Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 luglio 2008 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica talune disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (COM(2007)0677 – C6-0433/2007 – 2007/0238(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0677),
– visto l'articolo 93 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0433/2007),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0232/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione
Emendamento
Emendamento 1 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 2
(2) Per quanto riguarda le disposizioni relative all'importazione e al luogo di tassazione delle cessioni di gas naturale e di energia elettrica, il regime speciale derivante dalla direttiva 2003/92/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica non si applica alle importazioni e cessioni di gas naturale effettuate mediante i gasdotti che non fanno parte della rete di distribuzione, e in particolare ai gasdotti della rete di trasporto mediante i quali sono effettuate quasi tutte le operazioni transfrontaliere mediante gasdotto. Occorre pertanto includere nel campo di applicazione del regime speciale le importazioni e le cessioni di gas naturale effettuate mediante ogni tipo di gasdotti.
(2) Le norme attuali già assicurano, per il gas naturale e l'energia elettrica, che l'IVA sia riscossa nel luogo in cui tali beni sono effettivamente consumati dall'acquirente. Tali norme evitano qualsiasi distorsione di concorrenza tra Stati membri. Per quanto riguarda le disposizioni relative all'importazione e al luogo di tassazione delle cessioni di gas naturale e di energia elettrica, il regime speciale derivante dalla direttiva 2003/92/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica non si applica alle importazioni e cessioni di gas naturale effettuate mediante i gasdotti che non fanno parte della rete di distribuzione, e in particolare ai gasdotti della rete di trasporto mediante i quali sono effettuate quasi tutte le operazioni transfrontaliere mediante gasdotto. Il campo di applicazione del regime speciale è eccessivamente ristretto e non corrisponde alla realtà economica. Occorre pertanto includere in esso le importazioni e le cessioni di gas naturale effettuate mediante ogni tipo di gasdotti. È altresì necessaria maggiore chiarezza al fine di garantire un'applicazione e un'interpretazione coerenti della direttiva 2006/112/CE in tutta la Comunità, in linea con le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale1, che illustrano i concetti di trasporto e distribuzione di gas mediante gasdotti.
__________ 1 GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57.
Emendamento 2 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 3
(3) Attualmente tale regime speciale non è applicabile neanche alle importazioni e alle cessioni di gas naturale effettuate mediante navi adibite al trasporto del gas naturale; tuttavia, questo gas, per quanto riguarda le sue caratteristiche, è identico a quello importato o ceduto mediante gasdotti ed è destinato ad essere immesso, una volta rigassificato, in gasdotti. Occorre pertanto includere nel campo di applicazione del regime speciale le importazioni e le cessioni di gas naturale effettuate mediante navi adibite al trasporto del gas naturale.
(3) Attualmente tale regime speciale non è applicabile neanche alle importazioni e alle cessioni di gas naturale effettuate mediante navi adibite al trasporto del gas naturale; tuttavia, questo gas, per quanto riguarda le sue caratteristiche, è identico a quello importato o ceduto mediante gasdotti ed è destinato ad essere immesso, una volta rigassificato, in gasdotti. Occorre pertanto includere nel campo di applicazione del regime speciale le importazioni e le cessioni di gas naturale effettuate mediante navi adibite al trasporto del gas naturale tra due gasdotti.
Emendamento 3 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 4
(4) Le prime reti di calore o di freddo transfrontaliere sono già in funzione. La cessione e l'importazione di calore o di freddo presentano la stessa problematica della cessione e dell'importazione di gas naturale o di energia elettrica. Le norme attuali già assicurano, per il gas naturale e l'energia elettrica, che l'IVA sia riscossa nel luogo in cui tali beni sono effettivamente consumati dall'acquirente. Esse quindi evitano ogni distorsione di concorrenza tra Stati membri. Occorre pertanto applicare, per il calore e il freddo, lo stesso regime che si applica al gas naturale e all'energia elettrica.
(4) Le prime reti di calore o di freddo transfrontaliere sono già in funzione. La cessione e l'importazione di calore o di freddo presentano la stessa problematica della cessione e dell'importazione di gas naturale o di energia elettrica. Occorre pertanto applicare, per il calore e il freddo, lo stesso regime che si applica al gas naturale e all'energia elettrica.
Emendamento 4 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 6
(6) L'esperienza acquisita con la recente attuazione della procedura attualmente in vigore, che prevede che la Commissione si pronunci sull'esistenza di un rischio di distorsione di concorrenza conseguente all'applicazione di un'aliquota IVA ridotta al gas naturale, all'energia elettrica e al teleriscaldamento, ha dimostrato il carattere obsoleto e superfluo di tale procedura. In effetti, le norme relative alla determinazione del luogo di tassazione assicurano che l'IVA sia riscossa nel luogo in cui il gas naturale, l'energia elettrica, il calore e il freddo sono effettivamente consumati dall'acquirente. Tali norme quindi evitano ogni distorsione di concorrenza tra Stati membri. Rimane tuttavia importante assicurare che la Commissione e gli altri Stati membri siano sufficientemente informati dell'introduzione da parte di uno Stato membro di un'aliquota ridotta in questo settore estremamente sensibile. Pertanto, è necessaria una procedura di consultazione preliminare del comitato IVA.
