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 Testo integrale 
Procedura : 2006/0246(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A6-0406/2007

Testi presentati :

A6-0406/2007

Discussioni :

PV 14/01/2008 - 18
CRE 14/01/2008 - 18

Votazioni :

PV 15/01/2008 - 8.5
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P6_TA(2008)0005

Testi approvati
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Martedì 15 gennaio 2008 - Strasburgo
Esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi ***I
P6_TA(2008)0005A6-0406/2007
Risoluzione
 Testo
 Allegato

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 gennaio 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi (COM(2006)0745 – C6-0439/2006 – 2006/0246(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0745),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0439/2006),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0406/2007),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   prende nota della dichiarazione della Commissione allegata;

3.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


Posizione del Parlamento Europeo definita in prima lettura il 15 gennaio 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi
P6_TC1-COD(2006)0246

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. 689/2008)


Allegato

Dichiarazione della Commissione sulla situazione del mercurio e dell'arsenico a norma del regolamento PIC

La Commissione sottolinea che, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (EC) n. 304/2003, se l'arsenico metallico fosse soggetto a divieto o a rigorose restrizioni all'interno della Comunità, sarebbe formulata una proposta per adeguare il relativo allegato. Parimenti fa osservare che sono in corso lavori in seno al Consiglio e al Parlamento per l'elaborazione di una proposta intesa a proibire le esportazioni di mercurio dalla Comunità, il che va oltre la necessità di consenso informato a priori stabilito dalla convenzione di Rotterdam e dal regolamento comunitario che ne dà esecuzione.

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