziario pluriennale 2007–2013 conformemente ai punti 21, 22 e 23 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006, come segue:

-  400 milioni di EUR saranno resi disponibili nel quadro delle attività di ricerca legate ai trasporti a carico del settimo programma quadro di ricerca;

-  200 milioni di EUR saranno riassegnati all'interno della sottorubrica 1a come segue

(milioni di EUR)

Linea

Denominazione

2009-2013

02 03 04

Normalizzazione e ravvicinamento delle legislazioni

28.0

08 20

08 21

Euratom

50.0

26 02 01

Procedure di aggiudicazione e di pubblicazione degli appalti pubblici di forniture, di lavori e di servizi elettronici

46.0

26 03 01

Paneuropei di eGovernment alle pubbliche amministrazioni, alle imprese e ai cittadini (IDABC) Formazione di interpreti di

15.9

31 02 01

Conferenza per l'Europa "CITE"

10.1

Organismi decentrati (taglio lineare)

50.0

TOTALE

200.0

-  300 milioni di EUR saranno resi disponibili a partire dal margine disponibile nell'ambito della sottorubrica 1a per gli esercizi 2008-2013.

-   i massimali degli stanziamenti d'impegno nell'ambito della sottorubrica 1a per gli esercizi da 2008 a 2013 saranno aumentati di 1 600 milioni di EUR. Tale aumento sarà compensato diminuendo dello stesso ammontare il massimale degli stanziamenti d'impegno nell'ambito della rubrica 2 per l'esercizio 2007.

-  Il massimale del totale degli stanziamenti di pagamento sarà adeguato in modo da mantenere una relazione ordinata tra impegni e pagamenti. L'adeguamento sarà neutro.

-  La revisione del quadro finanziario sarà formalizzata da una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria con riguardo al quadro finanziario pluriennale.

-  Le riassegnazioni decise nell'ambito della sottorubrica 1a saranno incorporate dalla Commissione nella programmazione finanziaria entro gennaio 2008.

–  L'impatto di quanto precede sul bilancio del 2008 sarà il seguente:

-  Galileo: - s/i: 940 milioni di EUR (151 milioni di EUR già inclusi nel PPB 2008) di cui 50 milioni di EUR dalle attività di ricerca legate ai trasporti accompagnati da una mobilitazione dello strumento di flessibilità a tal fine per un importo pari a 200 milioni di EUR;

- s/p: 300 milioni di EUR (100 milioni di EUR già inclusi nel PPB 2008).

-  IET: - s/i: 2,9 milioni di EUR;

- s/p: 2,9 milioni di EUR.

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione:

   - affermano che il ricorso alla revisione del quadro finanziario e l'uso di fondi provenienti dal margine dell'anno precedente è una misura eccezionale e non costituirà un precedente per le future revisioni;
   - affermano il principio dell'impegno di una concorrenza forte e leale nel programma per contribuire ad assicurare il controllo dei costi, la riduzione dei rischi da una fornitura unica, il rapporto costi-benefici e una migliore efficacia. Tutti i pacchetti di lavoro per Galileo dovrebbero essere aperti alla massima concorrenza possibile conformemente ai principi UE in materia di appalti e ad assicurare che gli appalti nei programmi spaziali siano sempre più aperti a nuovi operatori e alle PMI. Ciò dovrebbe realizzarsi senza pregiudizio degli aspetti dettagliati elaborati in sede di Consiglio "Trasporti";
   - affermano che qualsiasi altra richiesta di risorse riguardanti Galileo può essere esaminata solo se rientra nei massimali del quadro finanziario pluriennale concordato e senza ricorrere ai punti 21-23 dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria.

La Commissione conferma che:

   - il margine per l'agricoltura (Rubrica 2) nel 2007, disponibile dopo la chiusura dell'anno finanziario per quanto riguarda l'agricoltura e dopo l'adozione del bilancio rettificativo n. 7/2007, è sufficiente per coprire l'intero finanziamento supplementare di questa rubrica richiesto per Galileo. La revisione non avrà pertanto impatto sui massimali del quadro finanziario per l'agricoltura o sulla dotazione di bilancio per l'agricoltura, compresi i pagamenti diretti, negli anni futuri;
   - il ricorso al margine relativo all'agricoltura (Rubrica 2) nel 2007 non costituisce un precedente per gli anni futuri.

________________________

Dichiarazione comune sullo storno di stanziamenti n. DEC50/2007

"Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione:

   - riaffermano l'importanza del programma Galileo, prioritario per l'Unione europea;
   - riconoscono che l'importo inizialmente stanziato per Galileo nel 2007 (100 milioni di EUR) non sarà utilizzato, data l'incertezza sull'adozione della base giuridica entro la fine di quest'anno, con conseguente impossibilità di ricorrere al riporto, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento finanziario;
   - convengono che, per salvaguardare i fondi già iscritti nel bilancio 2007 per Galileo e sulla base delle informazioni trasmesse dalla Commissione il 31 ottobre 2007, tenendo conto delle circostanze impreviste e fatto salvo il principio dell'annualità, l'importo di 100 milioni di EUR sarà temporaneamente trasferito, con l'intenzione di restituire questi stanziamenti al programma Galileo nel 2009;
   - si compiacciono pertanto dell'impegno assunto dalla Commissione di presentare una proposta di storno di un importo equivalente di 100 milioni di EUR verso il programma Galileo nel 2009, in pieno accordo con le dotazioni finanziarie pluriennali."

______________________

Dichiarazione comune sulle imprese comuni

"Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno riconosciuto il contributo comunitario alle imprese comuni ARTEMIS, Clean Sky, ENIAC e IMI derivante dal 7º Programma quadro (2 666 milioni di EUR per il periodo 2008-2013 come massimo) come proposto dalla Commissione con l'importo corrispondente per l'attuale esercizio finanziario pluriennale previsto nella programmazione finanziaria.

Il Parlamento europeo e il Consiglio rilevano, tuttavia, che ogni futuro finanziamento delle imprese comuni ARTEMIS, Clean Sky, ENIAC e IMI dipenderà dalle discussioni nel prossimo quadro finanziario e che non si possono assumere impegni finanziari per il periodo successivo al 2013."

____________________________

Dichiarazione comune sulla procedura di attuazione dell'accordo raggiunto il 23 novembre 2007

"Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono che l'accordo globale raggiunto nell'ambito della concertazione del 23 novembre 2007 sarà attuato solo se sussiste un accordo sulla base giuridica di Galileo.

Qualora non si pervenisse a un accordo in tempo utile per consentirne l'esame da parte del Parlamento europeo nella seduta plenaria di dicembre, il Parlamento voterà una seconda lettura in seduta plenaria nel pieno rispetto dei massimali stabiliti dall'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006.

Il Parlamento europeo e il Consiglio si impegnano a seguire una procedura accelerata per integrare l'accordo nel bilancio 2008 sulla base di una proposta della Commissione il più presto possibile nel 2008."

ALLEGATO 3

Dichiarazione

sull'attuazione delle dichiarazioni 4 e 5

sul

dialogo politico regolare in merito al controllo democratico e alla coerenza delle azioni esterne

Il Parlamento e la Commissione concordano sul fatto che il dialogo politico regolare cui si fa riferimento nelle dichiarazioni 4 e 5 dell'AII dovrebbe aver luogo almeno annualmente e sino a tre volte l'anno.

I partecipanti a tali riunioni dovrebbero essere i seguenti:

   - il presidente e i membri delle commissioni competenti (AFET/DEVE/BUDG)
   Il Commissario competente

(1) GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42.
(2) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).
(3) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(4) Testi approvati, P6_TA(2007)0131.
(5) Testi approvati, P6_TA(2007)0473.
(6) Testi approvati, P6_TA(2007)0474.
(7) Testi approvati in tale data, Allegato.
(8) Codice di condotta relativo all'istituzione di un'agenzia esecutiva, approvato dalla Commissione con lettera del 20 aprile 2004 (Allegato alla risoluzione del Parlamento europeo del 22 aprile 2004 sul progetto di bilancio rettificativo n. 6 dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2004 (GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 951)).
(9) Testi approvati, P6_TA(2007)0146.
(10) COM(2007)0549 del 4.10.2007.


Accordo di stabilizzazione e di associazione CE/Montenegro ***
PDF 186kWORD 30k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 dicembre 2007 sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra (COM(2007)0350 – C6-0463/2007 – 2007/0123(AVC))
P6_TA(2007)0617A6-0498/2007

(Procedura del parere conforme)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta di decisione del Consiglio e della Commissione(COM(2007)0350),

–   vista la richiesta di parere conforme presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e l'articolo 310 del trattato CE (C6-0463/2007),

–   visti l'articolo 75 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,

–   vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri (A6-0498/2007),

1.   esprime il suo parere conforme sulla conclusione dell'accordo;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Montenegro.


Cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e il Consiglio d'Europa *
PDF 187kWORD 31k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 dicembre 2007 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il Consiglio d'Europa sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e il Consiglio d'Europa (COM(2007)0478 – C6-0311/2007 –2007/0173(CNS))
P6_TA(2007)0618A6-0443/2007

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2007)0478),

–   visto l'articolo 308, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, del trattato CE,

–   visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0311/2007),

–   visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0443/2007),

1.   approva la conclusione dell'accordo;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché, per conoscenza, al Consiglio d'Europa e all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali.


Identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina *
PDF 281kWORD 43k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 dicembre 2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 21/2004 per quanto riguarda la data d'introduzione dell'identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina (COM(2007)0710 – C6-0448/2007 – 2007/0244(CNS))
P6_TA(2007)0619A6-0501/2007

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0710),

–   visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0448/2007),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0501/2007),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 6
CONSIDERANDO 5 BIS (nuovo)
(5 bis)  La Commissione dovrebbe studiare, nell'ambito della verifica dello stato di salute della riforma della PAC, la possibilità di aiutare gli agricoltori a far fronte ai costi elevati per l'acquisto delle apparecchiature richieste, offrendo agli Stati membri la possibilità di integrare tali misure nell'ambito dei loro programmi di sviluppo.
Emendamento 1
ARTICOLO 1, PUNTO 1
Articolo 9, paragrafo 3, comma 1 (regolamento (CE) n. 21/2004)
3.  A partire da una data da stabilirsi a norma della procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2, l'identificazione elettronica in conformità degli orientamenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nonché delle pertinenti disposizioni della sezione A dell'allegato, diventa obbligatoria per tutti gli animali nati dopo tale data. La data:
3.  A partire dal 31 dicembre 2009, l'identificazione elettronica in conformità degli orientamenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nonché delle pertinenti disposizioni della sezione A dell'allegato, diventa obbligatoria per tutti gli animali nati dopo tale data.
a) è definita in base alla valutazione delle implicazioni tecniche, dei costi e dell'impatto complessivo dovuto all'uso dell'identificazione elettronica;
b) è stabilita entro 12 mesi prima della data in cui l'uso dell'identificazione elettronica diventa obbligatorio.
Emendamento 2
ARTICOLO 1, PUNTO 2 BIS (nuovo)
Articolo 9, paragrafo 4 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 21/2004)
(2 bis) all'articolo 9 è aggiunto il seguente paragrafo:
"4 bis. Entro il 31 dicembre 2009 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla giustificazione dei sistemi di identificazione elettronica individuale e di altri sistemi di tracciabilità in termini di controllo delle malattie, nonché sul modo in cui tali sistemi potrebbero essere ulteriormente semplificati a favore degli agricoltori e delle autorità amministrative. La relazione è corredata delle opportune proposte legislative.";

Competenze e cooperazione in materia di obbligazioni alimentari *
PDF 403kWORD 188k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 dicembre 2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (COM(2005)0649 – C6-0079/2006 – 2005/0259(CNS))
P6_TA(2007)0620A6-0468/2007

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0649),

–   visti l'articolo 61, lettera c), e l'articolo 67, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0079/2006),

