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Testi approvati
Giovedì 31 gennaio 2008 - Bruxelles
Attribuzioni del Presidente (interpretazione dell'articolo 19)
 Regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne basato sul riconoscimento unilaterale di determinati documenti da parte di Bulgaria, Repubblica Ceca, Cipro, Lettonia, Ungheria, Malta, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia ***I
 Regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne (Svizzera e Liechtenstein) ***I
 Statistiche sull'acquacoltura ***I
 Cooperazione tra le unità speciali d'intervento degli Stati membri *
 Spazio europeo della ricerca: nuove prospettive
 Completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunità ***II
 Situazione in Iran
 Risultati della Conferenza sul cambiamento climatico (Bali)
 Piano d'azione per l'efficienza energetica: concretizzare le potenzialità
 Una politica per ridurre le catture accessorie ed eliminare i rigetti nella pesca europea
 Una strategia europea per i rom

Attribuzioni del Presidente (interpretazione dell'articolo 19)
PDF 95kWORD 22k
Decisione del Parlamento europeo del 31 gennaio 2008 sull'interpretazione dell'articolo 19 del regolamento del Parlamento europeo riguardante le attribuzioni del presidente

Il Parlamento europeo,

–   vista la lettera del 24 gennaio 2008 del Presidente della commissione affari costituzionali,

–   visto l'articolo 201 del suo regolamento,

1.   decide di adottare la seguente interpretazione dell'articolo 19:"

L'articolo 19, paragrafo 1, può essere interpretato in modo tale che tra i poteri da esso conferiti al Presidente rientri anche quello di porre fine a un eccessivo ricorso a prassi quali richiami al regolamento, mozioni di procedura e dichiarazioni di voto, nonché richieste di votazioni distinte, per parti separate o per appello nominale, nei casi in cui il Presidente ritenga che vi sia il chiaro intento di pregiudicare in modo grave e duraturo lo svolgimento dei lavori dell'Aula o i diritti degli altri deputati

"

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.


Regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne basato sul riconoscimento unilaterale di determinati documenti da parte di Bulgaria, Repubblica Ceca, Cipro, Lettonia, Ungheria, Malta, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia ***I
PDF 190kWORD 22k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 31 gennaio 2008 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale di determinati documenti, da parte di Bulgaria, Repubblica ceca, Cipro, Lettonia, Ungheria, Malta, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia, come equipollenti ai loro visti nazionali ai fini del transito nel loro territorio (COM(2007)0508 – C6-0279/2007 – 2007/0185 (COD))
P6_TA(2008)0025A6-0511/2007

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0508),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 62, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0279/2007),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0511/2007),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 31 gennaio 2008 in vista dell'adozione della decisione n. .../2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale di determinati documenti, da parte di Bulgaria, Cipro e Romania come equipollenti ai loro visti nazionali ai fini del transito nel loro territorio

P6_TC1-COD(2007)0185


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione n. 582/2008/CE)


Regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne (Svizzera e Liechtenstein) ***I
PDF 188kWORD 23k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 31 gennaio 2008 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della decisione n. 896/2006/CE che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale da parte degli Stati membri, ai fini del transito nel loro territorio, di determinati documenti di soggiorno rilasciati dalla Svizzera e dal Liechtenstein (COM(2007)0508 – C6-0280/2007 –2007/0186(COD))
P6_TA(2008)0026A6-0509/2007

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0508),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 62, paragrafo 2, lettera a), del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0280/2007),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0509/2007),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 31 gennaio 2008 in vista dell'adozione della decisione n. .../2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della decisione n. 896/2006/CE che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale da parte degli Stati membri, ai fini del transito nel loro territorio, di determinati documenti di soggiorno rilasciati dalla Svizzera e dal Liechtenstein

P6_TC1-COD(2007)0186


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione n. 586/2008/CE)


Statistiche sull'acquacoltura ***I
PDF 186kWORD 22k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 31 gennaio 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasmissione di statistiche sull'acquacoltura da parte degli Stati membri (COM(2006)0864 – C6-0005/2007 – 2006/0286(COD))
P6_TA(2008)0027A6-0001/2008

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0864),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0005/2007),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per la pesca (A6-0001/2008),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 31 gennaio 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasmissione di statistiche sull'acquacoltura da parte degli Stati membri e che abroga il regolamento (CE) n. 788/96 del Consiglio

P6_TC1-COD(2006)0286


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. .../2008)


Cooperazione tra le unità speciali d'intervento degli Stati membri *
PDF 211kWORD 62k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 31 gennaio 2008 sull'iniziativa della Repubblica d'Austria in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio relativa al miglioramento della cooperazione tra le unità speciali d'intervento degli Stati membri dell'Unione europea in situazioni di crisi (15437/2006 – C6-0058/2007 – 2007/0803(CNS))
P6_TA(2008)0028A6-0507/2007

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista l'iniziativa della Repubblica d'Austria (15437/2006),

–   visti gli articoli 30, 32 e 34, paragrafo 2, lettera c), del trattato UE,

–   visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0058/2007),

–   visti gli articoli 93 e 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0507/2007),

1.   approva l'iniziativa della Repubblica d'Austria quale emendata;

2.   invita il Consiglio a modificare di conseguenza l'iniziativa;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente l'iniziativa della Repubblica d'Austria;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché al governo della Repubblica d'Austria.

Testo della Repubblica d'Austria   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Considerando 4
(4)  Nessun singolo Stato membro dispone di tutti i mezzi, di tutte le risorse e di tutte le competenze specifiche che si richiedono per affrontare efficacemente situazioni di crisi su vasta scala, di qualunque tipo esse siano, che esigono un intervento speciale. Riveste pertanto importanza cruciale che ogni Stato membro abbia la possibilità di chiedere l'assistenza di un altro Stato membro.
(4)  Nessun singolo Stato membro dispone di tutti i mezzi, di tutte le risorse e di tutte le competenze specifiche che si richiedono per affrontare efficacemente situazioni di crisi specifiche o su vasta scala, di qualunque tipo esse siano, che esigono un intervento speciale. Riveste pertanto importanza cruciale che ogni Stato membro abbia la possibilità di chiedere l'assistenza di un altro Stato membro.
Emendamento 2
Considerando 5
(5)  La presente decisione stabilisce alcune norme generali in materia di responsabilità, anche in materia di responsabilità penale, volte a definire un quadro giuridico nelle circostanze in cui gli Stati membri interessati decidano di chiedere e fornire assistenza. La disponibilità di tale quadro giuridico e di una dichiarazione che indichi le autorità competenti consentirà agli Stati membri di reagire rapidamente e risparmiare tempo al sopraggiungere di una situazione di crisi.
(5)  La decisione del Consiglio 2007/.../GAI sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera ("la Decisione di Prüm") disciplina, segnatamente all'articolo 18, le forme di assistenza di polizia tra Stati membri in relazione ad assembramenti e analoghi eventi di rilievo, disastri nonché incidenti gravi. La presente decisione non include gli assembramenti, i disastri o gli incidenti gravi ai sensi dell'articolo 18 della Decisione di Prüm, ma integra le disposizioni della Decisione di Prüm che prevedono forme di assistenza di polizia tra Stati membri fornite mediante unità speciali di intervento in altre situazioni, ovvero situazioni di crisi provocate dall'uomo o situazioni di terrorismo che rappresentino una seria minaccia fisica diretta per persone, proprietà, infrastrutture o istituzioni, in particolare la cattura di ostaggi, i dirottamenti aerei ed eventi simili. A tal fine, è opportuno che ciascuno Stato membro segnali quali sono le autorità nazionali competenti alle quali gli altri Stati membri interessati possono chiedere assistenza o un intervento.
Emendamento 3
Considerando 5 bis (nuovo)
(5 bis)  La disponibilità di questo quadro giuridico e di un compendio che indichi le autorità competenti consentirà agli Stati membri di reagire rapidamente e di risparmiare tempo al sopraggiungere di una tale situazione di crisi o di terrorismo. Inoltre, al fine di promuovere la capacità degli Stati membri di prevenire siffatte situazioni, in particolare gli incidenti terroristici, e di reagirvi, è essenziale che le unità speciali di intervento si incontrino su base regolare e organizzino sessioni congiunte di formazione, in modo da beneficiare delle reciproche esperienze.
Emendamento 4
Articolo 1
La presente decisione stabilisce le norme e le condizioni generali volte a consentire ad unità speciali d'intervento di uno Stato membro di fornire assistenza e/o operare sul territorio di un altro Stato membro (in seguito denominato lo "Stato membro richiedente") ove quest'ultimo ne abbia fatto richiesta ed esse abbiano deciso di accoglierla per far fronte a una situazione di crisi.
La presente decisione stabilisce le norme e le condizioni generali volte a consentire ad unità speciali d'intervento di uno Stato membro (in seguito denominato "lo Stato membro cui viene fatta la richiesta") di fornire assistenza e/o operare sul territorio di un altro Stato membro (in seguito denominato lo "Stato membro richiedente") ove quest'ultimo ne abbia fatto richiesta ed esse abbiano deciso di accoglierla per far fronte a una situazione di crisi. I dettagli pratici e le disposizioni di attuazione della presente decisione sono concordati direttamente tra lo Stato membro richiedente e lo Stato membro cui viene fatta la richiesta.
Emendamento 6
Articolo 2, punto 2
2) "situazione di crisi": qualsiasi situazione provocata dall'uomo in uno Stato membro che rappresenti una seria minaccia fisica diretta per persone o istituzioni in detto Stato membro, in particolare la cattura di ostaggi, i dirottamenti aerei ed eventi simili.
2) "situazione di crisi": qualsiasi situazione provocata dall'uomo in uno Stato membro che dia ragionevoli motivi per credere che sia stato, sia o sarà commesso un atto criminale che rappresenti una seria minaccia fisica diretta per persone, proprietà, infrastrutture o istituzioni in detto Stato membro, in particolare le situazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo1.
____________________
1 GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3.
Emendamento 7
Articolo 2, punto 2 bis) (nuovo)
2 bis) "autorità competente": l'autorità nazionale che può presentare richieste e accordare autorizzazioni per quanto concerne lo spiegamento di unità speciali di intervento.
Emendamento 8
Articolo 3, paragrafo 1
1.  Uno Stato membro può chiedere l'assistenza di un'unità speciale d'intervento di un altro Stato membro per far fronte a una situazione di crisi. Uno Stato membro può accogliere o respingere tale richiesta o proporre un tipo di assistenza diverso.
1.  Attraverso una richiesta presentata per il tramite delle autorità competenti, che illustra il carattere dell'assistenza richiesta nonché le relative esigenze operative, uno Stato membro può chiedere l'assistenza di un'unità speciale d'intervento di un altro Stato membro per far fronte a una situazione di crisi. L'autorità competente dello Stato membro cui viene fatta la richiesta può accogliere o respingere tale richiesta o proporre un tipo di assistenza diverso.
Emendamento 9
Articolo 4
Norme generali in materia di responsabilità
Responsabilità civile e penale
1.  Ove, in applicazione della presente decisione, funzionari di uno Stato membro operino sul territorio di un altro Stato membro, quest'ultimo è responsabile dei danni da essi causati nel corso delle loro operazioni.
Qualora funzionari di uno Stato membro operino nell'ambito del territorio di un altro Stato membro e/o siano utilizzate attrezzature ai sensi della presente decisione, si applicano le disposizioni in materia di responsabilità civile e penale di cui agli articoli 21 e 22 della Decisione di Prüm.
2.  In deroga al paragrafo 1, ove i danni siano il risultato di azioni che sono contrarie a direttive impartite dallo Stato membro richiedente o che vanno al di là dei poteri assegnati ai funzionari interessati in virtù della loro legislazione nazionale, si applicano le seguenti norme:
a) uno Stato membro sul cui territorio sono stati causati i danni risarcisce tali danni alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri funzionari;
b) uno Stato membro i cui funzionari hanno causato danni a terzi sul territorio di un altro Stato membro rimborsa integralmente a quest'ultimo le somme versate alle vittime o ai loro aventi diritto;
c) fatto salvo l'esercizio dei propri diritti nei confronti di terzi e ad eccezione di quanto disposto alla lettera b), ciascuno Stato membro rinuncia, nelle circostanze di cui al presente paragrafo, a chiedere a un altro Stato membro il rimborso dei danni da esso subiti.
Emendamento 10
Articolo 5
Articolo 5
soppresso
Responsabilità penale
Nel corso delle operazioni di cui all'articolo 3, i funzionari che operano sul territorio di un altro Stato membro sono assimilati ai funzionari di quest'ultimo per quanto riguarda i reati di cui siano vittime o che essi commettano.
Emendamento 11
Articolo 6
Gli Stati membri provvedono a che le rispettive autorità competenti tengano riunioni e organizzino formazioni ed esercitazioni comuni, ove necessario, al fine di scambiare le loro esperienze, le loro competenze specifiche e le informazioni generali, pratiche e tecniche sulla fornitura di assistenza in situazioni di crisi.
Tutti gli Stati membri partecipanti provvedono a che le loro unità speciali di intervento tengano riunioni e organizzino periodicamente corsi di formazione ed esercitazioni comuni, al fine di scambiare le loro esperienze, le loro competenze specifiche e le informazioni generali, pratiche e tecniche sulla fornitura di assistenza in situazioni di crisi. Tali riunioni, corsi di formazione ed esercitazioni possono essere finanziate nell'ambito di determinati programmi finanziari dell'Unione ed ottenere fondi dal bilancio generale dell'Unione europea. In tale contesto lo Stato membro che detiene la Presidenza dell'Unione europea si adopera per garantire che tali riunioni, corsi di formazione ed esercitazioni abbiano luogo.
Emendamento 12
Articolo 7
Ciascuno Stato membro sostiene i costi ad esso incombenti, salvo se altrimenti concordato tra gli Stati membri interessati.
Lo Stato membro richiedente si fa carico dei costi operativi sostenuti dalle unità speciali di intervento dello Stato membro cui viene fatta la richiesta in relazione all'applicazione dell'articolo 3, compresi i costi di trasporto e soggiorno, salvo se altrimenti concordato tra gli Stati membri interessati.
Emendamento 13
Articolo 8, paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis.  Nessuna disposizione della presente decisione è interpretata nel senso di consentire che queste norme che regolano la cooperazione fra i servizi di polizia degli Stati membri si applichino alle relazioni con i rispettivi servizi di paesi terzi, eludendo le norme vigenti dei sistemi giuridici nazionali applicabili alla cooperazione internazionale di polizia.

Spazio europeo della ricerca: nuove prospettive
PDF 152kWORD 70k
Risoluzione del Parlamento europeo del 31 gennaio 2008 su nuove prospettive per lo spazio europeo della ricerca (2007/2187(INI))
P6_TA(2008)0029A6-0005/2008

Il Parlamento europeo,

–   visto il Libro verde della Commissione del 4 aprile 2007, intitolato "Nuove prospettive per lo spazio europeo della ricerca" (COM(2007)0161),

–   visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione (SEC(2007)0412), a corredo del suddetto Libro verde della Commissione,

–   vista la decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea in materia di attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)(1) (PQ7),

–   vista la decisione 2006/973/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006(2), concernente il programma specifico "Persone" che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione e,

–   vista la sua risoluzione del 24 maggio 2007 dal titolo "Mettere in pratica la conoscenza: un'ampia strategia dell'innovazione per l'Europa"(3),

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0005/2008),

A.   considerando che il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 ha confermato l'obiettivo di creare uno spazio europeo della ricerca (SER),

B.   considerando che il Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002 ha fissato l'obiettivo di portare la spesa globale per la R&S, entro il 2010, al 3% del PIL dell'Unione europea (2/3 del quale dovrebbero provenire dal settore privato),

C.   considerando che il PQ7 è volto a sostenere la creazione del SER,

D.   considerando che la creazione del SER dovrebbe essere accompagnata dalla creazione di uno spazio europeo dell'insegnamento superiore e di uno spazio europeo dell'innovazione, completando in tal modo i tre lati del cosiddetto "triangolo della conoscenza",

E.   considerando che il SER comprende essenzialmente tre aspetti principali: un mercato interno per la ricerca, in cui possano circolare liberamente i ricercatori, la tecnologia e le conoscenze, un effettivo coordinamento a livello dell'Unione europea di attività, programmi e politiche nazionali e regionali di ricerca e il finanziamento e l'attuazione di iniziative a livello dell'Unione europea,

F.   considerando che sono necessari maggiori sforzi, soprattutto in materia di coordinamento, per tutte le dimensioni della ricerca dell'Unione europea: persone, infrastrutture, organizzazioni, finanziamento, comunicazione delle conoscenze e cooperazione globale, allo scopo di superare la frammentazione della ricerca nell'Unione europea e realizzare il potenziale dell'Unione europea in questo settore,

G.   considerando che le possibilità occupazionali e le condizioni di lavoro non sono tali da favorire l'integrazione dei giovani, uomini e donne, nel settore della ricerca, con conseguente spreco di risorse umane assai preziose,

H.   considerando che il finanziamento della R&S nell'Unione europea è ancora molto lungi dall'obiettivo di Lisbona pari al 3% del PIL,

I.   considerando che è necessaria una visione più ampia relativamente alla creazione del SER, che coinvolga tutti i soggetti interessati,

J.   considerando che le donne continuano ad essere sottorappresentate in gran parte dei settori della scienza e dell'ingegneria e nei posti di responsabilità,

K.   considerando che il contributo del settore privato dell'Unione europea alla R&S è arretrato rispetto a quello dei suoi concorrenti diretti,

La creazione di un mercato del lavoro unico dei ricercatori

1.   accoglierebbe con favore una definizione comune delle carriere nel settore della ricerca e l'istituzione di un sistema di informazione sull'occupazione dei ricercatori e sulle prassi di ricerca in tutta l'Europa e ritiene che ciò contribuirà a far raggiungere all'Unione europea i massimi livelli in materia di ricerca;

2.   esorta gli Stati membri e le regioni a definire strategie per lo sviluppo delle risorse umane e materiali nell'ambito della ricerca e dell'innovazione che trattino di punti quali, ad esempio, il miglioramento e la fornitura di infrastrutture per la ricerca, una maggiore mobilità per i ricercatori grazie a un rafforzato sostegno finanziario, iniziative locali per attirare i ricercatori, l'eliminazione di ogni ostacolo giuridico, amministrativo e linguistico, gli scambi di personale e garanzia di accesso per tutti, in particolare donne e giovani ricercatori;

3.   sostiene vivamente la Carta europea dei ricercatori e il Codice di condotta per la loro selezione, quali strumenti atti ad accrescere l'attrattiva del SER per i ricercatori; invita la Commissione a comunicare il livello di attuazione della Carta e del Codice di condotta negli Stati membri;

