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Procedura : 2007/2118(INI)
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Ciclo del documento : A6-0225/2008

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A6-0225/2008

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PV 08/07/2008 - 4
CRE 08/07/2008 - 4

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P6_TA(2008)0336

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Martedì 8 luglio 2008 - Strasburgo
Impatto ambientale del gasdotto progettato nel Mar Baltico
P6_TA(2008)0336A6-0225/2008

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2008 sull'impatto ambientale del gasdotto di cui è prevista la realizzazione nel Mar Baltico per collegare Russia e Germania (Petizioni 0614/2007 e 0952/2006) (2007/2118(INI))

Il Parlamento europeo,

–   viste la petizione 0614/2007 presentata da Radvile Morkunaite, con oltre 20 000 firme, la petizione 0952/2006 presentata da Krzysztof Mączkowski e le altre petizioni presentate sul tema oggetto della presente risoluzione,

–   visto il trattato di Lisbona sottoscritto da tutti gli Stati membri il 13 dicembre 2007,

–   vista la comunicazione della Commissione su una strategia tematica per la protezione e la conservazione dell'ambiente marino (COM(2005)0504),

–   visto il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente(1),

–   viste la direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati(2), e le direttive del Consiglio 92/43/CEE(3) e 79/409/CEE(4), le quali ultime costituiscono il pacchetto legislativo Natura 2000,

–   vista la sua risoluzione del 14 novembre 2006 su una strategia tematica per la protezione e la conservazione dell'ambiente marino(5),

–   vista la sua risoluzione del 16 novembre 2006 su una strategia per la dimensione settentrionale incentrata sull'area del Baltico(6),

–   vista la convenzione sulla protezione dell'ambiente marino della zona del Mar Baltico (Convenzione di Helsinki),

–   viste le raccomandazioni formulate dalla commissione di Helsinki (HELCOM), in particolare la raccomandazione 17/3, del 12 marzo 1996, che enuncia la necessità di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale e di consultare gli Stati che potrebbero risentire dell'impatto negativo di un progetto proposto,

–   vista la convenzione sulla valutazione d'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Convenzione di Espoo), del 25 febbraio 1991,

–   vista la convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus), del 25 giugno 1998,

–   vista la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS),

–   visto il principio di precauzione, che la giurisprudenza della Corte di giustizia europea include fra i principi generali del cosiddetto acquis communautaire e che, ai sensi del diritto europeo e internazionale, rappresenta uno degli aspetti dello sviluppo sostenibile,

–   visto il principio del buon governo, che costituisce uno dei principi generali del diritto europeo,

–   viste le attività dell'intergruppo "regione baltica" in seno al Parlamento europeo,

–   viste le proposte formulate a seguito dell'audizione pubblica svoltasi il 29 gennaio 2008,

–   vista la decisione n. 1364/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, che stabilisce orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia(7), che riconosce Nord Stream come progetto di interesse europeo (RTE),

–   visto il piano d'azione per il Mar Baltico, adottato nella riunione dei ministri dell'Ambiente degli Stati del Baltico svoltasi a Cracovia il 15 novembre 2007,

–   visto l'articolo 10 del trattato che istituisce la Comunità europea, che impone agli Stati membri un obbligo di lealtà nei confronti della Comunità,

–   visto l'articolo 192, paragrafo 1, del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per le petizioni e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0225/2008),

A.   considerando che sul bacino del Mar Baltico si affacciano ben otto Stati membri dell'Unione europea e che l'80% delle sue coste si trova nel territorio dell'Unione europea; considerando che OAO Gazprom è azionista di maggioranza del consorzio Nord Stream AG,

B.   considerando che l'attenzione per l'ambiente marino del Mar Baltico è uno dei principali obiettivi della dimensione settentrionale dell'Unione, come confermato a più riprese dalle comunicazioni della Commissione e dalle risoluzioni del Parlamento,

