Quadro pluriennale per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (2007–2012) *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 gennaio 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio che applica il regolamento (CE) n. 168/2007 per quanto riguarda l'adozione di un quadro pluriennale per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2007-2012 (COM(2007)0515 – C6-0322/2007 – 2007/0189(CNS))
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0515),
– visto l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0322/2007),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0514/2007),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. invita il Consiglio a consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 Considerando 1
(1) Perché l'Agenzia possa svolgere i suoi compiti correttamente, è opportuno che gli specifici settori tematici della sua attività siano determinati da un quadro pluriennale che copra cinque anni, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 168/2007.
(1) Perché l'Agenzia possa svolgere i suoi compiti correttamente, e tenendo presenti gli obiettivi per cui essa è stata istituita, è opportuno che gli specifici settori tematici della sua attività siano determinati da un quadro pluriennale che copra cinque anni, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 168/2007.
Emendamento 2 Considerando 2
(2) Occorre che il quadro comprenda tra i settori tematici di attività dell'Agenzia la lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza.
(2) Occorre che il quadro comprenda tra i settori tematici di attività dell'Agenzia la lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza, nonché la protezione dei diritti delle persone appartenenti a minoranze etniche o nazionali.
Emendamento 3 Considerando 5
(5) Il quadro deve contenere disposizioni che garantiscano la complementarità con il mandato di altri organi, uffici e agenzie della Comunità e dell'Unione, nonché con il Consiglio d'Europa e altre organizzazioni internazionali attive nel settore dei diritti fondamentali. Le agenzie e gli organi comunitari più direttamente interessati dal quadro pluriennale sono l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, istituito con regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, e il garante europeo della protezione dei dati, istituito con regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati; pertanto è opportuno tenere conto degli obiettivi di questi organi.
(5) Il quadro deve contenere disposizioni che garantiscano la complementarità con il mandato di altri organi, uffici e agenzie della Comunità e dell'Unione, nonché con il Consiglio d'Europa e altre organizzazioni internazionali attive nel settore dei diritti fondamentali. Le agenzie e gli organi comunitari più direttamente interessati dal quadro pluriennale sono l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, istituito con regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, il garante europeo della protezione dei dati, istituito con regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, e il Mediatore europeo; pertanto è opportuno tenere conto degli obiettivi e delle missioni di questi organi.
Emendamento 4 Considerando 6 bis (nuovo)
(6 bis)In conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 168/2007 l'Agenzia può operare al di fuori dei settori tematici definiti nel quadro pluriennale a richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, purché le sue risorse finanziarie e umane lo consentano.
Emendamento 5 Considerando 7 bis (nuovo)
(7 bis)Il quadro definisce i settori tematici nei quali l'Agenzia dovrebbe operare, mentre i compiti dell'Agenzia sono stabiliti dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 168/2007, che cita in particolare il compito di sensibilizzare il vasto pubblico ai diritti fondamentali e di informarlo attivamente sui lavori dell'Agenzia.
Emendamento 6 Considerando 7 ter (nuovo)
(7 ter)Tutti gli esseri umani nascono uguali e pertanto i diritti umani sono indivisibili e inviolabili.
Emendamento 7 Considerando 7 quater (nuovo)
(7 quater)È necessario verificare il rispetto da parte delle istituzioni dell'Unione europea e di tutti gli Stati membri di tutte le convenzioni internazionali sui diritti dell'uomo di cui gli Stati membri sono parti.
Emendamento 8 Considerando 7 quinquies (nuovo)
(7 quinquies)È opportuno che l'Agenzia riferisca regolarmente al Parlamento europeo.
Emendamento 9 Articolo 1, paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.Non prima di un anno dal momento dell'adozione del quadro pluriennale, la Commissione, di propria iniziativa o su iniziativa del Consiglio, del Parlamento europeo o del consiglio di amministrazione dell'Agenzia, può formulare una proposta di riesame del quadro conformemente alla procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007.
Emendamento 10 Articolo 1, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.La Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo possono chiedere all'Agenzia di svolgere indagini su azioni o questioni specifiche.
Emendamento 11 Articolo 1 bis (nuovo)
Articolo 1 bis
Compiti
In presenza di circostanze eccezionali e impellenti, l'Agenzia può formulare e pubblicare conclusioni e pareri su settori tematici non coperti dall'articolo 2. In tali circostanze è trasmessa alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento europeo una notifica dei compiti intrapresi.
Emendamento 12 Articolo 2, alinea
Sono stabiliti i seguenti settori tematici:
Nelle attività che svolge nell'ambito dei seguenti settori tematici, fatti salvi l'articolo 1, paragrafo 2 bis, e l'articolo 1 bis, l'Agenzia cerca di individuare i fattori economici, sociali e culturali che contribuiscono al rispetto dei diritti dell'uomo nei settori in questione o che viceversa possono rappresentare la causa che sta alla base delle violazioni di tali diritti:
Emendamento 13 Articolo 2, lettera b)
b) discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali o appartenenza a minoranze,
b) discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali o appartenenza a minoranze tradizionali nazionali e linguistiche ed eventuali combinazioni di questi fattori (discriminazione multipla),
Emendamento 14 Articolo 2, lettera j)
j) accesso a una giustizia efficiente e indipendente.
j) accesso a una giustizia efficiente e indipendente, anche per quanto riguarda i diritti degli imputati e dei sospettati.
Emendamento 15 Articolo 2, lettera j bis) (nuova)
j bis) povertà estrema ed esclusione sociale.
Emendamento 16 Articolo 3, paragrafo 1
1. Ai fini dell'applicazione del presente quadro, l'Agenzia provvede a un idoneo coordinamento delle sue attività con quelle degli organi, degli uffici e delle agenzie della Comunità e con quelle degli Stati membri, delle organizzazioni internazionali e della società civile, in conformità degli articoli 7, 8 e 10 del regolamento (CE) n. 168/2007.
1. Ai fini dell'applicazione del presente quadro, l'Agenzia provvede a un'idonea cooperazione e a un idoneo coordinamento delle sue attività con quelle degli organi, degli uffici e delle agenzie della Comunità e con quelle degli Stati membri, delle organizzazioni internazionali e della società civile, in conformità degli articoli 7, 8 e 10 del regolamento (CE) n. 168/2007.
Emendamento 17 Articolo 3, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.L'Agenzia coopera attivamente con i paesi candidati nel settore dei diritti fondamentali per aiutarli a conformarsi al diritto comunitario.
Emendamento 18 Articolo 3, paragrafo 3
3. L'Agenzia tratta le questioni inerenti alle discriminazioni fondate sul sesso solo nell'ambito e nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività riguardanti le questioni generali di discriminazione di cui all'articolo 2, lettera b), tenendo conto che gli obiettivi generali dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, istituito con regolamento (CE) n. 1922/2006, sono sostenere e rafforzare la promozione dell'uguaglianza di genere, compresa l'integrazione di genere in tutte le politiche comunitarie e le politiche nazionali che ne derivano, nonché la lotta contro le discriminazioni fondate sul sesso, e sensibilizzare i cittadini dell'UE all'uguaglianza di genere, fornendo assistenza tecnica alle istituzioni della Comunità, in particolare alla Commissione, e alle autorità degli Stati membri.
3. L'Agenzia tratta le questioni inerenti alle discriminazioni fondate sul sesso, in particolare i fenomeni di discriminazione multipla, solo nell'ambito e nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività riguardanti le questioni generali di discriminazione di cui all'articolo 2, lettera b), nel rispetto degli obiettivi e delle missioni dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, istituito con regolamento (CE) n. 1922/2006. Le modalità della cooperazione tra l'Agenzia e l'Istituto sono specificate in un protocollo d'intesa conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 168/2007.
Istituzione dell'Ufficio europeo di polizia (EUROPOL) *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 gennaio 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (EUROPOL) (COM(2006)0817 – C6-0055/2007 – 2006/0310(CNS))
– visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0055/2007),
– visto il protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio,
– visti gli articoli 93 e 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per gli affari costituzionali (A6-0447/2007),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. ritiene che l'importo di riferimento indicato nella proposta della Commissione debba essere compatibile con il massimale della rubrica 3a del Quadro finanziario pluriennale 2007–2013 e con il disposto del punto 47 dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(1) (AII);
3. rammenta che il parere emesso dalla commissione per i bilanci non pregiudica l'esito della procedura di cui al punto 47 dell'AII, che si applica all'istituzione dell'Ufficio europeo di polizia;
4. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
5. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
6. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
7. invita il Consiglio a consultarlo nuovamente nel quadro del trattato di Lisbona qualora la decisione del Consiglio che istituisce Europol non sia adottata entro il giugno 2008;
8. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 Visto 1 bis (nuovo)
visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (regolamento finanziario)1, in particolare l'articolo 185,
_____________ 1 GU L 248, del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).
Emendamento 2 Visto 1 ter (nuovo)
visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria1, in particolare il punto 47,
_________________ 1 GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
Emendamento 3 Considerando 4 bis (nuovo)
(4 bis)Il Consiglio non ha ancora adottato la decisione quadro sulla protezione dei dati a carattere personale trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. L'entrata in vigore della decisione quadro è fondamentale perché Europol ottemperi al proprio mandato nel contesto di un quadro giuridico che garantisca pienamente la protezione dei dati dei cittadini europei. È quindi imperativo che il Consiglio adotti al più presto la decisione quadro.
Emendamento 4 Considerando 4 ter (nuovo)
(4 ter)Il Parlamento europeo, nella sua raccomandazione al Consiglio su Europol: rafforzamento del controllo parlamentare e ampliamento dei poteri1, del 13 aprile 1999, chiede che Europol sia integrato nel quadro istituzionale dell'Unione europea e soggetto al controllo democratico del Parlamento.
_____________ 1 GU C 219 del 30.7.1999, pag. 101.
Emendamento 5 Considerando 4 quater (nuovo)
(4 quater)Il Parlamento europeo, nella sua raccomandazione al Consiglio sul futuro sviluppo di Europol e la sua integrazione a pieno titolo nel sistema istituzionale dell'Unione europea1, del 30 maggio 2002, e nella sua raccomandazione al Consiglio sullo sviluppo futuro di Europol2, del 10 aprile 2003, raccomanda per Europol uno statuto comunitario.
________________ 1 GU C 187 E del 7.8.2003, pag. 144. 2 GU C 64 E del 12.3.2004, pag. 588.
Emendamento 6 Considerando 5
(5) L'istituzione di Europol come agenzia dell'Unione europea finanziata dal bilancio generale delle Comunità europee rafforzerà il controllo su Europol del Parlamento europeo in quanto autorità di bilancio.
(5) L'istituzione di Europol come agenzia dell'Unione europea finanziata dal bilancio generale dell'Unione europea rafforzerà il controllo su Europol del Parlamento europeo e il controllo democraticodello stesso in quanto autorità di bilancio, competente anche per l'organigramma, e in quanto istituzione associata alla procedura di discarico.
Emendamento 7 Considerando 6 bis (nuovo)
(6 bis)L'istituzione di Europol implica la necessità di pervenire a un accordo interistituzionale che definisca le condizioni quadro per le agenzie europee di regolamentazione, affinché le strutture delle agenzie attuali e future siano configurate in modo tale da soddisfare i requisiti di chiarezza, trasparenza e certezza del diritto.
Emendamento 8 Considerando 8 bis (nuovo)
(8 bis)A seguito dell'estensione dei poteri operativi di Europol, sono ancora necessari taluni miglioramenti per quanto riguarda la sua responsabilità democratica.
Emendamento 9 Considerando 13
(13) È necessario istituire un responsabile della protezione dei dati incaricato di garantire in modo indipendente la legittimità del trattamento dei dati e il rispetto delle disposizioni della presente decisione per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, incluso il trattamento dei dati personali relativi al personale Europol, protetto dall'articolo 24 del regolamento (CE) n. 45/2001.
(13) È necessario istituire un responsabile della protezione dei dati incaricato di garantire in modo indipendente la legittimità del trattamento dei dati e il rispetto delle disposizioni della presente decisione per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, incluso il trattamento dei dati personali relativi al personale Europol, protetto dall'articolo 24 del regolamento (CE) n. 45/2001. Nell'esercizio delle sue funzioni, il responsabile della protezione dei dati dovrebbe cooperare con i responsabili della protezione dei dati designati conformemente alla legislazione comunitaria.
Emendamento 10 Considerando 14
(14) Oltre a semplificare le disposizioni sui sistemi esistenti di trattamento dati, è opportuno aumentare le possibilità per Europol di creare e gestire altri strumenti di trattamento dati a sostegno dei suoi compiti; tali strumenti dovrebbero essere istituiti e mantenuti conformemente ai principi generali di protezione dei dati, ma anche nel rispetto delle norme dettagliate adottate dal Consiglio.
(14) Oltre a semplificare le disposizioni sui sistemi esistenti di trattamento dati, è opportuno permettere a Europol di creare e gestire altri strumenti di trattamento dati a sostegno dei suoi compiti; tali strumenti dovrebbero essere istituiti e mantenuti conformemente ai principi generali di protezione dei dati sanciti dal diritto comunitario e dalla Convenzione n. 108 del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale e nel rispetto delle norme dettagliate adottate dal Consiglio in consultazione con il Parlamento europeo.
Emendamento 11 Considerando 19
(19) È opportuno razionalizzare le possibilità per Europol di cooperare con organi e paesi terzi, per garantire la coerenza con la politica generale dell'Unione in questo settore, prevedendo nuove disposizioni che definiscano le modalità future di tale cooperazione.
(19) È opportuno razionalizzare le possibilità per Europol di cooperare con organi e paesi terzi, per garantire la coerenza con la politica generale dell'Unione in questo settore e per garantire che organi e paesi terzi assicurino un adeguato livello di protezione dei dati personali, prevedendo nuove disposizioni che definiscano le modalità future di tale cooperazione, adottate dal Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo.
Emendamento 12 Articolo 1, paragrafo 1
1. La presente decisione istituisce un Ufficio europeo di polizia, in seguito "Europol", quale agenzia dell'Unione. Europol ha sede all'Aia, nei Paesi Bassi.
1. La presente decisione istituisce un Ufficio europeo di polizia, in seguito "Europol", quale agenzia dell'Unione. Tale agenzia è istituita a norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario e del punto 47 dell'accordo interistituzionale (AII). Europol ha sede all'Aia, nei Paesi Bassi.
Emendamento 13 Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)
(a) raccogliere, conservare, trattare, analizzare e scambiare le informazioni e l'intelligence trasmesse dalle autorità degli Stati membri o di paesi terzi, oppure da altri enti pubblici o privati;
(a) raccogliere, conservare, trattare, analizzare e scambiare le informazioni e l'intelligence trasmesse dalle autorità degli Stati membri o di paesi terzi, oppure da altri enti pubblici o privati; quando l'informazione proviene da privati essa va legittimamente raccolta e trattata prima di essere trasmessa ad Europol, conformemente alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché sulla libera circolazione di tali dati1 e l'accesso è consentito ad Europol solo caso per caso, a fini specifici e sotto controllo giudiziario negli Stati membri; ulteriori garanzie sono stabilite da Europol previa consultazione del garante europeo della protezione dei dati e dell'autorità di controllo comune;
______________ 1GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
Emendamento 14 Articolo 6, paragrafo 2
2. Quando una squadra investigativa comune è istituita per indagare su casi di falsificazione dell'euro può essere designato un funzionario di Europol per dirigere le indagini sotto la responsabilità diretta del caposquadra. Qualora il parere del funzionario Europol così designato diverga da quello del caposquadra, prevale il parere di quest'ultimo.
2. Quando una squadra investigativa comune è istituita per indagare su casi di falsificazione dell'euro o per svolgere i compiti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, può essere designato un funzionario di Europol per dirigere le indagini sotto la responsabilità diretta del caposquadra. Qualora il parere del funzionario Europol così designato diverga da quello del caposquadra, prevale il parere di quest'ultimo.
Emendamento 15 Articolo 8, paragrafo 2
2. L'unità nazionale è l'organo di collegamento tra Europol e le autorità nazionali competenti. Gli Stati membri possono tuttavia permettere contatti diretti tra le autorità competenti designate e Europol, purché siano rispettate le condizioni stabilite dallo Stato membro in questione, in particolare il previo coinvolgimento dell'unità nazionale.
2. L'unità nazionale è l'unico organo di collegamento tra Europol e le autorità nazionali competenti. Gli Stati membri possono tuttavia permettere contatti diretti tra le autorità competenti designate e Europol, purché siano rispettate le condizioni stabilite dallo Stato membro in questione, in particolare il previo coinvolgimento dell'unità nazionale.
L'unità nazionale riceve, al contempo, da Europol tutte le informazioni scambiate nel corso di contatti diretti tra Europol e le autorità competenti designate. Le relazioni tra l'unità nazionale e le autorità competenti sono disciplinate dalla legislazione nazionale e, in particolare, dalle norme costituzionali applicabili.
Emendamento 16 Articolo 9, paragrafo 2, comma 2
Gli scambi bilaterali di cui alla lettera d) possono riguardare anche reati che esulano dalla competenza di Europol, per quanto consentito dalla legislazione nazionale.
Gli scambi bilaterali di cui alla lettera d) del comma 1 possono riguardare anche reati che esulano dalla competenza di Europol, per quanto consentito dalla legislazione nazionale. In tale caso, Europol non può essere ritenuta responsabile del contenuto di qualsiasi informazione scambiata.
Emendamento 17 Articolo 10, paragrafo 2
2. Europol può trattare dati per stabilire se questi sono rilevanti per i suoi compiti e possono essere inclusi in uno dei suoi sistemi informatici.
2. Europol può trattare dati per stabilire se questi sono rilevanti per i suoi compiti e possono essere inclusi in uno dei suoi sistemi informatici. In tal caso, i dati sono trattati al solo scopo di stabilirne la rilevanza.
Emendamento 18 Articolo 10, paragrafo 3
3. Qualora Europol intenda istituire un sistema di trattamento dei dati personali diverso dal sistema di informazione Europol, di cui all'articolo 11, o dagli archivi di lavoro per fini di analisi, di cui all'articolo 14, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata previa consultazione del Parlamento europeo, definisce le condizioni alle quali Europol può procedere. Tali condizioni riguardano, in particolare, l'accesso ai dati, il loro uso e i termini per la loro conservazione e cancellazione, tenuto debito conto dei principi di cui all'articolo 26.
3. Qualora Europol intenda istituire un sistema di trattamento dei dati personali diverso dal sistema di informazione Europol, di cui all'articolo 11, o dagli archivi di lavoro per fini di analisi, di cui all'articolo 14, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata previa consultazione del Parlamento europeo, definisce le condizioni alle quali Europol può procedere. Tali condizioni riguardano, in particolare, l'accesso ai dati, il loro uso e i termini per la loro conservazione e cancellazione, tenuto debito conto dei principi di cui all'articolo 26. Prima di adottare tale decisione, il Consiglio consulta l'autorità di controllo comune di Europol e il garante europeo della protezione dei dati.
Emendamento 19 Articolo 10, paragrafo 5
5. Europol si adopera per assicurare l'interoperabilità dei suoi sistemi di trattamento dati con quelli degli Stati membri e, in particolare, con quelli degli organi della Comunità e dell'Unione con cui Europol può istituire relazioni conformemente all'articolo 22, applicando le pratiche migliori e norme aperte.
5. Europol si adopera per assicurare l'interoperabilità dei suoi sistemi di trattamento dati con quelli degli Stati membri e, in particolare, con quelli degli organi della Comunità e dell'Unione con cui Europol può istituire relazioni conformemente all'articolo 22, applicando le pratiche migliori e norme aperte. L'interconnessione è autorizzata in base ad una decisione apposita del Consiglio, che è adottata previa consultazione del funzionario Europol responsabile della protezione dei dati e dell'autorità di controllo comune e che stabilisce le norme e le condizioni, in particolare per quanto concerne la necessità di applicare l'interconnessione e i fini per cui vanno utilizzati i dati personali.
Emendamento 20 Articolo 11, paragrafo 1
1. Europol mantiene un sistema di informazione Europol, che potrà essere consultato direttamente dalle unità nazionali, dagli ufficiali di collegamento, dal direttore, dai vicedirettori e dai funzionari Europol debitamente autorizzati.
1. Europol mantiene un sistema di informazione Europol, che potrà essere consultato direttamente dalle unità nazionali, dagli ufficiali di collegamento, dal direttore, dai vicedirettori e dai funzionari Europol debitamente autorizzati. L'accesso diretto delle unità nazionali al sistema di informazione riguardo alle persone di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), è limitato esclusivamente alle indicazioni utili all'identificazione enumerate all'articolo 12, paragrafo 2. Qualora sia necessario per un'indagine specifica, la totalità dei dati è accessibile alle unità attraverso gli ufficiali di collegamento.
Emendamento 21 Articolo 12, paragrafo 1, lettera b)
b) persone per le quali sussistano seri indizi, secondo la legislazione nazionale dello Stato membro interessato, che possano commettere reati di competenza di Europol.
b) persone per le quali sussistano indicazioni concrete o seri indizi, secondo la legislazione nazionale dello Stato membro interessato, che possano commettere reati di competenza di Europol.
Emendamento 22 Articolo 12, paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis.Non sono trattate le categorie speciali di dati concernenti l'origine etnica o la razza, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza a un partito o a un sindacato, l'orientamento sessuale o lo stato di salute, a meno che tali dati non siano assolutamente necessari, proporzionati allo scopo nell'ambito di un caso specifico e soggetti a garanzie specifiche.
