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Procedura : 2007/2205(INI)
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A6-0222/2008

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PV 08/07/2008 - 8.13
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P6_TA(2008)0327

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Martedì 8 luglio 2008 - Strasburgo
Difesa delle prerogative del Parlamento europeo dinanzi ai tribunali nazionali
P6_TA(2008)0327A6-0222/2008

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2008 sulla difesa delle prerogative del Parlamento europeo dinanzi ai tribunali nazionali (2007/2205(INI))

Il Parlamento europeo,

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per gli affari costituzionali (A6-0222/2008),

A.   considerando che il Parlamento europeo è sprovvisto di personalità giuridica e che conseguentemente è spesso ostacolato nella tutela delle sue prerogative dinanzi ai tribunali nazionali da problemi peculiari alla sua natura specifica,

B.   considerando che il Parlamento rispetta il diritto di iniziativa della Commissione ma rivendica il proprio diritto, ai sensi dell'articolo 192 del trattato CE, di chiedere alla Commissione di presentare proposte legislative,

C.   considerando, al riguardo, che il Parlamento europeo dispone di diverse vie di ricorso ai sensi del trattato che gli garantiscono la tutela delle suddette prerogative dinanzi alle altre istituzioni comunitarie, come il ricorso per omissione (articolo 232 del trattato CE) o il ricorso per annullamento di atti comunitari (articolo 230 del trattato CE),

D.   considerando che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la responsabilità di uno Stato membro in caso di inadempienza agli obblighi impostigli dai trattati sussiste quale che sia l'organo dello Stato la cui azione o inerzia abbia dato luogo alla trasgressione, anche se si tratta di un'istituzione costituzionalmente indipendente(1),

E.   considerando che tuttavia il Parlamento europeo non è provvisto di uguali strumenti diretti di difesa delle sue prerogative dinanzi ai tribunali nazionali, soprattutto nel caso in cui si formi un giudicato nazionale contrario alle stesse, non potendo né partecipare ai procedimenti giudiziari nazionali, né adire direttamente la Corte di giustizia, a difesa delle sue statuizioni,

F.   considerando che il Parlamento europeo non può neanche attivare come extrema ratio la procedura di infrazione (a norma dell'articolo 226 del trattato CE) a carico di uno Stato membro, trattandosi di una facoltà esclusiva della Commissione,

G.   considerando che l'assenza di adeguati strumenti di difesa efficace delle proprie decisioni può ostacolare l'efficacia del Parlamento europeo in quanto organo politico e legislativo,

H.   considerando che i principi di leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione europea e di buona amministrazione richiedono che le attività degli organi comunitari sia improntata a canoni di trasparenza e intelligibilità tali da rendere palesi le ragioni alla base dell'adozione o della mancata adozione di una determinata azione,

I.   considerando che, per ovviare ai problemi di cui sopra, sarebbe opportuno rafforzare i mezzi di tutela delle prerogative parlamentari non attraverso una modifica del trattato CE, ma cercando di estrapolare dall'esperienza dei parlamenti nazionali rimedi appropriati alle specifiche esigenze del Parlamento europeo,

J.   considerando che i risultati dello studio condotto a tale scopo su un ampio campione di Stati membri mostra chiaramente che la maggior parte degli ordinamenti giuridici nazionali attribuisce ai propri parlamenti nazionali dei rimedi giurisdizionali intesi a garantire non solo la difesa degli interessi dell'assemblea nel suo complesso, ma anche del suo singolo componente,

K.   considerando che gli Stati membri sono soggetti al principio della sincera e leale cooperazione sancito dall'articolo 10 del trattato che istituisce la Comunità europea e che, alla luce dell'insegnamento della Corte di giustizia, gli stessi Stati membri sono obbligati a "prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso a garantire il rispetto del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva"(2),

L.   considerando che sarebbe opportuno attribuire al Parlamento europeo, se non identici, almeno analoghi strumenti di tutela delle proprie prerogative dinanzi al potere giudiziario, sia esso rappresentato dalla Corte di giustizia o dai tribunali nazionali, per analogia con gli strumenti di tutela predisposti dagli ordinamenti nazionali a favore dei propri parlamenti,

1.   invita la Commissione a tener conto delle eventuali richieste del Parlamento europeo di avviare la procedura di infrazione contro qualsiasi Stato membro per violazione delle prerogative parlamentari e chiede che il Commissario responsabile gli trasmetta una motivazione esaustiva nel caso in cui il collegio dei Commissari decidesse di non avviare l'azione richiesta;

2.   suggerisce di modificare lo Statuto della Corte di giustizia in modo tale da assicurare al Parlamento europeo il diritto di depositare le proprie osservazioni dinanzi alla Corte in tutti quei casi in cui, direttamente o indirettamente, siano messe in discussione le sue prerogative affinché il coinvolgimento del Parlamento europeo, qualora questi non sia formalmente parte nel processo, non sia lasciato alla discrezionalità della Corte di giustizia, come previsto attualmente dall'articolo 24, secondo comma, dello Statuto;

3.   suggerisce che sia svolto un esame approfondito per stabilire se il meccanismo giuridico di cui all'articolo 300, paragrafo 6, del trattato CE possa essere applicato ai casi in cui le prerogative del Parlamento europeo siano seriamente minacciate, in modo da permettere allo stesso di chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla compatibilità di un determinato atto di diritto nazionale con il diritto comunitario primario, ferma restando l'esclusiva facoltà della Commissione di avviare o meno una procedura di infrazione contro lo Stato membro che abbia eventualmente commesso una violazione;

4.   incarica la sua commissione competente di elaborare una modifica all'articolo 121 del Regolamento del Parlamento in modo da coprire tutti i procedimenti giudiziari dinanzi a qualsiasi giurisdizione e a prevedere una procedura semplificata da seguire in caso di azioni in giudizio dinanzi alla Corte di giustizia con procedimento accelerato o d'urgenza;

5.   ritiene opportuno favorire una politica di collaborazione tra Parlamento europeo e giurisdizioni nazionali, già foriera in alcuni Stati membri di buoni risultati, sviluppando delle pratiche processuali che consentano al Parlamento di partecipare ai procedimenti giudiziari che si svolgono davanti alle giurisdizioni nazionali e aventi ad oggetto le proprie prerogative,

6.   invita la Commissione a proporre le opportune misure legislative intese a garantire la piena efficacia della difesa giuridica, da parte del Parlamento, delle proprie prerogative;

7.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) Causa 8/70, Commissione/Italia, Racc. [1970], 961.
(2) Causa C-50/00P, Unión de Pequenos Agricultores/Consiglio, Racc. [2002], I-6677.

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