Progetto di decisione del Parlamento europeo adottato il 22 aprile 2008, che modifica la sua decisione 94/262/CECA, CE, Euratom, del 9 marzo 1994, concernente lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore (2006/2223(INI))
Il seguente progetto di decisione è stato adottato(1) e trasmesso al Consiglio e alla Commissione in conformità dell'articolo 195, paragrafo 4 del trattato CE, e dell'articolo 107 D, paragrafo 4 del trattato Euratom:
Il voto sulla proposta di risoluzione (A6-0076/2008) è stato rinviato ad altra data in attesa della conclusione della procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 4 del Trattato CE e all'articolo 107 D, paragrafo 4 del trattato Euratom.
Decisione del Parlamento europeo che modifica la sua decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del 9 marzo 1994, concernente lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore
IL PARLAMENTO EUROPEO,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 195, paragrafo 4,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 107 D, paragrafo 4,
vista la sua risoluzione del ... su una proposta di decisione del Parlamento europeo che modifica la sua decisione 94/262/CECA, CE, Euratom, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore,
visto il parere della Commissione,
con l'approvazione del Consiglio,
considerando quanto segue:
(1) La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea(1) riconosce il diritto ad una buona amministrazione quale diritto fondamentale dei cittadini dell'Unione.
(2) La fiducia dei cittadini nella capacità del mediatore di svolgere indagini approfondite e imparziali su presunti casi di cattiva amministrazione è fondamentale per il successo dell'azione del mediatore.
(3) È auspicabile adeguare lo statuto del mediatore, al fine di eliminare eventuali incertezze riguardo alla capacità del mediatore di svolgere indagini approfondite e imparziali su presunti casi di cattiva amministrazione.
(4) È auspicabile adeguare lo statuto del mediatore, al fine di consentire un'eventuale evoluzione delle disposizioni giuridiche o della giurisprudenza concernenti l'intervento degli organi, uffici e agenzie dell'Unione europea nei procedimenti avviati dinanzi alla Corte di giustizia.
(5) È auspicabile adeguare lo statuto del mediatore, al fine di tener conto dei cambiamenti avvenuti negli ultimi anni per quanto riguarda il ruolo delle istituzioni e degli organi dell'Unione europea nella lotta contro le frodi lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea, segnatamente l'istituzione dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), in modo tale che il mediatore possa comunicare a tali istituzioni e organi qualsiasi informazione di loro competenza.
(6) È auspicabile adottare misure per consentire al mediatore di rafforzare la sua cooperazione con istituzioni analoghe a livello nazionale e internazionale, come pure con istituzioni nazionali o internazionali, anche se il loro ambito di attività è più ampio rispetto a quello del Mediatore europeo – come ad esempio la protezione dei diritti umani –, in quanto tale cooperazione può contribuire a rendere più efficiente l'azione del mediatore.