–   visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

–   visti gli articoli e 51 e 35 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione giuridica (A6-0468/2007),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Visto 1
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c) e l'articolo 67, paragrafo 2,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c),
Emendamento 2
Visto 3
visto il parere del Parlamento europeo,
soppresso
Emendamento 3
Visto 4 bis (nuovo)
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,
Emendamento 4
Considerando 9
(9)  L'ambito d'applicazione del regolamento deve estendersi a tutte le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti familiari o rapporti che producono effetti simili, e ciò al fine di garantire la parità di trattamento tra tutti i creditori di alimenti.
(9)  L'ambito d'applicazione del presente regolamento dovrebbe estendersi a tutte le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, o da rapporti che producono effetti analoghi in base al diritto nazionale applicabile, e ciò al fine di garantire la parità di trattamento tra tutti i creditori di alimenti. Tali obbligazioni vanno interpretate nel senso più lato possibile e in modo da comprendere, in particolare, tutte le ingiunzioni relative ai pagamenti periodici, ai pagamenti forfettari, al trasferimento di proprietà immobiliari e agli accordi patrimoniali, stabiliti in base alle rispettive esigenze e risorse delle parti, e aventi natura di obbligazione alimentare.
Emendamento 5
Considerando 10
(10)  Le norme relative alla competenza internazionale differiscono in parte da quelle attualmente applicabili, come risultano dal regolamento (CE) n. 44/2001. Per garantire al meglio la difesa degli interessi dei creditori di alimenti e favorire una buona amministrazione della giustizia all'interno dell'Unione europea, tali norme devono essere chiarite e contemplare tutte le ipotesi nelle quali esiste un nesso sufficiente tra la situazione delle parti e uno Stato membro. La residenza abituale del convenuto in uno Stato non membro dell'Unione europea non deve più essere una causa di esclusione dalle norme comunitarie e non deve essere più previsto alcun rinvio alla legge nazionale.
(10)  Le norme relative alla competenza internazionale differiscono in parte da quelle attualmente applicabili, come risultano dal regolamento (CE) n. 44/2001. Per garantire al meglio la difesa degli interessi dei creditori di alimenti e favorire una buona amministrazione della giustizia all'interno dell'Unione europea, tali norme dovrebbero essere chiarite e contemplare tutte le ipotesi nelle quali esiste un nesso sufficiente tra la situazione delle parti e uno Stato membro.
Emendamento 6
Considerando 11
(11)  Le parti devono poter scegliere di comune accordo il tribunale competente, salvo il caso in cui si tratti di obbligazioni alimentari per un figlio minorenne, al fine di assicurare la protezione della "parte debole".
(11)  Le parti dovrebbero poter scegliere di comune accordo il tribunale competente, salvo il caso in cui si tratti di obbligazioni alimentari per un figlio minorenne o per un adulto privo di capacità giuridica, al fine di assicurare la protezione della "parte debole".
Emendamento 7
Considerando 14
(14)  La legge del paese della residenza abituale del creditore di alimenti deve restare predominante, come negli strumenti internazionali esistenti, ma la legge dello Stato in cui si svolge il procedimento (lex fori) deve venire al secondo posto, poiché spesso non permette in questo settore particolare di risolvere le controversie in modo più semplice, rapido e meno costoso.
(14)  La legge del paese della residenza abituale del creditore di alimenti dovrebbe prevalere, come negli strumenti internazionali esistenti, sebbene possa essere applicata la legge dello Stato in cui si svolge il procedimento (lex fori), anche qualora non sia la legge del paese di residenza abituale del creditore, ove consenta di risolvere equamente le controversie in questo settore in modo più semplice, rapido e meno costoso e non sussistano prove del fatto che vi sia stato un cambiamento di foro alla ricerca di un trattamento preferenziale ("forum shopping").
Emendamento 8
Considerando 15
(15)  Quando nessuna delle due leggi citate permette al creditore di ottenere alimenti dal debitore deve rimanere possibile applicare la legge di un altro paese con il quale l'obbligo alimentare presenta legami stretti. In particolare può trattarsi, ma non solo, del paese della nazionalità comune delle parti.
(15)  Quando la legge del paese di residenza abituale del creditore di alimenti o quella del giudice adito non permettono al creditore di ottenere alimenti dal debitore, o qualora fosse iniquo o inappropriato applicare tale legge, dovrebbe rimanere possibile applicare la legge di un altro paese con il quale l'obbligo alimentare presenta rapporti stretti, in particolare, ma non solo, quella del paese della nazionalità comune delle parti.
Emendamento 9
Considerando 16
(16)  Le parti devono essere autorizzate, a certe condizioni, a scegliere la legge applicabile. Pertanto devono poter scegliere la lex fori per le esigenze processuali. Inoltre, devono poter accordarsi sulla legge applicabile con accordi preliminari a qualsiasi controversia, ma soltanto quando si tratta di obbligazioni alimentari diverse da quelle dovute a minori o ad adulti vulnerabili; la loro scelta deve peraltro limitarsi solo a determinate leggi.
(16)  Le parti dovrebbero essere autorizzate, a certe condizioni, a scegliere la legge applicabile. Pertanto dovrebbero poter scegliere la lex fori per le esigenze processuali. Inoltre, dovrebbero poter accordarsi sulla legge applicabile con accordi preliminari a qualsiasi controversia, ma soltanto quando si tratta di obbligazioni alimentari diverse da quelle dovute a minori o ad adulti vulnerabili; la loro scelta dovrebbe peraltro limitarsi solo a determinate leggi. Il giudice adito deve accertarsi che ogni scelta della legge applicabile sia stata concordata, previa acquisizione di una consulenza giuridica indipendente. Eventuali accordi sulla scelta della legge dovrebbero avere forma scritta.
Emendamento 10
Considerando 17
(17)  Il debitore dev'essere tutelato nei confronti della legge designata nelle ipotesi in cui il rapporto di famiglia che giustifica l'ottenimento degli alimenti non sia unanimemente considerato degno di essere privilegiato. In particolare questo potrebbe essere il caso dei rapporti tra collaterali o affini, delle obbligazioni alimentari dei discendenti rispetto agli ascendenti, o del mantenimento del dovere di assistenza dopo lo scioglimento del matrimonio.
soppresso
Emendamento 11
Considerando 18 bis (nuovo)
(18 bis)  Il trattamento di categorie particolari di dati concernenti l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'affiliazione a un partito politico o a un sindacato, l'orientamento sessuale o la salute dovrebbe essere ammesso solo qualora ciò sia strettamente necessario e proporzionato nel caso specifico e siano date determinate garanzie.
Emendamento 12
Considerando 19
(19)  Una volta emessa in uno Stato membro, una decisione in materia di obbligazioni alimentari deve poter essere eseguita rapidamente ed efficacemente in qualsiasi altro Stato membro. I creditori di alimenti devono beneficiare in particolare di prelievi alla fonte effettuati sugli stipendi e i conti bancari dei debitori.
(19)   Scopo del presente regolamento è di introdurre procedure che producano risultati e che siano accessibili, rapide, efficienti, economiche, adeguate ed eque. Una volta emessa in uno Stato membro, una decisione in materia di obbligazioni alimentari dovrebbe poter essere eseguita rapidamente ed efficacemente in qualsiasi altro Stato membro. I creditori di alimenti dovrebbero beneficiare in particolare di prelievi alla fonte effettuati sugli stipendi e i conti bancari dei debitori. Dovrebbero essere inoltre promossi strumenti innovativi ed efficaci per l'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari.
Emendamento 13
Considerando 22
(22)  Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare mira a garantire il pieno rispetto della vita privata e della vita familiare, la protezione dei dati di carattere personale, il rispetto dei diritti del bambino e un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, conformemente agli articoli 7, 8, 24 e 47 della Carta.
(22)  Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare mira a garantire il pieno rispetto della vita privata e della vita familiare, la protezione dei dati di carattere personale, il rispetto dei diritti del bambino e un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, conformemente agli articoli 7, 8, 24 e 47 della Carta. Nell'applicazione del presente regolamento occorre tenere conto degli articoli 3 e 27 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, del 20 novembre 1989, i quali stipulano che:
- in tutte le decisioni relative ai fanciulli, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente,
- ogni fanciullo ha il diritto ad un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale,
- al genitore, ai genitori o ad altre persone che hanno l'affidamento del fanciullo spetta la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi economici, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo, e
- gli Stati adottano tutte le misure adeguate, ivi compresa la conclusione di accordi internazionali, al fine di provvedere al recupero degli alimenti del fanciullo presso il genitore, i genitori o altre persone aventi una responsabilità nei suoi confronti, in particolare quando tali persone vivono in uno Stato diverso da quello del fanciullo.
Emendamento 14
Considerando 23
(23)   Conformemente all'articolo 2 della decisione del Consiglio 1999/468/CE, del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione1, occorre che le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento siano emanate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della richiamata decisione.
(23)   Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione1.
_______________________
1 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
_______________________
1 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
Emendamento 15
Considerando 24
(24)  Il presente regolamento deve sostituire gli strumenti comunitari adottati precedentemente aventi lo stesso ambito. Inoltre, deve prevalere sugli altri strumenti internazionali applicabili in materia tra gli Stati membri, per unificare e semplificare le norme giuridiche in vigore.
(24)  Il presente regolamento dovrebbe sostituire gli strumenti comunitari adottati precedentemente aventi lo stesso ambito. Inoltre, dovrebbe prevalere sugli altri strumenti internazionali applicabili in materia tra gli Stati membri, per unificare e semplificare le norme giuridiche in vigore. Esso dovrebbe tener conto della Convenzione dell'Aia sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia.
Emendamento 16
Articolo 1, paragrafo 1
1.  Il presente regolamento si applica alle obbligazioni alimentari derivanti dai rapporti familiari o dai rapporti che, in forza della legge ad essi applicabile, producono effetti simili.
1.  Il presente regolamento si applica alle obbligazioni alimentari derivanti dai rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità o dai rapporti che, in forza della legge ad essi applicabile, producono effetti simili.
Emendamento 17
Articolo 2, punto -1) (nuovo)
-1) "obbligazione alimentare", il dovere stabilito dalla legge, anche se determinato nella sua misura e nelle sue modalità da una decisione giurisprudenziale o da un contratto, di provvedere in qualsiasi forma al mantenimento o quanto meno ai mezzi di sussistenza di una persona attualmente o in passato legata da un rapporto familiare con il debitore. Tali obbligazioni sono interpretate nel senso più lato possibile in modo da comprendere, in particolare, tutte le ingiunzioni, decisioni o sentenze di un giudice competente relative ai pagamenti periodici, ai pagamenti forfettari, al trasferimento di proprietà immobiliari e agli accordi patrimoniali, stabiliti in base alle rispettive esigenze e risorse delle parti e aventi natura di obbligazione alimentare.
Emendamento 18
Articolo 2, punto 2)
(2) "giudice", il giudice o il titolare di competenze equivalenti a quelle del giudice in materia di obbligazioni alimentari;
soppresso
Emendamento 19
Articolo 2, punto 9)
(9) "debitore", qualsiasi persona fisica che deve corrispondere alimenti o alla quale sono richiesti alimenti.
9) "debitore", qualsiasi persona fisica che deve corrispondere alimenti o alla quale sono richiesti alimenti o un ente pubblico che abbia assunto l'obbligo del debitore di mantenere il creditore;
Emendamento 20
Articolo 2, punto 9 bis) (nuovo)
9 bis) "procedimento relativo allo status delle persone", qualsiasi procedimento in materia di divorzio, separazione legale, annullamento del matrimonio o accertamento della paternità o maternità.
Emendamento 21
Articolo 2 bis (nuovo)
Articolo 2 bis
Applicabilità agli enti pubblici
1.  Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, il presente regolamento si applica altresì a qualsiasi ente pubblico che richieda il rimborso delle prestazioni alimentari versate al posto del debitore, a condizione che tale rimborso sia previsto dalla legge cui l'ente è soggetto.
2.  L'articolo 3, lettere b), c) e d), e l'articolo 6 non si applicano a procedimenti avviati da un ente pubblico.
3.  Un ente pubblico che richieda l'attuazione di una decisione allega alla domanda di cui al capo VIII qualsiasi documento necessario a dimostrare che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1 e che le prestazioni sono state versate al creditore.
Emendamento 22
Articolo 3, lettera c)
c) l'autorità giurisdizionale competente a conoscere un'azione relativa allo stato delle persone quando la domanda relativa all'obbligazione alimentare è accessoria a quell'azione, salvo che tale competenza sia fondata soltanto sulla nazionalità di una delle parti, o
c) l'autorità giurisdizionale competente a conoscere un'azione relativa allo stato delle persone quando la domanda relativa all'obbligazione alimentare è accessoria a quell'azione, o
Emendamento 23
Articolo 3, lettera d)
d) l'autorità giurisdizionale competente a conoscere un'azione relativa alla responsabilità genitoriale, ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/2003, quando la domanda relativa all'obbligazione alimentare è accessoria a quell'azione.
d) l'autorità giurisdizionale competente a conoscere un'azione relativa alla responsabilità genitoriale, ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/2003, quando la domanda relativa all'obbligazione alimentare è accessoria a quell'azione e quando un'azione concernente la responsabilità genitoriale è già pendente dinanzi a tale autorità o viene avviata dinanzi all'autorità in questione contestualmente ad una richiesta di alimenti.
Emendamento 24
Articolo 3, lettera d bis) (nuova)
d bis) il giudice del luogo in cui ha ufficialmente sede il rapporto di famiglia o il rapporto che produce effetti analoghi.
Emendamento 25
Articolo 4, paragrafo 2
2.  La clausola attributiva di competenza dev'essere conclusa per iscritto. La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole della clausola attributiva di competenza.
2.  La clausola attributiva di competenza dev'essere conclusa per iscritto.
Emendamento 26
Articolo 4, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Il giudice adito deve accertarsi che ogni eventuale proroga della competenza sia stata concordata liberamente, previa acquisizione di una consulenza giuridica indipendente e che si tenga conto della situazione delle parti al momento del procedimento.
Emendamento 27
Articolo 4, paragrafo 4
4.  Il presente articolo non si applica nelle controversie concernenti un'obbligazione alimentare relativa a un minore di diciotto anni.
4.  Il presente articolo non si applica se il creditore è un minore di diciotto anni, ovvero è incapace di intendere o di volere.
Emendamento 28
Articolo 6, lettera b)
b) quando si tratta di obbligazioni alimentari tra coniugi o ex-coniugi, le autorità giurisdizionali dello Stato membro sul cui territorio si trova l'ultima residenza abituale comune dei coniugi, qualora tale residenza abituale sia stata stabilita meno di un anno prima dell'introduzione della domanda.
(Non concerne la versione italiana.)
Emendamento 29
Articolo 7, paragrafo 1
1.   Ove diverse domande riguardanti la stessa obbligazione alimentare siano presentate dinanzi alle autorità giurisdizionali di diversi Stati membri, l'autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d'ufficio il giudizio finché sia accertata la competenza del tribunale adito per primo.
1.  Per quanto riguarda la litispendenza e i procedimenti connessi, nonché le misure provvisorie e conservative, si applicano gli articoli 27, 28, 30, 31 del regolamento (CE) n. 44/2001.
Emendamento 30
Articolo 7, paragrafo 2
2.  Ove sia accertata la competenza del giudice adito per primo, il giudice successivamente adito si dichiara incompetente.
soppresso
Emendamento 31
Articolo 8
Articolo 8
soppresso
Connessione
1.  Nel caso in cui domande connesse siano pendenti dinanzi ad autorità giurisdizionali di diversi Stati membri, l'autorità giurisdizionale successivamente adita può sospendere il giudizio.
2.  Nel caso in cui tali domande siano pendenti in primo grado, l'autorità giurisdizionale successivamente adita può parimenti dichiararsi incompetente, su richiesta di una delle parti, a condizione che il giudice adito per primo sia competente a conoscere le domande in questione e il proprio ordinamento giuridico prevede la riunione delle cause.
3.  Ai sensi del presente articolo, sono connesse le domande aventi un nesso così stretto che vi sia interesse a istruirle e a giudicare contemporaneamente per evitare soluzioni che potrebbero essere inconciliabili qualora le cause fossero giudicate separatamente.
Emendamento 32
Articolo 9
Articolo 9
soppresso
Ricorso ad un'autorità giurisdizionale
Ai fini del presente capo, si ritiene adita un'autorità giurisdizionale:
a) alla data in cui l'atto introduttivo del giudizio o atto equivalente è depositato presso l'autorità giurisdizionale, a condizione che l'attore abbia provveduto in seguito ad adottare le misure che era tenuto a prendere affinché l'atto fosse notificato o comunicato o al convenuto, o
b) qualora l'atto debba essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso l'autorità giurisdizionale, alla data nella quale è ricevuto dall'autorità incaricata della notifica o della comunicazione, a condizione che l'attore non abbia omesso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l'atto fosse depositato presso l'autorità giurisdizionale.
Emendamento 33
Articolo 10
Articolo 10
soppresso
Misure provvisorie e conservative
Le misure provvisorie o conservative previste dalla legge di uno Stato membro possono essere richieste alle autorità giudiziarie di quello Stato, anche se, in forza del presente regolamento, è competente l'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro nel merito.
Emendamento 34
Articolo 10, paragrafo 1 bis (nuovo)
Qualora i procedimenti in materia di obbligazioni alimentari siano stati intentati mediante una richiesta di misure provvisorie, gli articoli 7 e 8 non operano in modo che la legge applicabile alla richiesta di misure provvisorie si applichi necessariamente a successive richieste di alimenti o di revisione della prestazione alimentare presentate nella fase di merito di un procedimento di divorzio, annullamento di matrimonio o patto di solidarietà civile o separazione legale.
Emendamento 35
Articolo 11
Articolo 11
soppresso
Verifica della competenza
L'autorità giurisdizionale di uno Stato membro adita per una causa allorché la sua competenza non è fondata ai sensi del presente regolamento si dichiara d'ufficio incompetente.
Emendamento 36
Articolo 13
1.  La legge del paese nel quale il creditore risiede abitualmente disciplina le obbligazioni alimentari.
1.  La legge del paese nel quale il creditore risiede abitualmente disciplina le obbligazioni alimentari.
2.  La lex fori si applica:
2.  La lex fori si applica:
a) qualora in forza della legge designata ai sensi del paragrafo 1 il creditore non possa ottenere alimenti dal debitore o
a) qualora sia la legge del paese di residenza abituale del creditore, o
b) qualora il creditore lo richieda e si tratti della legge del paese nel quale il debitore risiede abitualmente.
b) qualora il creditore non possa ottenere alimenti dal debitore, in forza della legge del paese in cui il creditore risiede abitualmente, o
c) salvo domanda contraria da parte del creditore e ove l'autorità giurisdizionale si sia accertata che egli abbia acquisito una consulenza giuridica indipendente sulla questione, qualora sia la legge del paese di residenza abituale del debitore.
3.   Se nessuna delle leggi designate conformemente ai paragrafi precedenti permette al creditore di ottenere alimenti dal debitore e qualora risulti dal complesso delle circostanze che l'obbligazione alimentare presenta collegamenti stretti con un altro paese, in particolare quello della nazionalità comune del creditore e del debitore, si applica la legge del paese con il quale l'obbligazione alimentare presenta collegamenti stretti.
3.   Fatto salvo il paragrafo 1, la lex fori si applica anche qualora non sia la legge del paese di residenza abituale del creditore, ove consenta di risolvere le controversie in materia di obbligazioni alimentari con equità e in modo più semplice, più rapido e meno costoso e non sussistano prove di cambiamento del foro della ricerca di un trattamento preferenziale (forum shopping).
4.  In alternativa, quando la legge del paese di residenza abituale del creditore di alimenti o la lex fori non permette al creditore di ottenere alimenti dal debitore, o qualora fosse iniquo o inappropriato applicare tale legge, le obbligazioni alimentari sono disciplinate dalla legge di un altro paese con il quale l'obbligazione alimentare presenta legami stretti, in particolare, ma non solo, quella del paese della nazionalità comune del creditore e del debitore.
Emendamento 37
Articolo 14, lettera a)
a) designare la lex fori per le esigenze di una procedura, espressamente o in qualsiasi altro modo inequivocabile al momento della presentazione della domanda;
a) al momento della presentazione della domanda, accordarsi per iscritto designando la lex fori in modo inequivocabile;
Emendamento 39
Articolo 14, lettera b), punto ii bis) (nuovo)
ii bis) la legge del luogo in cui ha ufficialmente sede il rapporto di famiglia o il rapporto che produce effetti analoghi;
Emendamento 38
Articolo 14, comma 1 bis (nuovo)
Il primo comma si applica a condizione che il giudice adito si sia accertato che ogni scelta del foro o della legge applicabile sia stata concordata liberamente.
Emendamento 40
Articolo 15
Articolo 15
Non applicazione della legge designata su richiesta del debitore
1.  Per le obbligazioni alimentari diverse da quelle nei confronti di minori e adulti vulnerabili e tra coniugi o ex coniugi, il debitore può opporre alla pretesa del creditore l'assenza di obbligazione alimentare nei suoi confronti ai sensi della legge nazionale comune o, in difetto di nazionalità comune, secondo la legge del paese nel quale risiede abitualmente.
soppresso
2.  Per le obbligazioni alimentari tra coniugi o ex-coniugi il debitore può opporre alla pretesa del creditore l'assenza di obbligazioni alimentari nei suoi confronti secondo la legge del paese con il quale il matrimonio presenta i collegamenti più stretti.
Emendamento 41
Articolo 17
1.  La legge applicabile a una obbligazione alimentare stabilisce in particolare:
1.  La legge applicabile a una obbligazione alimentare stabilisce in particolare:
a) l'esistenza e la portata dei diritti del creditore, e nei confronti di chi può esercitarli;
a) l'esistenza dei diritti del creditore, il relativo periodo di esercizio ed importo e nei confronti di chi può esercitarli;
b) in qual misura il creditore può chiedere alimenti retroattivamente;
b) per quale periodo e per quale importo il creditore può chiedere alimenti retroattivamente;
c) il metodo di calcolo e d'indicizzazione dell'obbligazione alimentare;
c) il metodo di calcolo e d'indicizzazione dell'obbligazione alimentare;
d) la prescrizione e i termini per avviare un'azione;
d) la prescrizione e i termini per avviare un'azione;
e) il diritto dell'istituzione pubblica che ha fornito alimenti al creditore di ottenere il rimborso della sua prestazione e i limiti dell'obbligazione del debitore.
e) il diritto dell'istituzione pubblica che ha fornito alimenti al creditore di ottenere il rimborso della sua prestazione e i limiti dell'obbligazione del debitore.
2.   Qualunque sia il contenuto della legge applicabile, occorre tener conto delle esigenze del creditore e delle risorse del debitore nel determinare l'importo della prestazione alimentare.
2.   Fatto salvo il paragrafo 1, nel determinare l'importo della prestazione alimentare, il giudice adito prende come base le esigenze reali e attuali del creditore e le risorse reali e attuali del debitore, tenendo conto delle esigenze ragionevoli di quest'ultimo e delle eventuali altre obbligazioni alimentari cui sia eventualmente soggetto.
Emendamento 42
Articolo 20
L'applicazione di una disposizione della legge designata dal presente regolamento può essere esclusa soltanto se manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro. Tuttavia, l'applicazione di una disposizione della legge di uno Stato membro designata dal presente regolamento non può essere esclusa in base a quanto sopra.
L'applicazione di una disposizione della legge designata dal presente regolamento può essere esclusa soltanto se manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro.
Emendamento 43
Articolo 21
Quando uno Stato comprende più unità territoriali ciascuna con una propria normativa in materia di obbligazioni alimentari, ogni unità territoriale viene considerata come un paese ai fini della determinazione della legge applicabile in base al presente regolamento.
Uno Stato nel quale ogni entità territoriale ha proprie norme giuridiche in materia di obbligazioni alimentari non è tenuto ad applicare il presente regolamento ai conflitti di leggi che interessano solo tali unità territoriali.
Emendamento 44
Articolo 22
1.  In un procedimento dinanzi a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, l'atto introduttivo del giudizio o atto equivalente è notificato o comunicato al convenuto in uno dei modi seguenti:
La notificazione e la comunicazione degli atti sono disciplinate dalle disposizioni del regolamento (CE) n. XXX/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.
a) comunicazione o notifica a mani del destinatario, il quale firma una relata di notifica con la data di ricevimento;
b) comunicazione o notifica a mani per mezzo di un documento sottoscritto dalla persona competente che ha provveduto alla comunicazione o alla notifica, specificando che il destinatario ha ricevuto l'atto o ha rifiutato di riceverlo senza motivi legittimi, e la data in cui l'atto è stato comunicato o notificato;
c) comunicazione o notifica per posta, con il destinatario che firma e rinvia una relata di notifica con la data di ricevimento;
d) comunicazione o notifica con mezzi elettronici come il fax o l'e-mail, con il destinatario che firma e rinvia una relata di notifica con la data di ricevimento.
2.  Il convenuto dispone di un termine non inferiore a 30 giorni per preparare la difesa, a partire dal ricevimento dell'atto notificato o comunicato conformemente al paragrafo 1.
3.  Gli Stati membri informano la Commissione, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, delle forme di notifica e di comunicazione applicabili. Essi comunicano alla Commissione tutte le modifiche apportate a queste informazioni.
La Commissione mette tali informazioni a disposizione del pubblico.
Emendamento 45
Articolo 29
Il ricorrente che nello Stato membro d'origine ha beneficiato in tutto o in parte dell'assistenza giudiziaria o dell'esenzione dalle spese beneficia, nel procedimento d'esecuzione, dell'assistenza più favorevole o dell'esenzione più ampia prevista dal diritto dello Stato membro d'esecuzione.
Il ricorrente che nello Stato membro d'origine ha beneficiato in tutto o in parte dell'assistenza giudiziaria o dell'esenzione dalle spese beneficia, nel procedimento d'esecuzione, dell'assistenza giudiziaria in conformità delle disposizioni della direttiva 2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie1 o dell'esenzione più ampia prevista dal diritto dello Stato membro d'esecuzione.
______________
1 GU L 26, del 31.1.2003, pag. 41.
Emendamenti 61 e 46
Articolo 33
Il diniego o la sospensione, totale o parziale, dell'esecuzione della decisione dell'autorità giurisdizionale d'origine, possono essere decisi su richiesta del debitore solo nei casi seguenti:
Il diniego o la sospensione, totale o parziale, dell'esecuzione della decisione dell'autorità giurisdizionale d'origine, possono essere decisi su richiesta del debitore solo nei casi seguenti:
a) il debitore eccepisce nuove circostanze o circostanze sconosciute all'autorità giurisdizionale d'origine quando quest'ultima ha emesso la decisione;
a) qualora il debitore eccepisca nuove circostanze rilevanti o significative che non erano note all'autorità giurisdizionale d'origine quando quest'ultima ha emesso la decisione;
b) il debitore ha chiesto il riesame della decisione dell'autorità giurisdizionale d'origine conformemente all'articolo 24 e non è stata ancora adottata un'ulteriore decisione;
b) qualora il debitore abbia chiesto il riesame della decisione dell'autorità giurisdizionale d'origine conformemente all'articolo 24 e non sia stata ancora adottata un'ulteriore decisione;
c) il debitore ha già saldato il debito;
c) qualora il debitore abbia già saldato il debito;
d) il diritto di ottenere l'esecuzione della decisione dell'autorità giurisdizionale d'origine è del tutto o in parte prescritto;
d) qualora il diritto di ottenere l'esecuzione della decisione dell'autorità giurisdizionale d'origine sia del tutto o in parte prescritto;
e) la decisione dell'autorità giurisdizionale d'origine è incompatibile con una decisione emessa nello Stato membro dell'esecuzione o che ha i requisiti necessari al suo riconoscimento nello Stato membro dell'esecuzione.
e) qualora la decisione dell'autorità giurisdizionale d'origine sia incompatibile con una decisione emessa nello Stato membro dell'esecuzione o che ha i requisiti necessari al suo riconoscimento nello Stato membro dell'esecuzione.
Emendamento 47
Articolo 34, paragrafo 2
2.  Un ordine di prelievo automatico mensile può essere emesso soltanto se la decisione è stata notificata o comunicata al convenuto in uno dei modi previsti all'articolo 22.
2.  Un ordine di prelievo automatico mensile può essere emesso soltanto se la decisione è stata notificata o comunicata al convenuto in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. XXX/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.
Emendamento 48
Articolo 35, paragrafo 1
1.  Un creditore può chiedere all'autorità giurisdizionale adita nel merito di emettere un ordine di sequestro temporaneo di un conto bancario destinato, in un altro Stato membro, all'istituto bancario nel quale il debitore è titolare di un conto bancario. La domanda e l'ordine di sequestro temporaneo di un conto bancario sono conformi ai moduli di cui all'allegato IV del presente regolamento.
1.  Un creditore può chiedere al giudice adito nel merito di emettere un ordine di sequestro temporaneo di un conto bancario, limitatamente all'importo necessario all'assolvimento dell'obbligazione alimentare, nei confronti di un istituto bancario di un altro Stato membro nel quale il debitore è titolare di un conto bancario. La domanda e l'ordine di sequestro temporaneo di un conto bancario sono conformi ai moduli di cui all'allegato IV del presente regolamento.
Emendamento 49
Articolo 35 bis (nuovo)
Articolo 35 bis
Altri titoli esecutivi
Il giudice adito può emettere ogni altro titolo esecutivo previsto dal suo diritto nazionale che giudichi opportuno.
Emendamento 50
Articolo 38, paragrafo 1
1.  Le disposizioni di cui al capo VI sono applicabili, se del caso, al riconoscimento e all'esecuzione degli atti autentici e degli accordi tra le parti esecutivi. L'autorità competente di uno Stato membro nel quale un atto autentico o un accordo tra le parti è esecutivo rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un estratto dell'atto utilizzando il modulo di cui all'allegato II del presente regolamento.
1.  Le disposizioni di cui al capo VI sono applicabili, se del caso, al riconoscimento e all'esecuzione degli atti autentici e degli accordi tra le parti esecutivi. L'autorità competente di uno Stato membro nel quale un atto autentico o un accordo tra le parti è esecutivo rilascia automaticamente alle parti un estratto dell'atto utilizzando il modulo di cui all'allegato II del presente regolamento.
Emendamenti 51, 52, 53, 54, 55 e 56
Articolo 44
1.  Le autorità centrali danno accesso alle informazioni che permettono di facilitare il recupero dei crediti alimentari alle condizioni previste nel presente capitolo. Tali informazioni sono fornite ai seguenti scopi:
1.  Le autorità centrali danno accesso alle informazioni che permettono di facilitare, per un caso determinato, il recupero dei crediti alimentari alle condizioni previste nel presente capitolo. Tali informazioni sono fornite ai seguenti scopi:
a) localizzare il debitore;
b) stimare il patrimonio del debitore, in particolare l'importo e la natura del suo reddito;
c) identificare il datore di lavoro del debitore;
d) identificare i conti bancari di cui il debitore è titolare.
a) identificare l'indirizzo del debitore;
b) stimare il patrimonio del debitore, in particolare l'importo e la natura del suo reddito;
c) identificare il datore di lavoro del debitore;
d) identificare i conti bancari di cui il debitore è titolare.
1 bis.  In base al principio di proporzionalità, la determinazione dei dati personali da trattare dovrebbe avvenire caso per sulla base delle informazioni disponibili. Il loro trattamento è consentito solo se necessario per facilitare l'esecuzione delle obbligazioni alimentari.
1 ter.  Non sono trattati i dati biometrici, quali le impronte digitali o i dati relativi al DNA.
1 quater.  Il trattamento di categorie particolari di dati concernenti l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'affiliazione a un partito politico o a un sindacato, l'orientamento sessuale o la salute è ammesso solo qualora ciò sia strettamente necessario e proporzionato nel caso specifico e siano date determinate garanzie.
2.  Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono quanto meno quelle in possesso delle amministrazioni e autorità competenti, negli Stati membri, per i seguenti settori:
a) imposte e tasse;
b) previdenza sociale, compresa la riscossione dei contributi previdenziali dei datori di lavoro per lavoratori dipendenti,
c) registri dell'anagrafe;
d) registri di conservatoria;
e) immatricolazione dei veicoli a motore;
f) banche centrali.
2.  Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono quanto meno quelle in possesso delle amministrazioni e autorità competenti, negli Stati membri, per i seguenti settori:
a) imposte e tasse;
b) previdenza sociale, compresa la riscossione dei contributi previdenziali dei datori di lavoro per lavoratori dipendenti,
c) registri dell'anagrafe;
d) registri di conservatoria;
e) immatricolazione dei veicoli a motore;
f) banche centrali.
2 bis.  Le richieste di informazioni diverse da quelle elencate al paragrafo 2 dovrebbero essere proporzionate e necessarie per il raggiungimento degli scopi elencati al paragrafo 1.
3.  L'accesso alle informazioni menzionate nel presente articolo non può comportare in nessun caso, la creazione di nuovi schedari in uno Stato membro.
3.  L'accesso alle informazioni menzionate nel presente articolo non può comportare in nessun caso, la creazione di nuovi schedari in uno Stato membro.
Emendamento 57
Articolo 46, paragrafo 3
3.  Un'autorità giurisdizionale può conservare un'informazione comunicata conformemente al presente regolamento soltanto per il tempo che le occorre per agevolare il recupero di un credito alimentare. Il termine di conservazione non può essere superiore a un anno.
3.  Un'autorità giurisdizionale può conservare un'informazione comunicata conformemente al presente regolamento soltanto per il tempo che le occorre per agevolare il recupero di un credito alimentare.
Emendamento 58
Articolo 48, paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.  Il presente regolamento è conforme alla direttiva 95/46/CE e prevede per gli Stati membri un obbligo di proteggere i diritti e le libertà delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali, e in particolare il loro diritto alla privacy, al fine di garantire la libera circolazione dei dati personali nella Comunità.
Emendamento 59
Articolo 50
Qualsiasi modifica degli allegati del presente regolamento è adottata secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 51, paragrafo 2.
(Non concerne la versione italiana.)
Emendamento 60
Articolo 51
1.  La Commissione è assistita da un comitato, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
1.  La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 44/ 2001.
2.  Ove si faccia riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE nel rispetto del suo articolo 7, paragrafo 3.
2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Decimo anniversario del trattato sulle mine antipersona (Convenzione di Ottawa)
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Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2007 sul decimo anniversario della Convenzione di Ottawa del 1997 per la messa al bando dell'uso, dello stoccaggio, della produzione e del trasferimento di mine antipersona e per la loro distruzione
P6_TA(2007)0621B6-0518/2007

Il Parlamento europeo,

–   viste le sue precedenti risoluzioni sulle mine terrestri, in particolare quella del 7 luglio 2005 su un mondo senza mine(1),

–   vista la Convenzione di Ottawa del 1997 per la messa al bando dell'uso, dello stoccaggio, della produzione e del trasferimento di mine antipersona e per la loro distruzione,

–   visto il Piano d'azione di Nairobi, adottato nel dicembre 2004,

–   vista l'ottava riunione degli Stati firmatari della Convenzione di Ottawa, svoltasi in Giordania nel novembre 2007, e nella prospettiva della nona riunione degli Stati firmatari della Convenzione prevista per il 2008 e della seconda conferenza di revisione prevista per il 2009,

–   vista la campagna internazionale per la messa al bando delle mine terrestri (ICBL) che opera in oltre 70 paesi del mondo,

–   visti il regolamento (CE) n. 1724/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio(2) e il regolamento (CE) n. 1725/2001 del Consiglio(3),

–   visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.   considerando che, nel novembre 2007, i paesi firmatari della Convenzione di Ottawa erano 156,

B.   considerando che alcuni parlamenti nazionali e il Parlamento europeo stesso hanno lanciato iniziative a favore dell'ulteriore sviluppo di azioni volte a controllare e vietare le mine terrestri,

C.   considerando che solo pochi paesi producono ancora mine antipersona (APM) e che il commercio di APM ha registrato virtualmente un'interruzione; considerando che dal 1999 circa 41,8 milioni di APM sono stati distrutti da Stati firmatari della Convenzione di Ottawa,

D.   considerando che, tra il 1999 e il 2004, si è proceduto allo sminamento di 4 milioni di APM e di 1 milione di mine anticarro (AVM) e che sono stati bonificati 2.000 km2 (pari alla superficie del Lussemburgo) di aree contaminate,

E.   considerando, tuttavia, che, a quanto risulta, più di 200 000 km2 a livello mondiale (pari alla superficie del Senegal) sono ancora contaminati da mine e ordigni inesplosi,

F.   considerando che ciò significa che in più di 90 paesi si trovano ancora mine e ordigni inesplosi,

G.   considerando che il numero di vittime segnalate è passato da 11 700 nel 2002 a 5 751 nel 2006,

H.   considerando, tuttavia, che il numero ufficioso di vittime di mine terrestri e ordigni inesplosi è ancora valutato pari a 15 000-20 000 l'anno,

I.   considerando che, per la prima volta, sono state distrutte e smaltite più mine di quante ne siano state disseminate,

J.   considerando che l'uso governativo di mine antipersona si è ulteriormente ridotto, che solo il Myanmar/Birmania e la Russia continuano a disseminare nuove mine e che attori armati non governativi ricorrono in misura minore alle mine antipersona o ad ordigni esplosivi improvvisati, sebbene ne facciano ancora uso in almeno otto paesi,

K.   considerando che, nel dicembre 2007, 35 attori armati non governativi si sono impegnati a favore di un divieto totale dell'uso delle mine antipersona attraverso l'Atto di impegno ad aderire alla totale messa al bando delle mine antipersona e a cooperare nelle azioni antimine nell'ambito dell'appello di Ginevra,

L.   considerando che, a quanto risulta, 78 paesi sono ancora in possesso di arsenali contenenti circa 250 milioni di mine terrestri e che 13 Stati non firmatari della convenzione producono ancora o mantengono il diritto di produrre mine antipersona,

M.   considerando che gli arsenali di APM devono essere distrutti al più presto, preferibilmente entro il termine di quattro anni previsto dalla Convenzione di Ottawa,

N.   considerando che nove Stati firmatari della Convenzione di Ottawa devono ancora distruggere i loro arsenali entro quattro anni dall'adesione alla Convenzione,

O.   considerando che ai paesi firmatari della Convenzione di Ottawa deve essere concesso un ulteriore sostegno al fine di incoraggiare il maggior numero possibile di paesi contraenti a ottemperare ai loro obblighi in materia di smaltimento di tutte le mine entro dieci anni dall'adesione alla Convenzione,

P.   considerando che, dagli inizi degli anni Novanta, la comunità internazionale ha destinato più di 3,4 miliardi di dollari USA ai programmi di azione antimine (sminamento e aiuti alle vittime), e che l'Unione europea ha speso circa 335 milioni di EUR,

Q.   considerando, tuttavia, che la spesa per tali programmi a livello mondiale è scesa a 250 milioni di EUR nel 2005 e che, nonostante sia aumentata a 316 milioni di EUR nel 2006, il processo risulta senz'altro troppo lento,

R.   considerando che l'Unione europea si è impegnata ad assumere a lungo termine la leadership e a farsi carico del finanziamento delle azioni antimine al fine di realizzare un'universalizzazione e attuazione completa della Convenzione,

S.   considerando che, nel 2007, la Commissione ha impegnato un totale di 33 milioni di EUR per azioni antimine in 10 paesi (Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Cambogia, Cipro, Etiopia, Guinea-Bissau, Giordania, Libano, Senegal e Sudan),

