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Procedura : 2007/0211(CNS)
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Ciclo del documento : A6-0145/2008

Testi presentati :

A6-0145/2008

Discussioni :

PV 19/05/2008 - 23
CRE 19/05/2008 - 23

Votazioni :

PV 20/05/2008 - 8.4
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Testi approvati :

P6_TA(2008)0203

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Martedì 20 maggio 2008 - Strasburgo
Creazione dell'Impresa Comune "Celle a combustibile e idrogeno" *
P6_TA(2008)0203A6-0145/2008

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 maggio 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'Impresa Comune "Celle a combustibile e idrogeno" (COM(2007)0571 – C6-0446/2007 – 2007/0211(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0571),

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(1) (Regolamento finanziario), e in particolare il suo articolo 185,

–   visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(2) (AII), in particolare il punto 47,

–   visti gli articoli 171 e 172 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0446/2007),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per i bilanci (A6-0145/2008),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   ritiene che l'importo di riferimento indicato nella proposta legislativa debba essere compatibile con il massimale della rubrica 1a dell'attuale Quadro finanziario pluriennale 2007-2013 nonché con le disposizioni del punto 47 dell'Accordo interistituzionale (AII) del 17 maggio 2006; osserva che qualsiasi finanziamento al di là del 2013 deve essere valutato nel contesto dei negoziati relativi al prossimo quadro finanziario;

3.   sottolinea che il parere emesso dalla commissione per i bilanci non pregiudica l'esito della procedura di cui al punto 47 dell'AII del 17 maggio 2006, che si applica all'istituzione dell'Impresa Comune "Celle a combustibile e idrogeno";

