Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 settembre 2008 sull'iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania in vista dell'adozione della decisione quadro 2008/…/GAI del Consiglio relativa all'esecuzione delle decisioni pronunciate in contumacia e che modifica la decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, la decisione quadro 2005/214/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, la decisione quadro 2006/783/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, e la decisione quadro 2008/…/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea (5598/2008 – C6-0075/2008 – 2008/0803(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista l'iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania (5598/2008),
– visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0075/2008),
– visti gli articoli 93 e 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione giuridica (A6-0285/2008),
1. approva l'iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania quale emendata;
2. invita il Consiglio a modificare di conseguenza l'iniziativa;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente l'iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania;
5. invita il Consiglio e la Commissione, a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, a dare priorità alle future proposte di modifica della decisione conformemente alla dichiarazione n. 50 relativa all'articolo 10 del protocollo sulle disposizioni transitorie da allegare al trattato sull'Union europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;
6. è determinato a esaminare mediante procedura urgente tali future proposte conformemente alla procedura di cui al paragrafo 5 e in stretta cooperazione con i parlamenti nazionali;
7. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania.
Testo dei sette Stati membri
Emendamento
Emendamento 1 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Titolo
Decisione quadro del Consiglio relativa all'esecuzione delle decisioni pronunciate in contumacia e che modifica la decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, la decisione quadro 2005/214/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, la decisione quadro 2006/783/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, e la decisione quadro 2008/…/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea
Decisione quadro del Consiglio relativa al rafforzamento dei diritti dei cittadini e alla promozione dell'applicazione del principio del reciproco riconoscimento relativamente alle decisioni pronunciate a seguito di un processo in cui la persona interessata non è comparsa personalmente, e che modifica la decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, la decisione quadro 2005/214/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, la decisione quadro 2006/783/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, la decisione quadro 2008/…/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, e la decisione quadro 2008/…/GAI relativa al riconoscimento e alla sorveglianza della sospensione condizionale della pena, delle sanzioni sostitutive e delle condanne condizionali
Emendamento 2 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Considerando 1 bis (nuovo)
(1 bis)È necessario rafforzare la fiducia reciproca nello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia in materia penale mediante misure a livello di Unione europea intese a migliorare l'armonizzazione e il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie in ambito penale nonché adottando a detto livello alcune disposizioni e prassi in materia penale.
Emendamento 3 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Considerando 1 ter (nuovo)
(1 ter)Una condizione preliminare indispensabile per il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia penale è rappresentata dall'esistenza di adeguate garanzie procedurali. È importante perciò adottare quanto prima possibile la decisione quadro sui diritti processuali nei procedimenti penali.
Emendamento 4 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Considerando 4
(4) È quindi necessario prevedere soluzioni chiare e comuni che definiscano i motivi di rifiuto e la discrezionalità di cui dispone l'autorità dell'esecuzione.
(4) È quindi necessario prevedere soluzioni chiare e comuni che definiscano i motivi di rifiuto dell'esecuzione di una decisione pronunciata a seguito di un processo in cui la persona interessata non è comparsa personalmente e la discrezionalità di cui dispone l'autorità dell'esecuzione. La presente decisione quadro mira a definire tali motivi comuni onde consentire all'autorità dell'esecuzione di eseguire la decisione nonostante la persona interessata non sia stata presente al giudizio. Essa non intende disciplinare le forme e i metodi da applicare, o gli obblighi procedurali, che sono utilizzati per raggiungere i risultati in essa specificati, trattandosi di questioni che sono di competenza del diritto interno degli Stati membri. Compilando la pertinente sezione del mandato d'arresto europeo o del pertinente certificato di cui alle altre decisioni quadro, l'autorità emittente fornisce assicurazione che gli obblighi sono o saranno soddisfatti, il che dovrebbe essere sufficiente ai fini dell'esecuzione della decisione sulla base del principio del reciproco riconoscimento.
