Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 giugno 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento n. 11, riguardante l'abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto, emanato in applicazione dell'articolo 79, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità economica europea e il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari (COM(2007)0090 – C6-0211/2007 – 2007/0037B(COD))
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0090),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b), del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0211/2007),
– vista la decisione della Conferenza dei presidenti del 5 luglio 2007 di autorizzare la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e la commissione per i trasporti e il turismo ad elaborare una relazione legislativa ciascuna sulla base della suddetta proposta della Commissione,
– visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
– visti l'articolo 51 e l'articolo 35 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0143/2008),
1. approva la proposta della Commissione, per quanto riguarda l'igiene dei prodotti alimentari, quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 giugno 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica ▌il regolamento (CE) n. 852/2004 ║ sull'igiene dei prodotti alimentari
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),
considerando quanto segue:
(1) Le politiche comunitarie per il miglioramento della legislazione, quali definite in particolare nelle comunicazioni della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolate, rispettivamente, "Esame strategico del programma per legiferare meglio nell'Unione europea'║ e "Programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea'║, sottolineano il fatto che per migliorare la competitività delle imprese e per conseguire gli obiettivi dell'agenda di Lisbona è fondamentale ridurre gli oneri amministrativi imposti dalla normativa.
▌
(2) L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari(4) prevede che tutti gli operatori del settore alimentare predispongano, attuino e mantengano procedure basate sui principi del sistema HACCP (Hazard analysis and critical control points: analisi dei pericoli e punti critici di controllo).
(3) L'esperienza ha mostrato che in certe imprese del settore alimentare l'igiene dei prodotti può essere assicurata attuando correttamente le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 852/2004, senza che sia necessario ricorrere al sistema HACCP. Le imprese interessate sono soprattutto piccole imprese come le panetterie, le macellerie, le drogherie, le bancarelle, i ristoranti e i bar, che per lo più vendono i loro prodotti direttamente ai consumatori finali e che rientrano nella categoria delle microimprese quale definita dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese e delle piccole e medie imprese(5).
(4) È dunque opportuno prevedere a favore di tali imprese un'esenzione dalle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 852/2004, fermo restando che tali imprese dovranno continuare a rispettare tutte le altre prescrizioni del regolamento,
▌
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: ▌
Articolo 1
1.Nel regolamento (CE) n. 852/2004 è inserito il seguente nuovo considerando:"
(15 bis)È importante che le autorità competenti consentano l'applicazione della flessibilità prevista dal presente regolamento, in particolare dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera g) e dal paragrafo 5, soprattutto per quanto riguarda le aziende intese come microimprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese*.
________________
* GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.
"
2.Nell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 852/2004 è aggiunta la seguente frase:"
Fatta salva l'applicazione delle altre prescrizioni del presente regolamento, gli operatori delle imprese alimentari possono essere esonerati dall'obbligo di predisporre, attuare e mantenere una o più procedure permanenti basate sui principi del sistema HACCP. Tale esenzione si applica solo alle imprese, in particolare le microimprese, che rientrano nella definizione della raccomandazione 2003/361/CE ║ e le cui attività consistono principalmente nella vendita diretta di alimenti ai consumatori finali, e se l'autorità competente ritiene, sulla base di un'analisi dei pericoli effettuata regolarmente, che non sussistono pericoli da prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili oppure che qualsiasi pericolo individuato è sufficientemente e regolarmente controllato grazie all'applicazione dei requisiti generali e specifici di igiene alimentare di cui all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 del presente regolamento.
Nel richiedere la documentazione comprovante la conformità ai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, l'autorità competente deve tenere nel debito conto la natura e le dimensioni dell'operatore del settore alimentare.
"
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.