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Procedura : 2007/0199(COD)
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Ciclo del documento : A6-0253/2008

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A6-0253/2008

Discussioni :

PV 08/07/2008 - 12
CRE 08/07/2008 - 12

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PV 09/07/2008 - 5.9
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P6_TA(2008)0346

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Mercoledì 9 luglio 2008 - Strasburgo
Condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale ***I
P6_TA(2008)0346A6-0253/2008
Risoluzione
 Testo consolidato

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 luglio 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1775/2005 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (COM(2007)0532 – C6-0319/2007 – 2007/0199(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0532),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0319/2007),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0253/2008),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 9 luglio 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1775/2005 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale
P6_TC1-COD(2007)0199

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione║,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1),

visto il parere del Comitato delle regioni(2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1)  Il mercato interno del gas, che è in corso di graduale completamento fin dal 1999, è inteso a offrire un'effettiva libertà di scelta a tutti i consumatori della Comunità, siano essi privati o imprese, nuove opportunità imprenditoriali e più intensi scambi transfrontalieri, allo scopo di incrementare l'efficienza, ottenere tariffe più competitive, migliorare il livello qualitativo dei servizi e l'accesso per il maggior numero possibile di persone e contribuire alla sicurezza dell'erogazione e allo sviluppo sostenibile.

(2)  La direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale ║ (4) e il regolamento (CE) n. 1775/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale(5) hanno dato un contributo significativo all'instaurazione di un mercato interno del gas.

3)   ║ Il diritto di vendere gas in qualsiasi Stato membro alle medesime condizioni, senza subire discriminazioni né penalità, tuttavia non può attualmente essere garantito a tutte le imprese comunitarie. In particolare non esiste ancora un accesso non discriminatorio alla rete né un livello analogo di vigilanza regolamentare in tutti gli Stati membri e permangono mercati isolati.

(4)  Occorre raggiungere un livello sufficiente di capacità di interconnessione nel settore del gas, come primo passo verso l'integrazione dei mercati e al fine di completare il mercato interno del gas.

(5)  La comunicazione della Commissione del 10 gennaio 2007 intitolata "Una politica dell'energia per l'Europa" ha sottolineato l'importanza di completare il mercato interno del gas e di garantire la parità delle condizioni di concorrenza per tutte le imprese che operano nel settore del gas nella Comunità. Dalle comunicazioni della Commissione di pari data sulle prospettive del mercato interno del gas e dell'elettricità e in relazione alla sua indagine ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1/2003 nei settori europei del gas e dell'energia elettrica si evince che le norme e le misure in vigore non sono state finora recepite in tutti gli Stati membri in modo da consentire un soddisfacente grado di realizzazione dell'obiettivo di un mercato interno dell'energia efficiente.

(6)  È opportuno conformare il regolamento (CE) n. 1775/2005 al contenuto delle citate comunicazioni per migliorare il quadro normativo del mercato interno del gas.

(7)  In particolare è necessario creare connessioni fisiche fra le reti del gas e rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra i gestori dei sistemi di trasporto per migliorare gradualmente la compatibilità dei codici tecnici e commerciali volti a permettere e gestire un accesso transfrontaliero effettivo e trasparente alle reti di trasporto, per garantire una pianificazione coordinata e sufficientemente lungimirante e un'evoluzione tecnica adeguata del sistema di trasporto nella Comunità, prestando la necessaria attenzione al rispetto dell'ambiente, e per incoraggiare i progressi in materia d'efficienza energetica e la ricerca e l'innovazione, in modo da favorire lo sviluppo delle fonti d'energia rinnovabili e la diffusione delle tecnologie a bassa emissione di carbonio. È necessario che i gestori dei sistemi di trasporto gestiscano le loro reti conformemente a detti codici, tecnici e commerciali, compatibili.

(8)  Per garantire una gestione ottimale della rete di trasporto del gas nella Comunità, occorre costituire una Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto. I compiti di detta Rete dovrebbero essere eseguiti nel rispetto delle norme comunitarie in materia di concorrenza, che restano applicabili alle decisioni della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto. Tali compiti dovrebbero essere chiaramente definiti e i metodi di lavoro dovrebbero essere tali da garantire l'efficienza, la rappresentatività e la trasparenza. Atteso che agire a livello regionale permette di garantire migliori progressi, i gestori dei sistemi di trasporto dovrebbero realizzare strutture regionali nell'ambito della struttura di cooperazione generale, assicurando in ogni caso che i risultati a livello regionale siano conformi ai codici e ai piani d'investimento a livello comunitario. Gli Stati membri dovrebbero promuovere la cooperazione e controllare l'efficacia della rete a livello regionale.

(9)  Per aumentare la concorrenza mediante la creazione di mercati all'ingrosso del gas liquidi, è indispensabile che gli scambi possano essere negoziati indipendentemente dalla localizzazione del gas nella rete. Ciò può essere conseguito soltanto garantendo agli utenti della rete la libertà di prenotare la capacità d'entrata e d'uscita in modo indipendente, affinché si possa organizzare il trasporto del gas per zone piuttosto che sotto forma di flussi contrattuali. In occasione del 6° Forum di Madrid, la maggior parte delle parti interessate aveva già espresso la preferenza per un sistema di entrate-uscite al fine di favorire lo sviluppo della concorrenza.