4.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

5.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

6.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

7.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)
(7 bis)  Nel marzo 2007, il gruppo di attuazione della Piattaforma tecnologica europea "Idrogeno e celle a combustibile" ha approvato un piano di attuazione che valutava a 7,4 miliardi EUR il bilancio necessario sul periodo 2007-2015 per soddisfare le sfide tecnologiche, un terzo del quale avrebbe dovuto essere destinato alla ricerca e sviluppo. Affinché l'Unione europea sia in grado di sviluppare tecnologie sostenibili a lungo termine, una parte significativa di tale bilancio destinato alla ricerca e sviluppo dovrebbe essere utilizzata per la ricerca orientata all'innovazione.
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 9
(9)  L'obiettivo dell'ITC "celle a combustibile e idrogeno" è di attuare un programma di attività di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione in Europa nei settori delle celle a combustibile e dell'idrogeno. Queste attività devono essere realizzate tramite la cooperazione e la partecipazione di parti interessate provenienti dal comparto industriale, comprese le PMI, i centri di ricerca, le università e le regioni.
(9)  L'obiettivo dell'ITC "celle a combustibile e idrogeno" è di attuare un programma di attività di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione in Europa nei settori delle celle a combustibile e dell'idrogeno. Queste attività, che dovranno muovere dal lavoro svolto dalla Piattaforma tecnologica europea "Idrogeno e celle a combustibile", dovrebbero essere realizzate tramite la cooperazione e la partecipazione di parti interessate provenienti dal comparto industriale, comprese le PMI, i centri di ricerca, le università e le regioni.
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 10
(10)  In considerazione del partenariato pubblico/privato, che vede la collaborazione di parti interessate di grande livello, e delle sue attività a lungo termine, dei vantaggi socioeconomici previsti per la popolazione europea, della messa in comune di risorse finanziarie e del cofinanziamento nel settore delle attività di RST&D nel settore delle celle a combustibile e dell'idrogeno fornito dalla Commissione e dall'industria, delle competenze scientifiche e tecniche di alto livello richieste nonché del contributo dei diritti di proprietà intellettuale, è essenziale istituire un'impresa comune "celle a combustibile ed idrogeno" (in appresso "impresa comune FCH") ai sensi dell'articolo 171 del trattato. Tale soggetto giuridico dovrebbe garantire l'utilizzo coordinato e la gestione efficiente dei fondi assegnati all'ITC sulle "celle a combustibile e idrogeno". L'impresa comune FCH dovrebbe essere istituita per un periodo iniziale di 10 anni fino al 31 dicembre 2017 per garantire una gestione adeguata delle attività di ricerca avviate ma non terminate nel corso del Settimo programma quadro (2007-2013). Tale periodo può essere prorogato.
(10)  In considerazione del partenariato pubblico/privato, che vede la collaborazione di parti interessate di grande livello, e delle sue attività a lungo termine, dei vantaggi socioeconomici previsti per la popolazione europea, della messa in comune di risorse finanziarie e del cofinanziamento nel settore delle attività di RST&D nel settore delle celle a combustibile e dell'idrogeno fornito dalla Commissione e dall'industria, delle competenze scientifiche e tecniche di alto livello richieste nonché del contributo dei diritti di proprietà intellettuale, è essenziale istituire un'impresa comune "celle a combustibile ed idrogeno" (in appresso "impresa comune FCH") ai sensi dell'articolo 171 del trattato. Tale soggetto giuridico dovrebbe garantire l'utilizzo coordinato e la gestione efficiente dei fondi assegnati all'ITC sulle "celle a combustibile e idrogeno". L'impresa comune FCH dovrebbe essere istituita per un periodo che termina il 31 dicembre 2017 per garantire una gestione adeguata delle attività di ricerca avviate ma non terminate nel corso del Settimo programma quadro (2007-2013). È opportuno garantire che, dopo l'ultimo invito a presentare proposte del 2013, i progetti ancora in corso siano attuati, monitorati e finanziati sino al 2017.
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)
(10 bis)  Sono necessarie significative innovazioni in una serie di settori affinché le tecnologie delle celle a combustibile e dell'idrogeno siano utilizzate in modo efficace. La Commissione dovrebbe, quindi, svolgere un ruolo chiave nel garantire che venga posto un accento adeguato sulla ricerca a lungo termine e affinché sia previsto un sostegno adeguato in tal senso, tenendo conto del parere espresso dagli organi consultivi dell'impresa comune FCH, segnatamente il Comitato scientifico e il Gruppo ad alto livello degli Stati membri.
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)
(11 bis)  Deve essere promossa la partecipazione delle PMI, dei centri di ricerca e delle università alle attività di RST. In linea con le regole per la partecipazione al Settimo programma quadro, il livello massimo di finanziamento pubblico dei costi ammissibili dovrebbe, nel caso delle PMI, dei centri di ricerca e delle università, essere maggiore del 50% rispetto agli altri enti.
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 12
(12)  I membri fondatori dell'impresa comune FCH devono essere la Comunità europea ed il Gruppo industriale europeo per l'iniziativa tecnologica congiunta sulle celle a combustibile e l'idrogeno (in appresso denominato "il Gruppo industriale"), che rappresenta gli interessi delle imprese ed è aperto alle imprese private. Un gruppo scientifico di ricerca può diventare membro dell'impresa comune FCH.
(12)  I membri fondatori dell'impresa comune FCH devono essere la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione, ed il Gruppo industriale europeo per l'iniziativa tecnologica congiunta sulle celle a combustibile e l'idrogeno (in appresso denominato "il Gruppo industriale"), che rappresenta gli interessi delle imprese ed è aperto alle imprese private e alle associazioni industriali delle celle a combustibile e dell'idrogeno. Un gruppo scientifico di ricerca può diventare membro dell'impresa comune FCH.
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 13
(13)  I costi amministrativi dell'impresa comune FCH devono essere sostenuti, in contanti, in misura uguale dalla Comunità europea e dal Gruppo industriale fin dall'inizio. Se viene costituito il Gruppo scientifico di ricerca, il suo contributo deve essere pari a 1/12 dei costi amministrativi.
(13)  I costi amministrativi dell'impresa comune FCH devono essere sostenuti, in contanti, in misura uguale dalla Comunità europea e dal Gruppo industriale fin dall'inizio. Se costituito, anche il Gruppo scientifico di ricerca deve contribuire ai costi amministrativi.
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)
(13 bis)  I costi correnti, e in particolare i costi amministrativi, dovrebbero essere mantenuti allo stretto minimo, provvedendo anche ad utilizzare appieno le risorse e gli apparati organizzativi degli organismi esistenti.
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 14
(14)  I costi operativi inerenti alle attività di RST&D devono essere finanziati dalla Comunità e dal settore privato.
I costi operativi devono essere finanziati dalla Comunità, dall'industria e da altri soggetti giuridici pubblici e privati che partecipano alle attività. Ulteriori finanziamenti potranno essere ottenuti fra l'altro dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), in particolare mediante il meccanismo di finanziamento con ripartizione del rischio sviluppato congiuntamente dalla BEI e dalla Commissione a norma dell'allegato III della decisione 2006/971/CE.
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)
(14 bis)  Per soddisfare l'esigenza di garantire condizioni di occupazione stabili e parità di trattamento del personale nonché di attrarre personale scientifico e tecnico specializzato di eccellente livello è necessario che la Commissione sia autorizzata a distaccare presso l'impresa comune FCH il numero di funzionari che giudicherà necessario. Il restante personale dovrà essere assunto dall'impresa comune FCH in conformità del diritto del lavoro dello Stato ospitante.
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 15
(15)  L'impresa comune FCH deve essere un organismo istituito dalla Comunità, che riceve il discarico per l'esecuzione del bilancio dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio. Tuttavia, si deve tener conto delle specificità derivanti dalla natura dell'ITC quale partnership pubblico/privato, in particolare dal contributo del settore privato al bilancio.
(15)  L'impresa comune FCH deve essere un organismo istituito dalle Comunità, cui il Parlamento europeo concede il discarico per l'esecuzione del bilancio, tenendo conto di una raccomandazione del Consiglio.