(7) Il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio è giunto a scadenza nel 2002,
DECIDE:
Articolo 1
Il primo visto, il considerando 3, l'articolo 1, paragrafo 1, l'articolo 3, paragrafo 2, primo e quinto comma, l'articolo 4 e l'articolo 5 della decisione 94/262/CECA, CE, Euratom sono modificati nel modo seguente:"
Statuto del mediatore
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 Visto 1
visti i trattati che istituiscono le Comunità europee, in particolare gli articoli 195, paragrafo 4 del trattato CE, 20 D, paragrafo 4 del trattato CECA e 107 D, paragrafo 4 del trattato CEEA,
visti i trattati che istituiscono le Comunità europee, in particolare gli articoli 195, paragrafo 4 del trattato CE e 107 D, paragrafo 4 del trattato CEEA,
Emendamento 2 Considerando 3
considerando che il mediatore, che può anche agire di propria iniziativa, deve poter disporre di tutti gli elementi necessari all'esercizio delle sue funzioni; che, a tale scopo, le istituzioni e gli organi comunitari hanno l'obbligo di fornire al mediatore, a sua richiesta, le informazioni che egli richiede loro, purché non ostino motivi di segreto professionale debitamente giustificati e fermo restando l'obbligo del mediatore di non divulgarle; che le autorità degli Stati membri hanno l'obbligo di fornire al mediatore tutte le informazioni necessarie, purché non siano soggette a disposizioni legislative o regolamentari in materia di segreto professionale ovvero ad altre disposizioni che ne vietino la pubblicazione; che, se non riceve l'assistenza richiesta, il mediatore ne informa il Parlamento europeo, al quale spetta prendere le iniziative del caso;
considerando che il mediatore, che può anche agire di propria iniziativa, deve poter disporre di tutti gli elementi necessari all'esercizio delle sue funzioni; che, a tale scopo, le istituzioni e gli organi comunitari hanno l'obbligo di fornire al mediatore, a sua richiesta, le informazioni che egli richiede loro, fermo restando l'obbligo del mediatore di non divulgarle e di trattare le informazioni e i documenti classificati secondo norme rigorosamente equivalenti a quelle in vigore nelle istituzioni o negli organi in questione; che le istituzioni o gli organi che trasmettono informazioni o documenti classificati informano il mediatore di tale classificazione; che il mediatore e le istituzioni e gli organi in questione dovrebbero concordare le modalità operative per la trasmissione di informazioni o documenti classificati; che le autorità degli Stati membri hanno l'obbligo di fornire al mediatore tutte le informazioni necessarie, purché non siano soggette a disposizioni legislative o regolamentari in materia di segreto professionale ovvero ad altre disposizioni che ne vietino la pubblicazione; che, se non riceve l'assistenza richiesta, il mediatore ne informa il Parlamento europeo, al quale spetta prendere le iniziative del caso;
Emendamento 3 Articolo 1, paragrafo 1
1. Lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore sono fissati dalla presente decisione in conformità degli articoli 195, paragrafo 4 del trattato CE, 20 D, paragrafo 4 del trattato CECA e 107 D, paragrafo 4 del trattato CEEA.
1. Lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore sono fissati dalla presente decisione in conformità degli articoli 195, paragrafo 4 del trattato CE e 107 D, paragrafo 4 del trattato CEEA.
Emendamento 4 Articolo 3, paragrafo 2, comma 1
2. Le istituzioni e gli organi comunitari hanno l'obbligo di fornire al mediatore le informazioni che egli richiede loro e gli permettono la consultazione dei loro fascicoli. Essi possono rifiutarvisi soltanto per motivi di segreto professionale debitamente giustificati.
2. Le istituzioni e gli organi comunitari hanno l'obbligo di fornire al mediatore le informazioni che egli richiede loro e gli permettono la consultazione dei loro fascicoli. L'accesso a informazioni o documenti classificati, in particolare documenti sensibili conformemente all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1049/20011, è soggetto all'osservanza, da parte del mediatore, di norme rigorosamente equivalenti a quelle in vigore nell'istituzione o nell'organo in questione.
Le istituzioni e gli organi che trasmettono informazioni o documenti classificati quali indicati al primo comma informano il mediatore di tale classificazione.
Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma, il mediatore può concordare con le istituzioni e gli organi le modalità operative per l'accesso a informazioni classificate e ad altre informazioni soggette all'obbligo del segreto professionale.
________________ 1Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). .
Emendamento 5 Articolo 3, paragrafo 2, comma 5
I funzionari e gli altri agenti delle istituzioni e degli organi comunitari sono tenuti a testimoniare, a richiesta del mediatore; essi rendono dichiarazioni a nome delle loro amministrazioni e in base alle istruzioni di queste e restano vincolati dall'obbligo del segreto professionale.
I funzionari e gli altri agenti delle istituzioni e degli organi comunitari sono tenuti a testimoniare, a richiesta del mediatore; essi restano vincolati dalle pertinenti disposizioni dello statuto dei funzionari, segnatamente dall'obbligo del segreto professionale.
