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Procedura : 2007/2254(INI)
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A6-0101/2008

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PV 21/05/2008 - 5.9
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P6_TA(2008)0220

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Mercoledì 21 maggio 2008 - Strasburgo
Semplificazione del contesto in cui operano le imprese in materia di diritto societario, contabilità e revisione contabile
P6_TA(2008)0220A6-0101/2008

Risoluzione del Parlamento europeo del 21 maggio 2008 su una semplificazione del contesto in cui operano le imprese in materia di diritto societario, contabilità e revisione contabile (2007/2254(INI))

Il Parlamento europeo,

–   vista la comunicazione della Commissione "Una semplificazione del contesto in cui operano le imprese in materia di diritto societario, contabilità e revisione contabile" (COM(2007)0394),

–   vista la comunicazione della Commissione "Un'Europa dei risultati – applicazione del diritto comunitario" (COM(2007)0502),

–   vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni "Piccole e medie imprese, essenziali per conseguire una maggiore crescita e rafforzare l'occupazione − Valutazione intermedia della politica moderna a favore delle PMI" (COM(2007)0592),

–   viste le conclusioni del 2832mo Consiglio "Concorrenza" del 22 e 23 novembre 2007 su una semplificazione del contesto in cui operano le imprese in materia di diritto societario, contabilità e revisione contabile,

–   vista la sua risoluzione del 24 aprile 2008 sui principi internazionali di informativa finanziaria (IAS/IFRS) e la governance dell'Organismo internazionale di normalizzazione contabile (IASB)(1), in cui il Parlamento critica la proposta di tale organismo relativa ai principi IAS/IFRS per le piccole e medie imprese (PMI) e invita la Commissione a sviluppare un quadro contabile per le PMI moderno e specifico per l'Unione europea, possibilmente attraverso una revisione dell'attuale legislazione contabile,

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0101/2008),

In generale

1.   si compiace dell'obiettivo comune della citata comunicazione della Commissione su una semplificazione del contesto in cui operano le imprese in materia di diritto societario, contabilità e revisione contabile (la "comunicazione"), di ridurre l'onere amministrativo per le imprese europee e di metterle in condizioni di partecipare in modo più efficace alla concorrenza e di ottenere maggiori successi in un ambiente globale fortemente concorrenziale; fa presente che, in caso di proposte legislative, la Commissione dovrebbe basarsi su una valutazione delle conseguenze giuridiche che sia orientata in particolare alle piccole, medie e piccolissime imprese, garantendo comunque la certezza del diritto e la salvaguardia dell'acquis communautaire nell'interno mercato interno e la coerenza degli attuali processi di armonizzazione in materia di obblighi di notifica e revisione contabile; fa presente inoltre che occorre tener conto in modo equilibrato degli interessi di tutti gli attori, compresi gli investitori, i proprietari, i creditori e gli addetti nonché dei principi di sussidiarietà e proporzionalità;

In merito alla prima opzione

2.   respinge, in quanto generalizzazione, la prima opzione citata dalla comunicazione che consiste nel valutare se sia opportuno ridurre l'acquis communautaire dell'Unione europea in materia societaria agli atti che disciplinano gli aspetti transfrontalieri; è comunque non completamente contrario all'eliminazione di singole norme che, secondo gli interessati, non siano più necessarie o non offrano più alcun vantaggio per l'economia, purché tale eliminazione non sia in contrasto con l'interesse pubblico;

3.   ricorda, per quanto riguarda la prima opzione, che le direttive societarie in questione - vale a dire la seconda(2), la terza(3), la sesta(4) e la dodicesima(5) direttiva - hanno creato un notevole grado di comparabilità fra aziende per le attività transfrontaliere di investitori e creditori e quindi non è opportuno abrogarle;

4.   ricorda, sempre per quanto riguarda la prima opzione, che in una completa valutazione dei costi, occorre contrapporre ai previsti risparmi connessi all'abrogazione delle direttive, i costi di un mercato interno con 27 diversi sistemi giuridici in materia societaria;

5.   osserva che i principali oneri amministrativi, quali le domande di informazioni multiple o gli obblighi di dichiarazione, specialmente in materia fiscale e sociale, sono causati generalmente dalle amministrazioni degli Stati membri e sfuggono alle competenze comunitarie;

Recepimento da parte degli Stati membri

6.   fa presente che gli Stati membri spesso non sfruttano le misure opzionali di deburocratizzazione e quindi non trasmettono alle imprese le possibilità di semplificazione previste dal diritto comunitario e che - al contrario - gli Stati membri agganciano agli obblighi dell'Unione europea esistenti norme nazionali più rigorose; invita comunque la Commissione a verificare se il recepimento di direttive come ad esempio la direttiva sulla trasparenza(6) abbia portato al cosiddetto "gold-plating" da parte degli Stati membri; sottolinea che la Commissione dovrebbe incoraggiare lo scambio di buone pratiche tra gli Stati membri, evidenziando l'impatto effettivo delle varie iniziative in materia di semplificazione;

