Coerenza delle politiche per lo sviluppo e ripercussioni dello sfruttamento dell'UE di alcune risorse biologiche naturali sullo sviluppo dell'Africa occidentale
Risoluzione del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo e le ripercussioni sullo sviluppo dell'Africa occidentale dello sfruttamento da parte dell'Unione europea di alcune risorse biologiche naturali (2007/2183(INI))
Il Parlamento europeo,
– visto l'articolo 178 del trattato che istituisce la Comunità europea,
– vista la dichiarazione comune del 2005 del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione sulla politica di sviluppo dell'Unione europea: "Il consenso europeo"(1),
– visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonu il 23 giugno 2000(2), modificato dall'accordo che modifica l'accordo di partenariato, firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005(3),
– vista la strategia congiunta UE-Africa,
– visti il primo documento biennale della Commissione dal titolo "Relazione dell'UE sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo" (COM(2007)0545), e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che lo accompagna (SEC(2007)1202),
– viste le conclusioni dei Consigli del 21 e 22 dicembre 2004, del 24 maggio 2005, del 10 marzo 2006, dell'11 aprile 2006, del 17 ottobre 2006, del 5 dicembre 2006, del 15 dicembre 2006 e del 19 e 20 novembre 2007,
– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo (CPS), programma di lavoro 2006-2007(SEC(2006)0335),
– vista la dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite dell'8 settembre 2000,
– visto il consenso di Monterrey sul finanziamento dello sviluppo del 22 marzo 2002,
– visto lo studio di valutazione dal titolo "The EU Institutions & Member States' Mechanisms for Promoting Policy Coherence for Development", pubblicato nel maggio 2007 dal Centro europeo di gestione delle politiche di sviluppo, PARTICIP GmbH e l'Istituto complutense di studi internazionali,
– visto il programma "EU Coherence Programme" della fondazione Evert Vermeer e della Confederazione europea delle ONG di emergenza e sviluppo,
– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Dar vita ad un'alleanza mondiale contro il cambiamento climatico tra l'Unione europea e i paesi poveri in via di sviluppo maggiormente esposti", (COM(2007)0540),
– visti i risultati della 13a sessione della Conferenza delle parti (COP 13) della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e della riunione delle parti del protocollo di Kyoto, tenutasi a Bali (Indonesia) dal 3 al 14 dicembre 2007,
– vista la sua risoluzione del 22 maggio 2007 su "Arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010"(4),
– visti la proposta della Commissione relativa a un piano d'azione dell'Unione europea sull'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT), del 21 maggio 2003 (COM(2003)0251), approvata nelle conclusioni del Consiglio "agricoltura e pesca" del 13 ottobre 2003, e il regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea(5),
– vista la sua risoluzione del 7 luglio 2005 su una più rapida attuazione del piano d'azione dell'Unione europea FLEGT(6),
– viste le conclusioni del Consiglio "ambiente" del 20 febbraio 2007 sugli obiettivi dell'Unione europea per l'ulteriore sviluppo del regime climatico internazionale oltre il 2012, nelle quali si sottolinea che "sono necessarie politiche e azioni concrete […] per arrestare queste emissioni (di anidride carbonica derivanti dalla deforestazione nei paesi in via di sviluppo) e invertire la tendenza nell'arco dei prossimi venti o trent'anni",
– vista la comunicazione della Commissione relativa a un quadro integrato applicabile agli accordi di partenariato con i paesi terzi nel settore della pesca, del 23 dicembre 2002 (COM(2002)0637),
– visti il codice di condotta per una pesca responsabile dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) del 1995 e il Piano d'azione internazionale per la gestione della capacità di pesca della stessa FAO del 1999,
– visto lo studio della FAO, realizzato da John Kurien nel 2005, dal titolo "Responsible Fish Trade and Food Security",