(10)  Nelle reti del gas esiste una pesante congestione contrattuale. Di conseguenza, i principi di gestione della congestione e di assegnazione delle capacità nel caso di nuovi contratti o di contratti recentemente negoziati si basano sulla liberazione delle capacità non usate, permettendo agli utenti della rete di subaffittare o rivendere le loro capacità contrattuali, e sull'obbligo imposto ai gestori del sistema di trasporto di offrire la capacità non usata sul mercato primario, almeno su una base "day-ahead" e come capacità interrompibile. Tenuto conto dell'ampia proporzione di contratti in vigore e della necessità di creare condizioni di concorrenza veramente eque tra gli utenti di capacità nuove e esistenti, occorre applicare questi principi all'intera capacità contrattuale, compresi i contratti esistenti.

(11)  Il monitoraggio del mercato effettuato negli ultimi anni dalle autorità di regolamentazione nazionali e dalla Commissione ha dimostrato che le norme esistenti sulla trasparenza e le regole sull'accesso all'infrastruttura sono insufficienti per garantire un mercato interno autentico, efficiente e aperto.

(12)  Un accesso equo alle informazioni sullo stato fisico del sistema è necessario per permettere a tutti gli operatori del mercato di valutare la situazione globale dell'offerta e della domanda e individuare le cause delle fluttuazioni dei prezzi all'ingrosso. Ciò include informazioni più precise sulla produzione, l'offerta e la domanda, la capacità della rete, i flussi e la manutenzione, il bilanciamento e la disponibilità e l'utilizzo dello stoccaggio. Vista l'importanza che presentano queste informazioni per il funzionamento regolare del mercato interno del gas, è necessario sopprimere le restrizioni di pubblicazione imposte per ragioni di riservatezza.

(13)  Per potenziare la fiducia nel mercato, i suoi partecipanti devono poter essere certi che i comportamenti abusivi saranno puniti efficacemente. Occorre conferire alle autorità competenti il potere di indagare efficacemente sulle denunce di abuso di mercato. Risulta a tal fine necessario l'accesso delle autorità competenti ai dati che forniscono informazioni sulle decisioni operative adottate dalle imprese di erogazione. Nel mercato del gas, tutte le decisioni di questo tipo sono comunicate ai gestori dei sistemi sotto forma di prenotazioni di capacità, di programmi di trasporto e di flussi realizzati. I gestori dei sistemi dovrebbero tenere le relative informazioni a disposizione e facilmente accessibili per le autorità competenti per un periodo determinato. Le autorità competenti dovrebbero altresì controllare regolarmente l'osservanza delle regole da parte dei gestori dei sistemi.

(14)  La concorrenza nel segmento dei consumatori residenziali richiede che i fornitori non siano impossibilitati a penetrare nuovi mercati al dettaglio, se lo desiderano. Di conseguenza, le norme e le responsabilità che si applicano alla catena d'approvvigionamento devono essere conosciute da tutti i partecipanti al mercato e devono essere armonizzate per rafforzare l'integrazione del mercato comunitario. Le autorità competenti dovrebbero monitorare regolarmente il rispetto delle norme da parte degli operatori del mercato.

(15)  L'accesso agli impianti di stoccaggio del gas e agli impianti di GNL è in alcuni Stati membri insufficiente e occorre pertanto migliorare profondamente l'attuazione delle norme esistenti. Il monitoraggio effettuato dal Gruppo europeo delle autorità di regolamentazione nel settore dell'elettricità e del gas (ERGEG) ha evidenziato che gli orientamenti su base volontaria dei gestori dei sistemi di stoccaggio in materia di buone pratiche relative all'accesso dei terzi alla rete, adottati da tutte le parti interessate nell'ambito del Forum di Madrid, non sono talora adeguatamente applicati e devono, di conseguenza, essere resi vincolanti. Anche se gli orientamenti volontari sono stati attuati in modo pressoché completo in tutta l'Unione europea, il fatto di conferire loro carattere vincolante accrescerebbe la fiducia degli operatori in un accesso allo stoccaggio senza discriminazioni.

(16)  Il regolamento (CE) n. 1775/2005 dispone che alcune misure devono essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(6).

(17)  La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE del Consiglio(7), che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per le misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l'atto con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali.

(18)  Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione(8) relativa alla decisione 2006/512/CE, perché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti già in vigore adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, questi devono essere adattati conformemente alle procedure applicabili.

(19)  La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare le misure necessarie per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1775/2005, al fine di stabilire o adottare i necessari orientamenti intesi a garantire il livello di armonizzazione minimo richiesto per raggiungere l'obiettivo del presente regolamento. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 1775/2005, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(20)  Il regolamento (CE) n. 1775/2005 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1775/2005 è modificato come segue:

1)  L'articolo 1 è sostituito dal seguente:"

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento ║

   a) stabilisce norme non discriminatorie per le condizioni di accesso ai sistemi di trasporto del gas naturale, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei mercati nazionali e regionali al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno del gas;
   b) stabilisce norme non discriminatorie per le condizioni di accesso agli impianti di GNL e agli impianti di stoccaggio;
   c) facilita lo sviluppo di un mercato ▌all'ingrosso trasparente ed efficiente con un livello elevato di sicurezza dell'approvvigionamento del gas e fornisce meccanismi per armonizzare le norme di accesso alla rete per lo scambio transfrontaliero di gas ▌.

Fatto salvo l'articolo 6 bis, paragrafo 4, il presente regolamento si applica soltanto agli impianti di stoccaggio contemplati dall'articolo 19, paragrafo 3 o paragrafo 4, della direttiva 2003/55/CE.