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 16
(16)  È necessario che l'impresa comune FCH adotti, previa consultazione della Commissione, specifiche disposizioni finanziarie ispirate ai principi del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee. Tali disposizioni devono tenere conto delle esigenze operative specifiche dell'impresa comune che derivano, in particolare, dalla necessità di combinare finanziamento comunitario e finanziamento privato.
(16)  Le norme finanziarie applicabili all'impresa comune FCH possono discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee1, solo se lo richiedono esigenze operative specifiche, in particolare la necessità di combinare finanziamento comunitario e finanziamento privato. Per l'adozione di qualsiasi deroga al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 è richiesto il consenso preliminare della Commissione. L'Autorità di bilancio è informata di queste deroghe.
____________________
1GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. Rettifica in GU L 2 del 7.1.2003, pag. 39.
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Articolo 1
1.  Ai fini dell'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta (in appresso "ITC") nel settore delle celle a combustibile e dell'idrogeno è costituita un'impresa comune ai sensi dell'articolo 171 del trattato (in appresso "impresa comune FCH") per un periodo che termina il 31 dicembre 2017. Questo periodo può essere prorogato mediante revisione del presente regolamento.
1.  Ai fini dell'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta (in appresso "ITC") nel settore delle celle a combustibile e dell'idrogeno è costituita un'impresa comune ai sensi dell'articolo 171 del trattato (in appresso "impresa comune FCH") per un periodo che termina il 31 dicembre 2017. Si deve garantire che, dopo l'ultimo invito a presentare proposte del 2013, i progetti ancora in corso siano attuati, monitorati e finanziati fino al 2017.
2.  L'impresa comune FCH è dotata di personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri essa gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali. In particolare, può acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
2.  L'Impresa comune FCH è un organismo istituito conformemente all'articolo 185 del regolamento finanziario e al punto 47 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria*. In ciascuno degli Stati membri essa gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali. In particolare, può acquistare e alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
3.  L'impresa comune FCH è considerata un'organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 22, lettera c), della direttiva 2004/17/CE e dell'articolo 15, lettera c), della direttiva 2004/18/CE.
4.  L'impresa comune FCH ha sede a Bruxelles (Belgio).
4.  L'impresa comune FCH ha sede a Bruxelles (Belgio).
5.  Lo statuto dell'impresa comune FCH è riportato nell'allegato.
5.  Lo statuto dell'impresa comune FCH è riportato nell'allegato.
__________
* GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione 2008/29/CE (GU L 6 del 10.1.2008, pag. 7).
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Articolo 2 – Paragrafo 2
2.  In particolare, l'impresa comune:
2.  In particolare, l'impresa comune:
-a) mira a collocare l'Unione europea in prima linea nelle tecnologie delle celle a combustibile e dell'idrogeno e a permettere la penetrazione commerciale di tali tecnologie, per far beneficiare il mercato dei grandi vantaggi che da esse ci si attende;
(a) sostiene la RST&D (ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione) negli Stati membri e nei paesi associati in modo coordinato per superare le carenze del mercato e concentrarsi sullo sviluppo di applicazioni commerciali, in modo da facilitare ulteriori sforzi delle imprese volti a una rapida penetrazione delle tecnologie delle celle a combustibile e dell'idrogeno.
(a) sostiene la RST (ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione) negli Stati membri e nei paesi associati al Settimo programma quadro (di seguito denominati i "Paesi associati") in modo coordinato per superare le carenze del mercato e concentrarsi sullo sviluppo di applicazioni commerciali, in modo da facilitare ulteriori sforzi delle imprese volti a una rapida penetrazione delle tecnologie delle celle a combustibile e dell'idrogeno.
(b) sostiene l'attuazione delle priorità di ricerca dell'ITC "Celle a combustibile e idrogeno", segnatamente mediante la concessione di sovvenzioni a seguito di inviti a presentare proposte concorrenziali;
(b) sostiene l'attuazione delle priorità di ricerca dell'ITC "Celle a combustibile e idrogeno", compresa la ricerca di punta, segnatamente mediante la concessione di sovvenzioni a seguito di inviti a presentare proposte concorrenziali;
(c) mira ad incoraggiare l'aumento degli investimenti pubblici e privati destinati alla ricerca sulle tecnologie delle celle a combustibile e dell'idrogeno negli Stati membri e nei paesi associati;
(c) mira ad incoraggiare l'aumento degli investimenti pubblici e privati destinati alla ricerca sulle tecnologie delle celle a combustibile e dell'idrogeno negli Stati membri e nei paesi associati;
(d) conclude i contratti di servizi e forniture necessari per l'esercizio dell'impresa comune FCH;
(e) garantisce l'efficienza e l'efficacia dell'iniziativa tecnologica congiunta in materia di celle a combustibile e idrogeno.
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Articolo 3
Articolo 3
soppresso
Membri
1.  I membri fondatori dell'impresa comune FCH (in appresso definiti "i membri fondatori") sono:
(a) la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione; e
(b) il Gruppo industriale europeo per l'iniziativa tecnologica congiunta sulle celle a combustibile e l'idrogeno Aisbl, società di diritto belga (in appresso denominato "il Gruppo industriale").
2.  Un gruppo scientifico di ricerca, che rappresenti gli istituti di ricerca senza scopo di lucro, le università ed i centri di ricerca (in appresso denominato "membro"), può diventare membro sempre che sia istituita un'entità che rappresenti la comunità scientifica di ricerca. Se è costituito il Gruppo scientifico di ricerca, esso dispone di un seggio nel consiglio di direzione.
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 4
Articolo 4
soppresso
Organi
1.  Gli organi esecutivi dell'impresa comune FCH sono:
(a) il consiglio di direzione, e
(b) l'Ufficio del programma.
2.  Gli organi consultivi dell'impresa comune FCH sono:
(a) il Gruppo ad alto livello degli Stati membri;
(b) il Comitato scientifico.
3.  L'Assemblea generale delle parti interessate è un forum di consultazione sui progressi, il livello tecnico raggiunto, l'orientamento futuro delle attività di ricerca.
L'Assemblea generale delle parti interessate è aperta a tutte le parti interessate dei settori pubblici e privati, ai gruppi di interesse internazionali degli Stati membri e dei paesi terzi. Si riunisce una volta all'anno.
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 5
Fonti di finanziamento
Contributo comunitario
1.  Le attività dell'impresa comune FCH sono finanziate congiuntamente mediante contributi dei membri fondatori e del membro. Inoltre, possono essere accettati anche contributi ai progetti provenienti dagli Stati membri, dai paesi associati, dalle regioni o da altre parti interessate che condividono gli obiettivi dell'ITC.
2.  I costi amministrativi dell'impresa comune FCH devono essere sostenuti, in contanti, in misura uguale dalla Comunità europea e dal Gruppo industriale fin dall'inizio. Se viene costituito il Gruppo scientifico di ricerca, il suo contributo deve essere pari a 1/12 dei costi amministrativi. In tal caso, il contributo della Commissione diminuisce in misura proporzionale.
3.  I costi operativi per le attività di RST&D sono sostenuti congiuntamente mediante il contributo finanziario comunitario e i contributi in natura apportati dai soggetti giuridici privati che partecipano alle attività, per un valore che sia quantomeno equivalente ai contributi della Comunità.
4.  Il contributo massimo della Comunità all'impresa comune FCH a copertura dei costi amministrativi ed operativi è pari a 470 milioni di euro. I costi amministrativi sono stimati ad un importo massimo di 20 milioni di euro. I contributi provengono dal programma specifico "Cooperazione" che attua il Settimo programma quadro (2007-2013) della Comunità europea per azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, conformemente a quanto disposto dall'articolo 54, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee. Le modalità del contributo finanziario della Comunità sono stabilite mediante un accordo generale e accordi finanziari annuali che devono essere conclusi tra la Commissione, per conto della Comunità, e l'impresa comune FCH.
