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Procedura : 2006/0251(NLE)
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Ciclo del documento : A6-0246/2008

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A6-0246/2008

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PV 08/07/2008 - 8.7
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P6_TA(2008)0321

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Martedì 8 luglio 2008 - Strasburgo
Adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo UE/CE/Svizzera sull'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen *
P6_TA(2008)0321A6-0246/2008

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 luglio 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (COM(2006)0752 – C6-0089/2008 – 2006/0251(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2006)0752),

–   visto il protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen,

–   visti l'articolo 62, l'articolo 63, primo comma, punto 3, lettere a) e b), gli articoli 66 e 95 e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma del trattato CE,

–   visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0089/2008),

–   visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

–   visti l'articolo 51, l'articolo 83, paragrafo 7, e l'articolo 35 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0246/2008),

1.   approva la proposta di decisione del Consiglio quale emendata e approva la conclusione del protocollo;

2.   si riserva il diritto di difendere le prerogative conferitegli dal trattato;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al governo e al parlamento del Liechtenstein.

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di decisione del Consiglio
Visto 1
– visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 62, 63, paragrafo 3, lettere a) e b), 66 e 95 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e paragrafo 3, primo comma,
– visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 62, 63, paragrafo 3, lettere a) e b), 66 e 95 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e paragrafo 3, secondo comma,
Emendamento 2
Proposta di decisione del Consiglio
Visto 3
– visto il parere del Parlamento europeo,
– visto il parere conforme del Parlamento europeo,
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