Indice 
 Precedente 
 Seguente 
 Testo integrale 
Procedura : 2007/2274(INI)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A6-0153/2008

Testi presentati :

A6-0153/2008

Discussioni :

PV 07/05/2008 - 15
CRE 07/05/2008 - 15

Votazioni :

PV 08/05/2008 - 5.7
CRE 08/05/2008 - 5.7
Dichiarazioni di voto
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P6_TA(2008)0193

Testi approvati
PDF 348kWORD 203k
Giovedì 8 maggio 2008 - Bruxelles
Diritti umani nel mondo (2007) e politica dell'Unione europea
P6_TA(2008)0193A6-0153/2008

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 maggio 2008 sulla relazione annuale sui diritti umani nel mondo nel 2007 e sulla politica dell'Unione europea in materia (2007/2274(INI))

Il Parlamento europeo,

–   vista la nona relazione annuale dell'Unione europea sui diritti umani (2007)(1),

–   visti gli articoli 3, 6, 11, 13 e 19 del trattato sull'Unione europea e gli articoli 177 e 300 del trattato CE,

–   visti la Dichiarazione universale dei diritti umani e tutti gli strumenti internazionali pertinenti in materia di diritti umani(2),

–   vista la Carta delle Nazioni Unite,

–   viste tutte le convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti umani e i relativi protocolli facoltativi,

–   visti gli strumenti regionali in materia di diritti umani, tra i quali in particolare la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli e il protocollo facoltativo sui diritti delle donne in Africa, la Convenzione americana sui diritti umani e la Carta araba dei diritti umani,

–   viste l'entrata in vigore, il 1° luglio 2002, dello Statuto di Roma del Tribunale penale internazionale (TPI) e le sue risoluzioni relative al TPI(3),

–   visti la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani e il Piano UE del 2005 sulle migliori pratiche, le norme e le procedure per contrastare e prevenire la tratta di esseri umani(4),

–   visto il Protocollo n. 13 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), relativo all'abolizione della pena di morte in ogni circostanza,

–   vista la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (la Convenzione contro la tortura),

–   vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo,

–   visti la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e il relativo protocollo facoltativo,

–   vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea(5),

–   visti l'accordo di partenariato ACP-CE e la sua revisione(6),

–   visto il regolamento (CE) n. 1889/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo(7)

–   viste le sue precedenti risoluzioni sui diritti umani nel mondo,

–   viste le sue risoluzioni sulle sessioni quinta e settima del Consiglio per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite (UNHRC), adottate rispettivamente il 7 giugno 2007(8) e il 21 febbraio 2008(9), e sull'esito dei negoziati sull'UNHRC,

–   vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2006 sulla clausola relativa ai diritti dell'uomo e alla democrazia negli accordi dell'Unione europea(10),

–   viste le sue risoluzioni del 1° febbraio 2007(11) e del 26 aprile 2007(12) sull'iniziativa a favore di una moratoria universale sulla pena di morte nel quadro dell'ONU e la risoluzione 62/149 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 18 dicembre 2007 sulla moratoria universale sull'uso della pena di morte,

–   vista la sua risoluzione del 20 settembre 2001 sulle mutilazioni genitali femminili(13), in cui si afferma che qualsiasi forma di mutilazione di questo tipo, di qualsiasi grado, costituisce un atto di violenza contro le donne equivalente alla violazione dei loro diritti fondamentali,

–   vista la sua risoluzione del 6 settembre 2007 sul funzionamento dei dialoghi e delle consultazioni con i paesi terzi in materia di diritti dell'uomo(14), inclusi i diritti delle donne che devono essere trattati espressamente in tutti i dialoghi in materia di diritti umani,

–   vista la sua risoluzione del 6 luglio 2006 sulla libertà di espressione su Internet(15),

–   viste tutte le risoluzioni adottate su casi urgenti di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello stato di diritto,

–   visto il Forum delle ONG dell'Unione europea sui diritti umani, tenutosi a Lisbona nel dicembre 2007,

–   vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, firmata il 30 marzo 2007 dalla Comunità europea e dalla maggioranza dei suoi Stati membri, che stabilisce l'obbligo di integrare gli interessi e le preoccupazioni delle persone diversamente abili nelle azioni in materia dei diritti dell'uomo svolte nei confronti di paesi terzi,

–   vista la nota di orientamento della Commissione su disabilità e sviluppo, destinata alle delegazioni e ai servizi dell'Unione europea, pubblicata nel luglio 2004,

–   viste la dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti dell'uomo e le attività del Rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite sulla situazione dei difensori dei diritti umani,

–   vista la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate, adottata nel dicembre 2006,

–   visti gli orientamenti dell'Unione europea per favorire l'osservanza del diritto internazionale umanitario(16), gli orientamenti sui bambini e i conflitti armati, gli orientamenti sui difensori dei diritti umani e gli orientamenti sulla pena di morte, la tortura e gli altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti, sul dialogo con i paesi terzi in materia di diritti umani e sulla promozione e la tutela dei diritti dell'infanzia,

–   visti gli articoli 45 e 112, paragrafo 2, del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6–0153/2008),

A.   considerando che la nona relazione annuale dell'Unione europea sui diritti umani nel mondo nel 2007, elaborata dal Consiglio e dalla Commissione, fornisce una panoramica generale delle attività delle istituzioni dell'Unione europea in materia di diritti umani all'interno e all'esterno dell'Unione europea,

B.   considerando che la presente risoluzione si prefigge l'obiettivo di esaminare, valutare e, in casi specifici, formulare critiche costruttive per quanto riguarda le attività in materia di diritti umani della Commissione, del Consiglio e del Parlamento,

C.   considerando che i risultati interni dell'Unione europea in materia di diritti umani hanno indubbiamente un impatto diretto sulla sua credibilità e sulla sua capacità di attuare una politica esterna efficace,

D.   considerando che i diritti umani e la loro protezione si basano – e andrebbero promossi in parallelo a questi fattori – sullo Stato di diritto, sul buon governo democratico, sui principi della separazione dei poteri e della responsabilità politica, nonché su diritti politici che consentono ai beneficiari stessi di far valere i diritti umani,

E.   considerando che è necessario adoperarsi per prestare maggiore attenzione al rispetto dei basilari diritti umani, in particolare dei diritti politici, in sede di negoziazione e attuazione di accordi commerciali bilaterali o regionali, anche quelli conclusi con importanti partner commerciali,

F.   considerando che la giustizia, la libertà, la democrazia e lo Stato diritto, che garantiscono le libertà fondamentali e i diritti umani, sono i pilastri di una pace durevole e considerando che quest'ultima non può essere raggiunta mediante patti volti a proteggere i responsabili di abusi sistematici dei diritti umani o di violazioni del DIU,

G.   considerando che le politiche di promozione dei diritti umani continuano ad essere minacciate in varie regioni del mondo, in quanto la violazione dei diritti umani va inevitabilmente di pari passo con lo sforzo da parte di chi li viola di ridurre l'impatto di qualsiasi politica che li promuova, particolarmente in paesi ove le violazione dei diritti umani sono cruciali per mantenere al potere un governo non democratico,

H.   considerando che l"82% delle persone disabili continua a vivere sotto la soglia della povertà nei paesi in via di sviluppo e ad essere soggetto ai più gravi abusi dei diritti umani, tra cui la negazione del diritto alla vita e l'esposizione a trattamenti inumani o degradanti, e considerando che la situazione dei bambini disabili è particolarmente preoccupante a tale riguardo,

I.   considerando che, secondo la Costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), "il godimento del miglior stato di salute raggiungibile costituisce uno dei diritti fondamentali di ogni essere umano senza distinzione di razza, religione, credo politico, condizione economica o sociale", e considerando che la salute di tutte le persone è fondamentale per il conseguimento della pace e della sicurezza,

1.   deplora che l'Unione europea sia ancora lontana dal realizzare una politica coerente e di grande impatto in materia di affermazione e promozione dei diritti dell'uomo nel mondo e sottolinea la necessità di condurre tale politica in modo più efficace; ritiene che siano necessari progressi sostanziali per garantire un rispetto rigoroso delle norme dell'Unione europea già esistenti in materia di diritti dell'uomo;

2.   ritiene che per compiere un salto di qualità nella promozione dei diritti dell'uomo ed assicurare che questa venga considerata come una priorità, sia necessario rafforzare la politica estera e di sicurezza comune (PESC), spesso ostacolata dal prevalere degli interessi nazionali degli Stati membri, e assicurare che la promozione dei diritti umani, intesa come obiettivo della PESC ai sensi dell'articolo 11 del Trattato sull'Unione europea, sia rigorosamente perseguito;

3.   invita il Consiglio e la Commissione a compiere maggiori sforzi per migliorare la capacità dell'Unione europea di rispondere rapidamente alle violazioni dei diritti umani da parte di paesi terzi, in particolare mediante l'integrazione della politica in materia di diritti umani in tutte le politiche esterne dell'Unione europea nei confronti di tali paesi e mediante la discussione sistematica di questioni attinenti ai diritti umani a tutti i livelli del dialogo politico;

Principi generali e proposte in materia di diritti umani, democrazia, pace e nonviolenza

4.   riafferma che i diritti dell'uomo – così come definiti nei principali strumenti e convenzioni internazionali, ivi compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – sono diritti universali e indivisibili, il cui concreto ed effettivo rispetto è garanzia indispensabile per l'attuazione e il rispetto della legalità e dell'ordinamento internazionale, per la promozione della pace, della libertà, della giustizia e della democrazia;

5.   ritiene che l'effettiva rivendicabilità dei diritti dell'uomo in tutto il mondo da parte di tribunali locali e nazionali o, quando ciò non sia possibile, da parte di tribunali sovranazionali dovrebbe essere riconosciuta come un obiettivo esplicito e centrale delle politiche dell'Unione europea, a partire dalla PESC;

6.   ritiene che uno dei principali obiettivi politici dell'Unione europea nel quadro degli sforzi volti ad assicurare l'effettivo rispetto dei diritti umani dovrebbe essere il sostegno alle istituzioni giudiziarie a tutti i livelli, e in particolare ai tribunali internazionali;

7.   invita pertanto il Consiglio e la Commissione a realizzare un'azione prioritaria di sostegno – sul modello di quanto fatto per l'istituzione del TPI – alle attività di tutti i tribunali impegnati nella tutela dei diritti dell'uomo; individua in particolare la necessità di risolvere il problema dell'eccessivo carico di lavoro della Corte europea dei diritti dell'uomo assegnandole ulteriori risorse finanziarie, di offrire il massimo sostegno al lavoro della Corte interamericana dei diritti dell'uomo e della Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, così come di contribuire a facilitare la creazione di una Corte dei diritti dell'uomo tra gli Stati dell'Asia e del Pacifico;

8.   considera che lo stesso diritto alla democrazia – inteso come diritto di ogni cittadino a partecipare senza discriminazioni all'esercizio della sovranità popolare nell'ambito di istituzioni sottoposte allo stato di diritto – sia un diritto umano universale storicamente acquisito e riconosciuto in maniera esplicita dalla CEDU, dal Patto internazionale sui diritti civili e politici, dalla Dichiarazione di Vienna della Conferenza mondiale dei diritti umani del 1993 e dalla Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite; ritiene che a tale diritto alla democrazia corrisponda il dovere per le istituzioni della comunità internazionale, per l'Unione europea e per tutti gli Stati membri di agire per la rimozione degli ostacoli al suo pieno godimento in tutto il mondo; ritiene che a tal fine occorra adottare un'ulteriore misura, ossia creare un'autentica rete di democrazie su scala mondiale trasformando e rafforzando le organizzazioni esistenti;

9.   considera che la nonviolenza costituisca lo strumento più adeguato per il pieno godimento, l'affermazione, la promozione e il rispetto dei diritti umani fondamentali; ritiene necessario che la sua diffusione divenga obiettivo prioritario nella politica di promozione dei diritti umani e della democrazia da parte dell'Unione europea e intende contribuire all'aggiornamento e allo studio delle moderne teorie e pratiche di azione nonviolenta, anche attraverso un'analisi comparata delle migliori pratiche storicamente utilizzate; al fine di dare centralità politica a tale sforzo, propone che nel 2009 sia convocata una Conferenza europea sulla nonviolenza e che l'anno 2010 sia dichiarato "anno europeo della nonviolenza"; chiede inoltre agli Stati membri di adoperarsi, sotto l'egida delle Nazioni Unite, affinché si proclami il "decennio della nonviolenza 2010-2020";

Relazione annuale dell'Unione europea sui diritti umani nel mondo nel 2007

10.   sottolinea l'importanza della relazione annuale dell'Unione europea sui diritti umani nel mondo per quanto riguarda l'analisi e la valutazione della politica dell'Unione europea in materia di diritti umani e riconosce che la relazione offre una panoramica del volume crescente delle attività dell'Unione europea correlate ai diritti umani;

11.   ritiene che occorra fornire maggiori e migliori informazioni per la valutazione delle politiche precedenti e che sia opportuno proporre elementi e orientamenti per cambiare l'approccio generale e per adattare le priorità politiche paese per paese, allo scopo di adottare una strategia per paese in materia di diritti umani o almeno un capitolo sui diritti dell'uomo nei Documenti strategici per paese; ribadisce la sua richiesta di introdurre una valutazione periodica regolare dell'uso e dei risultati delle politiche, degli strumenti e delle iniziative dell'Unione europea in materia di diritti umani nei paesi terzi; invita il Consiglio e la Commissione ad elaborare indici e obiettivi di riferimento specifici e quantificabili per misurare l'efficacia di dette politiche;