C.   considerando che il settore agricolo e industriale di tutti gli Stati membri rivieraschi e della Russia sono i principali inquinatori del Mar Baltico e creano i problemi maggiori al suo equilibrio ecologico,

D.   considerando che l'Unione è impegnata in modo particolare a favore della protezione dell'ambiente, inclusa la protezione dell'ambiente marino,

E.   considerando che la Commissione ha ripetutamente confermato, nel quadro di procedimenti avviati dinanzi alla Corte di giustizia, che la protezione dell'ambiente è uno degli obiettivi centrali della Comunità e che la Corte ha riconosciuto la competenza della Comunità per quanto riguarda la protezione e conservazione dell'ambiente marino,

F.   considerando che esistono attualmente piani per la costruzione di numerosi progetti infrastrutturali nel Mar Baltico (il consorzio Nord Stream, i parchi eolici, la condotta Scanled nel Mar Baltico, il gasdotto tra Finlandia ed Estonia, i cavi elettrici tra Svezia e Lituania, i terminal per il gas naturale a Świnoujścje, ecc.),

G.   considerando che l'Europa ha bisogno di trovare modi per rispondere alla questione vitale della sicurezza dell'approvvigionamento energetico,

H.   considerando che il crescente contributo del gas naturale al bilancio energetico europeo è stato – soprattutto a partire dal 1990 – la principale unica fonte di riduzione delle emissioni di anidride carbonica (CO2),

I.   considerando che il principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del trattato CE dispone che tutte le parti interessate si adoperino al fine di valutare il possibile impatto ambientale delle nuove decisioni o dell'inizio dei lavori e di adottare adeguate misure preventive in presenza di una verosimile minaccia per l'ambiente,

J.   considerando che, in conformità con il principio secondo cui le prescrizioni in materia di tutela ambientale devono essere integrate in politiche settoriali specifiche, sarebbe opportuno tenere nella dovuta considerazione tali prescrizioni nell'esercizio di tutte le attività comunitarie e nel perseguimento degli obiettivi della Comunità,

K.   considerando che l'articolo 194 del futuro trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come inserito dal trattato di Lisbona, dispone esplicitamente che la politica energetica dell'Unione dovrebbe essere sostenuta da uno spirito di solidarietà tra gli Stati membri nell'intento di salvaguardare e migliorare l'ambiente,

L.   considerando che l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) ha confermato che il Mar Baltico è particolarmente esposto ai rischi ambientali, qualificandolo come "un'area estremamente vulnerabile",

M.   considerando che oggigiorno il Mar Baltico è uno degli ambienti marini più inquinati al mondo e considerando che, nella fattispecie, le concentrazioni di sostanze pericolose nelle sue acque e negli organismi che vivono in esse si confermano anormalmente elevate,

N.   considerando che il Mar Baltico è un tipico mare interno, che esso è poco profondo e che, unitamente al Mar Nero, è contraddistinto dal ciclo di ricambio idrico con l'oceano più lento al mondo ( 30 anni circa),

O.   considerando che il tempo di vita del gasdotto di trasmissione si aggira intorno ai 50 anni e che l'entità del lavoro necessario allo smantellamento del gasdotto sarà all'incirca pari a quello previsto per l'impianto; considerando che, quando si valuta l'impatto ambientale ed economico del progetto, sarebbe opportuno tenere in considerazione tale aspetto in funzione del tempo necessario al pieno ripristino della flora e della fauna allo stato originale,

P.   considerando che l'esposizione ai metalli pesanti, agli inquinanti e ad altre sostanze nocive comporta rischi sanitari e conseguenze sulla catena alimentare, che occorre esaminare,

Q.   considerando che numerosi fattori, fra cui i lunghi tempi di ritenzione delle acque, la colonna d'acqua stratificata, il vasto bacino imbrifero industrializzato e la particolare intensificazione dell'agricoltura nell'area del Mar Baltico, rendono il Mar Baltico particolarmente vulnerabile sotto il profilo ambientale,