Emendamento 5 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Considerando 6
(6) Le soluzioni comuni per i motivi di rifiuto nelle pertinenti decisioni quadro esistenti dovrebbero tener conto della diversità delle situazioni per quanto riguarda l'informazione all'imputato sul suo diritto a un nuovo processo.
(6) Le soluzioni comuni per i motivi di non riconoscimento nelle pertinenti decisioni quadro esistenti dovrebbero tener conto della diversità delle situazioni per quanto riguarda il diritto dell'interessato a un nuovo processo o all'appello. Tale nuovo processo, che mira a salvaguardare i diritti della difesa, è caratterizzato dagli elementi seguenti: la persona interessata ha il diritto di parteciparvi; il merito del caso, comprese nuove prove, sarà (ri)esaminato, e il procedimento potrà condurre all'annullamento della decisione originaria.
Emendamento 6 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Considerando 6 bis (nuovo)
(6 bis)Il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione pronunciata a seguito di un processo in cui l'imputato non è comparso personalmente non dovrebbero essere rifiutati se, in base alle informazioni fornite dallo Stato di emissione, è stabilito in modo soddisfacente che l'imputato è stato citato personalmente o ha effettivamente ricevuto con altri mezzi informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo. In tale contesto s'intende che l'interessato deve aver ricevuto tali informazioni in tempo utile, ossia con un anticipo sufficiente a consentirgli di partecipare al processo e di esercitare effettivamente il suo diritto alla difesa. Tutte le informazioni devono essere fornite in una lingua comprensibile all'imputato.
Emendamento 7 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Considerando 6 ter (nuovo)
(6 ter)Il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione pronunciata a seguito di un processo in cui l'interessato non è comparso personalmente non dovrebbero essere rifiutati qualora l'interessato, essendo al corrente del processo fissato, sia stato difeso nel corso del processo da un consulente legale a cui aveva conferito un esplicito mandato a tal fine, il che garantisce che l'assistenza legale è stata reale ed effettiva. In tale contesto, dovrebbe essere irrilevante se il consulente legale sia stato scelto, nominato e retribuito dall'interessato o se sia stato nominato e retribuito dallo Stato ai sensi della sua legislazione nazionale applicabile ai diritti della difesa, dovendosi ritenere che l'interessato abbia scelto di essere rappresentato da un consulente legale invece di comparire personalmente in giudizio.
Emendamento 8 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Considerando 7 bis (nuovo)
(7 bis)In un nuovo processo facente seguito a una condanna risultante da un processo in cui la persona interessata non è comparsa personalmente, tale persona dovrebbe trovarsi nella stessa posizione di una persona che sia processata per la prima volta. Pertanto la persona interessata deve avere il diritto di essere presente al nuovo processo, il merito del caso, comprese nuove prove, dev'essere (ri)esaminato, il nuovo processo può condurre all'annullamento della decisione originaria e l'imputato può ricorrere contro la nuova decisione.
Emendamento 9 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 1 – paragrafo 2
2. L'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall'articolo 6 del trattato non è modificato per effetto della presente decisione quadro e qualsiasi obbligo che incombe alle autorità giudiziarie al riguardo rimane impregiudicato.
2. L'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea non è modificato per effetto della presente decisione quadro e qualsiasi obbligo che incombe alle autorità giudiziarie al riguardo rimane impregiudicato.
Emendamento 10 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 1 – paragrafo 3
3. La presente decisione quadro mira a stabilire norme comuni per il riconoscimento e (o) l'esecuzione in uno Stato membro (lo Stato membro di esecuzione) di decisioni giudiziarie emesse da un altro Stato membro (lo Stato membro emittente/di emissione/della decisione) in seguito a un procedimento al quale l'interessato non era presente a norma dell'articolo 5, punto 1, della decisione quadro 2002/584/GAI, dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera g), della decisione quadro 2005/214/GAI, dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera e), della decisione quadro 2006/783/GAI e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera f), della decisione quadro 2008/.../GAI.