12.   si compiace della presentazione pubblica della relazione per il 2007 effettuata dal Consiglio e dalla Commissione in occasione della tornata plenaria del Parlamento europeo del dicembre 2007, contestualmente all'assegnazione del premio annuale Sakharov per la libertà di pensiero al sudanese Salih Mahmoud Mohamed Osman; afferma di avere ora instaurato una prassi regolare che fa della tornata di dicembre un riferimento annuale per le attività dell'Unione europea in materia di diritti umani;

13.   chiede nuovamente al Consiglio e alla Commissione di individuare i "paesi che destano particolare preoccupazione" in ragione delle particolari difficoltà che vi si incontrano nella difesa dei diritti umani e, a tal fine, di sviluppare criteri con i quali misurare i paesi per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani, consentendo in tal modo di stabilire priorità politiche specifiche;

Attività del Consiglio e della Commissione nell'ambito dei diritti umani in sedi internazionali

14.   ritiene che un rafforzamento sia quantitativo che qualitativo del segretariato per i diritti dell'uomo del Consiglio permetterebbe di accrescere la visibilità e il ruolo della politica esterna dell'Unione europea ai fini della promozione e del rispetto dei diritti umani; si attende che la nomina di un Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, titolare al tempo stesso della carica di Vicepresidente della Commissione, rafforzi notevolmente la coerenza e l'efficacia dell'Unione europea in materia;

15.   ritiene che i progressi compiuti nella costituzione dell'Agenzia per i diritti fondamentali siano un primo passo che va incontro alla richiesta del Parlamento di istituire un quadro integrato di norme e istituzioni finalizzate a conferire forza vincolante alla Carta dei diritti fondamentali, a garantire l'osservanza del sistema della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e ad elaborare una politica organica dell'Unione europea sui diritti delle minoranze; sottolinea l'importanza del fatto che il mandato dell'Agenzia copre anche i paesi che hanno concluso con l'Unione europea un accordo di stabilizzazione e di associazione;

16.   giudica indispensabile che in futuro il mandato dei rappresentanti speciali dell'Unione europea preveda esplicitamente la promozione e il rispetto dei diritti umani;

17.   ritiene che la capacità dell'Unione europea di prevenire, affrontare, gestire e risolvere le crisi si sia dimostrata insufficiente e chiede al Consiglio, facendo seguito alle sue precedenti raccomandazioni riguardanti la creazione di un Corpo Civile di Pace Europeo, di trasformare gradualmente gli aspetti civili della politica europea di sicurezza e di difesa in un "Servizio civile di pace" per la gestione di crisi civili a breve termine e per la costruzione della pace più a lungo termine; è dell'avviso che, in questo ambito, l'Unione europea dovrebbe rafforzare le reti della società civile sul campo – a livello subnazionale, nazionale e regionale – in modo da favorire la creazione di un clima di fiducia, lo sviluppo delle capacità, il monitoraggio e una maggiore sensibilizzazione, sostenendo in tal modo l'istituzionalizzazione della partecipazione della società civile alle strutture di pace e sicurezza a livello regionale e subregionale;

18.   ribadisce la sua richiesta alla Commissione di incoraggiare gli Stati membri e i paesi terzi con cui sono in corso negoziati per una futura adesione a firmare e ratificare tutte le convenzioni principali in materia di diritti umani delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa e i relativi protocolli facoltativi; richiama, in particolare, l'attenzione degli Stati membri sulla necessità di ratificare la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie del 1990, che nessuno Stato membro ha ratificato finora(17);

19.   chiede la ratifica tempestiva della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità da parte della Comunità europea e dei suoi Stati membri; ribadisce che il protocollo facoltativo dovrebbe essere ritenuto parte integrante di detta convenzione e chiede l'adesione simultanea alla convenzione e al protocollo;

20.   sottolinea la necessità di intensificare ulteriormente il coinvolgimento attivo dell'Unione europea e dei suoi Stati membri nelle questioni attinenti i diritti umani e la democrazia, alla luce della loro partecipazione ai lavori di varie sedi internazionali nel corso del 2008, tra cui l'UNHRC, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, il Consiglio ministeriale dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e il Consiglio d'Europa;

21.   chiede un rafforzamento della cooperazione e del coordinamento tra il Consiglio d'Europa e l'Unione europea; accoglie con favore il fatto che l"11 maggio 2007 sia stato firmato un Memorandum d'intesa tra il Consiglio d'Europa e l'Unione europea e invita entrambe le parti a metterlo in pratica; fa particolare riferimento alle seguenti raccomandazioni contenute nella relazione Juncker dell"11 aprile 2006 intitolata "Consiglio d'Europa – Unione europea: un'unica ambizione per il continente europeo":

   la raccomandazione di istituire espressamente un meccanismo che consenta all'Unione europea di deferire questioni al Commissario per i diritti umani, in modo da completare l'azione degli organi dell'Unione europea attualmente esistenti, nel quadro del processo di allargamento, della politica europea di vicinato (PEN) e del processo di stabilizzazione e di associazione;
   la raccomandazione di concepire tale dispositivo in modo da promuovere e rafforzare la democrazia e fare pieno uso della competenza della Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa;
   la raccomandazione di istituire un sistema per deferire questioni alle competenze del Consiglio d'Europa onde assicurare la complementarità e la coerenza delle attività portate avanti rispettivamente dall'Unione europea e dal Consiglio d'Europa;

22.   chiede un rafforzamento della cooperazione tra il Consiglio d'Europa e l'Unione europea nel campo della difesa dei diritti delle minoranze e delle lingue regionali e minoritarie; chiede l'applicazione delle convenzioni giuridicamente vincolanti del Consiglio d'Europa, come la Convenzione quadro per la tutela delle minoranze nazionali e la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, e dei loro efficaci dispositivi di monitoraggio; chiede che nel quadro delle attività delle istituzioni dell'Unione europea e in particolare durante il processo di adesione dei paesi candidati, si proceda all'esame del parere del comitato consultivo della Convenzione sulle misure adottate dagli Stati interessati e delle relazioni del comitato di esperti della Carta sull'assolvimento degli impegni da parte degli Stati firmatari;

23.   rileva che l'UNHRC ha le potenzialità per diventare un prezioso quadro di riferimento per le iniziative multilaterali dell'Unione europea nel campo dei diritti umani; osserva con preoccupazione che nell'ultimo anno di attività tale organo non ha dimostrato la propria credibilità, ma sottolinea ancora una volta il ruolo cruciale dell'UNHRC nell'ambito della struttura complessiva dell'Organizzazione delle Nazioni Unite; confida nella messa in opera del meccanismo della revisione periodica universale per ottenere i primi concreti risultati e miglioramenti; invita il Consiglio e la Commissione a seguire da vicino tale processo per mettere in pratica la risoluzione 60/251 del 15 marzo 2006 dell'UNHRC, che fonda la revisione periodica universale, sulla base di informazioni oggettive e affidabili, dell'adempimento da parte di ogni Stato membro dei propri obblighi e impegni nel campo dei diritti umani in modo tale da assicurare la copertura universale e la parità di trattamento per tutti gli Stati membri; invita il Consiglio a consultare al riguardo il Parlamento;

24.   accoglie con favore il fatto che la procedura di denuncia basata sulla precedente "procedura 1503" continuerà a consentire a singoli e a organizzazioni di sottoporre all'attenzione dell'UNHRC denunce circa violazioni gravi e solidamente attestate dei diritti umani e invita il Consiglio e la Commissione ad assicurare che le organizzazioni non governative (ONG) continuino ad essere ascoltate in seno all'UNHRC, in modo che possano avvalersi delle prerogative di presentare comunicazioni scritte e dichiarazioni orali garantite dal loro status consultativo;

25.   riafferma l'importanza delle procedure speciali e dei "mandati Paese" all'interno dell'UNHRC; insiste sulla trasparenza del processo di rinnovo dei titolari di mandato e sulla necessità di adoperarsi per la nomina di candidati indipendenti in possesso di un adeguato bagaglio di esperienza e sufficientemente rappresentativi sia sul piano geografico che sotto il profilo del genere; constata che il mandato del comitato di esperti sul Darfur ha dovuto essere unificato con quello del Relatore speciale sul Sudan; prende inoltre atto della scelta dell'Unione europea di promuovere una risoluzione che prevede di non rinnovare il mandato agli esperti sui diritti dell'uomo sul Darfur nonché la scelta dell'UNCHR di non rinnovare i mandati sulla Bielorussia e su Cuba;

26.   invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a continuare ad insistere per la definizione di criteri per l'elezione a membro dell'UNHCR, fra cui l'emissione di inviti permanenti alle procedure speciali; chiede inoltre la verifica dell'effettivo rispetto degli impegni in materia di elezioni da parte dei governi degli Stati membri delle Nazioni Unite; chiede di seguire tale regola nel determinare il sostegno dell'Unione europea ai paesi candidati;

27.   invita a tal riguardo l'Unione europea ad impegnarsi formalmente con i governi democratici di altri gruppi regionali per avviare una cooperazione e una consultazione formali in seno all'UNHRC al fine di garantire il successo di iniziative mirate al rispetto dei principi contenuti nella Dichiarazione universale dei diritti umani; ritiene che solo mediante l'azione concertata di un'alleanza interregionale di Stati democratici gli sforzi multilaterali dell'Unione europea nel campo dei diritti umani possono risultare efficaci nelle sedi delle Nazioni Unite, come è stato dimostrato recentemente dalla riuscita adozione, il 18 dicembre 2007, della suddetta risoluzione dell'Assemblea generale 62/149 su una moratoria sull'uso della pena di morte;

28.   si compiace che la Commissione, alla presidenza del processo di Kimberley per tutto il 2007, si sia avvalsa della sua posizione per rafforzare i meccanismi volti a porre fine alla circolazione di diamanti provenienti da zone di conflitto; ribadisce l'importanza del processo di Kimberley, data la connessione tra la cessazione del commercio di diamanti provenienti da zone di conflitto e il raggiungimento di una pace e di una sicurezza durature; accoglie altresì la Turchia e la Liberia come nuovi paesi partecipanti nel 2007 e si compiace della riammissione della Repubblica del Congo al processo di Kimberley (che conta ora su un numero totale di 48 partecipanti, tra cui la Comunità europea, che rappresenta 27 Stati membri);

29.   valuta positivamente lo svolgimento a Vienna nel dicembre 2007, in linea con i principi del DIU e con il pieno sostegno dell'Unione europea(18), della terza conferenza internazionale volta alla conclusione di un trattato internazionale per proibire la produzione, l'uso, il trasferimento e lo stoccaggio di bombe a grappolo; invita la Romania e Cipro, in quanto unici due Stati membri che non vi hanno ancora provveduto, a firmare la dichiarazione di Oslo sulle munizioni a grappolo del 23 febbraio 2007; appoggia pienamente la conferenza nel quadro del processo di Oslo svoltasi dal 18 al 22 febbraio 2008 a Wellington e quella prevista dal 19 al 30 maggio 2008 a Dublino; si aspetta che tutti gli Stati membri dell'Unione europea saranno in grado di firmare il trattato in occasione della cerimonia prevista ad Oslo verso la fine del 2008;

30.   chiede al Consiglio e alla Commissione di perseverare nei loro vigorosi sforzi volti a promuovere la ratifica universale dello Statuto di Roma e l'adozione della necessaria legislazione attuativa nazionale, conformemente alla posizione comune 2003/444/PESC del Consiglio del 16 giugno 2003 sul Tribunale penale internazionale(19) e al piano d'azione; segnala che non tutte le Presidenze del Consiglio perseguono questo obiettivo comune con lo stesso vigore; chiede a tutte le Presidenze di menzionare lo status della cooperazione con il TPI in tutti i vertici con paesi terzi; chiede che tali sforzi siano estesi fino a includere la ratifica e l'attuazione dell'accordo sui privilegi e le immunità del TPI, che costituisce un importante strumento operativo per il TPI; prende atto dell'entrata in vigore l"8 dicembre 2007 dell'accordo con il Regno Unito sull'applicazione delle sentenze (e dell'entrata in vigore di un accordo simile concluso con l'Austria nel 2005) e sollecita tutti gli Stati membri a prendere in considerazione accordi analoghi con il TPI; riconosce l'accordo di cooperazione e di assistenza tra il TPI e l'Unione europea quale importante strumento a complemento degli obblighi che incombono ai singoli Stati membri;

31.   accoglie con favore il fatto che il Giappone abbia ratificato lo Statuto di Roma nel luglio 2007, portando così il numero totale di Stati firmatari a 105 al dicembre 2007; esorta la Repubblica ceca, in quanto unico Stato membro dell'Unione europea che non vi ha ancora provveduto, a ratificare quanto prima lo Statuto di Roma; esorta ancora una volta tutti i paesi che non vi abbiano ancora provveduto a ratificare quanto prima lo Statuto di Roma(20); invita la Romania a recedere dall'accordo bilaterale di immunità con gli Stati Uniti;

32.   esorta tutti gli Stati membri a collaborare pienamente nell'ambito dei meccanismi internazionali di giustizia penale, e in particolare nel consegnare i latitanti alla giustizia; rileva a tal riguardo con soddisfazione la cooperazione della Repubblica democratica del Congo nel trasferimento di Germain Katanga al TPI, la cooperazione della Serbia nell'arresto e nel trasferimento di Zdravko Tolimir al Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY) e la cooperazione della Serbia e del Montenegro nell'arresto e nel trasferimento di Vlastimir Đjorđjević all'ICTY; rileva tuttavia con preoccupazione che il Sudan continua a non cooperare con il TPI evitando di arrestare e trasferire Ahmad Muhammad Harun e Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman; rileva con preoccupazione che i mandati d'arresto del TPI relativi a quattro membri del Lord's Resistance Army in Uganda non sono ancora stati eseguiti; rileva altresì con preoccupazione che Radovan Karadžić e Ratko Mladić sono ancora in libertà e non sono stati consegnati all'ICTY; a tal riguardo, invita le autorità serbe ad assicurare la piena cooperazione con l'ICTY, per portare all'arresto e al trasferimento di tutti i restanti imputati ed aprire così la strada alla ratifica dell'accordo di stabilizzazione e di associazione; ritiene inoltre che l'attuale procedimento a carico dell'ex Presidente della Liberia, Charles Taylor, avviato dal Tribunale speciale per la Sierra Leone all'Aia, costituisca uno sviluppo significativo verso la cessazione dell'impunità;