Emendamento 23 Articolo 19, paragrafo 1
1. I dati personali recuperati dagli archivi per il trattamento dei dati di Europol possono essere trasmessi o usati unicamente dalle autorità competenti degli Stati membri per prevenire e combattere le forme di criminalità di competenza di Europol e le altre forme gravi di criminalità. Europol usa i dati solo per lo svolgimento dei suoi compiti.
1. I dati personali recuperati dagli archivi per il trattamento dei dati di Europol possono essere trasmessi o usati unicamente dalle autorità competenti degli Stati membri unicamente per le finalità per le quali sono stati raccolti e per scopi compatibili con le stesse, per prevenire e combattere le forme di criminalità di competenza di Europol e le altre forme gravi di criminalità. Europol usa i dati solo per lo svolgimento dei suoi compiti.
Emendamento 24 Articolo 20, paragrafo 1
1. Europol conserva i dati contenuti negli archivi solo per il tempo necessario allo svolgimento dei suoi compiti. La necessità di un'ulteriore conservazione va esaminata al più tardi dopo tre anni dall'introduzione dei dati. L'esame dei dati conservati nel sistema di informazione e la loro cancellazione sono effettuati dall'unità che li ha introdotti. L'esame dei dati conservati in altri archivi di Europol e la loro cancellazione sono effettuati da Europol. Europol avvisa automaticamente gli Stati membri, con tre mesi d'anticipo, della scadenza dei termini per esaminare i dati conservati.
1. Europol conserva i dati contenuti negli archivi solo per il tempo necessario allo svolgimento dei suoi compiti. Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 3,la necessità di un'ulteriore conservazione va esaminata e documentata almeno ogni due anni dopo l'introduzione dei dati. L'esame dei dati conservati nel sistema di informazione e la loro cancellazione sono effettuati dall'unità che li ha introdotti. L'esame dei dati conservati in altri archivi di Europol e la loro cancellazione sono effettuati da Europol. Europol avvisa automaticamente gli Stati membri, con tre mesi d'anticipo, della scadenza dei termini per esaminare i dati conservati.
Emendamento 25 Articolo 21
Nella misura in cui strumenti giuridici dell'Unione europea o strumenti giuridici internazionali o nazionali consentono a Europol l'accesso informatizzato a dati contenuti in altri sistemi di informazione nazionali o internazionali, Europol può recuperare dati personali in tal modo quando sia necessario per lo svolgimento dei suoi compiti. Se le norme in materia di accesso e uso dei dati previste dalle disposizioni applicabili dei suddetti strumenti giuridici sono più severe di quelle contenute nella presente decisione, l'accesso e l'uso di tali dati da parte di Europol è disciplinato da queste disposizioni. Europol non può usare tali dati in modo incompatibile con la presente decisione.
Nella misura in cui strumenti giuridici dell'Unione europea o strumenti giuridici internazionali o nazionali consentono a Europol l'accesso informatizzato a dati contenuti in altri sistemi di informazione nazionali o internazionali, Europol può recuperare dati personali in tal modo unicamente in singoli casi quando ciò sia necessario e proporzionato allo svolgimento dei suoi compiti e rispettando condizioni rigorose stabilite da Europol, previa consultazione del garante europeo della protezione dei dati e dell'autorità di controllo comune. Se le norme in materia di accesso e uso dei dati previste dalle disposizioni applicabili dei suddetti strumenti giuridici sono più severe di quelle contenute nella presente decisione, l'accesso e l'uso di tali dati da parte di Europol è disciplinato da queste disposizioni. Europol non può usare tali dati in modo incompatibile con la presente decisione.
Emendamento 26 Articolo 22, paragrafo 1, lettera d bis) (nuova)
d bis) i servizi competenti del Segretario generale del Consiglio e del Centro di situazione congiunto dell'Unione europea.
5 bis.Qualora istituzioni od organi comunitari trasmettano dati personali, Europol è considerata un organo comunitario ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 45/2001.
Emendamento 28 Articolo 24, paragrafo 1, alinea
1. Europol può comunicare dati personali in suo possesso agli organi terzi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, alle condizioni previste dal paragrafo 4, qualora:
1. In situazioni assolutamente eccezionali e valutando caso per caso, Europol può comunicare dati personali in suo possesso agli organi terzi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, alle condizioni previste dal paragrafo 4, qualora:
Emendamento 58 Articolo 24, paragrafo 2
2. In deroga al paragrafo 1, Europol può comunicare dati personali in suo possesso agli organi terzi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, alle condizioni previste dal paragrafo 4 qualora il direttore di Europol ne consideri assolutamente necessaria la trasmissione per salvaguardare gli interessi essenziali degli Stati membri interessati nell'ambito degli obiettivi di Europol o al fine di evitare un pericolo imminente associato alla criminalità o a reati terroristici. Il direttore di Europol tiene conto in tutti i casi del livello di protezione dei dati applicabile all'organo in questione, al fine di conciliare questo livello di protezione dei dati con gli interessi di cui sopra.
2. In deroga al paragrafo 1, Europol può, valutando caso per caso, comunicare dati personali in suo possesso agli organi terzi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, alle condizioni previste dal paragrafo 4 qualora il direttore di Europol ne consideri assolutamente necessaria la trasmissione per salvaguardare gli interessi essenziali degli Stati membri interessati nell'ambito degli obiettivi di Europol o al fine di evitare un pericolo imminente associato alla criminalità o a reati terroristici. Il direttore di Europol tiene conto in tutti i casi del livello di rispetto dei diritti umani, della democrazia e dello stato di diritto nel paese terzo al quale potrebbero essere trasferiti i dati, degli scopi per i quali i dati sono usati, del livello di protezione dei dati applicabile all'organo in questione, al fine di conciliare questo livello di protezione dei dati con gli interessi di cui sopra nonché del grado di reciprocità nello scambio d'informazioni e informa immediatamente il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e le autorità di controllo preposte alla protezione dei dati, sulle decisioni adottate in applicazione del presente articolo.
Emendamento 30 Articolo 25, paragrafo 2
2. Il consiglio di amministrazione stabilisce le norme di attuazione relative alle relazioni di Europol con gli organi e le agenzie della Comunità e dell'Unione di cui all'articolo 22, e allo scambio di dati personali tra Europol e tali organi e agenzie. Il consiglio di amministrazione decide previa consultazione dell'autorità di controllo comune.
2. Il consiglio di amministrazione stabilisce le norme di attuazione relative alle relazioni di Europol con gli organi e le agenzie della Comunità e dell'Unione di cui all'articolo 22, e allo scambio di dati personali tra Europol e tali organi e agenzie. Il consiglio di amministrazione decide previa consultazione dell'autorità di controllo comune e del garante europeo della protezione dei dati.
Emendamento 31 Articolo 26
Fatte salve le specifiche disposizioni della presente decisione, nel raccogliere, trattare e usare dati personali Europol applica i principi della decisione quadro 2007/XX/GAI del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. Europol si attiene a tali principi nel raccogliere, trattare e usare dati personali, inclusi i dati non automatizzati che detiene sotto forma di archivi, ossia qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibile secondo criteri determinati.
Fatte salve le specifiche disposizioni della presente decisione e la necessità di conservare le garanzie previste dalla Convenzione Europol, nel raccogliere, trattare e usare dati personali Europol applica i principi della decisione quadro 2007/XX/GAI del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. Europol si attiene a tali principi nel raccogliere, trattare e usare dati personali, inclusi i dati non automatizzati che detiene sotto forma di archivi, ossia qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibile secondo criteri determinati.
Emendamento 32 Articolo 27, paragrafo 1
1. Europol designa tra i membri del personale un responsabile della protezione dei dati, posto alle dirette dipendenze del consiglio di amministrazione. Nello svolgimento delle sue mansioni il responsabile della protezione dei dati non riceve istruzioni da nessuno.
1. Europol designa tra i membri del personale un/una responsabile della protezione dei dati indipendente, posto/posta alle dirette dipendenze del consiglio di amministrazione. Nello svolgimento delle sue mansioni il/la responsabile della protezione dei dati non riceve istruzioni da nessuno.
Emendamento 33 Articolo 27, paragrafo 5
5. Il consiglio di amministrazione adotta ulteriori norme di attuazione relative al responsabile della protezione dei dati, riguardanti, in particolare, la selezione, la revoca, i compiti, le mansioni e i poteri del responsabile della protezione dei dati.
5. Il consiglio di amministrazione adotta ulteriori norme di attuazione relative al responsabile della protezione dei dati, riguardanti, in particolare, la selezione, la revoca, i compiti, le mansioni, i poteri e le garanzie di indipendenza del responsabile della protezione dei dati.
Emendamento 34 Articolo 29, paragrafo 4
4. L'accesso ai dati personali è negato quando rischia di compromettere:
4. L'accesso ai dati personali è negato unicamente se detto rifiuto è necessario per:
a) l'attività di Europol;
a) permettere a Europol di svolgere adeguatamente le sue attività;
b) le indagini nazionali cui Europol presta assistenza;
b) garantire che qualsiasi indagine nazionale cui Europol presta assistenza non sia compromessa;
c) i diritti e le libertà di terzi.
c) proteggere i diritti e le libertà di terzi.
Emendamento 35 Articolo 29, paragrafo 5
5. Prima di decidere se consentire l'accesso, Europol consulta le autorità di contrasto competenti degli Stati membri interessati. L'accesso ai dati introdotti negli archivi di lavoro per fini di analisi è subordinato al consenso di Europol, degli Stati membri che partecipano all'analisi e dello Stato membro o degli Stati membri direttamente interessati dalla comunicazione di tali dati. Qualora uno Stato membro si opponga all'accesso ai dati personali, comunica il suo rifiuto e la motivazione a Europol.
5. In linea di principio, l'esercizio del diritto di accesso non è negato. Deroghe a tale norma possono essere ammesse solo se sono necessarie per proteggere un altro diritto fondamentale. Prima di decidere se consentire l'accesso, Europol consulta le autorità di contrasto competenti degli Stati membri interessati. L'accesso ai dati introdotti negli archivi di lavoro per fini di analisi è subordinato al consenso di Europol, degli Stati membri che partecipano all'analisi e dello Stato membro o degli Stati membri direttamente interessati dalla comunicazione di tali dati. Qualora uno Stato membro si opponga all'accesso ai dati personali, comunica il suo rifiuto e la motivazione a Europol.
Emendamento 36 Articolo 29, paragrafo 6
6. Qualora uno o più Stati membri oppure Europol si oppongano all'accesso di una persona ai dati che la riguardano, Europol comunica all'interessato di avere effettuato le verifiche, senza fornire indicazioni che possano rivelare se Europol abbia trattato dati personali che lo riguardano.
6. Qualora uno o più Stati membri oppure Europol si oppongano all'accesso di una persona ai dati che la riguardano, Europol comunica all'interessato di avere effettuato le verifiche, senza fornire indicazioni che possano rivelare se Europol abbia trattato dati personali che lo riguardano. L'autorità di controllo è obbligata a comunicare le ragioni del rifiuto, in modo tale che l'applicazione della deroga possa essere effettivamente controllata in conformità della raccomandazione n. R (87) 15 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, del 17 settembre 1987, volta a regolamentare l'uso dei dati a carattere personale nel settore della polizia.
Emendamento 38 Articolo 36, paragrafo 9, comma 1
9. Il consiglio di amministrazione adotta ogni anno:
9. Il consiglio di amministrazione adotta ogni anno, previo accordo del Consiglio:
a) il progetto di bilancio di previsione, il progetto preliminare di bilancio da presentare alla Commissione, inclusa la tabella dell'organico, e il bilancio finale;
a) il progetto di bilancio di previsione da presentare alla Commissione, incluso il progetto di tabella dell'organico;
a bis) il bilancio di Europol e la tabella dell'organico, previa autorizzazione dell'autorità di bilancio;
b) un programma di lavoro sulle attività future di Europol, che tenga conto delle necessità operative degli Stati membri e dell'impatto sul bilancio e sull'organico di Europol, previo parere della Commissione;
b) un programma di lavoro sulle attività future di Europol, che tenga conto, nella misura del possibile, delle necessità operative degli Stati membri, compatibilmente con le risorse finanziare ed umane disponibili, previo parere della Commissione;
c) una relazione generale delle attività svolte da Europol nell'anno trascorso.
c) una relazione generale delle attività svolte da Europol nell'anno trascorso che, in particolare, ponga a raffronto i risultati conseguiti con gli obiettivi del programma di lavoro annuale.
Emendamento 39 Articolo 36, paragrafo 9, comma 2
Questi documenti sono presentati per approvazione al Consiglio, che li trasmette al Parlamento europeo per informazione.
Questi documenti sono presentati al Parlamento europeo che ha, se del caso, l'opportunità di esaminarli, se necessario assieme ai parlamenti nazionali.
Emendamento 59 Articolo 37, paragrafi 1, 2 e 3
1. Europol è posto sotto l'autorità di un direttore, nominato dal Consiglio a maggioranza qualificata sulla base di un elenco di almeno tre candidati presentato dal consiglio di amministrazione, con un mandato di quattro anni rinnovabile una volta.
1. Europol è posto sotto l'autorità di un direttore, nominato dal consiglio di amministrazione, secondo la procedura di cooperazione (concertazione).
Il direttore è nominato sulla base dei propri meriti personali, della sua esperienza nel settore di competenza di Europol nonché delle sue capacità amministrative e di gestione.
La procedura di cooperazione assume la seguente forma:
a) in base a un elenco elaborato dalla Commissione previo un invito a presentare candidature e una procedura di selezione trasparente, prima di invitare i candidati a un colloquio si chiede loro di presentarsi dinanzi al Parlamento europeo e al Consiglio e di rispondere a un questionario;
b) il Parlamento europeo e il Consiglio esprimono quindi i rispettivi pareri e indicano i propri ordini di preferenza;
c) il consiglio di amministrazione procede alla nomina del direttore tenendo conto dei suddetti pareri.
Il mandato del direttore è di quattro anni.
2. Il direttore è assistito da vicedirettori designati per un periodo di quattro anni rinnovabile una volta, in conformità della procedura di cui al paragrafo 1, e ne definisce i compiti.
2. Il direttore è assistito da vicedirettori designati per un periodo di quattro anni rinnovabile una volta e ne definisce i compiti.
3. Il consiglio di amministrazione fissa le norme per la selezione dei candidati al posto di direttore o vicedirettore. Prima di entrare in vigore, le norme sono approvate dal Consiglio a maggioranza qualificata.
3. Il consiglio di amministrazione fissa le norme per la selezione dei candidati al posto di vicedirettore. Prima di entrare in vigore, le norme sono approvate dal Consiglio a maggioranza qualificata.
Emendamento 41 Articolo 37, paragrafo 4, lettera g bis) (nuova)
g bis) dell'attuazione di efficaci procedure di controllo e valutazione dalle attività di Europol in termini di conseguimento degli obiettivi prefissati;
Emendamento 42 Articolo 38, paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis.Il regolamento (CE) n. 45/2001 si applica al trattamento dei dati a carattere personale relativi al personale di Europol.
Emendamento 43 Articolo 41, paragrafo 1
1. Le entrate di Europol sono costituite, fatti salvi altri introiti, da un contributo della Comunità iscritto nel bilancio generale dell'Unione europea (sezione della Commissione) a partire dal 1º gennaio 2010.
1. Le entrate di Europol sono costituite, fatti salvi altri introiti, da un contributo della Comunità iscritto nel bilancio generale dell'Unione europea (sezione della Commissione) a partire dal 1º gennaio 2010. Il finanziamento di Europol è soggetto all'accordo dell'autorità di bilancio come previsto dall'AII.
Emendamento 44 Articolo 41, paragrafo 3
3. Il direttore prepara una stima delle entrate e delle spese di Europol per l'esercizio successivo e la trasmette al consiglio di amministrazione insieme con una tabella provvisoria dell'organico. La tabella dell'organico indica i posti permanenti o temporanei e un riferimento agli esperti nazionali distaccati, e precisa il numero, il grado e la categoria del personale impiegato da Europol nell'esercizio considerato.
3. Il direttore prepara una stima delle entrate e delle spese di Europol per l'esercizio successivo e la trasmette al consiglio di amministrazione insieme con un progetto di tabella dell'organico. Il progetto di tabella dell'organico indica i posti permanenti o temporanei e un riferimento agli esperti nazionali distaccati, e precisa il numero, il grado e la categoria del personale impiegato da Europol nell'esercizio considerato.
Emendamento 45 Articolo 41, paragrafo 6
6. La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (in seguito "autorità di bilancio") insieme al progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea.
6. La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo, che ha, se del caso, l'opportunità di esaminarlo secondo le sue competenze, e al Consiglio (in seguito "autorità di bilancio") insieme al progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea.
Emendamento 46 Articolo 42, paragrafo 8 bis (nuovo)
8 bis.Il Direttore sottopone al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, ogni informazione necessaria al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in causa, come previsto dall'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario.
Emendamento 47 Articolo 42, paragrafo 9
9. Prima del 30 aprile dell'anno n + 2, il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà discarico al direttore di Europol dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n.
9. Prima del 30 aprile dell'anno n + 2, il Parlamento europeo, tenendo conto di una raccomandazione adottata dal Consiglio a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore di Europol dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n.
Emendamento 48 Articolo 43
Previa consultazione della Commissione, il consiglio di amministrazione adotta le norme finanziarie applicabili a Europol, che potranno discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione del 23 dicembre 2002 solo se necessario per il funzionamento di Europol. Per l'adozione di qualsiasi deroga al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 è richiesto il consenso preliminare della Commissione. L'autorità di bilancio è informata di queste deroghe.
Previa consultazione della Commissione, il consiglio di amministrazione adotta le norme finanziarie applicabili a Europol, che potranno discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 del 19 novembre 2002 solo per specifiche necessità di funzionamento di Europol. Per l'adozione di qualsiasi deroga al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 è richiesto il consenso preliminare della Commissione. L'autorità di bilancio è informata di queste deroghe.
Emendamento 49 Articolo 44, comma 1
Il direttore istituisce un sistema di controllo per raccogliere indicatori relativi all'efficienza e all'efficacia delle funzioni svolte da Europol.
Il direttore istituisce un sistema di controllo per raccogliere indicatori relativi all'efficienza e all'efficacia delle funzioni svolte da Europol. Il Direttore riferisce ogni anno al consiglio di amministrazione sui risultati del controllo.
Emendamento 50 Articolo 44, comma 4 bis (nuovo)
Il presidente del consiglio di amministrazione o il direttore di Europol illustrano le priorità di Europol per l'anno seguente a una commissione mista composta da deputati del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali, onde garantire una discussione democratica con la società civile e un migliore controllo delle sue attività.
Emendamento 51 Articolo 45
In base a una proposta del direttore, entro sei mesi dalla data di applicazione della presente decisione il consiglio di amministrazione adotta le norme relative all'accesso ai documenti di Europol, tenuto conto dei principi e limiti enunciati dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
In base a una proposta del direttore, entro sei mesi dalla data di applicazione della presente decisione il consiglio di amministrazione, previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le norme relative all'accesso ai documenti di Europol, tenuto conto dei principi e limiti enunciati dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Emendamento 52 Articolo 47
Il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore possono comparire dinanzi al Parlamento europeo per discutere questioni generali inerenti a Europol.
Il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore si presentano dinanzi al Parlamento europeo, previa richiesta, per discutere qualsiasi questione inerente a Europol.
Emendamento 53 Articolo 56, paragrafo 1
1. In deroga all'articolo 38, saranno rispettati tutti i contratti di lavoro conclusi da Europol, istituito ai sensi della convenzione Europol, prima dell'entrata in vigore della presente decisione.
1. In deroga all'articolo 38, saranno rispettati tutti i contratti di lavoro conclusi da Europol, istituito ai sensi della convenzione Europol, prima dell'entrata in vigore della presente decisione. Degli eventuali costi aggiuntivi di personale generati da questa deroga si tiene conto nell'accordo sul finanziamento di Europol, da raggiungere a norma del punto 47 dell'AII.
Emendamento 54 Articolo 56, paragrafo 2
2. A tutti i membri del personale con contratto di cui al paragrafo 1 è offerta la possibilità di concludere un contratto ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68, ai vari gradi previsti nella tabella dell'organico. A tal fine, entro due anni dalla data di applicazione della presente decisione l'autorità che ha il potere di nomina avvierà una procedura di selezione interna limitata al personale assunto da Europol prima della data di applicazione della presente decisione al fine di valutare le competenze, l'efficienza e l'integrità delle persone da assumere. Ai candidati idonei sarà offerto un contratto ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68.
2. A tutti i membri del personale con contratto di cui al paragrafo 1 è offerta la possibilità di concludere un contratto ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68, ai vari gradi previsti nella tabella dell'organico. A tal fine, entro due anni dalla data di applicazione della presente decisione e previa consultazione dell'Ufficio europeo di selezione del personale, l'autorità che ha il potere di nomina avvierà una procedura di selezione interna limitata al personale assunto da Europol prima della data di applicazione della presente decisione al fine di valutare le competenze, l'efficienza e l'integrità delle persone da assumere. Il processo di selezione è supervisionato dalla Commissione e i suoi risultati sono resi pubblici. Ai candidati idonei sarà offerto un contratto ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68. Il progetto di tabella dell'organico trasmesso all'autorità di bilancio insieme al progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea distingue chiaramente i posti coperti da personale inquadrato secondo lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, da quelli coperti da personale inquadrato secondo lo Statuto del personale di Europol.
Emendamento 55 Articolo 57, paragrafo 3, comma 2 bis (nuovo)
La sovvenzione della Comunità a favore di Europol prevista dalla presente decisione non può in alcun caso essere utilizzata per far fronte a costi relativi ad impegni contratti da Europol in base alla Convenzione Europol prima dell'entrata in vigore della presente decisione.