R.   considerando che l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle condizioni particolari presenti nel Mar Baltico potrebbe comportare un incremento improvviso della popolazione delle alghe, che potrebbe mettere a rischio soprattutto la Finlandia, la Svezia, la Germania e gli Stati baltici,

S.   considerando che le circa 80 000 tonnellate di munizioni scaricate sui fondali del Mar Baltico dopo la Seconda guerra mondiale contenenti sostanze tossiche come l'iprite, l'iprite solforosa, l'azotiprite, la lewisite, gli agenti asfissianti Clark I e Clark II e l'adamsite, che costituiscono una minaccia sia per l'ambiente marino del Baltico che per la vita e la salute umana, rappresentano un ulteriore, importante fattore di rischio ambientale,

T.   considerando che dal 1945 sino alla fine degli anni Sessanta alcuni Stati hanno seguitato a scaricare in mare contenitori di munizioni,

U.   considerando, inoltre, che detti contenitori sono in cattive condizioni, che il loro livello di corrosione dovrebbe aggirarsi intorno all'80%, e considerando che non si riesce sempre a localizzare con esattezza la loro posizione,

V.   considerando egualmente che il piano d'azione per il Mar Baltico, varato a Cracovia il 15 novembre 2007, impone ai paesi che si affacciano sul Baltico di garantire lo stoccaggio in condizioni di sicurezza delle vecchie partite di prodotti chimici e dispositivi contenenti sostanze pericolose,

W.   considerando il potenziale impatto del gasdotto sull'ambiente marino del Mar Baltico e sugli Stati rivieraschi,

X.   considerando l'incremento del traffico nel Mar Baltico in termini di marittimi e di petroliere e il potenziale pericolo di incendi sulle navi a seguito di un danneggiamento del gasdotto durante la fase di costruzione, installazione e funzionamento, con il rischio di perdita di galleggiabilità e di affondamento, nonché il potenziale impatto umano, economico e ambientale,

Y.   considerando che Nord Stream prevede di costruire un corridoio sottomarino lungo 1.200 km e largo circa 2 km, che diverrà pertanto il più grande sito di costruzione sottomarina al mondo,

Z.   considerando che la pesca, il turismo e il trasporto marittimo potrebbero essere influenzati negativamente dalla costruzione, installazione e funzionamento del progetto, che avrà un probabile impatto negativo sull'economia delle regioni costiere,

AA.   considerando che l'articolo 123 dell'UNCLOS, che forma parte integrante dell'acquis communautaire, fa obbligo agli Stati che si affacciano su mari semichiusi di cooperare tra loro e di coordinare nella fattispecie l'esercizio dei loro diritti e l'adempimento dei loro obblighi relativi alla protezione e alla preservazione dell'ambiente marino,

AB.   considerando che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione di Espoo, le parti sono tenute ad adottare, individualmente o congiuntamente, ogni misura appropriata ed efficace per prevenire, ridurre e controllare qualsiasi impatto pregiudizievole importante che le attività proposte potrebbero avere sull'ambiente a livello transnazionale,

AC.   considerando che, ai sensi dell'articolo 5, lettera a), della Convenzione di Espoo, le consultazioni con le parti esposte agli effetti nocivi dei progetti transfrontalieri possono coprire possibili alternative ad un progetto proposto, incluso il suo abbandono,

AD.   considerando che, ai sensi dell'articolo 12 della Convenzione di Helsinki, ciascuna parte contraente adotta tutte le misure atte a prevenire l'inquinamento dell'ambiente marino della regione del Mar Baltico risultante dall'esplorazione e dallo sfruttamento del fondo marino o da attività connesse,

AE.   considerando che, stando al tracciato proposto, il gasdotto nordeuropeo attraverserà siti inseriti nel programma Natura 2000 e classificati dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio come zone speciali di conservazione,

