Risoluzione del Parlamento europeo del 22 maggio 2008 sui negoziati tra l'Unione europea e gli Stati Uniti concernenti le esenzioni dall'obbligo del visto (visa waiver)
Il Parlamento europeo,
– visti gli articoli 2, 6, 24 e 29 del trattato sull'Unione europea e gli articoli 62, 63, 286 e 300 del trattato CE, che costituiscono la base giuridica per uno spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia e per i negoziati internazionali con organizzazioni e paesi terzi,
– viste le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 2008 e del 21 aprile 2008 alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,
– visti l'articolo 83 e l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che, sin dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam nel 1999, il Consiglio è responsabile della definizione delle norme in materia di visti, compreso l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto e di quelli i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto i) del trattato CE),
B. considerando che le competenze della Comunità in materia di visti comprendono le condizioni sulla cui base viene concessa ai cittadini di paesi terzi l'esenzione dall'obbligo del visto e che tali condizioni devono garantire la parità di trattamento per tutti i cittadini dell'Unione europea, non soltanto per quanto riguarda la concessione o il rifiuto dell'esenzione dall'obbligo del visto per se stessi, ma anche in merito ai termini e alle condizioni presi in considerazione dai paesi terzi per concedere o rifiutare ai diversi Stati membri detta esenzione,
C. considerando che sin dal 2001 il Consiglio ha esentato i cittadini statunitensi dall'obbligo del visto(1) ma che sfortunatamente non sussiste un'esenzione analoga per tutti i cittadini dell'Unione europea, in quanto gli Stati Uniti tuttora applicano l'obbligo del visto per i cittadini di taluni Stati membri (attualmente Bulgaria, Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Grecia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Romania e Slovacchia), a causa tra l'altro del fatto che il tasso di rifiuto del visto, che si basa su criteri non trasparenti, supera nella maggior parte di questi paesi il 3% delle domande (10% in talune condizioni),
D. considerando che dal 2005 può essere attivato a livello comunitario un meccanismo di reciprocità(2), previa notifica dello Stato membro, contatti della Commissione con il paese terzo interessato e l'invio di una relazione della Commissione al Consiglio, il quale adotta quindi una decisione in merito alla "reintroduzione temporanea dell'obbligo del visto nei confronti dei cittadini del paese terzo in causa",
E. considerando che con gli Stati Uniti non è stata ancora conseguita la reciprocità, al contrario di quanto avvenuto con vari paesi terzi, e che quindi nel 2006 la Commissione ha proposto "la reintroduzione temporanea dell'obbligo del visto per i titolari di passaporti diplomatici e di passaporti di servizio/ufficiali, allo scopo di accelerare i progressi verso la reciprocità"(3); considerando tuttavia che il Consiglio non ha dato seguito a detta proposta simbolica,
F. considerando che vari Stati membri hanno proseguito i contatti bilaterali diretti con l'amministrazione degli Stati Uniti, sebbene detta materia rientri chiaramente tra le competenze della Comunità,
G. considerando che la situazione è divenuta legalmente più complessa il 3 agosto 2007, quando gli Stati Uniti, approvando la sezione 711 delle "raccomandazioni di applicazione del 9/11 Commission Act del 2007"(4), specificatamente il decreto del 2007 in materia di sicurezza dei viaggi e di partenariato antiterrorismo, hanno modificato il regime di esenzione dall'obbligo del visto aggiungendo sette fattori per l'aumento della sicurezza(5), al fine di obbligare tutti gli Stati membri che intendono partecipare al programma "Viaggio senza visto" (visa waiver program) ad accettare di firmare un memorandum d'intesa e le relative norme di applicazione vincolanti,
H. considerando che il contenuto di dette norme di applicazione non è ancora noto alle istituzioni dell'Unione europea che, nonostante ciò, dai memorandum d'intesa si evince chiaramente che alcune dei fattori per l'aumento della sicurezza rientrano tra le competenze della Comunità (ad esempio quello relativo alla concessione del visto o ai futuri obblighi complementari del sistema elettronico di autorizzazione di viaggio (ESTA)), altri tra le competenze dell'Unione europea (quali le disposizioni sui passaporti rubati(6), i dati di identificazione delle pratiche passeggeri (PNR) o i dati Schengen relativi alla criminalità) mentre i rimanenti fattori rientrano tra le competenze esclusive dei singoli Stati membri (quali quelli relative alla fedina penale dei rispettivi cittadini o quelli che dispongono la presenza di sceriffi dell'aria sui voli transatlantici),
I. considerando che il 18 aprile 2008 il Consiglio ha deciso, al fine di risolvere la questione e di consentire a tutti gli Stati membri di partecipare nel 2009 al regime statunitense di esenzione dall'obbligo del visto, di adottare un approccio bidimensionale che prevede:
a)
l'attribuzione di un mandato formale alla Commissione per negoziare con gli Stati Uniti su tutte le questioni di rilevanza comunitaria, e
b)
l'adozione delle "linee di demarcazione" che gli Stati membri devono rispettare in fase di dialogo con gli Stati Uniti prima della conclusione dei negoziati fra Comunità europea e Stati Uniti; dette "linee di demarcazione" definiscono le competenze della Comunità europea/Unione europea e le competenze nazionali che, in quanto tali, possono prevedere negoziati bilaterali e chiariscono che, per quanto riguarda i negoziati bilaterali, gli Stati membri devono rispettare il principio di leale cooperazione con gli altri Stati membri e con le istituzioni dell'Unione europea come previsto dall'articolo 10 del trattato CE e dalla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-105/03 in relazione all'esecuzione degli obblighi derivanti dal trattato UE,
J. considerando che, anche quando si tratta di materie che rientrano tra le competenze esclusive degli Stati membri, gli accordi bilaterali contenenti condizioni diverse per la concessione dell'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di alcuni Stati membri possono andare a detrimento del principio della leale cooperazione, il che comporterebbe un trattamento non ugualitario dei cittadini tra i diversi Stati membri in materia di visti; considerando che la Commissione dovrebbe assicurare il principio della leale cooperazione,
K. considerando che i settori in cui la cooperazione transatlantica dovrebbe migliorare, al fine di proteggere con maggiore efficacia i cittadini statunitensi e dell'Unione europea dalla minaccia del terrorismo, sono i seguenti: a) l'identificazione delle minacce attraverso uno studio congiunto e un ampio scambio di informazioni, compreso lo scambio delle migliori prassi, nel quadro di misure rigorose di protezione dei dati; b) il coordinamento a livello dell'Unione europea e transatlantico tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge e i servizi di intelligence, nel continuo rispetto dello stato di diritto, dei diritti fondamentali e della riservatezza, c) le capacità operative tramite una cooperazione più stretta tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge e i servizi di intelligence nell'Unione europea e negli Stati Uniti, sulla base di una fiducia reciproca più profonda, tra le varie agenzie e organismi coinvolti,
L. considerando che il Dipartimento della sicurezza nazionale USA intende applicare procedure biometriche ai punti di uscita per via aerea e marittima entro il gennaio 2009; che il programma di uscita è considerato una disposizione fondamentale per gestire efficacemente il programma "Viaggio senza visto" (Visa waiver programme) e che le autorità statunitensi non intendono estendere il programma "Viaggio senza visto" a ulteriori alleati qualora le proposte procedure di uscita non siano state attuate entro il 30 giugno 2009;
1. ritiene che ogni forma diretta o indiretta di discriminazione tra i cittadini europei anche basata sulla nazionalità dovrebbe essere proibita, non solo all'interno dell'Unione europea come previsto dall'articolo 12 del trattato CE, ma anche al suo esterno, in particolare qualora tali discriminazioni derivino da un mancato coordinamento nei negoziati internazionali tra le istituzioni dell'Unione europea e gli Stati membri;
2. prende atto che durante la troika ministeriale GAI del 13 marzo 2008 per la prima volta gli Stati Uniti abbiano riconosciuto la competenza della Comunità di negoziare accordi internazionali di politica in materia di visti, accettando in una dichiarazione congiunta di seguire un approccio bidimensionale; osserva che la dichiarazione afferma che le questioni che rientrano tra le responsabilità nazionali saranno discusse con le autorità nazionali, mentre quelle che rientrano tra le responsabilità dell'Unione europea saranno trattate con le istituzioni dell'Unione europea; ritiene che, secondo detta dichiarazione, d'ora in avanti gli Stati Uniti dovrebbero negoziare:
–
le questioni in materia di visti con la Commissione, come già avvenuto per il trasporto aereo(7),
–
le politiche dell'Unione europea sulle questioni relative alla sicurezza (accordo PNR o accordi tra l'Unione europea e gli Stati Uniti sull'estradizione e l'assistenza giuridica reciproca) con il Consiglio,
–
la presenza degli sceriffi dell'aria sui voli transatlantici e le questioni relative alla sicurezza per quanto concerne i cittadini dei vari Stati membri con i singoli Stati alle stesse condizioni;
3. ribadisce che ogni accordo di cui fanno parte la Comunità europea o l'Unione europea dovrebbe rispettare i diritti fondamentali e le libertà individuali di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del trattato UE, compresi il diritto alla privacy e il diritto alla protezione dei dati come stabilito:
–
dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