3. La presente decisione quadro mira a stabilire norme comuni per il riconoscimento e (o) l'esecuzione in uno Stato membro (lo Stato membro di esecuzione) di decisioni giudiziarie emesse da un altro Stato membro (lo Stato membro emittente/di emissione/della decisione) in seguito a un processo al quale l'interessato non era presente a norma dell'articolo 5, punto 1, della decisione quadro 2002/584/GAI, dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera g), della decisione quadro 2005/214/GAI, dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera e), della decisione quadro 2006/783/GAI, dell'articolo [9, paragrafo 1, lettera f] della decisione quadro 2008/.../GAI e dell'articolo [9, paragrafo 1, lettera h] della decisione quadro 2008/.../GAI.
Emendamento 11 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 2 – punto 1 Decisione quadro 2002/584/GAI Articolo 1 – paragrafo 4
1)All'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo:
soppresso
"4. Ai fini della presente decisione quadro, per "decisione pronunciata in contumacia" si intende una pena o una misura di sicurezza privative della libertà inflitte quando la persona non sia comparsa personalmente nel procedimento sfociato in detta decisione."
Emendamento 12 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 2 – punto 2 Decisione quadro 2002/584/GAI Articolo 4 bis – titolo e alinea
Articolo 4 bis
Articolo 4 bis
Decisioni pronunciate in contumacia
Decisioni pronunciate a seguito di un processo in cui la persona interessata non è comparsa personalmente
L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può altresì rifiutare di eseguire il mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà se la decisione è stata pronunciata in contumacia, salvo che il mandato d'arresto europeo indichi che la persona:
1.L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può altresì rifiutare di eseguire il mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà se la decisione è stata pronunciata a seguito di un processo in cui la persona interessata non è comparsa personalmente, salvo che il mandato d'arresto europeo indichi che, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro di emissione, la persona:
Emendamento 13 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 2 – punto 2 Decisione quadro 2002/584/GAI Articolo 4 bis – comma 1 – lettera a)
a) è stata citata personalmente o è stata informata, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro di emissione, tramite un rappresentante competente e a tempo debito, della data e del luogo previsti dell'udienza che ha portato alla decisione pronunciata in contumacia ed è stata informata del fatto che tale decisione può essere emessa in caso di non comparizione in giudizio della persona;
a) a tempo debito e in una lingua a lei comprensibile:
i) è stata citata direttamente e personalmente o ha effettivamente ricevuto con altri mezzi informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che era al corrente del processo,
e
ii) è stata personalmente informata del fatto che la decisione poteva essere emessa in caso di sua non comparizione in giudizio;
oppure
Emendamento 14 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 2 – punto 2 Decisione quadro 2002/584/GAI Articolo 4 bis – comma 1 – lettera a bis) (nuova)
a bis) essendo stata citata direttamente e personalmente o avendo effettivamente ricevuto con altri mezzi informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che era al corrente del processo, ha conferito esplicito mandato a un consulente legale, che è stato scelto, nominato e retribuito dalla persona interessata o è stato nominato e retribuito dallo Stato ai sensi della sua legislazione nazionale applicabile ai diritti della difesa, ed è stata da questi effettivamente difesa durante il processo;
Emendamento 15 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 2 – punto 2 Decisione quadro 2002/584/GAI Articolo 4 bis – comma 1 – lettera b)
b) dopo aver ricevuto la notifica della decisione pronunciata in contumacia ed essere stata espressamente informata del diritto a un nuovo processo e ad esservi presente:
b) dopo aver personalmente ricevuto la notifica della decisione ed essere stata espressamente informata, in una lingua a lei comprensibile, del diritto a un nuovo processo o all'appello*, al quale avrebbe diritto di partecipare, nel quale il merito del caso, incluse nuove prove, sarebbe (ri)esaminato, e il quale potrebbe condurre all'annullamento della decisione originaria:
i) ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione pronunciata in contumacia;
i) ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione;
o
o
ii) non ha richiesto un nuovo processo entro il termine stabilito di almeno … giorni;
ii) non ha richiesto un nuovo processo o l'appello entro il termine stabilito, che è di almeno 10 e al massimo 15 giorni;
(* Questa modifica si applica all'intero testo. Ogniqualvolta compaia l'espressione "un nuovo processo" si aggiungerà l'espressione "o l'appello".)