AF.   considerando che l'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE impone agli Stati membri di adottare le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nelle zone speciali di conservazione,

AG.   considerando che l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE dispone che gli Stati membri debbano effettuare un'adeguata valutazione di qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso o necessario per la gestione di un sito di conservazione, ma che possa avere un notevole impatto su di esso, visti gli obiettivi di conservazione del sito,

AH.   considerando che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE, alla luce delle conclusioni della succitata valutazione le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su un piano o progetto solo dopo aver accertato che la sua realizzazione non pregiudica l'integrità del sito in causa, se del caso previo parere dell'opinione pubblica,

AI.   considerando che il gasdotto progettato sarebbe il gasdotto a due condotte più lungo al mondo, nonché quello situato alla minore profondità, il che lo rende particolarmente vulnerabile,

AJ.   considerando che la decisione n. 1364/2006/CE inserisce il gasdotto nordeuropeo tra i progetti prioritari di interesse europeo,

AK.   considerando che, dati i rischi ad essa associati, qualsiasi opera ingegneristica di grandi dimensioni realizzata in mare deve essere oggetto di un'analisi particolarmente accurata ed esauriente, nonché di una valutazione d'impatto ambientale quale prevista dalla convenzione di Espoo, dalla convenzione HELCOM e da tutte le altre pertinenti normative europee e nazionali,

AL.   considerando che, secondo la Convenzione di Espoo, qualsiasi progetto di questo tipo dovrebbe essere preceduto da un'analisi delle alternative, in particolare per quanto concerne i costi di realizzazione e la sicurezza ambientale, che nel caso specifico consisterebbe in un'analisi di possibili tracciati terrestri per il gasdotto,

AM.   considerando che parti del progettato gasdotto sono già state trasportate nella città di Kotka, in Finlandia, per essere trattate,

AN.   considerando che, in base all'articolo 1 della Convenzione di Aarhus, ciascuna parte garantisce il diritto di accesso alle informazioni, di partecipazione del pubblico ai processi decisionali e di accesso alla giustizia in materia ambientale,

AO.   considerando che i requisiti giuridici connessi alla preparazione di un'accurata valutazione d'impatto ambientale devono tener conto di tutti i rischi citati in precedenza,

AP.   considerando altresì che è necessario analizzare la minaccia terroristica e la capacità di adottare contromisure efficaci,

1.   ritiene che Nord Stream rappresenti un progetto infrastrutturale con un'ampia dimensione strategica e politica sia per l'Unione europea che per la Russia; comprende le preoccupazioni espresse dagli Stati membri dell'Unione europea in merito alla costruzione e alla manutenzione del gasdotto; sottolinea che la capacità dei piccoli Stati costieri di agire quali guardiani della sicurezza nella regione del Mar Baltico non può essere vista in isolamento dalla capacità dell'Unione europea di agire quale entità unificata e di parlare con una sola voce sui temi energetici e ricorda la sua risoluzione del 26 settembre 2007 su una politica estera energetica europea comune(8); sottolinea che la decisione n. 1364/2006/CE (che incorpora gli orientamenti TEN-E) riconosce che Nord Stream è un progetto di interesse europeo che contribuirà a soddisfare i futuri fabbisogni energetici dell'Unione europea; sottolinea che questo progetto insieme ad altri gasdotti complementari, quali Yamal II e Amber, dovrebbe essere pianificato nello spirito di una politica estera energetica europea comune e tenere pienamente conto del loro impatto sull'ambiente e sulla sicurezza degli Stati membri dell'Unione europea;

