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Procedura : 2007/2189(INI)
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Ciclo del documento : A6-0155/2008

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A6-0155/2008

Discussioni :

PV 19/05/2008 - 27
CRE 19/05/2008 - 27

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PV 20/05/2008 - 8.12
CRE 20/05/2008 - 8.12
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P6_TA(2008)0211

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Martedì 20 maggio 2008 - Strasburgo
Strategia comunitaria per la politica dei consumatori 2007-2013
P6_TA(2008)0211A6-0155/2008

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2008 sulla strategia per la politica dei consumatori dell'Unione europea 2007-2013 (2007/2189(INI))

Il Parlamento europeo,

–   vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo intitolata "Strategia per la politica dei consumatori dell'UE 2007-2013 - Maggiori poteri per i consumatori, più benessere e tutela più efficace" (COM(2007)0099),

–   vista la risoluzione del Consiglio sulla strategia per la politica dei consumatori dell'Unione europea (2007-2013), approvata nella sua riunione del 30 e 31 maggio 2007,

–   vista la sua risoluzione del 27 settembre 2007 sugli obblighi dei prestatori di servizi transfrontalieri(1),

–   vista la sua risoluzione del 6 settembre 2007 sul Libro verde concernente la revisione dell'acquis relativo ai consumatori(2),

–   vista la sua risoluzione del 4 settembre 2007 sulla revisione del mercato unico: superare gli ostacoli e le inefficienze attraverso una migliore attuazione e applicazione(3),

–   vista la sua risoluzione del 21 giugno 2007 sulla fiducia dei consumatori nell'ambiente digitale(4),

–   vista la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su un mercato unico per l'Europa del XXI secolo (COM(2007)0724),

–   vista la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni che accompagna la comunicazione "Un mercato unico per l'Europa del XXI secolo" - I servizi di interesse generale, compresi i servizi sociali di interesse generale: un nuovo impegno europeo (COM(2007)0725),

–   vista la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Opportunità, accesso e solidarietà: verso una nuova visione sociale per l'Europa del XXI secolo (COM(2007)0726),

–   visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione concernente le iniziative nel settore dei servizi finanziari al dettaglio (SEC(2007)1520), che accompagna la comunicazione della Commissione su un mercato unico per l'Europa del XXI secolo,

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione giuridica e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0155/2008),

Introduzione

1.   accoglie con favore la comunicazione della Commissione sulla strategia per la politica dei consumatori dell'Unione europea ed esprime, inoltre, apprezzamento per gli sforzi della Commissione di inserirvi una cultura del consumatore definita ad un superiore livello di sensibilizzazione, come base per una migliore trasposizione ed applicazione del quadro giuridico in vigore;

2.   ritiene che un approccio orizzontale alla politica dei consumatori sia necessario e che sia di estrema importanza tenere conto degli interessi dei consumatori in tutti gli ambiti politici pertinenti onde garantire un elevato livello comune di protezione per tutti i consumatori dell'Unione europea; accoglie pertanto con favore il fatto che la Commissione ponga in evidenza la necessità di assicurare che il mercato interno risponda maggiormente alle aspettative e alle preoccupazioni dei cittadini; sottolinea che la protezione dei consumatori e il completamento del mercato interno non sono obiettivi contraddittori bensì vanno piuttosto di pari passo; ricorda, a tal riguardo, alla Commissione che la politica dei consumatori dovrebbe essere presente in tutti gli ambiti politici già dalla fase di valutazione dell'impatto;

3.   ritiene che il bisogno di protezione dei consumatori possa essere soddisfatto dalla legislazione solo se questa sarà migliorata e semplificata e se tutte le direzioni generali della Commissione interessate – Salute e consumatori, Giustizia, libertà e sicurezza, Mercato interno e servizi, Concorrenza – collaboreranno alla sua realizzazione;