Emendamento 16 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 2 – punto 2 Decisione quadro 2002/584/GAI Articolo 4 bis – comma 1 – lettera c
c) non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione pronunciata in contumacia ma:
c) non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione ma:
i) riceverà la notifica entro il quinto giorno dalla consegna e sarà espressamente informata del diritto a un nuovo processo e ad esservi presente;
i) riceverà personalmente la notifica immediatamente e comunque non più di tre giorni dopo la consegna e sarà espressamente informata, in una lingua a lei comprensibile, del diritto a un nuovo processo o all'appello, al quale avrà diritto di partecipare, che consentirà di (ri)esaminare il merito del caso, incluse nuove prove, e che potrebbe condurre all'annullamento della decisione originaria;
nonché
nonché
ii) disporrà di almeno […] giorni per richiedere un nuovo processo.
ii) sarà informata del termine, che è di almeno 10 e al massimo 15 giorni, entro il quale dovrà richiedere tale nuovo processo o tale appello.
Emendamento 17 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 2 – punto 2 Decisione quadro 2002/584/GAI Articolo 4 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.Se un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà è emesso nelle circostanze di cui al paragrafo 1, lettera c), e la persona interessata non ha ricevuto in precedenza alcuna informazione ufficiale in merito all'esistenza del procedimento penale a suo carico, tale persona, allorché viene informata del contenuto del mandato d'arresto europeo, può chiedere una copia della sentenza prima di essere consegnata. Immediatamente dopo essere stata informata di detta richiesta, l'autorità giudiziaria emittente fornisce alla persona che l'ha formulata una copia della sentenza per il tramite dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione. Se la sentenza è stata pronunciata in una lingua che la persona interessata non comprende, l'autorità giudiziaria emittente fornisce per il tramite dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione un estratto della sentenza redatto in una lingua comprensibile alla persona interessata. La consegna della sentenza o di un suo estratto alla persona interessata avviene a scopo meramente informativo; essa non è considerata come avente valore di notifica formale della sentenza né fa scattare la decorrenza di alcun termine applicabile per la richiesta di un nuovo processo o dell'appello.
Emendamento 18 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 2 – punto 4 Decisione quadro 2002/584/GAI Allegato – riquadro d) – alinea e punti 1 e 2
d) Pregasi indicare se la decisione è stata pronunciata in contumacia:
d) Pregasi indicare se la persona è comparsa personalmente nel processo sfociato nella decisione:
1. ? No.
1.? Sì, la persona è comparsa personalmente nel processo sfociato nella decisione.