33.   sottolinea la necessità di rafforzare il sistema di giustizia penale internazionale e a tal riguardo riconosce l'istituzione nel novembre 2007 del meccanismo di risposta rapida in campo giudiziario quale nuovo strumento di cooperazione internazionale per la fornitura di competenza e assistenza laddove l'identificazione, la raccolta e la conservazione di informazioni concorrerebbe a fornire un'ampia gamma di opzioni giudiziarie internazionali e transitorie; esorta il TPI ad intensificare gli sforzi di sensibilizzazione al fine di coinvolgere le comunità che si trovano in situazioni soggette ad indagine in un processo di interazione costruttiva con il TPI, volto a promuovere la comprensione e il sostegno per il suo mandato, a gestire le aspettative e a consentire alle comunità in questione di seguire e capire il processo giudiziario penale internazionale; evidenzia il ruolo che possono avere i meccanismi non giudiziari nel trattare le violazioni dei diritti umani e il diritto penale internazionale, purché tali sforzi rispettino il giusto processo e non siano fittizi;

34.   accoglie con favore l'adozione da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite della dichiarazione sui diritti delle popolazioni indigene e plaude al Consiglio e agli Stati membri per aver appoggiato l'adozione del testo, che creerà un contesto un cui gli Stati possono tutelare e promuovere i diritti delle popolazioni indigene senza esclusioni o discriminazioni; rileva al contempo con preoccupazione che, senza nuovi strumenti atti a garantire l'attuazione della dichiarazione in questione, non si possono prevedere reali miglioramenti nella vita delle popolazioni indigene, soprattutto di quelle che vivono sotto regimi autoritari e dittatoriali; sollecita pertanto la Commissione a dare seguito all'attuazione della dichiarazione, in particolare mediante lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR), in particolare auspicando la ratifica urgente, da parte di tutti i paesi membri, della Convenzione 169 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui Popoli indigeni e tribali, che sostiene i principi sanciti in detta dichiarazione con uno strumento giuridicamente vincolante;

35.   esorta ancora una volta la Commissione a sviluppare una strategia europea quadro per i Rom, in considerazione della particolare situazione sociale delle comunità Rom nell'Unione europea, nei paesi candidati e nei paesi partecipanti alla politica di stabilizzazione ed associazione per i Balcani occidentali;

36.   sollecita l'Unione europea a svolgere un ruolo di primo piano in occasione della Conferenza di aggiornamento di Durban nel promuovere un testo equilibrato che punti alla lotta al razzismo anziché a delegittimare Stati democratici e attizzare l'odio, come avvenuto a Durban nel 2001;

37.   sottolinea con rammarico che, nonostante la Commissione abbia più volte raccomandato la ratifica della suddetta Convenzione 169 dell'OIL, oggi, a quasi vent'anni dalla sua entrata in vigore, gli Stati membri che l'hanno fatto sono soltanto tre: Danimarca, Paesi Bassi e Spagna; incoraggia pertanto iniziative volte ad accrescere la conoscenza di questo importante strumento legislativo e a rafforzarne l'efficacia nel mondo attraverso la sua ratifica da parte di tutti gli Stati membri;

Risultati per quanto riguarda gli orientamenti dell'Unione europea in materia di diritti umani

38.   invita nuovamente la Commissione e le ambasciate e i consolati degli Stati membri ad assicurare che tutto il loro personale sia pienamente a conoscenza degli orientamenti in materia di diritti umani; ritiene che il nuovo Servizio europeo per l'azione esterna debba essere utilizzato in modo proattivo per armonizzare gli approcci delle missioni degli Stati membri e della Commissione all'estero nel campo dei diritti umani, mediante la condivisione di strutture e di personale in modo da creare delle vere "ambasciate dell'Unione europea";

39.   prende atto dell'impulso impresso dalle Presidenze tedesca e portoghese per completare gli orientamenti dell'Unione europea in materia di diritti umani per quanto riguarda i diritti dell'infanzia; attende con vivo interesse di ricevere entro il prossimo anno progetti delle specifiche misure di attuazione, che verteranno sull'applicazione dell'approccio olistico e globale sviluppato dagli orientamenti centrali;

40.   invita la Presidenza a trovare modi per migliorare il coordinamento e la cooperazione tra i gruppi di lavoro del Consiglio ai fini di iniziative negli ambiti di interesse comune, ad esempio tra il gruppo "Diritti umani" (COHOM) e il gruppo di lavoro che si occupa del diritto pubblico internazionale (COJUR), per quanto riguarda la giustizia penale internazionale e i bambini nei conflitti armati;

41.   esorta il Consiglio ad aggiornare gli orientamenti così da riconoscere appieno l'importanza del godimento del massimo standard di salute possibile quale diritto fondamentale, in particolare per quanto riguarda le terapie del dolore;

Pena di morte

42.   si compiace della summenzionata risoluzione 62/149 adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 2007, che chiede una moratoria universale sull'uso della pena di morte, e riconosce l'utilità del carattere interregionale dell'iniziativa;

43.   esorta il Consiglio ad aggiornare gli orientamenti sulla pena di morte al fine di sostenere tutte le attività volte alla piena applicazione della risoluzione dell'Assemblea generale, la quale, tra l'altro, invita tutti gli Stati che ancora prevedono la pena di morte a rispettare le norme internazionali che prevedono garanzie per la protezione dei diritti delle persone condannate a morte, in particolare le norme minime figuranti nell'allegato alla risoluzione 1984/50 del Consiglio economico e sociale del 25 maggio 1984; segnala che la risoluzione fornisce al Segretario generale informazioni concernenti il ricorso alla pena capitale e l'osservanza delle garanzie per la protezione dei diritti delle persone condannate a morte e cerca di limitare progressivamente l'uso della pena di morte e di ridurre il numero di reati per cui può essere irrogata; segnala inoltre che la risoluzione si conclude invitando tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite a stabilire una moratoria sulle esecuzioni al fine di abolire la pena di morte;

44.   chiede alla Presidenza di incoraggiare l'Italia, la Lettonia, la Polonia e la Spagna, che non hanno ancora ratificato il protocollo n. 13 della CEDU relativo all'abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza, a provvedervi(21); riconosce a tal riguardo che gli orientamenti sulla pena di morte potrebbero essere applicati in modo più coerente se gli Stati membri sottoscrivessero e ratificassero tali protocolli e convenzioni;

45.   plaude alla decisione del Consiglio "Giustizia e affari interni" del 7 dicembre 2007 di aderire alla dichiarazione congiunta Consiglio d'Europa/Unione europea che fissa una giornata europea contro la pena di morte, che verrà celebrata il 10 ottobre di ogni anno; plaude alle conclusioni della Conferenza europea tenutasi a Lisbona il 9 ottobre 2007, che lanciano nuovamente un appello per l'abolizione della pena capitale in Europa e promuovono l'abolizione universale della pena di morte;

46.   esprime apprezzamento per l'abolizione della pena di morte in Albania il 25 marzo 2007 (per tutti i reati), in Kirghizistan il 27 giugno 2007, in Ruanda il 26 luglio 2007, nello Stato del New Jersey (Stati Uniti) il 13 dicembre 2007 e in Uzbekistan il 1° gennaio 2008; esprime inquietudine per la possibilità che la pena capitale possa essere ripristinata in Guatemala; sollecita il governo guatemalteco ad impegnarsi invece seriamente per la moratoria universale sulla pena di morte; plaude alla decisione della Cina di far riesaminare dalla Corte suprema tutte le condanne alla pena capitale, ma resta preoccupato per il fatto che la Cina è lo Stato che effettua più esecuzioni al mondo; condanna l'applicazione della pena di morte in Bielorussia in quanto contraria ai valori europei; condanna il crescente ricorso del regime iraniano alle esecuzioni capitali; esprime profonda inquietudine per il fatto che il regime iraniano continua a comminare la pena capitale a condannati di età inferiore ai 18 anni;

Tortura e altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti

47.   prende atto che finora Grecia, Ungheria, Lettonia, Lituania e Slovacchia non hanno né firmato né ratificato il Protocollo facoltativo della Convenzione contro la tortura (OPCAT); rileva che finora Austria, Belgio, Cipro, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Romania l'hanno firmato ma non ratificato; sollecita tutti gli Stati membri dell'Unione europea che non hanno ancora firmato e/o ratificato l'OPCAT a provvedervi senza indugio;

48.   esprime preoccupazione circa il vero impegno nei confronti dei diritti umani degli Stati membri dell'Unione europea che si rifiutano di firmare la summenzionata Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate; chiede a tutti gli Stati membri dell'Unione europea che non l'hanno ancora fatto di firmarla e ratificarla tempestivamente(22);

49.   rimanda il Consiglio e la Commissione al recente studio intitolato "L'applicazione degli orientamenti dell'Unione europea sulla tortura e altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti", presentato alla sottocommissione per i diritti umani del Parlamento il 28 giugno 2007 e al COHOM nel dicembre 2007; invita entrambe le istituzioni a seguirne le raccomandazioni, ad esempio la raccomandazione di sviluppare una chiara visione d'insieme, concentrandosi a livello nazionale sull'esame dei contesti politico, sociale, culturale e giuridico; invita il Consiglio e la Commissione a trasmettere, previa analisi, istruzioni alle sue delegazioni e alle missioni degli Stati membri al fine di aiutarle ad applicare le raccomandazioni;

50.   invita il Consiglio e la Commissione a rafforzare la cooperazione con il Consiglio d'Europa per fare dell'Europa uno spazio esente dalla tortura o da altre forme di maltrattamento e dare così il chiaro segnale del fermo impegno dei paesi europei alla messa al bando di tali pratiche anche entro i propri confini;

51.   attende con vivo interesse la valutazione dell'applicazione degli orientamenti dell'Unione europea sulla tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, attualmente in corso di elaborazione per la presentazione al COHOM; si aspetta che il COHOM, nel contesto della revisione di questi orientamenti, discuta in merito a criteri specifici di azione riguardo a singoli casi al fine di migliorare l'attuazione degli orientamenti; raccomanda l'adozione di misure atte ad assicurare il rispetto del divieto assoluto della tortura e di altre pene o trattamenti inumani o degradanti e a resistere a ogni tentativo di definire una posizione dell'Unione europea che legittimi l'uso di garanzie diplomatiche per agevolare il trasferimento di persone verso un paese ove vi possa essere rischio di tortura o di altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;

52.   chiede un aggiornamento degli orientamenti dell'Unione europea sulla tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti alla luce dell'articolo 15 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che concerne la libertà dalla tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;

53.   chiede la presenza regolare della Presidenza o del Segretariato del Consiglio in seno ai pertinenti comitati delle Nazioni Unite nonché l'approfondimento della cooperazione con il Consiglio d'Europa e con il suo comitato per la prevenzione della tortura, al fine di ottenere un importante e utile contributo concreto al processo decisionale relativo alle iniziative nei confronti di taluni paesi;

54.   sollecita il Consiglio e la Commissione a proseguire la prassi delle iniziative nei riguardi di tutti i partner internazionali dell'Unione europea finalizzate alla ratifica delle convenzioni internazionali che vietano il ricorso alla tortura e ai maltrattamenti, alla loro applicazione e alla disponibilità di servizi di assistenza per la riabilitazione delle vittime di torture; invita l'Unione europea a considerare la lotta contro la tortura e i maltrattamenti come una priorità assoluta della sua politica in materia di diritti umani, in particolare attuando in modo più vigoroso gli orientamenti dell'Unione europea e tutti gli altri strumenti dell'Unione europea, come l'EIDHR, e garantendo che gli Stati membri si astengano dall'accettare garanzie diplomatiche da paesi terzi ove vi sia un rischio reale di tortura o maltrattamento;

Minori e conflitti armati

55.   plaude alla relazione del rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per i minori e i conflitti armati, pubblicata il 13 agosto 2007, che conclude che gli Stati membri delle Nazioni Unite dovrebbero applicare misure concrete e mirate contro i trasgressori recidivi;

56.   esprime apprezzamento per la relazione e le raccomandazioni del Segretario generale delle Nazioni unite su bambini e conflitti armati in Birmania; condanna le gravi violazioni dei diritti dell'infanzia in questo Stato ed invita il COHOM a considerare la Birmania un paese prioritario ai fini dell'attuazione dei suoi orientamenti relativi ai bambini e ai conflitti armati;

57.   si compiace dei progressi compiuti nell'applicazione delle norme internazionali sulla protezione dell'infanzia per quanto riguarda il rinvio a giudizio dei presunti responsabili, come le accuse mosse dal TPI contro leader di alto livello di varie fazioni in lotta nella Repubblica democratica del Congo e le accuse mosse contro quattro membri di alto rango del Lord's Resistance Army in Uganda; reputa un notevole successo la sentenza del Tribunale speciale per la Sierra Leone, secondo cui il reclutamento di minori di 15 anni nelle ostilità è un crimine di guerra in virtù del diritto internazionale consuetudinario nonché la recente reclusione di comandanti militari per aver arruolato minori;