Emendamento 62 Articolo 62, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.La presente decisione è sottoposta a revisione entro un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del trattato di Lisbona.
Una politica UE più efficace per il Caucaso meridionale: dalle promesse alle azioni
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Risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2008 su una politica UE più efficace per il Caucaso meridionale: dalle promesse alle azioni (2007/2076(INI))
– viste le sue precedenti risoluzioni sul Caucaso meridionale e in particolare la sua risoluzione del 26 febbraio 2004, contenente una raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio sulla politica dell'Unione europea nei confronti del Caucaso meridionale(1),
– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Sinergia del Mar Nero – Una nuova iniziativa di cooperazione regionale" (COM(2007)0160),
– vista la comunicazione della Commissione sullo sviluppo della politica europea di vicinato (COM(2006)0726),
– visti i piani d'azione della politica europea di vicinato (ENP) adottati con l'Armenia, l'Azerbaigian e la Georgia,
– visto lo strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI), che è strettamente associato all'attuazione dei piani d'azione adottati congiuntamente e si sostituisce all'assistenza tecnica fornita finora dai programmi TACIS e MEDA,
– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Una politica energetica per l'Europa" (COM(2007)0001),
– vista la Conferenza sulla politica europea di vicinato tenuta dalla Commissione il 3 settembre 2007,
– vista la sua risoluzione del 15 novembre 2007 sullo sviluppo della politica europea di vicinato(2),
– viste la raccomandazione 1771 (2006) e la risoluzione 1525 (2006) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa su un patto di stabilità per il Caucaso meridionale,
– vista la sua risoluzione del 26 settembre 2007 su una politica estera comune dell'Europa in materia di energia(3),
– vista la sua risoluzione del 17 gennaio 2008 sull'approccio in materia di politica regionale per il Mar Nero(4),
– viste le conclusioni della Presidenza dei Consigli europei del 14 e 15 dicembre 2006 e del 21 e 22 giugno 2007, nonché la relazione di avanzamento della Presidenza tedesca, del 15 giugno 2007, sul rafforzamento della politica europea di vicinato,
– visti le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, su sicurezza e sviluppo, del 19 e 20 novembre 2007, e l'impegno assunto dall'Unione europea di dare attuazione alla risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite su donne, pace e sicurezza,
– visti gli accordi di partenariato e cooperazione conclusi con l'Armenia, l'Azerbaigian e la Georgia,
– viste la dichiarazione finale e le raccomandazioni della nona riunione della commissione di cooperazione parlamentare UE-Armenia, svoltasi il 30 gennaio 2007,
– viste la dichiarazione finale e le raccomandazioni dell'ottava riunione della commissione di cooperazione parlamentare UE-Azerbaigian, svoltasi il 12 settembre 2007,
– vista la dichiarazione finale e le raccomandazioni della nona riunione della commissione di cooperazione parlamentare UE-Georgia, svoltasi il 26 giugno 2007,
– viste le recenti elezioni parlamentari in Armenia e Azerbaigian e le relazioni di osservazione dell'OSCE/ODIHR,
– vista la risoluzione 1781 (2007) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del 15 ottobre 2007, sul conflitto Georgia/Abkhazia e la proroga del mandato della missione di osservazione delle Nazioni Unite in Georgia,
– viste le dichiarazioni della Presidenza del Consiglio 14818/07 sull'attuale situazione in Georgia, e 14809/07 sulla condanna di Eynulla Fatullayev in Azerbaigian,
– visti l'iniziativa di Baku per lo sviluppo della cooperazione in materia di energia e il memorandum d'intesa fra l'UE e l'Azerbaigian su un partenariato strategico nel settore dell'energia, firmato a Bruxelles il 7 novembre 2006,
– visti l'impegno assunto dall'UE di favorire la realizzazione degli obiettivi del di sviluppo del Millennio sanciti dalle Nazioni Unite nonché il consenso europeo in materia di sviluppo(5),
– vista la strategia europea in materia di sicurezza intitolata "Un'Europa sicura in un mondo migliore", adottata dal Consiglio europeo il 12 dicembre 2003,
– viste le relazioni di monitoraggio dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa,
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per il commercio internazionale (A6-0516/2007),
A. considerando che, in occasione del Consiglio "affari generali" del 26 febbraio 2001, l'UE ha espresso la propria disponibilità a svolgere un ruolo politico più attivo nella regione del Caucaso meridionale, ad adoperarsi nella ricerca di modalità per sostenere gli sforzi volti alla prevenzione e alla risoluzione di conflitti nella regione e a partecipare alla riabilitazione successiva ai conflitti,
B. considerando che la realizzazione della linea ferroviaria Baku-Tbilisi-Kars aprirà un nuovo varco fra la regione del Caucaso meridionale, la Turchia e l'Europa occidentale, ma che sta anche aumentando l'isolamento dell'Armenia in contrasto con gli obiettivi dell'ENP; considerando tuttavia che le raccomandazioni del gruppo ad alto livello sui trasporti saranno attuate e che il Corridoio di trasporto Europa-Caucaso-Asia (TRACECA) rimane il principale asse transnazionale per il Caucaso, che collega tutti i paesi della regione,
C. considerando che l'estensione dell'ENP all'Armenia, all'Azerbaigian e alla Georgia costituisce un importante passo avanti per quanto concerne l'impegno dell'Unione nella regione, perché crea le premesse necessarie a un impegno costruttivo dell'UE nel Caucaso meridionale e offre ai paesi dell'area opportunità per una più stretta cooperazione con l'Unione europea; considerando altresì che sono necessari ulteriori incentivi per motivare l'Armenia, l'Azerbaigian e la Georgia a progredire sulla strada delle riforme,
D. considerando che l'ENP si basa su valori condivisi e sull'attuazione effettiva di riforme politiche, economiche e istituzionali, con l'obiettivo dichiarato di creare un'area di vicinato amichevole con democrazie solide, fondate su economie di mercato funzionali e sullo Stato di diritto,
E. considerando che occorre sviluppare l'ENP al fine di migliorare e rendere più efficace la politica dell'UE nei confronti della regione e di conferire all'UE quel ruolo di fattore di sicurezza e stabilità che essa è in grado di svolgere; considerando la necessità che l'UE assuma un profilo chiaro e accentui la sua presenza nella regione,
F. considerando che l'integrazione dei paesi del Caucaso meridionale nell'ENP comporta maggiori responsabilità e impegni anche da parte dei paesi in questione e che le relazioni di buon vicinato e la cooperazione regionale sono elementi essenziali dell'ENP,
G. considerando che una risoluzione pacifica del conflitto del Nagorno-Karabah - un conflitto che inasprisce le relazioni fra Armenia e Azerbaigian - e dei conflitti interni alla Georgia, in Abkhazia e nell'Ossezia meridionale, è essenziale per la stabilità nei paesi vicini all'UE nonché per lo sviluppo economico e sociale della regione del Caucaso meridionale,
H. considerando che la questione dell'ulteriore internazionalizzazione dei conflitti irrisolti dell'era post-sovietica deve costituire uno dei temi principali nelle relazioni UE-Russia per poter affrontare con maggiore efficacia i problemi dei paesi che sono nostri vicini comuni,
I. considerando che l'importanza della regione ai fini di un impegno positivo da parte dell'UE non è solo connessa alla sua posizione geografica in quanto area di transito per le forniture energetiche dall'Asia centrale all'Europa, ma si fonda anche sull'interesse reciproco, condiviso da tutte le parti interessate, allo sviluppo della regione, al fine di accrescere la democrazia e la prosperità e rafforzare lo stato di diritto, e dunque creare un quadro realistico per lo sviluppo e la cooperazione regionale e interregionale nel Caucaso meridionale,
J. considerando che la regione è divenuta un'arena in cui si contrappongono gli interessi strategici diversi di vari importanti attori geopolitici; che i piani d'azione di partenariato individuale che legano i tre paesi alla NATO fanno dell'Alleanza un nuovo attore nella regione,
K. considerando che il dialogo e il coordinamento fra l'Unione europea, la Russia e gli Stati Uniti potrebbero contribuire a promuovere la democrazia, ad accrescere la sicurezza energetica e a rafforzare la sicurezza regionale nella regione del Caucaso meridionale,
L. considerando che negli ultimi anni la Georgia e l'Armenia hanno registrato una notevole crescita economica e che l'Azerbaigian si colloca tra le economie mondiali a crescita più rapida, con un aumento del PNL pari al 34,5% nel 2006, dovuto soprattutto alle sue riserve di gas e petrolio; considerando che, a prescindere da questi tassi di crescita, le società di questi tre paesi sono caratterizzate da livelli di povertà e disoccupazione ancora molti elevati, da un accesso limitato ai servizi sociali di base, da redditi bassi e da una ripartizione diseguale della ricchezza,
M. considerando che nel Caucaso meridionale si assiste a una corsa agli armamenti destabilizzante, caratterizzata dall'accumulo di arsenali militari a un ritmo senza precedenti;
Armenia, Azerbaigian e Georgia nel quadro dell'ENP
1. si compiace per l'inclusione nell'ENP di Armenia, Azerbaigian e Georgia e per l'approvazione, il 14 novembre 2006, dei piani d'azione bilaterali ENP da parte dei competenti Consigli di cooperazione; esprime il proprio sostegno agli sforzi in corso per l'attuazione di tali piani, che dovrebbe veder coinvolte tutte le parti interessate;
2. sottolinea che la strategia politica nei confronti dei tre paesi del Caucaso meridionale non dovrebbe ignorare le particolari caratteristiche di questi tre Stati; appoggia la differenziazione già prevista nell'applicazione dell'ENP ai paesi interessati e rileva la necessità di rafforzare le relazioni UE con tali paesi sulla base dei loro meriti individuali nell'attuazione dei rispettivi piani d'azione ENP;
3. richiama l'attenzione sulla situazione geopolitica in Armenia, Georgia e Azerbaigian in relazione a Russia, Iran e Turchia e sul crescente interesse di altre potenze economiche come Russia, Stati Uniti e Cina in quest'area; è pertanto del parere che si debba dare la massima priorità alla cooperazione con il Caucaso meridionale, non ultimo in materia di energia;
4. ribadisce che gli obiettivi principali dell'UE nella regione consistono nell'incoraggiare la trasformazione dei paesi del Caucaso meridionale in Stati aperti, pacifici, sicuri e stabili, capaci di contribuire a relazioni di buon vicinato nella regione e alla stabilità regionale e pronti a condividere i valori europei e a sviluppare un'interoperabilità istituzionale e giuridica fra loro così come con l'Unione europea; invita l'UE, al fine di raggiungere questi obiettivi, a sviluppare una politica regionale a favore del Caucaso meridionale da attuare congiuntamente con i paesi della regione e che sia integrata da politiche bilaterali individuali;
5. sottolinea che l'ENP è stata messa a punto per trascendere le linee di divisione in Europa attraverso l'espansione graduale di un'area di democrazia, prosperità e sicurezza; invita l'UE e i paesi del Caucaso meridionale a trarre beneficio, attraverso gemellaggi, distacchi e altri programmi di assistenza disponibili, dalle vaste conoscenze ed esperienze acquisite dai nuovi Stati membri nella riforma delle loro società ed economie nel contesto del processo di integrazione nell'UE, in particolare per quanto concerne il rafforzamento delle guardie di frontiera e delle autorità doganali e lo sviluppo della cooperazione regionale tra loro;
6. sottolinea che il riesame e il finanziamento dell'ENP devono servire a promuovere lo sviluppo delle istituzioni, il rispetto dei diritti umani, lo Stato di diritto, la democratizzazione e la cooperazione regionale; ribadisce la necessità che l'UE prenda ulteriori, ferme iniziative per incoraggiare un'autentica cooperazione e integrazione regionale; invita la Commissione a riferire regolarmente in merito all'avanzamento del processo di cooperazione regionale e ad adeguare di conseguenza le sue politiche e i suoi strumenti; auspica lo sviluppo di relazioni sempre più costruttive tra l'UE e i vari portatori d'interesse nei paesi interessati, in particolare con la società civile, per conferire maggior dinamismo e maggiore trasparenza al processo ENP;
7. rileva che, vista la rapida e decisa crescita del suo PNL, l'Azerbaigian è diventato un paese donatore, per cui i donatori internazionali hanno sensibilmente ridotto le loro attività nel paese stesso; propone che l'UE si concentri sul trasferimento di know-how e delle migliori prassi nel quadro dei programmi Twinning, TAIEX e Sigma (a titolo dell'ENP);
8. è del parere che la politica commerciale sia un fattore chiave per garantire la stabilità politica e uno sviluppo economico foriero di una riduzione della povertà nel Caucaso meridionale e che essa sia cruciale per un'ulteriore integrazione tra UE e Caucaso meridionale; sottolinea che, in materia di politica commerciale, è indispensabile tener conto della dimensione sociale;
9. sostiene l'iniziativa della Commissione di realizzare uno studio di fattibilità per valutare la possibilità di un accordo di libero scambio con la Georgia e l'Armenia; è del parere che tale accordo andrà a vantaggio di tutte le parti interessate; invita nel frattempo la Commissione e il Consiglio ad adottare misure per garantire che l'Armenia, la Georgia e l'Azerbaigian beneficino quanto più possibile del sistema di preferenze generalizzate e sottolinea l'importanza dell'adesione dell'Azerbaigian all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ai fini di un ulteriore rafforzamento delle relazioni commerciali bilaterali; incoraggia le autorità azere ad affrontare gli ostacoli che ancora si frappongono all'adesione del paese all'OMC, quali gli elevati dazi doganali, la mancanza di trasparenza, la corruzione e la carente applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, e invita la Commissione a sostenere ulteriormente l'Azerbaigian nel suo processo di adesione all'OMC;
10. osserva che la Georgia ha subìto forti pressioni a seguito dell'embargo economico russo, posto in atto più di un anno fa, che ha chiuso alle merci di tale paese i mercati tradizionali, privando quindi un certo numero di cittadini dei loro mezzi di sussistenza; sottolinea che la rapida conclusione di un accordo di libero scambio con la Georgia è importante anche per rafforzare le relazioni UE-Georgia e sollevare il paese dalle conseguenze dell'embargo russo;
11. sottolinea che tutti e tre gli Stati dovranno continuare ad adoperarsi per ridurre la povertà e aderire al principio dello sviluppo sostenibile; suggerisce l'adozione di politiche efficaci per ridurre la polarizzazione sociale e garantire il pieno accesso ai sistemi di sicurezza sociale; invita la Commissione a sostenere ulteriormente i tre paesi nel rafforzamento delle rispettive capacità nazionali in vista del miglioramento delle politiche di riduzione della povertà e della loro attuazione;
12. ritiene che l'ENP offra un quadro eccellente per la cooperazione regionale e subregionale ai fini della creazione di un vero spazio di sicurezza, democrazia e stabilità, sia nel Caucaso meridionale che nella regione del Mar Nero; è dell'avviso che un approccio bilaterale differenziato nei confronti dei tre paesi del Caucaso meridionale non possa fare a meno di una dimensione multilaterale globale che comprenda lo sviluppo della cooperazione regionale, e pertanto:
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annette particolare importanza alla partecipazione attiva e al coinvolgimento di Armenia, Azerbaigian e Georgia nel processo di attuazione della sinergia del Mar Nero e dei progetti regionali ad essa collegati;
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sollecita l'approfondimento del dialogo politico regolare fra l'UE e l'Armenia, l'Azerbaigian e la Georgia;
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valuta positivamente il fatto che la Georgia e l'Armenia aderiscano a gran parte delle dichiarazioni e posizioni della politica estera e di sicurezza comune dell'UE e appoggia la decisione di coinvolgere l'Azerbaigian allo stesso modo;
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sollecita i tre paesi in questione a non ostacolare o bloccare con il loro veto programmi e progetti transfrontalieri finanziati dall'UE volti a rilanciare il dialogo, a creare un clima di fiducia fra le parti e ad affrontare i problemi regionali;
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chiede una cooperazione più efficace fra i tre paesi nel quadro del Centro ambientale regionale per il Caucaso meridionale;
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chiede il rafforzamento della cooperazione in materia di libertà, sicurezza e giustizia, in particolare per quanto attiene alla gestione delle frontiere, alla migrazione e all'asilo, nonché alla lotta contro il crimine organizzato, il traffico di esseri umani e di sostanze stupefacenti, l'immigrazione illegale, il terrorismo e il riciclaggio di denaro;
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chiede alla Commissione di coordinare e sostenere l'azione degli Stati membri già impegnati nella risoluzione dei conflitti regionali;
Democrazia, diritti umani e stato di diritto
13. plaude alle riforme politiche e istituzionali interne intraprese dall'Armenia a seguito della riforma costituzionale e nel contesto della messa in atto del piano d'azione ENP; incoraggia le autorità armene a proseguire su questa via e a compiere ulteriori passi avanti nel rafforzamento delle strutture democratiche, dello Stato di diritto e della protezione dei diritti umani; chiede, in particolare, che si compiano ulteriori sforzi per istituire un sistema giudiziario indipendente, promuovere riforme nei settori della polizia, dell'amministrazione pubblica e del governo locale, lottare contro la corruzione e creare una società civile vivace; prende atto della dichiarazione della missione internazionale di osservazione elettorale, secondo cui le elezioni legislative del maggio 2007 si sono sostanzialmente svolte nel rispetto degli impegni internazionali; è fiducioso nel fatto che le autorità armene lavoreranno in stretto contatto con l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e il Consiglio d'Europa per affrontare le questioni ancora irrisolte, al fine di migliorare ulteriormente gli standard già raggiunti e di garantire pienamente che le elezioni presidenziali in programma il 19 febbraio 2008 siano libere ed eque; incoraggia, in linea generale, l'avvio di un dialogo costruttivo fra governo e opposizione, allo scopo di rafforzare il pluralismo quale elemento centrale della democrazia; invita inoltre le autorità armene ad indagare sulle accuse di violenze e maltrattamenti verificatisi nel quadro della detenzione preventiva e all'interno degli istituti penitenziari e di corruzione e di violazione della libertà di espressione;
14. ribadisce la propria profonda preoccupazione dinanzi al deterioramento della situazione dei diritti umani e della libertà dei media in Azerbaigian; invita le autorità dell'Azerbaigian a garantire la libertà dei media; accoglie con favore a tale riguardo l'amnistia presidenziale accordata il 28 dicembre 2007, che ha permesso la liberazione dal carcere di sei giornalisti, e invita le autorità dell'Azerbaigian a rilasciare immediatamente tutti i giornalisti detenuti, a porre fine a quelle vessazioni nei confronti dei giornalisti che assumono, in particolare, la forma di un uso abusivo delle leggi penali sulla diffamazione, e ad annunciare una moratoria sull'ulteriore ricorso alle leggi sulla diffamazione a mezzo stampa per dimostrare il proprio impegno a favore della libertà d'espressione; si aspetta che le autorità dell'Azerbaigian si attengano alle raccomandazioni della commissione di Venezia del Consiglio d'europa, al fine di garantire la libertà di assemblea e l'assenza di restrizioni per quanto concerne le attività dei partiti politici in vista delle elezioni del 2008 e che assicurino il pieno rispetto degli standard dell'OSCE; invita altresì le autorità dell'Azerbaigian a prevenire la violenza da parte della polizia e a indagare su tutti i presunti casi di maltrattamenti durante la detenzione preventiva; ribadisce che l'UE è pronta ad assistere l'Azerbaigian nell'attuazione di riforme connesse con il rispetto dei diritti umani e la democrazia;
15. prende atto delle riforme di ampia portata avviate dal governo georgiano in seguito alla Rivoluzione delle rose; incoraggia a compiere ulteriori progressi nel senso di una governance pluralistica e del dialogo tra governo e opposizione, dello Stato di diritto e della conformità agli obblighi in materia di diritti umani, in particolare per quanto concerne l'indipendenza del sistema giudiziario, la tolleranza zero nei confronti dell'uso della violenza da parte della polizia, la riforma del sistema penale e il miglioramento delle condizioni di detenzione; invita le autorità georgiane a rispettare i diritti di proprietà, la libertà di assemblea, la libertà di espressione, i diritti delle minoranze, in conformità della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, e la libertà dei media; si aspetta che la Georgia rispetti gli obiettivi del piano d'azione ENP e le raccomandazioni del Consiglio d'Europa in relazione alla sostenibilità a lungo termine della governance democratica, con particolare riferimento al rispetto del pluralismo e dell'opposizione, a meccanismi interni di pesi e contrappesi e alla riforma istituzionale;
16. ribadisce il proprio sostegno costante agli sforzi intrapresi dalla Georgia per introdurre riforme politiche ed economiche e rafforzare le sue istituzioni democratiche, inclusa la riforma del Codice elettorale, per costruire in tal modo un paese pacifico e prospero, capace di contribuire alla stabilità sia della regione che del resto d'Europa; esprime forte preoccupazione quanto ai recenti sviluppi politici registrati in Georgia nel novembre 2007, che sono culminati nella violenta repressione di manifestazioni pacifiche da parte della polizia, nella chiusura di emittenti radiotelevisive indipendenti e nella proclamazione dello stato di emergenza; si compiace della valutazione complessiva della missione internazionale di osservazione elettorale, secondo cui l'elezione presidenziale del 5 gennaio 2008 è stata sostanzialmente conforme alla maggior parte degli impegni assunti e delle norme in materia di elezioni democratiche adottate dall'OSCE e dal Consiglio d'Europa; ritiene che, sebbene l'elezione abbia messo in luce importanti sfide che devono essere affrontate urgentemente, essa sia stata la prima elezione presidenziale veramente competitiva che ha permesso al popolo georgiano di esprimere le proprie preferenze politiche; invita tutte le forze politiche della Georgia a impegnarsi a favore di una cultura politica democratica basata sul rispetto degli avversari politici e su un dialogo costruttivo volto a sostenere e consolidare le fragili istituzioni democratiche del paese; invita le autorità georgiane a risolvere le lacune rilevate nella relazione preliminare della missione internazionale di osservazione elettorale prima dello svolgimento delle elezioni parlamentari nella primavera del 2008;