T.   considerando che il documento strategico 2005-2007 sottolinea i vantaggi di una linea di bilancio specifica per le mine terrestri antipersona (APL) al fine di fornire la capacità di rispondere ad esigenze urgenti e impreviste, di rafforzare e promuovere l'efficienza e l'efficacia delle azioni antimine avviate nell'ambito di programmi umanitari e di sviluppo socio-economico a lungo termine nei casi in cui i documenti strategici per paese (CSP), i programmi indicativi nazionali (PIN) o gli strumenti corrispondenti non possano sostenere giuridicamente attività relative alle APL o nei casi in cui siano in gioco la sensibilità politica o gli interessi della CE, nonché al fine di sostenere le organizzazioni non governative,

U.   considerando, tuttavia, che la linea di bilancio sulle APL della Commissione è stata ritirata dallo Strumento per la stabilità alla fine del 2006, che la strategia e la programmazione CE sull'azione antimine giungono a termine nel 2007 e saranno sostituite da una programmazione effettuata quasi esclusivamente dalle delegazioni CE sulla base degli orientamenti elaborati dalla Commissione e integrando le azioni antimine nei documenti strategici per paese e regione; considerando inoltre che saranno i partner della CE interessati dal problema delle mine a decidere il livello di importanza da conferire alle azioni antimine nell'ambito del loro elenco generale di priorità in materia di assistenza nel quadro delle richieste di aiuto finanziario alla Commissione,

V.   considerando che, sebbene la Commissione affermi di continuare a sostenere fermamente la Convenzione di Ottawa, possono essere e sono state effettivamente espresse preoccupazioni in merito ai futuri livelli finanziari dell'azione antimine della CE,

W.   considerando che devono essere migliorati l'aiuto alle vittime delle mine e il loro reinserimento socioeconomico, di cui all'articolo 6 della Convenzione di Ottawa; considerando che al mondo vi sono circa 450 000-500 000 sopravvissuti e che il numero delle persone che sono sopravvissute ad una mina antipersona o ad un ordigno inesploso e necessitano di assistenza e riabilitazione è in aumento; considerando che tre quarti delle vittime ufficiali sono civili e il 34% delle vittime civili sono bambini,

X.   considerando la necessità di rafforzare il diritto umanitario internazionale che si applica alle mine diverse da quelle antipersona mediante la Convenzione su alcune armi convenzionali (CCW), tenendo conto che le mine anticarro dotate di sensori e dispositivi antimanipolazione che possono essere innescati da un atto involontario di una persona sono già vietate dalla Convenzione di Ottawa in quanto costituiscono una minaccia mortale per comunità vulnerabili e lavoratori del settore umanitario nonché per il personale preposto allo sminamento,

Y.   considerando che sta per esaurirsi il tempo a disposizione dei 29 paesi che, entro il 2009 o il 2010, dovranno ottemperare alle scadenze in materia di sminamento previste dalla Convenzione e considerando, in particolare, che uno Stato membro dell'UE non ha neanche iniziato le operazioni di sminamento nonostante l'obbligo, previsto dalla Convenzione, di completare tali operazioni entro il 2009, e che un altro Stato membro ha avviato tali operazioni solo nell'ottobre 2007,

Z.   considerando che al finanziamento dell'assistenza ai sopravvissuti è destinato solo l'1% degli stanziamenti totali dell'azione antimine e che i progressi realizzati per rispondere alle necessità dei sopravvissuti e per far valere i loro diritti devono essere considerati insufficienti; considerando che almeno 13 paesi hanno urgente bisogno di programmi, nuovi o supplementari,di sensibilizzazione ai rischi che le mine rappresentano,

1.   invita tutti gli Stati a firmare e a ratificare la Convenzione di Ottawa al fine di universalizzarla per raggiungere l'obiettivo comune di un mondo senza mine;

2.   sottolinea, in particolare, l'importanza che Stati Uniti, Russia, Cina, Pakistan e India aderiscano alla Convenzione di Ottawa;

3.   invita i due Stati membri dell'UE che non hanno ancora aderito alla Convenzione o terminato il processo di ratifica a procedere in tal senso prima della prossima conferenza di revisione della Convenzione di Ottawa che si terrà nel 2009;

4.   invita tutti gli attori armati non governativi a dimostrare il proprio rispetto per la norma umanitaria sancita dalla Convenzione di Ottawa, interrompendo la produzione e l'uso di mine terrestri antipersona e firmando l'Atto d'impegno dell'appello di Ginevra;

5.   invita il Consiglio, gli Stati membri dell'UE e i paesi candidati ad avviare immediatamente i preparativi per la conferenza di revisione della Convenzione di Ottawa che si terrà nel 2009 e a presentare, in tale contesto, una proposta relativa alla prevista "azione congiunta";

6.   invita gli Stati firmatari ad attuare integralmente e rapidamente tutti gli obblighi previsti dalla Convenzione di Ottawa;

7.   incoraggia tutti gli Stati membri e i paesi candidati nonché gli Stati firmatari della Convenzione di Ottawa a considerare attentamente il possibile impatto del parere, ampiamente riconosciuto, espresso dal Comitato internazionale della Croce rossa secondo cui qualsiasi mina che potrebbe essere fatta detonare dalla presenza, dalla prossimità o dal contatto di una persona è una mina antipersona vietata dalla Convenzione; rileva che ciò vorrebbe dire concretamente che fili di inciampo, fili a strappo, asticelle inclinate, spolette a bassa pressione, dispositivi antimanipolazione e congegni simili sarebbero vietati negli Stati firmatari della Convenzione;

8.   invita gli Stati membri e i paesi candidati ad adottare senza indugio misure per garantire che le mine anticarro che potrebbero essere fatte detonare dalla presenza, dalla prossimità o dal contatto di una persona vengano distrutte conformemente alle disposizioni della Convenzione di Ottawa;

9.   invita la Commissione a mantenere la sua piena determinazione e continuità negli sforzi volti ad assistere finanziariamente le comunità e gli individui interessati dal problema delle mine antipersona con tutti gli strumenti disponibili, anche nei territori sotto il controllo o l'influenza di attori armati non governativi, e le chiede di presentarsi al Parlamento all'inizio del 2008 per chiarire la sua azione in tale contesto;

10.   invita la Commissione a ripristinare una linea di bilancio specifica in materia di mine antipersona per il finanziamento delle azioni antimine, dell'assistenza alle vittime e della distruzione degli arsenali richieste agli Stati contraenti, che non possono essere finanziate a titolo dei nuovi strumenti di finanziamento; invita la Commissione a garantire la disponibilità di risorse sufficienti dopo il 2007;

11.   invita la Commissione a mantenere posti sufficienti a livello di organico per garantire una efficace attuazione della sua politica sul divieto delle mine antipersona, anche garantendo che l'azione antimine venga espressamente inserita nei documenti strategici nazionali e nei programmi indicativi nazionali degli Stati contraenti interessati dal problema delle mine e monitorando il finanziamento totale destinato alle azioni antimine attraverso i vari strumenti di finanziamento;

12.   invita gli Stati firmatari della Convenzione, segnatamente gli Stati membri dell'UE e i paesi candidati, a garantire che i finanziamenti da essi destinati alle operazioni di sminamento contribuiscano allo sviluppo di una capacità nazionale in materia, onde garantire che le operazioni proseguano fino alla bonifica totale di tutte le aree minate, note o presunte;

13.   invita il Consiglio e la Commissione a continuare a sostenere gli sforzi volti a far impegnare gli attori armati non governativi a favore del divieto delle mine antipersona, il che non implica un sostegno o un riconoscimento in relazione alla legittimità di tali attori armati non governativi o delle loro attività;

14.   invita i paesi interessati dal problema delle mine e i donatori internazionali a conferire maggiore priorità alla riabilitazione fisica ed economica dei sopravvissuti, poiché non si tiene adeguatamente conto delle loro esigenze;

15.   invita le commissioni competenti a monitorare attentamente e a partecipare alle riunioni della CCW, a riferire sulle iniziative degli Stati membri in materia di mine terrestri e su altre misure internazionali concernenti tali armi;

16.   ricorda che ogni paese firmatario della Convenzione di Ottawa si impegna ad astenersi sempre e in qualsiasi circostanza dall'assistere, incoraggiare o indurre, in qualunque modo, chiunque ad impegnarsi in attività proibite agli Stati firmatari in virtù della Convenzione;

17.   invita gli Stati contraenti a garantire che non permetteranno alle istituzioni finanziarie presenti sul loro territorio e/o che rientrano nella loro giurisdizione di effettuare investimenti in imprese coinvolte nella produzione, nello stoccaggio o nel trasferimento di mine terrestri antipersona;

18.   invita l'UE, i suoi Stati membri e i paesi candidati a vietare ogni tipo di sostegno finanziario, diretto o indiretto, da parte di istituzioni finanziarie pubbliche o private, presenti sul loro territorio o che rientrano nella loro giurisdizione, a favore di imprese coinvolte nella produzione, nello stoccaggio o nel trasferimento di mine terrestri antipersona; ritiene che questo divieto dovrebbe essere inserito nelle legislazioni europea e nazionale;

19.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati, al Segretario Generale delle Nazioni Unite, al Segretario generale dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, al Comitato internazionale della Croce rossa, alla Campagna internazionale per la messa al bando delle mine terrestri, all'Appello di Ginevra, all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, ai governi degli Stati Uniti d'America, della Federazione russa, della Repubblica popolare cinese, del Pakistan e dell'India, nonché al Presidente designato della Nona riunione degli Stati firmatari della Convenzione di Ottawa e della seconda Conferenza di revisione.

(1) GU C 157 E del 6.7.2006, pag. 473.
(2) GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 1.
(3) GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 6.


Relazioni UE-Cina
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Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2007 sul dialogo per i diritti umani e sulle relazioni UE-Cina
P6_TA(2007)0622RC-B6-0543/2007

Il Parlamento europeo,

–   vista la dichiarazione congiunta del 10° Vertice UE-Cina, svoltosi a Pechino il 28 novembre 2007,

–   vista l'audizione pubblica tenuta il 26 novembre 2007 dalla propria sottocommissione per i diritti dell'uomo in materia di "diritti dell'uomo in Cina alla vigilia delle Olimpiadi",

–   viste le tornate del dialogo UE-Cina in materia di diritti dell'uomo, svoltesi a Pechino il 17 ottobre 2007 e a Berlino il 15-16 maggio 2007,

–   vista la sua risoluzione del 6 settembre 2007 sul funzionamento dei dialoghi e delle consultazioni con i paesi terzi in materia di diritti dell'uomo(1),

–   vista la sua risoluzione del 15 febbraio 2007 sul dialogo tra il governo cinese e gli inviati del Dalai Lama(2),

–   viste la sua risoluzione del 7 settembre 2006 sulle relazioni UE-Cina(3) e le sue precedenti risoluzioni sulla Cina,

–   visti gli orientamenti dell'Unione europea concernenti i dialoghi in materia di diritti dell'uomo, approvati il 13 dicembre 2001, e la valutazione dell'attuazione di tali orientamenti, approvata il 9 dicembre 2004,

–   viste le sue precedenti risoluzioni annuali sui diritti dell'uomo nel mondo,

–   vista la tregua olimpica ONU, decretata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 31 ottobre 2007 (A/RES/62/4), che invita gli Stati membri dell'ONU a rispettare e promuovere la pace durante le Olimpiadi,

–   visto il 60° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

–   visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.   considerando che, dall'istituzione della prassi del Vertice UE-Cina avvenuta nel 1998, le relazioni tra la Cina e l'UE si sono sviluppate considerevolmente sia a livello politico che economico,

B.   considerando che qualsiasi decisione relativa all'avvio di un dialogo sui diritti umani è adottata in base a taluni criteri approvati dal Consiglio che tengono in particolare considerazione le principali preoccupazioni da parte dell'UE circa la situazione dei diritti umani nel paese interessato, un sincero impegno da parte delle autorità del paese interessato per quanto riguarda tale dialogo per migliorare la situazione dei diritti umani in loco e l'impatto positivo che tale dialogo può avere sulla situazione dei diritti umani,

C.   considerando che le Olimpiadi di Pechino del 2008 dovrebbero costituire un'occasione ideale per focalizzare l'attenzione del mondo sulla situazione dei diritti dell'uomo in Cina,

D.   considerando che l'UE si fonda e si riconosce nella fedeltà ai principi di libertà, democrazia e rispetto dei diritti umani, alle libertà fondamentali e allo stato di diritto; ricordando nel contempo che l'UE considera che l'adesione a questi principi è imprescindibile per la pace e la stabilità in qualsiasi società,

E.   considerando che il partenariato strategico UE-Cina è di grande importanza per le relazioni tra l'Unione europea e la Cina e che un autentico partenariato deve essere basato su valori comuni condivisi,

F.   considerando che relazioni tra l'UE e la Cina più forti e profonde potrebbero contribuire a formare opinioni convergenti sulle azioni da intraprendere per affrontare le sfide globali, quali il cambiamento climatico, la sicurezza, il terrorismo e la non proliferazione di armi,

G.   considerando che giungono continuamente notizie preoccupanti di repressione politica, soprattutto di giornalisti, attivisti dei diritti umani, di membri delle minoranze etniche e religiose, di presunte torture, di un diffuso ricorso al lavoro forzato, di un frequente uso della pena di morte e di una sistematica repressione della libertà di religione, parola e dei media, compreso Internet, nonché dei rigorosi controlli esercitati dal governo cinese sull'informazione riguardante le zone tibetane della Cina e sul relativo accesso; considerando che è difficile determinare con accuratezza la portata delle violazioni in materia di diritti dell'uomo,

H.   considerando che l'impegno e l'influenza della Cina nel mondo sono notevolmente aumentati nell'ultimo decennio e considerando che i valori democratici, la credibilità, la stabilità e la responsabilità dovrebbero costituire il fondamento delle relazioni tra l'Unione europea e la Cina,

Vertice UE-Cina

1.   accoglie con favore la dichiarazione congiunta del decimo vertice UE-Cina, in cui entrambe le parti hanno ribadito il loro impegno a sviluppare un partenariato strategico di ampia portata per far fronte alle sfide globali e accoglie favorevolmente l'ulteriore sviluppo nelle relazioni tra l'UE e la Cina e la loro più stretta cooperazione volta ad affrontare un'ampia gamma di questioni;

2.   deplora nuovamente che il Consiglio e la Commissione non abbiano sollevato in modo fermo e adeguato i problemi dei diritti umani al Vertice UE-Cina per dare più peso politico alle preoccupazioni in materia e che l'UE non abbia colto l'opportunità dell'imminenza dei giochi olimpici per affrontare i casi scottanti dei diritti umani in Cina;

3.   invita la Cina e l'UE a garantire un partenariato economico e commerciale maggiormente equilibrato, che dovrebbe condurre alla crescita sostenibile e allo sviluppo sociale, in particolare nel campo del cambiamento climatico, dell'ambiente e dell'energia;

4.   ritiene che la pirateria e la contraffazione di prodotti e marchi europei da parte delle industrie cinesi costituisca una grave violazione delle regole del commercio internazionale, esorta le autorità cinesi a migliorare considerevolmente la tutela dei diritti di proprietà intellettuale;

5.   chiede nel contempo una maggiore coerenza e costanza fra diritti dell'uomo, commercio e sicurezza; sollecita quindi l'UE a garantire che migliori relazioni commerciali con la Cina siano subordinate a riforme in materia di diritti dell'uomo e invita al riguardo il Consiglio ad effettuare un'analisi globale della situazione dei diritti dell'uomo prima di finalizzare qualsiasi nuovo accordo quadro di partenariato e di cooperazione;

6.   si compiace pertanto del lancio e dell'avvio dei negoziati relativi ad un accordo quadro di partenariato e cooperazione che comprenderà l'intero ambito delle relazioni bilaterali UE-Cina, compresa un'effettiva e operativa clausola dei diritti umani - nonché un rafforzamento e un potenziamento della cooperazione su questioni politiche; ribadisce la sua richiesta di interessare il Parlamento in tutte le future relazioni bilaterali tra le parti, tenendo anche contro del fatto che, senza il parere conforme del Parlamento, non vi potrà essere alcun accordo quadro di partenariato e cooperazione;

7.   ribadisce che l'embargo UE sugli armamenti nei confronti della Cina, a seguito dei fatti di Piazza Tiennamen, deve rimanere intatto finché non saranno compiuti consistenti passi avanti sulle questioni relative ai diritti umani; ricorda agli Stati membri UE che il codice di condotta UE sulle esportazioni di armi comprende una clausola di rispetto dei diritti umani nel paese di destinazione finale di tali esportazioni;

8.   è preoccupato per il fatto che, nonostante il governo cinese abbia ripetutamente dichiarato l'intenzione di ratificare la Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici (ICCPR), la ratifica è ancora in sospeso; esorta quindi la Cina a ratificarla e ad applicarla senza ulteriore indugio;

Dialogo UE-Cina sui diritti umani

9.   sottolinea che la situazione dei diritti umani in Cina rimane fonte di gravi preoccupazioni e ribadisce la necessità di rafforzare e migliorare sensibilmente il dialogo UE-Cina in materia di diritti dell'uomo; invita il Consiglio a fornire un briefing più dettagliato all'Aula, dopo le discussioni; sottolinea l'esigenza di continuare a organizzare il seminario giuridico UE-Cina sui diritti dell'uomo che normalmente precede il dialogo, con la partecipazione di rappresentanti dell'ambiente accademico e della società civile e al riguardo plaude all'istituzione della rete accademica UE-Cina per i diritti dell'uomo a titolo dell'obiettivo 3 dello strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti dell'uomo nel mondo, e invita la Commissione a garantire che tale rete funzioni effettivamente in cooperazione con il Parlamento;

10.   ritiene che i temi trattati nei vari cicli di dialogo con la Cina, come la ratifica del Patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite, la riforma del sistema giudiziario penale, compresa la pena di morte e il sistema di rieducazione attraverso il lavoro, la libertà di espressione, in particolare attraverso Internet, la libertà di stampa, la libertà di accesso alle informazioni, la libertà di coscienza, di pensiero e di culto, la situazione delle minoranze in Tibet, la liberazione dei detenuti a seguito dei fatti di Piazza Tienanmen, nonché i diritti dei lavoratori e altri diritti devono continuare ad essere trattati nel contesto del dialogo, in particolare per quanto riguarda l'applicazione delle raccomandazioni formulate dai dialoghi precedenti, e adottate di comune accordo da entrambe le parti, e dai seminari sulle questioni giuridiche; chiede, a tal fine, al Consiglio di considerare la possibilità di prolungare la durata del dialogo e di estendere il tempo dedicato alla discussione delle questioni sollevate; chiede inoltre al Consiglio e alla Commissione di dedicare una particolare attenzione al rispetto delle convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro per quanto riguarda in particolare i sindacati indipendenti e il lavoro minorile;

11.   prende atto dell'impegno cinese a sostenere il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite nell'esercizio della sua funzione di trattare la questione dei diritti umani in modo credibile, obiettivo e non selettivo, e invita a una più stretta cooperazione nel quadro del sistema delle Nazioni Unite e a cooperare con i meccanismi per i diritti umani delle Nazioni Unite e a rispettare gli standard internazionali in materia di diritti umani previsti dai pertinenti strumenti internazionali, inclusi i diritti delle minoranze;

12.   richiama l'attenzione sull'esigenza che la Cina consenta la libertà di espressione, religione e pensiero; afferma l'esigenza, soprattutto alla luce delle discussioni fra funzionari cinesi sulla definizione di "religione" e in particolare di "religione legale", di una legge globale in materia religiosa che risponda a criteri internazionali e garantisca un'autentica libertà religiosa; deplora la contraddizione tra la libertà costituzionale di opinione (sancita dall'articolo 36 della costituzione cinese) e la continua interferenza dello Stato negli affari delle comunità religiose, soprattutto per quanto riguarda la formazione, la scelta, la nomina e l'indottrinamento politico dei ministri del culto;

13.   deplora che il sesto ciclo di colloqui cino-tibetani non abbia conseguito risultati; chiede alle parti di adoperarsi al massimo per continuare il dialogo e al governo cinese di avviare autentici negoziati tenendo in debita considerazione le richieste di autonomia per il Tibet da parte del Dalai Lama; chiede alla Cina di astenersi dall'esercitare pressioni su Stati che hanno relazioni amichevoli con il Dalai Lama;

14.   ribadisce la sua preoccupazione per le notizie di continue violazioni dei diritti umani in Tibet e in altre province abitate da tibetani che riguardano torture, arresti arbitrari e detenzioni, repressione della libertà religiosa, limitazioni arbitrarie del libero movimento e riabilitazione attraverso i lavori forzati; deplora l'intensificazione della cosiddetta campagna "di educazione patriottica" che si svolge dall'ottobre 2005 nei monasteri e nei conventi tibetani, obbligando i tibetani a sottoscrivere dichiarazioni di denuncia del Dalai Lama come pericoloso separatista; chiede alla Cina di consentire ad un organismo indipendente di entrare in contatto con Gedhun Choekyi Nyima, il Panchen Lama del Tibet, e con i suoi genitori, come richiesto dalla commissione per i diritti del bambino delle Nazioni Unite;

15.   chiede alla Cina quale membro del Consiglio diritti umani dell'ONU di ottemperare alle raccomandazioni del relatore speciale dell'ONU sulla tortura e di formalizzare un invito permanente a recarsi in Cina per gli esperti ONU;

16.   è del parere che le preoccupazioni in materia di diritti dell'uomo dovrebbero ottenere ben più attenzione alla vigilia delle Olimpiadi di Pechino; ribadisce l'esigenza di "rispettare i principi etici fondamentali universali" e di promuovere una società pacifica interessata a "salvaguardare la dignità dell'uomo", di cui ai principi fondamentali 1 e 2 della Carta olimpica;

17.   chiede al Comitato olimpico internazionale di pubblicare la propria valutazione sul rispetto da parte della Cina degli impegni assunti nel 2001 prima che le Olimpiadi fossero aggiudicate a Pechino; sottolinea la responsabilità dell'UE di prendere atto di una tale valutazione e di lavorare con i propri Comitati olimpici nazionali per creare le condizioni per un comportamento responsabile nella preparazione, nello svolgimento e nella fase successiva alle Olimpiadi;

18.   è profondamente preoccupato per il recente aumento delle persecuzioni politiche nel contesto dei giochi olimpici di difensori dei diritti umani, giornalisti, avvocati, firmatari di petizioni, attivisti della società civile, gruppi etnici come gli Uighurs e i religiosi di tutte le fedi, specialmente seguaci di Falun Gong; esorta il governo cinese a rilasciarli immediatamente e a porre fine a queste violazioni dei diritti umani nonché alla demolizione di innumerevoli abitazioni senza una compensazione per fare posto alle infrastrutture dei giochi olimpici;

19.   è altrettanto preoccupato per il controllo e la censura dell'informazione via Internet, e invita le autorità cinesi a porre fine al blocco di migliaia di siti web, tra cui quelli di mezzi d'informazione europei; invita le autorità cinesi a rimettere in libertà lo scrittore Yang Maodong e gli altri 50 cyber-dissidenti e utenti del web detenuti in Cina;

20.   chiede alla Cina di compiere concreti passi avanti per garantire la libertà di parola e il rispetto della libertà di stampa, sia per i giornalisti cinesi che per quelli stranieri; esprime una particolare preoccupazione per la mancata attuazione del nuovo regolamento sui giornalisti internazionali attivi in Cina e sollecita le autorità cinesi a sospendere immediatamente la censura e il blocco - specialmente con l'aiuto di società multinazionali - di migliaia di siti web di notiziari e di informazioni con base all'estero; chiede il rilascio di tutti i giornalisti, utenti di Internet e cyberdissidenti detenuti in Cina per aver esercitato un loro diritto all'informazione; ribadisce la sua richiesta alle autorità cinesi di istituire una moratoria sulle esecuzioni durante le Olimpiadi del 2008 e di revocare la lista nera di 42 categorie di persone;

21.   richiama l'attenzione sulle conclusioni del XVII congresso nazionale del Partito comunista cinese, tenutosi a metà ottobre 2007, nel corso del quale sono emerse varie prospettive e aperture nei confronti dell'applicazione di parametri internazionali più rigorosi in materia di diritti dell'uomo nel paese;

22.   esorta la Cina a cessare l'attuale sostegno al regime in Myanmar e alla situazione in Darfur;

o
o   o

23.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al governo della Repubblica Popolare Cinese, al Congresso nazionale del popolo cinese, al Segretario generale delle Nazioni Unite e al Consiglio esecutivo del Comitato olimpico internazionale.

(1) Testi approvati, P6_TA(2007)0381.
(2) Testi approvati, P6_TA(2007)0055.
(3) GU C 305 E del 14.12.2006, pag. 219.


