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Procedura : 2007/2110(INI)
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Ciclo del documento : A6-0103/2008

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A6-0103/2008

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PV 07/05/2008 - 19
CRE 07/05/2008 - 19

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PV 08/05/2008 - 5.10
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P6_TA(2008)0196

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Giovedì 8 maggio 2008 - Bruxelles
Gestione degli stock ittici di acque profonde
P6_TA(2008)0196A6-0103/2008

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 maggio 2008 sulla gestione degli stock di acque profonde (2007/2110(INI))

Il Parlamento europeo,

–   vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'esame della gestione degli stock di acque profonde (COM(2007)0030),

–   vista la proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (COM(2007)0196),

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0103/2008),

A.   considerando che il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), nelle raccomandazioni relative agli stock di acque profonde formulate nel 2002 e nel 2004, indica che la maggior parte delle specie ha superato i limiti biologici di sicurezza; che l'Unione europea ha ridotto lo sforzo di pesca in misura decisamente minore rispetto a quanto raccomandato dal CIEM; che migliori dati biologici di base sono importanti per poter fissare quote che garantiscano una pesca sostenibile,

B.   considerando che le attività di pesca delle flotte d'altura operanti in acque di paesi terzi, in zone di regolamentazione di organizzazioni regionali per la pesca (ORP) ovvero in zone non regolate d'alto mare, devono essere effettuate in modo razionale e responsabile, in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, l'accordo delle Nazioni Unite sull'applicazione delle disposizioni di detta Convenzione relative alla conservazione e alla gestione degli stock transzonali e altamente migratori, e il codice di condotta per la pesca responsabile della FAO; considerando che sia l'accordo per le risorse alieutiche delle Nazioni Unite che il codice di condotta FAO richiedono l'applicazione del principio precauzionale,

C.   considerando che al vertice di Johannesburg del 2002 l'Unione europea ha assunto l'impegno di garantire il carattere sostenibile della pesca mondiale nonché di mantenere o ripristinare le risorse, soprattutto gli stock eccessivamente sfruttati, al livello di rendimento massimo sostenibile, se possibile entro il 2015,

D.   considerando che la protezione dell'ambiente marino e l'esercizio di una pesca sostenibile possono essere efficaci soltanto con il consenso e la cooperazione di tutti gli Stati interessati,

E.   considerando che la raccolta sistematica di dati affidabili costituisce la pietra angolare della valutazione degli stock e della consulenza scientifica e quindi ha un'importanza fondamentale per l'applicazione della politica comune della pesca; che, nella summenzionata comunicazione, la Commissione ha riconosciuto la mancanza di dati sufficienti per valutare scientificamente lo stato degli stock di acque profonde, nonché l'esistenza di divergenze quanto alla loro definizione,

F.   considerando che la relazione pubblicata nell'aprile 2007 dal comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura (CCPA) affronta la modifica del calendario di presentazione delle relazioni scientifiche e il loro miglioramento qualitativo,

G.   considerando la necessità di adeguate misure socioeconomiche volte a compensare i pescatori per i costi della riduzione dell'attività legati ai piani di recupero degli stock,

H.   considerando che la sua risoluzione del 14 novembre 2006 su una Strategia tematica per la protezione e la conservazione dell'ambiente marino(1) auspicava diverse misure atte a promuovere l'uso sostenibile dei mari e la conservazione degli ecosistemi marini,

1.   si compiace per gli sforzi della flotta comunitaria finalizzati ad una politica della pesca sostenibile, e constata una certa sproporzione tra la situazione prospettata nella comunicazione della Commissione e la situazione reale;

2.   sottolinea che, prima di adottare nuove misure di gestione, si dovrebbero analizzare i motivi della mancata applicazione di quelle esistenti, nonché le cause che portano gli Stati membri a non adempiere ai propri obblighi, ovvero ad adempierli in ritardo o con metodologie differenti, il che rende difficile un'analisi dei fattori che incidono su queste attività di pesca;