Gli aspetti di cui al primo comma comprendono la definizione di principi armonizzati riguardanti le tariffe o le relative metodologie di calcolo, nonché l'accesso alla rete, l'istituzione di servizi per l'accesso dei terzi e i principi armonizzati per l'assegnazione della capacità e la gestione della congestione, la determinazione degli obblighi di trasparenza, le regole di bilanciamento e gli oneri di sbilancio, agevolando lo scambio di capacità.

"

2)  L'articolo 2 è modificato come segue:

  a) il paragrafo 1 è modificato come segue:
   i) il punto 1 è sostituito dal seguente:"
   1)  "trasporto": il trasporto di gas naturale, attraverso un gasdotto di transito o una rete di gasdotti, contenente principalmente gasdotti ad alta pressione, escluso il trasporto attraverso un gasdotto o una rete di gasdotti di coltivazione ("gasdotti upstream"), attraverso gasdotti o reti di gasdotti che collegano gli impianti di stoccaggio alla distribuzione locale ed escludendo in generale il trasporto attraverso gasdotti] usati principalmente nel contesto della distribuzione locale di gas naturale;
"
   ii) sono aggiunte le seguenti definizioni:"
   24)  "capacità di un impianto GNL": la capacità ad un terminale di GNL utilizzata per le operazioni di liquefazione del gas naturale o l'importazione, lo scarico, i servizi ausiliari, lo stoccaggio provvisorio e il processo di rigassificazione del GNL;
   25)  "spazio": il volume di gas che l'utente di un impianto di stoccaggio ha il diritto di utilizzare per lo stoccaggio del gas;
   26)  "erogabilità": la capacità alla quale l'utente di un impianto di stoccaggio ha diritto di approvvigionarsi in gas dall'impianto stesso;
   27)  "iniettabilità": la capacità alla quale l'utente di un impianto di stoccaggio ha diritto di iniettare gas nell'impianto stesso;
   28)  "capacità di stoccaggio": qualsiasi combinazione di spazio, iniettabilità ed erogabilità;

29)  Agenzia", l'Agenzia di cooperazione delle autorità di regolamentazione nel settore dell'energia istituita dal regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... [che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia]*.
__________
* GU L...."
   b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
2.  Ferme restando le definizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, si applicano anche le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2003/55/CE che sono pertinenti per l'applicazione del presente regolamento, fatta eccezione per la definizione di trasporto di cui al punto 3 dell'articolo 2.
Le definizioni di cui al paragrafo 1, punti da 3 a 23 del presente articolo che riguardano il trasporto si applicano per analogia agli impianti di stoccaggio e di GNL."

3)   ║I seguenti articoli sono inseriti dopo l'articolo 2:"

Articolo 2 bis

Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas

Tutti i gestori dei sistemi di trasmissione cooperano a livello comunitario mediante la costituzione della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas allo scopo di garantire una gestione ottimale, l'esercizio coordinato e un'evoluzione tecnica soddisfacente della rete europea di trasporto del gas e di promuovere il completamento del mercato interno del gas, gli scambi transfrontalieri e il funzionamento dei mercati dell'energia.

Articolo 2 ter

Costituzione della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas

1.  Entro il […] i gestori dei sistemi di trasporto del gas presentano alla Commissione e all'Agenzia un progetto di statuto ║ nonché un elenco dei futuri membri e un progetto di regolamento interno ▌ al fine di costituire una rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas.

2.  Entro due mesi dal ricevimento di queste informazioni, dopo aver formalmente consultato le organizzazioni che rappresentano tutte le parti interessate, in particolare gli utenti del sistema e i clienti, l'Agenzia trasmette alla Commissione un parere sul progetto di statuto, l'elenco dei membri e il progetto di regolamento interno.

3.  La Commissione formula il suo parere sul progetto di statuto, l'elenco dei membri e il progetto di regolamento interno, tenendo conto del parere emesso dall'Agenzia ai sensi del paragrafo 2 ed entro tre mesi dal ricevimento di tale parere.

4.  Entro tre mesi dal ricevimento del parere della Commissione, i gestori dei sistemi di trasporto costituiscono la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas e adottano e pubblicano lo statuto e il ║ regolamento interno.

Articolo 2 quater

Compiti della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas

1.  Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 bis, la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas elabora e presenta all'Agenzia, per approvazione secondo la procedura di cui all'articolo 2 quinquies, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. .../2008 [che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia]:

   a) progetti di codici di rete nei settori citati al paragrafo 3, sviluppati in cooperazione con gli operatori di mercato e gli utenti della rete;
   b) gli strumenti comuni di gestione di rete e i piani di ricerca;
   c) ogni due anni, un piano di investimento decennale comprensivo di una relazione sull'adeguatezza della domanda e dell'offerta;
   d) misure volte a garantire il coordinamento in tempo reale del funzionamento delle reti in condizioni normali e di emergenza;
   e) orientamenti relativi al coordinamento della cooperazione tecnica fra gestori di sistemi di trasporto della Comunità e gestori di sistemi di trasporto dei paesi terzi;
   f) un programma annuale di lavoro basato sulle priorità definite dall'Agenzia;
   g) una relazione annuale; e
   h) prospettive annuali di approvvigionamento, per il periodo estivo e invernale.

2.  Il programma di lavoro annuale di cui al paragrafo 1, lettera f), comprende un elenco e una descrizione dei codici di rete, ║ un piano di coordinamento della gestione della rete e delle attività ║ di ricerca e di sviluppo, da elaborare nel corso dell'anno e corredati di un calendario indicativo.