4.   sottolinea la necessità di definire ed introdurre un unico modello europeo di carriera nell'ambito della ricerca come pure di instaurare un sistema integrato di informazione sulle offerte di posti di lavoro e sui contratti di formazione in materia di ricerca in Europa; ritiene che sia essenziale creare un mercato unico del lavoro per i ricercatori;

5.   sottolinea l'importanza di aprire totalmente le procedure di selezione e di promozione dei ricercatori e di renderle trasparenti; chiede agli Stati membri di garantire un maggior equilibrio tra uomini e donne nelle giurie di selezione e di promozione;

6.   deplora il fatto che il deflusso netto transatlantico di investimenti in materia di R&S sta ancora aumentando; sottolinea l'importanza di impedire ulteriori deflussi di ricercatori europei competenti; chiede l'adozione di idonee misure per trattenere e far rientrare i ricercatori nell'Unione europea, in particolare assicurando ampie prospettive di carriera e condizioni di lavoro attraenti sia per gli uomini che per le donne;

7.   è favorevole al progetto di aumentare la mobilità geografica dei ricercatori oltre a quella intersettoriale (vale a dire tra le università e le organizzazioni di ricerca e tra il mondo accademico e quello delle imprese), allo scopo di realizzare la condivisione delle conoscenze e promuovere il trasferimento di tecnologia; invita, a tal fine, la Commissione e gli Stati membri ad arricchire i programmi post-laurea e di dottorato, incoraggiando una supervisione comune della ricerca nei vari paesi, e a considerare il lancio di borse e di programmi di formazione postdottorato basandosi sul programma Erasmus che ha registrato un notevole successo;

8.   sottolinea che un mercato interno ben funzionante è importante per un positivo sviluppo del SER e che la libera circolazione dei ricercatori costituisce, in particolare, un fattore essenziale; deplora che i ricercatori continuino a incontrare ostacoli che ne impediscono la mobilità all'interno dell'Unione europea; sollecita misure per migliorare la libera circolazione dei ricercatori, in particolare eliminando tutte le altre restrizioni transitorie alla libera circolazione dei lavoratori nonché rafforzando l'infrastruttura di ricerca dell'Unione europea; è favorevole alla creazione dell'Istituto europeo per l'innovazione e la tecnologia (EIT);

9.   ritiene che l'accesso dei ricercatori all'Unione europea non dovrebbe essere ostacolato dalle attuali barriere nazionali esistenti, quali scarso riconoscimento e portabilità dei diritti sociali acquisiti, svantaggi fiscali e difficoltà nel trasferire le famiglie; sollecita gli Stati membri a concepire la loro legislazione nazionale sull'impiego pubblico in modo tale che i ricercatori degli Stati membri e dei paesi terzi abbiano condizioni di lavoro analoghe e non siano scoraggiati dall'accettare lavoro di ricerca;

10.   ricorda che un mezzo per accrescere la mobilità dei ricercatori potrebbe essere quello di instaurare un sistema di buoni in materia di ricerca, che potrebbe essere utilizzato dai ricercatori in altri Stati membri o negli istituti e nelle università che li accolgono assicurando quindi risorse finanziarie supplementari per promuovere la ricerca vera e propria che attiri i ricercatori stranieri; ritiene che ciò non soltanto accrescerebbe l'interesse degli istituti di ricerca e delle università ad accogliere ricercatori stranieri e ad attrarre gli scienziati più bravi, ma contribuirebbe altresì alla creazione di centri di eccellenza, permettendo ai programmi e agli istituti di ricerca più attrattivi di richiamare un maggior numero di ricercatori, migliorandone le condizioni economiche; è del parere che tale aiuto supplementare alla mobilità dei ricercatori dovrebbe integrare gli attuali regimi di finanziamento della mobilità e che il finanziamento potrebbe essere concesso a titolo dei programmi "Cooperazione" e "Capacità";

11.   evidenza, in particolare, la necessità di accordare sostegno ai giovani ricercatori, in modo da garantire che continuino a ricevere borse di studio quando cambiano sede di lavoro all'interno dell'Unione europea;

12.   è convinto che il quadro regolamentare comunitario in materia di libera circolazione dei ricercatori in seno al SER debba essere rafforzato, onde facilitare il rilascio di visti e di permessi di lavoro per i cittadini di paesi terzi;

13.   ritiene necessario introdurre misure specifiche atte a promuovere una maggiore partecipazione delle donne a tutte le attività di ricerca, allo scopo di aumentare in modo significativo la percentuale di donne che decidono di lavorare nel settore della ricerca;

14.   è convinto che il minore interesse manifestato dalle giovani generazioni per gli studi scientifici e tecnologici sia strettamente legato all'assenza di cooperazione tra il settore privato e quello accademico; invita, pertanto, gli Stati membri e la Commissione ad intensificare gli sforzi per promuovere regimi di collaborazione tra questi due settori;

15.   invita a realizzare scambi di esperienze tra gli Stati membri in modo da sviluppare un approccio coerente nel promuovere la partecipazione dei disabili alla ricerca finanziata dalla Comunità ed un aumento della percentuale di disabili che iniziano e proseguono carriere di ricerca;

16.   ritiene altresì che i poteri pubblici, gli istituti di ricerca e le imprese dovrebbero promuovere misure atte a conciliare la vita professionale e la vita privata;

17.   invita la Commissione a indagare le modalità che consentano di migliorare l'insegnamento delle materie scientifiche nell'Unione europea a tutti i livelli dell'istruzione; si rammarica per la mancanza di risorse umane nella ricerca e sviluppo in numerosi Stati membri, che può essere attribuita al sempre minore interesse tra le giovani generazioni a seguire studi scientifici e a lavorare nel settore scientifico; propone, pertanto, il lancio di iniziative volte a familiarizzare gli allievi ai lavori di ricerca in laboratorio e sul terreno; propone, inoltre, la promozione di metodi attivi ed investigativi di insegnamento che ricorrano all'osservazione e alla sperimentazione nonché l'attuazione di programmi di scambio professori-ricercatori e il sostegno delle autorità locali e regionali ai metodi di formazione innovativi; è del parere che la rapida evoluzione della scienza rischi di creare un profondo divario tra il cittadino e la ricerca scientifica e tecnologica; ritiene che sia necessario promuovere e sostenere il dialogo tra gli scienziati e la società e che, pertanto, gli scienziati debbano rendere i risultati della propria ricerca comprensibili a tutti e alla portata di tutti;

18.   ritiene che sarebbe opportuno migliorare le condizioni sociali dei ricercatori creando opportunità occupazionali per i loro partner e fornendo assistenza per la ricerca di strutture di assistenza o strutture scolastiche per i figli;

Lo sviluppo di infrastrutture di ricerca di livello mondiale

19.   si compiace dei progressi compiuti in materia di sviluppo di infrastrutture di ricerca mediante l'adozione della "Roadmap" per il Foro strategico europeo per le infrastrutture di ricerca (FSEIR); ritiene tuttavia che occorra prevedere l'inserimento di nuovi strumenti e infrastrutture attualmente sviluppati dagli Stati membri, unitamente alle infrastrutture identificate dall'FSEIR;

20.   chiede che siano concessi finanziamenti alle nuove infrastrutture di ricerca paneuropee soltanto qualora non esistano infrastrutture nazionali di pari valore che forniscano analoghe opportunità di accesso ai ricercatori di altri Stati membri;

21.   evidenzia il ruolo e l'importanza delle organizzazioni che effettuano ricerca nel panorama della ricerca europea, oltre alle università e alle agenzie che finanziano la ricerca; invita la Commissione a stabilire una certa collaborazione con le agenzie nazionali, le università e le organizzazioni che effettuano ricerca in Europa, in associazione con le autorità regionali, prima di adottare una politica comune e un piano di attuazione;

22.   invita la Commissione a proporre un quadro giuridico per facilitare la creazione e il funzionamento di grandi organizzazioni e infrastrutture comunitarie di ricerca e ad esaminare la partecipazione delle istituzioni e degli accordi europei esistenti, come l'Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN), l'Agenzia spaziale europea (ASE) nonché l'Accordo europeo per lo sviluppo della fusione (EFDA), evitando però trattati intergovernativi per attuare tali organizzazioni;

23.   raccomanda, nel contempo, che gli organi di paesi con settori di ricerca meno dinamici, ma dotati di un adeguato potenziale di ricerca, siano pienamente coinvolti nel processo di creazione di un'infrastruttura di ricerca paneuropea;

24.   ritiene che, allo scopo di assicurare operazioni a lungo termine e un miglioramento continuo, i processi di approvazione delle grandi infrastrutture di ricerca dovrebbero riguardare l'R&S, l'informatica e i fondi operativi;

25.   riconosce che l'EIT rappresenterà un importante fattore per rafforzare l'infrastruttura di ricerca dell'Unione europea;

26.   esorta la Commissione a sostenere le organizzazioni che effettuano ricerca, le università e le agenzie che finanziano la ricerca sia ad aumentare le loro capacità sia a collegare le loro risorse nella costruzione del SER, con l'obiettivo di conseguire la leadership globale nelle principali aree scientifiche;

Il rafforzamento degli enti di ricerca

27.   deplora il fatto che i dati relativi alla spesa per la ricerca e lo sviluppo rivelano che la media dell'Unione europea è di appena l'1,84% del PIL rispetto al 2,68% negli USA e al 3,18% in Giappone e che le spese variano dallo 0,39% in Romania e lo 0,4% a Cipro al 3,86% in Svezia; sottolinea l'importanza di incrementare la spesa media nonché il volume della spesa in taluni Stati membri; evidenzia l'importanza di focalizzare meglio la ricerca diversificata e gli sforzi di sviluppo in tutta l'Unione, in particolare allo scopo di facilitare la transizione verso l'economia digitale; ritiene che ciò sia di importanza fondamentale ai fini della creazione di condizioni idonee per la realizzazione di un'economia basata sulla conoscenza come richiesto nella strategia di Lisbona;

28.   riconosce l'importanza della dimensione regionale del SER e ritiene che lo sviluppo di cluster regionali sia un importante strumento per conseguire una massa critica, riunendo università, enti di ricerca e l'industria e creando centri europei di eccellenza; ritiene che i programmi "Potenziale di ricerca" e "Regioni di conoscenza" nonché i Fondi strutturali che promuovono la ricerca e il potenziale innovativo delle regioni dovrebbero essere considerati come un contributo chiave agli obiettivi del PQ7;

29.   sottolinea l'importanza dei punti di contatto nazionali e regionali nel rafforzare l'impatto dei programmi quadro e chiede, una maggiore cooperazione da parte loro;

30.   invita la Commissione a stabilire un Forum europeo con una rappresentanza nazionale di alto livello, inclusi i consigli nazionali di ricerca, cui sia affidata la missione di identificare, sviluppare e sostenere le principali iniziative di ricerca paneuropee, come pure un sistema comune di revisione scientifica e tecnica per sfruttare meglio i risultati dei programmi europei; ritiene che sarebbe utile realizzare un sistema affidabile di convalida delle conoscenze e dei metodi di analisi, controllo e certificazione e collegare i centri di eccellenza nell'Unione europea;

31.   chiede alla Commissione di garantire la piena complementarità tra le reti di eccellenza e le comunità virtuali di ricerca, specificandone obiettivi, norme di funzionamento e di finanziamento;

32.   invita la Commissione a promuovere ulteriormente gli appalti pubblici per sostenere l'R&S a livello dell'Unione europea, facendo un uso più coerente degli strumenti e delle risorse pubbliche;

33.   accoglie favorevolmente l'iniziativa concernente una Carta europea per l'utilizzo della proprietà intellettuale avanzata da enti pubblici di ricerca e università, sostenuta dal Consiglio europeo di Bruxelles del 21 e 22 giugno 2007, purché conduca a una serie utilizzabile di norme che, in particolare, tengano presenti le necessità dell'elaborazione e del trasferimento delle conoscenze scientifiche;

34.   ricorda il ruolo delle piccole e medie imprese (PMI) come enti di ricerca; ritiene che sia necessario rafforzare, a livello europeo, la loro partecipazione alle attività di R&S, conformemente all'obiettivo di destinare almeno il 15% del bilancio del PQ7 alle PMI;

35.   ritiene che la ricerca di rilievo debba essere strettamente collegata all'innovazione; è quindi convinto che si dovrebbero prevedere misure concrete che favoriscano la creazione di uno Spazio europeo della ricerca e dell'innovazione pienamente integrato;

La condivisione delle conoscenze

36.   ritiene che gli investimenti a livello di infrastrutture, funzionalità ed iniziative informatiche di riferimento incrociato abbiano consentito notevoli miglioramenti nella diffusione e nell'utilizzo delle informazioni scientifiche e che la Dichiarazione di Berlino sul libero accesso alla conoscenza delle discipline scientifiche e umanistiche sia un esempio di come Internet abbia creato opportunità di sperimentazione con i nuovi modelli; sottolinea l'importanza di rispettare la libertà di scelta e i diritti di proprietà intellettuale degli autori (DPI), garantendo la continuazione della revisione di qualità inter pares e preservando in modo sicuro ed affidabile il lavoro che viene valutato, ed incoraggia le parti a collaborare mediante progetti pilota, al fine di valutare l'impatto e la sostenibilità di modelli alternativi, quali lo sviluppo del libero accesso;

37.   condivide il concetto di "innovazione aperta" promosso dalla Commissione, secondo il quale i settori pubblico e privato diventano partner a pieno titolo e condividono le conoscenze purché venga sviluppato un sistema equilibrato ed equo tra il libero accesso ai risultati scientifici e l'uso di detti risultati da parte del settore privato (equa condivisione della conoscenza); ritiene che dovrebbe essere ufficialmente riconosciuta la regola di un compenso finanziario corretto ed equo per l'uso della conoscenza pubblica da parte dell'industria;

38.   è fermamente convinto che l'incertezza giuridica e i costi eccessivi attualmente imposti nell'ambito dei DPI contribuiscano alla frammentazione degli sforzi di ricerca in Europa; esorta, pertanto, la Commissione a procedere ad una valutazione di impatto dei vari strumenti giuridici che possono essere utilizzati per ridurre gli ostacoli che si frappongono al trasferimento delle conoscenze nell'ambito del SER; rileva che le invenzioni regolarmente brevettate possono costituire un'importante fonte di conoscenza e che la legislazione sulla protezione dei DPI, compreso il diritto europeo in materia di brevetti, non può costituire un ostacolo alla condivisione delle conoscenze; richiama l'attenzione sull'importanza di istituire un brevetto comunitario nonché un sistema giudiziario per i brevetti europei di alta qualità, efficiente in termini di costi e favorevole all'innovazione, che rispetti le competenze della Corte di giustizia delle Comunità europee; prende atto della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata "Migliorare il sistema dei brevetti in Europa" (COM(2007)0165); osserva che il risultante quadro giuridico fornirà migliori incentivi per il coinvolgimento delle imprese private nella ricerca e rafforzerà la posizione degli innovatori europei a livello internazionale;

39.   invita la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, a istituire un Forum europeo che permetta di coordinare i processi di partecipazione della società civile a livello europeo e nazionale al dibattito sulla scienza, sulla ricerca e sulla tecnologia;

40.   ritiene che, nel contesto del SER, le capacità dei centri comuni di ricerca (CCR) dovrebbero essere sfruttate come strutture scientifiche e tecniche indipendenti e neutrali di alto livello che forniscano alle istituzioni dell'Unione europea un'esperienza comune e sostengano i processi decisionali su questioni fondamentali (ad esempio, qualità della vita, sicurezza degli alimenti, ambiente, protezione dei consumatori);

41.   è convinto che, con un rinnovato impegno a sostegno e ad incoraggiamento delle loro attività concentrate sull'ottimizzazione dei benefici derivanti dalle loro strutture, i CCR potrebbero anche svolgere un importante ruolo nel promuovere "opportunità veramente europee" nel settore della formazione e della mobilità dei giovani ricercatori;

L'ottimizzazione dei programmi e delle priorità di ricerca

42.   ritiene opportuno attuare il principio della reciproca apertura dei programmi nazionali a partecipanti di altri Stati membri, in quanto ciò rappresenterebbe un passo verso lo scambio di informazioni sui programmi nazionali esistenti e incoraggerebbe la valutazione delle attività nazionali di ricerca da parte di organismi internazionali;

43.   osserva che vari Stati membri - in particolare quelli con strutture meno sviluppate di R&S - temono una fuga dei cervelli all'interno dell'Unione europea; chiede misure per evitarlo, facendo in modo che le politiche nazionali di ricerca siano complementari anziché in concorrenza reciproca, in particolare allo scopo di promuovere il coordinamento delle risorse e impedire la loro duplicazione e dispersione;

44.   ritiene che valga la pena studiare le potenzialità offerte dal meccanismo detto "a geometria variabile" che rappresenta un mezzo idoneo per sviluppare un'adeguata flessibilità nella realizzazione dei programmi tematici;

45.   sottolinea la necessità di rafforzare la complementarità tra la promozione della ricerca a livello dell'Unione europea e nazionale;

46.   è convinto che il finanziamento dell'apertura dei programmi nazionali di ricerca e a tutti i ricercatori degli Stati membri dovrebbe iniziare innanzitutto nel settore della ricerca fondamentale o della cosiddetta ricerca di frontiera;

47.   osserva che le autorità locali e regionali dovrebbero impegnarsi a creare un contesto favorevole alla ricerca e fornire un significativo contributo alla realizzazione del SER; ritiene che ciò potrebbe essere realizzato mediante programmi comunitari di finanziamento come il PQ7, ma che occorra anche compiere considerevoli progressi mediante programmi adottati di comune accordo e finanziati con i Fondi strutturali; ritiene, in particolare, che il potenziale della R&S delle regioni "scientificamente più deboli" necessiti di essere rafforzato attraverso un uso combinato dei fondi strutturali e di quelli del PQ7, come pure di investimenti nazionali e regionali, in modo da far fronte in modo efficace, tra l'altro, alle esigenze locali in materia di una ricerca il cui motore sia la società;

48.   osserva che gli obiettivi della strategia di Lisbona non possono essere raggiunti senza un notevole aumento del coinvolgimento del settore privato nelle attività di ricerca; chiede alla Commissione di intraprendere azioni per ampliare gli incentivi concessi al settore privato per investire e partecipare alla ricerca; condivide l'opinione secondo cui è necessario sviluppare un ruolo guida dell'Europa nei mercati ad alto utilizzo di tecnologia, sostenuto da elevati livelli di protezione dei DPI; è dell'avviso che sia importante a tal fine ampliare i partenariati pubblici e privati nell'ambito di mercati ben funzionanti;

49.   esorta vivamente gli Stati membri a garantire il finanziamento ottimale delle attività di ricerca nazionali e regionali definite nei programmi operativi, nonché ad assicurare la cooperazione e un efficace scambio di buone pratiche fra le regioni; constata che gli esempi di buone pratiche, efficaci in una regione, non possono essere trasposti senza modifiche in un'altra regione; insiste quindi sul carattere specifico della valutazione a livello regionale sulla base di indicatori affidabili, trasparenti e accettati da tutti;