– visto lo studio del 16 luglio 2007 commissionato dal Parlamento europeo sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo e gli effetti della politica della pesca dell'Unione europea sull'Africa occidentale,
– vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2001 sulla comunicazione della Commissione su pesca e riduzione della povertà(7),
– visto lo studio dal titolo "L'émigration irrégulière vers l'Union européenne au départ des côtes sénégalaises", realizzato da Juliette Hallaire nel settembre 2007e pubblicato dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni,
– visto l'articol 45 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per lo sviluppo e il parere della commissione per la pesca (A6-0137/2008),
A. considerando che la dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite esorta tutti gli Stati a garantire la coerenza delle politiche per lo sviluppo,
B. considerando l'Unione europea è risolutamente impegnata a garantire la CPS, conformemente all'articolo 178 del trattato CE, il quale stabilisce che la Comunità tiene conto degli obiettivi della sua politica nel settore della cooperazione allo sviluppo nelle politiche da essa svolte che potrebbero avere un'incidenza sui paesi in via di sviluppo,
C. considerando che il punto 35 del summenzionato consenso europeo sulla politica di sviluppo indica che "l'UE è pienamente impegnata ad agire per portare avanti la coerenza delle politiche per lo sviluppo in una serie di settori" e che "è importante che le politiche non attinenti allo sviluppo sostengano gli sforzi dei paesi in via di sviluppo verso il conseguimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio" (OSM),
D. considerando che la summenzionata relazione biennale della Commissione sulla CPS rileva, fra l'altro, che:
–
il concetto di CPS non è ancora stato sufficientemente integrato nel processo decisionale,
–
malgrado gli sforzi, l'Unione europea si trova ancora in una fase iniziale dello sviluppo di un concetto di CPS efficace,
–
i principali ostacoli a una maggiore coerenza delle politiche sono rappresentati dalle priorità politiche e dai conflitti d'interesse tra gli Stati membri e i paesi in via di sviluppo,
–
persistono una mancanza di consapevolezza e di conoscenza nei confronti della CPS e il bisogno di garantire un costante impegno politico di alto livello,
–
dato che la pesca è un importante settore economico in molti paesi costieri, questa può contribuire in maniera significativa alla sicurezza alimentare,
E. considerando che le conclusioni del Consiglio europeo del 24 maggio 2005 contengono l'impegno ad accrescere la CPS dell'Unione europea, in particolare in dodici settori prioritari tra cui il commercio, la pesca, l'ambiente, il cambiamento climatico, la migrazione e l'occupazione,
F. considerando che le due principali risorse naturali biologiche sfruttate dall'Unione europea in Africa occidentale sono il pesce e il legname, dato che secondo la Direzione generale per il commercio della Commissione, oltre l'80% del pesce e del legname esportato dalla Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) è destinato all'Unione europea,
G. considerando che le Nazioni Unite definiscono l'Africa occidentale come la regione più occidentale del continente africano, che comprende i 16 paesi seguenti: Benin, Burkina Faso, Capo Verde, Costa d'Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo (ossia l'ECOWAS più la Mauritania)(8) e che spesso anche il Camerun è considerato parte dell'Africa occidentale,
Coerenza delle politiche per lo sviluppo (CPS)
1. accoglie positivamente l'accentuazione dell'interesse e dell'impegno verso la CPS dimostrati dalla Commissione, dal Consiglio e dagli Stati membri, come testimoniano i dodici impegni specifici in materia di CPS, la relazione biennale e molti altri nuovi meccanismi;
2. sottolinea l'importanza della coerenza delle politiche quale uno dei contributi dell'Unione europea al raggiungimento degli OSM;
3. sottolinea che, ai fini di una maggiore coerenza delle politiche, sono fondamentali la volontà e l'impegno politico di tener conto degli interessi dei paesi in via di sviluppo in tutti gli ambiti d'azione che li interessano;