58.   valuta positivamente la crescente partecipazione dei minori a un'ampia gamma di negoziati, accordi, sforzi di consolidamento e di mantenimento della pace, agende e trattati; sottolinea tuttavia che le clausole sulla partecipazione dei minori agli accordi di pace dovrebbero essere specifiche e che i loro obiettivi dovrebbero essere realizzabili;

59.   si compiace della crescente attenzione prestata ai diritti dei minori nei meccanismi di responsabilità per i crimini a norma del diritto internazionale (riconoscendo in proposito gli sforzi esplicati in tal senso dalla Commissione liberiana per la libertà e la riconciliazione nel 2007) intesi come importante strumento per dare applicazione al diritto dei minori a partecipare alle decisioni che incidono sulla loro vita; sottolinea comunque che l'interesse superiore del bambino deve guidare qualsiasi partecipazione del genere, anche attraverso l'attuazione di politiche e procedure adeguate all'età nonché la promozione del recupero e del reinserimento delle vittime di età minore;

60.   esprime apprezzamento per i progressi compiuti nella formulazione delle politiche relativamente alle norme integrate sul disarmo, la smobilitazione e il reinserimento (2006), i principi di Parigi e gli orientamenti sui minori associati con forze armate o gruppi armati (2007); sottolinea peraltro l'esigenza di passare ora all'effettiva attuazione;

61.   si compiace che altre sette nazioni (Argentina, Croazia, Guatemala, Laos, Mauritania, Marocco e Ucraina) abbiano aderito all'impegno internazionale volto a porre fine al reclutamento di minori nei conflitti armati, noto come gli Impegni di Parigi e si rammarica che gli Stati Uniti non abbiano firmato in virtù della loro opposizione alla clausola riguardante il TPI;

62.   accoglie con favore l'avvenuta firma da parte di 11 Stati membri dell'Unione europea della Dichiarazione di Ginevra sulla violenza armata e lo sviluppo, che porta il numero delle Parti contraenti a 42; fa appello ai 16 Stati membri dell'Unione europea che non hanno ancora sottoscritto la Convenzione di Ginevra a provvedervi senza indugio;

63.   chiede agli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto di firmare e ratificare quanto prima i protocolli opzionali alla Convenzione sui diritti dei minori(23);

64.   rammenta il persistere di conflitti irrisolti nei paesi della ENP; sottolinea che tali situazioni instaurano un contesto in cui lo Stato di diritto e i diritti umani vengono ignorati, il che rende arduo garantire il rispetto di tutti i diritti dei minori; chiede che la particolare situazione dei minori e dei loro familiari nelle aree dei paesi ENP caratterizzate da conflitti irrisolti sia affrontata a titolo prioritario nel quadro delle azioni condotte dall'Unione europea in tale settore;

65.   rileva che la Presidenza portoghese ha dato seguito alle iniziative tedesche adottate a norma degli orientamenti e ha incaricato tutte le missioni diplomatiche dell'Unione europea nei paesi prioritari di considerare le strategie per paese adottate dal COHOM il 15 giugno 2007 come istruzioni permanenti da integrare nel lavoro dei Capi missione in materia di minori coinvolti in conflitti armati; si compiace che la Presidenza in carica abbia trasmesso anche alle Presidenze locali le relazioni ricevute dalle ONG interessate relative a paesi specifici; plaude all'iniziativa della presidenza slovena, che ha commissionato uno studio per analizzare l'impatto delle azioni dell'Unione europea nei confronti dei minori coinvolti in conflitti armati; rileva al riguardo il limitato impatto degli orientamenti sui minori e i conflitti armati, dovuto in particolare alla circostanza che la maggior parte delle delegazioni della Commissione e delle ambasciate degli Stati membri non erano informate del fatto che il paese che le ospitava era considerato prioritario ai fini dell'applicazione di detti orientamenti;

66.   invita il Consiglio e la Commissione a includere nelle loro iniziative programmatiche in campo umanitario e commerciale la lotta contro il lavoro minorile coatto;

Difensori dei diritti umani

67.   chiede al Consiglio e alla Commissione di adoperarsi per un'attuazione più trasparente e sistematica degli orientamenti dell'Unione europea sui difensori dei diritti umani, dato che si tratta di uno strumento importante e innovativo concepito per sostenere i difensori dei diritti umani e proteggere le persone a rischio;

68.   si aspetta che l'identificazione degli orientamenti sui difensori dei diritti inteso quale elemento prioritario della politica estera dell'Unione europea in materia di diritti umani sia accompagnata dall'effettiva attuazione di tali orientamenti nelle strategie locali riguardanti 120 paesi; rileva che la mancanza di azioni dell'Unione europea a nome dei difensori dei diritti umani in taluni paesi, come la Cina, la Tunisia, l'Etiopia, l'Iran e la Russia, sembra riflettere una mancanza di consenso tra gli Stati membri dell'Unione europea laddove singoli Stati membri danno la priorità a interessi diversi in materia di politica estera e, di conseguenza, rendono impossibile un'azione collettiva;

69.   ritiene che un approccio coerente dovrebbe inoltre concentrarsi sul rafforzamento delle capacità tra gli attivisti per i diritti umani, compresi coloro che sono impegnati nella difesa dei diritti economici, sociali e culturali, e sulla promozione di meccanismi di consultazione e di interazione tra di essi e i loro governi sulle questioni della riforma democratica e della promozione dei diritti umani, in particolare quando sono in gioco processi di democratizzazione;

70.   chiede al Consiglio e alla Commissione di promuovere attivamente presso i difensori dei diritti umani la diffusione di informazioni sulle teorie e pratiche di azione nonviolenta, cercando di incentivare la conoscenza e il confronto tra loro sulle migliori pratiche che emergono dall'esperienza diretta sul campo;

71.   chiede al Consiglio e agli Stati membri di occuparsi con urgenza della questione dei visti d'emergenza per i difensori dei diritti umani includendo nel nuovo Codice comune per i visti un chiaro riferimento alla particolare situazione dei difensori dei diritti umani e creando in tal modo una speciale procedura accelerata di visto, eventualmente basata sull'esperienza dei governi spagnolo e irlandese; ritiene che la confidenzialità delle iniziative dell'Unione europea a favore dei difensori dei diritti umani sia talvolta utile ma chiede che, nonostante la loro confidenzialità, il personale locale dell'Unione europea debbano sempre informare le ONG in loco in merito a tali iniziative in modo riservato;

72.   rileva che nonostante le significative riforme economiche permangono in Cina violazioni sistematiche dei diritti umani e politici quali l'incarcerazione per motivi politici, gli attacchi e le intimidazioni ai danni di avvocati, difensori dei diritti umani e giornalisti fra cui il movimento weiquan, la mancanza di una magistratura indipendente, il lavoro forzato, la soppressione della libertà di espressione e di religione e dei diritti delle minoranze religiose ed etniche, le detenzioni arbitrarie, il sistema dei campi del Laogai e il presunto espianto coatto di organi; resta altrettanto preoccupato per le liste di proscrizione di giornalisti e attivisti per i diritti umani, del Dalai Lama e dei suoi seguaci e di quanti praticano il Falun Gong;

73.   constata con rammarico che in Bielorussia rimangono solo cinque organizzazioni per i diritti umani ufficialmente registrate e che le autorità cercano costantemente di controllare ed intimidire tali associazioni, rifiutando al tempo stesso sistematicamente le richieste di registrazione presentate da altri gruppi; plaude alla decisione dell'Assemblea generale delle Nazioni unite del maggio 2007 di respingere la richiesta della Bielorussia di ottenere un seggio in seno all'UNHRC a causa dei suoi risultati poco lusinghieri in tale settore; insiste nuovamente presso le autorità bielorusse perché facciano cessare le intimidazioni, le vessazioni, gli arresti mirati e le persecuzioni a sfondo politico nei confronti dei difensori dei diritti umani e degli attivisti della società civile in Bielorussia;

74.   constata con grande preoccupazione che nel 2007 le autorità iraniane hanno intensificato le azioni vessatorie ai danni di militanti ed avvocati indipendenti impegnati nella difesa dei diritti umani, nel tentativo di impedire loro di rendere pubbliche e perseguire le violazioni di tali diritti; si rammarica per la chiusura da parte delle autorità iraniane delle ONG che promuovono la partecipazione della società civile e cercano di fare opera di sensibilizzazione sulla questione della violazione dei diritti dell'uomo, incluse le organizzazioni che prestano assistenza legale e sociale alle donne vittime di violenze;

75.   sottolinea nuovamente l'importanza di mettere il manuale per l'attuazione degli orientamenti a disposizione dei difensori dei diritti umani in loco; incoraggia il COHOM a diffondere traduzioni degli orientamenti dell'Unione europea per i difensori dei diritti umani nelle lingue dell'Unione europea che sono la lingua franca nei paesi terzi e nelle principali lingue non europee presso gli uffici regionali e le ambasciate e le delegazioni; si compiace che finora siano disponibili traduzioni in lingue quali il russo, l'arabo, il cinese e il farsi, ma sottolinea che occorre effettuare altre traduzioni a livello locale; esorta vivamente gli Stati membri dell'Unione europea a semplificare la questione dei visti a favore di difensori dei diritti umani che sono invitati a partecipare a manifestazioni organizzate nell'Unione europea o che fuggono per il deterioramento delle condizioni di sicurezza;

Orientamenti relativi ai dialoghi sui diritti umani e consultazioni riconosciute con paesi terzi

76.   chiede al Consiglio e alla Commissione di avviare una valutazione organica degli orientamenti relativi ai dialoghi sui diritti umani e a sviluppare chiari indicatori dell'impatto di ciascun dialogo nonché criteri per l'avvio, l'interruzione e la ripresa dei dialoghi;

77.   reitera la sua richiesta di estendere i dialoghi sui diritti dell'uomo sia alla situazione nei paesi terzi, sia a quella all'interno dell'Unione europea, in modo da rafforzare la credibilità del dialogo stesso;

78.   reitera il suo appello affinché le questioni inerenti ai diritti umani siano esaminate al più alto livello politico per dare maggior peso politico alle inquietudini riguardanti i diritti umani e affinché sia esclusa per gli Stati membri o i paesi terzi la possibilità di isolare i diritti umani dal dialogo politico; per questi motivi considera fondamentale che tale dialogo non sia mai utilizzato per confinare la materia ad incontri tra esperti, marginalizzandola rispetto ad altri temi politici; invita di conseguenza il Consiglio e la Commissione ad adottare le seguenti misure:

   pubblicizzare gli obiettivi fissati per ciascun dialogo e monitorare la loro realizzazione;
   stabilire che la valutazione di ciascun dialogo sia realizzata preferibilmente ogni anno e comunque con periodicità almeno biennale;
   assicurare che ogni incontro nell'ambito del dialogo affianchi, accanto a una fase di approfondimento "tecnico" a livello di funzionari, una fase politica che coinvolga direttamente i responsabili a livello ministeriale;

79.   sottolinea nuovamente, a tale proposito, le proposte avanzate nella sua suddetta risoluzione del 6 settembre 2007 sul funzionamento dei dialoghi e delle consultazioni con i paesi terzi in materia di diritti dell'uomo; sottolinea al riguardo che un dialogo fra il Consiglio, la Commissione e la sottocommissione per i diritti dell'uomo del Parlamento è stato lanciato nel gennaio 2008 al fine di dare attuazione alle raccomandazioni di detta risoluzione, che auspicava la costante partecipazione del Parlamento ai dialoghi e alle consultazioni; rammenta in tal senso l'obbligo del Consiglio di consultare il Parlamento e di tenere debitamente conto della sua posizione, sancito dall'articolo 21 del trattato sull'Unione europea;

80.   sottolinea la necessità di una radicale intensificazione del dialogo tra l'Unione europea e la Cina in materia di diritti umani ed esprime preoccupazione per il fatto che la Cina ha dato risposta soltanto ai due terzi dei punti sollevati dall'Unione europea riguardanti casi individuali problematici facenti parte di tale dialogo; esprime inquietudine per le gravi violazioni dei diritti umani in Cina e sottolinea che, malgrado le promesse fatte dal regime in vista dei prossimi Giochi olimpici, conformemente alla Carta olimpica, la situazione in loco per quanto riguarda i diritti umani non è migliorata; in conformità con la Carta olimpica, saluta con favore il fatto che la Cina si stia adoperando per dare attuazione alle raccomandazioni del relatore speciale sulla tortura e che abbia recentemente dato istruzioni ai tribunali di non basarsi sulle confessioni; rileva che la ratifica del Patto internazionale sui diritti civili e politici è ancora in sospeso, nonostante le ripetute assicurazioni da parte del governo cinese della sua intenzione di ratificarlo; deplora che al vertice Unione europea-Cina del 28 novembre 2007 a Pechino non sia stata adottata nessuna dichiarazione comune Unione europea-Cina sui diritti umani, sebbene l'intenzione di formulare una siffatta dichiarazione fosse stata inizialmente annunciata; chiede al Consiglio di fornire informazioni più dettagliate al Parlamento a seguito delle discussioni, compreso un elenco dettagliato delle iniziative intraprese dal Consiglio e dagli Stati membri in merito ai singoli casi; fa osservare che occorre porre l'accento su tali aspetti allarmanti in vista della preparazione dei Giochi olimpici di Pechino, che costituiscono un'opportunità di importanza storica per il miglioramento dei diritti umani in Cina; permane preoccupato a tale riguardo per il fatto che la legislazione cinese, compreso il sistema del segreto di Stato, impedisce la necessaria trasparenza per lo sviluppo del buon governo e di un sistema in cui prevalga lo Stato di diritto; si dichiara preoccupato per i limiti posti alla libertà dei mezzi di informazione cinesi e internazionali, compresi Internet, i blog e l'accesso all'informazione per la stampa cinese e internazionale; resta altrettanto preoccupato per le liste di proscrizione di giornalisti e attivisti per i diritti umani, compresi il Dalai Lama, i suoi seguaci e quanti praticano Falun Gong; chiede a tale riguardo l'immediato rilascio di Hu Jia, attivista di spicco nella lotta contro l'AIDS; sottolinea la necessità di continuare, anche dopo le Olimpiadi, a osservare da vicino la situazione dei diritti umani e le modifiche apportate alla legislazione in materia; chiede con insistenza all'Unione europea di fare in modo che le sue relazioni commerciali con la Cina siano subordinate alle riforme in materia di diritti umani e chiede in proposito al Consiglio di effettuare una valutazione a tutto campo della situazione dei diritti umani prima di concludere qualsiasi nuovo accordo quadro di partenariato e cooperazione; chiede al Consiglio e alla Commissione di sollevare le questioni della regione autonoma della Mongolia interna, del Turkestan orientale e della regione autonoma del Tibet, di sostenere attivamente un dialogo trasparente tra il governo cinese e gli emissari del governo tibetano in esilio e di integrare la questione delle implicazioni che le politiche cinesi in Africa comportano per i diritti umani; permane allarmato per la violazione sistematica dei diritti umani dell'etnia uigur nella regione autonoma uigura dello Xinjiang;