2.   ribadisce il parere che, tenendo conto della crescente dipendenza dell'Unione europea da un numero limitato di fonti energetiche, di fornitori e di rotte di trasporto, è essenziale sostenere iniziative volte alla loro diversificazione, sia geografica sia mediante lo sviluppo di alternative sostenibili; richiama in particolare l'esigenza di sostenere lo sviluppo di infrastrutture portuali utilizzate per la manipolazione dei carburanti; ricorda che Nord Stream è solo uno dei molti progetti di infrastruttura del gas, quali i gasdotti e le strutture LNG, che saranno essenziali per soddisfare i fabbisogni comunitari in termini di consumi di gas naturale, che - secondo numerosi studi - aumenteranno notevolmente nei prossimi anni e allo stesso tempo consentirà di sostituire carburanti fossili più nocivi per l'ambiente; ritiene necessario valutare l'impatto di lungo termine sull'ambiente della nuova infrastruttura del gasdotto, per quanto riguarda l'importanza di garantire una fornitura di gas stabile;

3.   ribadisce la proposta contenuta nella suddetta risoluzione del Parlamento del 14 novembre 2006, in base alla quale la futura strategia dell'Unione europea per l'ambiente marino dovrebbe sfociare in obblighi sovrannazionali vincolanti che possano comportare anche impegni comuni in paesi terzi;

4.   sottolinea che la sicurezza energetica deve essere considerata una componente essenziale della sicurezza globale dell'Unione europea, per cui la definizione del concetto di sicurezza energetica non dovrebbe limitarsi esclusivamente all'assenza di produzione interna dell'Unione europea ma dovrebbe anche tenere in considerazione gli aspetti geopolitici della dipendenza dalle importazioni e le relative possibili conseguenze delle interruzioni legate a motivi politici; ritiene che il terzo pacchetto energetico ridurrà la dipendenza energetica di ogni Stato membro in quanto in un mercato energetico completamente liberalizzato e integrato nessuno Stato può essere disconnesso da un fornitore di un paese terzo;

5.   ritiene che il difficile compito di garantire l'approvvigionamento energetico rispettando nel contempo l'impegno per la protezione dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile renda imperativa l'attuazione di una politica europea di approvvigionamento del gas naturale coerente e coordinata, basata su un'attenta valutazione a livello europeo degli aspetti ambientali di soluzioni alternative e sulla reciproca solidarietà fra Stati membri;

6.   esprime rammarico per il ruolo marginale svolto dall'Unione europea, e in particolare dalla Commissione, in tale progetto; sottolinea che un maggiore coinvolgimento dell'Unione europea ridurrebbe l'incertezza manifestata da molti Stati membri nei confronti del progetto Nord Stream;

7.   prende atto dell'opposizione manifestata da taluni Stati membri nei confronti del progetto di gasdotto di cui è prevista la realizzazione nell'area del Baltico, che è un patrimonio comune dei paesi che si affacciano su tale bacino e non una questione attinente alle relazioni bilaterali tra gli Stati; ritiene, pertanto, che il progetto dovrebbe essere realizzato in collaborazione con ciascuno degli Stati che si affacciano sul bacino del Mar Baltico, conformemente alla Convenzione di Espoo, alla Convenzione di Helsinki e a tutti gli altri strumenti giuridici pertinenti; sottolinea l'importanza che la Russia completi la ratifica della Convenzione di Espoo;

8.   si oppone, a tale riguardo, all'attuazione del progetto nella scala proposta senza che si disponga preliminarmente di una valutazione dell'impatto ambientale positiva;

9.   esprime la convinzione che i progetti energetici che coinvolgono gli Stati membri dell'Unione europea e i paesi terzi dovrebbero essere questioni di interesse comune europeo e riguardare l'intera Unione europea e i suoi cittadini;

10.   riconosce che Nord Stream ha effettuato la valutazione di impatto ambientale in corso che sarà presentata alle "parti di origine" quali definite nella Convenzione di Espoo (Russia, Finlandia, Svezia, Danimarca e Germania) perché diano la loro approvazione; sollecita la compagnia a mettere a disposizione i risultati degli studi e tutta la serie dei dati di ricerca concernenti la situazione ecologica del sito del progetto, raccolti nel corso delle indagini ambientali, non solo degli Stati suddetti ma anche di HELCOM e di tutti gli Stati costieri;

