Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 luglio 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo dal 1° agosto 2008 al 31 luglio 2012 (COM(2008)0243 – C6-0199/2008 – 2008/0093(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta di regolamento del Consiglio (COM(2008)0243),
– visti l'articolo 37 e l'articolo 300, paragrafo 2, del trattato CE,
– visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0199/2008),
– visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci (A6-0278/2008),
1. approva la proposta di regolamento del Consiglio quale emendata e approva la conclusione dell'accordo;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica islamica di Mauritania.
Testo della Commissione
Emendamento
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo)
(2 bis)L'entrata in vigore del trattato di Lisbona, ove quest'ultimo fosse ratificato, imporrebbe una cooperazione interistituzionale più stretta che, fra gli altri aspetti, dovrà comportare un maggiore e migliore accesso del Parlamento europeo a tutte le informazioni relative agli accordi di pesca, anche durante il periodo di negoziazione dei protocolli.
Emendamento 2 Proposta di regolamento Articolo 1 bis (nuovo)
Articolo 1 bis
Alle riunioni e ai lavori della commissione mista di cui all'articolo 10 dell'accordo assiste, in qualità di osservatore, un membro della commissione per la pesca del Parlamento europeo. A tali riunioni possono assistere anche rappresentanti del settore che pratica attività di pesca nel quadro dell'accordo.
Emendamento 3 Proposta di regolamento Articolo 4 bis (nuovo)
Articolo 4 bis
La Commissione trasmette al Parlamento europeo le conclusioni delle riunioni della commissione mista di cui all'articolo 10 dell'accordo. Durante l'ultimo anno di validità del protocollo, e prima della conclusione di un altro accordo per il suo rinnovo, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione.
Emendamento 4 Proposta di regolamento Articolo 4 ter (nuovo)
Articolo 4 ter
Conformemente all'articolo 30, paragrafo 3 del Regolamento finanziario1 e nello spirito della risoluzione del Parlamento europeo del 19 febbraio 2008 sulla trasparenza in materia finanziaria2, la Commissione pubblica annualmente sul suo sito Internet l'elenco dei destinatari del contributo finanziario dell'Unione.
_______________ 1Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).