81.   permane preoccupato per l'interruzione dal 2004 del dialogo sui diritti umani con l'Iran a causa dell'assenza di qualsiasi progresso positivo verso il miglioramento della situazione dei diritti umani nonché della mancanza di cooperazione da parte dell'Iran; invita le autorità iraniane a riprendere il dialogo a beneficio di tutti gli attori della società civile impegnati per la democrazia e a rafforzare, in modo pacifico e nonviolento, gli attuali processi volti a favorire le riforme democratiche, istituzionali e costituzionali, garantire la sostenibilità di tali riforme e consolidare la partecipazione di tutti i difensori iraniani dei diritti umani e i rappresentanti della società civile nei processi di elaborazione delle politiche, rafforzando il ruolo che essi svolgono nel dibattito politico generale; esprime profonda preoccupazione per il fatto che il rispetto per i diritti umani fondamentali in Iran, in particolare la libertà di espressione e di assemblea, ha continuato a peggiorare nel corso del 2007; condanna la nuova campagna di moralizzazione lanciata dalle autorità iraniane dall'inizio di aprile 2007, che ha portato all'arresto di migliaia di uomini e donne a seguito delle iniziative tese a "contrastare il comportamento immorale"; denuncia il crescente ricorso del regime iraniano alle esecuzioni capitali;

82.   deplora la mancanza di risultati ottenuti nelle consultazioni Unione europea-Russia sui diritti umani e chiede che il Parlamento sia associato a tale processo; incoraggia gli sforzi esplicati dal Consiglio e dalla Commissione al fine di giungere a una situazione in cui le consultazioni si svolgano in modo alternato in Russia e nell'Unione europea, in cui altri ministri russi oltre al ministro degli esteri partecipino alle consultazioni e in cui la delegazione russa partecipi alle riunioni di organi parlamentari o ONG russi e europei organizzate in concomitanza con le consultazioni; deplora che l'Unione europea abbia ottenuto finora scarsi risultati nel favorire cambiamenti politici in Russia, in particolare per quanto riguarda questioni delicate quali la situazione in Cecenia e nelle altre Repubbliche del Caucaso, l'impunità e l'indipendenza della magistratura, il trattamento dei difensori dei diritti umani e dei prigionieri politici, tra cui Mikhail Khodorkovsky, l'indipendenza di mezzi di informazione e la libertà di espressione, il trattamento delle minoranze etniche e religiose, il rispetto dello Stato di diritto e la tutela dei diritti umani nelle forze armate, le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale nonché altre questioni; ritiene che il tema a lungo dibattuto della Cecenia debba essere esteso fino a comprendere le preoccupanti situazioni in Inguscezia e nel Daghestan; invita la autorità russe a proteggere le minoranze nazionali nella repubblica di Mari-El e ad assicurare il rispetto dei diritti umani e delle minoranze conformemente alla costituzione del Mari-El e alle norme europee; deplora le perduranti persecuzioni di giornalisti, difensori dei diritti umani, prigionieri politici e ONG, ad esempio le recenti aggressioni ai danni della Novaya Gazeta e della Fondazione per la promozione della tolleranza di Nizhny Novgorod; teme che nel 2007, a seguito della sua entrata in vigore nel 2006, la nuova legislazione russa sulle ONG si sia rivelata suscettibile di applicazione arbitraria e selettiva e sia stata usata per impedire, limitare e punire attività legittime delle ONG, contribuendo in tal modo ad accrescere l'insicurezza e la vulnerabilità di queste ultime; esprime ulteriore preoccupazione, in linea con la relazione di Amnesty International del dicembre 2007, per il fatto che l'Ufficio del procuratore continui a non rispettare il diritto di Mikhail Khodorkovsky e del suo socio Platon Lebedev a un processo equo in conformità delle norme internazionali e deplora il rifiuto di somministrare cure mediche salvavita a Vasily Alexanyan, ex vicepresidente della Yukos, malgrado i ripetuti inviti in tal senso da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo e del Presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; esorta la Russia a prendere ulteriori misure per tutelare la libertà di espressione e la sicurezza dei giornalisti e dei difensori dei diritti umani; ritiene, a questo proposito, che l'Unione europea dovrebbe considerare prioritarie la cooperazione della Russia con l'OSCE, il Consiglio d'Europa e i meccanismi delle Nazioni Unite inerenti ai diritti umani nonché la ratifica di tutte le convenzioni in materia di diritti umani, in particolare la ratifica del Protocollo n. 14 alla CEDU, che modifica il sistema di controllo della Convenzione; deplora l'indisponibilità della Russia a invitare osservatori internazionali delle elezioni in numero adeguato e con sufficiente anticipo per permettere loro di monitorare correttamente le elezioni conformemente alle norme dell'OSCE, impedendo in tal modo all'Ufficio dell'OSCE per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR) di effettuare la missione di osservazione elettorale pianificata a norma del suo mandato, ed è pertanto costretto a mettere in dubbio le credenziali democratiche delle elezioni parlamentari del 2007 e di quelle presidenziali del 2008; esorta il Consiglio e la Commissione a sollevare questioni sui diritti umani, compresi i casi singoli, con le autorità russe al massimo livello e nell'ambito del nuovo accordo di partenariato e cooperazione con la Russia; chiede con insistenza alla Commissione di stabilire obblighi più chiari e prevedere meccanismi di controllo più efficienti, oltre alla clausola sui diritti umani, per giungere a un vero e proprio miglioramento della situazione dei diritti umani;

83.   sollecita il Consiglio e la Commissione a istituire sottocommissioni sui diritti umani con tutti gli Stati vicini; ribadisce la sua richiesta di associare i parlamentari alla preparazione delle riunioni di tali sottocommissioni e di informarli sul loro esito; ritiene che, mentre i primi cicli di riunioni, come nel caso della Tunisia, potrebbero concentrarsi sulla fissazione della durata della sottocommissione e sulla promozione della fiducia tra le parti, tali sottocommissioni, in particolare l'attuale sottocommissione con il Marocco, dovrebbero passare a una fase incentrata sui risultati, stabilendo concreti obiettivi di riferimento e indicatori dei progressi compiuti, nonché la possibilità di sollevare singoli casi; sottolinea che le discussioni sui diritti umani non dovrebbero di certo restare confinate nell'ambito di tali sottocommissioni ed evidenzia la necessità di includere tali tematiche nel dialogo politico fino al più alto livello, in modo da rafforzare la coerenza della politica dell'Unione europea in questo campo e ridurre le discrepanze nelle dichiarazioni sulla situazione dei diritti umani rilasciate alla stampa dalle due parti; accoglie con favore la dichiarazione del Consiglio del 16 ottobre 2007, secondo cui le discussioni concernenti un futuro accordo quadro UE-Libia si concentreranno specificamente, tra l'altro, sulla cooperazione e sul progresso nel campo dei diritti umani;

84.   rammenta il peggioramento della situazione in Siria, dove le autorità del regime rifiutano di riconoscere ufficialmente le associazioni che si battono per i diritti umani e dove queste ultime subiscono azioni vessatorie da parte delle forze dell'ordine, che ne imprigionano gli aderenti in quanto privi di status giuridico; condanna gli arresti di dissidenti e membri dei partiti di opposizione e sollecita il Consiglio e la Commissione ad invitare il governo siriano a rilasciare i giornalisti, gli attivisti per i diritti umani e gli avvocati indipendenti detenuti e a revocare lo stato di emergenza;

85.   condanna i provvedimenti adottati nei confronti dell'opposizione dalle autorità bielorusse; rileva che tali misure assumono sempre più la forma di tentativi sistematici volti a umiliare e vessare i membri dell'opposizione, come dimostra il recente arresto di Alexander Milinkiewicz, vincitore del Premio Sakharov; nota anche che l'Unione europea non è riuscita a migliorare la situazione dei diritti umani in Bielorussia;

86.   esprime profonda inquietudine per la catastrofica crisi umanitaria nella Striscia di Gaza; invita tutte le parti interessate ad aderire alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; ribadisce il contenuto della sua risoluzione del 21 febbraio 2008 sulla situazione nella Striscia di Gaza(24);

87.   prende atto dei tentativi fatti dal Consiglio e dalla Commissione di organizzare un secondo ciclo del dialogo Unione europea-Uzbekistan sui diritti umani nel maggio 2008 e dà atto alla Commissione degli sforzi compiuti per organizzare a margine del dialogo un seminario della società civile sul tema dell'espressione dei media, probabilmente a Tashkent; rileva ancora una volta che lo svolgimento di un dialogo sui diritti umani e di riunioni di esperti sul massacro di Andijan del 2005 non costituisce di per sé un passo avanti e non può essere invocato quale giustificazione per la revoca delle sanzioni; prende atto che l'assenza di un'inchiesta internazionale indipendente sul massacro di Andijan e l'assenza di qualsiasi miglioramento della situazione dei diritti umani in Uzbekistan, che rappresentano le condizioni poste dall'Unione europea per la revoca delle sanzioni, hanno logicamente portato a un'estensione delle sanzioni contro l'Uzbekistan; si compiace che le conclusioni del Consiglio Affari generali e Relazioni esterne del 15 e 16 ottobre 2007 abbiano introdotto specifiche condizioni che dovranno essere soddisfatte entro sei mesi per mantenere la sospensione delle restrizioni sul rilascio dei visti; invita il Consiglio e la Commissione a effettuare una seria valutazione dell'impatto della decisione di sospendere per sei mesi alcune delle restrizioni sul rilascio dei visti, che formano parte delle sanzioni imposte dall'Unione europea all'Uzbekistan, e a riesaminare la situazione complessiva dei diritti umani in tale paese; deplora che l'Uzbekistan non abbia finora dato prova di alcun progresso su nessuno di tali punti; esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla propria sottocommissione per i diritti dell'uomo, che ha condotto una ricognizione semestrale della situazione in materia di diritti umani per trasmettere ogni semestre al Consiglio le valutazioni e raccomandazioni del Parlamento in merito alla politica che l'Unione europea dovrà seguire in materia; è sconcertato dalle elezioni presidenziali tenutesi il 23 dicembre 2007 in Uzbekistan, che secondo l'ODIHR si sono svolte in un clima di severo controllo politico senza alcuno spazio per una vera e propria opposizione e, in generale, senza rispettare molti degli impegni dell'OSCE in materia di elezioni democratiche; condanna le uccisioni di Mark Weil, fondatore e direttore artistico del Teatro Ilkhom indipendente, avvenuta a Tashkent il 9 settembre 2007, e del giornalista e critico del regime uzbeko Alisher Saipov, avvenuta nella città kirghiza di Osh il 24 ottobre 2007; reitera il suo appello per l'immediata liberazione dei prigionieri politici(25);

88.   appoggia la volontà del Consiglio di istituire dialoghi sui diritti umani con ciascuno dei rimanenti quattro paesi dell'Asia centrale; chiede che i dialoghi siano incentrati sui risultati e pienamente rispondenti agli orientamenti dell'Unione europea relativi ai dialoghi sui diritti umani con i paesi terzi, garantendo la partecipazione della società civile e del Parlamento europeo; chiede che all'istituzione dei dialoghi corrispondano adeguate risorse in seno ai segretariati del Consiglio e della Commissione;

89.   rileva l'importanza che l'impegno della Turchia e dell'Unione europea nei confronti del processo di adesione della Turchia riveste per il prosieguo delle riforme in materia di diritti umani in Turchia;

90.   auspica che i responsabili dell'assassinio di Benazir Bhutto siano individuati e consegnati alla giustizia quanto prima possibile; prende atto del deterioramento della situazione dei diritti umani in Pakistan durante tutto il 2007, comprese in particolare le minacce all'indipendenza della magistratura e alla libertà dei mezzi di informazione; condanna a tal proposito la campagna di diffamazione condotta contro Iftikhar Mohammad Choudhry, ex presidente della Corte suprema del Pakistan, nonché la sua destituzione e gli arresti domiciliari disposti nei suoi confronti; invita il Consiglio e la Commissione a sostenere il movimento per la democrazia promosso dalla magistratura e dall'avvocatura, in particolare invitando alcuni loro rappresentanti, fra cui Choudry; chiede la reintegrazione di tutti i giudici destituiti; prende atto dell'adozione del nuovo documento strategico per paese relativo al Pakistan e si compiace dell'integrazione della prevenzione dei conflitti e dei diritti umani nel documento stesso; rileva che la prima riunione della commissione mista Comunità europea - Pakistan si è tenuta per la prima volta a Islamabad il 24 maggio 2007 e sottolinea la necessità di porre i diritti umani al primo punto dell'ordine del giorno di tutte le successive riunioni;