Lotta al crescente estremismo in Europa
PDF 119kWORD 43k
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2007 sulla lotta contro l'intensificarsi dell'estremismo in Europa
P6_TA(2007)0623RC-B6-0512/2007

Il Parlamento europeo,

–   viste le sue precedenti risoluzioni sul razzismo, la xenofobia e l'estremismo, in particolare quella del 20 febbraio 1997 su razzismo, xenofobia ed estrema destra(1), quella del 15 giugno 2006 sull'intensificarsi della violenza razzista e omofoba in Europa(2) e la sua posizione del 29 novembre 2007 sulla proposta di decisione quadro del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale(3),

–   vista la sua risoluzione del 27 gennaio 2005 su olocausto, antisemitismo e razzismo(4),

–   visti gli articoli 6, 7 e 9 del trattato UE e l'articolo 13 del trattato CE, che impegnano l'Unione europea e i suoi Stati membri a sostenere i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, e che forniscono strumenti di lotta al razzismo, alla xenofobia e alla discriminazione, e visti la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e il regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007 , che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali(5),

–   visti gli strumenti internazionali in materia di diritti dell'uomo, che vietano la discriminazione sulla base della razza e dell'origine etnica, in particolare la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), entrambe sottoscritte da tutti gli Stati membri e da numerosi altri Stati,

–   viste le azioni intraprese dall'Unione europea per combattere il razzismo, la xenofobia, l'antisemitismo e l'omofobia, segnatamente le due direttive antidiscriminazione ( direttiva 2000/43/CE che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica(6), e la direttiva 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro(7), come anche la summenzionata decisione quadro sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia),

–   vista la risoluzione 1344 del 29 settembre 2003 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sulla minaccia posta alla democrazia da movimenti e partiti estremisti in Europa,

–   vista la relazione su Razzismo e xenofobia negli Stati membri dell'Unione europea , pubblicata nel 2007 dall'Agenzia per i diritti fondamentali,

–   vista la relazione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) dal titolo "Sfide e risposte a incidenti motivati dall'odio nella regione OSCE" (ottobre 2006),

–   visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.   fortemente preoccupato dinanzi alla rinascita in Europa di movimenti, gruppi paramilitari e partiti estremisti, alcuni dei quali hanno persino responsabilità di governo, che basano la loro ideologia e il loro discorso politico, le loro prassi e i loro comportamenti sulla discriminazione, in particolare sul razzismo, l'intolleranza, l'incitamento all'odio religioso, l'esclusione, la xenofobia, l'antisemitismo, l'antiziganismo, l'omofobia, la misoginia e l'ultranazionalismo; considerando che vari paesi europei sono stati recentemente teatro di avvenimenti violenti e di omicidi motivati dall'odio,

B.   seriamente allarmato dal proselitismo fondamentalista e dalla virulenta campagna di propaganda islamica, con attacchi terroristici all'interno dell'Unione europea, basati sull'odio contro i valori europei e sull'antisemitismo,

C.   considerando che tali ideologie estremiste sono incompatibili con i principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto, ai sensi dell'articolo 6 del TUE, che rispecchiano i valori della diversità e dell'uguaglianza su cui si fonda l'Unione europea,

D.   considerando che nessuno Stato membro è immune dalle intrinseche minacce che l'estremismo fa pesare sulla democrazia e che, pertanto, la lotta contro la diffusione di atteggiamenti xenofobi e di movimenti politici estremisti costituisce una sfida di portata europea che richiede un approccio comune e coordinato,

E.   considerando che alcuni partiti e movimenti politici, fra cui quelli attualmente al potere in numerosi paesi o quelli rappresentati a livello locale, nazionale o europeo, hanno fatto deliberatamente dell'intolleranza e/o della violenza basata sulla razza, l'origine etnica, la nazionalità, la religione e l'orientamento sessuale il punto centrale dei loro programmi,

F.   considerando che gli estremisti neonazisti, paramilitari e di altra ispirazione dirigono i loro attacchi violenti contro un'ampia varietà di gruppi vulnerabili, tra cui i migranti, i rom, gli omosessuali, gli attivisti antirazzisti e i senzatetto,

G.   considerando che l'esistenza di siti web pubblici e di facile accesso che incitano all'odio suscita serie preoccupazioni quanto al modo di neutralizzare il problema senza violare la libertà di espressione,

1.   condanna con fermezza tutti gli attacchi motivati dal razzismo e dall'odio e sollecita le autorità nazionali a fare tutto il possibile per punire i responsabili; esprime la propria solidarietà a tutte le vittime di tali attacchi e alle loro famiglie;

2.   sottolinea che la lotta contro l'estremismo non deve ripercuotersi negativamente sull'obbligo permanente di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali, tra cui la libertà di espressione e di associazione, quali sanciti all'articolo 6 del trattato dell'UE;

3.   deplora che alcuni partiti tradizionali abbiano creduto bene di dare credibilità e accettazione a partiti estremisti concludendo con questi accordi di coalizione, sacrificando così la loro integrità morale a un opportunistico guadagno politico a breve termine;

4.   prende atto che il numero crescente di organizzazioni estremiste, che spesso contengono elementi neofascisti, tende ad esacerbare paure nella società che possono portare a manifestazioni di razzismo in tutta una serie di ambiti, inclusi l'occupazione, l'alloggio, l'istruzione, la sanità, le operazioni di polizia, l'accesso a beni e servizi e i mass-media;

5.   esorta la Commissione e il Consiglio ad assumere un ruolo di primo piano nella ricerca di idonee soluzioni politiche e giuridiche, in particolare nella fase preventiva, con riferimento all'istruzione dei giovani e l'informazione del pubblico, l'insegnamento contro il totalitarismo e la diffusione dei principi dei diritti umani e delle libertà fondamentali in modo da mantenere viva la memoria della storia europea; invita gli Stati membri ad elaborare politiche di istruzione che incoraggino una cittadinanza democratica basata sui diritti e sulle responsabilità dei cittadini;

6.   insiste affinché la Commissione controlli la piena applicazione della legislazione esistente diretta a vietare l'istigazione alla violenza politica e religiosa, al razzismo e alla xenofobia; invita gli Stati membri a controllare la rigorosa applicazione e il costante miglioramento delle leggi antirazziste e delle campagne di informazione e sensibilizzazione nei media e negli istituti scolastici;

7.   esorta vivamente tutte le forze politiche democratiche, a prescindere dall'ideologia, di astenersi da qualsiasi appoggio a partiti estremisti di carattere razzista o xenofobo, sia esso esplicito o implicito, e, pertanto, da qualsiasi alleanza con i loro rappresentanti eletti;

8.   mette in guardia, in vista delle elezioni europee del 2009, contro la possibilità che partiti estremisti possano essere rappresentati al Parlamento europeo e chiede ai gruppi politici di prendere le opportune misure per garantire che un'istituzione democratica non sia usata come piattaforma per finanziare e diffondere messaggi antidemocratici;

9.   invita le istituzioni dell'Unione europea a conferire un chiaro mandato all'Agenzia per i diritti fondamentali affinché indaghi sulle strutture dei gruppi estremisti, per determinare se alcuni coordinino le loro attività nell'insieme dell'Unione europea ovvero a livello regionale;

10.   ribadisce la convinzione che le personalità pubbliche dovrebbero astenersi dal fare dichiarazioni che incoraggino o incitino all'odio o alla stigmatizzazione di determinati gruppi di persone in funzione della razza, dell'origine etnica, della religione, dell'handicap, dell'orientamento sessuale o della nazionalità; ritiene che, nei casi di incitazione all'odio, il fatto di essere una personalità pubblica debba essere considerato come circostanza aggravante; condanna in particolare l'inquietante prevalenza dell'antisemitismo;

11.   invita i media a informare il pubblico dei pericoli dei discorsi intrisi di odio e a contribuire a promuovere i principi e i valori della democrazia, dell'uguaglianza e della tolleranza;

12.   chiede a tutti gli Stati membri che almeno prevedano la possibilità - dopo una sentenza giudiziaria - di privare di finanziamenti pubblici i partiti politici che non condannano la violenza e il terrorismo e non rispettano i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, la democrazia e lo Stato di diritto quali stabiliti nella CEDU e nella Carta dei diritti fondamentali, e invita quanti contemplano già questa possibilità a procedere senza indugi in tal senso; chiede altresì alla Commissione di garantire che non siano disponibili finanziamenti dell'Unione europea per i media che vengono utilizzati come piattaforma per la promozione su ampia scala di idee razziste, xenofobe e omofobe;

13.   invita la Commissione a sostenere le ONG e le organizzazioni della società civile che si dedicano alla promozione dei valori democratici, della dignità umana, della solidarietà, dell'inclusione sociale, del dialogo interculturale e della consapevolezza sociale dei pericoli della radicalizzazione e dell'estremismo violento, e che sono impegnate nella lotta contro tutte le forme di discriminazione;

14.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri e al Consiglio d'Europa.

(1) GU C 85 del 17.3.1997, pag. 150.
(2) GU C 300 E del 9.12.2006, pag. 491.
(3) Testi approvati, P6_TA(2007)0552.
(4) GU C 253 E del 13.10.2005, pag. 37.
(5) GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1.
(6) GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.
(7) GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.


Montenegro
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Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2007 sulla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Montenegro, dall'altra
P6_TA(2007)0624B6-0494/2007

Il Parlamento europeo,

–   vista la decisione del Consiglio, del 3 ottobre 2005, di avviare i negoziati con la Serbia e Montenegro in vista della conclusione di un accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA),

–   vista l'adozione da parte del Consiglio, il 24 luglio 2006, a seguito della dichiarazione d'indipendenza del Parlamento del Montenegro, di nuove direttive di negoziato specifiche per il Montenegro,

–   vista la conclusione dei negoziati sull'ASA il 1° dicembre 2006 e la sigla dell'accordo il 15 marzo 2007,

–   vista la proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, a nome della Comunità europea (COM(2007)0350),

–   vista la proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra (COM(2007)0350),

–   vista la firma, il 18 settembre 2007, degli accordi di riammissione e di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Montenegro(1),

–   vista la relazione della Commissione sui progressi compiuti dal Montenegro relativa al 2007 (SEC(2007)1434),

–   visto il documento indicativo di programmazione finanziaria pluriennale per il Montenegro nel quadro dello strumento di preadesione (2007-2009),

–   visto l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.   considerando che il Montenegro è cofirmatario del trattato che istituisce la Comunità dell'energia,

B.   considerando che il 23 ottobre 2006 il Montenegro ha confermato la ratifica dello statuto di Roma del Tribunale penale internazionale,

C.   considerando che il futuro del Montenegro è nell'Unione europea,

D.   considerando che il Montenegro è firmatario dell'accordo centroeuropeo di libero scambio (CEFTA) e che le procedure per la sua adesione all'OMC potrebbero concludersi nel 2008,

E.   considerando che al vertice di Salonicco, del 19 e 20 giugno 2003, il Consiglio europeo ha riconosciuto che il futuro del Montenegro è nell'Unione europea e che ciò è stato ripetutamente confermato dal Consiglio e dal Parlamento,

F.   considerando la portata dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, che stabilisce una relazione contrattuale tra le Comunità europee e il Montenegro in ambiti essenziali della vita istituzionale, sociale ed economica del paese,

G.   considerando l'importanza che riveste la dimensione ambientale nella vita economica e sociale del Montenegro, importanza riconosciuta peraltro dalla sua Costituzione che proclama il Montenegro come uno Stato ecologico, e considerando che tali dichiarazioni di intenti devono essere accompagnate da provvedimenti concreti e da strutture efficaci,

H.   considerando il ruolo essenziale svolto da una magistratura indipendente, competente, responsabile e integra nella vita di un paese democratico,

I.   considerando che l'assistenza comunitaria al Montenegro deve essere adeguata rispetto agli impegni contrattuali derivanti dall'accordo in questione,

J.   considerando che, a seguito di un accordo tra la colazione di governo e parti importanti dell'opposizione, il 19 ottobre 2007 il parlamento del Montenegro ha adottato, con la maggioranza dei due terzi richiesta, una nuova Costituzione per il Montenegro,

K.   considerando che nel 2007 l'economia del Montenegro ha registrato una forte crescita (pari a circa l'8%) e un volume crescente di investimenti diretti esteri (707 000 000 EUR); considerando che il tasso di disoccupazione si attesta attualmente su un livello basso ed è sceso per la prima volta al di sotto del 12%; considerando, tuttavia, che persistono preoccupazioni per quanto concerne il disavanzo delle partite correnti della bilancia dei pagamenti,

L.   considerando che la corruzione continua a essere un grave problema in Montenegro e che l'Indice di percezione della corruzione per il 2007, pubblicato da "Transparency International", ha assegnato al Montenegro un punteggio medio di 3,3 (su una scala che va da 0 o "livello di corruzione elevato" a 10 o "totale assenza di corruzione"),

1.   si congratula con il governo del Montenegro per la rapida conclusione dei negoziati concernenti l'ASA e per la recente firma di questo importante documento;

2.   ritiene che l'ASA costituisca un primo importante passo del Montenegro verso l'adesione all'Unione europea e che esso rappresenti un ulteriore esempio dei cambiamenti positivi che la prospettiva dell'adesione all'Unione europea permette di realizzare nei Balcani occidentali; ricorda tuttavia alle autorità del Montenegro che la prospettiva dell'adesione deve essere valutata realisticamente, sulla base non solo del recepimento delle disposizioni e delle norme comunitarie nel diritto nazionale ma anche dell'effettiva capacità amministrativa e giudiziaria del paese, nonché dell'assegnazione di risorse sufficienti, che sono essenziali per lo sviluppo di un quadro legislativo solido nel Montenegro e per una sua efficace attuazione, e sono precondizioni fondamentali per lo sviluppo democratico ed economico del paese;

3.   suggerisce alla Commissione di tener conto delle esperienze uniche fatte dagli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea nel XXI° secolo per quanto riguarda le riforme che hanno accompagnato la transizione, in modo tale da ispirarsi ai nuovi meccanismi applicati che potrebbero essere utili al Montenegro;

4.   raccomanda di rafforzare il ruolo del parlamento quale elemento centrale della democrazia parlamentare e osserva che il parlamento dovrebbe pertanto agire in particolare come un organo di controllo, ad esempio nel campo della finanza pubblica;

5.   invita il parlamento del Montenegro, conformemente alla consapevolezza che ha del proprio ruolo, a contribuire attivamente al processo di avvicinamento all'Unione europea; ricorda al governo del Montenegro che occorre coinvolgere attivamente il proprio parlamento nei processi di formazione delle opinioni;

6.   esorta il governo e il parlamento del Montenegro a dare concreta attuazione agli obiettivi di cui all'articolo 80 dell'ASA, introducendo le disposizioni legislative e regolamentari necessarie al fine di garantire la piena indipendenza e responsabilità della magistratura; ritiene, a tale riguardo, che le nuove disposizioni costituzionali concernenti la competenza per la nomina dei giudici riducano i poteri discrezionali del parlamento e rafforzino l'autonomia dell'organo giudiziario di autoregolamentazione; ricorda che la presenza di una magistratura indipendente, efficiente e integra è essenziale per gestire l'attuazione completa e irreversibile dello Stato di diritto;

7.   esorta il governo e le autorità giudiziarie del Montenegro a cooperare pienamente con le autorità giudiziarie italiane e a prestare loro tutta l'assistenza necessaria ai fini della conclusione delle indagini sulla criminalità organizzata e sul contrabbando di sigarette, che vedono coinvolte eminenti personalità politiche del Montenegro, cui potrebbe far seguito un mandato d'arresto internazionale;

8.   prende atto con soddisfazione della costante cooperazione del Montenegro con il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY) e sottolinea che ciò è strettamente collegato ai progressi compiuti dal Montenegro verso l'adesione all'Unione europea; esorta le autorità del Montenegro a portare a termine le loro indagini concernenti Sreten Glendza, comandante del distretto di polizia di Ulcinj, e altri cinque ex funzionari di polizia accusati di aver commesso crimini di guerra nel 1992; accoglie con favore la firma, il 6 dicembre 2007, di un accordo con l'ICTY sulla fornitura di assistenza tecnica, nonché le altre iniziative prese da tali autorità in vista del termine del 2008 per la chiusura di tutti i processi in corso presso l'ICTY;

9.   si compiace dell'arresto avvenuto nel 2007 sul territorio del Montenegro di Vlastimir Đorđević, latitante accusato di crimini di guerra, e invita le autorità del Montenegro a cooperare maggiormente con la Serbia e con i paesi vicini per localizzare e arrestare gli altri sospettati di crimini di guerra, in particolare Ratko Mladić e Radovan Karadžić;

10.   esorta le autorità del Montenegro ad adottare e ad attuare politiche proattive di lotta contro la corruzione, al fine di migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione, la lotta contro la criminalità organizzata e la lotta contro la tratta di esseri umani, il traffico di armi, il contrabbando di sigarette e il traffico di stupefacenti, che sono condizioni preliminari per il proseguimento dell'integrazione nell'Unione europea; ricorda l'importanza di creare un clima di sicurezza per i cittadini, i turisti e gli investitori stranieri in Montenegro e invita in tale contesto a rafforzare gli organismi indipendenti incaricati di controllare la corruzione;

11.   accoglie con favore la firma, il 18 settembre 2007, degli accordi di riammissione e di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata con il Montenegro, quale primo passo verso un regime di completa esenzione dai visti, e invita il Consiglio e la Commissione a definire una tabella di marcia concreta a tale riguardo e ad adottare misure intese ad aumentare le opportunità di viaggio per un maggior numero di cittadini, in particolare i giovani e gli studenti;

12.   si compiace, a tale riguardo, dell'apertura da parte dell'Unione europea del Centro comune per la presentazione delle domande di visto a Podgorica, al fine di facilitare le procedure per il rilascio dei visti per soggiorni di breve durata, e invita gli Stati membri a partecipare al progetto del Centro comune per la presentazione delle domande di visto, affinché i cittadini del Montenegro possano beneficiare pienamente dell'accordo firmato;

13.   invita le autorità del Montenegro a cogliere la firma dell'accordo come un'opportunità per portare avanti con determinazione le riforme in settori quali lo Stato di diritto, la lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione, il rafforzamento dei controlli alle frontiere e il potenziamento della capacità amministrativa del Montenegro;

14.   sottolinea l'importanza dell'articolo 114 dell'ASA, che prevede un impegno "a favorire l'ulteriore sviluppo di una pubblica amministrazione efficiente e responsabile in Montenegro", ed esorta il governo del Montenegro ad adottare le disposizioni necessarie per garantire la trasparenza delle nomine e della gestione delle carriere in seno alla pubblica amministrazione, nonché a fare pieno uso, con il sostegno della Commissione, degli strumenti comunitari di assistenza e di gemellaggio destinati alle istituzioni pubbliche;

15.   esprime rammarico per la firma di un accordo tra gli Stati Uniti e il Montenegro, in base al quale il Montenegro si impegna a non consegnare personale statunitense al Tribunale penale internazionale in cambio di aiuti militari da parte degli Stati Uniti (il cosiddetto "accordo ex articolo 98"); ricorda che l'Unione europea è contraria a questo tipo di accordi, in quanto essi compromettono l'autorità del Tribunale penale internazionale; si attende che il Montenegro tenga conto della posizione dell'Unione europea al riguardo e adotti le misure opportune;

16.   sottolinea che lo sviluppo di un turismo ecosostenibile è d'importanza capitale per il futuro economico del Montenegro; insiste sulla necessità di adottare un quadro legislativo coerente in materia ambientale e un piano generale per la protezione costiera, ed esorta il governo a rendere operative le strutture indipendenti garanti del rispetto del fragile equilibrio ecologico, in particolare nelle zone costiere, ma anche nei parchi nazionali all'interno del paese, e deplora che l'articolo 96 dell'ASA non prevede chiari impegni in tal senso;

17.   si rammarica delle attuali speculazioni fondiarie e immobiliari e delle loro ripercussioni negative sullo sviluppo sostenibile del paese, che sono dovute principalmente ai controlli scarsi o insufficienti da parte dello Stato e delle autorità locali;

18.   constata che il Montenegro utilizza di fatto l'euro come moneta ufficiale; sottolinea che l'attuale uso dell'euro, deciso dalle autorità del Montenegro in circostanze eccezionali, è completamente distinto dall'adesione all'area dell'euro; ricorda che perché il paese possa aderire all'area dell'euro è necessario soddisfare tutti i criteri stabiliti dal trattato, ivi compreso il raggiungimento di un alto grado di sostenibile convergenza;

19.   esorta il governo e il parlamento del Montenegro ad applicare quanto prima possibile la legislazione nazionale relativa alla tutela del paesaggio, in particolare delle regioni costiere, nonché alla tutela delle acque e dell'ambiente marino, e a dare attuazione ai piani generali per la gestione integrata dei rifiuti e il trattamento delle acque reflue, mirando in particolare alla promozione della raccolta differenziata dei rifiuti nelle località turistiche costiere e prevedendo la costruzione di impianti di termovalorizzazione; richiama l'attenzione in particolare sul fragile equilibrio ecologico della baia di Kotor (Bocche di Cattaro) e sull'urgente necessità di un'azione concertata per preservare questo patrimonio naturale e architettonico di rara bellezza;

20.   raccomanda alle autorità del Montenegro di dare concreta attuazione agli obiettivi di cui all'articolo 109, costruendo al più presto impianti che utilizzano fonti energetiche rinnovabili; esorta la Commissione ad assistere il governo del Montenegro nella ricerca dei finanziamenti pubblici o pubblico-privati necessari per la realizzazione di tali impianti; constata che il progetto dell'UNDP, il programma di sviluppo delle Nazioni Uniti, strategia energetica 2025 per il Montenegro offre l'opportunità di rendere il settore energetico del Montenegro più ecocompatibile e sottolinea la sua importanza per lo sviluppo del paese;

21.   rileva che gli investimenti diretti esteri in Montenegro sono dominati dagli investimenti immobiliari; esprime preoccupazione per una speculazione fondiaria e immobiliari; accoglie con favore l'adozione del piano regolatore da parte del governo del Montenegro e ne sollecita la piena attuazione così da proteggere la costa da un eccesso di costruzioni; osserva, al tempo stesso, che i controlli sui cantieri edili svolgono un ruolo importante a tal fine e che in alcune aree sensibili è opportuno valutare l'ipotesi di moratorie edilizie;

22.   esprime preoccupazione per la mancanza di trasparenza e per la cultura dei monopoli all'interno delle strutture politiche ed economiche e constata che ciò ostacola lo sviluppo del Montenegro in una società basata sulla democrazia e sul libero mercato;

23.   è del parere che la formulazione e l'attuazione di un piano esaustivo di sviluppo economico a lungo termine nonché il fatto di affrontare l'estesa economia sommersa in Montenegro siano essenziali per la corretta applicazione dell'ASA; invita pertanto le autorità del Montenegro ad assumere un fermo impegno a favore dell'occupazione, che rappresenta uno dei più gravi problemi economici e sociali della società del Montenegro, e a perseguire politiche economiche volte a creare un contesto imprenditoriale apertamente competitivo e trasparente;

24.   sottolinea l'importanza di sviluppare una rete di trasporto intermodale che non punti esclusivamente al trasporto su strada; ritiene che questo obiettivo possa essere perseguito tramite il ricorso a partenariati con il settore privato e l'emissione di titoli di Stato; raccomanda di proseguire il rinnovo delle reti ferroviarie e di ricostruire le linee parzialmente abbandonate che collegano Podgorica con la città di Nikšić e con la città di Scutari al confine albanese;

25.   invita il governo del Montenegro a individuare soluzioni a lungo termine per la questione dell'alloggio e della nazionalità dei profughi originari dal vicino Kosovo, sulla base della Convenzione europea sulla nazionalità del 1997 e della Convenzione sulla prevenzione della condizione di apolide in relazione alla successione di Stati recentemente adottata dal Consiglio d'Europa;

26.   esorta le autorità del Montenegro a coordinare ancora più efficacemente la partecipazione del Montenegro ai programmi comunitari, in particolare nel settore dell'istruzione e della formazione; sottolinea che tali programmi possono costituire uno strumento efficace per migliorare la qualità dell'offerta di istruzione e di formazione e per fornire nuove opportunità di studio, inclusi i soggiorni all'estero, ai giovani del Montenegro; ritiene opportuno esaminare, assieme alla Commissione, le modalità per meglio promuovere i gemellaggi e i partenariati tra strutture montenegrine e strutture equivalenti negli Stati membri dell'Unione europea; ritiene che la liberalizzazione dei visti faciliterebbe la partecipazione di cittadini del Montenegro ai programmi comunitari;

27.   invita il governo del Montenegro ad attuare la riforma della legislazione sui mezzi di informazione, in particolare la legge sulla trasparenza e sulla prevenzione della concentrazione dei mezzi di informazione, onde garantire una maggiore trasparenza e impedire i monopoli sia nel settore della carta stampata che in quello dei mezzi di informazione elettronici; invita il parlamento del Montenegro a garantire l'indipendenza del Consiglio radiotelevisivo del Montenegro (RTCG), inclusa una reale rappresentanza di tutti i settori della società, facilitando in tal modo la completa trasformazione del RTCG in un servizio pubblico professionale di radiotelevisione;

28.   osserva che è indispensabile consolidare l'indipendenza dei mezzi di comunicazione a garanzia di un'informazione equilibrata;

29.   esprime profondo rammarico per la mancata soluzione del caso dell'assassinio del giornalista Duško Jovanović , il quale all'epoca dell'omicidio si apprestava a pubblicare una serie di articoli sul contrabbando di sigarette e su altre forme di criminalità organizzata in Montenegro;

30.   esorta il governo del Montenegro a garantire la libertà di stampa e chiede che si apra un'indagine sull'aggressione subita da Željko Ivanović, direttore del quotidiano indipendente "Vijesti", a Podgorica il 1° settembre 2007;

31.   sottolinea l'importante ruolo che la società civile può svolgere nello sviluppo della democrazia e dello Stato di diritto, richiamando l'attenzione sui problemi sociali e sulle questioni politiche sensibili; chiede, in tale contesto, salvaguardie più forti e migliori condizioni per gli attori della società civile;

32.   prende atto dell'impegno assunto dal governo del Montenegro di promuovere la cooperazione culturale e invita la società civile a una maggiore partecipazione al settore culturale, in particolare incentivando varie forme di associazione a promuovendo i contatti interpersonali;

33.   accoglie con favore le iniziative intese a offrire agli studenti del Montenegro l'opportunità di studiare nei paesi dell'Unione europea; invita gli Stati membri dell'Unione europea a ricercare nuove modalità di interazione con la popolazione montenegrina;

34.   deplora i ritardi nell'apertura dell'ufficio della delegazione della Commissione europea in Montenegro; ricorda l'importanza di una presenza visibile dell'Unione europea in Montenegro, in particolare in vista dell'entrata in vigore dell'ASA; si compiace del fatto che la Commissione ha avviato le procedure di assunzione del personale destinato all'ufficio di delegazione di Podgorica e auspica che esse saranno concluse quanto prima possibile;

35.   accoglie con favore l'inaugurazione, il 1° ottobre 2007, del nuovo valico di frontiera a Šćepan Polje e l'annuncio della costruzione di nuovi punti di attraversamento delle frontiere; plaude, a tale riguardo, allo sviluppo di relazioni di buon vicinato;

36.   osserva che un accordo permanente sul confine tra la Croazia e il Montenegro dovrà sostituire l'accordo interinale concluso tra la Croazia e l'allora Unione statale di Serbia e Montenegro; è del parere che l'attuale accordo interinale concluso sulla penisola di Prevlaka sia risultato essere una base eccellente per il nuovo accordo permanente;

37.   si compiace dell'adozione da parte del parlamento del Montenegro di un nuovo testo costituzionale; ritiene che la nuova Costituzione stabilisca una più chiara separazione dei poteri tra il ramo legislativo, esecutivo e giudiziario e offra garanzie sufficienti alle minoranze nazionali;

38.   è del parere che il nuovo testo costituzionale rappresenti un passo nella giusta direzione e fornisca un'ulteriore prova della volontà del Montenegro di integrarsi pienamente nell'Unione europea; ritiene tuttavia che, non appena saranno state adottate le misure appropriate per rafforzare la responsabilità dei giudici e per sradicare la corruzione endemica che offusca l'immagine della magistratura montenegrina, sarà opportuno perfezionare le disposizioni concernenti la nomina e la revoca delle autorità giudiziarie al fine di meglio tutelare l'indipendenza della magistratura;

39.   ritiene che la cooperazione regionale tra i paesi dei Balcani occidentali possa essere uno strumento efficace per risolvere i problemi politici, economici e sociali di tali paesi; si compiace dell'adesione del Montenegro all'accordo centroeuropeo di libero scambio, che contribuirà in misura significativa allo sviluppo economico del paese; esorta la Commissione ad assistere le autorità del Montenegro nel rafforzare la cooperazione con i paesi limitrofi nel settore dell'energia, dell'ambiente e dei trasporti; sottolinea l'importanza della cooperazione regionale per l'integrazione del Montenegro nell'Unione europea;

40.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al governo del Montenegro.