4.  Il contributo iniziale della Comunità all'impresa comune FCH a copertura dei costi correnti (inclusi quelli amministrativi) ed operativi è pari a 470 milioni di euro. I contributi versati sono a carico del bilancio generale dell'Unione europea, e in particolare degli stanziamenti a titolo dei temi "Energia", "Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione", "Ambiente (cambiamenti climatici inclusi) e "Trasporti (aeronautica compresa)" del programma specifico "Cooperazione" che attua il Settimo programma quadro (2007-2013) della Comunità europea per azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, conformemente a quanto disposto dall'articolo 54, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee. Tale contributo potrebbe essere rivisto nell'ambito del riesame intermedio alla luce dei progressi effettuati, nonché delle realizzazioni e dell'impatto dell'impresa comune FCH.
5.   A meno che non ne sia garantito il finanziamento dopo il 2013 (alla scadenza del 7° PQ), solo i progetti per i quali è stata firmata una convenzione di sovvenzione entro il 31 dicembre 2013 continuano nel periodo 2014-2017.
5.   Le modalità del contributo finanziario della Comunità sono stabilite mediante un accordo generale e accordi finanziari annuali da stipularsi tra la Commissione, per conto della Comunità, e l'impresa comune FCH.
5 bis.  La quota del contributo comunitario all'impresa comune FCH per il finanziamento delle attività di RST è assegnata a seguito di inviti a presentare proposte concorrenziali e di una valutazione del progetto proposto realizzata con l'aiuto di esperti indipendenti.
5 ter.  Il contributo della Commissione ai costi correnti non supera i 20 milioni di euro, pagabili in rate annuali di un importo massimo di 2 milioni di euro; la parte di tale contributo non spesa durante l'anno in corso viene resa disponibile per le attività di RST degli anni successivi.
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 6
Articolo 6
soppresso
Partecipazione a progetti
1.  La partecipazione ai progetti è aperta ai soggetti giuridici e alle organizzazioni internazionali con sede in uno Stato membro nonché in un paese associato o in qualsiasi paese terzo, a condizione che siano soddisfatte le condizioni minime.
2.  Le condizioni minime da soddisfare per i progetti finanziati dall'impresa comune FCH sono le seguenti:
(a) devono partecipare almeno tre soggetti giuridici, ciascuno con sede in uno Stato membro o in un paese associato, ma nessuno Stato membro o paese terzo può ospitare più di uno dei soggetti giuridici partecipanti;
(b) i tre soggetti giuridici devono essere indipendenti uno dall'altro ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013);
(c) almeno uno dei soggetti giuridici deve essere membro del Gruppo industriale o del Gruppo scientifico di ricerca, se costituito.
3.  I soggetti giuridici che desiderano partecipare ad un progetto costituiscono un consorzio e designano uno dei suoi membri come coordinatore. In linea di massima, il coordinatore è membro del Gruppo industriale o del Gruppo scientifico di ricerca, se costituito. Le eccezioni devono essere approvate dal Consiglio di direzione.
4.  La condizione minima che devono soddisfare i contratti di servizi e di forniture, le azioni di sostegno, gli studi e le attività di formazione finanziate dall'impresa comune FCH è la partecipazione di un soggetto giuridico.
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 7
Articolo 7
soppresso
Ammissibilità al finanziamento
1.  Il contributo comunitario all'impresa comune FCH per il finanziamento delle attività di RST&D è assegnato a seguito di inviti a presentare proposte concorrenziali.
2.  In casi eccezionali, l'impresa comune FCH può pubblicare gare d'appalto, se ciò è ritenuto idoneo per perseguire in modo efficace gli obiettivi della ricerca.
3.  Sono ammissibili al finanziamento i soggetti giuridici di diritto privato che soddisfanno tutti i seguenti criteri:
(a) risiedere in uno Stato membro o avere sede sociale o la sede di attività principale o centrale in uno Stato parte dell'Accordo sullo spazio economico europeo o in un paese associato o candidato;
(b) condurre pertinenti attività di RST&D, industrializzazione o sviluppo delle applicazioni relative alle celle a combustibile e/o l'idrogeno, e/o piani concreti che prevedono l'avvio di tali attività in un futuro prossimo, sul territorio dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.
4.  Inoltre, sono ammissibili al finanziamento:
(a) gli organismi pubblici senza scopo di lucro con sede in uno Stato membro, un paese associato, un paese candidato o un paese del SEE, compresi gli istituti d'istruzione secondaria e superiore;
(b) le organizzazioni internazionali dotate di personalità giuridica a norma del diritto pubblico internazionale, nonché le agenzie specializzate istituite da queste organizzazioni intergovernative;
(c) i soggetti giuridici di paesi terzi, a condizione che il Consiglio di direzione ritenga che la loro partecipazione presenti un interesse particolare per il progetto.
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1
1.  Il regolamento finanziario dell'impresa comune FCH è basato sui principi del regolamento n. 1605/2002. Esso può discostarsi dal regolamento finanziario n. 1605/2002 ove ciò sia richiesto dalle esigenze operative specifiche dell'impresa comune FCH e previo accordo della Commissione.
1.  Le norme finanziarie applicabili all'impresa comune FCH non possono discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002, salvo che ciò non sia specificamente richiesto per le sue esigenze operative e previo accordo della Commissione. L'autorità di bilancio è informata di tali deroghe.
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 9 – Paragrafo 1
1.  Lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità e le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni della Comunità europea ai fini dell'applicazione di detto statuto e di detto regime si applicano al personale dall'impresa comune FCH.
1.  L'impresa comune FCH assume il proprio personale in conformità del diritto del lavoro dello Stato ospitante. La Commissione potrà distaccare presso l'Impresa comune FCH il numero di funzionari che giudicherà necessario.
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 9 – Paragrafo 2
2.  Nei confronti del suo personale, l'impresa comune FCH esercita i poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee e all'autorità che può stipulare contratti in base al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.
soppresso
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 9 – Paragrafo 3
3.  Il Consiglio di direzione adotta, previo accordo con la Commissione, le misure di attuazione necessarie, conformemente all'articolo 110 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.
3.  Il Consiglio di direzione adotta, previo accordo con la Commissione, le misure di attuazione necessarie per il distacco di funzionari delle Comunità europee.
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 10
Articolo 10
soppresso
Privilegi e immunità
All'impresa comune FCH e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 13
1.  La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio un rapporto annuale sui progressi realizzati dall'impresa comune FCH.
1.  La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio un rapporto annuale sui progressi realizzati dall'impresa comune FCH. Il rapporto indica il numero delle proposte presentate, il numero di quelle selezionate per il finanziamento, le categorie di partecipanti (comprese le PMI) e le statistiche paese.
2.  Due anni dopo la costituzione dell'impresa comune FCH, e comunque entro il 2010, la Commissione effettua, con l'aiuto di esperti indipendenti, una valutazione intermedia dell'impresa comune FCH. La valutazione riguarda la qualità e l'efficacia dell'impresa comune FCH e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi. La Commissione comunica le conclusioni della valutazione, corredate delle sue osservazioni, al Parlamento europeo e al Consiglio.
2.  Entro il 31 dicembre 2011 e il 31 dicembre 2014, la Commissione presenta valutazioni intermedie dell'impresa comune FCH condotte con l'aiuto di esperti indipendenti. La valutazione riguarda la qualità e l'efficacia dell'impresa comune FCH e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi. La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le conclusioni della valutazione, corredate delle sue osservazioni e, se del caso, di proposte di modifica del presente regolamento.
3.   Alla fine del 2017, la Commissione effettua, con l'aiuto di esperti indipendenti, una valutazione finale dell'impresa comune FCH. I risultati della valutazione finale sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio.
3.  Entro sei mesi dalla conclusione dell'impresa comune FCA, la Commissione effettua, con l'aiuto di esperti indipendenti, una valutazione finale dell'impresa comune. I risultati della valutazione finale sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio.