50.   sottolinea l'importanza di sbloccare il potenziale di ricerca di tutte le regioni europee in quanto mezzo atto ad accrescere la competitività della ricerca europea;

51.   ritiene che occorra aggiornare forme e strumenti di cooperazione e adattarli agli obiettivi del SER; raccomanda che iniziative come la cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnologica (COST) e la rete paneuropea per la R&S orientata al mercato industriale (EUREKA) siano sviluppate ulteriormente;

52.   riconosce il ruolo che le reti di eccellenza stanno svolgendo nella creazione del SER mediante l'integrazione sostenibile, evitando così la frammentazione degli sforzi in materia di ricerca, ed esorta la Commissione a continuare a sostenere le reti di successo in modo da conseguire tale obiettivo;

53.   sottolinea come una cooperazione mirata in materia di R&S possa contribuire ad accrescere le opportunità mondiali per le attività di R&S condotte a livello europeo; esorta pertanto a integrare i sistemi di ricerca nazionali e regionali nelle reti europee ed extraeuropee, garantendo al contempo la coerenza dei programmi di ricerca nazionali e regionali e le priorità di interesse europeo, come l'EIT; a tale riguardo, esorta la Commissione a riconoscere l'importanza per la coesione territoriale delle scienze regionali e territoriali, tenendo particolarmente conto dei lavori del Programma ESPON 2013 (Rete europea di monitoraggio dell'assetto territoriale); ritiene che la cooperazione territoriale debba essere promossa come mezzo per raggiungere una massa critica e preparare l'internazionalizzazione; esorta pertanto gli Stati membri ad eliminare gli ostacoli amministrativi transfrontalieri che si frappongono alla cooperazione tra gli istituti per la conoscenza; raccomanda il metodo aperto di coordinamento per raffrontare le migliori prassi nazionali in tale settore;

54.   ritiene che sia necessario un più ampio approccio per definire le priorità delle decisioni strategiche sul finanziamento pubblico e che le piattaforme tecnologiche europee e le iniziative tecnologiche comuni, fra l'altro, trarrebbero vantaggio da una più forte partecipazione delle organizzazioni pubbliche e private, come le università, le organizzazioni che effettuano ricerca e le PMI, ai fini dello sviluppo di strategie a lungo termine;

55.   sottolinea la necessità di incrementare gli investimenti destinati al settore R&S e di promuovere l'innovazione in Europa; si richiama in tale contesto alla combinazione dell'Agenda territoriale europea e degli obiettivi di Lisbona ripresi negli orientamenti strategici per la politica di coesione, essendo entrambi presupposti per garantire la competitività; sottolinea la necessità di combinare l'approccio top down del SER con l'approccio bottom up della politica regionale; sottolinea la necessità di iniziative volte a migliorare il coordinamento delle attività e dei programmi di ricerca come le piattaforme tecnologiche europee e il programma ERA-NET;

56.   è convinto che sia opportuno ispirarsi alla lungimiranza e alle agende strategiche elaborate dalla comunità di ricerca al momento della messa a punto dei programmi di lavoro e invita a presentare proposte nel PQ7;

L'apertura verso il mondo: la cooperazione internazionale nella scienza e tecnologia

57.   ritiene che la cooperazione in materia di R&S possa contribuire a conseguire specifici Obiettivi di sviluppo del Millennio ed è pertanto convinto che sia importante allineare le politiche di cooperazione scientifica dell'Unione europea con la politica estera e con i programmi di aiuto allo sviluppo dell'Unione europea;

58.   invita la Commissione a rafforzare la cooperazione in materia di ricerca per promuovere il dialogo, la pace, la sicurezza e lo sviluppo economico e sociale; ritiene che tale cooperazione consentirà inoltre all'Unione europea di affrontare problemi di grande attualità come lo sviluppo regionale sostenibile, la salute, la sicurezza alimentare ed il cambiamento climatico;

59.   invita la Commissione ad avviare, attuare e sostenere misure per migliorare il livello di partecipazione degli scienziati dei paesi in via di sviluppo ai progetti internazionali di collaborazione in materia scientifica e di R&S e a promuovere l'accesso, a livello globale, alla proprietà intellettuale esistente; sottolinea l'importanza di attirare ricercatori verso l'Unione europea anche da paesi terzi, soprattutto dai vicini paesi europei, tra l'altro mediante una più rapida trasposizione della direttiva 2005/71/CE del Consiglio del 12 ottobre 2005 concernente una procedura specifica per ammettere i cittadini dei paesi terzi a fini di ricerca scientifica(4), tenendo pienamente conto delle esigenze dei ricercatori; sostiene la proposta della Commissione concernente la creazione di un sistema di carte blu che sarebbe di grande valore per le risorse umane nel campo della scienza e tecnologia non coperte dalla direttiva;

60.   auspica che il SER attribuisca, nell'ottica della sua apertura sul mondo, un ruolo privilegiato alle regioni ultraperiferiche e ai paesi e territori d'oltremare, al fine di sfruttare i vantaggi e le ricchezze offerti da tali regioni europee o partner, integrandole in azioni di cooperazione scientifica e tecnologica in modo coerente, nel quadro di "reti di eccellenza";

61.   ritiene che i paesi confinanti con l'Unione europea e i paesi che sono più allineati con le priorità geopolitiche dell'Unione europea, come quelli del Bacino mediterraneo e dell'Europa orientale, dell'Africa e dell'America Latina, dovrebbero essere incoraggiati a partecipare al SER attraverso un'ulteriore promozione degli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica;

62.   ritiene che i paesi che sono maggiormente allineati con le priorità geopolitiche dell'Unione europea, come quelli del bacino del Mediterraneo, dovrebbero essere incoraggiati a partecipare a uno "Spazio europeo della ricerca di più ampia portata" che possa estendere gradualmente i suoi piani di coordinamento, principi di condivisione delle conoscenze e mobilità dei ricercatori oltre ai rigidi confini dell'Unione europea e dei suoi paesi associati;

o
o   o

63.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) GU L 400 del 30.12.2006, pagg. 269. Rettifica in GU L 54 del 22.2.2007, pag. 91.
(3) Testi approvati, P6_TA(2007)0212.
(4) GU L 289 del 3.11.2005, pag. 15.


Completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunità ***II
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 31 gennaio 2008 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/67/CE relativa al pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari (13593/6/2007 – C6-0410/2007 –2006/0196(COD))
P6_TA(2008)0030A6-0505/2007
RETTIFICHE

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la posizione comune del Consiglio (13593/6/2007 – C6-0410/2007)(1),

–   vista la sua posizione in prima lettura(2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0594),

–   visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

–   visto l'articolo 67 del suo regolamento,

–   vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0505/2007),

1.   approva la posizione comune;

2.   constata che l'atto è adottato in conformità della posizione comune;

3.   incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;

4.   incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 307 E del 18.12.2007, pag. 22.
(2) Testi approvati dell'11.7.2007, P6_TA(2007)0336.


Situazione in Iran
PDF 138kWORD 60k
Risoluzione del Parlamento europeo del 31 gennaio 2008 sull'Iran
P6_TA(2008)0031RC-B6-0046/2008

Il Parlamento europeo,

–   viste le sue precedenti risoluzioni sull'Iran, in particolare quelle riguardanti il tema nucleare e i diritti dell'uomo, e in particolare le risoluzioni approvate il 13 ottobre 2005(1) e il 17 novembre 2005(2), la sua risoluzione del 15 febbraio 2006 sull'Iran a fronte della comunità internazionale(3) e la sua risoluzione del 25 ottobre 2007 sull'Iran(4),

–   viste le conclusioni del Consiglio europeo sull'Iran, in particolare quelle del 14 dicembre 2007,

–   viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) 1696 (2006), 1737 (2006) e 1747 (2007) sul programma nucleare iraniano,

–   visto il piano di lavoro concordato tra l'Iran e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) del 21 agosto 2007, volto a chiarire temi relativi al programma nucleare dell'Iran (compreso l'allegato INFCIRC/711 alla relazione del Consiglio dei Governatori dell'AIEA (GOV/2007/48) del 30 agosto 2007, intitolato "Attuazione dell'accordo sulle salvaguardie del Trattato di non proliferazione nucleare nella Repubblica islamica dell'Iran"),

–   viste le relazioni del Consiglio dei Governatori dell'AIEA e in particolare la relazione (GOV/2007/58) del 15 novembre 2007 intitolata "Attuazione dell'accordo sulle salvaguardie del Trattato di non proliferazione nucleare e pertinenti disposizioni delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza 1737 (2006) e 1747 (2007) della Repubblica islamica dell'Iran,

–   vista la relazione di valutazione del National Intelligence Estimate degli Stati Uniti sulle intenzioni e le capacità nucleari dell'Iran (NIE) pubblicata il 3 dicembre 2007 e la dichiarazione fatta a tale proposito dal Direttore generale dell'AIEA, dott. Mohamed Elbaradei (comunicato stampa 2007/22),

–   viste le risoluzioni 61/176 del 19 dicembre 2006 e 62/168 del 18 dicembre 2007 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti dell'uomo nella Repubblica islamica dell'Iran, in particolare la seconda,

–   vista la risoluzione 62/149 del 18 dicembre 2007 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite su una moratoria sull'uso della pena di morte,

–   vista la seconda riunione interparlamentare tra il Parlamento europeo e il Majilis della Repubblica Islamica dell'Iran, svoltasi a Teheran dall'8 al 9 dicembre 2007,

–   vista la dichiarazione della Presidenza del Consiglio a nome dell'Unione europea del 25 gennaio 2008 sulle condanne a morte in Iran,

–   visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.   considerando che l'articolo IV del trattato di non proliferazione nucleare (TNP) afferma che nessuna disposizione di tale trattato deve essere considerata come pregiudizievole per il diritto inalienabile delle parti di promuovere la ricerca, la produzione e l'utilizzazione pacifica dell'energia nucleare, senza discriminazione e conformemente alle disposizioni degli articoli I e II di tale trattato,

B.   considerando che l'Iran finora non ha sospeso tutte le attività di arricchimento e di ritrattamento e non ha dato attuazione ai protocolli addizionali del TNP, come gli è stato chiesto di fare con le risoluzioni dell'UNSC nn. 1696 (2006), 1737 (2006) e 1747 (2007) per ripristinare la fiducia nella natura interamente pacifica del suo programma,

C.   considerando che il dott. ElBaradei, nella suddetta relazione del 15 novembre 2007, ha notato che sono stati fatti progressi nell'attuazione delle salvaguardie dell'AIEA in Iran e che l'Iran ha fornito maggiori informazioni sugli aspetti passati del suo programma nucleare; considerando tuttavia che egli ha sottolineato che è necessaria una maggiore cooperazione per spiegare l'attività corrente, comprese le tracce di uranio altamente arricchito trovate dagli ispettori nei siti nucleari, e che ha sollecitato l'Iran ad attuare il protocollo addizionale quanto prima,

D.   considerando che, nei colloqui con il dott. ElBaradei, svoltisi a Teheran il 12 gennaio 2008, i leader iraniani hanno accettato di rispondere entro quattro settimane a tutti gli interrogativi che rimangono aperti circa le passate attività nucleari del paese,

E.   considerando che il NIE ha stabilito che l'Iran aveva interrotto nel 2003 il proprio programma di armi nucleari e che fino alla metà del 2007 non l'aveva riavviato, nonostante le preoccupazioni derivanti dall'arricchimento dell'uranio e dal suo potenziale uso futuro per armi nucleari e considerando che, data la pubblicazione della suddetta valutazione del NIE, le azioni militari preventive contro l'Iran prima della fine del mandato del Presidente Bush sono state escluse dalle opzioni possibili,

F.   considerando che i leader del G8, nel loro vertice annuale svoltosi dal 6 all'8 giugno 2007 ad Heiligendamm, hanno sottolineato l'importanza di sviluppare e attuare un meccanismo di impostazioni multilaterali al ciclo del combustibile nucleare quale possibile alternativa al perseguimento di attività nazionali di arricchimento e di ritrattamento,

Sui diritti dell'uomo

G.   considerando che la situazione nella Repubblica Islamica dell'Iran per quanto concerne l'esercizio dei diritti civili e delle libertà politiche si è deteriorata negli ultimi due anni, specialmente a decorrere dalle elezioni presidenziali del giugno 2005, nonostante l'Iran si sia impegnato a promuovere e a proteggere i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali a titolo di vari strumenti internazionali in materia,

H.   considerando che il numero delle esecuzioni in Iran, incluse quelle di minori, spesso effettuate mediante impiccagione pubblica, è aumentato notevolmente negli ultimi anni e in particolare nel corso degli ultimi mesi,

I.   considerando che sono stati confermati casi di esecuzioni, spesso svolte in pubblico per impiccagione o lapidazione, di torture e maltrattamenti dei prigionieri, di un ricorso sistematico e arbitrario a una detenzione prolungata nelle celle d'isolamento, di detenzioni clandestine, di applicazioni di pene o trattamenti crudeli, disumani e degradanti, tra cui la fustigazione e l'amputazione, e d'impunità delle violazioni dei diritti dell'uomo,

J.   considerando che è aumentata la repressione violenta contro gli oppositori politici, gli attivisti per i diritti dell'uomo, i giornalisti, i blogger, gli insegnanti, gli intellettuali, le donne, gli studenti, i sindacalisti e le persone che appartengono a minoranze religiose, etniche, linguistiche o di altro genere,

K.   considerando che minoranze quali gli azeri, i sufi e i sunniti, sono sempre più discriminate e perseguitate per la loro appartenenza religiosa o etnica e continuano a subire la repressione dei loro diritti culturali e civili; considerando che i membri di talune minoranze, quali gli ahwazi, i curdi ed i beluchi, rischiano addirittura la tortura e l'esecuzione,

L.   considerando che i membri della comunità religiosa dei baha'i non possono praticare il loro culto e sono esposti a gravi persecuzioni e privati virtualmente di tutti i diritti civili (ad esempio i diritti di proprietà e l'accesso ai gradi più alti dell'istruzione), e considerando che i loro luoghi di culto sono oggetto di vandalismi,

M.   considerando che numerosi militanti del movimento per i diritti delle donne sono o sono stati perseguiti per il loro impegno nella campagna "Un milione di firme", che cerca di ottenere l'abrogazione delle leggi che discriminano le donne e che ha in programma la presentazione di un milione di firme al parlamento nazionale (Majilis) e considerando che l'Iran ancora non fa parte della Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne,

N.   considerando che centinaia di docenti sono stati rimossi dalle loro cattedre con l'accusa di essere troppo secolari e che numerosi studenti sono stati arrestati in seguito a proteste, come quelli partecipanti alle manifestazioni per il giorno nazionale dello studente universitario il 7 dicembre 2007,

O.   considerando che il periodo di registrazione dei candidati alle elezioni parlamentari del Majilis nel marzo 2008 si è chiuso il 10 gennaio 2008; considerando che il Ministro degli Interni annuncerà le decisioni a partire dal 22 gennaio 2008 e che il Consiglio dei Guardiani, che controlla la validità delle elezioni conformemente alla Costituzione, ha il diritto di escludere i candidati,

Sulle relazioni Unione europea-Iran

P.   considerando che il dialogo comprensivo tra l'Unione europea e l'Iran è stato sospeso dall'Iran nel dicembre 2003 e che dal giugno 2004 non si è svolta nessuna riunione nel quadro del dialogo fra l'Unione europea e l'Iran sui diritti dell'uomo,

Q.   considerando che le relazioni tra l'Unione europea e l'Iran negli ultimi anni si sono basate su un'impostazione triplice caratterizzata da negoziati su un accordo di cooperazione e commercio, sul dialogo politico e sul dialogo per i diritti dell'uomo e considerando che questi tre aspetti non possono essere separati,

Sulla questione nucleare

1.   ribadisce che i rischi di proliferazione relativi al programma nucleare iraniano continuano a rappresentare una fonte di grave preoccupazione per l'Unione europea e la comunità internazionale, come definito con estrema chiarezza nelle risoluzioni 1696 (2006), 1737 (2006) e 1747 (2007) dell'UNSC; conseguentemente si rammarica del fatto che l'Iran tuttora non rispetti i suoi obblighi internazionali concernenti la sospensione di tutte le attività connesse all'arricchimento e al ritrattamento;

2.   esprime il proprio appoggio all'iniziativa Unione europea per trovare una soluzione negoziale di lungo termine sul tema nucleare con l'Iran e sottolinea il ruolo importante che deve essere svolto dall'AIEA;

3.   nota i progressi fatti nell'attuazione del piano di lavoro AIEA-Iran e lancia nuovamente un appello all'Iran affinché ripristini la trasparenza del suo programma nucleare fornendo risposte complete, chiare e credibili all'AIEA, trovi una soluzione a tutte le questioni in sospeso e alle preoccupazioni relative a tale programma, compresi gli argomenti che potrebbero avere una dimensione militare, applichi pienamente le disposizioni dell'accordo di salvaguardia generale, incluse le sue norme supplementari, e ratifichi e attui il Protocollo addizionale;

4.   ribadisce il suo pieno sostegno alle risoluzioni dell'UNSC approvate a norma dell'articolo 41, capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite; appoggia le suddette conclusioni del Consiglio europeo del 14 dicembre 2007; accoglie con favore l'accordo conseguito in occasione della riunione dei ministri degli Esteri dei membri permanenti dell'UNSC e della Germania, con la partecipazione dell'Alto Rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza comune (PESC), in occasione dell'incontro tenutosi a Berlino il 22 gennaio 2008 su un nuovo progetto di risoluzione sull'Iran che prevede ulteriori iniziative e plaude altresì all'approccio comune in materia mantenuto dalla comunità internazionale;

5.   ribadisce la sua posizione secondo la quale è possibile una soluzione all'attuale escalation sul tema nucleare e non bisogna prendere in considerazione nessuna azione militare; manifesta il suo appoggio agli sforzi del dott. ElBaradei, volti a risolvere i problemi pendenti con l'Iran entro il marzo 2008; invita l'amministrazione degli Stati Uniti e tutti gli altri attori coinvolti a rinunciare a qualsiasi retorica sulle opzioni militari e su politiche che prevedano un cambiamento di regime contro l'Iran;

6.   nota le recenti conclusioni del NIE sul programma nucleare militare e civile iraniano; ritiene che queste conclusioni confermino la politica dell'Unione europea di un'impostazione duplice volta a convincere diplomaticamente l'Iran ad aderire alla richiesta dell'AIEA di abbandonare il potenziale collegamento militare con il programma civile in modo credibile e controllabile;