11.   sottolinea che una soluzione sostenibile a lungo termine presuppone la totale trasparenza di tutte le parti sia durante la fase di costruzione che durante la fase operativa e che la fiducia nei confronti di tale importante progetto si intensificherà se sarà consentito agli Stati che si affacciano sul Mar Baltico di monitorare i lavori;

12.   invita pertanto la Commissione e il Consiglio a impegnarsi pienamente ad analizzare l'impatto ambientale della realizzazione del gasdotto nordeuropeo, soprattutto in presenza di situazioni in cui vengono addotte considerazioni che richiedono un parere della Commissione, come specificato all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE;

13.   sottolinea che il principio di reciprocità deve essere rispettato appieno in termini di investimento qualora l'interdipendenza tra l'Unione europea e la Russia si sviluppi in un partenariato; precisa che i paesi terzi traggono grande profitto dal mercato aperto europeo, mentre agli investitori europei in Russia non sono concessi simili vantaggi;

14.   deplora il fatto che la Commissione non abbia accolto la proposta contenuta nella sua summenzionata risoluzione del 16 novembre 2006, in base alla quale la Commissione dovrebbe predisporre valutazioni d'impatto ambientale obiettive per i progetti proposti, e chiede nuovamente che venga predisposta una siffatta valutazione da parte di un organismo indipendente nominato tenendo in considerazione il parere di tutti gli Stati costieri;

15.   esorta il Consiglio e la Commissione a valutare attentamente se l'attuazione del progetto è in linea con il diritto comunitario e internazionale;

16.   esprime preoccupazione per il progetto di calendario adottato dal consorzio Nord Stream, che impedirà un esame approfondito dei risultati della valutazione d'impatto ambientale da parte degli Stati interessati, delle organizzazioni non governative e degli esperti di HELCOM; sottolinea che un'analisi approfondita dei risultati della valutazione di impatto ambientale esige un calendario appropriato;

17.   sottolinea che l'esecuzione di lavori in un'area che potrebbe interessare sino a 2.400 km² nel mar Baltico e comporterà l'impiego di un gran numero di navi e altre attrezzature, può rappresentare una seria minaccia per la biodiversità e il numero di habitat, nonché per la sicurezza e il corretto funzionamento del trasporto marittimo nella regione;

18.   si attende che la possibile incidenza del gasdotto sui fondali durante la fase di costruzione faccia parte della valutazione dell'impatto ambientale;

19.   sollecita il responsabile a inserire nel suo progetto di valutazione dell'impatto ambientale (VIA) termini di riferimento globali, presentando una descrizione chiara delle attuali condizioni ambientali in loco e dati sulla geomorfologia in loco in forma tridimensionale;

20.   esprime profonda preoccupazione per le notizie in base alle quali, prima di mettere in servizio il gasdotto, l'investitore intende utilizzare un composto estremamente tossico noto come aldeide glutarica; sottolinea che bisognerebbe evitare qualsiasi azione che possa causare un grave disastro ambientale dalle conseguenze irreversibili; sollecita gli investitori a evitare di utilizzare simili sostanze;

21.   invita la Commissione a condurre uno studio ambientale attendibile e indipendente inteso ad esaminare le emissioni agricole e industriali che inquinano il Mar Baltico e a valutare la situazione in relazione alle possibili minacce ambientali causate dai gasdotti che attraversano attualmente il Mar Baltico; esorta inoltre la Commissione ad analizzare l'impatto aggiuntivo del progetto Nord Stream sul Mar Baltico;

22.   esorta il committente a garantire che la costruzione e il funzionamento del gasdotto non mettano in pericolo molte specie di pesci e uccelli come pure l'esistenza di una popolazione di focene comprendente appena 600 esemplari, che è una specie presente solo in questa regione geografica;