4.  Il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune FCH viene dato dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, conformemente a una procedura stabilita dal regolamento finanziario dell'impresa comune FCH.
4.  Il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune FCH viene dato dal Parlamento europeo, che tiene conto di una raccomandazione del Consiglio.
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 17
L'impresa comune FCH adotta regole che disciplinano l'utilizzazione e la diffusione dei risultati della RST&D, comprese disposizioni relative all'esercizio, se del caso, dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività di RST&D condotte ai sensi del presente regolamento. Tali norme garantiscono l'utilizzo e la diffusione dei risultati delle attività di RST&D.
L'impresa comune FCH adotta regole che disciplinano l'utilizzazione e la diffusione dei risultati della ricerca sulla base dei principi sanciti nel Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013)1 (di seguito denominate "norme di partecipazione al Settimo Programma quadro"); dette norme garantiscono la protezione degli eventuali diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività di RST condotte ai sensi del presente regolamento e l'utilizzo e la diffusione dei risultati della ricerca;
________________
1GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1.
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 19
Un accordo di sede è concluso tra l'impresa comune FCH e il Belgio per quanto riguarda gli uffici, i privilegi e le immunità e gli altri elementi che il Belgio deve fornire all'impresa comune FCH.
Un accordo di sede è concluso tra l'impresa comune FCH e il Belgio concernente l'assistenza del paese ospitante per quanto riguarda gli uffici, i privilegi e le immunità e gli altri elementi che il Belgio deve fornire all'impresa comune FCH.
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Allegato – Articolo I.1 – paragrafo 3
3.  L'impresa comune FCH è costituita a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per un periodo iniziale che termina il 31.12.2017.
3.  L'impresa comune FCH è costituita a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per un periodo iniziale che termina il 31.12.2017. L'impresa comune FCH è un organismo istituito conformemente all'articolo 185 del regolamento finanziario e al punto 47 dell'AII del 17 maggio 2006.
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Allegato – Articolo I.2
Obiettivi e compiti principali
Compiti ed attività principali
1.  L'impresa comune FCH opera, nell'ambito del campo d'applicazione del 7° PQ, per consentire la penetrazione commerciale delle tecnologie delle celle a combustibile e dell'idrogeno, contribuendo a fare in modo che le forze del mercato commerciale producano i sostanziali vantaggi pubblici potenziali.
1.   I compiti e le attività principali dell"impresa comune FCH sono i seguenti:
2.  Gli obiettivi comprendono:
– portare l'Europa all'avanguardia mondiale delle tecnologie delle celle a combustibile e dell'idrogeno;
a) garantire la costituzione e la gestione efficace dell'Iniziativa tecnologica congiunta sulle celle a combustibile e l'idrogeno;
– con riferimento agli sforzi nel settore della ricerca, raggiungere la massa critica necessaria per dare fiducia all'industria, agli investitori pubblici e privati, ai responsabili politici e alle altre parti interessate affinché si impegnino in un programma a lungo termine;
b) con riferimento agli sforzi nel settore della ricerca, raggiungere la massa critica necessaria per dare fiducia all'industria, agli investitori pubblici e privati, ai responsabili politici e alle altre parti interessate affinché si impegnino in un programma a lungo termine;
– attirare nuovi investimenti nelle attività di RST&D da parte delle imprese, così come a livello nazionale e regionale;
c) attirare nuovi investimenti nelle attività di RST&D da parte delle imprese, così come a livello nazionale e regionale;
– costruire lo Spazio europeo della ricerca mediante una stretta cooperazione con le ricerche condotte a livello nazionale e regionale, pur nel rispetto della sussidiarietà;
– integrare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e la dimostrazione e concentrasi su obiettivi a lungo termine in materia di sviluppo sostenibile e di competitività delle imprese per quanto riguarda i costi, le prestazioni e la durata, e superare le strozzature tecnologiche critiche;
d) integrare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e la dimostrazione e concentrasi su obiettivi a lungo termine in materia di sviluppo sostenibile e di competitività delle imprese per quanto riguarda i costi, le prestazioni e la durata, e superare le strozzature tecnologiche critiche;
– favorire l'innovazione e la nascita di nuove catene di valore che includano le PMI;
e) favorire l'innovazione e la nascita di nuove catene di valore che includano le PMI;
– facilitare l'interazione tra le imprese, le università ed i centri di ricerca, in particolare in materia di ricerca fondamentale;
f) facilitare l'interazione tra le imprese, le università ed i centri di ricerca, in particolare in materia di ricerca fondamentale;
g) promuovere la partecipazione delle PMI alle sue attività, secondo gli obiettivi del Settimo Programma quadro;
– incoraggiare la partecipazione di istituzioni di tutti gli Stati membri, compresi i nuovi, e dei paesi candidati;
h) incoraggiare la partecipazione di istituzioni di tutti gli Stati membri e paesi associati;
– realizzare ricerche socio-tecno-economiche di vasta portata intese a valutare e controllare i progressi tecnologici e gli ostacoli di natura non tecnica all'ingresso nel mercato;
i) realizzare ricerche socio-tecno-economiche di vasta portata intese a valutare e controllare i progressi tecnologici e gli ostacoli di natura non tecnica all'ingresso nel mercato;
– condurre attività di ricerca a sostegno dell'elaborazione di nuove regolamentazioni e norme e al riesame delle disposizioni esistenti in modo da eliminare le barriere artificiali all'ingresso nel mercato e sostenere l'intercambiabilità, l'interoperabilità, il commercio transfrontaliero dell'idrogeno e dei mercati di esportazione, pur garantendo la sicurezza delle operazioni e senza impedire l'innovazione;
j) condurre attività di ricerca a sostegno dell'elaborazione di nuove regolamentazioni e norme e al riesame delle disposizioni esistenti in modo da eliminare le barriere artificiali all'ingresso nel mercato e sostenere l'intercambiabilità, l'interoperabilità, il commercio transfrontaliero dell'idrogeno e dei mercati di esportazione, pur garantendo la sicurezza delle operazioni e senza impedire l'innovazione;
– fornire informazioni affidabili per sensibilizzare maggiormente il pubblico e suscitare l'accettazione del pubblico in materia di sicurezza dell'idrogeno e dei vantaggi delle nuove tecnologie per l'ambiente, la sicurezza d'approvvigionamento, i costi energetici e l'occupazione;
k) comunicare e diffondere importanti informazioni relative alle sue attività, soprattutto alle PMI e ai centri di ricerca e fornire informazioni affidabili per sensibilizzare maggiormente il pubblico e suscitare l'accettazione del pubblico in materia di sicurezza dell'idrogeno e dei vantaggi delle nuove tecnologie per l'ambiente, la sicurezza d'approvvigionamento, i costi energetici e l'occupazione.
3.  I principali compiti dell'impresa comune FCH sono di garantire la costituzione e la gestione efficace dell'Iniziativa tecnologica congiunta sulle celle a combustibile e l'idrogeno.
4.  Ciò implica:
– stabilire ed attuare un piano pluriennale di attività di ricerca;
l) stabilire ed attuare un piano pluriennale di attività di ricerca;
– impegnare gli importi finanziati dalla Comunità e mobilitare altre risorse del settore pubblico e quelle del settore privato necessarie per l'attuazione delle attività di RST&D;
m) impegnare gli importi finanziati dalla Comunità e mobilitare altre risorse del settore pubblico e quelle del settore privato necessarie per l'attuazione delle attività di RST;
– garantire la corretta conduzione delle attività di RST&D e la sana gestione finanziaria delle risorse;
n) garantire la corretta conduzione delle attività di RST e la sana gestione finanziaria delle risorse;
– cooperare con il Gruppo ad alto livello degli Stati membri;
– cooperare con il Comitato scientifico e consultarlo;
– organizzare le riunioni annuali dell'Assemblea generale delle parti interessate;
– comunicare e diffondere informazioni sui progetti, ivi compreso il nome dei partecipanti, i risultati delle attività di RST&D e l'importo del contributo finanziario dell'impresa comune FCH.
o) comunicare e diffondere informazioni sui progetti, ivi compreso il nome dei partecipanti, i risultati delle attività di RST e l'importo del contributo finanziario dell'impresa comune FCH.