2. ? Sì. In caso di risposta affermativa, si prega di confermare che:
2. ? No, la persona non è comparsa personalmente nel processo sfociato nella decisione. Se la risposta è "no", si prega di indicare se:
Emendamento 19 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 2 – punto 4 Decisione quadro 2002/584/GAI Allegato – riquadro d) – punto 2 – punto 2.1
2.1 la persona è stata citata personalmente o è stata informata, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro di emissione, tramite un rappresentante competente e a tempo debito, della data e del luogo previsti dell'udienza che ha portato alla decisione pronunciata in contumacia ed è stata informata del fatto che tale decisione può essere emessa in caso di non comparizione in giudizio della persona
2.1 la persona è stata citata direttamente e personalmente o ha effettivamente ricevuto con altri mezzi, a tempo debito e in una lingua a lei comprensibile, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro di emissione, informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo che ha portato alla decisione, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che la persona interessata era al corrente della data e del luogo previsti del processo ed è stata personalmente informata del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di sua non comparizione in giudizio
Data e luogo in cui la persona è stata citata o altrimenti informata:
Data e luogo in cui la persona è stata citata o ha personalmente ricevuto con altri mezzi le informazioni ufficiali:
……………………………………………
……………………………………………
Lingua in cui sono state fornite le informazioni:
……………………………………………
……………………………………………
Descrivere in che modo la persona è stata informata:
Descrivere in che modo la persona è stata informata:
……………………………………………
……………………………………………
Emendamento 20 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 2 – punto 4 Decisione quadro 2002/584/GAI Allegato – riquadro d) – punto 2 – punto 2.1 bis (nuovo)
2.1bis. la persona, essendo stata citata direttamente e personalmente o avendo effettivamente ricevuto con altri mezzi informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che era al corrente del processo, ha conferito un mandato esplicito a un consulente legale che è stato scelto, nominato e retribuito dalla persona interessata o è stato nominato e retribuito dallo Stato ai sensi della sua legislazione nazionale applicabile ai diritti della difesa, ed è stata da questi effettivamente difesa durante il processo;
Fornire informazioni su come tale condizione è stata soddisfatta:
………………………………
Emendamento 21 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 2 – punto 4 Decisione quadro 2002/584/GAI Allegato – riquadro d) – punto 2 – punto 2.2
2.2 la persona, dopo aver ricevuto la decisione pronunciata in contumacia, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla medesima
2.2 la persona, dopo aver ricevuto personalmente la decisione ed essere stata espressamente informata, in una lingua a lei comprensibile, del diritto a un nuovo processo o all'appello, al quale avrebbe diritto di partecipare, nel corso del quale il merito del caso, incluse nuove prove, sarebbe (ri)esaminato, e il quale potrebbe condurre all'annullamento della decisione originaria, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla medesima
Descrivere quando e come la persona ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione pronunciata in contumacia:
Descrivere quando la persona ha ricevuto la notifica della decisione, come è stata informata del suo diritto a un nuovo processo o all'appello, e quando e come ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione:
……………………………………………
……………………………………………
Emendamento 22 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 2 – punto 4 Decisione quadro 2002/584/GAI Allegato – riquadro d) – punto 2 – punto 2.3.1 – trattino 1
– la persona è stata espressamente informata del diritto a un nuovo processo e ad esservi presente; e
– la persona è stata espressamente informata, in una lingua a lei comprensibile, del diritto a un nuovo processo o all'appello, al quale avrebbe diritto di partecipare, nel corso del quale il merito del caso, incluse nuove prove, sarebbe (ri)esaminato, e il quale potrebbe condurre all'annullamento della decisione originaria, e
Emendamento 23 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 2 – punto 4 Decisione quadro 2002/584/GAI Allegato – riquadro d) – punto 2.3.2
2.3.2 la persona non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione pronunciata in contumacia, e
2.3.2 la persona non ha ricevuto la notifica della decisione, e
– la persona riceverà la notifica della decisione pronunciata in contumacia entro... giorni dalla consegna, e
– la persona riceverà personalmente la notifica della decisione entro... giorni dalla consegna, e
– quando riceverà la notifica della decisione pronunciata in contumacia, la persona sarà espressamente informata del diritto a un nuovo processo e ad esservi presente; e
– quando riceverà la notifica della decisione, la persona sarà espressamente informata, in una lingua a lei comprensibile, del diritto a un nuovo processo o all'appello, al quale avrà diritto di partecipare, che consentirà di (ri)esaminare il merito del caso, incluse nuove prove, e che potrà condurre all'annullamento della decisione originaria; e
– dopo aver ricevuto la notifica della decisione pronunciata in contumacia, la persona disporrà di … giorni per richiedere un nuovo processo.