3.  I codici di rete coprono i settori seguenti, conformemente alle priorità definite nel programma di lavoro annuale:

   a) norme ▌di sicurezza e di affidabilità, incluse norme di interoperabilità e procedure operative in caso di emergenza;
   b) norme di collegamento e d'accesso alla rete;
  

   c) norme di assegnazione della capacità a livello transfrontaliero e di gestione della congestione;
  

   d) regole di trasparenza attinenti alla rete;
   e) regole di bilanciamento e di liquidazione;
  

   f) norme in materia d'efficienza energetica delle reti del gas.

4.  L'Agenzia controlla l'attuazione dei codici di rete da parte della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas.

5.  La Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas pubblica ogni due anni un piano decennale di investimento nella rete per l'intera Comunità previa approvazione da parte dell'Agenzia. Il piano d'investimento include la modellizzazione della rete integrata, tenendo conto degli impianti di stoccaggio e di GNL, l'elaborazione di scenari, una relazione sull'adeguatezza della domanda e dell'offerta e la valutazione della resilienza del sistema. Il piano d'investimento è in particolare fondato sui piani d'investimento nazionali e tiene conto dell'aspetto comunitario e regionale di pianificazione della rete, inclusi gli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia definiti nella decisione n. 1364/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*. Il piano d'investimento individua le lacune in materia d'investimento, in particolare per quanto riguarda le capacità transfrontaliere, e comprende gli investimenti in interconnessioni, in particolare, e in via prioritaria, le connessioni tra "isole energetiche" e reti del gas nella Comunità e gli investimenti in altri impianti necessari a un efficace svolgimento degli scambi e della concorrenza e alla sicurezza dell'approvvigionamento. Al piano d'investimento è allegato un esame degli ostacoli allo sviluppo transfrontaliero delle reti dovuti alla diversità delle procedure o prassi di autorizzazione.

I gestori dei sistemi di trasmissione attuano il piano di investimento pubblicato.

6.  ▌La Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas può, di sua iniziativa, proporre all'Agenzia progetti di codici di rete in qualsiasi settore al di fuori di quelli elencati al paragrafo 3, al fine di conseguire gli obiettivi enunciati all'articolo 2 bis. In seguito l'Agenzia adotta i codici di rete secondo la procedura di cui all'articolo 2 septies assicurando che essi non siano in contraddizione con gli orientamenti adottati ai sensi dell'articolo 2 sexies.

Articolo 2 quinquies

Controllo effettuato dall'Agenzia

1.  L'Agenzia controlla l'esecuzione dei compiti della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas previsti all'articolo 2 quater, paragrafo 1.

2.  La Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas presenta all'Agenzia per approvazione i progetti di codici di rete e i documenti di cui all'articolo 2 quater, paragrafo 1.

La Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas raccoglie tutte le informazioni pertinenti relative all'attuazione dei codici di rete e le trasmette all'Agenzia affinché le valuti.

3.  L'Agenzia controlla l'attuazione dei codici tecnici, del piano di investimento decennale e del programma di lavoro annuale e include i risultati di tale verifica nella sua relazione annuale. L'Agenzia informa la Commissione in caso di mancata osservanza dei codici di rete, del piano di investimento decennale o del programma di lavoro annuale della Rete europea di gestori dei sistemi di trasporto del gas da parte dei gestori dei sistemi di trasporto.

Articolo 2 sexies

Elaborazione di orientamenti

1.  La Commissione, previa consultazione dell'Agenzia, definisce un elenco di priorità annuale che individua le questioni di massima importanza per lo sviluppo del mercato interno del gas.

2.  Conformemente all'elenco di priorità, la Commissione conferisce mandato all'Agenzia di elaborare, entro sei mesi, progetti di orientamenti che stabiliscano principi basilari, chiari e obiettivi per l'armonizzazione delle norme, come enunciato all'articolo 2 quater.

3.  Nell'elaborazione di tali orientamenti, l'Agenzia consulta formalmente e in modo aperto e trasparente la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas e le altre parti interessate.

4.  L'Agenzia adotta i progetti di orientamenti sulla base di detta consultazione. Essa specifica le osservazioni ricevute durante la consultazione e spiega come sono state prese in considerazione. Se decide di non tener conto di un'osservazione, adduce i motivi della sua scelta.

5.  La Commissione, di sua iniziativa o su richiesta dell'Agenzia, può avviare la stessa procedura per l'aggiornamento degli orientamenti.

Articolo 2 septies

Elaborazione di codici di rete

1.   Nei sei mesi successivi all'approvazione degli orientamenti da parte dell'Agenzia e conformemente all'articolo 2 sexies, la Commissione conferisce alla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas il mandato di sviluppare progetti di codici di rete pienamente conformi ai principi definiti negli orientamenti.

2.   Nell'elaborazione di questi codici, la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas tiene conto della consulenza tecnica dei soggetti partecipanti al mercato e degli utenti della rete e li tiene al corrente dell'avanzamento dei lavori.

3.   La Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas presenta i progetti di codici all'Agenzia.

4.   L'Agenzia conduce una consultazione formale in merito ai progetti di codici di rete in modo aperto e trasparente.

5.  L'Agenzia adotta i progetti di codici di rete sulla base di detta consultazione. Essa specifica le osservazioni ricevute durante la consultazione e spiega come sono state prese in considerazione. Se decide di non tener conto di un'osservazione, adduce i motivi della sua scelta.

6.   Su iniziativa dell'Agenzia o su richiesta della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas, può essere avviata una revisione dei codici di rete esistenti seguendo la stessa procedura.