(1) Si vedano le posizioni del Parlamento europeo del 24 ottobre 2007 su tali accordi (Testi approvati, P6_TA(2007)0451 e P6_TA(2007)0452).


Inquinamento causato dalla marea nera nel Mar Nero e nel Mar d'Azov in seguito al naufragio di vari natanti
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Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2007 sui naufragi nello stretto di Kerch nel Mar Nero e il conseguente inquinamento
P6_TA(2007)0625B6-0503/2007

Il Parlamento europeo,

–   viste le sue precedenti risoluzioni sulla sicurezza marittima e in particolare la sua risoluzione del 21 novembre 2002 sul naufragio della petroliera Prestige davanti alle coste della Galizia(1) e quella del 23 settembre 2003 sul miglioramento della sicurezza in mare in risposta all'incidente della Prestige(2),

–   visti i pacchetti di misure Erika I e Erika II,

–   viste le sette proposte legislative sulla sicurezza marittima ("Terzo pacchetto sulla sicurezza marittima"), presentate al Parlamento dalla Commissione nel novembre 2005 (COM(2005)0586-0593),

–   viste le sue posizioni adottate in prima lettura il 29 marzo 2007(3) e il 25 aprile 2007(4) sul terzo pacchetto sulla sicurezza marittima,

–   vista la serie di misure prioritarie stabilite nel 2005 dal Gruppo ad alto livello per i trasporti, focalizzate su cinque grandi assi transnazionali che collegano l'UE ai paesi confinanti al Nord, all'Est e a Sud-Est nonché intorno al Bacino mediterraneo e al Mar Nero,

–   visto il recente naufragio avvenuto nello stretto di Kerch nel Mar Nero l'11 novembre 2007,

–   visti gli articoli 71, 80 e 251 del trattato CE,

–   visto l'articolo 103, paragrafo 2 del suo regolamento,

A.   considerando che dieci navi (tra petroliere e navi da carico), inclusa la Volganeft-139, che non era stata progettata per resistere a condizioni climatiche avverse in mare, sono affondate o si sono incagliate nello stretto di Kerch e nella zona settentrionale del Mar Nero durante una violenta tempesta, compresa la Volganeft-139, che non era adatta a navigare nel mare tempestoso,

B.   considerando che, secondo informazioni provvisorie, sei marinai sono morti e più di 2 000 tonnellate di gasolio e zolfo sono fuoriuscite in mare provocando un disastro ambientale e la morte di più di 15 000 uccelli,

C.   considerando che le violente tempeste hanno disperso i prodotti petroliferi inquinanti con gravi danni alle popolazioni locali e all'ambiente e che l'inquinamento da petrolio e zolfo, oltre provocare vittime umane, ha anche direttamente colpito la fauna e la flora con un possibile impatto a lungo termine sulla qualità ecologica degli habitat naturali colpiti,

D.   considerando che il Mar Nero sta diventando una delle rotte principali per le crescenti esportazioni di petrolio della regione,

E.   considerando che le perdite di vite umane e il disastro ecologico nel Mar Nero mettono in evidenza la necessità di accelerare le delibere da parte del Consiglio sui restanti atti legislativi concernenti il "Terzo pacchetto marittimo" sulla sicurezza marittima,

F.   considerando che, con l'adesione della Romania e della Bulgaria, l'UE è diventata importante protagonista nella regione del Mar Nero, che riveste importanza geostrategica in termini di sicurezza energetica e diversificazione delle rotte di approvvigionamento energetico dell'UE, vista la sua prossimità al Mar Caspio, al Medio Oriente e all'Asia centrale,

1.   esprime la sua solidarietà e ribadisce il proprio sostegno per le vittime di questa catastrofe;

2.   invita il Consiglio e la Commissione a seguire attentamente la situazione nel Mar Nero e ad adottare azioni concrete per contribuire a ridurre l'impatto ecologico della catastrofe;

3.   invita gli Stati membri ad assicurare una rigorosa applicazione dell'esistente legislazione comunitaria, in particolare per quanto riguarda gli standard delle navi, ad esempio nel contesto dei controlli da parte dello Stato portuale;

4.   rileva che le autorità russe hanno adottato svariate misure, come il divieto temporaneo di far navigare imbarcazioni adibite alla navigazione fiume-mare in alto mare, in seguito ad una recente serie di naufragi nello stretto di Kerch e sottolinea che tali misure andrebbero abrogate soltanto dopo indagini approfondite sui naufragi e una valutazione della situazione;

5.   invita gli Stati membri e la Commissione a promuovere i principi della politica marittima integrata per l'Unione europea nella regione del Mar Nero, come proposto nella comunicazione della Commissione su tale soggetto (COM(2007)0575);

6.   sottolinea che il massimo rispetto delle norme della navigazione marittima è un elemento essenziale della sicurezza marittima e invita gli Stati membri e i paesi vicini all'UE ad assicurare che gli equipaggi e le autorità marittime non ignorino, in nessun caso, gli allarmi e gli avvertimenti in caso di tempesta;

7.   sottolinea che la catastrofe del Mar Nero dovrebbe richiamare l'attenzione dei paesi vicini dell'UE, in particolare la Russia, la quale ha comunicato di avere in programma di moltiplicare le sue capacità di trasbordo di petrolio e di esportazione nel Mar Nero, di ammodernare la flotta marittima e di impedire l'utilizzazione di obsolete petroliere monoscafo;

8.   riconosce il ruolo intraprendente della Commissione già nel novembre 2005 quando ha presentato il Terzo pacchetto sulla sicurezza marittima per rafforzare la legislazione europea in materia di sicurezza marittima senza attendere un altro incidente e per evitare altre catastrofi ambientali e il conseguente inquinamento marino;

9.   ricorda che il Parlamento europeo aveva già completato la sua prima lettura delle sette proposte sul Terzo pacchetto marittimo nell'aprile 2007 e ritiene che le sette proposte legislative siano intimamente collegate e che pertanto devono essere adottate congiuntamente;

10.   sottolinea che incidenti come quello avvenuto nella regione del Mar Nero dovrebbero accelerare le delibere del Consiglio e invita il Consiglio ad adottare immediatamente posizioni comuni sulle sette proposte legislative;

11.   sottolinea l'importanza del Memorandum d'intesa di Parigi e del Memorandum d'intesa sul Mar Nero e invita il Consiglio e la Commissione a rafforzare la cooperazione con gli Stati rivieraschi non appartenenti all'UE per quanto riguarda l'applicazione di misure volte a ridurre la minaccia di inquinamento ambientale provocato da incidenti marittimi, anche attraverso azioni adottate nell'ambito dell'Organizzazione marittima internazionale e del Memorandum d'intesa di Parigi;

12.   evidenzia il ruolo fondamentale che le organizzazioni regionali, in particolare l'Organizzazione per la cooperazione economica del Mar Nero (BSEC), possono svolgere per garantire una migliore gestione e cooperazione nell'ambito della navigazione sul Mar Nero;

13.   evidenzia che un inquinamento ambientale come quello provocato dalla recente marea nera costituisce un problema crescente nella regione del Mar Nero, che può essere affrontato solo grazie a sforzi congiunti di tutti gli Stati della regione; invita quindi gli Stati della regione a promuovere gli attuali modelli di cooperazione e ad avanzare nuovi meccanismi di cooperazione, come la cooperazione nel settore del risanamento in seguito ad eventi come la recente marea nera;

14.   invita la Commissione e gli Stati membri a utilizzare quanto più possibile il nuovo Strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI), come mezzo per affrontare i problemi ambientali del Mar Nero, e ad utilizzare il nuovo strumento di assistenza preadesione per affrontare le questioni legate all'ambiente nei paesi della regione del Mar Nero;

15.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU C 25 E del 29.1.2004, pag. 415.
(2) GU C 77 E del 26.3.2004, pag. 76.
(3) Testi approvati, P6_TA(2007)0093-0094.
(4) Testi approvati, P6_TA(2007)0146-0150.


Sistemi di garanzia dei depositi
PDF 120kWORD 46k
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2007 sui sistemi di garanzia dei depositi (2007/2199(INI))
P6_TA(2007)0626A6-0448/2007

Il Parlamento europeo,

–   vista la comunicazione della Commissione sul riesame della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (COM(2006)0729),

–   vista la raccomandazione 87/63/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1986, relativa all'instaurazione nella Comunità di sistemi di garanzia dei depositi(1),

–   visto il parere del Comitato economico e sociale sulla proposta di direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1992, riguardante il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative ai sistemi di garanzia dei depositi(2),

–   viste le sue posizioni del 10 marzo 1993 in prima lettura(3) e del 9 marzo 1994 in seconda lettura(4), sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi,

–   vista la direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, sui sistemi di garanzia dei depositi(5),

–   vista la relazione della Commissione sull'applicazione del divieto di esportazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sui sistemi di garanzia dei depositi bancari (94/19/CE ) (COM(1999)0722),

–   vista la relazione della Commissione sul funzionamento delle disposizioni concernenti la copertura supplementare ("topping-up"), di cui all'articolo 4, paragrafi da 2 a 5 della direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (94/19/CE) (COM(2001)0595),

–   visti i consigli tecnici del Comitato dei supervisori bancari europei su un riesame degli aspetti connessi con i sistemi di garanzia dei depositi, del 30 settembre 2005 (CEBS/05/81),

–   vista la relazione del Centro comune di ricerca della Commissione (CCR) intitolata "Analisi di scenari: valutazione delle conseguenze di una modifica dei meccanismi di finanziamento dei sistemi di garanzia dei depositi dell'UE", del febbraio 2007,

–   vista la relazione della Commissione sul livello minimo di garanzia dei sistemi di garanzia dei depositi, direttiva 94/19/CE,

–   visto il Libro bianco della Commissione sulla politica dei servizi finanziari per il periodo 2005-2010 (COM(2005)0629) e la risoluzione del Parlamento al riguardo, dell'11 luglio 2007(6),

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0448/2007),

A.   considerando che i sistemi di garanzia dei depositi rappresentano una componente importante della rete di sicurezza,

B.   considerando che i sistemi di garanzia dei depositi servono alla tutela delle persone e delle funzioni, nonché a garantire eque condizioni di concorrenza,

C.   considerando che l'attuale situazione nel settore bancario provocata dalla crisi dei subprime negli Stati Uniti e le sue ripercussioni sui mercati finanziari hanno dimostrato l'importanza dei sistemi di garanzia dei depositi,

D.   considerando che la diversa configurazione nazionale dei sistemi di garanzia dei depositi è riconducibile a differenti presupposti istituzionali nei singoli Stati membri,

E.   considerando che la fiducia nella garanzia della stabilità dei mercati finanziari e eque condizioni di concorrenza rappresentano fondamenti importanti per tutto il mercato interno,

F.   considerando che le recenti indagini evidenziano che un numero crescente di cittadini UE sta prendendo in considerazione l'acquisto di prodotti finanziari all'estero,

G.   considerando che, a seguito dell'aumento delle attività transfrontaliere degli istituti di credito nonché delle modifiche strutturali della vigilanza bancaria europea, sorgono nuove questioni relativamente alla cooperazione, al coordinamento e alla ripartizione degli oneri in situazioni di crisi tra il paese d'origine e il paese ospitante,

H.   considerando che alla luce della sempre maggiore integrazione dei mercati finanziari, la rete di sicurezza deve adempiere alla sua funzione in situazioni di crisi transfrontaliere,

1.   riconosce l'importanza dei sistemi di garanzia dei depositi e l'utilità della direttiva 94/19/CE per i consumatori e la stabilità dei mercati finanziari; sottolinea, nel contempo, l'importanza di eliminare eventuali distorsioni di mercato, qualora queste ultime siano accertate mediante analisi;

2.   conviene con la Commissione sulla necessità di mirare a modifiche legislative della direttiva 94/19/CE solo previa presentazione dei risultati di ulteriori indagini, soprattutto nel settore della gestione dei rischi e delle crisi a livello transfrontaliero; giudica importante affrontare gravi distorsioni della concorrenza qualora queste ultime siano accertate mediante analisi;

3.   ritiene che sia auspicabile un'armonizzazione a un livello più elevato della prevista garanzia minima, ma che eventuali aumenti dovrebbero essere strettamente collegati a un corrispondente sviluppo economico, tanto più che taluni paesi non hanno ancora raggiunto, a causa delle loro condizioni macroeconomiche, il livello minimo di garanzia previsto dalla direttiva 94/19/CE; specifica tuttavia in tale contesto che un'ulteriore diminuzione del livello di garanzia connesso con l'inflazione dovrebbe cessare al più tardi con la prossima modifica della direttiva;

4.   condivide l'analisi della Commissione secondo cui misure di autoregolamentazione, soprattutto transfrontaliere, potrebbero migliorare il funzionamento dei sistemi di garanzia dei depositi;

5.   accoglie con favore a tale riguardo la cooperazione avviata dalla Commissione con l'European Forum of Deposit Insurers (EFDI) nonché con il CCR e il dialogo su ampia scala concepito dalla Commissione ai fini dell'elaborazione di misure di autoregolamentazione; chiede alla Commissione di informare il Parlamento in merito al calendario e ai risultati al riguardo;

6.   è dell'avviso che sia necessario fornire maggiori informazioni ai consumatori per consentire loro di fare scelte informate relativamente agli intermediari cui affidare i propri risparmi, soprattutto in un'ottica di sempre maggiore operatività transfrontaliera degli intermediari e di integrazione dei mercati; ritiene che l'autoregolamentazione e, in particolare, il potenziale contributo dell'EFDI potrebbero svolgere un ruolo importante a tale riguardo;

7.   è dell'avviso che dovrebbero essere esaminate le varie modalità esistenti di finanziamento dei sistemi di garanzia dei depositi in relazione a eventuali distorsioni della concorrenza, compresi l'equo trattamento dei consumatori e i costi derivanti, e in particolare in relazione alle ripercussioni sul funzionamento in caso di crisi transfrontaliere;

8.   sottolinea il fatto che i sistemi di garanzia dei depositi ex-post dovrebbero fornire ai consumatori la stessa sicurezza e affidabilità dei sistemi di garanzia dei depositi ex-ante;

9.   ritiene che la separazione del sistema di vigilanza e di garanzia dei depositi tra i paesi determini problemi normativi; chiede alla Commissione di analizzare gli eventuali effetti negativi di tale situazione;

10.   è dell'avviso che in caso di crisi potrebbe essere ridotto in modo considerevole il periodo di attesa dei risparmiatori per il rimborso grazie alle sostanziali innovazioni intervenute nel settore delle tecnologie della comunicazione dall'adozione della direttiva 94/19/CE; è dell'avviso che occorra mirare innanzitutto a miglioramenti al di fuori dell'ambito legislativo ricorrendo ad accordi, alle migliori prassi, a una migliore qualità dei dati, nonché a una chiara ripartizione delle competenze per l'elaborazione dei dati e all'impegno volontario da parte delle banche;

11.   ritiene necessario, ove un rimborso provenga da due sistemi di garanzia dei depositi, che il periodo di attesa per il rimborso proveniente dal sistema del paese di origine non debba essere più lungo, per il depositante, del periodo previsto dal sistema del paese ospitante;

12.   sostiene l'approccio secondo cui la decisione relativa a un eventuale rimborso o trasferimento dei contributi versati ai sistemi di garanzia da un istituto di credito, dovrebbe essere presa dallo Stato membro in caso di defezione di un membro dai sistemi di garanzia dei depositi;

13.   conviene con la Commissione sul fatto che nuove disposizioni per il trasferimento o il rimborso di contributi ai sistemi di garanzia non devono né indebolire il funzionamento del fondo né condurre a un accumulo inammissibile di rischi;

14.   è dell'avviso che, a lungo termine, la questione dell'armonizzazione dei sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il loro finanziamento e le competenze nonché il ruolo dell'autorità di vigilanza debba essere affrontata con un approccio proattivo comune; qualora le analisi richieste rivelino distorsioni di concorrenza, disparità nel trattamento dei consumatori o conseguenze negative a sulla gestione transfrontaliera dei rischi.

15.   accoglie con favore la costituzione di gruppi di lavoro del Comitato economico e finanziario e del Comitato per i servizi finanziari al fine di riesaminare e sviluppare provvedimenti UE volti a garantire la stabilità dei mercati finanziari e a regolamentare la vigilanza;

16.   specifica che la tendenza a sostituire nel settore bancario le società affiliate con succursali è collegata anche a nuovi requisiti in materia di cooperazione fra le autorità degli Stati membri interessati in caso di crisi;

17.   giudica necessario che la Commissione, unitamente ai ministri delle Finanze degli Stati membri, alle banche centrali e all'EFDI, analizzi gli eventuali vantaggi e svantaggi di una ripartizione degli oneri prima e dopo eventuali situazioni di crisi e comunichi i risultati al Parlamento;

18.   considera necessario che le procedure e l'interazione fra tutte le parti interessate in un'eventuale situazione di crisi a livello transfrontaliero vengano fissate in precedenza e che la Commissione, di concerto con i rappresentanti degli Stati membri, le banche centrali e l'EFDI, pianifichi e fissi le procedure e la cooperazione e informi di conseguenza il Parlamento;

19.   esorta la Commissione a elaborare norme per migliorare l'individuazione precoce dei rischi mediante i sistemi di garanzia dei depositi; considera la possibilità di utilizzare il sistema dell'individuazione precoce per la fissazione dei contributi in funzione dei rischi;

20.   giudica opportuno avviare uno studio più esaustivo, necessario per determinare un metodo comune per la valutazione dei rischi;

21.   specifica che la responsabilità principale per il contenimento dei rischi spetta alle banche;

22.   giudica necessario mettere a punto principi per una gestione transfrontaliera dei rischi e delle crisi al fine di ridurre il problema del free-rider e il rischio del moral hazard;

23.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione.

(1) GU L 33 del 4.2.1987, pag. 16.
(2) GU C 332 del 16.12.1992, pag. 13.
(3) GU C 115 del 26.4.1993, pag. 91.
(4) GU C 91 del 28.3.1994, pag. 85.
(5) GU L 135 del 31.5.1994, pag. 5. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/1/CE.
(6) Testi approvati, P6_TA(2007)0338.


Gestione patrimoniale II
PDF 166kWORD 84k
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2007 sulla gestione patrimoniale II (2007/2200(INI))
P6_TA(2007)0627A6-0460/2007

Il Parlamento europeo,

–   visto il Libro bianco della Commissione sul rafforzamento del quadro normativo del mercato unico relativo ai fondi d'investimento (COM(2006)0686),

–   viste le direttive 2001/107/CE(1) e 2001/108/CE(2), che modificano la direttiva 85/611/CEE(3) relativa a taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), rispettivamente al fine di regolamentare le società di gestione e i prospetti semplificati e con riguardo agli investimenti OICVM (OICVM III),

–   vista la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari(4) (MiFID),

–   vista la direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che istituisce una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari,

–   vista la direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali(5) (direttiva fondi pensione),

–   viste la direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sull'intermediazione assicurativa(6) (direttiva intermediazione assicurativa) e la direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita(7),

–   vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2004 sul futuro degli hedge funds (fondi di speculazione) e dei derivati(8),

–   viste la relazione del 7 maggio 2004 del gruppo di esperti sulla gestione patrimoniale e le relazioni del gruppo di esperti del luglio 2006, nonché la propria risoluzione del 27 aprile 2006 sulla gestione degli attivi (9),

–   visto il parere del Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR) alla Commissione europea, del 26 gennaio 2006, sul chiarimento di talune definizioni riguardanti le attività ammissibili per l'investimento degli OICVM (CESR/06-005),

–   vista la relazione del Fondo monetario internazionale dal titolo "Stabilità finanziaria mondiale: sviluppi di mercato e problematiche", dell'aprile 2007,

–   vista la relazione annuale 2006 della Banca centrale europea (BCE), capitolo IV: Stabilità finanziaria e integrazione,

–   vista la direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva(10) (direttiva di esecuzione MiFID),

–   viste le raccomandazioni di livello 3 del CESR sugli incentivi nel quadro della MiFID, del 29 maggio 2007 (CESR/07-228b),

–   vista la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari(11) (direttiva prospetto),

–   vista la proposta della Commissione concernente una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso alle attività di assicurazione diretta e di riassicurazione e il loro esercizio (COM(2007)0361) (imminente direttiva solvibilità II),

–   viste le conclusioni del Consiglio ECOFIN dell'8 maggio 2007,

–   visto il Libro verde della Commissione sul rafforzamento del quadro normativo relativo ai fondi d'investimento nell'UE (COM(2005)0314),

−   viste la direttiva 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati Membri diversi(12) e la direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali(13)

–   visto l'aggiornamento della relazione del Forum sulla stabilità finanziaria sugli istituti con elevato rapporto di indebitamento, del 19 maggio 2007,

–   vista la relazione del gruppo direttivo dell'OCSE sul governo societario, dal titolo "Ruolo dei fondi comuni di capitale privato nel governo societario, e più in particolare il ruolo delle imprese private d'investimento in titoli azionari e degli hedge funds "attivisti", del maggio 2007,

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0460/2007),

A.   considerando che la presente risoluzione non intende affrontare le cinque misure legislative previste nel pacchetto di revisione OICVM III, segnatamente la facilitazione della procedura di notificazione, l'introduzione di un passaporto della società di gestione, la revisione del prospetto semplificato e la creazione di un quadro per le fusioni tra fondi e di un quadro per la gestione comune, né esaminare modifiche della cooperazione in materia di vigilanza prevista in tali cinque settori,

B.   considerando che il Parlamento intende svolgere appieno il suo ruolo nel configurare un mercato europeo più integrato per i fondi di investimento, che vada oltre l'imminente limitata revisione della direttiva OICVM III,

C.   considerando che i fondi immobiliari aperti (OREF) e i fondi di hedge funds (FoHF), come pure altri fondi al dettaglio non armonizzati, si situano attualmente al di fuori del quadro OICVM, e non beneficiano quindi di un passaporto europeo, il che limita la diversità dei prodotti d'investimento accessibili agli investitori individuali oltre che la strategia di investimento degli OICVM,

D.   considerando che i diversi regimi e prassi nazionali di collocamento privato rappresentano un ostacolo al collocamento transfrontaliero di prodotti d'investimento per gli investitori esperti,

E.   considerando che i requisiti divergenti in materia di informazione sugli OICVM e altri fondi d'investimento concorrenti, le diverse norme nazionali in materia di tassazione delle fusioni di fondi a livello transfrontaliero, gli ostacoli al trattamento dei fondi e la disparità delle responsabilità dei depositari costituiscono ostacoli ad una situazione di concorrenza equa, al rafforzamento della concorrenzialità e al consolidamento del mercato europeo dei fondi,

F.   considerando che vi sono stati vari fraintendimenti per quanto riguarda diversi strumenti di investimento alternativo e che strumenti quali gli hedge funds (fondi di copertura) e le private equity (azioni ordinarie non quotate) sono diversi per modalità di raccolta dei fondi, obiettivi di politica d'investimento e controllo della gestione,

Fondi al dettaglio non armonizzati

1.   si compiace della costituzione di un gruppo di esperti sugli OREF, ma deplora che la Commissione non abbia dato la stessa priorità alla problematica dei FoHF; attende con interesse di ricevere la relazione del detto gruppo di esperti e le conclusioni dello studio della Commissione sui fondi al dettaglio non armonizzati nella prospettiva di permettere l'instaurazione di un mercato interno per tali prodotti;