– informare i soggetti giuridici che hanno sottoscritto con l'impresa comune FCH una convenzione di sovvenzione in merito alle possibilità di ottenere dei prestiti presso la Banca europea per gli investimenti, in particolare mediante il meccanismo di finanziamento con condivisione dei rischi istituito nell'ambito del Settimo programma quadro.
p) informare i soggetti giuridici che hanno sottoscritto con l'impresa comune FCH una convenzione di sovvenzione in merito alle possibilità di ottenere dei prestiti presso la Banca europea per gli investimenti, in particolare mediante il meccanismo di finanziamento con condivisione dei rischi istituito nell'ambito del Settimo programma quadro.
– garantire un livello elevato di trasparenza ed una concorrenza leale in condizioni uniformi d'accesso alle attività di ricerca e di dimostrazione dell'impresa comune FCH per tutti i candidati, che siano o no membri del Gruppo scientifico di ricerca o del Gruppo industriale (in particolare le piccole e medie imprese);
q) garantire un livello elevato di trasparenza ed una concorrenza leale in condizioni uniformi d'accesso alle attività di ricerca e di dimostrazione dell'impresa comune FCH per tutti i candidati, che siano o no membri del Gruppo scientifico di ricerca o del Gruppo industriale (in particolare le piccole e medie imprese);
– seguire i progressi a livello internazionale in questo settore e, se necessario, impegnarsi in una cooperazione internazionale;
r) seguire i progressi a livello internazionale in questo settore e, se necessario, impegnarsi in una cooperazione internazionale;
s) sviluppare una stretta cooperazione ed assicurare il coordinamento con il Programma quadro settimo e altre attività, organismi e soggetti interessati UE, nazionali e transnazionali;
t) monitorare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune FCH;
u) svolgere altre attività necessarie al raggiungimento dei suoi obiettivi.
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Allegato – Articolo I.3
Membri e gruppi di interesse
Membri
1.  I membri fondatori dell'impresa comune FCH (in appresso "i membri fondatori") sono:
1.  I membri fondatori dell'impresa comune FCH (in appresso "i membri fondatori") sono:
– la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione europea; e
a) la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione europea; e
– il Gruppo industriale europeo per l'iniziativa tecnologica congiunta sulle celle a combustibile e l'idrogeno Aisbl, società di diritto belga (in appresso denominata "il Gruppo industriale").
b) dopo accettazione dello Statuto, il Gruppo industriale europeo per l'iniziativa tecnologica congiunta sulle celle a combustibile e l'idrogeno Aisbl, un'organizzazione senza scopo di lucro di diritto belga (in appresso denominata "il Gruppo industriale") la cui finalità consiste nel conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune FCH.
2. il Gruppo industriale:
2. il Gruppo industriale:
– è un'organizzazione senza scopo di lucro la cui finalità consiste nel conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune FCH;
– è costituita a norma del diritto belga e opera in base al suo statuto debitamente adottato in funzione dell'Iniziativa tecnologica congiunta;
– provvede a che il suo contributo alle risorse dell'impresa comune FCH, ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento, sia fornito in anticipo sotto forma di contributo in contanti di importo parti al 50% dei costi amministrativi dell'impresa comune FCH e trasferito al bilancio di quest'ultima prima dell'inizio di ciascun esercizio finanziario;
– provvede a che il suo contributo alle risorse dell'impresa comune FCH, secondo il disposto del presente regolamento, sia fornito in anticipo sotto forma di contributo in contanti di importo parti al 50% dei costi amministrativi dell'impresa comune FCH e trasferito al bilancio di quest'ultima prima dell'inizio di ciascun esercizio finanziario;
– assicura che il contributo delle imprese all'esercizio delle attività di RST&D finanziate dall'impresa comune FCH sia fornito in natura e copra almeno il 50% dei costi totali dei progetti, calcolati su base annuale;
– assicura che il contributo delle imprese all'esercizio delle attività di RST finanziate dall'impresa comune FCH corrisponda almeno al contributo della Comunità;
– è aperto all'adesione di qualsiasi soggetto giuridico di diritto privato (comprese le piccole e medie imprese), costituito conformemente al diritto di uno Stato membro, di uno Stato associato o di uno Stato del SEE ed avente sede sociale o il centro principale delle sue attività nel territorio di uno di questi Stati, a condizione che operi nel settore delle celle a combustibile e dell'idrogeno in Europa e si impegni a contribuire agli obiettivi ed alle risorse dell'impresa comune FCH.
– è aperto all'adesione, a condizioni eque e ragionevoli, di qualsiasi soggetto giuridico di diritto privato (comprese le piccole e medie imprese e le relative associazioni industriali delle celle a combustibile e idrogeno), costituito conformemente al diritto di uno Stato membro o associato ed avente sede sociale o il centro principale delle sue attività nel territorio di uno di questi Stati, a condizione che operi nel settore delle celle a combustibile e dell'idrogeno in Europa e si impegni a contribuire agli obiettivi ed alle risorse dell'impresa comune FCH.
3.  Un gruppo scientifico di ricerca che rappresenta gli istituti di ricerca senza scopo di lucro, le università e i centri di ricerca può diventare membro, dopo la costituzione dell'impresa comune FCH, sempre che sia istituita un'entità che rappresenti la comunità scientifica. La candidatura del Gruppo scientifico di ricerca è sottoposta al Consiglio di direzione, che delibera in merito.
3.  Un gruppo scientifico di ricerca può diventare membro, dopo la costituzione dell'impresa comune FCH, previa accettazione dello Statuto.
4.  Il Gruppo scientifico di ricerca:
4.  Il Gruppo scientifico di ricerca:
– è un'organizzazione senza scopo di lucro la cui finalità consiste nel conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune FCH;
– è un'organizzazione senza scopo di lucro la cui finalità consiste nel conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune FCH;
– è costituito a norma del diritto belga e opera in base al suo statuto debitamente adottato in funzione dell'Iniziativa tecnologica congiunta;
– è costituito a norma del diritto belga e opera in base al suo statuto debitamente adottato in funzione dell'Iniziativa tecnologica congiunta;
– provvede a che il suo contributo alle risorse dell'impresa comune FCH sia fornito in anticipo sotto forma di contributo in contanti di importo parti a 1/12 dei costi amministrativi dell'impresa comune FCH e trasferito al bilancio di quest'ultima prima dell'inizio di ciascun esercizio finanziario;
– provvede a che il suo contributo alle risorse dell'impresa comune FCH sia fornito in anticipo sotto forma di contributo in contanti di importo parti a 1/20 dei costi amministrativi dell'impresa comune FCH e trasferito al bilancio di quest'ultima prima dell'inizio di ciascun esercizio finanziario;
– è aperto all'adesione di qualsiasi organizzazione senza scopo di lucro, di qualsiasi università o di qualsiasi centro di ricerca aventi sede in uno Stato membro, un paese associato o un paese candidato.
5.  Un membro fondatore può porre fine alla sua adesione all'impresa comune FCH. In tal caso, l'impresa comune FCH è liquidata conformemente alle disposizioni dell'articolo I.22.
5.  Un membro fondatore può porre fine alla sua adesione all'impresa comune FCH. In tal caso, l'impresa comune FCH è liquidata conformemente alle disposizioni dell'articolo I.22.
6.  Il Gruppo scientifico di ricerca può porre fine alla sua adesione all'impresa comune FCH. La cessazione della partecipazione acquista efficacia e diventa irrevocabile sei mesi dopo la notifica ai membri fondatori, allo scadere di questo termine il membro uscente sarà esonerato da qualsiasi obbligo diverso da quelli approvati dall'impresa comune FCH, prima della cessazione della sua partecipazione.
6.  Il Gruppo scientifico di ricerca può porre fine alla sua adesione all'impresa comune FCH. La cessazione della partecipazione acquista efficacia e diventa irrevocabile sei mesi dopo la notifica ai membri fondatori, allo scadere di questo termine il membro uscente sarà esonerato da qualsiasi obbligo diverso da quelli approvati dall'impresa comune FCH, prima della cessazione della sua partecipazione.
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Allegato – Articolo I.4
Gli organi esecutivi dell'impresa comune FCH sono il Consiglio di direzione e l'Ufficio del programma. Gli organi consultivi dell'impresa comune FCH sono il Gruppo ad alto livello degli Stati membri, l'Assemblea generale delle parti interessate e il comitato scientifico.
1.  Gli organi dell'impresa comune FCH sono:
a) il consiglio di direzione,
b) il Direttore esecutivo,
c) il Comitato scientifico.
