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Procedura : 2007/2115(INI)
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A6-0105/2008

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PV 08/05/2008 - 3
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P6_TA(2008)0197

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Giovedì 8 maggio 2008 - Bruxelles
Quadro per le attività dei rappresentanti di interessi (lobbisti) presso le istituzioni dell'Unione europea
P6_TA(2008)0197A6-0105/2008

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 maggio 2008 sull'elaborazione di un quadro per le attività dei rappresentanti di interessi (lobbisti) presso le istituzioni europee (2007/2115(INI))

Il Parlamento europeo,

–   visto l'articolo 9, paragrafo 4, del suo regolamento,

–   visto il Libro verde della Commissione intitolato "Iniziativa europea per la trasparenza" (COM(2006)0194),

–   vista la comunicazione della Commissione intitolata "Seguito del Libro verde - Iniziativa europea per la trasparenza" (COM(2007)0127),

–   visto il progetto di codice di condotta per i rappresentanti di interessi elaborato dalla Commissione e varato il 10 dicembre 2007,

–   vista la propria decisione del 17 luglio 1996 sulle modifiche al proprio regolamento (gruppi d'interesse presso il Parlamento europeo)(1),

–   vista la propria decisione del 13 maggio 1997 sulla modifica al proprio regolamento (Codice di condotta per i gruppi d'interesse)(2),

–   visto l'articolo 45 del proprio regolamento,

–   visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione giuridica e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0105/2008),

A.   considerando che i gruppi d'interesse presso il Parlamento europeo hanno aumentato notevolmente le loro attività di pari passo con l'espansione delle competenze del Parlamento,

B.   considerando che l'attività di lobbismo è intesa a esercitare un'influenza non solo sulle decisioni politiche e legislative, ma anche sull'attribuzione dei fondi comunitari e sul controllo e sull'applicazione della legislazione,

C.   considerando che, in seguito alla prevista ratifica del trattato di Lisbona, i poteri del Parlamento europeo saranno ampliati al punto che l'istituzione diventerà colegislatore per la quasi totalità della procedura legislativa ordinaria, richiamando quindi l'attenzione di un numero ancora maggiore di gruppi d'interesse,

D.   considerando che i rappresentanti di interessi svolgono un ruolo essenziale nel dialogo aperto e pluralistico su cui si basa ogni sistema democratico e rappresentano un'importante fonte d'informazione per i deputati del Parlamento nell'esercizio del loro mandato,

E.   considerando che i gruppi d'interesse non si limitano a rivolgersi ai deputati ma tentano di influenzare le decisioni del Parlamento rivolgendosi anche ai funzionari delle segreterie delle commissioni parlamentari, al personale dei gruppi politici e agli assistenti dei deputati,

F.   considerando che si calcola che a Bruxelles vi siano circa 15 000 singoli lobbisti e 2 500 gruppi di pressione,

G.   considerando che nell'ambito dell'Iniziativa europea per la trasparenza la Commissione ha proposto di introdurre un registro comune per i rappresentanti di interessi presso le istituzioni dell'Unione europea,

H.   considerando che il Parlamento dispone di un proprio registro dei lobbisti(3) che risale al 1996, nonché di un codice di condotta(4) che prevede l'impegno per i lobbisti registrati di operare nel rispetto di rigorosi criteri etici,

I.   considerando che presso il Parlamento sono attualmente registrati circa 5 000 lobbisti,

J.   considerando che tra i gruppi d'interesse figurano organizzazioni locali e nazionali che svolgono attività la cui regolamentazione è di competenza degli Stati membri,

Migliorare la trasparenza del Parlamento

1.   riconosce l'influenza esercitata dai gruppi d'interesse sul processo decisionale dell'Unione europea e ritiene pertanto essenziale che i membri del Parlamento conoscano l'identità delle organizzazioni rappresentate dai gruppi di interesse; sottolinea che un accesso trasparente e paritario a tutte le istituzioni dell'Unione europea rappresenta una condizione sine qua non per la legittimità dell'Unione e per la fiducia da parte dei cittadini; pone l'accento sul fatto che la trasparenza è un percorso a due sensi necessario sia nel lavoro delle stesse istituzioni che tra i lobbisti; ritiene che un accesso paritario dei gruppi d'interesse alle istituzioni dell'Unione europea accresca le competenze a disposizione per gestire l'Unione; ritiene essenziale che i rappresentanti della società civile abbiano accesso alle istituzioni dell'Unione europea, in primo luogo al Parlamento;

2.   reputa che sia specifica responsabilità dei suoi deputati assicurarsi di ricevere informazioni equilibrate; sottolinea che i suoi deputati devono essere ritenuti in grado di operare scelte politiche indipendenti rispetto ai lobbisti;

3.   riconosce che un relatore, se lo ritiene opportuno (su base volontaria), può utilizzare una "impronta legislativa", vale a dire un elenco indicativo, allegato alle relazioni del Parlamento, dei rappresentanti di interessi registrati che sono stati consultati e hanno fornito un contributo significativo nella fase di preparazione della relazione; ritiene particolarmente opportuno inserire un siffatto elenco nelle relazioni legislative; sottolinea tuttavia che è altrettanto importante che la Commissione alleghi una tale "impronta legislativa" alle sue iniziative legislative;

