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Procedura : 2006/0257(CNS)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A6-0261/2008

Testi presentati :

A6-0261/2008

Discussioni :

Votazioni :

PV 08/07/2008 - 8.9

Testi approvati :

P6_TA(2008)0323

Testi approvati
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Martedì 8 luglio 2008 - Strasburgo
Determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri, in Svizzera o nel Liechtenstein *
P6_TA(2008)0323A6-0261/2008

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 luglio 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione di un protocollo tra la Comunità europea, la Svizzera e il Liechtenstein all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri, in Svizzera o nel Liechtenstein (COM(2006)0753 – C6-0091/2008 – 2006/0257(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2006)0753),

–   visto il protocollo tra la Comunità europea, la Svizzera e il Liechtenstein all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri, in Svizzera o nel Liechtenstein,

–   visti l'articolo 63, primo comma, punto 1, lettera a), e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, del trattato CE,

–   visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0091/2008),

–   visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

–   visti l'articolo 51, l'articolo 83, paragrafo 7, e l'articolo 35 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0261/2008),

1.   approva la proposta di decisione del Consiglio quale emendata e approva la conclusione del protocollo;

2.   si riserva il diritto di difendere le prerogative conferitegli dal trattato,

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, della Confederazione svizzera e del Principato del Liechtenstein.

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di decisione del Consiglio
Visto 1
– visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,
– visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, secondo comma,
Emendamento 2
Proposta di decisione del Consiglio
Visto 3
– visto il parere del Parlamento europeo,
– visto il parere conforme del Parlamento europeo,
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