17. accoglie con favore lo svolgimento pacifico delle elezioni presidenziali del 5 gennaio 2008 e ritiene che ciò costituisca un altro passo verso la democratizzazione della società della Georgia, nonché verso la creazione e il consolidamento di istituzioni democratiche nel paese; si attende che il neoeletto Presidente adotti a tal fine le misure necessarie per un dialogo costruttivo con l'opposizione; esprime tuttavia preoccupazione per la generale conduzione della campagna elettorale, che si è svolta in un clima di profonde divisioni, contrassegnato dalla mancanza di fiducia e da accuse generalizzate di violazioni, nonché dalla deliberata sovrapposizione tra le attività ufficiali dell'ex Presidente e la sua campagna elettorale, che ha contribuito a creare condizioni inique nella campagna stessa; invita le autorità georgiane a esaminare adeguatamente e in tempi rapidi tutte le denunce relative al processo elettorale; esorta le autorità georgiane a tenere in debito conto le considerazioni formulate dagli osservatori internazionali, al fine di risolvere tutti i problemi sollevati, e a preparare in modo adeguato ed esaustivo le prossime elezioni generali; invita le forze di opposizione ad agire con responsabilità, rispettando i risultati delle elezioni, e a partecipare con spirito costruttivo al dibattito politico nel quadro delle istituzioni democratiche georgiane;
18. sottolinea che il chiaro impegno di Armenia, Azerbaigian e Georgia a rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali è di importanza fondamentale per le loro future relazioni con l'UE; si aspetta che detti paesi ottemperino agli obiettivi del piano d'azione ENP e alle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in proposito; invita la Commissione a negoziare l'istituzione di sottocommissioni per i diritti umani con tutti e tre i paesi;
19. si aspetta dalle autorità di Armenia, Azerbaigian e Georgia che garantiscano la libertà di espressione, la libertà di assemblea e la libertà dei mass media prima delle elezioni che si svolgeranno in tali paesi nel 2008; sottolinea che la capacità dei paesi in questione di consentire un accesso equo ed equilibrato ai mass media sia pubblici che privati e di tenere le elezioni in conformità degli standard internazionali è fondamentale per l'ulteriore approfondimento delle loro relazioni con l'UE;
20. si compiace della decisione di designare la Polonia come mediatore, a nome dell'UE, tra il governo georgiano e i mass media dell'opposizione nella fase precedente le elezioni previste per gennaio 2008; ritiene che l'impegno dei nuovi Stati membri, che hanno stretti legami culturali e storici nella regione, sia di grande rilevanza;
21. sottolinea l'importanza di sostenere e responsabilizzare la società civile e di sviluppare contatti diretti tra le persone per promuovere la democrazia e lo Stato di diritto; incoraggia la Commissione a fare pieno uso delle opportunità offerte dallo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani, tra l'altro al fine di monitorare l'attuazione dell'ENP; sottolinea che il processo ENP, e in particolare il monitoraggio della sua attuazione, dev'essere aperto alla partecipazione e alla consultazione della società civile; sollecita la Commissione a dare l'esempio introducendo meccanismi concreti per la consultazione della società civile; sottolinea l'importanza di garantire che le risorse siano distribuite equamente, senza interferenze statali aventi motivazioni politiche; invita altresì la Commissione a elaborare direttive destinate alle autorità locali e regionali e concernenti il loro ruolo specifico nell'attuazione dei piani d'azione ENP;
22. sottolinea l'importanza della cooperazione per quanto concerne la libertà di movimento attraverso le frontiere dell'UE e dei paesi vicini; invita la Commissione e il Consiglio a rendere quanto prima operativa la sottocommissione "giustizia, libertà e sicurezza" UE-Georgia e ad adottare le misure necessarie per l'avvio di negoziati in materia di accordi di riammissione e agevolazione del rilascio di visti tra l'UE e la Georgia e per la firma di un accordo di partenariato in materia di mobilità con l'UE; sottolinea nel contempo gli effetti negativi che qualsiasi ritardo ha sulla soluzione dei conflitti interni alla Georgia e rileva le difficoltà causate dalla decisione delle autorità russe di rilasciare passaporti russi a persone che vivono in Abkhazia e Ossezia meridionale; sostiene l'avvio di negoziati per accordi con l'Armenia e l'Azerbaigian; incoraggia gli Stati membri ad intensificare la cooperazione al fine di migliorare l'efficienza dei servizi consolari nei paesi del Caucaso meridionale e di accelerare la creazione di centri comuni per le domande di visto; è favorevole all'esame di iniziative supplementari, nel quadro della messa a punto di un approccio globale alla migrazione nell'Europa orientale e sudorientale;
23. invita la Commissione a promuovere anche da un punto di vista finanziario la presenza di ONG europee in Armenia, Azerbaigian e Georgia, per diffonderne le conoscenze e l'esperienza nella creazione di una società civile organizzata;
24. invita la Commissione a compiere ogni sforzo necessario per riunire le ONG e i rappresentanti della società civile dei tre paesi del Caucaso meridionale, in modo tale da facilitare il dialogo, da favorire la comprensione reciproca e da affrontare in modo esaustivo i problemi della regione; invita le autorità dei paesi in questione a non ostacolare un'iniziativa in tal senso;
25. sottolinea che l'agevolazione della circolazione delle persone è connessa a frontiere sicure e si compiace dell'iniziativa della Commissione volta a promuovere la cooperazione regionale nel Caucaso meridionale nel settore della gestione integrata delle frontiere; ribadisce la necessità di semplificare effettivamente i requisiti in materia di visti per il traffico frontaliero locale; è consapevole del fatto che la buona volontà di entrambe le parti è un presupposto indispensabile della cooperazione lungo tutto il confine della Georgia con la Russia; sottolinea l'importanza della trasparenza del bilancio e delle entrate per garantire che la spesa governativa sia giustificabile davanti ai cittadini;
26. invita tutti e tre i paesi a intensificare gli sforzi nella lotta contro la corruzione e nella messa a punto di un clima favorevole agli investimenti e alle imprese; sottolinea l'importanza della trasparenza di bilancio, volta a garantire che il governo renda conto della spesa pubblica; sottolinea che lo sviluppo dei diritti di proprietà è fondamentale per la crescita delle piccole e medie imprese e per uno sviluppo economico sostenibile; sostiene la promozione di riforme nel senso dell'economia di mercato volte ad aumentare la competitività e a consolidare il settore privato; appoggia l'armonizzazione e l'ulteriore intensificazione delle misure di liberalizzazione conformemente ai principi dell'OMC; sottolinea che è importante garantire che le riforme economiche siano accompagnate da adeguate misure sociali;
27. invita le autorità di tutti e tre i paesi a garantire che le misure adottate nella lotta contro la corruzione non vengano utilizzate a fini politici e che le indagini, le azioni penali e i processi siano condotti in modo equo e trasparente;
28. rileva che i conflitti irrisolti dell'era post-sovietica e la conseguente insicurezza hanno determinato un aumento della spesa militare degli Stati della regione, influenzando negativamente il loro sviluppo economico e sociale; invita pertanto tali paesi a porre fine all'aumento della spesa militare;
Risoluzione pacifica dei conflitti
29. ritiene che la ricerca di una soluzione pacifica dei conflitti irrisolti dell'era post-sovietica sia la chiave per la stabilità politica e lo sviluppo economico nel Caucaso meridionale, ma anche in un contesto regionale allargato; sottolinea che l'UE deve svolgere un ruolo importante nel contribuire alla cultura del dialogo e della comprensione nella regione e nel garantire l'attuazione della summenzionata risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; invita ad avvalersi di programmi transfrontalieri e del dialogo tra le società civili quali strumenti per la trasformazione dei conflitti e la creazione di fiducia superando le linee di divisione; si compiace soprattutto degli sforzi della Commissione volti a fornire assistenza e informazioni all'Abkhazia e all'Ossezia meridionale; sostiene l'iniziativa di Peter Semneby, Rappresentante speciale dell'UE per il Caucaso meridionale di aprire uffici d'informazione in entrambe le regioni; chiede alla Commissione e a Peter Semneby di estendere lo stesso tipo di assistenza e di attività d'informazione al Nagorno-Karabah;
30. rifiuta tutti i tentativi di potenze straniere volti a creare sfere d'influenza esclusive; chiede un impegno costruttivo con tutti i paesi vicini comuni e sollecita la Russia a non opporsi a un impegno dell'UE nella gestione dei conflitti e nelle operazioni di mantenimento della pace nel Caucaso meridionale;
31. rileva che la contraddizione fra i principi di autodeterminazione e integrità territoriale contribuisce al perpetuarsi dei conflitti irrisolti dell'era post-sovietica nella regione del Caucaso meridionale; ritiene che il problema possa essere superato soltanto attraverso negoziati condotti sulla base dei principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e dall'Atto finale di Helsinki nonché nel quadro dell'integrazione regionale; rileva che tale processo non può svilupparsi senza il sostegno della comunità internazionale e invita l'UE a promuovere iniziative a tal fine; ritiene inoltre che il miglioramento delle relazioni interetniche sulla base delle norme europee e un rafforzamento dei diritti delle minoranze atto a consolidare la coesione civica degli Stati del Caucaso meridionale siano essenziali per pervenire a una soluzione negoziata dei conflitti nella regione;
32. ribadisce il proprio sostegno incondizionato all'integrità territoriale e all'inviolabilità delle frontiere internazionalmente riconosciute della Georgia e appoggia i continui sforzi delle autorità georgiane volti alla composizione dei conflitti interni in Abkhazia e in Ossezia meridionale; deplora tuttavia la persistente retorica aggressiva utilizzata dalle parti in relazione alle controversie e sostiene l'appello lanciato da Ban Ki-moon, Segretario generale delle Nazioni Unite affinché si raddoppino gli sforzi per evitare un'azione che potrebbe portare a una ripresa delle ostilità in Abkhazia; incoraggia le parti a fare pieno uso del dialogo e dei negoziati per giungere a una soluzione definitiva del conflitto in Ossezia meridionale; chiede che le autorità de facto garantiscano condizioni sicure per il ritorno degli sfollati interni alle proprie case e che sia rispettata l'inalienabilità dei diritti di proprietà nelle zone del conflitto, conformemente alla summenzionata risoluzione 1781 (2007) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; sottolinea che il conseguimento di soluzioni soddisfacenti in relazione a questioni concernenti i diritti umani fondamentali - come il ritorno alle loro case degli sfollati interni e la restituzione delle loro proprietà, nonché lo svolgimento di adeguate indagini da parte di tutti in merito ai crimini di guerra e ai casi di persone scomparse - sarà fondamentale per il raggiungimento di qualsiasi soluzione duratura; chiede a tutte le parti di ritornare al tavolo negoziale e plaude alla prima riunione ad alto livello tra funzionari della Georgia e dell'Abkhazia, svoltasi recentemente dopo una lunga interruzione;
33. ritiene che ulteriori ritardi nella composizione del conflitto nel Nagorno-Karabah non saranno utili a nessuno dei paesi interessati, bensì metteranno a repentaglio la stabilità nella regione e ne ostacoleranno il progresso economico; ribadisce il proprio rispetto e sostegno quanto all'integrità territoriale e alle frontiere internazionalmente riconosciute dell'Azerbaigian, nonchè al diritto di autodeterminazione, in conformità della Carta delle Nazioni Unite e dell'Atto finale di Helsinki; invita pressantemente l'Armenia e l'Azerbaigian a cogliere ogni opportunità per una soluzione pacifica del conflitto nel Nagorno-Karabah; rinnova il proprio deciso sostegno al gruppo di Minsk dell'OSCE, ma deplora la mancanza di progressi concreti nei negoziati; chiede alle parti di applicare le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare consentendo a tutti i profughi e gli sfollati interni di far ritorno alle proprie case in condizioni di sicurezza e dignità; mette in guardia da qualsiasi retorica militante e provocatoria che potrebbe compromettere il processo negoziale;
34. deplora il fatto che l'impegno per avvicinare i tre paesi della regione sia ostacolato dal persistere di conflitti irrisolti dell'era post-sovietica provocati da rivendicazioni territoriali e dal separatismo; sottolinea che le zone in conflitto sono spesso utilizzate come zone franche per la criminalità organizzata, il riciclaggio di denaro sporco, il traffico di stupefacenti e il contrabbando di armi;
35. ricorda alle autorità interessate che i profughi e gli sfollati interni non andrebbero strumentalizzati nei conflitti; chiede un'azione decisiva per migliorare le condizioni di vita e la situazione sociale degli sfollati interni in attesa che sia loro effettivamente concesso l'esercizio del diritto al ritorno alle proprie case, che è un diritto umano;
36. invita la Commissione e gli Stati membri a continuare a sostenere finanziariamente gli sforzi compiuti dall'Armenia, dall'Azerbaigian e dalla Georgia per far fronte alla situazione dei profughi e degli sfollati, contribuendo a rinnovare edifici e a costruire strade, infrastrutture per l'approvvigionamento idrico ed elettrico, ospedali e scuole, così da consentire a queste comunità di integrarsi in modo più efficace, facilitando nel contempo lo sviluppo delle regioni in cui vivono, senza dimenticare la popolazione locale, che spesso vive anch'essa al di sotto della soglia di povertà; sottolinea l'importanza di affrontare il problema delle numerose mine terrestri che sono l'eredità del conflitto in Nagorno-Karabah e che continuano a ferire e talvolta ad uccidere le persone;
37. invita i principali attori nella regione a svolgere un ruolo costruttivo nella risoluzione dei conflitti irrisolti dell'era post-sovietica nella regione e ad avviare azioni per normalizzare i propri rapporti con i paesi vicini; rinnova l'invito alla Turchia ad impegnarsi seriamente e intensivamente per la composizione delle controversie ancora irrisolte con tutti i propri vicini, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite, alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e alle altre convenzioni internazionali applicabili, incluso un dibattito franco e aperto sugli eventi del passato; invita nuovamente i governi turco e armeno ad avviare il processo di riconciliazione relativamente al presente e al passato e chiede che la Commissione favorisca tale processo avvalendosi della cooperazione regionale realizzata nel quadro dell''ENP e della politica di sinergia del Mar Nero; invita la Commissione e il Consiglio ad affrontare la questione dell'apertura del confine turco-armeno con le autorità dei due paesi;
38. suggerisce l'istituzione di una conferenza 3+3 sulla sicurezza e la cooperazione nel Caucaso meridionale, cui partecipino, da un lato, i tre Stati del Caucaso meridionale e, dall'altro, l'UE, gli Stati Uniti e la Russia, che discuta di tali temi appuntando la propria attenzione sulla creazione delle condizioni quadro adeguate per risolvere i conflitti dell'era post-sovietica ancora irrisolti nella regione;
Cooperazione nei settori dell'energia e dei trasporti
39. attribuisce grande importanza all'apertura del gasdotto Baku-Tbilisi-Erzurum, e dell'oleodotto Baku-Tbilisi-Ceyhan e sottolinea la rilevanza dei progetti di corridoi energetici transcaspici, che contribuirebbero allo sviluppo economico e commerciale della regione e promuoverebbero la sicurezza e la diversificazione delle forniture energetiche e dei sistemi di transito dall'Azerbaigian e dal bacino del Mar Caspio verso il mercato dell'Unione europea; esorta tuttavia i paesi interessati e la Commissione a includere l'Armenia nel progetto del gasdotto Baku-Tbilisi-Erzurum, e nei progetti di corridoi energetici transcaspici in linea con l'obiettivo della cooperazione regionale promosso dall'ENP;
40. sottolinea che è importante approfondire il partenariato energetico tra l'UE e l'Azerbaigian, come previsto nel summenzionato memorandum d'intesa del 7 novembre 2006; valuta positivamente la disponibilità dei governi azero e georgiano a continuare a svolgere un ruolo attivo nella promozione di un approvvigionamento energetico a condizioni di mercato e della diversificazione del transito nella regione, fornendo in questo modo un importante contribuito alla sicurezza energetica dell'Europa;
41. accoglie favorevolmente la relazione del suddetto gruppo ad alto livello sui trasporti, dal titolo "Rete per la pace e lo sviluppo", e la comunicazione della Commissione dal titolo "Estensione dei principali assi di trasporto transeuropei ai paesi confinanti"(COM(2007)0032); rinnova il proprio sostegno a favore della creazione di nuove infrastrutture e di corridoi di trasporto sostenibili per diversificare tanto i fornitori quanto i percorsi di approvvigionamento, come il corridoio energetico attraverso il Mar Caspio e il Mar Nero, l'oleodotto Nabucco e i progetti INOGATE (Trasporto internazionale di petrolio e metano in Europa) e TRACECA (Corridoio di trasporto Europa/Caucaso/Asia) per il collegamento delle regioni del Mar Nero e del Mar Caspio;
42. prende atto della nuova realtà che si sta delineando, nell'ambito della quale il cambiamento climatico e la sicurezza dell'approvvigionamento sono elementi di importanza fondamentale; riconosce che è essenziale diversificare gli approvvigionamenti e che tale obiettivo può essere conseguito solo intensificando la cooperazione con i paesi vicini, in particolare quelli del Caucaso meridionale e dell'Asia centrale, ed incoraggia lo sviluppo regionale e interregionale; ritiene che la realizzazione di progetti di diversificazione energetica dovrebbe essere una delle priorità della ENP rafforzata e chiede un sostegno maggiore, inteso a migliorare il clima degli investimenti e il quadro normativo nel settore energetico dei paesi produttori e di transito, sulla base dei principi del trattato sulla carta dell'energia;
43. rileva che, secondo le stime, le riserve di gas e petrolio dell'Azerbaigian potranno essere sfruttate ancora per 15-20 anni; osserva che, in base a stime recenti, i giacimenti petroliferi sotto il Mar Caspio corrispondono a circa 14 miliardi di barili, mentre le riserve di gas naturale sono valutate tra 850 e 1370 miliardi di metri cubi; riconosce che è necessario impegnarsi affinché il paese eviti la trappola della "maledizione delle risorse"; sottolinea pertanto l'importanza di alternative sostenibili, da un punto di vista sia politico che economico; invita il governo dell'Azerbaigian a compiere i passi necessari per porre in essere il quadro legislativo e operativo indispensabile al fine di poter utilizzare al meglio l'aiuto UE nel settore delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica;
44. accoglie con interesse la proposta della Commissione di realizzare uno studio di fattibilità su un possibile "accordo energetico di vicinato" e incoraggia a tale fine i paesi partner dell'ENP a rispettare il diritto internazionale e gli impegni assunti sui mercati mondiali;
45. sostiene gli sforzi del governo armeno tesi a una rapida dismissione dell'attuale reattore della centrale nucleare di Medzamor e a trovare soluzioni alternative sostenibili per l'approvvigionamento energetico, così come richiesto dall'UE, ma si dichiara preoccupato per la decisione del governo di costruire una nuova unità nella stessa centrale, essendo quest'ultima situata in una zona sismica, e incoraggia le autorità armene a trovare soluzioni alternative per l'approvvigionamento energetico;
46. raccomanda che la cooperazione in campo energetico tenga conto anche del fabbisogno energetico dei paesi in questione e dei vantaggi che essi ne trarrebbero, segnatamente in termini di accesso all'energia; invita la Commissione a garantire che i progetti energetici finanziati attraverso l'aiuto pubblico allo sviluppo nel quadro dell'ENPI abbiano un impatto diretto sulla riduzione della povertà e tornino a beneficio della popolazione locale; invita la Commissione a sostenere maggiormente gli sforzi dei tre paesi in questione per contrastare il cambiamento climatico e studiare soluzioni concrete per affrontare le inefficienze dei modelli di produzione e consumo dell'energia, anche attraverso il trasferimento di tecnologia;
47. prende atto di iniziative interregionali come il progetto ferroviario Baku-Tbilisi-Kars; ritiene che tale progetto spiani la strada a una migliore integrazione economica e politica di questa parte del mondo nell'economia europea e internazionale e che esso contribuirà allo sviluppo economico e commerciale della regione; sottolinea tuttavia che il progetto "bypassa" la linea ferroviaria pienamente operativa esistente in Armenia; esorta le repubbliche del Caucaso meridionale e la Turchia a perseguire efficacemente politiche di integrazione economica regionale e ad astenersi, per quanto riguarda l'energia e i trasporti, da progetti regionali miopi o politicamente motivati che vìolano i principi ENP di uno sviluppo sano;
Altre osservazioni
48. ribadisce la richiesta che le relazioni periodiche del Rappresentante speciale dell'UE per il Caucaso meridionale, compresa la relazione globale finale presentata al termine della missione, siano messe a disposizione del Parlamento;
49. si compiace per la decisione presa dalla Commissione il 10 maggio 2007 di potenziare la sua delegazione a Erewan e di aprire una delegazione a Baku entro la fine del 2007; invita la Commissione a garantire che tali delegazioni divengano operative senza ulteriore indugio;
50. ritiene che sia estremamente importante accrescere la visibilità del Rappresentante speciale dell'UE per il Caucaso meridionale onde comunicare meglio ai paesi in questione e ai loro cittadini la strategia dell'UE; ritiene che la partecipazione attiva della società civile sia fondamentale al riguardo;
51. invita la Commissione e il Consiglio a prendere in considerazione la conclusione di nuovi accordi rafforzati con i paesi interessati, sulla base dei risultati conseguiti da ciascuno di essi;
52. invita i parlamenti dei rispettivi paesi a rafforzare la rappresentanza dell'opposizione parlamentare nelle delegazioni alle commissioni di cooperazione parlamentare e sostiene il potenziamento della cooperazione parlamentare regionale, anche con l'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la cooperazione economica del Mar Nero e l'Iniziativa parlamentare del Caucaso meridionale;
53. sottolinea la necessità di utilizzare le organizzazioni multilaterali esistenti per rafforzare l'interazione fra l'Unione europea e i paesi del Caucaso meridionale;
54. ribadisce la necessità di un coordinamento tra le istituzioni dell'UE e altri attori a livello bilaterale e multilaterale, così da garantire la coerenza tra i piani d'azione e gli impegni assunti nei confronti del Consiglio d'Europa, dell'OSCE, della NATO e delle Nazioni Unite;
55. sottolinea l'importanza della regione del Caucaso meridionale per l'UE e la necessità che l'attuazione dei vari piani d'azione dell'ENP sia seguita attentamente dal Parlamento;
o o o
56. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, dell' Armenia, dell'Azerbaigian e della Georgia, ai governi della Turchia, degli Stati Uniti e della Federazione russa, nonché al segretario generale delle Nazioni Unite.
– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Sinergia del Mar Nero – Una nuova iniziativa di cooperazione regionale" (COM(2007)0160),
– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Cooperazione regionale nella zona del Mar Nero: punto della situazione e prospettive d'azione dell'Unione europea che incoraggiano il suo ulteriore sviluppo" (COM(1997)0597),
– vista la comunicazione della Commissione sullo sviluppo della politica europea di vicinato (COM(2006)0726),
– visti il piano d'azione della politica europea di vicinato (PEV) concordato con l'Armenia, l'Azerbaigian, la Georgia, la Repubblica Moldova e l'Ucraina nonché gli accordi di partenariato e di cooperazione (APC) firmati con questi Stati che verranno a scadenza nel 2008 e 2009,
– visto l'APC che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, che è entrato in vigore il 1° dicembre 1997 ed è scaduto nel 2007,
– vista la decisione 2006/35/CE del Consiglio, del 23 gennaio 2006, relativa ai principi, alle priorità e alle condizioni contenuti nel partenariato per l'adesione con la Turchia(1) ("il partenariato di adesione"),
– viste le sue precedenti risoluzioni sulla Repubblica Moldova, la Federazione russa, la Turchia, l'Ucraina e il Caucaso meridionale,
– vista la sua risoluzione del 15 novembre 2007 sullo sviluppo della politica europea di vicinato(2),
– vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2007 sui naufragi nello stretto di Kerch nel Mar Nero e il conseguente inquinamento(3),
– vista la sua risoluzione del 17 gennaio 2008 su una politica UE più efficace per il Caucaso meridionale: dalle promesse alle azioni(4),
– vista la sua risoluzione del 26 settembre 2007 dal titolo "Una politica estera comune dell'Europa in materia di energia"(5),
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0510/2007),
A. considerando che la regione del Mar Nero, situata all'incrocio fra Europa, Asia centrale e Medio Oriente, è caratterizzata da stretti legami storici e culturali, da grandi potenzialità, ma anche da immense diversità; considerando che la regione comprende Bulgaria, Grecia e Romania, Stati membri dell'Unione europea, la Turchia, paese candidato all'adesione, e i partner PEV Armenia, Azerbaigian, Georgia, Repubblica Moldova e Ucraina, nonché la Federazione russa, con la quale l'Unione europea ha convenuto un partenariato strategico basato su quattro spazi comuni,
B. considerando che, con l'adesione di Romania e Bulgaria all'Unione europea, il Mar Nero è diventato, in qualche misura, un mare interno dell'Unione europea ed ha perciò acquisito una nuova dimensione d'importanza strategica per l'Unione europea, che ha moltiplicato le sfide e gli obiettivi condivisi ed offerto nuove opportunità per una cooperazione rafforzata tra l'Unione europea e i paesi della regione al fine di creare un reale spazio di sicurezza, stabilità e prosperità,
C. considerando che le opzioni in materia di cooperazione a livello di sviluppo e di gestione delle sinergie nella regione del Mar Nero vanno definite in presenza di un gran numero di politiche, modalità e approcci per la regione,
D. considerando che la Commissione ha proposto una strategia iniziale per tale regione nella sua summenzionata comunicazione del 1997 sulla cooperazione regionale nella zona del Mar Nero,
E. considerando che gli aspetti specifici della politica dell'Unione europea per il Caucaso meridionale sono trattati nella summenzionata risoluzione del 17 gennaio 2008,
1. si compiace della comunicazione della Commissione dal titolo "Sinergia del Mar Nero – Una nuova iniziativa di cooperazione regionale" e dell'obiettivo di rafforzare la cooperazione con e all'interno della regione del Mar Nero integrando le attuali politiche bilaterali con un nuovo approccio regionale; rileva, in particolare, che le questioni inerenti alla sicurezza energetica e i negoziati di adesione con la Turchia, nonché la prossima scadenza degli accordi di partenariato e di cooperazione e i negoziati in merito al loro futuro, collocano la cooperazione regionale nella zona del Mar Nero tra le maggiori priorità dell'agenda della politica estera dell'Unione europea; ritiene che il futuro sviluppo del Mar Nero trarrebbe grande vantaggio, a lungo termine, da una strategia indipendente per il Mar Nero;
2. sottolinea che la regione del Mar Nero ha bisogno di una risposta più coesa, sostenibile e strategica, che conduca alla creazione di una politica per il Mar Nero, parallelamente alla politica della dimensione settentrionale e al partenariato euromediterraneo;
3. ritiene che, per poter adottare un approccio di politica regionale coerente, efficace e basato sui risultati, la comunicazione debba essere seguita da ulteriori azioni coerenti da parte dell'Unione europea per incoraggiare un'effettiva dimensione regionale adeguata per quest'area; è altresì preoccupato dal fatto che i risultati della strategia regionale per il Mar Nero perseguita a partire dal 1997 non sono stati adeguatamente valutati; invita la Commissione a predisporre una valutazione approfondita delle attività precedenti e in corso e a presentare i risultati al Parlamento europeo;
4. plaude all'intenzione della Commissione di dare una prima valutazione della sinergia del Mar Nero nel 2008, e la invita ad avanzare proposte concrete per promuovere la cooperazione regionale e un vero partenariato nell'area del Mar Nero, sulla base dei risultati della sua valutazione e tenendo conto delle raccomandazioni contenute nella presente risoluzione e in altre pertinenti risoluzioni adottate dal Parlamento; esorta la Commissione a giovarsi delle esperienze acquisite nell'ambito della dimensione settentrionale per l'elaborazione di future revisioni o estensioni della sua strategia per il Mar Nero;
5. sottolinea che l'approccio in materia di politica regionale per il Mar Nero non deve essere utilizzato né per offrire un'alternativa all'adesione all'Unione europea, né per definire le frontiere dell'Unione europea; ritiene tuttavia che gli obiettivi in esso indicati debbano costituire parte integrante e coerente della più ampia politica estera dell'Unione europea nei confronti dei paesi vicini e dei paesi che partecipano alla strategia regionale per il Mar Nero;
6. ritiene che la cooperazione regionale nella regione del Mar Nero debba vedere la partecipazione dell'Unione europea, dei paesi PEV, della Turchia, paese candidato, e della Russia, quali partner uguali; ritiene che solo creando gradualmente fra i paesi del Mar Nero un senso di responsabilità condivisa per le sfide comuni alla regione, tra cui le questioni della sicurezza, il potenziale di coinvolgimento dell'Europa nella regione potrà trovare piena realizzazione; invita il Consiglio e la Commissione a coinvolgere attivamente nell'approccio politico tutti i paesi del Mar Nero;
7. ritiene che il nuovo approccio regionale dovrebbe essere rivolto verso una serie di settori prioritari per i quali la Commissione dovrebbe elaborare un piano d'azione dettagliato che preveda obiettivi concreti, parametri e seguito da dare e costituisca la base per lo sviluppo del coinvolgimento dell'Unione europea nella regione nonché della cooperazione intraregionale; sottolinea che l'Unione europea deve concentrarsi su un numero limitato di obiettivi prioritari evitando dispersioni e duplicazioni degli sforzi;
Settori prioritari chiave della cooperazione Le sfide in materia di sicurezza
8. sottolinea che i conflitti irrisolti, tuttora presenti nell'area del Mar Nero, costituiscono un'importante sfida per la stabilità e lo sviluppo sostenibile di quella regione, oltre che un grosso ostacolo al processo di promozione della cooperazione regionale; chiede quindi un coinvolgimento più attivo e globale dell'Unione europea negli sforzi in corso per risolvere i conflitti, in conformità del diritto internazionale e dei principi dell'integrità territoriale e un impegno più approfondito da parte dell'Unione europea nella gestione dei conflitti e nelle operazioni di mantenimento della pace; ritiene che l'Unione europea abbia un ruolo chiave da svolgere, fornendo il proprio contributo alla cultura della comprensione, del dialogo e del consolidamento della fiducia nella regione;
9. prende atto della consistente presenza militare della Russia nella regione attraverso la flotta del Mar Nero, di stanza nel porto di Sebastopoli in Crimea; osserva che l'accordo del 1997 fra la Russia e l'Ucraina sullo stazionamento della flotta del Mar Nero scadrà nel 2017; osserva che tale questione tuttora irrisolta ha già creato qualche frizione fra i governi russo e ucraino; incoraggia l'Unione europea a impegnarsi su questo problema, importante sotto il profilo strategico, e a collaborare più strettamente con i governi di Russia e Ucraina;
10. sottolinea che l'Unione europea deve definire una solida serie di priorità nel campo della libertà, della sicurezza e della giustizia nel quadro della sinergia del Mar Nero, volte ad istituire l'armonizzazione e la comparabilità in interi settori politici;
11. considerati i costi elevati dei visti applicati per alcuni paesi vicini, in seguito all'allargamento dell'area Schengen dal 21 dicembre 2007, invita il Consiglio e la Commissione a rivedere le tariffe applicabili ai visti ed a riportarle a un livello accettabile per i normali cittadini dei paesi che partecipano alla PEV o ad un partenariato strategico con l'UE;
12. ricorda l'esigenza di affrontare le sfide poste dalla criminalità transnazionale e dal traffico di migranti clandestini, pur rispettando pienamente il principio di non espulsione; sottolinea che gli interventi in tale settore devono essere associati ad opportune misure per potenziare la mobilità, al fine di promuovere i contatti interpersonali e diffondere così i valori europei della democrazia, dello stato di diritto e dei diritti umani; sollecita pertanto il Consiglio e la Commissione a concludere accordi in materia di agevolazione del rilascio dei visti e di riammissione con i paesi del Mar Nero che ancora non ne beneficiano, nonché a promuovere la mobilità con tutti gli altri strumenti possibili, tra cui la firma di partenariati di mobilità con i paesi PEV; sottolinea in particolare la necessità di efficaci agevolazioni in materia di rilascio dei visti per il traffico transfrontaliero locale e per gruppi specifici di popolazione come gli studenti, gli uomini d'affari e gli operatori della società civile;
13. sottolinea che è importante sviluppare ulteriormente la cooperazione transfrontaliera e a livello di gestione delle frontiere, al fine di conseguire gli obiettivi in relazione sia alla sicurezza che alla fluidità del movimento; ritiene che la missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere della Moldavia e dell'Ucraina (EUBAM) apporti un importante bagaglio di esperienze nell'approccio alle sfide della sicurezza attraverso una cooperazione multilaterale e reputa che andrebbe ulteriormente rafforzata e applicata quale esempio di cooperazione frontaliera;
14. sottolinea che è necessaria un'analisi approfondita delle situazioni e delle sfide specifiche in materia di sicurezza nei singoli Stati della regione del Mar Nero; appoggia la proposta che a Europol siano conferiti mandato e risorse perché possa assicurare un lavoro analitico sulla regione, in particolare nel settore della migrazione;
Promozione della stabilità politica e di un'effettiva democrazia
15. ritiene che un nuovo approccio politico per il Mar Nero non si possa limitare alla cooperazione economica ma che dovrebbe anche essere inteso a creare un'area caratterizzata da democrazia sostenibile, buongoverno e dallo Stato di diritto e sottolinea, in particolare, l'importanza delle riforme politiche e giudiziarie e di un'efficace esecuzione degli impegni; sottolinea che la promozione dei diritti umani, della democrazia e delle libertà fondamentali è uno dei principali pilastri della politica esterna dell'Unione europea e ribadisce l'esigenza di inglobare questi valori sia nelle relazioni bilaterali che nell'approccio regionale, a prescindere dal grado di disponibilità mostrato dai governi partner; invita l'Unione europea ad affrontare le questioni della cooperazione regionale in questi settori nell'ambito dei dialoghi in materia di diritti umani e delle consultazioni con i paesi del Mar Nero nonché nel contesto di sedi multilaterali; incoraggia la Commissione ad avvalersi pienamente dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani e della sinergia del Mar Nero per promuovere la cooperazione regionale tra le società civili;
16. si compiace dell'iniziativa di istituire una Euroregione del Mar Nero al fine di promuovere la cooperazione regionale attraverso la cooperazione tra gli attori regionali e locali; sottolinea l'importanza di progetti realizzati dal basso verso l'alto e di una cooperazione transfrontaliera a livello locale nel processo di costituzione di un effettivo spazio di democrazia e governance efficace nell'area del Mar Nero;
17. sottolinea che è estremamente importante stabilire e sviluppare relazioni di buon vicinato tra i paesi della regione del Mar Nero e tra tali paesi e i loro vicini basate sul rispetto reciproco, dell'integrità territoriale, della non interferenza negli affari interni degli altri paesi e del divieto dell'uso della forza o della minaccia dell'uso della forza, in quanto principi fondamentali per promuovere la cooperazione regionale; ribadisce il significato di uno stretto dialogo con la società civile e del dialogo interculturale in tale settore e invita la Commissione a promuoverlo ulteriormente, in particolare nel contesto del 2008, Anno del dialogo interculturale, al fine di creare una cultura di tolleranza reciproca, rispetto della diversità e dialogo e cooperazione regionale;
Cooperazione nel campo dell'energia, dei trasporti e dell'ambiente
18. fa rilevare l'importanza strategica che la regione del Mar Nero riveste per l'Unione europea come area di produzione e trasmissione, ai fini della diversificazione e della sicurezza dell'approvvigionamento energetico; invita il Consiglio e la Commissione a prevedere in tempi brevi un aumento del loro sostegno a favore di progetti infrastrutturali di importanza strategica; ribadisce il proprio sostegno alla creazione di nuove infrastrutture e di corridoi praticabili per il trasporto, che diversifichino sia i fornitori che le rotte, come il corridoio energetico transcaspico che attraverserà la regione del Mar Nero e le pipeline Nabucco, Constanţa-Trieste e AMBO nonché altri progetti previsti per quanto concerne il passaggio di gasdotti e oleodotti attraverso il Mar Nero e i progetti INOGATE (Interstate Oil and Gas Transport to Europe) e TRACECA (Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia) che collegano le regioni del Mar Nero e del Mar Caspio; chiede di realizzare valutazioni di impatto sociale e ambientale per analizzare l'impatto della costruzione di tali nuove infrastrutture di transito;
19. ritiene che la sinergia del Mar Nero dovrebbe costituire un quadro adeguato per la promozione delle riforme di mercato nella regione intese a creare mercati energetici competitivi, prevedibili e trasparenti;
20. ritiene che l'integrazione regionale trarrebbe notevole beneficio da iniziative volte a promuovere i collegamenti fisici tra tutti gli Stati che si affacciano sul Mar Nero; sottolinea che la cooperazione nei settori dei trasporti e dell'ambiente non dovrebbe limitarsi alle questioni energetiche, ma offrire un approccio globale che tenga conto dei bisogni della regione; fa notare i progetti che mirano a costruire l'anello autostradale del Mar Nero; sottolinea la rilevanza del Mar Nero e del Danubio come vie di trasporto strategiche nella regione;
21. rileva l'importanza del Danubio in quanto uno dei principali assi di trasporto e delle più importanti arterie economiche che collegano l'(Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia) e la regione del Mar Nero; ritiene pertanto che lo sviluppo sostenibile del Danubio e il potenziale economico che rappresenta per il collegamento dei paesi che si affacciano sul Mar Nero dovrebbe rientrare tra le priorità dell'Unione europea nella regione; invita la Commissione a realizzare uno studio che esamini possibili iniziative concrete al riguardo, includendo anche gli aspetti ambientali; insiste che, se si vuole trarre il massimo beneficio dall'accesso dell'(Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia) al Mar Nero, è di importanza fondamentale sviluppare le infrastrutture portuali dell'Unione europea sul Mar Nero (Bourgas, Constanţa, Mangalia e Varna) e sull'estuario del Danubio, al fine di garantire il trasporto intermodale;
22. esprime profonda preoccupazione per la situazione ambientale nella regione del Mar Nero, in particolare per la situazione del Mar Nero in sé, colpita dall'inquinamento incontrollato e aggravata da numerosi incidenti ecologici, nonché per quella del Danubio e del suo delta; sottolinea che è necessario rafforzare l'applicazione degli accordi ambientali multilaterali nella regione e includere una valutazione ambientale in tutti i progetti a livello regionale, e chiede una maggiore cooperazione tra l'(Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia) e i paesi del Mar Nero intesa ad affrontare tutte le molteplici sfide ambientali nella regione;
23. esprime particolare preoccupazione per l'inquinamento incontrollato causato da idrocarburi e il suo impatto sulla fauna selvatica; sottolinea la necessità che la cooperazione vada oltre il sostegno fornito dalla Commissione tramite il Centro di controllo e d'informazione, in particolare per quanto concerne gli sversamenti di petrolio, attribuendo un'attenzione prioritaria alla sicurezza del trasporto marittimo tramite petroliere;
24. richiama l'attenzione sul delta del Danubio, sede di habitat unici per specie animali e vegetali; sottolinea la forte esigenza di svolgere una valutazione d'impatto ambientale delle infrastrutture quali il canale di Bistraya tra la Romania e l'Ucraina;
25. invita la Commissione ad adottare l'impostazione della task force DABLAS (per il Danubio e il Mar Nero) al fine di risolvere i problemi ambientali, incentrandosi non solo sul Danubio ma anche sui bacini fluviali del Dniester e del Dnieper;
Cooperazione economica e commerciale
26. mette in evidenza la crescita economica disuguale, anche se forte, nell'intera regione, ma richiama l'attenzione sul fatto che tale crescita è più sostenuta nei paesi esportatori di petrolio e gas; mette in evidenza la fragilità del settore privato in molti paesi che si affacciano sul Mar Nero; sottolinea l'importanza di creare uno spazio di opportunità economiche e prosperità nella regione del Mar Nero per la popolazione locale e i partner commerciali; sottolinea la necessità di migliorare il clima degli investimenti per le imprese sia locali che internazionali, in particolare rafforzando la lotta contro la corruzione e le frodi, e di promuovere le riforme a livello di economia di mercato intese ad incrementare la competitività e l'attrattività economica tramite la creazione di economie diversificate e il conseguimento di una crescita sostenibile nonché della giustizia e della coesione sociale; incoraggia l'armonizzazione e ulteriori misure di liberalizzazione e sostiene la creazione di una zona di libero scambio in conformità dei principi dell'OMC; ritiene che l'(Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia), in veste di principale partner economico dei paesi del Mar Nero, deve svolgere un ruolo fondamentale nella promozione degli obiettivi sopramenzionati e nel sollecitare la regione a compiere i passi necessari per conseguirli;
27. tiene conto del ruolo di rilievo svolto dal turismo costiero e marittimo come catalizzatore per lo sviluppo della regione del Mar Nero in termini di commercio e crescita economica; sottolinea la necessità di sviluppare ulteriormente le infrastrutture del turismo e di incoraggiare la diversificazione dei prodotti turistici, tutelando in tal modo i mezzi di sussistenza tradizionali, facendo un uso migliore delle risorse naturali (es. le risorse geotermiche che offrono significative opportunità commerciali) e adoperandosi per il miglioramento della qualità della vita nella regione; sottolinea che la facilitazione del regime dei visti nella regione incoraggerebbe la mobilità e incentiverebbe le attività economiche e commerciali; ritiene che la Sinergia per il Mar Nero costituisca un quadro adeguato ai fini di promuovere lo sviluppo del turismo nella regione del Mar Nero;
28. rileva iniziative interregionali quali il progetto relativo alla linea ferroviaria Baku-Tbilisi-Kars; ritiene che tale iniziativa getti le basi per una migliore integrazione economica e politica di quella parte di mondo nell'economia europea ed internazionale, e sia suscettibile di contribuire allo sviluppo economico e commerciale della regione; sottolinea tuttavia che il progetto esclude la linea ferroviaria, pienamente operativa, esistente in Armenia; sollecita le Repubbliche del Caucaso meridionale e la Turchia a porre in atto con efficacia politiche di integrazione economica regionale e ad astenersi da progetti regionali miopi e politicamente motivati nel settore dell'energia e dei trasporti, che violino i principi di sviluppo sostenibile della politica europea di vicinato;
Istruzione, formazione e ricerca
29. sottolinea che è importante dare slancio al dialogo interculturale e invita la Commissione a promuoverlo ulteriormente;
30. sottolinea la necessità di facilitare i contatti interpersonali promuovendo la cooperazione nei settori dell'istruzione, della formazione e della ricerca attraverso i programmi comunitari esistenti e disponibili (Tempus, Erasmus Mundus, settimo Programma quadro per la ricerca); invita l'Unione europea e i paesi del Mar Nero a rafforzare la propria cooperazione;
31. sottolinea l'importanza di attrarre i ricercatori provenienti dai paesi del Mar Nero nell'Unione europea semplificando le procedure relative all'ottenimento dei permessi di lavoro, attraverso, tra l'altro, il sistema della carta blu;
Aspetti istituzionali e finanziari
32. auspica un ruolo di primo piano per gli Stati della regione che sono membri dell'Unione europea nella promozione di una maggiore cooperazione con e all'interno della regione; ritiene che la Romania, la Bulgaria e la Grecia, in qualità di Stati membri appartenenti alla regione del Mar Nero, dovrebbero svolgere un ruolo di guida in tale ambito; sottolinea il ruolo speciale che questi Stati membri dovranno svolgere nel trasferimento di competenze e know-how attraverso i programmi Twinning, TAIEX e Sigma; ritiene che sia opportuno avvalersi pienamente dell'esperienza dell'Unione europea nella promozione della cooperazione regionale in altre aree esterne adiacenti, in particolare all'interno della dimensione settentrionale, per poter scambiare le prassi e le lezioni imparate;
33. sottolinea l'importanza della posizione geografica della Russia e della Turchia nella regione del Mar Nero ai fini di promuovere la cooperazione regionale; ritiene che il successo della cooperazione regionale nel Mar Nero dipenda in misura fondamentale dalla capacità di coinvolgere questi paesi in modo costruttivo a fianco degli altri paesi rivieraschi;
34. ricorda che è già disponibile un certo numero di meccanismi per la cooperazione regionale nella zona del Mar Nero; sottolinea, pertanto, che è necessario che l'Unione europea e i paesi del Mar Nero coordinino le attività ed evitino la duplicazione degli sforzi; ritiene che il rafforzamento delle diverse organizzazioni ed iniziative regionali, come l'Organizzazione per la cooperazione economica nel Mar Nero (BSEC), il Forum del Mar Nero per il partenariato e il dialogo, l'Organizzazione GUAM per la democrazia e lo sviluppo economico e altre organizzazioni settoriali, a seconda della loro competenza specifica, e una maggiore cooperazione con esse potrebbero costituire, eventualmente nell'ambito di una nuova struttura, un quadro appropriato per la creazione di sinergie; ritiene che dovrebbe essere ulteriormente sviluppata la dimensione sociale del dialogo e della cooperazione con e all'interno della regione del Mar Nero;
35. plaude al fatto che la Commissione abbia recentemente ottenuto lo status di osservatore presso la BSEC e prende atto delle relazioni esistenti tra il Parlamento europeo e l'Assemblea parlamentare della BSEC; ritiene che sia importante incoraggiare ulteriormente la dimensione parlamentare della cooperazione tra il Parlamento europeo e i parlamenti dei paesi del Mar Nero;
36. sottolinea che occorre sviluppare la cooperazione nella regione del Mar Nero anche a livello non governativo; a tal proposito, chiede alla Commissione di sostenere la creazione di una piattaforma delle ONG per il Mar Nero al fine di istituire un contesto per gli scambi tra le società civili della regione, approfondire la consapevolezza circa i problemi comuni e contribuire all'applicazione e al monitoraggio delle politiche comunitarie a favore della regione;
37. chiede un uso razionale degli strumenti finanziari comunitari mediante un migliore coordinamento dello strumento europeo di vicinato e partenariato, dei Fondi strutturali e dei Fondi di preadesione a disposizione della regione; chiede alla Commissione di stabilire, in cooperazione con gli Stati beneficiari, un sistema generale in materia di informazione prima dell'esborso delle risorse, al fine di controllare e valutare in che misura l'impiego di tali risorse è sostenibile, efficace e conforme agli obiettivi generali delle politiche dell'Unione;
38. approva il raddoppiamento delle risorse finanziarie previste nel quadro dello strumento europeo di vicinato e partenariato per il finanziamento di progetti transfrontalieri; chiede che i principi che disciplinano i Fondi strutturali, in particolare il partenariato, la sostenibilità, l'efficacia, la non discriminazione e il decentramento, siano applicabili all'uso di queste risorse finanziarie; invita la Commissione a informare il Parlamento sull'esecuzione dei fondi e sui progressi compiuti, mediante brevi relazioni semestrali;
39. chiede alla Commissione di mettere lo strumento finanziario decentrato Fondi per piccoli progetti a disposizione di progetti "people to people" nel settore della cooperazione transfrontaliera, compiendo sforzi particolari per incoraggiare l'uso di tale strumento;
40. sottolinea la necessità di rafforzare le capacità degli operatori locali e regionali nella regione del Mar Nero per quanto concerne la programmazione e la preparazione e attuazione dei progetti, in modo da garantire un'efficiente gestione degli strumenti finanziari comunitari;
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41. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché ai governi e ai parlamenti di tutti i paesi del Mar Nero.