23.   ritiene che la protezione dell'ambiente marino del Mar Baltico sia un elemento della dimensione settentrionale dell'Unione europea che dovrebbe quindi essere considerato, se del caso, nel quadro della strategia per il Mar Baltico;

24.   sottolinea che la prosperità delle regioni costiere e la competitività delle loro economie sono altamente sensibili al danneggiamento delle aree costiere e al deterioramento dell'ambiente marino, che comporta altresì seri pericoli; sottolinea che, considerato fino a che punto le regioni costiere sono influenzate dalle attività e politiche marittime, la sostenibilità ambientale a lungo termine è un presupposto per la tutela della loro prosperità economica, sociale e ambientale;

25.   mette in luce l'assenza di qualsiasi strategia intesa a far fronte alle avarie strutturali e alle minacce esterne alla sicurezza del gasdotto; sottolinea la necessità di definire chiaramente tutti gli aspetti legati alla sicurezza e alle emergenze, incluse le risorse finanziarie, gli attori, i ruoli e le procedure;

26.   sottolinea che, alla luce della crescente domanda di gas nell'Unione europea, si dovrebbero esaminare e promuovere tracciati alternativi per il gasdotto, che prendano in considerazione gli aspetti sia ambientali che economici, incluso il calendario relativo a tali tracciati; osserva che nella valutazione dell'impatto ambientale Nord Stream è tenuto a presentare una valutazione di opzioni alternative al tracciato scelto;

27.   invita la HELCOM ad avviare tale esame dialogando con gli Stati litorali coinvolti, l'investitore e la commissione di Helsinki, tenendo in considerazione i pareri delle ONG specializzate;

28.   sottolinea che la questione della compensazione economica in caso di avarie o danni deve essere perfettamente chiara ancora prima dell'inizio dei lavori; sottolinea che un'importante avaria del gasdotto può generare complicazioni per gli Stati che si affacciano sul Mar Baltico e potrebbe risultare devastante per l'ambiente marino; ritiene che il consorzio Nord Stream dovrebbe assumersi la piena responsabilità pecuniaria;

29.   esorta la Commissione e gli Stati membri a effettuare un'attenta valutazione degli aspetti economici, finanziari e inerenti alla trasparenza del progetto Nord Stream nonché delle aziende coinvolte;

30.   esorta la Commissione a valutare l'eventualità, nell'ambito del partenariato ambientale della dimensione settentrionale, di richiedere al consorzio Nord Stream l'equivalente del "guadagno urbanistico" in relazione a possibili progetti di rigenerazione nella zona di frontiera finno-russa dove è previsto l'inizio del gasdotto o nel quadro della strategia per il Mar Baltico;

31.   prende atto delle seguenti decisioni da parte delle autorità degli Stati membri:

   - la decisione del 12 febbraio 2008 del governo svedese di richiedere ulteriore documentazione alla Nord Stream AG a causa di notevoli carenze procedurali e sostanziali e in particolare della mancanza di un'analisi di un tracciato alternativo e dell'opzione di abbandonare la costruzione del gasdotto;
   - posizione del Parlamento lituano, del 27 marzo 2007, che sottolinea l'esigenza di sospendere l'attuazione di progetti infrastrutturali di larga scala nel Mar Baltico in attesa di un'analisi approfondita di soluzioni alternative insieme a valutazioni di impatto ambientale indipendenti ed esaurienti;
   - decisione del governo estone, del 21 settembre 2007, di non concedere il permesso all'effettuazione di studi sottomarini nella zona economica esclusiva dell'Estonia, a causa di dubbi sul raggio d'azione e l'ampiezza degli studi stessi;

32.   deplora il fatto che il Libro verde intitolato "Verso una politica marittima dell'Unione" ignori il problema di progetti di grandi dimensioni quali i gasdotti sottomarini; deplora il fatto che, nelle sue proposte di strumenti giuridici e nelle sue comunicazioni concernenti le strategie marittime, la Commissione eluda di solito il problema dei gasdotti sottomarini, che è un problema cruciale sia dal punto di vista della protezione dell'ambiente che per la sicurezza energetica dell'Unione europea;