4.   evidenzia il fatto che la revisione dell'acquis relativo ai consumatori dovrebbe condurre a un quadro giuridico più coerente per quanto riguarda i diritti dei consumatori; ricorda la sua preferenza per l'adozione di un approccio misto, vale a dire uno strumento orizzontale che abbia come obiettivo primario la coerenza della legislazione vigente e consenta di chiudere qualsiasi scappatoia raggruppando, in una legislazione coerente, le questioni transettoriali comuni all'insieme delle direttive; ritiene che le questioni specifiche debbano continuare ad essere trattate separatamente nelle direttive settoriali e che i principi ormai consolidati dei diritti dei consumatori debbano essere applicati anche nel mondo digitale; esorta, nel contesto della revisione dell'acquis, ad adottare ulteriori misure atte a garantire la protezione dei consumatori, compresa la riservatezza e la sicurezza, nel mondo digitale, senza tuttavia porre un onere supplementare ingiustificato sull'industria;

5.   deplora la scarsa enfasi attribuita alla legislazione sui contratti nella protezione dei consumatori e invita la Commissione a riprendere il lavoro compiuto nel progetto di legislazione sui contratti, riorientandolo laddove necessario;

6.   poiché i maggiori ostacoli allo sviluppo di un mercato interno della vendita al dettaglio comprendono le incertezze in materia di contratti conclusi dai consumatori, sostiene la Commissione nei suoi sforzi di introdurre contratti standard e condizioni e clausole standard per i contratti stipulati on line che abbiano la stessa forza in tutti gli Stati membri dell'Unione europea;

7.   sottolinea l'importante ruolo svolto dalle organizzazioni dei consumatori nel miglioramento della cultura del consumatore; ritiene che organizzazioni dei consumatori forti e indipendenti costituiscano la base di un'efficace politica dei consumatori; invita, dunque, la Commissione e gli Stati membri a sostenere finanziariamente tali organizzazioni; consiglia alla Commissione, nell'elaborazione delle proposte legislative relative alla protezione dei consumatori, di rafforzare il contatto con le organizzazioni non governative dei consumatori che si trovano nella posizione migliore per individuare le necessità effettive dei consumatori;

8.   accoglie con favore la proposta di designare in seno alla Commissione funzionari di collegamento con i consumatori; esorta ciascuna direzione generale pertinente a pubblicare relazioni annuali su come la politica dei consumatori sia integrata nel suo ambito di competenza;

9.   ritiene che un solido sistema di protezione dei consumatori, efficace in tutta Europa, andrà a vantaggio sia dei consumatori che dei produttori e venditori competitivi; sottolinea che ciò incentiverà le imprese a produrre e vendere prodotti più durevoli, il che a sua volta si tradurrà in una crescita più sostenibile; sottolinea che una protezione dei consumatori efficace e migliorata è necessaria al fine di conseguire un miglior funzionamento del mercato interno;

10.   chiede che vengano adottate misure per assicurare che i 27 piccoli mercati nazionali all'interno dell'Unione europea siano di fatto trasformati nel più ampio mercato al dettaglio del mondo; ritiene che a tal fine sia necessario che i cittadini si sentano altrettanto sicuri ad acquistare via Internet che presso il negozio di quartiere e che le piccole e medie imprese (PMI) possano contare su regole semplici e identiche in tutto il mercato interno; chiede alla Commissione di prendere in esame modalità atte a rafforzare la protezione delle PMI, in particolare attraverso lo "Small Business Act";

11.   sottolinea che il completamento del mercato interno deve essere una priorità; riconosce il ruolo positivo svolto dall'euro nel ridurre i costi delle transazioni, nel facilitare i confronti transfrontalieri dei prezzi da parte dei consumatori, nonché nell'aumentare il potenziale del mercato interno al dettaglio; incoraggia i nuovi Stati membri a portare avanti le riforme al fine di poter adottare l'euro non appena rispettino i criteri di Maastricht, e di beneficiare così pienamente dell'impatto positivo della moneta unica sul mercato interno; chiede la rimozione di tutte le barriere e di tutti gli ostacoli esistenti, in modo da garantire la fiducia dei consumatori negli acquisti transfrontalieri e negli altri contratti, in particolare nel settore dei servizi tenendo, al contempo, presente la necessità di un approccio specifico per quanto concerne gli ostacoli connessi alla lingua, alla cultura e alle preferenze dei clienti;