3.   fa notare che le continue modifiche della normativa e il lancio di nuove proposte senza lasciare il tempo sufficiente per attuare quelle esistenti e trattare adeguatamente le informazioni ottenute comportano una perdita di credibilità della politica comune della pesca e che le attuali restrizioni allo sforzo di pesca risultano essere più adatte ad alcune specie che ad altre;

4.   concorda con la Commissione sul fatto che la raccolta sistematica di dati affidabili costituisce la pietra angolare della valutazione degli stock e dei pareri scientifici; chiede alla Commissione, agli Stati membri e all'industria della pesca di colmare le lacune esistenti, affinché le misure di controllo degli sforzi di pesca possano essere adeguate a ciascun tipo di attività, riconoscendo che la maggior parte della pesca di specie di acque profonde è una pesca mista;

5.   ricorda alla Commissione che anche quando, a causa delle scarse conoscenze biologiche, i totali delle catture ammissibili (TAC) e i limiti degli sforzi per queste attività di pesca sono stati fissati in modo arbitrario, è necessario rispettare l'approccio precauzionale e tener conto dello sfruttamento di ciascuna specie considerata di acque profonde, decidendo di conseguenza la fissazione dei TAC sulla base di studi scientifici precisi;

6.   rileva che il regolamento del Consiglio (CE) n. 2371/2002 del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca(2), stabilisce l'applicazione dell'approccio precauzionale, definito all'articolo 3 nel seguente modo: "la mancanza di dati scientifici adeguati non deve giustificare il rinvio o la mancata adozione di misure di gestione per la conservazione delle specie bersaglio, delle specie associate o delle specie dipendenti, nonché delle specie non bersaglio e del relativo habitat";

7.   sottolinea la necessità di introdurre un divieto di rigetti nella pesca di specie in acque profonde, che consentirebbe agli scienziati di studiare con maggiore precisione la complessa diversità delle specie, molte delle quali vengono sbarcate pur non essendo commestibili;

8.   ritiene che la Commissione, nell'ambito delle misure volte a ridurre le catture accessorie e a eliminare i rigetti, dovrebbe adeguare i livelli dello sforzo in funzione delle specie obiettivo e di quelle che sono solo catture accidentali, rafforzando nel contempo le procedure di vigilanza e di controllo;

9.   afferma che numerose specie profonde sono catture accessorie e sollecita quindi la Commissione a porre maggiore attenzione sul controllo dello sforzo di pesca come strumento per ridurre catture accessorie, rilevando tuttavia che le restrizioni delle maglie delle reti sono inappropriate per la forma e la dimensione delle specie profonde;

10.   chiede alla Commissione una valutazione socioeconomica delle attività di pesca delle specie profonde, nonché un'analisi dell'impatto che avrebbero sul settore ulteriori riduzioni dello sforzo di pesca, come pure l'impatto del continuo impoverimento degli stock da cui dipende l'attività di pesca; sottolinea che è fondamentale raggiungere un equilibrio tra le esigenze socioeconomiche e la sostenibilità ambientale;

11.   ricorda che, dato che molti di questi stock si trovano in acque internazionali, è necessario il coordinamento delle azioni nell'ambito delle diverse ORP, affinché le misure adottate tengano conto dell'insieme delle flotte che svolgono queste attività di pesca; ritiene che l'UE dovrebbe operare per garantire la piena ed effettiva attuazione della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 61/105 in relazione alla pesca di fondo e in alto mare; ritiene che tutte le restrizioni debbano essere applicate ai pescatori di tutte le parti contraenti, al fine di evitare situazioni di svantaggio;

12.   propone che nelle acque profonde ove attualmente non viene esercitata la pesca tale attività venga autorizzata soltanto previa mappatura delle zone in questione e qualora si ritenga su basi scientifiche che una pesca responsabile e sostenibile possa essere esercitata senza rischio di depauperamento della biodiversità e di danni agli habitat, adottando le pertinenti misure di gestione;