(6) L'esperienza acquisita con la recente attuazione della procedura di cui all'articolo 102 della direttiva 2006/112/CE, che prevede che la Commissione si pronunci sull'esistenza di un rischio di distorsione di concorrenza conseguente all'applicazione di un'aliquota IVA ridotta al gas naturale, all'energia elettrica e al teleriscaldamento, ha dimostrato il carattere obsoleto e superfluo di tale procedura. In effetti, le norme relative alla determinazione del luogo di tassazione assicurano che l'IVA sia riscossa nel luogo in cui il gas naturale, l'energia elettrica, il calore e il freddo sono effettivamente consumati dall'acquirente, il che rende neutra l'aliquota IVA. Tali norme quindi evitano ogni distorsione di concorrenza tra Stati membri. Rimane tuttavia importante assicurare che la Commissione e gli altri Stati membri siano sufficientemente informati dell'introduzione da parte di uno Stato membro di un'aliquota ridotta in questo settore estremamente sensibile. Pertanto, è necessaria una procedura di consultazione preliminare del comitato IVA.
Emendamento 5 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 7
(7) Le imprese comuni e altre strutture create ai sensi dell'articolo 171 del trattato CE hanno il compito di attuare politiche comunitarie. Al fine di evitare l'impatto di una tassazione a vantaggio dello Stato membro in cui l'imposta è dovuta ma a svantaggio degli altri Stati membri e delle Comunità europee, è necessario concedere alle imprese comuni create dalle Comunità, dotate di personalità giuridica e che ricevono effettivamente contributi a carico del bilancio generale delle Comunità ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, l'esonero dall'IVA sugli acquisti.
(7) Le imprese comuni e altre strutture create ai sensi dell'articolo 171 del trattato CE hanno il compito di attuare politiche comunitarie. Al fine di evitare l'impatto di una tassazione a vantaggio dello Stato membro in cui l'imposta è dovuta ma a svantaggio degli altri Stati membri e delle Comunità europee, è necessario concedere alle imprese comuni create dalle Comunità, dotate di personalità giuridica e che ricevono effettivamente contributi a carico del bilancio generale delle Comunità ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, l'esonero dall'IVA sugli acquisti, a condizione che non esercitino un'attività economica ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE.
Emendamento 6 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 10
(10) In tale contesto, occorre applicare tale norma ai beni immobili ceduti al soggetto passivo e ai servizi sostanziali prestati a quest'ultimo in relazione a tali beni. In effetti tali situazioni rappresentano i casi più significativi, tenuto conto, da un lato, del valore e della durata della vita economica di tali beni e, dall'altro, del fatto che l'uso promiscuo di questo tipo di beni è usuale.
In tale contesto, occorre applicare tale norma ai beni immobili ceduti al soggetto passivo e ai servizi sostanziali prestati a quest'ultimo in relazione a tali beni, i quali, in virtù del loro valore economico, possono essere assimilati all'acquisto di un bene immobile. In effetti tali situazioni rappresentano i casi più significativi, tenuto conto, da un lato, del valore e della durata della vita economica di tali beni e, dall'altro, del fatto che l'uso promiscuo di questo tipo di beni è usuale. Invece, le riparazioni e le migliorie minori con un'importanza economica limitata dovrebbero essere escluse dal campo di applicazione della presente direttiva.
Emendamento 7 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo) Direttiva 2006/112/CE Titolo V – Capo 1 – Sezione 4 - titolo
3 bis)Al titolo V, capo 1, sezione 4, il titolo è sostituito dal seguente:
"Cessioni di beni mediante reti di trasporto o distribuzione"
Emendamento 8 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 4 Direttiva 2006/112/CE Articolo 38 – paragrafo 1
1. Nei casi di cessione ad un soggetto passivo–rivenditore di gas naturale mediante gasdotto o mediante nave adibita al trasporto del gas naturale, di energia elettrica, o di calore o di freddo mediante le reti di calore o di freddo, il luogo della cessione si considera situato nel luogo in cui il soggetto passivo–rivenditore ha fissato la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione per la quale i beni vengono erogati, ovvero, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale.
1. Nei casi di cessione ad un soggetto passivo–rivenditore di gas naturale mediante gasdotto o mediante nave adibita al trasporto del gas naturale tra due gasdotti, di energia elettrica, o di calore o di freddo mediante le reti di calore o di freddo, il luogo della cessione si considera situato nel luogo in cui il soggetto passivo–rivenditore ha fissato la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione per la quale i beni vengono erogati, ovvero, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale.
Emendamento 9 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 4 Direttiva 2006/112/CE Articolo 39 – comma 1
Nei casi di cessione di gas naturale mediante gasdotto o mediante nave adibita al trasporto del gas naturale, di energia elettrica, o di calore o di freddo non previsti dall'articolo 38, il luogo della cessione si considera situato nel luogo in cui l'acquirente usa e consuma effettivamente tali beni.
Nei casi di cessione di gas naturale mediante gasdotto o mediante nave adibita al trasporto del gas naturale tra due gasdotti, di energia elettrica, o di calore o di freddo non previsti dall'articolo 38, il luogo della cessione si considera situato nel luogo in cui l'acquirente usa e consuma effettivamente tali beni.
Emendamento 10 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 11 Direttiva 2006/112/CE Articolo 168 bis − comma 1
In caso di acquisto, costruzione, restauro o trasformazione sostanziale di un bene immobile, l'esercizio iniziale del diritto alla detrazione, che sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile, è limitato alla parte di effettiva utilizzazione del bene per operazioni che danno diritto alla detrazione.
In caso di acquisto, costruzione, restauro o trasformazione sostanziale di un bene immobile, l'esercizio iniziale del diritto alla detrazione, che sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile, è limitato alla parte di effettiva utilizzazione del bene per operazioni che danno diritto alla detrazione. Le riparazioni o le migliorie minori sono escluse dal campo di applicazione della presente disposizione.