12.   sottolinea che le norme europee in materia di politica dei consumatori, così come le iniziative di autoregolamentazione, dovrebbero fungere da riferimento per norme e migliori prassi a livello mondiale e accoglie con favore il fatto che l'Europa tracci la via da percorrere in tale settore ricorrendo al suo potere di persuasione al fine di rafforzare i diritti dei consumatori a livello mondiale;

13.   incoraggia la Commissione a continuare a sostenere con vigore i diritti dei consumatori in relazione alla sicurezza dei prodotti, garantendo l'integrità del marchio CE e migliorando la sorveglianza del mercato a tutti i livelli nazionali appropriati, utilizzando il RAPEX (sistema di allarme rapido per i prodotti di consumo non alimentari), attraverso la condivisione delle soluzioni di migliori prassi per la sorveglianza del mercato tra gli Stati membri; invita la Commissione a lavorare con gli Stati membri per garantire che la legislazione in vigore sia adeguatamente attuata e pienamente applicata dagli Stati membri, anche valutando la possibilità di rivedere la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti(5) ("direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti"); ricorda che il marchio CE può essere interpretato erroneamente come indicazione generale di test indipendenti o marchio di origine ma che anche la Commissione è stata invitata(6) a presentare un'analisi approfondita in materia di marchi per la sicurezza dei consumatori, seguita se necessario da proposte legislative;

14.   accoglie gli sforzi della Commissione ai fini del potenziamento della cooperazione nel settore della sicurezza dei prodotti a livello internazionale, in particolare con le autorità cinesi, statunitensi e giapponesi; rileva che la continuità nel dialogo e nella condivisione delle informazioni sulla sicurezza dei prodotti è nell'interesse di tutti ed è fondamentale per costruire la fiducia dei consumatori; invita la Commissione a riferire in materia al Parlamento a intervalli regolari;

Miglioramento della base di conoscenze

15.   ritiene che, di norma, si possa presupporre che i consumatori agiscano in modo razionale prima di un acquisto ma non che siano pienamente coscienti dei propri diritti in caso di problemi; chiede, pertanto, un'attenzione maggiore al vero comportamento dei consumatori tenendo presenti, al contempo, le necessità particolari dei gruppi vulnerabili quali i minori, le persone anziane e le persone con disabilità; ricorda la linea di bilancio di recente adozione proposta dal Parlamento relativa a un progetto pilota volto, tra l'altro, a sviluppare una banca dati sui consumatori, a condurre sondaggi e interviste e a comparare i risultati conseguiti negli Stati membri; accoglie con favore l'operato della Commissione per la messa in atto di un quadro di controllo della politica dei consumatori, che condurrà a una comprensione migliore, tra l'altro, delle strutture dei prezzi nonché dei comportamenti e del grado di soddisfazione dei consumatori;

16.   sottolinea la necessità di predisporre accuratamente ogni singola misura di armonizzazione in modo tale da contrastare in modo mirato i veri problemi incontrati dai consumatori nel mercato interno; ritiene che, laddove si riscontri un effettivo bisogno di armonizzazione, questa deve essere completa, onde evitare che all'interno dell'Unione europea la protezione dei consumatori risulti frammentaria e difficile da rispettare per le imprese nella commercializzazione transfrontaliera; rileva che l'attuale situazione costituisce un disincentivo per le PMI che vorrebbero operare su scala europea e crea confusione nei consumatori;

17.   ritiene che si debba prestare particolare attenzione a dotare i consumatori delle capacità e degli strumenti necessari ad aumentare la propria fiducia nell'ambiente digitale; sottolinea che i dati personali sono diventati un prodotto commerciale come pure un ingrediente dei metodi commerciali, per esempio il targeting comportamentale; è dell'avviso, pertanto, che le norme sulla protezione dei dati e sulla privacy dovrebbero essere incluse in qualsiasi strategia relativa ai consumatori; sottolinea il fatto che i dati sono disponibili per l'utilizzo in qualsiasi momento, in qualsiasi parte del mondo; sottolinea l'urgente necessità che i legislatori elaborino norme globali in materia di protezione di dati in cooperazione con l'industria e le organizzazioni dei consumatori;