4.   sostiene che il Parlamento deve decidere in assoluta indipendenza in quale misura tenere conto delle opinioni provenienti dalla società civile;

5.   prende atto della normativa vigente secondo la quale i deputati sono tenuti a dichiarare i propri interessi finanziari; invita l'Ufficio di presidenza, sulla base di una proposta dei questori, a elaborare un piano per migliorare ulteriormente l'applicazione e il controllo del rispetto della regolamentazione del Parlamento in virtù della quale i deputati devono dichiarare ogni sostegno che ricevono, tanto in termini finanziari, quanto in termini di personale e di materiale(5);

6.   prende atto della normativa vigente riguardante gli intergruppi che prevede la divulgazione delle fonti di finanziamento; chiede maggiore chiarezza in relazione agli intergruppi, cioè la pubblicazione sul sito web del Parlamento di un elenco di tutti gli intergruppi esistenti, registrati e non, comprese una dichiarazione completa dei sostegni esterni alle attività degli intergruppi nonché una dichiarazione delle finalità generali degli stessi; sottolinea tuttavia che gli intergruppi non dovrebbero essere considerati in alcun modo organi del Parlamento;

7.   invita l'Ufficio di presidenza, sulla base di una proposta dei questori, a esaminare in che modo limitare l'accesso non autorizzato ai piani degli edifici del Parlamento in cui sono situati gli uffici dei deputati, mentre l'accesso del pubblico alle sale di riunione delle commissioni dovrebbe essere limitato solo in circostanze eccezionali;

La proposta della Commissione

8.   accoglie positivamente la proposta della Commissione concernente un quadro maggiormente strutturato per le attività dei lobbisti nell'ambito dell'Iniziativa europea per la trasparenza;

9.   conviene con la definizione data dalla Commissione per il lobbismo, secondo la quale si tratta di "attività svolte al fine di influenzare l'elaborazione delle politiche e il processo decisionale delle istituzioni dell'Unione europea"; ritiene che questa definizione sia in linea con l'articolo 9, paragrafo 4, del proprio regolamento;

10.   sottolinea che tutti i soggetti esterni rispetto alle istituzioni dell'Unione europea, compresi i rappresentanti di interessi sia pubblici che privati, che rientrano nell'ambito di tale definizione e che influenzano regolarmente le istituzioni dovrebbero essere considerati lobbisti e trattati nello stesso modo: i lobbisti professionisti, i lobbisti aziendali "interni", le ONG, i centri di studi, le associazioni di categoria, i sindacati e le organizzazioni dei datori di lavoro, le organizzazioni aventi scopo di lucro e le organizzazioni non-profit nonché gli studi legali, qualora il loro scopo sia di influenzare gli orientamenti politici anziché fornire assistenza legale e patrocinio in giudizio o prestare consulenza legale; sottolinea tuttavia che le regioni e i comuni degli Stati membri, come pure i partiti politici a livello nazionale ed europeo e gli organi cui è riconosciuto uno status giuridico dai trattati non rientrano nell'ambito di queste norme quando operano conformemente al ruolo previsto dai trattati ed eseguono compiti loro attribuiti dagli stessi;

11.   approva in linea di principio la proposta della Commissione concernente uno "sportello unico" dove i lobbisti possano registrarsi sia presso la Commissione che presso il Parlamento; chiede un accordo interistituzionale tra il Consiglio, la Commissione e il Parlamento relativo a un registro comune obbligatorio - come già avviene de facto al Parlamento - che sarebbe applicabile in tutte le istituzioni e comporterebbe un obbligo di completa informativa finanziaria, un meccanismo comune di esclusione dal registro e un codice comune di condotta etica; ricorda tuttavia le differenze essenziali tra il Consiglio, la Commissione e il Parlamento in quanto istituzioni; si riserva pertanto il diritto di valutare la proposta della Commissione quando sarà ultimata e di decidere soltanto in quel momento se sostenerla o meno;

12.   ricorda che il numero di rappresentanti di interessi con accesso al Parlamento deve rimanere entro limiti ragionevoli; suggerisce pertanto di adottare un sistema in base al quale i gruppi d'interesse debbono registrarsi un'unica volta presso tutte le istituzioni, lasciando a ciascuna istituzione il compito di decidere se accordare l'accesso ai propri locali e consentendo così al Parlamento di mantenere il limite di quattro lasciapassare per ciascuna organizzazione o società;

13.   sollecita il riconoscimento reciproco dei rispettivi registri da parte del Consiglio, della Commissione e del Parlamento in caso di mancata elaborazione di un registro comune; suggerisce che, in assenza di accordo tra le istituzioni per quanto concerne un registro comune, i rispettivi registri in linea dovrebbero comprendere collegamenti agli altri registri onde consentire un raffronto delle iscrizioni dei lobbisti; invita il Segretario generale a spostare l'elenco dei rappresentanti dei gruppi d'interesse accreditati al Parlamento in un punto più agevolmente accessibile del sito del Parlamento;

