Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 maggio 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alle modifiche del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle per il periodo 18 gennaio 2005 - 17 gennaio 2011 (COM(2007)0664 – C6-0430/2007 – 2007/0232(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta di regolamento del Consiglio (COM(2007)0664),
– visti gli articoli 37 e 300, paragrafo 2, del trattato CE,
– visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0430/2007),
– visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per lo sviluppo (A6-0085/2008),
1. approva la proposta di regolamento del Consiglio quale emendata e approva la conclusione dell'accordo;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e alla Repubblica delle Seicelle.
Testo della Commissione
Emendamento
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo)
(1 bis)Il protocollo, nel suo capitolo VIII relativo alle attrezzature portuali, indica che "le autorità delle Seychelles stabiliscono, d'accordo con gli armatori, le condizioni per l'utilizzazione delle attrezzature portuali", senza che per il momento siano state accolte le domande del nostro settore per quanto riguarda il miglioramento delle infrastrutture portuali.
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 1 ter (nuovo)
(1 ter) affinché la politica settoriale della pesca nelle Seicelle possa diventare una realtà occorre tener conto del miglioramento e dell'ammodernamento delle infrastrutture portuali che oggi si trovano praticamente congestionate, così come delle possibilità di eliminare la tassa speciale per lo scarico del tonno che non esiste in nessun altro porto del mondo.
Emendamento 3 Proposta di regolamento Articolo 3, comma 1 bis (nuovo)
La Commissione valuta ogni anno se gli Stati membri le cui navi operano nel quadro del protocollo dell'accordo hanno rispettato gli obblighi in materia di notifiche. In caso negativo, la Commissione ne respinge le richieste di licenza di pesca per l'anno successivo.
Emendamento 4 Proposta di regolamento Articolo 3 bis (nuovo)
Articolo 3 bis
La Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio sui risultati del programma settoriale pluriennale di cui all'articolo 7 del protocollo, nonché sul rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi in materia di notifiche.
Emendamento 5 Proposta di regolamento Articolo 3 ter (nuovo)
Articolo 3 ter
Prima della scadenza del protocollo o dell'inizio di nuovi negoziati per una sua eventuale sostituzione, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione ex post del protocollo, comprensiva di un'analisi costi-benefici.