4. richiama l'attenzione sui forti legami di interdipendenza esistenti tra la politica di sviluppo dell'Unione europea e la sua politica in materia di pesca e commercio del legname; sottolinea che le misure adottate nel campo della politica comune della pesca e del legname hanno un forte impatto sullo sviluppo sostenibile a livello locale;
5. ricorda che la summenzionata COP 13 ha riconosciuto che la deforestazione contribuisce in notevole misura alle emissioni di gas a effetto serra, e quindi al cambiamento climatico; sottolinea la necessità di sostenere gli sforzi dei paesi in via di sviluppo per la salvaguardia e la gestione sostenibili delle loro foreste; esorta l'Unione europea e gli Stati membri ad assicurare cospicui contributi finanziari alle iniziative internazionali per la salvaguardia, lo sfruttamento e la gestione sostenibili delle foreste nei paesi in via di sviluppo, con un sostegno particolare per i paesi africani;
Legname
6. esprime preoccupazione per il fatto che il disboscamento delle foreste tropicali è una delle principali cause del cambiamento climatico, responsabile del 20% circa delle emissioni annuali di gas a effetto serra di origine antropica e della distruzione dei mezzi di sussistenza di milioni di comunità locali e indigene;
7. esprime preoccupazione per il fatto che le importazioni a basso prezzo di legname e prodotti forestali di provenienza illegale, unitamente al mancato rispetto da parte di taluni soggetti industriali delle norme sociali e ambientali di base, destabilizzano i mercati internazionali e riducono gli introiti fiscali dei paesi produttori;
8. esprime preoccupazione per il fatto che, secondo dati FAO, meno del 7% della superficie forestale a livello mondiale è identificata da un marchio ecologico, mentre meno del 5% delle foreste tropicali è gestito in modo sostenibile;
9. valuta positivamente il fatto che, in Africa occidentale, la Commissione sia impegnata in negoziati ufficiali con il Ghana e il Camerun e in colloqui preliminari con la Liberia, finalizzati alla firma di accordi di partenariato su base volontaria per controllare la legalità dei prodotti del legname esportati direttamente verso l'Unione europea;
10. sottolinea la necessità che qualsiasi meccanismo per la salvaguardia delle foreste, come il Fondo di partenariato per le emissioni di anidride carbonica (FCPF) e il FLEGT, salvaguardi i diritti tradizionali e consuetudinari delle comunità indigene e locali di sfruttare le proprie foreste, conformemente alla Dichiarazione dei diritti delle popolazioni indigene delle Nazioni Unite;
11. invita la Commissione ad accogliere le richieste di finanziamento delle iniziative di gestione sostenibile delle foreste nell'ambito dei programmi di aiuto e dei documenti di strategia nazionale;
12. invita la Commissione a presentare una comunicazione nella quale si indichi l'impostazione, l'impegno e il supporto dell'Unione europea nei confronti dei meccanismi di finanziamento attuali e futuri per sostenere la protezione delle foreste e la riduzione delle emissioni dovute al disboscamento, come previsto dalla UNFCCC/protocollo di Kyoto e dall'FCPF; indica che tale comunicazione dovrebbe illustrare l'impegno dell'Unione europea a fornire fondi ai paesi in via di sviluppo per la tutela delle loro foreste, il finanziamento di aree forestali protette e la promozione di alternative economiche alla distruzione del patrimonio boschivo;
13. invita la Commissione e gli Stati membri ad accelerare l'attuazione del summenzionato piano d'azione FLEGT dell'Unione europea e del regolamento, volti a contrastare l'abbattimento illegale di alberi e il relativo commercio, promuovere il consumo di prodotti lignei realizzati in maniera sostenibile e incrementare significativamente il numero dei paesi partner;
14. invita in particolare la Commissione a presentare entro questa legislatura una proposta legislativa completa che impedisca la commercializzazione di legname e di prodotti derivati di origine illegale e distruttiva;
15. esorta gli Stati membri e la Commissione ad accelerare l'adozione e l'applicazione di una politica di ecologizzazione degli appalti pubblici a livello di Unione europea, nazionale e locale, che promuova l'acquisto di prodotti lignei con marchio di qualità ecologica, in particolare quelli certificati secondo gli standard del Consiglio per la gestione forestale sostenibile;