7.  La Commissione può, su raccomandazione dell'Agenzia, sottoporre i codici di rete al comitato di cui all'articolo 14, paragrafo 1, per la sua adozione definitiva a norma della procedura di regolamentazione con controllo prevista all'articolo 14, paragrafo 2.

Articolo 2 octies

Consultazioni

1.  Ai fini dell'esecuzione dei suoi compiti, l'Agenzia consulta formalmente, in modo ▌aperto e trasparente, tutti i partecipanti al mercato interessati ▌. Alla consultazione partecipano le imprese di erogazione, i clienti, gli utenti del sistema, i gestori dei sistemi di distribuzione, i gestori dei sistemi di GNL e i gestori dei sistemi di stoccaggio, comprese le associazioni settoriali interessate, gli organismi tecnici e le piattaforme di parti interessate.

2.  Tutti i documenti e verbali relativi agli argomenti citati al paragrafo 1 sono resi pubblici.

3.  Prima di adottare gli orientamenti e i codici di rete, l'Agenzia illustra le osservazioni raccolte nel corso della consultazione e la modalità con cui se ne è tenuto conto. Se decide di non tener conto di un'osservazione, l'Agenzia adduce i motivi della sua scelta.

4.  La Rete europea di gestori dei sistemi di trasporto del gas coopera con i partecipanti al mercato e gli utenti della rete a norma dell'articolo 2 septies, paragrafo 2.

Articolo 2 nonies

Costi

I costi relativi alle attività della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas citati agli articoli da 2 bis a 2 decies sono a carico dei gestori dei sistemi di trasporto e presi in considerazione ai fini del calcolo delle tariffe.

Articolo 2 decies

Cooperazione regionale dei gestori dei sistemi di trasporto

1.  I gestori dei sistemi di trasporto instaurano una cooperazione regionale nell'ambito della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas per contribuire alle attività citate all'articolo 2 quater, paragrafo 1. In particolare, essi pubblicano ogni due anni un piano d'investimento regionale e possono prendere decisioni d'investimento sulla base di detto piano.

Il piano d'investimento regionale non può risultare in contrasto con il piano d'investimento decennale di cui all'articolo 2 quater, paragrafo 1, lettera c).

2.  I gestori dei sistemi di trasporto promuovono l'adozione di modalità operative tali da garantire una gestione ottimale della rete e incoraggiano lo sviluppo degli scambi di energia, l'assegnazione coordinata delle capacità transfrontaliere e la compatibilità dei meccanismi di bilanciamento transfrontalieri.

3.  Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità nazionali competenti cooperano a tutti i livelli al fine di armonizzare le strutture di mercato e di integrare i propri mercati nazionali almeno a uno o più livelli regionali, come primo passo intermedio verso un mercato interno pienamente liberalizzato. In particolare esse promuovono la cooperazione dei gestori dei sistemi di trasporto a livello regionale e ne facilitano l'integrazione al fine di creare un mercato interno competitivo, facilitando l'armonizzazione dei rispettivi quadri normativi e tecnici e, in particolare, integrando le "isole del gas" ancora esistenti.

______________

* GU L 262 del 22.9.2006, pag. 1.

"

  4) L'articolo 3, paragrafo 1 è modificato nel modo seguente:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:"
1.  Le tariffe o le metodologie utilizzate per calcolarle, applicate dai gestori dei sistemi di trasporto e di impianti di GNL e approvate dalle autorità di regolamentazione di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2003/55/CE, nonché le tariffe pubblicate a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, di detta direttiva, sono trasparenti, tengono conto della necessità di integrità del sistema e del suo miglioramento e rispecchiano i costi effettivamente sostenuti, purché essi corrispondano a quelli di un gestore di reti efficiente e strutturalmente comparabile e siano trasparenti, includendo un appropriato rendimento degli investimenti. Le tariffe o le metodologie utilizzate per calcolarle devono essere applicate in modo non discriminatorio."; "
   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:"
"Le tariffe o le metodologie utilizzate per calcolarle facilitano lo scambio efficiente di gas e la concorrenza, evitando allo stesso tempo la compensazione incrociata tra utenti della rete, fornendo incentivi per gli investimenti e mantenendo o realizzando l'interoperabilità delle reti di trasporto. Ciò può comportare un trattamento normativo speciale per i nuovi investimenti."; "
   c) sono aggiunti i seguenti commi:"
Le tariffe applicabili agli utenti della rete sono determinate in modo distinto e indipendente per ogni punto d'entrata e d'uscita del sistema di trasporto. I corrispettivi relativi alla rete non sono calcolati sulla base dei flussi contrattuali. L'accesso alla rete è aperto ai nuovi operatori su base non discriminatoria.
Le tariffe o le metodologie utilizzate per calcolarle devono essere applicate in modo non discriminatorio e devono essere trasparenti."

5)  Il titolo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:"

Servizi di accesso per i terzi in relazione ai gestori dei sistemi di trasporto

"

6)  E' inserito il seguente articolo dopo l'articolo 4 :"

Articolo 4 bis

Servizi di accesso per i terzi in relazione agli impianti di stoccaggio e di GNL

1.  I gestori dei sistemi di GNL e di stoccaggio:

   a) garantiscono l'offerta di servizi su base non discriminatoria a tutti gli utenti della rete che rispondono alla richiesta del mercato; in particolare, qualora un gestore dei sistemi di GNL o di stoccaggio offra lo stesso servizio a clienti diversi contemporaneamente, lo offre a condizioni contrattuali equivalenti;
   b) offrono servizi compatibili con l'uso dei sistemi interconnessi di trasporto del gas e agevolano un facile accesso mediante la cooperazione con il gestore del sistema di trasporto;
   c) rendono pubbliche le informazioni necessarie, in particolare i dati relativi all'utilizzo e alla disponibilità dei servizi, entro un termine compatibile con le ragionevoli necessità commerciali degli utenti degli impianti di stoccaggio e di GNL, fatto salvo il controllo di tale pubblicazione informazioni da parte dell'autorità competente.