Emendamento 6 Articolo 4
1. Il mediatore e il personale alle sue dipendenze - ai quali si applicano gli articoli 287 del trattato CE, 47, paragrafo 2 del trattato CECA e 194 del trattato CEEA - sono tenuti a non divulgare le informazioni e i documenti di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle indagini da loro svolte. Essi hanno altresì l'obbligo della riservatezza nei confronti di informazioni che possano recar pregiudizio alla persona che sporge denuncia o a qualsiasi altra persona interessata, fatto salvo il disposto del paragrafo 2.
1. Il mediatore e il personale alle sue dipendenze - ai quali si applicano gli articoli 287 del trattato CE e 194 del trattato CEEA - sono tenuti a non divulgare le informazioni e i documenti di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle indagini da loro svolte. Essi hanno altresì l'obbligo di non divulgare informazioni classificate, né documenti trasmessi al mediatore come documenti sensibili conformemente all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1049/2001, o come documenti che rientrano nell'ambito della legislazione comunitaria concernente la protezione dei dati personali, né informazioni che possano recar pregiudizio alla persona che sporge denuncia o a qualsiasi altra persona interessata, fatto salvo il disposto del paragrafo 2.
Il mediatore e il personale alle sue dipendenze trattano le richieste di terzi per l'accesso ai documenti ottenuti dal mediatore durante le indagini conformemente alle condizioni e ai limiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1049/2001, in particolare l'articolo 4.
2. Qualora, nell'ambito di un'indagine, venga a conoscenza di fatti aventi, a suo giudizio, un'incidenza penale, il mediatore li comunica immediatamente alle autorità nazionali competenti tramite le Rappresentanze permanenti degli Stati membri presso le Comunità europee nonché, se del caso, all'istituzione comunitaria da cui dipende il funzionario o l'agente interessato; quest'ultima potrebbe eventualmente applicare l'articolo 18, secondo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee. Il mediatore può altresì informare l'istituzione o l'organo comunitario interessato dei fatti riguardanti, sotto il profilo disciplinare, il comportamento di uno dei loro funzionari o agenti.
2. Qualora, nell'ambito di un'indagine, venga a conoscenza di fatti aventi, a suo giudizio, un'incidenza penale, il mediatore li comunica immediatamente alle autorità nazionali competenti tramite le Rappresentanze permanenti degli Stati membri presso le Comunità europee oppure alle istituzioni o agli organi comunitari competenti; se del caso, il mediatore informa anche l'istituzione o l'organo comunitario da cui dipende il funzionario o l'agente interessato, che potrebbero eventualmente applicare l'articolo 18, secondo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee. Il mediatore può altresì informare l'istituzione o l'organo comunitario interessato dei fatti riguardanti, sotto il profilo disciplinare, il comportamento di uno dei loro funzionari o agenti.
Emendamento 7 Articolo 5
Qualora ciò contribuisca a rendere più efficaci le proprie indagini e a migliorare la tutela dei diritti e degli interessi delle persone che sporgono denuncia, il mediatore può cooperare con le autorità corrispondenti che esistono in taluni Stati membri, nel rispetto delle legislazioni nazionali applicabili. Il mediatore non può esigere, in tal modo, documenti ai quali non avrebbe accesso ai sensi dell'articolo 3.
Qualora ciò contribuisca a rendere più efficaci le proprie indagini e a migliorare la tutela dei diritti e degli interessi delle persone che sporgono denuncia, il mediatore può cooperare con le autorità corrispondenti che esistono in taluni Stati membri, nel rispetto delle legislazioni nazionali applicabili. Il mediatore non può esigere, in tal modo, documenti ai quali non avrebbe accesso ai sensi dell'articolo 3. Il mediatore può, alle stesse condizioni, cooperare con altre istituzioni per promuovere e proteggere i diritti fondamentali.
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Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.