7.   sollecita pertanto l'Iran ad avviare senza indugio un nuovo round di negoziati sul futuro orientamento del proprio programma nucleare e a sospendere tutte le attività relative all'arricchimento; invita gli Stati Uniti, a seguito del loro successo diplomatico nei negoziati con la Corea del Nord, a partecipare direttamente ai negoziati con l'Iran insieme all'Unione europea in quanto si trova in una posizione tale da offrire garanzie di sicurezza addizionali, in particolare in un quadro multilaterale gestito dall'AIEA a Vienna;

8.   chiede passi credibili verso un disarmo nucleare multilaterale grazie ad un rafforzamento del TNP ed invita l'Unione europea a dare l'esempio ponendo fine all'attuale ristagno dei negoziati sul disarmo nucleare;

9.   sottolinea l'importanza della cooperazione con gli Stati Uniti, la Russia, la Cina, i paesi non allineati perché prendano in esame opzioni complementari al fine di giungere ad un accordo globale con l'Iran sulle sue strutture nucleari e su un loro uso che tenga conto delle preoccupazioni di sicurezza dell'Iran;

10.   ritiene che questo accordo globale debba contribuire a definire un sistema di sicurezza regionale sostenibile che includa l'India, il Pakistan e altre potenze nucleari e ritiene che l'Iran debba assumersi le proprie responsabilità quale attore regionale;

11.   chiede alla comunità internazionale di riflettere seriamente e di agire con urgenza per la creazione di un nuovo quadro multilaterale per l'utilizzazione dell'energia nucleare garantendo la fornitura di combustibili nucleari e minimizzando al tempo stesso il rischio della proliferazione come proposto dall'AIEA;

Sui diritti dell'uomo

12.   esprime la propria profonda preoccupazione circa il deterioramento della situazione dei diritti dell'uomo in Iran nel corso degli ultimi anni; chiede alle autorità iraniane di onorare i loro obblighi conformemente ai requisiti internazionali in materia di diritti dell'uomo e agli strumenti ratificati dall'Iran, promuovendo i valori universali e garantendo a tutte le persone il diritto di esercitare i propri diritti civili e le libertà politiche e ricorda la sua summenzionata risoluzione del 25 ottobre 2007 in materia;

13.   condanna fermamente le sentenze capitali e le esecuzioni in Iran, in particolare quelle imposte o eseguite contro delinquenti giovanili o minorenni, e sollecita le autorità iraniane a rispettare le garanzie normative riconosciute a livello internazionale per i minori, quali la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo;

14.   è profondamente preoccupato dall'aumento drammatico della repressione dei movimenti della società civile in Iran registrato l'anno scorso; chiede alle autorità iraniane di porre termine alla dura repressione contro i difensori dei diritti delle donne, gli attivisti della campagna "Un milione di firme", i movimenti studenteschi, i difensori dei diritti delle minoranze, gli intellettuali, gli insegnanti, i giornalisti, i blogger e i sindacalisti– in particolare Mansour Osanloo e Mahmoud Salehi – e chiede il rilascio di tutte le persone che sono state imprigionate per aver pacificamente espresso le proprie convinzioni;

15.   protesta con veemenza contro l'esecuzione in Iran il 30 gennaio 2008 alle 4 del mattino, ora locale, dell'attivista Ahwazi Zamel Bawi, il diciannovesimo attivista Ahwazi ad essere ucciso negli ultimi dodici mesi, e sollecita il governo iraniano a desistere dall'eseguire la condanna a morte del cittadino olandese e attivista dei diritti umani Faleh Abdulah al-Mansouri e dei rifugiati UNHCR Rasoul Ali Mazrea e Said Saki, per i quali è stato assicurato un trasferimento in Norvegia, e a permettere loro di procedere verso i propri paesi di cittadinanza o rifugio; chiede inoltre il rilascio dei giornalisti curdi Abdolvahed 'Hiwa' Butimar e Adnan Hassanpour, che sono stati condannati a morte;

16.   esorta le autorità iraniane ad eliminare, de jure e de facto, tutte le forme di tortura, incluse le esecuzioni estremamente disumanee le pene o trattamenti crudeli, disumani e degradanti, a rispettare il diritto a un giusto processo e a cessare l'impunità per le violazioni dei diritti dell'uomo; chiede alle autorità iraniane di modificare con urgenza il codice penale per trasformare la moratoria sulla lapidazione in un divieto definitivo;

17.   si compiace della suddetta risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 62/149 che chiede l'introduzione di una moratoria globale quale passo verso l'abolizione della pena di morte; invita l'Iran ad applicare la risoluzione adottata recentemente sulla moratoria a tutte le esecuzioni;

18.   esorta le autorità iraniane a rispettare le garanzie normative riconosciute a livello internazionale in merito alle minoranze religiose, etniche, linguistiche o di altro genere, siano esse riconosciute o meno; condanna fermamente l'attuale mancato rispetto dei diritti delle minoranze e chiede che le minoranze possano esercitare tutti i diritti sanciti dalla costituzione iraniana e dal diritto internazionale; sollecita le autorità iraniane ad agire in termini costituzionali e ad eliminare, de jure e de facto, tutte le forme di discriminazione e le altre violazioni dei diritti dell'uomo contro le persone che appartengono a minoranze religiose, etniche, linguistiche o di altro genere, compresi, tra l'altro, gli arabi, gli azeri, i beluchi, i curdi, i baha'i, i cristiani, gli ebrei, i musulmani sufi e sunniti; invita in particolare a eliminare il divieto di fatto di praticare la fede baha'i;

19.   condanna la repressione contro gli oppositori politici, gli attivisti per i diritti dell'uomo, i giornalisti, i blogger, gli insegnanti, gli intellettuali, le donne, gli studenti, i sindacalisti e le persone che appartengono a minoranze religiose, etniche, linguistiche o di altro genere; sollecita le autorità iraniane a porre fine alle molestie, alle intimidazioni e alla persecuzione dei suddetti cittadini e a liberare incondizionatamente tutti i prigionieri politici;

20.   chiede al Consiglio e alla Commissione di continuare il loro esame della situazione dei diritti dell'uomo in Iran e di presentare al Parlamento, nella prima metà del 2008, una relazione esaustiva in materia, comprendente proposte di progetti che potrebbero essere finanziati nell'ambito dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani;

21.   esprime il proprio sostegno a tutte le forze politiche democratiche e della società civile, in particolare le associazioni delle donne e degli studenti che in Iran si battono in modo non violento, nonostante la crescente repressione, per la democrazia e i diritti dell'uomo;

22.   si attende dalle autorità iraniane che esercitino la propria responsabilità per quanto riguarda la procedura di controllo dei candidati elettorali alle prossime elezioni nazionali in modo tale da garantire che tali elezioni siano libere e giuste;

Sulle relazioni Unione europea-Iran

23.   sottolinea che la possibile futura conclusione di un accordo di cooperazione e commercio tra l'Unione europea e l'Iran dipende dal miglioramento sostanziale della situazione dei diritti dell'uomo in Iran, dalla piena cooperazione dell'Iran con l'AIEA e dalla garanzia obiettiva fornita dall'Iran in merito alla natura pacifica del proprio programma nucleare;

24.   prende atto della decisione del 30 novembre 2007 della commissione britannica d'appello relativa alle organizzazioni vietate (Proscribed Organisations Appeal Commission) di chiedere al Ministro dell'interno britannico di rimuovere immediatamente l'OMPI dall'elenco delle organizzazioni vietate;

25.   prende nota della decisione del 12 dicembre 2006 del Tribunale europeo di primo grado della Comunità europea(5);

26.   chiede alla Commissione di trasmettere una comunicazione sulla situazione e sulle prospettive delle relazioni tra l'Unione europea e l'Iran e sollecita con fermezza entrambe le parti a riavviare il dialogo sui diritti dell'uomo, parallelamente ai negoziati su un accordo di cooperazione e commercio che potrebbe essere concluso se l'Iran facesse progressi essenziali nel settore dei diritti dell'uomo e del tema nucleare;

27.   invita la Commissione a istituire una delegazione in Iran al fine di promuovere il dialogo con le autorità e la società civile e di intensificare i contatti riguardanti, in particolare, l'aiuto ai profughi, la lotta contro il traffico di stupefacenti;

o
o   o

28.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all'Alto Rappresentante della PESC, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai Presidenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, al direttore generale dell'AIEA, al Capo della Corte Suprema statale dell'Iran nonché al governo e al parlamento della Repubblica Islamica dell'Iran.

(1) GU C 233 E del 28.9.2006, pag. 111.
(2) GU C 280 E del 18.11.2006, pag. 468.
(3) GU C 290 E del 29.11.2006, pag. 145.
(4) Testi approvati, P6_TA(2007)0488.
(5) Causa T-228/02, Rac. 2006, pag. II-4665.


Risultati della Conferenza sul cambiamento climatico (Bali)
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Risoluzione del Parlamento europeo del 31 gennaio 2008 sull'esito della Conferenza di Bali sul cambiamento climatico (COP 13 e COP/MOP 3)
P6_TA(2008)0032B6-0059/2008

Il Parlamento europeo,

–   viste la tredicesima Conferenza delle parti contraenti (COP 13) alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (UNFCCC) e la terza Conferenza delle parti che funge da riunione delle parti contraenti del Protocollo di Kyoto (COP/MOP 3) svoltasi a Bali, Indonesia, dal 3 al 15 dicembre 2007,

–   viste le conclusioni della quarta relazione di valutazione (AR4) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) pubblicata a Valencia, Spagna, il 17 novembre 2007,

–   viste le sue precedenti risoluzioni sul cambiamento climatico, e in particolare quella del 15 novembre 2007 sulla limitazione del surriscaldamento dovuto ai cambiamenti climatici a +2°C - La via da percorrere fino alla Conferenza di Bali sui cambiamenti climatici e oltre (COP 13 e COP/MOP 3)(1),

–   visto l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.   considerando che nella ARG IPCC si afferma che il ritmo sempre più rapido dei cambiamenti climatici è dovuto all'attività umana e sta già avendo gravi ripercussioni a livello globale,

B.   considerando che il piano d'azione di Bali avalla le conclusioni della quarta relazione di valutazione dell'IPCC, secondo cui il surriscaldamento globale è inequivocabile e i ritardi nella riduzione delle emissioni limita in misura considerevole le possibilità di raggiungere livelli di stabilizzazione più bassi e aumenta il rischio di conseguenze più gravi in termini di cambiamenti climatici,

C.   considerando che numerose regioni del mondo hanno già risentito degli effetti di un aumento delle temperature medie globali e che i più recenti dati scientifici indicano che l'obiettivo di lungo termine concordato dall'Unione europea di limitare il surriscaldamento a +2°C rispetto ai livelli preindustriali potrebbe non essere sufficiente ad evitare che i cambiamenti climatici abbiano forti ripercussioni negative,

D.   considerando che i cambiamenti climatici rappresentano un problema di lungo termine e che l'adozione di sole misure di breve termine non sarà sufficiente ad influire positivamente sul clima; considerando che per il sistema climatico è indispensabile garantire che le emissioni globali raggiungano il massimo nei prossimi 10-15 anni,

E.   considerando che i paesi industrializzati hanno una grossa responsabilità nell'accumulo delle emissioni di gas a effetto serra nell'atmosfera; che i paesi e le popolazioni più poveri saranno i più gravemente colpiti da un aumento dell'instabilità del clima,

F.   considerando che è assolutamente indispensabile raggiungere un ampio accordo internazionale su obiettivi di riduzione delle emissioni a lungo termine al fine di garantire investimenti certi in tecnologie a basse emissioni di gas a effetto serra come pure nell'efficienza energetica e nella riforestazione sostenibile, e di evitare gli investimenti in infrastrutture energetiche incompatibili con gli obiettivi,

1.   plaude alla decisione adottata dalle parti contraenti nella Conferenza di Bali di lanciare, nell'ambito dell'UNFCCC, un processo negoziale formale relativo a un accordo internazionale sul clima per il periodo successivo al 2012, allo scopo di concludere un accordo e adottare una decisione nella quindicesima Conferenza delle parti contraenti che si svolgerà a Copenaghen nel 2009;

2.   si compiace che il piano di azione di Bali contenga un calendario chiaro, stabilisca la scadenza del 2009 per la conclusione dell'accordo e indichi delle questioni chiave che saranno affrontate durante i negoziati e ritiene che esso rappresenti pertanto una buona base per il processo negoziale;

3.   ribadisce che tale accordo dovrebbe fondarsi sui principi e sui meccanismi chiave dell'UNFCCC e del protocollo di Kyoto, tenendo conto di responsabilità comuni ma differenziate e che dovrebbe basarsi sugli elementi indicati al paragrafo 2 della sua summenzionata risoluzione del 15 novembre 2007;

4.   considera il superamento della rigida distinzione tra i paesi dell'Allegato I e i paesi non appartenenti all'Allegato I uno dei successi più significativi del Piano di azione di Bali;

5.   sottolinea il ruolo guida e costruttivo svolto dall'Unione europea alla Conferenza di Bali, che ha notevolmente facilitato la svolta nei negoziati; incoraggia l'Unione a continuare a svolgere un ruolo così attivo nei prossimi negoziati e insiste affinché il Parlamento vi sia strettamente coinvolto;

6.   si compiace che le parti contraenti abbiano riconosciuto che la ARG IPCC rappresenta la valutazione più organica e autorevole del cambiamento climatico mai realizzata, che fornisce una prospettiva scientifica, tecnica e socio-economica integrata sulle questioni sul tappeto, e valuta positivamente l'incoraggiamento a far tesoro di tali informazioni in sede di messa a punto delle politiche nazionali sul cambiamento climatico;

7.   deplora che nel piano di azione di Bali non sia stato possibile fare riferimenti espliciti alla scienza per quanto riguarda le necessarie riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra; si compiace comunque che le parti del Protocollo di Kyoto abbiano riconosciuto che entro il 2020 occorrono riduzioni dei gas a effetto serra dell'ordine del 25-40%, rispetto ai livelli del 1990, da parte dei paesi industrializzati;

8.   ricorda che i paesi industrializzati, compresi quelli che non hanno ancora ratificato il Protocollo di Kyoto, devono svolgere un ruolo guida a livello mondiale nella lotta al cambiamento climatico e impegnarsi a ridurre le loro emissioni di gas a effetto serra di almeno il 30% entro il 2020 e del 60-80% entro il 2050, rispetto ai livelli del 1990;

9.   si compiace dell'approccio costruttivo ai negoziati adottato dalla maggioranza dei paesi in via di sviluppo e del loro impegno ad avviare interventi di mitigazione appropriati a livello nazionale nell'ambito dello sviluppo sostenibile, promossi e consentiti dalla tecnologia, dal finanziamento e dallo sviluppo di capacità in maniera misurabile, notificabile e verificabile;

10.   sottolinea che lo sviluppo economico sostenibile è un diritto per tutti i paesi in via di sviluppo; evidenzia che l'Unione europea ed altri paesi industrializzati debbono aiutare i paesi in via di sviluppo nella messa a punto di tecnologie sostenibili;

11.   ricorda che la credibilità e l'efficacia degli sforzi globali non possono essere ottenute senza impegni più seri, misurabili, notificabili e verificabili ad opera di tutte le parti interessate;

12.   ritiene che sia fondamentale trovare una soluzione equa per garantire il successo della politica internazionale sul clima;

13.   ritiene che, come innovazione rispetto al Protocollo di Kyoto, la diversità delle situazioni dei paesi in via di sviluppo dovrebbe riflettersi negli impegni assunti e che i paesi emergenti dovrebbero accettare limiti sulle loro emissioni, conformi al loro stadio di sviluppo, alla composizione settoriale delle loro economie, al loro potenziale di riduzione delle emissioni e alle loro capacità tecniche e finanziarie;

14.   ritiene che vi sia spazio per l'innovazione, in relazione ai meccanismi esistenti del Protocollo di Kyoto per quanto riguarda la forma, l'impegno e gli obiettivi fissati per i paesi in via di sviluppo ed emergenti, in modo da rendere tali impegni compatibili con le esigenze e le capacità di ogni paese, purché siano misurabili, notificabili e verificabili;

15.   si compiace della decisione di avviare un programma di lavoro sulle questioni metodologiche relative ad una serie di approcci strategici e incentivi positivi volti a ridurre le emissioni provenienti dalla deforestazione e dal degrado delle foreste nei paesi in via di sviluppo, tenendo in equilibrata considerazione le funzioni e i vantaggi molteplici delle foreste ai fini della biodiversità, del funzionamento degli eco-sistemi e dei mezzi di sussistenza locali; si compiace del fatto che le parti siano incoraggiate a sostenere lo sviluppo di capacità, fornire assistenza tecnica e intraprendere sforzi, compresi i progetti pilota, per affrontare le cause della deforestazione e l'esigenza di sostenere un utilizzo sostenibile delle risorse naturali;

16.   accoglie con favore la decisione sulla gestione del Fondo di adattamento in modo trasparente ed efficace, che gli consentirà di diventare operativo in una fase precoce del primo periodo di impegno del protocollo di Kyoto;

17.   si compiace della decisione di lanciare un programma strategico per graduare il livello degli investimenti destinati allo sviluppo, al trasferimento e allo spiegamento sia delle tecnologie di mitigazione che di adattamento ai paesi in via di sviluppo nonché dell'attribuzione al gruppo di esperti sul trasferimento tecnologico del compito di valutare le varie barriere all'uso e all'accesso delle risorse finanziarie;

18.   ritiene che la ricerca, lo sviluppo e la dimostrazione di tecnologie più efficaci e meno costose in materia energetica dovrebbe rivestire elevata priorità; chiede una stretta collaborazione fra governi, imprese, comunità di ricerca e società civile;

19.   ritiene che la prossima Conferenza /Incontro delle parti a Poznan dovrebbe concentrarsi sui paesi in via di sviluppo e quindi insiste affinché siano compiuti seri sforzi per conseguire un autentico progresso per quanto riguarda gli incentivi – compresi strumenti basati sul mercato – volti ad evitare la deforestazione ed incoraggiare l'attività forestale sostenibile, finanziandola adeguatamente e migliorando il trasferimento e l'applicazione di tecnologie pulite nei paesi in via di sviluppo;

20.   chiede che, nel quadro delle politiche dell'Unione europea, siano sviluppati strumenti finanziari significativi e prevedibili al fine di aiutare i paesi in via di sviluppo ad adeguarsi agli impatti del cambiamento climatico e a ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra, nonché la deforestazione e il degrado delle foreste; ricorda l'esigenza di un più stretto monitoraggio critico dell'impatto effettivo degli attuali e futuri strumenti finanziari connessi al clima sui paesi in via di sviluppo; ritiene che il Meccanismo di sviluppo unito (CDM) dovrebbe essere riformato perché sia in grado di espletare il suo pieno potenziale durante il periodo di impegno 2008-2012;