2.  I gestori dei sistemi di stoccaggio:

   a) forniscono servizi di accesso per i terzi sia continui che interrompibili. Il prezzo della capacità interrompibile riflette la probabilità di interruzione;
   b) offrono agli utenti degli impianti di stoccaggio servizi a lungo e a breve termine;
   c) offrono agli utenti degli impianti di stoccaggio sia servizi aggregati che servizi disaggregati concernenti lo spazio di stoccaggio, l'iniettabilità e l'erogabilità.

3.  I contratti d'utilizzo degli impianti di GNL e di stoccaggio implicano tariffe arbitrariamente più elevate quando sono sottoscritti:

   a) al di fuori di un anno gas naturale, con una data di inizio non standard, o
   b) per una durata inferiore a quella di un contratto standard di trasporto e di stoccaggio su base annuale.

4.  Se del caso, è possibile accordare servizi per l'accesso di terzi alla rete a condizione che gli utenti della rete forniscano adeguate garanzie in ordine alla loro affidabilità finanziaria. Queste garanzie non devono costituire indebiti ostacoli di alcun tipo per entrare nel mercato e devono essere non discriminatorie, trasparenti e proporzionate.

5.   limiti contrattuali relativi al volume minimo richiesto delle capacità degli impianti di GNL e delle capacità di stoccaggio sono giustificati sulla base di vincoli di natura tecnica e permettono ai piccoli utenti di stoccaggio di accedere ai servizi di stoccaggio.

"

7)  L'articolo 5 è modificato come segue:

   a) il titolo è sostituito dal seguente:"
Principi dei meccanismi di assegnazione della capacità e procedure di gestione della congestione in relazione ai gestori dei sistemi di trasporto"

b)   al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:"

   a) fornire segnali economici adeguati per l'utilizzo efficace e massimale della capacità tecnica e agevolare gli investimenti in nuove infrastrutture e gli scambi transfrontalieri di gas;
"

   c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"
3.  I gestori dei sistemi di trasporto applicano e pubblicano procedure di gestione della congestione non discriminatorie e trasparenti che facilitano il commercio transfrontaliero del gas su base non discriminatoria e in conformità con i principi della libera concorrenza.
Per impedire la congestione contrattuale, il gestore del sistema di trasporto offre la capacità non usata sul mercato primario, almeno su una base "day-ahead", nella misura in cui ciò non impedisca l'attuazione di contratti di fornitura a lungo termine;"; "
   d) il paragrafo 4 è soppresso;
   e) sono aggiunti i seguenti paragrafi:"
6.  "6. I gestori dei sistemi di trasporto valutano periodicamente la situazione della domanda di mercato per nuovi investimenti. Quando progettano nuovi investimenti, i gestori dei sistemi di trasporto valutano la situazione della domanda di mercato e tengono conto dei criteri relativi alla sicurezza dell'approvvigionamento;
7.  In caso di congestione fisica a lungo termine, i gestori del sistema di trasporto risolvono la congestione tramite l'aggiunta di nuove capacità sulla base della domanda di mercato. Ai fini della valutazione della domanda di mercato i gestori dei sistemi di trasporto sono tenuti ad attuare procedure di open season.
8.  Le autorità nazionali di regolamentazione controllano la gestione della congestione all'interno dei sistemi e degli interconnettori nazionali del gas.
I gestori dei sistemi di trasporto presentano per approvazione alle autorità nazionali di regolamentazione le procedure di gestione della congestione, inclusa l'assegnazione delle capacità. Le autorità di regolamentazione possono chiedere modifiche a tali procedure prima di approvarle."

8)  E' inserito il seguente articolo dopo l'articolo 5:"

Articolo 5 bis

Principi dei meccanismi di assegnazione della capacità e procedure di gestione della congestione in relazione agli impianti di stoccaggio e agli impianti di GNL

1.  La capacità massima e la capacità degli impianti di GNL è messa a disposizione dei soggetti operanti sul mercato, nel rispetto dell'integrità e della funzionalità del sistema.

2.  I gestori dei sistemi di stoccaggio e di GNL applicano e pubblicano meccanismi non discriminatori e trasparenti per l'assegnazione della capacità, che devono:

   a) fornire segnali economici adeguati per l'utilizzo efficiente e massimo della capacità e agevolare gli investimenti di nuove infrastrutture;
   b) garantire la compatibilità con i meccanismi di mercato, inclusi i mercati spot e i centri di scambio ("trading hubs") e, nel contempo, essere flessibili e capaci di adeguarsi a circostanze di mercato in evoluzione;
   c) essere compatibili con i sistemi collegati di accesso alla rete.

3.  I contratti d'utilizzo degli impianti di GNL e degli impianti di stoccaggio comprendono misure tendenti ad impedire l'accumulo di capacità tenendo conto dei principi seguenti, applicabili in caso di congestione contrattuale:

   a) il gestore del sistema offre senza indugio sul mercato primario la capacità non usata degli impianti di GNL e di stoccaggio; per gli impianti di stoccaggio ciò deve avvenire almeno su una base "day-ahead" e come capacità interrompibile;
   b) gli utenti degli impianti di stoccaggio e di GNL che lo desiderano hanno facoltà di rivendere la loro capacità contrattuale sul mercato secondario.