2.   esorta la Commissione a studiare una futura estensione del campo di applicazione dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva OICVM III a OREF e FoHF, tenuto conto che è stata già riconosciuta l'ammissibilità degli indici di hedge funds; sottolinea la necessità di una valutazione di impatto completa dei rischi e vantaggi di una siffatta modifica, rivolgendo particolare attenzione alla protezione dell'appellazione OICVM; sottolinea che ciò non dovrà interrompere la revisione della direttiva OICVM III;

3.   ritiene che, alla luce di quelle che saranno le conclusioni della relazione del gruppo di esperti e dello studio della Commissione di cui sopra, si dovrà considerare l'istituzione di un quadro che organizzi il mercato unico degli ORREF, dei FoHF e degli altri fondi al dettaglio non armonizzati, quali prodotti regolamentati a livello comunitario e basati su una valutazione di impatto, tenendo pienamente conto degli aspetti concernenti la diversificazione, la liquidità e la valutazione; sottolinea che ciò non dovrà interrompere la revisione della direttiva OICVM III;

Regime in materia di collocamento privato

4.   chiede l'introduzione di un quadro armonizzato per il collocamento privato a livello comunitario onde rafforzare l'integrazione del mercato interno, sulla base di una valutazione di impatto completa; sottolinea che questo regime deve garantire la necessaria certezza giuridica agli attori, ma non dovrebbe iperregolamentare e quindi gravare di oneri eccessivi le attività di collocamento privato tra attori esperti e bene informati introducendo requisiti troppo dettagliati o troppo prescrittivi; ribadisce che la iperregolamentazione ("gold plating") a livello nazionale non dovrebbe essere ammessa;

5.   ritiene che un regime di collocamento privato dovrebbe essere applicato a tutti i fondi di investimento aperti, inclusi i fondi europei regolamentati, i fondi regolamentati a livello nazionale e i fondi regolamentati di paesi terzi; è nondimeno convinto che sia essenziale compiere dei progressi sulla questione della reciprocità dell'accesso al mercato, ove opportuno; invita pertanto la Commissione a negoziare accordi con i paesi terzi, in particolare con gli Stati Uniti, e le chiede di affrontare il tema in seno al Consiglio economico transatlantico;

6.   è convinto che sia essenziale definire chi è abilitato a investire; propone che si tengano in considerazione alcune categorie di investitori definite nella direttiva MiFID e nella direttiva sui prospetti; è favorevole ad una definizione ampia di investitore esperto; sottolinea tuttavia che, malgrado la legislazione esistente, vi sono diverse questioni ancora da affrontare, tra cui i criteri del reddito annuo e la necessità di stabilire restrizioni al trasferimento che vietino agli investitori esperti, abilitati ad investire in un regime di collocamento privato, di vendere i prodotti agli investitori individuali direttamente o indirettamente ad esempio insieme ad altri prodotti al dettaglio (bundling);

7.   propone, quale primo passo, l'introduzione di una deroga al processo di notifica per gli OICVM nell'ambito della revisione della direttiva OICVM III, limitando tale deroga ad un numero ristretto di investitori particolarmente esperti quali i clienti professionali ai sensi della direttiva MiFID;

8.   ritiene che, quale secondo passo, il regime di collocamento privato dovrebbe essere esteso ad altri prodotti e ad una tipologia di investitore esperto più ampiamente definita, e includere una deroga generale alle disposizioni in materia di commercializzazione locale; invita la Commissione a stabilire, entro l'estate 2008, se siano necessarie misure legislative o se siano sufficienti gli orientamenti del CESR;

9.   ritiene che un quadro europeo a disciplina del regime di collocamento privato dovrebbe applicarsi solo ai collocamenti transfrontalieri privati e in questo caso dovrebbe prevalere sulle norme nazionali in vigore, senza tuttavia sostituire le norme nazionali applicabili ai collocamenti privati; è favorevole, quantomeno come primo passo, a un regime fondato sugli orientamenti del CESR, ma sottolinea che, per ottenere una maggiore certezza giuridica, è opportuno esaminare la necessità di misure legislative europee;

10.   invita la Commissione a valutare e a eliminare gli ostacoli fiscali ai collocamenti transfrontalieri di questi prodotti;

Distribuzione, trasparenza e cultura finanziaria

11.   ritiene che il ricorso al pagamento di commissioni costituisca un metodo di retribuzione accettabile; sottolinea allo stesso tempo che è essenziale l'informazione dell'investitore, compresa la trasparenza quanto alle competenze e alla diversificazione, per consentire agli investitori di prendere decisioni con maggiore cognizione di causa e per rafforzare la concorrenza; accoglie positivamente le disposizioni della direttiva MiFID sulla trasparenza delle commissioni, ma ricorda che tale direttiva non si applica a tutti i prodotti di investimento concorrenti;

Prodotti concorrenti

12.   ritiene che i requisiti relativi alle informazioni sui costi e le competenze al punto di vendita nonché i requisiti relativi alle informazioni su base regolare riguardo ai rischi e alla perfomance debbano applicarsi non solo agli OICVM, ma anche a tutti i prodotti concorrenti (quali certificati, note, polizze vita unit-linked) alle stesse condizioni; riconosce tuttavia che non è possibile assicurare una comparabilità assoluta tra tipi diversi di prodotti d'investimento;

13.   chiede, in questo contesto, un riesame del quadro legislativo in materia di commercializzazione, consulenza e vendita di tutti i prodotti d'investimento individuali entro la fine del 2008 al più tardi, in particolare l'imminente direttiva solvibilità II, la direttiva sull'intermediazione assicurativa e la direttiva OICVM III, al fine di conseguire condizioni eque di concorrenza e un approccio coerente alla protezione degli investitori; invita la Commissione a chiedere ai comitati di livello 3 una consulenza tecnica in questo ambito, tenendo conto allo stesso tempo della diversità dei prodotti e dei canali di distribuzione;

14.   invita la Commissione ad esaminare se un codice di condotta stabilito dal settore non potrebbe essere utile per aumentare la trasparenza tariffaria, tenendo conto degli impatti positivi e negativi imputabili al codice di condotta nel settore dei servizi di post-negoziazione;

15.   accoglie con favore la raccomandazione del CESR secondo cui un pagamento o beneficio non monetario fornito o fruito da una persona giuridica all'interno dello stesso gruppo che offre solo i propri prodotti (fondi interni) dovrebbe essere trattato alla stessa stregua di un pagamento o beneficio fornito o fruito da un'altra persona giuridica nel contesto di società a struttura aperta (fondi terzi);

16.   rileva che, ai sensi dell'articolo 26 della direttiva recante modalità di esecuzione della direttiva MiFID, le disposizioni concernenti gli incentivi si applicano ai pagamenti e ai benefici non monetari intervenuti tra due entità legali distinte, mentre i prodotti finanziari creati e distribuiti da una stessa entità legale non rientrano nell'ambito di applicazione di detto articolo 26; invita la Commissione ad analizzare l'impatto concreto dell'articolo 26 sulla distribuzione di prodotti concorrenti e di conseguenza sull'architettura aperta;

17.   riconosce che seguire le tracce delle commissioni, in particolare dei costi di retrocessione, costituisce un processo lungo e oneroso che dovrebbe intensificarsi nel contesto di un'architettura sempre più aperta; invita pertanto il settore a valutare se non siano necessarie norme comuni in tutta l'Unione europea relativamente a un adeguato monitoraggio del posizionamento, quali norme per l'identificazione dei distributori o la fornitura dei dati (formato dei file, protocolli di trasmissione dei dati, frequenza delle relazioni);

18.   invita il CESR a riferire, nel 2008, sull'impatto esercitato dall'articolo 26 della direttiva di esecuzione della direttiva MiFID sugli accordi di softing and bundling (commissioni in natura e commissioni globali di transazione), e a esaminare, tenendo conto delle iniziative di autoregolamentazione già varate dal settore, nonché di quelle possibili in futuro, se un approccio comune in materia di vigilanza a livello dell'UE non andrebbe a beneficio degli investitori;

19.   condivide la preoccupazione espressa dalla Commissione nel Libro verde sul rafforzamento del quadro normativo relativo ai fondi di investimento nell'UE relativamente all'emergere di "fondi garantiti", così denominati in modo fuorviante quando non si fondano su requisiti in materia di adeguatezza patrimoniale; invita pertanto la Commissione a proporre come si possa pervenire, a livello europeo, alle opportune disposizioni, ad esempio requisiti in materia di adeguatezza patrimoniale, per questi fondi onde assicurare un'efficace protezione del consumatore; osserva in questo contesto che i requisiti in materia di vigilanza devono essere coerenti e ugualmente rigorosi sia qualitativamente, in termini di norme di gestione del rischio, sia quantitativamente, per quanto concerne i conseguenti requisiti di adeguatezza patrimoniale;

Interazione tra la direttiva OICVM e la direttiva MiFID

20.   plaude all'intenzione della Commissione di risolvere eventuali conflitti tra le norme della direttiva OICVM III e della direttiva MiFID in materia di distribuzione, incentivi e norme di svolgimento delle transazioni nel suo vademecum; deplora tuttavia che la Commissione non abbia pubblicato questi orientamenti prima dell'attuazione della direttiva MiFID da parte degli Stati membri; invita la Commissione a tenere conto delle disposizioni legislative e regolamentari di attuazione degli Stati membri, a chiarire lo status giuridico del vademecum e il rapporto di quest'ultimo con le misure di livello 3 del CESR e con le domande e risposte della Commissione riguardanti la direttiva MiFID;

Cultura finanziaria

21.   osserva che requisiti equivalenti relativi alle informazioni per i prodotti concorrenti al punto vendita sui costi, i rischi e la performance aiutano gli investitori a prendere le loro decisioni con cognizione di causa solo se hanno una buona conoscenza e una comprensione di base del funzionamento dei diversi prodotti di investimento; sottolinea pertanto la necessità di una cultura finanziaria;

Tassazione delle fusioni transfrontaliere di fondi

22.   deplora che, in molte giurisdizioni, le fusioni transfrontaliere restino soggette a tassazione mentre le fusioni nazionali non sono tassabili; reputa che le fusioni transfrontaliere e quelle nazionali dovrebbero essere neutre dal punto di vista fiscale, poiché gli investitori non hanno alcuna influenza su tali eventi e dovrebbero godere di un trattamento di parità;

23.   invita la Commissione a proporre nel 2008 una direttiva sulla tassazione delle fusioni di fondi sulla base del principio della neutralità fiscale fissato nelle direttive 90/434/CEE e 2005/56/CE; sottolinea che l'obiettivo non è armonizzare le imposte, ma stabilire che le fusioni nazionali e quelle transfrontaliere dovrebbero essere neutre da un punto di vista fiscale se gli investitori mantengono gli investimenti nei fondi prima e dopo la fusione, oppure li ritirano in considerazione della prevista fusione, prima che questa avvenga;

24.   ritiene che, per motivi pratici, la neutralità fiscale dovrebbe essere applicata inizialmente ai soli OICVM e, successivamente, a tutti gli altri fondi;

25.   sottolinea l'estrema importanza di un coordinamento in materia di vigilanza per i prodotti OICVM e non-OICVM e chiede che siano portati avanti gli sforzi, da parte delle autorità finanziarie, per scambiare informazioni e cooperare nella pratica;

Politica di investimento e gestione dei rischi

26.   deplora che l'attuale configurazione delle politiche di investimento abbia fatto sì che fondi quali i FoHF e gli OREF siano esclusi dal campo di ammissibilità previsto dalla direttiva OICVM III, mentre fondi relativamente volatili e meno trasparenti, quali gli indici di hedge funds, siano considerati ammissibili dal CESR;

27.   ritiene che la definizione dei fondi ammissibili e la fissazione dei massimali d'investimento non garantiscono la qualità della gestione degli investimenti e possano anzi dare all'investitore individuale una falsa sensazione di sicurezza; propone quindi di prendere in considerazione a medio termine il passaggio da un approccio prescrittivo a un approccio guidato dal principio di una gestione attivo–passivo come forma più sofisticata di diversificazione dei rischi; sottolinea che la revisione della direttiva OICVM III non dovrebbe essere ritardata dall'apertura, in questa fase, di una discussione di fondo su tale cambiamento; sottolinea la necessità di analizzare attentamente l'impatto di un siffatto cambiamento sulla performance degli OICVM e sulla loro appellazione;

28.   ritiene che l'introduzione di disposizioni di principio relative ai sistemi di gestione dei rischi al livello 1 contribuirà a garantire la stabilità finanziaria e la convergenza delle prassi di vigilanza; si attende pertanto, una volta che il lavoro legislativo sulla revisione della direttiva OICVM III sarà completato, che la Commissione elabori un elenco di criteri di principio concernenti l'uso dei sistemi di gestione dei rischi, tenendo conto del fatto che tali sistemi devono corrispondere al profilo di rischio individuale di ciascun fondo; invita la Commissione a valutare se le società di gestione debbano essere tenute a spiegare l'adeguatezza di un determinato sistema e se sia necessario prevedere un obbligo generale di autorizzazione preliminare dei sistemi di gestione dei rischi da parte dell'autorità di vigilanza o un ruolo più chiaro del depositario nel controllo dell'attività di investimento; invita il CESR a completare i lavori sull'armonizzazione dei sistemi di misurazione dei rischi e a cominciare a prendere in esame la gestione della liquidità;

29.   ritiene imperativo, per rafforzare la fiducia degli investitori, che tutte le società di gestione che si configurano giuridicamente come società di capitale e tutte le società commerciali quotate in borsa ottemperino alle normative nazionali in materia di governo societario del paese di domiciliazione e alle disposizioni del diritto comunitario in materia;

Trattamento dei fondi

30.   accoglie favorevolmente iniziative quali il gruppo per la normalizzazione del trattamento dei fondi dell'Associazione europea delle società del risparmio gestito (EFAMA), Eurofi e le altre iniziative a livello nazionale volte a migliorare l'efficienza del trattamento dei fondi; rileva tuttavia che i progressi finora compiuti sono insoddisfacenti; ritiene che la Commissione debba intervenire se il settore non compierà progressi sostanziali verso un maggiore ricorso al trattamento elettronico e normalizzato dei fondi entro la fine del 2009;

31.   richiama l'attenzione sulle difficoltà che comporta, per i distributori piccoli e medi e per i distributori con una limitata attività transfrontaliera, il passaggio a soluzioni automatizzate e normalizzate;

32.   prende atto dell'idea secondo cui la standardizzazione dei termini di regolamento potrebbe costituire un incentivo a potenziare l'automazione, semplificare e chiarire il trattamento degli ordini, e ridurre i tassi di errore;

33.   prende atto dell'idea di istituire un processo normalizzato per facilitare l'accesso a dati affidabili e normalizzati sui fondi transfrontalieri, ad esempio, se del caso, con il supporto di una banca dati di riferimento sui fondi europei che registri sia dati stabili, quali i prospetti, che dati variabili; sottolinea la necessità di un controllo per garantire che i dati siano aggiornati e affidabili;

Depositario

34.   deplora che non tutti gli Stati membri consentano alle filiali degli istituti di credito comunitari di operare in qualità di depositari, anche se regolamentati a livello UE in conformità della legislazione comunitaria in materia di servizi finanziari; chiede pertanto alla Commissione di prendere le iniziative legislative necessarie, nell'ambito della revisione della direttiva OICVM III, per consentire a tali filiali degli enti creditizi di operare quali depositari, e di chiarire le modalità di un'efficace cooperazione in materia di vigilanza;

35.   ritiene che l'armonizzazione della definizione delle funzioni di depositario possa contribuire a una migliore comprensione e una maggiore cooperazione tra regolatori e assicurare un livello coerente di protezione dell'investitore in tutta Europa; riconosce tuttavia la difficoltà di superare le differenze nazionali, in particolare per quanto riguarda il diritto in materia di proprietà, le condizioni di responsabilità e le norme di protezione relative al fallimento; chiede sia effettuata un'ulteriore analisi degli ostacoli giuridici che dovrebbero essere rimossi per pervenire ad un'armonizzazione delle funzioni di depositario, che tenga conto degli studi esistenti sui diversi vincoli e responsabilità dei depositari negli Stati membri;

36.   sottolinea che un passaporto del depositario dovrebbe essere introdotto solo dopo la completa armonizzazione del ruolo e delle responsabilità del depositario; sottolinea altresì che prima di prendere una decisione, occorre esaminare attentamente l'interazione tra il passaporto "depositario", il passaporto "società di gestione", il fondo e il regolatore;

37.   chiede che la Commissione esamini l'impatto dell'ampio ricorso a prodotti estremamente complessi (quali i derivati, tra cui i derivati creditizi e gli indici, inclusi gli indici di hedge funds) sull'efficacia della funzione di sorveglianza del depositario;

Processo Lamfalussy

38.   sottolinea l'importanza di assicurare la scelta degli strumenti di esecuzione sulla base del contenuto e degli obiettivi della corrispondente legislazione di livello 1; invita la Commissione a proporre una base giuridica di livello 1 per le direttive e per i regolamenti di esecuzione di livello 2; osserva che la nuova procedura di regolamentazione con controllo va applicata a tutte le misure di livello 2;

Hedge Funds

39.   richiama l'attenzione sugli elementi che mostrano che gli investimenti alternativi, come le attività degli hedge funds, che non sono ancora adeguatamente compresi in termini di impatto sistemico potenziale, risultano spesso in una maggiore liquidità del mercato e nella dispersione dei rischi, in particolare per i portafogli tradizionali, rafforzano la concorrenza tra i market maker e gli intermediari e danno adito a utili analisi interne, che contribuiscono a una maggiore informazione e a una formazione più efficiente dei prezzi;

40.   considera di capitale importanza la trasparenza e l'informazione per gli investitori e le autorità di vigilanza e si attende che le prossime proposte dell'Organizzazione internazionale delle commissioni titoli (IOSCO) apportino maggiore chiarezza; a questo proposito, esorta il settore a concordare un codice di condotta per la valutazione del portafoglio, i sistemi di gestione del rischio, la trasparenza delle strutture tariffarie e il miglioramento della comunicazione riguardo alle strategie di investimento; chiede alla Commissione di svolgere un ruolo più attivo in tale dibattito (ad esempio nel quadro del G8);

41.   è convinto che l'accesso degli investitori individuali agli hedge funds non debba essere vietato di per sé; fa presente tuttavia che, data la regolamentazione spesso poco articolata applicabile agli hedge funds e alle loro attività, l'accesso degli investitori privati deve essere soggetto a condizioni rigorose; sottolinea che sono essenziali chiari criteri di ammissibilità degli investitori e una regolamentazione dell'esposizione delle controparti; sottolinea allo stesso tempo che gli enti regolati dalla direttiva MiFID sono soggetti a test di idoneità e di adeguatezza alla distribuzione onde evitare vendite abusive (mis-selling);

42.   ritiene che le questioni di stabilità finanziaria debbano essere affrontate a livello mondiale attraverso una cooperazione rafforzata delle autorità di vigilanza e delle banche centrali nell'ambito di organismi internazionali quali l'IOSCO, oltre che attraverso un regolare dialogo tra i governi e i legislatori; esorta la Commissione, la BCE e il CESR ad attivarsi per stimolare tale dialogo e a proporre idonee misure ove necessario;

43.   ritiene che gli hedge funds possano contribuire a rafforzare le prassi di governo societario, aumentando il numero di investitori che esercitano attivamente e con cognizione di causa i loro diritti di azionisti; teme tuttavia che alcuni hedge funds possano aumentare i loro diritti di voto a basso costo ricorrendo a tutta una serie di meccanismi quali la concessione o assunzione in prestito di azioni; osserva che l'assunzione in prestito di azioni non si verifica solo nell'ambito degli hedge funds; suggerisce che la Commissione esamini la fattibilità e praticabilità di una disposizione che preveda che, nei casi in cui le azioni sono detenute per conto degli investitori, un accordo di concessione in prestito di azioni debba riconoscere il diritto del prestatore di richiamare rapidamente le proprie azioni; se il richiamo non avviene, il mutuatario dovrebbe essere autorizzato a esercitare i diritti di voto solo in conformità delle istruzioni del prestatore;

Private Equity

44.   considera le private equity un'importante fonte di capitale d'avvio, di crescita e di ristrutturazione, non solo per le società di grandi dimensioni quotate in borsa, ma anche per le piccole e medie imprese; è tuttavia al corrente anche di casi in cui l'aumentato livello di indebitamento ha comportato considerevoli rischi per le imprese e i loro dipendenti allorché la dirigenza non è stata più in grado di soddisfare gli obblighi di rimborso;

45.   sottolinea l'importanza della trasparenza nei confronti degli investitori e delle autorità di vigilanza per quanto riguarda le tariffe e la raccolta di fondi, soprattutto quando risultano in una speculazione sulla posizione finanziaria della società resa privata, nonché degli obiettivi di gestione, in particolare in caso di ristrutturazione di grandi società;

46.   ritiene che la regolamentazione dell'esposizione delle controparti sia essenziale, così come lo sono chiari criteri di ammissibilità degli investitori per limitare l'esposizione dell'investitore individuale alle private equity;

47.   riconosce che gli effetti sull'occupazione sono spesso motivo di preoccupazioni per le autorità pubbliche; osserva che i dati disponibili sono contraddittori quanto all'effetto aggregato delle private equity sul livello globale di occupazione; invita la Commissione a fornire una migliore analisi;

48.   è convinto che sia necessaria un'analisi più approfondita per comprendere meglio l'impatto degli investimenti alternativi come gli hedge funds, da un lato, e le private equity dall'altro, sulla stabilità finanziaria, il governo societario, la scelta dei consumatori e la loro tutela nonché l'occupazione; attende con interesse di esaminare tali impatti nelle prossime relazioni parlamentari concernenti gli hedge funds e le private equity, sulla base dell'esito degli studi commissionati nell'agosto 2007; suggerisce che tali relazioni comprendano, tra l'altro, un esame delle seguenti questioni:

–   se un codice di condotta promosso dagli operatori del settore sia sufficiente a rafforzare la stabilità finanziaria e la tutela degli investitori o se sia necessaria un'ulteriore azione da parte del legislatore e delle autorità di vigilanza in termini di requisiti di informazione attraverso norme minime di segnalazione e la regolamentazione degli attori pertinenti;

–   se vi sia un interesse, o addirittura un'esigenza, per quanto concerne un'etichetta europea per gli strumenti di investimento alternativo e, in caso affermativo, quali potrebbero essere i criteri per distinguere le diverse classi di attivi che sarebbero coperte da un siffatto quadro UE; e

–   a quali condizioni si potrebbe permettere l'accesso degli investitori al dettaglio a tali classi di attivi;

o
o   o

49.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 41 del 13.2.2002, pag. 20.
(2) GU L 41 del 13.2.2002, pag. 35.
(3) GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/1/CE (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9).
(4) GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/44/CE (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 1).
(5) GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10.
(6) GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3.
(7) GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1.
(8) GU C 92 E del 16.4.2004, pag. 407.
(9) GU C 296 E del 6.12.2006, pag. 257.
(10) GU L 241 del 2.9.2006, pag. 26.
(11) GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.
(12) GU L 225 del 20.8.1990, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/98/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 129).
(13) GU L 310 del 25.11.2005, pag. 1.