33.   invita a mettere a disposizione una valutazione d'impatto ambientale indipendente, per una consultazione approfondita con le autorità competenti e il pubblico di tutti gli Stati costieri;

34.   mette in luce l'importanza di avviare una strategia di comunicazione trasparente in merito ai risultati ottenuti dalla valutazione d'impatto ambientale e di notificare solertemente tali risultati a tutti gli Stati membri dell'Unione europea e in particolare agli Stati che si affacciano sul Mar Baltico;

35.   ribadisce pertanto la richiesta formulata nella sua summenzionata risoluzione del 14 novembre 2006 di una proposta relativa a un meccanismo obbligatorio di negoziazione tra Stati membri e insiste affinché il Consiglio si attivi a livello internazionale per pervenire a valutazioni d'impatto ambientale obbligatorie nelle relazioni tra l'Unione europea e i paesi terzi;

36.   sottolinea che il tracciato del gasdotto nordeuropeo dovrebbe raggiungere gli obiettivi strategici ed economici fissati nella decisione n. 1364/2006/CE, evitando nel contempo massicci danni ambientali;

37.   invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a garantire che la costruzione del gasdotto Nord Stream sia pienamente conforme alla legislazione dell'Unione europea sulle valutazioni d'impatto ambientale e a tutte le convenzioni internazionali;

38.   invita la Commissione, in particolare, a garantire il rispetto delle disposizioni dei testi citati in precedenza, ossia l'UNCLOS, la Convenzione di Helsinki, la Convenzione di Espoo, la Convenzione di Aarhus, le direttive 85/337/CEE, 97/11/CE, 92/43/CEE e 79/409/CEE, nonché dell'articolo 10 del trattato CE, del principio di precauzione e del principio dello sviluppo sostenibile, e ad avviare un'azione ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE qualora tali obblighi siano disattesi;

39.   itiene, alla luce della situazione politica attuale della Russia e delle sue ambizioni geopolitiche, che sia estremamente importante che la Russia dia prova di disponibilità per quanto concerne la cooperazione nel quadro della politica energetica europea; sottolinea l'importanza che la Russia ratifichi il trattato sulla Carta dell'energia e il relativo protocollo sul transito, in quanto tale ratifica ridurrà il potenziale di conflitto riguardo a progetti come Nord Stream;

40.   esorta la Commissione, nell'ambito delle proprie competenze, a valutare la situazione in termini di concorrenza del mercato provocata dalla possibile realizzazione del gasdotto Nord Stream e, laddove necessario, a prendere misure intese a evitare che Gazprom assuma un ruolo dominante sui mercati del gas europei qualora non siano accordati alle società europee pari diritti di ingresso sul mercato energetico russo;

41.   propone di istituire un sistema di supervisione comune del gasdotto, che includa tutti i paesi della regione del Mar Baltico; suggerisce inoltre che l'obbligo di versare una compensazione pecuniaria in caso di danni ambientali dovrebbe valere soltanto per il consorzio Nord Stream;

42.   nota la mancanza di strutture istituzionali in grado di rispondere adeguatamente ai temi di sicurezza ambientale e geopolitica associati col presente progetto; propone pertanto che la Commissione crei un posto adeguato che si occupi dei progetti correnti e futuri, funzionante sotto l'autorità dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e il Vicepresidente della Commissione;

43.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) Cfr. decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1).
(2) GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5.
(3) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.
(4) GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.
(5) GU C 314 E del 21.12.2006, pag. 131.
(6) GU C 314 E del 21.12.2006, pag. 330.
(7) GU L 262 del 22.9.2006, pag. 1.
(8) Testi approvati, P6_TA(2007)0413.

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