13.   chiede alla Commissione l'introduzione di nuovi programmi di raccolta di informazioni scientifiche, ricorrendo se necessario a imbarcazioni di ricerca; ritiene che un esempio potrebbe essere quello dell'amministrazione spagnola della pesca, la quale, nella zona di regolamentazione della Commissione per la pesca dell'Atlantico nordorientale, ha proceduto alla cartografia della zona detta "Hatton Bank", dove vengono catturate specie di acque profonde e dove la ricerca si è incentrata sulla distribuzione delle montagne sottomarine, sui coralli di acqua fredda e sulle correnti idrotermali, al fine di identificare le zone sensibili nel settore di attività delle flotte di pesca;

14.   concorda con la Commissione riguardo alla necessità di adottare, per questo tipo di pesca, un approccio ecosistemico, pur sottolineando che le misure devono avere un minimo di credibilità e non essere applicate in modo generalizzato, ma in base a valutazioni di impatto ambientale, onde evitare la chiusura di zone in cui non esiste alcun rischio, chiudendo alla pesca di fondo zone ove sono noti, o vi è possibilità che esistano, ecosistemi marini vulnerabili o ove i patrimoni ittici sono al di fuori di limiti biologici sicuri; lo studio della cartografia dei fondi marini e dell'interazione degli elementi che configurano gli ecosistemi, nonché la conoscenza delle risorse naturali degli oceani devono costituire una priorità, se l'obiettivo è che la nuova politica marittima europea diventi realtà;

15.   ribadisce che i pescatori e le associazioni che li rappresentano devono essere ascoltati e partecipare alla definizione delle misure di protezione dell'ambiente marino, di gestione delle risorse e di recupero degli stock;

16.   concorda con il Comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura (CCPA) riguardo alla necessità di destinare maggiori risorse, umane e finanziarie, all'analisi della biomassa e alla mortalità dovuta alla pesca in quasi tutte le attività del settore; ritiene parimenti che, affinché i pareri scientifici siano accettati da tutte le parti, sia necessario definire un orientamento strategico chiaro, che consenta di evitare la duplicazione delle attività e la mancanza di sinergie;

17.   esprime la propria preoccupazione quanto all'inefficienza e alla scarsa attuazione dei vigenti regolamenti della PCP; chiede alla Commissione di migliorare le procedure di monitoraggio e di controllo negli Stati membri;

18.   sottolinea l'importanza della messa a punto di tecniche nuove che garantiscano un sistema efficace di monitoraggio e controllo; esorta la Commissione a continuare a sviluppare tecniche di controllo e indica a tal proposito le possibilità rappresentate dai giornali di bordo elettronici;

19.   evidenzia i vantaggi della creazione di una rete di aree marine protette nell'ambito della rete NATURA 2000 ed è convinto che questa iniziativa avrà effetti positivi sulle riserve ittiche eccessivamente sfruttate; incoraggia gli Stati membri a far uso di tutte le possibilità offerte dalle componenti marine della rete NATURA 2000;

20.   insiste affinché la Commissione faccia ogni sforzo per garantire l'attuazione e il possibile miglioramento dei vigenti accordi internazionali per la pesca in acque profonde;

21.   chiede alla Commissione e agli Stati membri di sviluppare linee guida comuni, di scambiare le migliori prassi, di migliorare l'impiego della tecnologia comunitaria disponibile e di coinvolgere gruppi di esperti e ONG allo scopo di attuare al meglio misure volte a ridurre la pesca illegale e la vendita di catture illegali sui mercati europei;

22.   chiede alla Commissione e agli Stati membri di promuovere metodi di cattura più favorevoli all'ambiente, che non danneggino l'ambiente e la biodiversità ecologica con catture collaterali indesiderate o con danni evitabili ad altri organismi viventi;

23.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU C 314 E del 21.12.2006, pag. 131.
(2) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

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