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dalla direttiva 95/46/CE e dalle norme specifiche del diritto comunitario (e misure relative a Schengen) in materia di trasferimenti verso paesi terzi;
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dalla convenzione del Consiglio d'Europa n. 108 sulla tutela delle persone in materia di trattamento automatizzato dei dati di carattere personale e il protocollo aggiuntivo 181 riguardante le autorità di controllo e i flussi transfrontalieri di dati;
4. sollecita la Commissione a discutere nell'ambito dei negoziati l'esclusione di cittadini europei affetti da HIV dal programma "Viaggio senza visto" e ad assicurare un equo trattamento di tutti i cittadini UE; conviene con la Commissione sul fatto che non vi sono ragioni obiettive che giustificano un divieto di viaggio per le persone affette da HIV (come indicato nella sua risposta del 19 febbraio 2008 all'interrogazione parlamentare E-6038/07);
5. sostiene il mandato che il Consiglio ha conferito alla Commissione per negoziare un accordo che garantisca l'esenzione dall'obbligo del visto per tutti i cittadini dell'Unione europea che entrano nel territorio degli Stati Uniti, come già avviene per i cittadini statunitensi che entrano nel territorio dell'Unione europea; invita la Commissione ad informare la commissione parlamentare competente dopo ogni riunione negoziale, se necessario in forma riservata;
6. ritiene che i negoziati dovrebbero essere conclusi prima del giugno 2009 e che, entro tale data, nessuna discriminazione dovrebbe essere consentita nei confronti dei cittadini dell'Unione europea;
7. condivide il parere che le "linee di demarcazione" del Consiglio dovrebbero essere seguite dagli Stati membri(8) secondo il principio di leale cooperazione di cui all'articolo 10 del trattato CE e applicate, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia (causa C-105/03) o la causa AETR (22/70), anche all'esecuzione degli obblighi sanciti dal trattato Unione europea; sottolinea in particolare che:
–
la partecipazione al programma VWP dovrebbe comportare quanto prima gli stessi diritti per tutti i cittadini degli Stati membri, alle stesse condizioni, relativamente allo status dei loro passaporti;
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ogni accesso da parte degli Stati Uniti alle banche dati o ai sistemi d'informazione dell'Unione europea/Comunità europea dovrebbe essere proibito tranne quando espressamente previsto dal diritto comunitario e, in tal caso, dovrebbe ottenere il consenso comune dell'Unione europea e basarsi sul pieno rispetto del principio di reciprocità; l'accesso dovrebbe pertanto essere consentito solo se in linea con l'obiettivo specifico di tali sistemi d'informazione dell'Unione europea, come dichiarato nella loro rispettiva base giuridica; inoltre, deve essere garantito un adeguato livello di protezione conformemente ai criteri fissati nei pertinenti strumenti dell'Unione europea per la protezione dei dati, siano essi generali (direttiva 95/46/CE) o specifici (quali la Convenzione Europol, il regolamento Eurodac, la Convenzione Schengen);
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qualsiasi ampliamento dei dati comunicati all'Interpol in merito ai passaporti smarriti o rubati dovrebbe essere approvato di comune accordo dall'Unione europea;
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la sicurezza degli aeroporti conformemente alle norme dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) è sufficientemente garantita dalle norme comunitarie vigenti (le ispezioni statunitensi possono essere accettate in caso di voli diretti tra gli aeroporti nel territorio dell'Unione europea e gli Stati Uniti);
–
qualsiasi accordo formale in materia di rimpatrio dei cittadini dell'Unione europea dovrebbe essere accettabile solo sulla base della reciprocità e dovrebbe essere negoziato e concluso tra Comunità europea e gli Stati Uniti;
–
gli obblighi relativi all'eventuale introduzione di un sistema elettronico di autorizzazione di viaggio per i cittadini statunitensi che viaggiano nell'Unione europea dovrebbero essere negoziati dalla Comunità europea;
8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri, al Congresso degli Stati Uniti e al Segretario di Stato degli Stati Uniti per la Sicurezza interna.
Le seguenti quattro disposizioni sono obbligatorie: 1) un sistema elettronico di autorizzazione di viaggio (ESTA); 2) un maggiore impegno a favore della condivisione dei dati in materia di sicurezza; 3) obblighi relativi alla tempestiva comunicazione in merito ai passaporti smarriti o rubati, siano essi documenti vergini o emessi; e 4) la garanzia che i paesi facenti parte del VWP accettino il rimpatrio dei propri cittadini allontanati dagli Stati Uniti. Esistono inoltre tre fattori discrezionali di aumento della sicurezza che devono essere presi in considerazione al momento di stabilire se il criterio di un tasso di rifiuto dei visti pari al 3% può essere revocato: 1) gli standard di sicurezza degli aeroporti; 2) i programmi relativi agli sceriffi dell'aria e 3) gli standard per i documenti di viaggio nazionali.