Tessili
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Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2007 sul futuro del settore tessile dopo il 2007
P6_TA(2007)0628RC-B6-0495/2007

Il Parlamento europeo,

–   visto il memorandum d'intesa tra la Commissione europea e il Ministro del Commercio della Repubblica popolare cinese sull'esportazione di alcuni prodotti tessili e capi di abbigliamento cinesi nell'Unione europea, del 10 giugno 2005,

–   vista la decisione della Commissione e del governo cinese su un sistema di sorveglianza congiunta delle importazioni, adottata nell'ottobre 2007,

–   viste le sue precedenti risoluzioni sull'argomento, in particolare la risoluzione del 6 settembre 2005 sull'avvenire del settore tessile e dell'abbigliamento dopo il 2005(1),

–   visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.   considerando che l'abolizione delle quote nel settore tessile e dell'abbigliamento ha avuto gravi conseguenze sociali, colpendo soprattutto regioni in cui in detta attività si concentra la maggioranza delle imprese e dei lavoratori, in gran parte donne, e in cui persistono bassi salari,

B.   considerando che la Cina rappresenta il maggiore produttore ed esportatore di tessili e abbigliamento verso l'Unione europea,

C.   considerando che, in seguito alla scadenza dell'accordo multifibre il primo gennaio 2005, la Commissione e la Cina hanno concluso il succitato "memorandum d'intesa" che impone restrizioni alle importazioni dalla Cina di alcuni categorie di prodotti tessili per un periodo transitorio, che scadrà il 1° gennaio 2008,

D.   considerando che l'Unione europea e il governo cinese hanno concordato un sistema di sorveglianza comune per le importazioni per il 2008,

E.   considerando che il 70% di tutte le merci contraffatte che entrano nel mercato europeo proviene dalla Cina e che la metà di tutte le procedure doganali europee contro la contraffazione riguarda il settore dei tessili e dell'abbigliamento,

F.   considerando che in seguito all'adesione della Cina all'OMC, i membri dell'OMC sono stati autorizzati ad adottare misure speciali di salvaguardia sotto forma di restrizioni quantitative alle esportazioni cinesi fino al termine del 2008 qualora queste dovessero perturbare il mercato,

G.   considerando che l'Unione europea è il secondo esportatore mondiale di prodotti tessili e di abbigliamento,

H.   considerando che, nell'Unione europea, il settore dei tessili e dell'abbigliamento è principalmente composto da piccole e medie imprese (PMI) e che, alcune parti di esso si concentrano in regioni notevolmente interessate da ristrutturazioni economiche,

1.   è consapevole del fatto che l'eliminazione del sistema di quote scaturisce da un accordo giuridicamente vincolante e contestuale all'adesione della Cina all'OMC, ma ricorda che il Protocollo di adesione della Cina all'OMC consente a tutti i membri dell'OMC, compresa la Comunità europea, di applicare misure di salvaguardia nei confronti di importazioni dalla Cina fino alla fine del 2008, ove necessario;

2.   evidenzia che il cosiddetto meccanismo di monitoraggio con doppio controllo avrà un senso unicamente se eviterà il ripetersi della situazione del 2005 con la crescita esponenziale delle importazioni nell'UE; segnala che è necessario applicare nuove misure di salvaguardia, segnatamente nelle categorie indicate dagli Stati membri, onde consentire di mantenere e promuovere l'occupazione e l'attività del settore nell'UE;

Competitività esterna del settore tessile basato nell'Unione europea

3.   manifesta la sua preoccupazione per le elevate tariffe e barriere non tariffarie in numerosi paesi terzi; sottolinea che la Commissione, negli accordi bilaterali, regionali e multilaterali con i paesi terzi, dovrebbe garantire migliori condizioni di accesso ai mercati di tali paesi, essendo ciò essenziale per il futuro dell'industria tessile e dell'abbigliamento basata nell'Unione europea, in particolare le PMI;

4.   invita la Commissione a cogliere l'opportunità presentata dalla negoziazione di accordi commerciali per incoraggiare e rafforzare norme ambientali e sociali, come quelle inerenti a un lavoro dignitoso, nei paesi terzi, al fine di garantire eque condizioni di concorrenza;

5.   invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere attivamente l'ammodernamento dell'industria tessile presente nell'Unione europea sostenendo l'innovazione tecnologica, la ricerca e lo sviluppo attraverso il settimo programma quadro, nonché la formazione professionale, soprattutto per quanto riguarda le PMI; a tale riguardo, invita la Commissione a condurre un'indagine adeguata e globale su tale importante questione;

6.   ritiene che andrebbero applicate norme vincolanti sulla denominazione d'origine per i prodotti tessili importati da paesi terzi e invita al riguardo il Consiglio ad adottare la proposta di regolamento, attualmente all'esame, sull'indicazione del "made in "; rileva che tale regolamento contribuirebbe a tutelare meglio i consumatori e a sostenere l'industria europea che si fonda su ricerca, innovazione e qualità;

Industria e lavoratori del tessile nell'Unione europea

7.   invita la Commissione a garantire che una parte sostanziale del Fondo di adeguamento alla globalizzazione sia utilizzata per la ristrutturazione e la riqualificazione del settore tessile e, in particolare, delle PMI duramente colpite dalla liberalizzazione del mercato;

8.   ribadisce la sua proposta di creare un programma comunitario – con adeguati mezzi di sostegno – per il settore tessile e dell'abbigliamento, specialmente per le regioni più sfavorite dipendenti dal settore, destinato a sostenere la ricerca, l'innovazione, la formazione professionale e le PMI, nonché un programma comunitario mirato a incentivare la creazione di marche e la promozione esterna dei prodotti del settore, segnatamente nelle fiere internazionali;

9.   invita la Commissione e gli Stati membri ad assistere i lavoratori del settore tessile e dell'abbigliamento con misure sociali e a realizzare piani concreti per le imprese che devono attuare misure di ristrutturazione;

Pratiche commerciali sleali e contraffazione

10.   ricorda che gli strumenti di difesa commerciale (antidumping, antisovvenzioni e misure di salvaguardia) costituiscono meccanismi essenziali di regolamentazione e strumenti legittimi per far fronte alle importazioni legali ed illegali da paesi terzi, in particolare nel settore tessile e dell'abbigliamento, che attualmente è un mercato aperto non protetto dalle quote;

11.   invita la Commissione ad incoraggiare le autorità cinesi a flessibilizzare i tassi di cambio della loro moneta e a rivedere la loro bilancia del cambio estero euro/dollaro, che attualmente favorisce un flusso massiccio di importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento dalla Cina;

12.   è preoccupato per le sistematiche violazioni dei diritti di proprietà intellettuale; sollecita la Commissione a combattere tali violazioni, in particolare la contraffazione, a livello multilaterale, regionale e bilaterale, ivi inclusa ogni forma di pratica commerciale sleale;

Vigilanza sulle importazioni

13.   accoglie con favore un sistema di vigilanza congiunta sulle importazioni, che assicuri un doppio controllo delle importazioni cinesi verso l'Unione europea di otto prodotti tessili e di abbigliamento; esprime tuttavia profonda preoccupazione per le modalità di istituzione del sistema; invita la Commissione a garantire un'adeguata applicazione di questo doppio controllo e a valutarne l'efficacia, in modo da assicurare una transizione agevole verso il libero commercio dei prodotti tessili;

14.   sottolinea che un sistema di doppio controllo non può essere attuato solo nel 2008 e che occorre garantire un sistema di vigilanza efficace nel lungo periodo;

15.   ritiene che il gruppo ad alto livello del tessile dovrebbe assicurare la supervisione del sistema di vigilanza sulle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento nell'Unione europea;

16.   invita la Commissione e gli Stati Uniti ad avviare consultazioni sulla questione delle importazioni di tessili dalla Cina;

17.   invita la Commissione ad istituire un sistema di monitoraggio e a valutare i risultati entro la fine del primo trimestre del 2008, in modo da garantire che gli effetti perturbatori di un'impennata delle importazioni tessili siano debitamente e rapidamente presi in considerazione e le chiede di riferire in merito al Parlamento europeo;

Sicurezza e protezione del consumatore

18.   esorta la Commissione ad avvalersi dei suoi poteri per proibire che siano immessi prodotti pericolosi nel mercato dell'Unione europea, anche nel settore dei prodotti tessili e dell'abbigliamento;

19.   invita la Commissione a garantire che i prodotti tessili importati che entrano nel mercato dell'Unione europea, in particolare quelli importati dalla Cina, siano soggetti ad esigenze di sicurezza e di protezione dei consumatori identiche a quelle applicate ai prodotti tessili fabbricati nel territorio dell'Unione europea;

20.   invita la Commissione ad effettuare una valutazione e uno studio adeguati sulla questione del presunto pass-through (trasferimento) delle riduzioni dei prezzi ai consumatori dell'Unione europea;

Paesi in via di sviluppo e partner mediterranei dell'Unione europea

21.   invita la Commissione ad appoggiare la creazione di una zona di produzione euro-mediterranea nel settore tessile, che tragga vantaggio dalla prossimità geografica tra i mercati dell'Unione europea e dei suoi partner mediterranei, al fine di creare una zona competitiva a livello internazionale che possa garantire il mantenimento degli attuali livelli di produzione industriale e di occupazione;

22.   sottolinea che la fine delle restrizioni all'importazione di prodotti tessili non soltanto comporterà mutamenti radicali nelle tendenze di importazione nel mercato dell'Unione europea ma, altresì, rischia di avere un impatto sui settori dell'abbigliamento e del tessile nei paesi in via di sviluppo, compresi i partner mediterranei dell'Unione europea;

23.   invita la Commissione a studiare l'impatto della piena liberalizzazione del settore tessile e dell'abbigliamento nei paesi meno sviluppati; è particolarmente preoccupato per il mancato rispetto di fondamentali diritti del lavoro e di previdenza sociale da parte di alcuni paesi meno sviluppati, per restare competitivi; invita la Commissione a valutare come programmi di aiuto per il commercio e simili possano aiutare i paesi meno sviluppati ad impegnarsi in programmi settoriali socialmente e ambientalmente sostenibili;

24.   invita la Commissione a valutare l'utilità di strumenti di gestione a livello dell'offerta per il settore dell'abbigliamento, in maniera da livellare la concorrenza globale e da evitare uno scadimento generalizzato delle norme sociali e ambientali;

Informazione del Parlamento europeo

25.   invita la Commissione a fornirgli informazioni complete in merito a qualsiasi sviluppo significativo nel quadro del commercio internazionale dei prodotti tessili;

o
o   o

26.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU C 193 E del 17.8.2006, pag.110.


Relazioni economiche e commerciali con la Corea
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Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2007 sulle relazioni economiche e commerciali con la Corea (2007/2186(INI))
P6_TA(2007)0629A6-0463/2007

Il Parlamento europeo,

–   visto l'accordo quadro di commercio e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Corea, dall'altro(1),

–   visto lo studio "Impatto economico di un potenziale accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Corea del Sud" elaborato da Copenhagen Economics & Prof. J.F. Francois,

–   vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Europa globale: competere nel mondo – Un contributo alla strategia per la crescita e l'occupazione dell'UE" (COM(2006)0567),

–   viste le sue risoluzioni del 13 ottobre 2005 sulle prospettive delle relazioni commerciali tra l'Unione europea e la Cina(2) e del 28 settembre 2006 sulle relazioni economiche e commerciali dell'Unione europea con l'India(3),

–   visti i principi guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sulle imprese multinazionali e la dichiarazione di principi tripartita dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sulle imprese multinazionali e la politica sociale,

–   viste le statistiche OCSE in materia di occupazione per il 2007,

–   vista la dichiarazione sull'avanzamento delle relazioni tra la Corea del Nord e la Corea del Sud, la pace e la prosperità, adottata il 4 ottobre 2007 dalla Repubblica di Corea (in prosieguo "Corea") e dalla Repubblica popolare democratica di Corea (in prosieguo "Corea del Nord")

–   visto l'articolo 45 del regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0463/2007),

A.   considerando che il sistema commerciale multilaterale regolamentato fissato dall'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) continua a rappresentare il quadro più adeguato per disciplinare e per favorire un commercio giusto ed equo elaborando norme appropriate e garantendo il rispetto di tali norme,

B.   considerando che l'Unione europea dovrebbe continuare ad accordare priorità al conseguimento di un risultato equilibrato dell'Agenda di Doha per lo sviluppo, che aiuterebbe i paesi in via di sviluppo a partecipare pienamente al sistema commerciale internazionale,

C.   considerando che accordi commerciali bilaterali e interregionali possono comunque completare le norme dell'OMC occupandosi di questioni come le norme sociali e ambientali per le quali attualmente risulta difficile trovare un accordo multilaterale,

D.   considerando che l'accordo con la Corea può anche affrontare questioni inerenti agli investimenti e al commercio dei servizi, ma dovrebbe farlo secondo modalità che garantiscano che l'apertura dei mercati non comprometta né le norme europee né quelle coreane sulla protezione dei servizi pubblici e la diversità culturale né pregiudichi lo spazio politico necessario per porre in atto unilateralmente politiche ambientali, economiche e sociali sostenibili nell'Unione europea e in Corea,

E.   considerando che la Corea è una delle principali economie mondiali con un reddito pro-capite che equivale a quello di uno Stato membro di livello medio dell'Unione europea,

F.   considerando che la povertà rimane un problema irrisolto e sempre più grave in Corea che, secondo le statistiche OCSE, figura fra i tre membri OCSE con il divario in termini di reddito più elevato e in maggiore crescita; che la Corea figura all'ultimo posto tra i paesi OCSE con meno del 5% della spesa derivante dalle entrate fiscali destinata alla sicurezza sociale, rispetto alla media OCSE del 43%,

G.   considerando che la Corea è uno dei quattro partner più importanti dell'Unione europea al di fuori dell'Europa e che l'Unione europea era il più grande investitore estero in Corea nel 2006,

H.   considerando che la Corea ha firmato accordi di libero scambio (ALS) con gli Stati Uniti e una serie di importanti partner commerciali e sta negoziando altri accordi,

I.   considerando che l'accesso al mercato è attualmente sempre più ostacolato da vari tipi di barriere non tariffarie, tra cui la mancata adozione di norme e standard internazionali, che sono in parte responsabili del deficit strutturale dell' Unione europea nelle relazioni commerciali bilaterali,

J.   considerando che alcuni studi dimostrano che un accordo UE-Corea potrebbe comportare vantaggi economici sostanziali per ambedue le parti ma che, in tutti i casi ipotizzati, la Corea trarrebbe due terzi dei vantaggi,

Aspetti generali

1.   ritiene che un esito positivo dell'Agenda di Doha rimanga la priorità commerciale dell'Unione europea e si inquieterebbe se, a causa dei negoziati bilaterali con la Corea o altri partner, l'attenzione dovesse essere distolta dal raggiungimento di questo obiettivo;

2.   ritiene che negoziati bilaterali con importanti partner commerciali o regioni possano integrare proficuamente le norme multilaterali purché comportino accordi ambiziosi, di elevata qualità che vadano ben oltre le riduzioni tariffarie;

3.   ritiene che le dimensioni e la rapida crescita dell'economia coreana facciano di questo paese un candidato idoneo a tale accordo, ma richiama l'attenzione sui problemi significativi, fra cui l'esistenza di considerevoli barriere non tariffarie, che dovranno essere affrontati per poter raggiungere un accordo soddisfacente;

4.   è dell'avviso che un accordo limitato alle riduzioni tariffarie produrrebbe solamente benefici a breve termine e chiede, pertanto, lo smantellamento delle barriere non tariffarie nonché l'apertura del settore dei servizi in Corea;

5.   ritiene che qualsiasi ALS con la Corea debba tener conto dei quattro temi di Singapore (scambi e investimenti, scambi e politica di concorrenza, trasparenza negli appalti pubblici e facilitazione degli scambi);

6.   giunge alla conclusione che il contenuto reciprocamente vantaggioso dell'accordo è ben più importante della fissazione di un rapido scadenzario, e pertanto, sarebbe preoccupato se scadenze artificiali portassero a un accordo non sufficientemente ampio, ambizioso e ben equilibrato;

Sviluppo sostenibile

7.   ritiene che le riduzioni tariffarie dovrebbero avvenire molto più rapidamente e più drasticamente per i prodotti rispettosi dell'ambiente rispetto ad altri prodotti; chiede alla Commissione e ai negoziatori coreani di elaborare una chiara definizione di tali prodotti; raccomanda fermamente che, nell'ambito di siffatta definizione, si tenga debitamente conto delle condizioni ambientali di produzione dei prodotti;

8.   deplora che non sia stata intrapresa in una fase precedente una valutazione d'impatto sulla sostenibilità (SIA) in considerazione del previsto calendario negoziale; giudica della massima importanza che i risultati della SIA siano pubblicati ben prima della firma di un accordo e che sia concesso un periodo di tempo sufficiente per una piena consultazione del pubblico in modo che i risultati della SIA possano influenzare l'esito dei negoziati; esorta la Commissione a consultare il Parlamento, il Consiglio e la società civile se la SIA indica la necessità di requisiti di attenuazione e a negoziare l'ALS finale di conseguenza;

9.   ritiene che il livello di ambizione della Commissione in merito a un maggiore accesso al mercato dovrebbe essere pienamente controbilanciato da un approccio altrettanto ambizioso nei confronti dello sviluppo sostenibile; chiede, al contempo, che non siano autorizzate deroghe alla regola che l'accesso al mercato interno europeo è subordinato al rispetto delle norme di protezione ambientale;

10.   accoglie con favore l'introduzione di clausole sociali e ambientali più severe nel recente accordo di libero scambio concluso da Stati Uniti e Corea, in seguito alle pressioni esercitate dal Congresso statunitense;

11.   ritiene che i negoziatori dell'Unione europea debbano considerare questo accordo come una base per conseguire ulteriori progressi, segnatamente per quanto concerne la ratifica e l'applicazione delle norme fondamentali dell'OIL, la partecipazione della Corea a un regime post 2012 per lottare contro il cambiamento climatico e il riconoscimento della legislazione e delle norme UE esistenti in materia ambientale;

12.   chiede l'inserimento in ciascun accordo commerciale con la Corea di clausole vincolanti in materia sociale e ambientale;

13.   invita gli Stati membri e la Commissione a sostenere e a promuovere, in sede di negoziati bilaterali con la Corea, i principi direttori dell'OCSE sulla corporate governance e sulla responsabilità sociale delle imprese sia per le imprese coreane che hanno attività in Europa sia per le imprese europee stabilite in Corea;

14.   ritiene che un capitolo ambizioso sullo sviluppo sostenibile debba costituire un elemento essenziale di qualsiasi accordo, ma ricorda che l'obiettivo ultimo resta il rispetto delle norme convenute; ritiene che ciò implichi che tale capitolo sia assoggettato al meccanismo standard di risoluzione delle controversie;

15.   ritiene che un forum sul commercio e lo sviluppo sostenibile, composto di rappresentanti di organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro e di ONG, potrebbe assumere un ruolo prezioso nell'assicurare che una maggiore apertura dei mercati sia accompagnata da norme ambientali e sociali più elevate;

16.   propone l'introduzione di un meccanismo che consenta alle organizzazioni riconosciute dei lavoratori e dei datori di lavoro dell' Unione europea o della Corea di presentare richieste d'azione che verrebbero trattate entro un periodo di tempo determinato e potrebbero sfociare in disposizioni di seguito e riesame al fine di mantenere la pressione nei confronti di coloro che violano dei diritti dei lavoratori;

Questioni settoriali

17.   chiede che la conclusione di un ALS con la Corea che copra gli scambi di merci e servizi sia parte integrante dei negoziati bilaterali nel campo della cooperazione scientifica e tecnica e della proprietà intellettuale, promuova la cooperazione in materia di efficienza energetica, sia intesa a contrastare il cambiamento climatico e abbracci anche altri aspetti esterni della politica energetica, il nucleare e le fonti rinnovabili e il programma Galileo;

18.   ritiene che la divergenza della Corea dalle norme internazionali e dai requisiti in materia di etichettatura costituisca la principale barriera non tariffaria, che presenta particolari problemi per l'industria automobilista, farmaceutica, cosmetica e elettronica; esorta il governo coreano a fornire spiegazioni soddisfacenti per siffatte divergenze o, altrimenti, a impegnarsi ad abolirle durante i negoziati ALS;

19.   sostiene l'obiettivo della Commissione di assistere gli esportatori dell'Unione europea di prodotti farmaceutici e strumenti medici assicurando una maggiore trasparenza nel sistema sanitario coreano, ma insiste sulla necessità che l'accordo non crei ostacoli giuridici o pratici alle imprese coreane che utilizzano le flessibilità illustrate nei paragrafi 4 e 5 della dichiarazione sull'Accordo TRIPS e la salute pubblica, adottata dalla Conferenza ministeriale dell'OMC il 14 novembre 2001 a Doha, per promuovere l'accesso ai medicinali nei paesi in via di sviluppo;

20.   sottolinea la necessità di incorporare un accordo di mutuo riconoscimento (MRA) nell'ALS UE-Corea per eliminare ulteriormente gli ostacoli al commercio causati da inutili doppie procedure attuate dalla Corea che causano ostacoli alle società dell'Unione europea nell'ambito di varie industrie che intendono vendere i loro prodotti alla Corea;

21.   deplora che l'incapacità della Corea di rispettare le norme internazionali faccia sì che gli animali siano soggetti a test non necessari e ridondanti; è dell'avviso che l'accordo dovrebbe mirare a garantire che le alternative convalidate a livello scientifico ai test sugli animali, che sono state approvate da una parte, siano ritenute accettabili dall'altra parte;

22.   è preoccupato per l'eventualità che l'ALS UE-Corea abbia un grave impatto negativo sull'industria automobilistica europea; chiede pertanto che la Commissione esamini una strategia di eliminazione graduale delle tariffe UE all'importazione con salvaguardie; raccomanda che tale graduale soppressione sia collegata con l'abolizione di importanti barriere non tariffarie da parte coreana;

23.   rileva, per quanto concerne l'industria automobilistica, che la Corea ha firmato e ratificato l'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sulla definizione di norme tecniche e globali per i veicoli a ruote, l'equipaggiamento e le parti che possano essere montate e/o utilizzate per tali veicoli, e si è pertanto impegnata ad applicare le norme standardizzate; invita la Commissione ad insistere per una loro rapida attuazione; nel contempo esorta la Commissione a insistere sulla possibilità di importare in Corea senza necessità di test o omologazione automobili UE che rispettino gli standard UNECE; rifiuta deroghe per le automobili coreane agli standard antinquinamento relativi alle emissioni;

24.   ritiene che, alla luce delle difficili esperienze che l'Unione europea ha fatto con l'industria coreana delle costruzioni navali, si dovrebbe accordare particolare attenzione a tale settore durante i negoziati;

25.   è dell'avviso che la Commissione europea debba altresì tener conto, nell'ambito dei negoziati, delle preoccupazioni del settore agricolo sia coreano sia europeo, segnatamente per quanto riguarda le eventuali conseguenze negative dell'ALS per i prodotti sensibili interessati;

26.   considera che i requisiti in materia di picchi tariffari e di etichettatura eccessiva cui si confronta l'industria delle bevande alcoliche siano una priorità nei negoziati; sollecita l'adozione immediata di misure per lottare contro le barriere non tariffarie che pregiudicano il settore ortofrutticolo e contro le tariffe eccessivamente elevate applicate alle conserve di frutta; ritiene che sia della massima importanza conseguire un esito soddisfacente in merito agli indicatori geografici;

27.   nutre preoccupazioni in merito alle difficoltà incontrate dalle ditte straniere per accedere al mercato coreano dei servizi, segnatamente per quanto concerne le banche, le assicurazioni e l'attività di consulenza giuridica;

28.   annette un'elevata priorità all'effettiva applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, anche tramite l'introduzione di adeguate sanzioni nei casi di contraffazione e pirateria; ritiene che dovrebbero essere inclusi meccanismi speciali per la soluzione rapida ed efficace delle controversie, nel contesto delle esistenti norme OMC, in modo che le suddette pratiche e altre pratiche commerciali di concorrenza sleali possano essere trattate adeguatamente; sottolinea che l'attuale negoziato con la Corea sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale non dovrebbe pregiudicare i legittimi obiettivi politici quali l'accesso ai medicinali, andando oltre gli obblighi dell'Accordo TRIPS, ma che dovrebbe invece incoraggiare l'uso delle flessibilità TRIPS;

29.   sollecita la Corea a introdurre diritti di prestazioni pubbliche per i produttori di registrazioni sonore in linea con la Convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Convenzione di Roma) del 1961, il trattato dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (WPPT) del 1996 e la direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale(4);

30.   esorta la Corea a rispettare pienamente i "trattati Internet" dell'OMPI comprendenti il pieno sostegno giuridico per le misure di protezione tecnologica utilizzate dai proprietari dei diritti d'autore, compreso un divieto per gli atti di circonvenzione; l'attribuzione ai produttori delle registrazioni sonore di diritti esclusivi su tutte le forme di diffusione via Internet; l'istituzione di un'efficace procedura di segnalazione e rimozione; il riconoscimento della protezione per le copie temporanee e una riduzione della deroga per le copie private nell'ambito digitale;

31.   esorta la Corea a rafforzare la lotta contro la pirateria su Internet nei modi seguenti: migliorando gli incentivi per la cooperazione da parte dei gestori di reti telematiche nella lotta contro la pirateria; incoraggiando il Centro per la protezione dei diritti d'autore ad assicurare che i titolari di diritti stranieri siano protetti contro la pirateria delle loro opere; indagando e perseguendo penalmente entità coinvolte con siti Internet, server, servizi di immagazzinaggio e di condivisione di file illegali;

32.   sottolinea che qualsiasi ALS con la Corea dovrebbe comprendere i seguenti punti:

   miglioramento e semplificazione delle norme di origine comunitarie,
   armonizzazione generalizzata di norme e standard internazionali già esistenti anziché introduzione di nuovi standard,
   maggiori obblighi d'informazione e promozione delle migliori prassi nel campo della regolamentazione,
   trasparenza dei meccanismi di sostegno statale ed eliminazione delle barriere non tariffarie esistenti;

Corea del Nord e Kaesong

33.   accoglie con favore il ruolo svolto dal complesso industriale del Kaesong (KIC) nel contribuire alla pace e alla sicurezza della regione; ritiene nondimeno che l'inclusione dei prodotti del complesso industriale del Kaesong in un ALS sollevi seri problemi tecnici e giuridici;

34.   raccomanda che la Commissione esamini seriamente in quale misura le questioni commerciali tra la Corea del Nord e la Corea del Sud possano essere coadiuvate tramite un ALS con l'Unione europea;

35.   sottolinea che qualsiasi accordo dovrebbe comprendere un impegno a non abbassare le norme sul lavoro al fine di attirare investimenti esteri in qualsiasi area del territorio delle parti, comprese le zone di trasformazione per l'esportazione;

Varie

36.   ritiene che, per dimostrare un impegno continuo verso i negoziati multilaterali, la Corea dovrebbe essere pronta a offrire un accesso esente da dazi e da contingenti ai paesi meno sviluppati, seguendo l'esempio dell'iniziativa UE "Tutto fuorché le armi" e nel pieno rispetto delle norme equivalenti in materia di ambiente e lavoro;

Ruolo del Parlamento

37.   ritiene che la legittimità e l'accettazione pubblica di un accordo presuppongano che il Parlamento partecipi da vicino a ogni fase dei negoziati e abbia la possibilità di esprimere il proprio parere sull'accettabilità del testo negoziato; auspica che la Commissione e il Consiglio si adoperino per presentare l'accordo in una forma che richiederebbe il parere conforme del Parlamento ai sensi dell'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma del trattato CE;

o
o   o

38.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo e al parlamento della Repubblica di Corea.

(1) GU L 90 del 30.3.2001, pag. 46.
(2) GU C 233 E, del 28.9.2006, pag. 103.
(3) GU C 306 E, del 15.12.2006, pag. 400.
(4) GU L 376 del 27.12.2006, pag. 28.