– vista la dichiarazione preliminare della Missione di osservazione elettorale dell'Unione europea (EU EOM, dall'inglese European Union Election Observation Mission), fatta in Kenya il 1° gennaio 2008,
– vista la dichiarazione della Presidenza rilasciata a nome dell'Unione europea sugli sforzi di mediazione dell'Unione africana in Kenya l'11 gennaio 2008,
– viste la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli del 1981 e la Carta africana per la democrazia, le elezioni e la "governance" del 2007,
– vista la Dichiarazione dell'Unione africana sui principi che reggono le elezioni democratiche in Africa (2002),
– visti la Dichiarazione di principi per l'osservazione elettorale internazionale e il Codice di condotta per gli osservatori elettorali internazionali, commemorati nella sede delle Nazioni Unite il 27 ottobre 2005,
– visto l'accordo di partenariato fra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (l''accordo di Cotonou") e modificato a Lussemburgo il 25 giugno 2005, in particolare gli articoli 8 e 9,
– visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,
A. considerando che il 27 dicembre 2007 si sono svolte in Kenya le elezioni presidenziali e legislative, alle quali nove partiti hanno presentato candidati alla presidenza, tra cui Mwai Kibaki del partito di unità nazionale (PNU) e Raila Odinga leader del movimento democratico arancione (ODM),
B. considerando che su un totale di 210 seggi del parlamento nazionale i due maggiori partiti, l'ODM e il PNU, hanno ottenuto rispettivamente 99 e 43 seggi,
C. considerando che le elezioni presidenziali del 2007 in Kenya non sono state all'altezza degli standard fondamentali internazionali e regionali per elezioni democratiche e sono state seguite da disordini che hanno provocato la morte di oltre 600 persone
D. considerando che le violenze politiche che hanno fatto seguito alle lezioni hanno provocato lo sfollamento di 250 000 persone e hanno colpito da 400 000 a 500 000 kenioti, soprattutto delle città di Eldoret, Kericho e Kisumu, in base alle informazioni dell'Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari dell'ONU (OCHA),
E. considerando che la crisi politica attuale deriva principalmente da tensioni nella precedente coalizione nazionale dell'arcobaleno (NARC), che ha vinto le elezioni in Kenya del 2002, quando Mwair Kibaki e Raila Odinga concordarono di condividere il potere, patto poi non mantenuto,
F. considerando che le raccomandazioni espresse dalla Missione di osservazione elettorale dell'Unione europea (EU EOM) del 2002 non sono state sufficientemente prese in considerazione, comprese quelle riguardanti le dimensioni e i confini dei collegi elettorali per le elezioni legislative e quella secondo cui l'incarico dei commissari della Commissione elettorale del Kenya (CEK) dovrebbe estendersi a sei mesi dopo le elezioni generali, in modo da accrescerne l'indipendenza e la professionalità,
G. osservando che la campagna elettorale del 2007 è stata caratterizzata da un'atmosfera di forte polarizzazione politica tra gli schieramenti di Kibaki e Odinga, che ha portato a un clima di tensione nelle loro rispettive comunità etniche,
H. considerando che le elezioni presidenziali hanno deluso le speranze e le aspettative del popolo keniota, che aveva partecipato con entusiasmo al processo elettorale, votando in gran numero e in modo pacifico e paziente,
I. considerando che gli intensi sforzi diplomatici, tra i quali la missione di mediazione del Presidente dell'Unione africana (UA) e del Ghana John Kofi Agyekum Kufuor e gli sforzi compiuti da quattro ex Presidenti, non sono riusciti a risolvere la crisi politica,
J. considerando che l"8 gennaio 2008 Mwai Kibaki ha nominato unilateralmente 17 membri del suo gabinetto di governo, prima che la mediazione internazionale fosse stata condotta a termine, vanificando in tal modo una negoziazione tripartita e inducendo l'ODM a riprendere le proteste di massa,
K. considerando che durante la campagna elettorale la libertà d'associazione, d'espressione e di riunione sono state ampiamente rispettate; considerando che tuttavia tale campagna è stata contrassegnata anche da divisioni etnopolitiche, che hanno contribuito all'instabilità che si è venuta a creare nei giorni precedenti le elezioni,
L. considerando che la comunità internazionale non ha prestato sufficiente attenzione a queste tensioni etniche di fondo, e deve d'ora innanzi tenerne conto in ogni futuro sforzo di mediazione dell'attuale crisi in Kenya,
M. considerando che la CEK ha svolto la supervisione degli aspetti logistici e tecnici delle elezioni, ha migliorato l'accesso ai centri per l'iscrizione degli elettori ed ha formato il personale incaricato delle operazioni elettorali,
N. considerando tuttavia che la CEK non ha dimostrato l'imparzialità, la trasparenza e la riservatezza che sono presupposti di ogni elezione democratica, e che ciò trova riscontro nei vizi delle procedure di designazione dei commissari membri della CEK,
O. considerando che gli osservatori dell'EUEOM sono stati ben accolti dalle autorità competenti nei seggi elettorali, dove il processo elettorale veniva condotto correttamente,
P. considerando tuttavia che detti osservatori non hanno ottenuto analogo accesso ai locali in cui avveniva il conteggio dei voti, e hanno concluso che la mancanza di trasparenza e di adeguate procedure di sicurezza ha minato gravemente la credibilità dei risultati dell'elezione presidenziale,
Q. considerando che presso alcuni seggi è stata registrata una partecipazione superiore al 90% e che la CEK ha espresso dubbi circa queste percentuali inverosimilmente elevate,
R. considerando che l'EUEOM ha concluso che in generale il processo elettorale prima della tabulazione dei risultati è stato ben condotto e che le elezioni parlamentari erano giudicate in gran parte riuscite,
S. considerando tuttavia che l'EUEOM ha concluso che la fase di conteggio dell'elezione presidenziale ha mancato di credibilità, e pertanto esprime dubbi circa l'esattezza dei risultati,
T. considerando che secondo l'Osservatorio per la protezione dei difensori dei diritti umani sono state formulate minacce contro membri dell'iniziativa "Kenioti per la pace nella verità e nella giustizia" (KPVG), una coalizione di ONG indipendenti costituitasi in seguito alle elezioni per denunciare brogli e per sostenere la libertà d'espressione e d'associazione nel paese,
U. considerando che nel quadro dell'accordo di Cotonou il Kenya ha assunto impegni per il rispetto dei diritti civili fondamentali, della democrazia fondata sullo Stato di diritto e di un sistema di governo trasparente e responsabile,
1. condanna la tragica perdita di vite umane e la situazione critica dal punto di vista umanitario, e invita con urgenza le autorità competenti e i soggetti coinvolti a compiere il massimo sforzo per portare la pace nella Repubblica del Kenya e assicurare il rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto;
2. approva le conclusioni presentate dall'EU EOM nella sua dichiarazione preliminare;
3. si rammarica che, nonostante l'ampio successo delle elezioni parlamentari, i risultati delle elezioni presidenziali non possano considerarsi credibili a causa delle diffuse segnalazioni di irregolarità elettorali;
4. deplora che Mwai Kibaki abbia nominato unilateralmente il suo gabinetto di governo, il che ha indebolito gravemente gli sforzi di mediazione:
5. chiede a Mwai Kibaki di rispettare gli impegni democratici del suo paese sanciti dalla Costituzione nazionale del Kenya, dalla Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli e dalla Carta africana per la democrazia, le elezioni e la "governance" e di acconsentire a una verifica indipendente del voto presidenziale; sollecita inoltre le autorità keniote ad agevolare tale indagine per porre rimedio alla situazione e per far sì che coloro che hanno commesso tali irregolarità elettorali debbano rispondere del proprio operato;
6. sollecita le autorità keniote a garantire in ogni circostanza l'integrità fisica e psicologica dei membri dell'iniziativa KPVG e di tutti i difensori dei diritti umani che operano in Kenya, e a far cessare tutti gli atti vessatori nei loro confronti;
7. invita entrambe le parti a prendere con urgenza provvedimenti correttivi tangibili mediante negoziati; appoggia a tale riguardo ulteriori sforzi di mediazione da parte di un gruppo di personalità africane di prestigio guidate da Kofi Annan, ex Segretario generale delle Nazioni Unite;
8. invita la Presidenza dell'Unione europea e la Commissione a seguire da vicino la missione di mediazione guidata da Kofi Annan e, se necessario, ad assicurare un'immediata continuazione di questo sforzo di mediazione ad opera di una delegazione ad alto livello dell'Unione europea, eventualmente nell'ambito di un'iniziativa comune UE-UA; invita la Commissione europea ad offrire alle autorità del Kenya tutta l'assistenza tecnica e finanziaria necessaria nel processo di verifica indipendente delle elezioni presidenziali, nonché nelle iniziative ritenute necessarie per porre rimedio alla situazione;
9. si compiace del fatto che il Parlamento recentemente eletto abbia dimostrato la sua indipendenza in occasione dell'elezione del sig. Kenneth Marende, quale suo presidente e sottolinea il ruolo decisivo che tale Parlamento dovrà svolgere per ripristinare le libertà civili in Kenya;
10. chiede misure concrete per la creazione di una commissione elettorale davvero imparziale, che sia meglio in grado di condurre in futuro elezioni libere e corrette;
11. richiama l'attenzione sulla dichiarazione di Samuel Kivuitu, presidente della CEK, che ha sconfessato i risultati delle elezioni presidenziali pubblicati dai media e ha chiesto un'indagine indipendente sulle accuse di brogli;
12. chiede nuove elezioni presidenziali in caso si rivelasse impossibile organizzare un nuovo conteggio credibile e corretto dei voti delle elezioni presidenziali da parte di un organismo indipendente;
13. si rammarica che si sia persa l'opportunità offerta dalle elezioni presidenziali del 2007 di consolidare e sviluppare ulteriormente il processo elettorale e il processo democratico in senso più ampio;
14. invita i leader dei partiti politici ad assumersi la responsabilità di impedire ulteriori violenze nel paese, a dimostrare fedeltà allo Stato di diritto e a garantire il rispetto dei diritti umani;
15. è profondamente preoccupato per le ripercussioni sociali dell'attuale crisi economica e per il suo effetto deleterio sullo sviluppo socioeconomico del paese, nonché per le sue conseguenze economiche sui paesi limitrofi, che dipendono in grande misura dalle infrastrutture del Kenya e la cui situazione umanitaria sta essendo compromessa da questa crisi;
16. invita il governo del Kenya e la Commissione europea ad organizzare rapidamente l'assistenza umanitaria agli sfollati interni e a fornire tutto il personale necessario per il soccorso umanitario;
17. chiede alle autorità responsabili di garantire la copertura da parte di una stampa libera e indipendente e di ripristinare con effetto immediato le trasmissioni in diretta;
18. si rammarica che siano stati versati aiuti di bilancio nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo al governo Kibaki subito dopo le elezioni, cosa che potrebbe essere erroneamente interpretata come influenzata da scelte politiche, e chiede il congelamento di ogni ulteriore sostegno di bilancio al governo del Kenya fino a quando non si sarà trovata una soluzione politica alla crisi attuale;
19. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri, al governo del Kenya, ai Copresidenti dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE e ai Presidenti della Commissione e del Consiglio esecutivo dell'Unione africana.