– dopo aver ricevuto la notifica della decisione, la persona disporrà di … giorni per richiedere un nuovo processo o l'appello.
Se è stato contrassegnato il quadratino 2.3.2, si prega di confermare ? che (se) la persona interessata, allorché informata nello Stato dell'esecuzione in merito al contenuto del mandato d'arresto europeo, chiede una copia della sentenza prima di essere consegnata, riceverà, per il tramite dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione, una copia della sentenza o un estratto della sentenza redatto in una lingua a lei comprensibile … giorni dopo la formulazione della richiesta.
Emendamento 24 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 3 – punto 1 Decisione quadro 2005/214/GAI Articolo 1 – lettera e)
1)All'articolo 1 è aggiunta la seguente lettera:
soppresso
"e) per "decisione pronunciata in contumacia" si intende una decisione quale definita alla lettera a), pronunciata quando la persona non sia comparsa personalmente nel procedimento sfociato in detta decisione.".
Emendamento 25 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 3 – punto 2 – lettera b) Decisione quadro 2005/214/GAI Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera i) – alinea
i) in base al certificato di cui all'articolo 4, la decisione è stata pronunciata in contumacia, salvo che il certificato indichi che la persona:
i) in base al certificato di cui all'articolo 4, la decisione è stata pronunciata a seguito di un processo in cui la persona interessata non è comparsa personalmente, salvo che il certificato indichi che, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato di emissione, la persona:
Emendamento 26 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 3 – punto 2 – lettera b) Decisione quadro 2005/214/GAI Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera i) – punto i)
i) è stata citata personalmente o è stata informata, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato della decisione, tramite un rappresentante competente e a tempo debito, della data e del luogo previsti dell'udienza che ha portato alla decisione pronunciata in contumacia
i) a tempo debito e in una lingua a lei comprensibile: a) è stata citata direttamente e personalmente o ha effettivamente ricevuto con altri mezzi informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti di detto processo, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che era al corrente del processo,
e
e
è stata informata del fatto che tale decisione può essere emessa in caso di non comparizione in giudizio della persona;
b) è stata personalmente informata del fatto che la decisione poteva essere emessa in caso di sua non comparizione in giudizio;
o
o
Emendamento 27 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 3 – punto 2 – lettera b) Decisione quadro 2005/214/GAI Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera i) – punto i bis) (nuovo)
i bis) essendo stata citata direttamente e personalmente o avendo effettivamente ricevuto con altri mezzi informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che era al corrente del processo, ha conferito un mandato esplicito a un consulente legale che è stato scelto, nominato e retribuito dalla persona interessata o è stato nominato e retribuito dallo Stato ai sensi della sua legislazione nazionale applicabile ai diritti della difesa, ed è stata da questi effettivamente difesa durante il processo; o
Emendamento 28 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 3 – punto 2 – lettera b) Decisione quadro 2005/214/GAI Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera i) – punto ii)
ii) ha dichiarato espressamente ad un'autorità competente di non opporsi al procedimento; o
soppresso
Emendamento 29 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 3 – punto 2 – lettera b) Decisione quadro 2005/214/GAI Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera i) – punto iii)
iii) dopo aver ricevuto la notifica della decisione pronunciata in contumacia ed essere stata informata del diritto a un nuovo processo e ad esservi presente:
iii) dopo aver personalmente ricevuto la notifica della decisione ed essere stata espressamente informata, in una lingua a lei comprensibile, del diritto a un nuovo processo o all'appello, al quale avrebbe diritto di partecipare, nel quale il merito del caso, incluse nuove prove, sarebbe (ri)esaminato, e il quale potrebbe condurre all'annullamento della decisione originaria:
– ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione pronunciata in contumacia;
– ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione;
o
o
– non ha richiesto un nuovo processo entro il termine stabilito di almeno […] giorni.".
– non ha richiesto un nuovo processo o l'appello entro il termine stabilito, che è di almeno 10 e al massimo 15 giorni.".