Tali misure tengono conto dell'integrità del sistema interessato nonché della sicurezza dell'approvvigionamento.

"

9)  L'articolo 6 è modificato come segue:

   a) il titolo è sostituito dal seguente:"
Obblighi di trasparenza in relazione ai gestori dei sistemi di trasporto
I gestori dei sistemi di trasporto rendono pubbliche le informazioni sull'offerta e la domanda ex ante e ex post, sulla base dei programmi di trasporto, delle previsioni e dei flussi in entrata e in uscita realizzati sulla rete. Il livello di dettaglio delle informazioni rese pubbliche riflette il livello delle informazioni di cui dispone il gestore dei sistemi di trasporto. L'autorità competente provvede a che le informazioni necessarie siano rese pubbliche.
   b) il paragrafo 5 è soppresso;
   c) è aggiunto il seguente paragrafo ║:

I gestori dei sistemi di trasporto informano l'autorità nazionale di regolamentazione, su richiesta, in merito alle misure adottate, come pure alle spese sostenute e alle entrate generate con riferimento al bilanciamento del sistema.
I soggetti partecipanti al mercato comunicano ai gestori del sistema di trasporto le informazioni di cui al presente articolo."

10)  Sono inseriti i seguenti articoli dopo l'articolo 6:"

Articolo 6 bis

Obblighi di trasparenza in relazione agli impianti di stoccaggio e agli impianti di GNL

1.  I gestori dei sistemi di stoccaggio e di GNL rendono pubbliche informazioni dettagliate riguardanti i servizi che offrono e le relative condizioni applicate, unitamente alle informazioni tecniche necessarie affinché gli utenti degli impianti di stoccaggio e di GNL ottengano un effettivo accesso a detti impianti.

2.  Per i servizi forniti, ciascun gestore di un sistema di stoccaggio e di GNL pubblica, a scadenza periodica e ricorrente e in un formato normalizzato di facile utilizzo per l'utente, dati sulle capacità contrattuali e disponibili degli impianti di stoccaggio e di GNL. L'autorità competente provvede a che le informazioni necessarie siano rese pubbliche.

3.  I gestori dei sistemi di stoccaggio e di GNL diffondono le informazioni previste dal presente regolamento in modo logico, chiaramente quantificabile, facilmente accessibile e non discriminatorio.

4.  Tutti gestori dei sistemi di GNL e di stoccaggio rendono pubblici la quantità di gas presente in ogni impianto di stoccaggio, gruppo di impianti di stoccaggio nella stessa zona di bilanciamento o in ogni impianto di GNL, nonché i flussi in entrata e in uscita e le capacità disponibili degli impianti di stoccaggio e di GNL, anche per gli impianti esentati dall'accesso dei terzi. Le informazioni sono comunicate altresì al gestore del sistema di trasporto, che le rende pubbliche a livello aggregato per sistema o per sotto-sistema definito in funzione dei punti pertinenti. Queste informazioni sono aggiornate almeno su base giornaliera.

5.  Al fine di garantire tariffe trasparenti, obiettive e non discriminatorie e facilitare l'utilizzo efficiente delle infrastrutture, i gestori di impianti di GNL e di stoccaggio o le autorità nazionali competenti pubblicano informazioni ragionevolmente e sufficientemente dettagliate sulla derivazione, metodologia e struttura delle tariffe per le infrastrutture soggette all'accesso regolamentato di terzi. I gestori di impianti di GNL e di stoccaggio presentano le loro procedure di gestione della congestione, tra cui l'assegnazione delle capacità, alle autorità di regolamentazione per approvazione. Le autorità di regolamentazione possono chiedere modifiche a tali procedure prima di approvarle.

6.  Quando un gestore di impianti di GNL o di stoccaggio ritiene di non poter rendere pubblici tutti i dati richiesti per motivi di riservatezza chiede all'autorità di regolamentazione nazionale l'autorizzazione a limitare la pubblicazione per quanto riguarda il punto o i punti in questione.

L'autorità di regolamentazione nazionale rilascia o rifiuta l'autorizzazione caso per caso, tenendo conto in particolare dell'esigenza di tutelare il legittimo interesse alla riservatezza commerciale e dell'obiettivo di creare un mercato interno del gas competitivo. Se l'autorizzazione è concessa, la capacità degli impianti di stoccaggio e/o di GNL disponibile è pubblicata senza indicare i dati numerici che risulterebbero lesivi della riservatezza.

Articolo 6 ter

Registrazione delle informazioni da parte dei gestori dei sistemi

I gestori dei sistemi di trasporto, i gestori dei sistemi di stoccaggio e i gestori dei sistemi di GNL tengono a disposizione dell'autorità di regolamentazione nazionale, dell'autorità nazionale in materia di concorrenza e della Commissione tutte le informazioni di cui agli articoli 6 e 6 bis e della parte 3 dell'allegato, per un periodo di cinque anni.

"

11)  L'articolo 7 è modificato come segue:

a)  Alla fine del paragrafo 1 è aggiunta la frase seguente:"

Le regole di bilanciamento sono fondate sul mercato.";

"

b)   il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"

2.  "2. Al fine di consentire agli utenti della rete di adottare misure correttive in tempo utile, i gestori dei sistemi di trasporto forniscono, in linea, informazioni sufficienti, tempestive e attendibili sullo stato di bilanciamento degli utenti della rete.