Ruolo delle donne nell'industria
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Risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2008 sul ruolo delle donne nell'industria (2007/2197(INI))
– visti l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 2, nonché gli articoli 141 e 157 del trattato CE,
– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea firmata il 12 dicembre 2007(1), in particolare i suoi articoli 15, 23, 27, 28, e 31,
– vista la comunicazione della Commissione del 5 ottobre 2005 dal titolo "Attuare il programma comunitario di Lisbona: un quadro politico per rafforzare l'industria manifatturiera dell'Unione europea – verso un'impostazione più integrata della politica industriale" (COM(2005)0474),
– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 18 luglio 2007, dal titolo: "Combattere il divario di retribuzione tra donne e uomini" (COM(2007)0424),
– vista la relazione della Commissione sulle relazioni industriali in Europa nel 2006,
– vista la relazione della Commissione sugli ultimi sviluppi del dialogo sociale settoriale europeo, pubblicata nel 2006,
– viste la convenzioni e le raccomandazioni dell'Organizzazione internazionale del Lavoro sulla parità tra i generi nel mondo del lavoro,
– visto il quadro d'azione sulla parità uomini-donne, firmato dalle parti sociali a livello europeo,
– vista la sua risoluzione del 23 maggio 2007 sulla promozione di un lavoro dignitoso per tutti(2),
– vista la sua risoluzione del 25 settembre 2002 sulla rappresentanza delle donne in seno alle parti sociali dell'Unione europea(3),
– vista la sua risoluzione del 3 febbraio 2000 sulla comunicazione della Commissione dal titolo "Donne e scienza - Mobilitare le donne per arricchire la ricerca europea"(4),
– vista l'audizione pubblica organizzata il 5 giugno 2007 dalla commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere sul ruolo delle donne nell'industria,
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0519/2007),
A. considerando l'importanza strategica dell'industria nei diversi Stati membri dell'Unione europea per quanto concerne la creazione di benessere e di occupazione, elementi che devono essere salvaguardati,
B. considerando che gli stereotipi che persistono ancora oggi nella scelta dell'orientamento del corso di studi e professionale delle donne contribuiscono ad una presenza diseguale di queste ultime nel settore industriale,
C. considerando che il ruolo delle donne nell'industria dovrebbe sempre essere basato sul principio della parità in materia di retribuzioni e di prospettive di carriera affinché le donne siano maggiormente presenti in settori d'attività che non sono considerati tipicamente femminili,
D. considerando che il ruolo delle donne nell'industria varia a causa di una rappresentanza variabile a seconda dei settori, segnatamente una sovrarappresentazione in alcuni settori (tessile, abbigliamento, ricamo, calzaturiero, sughero, cablaggio, materiale elettrico ed elettronico, alimentare) e una sottorappresentazione nei settori di tecnologia avanzata, con conseguente differenziazione delle problematiche riscontrate,
E. considerando che le barriere di genere ostacolano ancora le carriere delle donne nell'industria, ma che oggi sono più sottili che in passato,
F. considerando che nei settori in cui le donne costituiscono la maggioranza dei lavoratori predominano salari più bassi, riflesso del trattamento discriminatorio del lavoro femminile; considerando che i contratti collettivi generalmente non tengono sufficientemente conto della dimensione di genere e delle esigenze specifiche delle donne, e che sforzi più consistenti dovrebbero essere espletati per garantire la concreta applicazione della legislazione in vigore,
G. considerando che in media circa il 14% delle donne occupate nell'UE lavora nell'industria, ma che in alcuni paesi questa percentuale è superiore al 25%; che in tale media le dipendenti a tempo parziale sono più del 21% e che le donne rappresentano il 65% dei lavoratori a tempo parziale nel settore industriale,
H. considerando che è dovere di tutte le imprese rispettare il principio di uguaglianza sul lavoro, indipendentemente dalle dimensioni e dal settore di attività,
I. considerando che le donne con lavoro precario, a tempo parziale, temporaneo e atipico sono più discriminate, in particolare in caso di maternità, e che le loro possibilità di formazione di base, professionale e permanente sono generalmente minori; considerando che le donne con lavoro precario o a tempo parziale spesso non sono in grado di versare in modo continuativo contributi ad un fondo pensioni e corrono pertanto maggiormente il rischio di non disporre di un reddito sufficiente per il proprio sostentamento nella terza età;
J. considerando che la visione integrata della politica industriale, delineata dalla Commissione nella succitata comunicazione del 5 ottobre 2005, pur indicando tra i suoi obiettivi la coesione economica e sociale, non tiene sufficientemente conto della dimensione di genere,
K. considerando che l'industria di trasformazione, nella quale si concentra l'86% della manodopera femminile industriale, è composta per il 99% di piccole e medie imprese (PMI), che occupano circa il 58% della manodopera globale del settore,
L. considerando che l'evoluzione del lavoro si caratterizza attualmente più per l'erosione delle modalità tradizionali di occupazione che per un miglioramento delle condizioni di lavoro e delle opportunità di carriera, in particolare per le donne,
M. considerando che esiste un nesso diretto tra l'assenza di strutture di custodia dei bambini, il ricorso non volontario al lavoro a tempo parziale e la mancanza di possibilità di formazione e di aiuti al reinserimento professionale, il che rischia di lasciare le donne in posti di lavoro meno qualificati e senza sufficienti prospettive di carriera,
N. considerando la scarsità di dati statistici disaggregati per genere per quanto riguarda la divisione del lavoro nelle diverse categorie professionali e nei rispettivi livelli salariali nei settori industriali,
O. considerando che i rischi sanitari e i tipi di malattie professionali possono essere diversi per le donne e per gli uomini, per cui occorre analizzare più in dettaglio le situazioni esistenti e le relative conseguenze, tenendo conto anche delle conseguenze specifiche sulla maternità,
P. considerando che la formazione permanente e un apprendimento rapido aumentano la produttività delle donne e il contributo che esse apportano all'economia,
Q. considerando che solo un clima di lavoro non discriminatorio è in grado di favorire la produttività delle collaboratrici e dei collaboratori e la creazione di un contesto in cui ogni singola persona sia rispettata e veda riconosciuti i propri obiettivi,
1. sottolinea il ruolo delle donne nell'industria e incoraggia la loro promozione nel rispetto della parità di salario, delle condizioni di lavoro, delle prospettive di carriera e di formazione professionale e nel rispetto della maternità e della paternità in quanto valori sociali fondamentali;
2. incoraggia gli Stati membri a promuovere programmi di imprenditoria femminile nel settore industriale e a sostenere finanziariamente la creazione di imprese femminili;
3. sottolinea la necessità di incoraggiare le donne che lavorano nell'industria ad acquisire costantemente le competenze di cui necessitano per riuscire nella propria carriera;
4. richiama l'attenzione sul fatto che ci sono molte cause determinanti ciascuna fase di evoluzione di carriera che creano un clima inospitale per le donne nell'industria, ad esempio pratiche di reclutamento e assunzione che comportano di fatto ostacoli per le donne, norme diversificate per donne e uomini, disparità nell'attribuzione di posti altamente qualificati e divario retributivo tra donne e uomini; ritiene pertanto che ognuna di tali cause di fondo debba essere affrontata mediante strategie specifiche messe a punto dalla Commissione e dagli Stati membri;
5. riconosce la necessità di una politica industriale integrata che tenga conto dell'indispensabile forza trainante che è la competitività, sempre garantendo i diritti sociali ed economici dei lavoratori;
6. chiede alla Commissione e agli Stati membri di sollecitare le grandi imprese affinché mettano a punto e introducano, su base obbligatoria, propri programmi negoziati in materia di parità promuovendone altresì l'elaborazione e l'applicazione negoziata nelle PMI;
7. afferma che la promozione di un lavoro dignitoso costituisce parte integrante dei valori dell'Unione europea e chiede agli Stati membri di adottare misure efficaci al fine di rispettare le norme sociali e garantire un lavoro decoroso nei diversi settori dell'industria, assicurando in tal modo introiti decorosi ai lavoratori, in particolare alle donne, il diritto alla sicurezza e alla salute sul luogo di lavoro, alla protezione sociale e alla libertà sindacale e contribuendo così in ampia misura ad abolire completamente tutte le forme di discriminazione sul lavoro tra uomini e donne;
8. chiede agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie al fine di lottare efficacemente contro lo sfruttamento delle donne sul lavoro, riscontrato soprattutto in alcuni settori, come quello tessile, affinché i diritti fondamentali dei lavoratori, in particolare quelli delle donne, siano rispettati e sia evitato il dumping sociale;
9. ritiene che il ruolo delle donne in qualsiasi settore dell'industria non possa essere preso in considerazione indipendentemente dalla situazione generale dell'industria nell'Unione europea, dalle sfide che tale settore attualmente affronta nell'UE e dalla necessità di trovare risposte adeguate;
10. ritiene positivo che, secondo le ultime statistiche pubblicate, le esportazioni verso i paesi terzi rappresentino ancora in numerosi settori la stessa quota di fatturato totale, il che testimonia della competitività dell'UE in quei settori; esprime tuttavia inquietudine per la stagnazione della domanda nazionale in alcuni Stati membri, per le importazioni crescenti provenienti da paesi terzi e per il persistere del fenomeno di perdita di impieghi settoriali nell'Unione europea, spesso a detrimento delle donne;
11. insiste sulla necessità di misure urgenti per un'applicazione completa ed effettiva della direttiva 75/117/CEE(5) al fine di lottare contro le discriminazioni salariali, segnatamente attraverso un maggior ricorso alle organizzazioni sindacali e attraverso l'elaborazione di piani settoriali graduali, con obiettivi precisi, onde consentire di porre fine alle discriminazioni salariali dirette e indirette;
12. chiede alla Commissione e agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie a garantire la tutela dalle molestie sessuali e basate sul genere;
13. ritiene importante approfondire la questione della creazione di una metodologia di analisi delle mansioni capace di garantire i diritti in materia di parità di remunerazione tra donne e uomini;
14. ritiene importante avviare progetti promossi da EQUAL in materia di rivalutazione del lavoro per promuovere la parità, e sottolinea l'importanza di sostenere progetti pilota che approfondiscano l'analisi delle mansioni al fine di garantire i diritti in materia di parità di remunerazione tra donne e uomini e di valorizzare le persone e le professioni;
15. insiste sulla necessità di incentivare le iniziative che contribuiscono a sviluppare e realizzare nelle imprese azioni positive e politiche in materia di risorse umane che promuovano la parità tra donne e uomini, valorizzando al contempo le pratiche di sensibilizzazione e formazione che consentono di promuovere, trasferire e inserire le migliori prassi nelle organizzazioni e nelle imprese;
16. invita la Commissione e gli Stati membri a intervenire più attivamente ai fini di una sensibilizzazione e di un controllo maggiori delle imprese per quanto concerne il rispetto dei codici di condotta e dei criteri di responsabilità sociale delle imprese nel loro lavoro giornaliero, nonché a garantire migliori condizioni di lavoro, riservando attenzione agli orari di lavoro, all'osservanza dei diritti alla maternità e alla paternità, in particolare garantendo il reinserimento professionale dopo il congedo di maternità o paternità, alla conciliazione tra lavoro e vita familiare, e chiede che tali diritti siano sanciti in una legislazione; insiste sulla necessità di creare condizioni che agevolino la ripartizione delle responsabilità familiari;
17. raccomanda il rafforzamento della possibilità di scelta sul luogo di lavoro, in modo che uomini e donne possano avere maggiori opportunità nella gestione della vita familiare come della carriera lavorativa; ritiene che il lavoro debba essere molto più facilmente disponibile per uomini e donne, così che possano conciliarlo con l'evolversi delle loro esigenze;
18. invita gli Stati membri a introdurre pensioni migliori, più flessibili e trasferibili; ribadisce la sua posizione espressa in prima lettura sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento della trasferibilità dei diritti a pensione complementare(6);
19. sottolinea la necessità di una rete di servizi sociali affidabili e di flessibilità nelle strutture prescolastiche e della scuola primaria, al fine di sostenere le donne che lavorano durante la fase della vita in cui si occupano dell'educazione dei figli;
20. sottolinea che orari di lavoro prolungati esercitano una notevole pressione sui lavoratori e hanno un impatto negativo sulla salute, il benessere e la gratificazione personale;
21. invita gli Stati membri a premiare le imprese che si adoperano a favore della parità tra uomini e donne e favoriscono la conciliazione tra vita professionale e vita familiare al fine di contribuire alla diffusione di buone pratiche in materia;
22. insiste sulla necessità di garantire che le misure attuate nell'ambito della conciliazione tra vita professionale e vita familiare e privata non si traducano nella separazione o nella stereotipizzazione di genere dei ruoli uomo/donna e siano conformi alle priorità della tabella di marcia per la parità tra donne e uomini (2006-2010), segnatamente per quanto riguarda la partecipazione completa e su un piano di parità delle donne al mercato del lavoro e la loro indipendenza economica, e sollecita gli Stati membri a garantire un accesso universale a servizi sociali a costi sostenibili, quali asili nido, doposcuola, strutture di ricreazione per bambini e servizi di sostegno agli anziani, servizi che altrimenti sono tendenzialmente garantiti da donne; chiede un sostegno effettivo a livello tecnico e, ove possibile, aiuti finanziari o incentivi per i datori di lavoro delle PMI affinché possano attuare tali politiche e pratiche;
23. sottolinea l'importanza del negoziato e della contrattazione collettiva nella lotta alla discriminazione contro le donne, segnatamente in materia di accesso al lavoro, di retribuzione, di condizioni di lavoro, di progressione della carriera e di formazione professionale;
24. invita la Commissione e le parti sociali settoriali a definire norme rigorose per la protezione della salute sul lavoro che tengano in conto la dimensione di genere, e in particolare la protezione della maternità, a livello di ricerca, di vigilanza e di misure si prevenzione; rileva che le donne sono sovrarappresentate nei settori in cui la ripetitività dei gesti da svolgere è causa di malattie professionali, come i disturbi muscolo-scheletrici, e che è opportuno conferire un'attenzione particolare a tali patologie;
25. incoraggia la Commissione e gli Stati membri a sviluppare maggiormente la dimensione di genere negli studi, nei sondaggi e nelle inchieste nazionali;
26. sottolinea che la maggior parte degli studi in materia di lavoratori poveri evidenzia che la povertà colpisce in modo particolare le famiglie monoreddito, in particolare quelle in cui sono le donne a generare tale reddito; sottolinea che lo sradicamento della povertà e dell'esclusione sociale deve restare una priorità politica per l'Unione europea; invita la Commissione e gli Stati membri a specificare e a perseguire un ambizioso obiettivo di riduzione del numero di lavoratori poveri in Europa;
27. invita la Commissione a promuovere politiche e programmi di formazione professionale, ivi compreso lo sviluppo delle competenze informatiche di base, diretti alle donne per aumentarne la partecipazione nei vari settori d'attività, tenendo in considerazione il sostegno finanziario disponibile a livello locale, nazionale e comunitario e incoraggiando tanto le grandi imprese che le PMI a ricorrere a tali politiche e programmi;
28. sollecita la Commissione a intensificare il sostegno ai programmi di formazione professionale per le donne nelle PMI industriali e il sostegno alla ricerca e all'innovazione, in conformità del settimo programma quadro e delle previsioni della Carta europea delle piccole imprese quale approvata nell'allegato III delle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 19 e 20 giugno 2000;
29. invita la Commissione a sostenere l'istruzione, l'istruzione superiore e la formazione professionale; sottolinea che l'istruzione costituisce uno strumento essenziale per le donne ai fini del superamento della segmentazione di genere del mercato del lavoro;
30. chiede la diffusione più ampia possibile dell'Agenda strategica di ricerca della Piattaforma tecnologica europea per il futuro del settore tessile e dell'abbigliamento e sollecita tutte le parti coinvolte a procedere verso tecnologie e modelli aziendali innovativi che assicurino una partecipazione equilibrata di donne e uomini a tutti i livelli;
31. deplora la scarsa partecipazione femminile nelle organizzazioni delle parti sociali e invita queste ultime a intensificare la formazione sulla parità di genere impartita ai negoziatori e ai responsabili dei contratti collettivi, nonché a potenziare la partecipazione delle donne nei loro organi decisionali;
32. chiede alla Commissione e agli Stati membri di promuovere una presenza equilibrata di donne e uomini nei consigli di amministrazione delle imprese, in particolare nel caso in cui gli Stati membri siano azionari di dette imprese;
33. sottolinea la necessità di promuovere la creazione di reti di donne all'interno delle singole imprese, tra le imprese dello stesso settore industriale e tra i vari settori industriali;
34. deplora la scarsa percentuale di donne nel settore della tecnologia di punta e sottolinea l'importanza di programmi di educazione e formazione operative nei campi della scienza e della tecnologia, garantendo la qualità e la diversificazione delle offerte di formazione per le donne nei diversi Stati membri e la promozione presso le ragazze di studi scientifici e tecnologici;
35. invita gli Stati membri e la Commissione a sviluppare e ad attuare strategie per affrontare le disparità nell'ambiente di lavoro e nell'evoluzione di carriera delle donne che operano nei settori della scienza e della tecnologia;
36. ritiene necessario divulgare le buone prassi esistenti per quanto riguarda la partecipazione delle donne nella ricerca industriale e nelle industrie di punta; insiste, in tale ambito, sull'importanza di sensibilizzare i quadri dirigenti delle imprese industriali a partecipazione femminile ridotta sulla prospettiva di genere e ritiene che tale sensibilizzazione dovrebbe tradursi in obiettivi numerici;
37. incoraggia gli Stati membri e la Commissione a tener conto, in tutte le relative politiche, della situazione specifica delle donne nell'industria, segnatamente nei settori toccati dai cambiamenti strutturali e dalle misure nel campo del commercio mondiale, sia in relazione a questioni di occupazione e di formazione professionale che di salute e sicurezza sul lavoro;
38. sottolinea la necessità di procedere ad una nuova formazione delle donne che hanno dovuto interrompere la carriera, per aumentarne la "occupabilità"; invita gli Stati membri ad aumentare le possibilità di formazione lungo tutto l'arco della vita;
39. riconosce che alcune regioni si distinguono per l'elevata concentrazione di imprese del settore del tessile e dell'abbigliamento, dal quale dipende notevolmente l'occupazione delle donne, specialmente nelle regioni meno favorite dell'Unione europea; chiede che venga prestata particolare attenzione all'importazione di prodotti provenienti da paesi terzi;
40. insiste sulla necessità di sostenere lo sviluppo delle regioni sfavorite, delle zone con svantaggi strutturali permanenti, delle regioni ultraperiferiche e delle zone colpite da deindustrializzazione o riconversioni industriali recenti, al fine di rafforzare la coesione economica e sociale e l'inserimento sociale delle donne in dette zone e regioni;
41. ritiene che le delocalizzazioni abbiano avuto ripercussioni sulle industrie a forte intensità di manodopera femminile, come l'industria tessile, dell'abbigliamento, del ricamo, della calzatura, del cablaggio, della ceramica, del materiale elettrico ed elettronico, nonché industrie diverse nel settore alimentare, e che tale situazione riguardi in forma più grave gli Stati membri a sviluppo economico più debole, provocando disoccupazione e mettendo in causa la coesione economica e sociale;
42. insiste sulla necessità di monitorare le delocalizzazioni di imprese negli Stati membri dell'Unione europea e di riorientare la politica di concessione dei fondi comunitari in modo da garantire l'occupazione e lo sviluppo regionale;
43. chiede che non vengano concessi aiuti comunitari alle imprese che, dopo aver beneficiato di tali finanziamenti in uno Stato membro, trasferiscono la loro produzione in un altro paese senza ottemperare pienamente ai contratti conclusi con lo Stato membro in questione;
44. raccomanda alla Commissione di seguire con attenzione gli attuali processi di chiusura e delocalizzazione di imprese industriali, esigendo, in caso di irregolarità, la restituzione dei finanziamenti concessi;
45. invita gli Stati membri e la Commissione a tener conto della dimensione di genere all'atto della distribuzione degli aiuti a titolo del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, affinché questi possano giungere anche ai settori a forte intensità di manodopera femminile;
46. sottolinea la necessità di concentrarsi su un cambiamento strutturale controllato nel settore tessile e la necessità di dirigere ed incoraggiare le donne ad approfondire la propria istruzione in modo tale da migliorare la propria "occupabilità" nei rami industriali in espansione;
47. sottolinea l'importanza di programmi comunitari che incentivino la creazione di marche, la difesa dell'indicazione di origine della produzione e la promozione esterna dei prodotti comunitari di settori industriali in cui predomina la presenza femminile, in particolare nelle fiere professionali e internazionali, promuovendo così il lavoro delle donne e garantendo la loro occupazione;
48. ritiene che nelle misure che la Commissione adotterà, segnatamente nell'ambito dei negoziati dell'Organizzazione mondale del commercio, sia necessario tenere conto del contesto e delle caratteristiche specifiche di ogni settore, delle opportunità e delle sfide cui ciascun settore si trova a far fronte e delle difficoltà che ogni Stato membro incontra, specialmente per quanto riguarda l'occupazione femminile e i diritti delle donne;
49. insiste sulla difesa dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori nei processi di ristrutturazione di imprese industriali, sulla necessità di garantire alle loro strutture, specialmente ai comitati aziendali europei, nel corso dell'intero processo, la piena disponibilità di informazioni e la possibilità di intervento decisivo, compreso il diritto di veto, nonché sulla necessità di definire i criteri per le indennità che sarebbero dovute alle lavoratrici e ai lavoratori in caso di inosservanza degli obblighi contrattuali da parte dell'impresa;
50. considera importante facilitare per lavoratori e lavoratrici la ripresa del lavoro dopo un'interruzione di carriera;
51. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
Direttiva 75/117/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile (GU L 45 del 19.2.1975, pag. 19).
Risultati del forum sulla governance di internet, svoltosi a Rio de Janeiro dal 12 al 15 novembre 2007
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Risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2008 sul secondo Forum sulla governance di Internet, svoltosi a Rio de Janeiro dal 12 al 15 novembre 2007
– vista la sua risoluzione del 23 giugno 2005 sulla società dell'informazione(1),
– vista la sua risoluzione del 14 marzo 2006 su un modello europeo di società dell'informazione per la crescita e l'occupazione(2),
– visti la dichiarazione di principi di Ginevra e il piano d'azione del Vertice mondiale sulla società dell'informazione (WSIS) adottati a Ginevra il 12 dicembre 2003,
– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Verso un partenariato mondiale nella società dell'informazione: tradurre in pratica i principi di Ginevra" (COM(2004)0480),
– visti l'impegno WSIS di Tunisi e l'agenda per la società dell'informazione adottati a Tunisi il 18 novembre 2005,
– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Verso un partenariato globale per la società dell'informazione - Dopo la fase di Tunisi del Vertice mondiale sulla società dell'informazione (WSIS)" (COM(2006)0181),
– visto il contributo del Consiglio d'Europa del 10 agosto 2007 al secondo Forum sulla governance di Internet svoltosi a Rio de Janeiro, Brasile, dal 12 al 15 novembre 2007,
– visto l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che l'obiettivo del Forum sulla governance di Internet (Internet Governance Forum, IGF) consiste nell'attuare il mandato del Vertice mondiale sulla società dell'informazione (WSIS) per quanto riguarda la convocazione di fora per un dialogo politico democratico, trasparente e multilaterale,
B. considerando che il ruolo principale dell'IGF è di discutere un'ampia gamma di questioni relative alla governance di Internet e, se del caso, rivolgere raccomandazioni alla comunità internazionale,
C. considerando che, nel corso del primo IGF svoltosi ad Atene dal 30 ottobre al 2 novembre 2006, sono stati individuati alcuni temi e forme del dibattito, quali le coalizioni dinamiche che sono state approfondite a Rio e che saranno ulteriormente esaminate nei futuri IGF,
D. considerando che il secondo IGF, tenutosi a Rio de Janeiro dal 12 al 15 novembre 2007, ha accolto oltre 2000 partecipanti,
E. considerando che le delegazioni ad hoc inviate dal Parlamento europeo hanno svolto un ruolo fondamentale per quanto concerne la promozione dei valori europei e l'interazione con le organizzazioni della società civile e con i rappresentanti dei parlamenti nazionali presenti a tali eventi, in cooperazione con la Commissione;
F. considerando che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) svolgono un ruolo essenziale nel conseguimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio,
G. considerando che una delle maggiori preoccupazioni dell'Europa in relazione alle TIC consiste nel colmare il divario digitale a livello regionale e globale,
H. considerando che le principali priorità indicate dall'Unione europea e dal Consiglio d'europa durante il secondo IGF riguardavano la tutela dei minori sul web, la protezione e la promozione della libertà di espressione, l'esigenza di garantire l'apertura e l'accessibilità necessarie per rendere possibile la diversità, l'indirizzamento e la numerazione di Internet Protocol (IP) nonché l''Internet degli oggetti" ("Internet of things") in relazione alla più ampia questione dei sistemi di identificazione a radiofrequenza (RFID),
I. considerando che tali temi saranno nuovamente affrontati nel prossimo IGF che si terrà a Nuova Delhi dall'8 all'11 dicembre 2008,
1. reputa che benché l'IGF non adotti conclusioni formali, sia responsabilità dell'Unione europea sostenere tale processo, poiché offre un quadro positivo e concreto per definire il futuro di Internet sulla base di un approccio multilaterale;
2. rileva che si possono già trarre lezioni utili dai fruttuosi scambi avvenuti e posti in essere nell'ambito degli IGF svoltisi finora, in particolare per quanto riguarda gli aspetti normativi delle comunicazioni elettroniche e le problematiche legate alla privacy e alla sicurezza dei dati; sottolinea la necessità di garantire in futuro una rete aperta e indipendente, basata sulle iniziative e sulle esigenze dei soggetti interessati e sulla libertà di espressione;
3. invita le istituzioni interessate dell'Unione europea a tenere conto dell'Agenda di Tunisi sulla società dell'informazione nei loro lavori legislativi, in particolare il riesame del quadro delle telecomunicazioni elettroniche, il riesame dell'iniziativa i2010 e qualsiasi futura proposta legislativa concernente le ICT; insiste sugli strumenti atti a rendere Internet accessibile a un maggior numero di persone, ad esempio la concorrenza tra operatori e fornitori di servizi, la neutralità tecnologica e lo sviluppo delle ICT;
4. rileva l'importanza di accrescere il profilo parlamentare del processo degli IGF e auspica l'avvio di una cooperazione con i parlamenti del Brasile e dell'India nonché con altri parlamenti interessati in relazione al prossimo IGF di Nuova Delhi;
5. invita il Consiglio e la Commissione a dare priorità all'IGF nella loro agenda;
6. prende atto della proposta della Lituania di organizzare l'IGF nel 2010;
7. riconosce l'importanza di un rafforzamento della cooperazione con la Commissione, ad esempio mediante riunioni regolari dopo le riunioni del gruppo consultivo dell'IGF,
8. sottolinea l'importanza di impegnare interessi nazionali e regionali nel processo degli IGF al fine di costituire IGF "locali", come già proposto nel Regno Unito;
9. sostiene l'organizzazione di un "IGF europeo" prima della metà del 2009 per rafforzare la dimensione europea del processo IGF/WSIS nel suo complesso; invita il suo Presidente a mettere a disposizione le strutture per un evento preparatorio prima dell'IGF di Nuova Delhi, con la partecipazione dei deputati dei parlamenti degli Stati membri;
10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.
– viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione dei diritti umani in Cina,
– visti gli ultimi due round del dialogo UE-Cina sui diritti umani, svoltisi il 17 ottobre 2007 a Pechino e il 15 e 16 maggio 2007 a Berlino,
– vista l'audizione pubblica tenuta il 26 novembre 2007 dalla propria sottocommissione per i diritti dell'uomo sui diritti dell'uomo in Cina alla vigilia dei Giochi Olimpici del 2008 a Pechino,
– vista la tregua olimpica ONU, decretata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 31 ottobre 2007, che invita gli Stati membri dell'ONU a rispettare e promuovere la pace durante i Giochi Olimpici del 2008,
– visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,
A. considerando che, il 27 dicembre 2007 a Pechino, agenti di polizia hanno prelevato l'attivista per i diritti umani Hu Jia dalla sua casa con l'accusa di incitamento alla sovversione,
B. considerando che nel corso degli ultimi anni Hu Jia e sua moglie Zeng Jinyan hanno richiamato l'attenzione sugli abusi dei diritti dell'uomo in Cina e che, a causa delle loro campagne d'informazione, hanno passato numerosi periodi agli arresti domiciliari,
C. considerando che le condizioni di salute di Hu Jia sono gravi per via di una malattia al fegato per cui deve assumere medicinali,
D. considerando che nel 2006 Zeng Jinyan figurava tra i cento "eroi" e pionieri del mondo scelti dalla rivista Time e che nel 2007, insieme a Hu Jia, ha ricevuto il premio speciale per la Cina di Reporter senza frontiere e la nomina al premio Sakharov,
E. considerando che le organizzazioni per i diritti dell'uomo hanno affermato che tale arresto è un'altra mossa del governo cinese per mettere a tacere i dissidenti in vista dei Giochi Olimpici del 2008,
F. considerando che 57 intellettuali cinesi hanno prontamente pubblicato una lettera aperta chiedendo l'immediato rilascio di Hu Jia,
G. considerando che il 31 dicembre 2007 il Presidente del Parlamento europeo ha reso pubblico un comunicato in cui rivolge alle autorità cinesi un monito a causa della detenzione di Hu Jia e un appello affinché i Giochi Olimpici del 2008 siano usati dalla Cina come una possibilità di dimostrare che il paese ospitante l'evento sportivo più importante del mondo è impegnato sul fronte del rispetto degli standard per i diritti umani riconosciuti a livello internazionale, ivi compresa la libertà d'espressione,
1. condanna con fermezza la detenzione di Hu Jia e chiede il suo immediato rilascio, insieme a tutti gli altri dissidenti arrestati e tenuti in prigione per reati d'opinione;
2. rivolge un pressante appello alle autorità cinesi affinché garantiscano in tutte le circostanze l'integrità fisica e psicologica di Hu Jia, dei suoi parenti e dei suoi legali;
3. chiede alla Cina di rispettare i propri impegni per i diritti umani e per lo stato di diritto e, in particolare, le disposizioni della dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1998, cessando di molestare i difensori dei diritti umani in Cina al fine di dimostrare il suo impegno verso tali diritti nell'anno in cui ospita i Giochi Olimpici;
4. sollecita pressantemente la Cina a non usare i Giochi Olimpici del 2008 come pretesto per arrestare, detenere e imprigionare illegalmente i dissidenti, i giornalisti e gli attivisti per i diritti umani che diffondono notizie o manifestano contro gli abusi dei diritti umani;
5. è del parere che le preoccupazioni in materia di diritti dell'uomo dovrebbero ottenere più attenzione alla vigilia dei Giochi Olimpici del 2008; ribadisce l'esigenza di rispettare i principi etici fondamentali universali e di promuovere una società pacifica interessata a salvaguardare la dignità dell'uomo, sanciti dagli articoli 1 e 2 della Carta olimpica;
6. sollecita la Cina a modificare il proprio diritto penale per facilitare la libertà di espressione di giornalisti, scrittori, liberi professionisti e reporter che trasmetteranno al mondo le notizie riguardo un evento così importante come i Giochi Olimpici del 2008; ritiene che tale riforma consentirà altresì di specificare il campo di applicazione di taluni dispositivi giuridici poco chiari (ad esempio l'articolo 105 del Codice penale cinese) e invierà al mondo un segnale positivo dimostrando l'apertura del 17° Congresso nazionale del Partito comunista cinese per un cammino agevole verso un più ampio rispetto della diversità di opinioni;
7. chiede alle autorità cinesi di permettere a Hu Jia e a tutti gli altri dissidenti arrestati di ricevere, qualora necessario, assistenza medica e di tener conto del fatto che condizioni di detenzione inadeguate potrebbero causare un peggioramento del loro stato di salute;
8. sollecita le autorità cinesi a chiudere le cosiddette "prigioni nere", ossia luoghi di detenzione creati per imprigionare i soggetti scomodi prima dei Giochi Olimpici del 2008;
9. chiede al Consiglio dell'Unione europea di intraprendere iniziative nei confronti delle autorità cinesi per quanto riguarda l'arresto di Hu Jia e la scomparsa, in data 22 settembre 2007, di Gao Zhisheng, noto avvocato per i diritti umani nonché amico di Hu Jia, che è divenuto un simbolo delle difficili condizioni delle varie migliaia di difensori dei diritti umani attualmente imprigionati in Cina;
10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati, al Presidente e al Primo ministro della Repubblica popolare cinese, nonché al Comitato olimpico internazionale.
Situazione nella Repubblica democratica del Congo e lo stupro come crimine di guerra
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Risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2008 sulla situazione nella Repubblica democratica del Congo e sullo stupro come crimine di guerra
– viste le sue precedenti risoluzioni sulle violazioni dei diritti umani nella Repubblica democratica del Congo (RDC),
– vista la risoluzione dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, del 22 novembre 2007, sulla situazione nella Repubblica democratica del Congo, in particolare nella parte orientale, e il suo impatto sulla regione,
– visto lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, adottato nel 1998, e in particolare gli articoli 7 e 8, che definiscono stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata e altre forme di violenza sessuale come crimini contro l'umanità e crimini di guerra, assimilandoli a una forma di tortura e a un grave crimine di guerra, a prescindere dal fatto che siano o meno perpetrati sistematicamente durante conflitti internazionali o interni,
– vista la Ventiquattresima relazione delle Nazioni Unite del Segretario generale sulla Missione di Osservazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo, del 14 novembre 2007,
– vista la dichiarazione del 27 luglio 2007 della Missione delle Nazioni Unite nella (MONUC),
– vista la pubblicazione dell'Osservatorio dei diritti umani dal titolo "Renewed Crisis in North Kivu", dell'ottobre 2007,
– vista la pubblicazione dell'Osservatorio dei diritti umani dal titolo "Seeking Justice - The Prosecution of Sexual Violence in the Congo War", del marzo 2005,
– vista la relazione di Amnesty International per il 2007,
– visto il piano d'azione umanitario patrocinato dall'ONU per la Repubblica democratica del Congo per il 2008, dell"11 dicembre 2007,
– viste le notizie e analisi umanitarie pubblicate il 13 dicembre 2007 dall'Ufficio ONU per il coordinamento delle questioni umanitarie,
– visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,
A. considerando che la guerra e i disordini nella parte orientale della RDC si sono tradotti in un livello diffuso e allarmante di violenza sessuale contro le donne, perpetrata sia da gruppi armati di ribelli che dall'esercito governativo e dalle forze di polizia,
B. considerando che nella parte orientale della RDC le donne sono vittime di attacchi sistematici a livelli senza precedenti e considerando che, secondo il Sottosegretario generale delle Nazioni Unite per le questioni umanitarie, la violenza sessuale nella RDC è la peggiore nel mondo,
C. considerando che gli stupri sono altresì perpetrati in campi profughi, dove molti civili hanno cercato rifugio dai combattimenti che solo nel 2007 hanno spinto più di 400 000 persone ad abbandonare le proprie case e i propri villaggi,
D. considerando che, secondo il Rappresentante speciale del Segretario delle Nazioni Unite nella RDC, le atrocità contro le donne sono strutturate intorno allo stupro, allo stupro di gruppo, alla schiavitù sessuale e all'assassinio, con conseguenze profonde che includono la distruzione fisica e psicologica delle donne,
E. considerando che, secondo il piano d'azione umanitario per la RDC per il 2008, nel 2007 sono stati riferiti 32 353 casi di stupro, il che probabilmente è solo una frazione della cifra totale,
F. considerando che la risoluzione n. 1325(2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sottolinea che è responsabilità di tutti gli Stati porre fine all'impunità e perseguire i responsabili di crimini contro l'umanità e di crimini di guerra, compresi quelli legati alla violenza sessuale e di altro tipo contro le donne e le ragazze,
G. considerando che lo stupro sembra essere usato come mezzo per umiliare le donne dinanzi alle loro famiglie e comunità, distruggendo in tal modo l'integrità, il morale e la coesione di tali comunità,
H. considerando con preoccupazione che le donne e le ragazze vittime di stupro subiscono una diffusa discriminazione sociale e sono ripudiate dalle loro famiglie e comunità, mentre i perpetratori godono di impunità, il che è una delle ulteriori ragioni per cui soltanto una parte dei casi di stupro è denunciata dalle vittime,
I. considerando con profonda preoccupazione l'inadeguatezza degli sforzi esplicati per indagare in profondità su tali crimini, l'assenza di misure di protezione per i testimoni, per le vittime e per le famiglie delle vittime, la mancanza di informazione riguardo ai casi di stupro e la mancanza di assistenza medica adeguata per le vittime,
J. considerando che la nuova legge sulla violenza sessuale adottata dal parlamento della RDC nel 2006, concepita per accelerare i procedimenti giudiziari per stupro e per imporre sanzioni più severe, finora ha avuto effetto limitato,
K. considerando che il 10 dicembre 2007 a Nairobi il Rwanda e la RDC hanno firmato una dichiarazione comune a favore di una soluzione complessiva contro la presenza di gruppi armati nel Kivus responsabili di violenza sessuale e di altre violazioni dei diritti umani,
L. considerando che molti anni di conflitto armato sono risultati, direttamente o indirettamente, in quattro milioni di vittime, dirette o indirette, e hanno causato lo sfollamento di almeno un milione e mezzo di persone, in maggior parte donne e bambini, nonché la distruzione dell'infrastruttura socio-economica della RDC,
1. condanna fermamente il ricorso allo stupro come arma di guerra e ricorda che la Corte penale internazionale ha giurisdizione su tali atti, così come la RDC;
2. insiste in particolare affinché i perpetratori di violenza sessuale contro le donne siano denunciati, identificati, perseguiti e puniti, a norma del diritto penale nazionale e internazionale;
3. chiede al governo della RDC di porre fine all'impunità e di mettere in atto la nuova legge adottata dal suo parlamento, la quale dichiara illegale la violenza sessuale e stabilisce pene più severe per i colpevoli;
4. sollecita la comunità internazionale a prendere tutte le misure necessarie per appoggiare le autorità nazionali competenti nel condurre indagini su tali atti e nel perseguire i responsabili;
5. chiede all'Unione europea di destinare stanziamenti ingenti per la fornitura di sostegno medico, giuridico e sociale alle vittime di abusi sessuali e per l'emancipazione delle donne e delle ragazze quale modo per prevenire ulteriori abusi sessuali;
6. invita tutte le forze che prendono parte ai conflitti nell'est della RDC a rispettare i diritti umani e il diritto umanitario internazionale, a cessare tutti gli attacchi contro le donne e altri civili e a consentire alle agenzie umanitarie di prestare assistenza alle vittime;
7. chiede all'Unione europea e alle Nazioni Unite di riconoscere formalmente lo stupro, l'inseminazione forzata, la schiavitù sessuale e qualsiasi altra forma di violenza sessuale come crimini contro l'umanità, gravi crimini di guerra e una forma di tortura, a prescindere dal fatto che siano o meno perpetrati sistematicamente;
8. chiede ai paesi membri delle Nazioni Unite di inviare personale presso la missione di mantenimento della pace MONUC per dare seguito a tutte le denunce di abusi e di sfruttamento sessuali, in particolare quelli che riguardano minori, e di portare quanti hanno commesso abusi sessuali il più rapidamente possibile dinanzi alla giustizia; chiede pertanto che venga rafforzato il mandato della MONUC in considerazione della protezione dei civili dalla violenza sessuale;
9. invita le Nazioni Unite, l'Unione africana, l'Unione europea e gli altri partner della RDC ad adoperarsi al massimo per porre in essere un meccanismo efficace di monitoraggio e documentazione della violenza sessuale nella RDC e a fornire aiuti e protezione efficaci ed adeguati alle donne, in particolare nell'est del paese;
10. esprime profonda preoccupazione per il fatto che la violenza sessuale sta causando un immenso esodo rurale e sottolinea che la violenza sessuale sistematica e una diffusa "cultura della violenza sessuale" distruggono tutte le reti sociali e rappresentano una vera minaccia nazionale;
11. accoglie con favore l'apertura della conferenza sulla pace, la sicurezza e lo sviluppo a Goma (Kivu settentrionale) e spera che la cessazione delle ostilità durante la conferenza segni il primo passo verso l'instaurazione della fiducia tra i belligeranti; esorta i partecipanti ad affrontare la questione della violenza sessuale contro le donne e le ragazze e ad impegnarsi per condurre i perpetratori dinanzi alla giustizia;
12. chiede alla Commissione di fornire sostegno, compresi aiuti finanziari, per l'organizzazione di una conferenza di pace nel Kivu al fine di consentire alla popolazione di partecipare alla ricerca di una soluzione duratura;
13. chiede al governo della RDC e alla MONUC di garantire un livello adeguato di sicurezza per i membri delle organizzazioni umanitarie;
14. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, ai governi degli Stati membri dell'Unione europea, ai governi della RDC e dei paesi dei Grandi Laghi africani, alle istituzioni dell'Unione africana e al Segretario generale delle Nazioni Unite.
Egitto
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Risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2008 sulla situazione in Egitto
– viste le sue precedenti risoluzioni sul partenariato euromediterraneo,
– vista la sua risoluzione del 15 novembre 2007 sui gravi episodi che mettono a repentaglio l'esistenza delle comunità cristiane e di altre comunità religiose(1),
– vista la dichiarazione di Barcellona di novembre 1995,
– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 21 maggio 2003, su "Un nuovo impulso alle azioni dell'UE con i partner mediterranei nel campo dei diritti dell'uomo e della democratizzazione – Orientamenti strategici" (COM(2003)0294),
– vista la prima conferenza della rete euromediterranea per i diritti umani svoltasi al Cairo il 26 e 27 gennaio 2006,
– vista la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti degradanti del 1984,
– visti gli orientamenti UE per la protezione dei difensori dei diritti dell'uomo,
– visto l'articolo 19 della Convenzione internazionale dell'ONU sui diritti civili e politici ratificata dall'Egitto nel 1982,
– vista la Convenzione internazionale contro tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne,
– visto il programma di lavoro adottato al Vertice dei capi di Stato e di governo di Barcellona nel novembre 2005,
– viste le conclusioni della 5a Conferenza europea dei Presidenti dei Parlamenti, adottata il 26 novembre 2005 a Barcellona,
– viste le risoluzioni adottate dall'Assemblea parlamentare euromediterranea (APEM) il 27 marzo 2006 e la dichiarazione del suo Presidente,
– vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2006 sulla politica di vicinato europea(2),
– visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,
A. considerando che nel marzo 2007 è stato sottoscritto un Piano di azione UE-Egitto nell'ambito del Consiglio di associazione creato dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra; considerando che il suddetto Piano d'azione stabilisce priorità fra cui va data una particolare attenzione al potenziamento dell'efficacia delle istituzioni orientata al rafforzamento della democrazia, dello Stato di diritto e alla piena promozione dei diritti umani in tutti gli aspetti,
B. considerando che la promozione del rispetto della democrazia, dei diritti umani e delle libertà civili sono principi fondamentali e obiettivi per l'Unione europea e costituiscono una base comune per lo sviluppo dell'area euromediterranea,
C. considerando che il Parlamento europeo attribuisce grande importanza alle relazioni con l'Egitto e considera lo svolgimento di elezioni libere e imparziali l'unico strumento di progresso verso una società più democratica e sottolinea l'importanza delle relazioni UE-Egitto per la stabilità e lo sviluppo dell'area euromediterranea;
D. considerando che le autorità egiziane hanno promesso di porre termine alla detenzione di giornalisti, promessa che però finora non è stata mantenuta;
E. considerando che il candidato dell'opposizione presidenziale Ayman Nour sta ancora scontando una condanna a cinque anni a seguito di un processo ingiusto svoltosi nel 2005 con accuse per motivi politici e considerando che la sua salute si sta deteriorando a seguito di tale detenzione,
F. considerando la chiusura del Centro per i sindacati e l'assistenza ai lavoratori e le sue agenzie, la quale e stata la prima volta, un sostegno ONG da parte di una decisione esecutiva, e la chiusura dell'Associazione di aiuto legale per i diritti umani (AHRLA), e la conseguente condanna dell'attivista per i diritti umani Kamal Abbas, il coordinatore generale del Centro, per l'impegno diffamatorio contro Mohammed Mostafa, dopo la pubblicazione di un suo scritto nel giornale Kalam Sanya,
G. considerando che i Copti, i Baha'i, gli Sciiti, i Coranici e i membri di altre minoranze religiose sono ancora gravemente svantaggiati da un isolamento settario,
1. riconosce il ruolo che l'Egitto svolge nel processo di pace nel Medio Oriente e l'importanza che le relazioni fra UE ed Egitto hanno per l'intera area euromediterranea e nella lotta al terrorismo internazionale e al fondamentalismo; ricorda tuttavia che il rispetto per i diritti umani è un valore fondamentale dell'accordo di associazione UE-Egitto e riafferma l'importanza del partenariato euromediterraneo per promuovere lo stato di diritto e le libertà fondamentali;
2. ritiene che i recenti arresti e l'azione svolta contro le ONG e i difensori dei diritti umani pregiudichino gli impegni sottoscritti dal governo egiziano in materia di diritti e libertà fondamentali nonché i passi compiuti dal paese nel processo democratico; sostiene la "campagna di organizzazioni non governative per la libertà di organizzazione" lanciata il 13 maggio 2007 da 34 ONG a seguito della prima relazione collettiva su "molestie amministrative e di sicurezza";
3. invita il governo egiziano a porre termine a tutte le forme di molestia ivi comprese le misure giudiziarie, la detenzione di professionisti dei mezzi d'informazione e, più in generale, dei difensori dei diritti umani e degli attivisti che chiedono riforme e pieno rispetto della libertà di espressione, in conformità con l'articolo 19 della suddetta Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici;
4. incoraggia il governo egiziano a mantenere il suo impegno per revocare lo stato d'emergenza il 31 maggio 2008; chiede alle autorità egiziane di emendare la legge n. 25 del 1966 sulle corti marziali, che è uno dei principali ostacoli al pieno godimento delle libertà fondamentali e a garantire che tutte le misure e la legislazione adottata per la lotta al terrorismo siano pienamente conformi alla legislazione internazionale in materia di diritti umani;
5. sostiene fortemente misure volte a garantire la libertà accademica, la libertà dei mezzi d'informazione e delle personali credenze religiose; chiede al proposito di abrogare misure amministrative arbitrarie come quelle adottate contro il Centro per i sindacati e i servizi ai lavoratori e l'Associazione per l'aiuto legale in materia dei diritti umani; chiede il rilascio di Kamal Abbas e di altri attivisti; chiede che le leggi sulle associazioni non impongano arbitrarie restrizioni alle pacifiche attività di organizzazioni della società civile;
6. chiede l'immediato rilascio di Ayman Nour ricordando le notizie del deterioramento delle sue condizioni di salute e chiede immediatamente una visita di controllo per accertare le sue condizioni di salute cui partecipi personale medico qualificato;
7. sottolinea la necessità di una piena attuazione dei principi della Convenzione OAU del 1969 regolante gli specifici aspetti dei problemi dei rifugiati in Africa e della Convenzione internazionale del 1993 concernenti i diritti e la tutela dei lavoratori migranti e delle relative famiglie; sostiene le osservazioni conclusive della commissione delle Nazioni Unite sui lavoratori migranti del maggio 2007 che chiedeva la riapertura delle indagini sull'uccisione di 27 sudanesi richiedenti asilo nel dicembre 2005;
8. chiede di porre termine a qualsiasi tipo di forma di tortura e di maltrattamento e chiede l'apertura di indagini allorché vi sia un sospetto ragionevole che siano stati compiuti atti di tortura; chiede al governo egiziano di consentire una visita del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura e su altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti;
9. sottolinea l'importanza di garantire e rafforzare l'indipendenza giudiziaria emendando o cancellando tutte le disposizioni legali che inficiano o non garantiscano sufficientemente la sua indipendenza; sottolinea la necessità del rispetto e della tutela delle libertà di associazione e di espressione dei giudici conformemente agli articoli 8 e 9 dei principi di base delle Nazioni Unite sull'indipendenza del settore giudiziario;
10. plaude all'impegno egiziano di rendere sicuro il confine con Gaza e incoraggia tutte le parti interessate a intensificare la lotta al contrabbando attraverso gallerie nella striscia di Gaza;
11. sollecita l'UE a dare la massima priorità nella sua agenda agli sviluppi in materia dei diritti umani durante la prossima riunione della sottocommissione UE-Egitto su questioni politiche; invita il Consiglio e la Commissione a riferire al Parlamento coinvolgendolo nella valutazione;
12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al governo e al parlamento egiziano, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi mediterranei firmatari della Dichiarazione di Barcellona, al Consiglio, alla Commissione nonché al presidente dell'Assemblea parlamentare euromediterranea.