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Procedura : 2008/2600(RSP)
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Ciclo del documento : B6-0309/2008

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B6-0309/2008

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PV 17/06/2008 - 14
CRE 17/06/2008 - 14

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PV 19/06/2008 - 5.3
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Giovedì 19 giugno 2008 - Strasburgo
Autorizzazione del pollo al cloro
P6_TA(2008)0307B6-0309/2008

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 giugno 2008 sull'autorizzazione del pollo al cloro

Il Parlamento europeo,

–   visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale(1),

–   visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)(2),

–   visto il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti(3),

–   visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali(4),

–   vista la direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane(5),

–   vista la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro(6),

–   vista la decisione del Collegio dei commissari in data 28 maggio 2008 che approva il progetto di regolamento della Commissione concernente l'attuazione del regolamento (CE) n. 853/2004 relativamente all'utilizzazione di sostanze antimicrobiche per eliminare la contaminazione di superficie delle carcasse di pollame destinate al consumo umano,

–   vista la valutazione dei possibili effetti di quattro sostanze antimicrobiche sulla comparsa di una resistenza antimicrobica, adottata il 6 marzo 2008 dal gruppo scientifico sui rischi biologici BIOHAZ dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) su richiesta della Direzione generale per la salute e i consumatori della Commissione,

–   vista l'interrogazione orale della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare del Parlamento europeo alla Commissione, discussa il 28 maggio 2008,

–   visto l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.   considerando che la proposta della Commissione di modificare il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli per quanto concerne le norme di commercializzazione applicabili alle carni di pollame (COM(2008)0336) mira, con la modifica della definizione di tali carni, ad autorizzare la commercializzazione per il consumo umano delle carni di pollame che hanno subito un trattamento antimicrobico,

B.   considerando che la summenzionata decisione del collegio dei commissari mira ad autorizzare l'utilizzazione di quattro sostanze antimicrobiche per il trattamento delle carcasse di pollame destinate al consumo umano nell'Unione europea,

C.   considerando che la proposta della Commissione fa seguito alla domanda degli Stati Uniti di autorizzare l'importazione nell'Unione europea della sua produzione di pollame trattato con sostanze chimiche o antimicrobiche,

D.   considerando che gli Stati Uniti possono già esportare carni di pollame nell'Unione europea nel quadro delle disposizioni attuali, a condizione che tali carni non abbiano subito trattamenti antimicrobici,

E.   considerando che il principio di precauzione è espressamente sancito nel trattato fin dal 1992, che la Corte di giustizia delle Comunità europee ha più volte precisato il contenuto e la portata di tale principio del diritto comunitario, che costituisce uno dei fondamenti della politica di protezione perseguita dalla Comunità nel settore dell'ambiente e della sanità(7),

F.  considerando che l'autorizzazione del trattamento antimicrobico, limitatamente ai prodotti importati o anche all'interno dell'Unione europea, significherebbe in ambo i casi applicare "due pesi e due misure", in quanto il settore europeo è stato costretto a effettuare ingenti investimenti in un approccio che si applica all'intera catena alimentare, mentre gli Stati Uniti si limitano ad applicare una poco costosa soluzione "a valle",

G.   considerando che la Commissione riconosce la mancanza di dati scientifici sull'impatto ambientale e sanitario dell'utilizzazione delle quattro sostanze antimicrobiche oggetto dell'autorizzazione,

H.   considerando che i consumatori potrebbero essere fuorviati, in quanto il processo di clorinazione potrebbe alterare l'aspetto della carne per farla apparire più fresca di quanto non sia,

I.   considerando che il lungo processo di adozione e di rafforzamento delle norme e degli standard comunitari in materia di sicurezza e igiene alimentari ha permesso la diminuzione del numero di infezioni causate da diversi agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti,

J.   considerando che, secondo una valutazione del Centro americano di controllo delle malattie (CDC), l'utilizzazione delle sostanze antimicrobiche negli Stati Uniti non ha consentito di ridurre il numero di infezioni da listeria, salmonella e altri batteri,

K.   considerando che il Consiglio Agricoltura e Pesca ha già esaminato due volte la questione e che la reazione generale degli Stati membri ai piani della Commissione di autorizzare il trattamento antimicrobico delle carcasse di pollame è stata negativa,

L.   considerando la reiezione con 316 voti contrari, nessun voto favorevole e 29 astensioni della proposta della Commissione da parte dei membri del comitato permanente per la catena alimentare, in occasione della riunione del 2 giugno 2008, che hanno inviato in tal modo un messaggio chiaro e forte prima del vertice UE-Stati Uniti a Brdo, in Slovenia,

M.   considerando che la Commissione è tenuta a trasmettere la sua proposta al Consiglio a seguito della reiezione da parte del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

1.   esprime la propria disapprovazione nei confronti della suddetta proposta della Commissione;

2.   invita il Consiglio a respingere la proposta della Commissione;

3.  è fermamente convinto che la questione debba essere trattata dal Consiglio Agricoltura e Pesca e non da altre formazioni del Consiglio;

4.  chiede di essere consultato e pienamente informato dalla Commissione prima che vengano prese ulteriori decisioni in preparazione della prossima riunione del Consiglio economico transatlantico, che si svolgerà nell'ottobre 2008;

5.   sottolinea che l'autorizzazione di queste quattro sostanze antimicrobiche delle carcasse di pollame destinate al consumo umano rappresenta una grave minaccia per le norme e gli standard comunitari e va a contrastare gli sforzi e gli adeguamenti realizzati dai professionisti del settore del pollame per ridurre i tassi d'infezione batterica nell'Unione europea; sottolinea che l'autorizzazione in questione infligge un duro colpo anche alla politica comunitaria in materia e alla sua credibilità quando si tratta di far valere standard elevati di sicurezza e igiene alimentali a livello internazionale;

6.   sottolinea i considerevoli investimenti effettuati in questo ambito dai professionisti europei del settore del pollame, in conformità della legislazione comunitaria, per ridurre la contaminazione da agenti patogeni applicando un approccio che include l'intera catena alimentare;

7.   ritiene che l'approccio praticato nell'Unione europea e che consiste nel coinvolgere l'intera catena alimentare sia più sostenibile per ridurre i livelli di agenti patogeni nelle carni di pollame rispetto alla soluzione della decontaminazione con sostanze antimicrobiche alla fine della catena di produzione alimentare;

8.   esprime la preoccupazione che l'autorizzazione d'importazione di tali carni possa portare a un indebolimento delle norme europee;

9.   sottolinea che la proposta in questione non corrisponde alle esigenze dei cittadini europei in materia di sicurezza e igiene alimentari né alla domanda di modelli di produzione, in Europa e altrove, che mantengano elevati standard igienici in tutto il processo di produzione e di distribuzione; sottolinea che essa rischia di minare la fiducia dei consumatori europei nei prodotti alimentari venduti nell'Unione europea, ancora fragile dopo i problemi di sicurezza alimentare nell'Unione europea verificatisi negli ultimi anni;

10.   riconosce la necessità di consulenze scientifiche adeguate che tengano conto della protezione e dell'informazione del consumatore; ritiene che la soluzione che verrà adottata, quale che sia, non debba provocare distorsioni della concorrenza;

11.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e all'EFSA.

(1) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.
(2) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(3) GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1.
(4) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.
(5) GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40.
(6) GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.
(7) Sentenza del 23 settembre 2003 nella causa C-192/01, Commissione/Danimarca, Raccolta 2003, pag. I-9693; sentenza del 7 settembre 2004 nella causa C-127/02, Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee et Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels, Raccolta 2004, pag. I-7405.

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