21.   sottolinea che un "greening" della politica e degli aiuti allo sviluppo dell'Unione europea è necessario ed urgente e dovrebbe essere realizzato senza contrastare le politiche in materia di ambiente e cambiamento climatico; deplora l'assai lento progresso in questo settore e chiede alla leadership dell'Unione europea di fare della mitigazione e dell'adeguamento del cambiamento climatico priorità fondamentali nell'ambito delle politiche dell'Unione europea in materia di cooperazione allo sviluppo;

22.   sottolinea che, al fine di mantenere la credibilità del Piano d'azione di Bali, i paesi industrializzati devono concludere con urgenza partenariati climatici con le grandi economie emergenti come la Cina e l'India, per promuovere una stretta cooperazione sulla riforma della politica energetica, lo sviluppo di capacità, il sostegno agli investimenti nell'efficienza energetica e nella tecnologia a basse emissioni di carbonio;

23.   deplora che non sia stato possibile inserire un chiaro riferimento sulla necessità di adottare riduzioni vincolanti delle emissioni nel settore aereo e marittimo; rileva che il mandato di Bali non esclude misure vincolanti per il settore del trasporto aereo e marittimo; ribadisce il suo invito ad inserire le emissioni del trasporto aereo e marittimo negli impegni di riduzione dei gas ad effetto serra per il periodo successivo al 2012, sotto l'egida dell'UNFCCC, dal momento che l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) e l'Organizzazione marittima internazionale (OMI) non sono state efficienti nell'affrontare il problema;

24.   sottolinea l'importanza di assicurare che tutti i grandi settori del commercio internazionale siano coinvolti negli impegni e nei parametri di riferimento del clima mondiale al fine di garantire che sia raggiunto l'obiettivo globale sul cambiamento climatico ed impedire la distorsione globale della concorrenza;

25.   chiede un'urgente revisione della politica dell'Unione europea in materia di biocarburanti, con particolare accento sulla sostenibilità del ciclo di vita di ogni biocarburante in termini di riduzioni dei gas ad effetto serra; sottolinea che lo sviluppo e l'applicazione di strategie nel campo dei biocarburanti come opzione energetica dovrebbe tenere pienamente conto e prendere misure di salvaguardia contro qualsiasi impatto negativo in materia ambientale, sociale ed economica; invita quindi la Commissione a proporre standard rigorosi e criteri chiari per la produzione di biocarburanti;

26.   sottolinea che il Parlamento è in attesa della relazione della Commissione e dell'Alto rappresentante della Politica estera e di sicurezza comune sulle conseguenze del cambiamento climatico sulla sicurezza internazionale, sollecitata dalle Conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 21 e 22 giugno 2007; sottolinea che occorre porre particolare attenzione sui settori fondamentali come la mitigazione, l'adattamento e l'inserimento del cambiamento climatico in tutte le politiche in quanto il cambiamento climatico potrebbe costituire un grande fattore di destabilizzazione nei paesi più poveri;

27.   consapevole dell'ampiezza della sfida per i prossimi negoziati, insiste affinché la politica sul clima diventi una priorità e una componente fondamentale in tutte le relazioni esterne dell'Unione europea con i paesi terzi, le convenzioni regionali e le organizzazioni economiche; invita inoltre le quattro Presidenze (Slovenia, Francia, Repubblica Ceca e Svezia) del 2008 e del 2009 ad informare il Parlamento in merito ai loro obiettivi in materia di politica sul clima nonché a riferire regolarmente, assieme alla Commissione sui progressi realizzati nei negoziati;

28.   esorta la Commissione ad esplorare, fintanto che non esistono le condizioni di parità, le possibilità che l'industria rafforzi le sue capacità economiche, sviluppando un'industria innovativa "rispettosa del clima"; chiede quindi che si rifletta, nel quadro dell'OMC, sull'introduzione di misure temporanee che favoriscano la fabbricazione e l'esportazione di tecnologie innovative e di prodotti rispettosi del clima;

29.   chiede alle proprie commissioni e delegazioni permanenti e temporanee competenti di cooperare strettamente in materia di cambiamento climatico, in modo da garantire un approccio coerente e coordinato in tutte le sue politiche, vale a dire, politica ambientale, industriale, energetica e dei trasporti, agricoltura, ricerca e sviluppo e in particolare commercio e investimenti, oltre ad altre iniziative riguardanti gli obiettivi del cambiamento climatico; chiede che i problemi del cambiamento climatico siano regolarmente sollevati a livello di delegazione interparlamentare e nel contesto del dialogo legislativo transatlantico;

30.   riconosce che la credibilità dei negoziati dell'Unione europea si affida al successo degli sforzi dell'Europa di riduzione interna nonché allo sviluppo e al trasferimento di tecnologie a basse emissioni di carbonio verso altri paesi; chiede quindi l'adozione a tutti i livelli, locale, nazionale ed europeo, di politiche e misure che garantiranno all'Unione europea di conseguire, entro il 2020, riduzioni interne di gas a effetto serra di almeno il 30%, rispetto al livello del 1990, purché altri paesi sviluppati si impegnino a favore di analoghe riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e i paesi in via di sviluppo economicamente più avanzati forniscano un contributo commisurato alle loro responsabilità e rispettive capacità; riconosce l'obbligo accettato dall'Unione europea - a prescindere dalla conclusione dell'accordo globale per il periodo successivo al 2012 - di ridurre, entro il 2020, le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 20%, rispetto al livello del 1990; chiede l'adozione di politiche e misure che permettano di impiegare più fondi sia a livello nazionale che dell'Unione europea per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione nell'ambito delle riduzioni delle emissioni dei gas ad effetto serra;

31.   invita l'Unione europea a utilizzare il suo potere e la sua influenza, in quanto attore principale nell'arena internazionale e partner dei paesi in via di sviluppo, al fine di introdurre obiettivi coerenti in materia di cambiamento climatico a livello internazionale;

32.   sottolinea la responsabilità storica dei paesi più industrializzati come principali produttori di emissioni di gas a effetto serra e chiede quindi un maggiore impegno ad evitare e limitare i disastri naturali e i conflitti sociali che ne conseguirebbero se non si contiene il riscaldamento globale;

33.   prende atto dell'iniziativa adottata dall'amministrazione degli Stati Uniti di convocare altri cinque incontri dei principali produttori di emissioni del mondo; invita la Commissione e gli Stati membri interessati a subordinare la loro partecipazione alla presentazione di proposte complete da parte degli ospiti in materia di obiettivi di riduzione delle emissioni a breve termine che siano coerenti con gli obiettivi e le finalità dell'UNFCCC; chiede che i principali produttori di emissioni del mondo coordinino i propri sforzi con quelli dell'UNFCCC;

34.   rileva che la succitata Conferenza/Incontro delle parti da tenersi a Poznan si svolgerà simultaneamente con il Consiglio europeo; chiede al Consiglio di cambiare la data del Consiglio europeo al fine di consentire ai Capi di Stato e ai Capi di governo di partecipare alla COP/MOP e affinché la COP/MOP possa ricevere la piena attenzione dei governi;

35.   è convinto che, per raggiungere questi obiettivi, sarà necessario coinvolgere i mezzi di informazione, il cui ruolo sarà indispensabile per creare la necessaria sensibilizzazione di massa in merito ai cambiamenti climatici che avverranno a breve e medio termine;

36.   ritiene, in linea con quanto discusso alla Conferenza di Bali con i rappresentanti parlamentari di tutto il mondo, che il Parlamento possa e debba svolgere un importante ruolo, quale coordinatore di un Forum interparlamentare permanente sul cambiamento climatico; chiede quindi ai suoi organi competenti di esaminare tale possibilità;

37.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al Segretariato dell'UNFCCC, con richiesta di trasmetterla a tutte le parti contraenti che non sono membri dell'Unione europea e agli osservatori alla Convenzione.

(1) Testi approvati, P6_TA(2007)0537.


Piano d'azione per l'efficienza energetica: concretizzare le potenzialità
PDF 161kWORD 77k
Risoluzione del Parlamento europeo del 31 gennaio 2008 su un Piano d'azione per l'efficienza energetica: concretizzare le potenzialità (2007/2106(INI))
P6_TA(2008)0033A6-0003/2008

Il Parlamento europeo,

–   vista la comunicazione della Commissione intitolata "Piano d'azione per l'efficienza energetica: concretizzare le potenzialità" (COM(2006)0545),

–   visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione (SEC(2006)1173) che accompagna la sopramenzionata comunicazione della Commissione,

–   viste la valutazione d'impatto del Piano d'azione (SEC(2006)1174) e la sintesi della valutazione d'impatto (SEC(2006)1175),

–   vista la comunicazione della Commissione intitolata: "Una politica energetica per l'Europa" (COM(2007)0001),

–   viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo dell'8 e 9 marzo 2007 concernenti l'appoggio del Consiglio a un Piano d'azione del Consiglio europeo (2007-2009) – Politica energetica per l'Europa (7224/07),

–   vista la direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura e le informazioni uniformi relative ai prodotti(1),

–   vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia(2),

–   vista la direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia(3),

–   vista la direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia(4),

–   vista la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici(5),

–   visti la decisione 2006/1005/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2006, sulla conclusione dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e la Comunità europea per il coordinamento dei programmi di etichettatura in materia di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio(6) e il testo dell'Accordo sopramenzionato(7),

–   visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio (COM(2006)0576),

–   visti la decisione 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013)(8) e in particolare il Capo III del suo Titolo II concernente "Il programma Energia intelligente- Europa",

–   vista la decisione 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro delle Comunità europee per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)(9),

–   visto il regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)(10),

–   vista la sua risoluzione del 1° giugno 2006 sul Libro verde sull'efficienza energetica: fare di più con meno(11),

–   vista la sua risoluzione del 14 dicembre 2006 su una strategia europea per un'energia sostenibile, competitiva e sicura - Libro verde(12),

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0003/2008),

A.   considerando che, se le temperature aumentano a livello mondiale di oltre due gradi celsius al di sopra dei livelli preindustriali, si verificherà un cambiamento climatico caotico, come attesta, fra l'altro, la relazione di maggio 2007 del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico; considerando che è necessario procedere entro il 2015 a massicce riduzioni delle emissioni di carbonio se si vuole mantenere entro i due gradi celsius l'aumento delle temperature a livello mondiale; considerando che il modo più rapido e più redditizio di ridurre le emissioni di carbonio consiste nell'utilizzare più efficientemente l'energia,

B.   considerando che l'efficienza energetica ha un ruolo fondamentale da svolgere nella riduzione della dipendenza dell'Unione europea dalle importazioni di energia, nella risposta da dare alla futura penuria di fonti energetiche e nella limitazione degli effetti dovuti agli shock dei prezzi dell'energia,

C.   considerando che l'analisi d'impatto relativa al Piano d'azione per l'efficienza energetica ha rilevato una mancanza di capacità di attuazione a tutti i livelli del processo decisionale politico nell'ambito della Commissione e valutato che sarebbero necessarie altre 20 persone perché il Piano d'azione possa riuscire,

D.   considerando che la direttiva 2002/91/CE è stata correttamente trasposta da soli cinque Stati membri,

E.   considerando che la direttiva 2006/32/CE prevede che ogni Stato membro consegni alla Commissione entro il 30 giugno 2007 un piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica; considerando che al 1° settembre 2007 la Commissione ne aveva ricevuti solamente nove, e che, ancora al 10 gennaio 2008 di detti piani, ne erano pervenuti solo diciassette,

F.   considerando che l'attuazione da parte degli Stati membri della direttiva 2004/8/CE è tardiva e tutt'altro che perfetta,

G.   considerando che l'Unione europea è una delle regioni più ricche e tecnologicamente più avanzate al mondo; considerando che dal 1990 essa ha aumentato la produzione economica di quasi il 40% e il reddito medio pro capite di un terzo; considerando che nello stesso periodo la domanda di energia e risorse energetiche è aumentata solo dell'11%,

H.   considerando che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione - se riceveranno i giusti segnali politici - potrebbero generare ulteriori guadagni di produttività al di là dell'obiettivo dell'UE del 20%; considerando che certe tecnologie, come la tecnologia "smart grid"(rete intelligente), i sistemi di "intelligent management" (gestione intelligente) e le tecnologie "speckled computing", dovrebbero perciò essere oggetto di efficaci raccomandazioni a livello politico,

1.   accoglie favorevolmente il summenzionato Piano d'azione per l'efficienza energetica relativo al 2006 e si compiace dei suoi obiettivi e del suo ambito di applicazione;

2.   ritiene che l'obiettivo consistente nel migliorare l'efficienza energetica di oltre il 20% entro il 2020, oltre a tutti i miglioramenti dovuti ad effetti autonomi e strutturali o all'incidenza dei prezzi, sia completamente realizzabile dal punto di vista tecnico ed economico, e chiede alla Commissione e agli Stati membri di assicurare che tale obiettivo nonché gli obiettivi fissati per il cambiamento climatico siano raggiunti;

3.   rileva con grande preoccupazione che l'attuazione da parte degli Stati membri della legislazione esistente in materia di efficienza energetica è incompleta e in ritardo;

4.   sottolinea la necessità che la politica in materia di efficienza energetica venga attuata a tutti i livelli di governo;

5.   si rammarica che l'attuazione da parte degli Stati membri della direttiva 2004/8/CE è incompleta e molto in ritardo sul calendario fissato;

6.   denuncia il fatto che la Commissione non abbia utilizzato il numero di funzionari necessari a garantire che il Piano d'azione e la legislazione in materia di efficienza energetica su cui questo si fonda vengano pienamente e rapidamente attuati;

7.   deplora che, su 21 azioni della Commissione per le quali era previsto nel piano d'azione che dovessero essere completate nel 2007, solo tre siano state realizzate al 1° settembre 2007 pur notando che, al 30 ottobre 2007, la Commissione aveva segnalato che 16 delle 21 azioni erano in fase di attuazione, e si rammarica per il grave ritardo registrato rispetto a quanto previsto nel calendario per l'adozione di norme minime in materia di efficienza energetica per i gruppi di prodotti prioritari;

8.   condanna il fatto che molti governi degli Stati membri non abbiano accordato priorità alla trasposizione rapida ed integrale e al rispetto della legislazione in materia di efficienza energetica, nonostante la retorica in merito all'impegno ad affrontare il problema del cambiamento climatico e ridurre le importazioni di energia dell'UE;

9.   sollecita la Commissione ad accelerare il processo preparatorio del futuro memorandum d'intesa per la cooperazione con il Consiglio europeo dei regolatori dell'energia (CREE) con orientamenti e un codice di condotta comuni, al fine di migliorare l'efficacia dell'utilizzazione finale dell'energia in tutti i settori;

10.   chiede una valutazione urgente e chiara, a livello di Commissione e di singoli Stati membri, in merito alle carenze di capacità e ad altri ostacoli che hanno finora portato ad un'attuazione inadeguata della normativa in materia di efficienza energetica, nonché sul modo in cui si possa far fronte a tali carenze e a tali ostacoli;

11.   rileva, in particolare, la notevole mancanza di informazioni semplici e immediate e di sostegno organizzativo in materia di efficienza energetica dove se ne senta la necessità, necessità che può presentarsi improvvisamente (ad esempio quando un impianto domestico o un altro apparecchio non funzionano più) o essere connessa a un evento specifico (ad esempio un trasloco); è convinto che una scarsa attenzione nei confronti dei bisogni concreti dei cittadini comprometta numerosi progetti di efficienza energetica e sottolinea quindi l'importanza di un aiuto concreto e di un finanziamento di partenza;

12.   sottolinea che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) dovrebbero essere promosse in quanto elemento chiave per far progredire i risparmi energetici in vari settori quali i trasporti, l'edilizia, l'energia e il settore manifatturiero; si compiace, in tale contesto, dello studio della Commissione volto a valutare il contributo potenziale di varie tecnologie d'avanguardia basate sulle TIC per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'economia dell'UE e la riduzione delle emissioni di gas serra entro il 2020; sollecita la Commissione a includere negli argomenti affrontati da tale studio i sistemi di "intelligent management" (gestione intelligente) in generale e, in particolare, delle tecnologie "smart grid" (rete intelligente) e dei sistemi incorporati ("embedded");

Apparecchi e impianti

13.   accoglie favorevolmente la strategia consistente nell'adottare norme minime di efficienza energetica e invita la Commissione a metterle a punto ed applicarle entro il 2008 per quanto concerne gli impianti di condizionamento climatico e tutti i tipi di set top box televisivi; sollecita a procedere in tal senso unitamente ad una revisione dinamica dell'etichettatura e rileva che il marchio CE può sostenere l'applicazione di norme minime di efficienza energetica; invita gli Stati membri a dedicare più risorse alla vigilanza del mercato;

14.   approva l'aggiunta dell'illuminazione domestica all'elenco dei gruppi di prodotti prioritari e sottolinea l'importanza del rispetto da parte della Commissione del calendario proposto per il ritiro dal mercato delle lampadine meno efficienti, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo del marzo 2007;

15.   prende atto dei recenti progressi nella tecnologia delle lampade a LED; invita la Commissione a studiare modi per far progredire la ricerca su tale tipo di lampade e per aumentarne l'utilizzazione;

16.   sollecita la Commissione a stabilire il calendario per il ritiro dal mercato di tutti gli apparecchi, gli elettrodomestici e altri prodotti a consumo energetico aventi una bassa efficienza energetica, ad esempio gli apparecchi per riscaldare ambienti esterni;

17.   si compiace dell'accento posto sulla riduzione delle perdite in stand-by e sulla diffusione di prodotti e tecnologie atti a garantire che beni e apparecchi ad uso energetico ricorrano all'energia solo quando è effettivamente necessario; chiede alla Commissione di prevedere un requisito di prestazione in stand-by pari ad "un watt" e di fare effettuare un'analisi delle economie di energia possibili riducendo al minimo e sopprimendo completamente lo stand-by non essenziale, in particolare lo stand-by passivo;

18.   si compiace della firma del nuovo accordo Energy Star con gli Stati Uniti che definisce norme comuni di efficienza energetica per le apparecchiature da ufficio e in particolare dell'inclusione nella regolamentazione di attuazione di una disposizione a carattere vincolante in materia di appalti pubblici; sollecita la Commissione a far progredire i negoziati volti ad ampliare il campo della cooperazione Energy Star tra l'UE e gli Stati Uniti ad altri prodotti, in linea con l'impegno assunto nel vertice UE-USA del 30 aprile 2007;

19.   si compiace della proposta volta a stabilire entro il 2010 norme minime di efficienza per tutti gli altri apparecchi e impianti ad elevato consumo energetico; chiede alla Commissione di cominciare dai prodotti a più bassa efficienza energetica presenti sul mercato;