18.   sottolinea il ruolo importante che canali di vendita nuovi e sempre più utilizzati, come il commercio elettronico, hanno nel rafforzamento della concorrenza nel mercato interno e, di conseguenza, della capacità di consumo; ritiene che i mercati finanziari, bancari e assicurativi siano particolarmente aperti al commercio elettronico e sollecita la Commissione e gli Stati membri a garantire condizioni più favorevoli per lo sviluppo degli acquisti in linea transfrontalieri; invita la Commissione a portare avanti uno studio sui diversi meccanismi utilizzati negli Stati membri per comporre le controversie tra consumatori e imprese, al fine di individuare e promuovere l'uso di quelli più efficaci; incoraggia la creazione di una solida base per la tutela dei consumatori, che è essenziale soprattutto nei servizi finanziari;

19.   accoglie con favore l'utilizzo del Settimo programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico quale strumento atto a rafforzare ulteriormente la comprensione analitica ed empirica del comportamento dei consumatori;

20.   ritiene che la protezione dei consumatori debba costituire parte integrante dei processi di pianificazione e progettazione dei prodotti e dei servizi da parte delle imprese e reputa di importanza vitale l'esame dell'evoluzione del mercato;

21.   chiede che vengano messe in atto misure atte a migliorare il dialogo a livello dell'Unione europea tra le organizzazioni di consumatori e l'industria, per includere tutti gli attori della catena di valore; è dell'avviso che un buon dialogo, che comprenda lo scambio di migliori prassi, possa ridurre i problemi nel mercato interno; è favorevole ad iniziative volte ad incentivare la partecipazione degli interessati alla politica dei consumatori alle consultazioni e allo sviluppo di tale politica; accoglie con favore gli sforzi volti a potenziare la protezione dei consumatori e la sensibilizzazione degli stessi nei nuovi Stati membri; sottolinea l'importanza di un continuo sostegno alle organizzazioni dei consumatori nell'Unione europea, in particolare negli Stati membri di più recente adesione;

22.   sottolinea il fatto che lo sviluppo di una cultura dei consumatori è supportato dalla sistematica educazione dei consumatori per quanto riguarda i loro diritti e l'affermazione degli stessi; per questo motivo, l'Unione europea e gli Stati membri dovrebbero investire maggiormente in campagne di informazione e di educazione dei consumatori che veicolino i giusti messaggi ai giusti segmenti di consumatori; sottolinea il fatto che l'educazione dei consumatori deve costituire parte dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e raccomanda l'uso di nuove tecnologie (in particolare Internet) come mezzi d'informazione dei consumatori;

23.   è dell'avviso che, al momento di concepire la politica dei consumatori, andrebbe posto maggiormente l'accento sulle speciali esigenze dei gruppi vulnerabili, come bambini, anziani e persone con talune disabilità e che occorrerebbe tenere conto dell'evoluzione demografica;

24.   sottolinea la necessità di tenere conto di una dimensione relativa al genere, all'età e all'etnia, in fase di sviluppo degli indicatori e delle statistiche al fine di individuare le aree problematiche specifiche che i vari gruppi di consumatori devono affrontare;

Porre maggiormente l'accento sui servizi

25.   rammenta la sua risoluzione sugli obblighi dei prestatori di servizi transfrontalieri; attende con interesse il programma di lavoro della Commissione in materia; chiede alla Commissione di chiarire ulteriormente se intende eventualmente prendere altre iniziative in tale ambito;