Mutilazioni genitali femminili e altre pratiche nocive tradizionali

91.   sottolinea che occorre intensificare gli sforzi tesi a eliminare tutte le forme di mutilazioni genitali femminili sia a livello locale che nel processo di formulazione della politica, in modo da sottolineare il fatto che tali mutilazioni rappresentano sia una questione di genere che una violazione dei diritti umani legata al rispetto dell'integrità fisica;

92.   insiste affinché la questione dei diritti delle donne sia affrontata esplicitamente nell'ambito di tutti i dialoghi sui diritti umani, e in particolare la questione della lotta e dell'eliminazione di tutte le forme di discriminazione e di violenza contro le donne e le ragazze, fra cui, in primo luogo, l'aborto selettivo dei feti femminili, tutte le pratiche tradizionali nocive, ad esempio la mutilazione genitale femminile o il matrimonio in età precoce o forzato, tutte le forme di tratta di esseri umani, la violenza domestica e l'uccisione di donne, lo sfruttamento sul lavoro e lo sfruttamento economico; insiste inoltre affinché sia respinta la posizione degli Stati che invocano costumi, tradizioni o considerazioni religiose di qualsiasi tipo per evitare di assolvere l'obbligo di eliminare tali pratiche brutali e ogni altra pratica che possa mettere in pericolo la vita delle donne;

93.   chiede al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri di utilizzare la clausola sui diritti umani per fare della lotta a tutte le forme di mutilazione genitale femminile una questione prioritaria nelle relazioni con i paesi terzi, in particolare gli Stati che intrattengono relazioni preferenziali con l'Unione europea nel quadro dell'Accordo di Cotonou (attualmente nell'ambito degli accordi di partenariato europei) e di esercitare pressioni su tali paesi affinché adottino le necessarie misure legislative, amministrative, giudiziarie e preventive per porre fine a tali pratiche;

94.   ricorda gli obiettivi di sviluppo del Millennio e sottolinea che l'accesso all'istruzione e alla sanità sono diritti umani fondamentali; ritiene che i programmi sanitari, inclusi quelli relativi alla salute sessuale, la promozione della parità di genere, il conferimento di poteri alle donne e i diritti dei minori dovrebbero avere la priorità nella politica dell'Unione europea in materia di sviluppo e di diritti umani, in particolare laddove è diffusa la violenza di genere e le donne e i minori corrono il rischio di contagio da HIV/AIDS o viene loro negato l'accesso all'informazione, alla prevenzione e alle cure; invita la Commissione ad integrare nella sua politica di sviluppo i diritti del lavoro fondamentali e l'agenda per condizioni di lavoro dignitose, particolarmente nel quadro dei programmi di aiuto connessi agli scambi commerciali;

95.   chiede al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri di promuovere in particolare la ratifica e l'attuazione da parte degli Stati membri dell'Unione africana del Protocollo dell'Unione africana sui diritti delle donne in Africa;

96.   chiede al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri di rafforzare l'EIDHR e di garantire lo stanziamento di finanziamenti a favore di attività finalizzate all'eliminazione di tutte le forme di mutilazione genitale femminile;

Esame generale delle attività del Consiglio e della Commissione, compresi i risultati delle due Presidenze

97.   deplora le perduranti violazioni dei diritti umani e della democrazia da parte della giunta militare in Birmania e appoggia l'impegno dell'Unione europea di raggiungere i suoi obiettivi dichiarati, ossia un autentico "dialogo tripartito" inclusivo fra il regime militare, l'opposizione democratica (segnatamente la Lega nazionale per la democrazia, vincitrice delle elezioni del 1990) e le nazionalità etniche, onde pervenire a quella riconciliazione nazionale tanto necessaria alla transizione birmana alla democrazia e all'istituzione di un governo legittimo, democratico e civile che rispetti i diritti umani della sua popolazione e ripristini le normali relazioni con la comunità internazionale; si compiace dell'adozione da parte del Consiglio nel novembre 2007 di una posizione comune che rinnova le attuali misure restrittive e ne introduce di nuove, ma deplora l'esclusione da tali misure di settori cruciali quali l'energia e la mancata previsione di sanzioni finanziarie e bancarie contro il regime militare; ritiene a tal proposito che l'adozione di misure restrittive dovrebbe essere sistematicamente accompagnata da un saldo sostegno a favore della società civile, il che non si è verificato nel caso della Birmania; condanna la risposta brutale delle autorità birmane alle dimostrazioni dei monaci buddisti e di tutti gli altri dimostranti pacifici; deplora i continui arresti e provvedimenti di carcerazione a carico di attivisti democratici e giornalisti ed invita il Consiglio a continuare a fare della situazione dei diritti umani in Birmania una delle principali priorità nell'UNHRC e a mantenere le pressioni per una seconda visita in questo paese di Tomas Ojea Quintana, relatore speciale delle Nazioni unite per i diritti dell'uomo in Birmania, affinché operi una nuova valutazione delle violazioni dei diritti umani; esprime apprezzamento per la nomina di Piero Fassino a Inviato speciale dell'Unione europea per la Birmania e chiede alla Commissione di appoggiare attivamente il movimento birmano per la democrazia nel quadro dell'EIDHR; condanna l'uccisione di Padoh Mahn Sha, Segretario generale dell'Unione nazionale karen (KNU), assassinato a casa sua in Tailandia il 14 febbraio 2008; chiede che venga svolta un'indagine sulle circostanze di questo assassinio e che l'Unione europea esprima indignazione nei confronti del regime militare e sollecita un rafforzamento della protezione dei leader birmani democratici in esilio in Tailandia; teme che i rifugiati birmani in Malaysia siano estremamente vulnerabili ed esposti al rischio di arresto, detenzione, fustigazione e deportazione da parte delle autorità malesi; sollecita il Consiglio a chiedere alle autorità malesi di porre fine al trattamento brutale che riservano ai rifugiati, ad incoraggiare l'alto commissario delle Nazione Unite per i rifugiati (UNHCR) a registrare tutti i rifugiati in modo da fornire maggiore protezione e a sollecitare più paesi ad accettare di accogliere rifugiati birmani dalla Malaysia per il reinsediamento;

98.   chiede alla Presidenza del Consiglio di concentrarsi sui paesi che destano particolari inquietudini in relazione ai diritti umani; incoraggia, in particolare, il Consiglio ad attuare pienamente gli orientamenti dell'Unione europea sui difensori dei diritti umani e di stanziare risorse aggiuntive a favore di progetti nell'ambito dell'EIDHR, in particolare per la promozione della democrazia in Bielorussia, Birmania, Cuba, Eritrea, Laos, Corea del Nord, Uzbekistan, Vietnam e Zimbabwe; ritiene che la formulazione e l'esecuzione di tali progetti non debbano essere subordinate al consenso o alla cooperazione dei rispettivi regimi;

99.   plaude all'organizzazione della prima giornata dell'Unione europea contro la tratta di esseri umani il 18 ottobre 2007, destinata a sensibilizzare sulla tratta di esseri umani e a sottolineare il lungo impegno da parte dell'Unione europea alla sua eradicazione;

100.   si compiace del Forum Unione europea - ONG per i diritti umani, organizzato dalla Presidenza portoghese e dalla Commissione e svoltosi a Lisbona nel dicembre 2007, sul tema dei diritti economici, sociali e culturali; appoggia le raccomandazioni del Forum, che riaffermano l'indivisibilità e l'universalità dei diritti umani e riescono a collegare gli aspetti esterni e interni delle politiche dell'Unione europea; esorta pertanto il Consiglio e la Commissione a completare la valutazione dell'impatto sulla sostenibilità, attualmente condotta dalla DG Commercio della Commissione, con una adeguata valutazione di impatto sui diritti umani;

101.   esprime apprezzamento per il quarto incontro della rete europea di punti di contatto in materia di persone responsabili di genocidi, crimini di guerra e crimini contro l'umanità, svoltosi all'Aia il 7 e 8 maggio 2007; prende atto dei lavori di tale incontro interamente dedicato al Ruanda e alle indagini su persone ruandesi sospettate svolte da Stati europei; si rammarica della mancata organizzazione di un quinto incontro della rete durante la presidenza portoghese; rammenta al Consiglio l'impegno a organizzare un incontro di questo tipo nel corso di ciascuna presidenza;

102.   chiede alla Presidenza del Consiglio di intervenire in merito all'inerzia dell'Unione europea nel Darfur; plaude all'operazione ibrida dell'Unione africana/Nazioni Unite nel Darfur (UNAMID), approvata all'unanimità il 31 luglio 2007 dalla risoluzione 1769 (2007) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, intesa come un piccolo passo nella giusta direzione; rileva che l'UNAMID è succeduta alla missione dell'Unione africana in Sudan (AMIS) il 31 dicembre 2007 e ha un mandato iniziale che scade il 31 luglio 2008; auspica che l'AMIS, composta di 7 000 uomini e incaricata finora del mantenimento della pace, sia accorpata a questa nuova forza e che saranno prese tutte le misure necessarie a garantire la capacità dell'UNAMID di assolvere il suo mandato, compreso un esame periodico del numero di truppe stanziate per il mantenimento della pace; insiste comunque sul fatto che i mandati di arresto emessi dal TPI in relazione al Darfur devono essere eseguiti quanto prima possibile; rileva che l'inadeguatezza delle misure adottate per la tragedia umanitaria nel Darfur è stata una delle cause del deterioramento della situazione politica e sociale nel Ciad; chiede interventi immediati che assicurino a questo paese maggiore assistenza;

103.   esprime preoccupazione per l'offensiva condotta dai ribelli a N'Djamena, la capitale del Ciad, all'inizio del febbraio 2008; sottolinea l'importanza del fatto che anche l'Unione europea intensifichi le pressioni diplomatiche per un cessate il fuoco ai fini della protezione dei civili assediati, e dia sostegno ai colloqui per la pace e la riconciliazione nazionale nel paese; condanna il giro di vite attuato dal governo ciadiano nei confronti degli oppositori politici nella capitale N'Djamena dopo il tentativo di colpo di stato del mese di febbraio; sollecita il Consiglio ad adoperarsi al massimo per garantire libertà all'opposizione politica in Ciad; sottolinea la gravità della crisi relativa ai rifugiati e agli sfollati interni nel Ciad orientale, dove oltre 400 mila profughi e sfollati sono attualmente accolti in 12 campi lungo il confine est del paese; saluta con favore il varo della missione dell'Unione europea di mantenimento della pace nella Repubblica del Ciad e Repubblica centrafricana (EUFOR/CHAD-RCA) e il suo cruciale obiettivo di proteggere i profughi, gli sfollati e il personale umanitario in questa area di crisi;

104.   si compiace che in seno alle Nazioni Unite siano iniziati i lavori per la definizione di un codice di condotta uniforme per tutte le categorie di personale partecipanti alle missioni di pace; rileva che il piano d'azione della Task Force precisa l'obbligo di incorporare una serie di sei principi basilari in tutti i codici di condotta del Comitato permanente inter-agenzie, compreso il principio che vieta di compiere atti sessuali con minori di 18 anni, indipendentemente dalla maggiore età o dall'età del consenso vigente a livello locale; si compiace che questo codice di condotta si applichi ora a tutto il personale delle missioni di pace o umanitarie delle Nazioni Unite; esprime apprezzamento per la creazione di unità per la condotta del personale in seno alle missioni delle Nazioni Unite in Burundi, Costa d'Avorio, Repubblica democratica del Congo e Haiti incaricate di indagare sui casi denunciati e di assistere le vittime; auspica la completa applicazione del codice di condotta in tutte le missioni delle Nazioni Unite, compresa, se del caso, l'imposizione di sanzioni penali contro il personale ritenuto responsabile di stupro o di sfruttamento sessuale di minori;

105.   valuta positivamente il fatto che il Consiglio elabori e aggiorni periodicamente degli elenchi di paesi prioritari nei confronti dei quali sono esplicati ulteriori sforzi concertati al fine di dare applicazione agli orientamenti dell'Unione europea sui minori e i conflitti armati, sulla pena di morte (i cosiddetti paesi in procinto di adottare modifiche in materia) e sui difensori dei diritti umani; rileva che una pratica analoga è anche prevista dalla strategia di attuazione dei nuovi orientamenti dell'Unione europea sulla promozione e la protezione dei diritti dei minori; incoraggia il Consiglio e la Commissione a estendere tali buone pratiche, che consentono all'Unione europea, tra l'altro, di reagire in modo più efficace mediante iniziative, dichiarazioni e altre forme di azione, agli orientamenti dell'Unione europea sulla tortura; incoraggia il Consiglio e la Commissione a coinvolgere i meccanismi speciali delle Nazioni Unite e a tener conto delle raccomandazioni e delle risoluzioni d'urgenza del Parlamento europeo al momento di individuare i paesi prioritari;

106.   reitera il suo appello affinché tutte le discussioni con i paesi terzi, gli strumenti, i documenti e le relazioni, comprese le relazioni annuali sui diritti umani, in materia di diritti umani e democrazia affrontino in modo esplicito i temi relativi alla discriminazione, tra cui le questioni riguardanti le minoranze etniche, nazionali e linguistiche, la libertà religiosa, comprese l'intolleranza nei confronti di qualunque religione e le pratiche discriminatorie ai danni delle minoranze religiose, le discriminazioni di casta, la tutela e la promozione dei diritti delle popolazioni indigene, i diritti umani delle donne, i diritti dei minori, i disabili, comprese le persone affette da un handicap intellettivo, e le persone di qualsiasi orientamento sessuale, associando pienamente le loro organizzazioni, sia nell'Unione europea che, se del caso, nei paesi terzi;

