Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 aprile 2008 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2003/109/CE per estenderne il campo di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale (COM(2007)0298 – C6-0196/2007 – 2007/0112(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0298),
– visto l'articolo 63, paragrafi 3 e 4, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0196/2007),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per gli affari esteri (A6-0148/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione
Emendamento
Emendamento 1 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 5
(5) Tenuto conto del diritto dei beneficiari di protezione internazionale di soggiornare in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione internazionale, è opportuno garantire che questi Stati membri siano informati della situazione anteriore in materia di protezione delle persone interessate e possano così adempiere agli obblighi inerenti al rispetto del principio di non respingimento. A tal fine occorre che nel permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato ai beneficiari di protezione internazionale sia indicato che il suo titolare ha ottenuto la protezione internazionale in uno Stato membro. Se la protezione internazionale non è stata revocata, tale indicazione deve figurare nel permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato dal secondo Stato membro.
(5) Tenuto conto del diritto dei beneficiari di protezione internazionale di soggiornare in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione internazionale, è opportuno garantire che questi Stati membri siano informati della situazione anteriore in materia di protezione delle persone interessate e possano così adempiere agli obblighi inerenti al rispetto del principio di non respingimento. A tal fine occorre che nel permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato ai beneficiari di protezione internazionale sia indicato che il suo titolare ha ottenuto la protezione internazionale in uno Stato membro. Se la protezione internazionale non è stata revocata, tale indicazione deve figurare nel permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato dal secondo Stato membro. Tuttavia, il secondo Stato membro non può utilizzare questa indicazione, direttamente o indirettamente, quale pretesto per rifiutarsi di conferire uno status di soggiornante di lungo periodo sul suo territorio.
Emendamento 2 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 10 bis (nuovo)
(10 bis)Ai sensi della presente direttiva, il conferimento dello status di soggiornante di lungo periodo non dovrebbe comportare la revoca o il ritiro dei diritti spettanti ai rifugiati, ai beneficiari di protezione sussidiaria e ai loro familiari ai sensi della direttiva 2004/83/CE.
Emendamento 3 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 1 Direttiva 2003/109/CE Articolo 2 – lettera f
1. L'articolo 2, lettera f), è sostituito dal testo seguente:
1. All'articolo 2 è inserita la lettera seguente:
"f) "protezione internazionale", la protezione internazionale quale definita all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio;".
"f bis) "protezione internazionale", la protezione internazionale quale definita all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio;".
Emendamento 4 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2003/109/CE Articolo 4 – paragrafo 2
"Per quanto concerne i beneficiari di protezione internazionale, il periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di protezione internazionale e la data di rilascio del permesso di soggiorno di cui all'articolo 24 della direttiva 2004/83/CE è computato ai fini del calcolo del periodo indicato al paragrafo 1."
"Per quanto concerne i beneficiari di protezione internazionale, il periodo compreso tra la data di presentazione della prima domanda di protezione internazionale, anche ove tale prima domanda sia una domanda di protezione temporanea perché precedente l'accesso alla protezione internazionale, e la data di rilascio del permesso di soggiorno di cui all'articolo 24 della direttiva 2004/83/CE è computato ai fini del calcolo del periodo indicato al paragrafo 1."
Emendamento 5 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo) Direttiva 2003/109/CE Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)
3 bis.All'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
"Tali requisiti non si applicano ai beneficiari di protezione internazionale che non hanno accesso al lavoro.".
Emendamento 6 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo) Direttiva 2003/109/CE Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)
3 ter.All'articolo 5, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:
"Le condizioni nazionali di integrazione possono essere imposte ai beneficiari di una protezione internazionale solo previo esame individuale, tenendo conto della loro situazione particolarmente vulnerabile, mediante una decisione motivata e conformemente all'articolo 33 della direttiva 2004/83/CE."
Emendamento 7 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 6 Direttiva 2003/109/CE Articolo 12 – paragrafo 3 bis
"3 bis. Quando uno Stato membro decide di allontanare un soggiornante di lungo periodo il cui permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo contiene la menzione di cui all'articolo 8, paragrafo 4, consulta lo Stato membro indicato nella menzione.
"3 bis. Quando uno Stato membro decide di allontanare un soggiornante di lungo periodo il cui permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo contiene la menzione di cui all'articolo 8, paragrafo 4, contatta lo Stato membro che ha concesso la protezione internazionale per confermare lo status di soggiornante di lungo periodo.
Lo Stato membro che ha concesso la protezione internazionale deve rispondere per iscritto allo Stato richiedente entro un termine massimo di un mese. La decisione di allontanamento può essere presa solo dopo aver ricevuto la risposta dello Stato membro che ha concesso la protezione internazionale.
Salvo che nel frattempo la protezione internazionale sia stata revocata, il soggiornante di lungo periodo è allontanato verso tale Stato membro, che riammette immediatamente senza procedure formali il soggiornante di lungo periodo e i suoi familiari."
Salvo che nel frattempo la protezione internazionale sia stata revocata, nel rispetto del principio di non respingimento, il soggiornante di lungo periodo può essere allontanato solo verso tale Stato membro, che riammette immediatamente senza procedure formali il soggiornante di lungo periodo e i suoi familiari."
Emendamento 8 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2003/109/CE Articolo 25 – alinea 1 bis (nuovo)
La Commissione redige l'elenco dei punti di contatto, lo aggiorna periodicamente e lo trasmette agli Stati membri.