7.   propone che intervenga un coordinamento tra le amministrazioni fiscali degli Stati membri allo scopo di armonizzare, a fini di semplificazione, le informazioni richieste alle imprese;

In merito alla seconda opzione

8.   privilegia in linea di principio la seconda opzione citata nella comunicazione, vale a dire che il legislatore, all'atto della semplificazione, dovrebbe concentrarsi su singole misure concrete; ritiene che qualsiasi misura specifica di semplificazione possa comprendere l'opportunità di esaminare l'abolizione di alcuni determinati requisiti nelle direttive;

9.   ricorda che gli effetti delle modifiche apportate alle direttive si potranno solo valutare col tempo e fa presente che la terza e la sesta direttiva in materia di diritto societario sono state recentemente modificate dalla direttiva 2007/63/CE(7) e che il termine di recepimento di questa direttiva scade il 31 dicembre 2008; osserva che ulteriori modifiche di queste direttive potrebbero comportare uno svuotamento del contenuto delle norme armonizzate di conversione, ma ritiene necessari ulteriori aggiornamenti;

10.   fa presente che la seconda direttiva in materia societaria è stata modificata di recente dalla direttiva 2006/68/CE(8) e che il termine di recepimento di questa direttiva è scaduto il 15 aprile 2008; rinvia in tale contesto ai risultati dello studio di fattibilità della KPMG a favore di un sistema alternativo di salvaguardia dell'integrità del capitale;

11.   chiede alla Commissione di chiarire la relazione tra le direttive in materia di diritto societario, in particolare la seconda, la terza e la sesta direttiva e gli IAS/IFRS;

12.   sottolinea che la revisione contabile e gli obblighi di pubblicazione per la società pubbliche sono importanti per il corretto funzionamento del mercato interno e che i nuovi canali di gestione e le tecnologie elettroniche come ad esempio i formati di rendicontazione elettronica (XBRL) dovrebbero consentire di soddisfare agli obblighi di pubblicazioni in modo economico, efficace e rapido; accoglie con favore, per quanto riguarda le semplificazioni alla prima(9) e all'undicesima direttiva(10) in materia societaria, l'auspicata riduzione degli obblighi di rendicontazione; sottolinea però che anche gli obblighi di pubblicazione - come in caso di altre misure di semplificazione - devono essere esaminati caso per caso sulla base di misure di semplificazione concrete e individuali, fondandosi su scrupolose valutazioni delle conseguenze; propone che le disposizioni derogatorie per le piccole e medie imprese e le piccolissime imprese si concentrino soprattutto sulla riduzione dell'onere e dei costi amministrativi senza però pregiudicare giustificati requisiti di informazione e l'accesso alle opportunità di finanziamento; incoraggia la condivisione di buone prassi sulla semplificazione e l'applicazione delle norme comunitarie;

13.  concorda sul fatto che si dovrebbe facilitare alle società il compito di registrare e preparare, depositare e pubblicare le informazioni statutarie; raccomanda che la preparazione, il deposito e la pubblicazione di tali informazioni siano effettuati mediante un registro delle imprese interoperativo per l'intera UE; promuove fermamente l'uso delle nuove tecnologie come il formato XBRL; sottolinea che tali informazioni dovrebbero essere facilmente accessibili ad investitori, creditori, lavoratori e autorità pubbliche di tutta l'Unione europea; sollecita la Commissione a presentare una tabella di marcia per l'introduzione della rendicontazione XBRL nell'UE;

14.   sottolinea che le modifiche apportate nel 2006 alle norme contabili dell'Unione europea richiedono, tra l'altro, una dichiarazione sul governo societario e maggiori informazioni sulle "disposizioni fuori bilancio" da parte delle società quotate; ricorda che il termine per la trasposizione di tali norme è il 5 settembre 2008; incoraggia gli Stati membri ad applicarle tempestivamente; chiede alla Commissione di impegnarsi con l'IASB ("International Accounting Standards Board") per migliorare ulteriormente l'informativa finanziaria sui veicoli fuori bilancio;

15.   ritiene necessario rielaborare lo statuto della società per azioni europea in una forma giuridica comunitaria più uniforme;

16.   ricorda che obiettivo della semplificazione degli obblighi amministrativi deve essere quello di incoraggiare le PMI a cogliere le opportunità che offre il mercato interno e ad operare al di là delle frontiere;

17.   si compiace dell'introduzione delle microentità che dovrebbero essere esonerate dall'obbligo comunitario in materia di contabilità, revisione contabile annuale e pubblicazione; sollecita di mantenere in linea di massima le soglie previste dalla comunicazione per le microentità ma è preoccupato perché il rispetto di tutti gli obblighi potrebbe suscitare difficoltà, in particolare per le imprese con input elevati; propone di prorogare idoneamente i periodi transitori per quanto riguarda gli obblighi di rendicontazione delle società che superano tali soglie; propone di esaminare se non sia opportuno introdurre analoghi periodi di transizione per le società che registrano una modifica dello status giuridico;