Pesca
16. sottolinea l'elevato livello di dipendenza dei paesi dell'Africa occidentale dalla pesca, fonte di occupazione, di sicurezza alimentare, di proteine, di entrate pubbliche e di commercio estero, come illustrato da un recente studio pubblicato dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni secondo cui una delle principali cause di emigrazione dal Senegal è il declino dell'industria ittica locale;
17. osserva con soddisfazione e plaude ai progressi realizzati in questo settore, pur continuando a nutrire preoccupazione per la lentezza e le reticenze con cui taluni paesi della regione si impegnano nella protezione delle loro risorse; deplora che, nonostante gli sforzi dispiegati dall'Unione europea nel quadro degli accordi di partenariato, la sostenibilità delle risorse biologiche naturali, tra cui quelle della pesca, e i benefici di uno sfruttamento sostenibile non solo non sono ancora una priorità per detti paesi, ma continuano a essere subordinati ad altri interessi politici ed economici;
18. esorta pertanto la Commissione a esaminare la questione nonché a soffermarsi sul chiaro legame esistente tra i livelli di immigrazione dai paesi dell'Africa occidentale verso l'Unione europea e il serio depauperamento degli stock ittici;
19. invita la Commissione e i governi dei paesi dell'Africa occidentale ad arginare la pesca illegale e a monitorare e controllare gli stock ittici, onde porre fine al rapido depauperamento delle risorse ittiche al largo della costa dell'Africa occidentale;
20. ritiene che le risorse ittiche in Africa occidentale rappresentino un potenziale importante per lo sviluppo locale nonché un contributo alla sicurezza alimentare; rileva con preoccupazione che, secondo le stime scientifiche più recenti del Comitato per la pesca nell'Atlantico centrorientale, che risalgono al 2006, in Africa occidentale molti stock sono soggetti a uno sfruttamento eccessivo e almeno uno di essi è a rischio di estinzione;
21. è del parere che una valutazione del grado di coerenza tra la politica di sviluppo e la politica della pesca della Comunità riguardi molti altri aspetti, oltre agli accordi di partenariato bilaterali nel settore della pesca siglati con diversi paesi terzi dell'Africa occidentale, e riconosce la stessa importanza alle politiche comunitarie concernenti i seguenti aspetti:
–
monitoraggio, controllo e sorveglianza delle acque al largo della costa dell'Africa occidentale e contributo dell'Unione europea alla lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;
–
sostegno ad attività di ricerca scientifica sugli stock ittici e la struttura degli ecosistemi;
–
esportazione di navi europee verso l'Africa occidentale e loro cambiamento di bandiera;
–
norme fitosanitarie per le importazioni di pesce e altri ostacoli non tariffari agli scambi commerciali;
–
politica di mercato dell'Unione europea e tipo e quantità di pesci importati dall'Africa occidentale;
22. invita la Commissione, alla luce dell'accordo di partenariato economico (APE) con i paesi dell'Africa occidentale, che non è stato ancora completamente definito e firmato, ad attenersi all'agenda sulla CPS in sede di negoziazione degli accordi sul legname e la pesca nel quadro dell'APE;
23. esorta nuovamente la Commissione ad agire conformemente all'obiettivo fondamentale degli APE, che consiste nella promozione dell'integrazione regionale e nel rafforzamento della posizione economica dei paesi ACP, e sottolinea in modo particolare, in tale contesto, la posizione dei paesi dell'Africa occidentale;
24. ritiene che la politica dell'Unione europea in materia di pesca, anche per quanto riguarda le relazioni con l'Africa occidentale, debba rispettare il summenzionato codice di condotta della FAO per una pesca responsabile, adottato nel 1995;