Le informazioni fornite riflettono il livello delle informazioni di cui dispone il gestore dei sistemi di trasporto e del periodo di liquidazione per il quale sono calcolati gli oneri di sbilancio.

Nessun corrispettivo è dovuto per la comunicazione di tali informazioni.

"

c)   i paragrafi 4, 5 e 6 sono soppressi.

12)  L'articolo 8 è sostituito dal seguente:"

Articolo 8

Scambio di diritti di capacità

Ciascun gestore dei sistemi di trasporto, dei sistemi di stoccaggio e di GNL adotta misure ragionevoli per consentire il libero scambio di diritti di capacità e facilitare tale scambio. Gli scambi devono effettuarsi nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione. Ciascun gestore in questione elabora contratti e procedure armonizzati in materia di trasporto, di installazioni di GNL e di stoccaggio sul mercato primario per agevolare lo scambio secondario di capacità e riconoscere il trasferimento di diritti primari di capacità quando è notificato da utenti della rete.

I contratti e le procedure armonizzati in materia di trasporto, di impianti di GNL e di stoccaggio sono notificati alle autorità di regolamentazione.

"

13)  È inserito il seguente articolo dopo l'articolo 8:"

Articolo 8 bis

Mercati al dettaglio

Al fine di facilitare lo sviluppo, su scala regionale e comunitaria, di mercati ▌ trasparenti, efficienti e ben funzionanti, gli Stati membri provvedono a che i ruoli e le responsabilità dei gestori dei sistemi di trasporto, dei gestori dei sistemi di distribuzione, delle imprese di erogazione, dei clienti e, all'occorrenza, degli altri operatori del mercato siano definiti dettagliatamente con riferimento agli accordi contrattuali, agli impegni nei confronti dei clienti, alle norme in materia di scambio di dati e di liquidazione, la proprietà dei dati e le responsabilità in materia di rilevamenti.

Queste norme ║ sono rese pubbliche ▌ e sono riesaminate dalle autorità di regolamentazione.

"

14)   ║ L'articolo 9 è sostituito dal ║ seguente:"

Articolo 9

Linee guida relative ai servizi di accesso per i terzi

1.  Ove opportuno, la Commissione può adottare linee guida riguardanti il livello minimo di armonizzazione necessario per conseguire l'obiettivo stabilito dal presente regolamento, le quali specificano i dettagli sui servizi di accesso per i terzi, inclusi la natura, la durata e altri requisiti di detti servizi, a norma degli articoli 4 e 4 bis.

2.  Le linee guida relative all'accesso per i terzi di cui al paragrafo 1 ▌sono stabilite nell'allegato con riferimento ai gestori dei sistemi di trasporto.

3.   L'applicazione e la modifica delle linee guida relative all'accesso per i terzi adottate a norma del presente articolo rispecchiano le differenze esistenti fra i sistemi nazionali del gas e non richiedono pertanto, a livello comunitario, condizioni e modalità di accesso per i terzi che siano uniformi e dettagliate. Tuttavia, possono essere fissati requisiti minimi da soddisfare per assicurare condizioni trasparenti e non discriminatorie di accesso alla rete necessarie per un mercato interno del gas, che possano quindi applicarsi in considerazione delle differenze esistenti fra i sistemi nazionali del gas.

"

15)  All'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"

1.  Gli Stati membri provvedono a che le autorità nazionali di regolamentazione istituite ai sensi dell'articolo 25 della direttiva 2003/55/CE possiedano la competenza per garantire l'effettiva conformità con il presente regolamento, attribuendo loro il potere, in relazione a ogni singola violazione, di imporre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive fino al 10% del fatturato annuo del gestore del sistema nel suo mercato nazionale o a revocare la licenza del gestore. Gli Stati membri ne informano la Commissione entro il 1° gennaio 2010 e la informano senza indugio delle successive modifiche eventuali.".

"

16)  All'articolo 14, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"

2.  "2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 8 della stessa.

"

17)  All'articolo 16, la lettera b) è sostituita dalla seguente:"

   b) agli interconnector tra Stati membri, agli impianti di stoccaggio e di GNL nonché ad un aumento significativo della capacità di infrastrutture esistenti e a modifiche di queste ultime che consentano lo sviluppo di nuove fonti di approvvigionamento di gas di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/55/CE che sono esentati dalle disposizioni degli articoli 7, 18, 19, 20 o 25, paragrafi 2, 3 e 4, di detta direttiva, per il periodo durante il quale essi sono esentati dalle disposizioni di cui alla presente lettera, ad eccezione dell'articolo 6 bis, paragrafo 4 del presente regolamento; oppure
"

18)  L'allegato è modificato come segue:

a)   il titolo del punto 1 è sostituito dal seguente:"

Servizi di accesso per i terzi in relazione ai gestori dei sistemi di trasporto

"

b)   il titolo del punto 2 è sostituito dal seguente:"

Principi alla base dei meccanismi di assegnazione della capacità e le procedure di gestione della congestione in relazione ai gestori dei sistemi di trasporto e loro applicazione in caso di congestione contrattuale║".

"

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ║

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

(1) GU C 211 del 19.8.2008, pag. 23.
(2) GU C 172 del 5.7.2008, pag. 55.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 9 luglio 2008.
(4) GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57.
(5) GU L 289 del 3.11.2005, pag. 1.
(6) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. ║
(7) GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11.
(8) GU C 255, del 21.10.2006, pag. 1.

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