I programmi di assistenza esterna della Commissione e l'EIDHR

107.   esprime preoccupazione per gli evidenti brogli verificatisi nelle elezioni presidenziali del dicembre 2007 in Kenya, a cui hanno fatto seguito manifestazioni di violenza, e chiede che vengano garantiti i diritti umani, fra cui la libertà di espressione, di riunione e di associazione nonché elezioni libere ed eque; esprime preoccupazione circa il pagamento di fondi UE al Kenya il giorno successivo alle elezioni del dicembre 2007; insiste affinché in futuro i pagamenti ai governi non vengano erogati in tempi così brevi dopo un'elezione generale e in particolare affinché tali pagamenti abbiano luogo soltanto una volta ricevuta la relazione della missione d'osservazione elettorale dell'Unione europea; rileva, alla luce dei colloqui di pace, che è importante che l'Unione europea continui a sostenere gli sforzi in atto per pervenire in Kenya a un governo e a una presidenza democratici che siano funzionanti e stabili;

108.   si felicita dell'adozione dell'EIDHR quale strumento finanziario di assistenza esterna specifico per la promozione dei diritti dell'uomo e della democrazia e del fatto che si è tenuto conto delle priorità del Parlamento nei documenti di programmazione 2007 e 2008;

109.   chiede un'assoluta trasparenza sulle modalità di spesa dei finanziamenti nonché di scelta e di valutazione nell'ambito dell'EIDHR; chiede la pubblicazione su Internet di tutti i progetti prescelti, laddove ciò sia compatibile con la protezione dei beneficiari;

110.   plaude al varo, nell'ambito dell'EIDHR, di un nuovo progetto che permette di prendere provvedimenti urgenti per la tutela dei difensori dei diritti umani; chiede alla Commissione di attuare il nuovo progetto in modo rapido ed efficace;

111.   propone che l'EIDHR sia rafforzato a partire dal 2009, in particolare al fine di mettere a disposizione fondi supplementari sia per progetti condotti nei paesi cosiddetti "difficili" sia per progetti gestiti direttamente dalle delegazioni della Commissione insieme alle organizzazioni locali della società civile, in modo che tutti i paesi nei quali tali progetti sono attuati possano avere accesso ai fondi comunitari;

112.   invita la Commissione ad adeguare il livello di risorse umane assegnate all'attuazione dell'EIDHR presso la sede e le delegazioni alle specificità e alle difficoltà di questo nuovo strumento, in modo da disporre dei mezzi e delle competenze necessarie, tenendo conto del carattere altamente delicato dei progetti da esso sostenuti, della necessità di proteggere gli attori della società civile cui sono affidati i progetti e dell'importanza della finalità politica che tale strumento esprime;

113.   chiede che una formazione specifica in diritti dell'uomo e democrazia venga impartita al personale delle delegazioni dell'Unione europea nei paesi terzi fino ai livelli più elevati, soprattutto in relazione ai progetti condotti nel quadro degli orientamenti e all'assistenza urgente concessa ai difensori dei diritti umani; chiede inoltre che la formazione biennale dei capi delegazione comprenda un capitolo sui diritti umani in considerazione delle nuove funzioni ricoperte dalle delegazioni in materia;

114.   invita la Commissione ad accertarsi della coerenza fra le priorità politiche dell'Unione e i progetti e programmi che essa sostiene, soprattutto nel quadro della sua programmazione bilaterale con i paesi terzi; chiede inoltre che sia assicurata la coerenza fra i programmi e gli strumenti tematici e che questi ultimi siano rafforzati, essendo i soli che permettono all'Unione di condurre azioni nei paesi terzi senza l'avallo delle autorità dello Stato interessato;

115.   rileva che i finanziamenti dell'EIDHR impegnati per le missioni di osservazione elettorale dell'Unione europea nel 2007 ammontavano al 23% dei finanziamenti totali dell'EIDHR utilizzati (30,1 milioni EUR) e che sono state condotte 11 missioni di questo tipo;

116.   rileva che una quota ingente (circa il 50%) dei finanziamenti totali dell'EIDHR per i progetti appaltati nel 2007 è stata destinata a grandi progetti tematici e solo una quota modesta (il 24%) è andata a programmi di sostegno per paese (equivalenti a microprogetti); rileva altresì che solo una parte limitata dei finanziamenti è stata destinata all'Asia e propone di ripensare l'equilibrio geografico;

117.   fa osservare che occorre fare attenzione a finanziare le organizzazioni internazionali il cui finanziamento è fornito attraverso i contributi applicati agli Stati membri, quali il TPI, dato che i finanziamenti erogati a tali organizzazioni si configurano come sovvenzioni a parti statuali che hanno l'obbligo di fornire questi finanziamenti a tali organizzazioni e pongono a repentaglio altri progetti e istituzioni che dipendono dai finanziamenti dell'EIDHR, quali i progetti delle ONG e il progetto Legacy e il lavoro di prossimità del Tribunale speciale per la Sierra Lione;

Assistenza e monitoraggio elettorale

118.   constata con soddisfazione che l'Unione europea fa crescente ricorso all'assistenza e al monitoraggio elettorale per favorire la democratizzazione nei paesi terzi attraverso missioni di riconosciuta qualità e indipendenza;

119.   insiste affinché sia esercitata una maggiore vigilanza sui criteri che presiedono alla scelta dei paesi in cui condurre una missione di assistenza/monitoraggio elettorale, nonché sul rispetto della metodologia e delle regole introdotte a livello internazionale, con particolare riguardo al carattere indipendente della missione;

120.   considera opportuno al momento attuale, alla luce dell'esperienza acquisita, integrare l'assistenza e il monitoraggio elettorale in un processo continuo comprendente una fase pre-elettorale di sostegno all'instaurazione della democrazia e ai diritti dell'uomo e soprattutto una fase post-elettorale in cui sostenere e valutare il processo democratico di rafforzamento dello stato di diritto, il consolidamento delle istituzioni democratiche, il pluralismo politico, l'indipendenza del potere giudiziario e il ruolo della società civile;

121.   rammenta che la necessità di avere una politica post-elettorale figura nella base giuridica dell'EIDHR;

122.   chiede che il processo elettorale, comprendente una fase pre e post-elettorale, sia integrato ai vari livelli del dialogo politico condotto con i paesi terzi interessati, al fine di assicurare la coerenza delle politiche dell'Unione europea e di riaffermare il ruolo centrale dei diritti umani e della democrazia;

123.   rammenta altresì al Consiglio e alla Commissione che occorre elaborare per ciascun paese strategie in materia di democrazia e diritti umani sulla falsariga dell'opera avviata da alcuni Stati membri, in quanto strumenti essenziali per dare coerenza alle politiche condotte, anche in occasione dei processi elettorali;

124.   chiede alla commissione per gli affari esteri di tracciare un bilancio operativo dell'EIDHR nelle sue varie articolazioni, prima della revisione intermedia;

Attuazione delle clausole su diritti umani e democrazia negli accordi esterni

125.   deplora che le clausole su diritti umani e democrazia, un elemento essenziale di tutti gli accordi di cooperazione e partenariato con paesi terzi, non siano ancora attuate in modo concreto per l'assenza di un meccanismo che ne consenta l'applicazione;

126.   sottolinea nuovamente a tale proposito le proposte contenute nella sua suddetta risoluzione del 14 febbraio 2006 sulle clausole sui diritti umani e la democrazia negli accordi dell'Unione europea; insiste soprattutto sulla necessità di includere tali clausole in tutti gli accordi dell'Unione europea, compresi quelli settoriali;

127.   invita il Consiglio e la Commissione a cogliere l'occasione della scadenza e della rinegoziazione degli accordi di partenariato e cooperazione con vari Stati vicini e con la Russia per integrare nei futuri accordi la dimensione diritti umani e un dialogo costruttivo in materia, prevedendo anche meccanismi di follow-up;

128.   esorta la Commissione, nel quadro delle politiche comunitarie di commercio estero, investimenti e sviluppo, a garantire che le attività economiche delle società private dell'Unione europea in paesi terzi ottemperino agli standard internazionali in materia di diritti umani, in particolare per quanto riguarda lo sfruttamento delle risorse naturali e l'obbligo internazionale di ottenere il previo assenso informato delle comunità locali e delle popolazioni indigene coinvolte; ritiene che il Parlamento debba monitorare il progresso conseguito in tale ambito e riferire in merito;

129.   reitera il suo appello affinché le clausole sui diritti umani siano attuate attraverso una procedura di consultazione più trasparente tra le parti, che precisi i meccanismi politici e giuridici da utilizzare in caso di richiesta di sospensione della cooperazione bilaterale motivata da violazioni ripetute e/o sistematiche dei diritti umani in contrasto con il diritto internazionale; ritiene che tali clausole debbano specificare un meccanismo che permetta una sospensione temporanea di un accordo di cooperazione nonché un meccanismo di allerta;

130.   rileva che nel 2007 l'Unione europea non ha concluso alcun nuovo accordo contenente clausole sui diritti umani;

131.   si compiace che il Consiglio e la Commissione abbiano sospeso nel giugno 2007 le preferenze commerciali per la Bielorussia previste dal sistema di preferenze generalizzate a seguito della mancata attuazione da parte del governo bielorusso delle raccomandazioni presentate dall'OIL nel 2004;

132.   ritiene che il garantire una vera democrazia nel rispetto dei diritti umani alle frontiere esterne dell'Unione europea debba costituire la massima priorità nel quadro dell'azione dell'Unione europea volta ad integrare i diritti dell'uomo; invita il Consiglio e la Commissione a perseguire con maggior vigore tale integrazione nella ENP, nel partenariato strategico con la Russia e nelle relazioni con la Turchia e gli Stati dei Balcani occidentali e, a tal fine, chiede che si faccia pieno uso in tali aree degli attuali quadri di cooperazione regionale; ribadisce in particolare la necessità, nei paesi in questione, di affrontare la questione delle violazioni dei diritti umani nelle aree interessate da conflitti irrisolti, che ostacolano fortemente il consolidamento dello stato di diritto e della democrazia agli attuali confini esterni dell'Unione europea;

Integrazione dei diritti umani

133.   chiede alla Commissione di continuare a controllare da vicino la concessione dei vantaggi derivanti dal sistema di preferenze generalizzate Plus a paesi che hanno evidenziato gravi manchevolezze nell'attuazione delle otto convenzioni dell'OIL relative alle norme fondamentali sul lavoro, in considerazione delle violazioni dei diritti civili e politici o il ricorso al lavoro dei detenuti; chiede alla Commissione di sviluppare criteri atti a determinare in quali casi si dovrebbe ritirare il sistema delle preferenze generalizzate per motivi connessi ai diritti umani;

134.   ricorda la Dichiarazione sul diritto allo sviluppo, adottata dalla risoluzione 41/128 del 4 dicembre 1986 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, la quale riconosce che il diritto allo sviluppo è un diritto umano inalienabile e che gli Stati detengono la responsabilità primaria di creare condizioni favorevoli alla realizzazione del diritto allo sviluppo e devono prendere misure per formulare politiche di sviluppo internazionali al fine di facilitare la piena realizzazione di questo diritto; chiede che siano prese misure tese a far sì che i programmi di sviluppo internazionali destinati a rispondere a tale responsabilità degli Stati siano inclusivi e accessibili ai disabili, conformemente all'articolo 32 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei disabili firmata dalla Comunità europea il 30 marzo 2007;

135.   rammenta al Consiglio il suo impegno ad integrare i diritti umani nella PESC e in altre politiche UE, come indicato nel documento avallato dal Comitato politico e di sicurezza il 7 giugno 2006; chiede ulteriori progressi nell'attuazione delle raccomandazioni contenute nel documento in questione; rammenta in particolare al Consiglio l'obbligo che incombe ai gruppi di lavoro geografici di individuare, in sede di programmazione generale, problemi, priorità e strategie chiave in materia di diritti dell'uomo, e di intrattenere scambi più sistematici con le ONG internazionali e i difensori dei diritti umani;

136.   ricorda che il bilancio generale dell'Unione europea per il 2008 prevede che gli stanziamenti relativi alla disabilità debbano essere controllati onde garantire che gli aiuti comunitari siano conformi all'articolo 32 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei disabili e chiede che tali disposizioni del bilancio siano rigorosamente attuate e seguite;

137.   chiede al Consiglio di adoperarsi al massimo per attuare il diritto fondamentale alla salute per quanto riguarda il trattamento del dolore e l'accesso agli analgesici oppiacei, facendo presente che l'Organo internazionale per il controllo degli stupefacenti ha chiesto alla comunità internazionale di promuovere la prescrizione di analgesici, sotto il rigoroso controllo di supervisori nazionali e internazionali riconosciuti, come i governi nazionali e le agenzie specializzate delle Nazioni Unite, in particolare nei paesi poveri, dato che in oltre 150 paesi si denunciano gravi carenze nelle cure; invita il Consiglio e la Commissione ad adoperarsi per rendere più efficaci ed universali i programmi dell'Organizzazione mondiale della sanità, aprendo tale organizzazione a tutti gli Stati, come previsto dall'articolo 3 della costituzione dell'OMS;

138.   condanna senza riserve tutte le forme di sfruttamento di minori, che si tratti di forme di sfruttamento sessuale, compresa la pornografia infantile e il turismo pedofilo, o di lavoro forzato, oltre a tutte le forme di tratta di esseri umani; invita la Commissione e gli Stati membri a riconoscere come grave problema afferente ai diritti umani - ed ad intervenire per risolverlo - quello delle migliaia di "bambini di strada" e dei bambini costretti alla degradante pratica dell'accattonaggio, e chiede agli Stati membri di introdurre sanzioni nei confronti dei responsabili;