25. esprime la propria soddisfazione per il fatto che sette paesi dell'Africa occidentale hanno sottoscritto accordi di pesca con l'Unione europea secondo la nuova formula degli accordi di partenariato, nei quali, oltre all'obiettivo iniziale di difesa degli interessi della flotta europea, figurano clausole in base alle quali il paese terzo deve instaurare piani che garantiscano uno sfruttamento sostenibile delle proprie risorse di pesca;
26. ritiene che l'afflusso di capacità di pesca registratosi in passato in una regione dotata di sistemi di gestione della pesca relativamente deboli e di mezzi per il monitoraggio e il controllo delle attività dei pescherecci insufficienti abbia influito sulla situazione problematica delle risorse ittiche della regione; accoglie pertanto con favore l'interruzione avvenuta nel 2005 dei sussidi per il trasferimento della capacità di pesca dall'Unione europea all'Africa occidentale;
27. osserva che se l'Unione europea riduce la propria attività nelle acque dell'Africa occidentale potrebbe lasciare il posto a flotte di altri paesi che rischiano di non rispettare gli stessi principi di sostenibilità;
28. è del parere che, per quanto riguarda le risorse della pesca, sia necessario porre l'accento, in via prioritaria, sui seguenti aspetti:
–
la valutazione periodica delle risorse della pesca attraverso campagne di ricerca effettuate mediante navi oceanografiche, con la partecipazione di ricercatori europei e del paese terzo interessato, e delle risorse di pesca disponibili in ciascuna delle zone economiche esclusive dei paesi con i quali sono stati conclusi accordi di partenariato nel settore della pesca;
–
il miglioramento delle infrastrutture a terra, sia portuali sia di approvvigionamento e di trasporto, al fine di agevolare l'accesso delle navi dell'Unione europea e di altri paesi per riparazioni, sbarchi, trasbordi, ecc., da cui i paesi terzi trarranno benefici aggiuntivi;
–
l'adeguamento delle norme igienico-sanitarie, dato che la maggior parte di tali paesi presenta gravi lacune al riguardo, il che, in alcuni casi, impedisce loro persino di beneficiare dell'accesso preferenziale al mercato europeo di cui le loro esportazioni potrebbero usufruire;
–
l'instaurazione di servizi di controllo e di vigilanza, tramite la creazione di centri di controllo, la formazione di ispettori o l'acquisto di navi pattuglia e mezzi aerei, in quanto tali paesi non sono dotati delle risorse tecniche e umane necessarie a svolgere detti compiti;
–
la creazione di un quadro giuridico che garantisca la tutela degli investimenti attuali e potenziali dell'Unione europea, derivanti principalmente dalla creazione di società miste, che attualmente incontrano eccessivi ostacoli per poter investire in un paese terzo, essenzialmente a causa della perdita di controllo da parte delle imprese e dell'incertezza giuridica di quasi tutti i paesi della zona;
–
l'attuazione di piani di gestione della pesca sostenibile che organizzerebbero le attività dei settori locali e limiterebbero la pratica generalizzata e biologicamente insostenibile del libero accesso alle risorse;
29. invita l'Unione europea a dissociare il livello dei pagamenti per gli accordi dal livello delle opportunità di pesca che si ottiene in cambio, dato che tale legame potrebbe disincentivare il paese terzo a limitare l'accesso nel caso in cui gli stock si riducano sensibilmente o causare improvvise e importanti riduzioni delle entrate pubbliche del paese terzo;
30. invita l'Unione europea a intraprendere le seguenti azioni al fine di rendere le attività di pesca in Africa occidentale sostenibili e coerenti con la politica di sviluppo comunitaria, indipendentemente dal fatto che siano portate avanti sulla base di un accordo di partenariato o di un accordo privato:
–
realizzare una valutazione attendibile dell'abbondanza degli stock ittici pertinenti prima dell'inizio delle operazioni di pesca e in seguito a intervalli regolari;
–
nel caso in cui gli stock ittici africani si riducano sensibilmente, i pescherecci dell'Unione europea ed esteri dovranno prendere le prime misure per ridurre il volume delle catture;
–
sviluppare programmi a lungo termine per realizzare valutazioni scientifiche della situazione e delle tendenze degli stock ittici e delle loro relazioni ecologiche, nonché dell'impatto della pesca sugli stessi, e sostenere le capacità di ricerca dell'Africa occidentale;