2.  Per compiti specifici che non rientrino fra le competenze ordinarie di alcuno fra gli organi suddetti, è competente il Consiglio di direzione.
3.  Gli organi consultivi esterni dell'impresa comune FCH sono il Gruppo ad alto livello degli Stati membri e l'Assemblea generale delle parti interessate.
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Allegato – articolo I.5 – paragrafo 2
2.  Qualora sia costituito il Gruppo scientifico di ricerca, la Commissione trasferisce un seggio al rappresentante di tale Gruppo.
2.  Qualora sia costituito il Gruppo scientifico di ricerca, la Commissione trasferisce almeno un seggio al(ai) rappresentante(i) di tale Gruppo.
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Allegato – Articolo I.5 – Paragrafo 4
4.  Il Consiglio di direzione elegge il proprio presidente. Il presidente è eletto per due anni.
4.  Il Consiglio di direzione nomina il proprio presidente fra i rappresentanti del Gruppo industriale. Il presidente è nominato per il periodo di un anno, prorogabile una volta. Il rappresentante delle PMI e il rappresentante del Gruppo scientifico sono nominati vicepresidenti.
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Allegato – articolo I.5 – paragrafo 8
8.  Caso per caso, il Consiglio di direzione può invitare osservatori senza diritto di voto, in particolare rappresentanti delle regioni e degli organismi di regolamentazione, a partecipare alle sue riunioni.
8.  Caso per caso, il Consiglio di direzione può invitare osservatori senza diritto di voto, in particolare rappresentanti delle regioni e degli organismi di regolamentazione, nonché le relative associazioni industriali settoriali delle celle a combustibile e idrogeno, a partecipare alle sue riunioni.
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Allegato – Articolo I.5 – Paragrafo 15 – trattino 4 bis (nuovo)
– approvare gli inviti a presentare proposte;
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Allegato – Articolo I.5 – Paragrafo 15 – trattino 6
giustifica e approva qualsiasi divergenza rispetto al regolamento finanziario dell'impresa FCH ai sensi dell'articolo 8;
– approva le norme finanziarie dell'impresa comune IMI, ai sensi all'articolo 8, previa consultazione della Commissione;
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Allegato – Articolo I.5 – Paragrafo 15 – trattino 6 bis (nuovo)
motiva ogni intenzione di derogare al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002, approva ogni deroga previo consenso della Commissione e informa l'autorità di bilancio di ogni deroga approvata;
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Allegato – articolo I.6 – paragrafo 6
6.  Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'impresa comune FCH. Esegue i suoi compiti con la massima indipendenza e risponde della sua gestione al Consiglio di direzione.
6.  Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'impresa comune FCH. Esegue i suoi compiti con la massima indipendenza, segnatamente per quanto riguarda la selezione delle proposte di progetto e la gestione dei progetti, e risponde della sua gestione al Consiglio di direzione.
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Allegato – Articolo I.6 – Paragrafo 8
8.  Il direttore esecutivo è scelto dal Consiglio di direzione da un elenco di candidati proposti dalla Commissione ed è nominato per un periodo iniziale massimo di tre anni. Previa una valutazione delle prestazioni del direttore esecutivo, il Consiglio di direzione può prorogare il suo mandato per un ulteriore periodo di al massimo quattro anni.
8.  Il direttore esecutivo è scelto dal Consiglio di direzione ed è nominato per un periodo di tre anni sulla base di un invito a manifestare interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e in altri periodici o su siti Internet accessibili al pubblico. Previa valutazione delle prestazioni del direttore esecutivo, il Consiglio di direzione può prorogare il suo mandato per un ulteriore periodo di al massimo quattro anni, dopodiché si procederà alla pubblicazione di un altro invito a manifestare interesse secondo le medesime modalità.
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Allegato – articolo I.7 – paragrafo 4
Il Comitato scientifico ha i compiti seguenti:
Il Comitato scientifico ha i compiti seguenti:
esprimere un parere sulla pertinenza e l'avanzamento delle attività di RST&D annuali e raccomandare le modifiche necessarie;
a) definire le priorità scientifiche per le proposte relative ai piani di attività di ricerca annuali e pluriennali;
– esprimere un parere sulle priorità scientifiche che devono orientare il piano pluriennale di attività di RST&D;
b) esprimere un parere sulle realizzazioni scientifiche di cui al rapporto annuale di attività;
– esprimere un parere al Consiglio di direzione sulle realizzazioni scientifiche descritte nel rapporto di attività annuale;
c) esprimere un parere sulla composizione dei comitati di valutazione.
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Allegato – Articolo I.8 – Paragrafo 1
1.   Il contributo comunitario totale all'impresa comune FCH, a copertura dei costi amministrativi e dei costi operativi delle attività di ricerca, non supera 470 milioni di euro, provenienti dal Settimo programma quadro. I costi amministrativi sono stimati a non più di 20 milioni di euro.
1.   L'Impresa comune FCH è finanziata dai suoi membri mediante contributi finanziari rateali e contributi in natura delle persone giuridiche che partecipano alle attività. I costi correnti dell'impresa comune FCH devono essere sostenuti, in contanti, in misura uguale dalla Comunità e dal Gruppo industriale fin dall'inizio. Dopo esser divenuto membro dell'Impresa comune FCH, il Gruppo scientifico contribuisce in misura di 1/20 ai costi correnti e il contributo della Commissione a tali costi viene ridotto in misura corrispondente. Il contributo complessivo della Comunità ai costi correnti dell'Impresa comune FCH non supera i 20 milioni di EUR. Gli eventuali residui inutilizzati del contributi comunitari sono messi a disposizione delle attività dell'Impresa comune FCH.
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Allegato – articolo I.8 – paragrafo 7
7.  Il settore privato, e in particolare i membri del Gruppo industriale, contribuisce in natura ai costi operativi dei progetti. I contributi in natura devono essere almeno equivalenti al finanziamento pubblico. Il livello totale dei contributi in natura, calcolati su una base annuale, è valutato una volta all'anno. La prima valutazione è iniziata alla fine del secondo esercizio finanziario che segue l'avvio dell'impresa comune. Successivamente, la valutazione è effettuata da un'entità indipendente per ciascun esercizio finanziario. I risultati della valutazione sono presentati alla Commissione nei 4 mesi che seguono la fine di ciascun esercizio finanziario.
Il settore privato, e in particolare i membri del Gruppo industriale, contribuisce in natura ai costi operativi dei progetti. I contributi in natura devono essere almeno equivalenti al finanziamento pubblico. Nel caso in cui il Centro comune di ricerca della Commissione partecipi ai progetti, il suo contributo in natura non verrà considerato parte del contributo comunitario. Il livello totale dei contributi in natura, calcolati su una base annuale, è valutato una volta all'anno. La prima valutazione è iniziata alla fine del secondo esercizio finanziario che segue l'avvio dell'impresa comune. Successivamente, la valutazione è effettuata da un'entità indipendente per ciascun esercizio finanziario. I risultati della valutazione sono presentati alla Commissione nei 4 mesi che seguono la fine di ciascun esercizio finanziario.
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Allegato – articolo I.9 – paragrafo 3
3.  I soggetti giuridici che desiderano partecipare ad un progetto costituiscono un consorzio e designano uno dei suoi membri come coordinatore. In linea di massima, il coordinatore è membro del Gruppo industriale o del Gruppo scientifico di ricerca, se costituito. Le eccezioni devono essere approvate dal Consiglio di direzione.
3.  I soggetti giuridici che desiderano partecipare ad un progetto costituiscono un consorzio e designano uno dei suoi membri come coordinatore.
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Allegato – Articolo I.9 bis (nuovo)
Articolo I.9 bis
Attuazione delle attività di RST
1.  L'impresa comune FCH sostiene le attività di RST, selezionate a seguito di inviti aperti e competitivi a presentare proposte, di una valutazione indipendente e della conclusione, per ciascun progetto, di una convenzione di sovvenzione e di un accordo consortile.
2.  In casi eccezionali, l'impresa comune FCH può pubblicare gare d'appalto, se ciò è ritenuto necessario per perseguire in modo efficace gli obiettivi della ricerca.
3.  L'impresa comune FCH stabilisce le procedure e i meccanismi per l'attuazione, la supervisione e il controllo delle convenzioni di sovvenzione stipulate.