14.   propone che sia istituito in tempi brevi un gruppo di lavoro congiunto composto da rappresentanti del Consiglio, Commissari e membri del Parlamento europeo, designati dalla Conferenza dei presidenti, allo scopo di esaminare, entro la fine del 2008, le implicazioni di un registro comune per tutti i lobbisti che desiderano accedere al Consiglio, alla Commissione o al Parlamento e l'elaborazione di un codice di condotta comune; incarica il suo Segretario generale di prendere le iniziative necessarie;

15.   esorta il Consiglio ad aderire a un eventuale registro comune; ritiene che si debbano esaminare attentamente le attività dei rappresentanti di interessi in relazione al Segretariato del Consiglio nel contesto delle questioni di codecisione;

16.   prende atto della decisione della Commissione di introdurre inizialmente un registro volontario e di valutare il sistema dopo un anno, ma teme che un sistema puramente volontario permetterà ai lobbisti meno responsabili di evitare di rispettare le regole; invita le tre istituzioni a riesaminare le regole che disciplinano le attività dei lobbisti entro tre anni dall'istituzione di un registro comune, onde stabilire se il sistema modificato permetta di ottenere la necessaria trasparenza quanto alle attività di tali gruppi; è consapevole che il trattato di Lisbona fornisce la base giuridica per un registro obbligatorio e esprime la propria intenzione, nel frattempo, di cooperare con le istituzioni attraverso un accordo interistituzionale, sulla base dei registri esistenti; ritiene che l'obbligo di registrazione dovrebbe essere un requisito per i lobbisti che desiderano accedere regolarmente alle istituzioni, come già avviene de facto al Parlamento;

17.   ritiene che, vista la continua evoluzione delle pratiche di lobbismo, le regole che disciplinano queste ultime debbano essere sufficientemente flessibili per adattarsi rapidamente ai cambiamenti;

18.   prende atto del progetto di codice di condotta per i rappresentanti di interessi elaborato dalla Commissione; ricorda alla Commissione che il Parlamento dispone di un siffatto codice da più di 10 anni e la invita a negoziare con il Parlamento in vista dell'introduzione di regole comuni; è del parere che il codice dovrebbe contenere un forte elemento di controllo relativo alla condotta dei lobbisti; sottolinea che occorre comminare sanzioni ai lobbisti che violano il codice di condotta; pone l'accento sulla necessità di destinare risorse sufficienti (personale e finanziamenti) alla verifica delle informazioni contenute nel registro; ritiene che, per quanto concerne il registro della Commissione, le sanzioni potrebbero comprendere la sospensione dal registro e, in casi più gravi, l'esclusione dallo stesso; ritiene che, una volta istituito un registro comune, e qualsiasi inosservanza da parte di un lobbista dovrebbe comportare sanzioni relativamente all'accesso a tutte le istituzioni cui si applica il registro;

19.   sottolinea la necessità che il registro sia di agevole consultazione e facilmente accessibile su internet: ritiene che il pubblico debba essere in grado di utilizzarlo e consultarlo facilmente e che il registro debba comprendere, oltre ai nomi delle organizzazioni che svolgono attività di lobbismo, i nominativi dei lobbisti stessi;

20.   sottolinea che il registro dovrebbe prevedere categorie distinte nelle quali registrare i lobbisti secondo il tipo di interessi che rappresentano (associazioni professionali, rappresentanti di società, sindacati, organizzazioni dei datori di lavoro, studi legali, ONG, ecc.);

21.   accoglie positivamente la decisione della Commissione di chiedere che il requisito di divulgazione delle informative finanziarie da parte dei rappresentanti di interessi che si iscrivono nel registro si applichi agli elementi seguenti:

   il fatturato realizzato dalle società di consulenza e dagli studi legali grazie alla rappresentanza di interessi presso le istituzioni dell'Unione europea, oltre al peso relativo dei loro principali clienti;
   una stima dei costi associati all'attività diretta di lobbismo presso le istituzioni dell'Unione europea sostenuti dai lobbisti "interni" e dalle associazioni di categoria;
   il bilancio complessivo e la ripartizione delle principali fonti di finanziamento delle ONG e dei centri di studi;

22.   sottolinea che il requisito dell'informativa finanziaria deve applicarsi in modo uguale a tutti i rappresentanti di interessi registrati;

23.   chiede al summenzionato gruppo di lavoro comune di proporre criteri specifici relativamente al requisito dell'informativa finanziaria, ad esempio un'indicazione delle spese sostenute per la rappresentanza di interessi entro parametri significativi (senza necessità di precisare gli importi esatti);

24.   invita la propria commissione competente a preparare le necessarie modifiche al regolamento;

o
o   o

25.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 261 del 9.9.1996, pag. 75.
(2) GU C 167 del 2.6.1997, pag. 20.
(3) Articolo 9, paragrafo 4 del regolamento.
(4) Articolo 3 dell'allegato IX del regolamento.
(5) Articolo 2 dell'allegato I del regolamento.

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