26.   sottolinea l'importanza di promuovere le transazioni transfrontaliere al fine di aumentare la libertà di scelta e il ruolo della politica di concorrenza e della formazione ad un consumo responsabile, garantendo così che i consumatori dispongano delle migliori opzioni in termini di prezzi, qualità e varietà, in particolare per quanto riguarda i beni e i servizi di base, quali i generi alimentari, gli alloggi, l'istruzione, la sanità, l'energia, i trasporti e le telecomunicazioni; sottolinea che una maggiore liberalizzazione del mercato dei servizi è necessaria in particolare per promuovere la competitività, offrendo così prezzi più bassi ai consumatori; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere l'innovazione nel settore dei servizi finanziari al fine di fornire migliori opzioni ai consumatori;

27.   sottolinea la necessità di provvedere, oltre che con misure adeguate ed efficaci a protezione del consumatore, a che si abbia una buona comunicazione in materia affinché al consumatore sia spiegato come può far valere i propri diritti in virtù della legislazione sul mercato interno e di altre normative in suo favore;

28.   ritiene necessaria una particolare attenzione affinché siano garantite ai consumatori la tutela e la scelta nel completamento del mercato interno nei servizi finanziari; sottolinea che i prodotti finanziari, bancari e assicurativi sono estremamente complessi e che, se i cittadini devono essere incoraggiati a fare maggiore uso di tali prodotti, in particolare per quanto concerne le loro future pensioni, le politiche vincolanti volte a favorire l'informazione dei consumatori e la consulenza loro destinata dovrebbero garantire loro la conoscenza di tutte le opzioni esistenti; sottolinea tuttavia che la protezione dei consumatori non può essere un pretesto per il protezionismo; sottolinea, tuttavia, che un mercato pienamente integrato dei servizi finanziari al dettaglio deve essere sostenuto dalle forze di mercato;

29.   ritiene che, relativamente ai mercati finanziari, il problema fondamentale sia costituito dal recepimento e dalla piena attuazione di tutta la legislazione dell'Unione europea nonché dall'armonizzazione in tutti gli Stati membri; raccomanda di rafforzare l'applicazione uniforme della legislazione esistente, prima di proporre norme supplementari; sollecita la Commissione, relativamente alla nuova legislazione, a conformarsi al principio di una migliore regolamentazione, evitando ingiustificati oneri addizionali per i consumatori e l'industria;

Migliorare l'accesso alla riparazione

30.   accoglie con favore il fatto che la strategia ponga l'accento sul miglioramento dell'applicazione della normativa e della riparazione, fattori importanti per creare la fiducia del consumatore; ritiene che creare la fiducia del consumatore sia il fattore più importante per il completamento del mercato interno dei beni e servizi di consumo; chiede che si continui a lavorare in tal senso;

31.   ritiene che le controversie tra consumatori e operatori economici dovrebbero essere innanzitutto risolte in sede extragiudiziaria, in quanto le soluzioni raggiunte con mezzi di ricorso non giudiziari possono essere più rapide e a costi più contenuti; ritiene che ciò necessiti il rafforzamento dei Centri europei dei consumatori e SOLVIT e maggiori risorse finanziarie per le loro reti; ricorda che gli Stati membri sono liberi di esigere una consultazione preliminare a carico della parte che intende presentare un ricorso, onde consentire al convenuto di porre termine all'infrazione contestata;

32.   ricorda che i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR) rappresentano, per loro natura, una soluzione alternativa ai meccanismi giuridici tradizionali; l'incentivo a utilizzare tali sistemi dipende pertanto dall'esistenza di alternative di diritto positivo che consentano una riparazione efficace, prontamente accessibile e non discriminatoria per i consumatori;

33.   ricorda che lo sviluppo del commercio elettronico richiede l'armonizzazione all'interno dell'Unione europea di ADR che soddisfino i requisiti della raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo(7) e della raccomandazione 2001/310/CE della Commissione, del 4 aprile 2001, sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo(8); è necessario intensificare gli sforzi nell'ambito della soluzione delle controversie on-line come il Parlamento chiede almeno dal 1999;