139.   esorta vivamente la Commissione a continuare a promuovere la responsabilità sociale delle imprese tra le imprese europee e locali; chiede al Consiglio di riferire al Parlamento in merito a qualsiasi commento del Rappresentante speciale delle Nazioni Unite per le imprese e i diritti umani che chiarisca le norme in materia di responsabilità delle imprese e delle multinazionali e di altre aziende commerciali per quanto riguarda i diritti umani;

140.   riconosce che la politica di immigrazione è diventata una priorità nell'agenda politica interna ed esterna dell'Unione europea e che nei suoi testi l'Unione europea cerca sempre di collegare immigrazione e sviluppo e di garantire il rispetto dei diritti fondamentali degli immigrati; afferma, tuttavia, che la realtà sul campo contraddice tali testi; sottolinea la necessità di concludere accordi di riammissione degli immigrati clandestini con paesi terzi che posseggono i necessari strumenti giuridici e istituzionali per trattare la riammissione dei propri cittadini e tutelarne i diritti; sottolinea la necessità di far sì che tali accordi di riammissione siano applicati nel pieno rispetto del principio di non respingimento e di garantire l'accesso ad una procedura di asilo equa; sollecita un efficace controllo del trattamento riservato alle persone rimpatriate in base a tali accordi di riammissione, con particolare riguardo ad eventuali "respingimenti a catena";

141.   chiede al Consiglio di far sì che i diritti dei profughi, dei richiedenti asilo e degli immigrati siano pienamente rispettati nella pratica al momento di potenziare la cooperazione con paesi terzi in materia di immigrazione e asilo; sottolinea che, in particolare, il meccanismo della ENP dovrebbe essere utilizzato per controllare i risultati in materia di diritti umani in questo campo; chiede al Consiglio e alla Commissione di assicurarsi che nell'ambito delle politiche di cooperazione per la lotta contro l'immigrazione illegale ci si adoperi al massimo per garantire che la polizia e l'autorità giudiziaria dei paesi terzi rispettino i diritti dell'uomo; invita inoltre il Consiglio e la Commissione a far sì che non si fornisca alcun sostegno ad apparati di polizia e giustizia di paesi che violano in modo grave e sistematico i diritti umani e/o che non rendano conto delle modalità di impiego di detti fondi;

142.   chiede al Consiglio e alla Commissione di prendere iniziative dell'Unione europea a livello internazionale volte a combattere le persecuzioni e le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere, ad esempio promuovendo una risoluzione sulla questione a livello delle Nazioni Unite e appoggiando le ONG e gli attori che promuovono l'uguaglianza e la non discriminazione; condanna il fatto che molti paesi abbiano criminalizzato il comportamento omosessuale, che l'Iran, l'Arabia Saudita, lo Yemen, il Sudan, la Mauritania, gli Emirati Arabi Uniti e parti della Nigeria impongano la pena di morte per atti omosessuali, che 77 paesi abbiano leggi che consentono alle autorità statali di perseguire ed eventualmente irrogare pene detentive per atti omosessuali e che numerosi paesi, quali il Pakistan, il Bangladesh, l'Uganda, il Kenya, la Tanzania, lo Zambia, il Malawi, il Niger, il Burkina Faso, la Malaysia e l'India (paese nel quale le disposizioni del codice penale in materia sono attualmente oggetto di revisione giurisdizionale) abbiano leggi che prevedono l'irrogazione di pene detentive che vanno da 10 anni all'ergastolo; appoggia pienamente i principi di Yogyakarta sull'applicazione del diritto internazionale in materia di diritti umani in relazione all'orientamento sessuale e all'identità di genere; chiede con insistenza agli Stati membri di concedere l'asilo alle persone che rischiano di subire persecuzioni nei loro paesi di origine a causa del loro orientamento sessuale o della loro identità di genere;

143.   chiede al Consiglio e alla Commissione di verificare, in vista della riunione ministeriale dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine prevista per il 2009, che i finanziamenti forniti per la lotta contro le droghe illegali ad agenzie internazionali come quelle delle Nazioni Unite non siano mai utilizzati, direttamente o indirettamente, per sostenere apparati di sicurezza di paesi che violano in modo grave e sistematico i diritti dell'uomo o che applicano la pena di morte per reati connessi alle droghe; chiede altresì la preparazione di un documento che presenti in modo comprensivo e articolato le migliori pratiche applicate da tutti gli Stati membri dell'Unione europea in materia di diritti umani e politiche sugli stupefacenti in occasione della prossima sessione della Commissione delle Nazioni Unite sugli stupefacenti;

144.   ribadisce l'importanza di una politica interna dell'Unione europea che promuova il rispetto del diritto internazionale in materia di diritti umani nonché la necessità per gli Stati membri di legiferare in modo coerente con, tra l'altro, gli obblighi emananti dalla Convenzione di Ginevra e dai relativi protocolli aggiuntivi, dalla Convenzione contro la tortura, dalla Convenzione contro il genocidio e dallo Statuto di Roma; plaude ai progressi compiuti nell'applicazione di una giurisdizione universale in taluni Stati membri; incoraggia, nell'ottica di una maggiore coerenza delle politiche interne ed esterne, il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a integrare la lotta contro l'impunità per gravi crimini internazionali nello sviluppo di un spazio comune dell'Unione europea di libertà, sicurezza e giustizia;

145.   ribadisce la sua inquietudine sulle restrizioni relative ai contenuti di Internet, che si applichino alla diffusione o alla ricezione di informazioni, imposte dai governi e che non sono strettamente conformi alla garanzia della libertà di espressione; chiede in proposito al Consiglio e alla Commissione di elaborare norme comunitarie sul commercio con i paesi terzi in merito ai beni, tra cui software, hardware e articoli affini, aventi come unico scopo quello di svolgere attività generali di sorveglianza e di restringere l'accesso a Internet in modo incompatibile con la libertà di espressione, e sull'importazione e l'esportazione di tali beni, ad eccezione degli articoli destinati unicamente a tutelare l'infanzia; ritiene che lo stesso debba applicarsi alle tecnologie di sorveglianza e/o militari destinate a paesi che violano sistematicamente i diritti umani; chiede inoltre di trovare soluzioni concrete per impedire alle aziende europee di fornire a quei paesi dati personali che possono essere utilizzati per violare tali diritti, in particolare il diritto alla libertà di espressione;

Efficacia degli interventi del Parlamento europeo nei casi relativi ai diritti umani

146.   chiede al Consiglio di partecipare ai dibatti sulle risoluzioni su casi urgenti di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello stato di diritto e chiede che sia attribuito un ruolo più costruttivo alla sottocommissione per i diritti umani nell'ambito della messa a punto di criteri coerenti e trasparenti per la selezione delle tematiche urgenti;

147.   raccomanda che le risoluzioni e altri documenti chiave relativi a questioni di diritti umani siano tradotti nelle lingue parlate nelle zone in questione, in particolare nelle lingue il cui uso non è riconosciuto da autorità statali responsabili di violazioni di diritti umani;

148.   si rammarica profondamente per il rifiuto opposto dalle autorità birmane e cubane alla richiesta del Parlamento di autorizzare l'invio di una delegazione in visita ai precedenti vincitori del Premio Sakharov; ritiene che il Parlamento dovrebbe facilitare la creazione di una rete dei vincitori del Premio Sakharov mediante lo svolgimento di riunioni periodiche presso il Parlamento;

149.   respinge con fermezza la violenza sistematica e le ricorrenti vessazioni di cui sono vittime le "Damas de Blanco", vincitrici del premio Sakharov, nel momento in cui manifestano pacificamente e chiedono il rilascio dei propri familiari incarcerati a Cuba ormai da più di cinque anni; invita il suo Presidente a domandare nuovamente alle autorità cubane che a Oswaldo Payá, insignito del premio Sakharov nel 2002, sia concesso di rispondere all'invito rivoltogli dalle istituzioni europee di illustrare dinanzi ad esse di persona l'attuale situazione politica a Cuba; chiede inoltre alla sua Presidenza di esprimere alle autorità cubane il forte desiderio e la ferma determinazione del Parlamento ad accogliere nelle prossime settimane le "Damas de Blanco" in uno dei luoghi di lavoro del Parlamento europeo affinché venga loro consegnato ufficialmente il premio Sakharov 2005;

150.   ricorda alle delegazioni del Parlamento che dovrebbero inserire sistematicamente nell'agenda delle loro visite nei paesi terzi un dibattito interparlamentare sulla situazione dei diritti umani;

151.   riconosce il lavoro svolto dalla sua commissione temporanea sul presunto utilizzo da parte della CIA di paesi europei per il trasporto e la detenzione illegali di persone nonché la relazione di tale commissione, che è sfociata nella risoluzione su tale tema adottata dal Parlamento il 14 febbraio 2007(26); chiede all'Unione europea e agli Stati membri di collaborare a tutti i livelli per svelare e denunciare ora e in futuro la pratica delle consegne straordinarie; chiede in proposito alla Commissione di riferire al Parlamento sulle risposte fornite alla sua lettera del 23 luglio 2007 indirizzata ai governi polacco e romeno, in cui si chiedevano informazioni dettagliate circa l'esito delle inchieste condotte nei due paesi e i risultati del questionario inviato a tutti gli Stati membri sulle rispettive legislazioni anti-terrorismo, come annunciato in plenaria nel settembre 2007;

o
o   o

152.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati, alle Nazioni Unite, al Consiglio d'Europa, all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e ai governi dei paesi e dei territori citati nella presente risoluzione.

(1) Documento del Consiglio 13288/1/07.
(2) Per tutti i testi di base pertinenti, consultare la tabella dell'allegato III della relazione A6–0128/2007 della commissione per gli affari esteri.
(3) GU C 379 del 7.12.1998, pag. 265; GU C 262 del 18.9.2001, pag. 262; GU C 293 E del 28.11.2002, pag. 88; GU C 271 E del 12.11.2003, pag. 576.
(4) GU C 311 del 9.12.2005, pag. 1.
(5) GU C 303 del 14.12.2007, pag. 1.
(6) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3; GU L 209 dell"11.8.2005, pag. 27.
(7) GU L 386 del 29.12.2006, pag. 1.
(8) Testi approvati, P6_TA(2007)0235.
(9) Testi approvati, P6_TA(2008)0065.
(10) GU C 290 E del 29.11.2006, pag. 107.
(11) GU C 250 E del 25.10.2007, pag. 91.
(12) GU C 74 E del 20.3.2008, pag. 775.
(13) GU C 77 E del 28.3.2002, pag. 126.
(14) Testi approvati, P6_TA(2007)0381.
(15) GU C 303 E del 13.12.2006, pag. 879.
(16) GU C 327 del 23.12.2005, pag. 4.
(17) Al giugno 2007.
(18) La conferenza ha visto la partecipazione di 140 rappresentanti della società civile e di 138 Stati (94 dei quali hanno aderito alla dichiarazione di Oslo o al processo di Oslo).
(19) GU L 150 del 18.6.2003, pag. 67.
(20) Al 13 marzo 2008, 87 Stati che non avevano ancora ratificato lo Statuto di Roma: Algeria, Angola, Armenia, Azerbaigian, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Bielorussia, Bhutan, Brunei, Camerun, Capo Verde, Cile, Cina, Costa d'Avorio, Cuba, Repubblica ceca, Corea del Nord, Egitto, El Salvador, Guinea equatoriale, Eritrea, Etiopia, Grenada, Guatemala, Guinea-Bissau, Haiti, India, Indonesia, Iran, Iraq, Israele, Giamaica, Kazakistan, Kiribati, Kuwait, Kirghizistan, Laos, Libano, Libia, Madagascar, Malaysia, Maldive, Mauritania, Micronesia, Moldova, Monaco, Marocco, Mozambico, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Oman, Pakistan, Palau, Papua Nuova Guinea, Filippine, Qatar, Russia, Ruanda, Saint Lucia, São Tomé e Príncipe, Arabia Saudita, Seicelle, Singapore, Isole Salomone, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Swaziland, Siria, Thailandia, Togo, Tonga, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Tuvalu, Ucraina, Emirati arabi uniti, Stati Uniti, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Yemen, Zimbabwe.
(21) Al 10 gennaio 2008 l'Italia, la Lettonia, la Polonia e la Spagna avevano firmato ma non ratificato il Protocollo n. 13.
(22) Firmatari al dicembre 2007: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia. (Soltanto due paesi – Albania e Argentina – hanno ratificato la Convenzione, che necessita di 20 ratifiche per entrare in vigore.)
(23) Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti dei minori relativo alla tratta dei minori, la prostituzione e la pornografia infantili (situazione al novembre 2007): non ancora ratificato da Repubblica ceca, Finlandia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Lussemburgo, Malta e Regno Unito.Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti dei minori sulla partecipazione dei minori a conflitti armati (situazione all'ottobre 2007): non ancora ratificato da Estonia, Grecia, Ungheria, Paesi Bassi; non firmato né ratificato da Cipro.
(24) Testi approvati, P6_TA(2008)0064.
(25) In particolare di Mutabar Tadjibaeva, presidente dell'organizzazione per i diritti umani Plammenoe Serdtse, e di 9 difensori dei diritti umani: Nosim Isakov, Norboi Kholjigitov, Abdusattor Irzaev, Habibulla Okpulatov, Azam Formonov, Alisher Karamatov, Mamarajab Nazarov, Dilmurad Mukhiddinov e Rasul Khudainasarov.
(26) GU C 287 E del 29.11.2007, pag. 309.

Note legali - Informativa sulla privacy