18.   ricorda che, nel contesto delle soglie della quarta(11) e settima(12) direttiva in materia societaria, per liberare le PMI da determinati oneri in materia di contabilità e revisione contabile, una politica regolamentare stabile e prevedibile costituisce un elemento per la certezza del diritto e per limitare i costi amministrativi delle imprese; fa presente perciò che le opinabili soglie della quarta direttiva sono state modificate proprio dalla direttiva 2006/46/CE(13) e che gli Stati membri hanno tempo fino al 5 settembre 2008 per recepire questa direttiva; che inoltre l'ampliamento dell'Unione europea ha rafforzato la diversità delle economie nazionali europee e che la revisione contabile contribuisce a promuovere lo sviluppo di un'economia di mercato efficiente, sana e responsabile;

19.   insiste affinché la Commissione dia seguito alle richieste espresse dal Consiglio nelle sue conclusioni del 22 e 23 novembre 2007 per la promozione attiva di uno scambio aperto tra gli Stati membri sulle migliori pratiche destinate a semplificare gli obblighi di bilancio e per un aumento dell'impiego di mezzi elettronici nelle relazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni e tra imprese;

20.   chiede alla Commissione di incoraggiare gli Stati membri ad armonizzare la classificazione degli obblighi di notifica delle informazioni finanziarie, quale è praticata tra l'altro nei Paesi Bassi, e di far leva sulle nuove tecnologie allo scopo di ridurre i costi degli obblighi di informazione, preservando nel contempo i benefici che detti obblighi offrono ai partecipanti al mercato, a quanti mettono a punto le politiche e alle pubbliche amministrazioni;

Sarbanes-Oxley

21.   chiede che, oltre alle direttive citate dalla comunicazione, siano esaminate sotto il profilo degli oneri burocratici anche le direttive e le norme derivanti dal rapporto con la legge statunitense Sarbanes-Oxley, come ad esempio le norme della direttiva in materia di trasparenza, della legislazione comunitaria sui prospetti(14) e della quarta e della settima direttiva in materia di diritto societario;

Ulteriore legislazione

22.   sottolinea che la creazione di un contesto societario semplificato comprende anche la necessità di predisporre nuove condizioni giuridiche quadro per le imprese; si richiama a questo proposito alla quattordicesima direttiva in materia di diritto societario sul trasferimento transfrontaliero della sede sociale, al diritto di voto a favore del sistema monistico o dualistico delle aziende nonché alla proposta legislativa della Commissione in merito alla società privata europea, prevista entro il primo semestre 2008;

23.   è convinto del fatto che, in taluni settori, sono necessari sistemi regolamentari per creare un ambiente prospero per le aziende, come ad esempio nel settore della trasparenza degli investitori istituzionali;

24.   ritiene che la messa a punto di una base imponibile consolidata comune per le imprese renderebbe più utile ed efficace lo statuto della società per azioni europea;

25.   ritiene che la contabilizzazione in bilancio della tassazione differita comporti un onere sproporzionato per le PMI e non fornisca alcuna informazione di comprovata utilità a coloro che esaminano i conti annuali; propone pertanto la sua abolizione;

26.   raccomanda l'applicazione del principio "una tantum" in modo che le imprese non debbano fornire la stessa informazione più di una volta o a più di un destinatario;

27.  raccomanda di svolgere delle consultazioni sulla necessità e fattibilità dell'istituzione di un organo di regolamentazione nei servizi contabili e di revisione dei conti;

o
o   o

28.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) Testi approvati, P6_TA(2008)0183.
(2) Seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati Membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (GU L 26 del 31.1.1977, pag. 1). Direttiva modificata dalla direttiva 2006/99/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 137).
(3) Terza direttiva 78/855/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa alle fusioni delle società per azioni (GU L 295 del 20.10.1978, pag. 36).
(4) Sesta direttiva 82/891/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa alle scissioni delle società per azioni (GU L 378 del 31.12.1982, pag. 47). Direttiva modificata dalla direttiva 2007/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 300 del 17.11.2007, pag. 47).
(5) Dodicesima direttiva 89/667/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, in materia di diritto delle società relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 40). Direttiva modificata dalla direttiva 2006/99/CE.
(6) Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38). Direttiva modificata dalla direttiva 2008/22/CE (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 50).
(7) Direttiva 2007/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, che modifica le direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di fare elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione di società per azioni (GU L 300 del 17.11.2007, pag. 47).
(8) Direttiva 2006/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, che modifica la direttiva 77/91/CEE del Consiglio relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del loro capitale sociale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 32).
(9) Prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati Membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8). Direttiva modificata dalla direttiva 2006/99/CE.
(10) Undicesima direttiva 89/666/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 36).
(11) Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 1).
(12) Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti consolidati (GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/99/CE.
(13) Direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (GU L 224 del 18.6.2006, pag. 1).
(14) Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64). Direttiva modificata dalla direttiva 2008/11/CE (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 37).

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