20.   appoggia gli sforzi della Commissione volti a formulare criteri per l'etichettatura ecologica delle tecnologie di riscaldamento e raffreddamento, con riferimento specialmente al consumo di energia primaria, al fine di assicurare che agli utenti siano garantite informazioni affidabili sulle opzioni più efficaci ed ecologiche presenti sul mercato delle apparecchiature di riscaldamento e raffreddamento degli edifici;

21.   sollecita una rigorosa applicazione delle norme del 2006 concernenti l'installazione di contatori intelligenti al fine di sensibilizzare i consumatori sull'utilizzazione dell'elettricità, di aiutare i fornitori di elettricità a gestire la domanda in modo più efficace e di contribuire al miglioramento dei requisiti relativi alle statistiche sull'efficienza energetica;

22.   sollecita la preparazione di una norma per la diffusione di contatori intelligenti di calore da applicarsi ai sistemi centralizzati di riscaldamento e alle reti di teleriscaldamento, al fine di responsabilizzare il consumatore finale ("pay for what you use") e di eliminare i meccanismi forfettari deresponsabilizzanti;

23.   è dell'opinione che le tecnologie industriali dovrebbero assicurare un minor dispendio di energia nei processi produttivi; ritiene che si potrebbero ottenere considerevoli risparmi energetici riducendo il peso dei veicoli e dei mezzi di trasporto;

Prescrizioni applicabili al rendimento energetico nell'edilizia

24.   sollecita la Commissione ad avviare celermente procedure d'infrazione contro gli Stati membri che non hanno trasposto correttamente o applicato pienamente la direttiva 2002/91/CE;

25.   fa notare, vista la lunga durata di vita degli edifici, l'importanza fondamentale di assicurare che i nuovi edifici siano costruiti conformemente alle più elevate norme di efficienza energetica e che gli edifici esistenti siano adeguati alle norme attuali; ritiene che in alternativa alla ristrutturazione di edifici preesistenti si potrebbe talvolta sostenere l'opzione di demolire edifici inefficienti sotto il profilo energetico per costruirne di nuovi, energeticamente efficienti;

26.   chiede alla Commissione di rivedere la direttiva 2002/91/CE al fine di includere nell'ambito dell'articolo 6, a partire dal 2009, tutti gli edifici che necessitano di un sistema di riscaldamento o di raffreddamento, indipendentemente dalle loro dimensioni;

27.   invita la Commissione a tenere conto, nel suo esame dell'efficienza delle caldaie, del fatto che quelle a cogenerazione (microcogenerazione di calore ed elettricità) sono di gran lunga le più efficienti, e a fissare di conseguenza i requisiti minimi di efficienza per le caldaie;

28.   accoglie favorevolmente la proposta di fissare prescrizioni minime di efficienza per gli edifici nuovi e ristrutturati e per i loro componenti, come le finestre e le pellicole per vetri di finestre;

29.   chiede alla Commissione di proporre, a partire dal 2011, un requisito vincolante in base al quale tutti gli edifici nuovi che necessitano di un sistema di riscaldamento e/o raffreddamento dovrebbero rispettare le norme relative alle abitazioni passive o norme equivalenti per gli edifici non residenziali nonché, a partire dal 2008, l'obbligo di utilizzare soluzioni passive di riscaldamento e raffreddamento;

30.   chiede alla Commissione di prendere in considerazione la graduale introduzione del teleriscaldamento e di reti di raffreddamento per tutti gli edifici, al fine di ridurre l'impiego di combustibili fossili nel riscaldamento e nel raffreddamento utilizzando le perdite che si verificano nella trasformazione di energia;

31.   invita la Commissione a prendere in considerazione, in sede di studio di misure fiscali e d'altro tipo per la promozione dell'efficienza energetica, soluzioni architettoniche per il riscaldamento e il raffreddamento passivi, ad esempio costruzioni dotate di determinate proprietà termiche;

32.   invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere il teleraffreddamento alimentato da fonti energetiche rinnovabili quale alternativa efficiente per far fronte alla crescente domanda di impianti di aria condizionata a fini di confort;

33.   invita la Commissione a creare una base dati, trasparente e accessibile ai cittadini dell'Unione, delle misure nazionali, regionali e locali - in particolare quelle di finanziamento – che promuovono l'efficienza energetica nell'edilizia, ai fini dello scambio delle migliori pratiche nell'UE e dell'informazione e sensibilizzazione del pubblico;

Generazione e distribuzione dell'elettricità

34.   sollecita gli Stati membri ad includere nei loro piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica progetti volti ad aumentare la cogenerazione ad alto rendimento, a passare alla pianificazione e alla promozione globali della fornitura di elettricità, riscaldamento e raffreddamento e; sollecita la Commissione a considerare in termini sfavorevoli i piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica che non procedono in tal senso; più in generale, invita gli Stati membri a promuovere misure per incoraggiare il ricorso alla cogenerazione su piccola scala e alla microcogenerazione nonché a sopprimere i relativi ostacoli amministrativi;

35.   rileva che il trasporto e la distribuzione sono all'origine di perdite di energia e di black out e sottolinea il ruolo che possono svolgere la microgenerazione e una generazione decentrata e diversificata al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento ed una riduzione delle perdite; ritiene che debbano essere previsti incentivi destinati al miglioramento delle infrastrutture al fine di ridurre le perdite di trasmissione e distribuzione;

36.   invita la Commissione a prestare maggiore attenzione al mercato dell'energia termica, visto che l'energia termica rappresenta la quota più elevata del consumo energetico nonché a strumenti (pianificazione urbana, mappatura termica, incentivi all'investimento) che consentiranno di recuperare le eccedenze termiche dalle fonti rinnovabili attraverso lo sviluppo di reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento;

37.   chiede alla Commissione di monitorare con attenzione l'attuazione della direttiva 2004/8/CE e valutare se i regimi di sostegno siano adeguati a sfruttare il potenziale nazionale per la cogenerazione ad alto rendimento;

38.   richiama l'attenzione della Commissione sulla necessità di introdurre reti locali di raffreddamento come risposta efficace alternativa alla crescente domanda di impianti di aria condizionata e per una drastica riduzione delle emissioni di CO2;

39.   invita la Commissione ad estendere il campo di applicazione degli attuali incentivi finanziari a sviluppi che consentano l'inserimento dell'energia prodotta da fonti rinnovabili nelle reti già esistenti, create per l'energia fossile; rileva che il miglioramento tempestivo delle reti esistenti promuoverebbe in modo significativo l'efficienza della produzione energetica da fonti rinnovabili in un periodo più breve e ad un costo minore, contribuendo, al contempo, ad aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento;

Trasporti

40.   invita la Commissione a definire requisiti minimi di efficienza energetica per tutti i modi di trasporto, compreso il trasporto pubblico; sottolinea la necessità di una politica dei trasporti efficiente sotto il profilo energetico che accordi priorità al trasporto pubblico, all'uso della bicicletta e ai pedoni nelle aree urbane; si compiace del Libro verde sul Trasporto urbano e invita la Commissione a lanciare un'iniziativa riguardante specificamente il trasporto urbano e la questione dell'integrazione della protezione climatica, del risparmio energetico e della sanità pubblica in una politica in materia di mobilità sostenibile per le città di tutte le dimensioni; incoraggia le municipalità dell'Unione europea a prendere in considerazione misure per ridurre le emissioni di CO2 dovute al traffico di veicoli e autovetture, ad esempio attraverso pedaggi antitraffico; ricorda che prevedere emissioni annuali vincolanti per tutte le nuove autovetture vendute contribuisce al raggiungimento degli obiettivi vincolanti dell'Unione europea in materia di CO2;

41.   chiede di modificare la direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove(13) in modo da prevedere l'etichettatura dei veicoli ricorrendo a un chiaro formato a più classi come quello utilizzato nell'etichettatura degli impianti (attualmente, la scala di sette classi da A a G); propone che un minimo del 20% dello spazio riservato alla pubblicità e alla commercializzazione delle nuove vetture sia destinato a informazioni sull'efficienza energetica e le emissioni;

42.   deplora inoltre che la direttiva proposta in materia di tassazione delle autovetture, il cui obiettivo è di ridurre le emissioni di CO2 in linea con gli impegni assunti dall'Unione europea nell'ambito del Protocollo di Kyoto, non sia stata ancora adottata dal Consiglio e sollecita una sua rapida attuazione;

43.   chiede alla Commissione di definire una strategia quadro per facilitare sostanziali miglioramenti nell'efficienza del trasporto pubblico urbano e suburbano, che richieda agli operatori dei sistemi di trasporto pubblico urbano e suburbano di svolgere studi, compresi studi di fattibilità, focalizzandosi sul livello di efficienza dei servizi e delle infrastrutture in quanto la strategia va calibrata al fine di mettere a punto regimi di supporto orizzontale volti a sviluppare sistemi di trasporto pubblico, in modo che tali regimi siano conformi a requisiti più rigorosi in materia di efficienza e di coerenza;

44.   plaude alla Impresa comune "Clean Sky", il cui scopo è produrre aerei più verdi, più ecosostenibili e più efficienti in termini di energia;

Accordi finanziari e politica regionale

45.   rileva l'importanza dell'accesso ai fondi strutturali per finanziare l'efficienza energetica, attraverso organismi come la Banca europea per gli investimenti e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, e anche grazie a progetti del settore bancario privato;

46.   chiede alla Commissione di aumentare dal 3% ad un minimo del 5% la percentuale di fondi strutturali e di coesione che dovrebbero essere spesi per migliorare l'efficienza energetica degli alloggi esistenti e di richiedere agli Stati membri di profittare pienamente di tali possibilità;

47.   deplora la complessità di gran parte dei finanziamenti comunitari destinati all'efficienza energetica, nonostante l'esistenza di risorse europee congiunte per l'iniziativa a favore delle microimprese e delle medie imprese (JEREMIE); rileva che l'assenza di finanziamenti semplici e accessibili costituisce un notevole ostacolo per le piccole imprese, in particolare le microimprese che non hanno le capacità necessarie per accedere a programmi complessi;

48.   rileva l'importanza vitale di ricerca, sviluppo e innovazione nel settore dell'efficienza energetica; sollecita gli Stati membri, le autorità regionali, le autorità locali e le ONG a trarre profitto dai finanziamenti disponibili nell'ambito del Settimo programma quadro, dei Fondi strutturali e del Programma quadro per la competitività e l'innovazione/ Energia intelligente - Europa, che sono intesi a stimolare la ricerca sull'efficienza energetica e a promuovere tecnologie nel settore delle energie rinnovabili nonché a sviluppare nuovi modi di trasporto e stoccaggio dell'energia volti a ridurre le perdite di energia; sollecita la Commissione a rispondere generosamente alle richieste di finanziamenti per la ricerca in materia di efficienza energetica; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che all'efficienza energetica sia accordata un'elevata priorità nei notevoli sforzi che andranno esplicati per massimizzare l'uso dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico dell'Unione europea;

49.   chiede che le microimprese siano trattate come i nuclei familiari e che si offrano loro finanziamenti molto semplici per migliorare l'efficienza energetica, ad esempio aiuti di partenza;

50.   chiede alla Commissione di sostenere le norme in materia di aiuti statali che sono più favorevoli alle misure di efficienza energetica (come l'ecoinnovazione e miglioramenti di produttività); ritiene che tali norme debbano essere semplici, pratiche e trasparenti, in grado di rimuovere ostacoli all'effettiva attuazione di misure di efficienza energetica;

51.   sollecita la Commissione a presentare con la massima urgenza proposte di misure specifiche, volte a conseguire maggiore efficienza energetica nelle regioni ultraperiferiche, calibrate sulle loro caratteristiche specifiche derivanti dall'impatto che i vincoli permanenti esercitano su di esse;

52.   sottolinea il ruolo delle agenzie dell'energia locali e regionali nell'efficace attuazione delle misure per l'efficienza energetica; chiede che tutte le agenzie (a livello europeo, nazionale e locale) siano chiamate a partecipare alla formulazione e all'attuazione dei piani d'azione per l'efficienza energetica;

Fiscalità

53.   chiede al Consiglio di incoraggiare gli Stati membri ad applicare un'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto su lavori, materiali e componenti che migliorano l'efficienza energetica negli edifici; invita il Consiglio a garantire che il sistema fiscale globale rifletta, in modo coerente, l'obiettivo di migliorare l'efficienza energetica degli edifici;

54.   incoraggia gli Stati membri a fare pieno uso della possibilità di un'aliquota IVA ridotta sui lavori di rinnovo e ristrutturazione di abitazioni private per aumentare l'efficienza energetica; si compiace della decisione della Commissione di valutare l'efficacia dei crediti d'imposta, sia per i consumatori che acquistano apparecchi con la massima efficienza energetica sia per le imprese che producono tali apparecchi e li promuovono;

55.   rileva che la fiscalità rientra nella competenza degli Stati membri; ritiene che misure fiscali scelte da ogni Stato membro possano essere un elemento essenziale di qualunque piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica; raccomanda l'internalizzazione dei costi ambientali;

56.   chiede agli Stati membri di introdurre incentivi specifici al fine di incoraggiare le famiglie, le microimprese e i proprietari privati a perseguire misure nel settore dell'efficienza energetica e acquistare prodotti efficienti in termini energetici;

57.   ritiene che in alcune circostanze incentivi fiscali potrebbero essere previsti per la demolizione di edifici inefficienti in termini energetici, allorché congiunti con la costruzione di nuovi edifici efficienti in termini energetici;

Modificare i comportamenti

58.   mette in risalto il ruolo importante che dovrà svolgere il settore pubblico nella promozione di soluzioni efficienti dal punto di vista energetico;

59.   riconosce che i programmi di istruzione e formazione relativi all'efficienza energetica hanno un ruolo fondamentale da svolgere soprattutto per le piccole e medie imprese; rileva che la formazione in materia di energia deve iniziare in tenerissima età con l'inserimento di corsi specifici nei programmi di istruzione delle scuole in tutta l'UE; nota che il ricorso a tecniche innovative nel settore della produzione e della gestione dell'energia richiederà una notevole quantità di personale formato in modo adeguato; è preoccupato del fatto che gli Stati membri non abbiano ancora elaborato programmi di formazione adeguati per sviluppare le competenze connesse all'efficienza energetica; chiede che i requisiti in materia di risorse umane siano considerati come elemento essenziale dei piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica;

60.   incoraggia le autorità regionali e locali a sviluppare uno stretto partenariato con le agenzie regionali dell'energia allo scopo di migliorare i servizi di formazione professionale per i tecnici dell'energia e i professionisti che lavorano nei settori collegati; sottolinea la necessità di reti di attori locali più coordinate in ordine alla diffusione delle migliori prassi di efficienza energetica nelle regioni meno sviluppate;

61.   sottolinea il ruolo che gli appalti e i servizi pubblici come gli audit energetici possono svolgere nella riduzione dei rifiuti e nella promozione di un miglior sfruttamento del potenziale energetico di ogni edificio; esorta gli Stati membri e le loro autorità pubbliche, regionali locali e di altro tipo a dare per primi l'esempio, non solo per quanto riguarda gli edifici amministrativi ma anche per altri edifici pubblici come le scuole, le università e gli ospedali e gli enti che operano nei servizi idrici, energetici, di trasporto e postale;

62.   chiede alla Commissione di aumentare la ricerca sull'economia comportamentale e sul processo decisionale umano per confezionare su misura le future campagne di informazione sull'efficienza energetica (come la campagna di energia sostenibile per l'Europa) massimizzando in tal modo i benefici;

63.   riconosce che l'efficienza energetica comincia nelle case di ognuno; invita la Commissione, il Consiglio e la propria amministrazione a dare l'esempio chiedendo che norme di efficienza energetica esemplari siano previste per tutti gli edifici delle istituzioni dell'UE, nel quadro di un più ampio controllo dell'uso dell'energia da parte delle istituzioni che dovrebbe inglobare le modalità di lavoro e di spostamento, gli incentivi e le ubicazioni, nonché le apparecchiature e gli appalti;

64.   invita la Commissione e gli Stati membri ad organizzare – su base annuale – una Giornata europea d'azione sull'efficienza energetica;

65.   rileva che il settore alta tecnologia può svolgere un ruolo fondamentale nel promuovere la consapevolezza e aumentare la volontà del consumatore di contribuire all'efficienza energetica offrendo prodotti sia efficienti dal punto di vista energetico sia di migliore livello;

66.   ritiene che i contratti in materia di servizi energetici tra fornitori di energia e consumatori siano uno strumento efficace per aumentare l'efficienza degli impianti di riscaldamento e raffreddamento; invita la Commissione ad eliminare gli ostacoli amministrativi e legali alla conclusione di tali contratti;

Città

67.   riconosce l'importanza di scambiare e promuovere le migliori prassi urbane in materia di efficienza energetica; rileva che l'esistente forum Eurocities potrebbe essere un efficace strumento a tal fine;

68.   sollecita la Commissione e le altre istituzioni UE a lavorare insieme alle grandi città dell'UE, favorendo dotazioni per gemellaggi e lo scambio di buone prassi fra le principali città;

69.   si compiace dell'iniziativa del Patto dei sindaci di istituire una rete permanente tra i sindaci delle venti/trenta città europee più grandi e innovative, e chiede informazioni più dettagliate al riguardo; sottolinea tuttavia che il Patto dei sindaci deve essere complementare ad analoghe attività di reti già esistenti;

La dimensione globale

70.   appoggia la proposta della Commissione di istituire una Piattaforma per la cooperazione internazionale sull'efficienza energetica; invita gli Stati membri e la Commissione a promuovere la cooperazione internazionale nel settore dell'efficienza energetica così da garantire che nuovi standard e regolamentazioni non frammentino il mercato globale; chiede che tali accordi internazionali, bilaterali e multilaterali, inglobino non solo un impegno condiviso al rispetto di norme minime in materia di efficienza energetica ma anche la condivisione delle tecnologie ad efficienza energetica; rileva che è d'importanza fondamentale sul piano strategico diffondere tali tecnologie il che necessita di un approccio ai diritti di proprietà intellettuale improntato all'interesse generale;

71.   prende atto del lavoro in corso a livello tecnico, in particolare con la Cina, per quanto riguarda norme condivise in materia d'efficienza energetica; è preoccupato che tale lavoro sia compromesso dalla mancanza di coordinamento tra gli Stati membri, che crea una certa confusione nei paesi terzi; chiede un approccio integrato in relazione alle norme;

72.   rileva la diffusa preoccupazione che la Russia non sia in grado di soddisfare la propria domanda interna e contrattuale in materia di gas naturale e sollecita la Commissione, in nome della sicurezza energetica, ad impegnare maggiori risorse a favore del dialogo UE-Russia sull'efficienza energetica, accordando particolare attenzione al miglioramento delle reti di riscaldamento urbano in Russia e all'utilizzazione del gas naturale attualmente bruciato sui campi petroliferi;

73.   si compiace dell'iniziativa del Consiglio a favore di un partenariato energetico UE-Africa e chiede che tale partenariato accordi priorità a una crescita in Africa che sia sostenibile e basata sull'efficienza energetica;

o
o   o

74.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

(1) GU L 297 del 13.10.1992, pag. 16. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 65.
(3) GU L 52 del 21.2.2004, pag. 50.
(4) GU L 191 del 22.7.2005, pag. 29.
(5) GU L 114 del 27.4.2006, pag. 64.
(6) GU L 381 del 28.12.2006, pag. 24.
(7) GU L 381 del 28.12.2006, pag. 26.
(8) GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15.
(9) GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1
(10) GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento del Consiglio (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
(11) GU C 298 E dell'8.12.2006, pag. 273.
(12) GU C 317 E del 23.12.2006, pag. 876.
(13) GU L 12 del 18.1.2000, pag. 16.