Ciad orientale
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Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2007 sul Ciad orientale
P6_TA(2007)0630RC-B6-0527/2007

Il Parlamento europeo,

–   viste le sue precedenti risoluzioni sui diritti umani in Ciad,

–   vista la sua risoluzione del 27 settembre 2007 sull'operazione PESD in Ciad e nella Repubblica centrafricana(1),

–   vista la risoluzione 1778(2007) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 25 settembre 2007 che prevede lo spiegamento di una presenza internazionale pluridimensionale nel Ciad orientale e nella zona nord-orientale della Repubblica centrafricana, compresa la missione PESD EUFOR TCHAD/RCA,

–   vista l'azione congiunta 2007/677/PESC, del 15 ottobre 2007, relativa all'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica Centrafricana(2),

–   vista la risoluzione 1769(2007) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 31 luglio 2007, che istituisce per un periodo iniziale di 12 mesi un'operazione ibrida Unione Africana-Nazioni Unite (UA/ONU) nel Darfur (UNAMID),

–   vista la risoluzione 1325(2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 31 ottobre 2000 su donne, pace e sicurezza,

–   visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.   considerando che lunedì 26 novembre 2007 centinaia di ribelli ciadiani sono stati uccisi lungo il confine orientale del Ciad dall'esercito ciadiano; che il 3 dicembre 2007 l'esercito ciadiano ha lanciato un'altra offensiva contro le forze ribelli ciadiane,

B.   considerando che la lotta armata tra l'esercito ciadiano e i ribelli della Forza unita per la democrazia e lo sviluppo e l'Assemblea delle forze per il cambiamento è ripresa dopo il fragile accordo di pace concluso alla fine di novembre 2007; che i gruppi ribelli, gli ufficiali governativi e gli osservatori confermano che gli scontri verificatisi a partire dal 26 novembre 2007 sono stati i più duri mai avvenuti in Ciad da quando il Presidente Idriss Deby Itno è salito al potere nel dicembre 1990,

C.   considerando che circa 238 000 profughi provenienti dal Sudan, 44 600 provenienti dalla Repubblica centrafricana e 170 000 sfollati interni sono accolti in 12 campi lungo il confine orientale del Ciad con il Sudan,

D.   considerando che il 4 dicembre 2007 l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) ha lanciato l'allarme, denunciando che lo scoppio dei combattimenti nel Ciad orientale tra le forze governative e le forze ribelli negli ultimi dieci giorni ha limitato il suo accesso ai campi che ospitano alcune centinaia di migliaia di profughi e sfollati interni e ha intensificato la tensione nella regione,

E.   considerando che i combattimenti ostacolano le operazioni del Programma alimentare mondiale (WFP) nel Ciad orientale impedendo l'accesso in alcuni campi profughi e ritardando le consegne di viveri ad altri campi; che i combattimenti vicino a Farchana, dove si trovano tre campi profughi, ha reso particolarmente difficili le operazioni umanitarie; che almeno in un caso un automezzo affittato dal WFP e carico di viveri di tale agenzia è stato attaccato da banditi armati,

F.   considerando che gli scontri si concentrano principalmente nelle zone di Farchana, Iriba, Biltine e Guereda, situate a Nord e a Est dell'importante città di Abeché, la principale base operativa per almeno 12 campi profughi; che anche le zone vicine ai campi profughi a Sud di Abeché, quali Goz Beida, sono diventate meno sicure,

G.   considerando che secondo il Comitato internazionale della Croce Rossa le attività di aiuto umanitario sono minacciate in particolare dal rischio di rapina o dalle bande armate presenti nella regione, mentre le offensive militari accentuano la criminalità; che il crescente fenomeno del banditismo nel Ciad orientale costringe le agenzie umanitarie a ridurre il personale e gli spostamenti alle città principali, il che riduce ulteriormente la loro capacità di fornire l'assistenza umanitaria tanto richiesta,

H.   considerando che il Presidente ciadiano ha rimosso Mahamat Nour Abdelkerim, leader del Fronte unito per il cambiamento, da ministro della difesa, il che evidenzia le tensioni e le ripercussioni a livello governativo,

I.   considerando che il 15 ottobre 2007 il Consiglio ha adottato la summenzionata azione congiunta sull'operazione EUFOR TCHAD/RCA destinata a contribuire alla protezione dei civili in pericolo, in particolare i profughi e gli sfollati, a facilitare la distribuzione di aiuti alimentari e la libera circolazione del personale umanitario, contribuendo a migliorare la sicurezza nella zona delle operazioni e a proteggere il personale, le strutture, gli impianti e le apparecchiature delle Nazioni Unite e assicurando la sicurezza e la libertà di movimento del suo personale e del personale associato alle Nazioni Unite,

J.   considerando che il calendario per lo spiegamento di EUFOR TCHAD/RCA, che avrebbe dovuto essere lanciato prima della fine di novembre 2007, viene gradualmente posticipato; che già si supponeva che dopo la fine della stagione delle piogge alla fine di ottobre 2007 gruppi ribelli sarebbero stati più mobili e attivi nella regione; che il capo dell'intelligence ciadiano ha accusato il Sudan di armare i ribelli,

K.   considerando che qualsiasi instabilità interna nel Ciad, unita all'insicurezza nella regione frontaliera del Ciad orientale, Darfur e Repubblica centrafricana, avrà effetti e ripercussioni negative anche per l'operazione EUFOR TCHAD/RCA dopo il suo spiegamento,

L.   considerando che i timori internazionali sul conflitto si sono acuiti da quando l'Unione delle forze per la democrazia e lo sviluppo, un altro gruppo ribelle, ha minacciato di attaccare la forza francese e qualsiasi altra forza straniera partecipante alla missione EUFOR TCHAD/RCA,

M.   considerando che il crimine di guerra della violenza sessuale, compreso lo stupro, viene utilizzato come strumento bellico, è diffuso nei campi profughi e altre zone di questa regione in conflitto e fa delle donne e delle ragazze i soggetti più vulnerabili alle aggressioni;

1.   sottolinea che le recenti violenze e i recenti disordini nel Ciad evidenziano l'urgente necessità di procedere quanto prima allo spiegamento di EUFOR TCHAD/RCA; sottolinea che i paesi dell'UE e delle Nazioni Unite hanno la responsabilità di proteggere i profughi e gli sfollati nella regione; ribadisce che tali forze devono avere e usare tutti i mezzi necessari, in piena conformità con il diritto internazionale in materia diritti umani e umanitaria, per proteggere i civili in pericolo;

2.   deplora tuttavia che tale missione non disponga ancora delle attrezzature essenziali per permettere alle truppe di svolgere il loro compito, quali elicotteri e forniture mediche;

3.   chiede alle istituzioni dell'UE e ai suoi Stati membri di tener fede alla decisione politica assunta e dotare quanto prima questa missione di maggiori truppe e dell'opportuno appoggio finanziario, logistico e aereo, compreso il necessario numero di elicotteri; sottolinea che l'UE rischia di giocarsi sulla scena mondiale la sua credibilità in politica estera se non riuscirà a mobilitare truppe e attrezzature sufficienti per rendere operativa la missione;

4.   chiede al Consiglio e alla Commissione di aggiornarlo sulle attuali iniziative (quali quelle all'interno dell'Agenzia europea per la difesa) atte a risolvere le carenze a livello di capacità in settori chiave, e in particolare relativamente agli elicotteri e alle unità di supporto medico, e di avanzare proposte congiunte per soluzioni a breve e a lungo termine per un accesso garantito a tali capacità sia a scopi umanitari che di PESD;

5.   sottolinea la dimensione regionale della crisi nel Darfur e l'urgente necessità di affrontare l'impatto destabilizzante della crisi sulla situazione umanitaria e di sicurezza nei paesi confinanti e reitera la sua volontà di realizzare questa operazione militare "ponte" dell'UE a sostegno di una presenza pluridimensionale delle Nazioni Unite;

6.   ricorda la sua summenzionata risoluzione del 27 settembre 2007 che approva il lancio di un'operazione PESD della durata di un anno nella parte orientale del Ciad e in quella settentrionale della Repubblica centrafricana e chiede con insistenza al Consiglio e alla Commissione di accelerare il processo decisionale per il lancio dell'operazione onde garantire che il primo spiegamento di soldati inizi prima della fine del 2007 e che la missione raggiunga il suo pieno potenziale entro febbraio o i primi di marzo del 2008;

7.   esprime apprezzamento per il finanziamento della Commissione pari a oltre 50 milioni di euro per questa missione, compresi i 10 milioni EUR a titolo dello Strumento per la stabilità destinati alla componente di questa operazione di pace relativa alla formazione della forza di polizia delle Nazioni Unite; osserva che questa è la dimostrazione di un approccio interistituzionale coerente da parte dell'UE alla politica europea di sicurezza e difesa;

8.   deplora l'insistenza del Presidente del Sudan affinché la forza UNAMID, che EUFOR TCHAD/RCA è chiamata a potenziare, consista esclusivamente di truppe africane, contrariamente alla risoluzione in materia del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; sottolinea altresì la necessità di accelerare lo spiegamento di questa forza di pace delle Nazioni Unite e dell'Unione africana per il Darfur; esorta vivamente il governo del Sudan a cooperare con il Tribunale penale internazionale e propone di inserire nel mandato della forza ibrida la ricerca e l'arresto delle persone contro cui il Tribunale penale internazionale ha spiccato mandato di arresto;

9.   prende atto dell'escalation di attacchi deliberati e mirati contro la popolazione civile da parte delle milizie Janjaweed che colpiscono attraversando il confine con il Sudan e da parte di gruppi ciadiani arabi e di altri gruppi non arabi; prende atto della portata delle violenze, le molestie e le intimidazioni a sfondo sessuale e gli stupri che si verificano nella regione in totale impunità; chiede alle autorità ciadiane di indagare sulle denuncie di stupro e di altre gravi violazioni e abusi dei diritti umani e di consegnare alla giustizia gli autori di questi reati;

10.   sottolinea il particolare problema dello sfruttamento sessuale in questa regione teatro del conflitto e sottolinea l'importanza di sensibilizzare gli Stati membri che inviano forze all'UNAMID e all'EUFOR TCHAD/RCA su tali abusi affinché adottino a tutti i livelli un approccio sensibile alla problematica di genere che risponda alle violenze sessuali nel conflitto, compresa una formazione per andare incontro alle particolare esigenze delle vittime; sottolinea che i paesi che inviano truppe e agenti di polizia alle operazioni di pace hanno la responsabilità di far sì che siano applicati rigorosi codici di condotta e una formazione adeguata e che i responsabili di violenze sessuali siano chiamati a rendere conto delle loro azioni; rileva che la crescente presenza di donne nelle forze di pace si è rivelato un contributo non solo per impostare migliori relazioni con le comunità ospitanti, ma anche per migliorare la condotta delle forze di pace;

11.   è seriamente preoccupato per le denunce formulate dal personale umanitario secondo cui sia i ribelli che forze governative hanno visitato i campi profughi per reclutare bambini nei loro effettivi;

12.   esorta vivamente l'Unione europea a premere per un processo di pace a tutto campo, ricorrendo a pressioni e a incentivi per incoraggiare le parti a tornare al tavolo dei negoziati e per avviare colloqui che risolvano tutti i livelli di conflitto che imperversano all'interno del Ciad, comprese le tensioni tra governo e ribelli e il conflitto interetnico;

13.   chiede con insistenza al Ciad di creare, in cooperazione con il Sudan e la Libia, le necessarie condizioni per una soluzione politica duratura in applicazione dell'accordo di pace di Sirte ed esorta vivamente i governi del Sudan e del Ciad ad assolvere i loro obblighi emananti dagli accordi di Tripoli e di Sirte;

14.   esprime la sua preoccupazione per la crescita della vendita illegale e del contrabbando di armi, in particolare il commercio illegale di armi di piccolo calibro e di armi leggere;

15.   ricorda che nessuna missione di pace nella parte orientale del Ciad e nella parte settentrionale della Repubblica centrafricana potrà avere un esito positivo senza un vero e proprio processo politico di riconciliazione;

16.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all'Unione africana, al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai Copresidenti dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE e ai Presidenti, ai governi e ai parlamenti del Ciad, della Repubblica centrafricana e del Sudan.

(1) Testi approvati, P6_TA(2007)0419.
(2) GU L 279 del 23.10.2007, pag. 21.


Diritti delle donne in Arabia Saudita
PDF 117kWORD 38k
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2007 sui diritti delle donne in Arabia Saudita
P6_TA(2007)0631RC-B6-0526/2007

Il Parlamento europeo,

–   vista la ratifica da parte dell'Arabia saudita della Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW), avvenuta il 7 settembre 2000,

–   vista la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, ratificata dall'Arabia Saudita il 23 settembre 1997,

–   visto il fatto che dal 26 gennaio 1996 l'Arabia Saudita è uno Stato parte della Convenzione sui diritti del fanciullo,

–   visto il fatto che nel maggio 2006 l'Arabia Saudita è stata eletta ad uno dei seggi del nuovo Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo,

–   viste le proprie precedenti risoluzioni sull'Arabia Saudita del 18 gennaio 1996(1) e del 10 marzo 2005(2),

–   visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.   considerando che in Arabia Saudita le donne continuano a dover affrontare molte forme di discriminazione nella vita privata e in quella pubblica, sono frequentemente vittime di violenza sessuale e spesso si trovano di fronte ad ostacoli enormi nel sistema della giustizia penale,

B.   considerando che nell'ottobre 2006 una diciannovenne, indicata come "la ragazza di Qatif", è stata condannata a 90 frustate in seguito ad un episodio in cui si trovava da sola in un'automobile a parlare con un uomo che non era suo stretto parente quando subì un'aggressione e uno stupro di gruppo,

C.   profondamente preoccupato per il fatto che la Corte generale di Qatif (Arabia Saudita) ha riesaminato la sentenza nel novembre 2007 condannando la ragazza a sei mesi di reclusione e 200 frustate,

D.   considerando che un funzionario della Corte generale di Qatif ha dichiarato che la Corte stessa ha aumentato la pena inflitta alla donna, seguendo una direttiva del Consiglio supremo della magistratura, a causa del tentativo dell'interessata di influenzare la magistratura attraverso i mezzi d'informazione,

E.   considerando che all'avvocato difensore della vittima, Abdul Rahman Al-Lahem, è stato vietato l'ingresso nell'aula di udienza ed è stato proibito di rappresentare in futuro la sua cliente in seguito ai suoi tentativi di adire le vie legali contro il Ministero della Giustizia per non avergli quest'ultimo fornito una copia del verdetto concernente la sua cliente, copia di cui egli aveva bisogno per poter preparare un appello; considerando che il sig. Al-Lahem è ora sottoposto presso il Ministero della Giustizia ad un'azione disciplinare che prevede sanzioni che possono comprendere la sospensione per tre anni e la radiazione dall'albo,

F.   considerando che il sig. Al-Lahem è stato anche il difensore della coppia formata dai signori Fatimah e Mansour Al-Taimani, genitori di due bambini, che sono stati costretti al divorzio forzato nel luglio 2007 su richiesta del fratello della moglie, sulla base dell'argomentazione che la discendenza tribale di Fatimah è superiore a quella del marito; considerando che i due coniugi sono stati imprigionati per giorni e per mesi insieme ai loro figli per aver rifiutato di acconsentire al divorzio, e considerando che da allora Fatimah è costretta a vivere in un ricovero poiché rifiuta di tornare presso la sua famiglia,

G.   particolarmente preoccupato per il fatto che la criminalizzazione di ogni stretto contatto tra persone non sposate di sesso opposto ostacola gravemente in Arabia Saudita la possibilità per le vittime di violenza sessuale di cercare di ottenere giustizia, e che un giudice può considerare una denuncia di stupro da parte di una donna come un'ammissione di relazioni sessuali extramatrimoniali a meno che ella sia in grado di dimostrare, con prove stringenti, che il contatto non è stato consensuale,

H.   considerando che circa due milioni di lavoratrici migranti sono impiegate come collaboratrici domestiche in Arabia Saudita e subiscono spesso, da parte di autorità statali e datori di lavoro privati, abusi comprendenti maltrattamenti fisici e psicologici e il mancato pagamento del salario, l'arresto senza imputazione o processo e persino la pena capitale dopo un processo iniquo,

I.   richiamando l'attenzione in modo particolare sui casi di Rizana Nafeek, una collaboratrice domestica cingalese condannata alla pena capitale nel giugno 2007 per la morte di un bambino a lei affidato avvenuta quando aveva appena 17 anni, e delle collaboratrici domestiche indonesiane Siti Tarwiyah Slamet e Susmiyati Abdul Fulan, che nell'agosto 2007 sono state percosse a morte dalla famiglia presso la quale lavoravano, mentre altre due domestiche venivano ferite gravemente,

J.   osservando che gli Stati parti di convenzioni internazionali sui diritti umani (come la CEDAW) hanno l'obbligo di garantire uguali diritti a uomini e donne,

1.   chiede fermamente che il governo dell'Arabia Saudita compia altri passi al fine di eliminare le restrizioni ai diritti delle donne, per quanto riguarda fra l'altro la loro libertà di circolazione, il divieto per le donne di guidare veicoli e le limitazioni alle loro opportunità occupazionali, alla loro personalità giuridica e alla loro rappresentanza nei procedimenti giudiziari; chiede altresì che esso elimini tutte le forme di discriminazione contro le donne nella vita privata e pubblica e promuova la loro partecipazione in ambito economico, sociale e politico;

2.   deplora la summenzionata decisione della Corte generale di Qatif di punire la vittima dello stupro; invita le autorità dell'Arabia Saudita ad annullare la pena inflitta alla vittima dello stupro e a cancellare tutte le accuse a suo carico;

3.   prende atto del fatto che il 3 ottobre 2007 Re Abdullah ha annunciato una riforma giudiziaria, promettendo l'istituzione di nuovi tribunali specializzati e il miglioramento della formazione per giudici e avvocati; ricorda che nel maggio 2007 è stato riferito che Re Abdullah ha ordinato l'istituzione di un nuovo organo giudiziario specializzato nell'esame dei casi di violenza domestica;

4.   ritiene che una campagna di sensibilizzazione sulla violenza contro le donne in Arabia Saudita, in particolare la violenza domestica, sarebbe un'iniziativa molto benaccetta, da lanciare con urgenza;

5.   sollecita le autorità a modificare e far rispettare la legislazione nazionale del lavoro, al fine di garantire ai lavoratori domestici la stessa protezione di cui godono i lavoratori di altri settori e di assicurare che siano perseguiti i datori di lavoro responsabili di abusi sessuali o fisici e le condotte lesive dei diritti dei lavoratori che violino la legislazione nazionale vigente;

6.   invita il governo dell'Arabia Saudita a riesaminare tutti i casi di minori autori di reati che sono stati condannati a morte, a sospendere le condanne a morte pronunciate contro di loro e ad introdurre una moratoria della pena capitale;

7.   invita il Consiglio e la Commissione a sollevare questi problemi in occasione del prossimo Consiglio congiunto e della prossima riunione ministeriale fra l'UE e il Consiglio di cooperazione per gli Stati arabi del Golfo;

8.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al governo dell'Arabia Saudita, al Segretario generale dell'Organizzazione della Conferenza islamica e al Segretario generale del Consiglio di cooperazione per gli Stati arabi del Golfo.

(1) GU C 32 del 5.2.1996, pag. 98.
(2) GU C 320 E del 15.12.2005, pag. 281.


Giustizia per le "donne di conforto" (schiave del sesso in Asia prima e durante la seconda guerra mondiale)
PDF 115kWORD 38k
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2007 sulle donne di conforto
P6_TA(2007)0632RC-B6-0525/2007

Il Parlamento europeo,

–   visto il 200° anniversario dell'abolizione del commercio di schiavi nel 2007,

–   vista la Convenzione internazionale per la soppressione della tratta di donne e bambini (1921), di cui il Giappone è firmatario,

–   vista la Convenzione OIL n. 29 sul lavoro forzato (1930), ratificata dal Giappone,

–   vista la risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne e la pace e la sicurezza,

–   vista la relazione di Gay McDougall, relatrice speciale ONU sullo stupro sistematico, la schiavitù sessuale e le pratiche schiavistiche durante i conflitti armati (22 giugno 1998),

–   viste le conclusioni e le raccomandazioni della 38a sessione della Commissione delle Nazioni Unite contro la tortura (9-10 maggio 2007) ,

–   vista la relazione su un'analisi di documenti del governo olandese concernenti la prostituzione forzata di donne olandesi nelle Indie orientali olandesi durante l'occupazione giapponese, L'Aia 2004,

–   vista le risoluzioni sulle "donne di conforto" del Congresso americano, approvata il 30 luglio 2007, e del Parlamento canadese, approvata il 29 novembre 2007,

–   visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.   considerando che il governo del Giappone, durante il periodo coloniale e bellico in cui occupò l'Asia e le isole del Pacifico a partire dagli anni '30 fino al termine della seconda guerra mondiale, commissionò ufficialmente l'acquisto di giovani donne, che divennero note al mondo come ianfu ovvero "donne di conforto", al solo fine di asservirle sessualmente al proprio esercito imperiale,

B.   considerando che il sistema delle "donne di conforto" includeva lo stupro in massa, aborti forzati, umiliazioni e violenza sessuale, che hanno causato mutilazioni, morti o l'eventuale suicidio, in uno dei maggiori casi di tratta di esseri umani del XX secolo,

C.   considerando che le decine di casi di "donne di conforto" portati dinanzi ai tribunali giapponesi sono tutti sfociati nella reiezione delle domande di risarcimento delle ricorrenti, nonostante le sentenze dei tribunali riconoscessero la partecipazione diretta e indiretta delle forze armate imperiali e la responsabilità dello Stato,

D.   considerando che gran parte delle vittime del sistema delle "donne di conforto" sono scomparse e quelle ancora in vita hanno raggiunto la soglia degli 80 anni o più,

E.   considerando che negli anni scorsi numerosi membri e funzionari del governo giapponese di alto rango hanno rilasciato dichiarazioni di scusa sul sistema delle "donne di conforto", mentre alcuni funzionari giapponesi hanno recentemente espresso l'increscioso desiderio di attenuare o revocare tali dichiarazioni,

F.   considerando che la vera portata del sistema di schiavitù sessuale non è mai stata pienamente rivelata dal governo giapponese e alcune nuove letture obbligatorie utilizzate nelle scuole giapponesi cercano di minimizzare la tragedia delle "donne di conforto" e altri crimini di guerra compiuti dal Giappone durante la seconda guerra mondiale,

G.   considerando che il mandato del Fondo per le donne asiatiche, una fondazione privata promossa dal governo, il cui scopo è l'attuazione di programmi e progetti per risarcire gli abusi e le sofferenze delle "donne di conforto", è scaduto il 31 marzo 2007,

1.   si compiace delle eccellenti relazioni esistenti tra l'Unione europea e il Giappone, basate su valori reciprocamente condivisi di una democrazia multipartitica, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti dell'uomo;

2.   esprime la propria solidarietà alle donne che sono state vittime del sistema delle "donne di conforto" per l'intera durata della seconda guerra mondiale;

3.   si compiace delle dichiarazioni rilasciate nel 1993 da Yohei Kono, Primo segretario del governo giapponese e, nel 1995, dal Primo ministro Tomiichi Murayama sulle "donne di conforto", nonché delle risoluzioni adottate dal parlamento giapponese (la Dieta) nel 1995 e nel 2005 che esprimono le scuse per le vittime dell'epoca bellica, comprese le vittime del sistema delle "donne di conforto";

4.   si compiace dell'iniziativa del governo giapponese di creare, nel 1995, l'attualmente dissolto Fondo per le donne asiatiche, una fondazione privata ampiamente finanziata dal governo, che ha distribuito un po' di "denaro di espiazione" a varie centinaia di "donne di conforto", ma ritiene che questa iniziativa umanitaria non possa soddisfare le richieste delle vittime miranti al riconoscimento legale e al risarcimento in base al diritto pubblico internazionale, come stabilito dalla relatrice speciale ONU Gay McDougall nella sua summenzionata relazione del 1998;

5.   invita il governo giapponese a riconoscere, scusarsi e accettare formalmente la responsabilità storica e giuridica, in modo chiaro e inequivocabile, per il proprio esercito imperiale, che ha costretto alla schiavitù sessuale giovani donne, note al mondo come "donne di conforto", durante il periodo coloniale e bellico in cui occupò l'Asia e le isole del Pacifico a partire dagli anni '30 fino al termine della seconda guerra mondiale;

6.   invita il governo del Giappone ad attuare efficaci meccanismi amministrativi per fornire risarcimenti a tutte le vittime superstiti del sistema di "donne di conforto" e ai familiari delle vittime scomparse;

7.   invita il parlamento giapponese ad attuare meccanismi amministrativi efficaci per eliminare gli attuali ostacoli all'ottenimento di risarcimenti dinanzi ai tribunali giapponesi; in particolare, sarebbe opportuno che fosse espressamente riconosciuto nella legislazione nazionale il diritto del singolo a chiedere risarcimenti al governo e che le cause di risarcimento a favore delle superstiti di schiavitù sessuale, in quanto crimine previsto dal diritto internazionale, fossero trattate in via prioritaria, vista l'età delle superstiti;

8.   invita il governo del Giappone a respingere pubblicamente ogni tesi secondo cui la sottomissione e l'asservimento delle "donne di conforto" non hanno mai avuto luogo;

9.   incoraggia il popolo e il governo giapponesi ad adottare ulteriori passi per riconoscere l'intera storia della loro nazione, in quanto dovere morale di tutti i paesi, e a promuovere la coscienza nazionale delle azioni compiute negli anni '30 e '40, anche per quanto riguarda le "donne di conforto"; invita il governo giapponese a istruire le attuali e future generazioni in merito a tali eventi;

10.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri,al governo e al parlamento giapponesi, al Consiglio ONU per i diritti dell'uomo, ai governi degli Stati ASEAN, ai governi della Repubblica popolare democratica di Corea, della Repubblica di Corea, della Repubblica popolare cinese, di Taiwan e di Timor Est.

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