–
presentare tempestivamente relazioni pubbliche accurate e affidabili sulle catture e le attività dei pescherecci dell'Unione europea che operano in paesi terzi;
–
fornire aiuti per lo sviluppo di laboratori di riferimento al fine di agevolare l'osservanza dei requisiti fitosanitari per l'esportazione nell'Unione europea;
–
istituire, in collaborazione con i partner dell'Africa occidentale, un programma per combattere l'attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che includa un piano di sorveglianza regionale sul modello dell'accordo concluso con la Commissione dell'Oceano Indiano; sostenere le capacità dell'Africa occidentale di controllare e sorvegliare le attività di pesca di pescherecci nazionali e stranieri;
–
consultare le comunità locali riguardo i termini dell'accordo;
–
adottare misure per verificare che i pescatori e le flotte locali abbiano un accesso prioritario agli stock ittici;
–
istituire programmi a lungo termine intesi ad aumentare il valore aggiunto delle industrie di trasformazione locali, affinché i pesci catturati possano essere trasformati in loco ed essere successivamente esportati verso l'Unione europea;
–
riformare e adeguare il regime attuale delle norme d'origine affinché esso rifletta situazioni e realtà locali;
31. riconosce che, nonostante le contropartite finanziarie degli accordi di pesca costituiscano ormai una parte sostanziale dei bilanci totali di taluni paesi terzi – cui vanno sommati gli investimenti degli armatori e la cooperazione, anche finanziaria, degli Stati membri su base bilaterale – la cooperazione allo sviluppo sostenibile non può derivare soltanto dalla politica comune della pesca, e che è necessario associarvi tutte le altre politiche comunitarie, in particolare quella della cooperazione allo sviluppo, per ottenere le condizioni politiche e socioeconomiche che consentano a detti paesi di riorientare gli sforzi amministrativi e finanziari necessari per poter approfittare pienamente e in modo sostenibile del potenziale delle proprie risorse biologiche naturali;
32. sollecita un migliore coordinamento tra la Commissione e gli Stati membri nei rispettivi progetti di cooperazione allo sviluppo, ad esempio nella definizione delle priorità e degli obiettivi;
33. deplora il fatto che la valutazione d'impatto della sostenibilità (VIS) prevista dagli accordi di partenariato economico ACP-UE del maggio 2007 e richiesta dalla Commissione non analizzi il settore forestale e sfiori soltanto la problematica della pesca;
34. invita la Commissione a:
–
realizzare in linea generale VIS più frequenti e più dettagliate;
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integrare maggiormente nelle VIS le questioni attinenti alla coerenza delle politiche per lo sviluppo;
–
commissionare due VIS per gli APE con l'Africa occidentale, con un'attenzione particolare alla CPS nel settore della pesca e del legname, inclusa una valutazione d'impatto sulle comunità locali e indigene;
35. conclude che il processo FLEGT e gli accordi modificati di partenariato nel settore della pesca di nuova generazione varati dal 2003 rappresentano importanti punti di partenza per politiche che tengano conto delle esigenze dello sviluppo; sottolinea tuttavia la necessità di migliorare le politiche dell'Unione europea nel settore della pesca e del legname nei confronti dell'Africa occidentale, al fine di consentire una vera CPS;
o o o
36. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, ai segretariati del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, all'ECOWAS, all'Unione africana, all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), alla Commissione subregionale per la pesca, al Comitato per la pesca nell'Atlantico centrorientale, nonché ai governi di tutti i paesi dell'ECOWAS, della Mauritania e del Camerun.
GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2006 del Consiglio dei ministri ACP-UE (GU L 247 del 9.9.2006, pag. 22).
La regione definita dalle Nazioni Unite comprende anche l'isola di Sant'Elena, un territorio britannico d'oltremare situato nell'Atlantico meridionale che non è coperto dalla presente risoluzione.