Una politica per ridurre le catture accessorie ed eliminare i rigetti nella pesca europea
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Risoluzione del Parlamento europeo del 31 gennaio 2008 su una politica per ridurre le catture accessorie ed eliminare i rigetti nella pesca europea (2007/2112 (INI))
P6_TA(2008)0034A6-0495/2007

Il Parlamento europeo,

–   vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata "Una politica per ridurre le catture accessorie ed eliminare i rigetti nella pesca europea" (COM(2007)0136),

–   visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca(1), e segnatamente il suo articolo 2,

–   viste la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa ad un piano di azione comunitario inteso a ridurre i rigetti in mare (COM(2002)0656) e la risoluzione del Parlamento europeo del 19 giugno 2003(2) su tale comunicazione,

–   vista la sua risoluzione del 15 marzo 2006 su metodi di pesca più rispettosi dell'ambiente(3),

–   visto l'Accordo del 1995 ai fini dell'attuazione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relativa alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori,

–   vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva sulla strategia per l'ambiente marino) (COM(2005)0505) e la posizione del Parlamento europeo del 14 novembre 2006(4) a tale riguardo,

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0495/2007),

A.   considerando che i rigetti costituiscono un problema su scala mondiale, il cui volume annuale, secondo le stime, si situa tra i 7 e 27 milioni di tonnellate, il che rappresenta un quarto di tutte le specie di pesce ed altre specie catturate, e che non si dispone di alcuna stima per l'Unione europea nel suo complesso, mentre secondo la FAO i rigetti nel Mare del Nord ammontano a 500 000–880 000 tonnellate,

B.   considerando che la pratica dei rigetti su vasta scala arreca danni all'ambiente, ostacola la ricostituzione degli stock impoveriti e costa tempo ed energia al settore della pesca,

C.   considerando che il Commissario Borg ha definito "non etiche" tali quantità di rigetti,

D.   considerando che il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati dalla politica della pesca, e soprattutto del settore della pesca, è una condizione essenziale per definire misure che possano contribuire a una gestione sostenibile delle risorse marine,

E.   considerando che la pratica dei rigetti non è da mettere in rapporto unicamente con l'utilizzo di un determinato tipo di attrezzo – ma avviene con la maggior parte degli attrezzi, sebbene alcuni tipi di attrezzo come le reti da traino provocano generalmente più rigetti di altri – ma su di essa influisce anche il carattere dell'attività di pesca in questione, come nel caso della pesca europea, che è quasi sempre multispecifica e dove il rischio di rigetti è pertanto maggiore; considerando anche che alcune attività di pesca artigianali possono avere tassi di rigetto inferiori, poiché il pesce catturato nell'ambito di dette attività trova maggior utilizzo e i pescatori sfruttano la propria conoscenza delle zone di pesca per evitare le catture accessorie,

F.   considerando che i tassi elevati di rigetti in talune attività di pesca potrebbero suscitare inquietudini nell'opinione pubblica circa l'impatto ambientale della pesca, riducendo pertanto la fiducia del pubblico per quanto riguarda il pesce commercializzato e, infine, avere un impatto sulle vendite,

G.   considerando che la pratica dei rigetti è causata da una serie di fattori tra i quali si potrebbero citare uno sforzo di pesca eccessivo, l'attuale approccio in materia di totale ammissibile di catture (TAC) e di quote, che impongono la pratica dei rigetti per le catture per le quali non sono disponibili quote, un'incongruenza in numerose attività di pesca tra le specifiche relative agli attrezzi e la taglia minima di sbarco, la massimizzazione delle catture per selezionare i pesci più pregiati (high-grading) e altre pratiche commerciali; considerando che, tradizionalmente, la maggior parte dell'innovazione in materia di attrezzi e di pratiche di pesca ha mirato ad aumentare le catture di pesce e non a pescare in un modo più selettivo e meno distruttivo per l'ambiente,

H.   considerando che, fra i documenti sottoscritti a livello internazionale contenenti dichiarazioni specifiche in merito alla necessità di ridurre i rigetti e le catture accessorie, l'Unione europea ha sottoscritto il Codice di condotta della FAO per una pesca responsabile, il piano di azione internazionale della FAO per ridurre la cattura accidentale di uccelli marini dovuta alla pesca con palangari, il piano di azione internazionale della FAO per la conservazione e la gestione degli squali, il capitolo 17 dell'Agenda 21 delle Nazioni Unite, l'Accordo di Roma sulla pesca mondiale, la Dichiarazione di Kyoto sul contributo sostenibile della pesca alla sicurezza alimentare, l'Accordo di New York sull'applicazione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e le risoluzioni 49/118 del 1994 e 50/25 della novantacinquesima Assemblea generale delle Nazioni Unite, nonché la risoluzione 1995 della Conferenza interparlamentare tenutasi a Istanbul, in Turchia, dal 15 al 20 aprile 1996, la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (Convenzione CITES) e la Convenzione sulla diversità biologica (Convenzione CBD),

I.   considerando i numerosi impegni assunti dall'Unione europea nel quadro delle organizzazioni regionali della pesca e dei vari accordi bilaterali e multilaterali di cui è parte contraente,

1.   plaude al nuovo sforzo esplicato dalla Commissione volto a stimolare la discussione su tale grave tematica al fine di riorientare la politica comune della pesca (PCP) in modo che la pratica dei rigetti sia infine eliminata;

2.   accoglie con favore la proposta della Commissione, quale primo tentativo di centrare il problema delle catture accessorie, ma sottolinea l'urgenza di sviluppare una normativa intesa ad eliminare tale pratica immorale ed insostenibile dal punto di vista ambientale, che in casi estremi può riguardare il 90% dell'intera cattura;

3.   ricorda che per quanto riguarda i rigetti l'impatto della piccola pesca è minimo e pertanto sollecita un maggior sostegno comunitario alla promozione e allo sviluppo della piccola pesca costiera e artigianale;

4.   plaude altresì alla nuova definizione di rigetto che include le specie di pesce non commerciali ed altre specie, per cui anche questi tipi di rigetti devono essere ridotti;

5.   sottolinea la necessità che una politica dell'Unione europea affronti efficacemente tutti i differenti tipi di catture accessorie (compresi, ma non esclusivamente, gli invertebrati, i coralli, i mammiferi marini, gli uccelli e le tartarughe) e promuova metodi di cattura che rispettino l'ambiente, non compromettano la biodiversità marina né causino danni non necessari agli organismi viventi;

6.   osserva, tuttavia, con preoccupazione che sono stati compiuti scarsi progressi nell'elaborazione di piani di azione comunitari concernenti gli uccelli marini e gli squali, nonostante l'impegno assunto a tale riguardo dalla Commissione nel 1999, ed esorta la Commissione a portare a termine il più presto possibile entrambi i piani;

7.   invita la Commissione a tener conto dei pareri scientifici disponibili sugli albatros che, soprattutto nella pesca con palangari, sono attualmente uccisi a un ritmo tale da minacciarli di estinzione;

8.   ritiene che un mezzo efficace per ridurre le catture accessorie e i rigetti sia quello di ridurre lo sforzo di pesca globale, visto che le riserve depauperate sono principalmente formate da pesci sottomisura, parallelamente al miglioramento delle misure selettive; riconosce che una riduzione della pressione sulle risorse ittiche apporterebbe benefici significativi al settore, permettendo agli stock impoveriti di ricostituirsi e di diventare più produttivi nonché rendendo più rapida e meno faticosa la selezione delle catture;

9.   ritiene che le catture accessorie e i rigetti in mare rappresentino un grave problema ecologico ed economico in quanto, da un lato, sono responsabili degli squilibri registrati in alcuni ecosistemi e, dall'altro, sono indicati come la principale causa del depauperamento degli stock, di cui alcuni hanno un elevato valore commerciale, come il merluzzo bianco;

10.   ritiene che la riduzione dei rigetti contribuirà a pervenire ad un buono stato ecologico, come lo richiede la direttiva sulla strategia per l'ambiente marino;

11.   ritiene che i programmi per la riduzione dei rigetti debbano essere pienamente integrati nella politica generale della Comunità per la gestione sostenibile della pesca;

12.   ritiene che le cause dei rigetti siano diverse da un'attività di pesca all'altra e dipendano sia dalle tecniche specifiche di pesca sia dal tipo di pesca in questione, per cui le soluzioni dovranno anche essere specifiche per i vari casi concreti;

13.   per quanto la prassi generale dei rigetti delle catture accessorie non sia giustificabile, ammette che determinate specie sono note per un alto tasso di sopravvivenza quando sono riversate in mare e che, quindi, deroghe al divieto di pesca per tali specie, nonché per quelle in pericolo e protette, debbano essere autorizzate previa adeguata giustificazione scientifica del loro potenziale di sopravvivenza;

14.   sottolinea che l'efficacia delle nuove norme dipende da un opportuno e corretto sfruttamento dei risultati delle ricerche scientifiche sulle zone di pesca dell'Unione europea e dalla presa in considerazione delle loro specificità in termini di ubicazione, di varietà delle specie marine presenti e di modalità di pesca praticate negli anni;

15.   si compiace con gli specialisti del settore che hanno recentemente lanciato programmi destinati a mettere a punto attrezzi e pratiche di pesca più selettivi atti a ridurre i rigetti e a incoraggiare altri a contribuire a tale processo avvalendosi della loro incontestabile perizia in materia di attrezzi da pesca per trovare tecniche ancora più innovative; si rammarica per il tono di talune osservazioni presentate alla Commissione, in cui le misure di riduzione dei rigetti sono state giudicate inopportune;

16.   evidenzia l'importanza della riduzione volontaria dello sforzo di pesca registrata in determinate attività di pesca e sollecita la definizione di meccanismi atti a permettere di compensare finanziariamente i pescatori per detti sforzi;

17.   valuta positivamente il sistema volontario di fermi in tempo reale delle zone di pesca recentemente introdotto dal governo scozzese in cooperazione con l'industria scozzese della pesca, in base al quale le zone di pesca saranno chiuse per tre settimane se i capitani segnaleranno una grande abbondanza di merluzzi bianchi sotto taglia; ritiene che programmi come questo, il primo del genere in Europa, possano contribuire alla riduzione dei rigetti in piena cooperazione con l'industria della pesca;

18.   concorda con la Commissione sul fatto che l'approccio classico della PCP in materia di riduzione delle catture accessorie indesiderate - in base al quale il Consiglio adotta misure tecniche sempre più dettagliate volte a prevenire i rigetti di novellame coinvolgendo solo limitatamente i pescatori - presenti dei limiti e debba essere integrato da programmi che incitino i pescatori a ridurre le catture accessorie e i rigetti, tenendo conto nel contempo delle caratteristiche specifiche di ciascuna attività di pesca, il che migliorerà il livello di accettazione delle misure da parte dei pescatori; ritiene tuttavia che solo attraverso modifiche tecniche a livello degli attrezzi e delle pratiche di pesca si arriverà a una riduzione delle catture accessorie e indesiderate;

19.   prende atto che l'opzione ritenuta più efficace dalla Commissione è un divieto di rigetto, benché tale divieto possa presentare talune difficoltà di applicazione e possa richiedere un aumento delle risorse finanziarie, logistiche e umane;

20.   ritiene che sia necessario vietare il cosiddetto high-grading, ossia la prassi del rigetto di buon pesce la cui cattura è autorizzata a favore di altro pesce per il quale si potrebbe ottenere un prezzo più alto sul mercato, anche se sarebbe difficile far rispettare tale divieto; ritiene che sia opportuno sperimentare l'installazione di telecamere a circuito chiuso (CCTV) su alcuni pescherecci per rendere più agevole l'applicazione di tale divieto;

21.   osserva che, per fare in modo che i pescatori e le altre parti interessate si assumano la responsabilità di qualsiasi politica volta a eliminare i rigetti e la condividano, è necessario che essi svolgano un ruolo importante a livello del monitoraggio e del controllo, dal momento che la loro cooperazione e il loro coinvolgimento sono fondamentali affinché le misure di esecuzione siano applicate con successo; sottolinea che altrove esistono esempi di cooperazione che è opportuno esaminare - Canada e Nuova Zelanda hanno sperimentato ad esempio l'impiego di CCTV sulle fiancate dei pescherecci, con l'accordo dei pescatori, e questa misura di videosorveglianza sembra essersi rivelata molto utile ai fini dell'eliminazione dei rigetti;

22.   incoraggia la Commissione, gli Stati membri e le altre parti interessate a considerare l'utilizzazione di misure atte ad incitare il settore a migliorare le sue pratiche di pesca; ritiene che tali incentivi possano includere:

   l'autorizzazione di un aumento del numero di giorni in mare o di un aumento del tempo di pesca per i pescherecci che utilizzino attrezzi più selettivi,
   l'accordo ai pescherecci che utilizzano attrezzi selettivi di un accesso preferenziale alle zone vietate ai pescherecci che non utilizzano attrezzi selettivi,
   l'autorizzazione dei pescherecci equipaggiati di attrezzi più selettivi a pescare durante i periodi in cui la pesca è vietata ad altri pescherecci;

23.   prende atto del fatto che il regolamento (CE) del Consiglio n. 41/2007 del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura(5) contiene già un esempio di accesso preferenziale a favore degli attrezzi selettivi, che prevede giorni in mare supplementari per i pescherecci da traino che pescano lo scampo utilizzando una griglia selettiva, ed è d'accordo sull'opportunità di prendere in considerazione simili incentivi supplementari;

24.   è convinto che il settore reagirebbe più favorevolmente e più efficacemente a una combinazione di incentivi positivi e negativi, ai quali si dovrebbe dare una possibilità di produrre risultati; ritiene, inoltre, che si dovrebbe attuare un divieto dei rigetti unicamente dopo aver sperimentato altri tipi di incentivi negativi, quali l'aumento progressivo delle dimensioni delle maglie, delle zone di divieto, ecc;

25.   sottolinea l'importanza di un efficace sistema di controllo insieme all'introduzione del divieto di rigetto; sottolinea che un'insufficiente conoscenza delle quantità di pesce rigettato in mare impedisce di valutare la consistenza degli stock e di determinare la mortalità dei pesci e rende più arduo valutare le misure volte ad impedire le catture di pesci non rispondenti alla taglia prescritta; invita la Commissione a sviluppare nuove tecniche di vigilanza e attira l'attenzione al riguardo sulle possibilità offerte dai giornali di bordo elettronici e dal ricorso alla televisione a circuito chiuso (CCTV);

26.   insiste che il taglio selettivo, una delle ragioni principali del rigetto, debba essere reso illegale e che le attrezzature che lo permettono, quali le griglie selettive a bordo per la pesca pelagica, debbano essere bandite;

27.   concorda sul fatto che il modo più sensato di procedere è quello di scegliere una serie di attività di pesca pilota, in funzione della quantità di rigetti prodotti o dello stato di conservazione della specie considerata; sottolinea l'importanza che i progetti pilota selezionati riguardino zone diverse in modo da rappresentare la varietà geografica delle attività di pesca nella Comunità; ritiene che ogni progetto pilota debba coinvolgere anche un numero adeguato di pescherecci per tener conto della diversità delle attività di pesca, ma anche per garantire un valido scambio di informazioni nel settore; suggerisce che due possibili attività di pesca candidate sarebbero quelle che utilizzano le sfogliare e quelle che catturano e rigettano il merluzzo bianco; raccomanda che, durante l'attuazione di questi progetti pilota, siano valutate altre attività di pesca in base al loro tasso di rigetto;

28.   suggerisce che le pratiche di rigetto che risultano dall'incompatibilità delle norme tecniche sulla taglia minima di sbarco o su taglie miste siano affrontate in via prioritaria, in quanto sono relativamente facili da rettificare;

29.   invita la Commissione a tener conto dei pareri scientifici disponibili sugli stock baltici di merluzzo bianco, dove si registra una forte percentuale di catture accessorie;

30.   propone, per ogni attività di pesca, la seguente serie di misure:

   i) elaborare un'accurata stima delle quantità e della composizione per specie dei pesci e delle altre specie rigettate per ogni segmento dell'attività di pesca; tali dati dovrebbero essere riconosciuti come affidabili ed oggettivi dai pescatori, dagli scienziati e da tutte le altre parti interessate;
   ii) stabilire un quadro adeguato per garantire la piena consultazione, partecipazione e cooperazione di tutte le parti interessate prima di fissare gli obiettivi quantitativi di riduzione dei rigetti in un periodo determinato (per esempio, una riduzione del 50% in due anni); tra i partecipanti si troverebbero i Consigli consultivi regionali (CCR), pescatori, scienziati, governo nazionale, Commissione e ONG ambientali; il loro ruolo sarebbe quello di esaminare tutte le idee in materia di eliminazione dei rigetti, inclusi lo sbarco delle catture accessorie, le misure tecniche, i fermi temporanei, le zone di divieto, ecc, nonché di proporre incentivi positivi a favore dei pescatori che sperimentano tecniche diverse;
   iii) alla fine del periodo di attuazione previsto, valutare i risultati e verificare se gli obiettivi siano stati raggiunti; completare le disposizioni della PCP con metodi efficaci; se gli obiettivi in materia di riduzione dei rigetti non sono stati raggiunti, saranno applicate opportune sanzioni, accanto ad altre misure proporzionate;
   iv) rivedere gli obiettivi quantitativi in materia di rigetti periodicamente ai fini di un'eliminazione in definitiva dei tassi di rigetto;
   v) adottare un divieto di rigetto per un'attività di pesca solo se tutte le altre misure precedenti non hanno condotto alla riduzione prevista in materia di rigetti entro cinque anni dall'introduzione di tali misure per ciascuna attività di pesca;

31.   invita la Commissione a esaminare con particolare attenzione come "tradurre" le misure al fine di applicarle alla flotta da pesca dell'Unione europea nelle acque di paesi terzi e chiede che l'uso di attrezzature da pesca più selettive costituisca un prerequisito per praticare la pesca in base ad accordi di partenariato in materia di pesca;

32.   prende atto della varietà e dell'importanza della pesca multispecifica nell'Unione europea e ritiene che gli obiettivi di riduzione dei rigetti debbano tener conto di detta varietà, di modo che non tutte le attività di pesca siano tenute a raggiungere contemporaneamente gli stessi obiettivi di riduzione, poiché il livello iniziale dei rigetti potrebbe essere diverso;

33.   sottolinea che, se vengono adottati divieti di rigetto per talune specifiche attività di pesca, sarebbe opportuno, per evitare incentivi perversi quali la creazione di un mercato del piccolo pesce o del pesce che non è soggetto ad alcuna quota, che tali tipi di pesce non siano commercializzati direttamente in nessuna circostanza; ritiene che le imbarcazioni possano essere compensate per i costi incorsi per sbarcare le catture che avrebbero rigettato; ritiene, ad esempio, che il pesce sbarcato potrebbe essere utilizzato per la produzione di farina e olio di pesce, caso in cui l'eventuale impresa che ricorre a tale agevolazione contribuirebbe a un fondo di risarcimento organizzato a livello regionale;

34.   osserva che il Fondo europeo per la pesca (FEP) contiene disposizioni per il finanziamento di progetti pilota per una pesca più selettiva e di due sostituzioni per peschereccio degli attrezzi da pesca e sollecita gli Stati membri ad avvalersene; chiede una maggiore flessibilità amministrativa nell'uso delle risorse del FEP affinché i progetti pilota promettenti possano essere rapidamente realizzati;

35.   mette in evidenza che il sistema regolamentare dei TAC è una delle cause principali dei rigetti e che occorre introdurre misure che impediscano il rigetto obbligatorio, a causa della mancanza di quote, di specie delle dimensioni autorizzate che vengono inevitabilmente catturate;

36.   raccomanda che le quote di catture accessorie siano incorporate nei TAC e che tutte le catture accessorie sbarcate siano imputate alla quota; laddove l'attività di pesca eccedesse la quota di catture accessorie rischierebbe di chiudere; allo stesso modo si propone che un eccesso di catture di novellame provochi la chiusura in tempo reale; bisognerebbe quindi ridurre gradualmente tale quota al fine di incentivare ulteriormente una migliore selettività delle attrezzature;

37.   osserva che, ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio n. 850/98, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame(6), attualmente gli Stati membri hanno facoltà di imporre misure tecniche più restrittive ai pescherecci battenti la loro bandiera che operano nelle acque dell'Unione europea; ritiene che gli Stati membri dovrebbero disporre anche del margine di manovra per sperimentare nuove soluzioni di cui la Commissione dovrebbe valutare l'efficacia e che, in talune circostanze, dovrebbero poter imporre l'impiego di misure tecniche più selettive a tutti i pescherecci operanti entro una distanza di 12 miglia dalla costa;

38.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri, ai Consigli consultivi regionali, al Comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura e alle organizzazioni regionali di gestione della pesca di cui l'Unione europea fa parte.