34.   ricorda che gli Stati membri in primis hanno l'obbligo di garantire l'efficace applicazione dei diritti derivanti dalla legislazione comunitaria; essi sono responsabili dell'adattamento del rispettivo diritto procedurale nazionale in maniera tale che questi diritti siano rapidamente applicabili nell'interesse dei consumatori e degli operatori economici; innanzitutto, la Comunità non ha la competenza di imporre regole al diritto procedurale nazionale; inoltre, l'articolo 5 del trattato CE dispone che la Comunità non deve andare oltre quanto è necessario per conseguire gli obiettivi del trattato; pertanto, in base a tale articolo, le specificità dei sistemi giuridici nazionali devono essere prese il più possibile in considerazione lasciando gli Stati membri liberi di scegliere fra varie opzioni con effetto equivalente;

35.   chiede alla Commissione di valutare l'opportunità di creare uno speciale Mediatore europeo per i consumatori per i casi transfrontalieri; rileva che una serie di Stati membri dispone di difensori civici dei consumatori in numerosi settori, i quali aiutano i consumatori nelle loro relazioni con gli operatori economici; ritiene che la Commissione potrebbe esaminare questo approccio paese per paese;

36.   rileva che in alcuni Stati membri, ma non in tutti, esistono già elementi di un sistema di ricorso specifico per i consumatori, come le azioni comuni, le azioni di gruppo, le azioni in rappresentanza, i casi di prova e le procedure di recupero di profitti indebiti ("skimming-off"); sottolinea che, di conseguenza, in cause transfrontaliere i consumatori possono trovarsi dinanzi a disposizioni giuridiche diverse a tal riguardo;

37.   ricorda che la direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori(9), mira già alla protezione degli interessi collettivi dei consumatori; sottolinea che questa direttiva dà, tra l'altro, alle organizzazioni dei consumatori il potere di avviare provvedimenti inibitori; chiede alla Commissione di presentare al Parlamento e al Consiglio una relazione che valuti in quale misura e perché detta direttiva abbia o non abbia apportato i miglioramenti previsti relativamente alla tutela degli interessi collettivi dei consumatori;

38.   ritiene che, prima di avviare qualsiasi riflessione sulla legislazione a livello dell'Unione europea, andrebbe effettuato un esame approfondito degli eventuali problemi esistenti e dei benefici previsti per i consumatori;

39.   ritiene che in una serie di Stati membri vi siano vincoli costituzionali di cui tenere conto in sede di elaborazione di un modello europeo di ricorso per i consumatori; ritiene inoltre che l'articolo 6 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo debba essere pienamente rispettato; invita la Commissione a presentare al Parlamento e al Consiglio una relazione su come conseguire, a tal riguardo, il necessario equilibrio tra i diritti dei consumatori, le organizzazioni di consumatori e gli operatori economici;

40.   invita la Commissione a valutare attentamente la questione del risarcimento dei consumatori negli Stati membri, tenendo presente che qualsiasi sua nuova proposta in merito dovrebbe basarsi su un attento esame degli eventuali problemi esistenti e dei previsti vantaggi per i consumatori e che, per quanto riguarda le cause transfrontaliere e gli eventuali sistemi di ricorso collettivo, dovrebbero essere condotte ricerche approfondite, prendendo spunto dalle esperienze del resto del mondo e concentrandosi in particolare sulle preoccupazioni destate dagli eccessi e inconvenienti del modello statunitense, affrontando chiaramente la questione di una base giuridica adeguata a livello europeo per tale strumento; chiede dunque alla Commissione di presentare, ove opportuno, una soluzione coerente a livello europeo, che offra a tutti i consumatori l'accesso a meccanismi di ricorso collettivi per la composizione delle controversie transfrontaliere;

41.  chiede alla Commissione di consultare il Parlamento e gli Stati membri sulla valutazione di tali studi;

o
o   o

42.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) Testi approvati, P6_TA(2007)0421.
(2) Testi approvati, P6_TA(2007)0383.
(3) Testi approvati, P6_TA(2007)0367.
(4) Testi approvati, P6_TA(2007)0287.
(5) GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.
(6) Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione di prodotti (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82), considerando 52.
(7) GU L 115 del 17.4.1998, pag. 31.
(8) GU L 109 del 19.4.2001, pag. 56.
(9) GU L 166 dell"11.6.1998, pag. 51.

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