4.  La convenzione di sovvenzione:
– stabilisce opportune modalità per l'attuazione delle attività di RST;
– stabilisce le opportune modalità finanziarie e regole concernenti i diritti di proprietà intellettuale di cui all'articolo 17 del presente regolamento;
– disciplina i rapporti tra il consorzio del progetto e l'impresa comune FCH.
5.  L'accordo consortile è concluso dai partecipanti al progetto prima della conclusione della convenzione di sovvenzione. Esso deve:
– stabilire le modalità adeguate per l'attuazione della convenzione di sovvenzione;
– disciplinare i rapporti tra i partecipanti ad un progetto, in particolare le disposizioni sui diritti di proprietà intellettuale.
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Allegato – Articolo I.10
Ammissibilità al finanziamento
Finanziamento delle attività
1.   Il contributo della Comunità all'impresa comune FCH è utilizzato per finanziare le attività di RST&D a seguito di inviti a presentare proposte concorrenziali.
1.   Inoltre, sono ammessi al finanziamento i seguenti soggetti:
a) i soggetti giuridici aventi sede in uno Stato membro o in un paese associato;
b) le organizzazioni internazionali dotate di personalità giuridica a norma del diritto pubblico internazionale, nonché le agenzie specializzate istituite da queste organizzazioni;
c) i soggetti giuridici di paesi terzi, a condizione che il Consiglio di direzione ritenga che la loro partecipazione presenti un interesse particolare per il progetto.
2.   In casi eccezionali, l'impresa comune FCH può pubblicare gare d'appalto, se ciò è ritenuto necessario per perseguire in modo efficace gli obiettivi della ricerca.
2.   Per essere ammesso al finanziamento comunitario, i costi sostenuti per l'implementazione delle attività di RST sono al netto dell'IVA.
3.  Sono ammissibili al finanziamento i soggetti giuridici di diritto privato che soddisfanno tutti i seguenti criteri:
3.  I limiti superiori del contributo finanziario comunitario ai progetti è allineato a quelli stabiliti dalle norme di partecipazione al Settimo Programma quadro. Se, per ottemperare ai principi di corrispondenza di cui all'articolo I.8, si rende necessario abbassare il livello del finanziamento, la riduzione viene attuata in modo equo e proporzionale ai limiti superiori di finanziamento previsti nelle norme di partecipazione al Settimo Programma quadro per tutte le categorie di partecipanti a un dato progetto.
(a) risiedere in uno Stato membro o avere sede sociale o la sede di attività principale o centrale in uno Stato parte dell'Accordo sullo spazio economico europeo o in un paese associato o candidato;
(b) condurre pertinenti attività di RST&D, industrializzazione o sviluppo delle applicazioni relative alle celle a combustibile e/o l'idrogeno, e/o piani concreti che prevedono l'avvio di tali attività in un futuro prossimo, sul territorio dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.
4.  Inoltre, sono ammissibili al finanziamento:
(a) gli organismi pubblici senza scopo di lucro con sede in uno Stato membro, un paese associato, un paese candidato o un paese del SEE, compresi gli istituti d'istruzione secondaria e superiore;
(b) le organizzazioni internazionali dotate di personalità giuridica a norma del diritto pubblico internazionale, nonché le agenzie specializzate istituite da queste organizzazioni intergovernative;
(c) i soggetti giuridici di paesi terzi, a condizione che il Consiglio di direzione ritenga che la loro partecipazione presenti un interesse particolare per il progetto.
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Allegato – Articolo I.11 – paragrafo 1
1.  Il regolamento finanziario dell'impresa comune FCH è basato sui principi del regolamento n. 1605/2002. Esso può discostarsi dal regolamento finanziario n. 1605/2002 ove ciò sia richiesto dalle esigenze operative specifiche dell'impresa comune FCH e previo accordo della Commissione.
1.  Le norme finanziarie dell'impresa comune FCH non possono discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002, a meno che ciò non sia necessario per le sue esigenze operative specifiche. Per l'adozione di qualsiasi deroga al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 è richiesto il previo consenso della Commissione. L'autorità di bilancio è informata di tali deroghe.
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Allegato – Articolo I.14 – paragrafo 5
5.  Nei due mesi che seguono la fine di ciascun esercizio finanziario, i conti provvisori dell'impresa comune sono presentati alla Commissione e alla Corte dei conti delle Comunità europee ("la Corte dei conti"). Entro il 15 giugno successivo alla fine di ciascun esercizio finanziario, la Corte dei conti formula osservazioni in merito ai conti provvisori dell'impresa comune. I conti annuali dell'esercizio finanziario sono inviati l'anno successivo al contabile della Commissione, rispettando le scadenze stabilite dal regolamento finanziario quadro, in modo che il contabile della Commissione possa consolidarli nei conti annuali della CE. I conti annuali dell'impresa comune devono essere preparati e verificati conformemente alle regole di contabilità comunitarie adottate dal contabile della Commissione.
5.  Nei due mesi che seguono la fine di ciascun esercizio finanziario, i conti provvisori dell'impresa comune sono presentati alla Commissione e alla Corte dei conti delle Comunità europee ("la Corte dei conti"). Entro il 15 giugno successivo alla fine di ciascun esercizio finanziario, la Corte dei conti formula osservazioni in merito ai conti provvisori dell'impresa comune. I conti annuali dell'esercizio finanziario sono inviati l'anno successivo al contabile della Commissione, rispettando le scadenze stabilite dal regolamento finanziario quadro, in modo che il contabile della Commissione possa consolidarli nei conti annuali della CE. I conti annuali e il bilancio dell'anno precedente sono presentati all'autorità di bilancio. I conti annuali dell'impresa comune devono essere preparati e verificati conformemente alle regole di contabilità comunitarie adottate dal contabile della Commissione.
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Allegato – Articolo I.14 – paragrafo 6
6.  Il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune FCH viene dato dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, conformemente a una procedura prevista dal regolamento finanziario dell'impresa comune FCH.
6.  Il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune FCH viene dato dal Parlamento europeo, che tiene conto di una raccomandazione del Consiglio, conformemente a una procedura che sarà prevista dalle norme finanziarie dell'impresa comune FCH.
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Allegato – Articolo I.16 – paragrafo 1
1.  Il numero dei dipendenti è determinato dalla tabella dell'organico stabilita nel bilancio annuale.
1.  Il numero dei dipendenti è determinato dalla tabella dell'organico stabilita nel bilancio annuale, che viene trasmessa dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio unitamente al progetto preliminare di bilancio dell'Unione europea.
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Allegato – Articolo I.16 – Paragrafo 2
2.  I membri del personale dell'impresa comune FCH sono agenti temporanei e agenti contrattuali e beneficiano di contratti a tempo determinato rinnovabili due volte per un periodo totale massimo di sette anni.
soppresso
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Allegato – Articolo I.19
Convenzione di sovvenzione e accordo consortile
soppresso
1.  L'impresa comune FCH sostiene le attività di ricerca, selezionate a seguito di inviti a presentare proposte competitivi, di una valutazione indipendente e della conclusione, per ciascun progetto, di una convenzione di sovvenzione e un accordo consortile.
2.  L'impresa comune FCH stabilisce le procedure e i meccanismi per l'attuazione, la supervisione e il controllo delle convenzioni di sovvenzione concordate.
3.  La convenzione di sovvenzione:
– stabilisce le adeguate modalità per l'attuazione delle attività di RST&D;
– stabilisce le modalità finanziarie adeguate e le regole concernenti i diritti di proprietà intellettuale sulla base dei principi di cui all'articolo I.24;
– disciplina i rapporti tra il consorzio del progetto e l'impresa comune FCH.
4.  L'accordo consortile:
– è concluso dai partecipanti al progetto prima della conclusione della convenzione di sovvenzione;
– stabilisce le modalità adeguate per l'attuazione della convenzione di sovvenzione;
– disciplina i rapporti tra i partecipanti ad un progetto, in particolare le disposizioni sui diritti di proprietà intellettuale.

(1) GU L 248, del 16.9.2002, p. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).
(2) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione 2008/29/CE (GU L 6 del 10.1.2008, pag. 7).

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