(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(2) GU C 69 E del 19.3.2004, pag. 149.
(3) GU C 291 E del 30.11.2006, pag. 319.
(4) GU C 314 E del 21.12.2006, pag. 86.
(5) GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1.
(6) GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1.


Una strategia europea per i rom
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Risoluzione del Parlamento europeo del 31 gennaio 2008 su una strategia europea per i rom
P6_TA(2008)0035RC-B6-0050/2008

Il Parlamento europeo,

–   visti gli articoli 3, 6, 7, 29 e 149 del trattato CE, che impegnano gli Stati membri a garantire uguali opportunità a tutti i cittadini,

–   visto l'articolo 13 del trattato CE, in base al quale la Comunità europea può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica,

–   viste le sue risoluzioni del 28 aprile 2005 sulla situazione dei rom nell'Unione europea(1), del 1° giugno 2006 sulla situazione delle donne rom nell'Unione europea(2) e del 15 novembre 2007 sull'applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri(3),

–   viste la direttiva 2000/43/CE, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e la direttiva 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro, come anche la decisione quadro sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia,

–   vista la relazione per il 2007 su Razzismo e xenofobia negli Stati membri dell'Unione europea, pubblicata dall'Agenzia per i diritti fondamentali,

–   visti il Decennio per l'integrazione dei rom e il Fondo per l'istruzione dei rom, istituiti nel 2005 da numerosi Stati membri dell'Unione europea, paesi candidati e altri paesi in cui le istituzioni dell'Unione europea sono presenti in modo significativo,

–   visti l'articolo 4 della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

–   visto il Piano d'azione globale adottato dagli Stati che partecipano all'OSCE, compresi gli Stati membri dell'Unione europea e i paesi candidati, incentrato sul miglioramento della situazione dei rom e dei sinti nella zona OSCE, nel quadro del quale gli Stati si impegnano, tra l'altro, a potenziare i loro sforzi volti a garantire che le popolazioni rom e sinti possano svolgere un ruolo pieno ed equo nelle nostre società, e a debellare la discriminazione nei loro confronti,

–   visti la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e lo statuto dell'Agenzia per i diritti fondamentali,

–   vista la relazione del gruppo consultivo di esperti di alto livello sull'integrazione sociale delle minoranze etniche e sulla loro piena partecipazione al mercato del lavoro, intitolata "Minoranze etniche sul mercato del lavoro – Un urgente appello per una migliore inclusione sociale" e pubblicata dalla Commissione nel 2007,

–   visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.   considerando che i 12-15 milioni di rom che vivono in Europa – di cui circa 10 milioni nell'Unione europea – sono vittime di discriminazioni razziali e soggetti in molti casi a gravi discriminazioni strutturali e a condizioni di povertà e di esclusione sociale, come anche a discriminazioni molteplici in base al sesso, all'età, all'handicap o all'orientamento sessuale; considerando che gran parte dei rom europei sono diventati cittadini dell'Unione europea a seguito degli ampliamenti del 2004 e del 2007, beneficiando del diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri,

B.   considerando che la situazione dei rom europei – che storicamente sono stati parte della società in numerosi paesi europei e hanno contribuito ad essa – è diversa da quella delle minoranze nazionali europee, cosa che giustifica l'adozione di misure specifiche a livello europeo,

C.   considerando che i cittadini rom dell'Unione europea sono spesso vittime di discriminazioni razziali nell'esercizio del loro diritto fondamentale, in quanto cittadini dell'Unione europea, alla libertà di circolazione e di stabilimento,

D.   considerando che numerosi rom e numerose comunità rom che hanno deciso di stabilirsi in uno Stato membro diverso da quello di cui sono cittadini si trovano in una posizione particolarmente vulnerabile,

E.   considerando che sia negli Stati membri sia nei paesi candidati non si sono compiuti progressi nella lotta alla discriminazione razziale nei confronti dei rom e nella difesa del loro diritto all'istruzione, all'occupazione, alla salute e all'alloggio,

F.   considerando che la segregazione nell'istruzione continua ad essere tollerata negli Stati membri dell'Unione europea; considerando che tale discriminazione nell'accesso ad un'istruzione di qualità condiziona in modo permanente la capacità dei bambini rom di sviluppare e di sfruttare il loro diritto ad uno sviluppo educativo,

G.   considerando che l'istruzione è uno strumento fondamentale per combattere l'esclusione sociale, lo sfruttamento e la criminalità,

H.   considerando che condizioni di vita deplorevoli e insalubri e una ghettizzazione evidente sono fenomeni ampiamente diffusi e che, regolarmente, i rom sono vittime di espulsioni forzate o viene loro impedito di abbandonare le aree in cui vivono,

I.   considerando che le comunità rom presentano in media livelli inammissibilmente elevati di disoccupazione, il che richiede interventi specifici volti ad agevolare l'accesso al lavoro; sottolineando che il mercato europeo del lavoro, così come la società europea nel suo complesso, trarrebbero enorme beneficio dall'integrazione dei rom,

J.   considerando che l'Unione europea offre una varietà di meccanismi e strumenti che possono essere utilizzati per migliorare l'accesso dei rom ad un'istruzione di qualità, all'occupazione, all'alloggio e all'assistenza sanitaria, in particolare politiche in materia di inclusione sociale, sviluppo regionale e occupazione,

K.   considerando che l'inclusione sociale delle comunità rom continua ad essere un obiettivo da raggiungere e che occorre utilizzare gli strumenti dell'Unione europea per realizzare cambiamenti efficaci e visibili in questo settore,

L.   considerando la necessità di garantire un'effettiva partecipazione dei rom alla vita politica, in particolare alle decisioni che incidono sulla loro vita e sul loro benessere,

M.   considerando che l''antizingarismo" o fobia dei rom è ancora diffuso in Europa, che è promosso e utilizzato dagli estremisti, cosa che può culminare in attacchi razzisti, discorsi improntati all'odio, attacchi fisici, espulsioni illegali e vessazioni da parte della polizia,

N.   considerando che la maggior parte delle donne rom subiscono una doppia discriminazione, in quanto rom e in quanto donne,

O.   considerando che l'Olocausto dei rom (Porajmos) merita un pieno riconoscimento commisurato alla gravità dei crimini nazisti volti ad eliminare fisicamente i rom d'Europa, così come gli ebrei e altri gruppi mirati;

1.   condanna senza eccezioni e senza ambiguità possibili tutte le forme di razzismo e di discriminazione cui sono soggetti i rom e altre comunità considerate "zingari";

2.   accoglie favorevolmente le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo del 14 dicembre 2007 il quale, "conscio della situazione molto particolare in cui versa la comunità rom in tutta l'Unione, invita gli Stati membri e l'Unione stessa ad utilizzare tutti i mezzi per migliorarne l'inclusione" e "invita a tal fine la Commissione ad esaminare le politiche e gli strumenti vigenti e a riferire al Consiglio, entro la fine del giugno 2008, in merito ai progressi registrati";

3.   ritiene che l'Unione europea e gli Stati membri condividano la responsabilità di promuovere l'inserimento dei rom e di appoggiare i loro diritti fondamentali in quanto cittadini europei, e che debbano intensificare prontamente i loro sforzi per conseguire risultati visibili in tale settore; invita gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea ad avallare le misure necessarie per creare un clima sociale e politico adeguato, che consenta di porre in atto l'inserimento dei rom;

4.   sollecita la nuova Agenzia per i diritti fondamentali a porre l''antizingarismo" tra le massime priorità del suo programma di lavoro;

5.   riafferma l'importante ruolo dell'Unione europea nella lotta contro la discriminazione nei confronti dei rom, che spesso è strutturale e che per questo richiede un'impostazione globale a livello dell'Unione europea, in particolare con riguardo allo sviluppo di politiche comuni, ma riconosce che le competenze fondamentali e il principale investimento in termini di volontà politica, tempo e risorse da destinare alla protezione, all'attuazione di politiche, alla promozione e alla responsabilizzazione dei rom devono essere a carico degli Stati membri;

6.   sollecita la Commissione a sviluppare una strategia quadro europea per l'inserimento dei rom, che miri a dare coerenza alle politiche dell'Unione europea in materia di inclusione sociale dei rom e, nel contempo, sollecita tale Istituzione ad elaborare un piano d'azione comunitario dettagliato per l'inclusione dei rom volto a fornire un sostegno finanziario per la realizzazione dell'obiettivo della strategia quadro europea per l'inclusione dei rom;

7.  Esorta la Commissione ad elaborare un esauriente piano d'azione comunitario sull'inclusione dei Rom; rileva che il piano deve essere elaborato ed implementato dal gruppo di Commissari responsabili per l'inclusione sociale dei cittadini dell'UE attraverso i loro portafogli dell'occupazione, degli affari sociali, delle pari opportunità, della giustizia, della libertà, dell'istruzione, della cultura e della politica regionale;

8.   chiede alla Commissione di attribuire a uno dei Commissari la competenza per il coordinamento di una politica per i rom;

9.   esorta la Commissione ad applicare la metodologia di lavoro "da Rom-a-Rom" quale strumento efficace per gestire le problematiche legate ai Rom e la invita a promuovere la presenza di personale Rom all'interno della sua struttura;

10.   invita la Commissione ad istituire un'unità rom per coordinare la messa in atto della strategia quadro europea per l'inclusione dei rom, facilitare la cooperazione tra gli Stati membri e coordinare loro azioni comuni, nonché assicurare che tutti gli organi competenti siano sensibilizzati sulle questioni relative ai rom;

11.  Invita la Commissione a considerare l'impatto degli investimenti privati sulle pari opportunità un fattore pertinente e determinante ai fini della mobilizzazione delle risorse dell'UE, imponendo alle persone fisiche e/o giuridiche che presentano un'offerta per progetti finanziati dall'UE l'obbligo di elaborare e implementare un'analisi e un piano d'azione sulle pari opportunità;

12.   accoglie con favore le iniziative rese note dalla Commissione, tra cui una comunicazione sulla strategia rivista per la lotta contro la discriminazione, il prossimo libro verde concernente l'istruzione di bambini immigrati o appartenenti a minoranze svantaggiate, e l'intenzione di prendere misure addizionali per assicurare l'applicazione della direttiva 2000/43/CE; si compiace, in particolare, della proposta di istituire un forum di alto livello sui rom, quale struttura per lo sviluppo di politiche efficaci intese ad affrontare le questioni che interessano i rom;

13.  Esorta la Commissione a creare una mappa paneuropea delle crisi, sulla cui base sono individuate e monitorate quelle aree dell'UE le cui comunità Rom risultano essere le più minacciate dalla povertà e dall'esclusione sociale;

14.   sollecita la Commissione ad esaminare le possibilità di un rafforzamento della legislazione antidiscriminazione nel settore dell'istruzione, in particolare per quanto riguarda la desegregazione, e a riferire al Parlamento sulle risultanze dei suoi lavori entro un anno dall'approvazione della presente risoluzione; ribadisce che l'accesso a pari condizioni ad un'istruzione di qualità dovrebbe essere una priorità nell'ambito di una strategia europea per i rom; sollecita la Commissione ad intensificare i suoi sforzi per finanziare e sostenere, negli Stati membri, azioni intese ad integrare i bambini rom, sin dalla più tenera età, nei sistemi di istruzione ordinari; esorta la Commissione a sostenere programmi che promuovano azioni positive a favore dei rom nei settori dell'istruzione secondaria e superiore, includendo la formazione professionale, l'istruzione degli adulti, l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e l'istruzione universitaria; esorta altresì la Commissione a sostenere altri programmi che offrano modelli positivi e riusciti di desegregazione;

15.   invita gli Stati membri e la Commissione a combattere lo sfruttamento dei bambini rom, l'accattonaggio che sono costretti a praticare e il loro assenteismo scolastico, nonché i maltrattamenti delle donne rom;

16.   sollecita la Commissione a sostenere l'integrazione dei rom nel mercato del lavoro mediante misure che comprendano un sostegno finanziario alla formazione e alla riconversione professionale, misure intese a promuovere azioni positive sul mercato del lavoro, un'applicazione rigorosa delle leggi antidiscriminazione nel settore dell'occupazione e misure atte a promuovere presso i rom il lavoro autonomo e le piccole imprese;

17.   invita la Commissione a considerare la possibilità di un sistema di microcredito quale suggerito nella relazione summenzionata del gruppo consultivo di esperti di alto livello, per promuovere l'avvio di piccole imprese e sostituire la prassi dell'usura, che obera molte delle comunità svantaggiate;

18.   invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a sostenere programmi nazionali volti a migliorare la situazione sanitaria delle comunità rom; in particolare introducendo un adeguato programma di vaccinazioni per i bambini; sollecita tutti gli Stati membri a porre fine e a rimediare in modo adeguato e senza indugio all'esclusione sistematica di talune comunità rom dall'assistenza sanitaria, comprese, tra l'altro, le comunità che si trovano in aree geografiche isolate, come anche a violazioni estreme dei diritti dell'uomo nell'ambito del sistema sanitario, laddove esse abbiano avuto o stiano avendo luogo, comprese la segregazione razziale nelle strutture sanitarie e la sterilizzazione forzata delle donne rom;

19.   sollecita la Commissione a basarsi sui modelli positivi esistenti per sostenere programmi volti a porre fine, negli Stati membri in cui esiste, al fenomeno delle baraccopoli rom – che generano gravi rischi sociali, ambientali e sanitari – e a sostenere altri programmi che offrano modelli positivi e riusciti di alloggio per i rom, inclusi i rom migranti;

20.   sollecita gli Stati membri a risolvere il problema dei campi, dove manca ogni norma igienica e di sicurezza e nei quali un gran numero di bambini rom muoiono in incidenti domestici, in particolare incendi, causati dalla mancanza di norme di sicurezza adeguate;

21.   sollecita la Commissione e il Consiglio ad allineare la politica dell'Unione europea relativa ai rom sul "Decennio per l'integrazione dei rom" e a fare uso delle iniziative esistenti, quali il Fondo per l'istruzione dei rom, il Piano d'azione dell'OSCE e le raccomandazioni del Consiglio d'Europa, al fine di accrescere l'efficacia degli sforzi compiuti in tale settore;

22.   sottolinea l'importanza che riveste il fatto di coinvolgere le autorità locali per garantire un'esplicazione efficace degli sforzi volti a promuovere l'inserimento dei rom e a combattere la discriminazione;

23.   invita gli Stati membri a coinvolgere la comunità rom al livello di base nel tentativo di mettere il popolo rom in condizioni di beneficiare pienamente degli incentivi forniti dall'Unione europea volti a promuovere i loro diritti e l'inserimento delle loro comunità, nei settori dell'istruzione, dell'occupazione e della partecipazione civica, dal momento che un'integrazione riuscita comporta un approccio che va dal basso verso l'alto e responsabilità comuni; sottolinea l'importanza di sviluppare le risorse umane e le capacità professionali dei rom, al fine di promuovere la loro presenza a tutti i livelli dell'amministrazione pubblica, ivi comprese le istituzioni della UE;

24.   ricorda che tutti paesi candidati si sono impegnati, nel quadro del processo di negoziazione e di adesione, a migliorare l'inserimento delle comunità rom e a promuovere il loro diritto all'istruzione, all'occupazione, all'assistenza sanitaria e all'alloggio; chiede alla Commissione di effettuare una valutazione del rispetto di tali impegni e della situazione attuale dei rom in tutti gli Stati membri dell'Unione europea;

25.   invita la Commissione e le autorità competenti a compiere i passi necessari per porre termine alle attività di ingrasso dei suini sul sito dell'ex campo di concentramento di Lety (Repubblica Ceca), lasciando spazio ad un monumento commemorativo che onori le vittime delle persecuzioni;

26.   ritiene di dover dovrebbe esaminare più nel dettaglio i diversi aspetti delle sfide strategiche europee riguardanti l'inserimento dei rom;

27.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, ai paesi candidati, al Consiglio d'Europa e all'OSCE.

(1) GU C 45 E del 23.2.2006, pag. 129.
(2) GU C 298 E dell'8.12.2006, pag. 283.
(3) Testi approvati, P6_TA(2007)0534.

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