Emendamento 30 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 3 – punto 2 – lettera b) Decisione quadro 2005/214/GAI Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera i bis) (nuova)
i bis) in base al certificato di cui all'articolo 4, la persona interessata non è comparsa personalmente, salvo che il certificato indichi che la persona, essendo stata espressamente informata del procedimento e della possibilità di partecipare personalmente al processo, ha rinunciato espressamente al diritto a un'audizione e ha dichiarato espressamente di non opporsi al procedimento.
Emendamento 31 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 3 – punto 3 Decisione quadro 2005/214/GAI Allegato – riquadro h) – punto 3 – alinea e punti 1 e 2
3. Pregasi indicare se la decisione è stata pronunciata in contumacia:
3. Pregasi indicare se la persona è comparsa personalmente nel processo sfociato nella decisione:
1. ? No.
1.? Sì, la persona è comparsa personalmente nel processo sfociato nella decisione.
2. ? Sì. In caso di risposta affermativa, si prega di confermare che:
2. ? No, la persona non è comparsa personalmente nel processo sfociato nella decisione. Se la risposta è "no", si prega di indicare se:
Emendamento 32 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 3 – punto 3 Decisione quadro 2005/214/GAI Allegato – riquadro h) – punto 3 – punto 2.1
2.1 la persona è stata citata personalmente o è stata informata, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro di emissione, tramite un rappresentante competente e a tempo debito, della data e del luogo previsti dell'udienza che ha portato alla decisione pronunciata in contumacia ed è stata informata del fatto che tale decisione può essere emessa in caso di non comparizione in giudizio della persona
2.1 la persona è stata citata direttamente e personalmente o ha effettivamente ricevuto con altri mezzi, a tempo debito e in una lingua a lei comprensibile, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro di emissione, informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo che ha portato alla decisione, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che la persona interessata era al corrente della data e del luogo previsti del processo ed è stata personalmente informata del fatto che una tale decisione poteva essere emessa in caso di sua non comparizione in giudizio
Data e luogo in cui la persona è stata citata o altrimenti informata:
Data e luogo in cui la persona è stata citata o ha personalmente ricevuto con altri mezzi le informazioni ufficiali:
……………………………………………
……………………………………………
Lingua in cui sono state fornite le informazioni:
……………………………………………
Descrivere in che modo la persona è stata informata:
..................................................... OPPURE
Descrivere in che modo la persona è stata informata:
............................................................ OPPURE
Emendamento 33 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 3 – punto 3 Decisione quadro 2005/214/GAI Allegato – riquadro h) – punto 3 – punto 2.1 bis (nuovo)
2.1bis. la persona, essendo stata citata direttamente e personalmente o avendo effettivamente ricevuto con altri mezzi informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che era al corrente del processo, ha conferito un mandato esplicito a un consulente legale che è stato scelto, nominato e retribuito dalla persona interessata o è stato nominato e retribuito dallo Stato ai sensi della sua legislazione nazionale applicabile ai diritti della difesa, ed è stata da questi effettivamente difesa durante il processo;
Fornire informazioni su come tale condizione è stata soddisfatta:
………………………………
OPPURE
Emendamento 34 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 3 – punto 3 Decisione quadro 2005/214/GAI Allegato – riquadro h) – punto 3 – punto 2.2
2.2 la persona, prima o dopo aver ricevuto la notifica della decisione pronunciata in contumacia, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla medesima.
2.2 la persona, prima o dopo aver ricevuto personalmente la notifica della decisione ed essere stata espressamente informata, in una lingua a lei comprensibile, del diritto a un nuovo processo o all'appello, al quale avrebbe diritto di partecipare, nel corso del quale il merito del caso, incluse nuove prove, sarebbe (ri)esaminato, e il quale potrebbe condurre all'annullamento della decisione originaria, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla medesima
Descrivere quando e come la persona ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione pronunciata in contumacia:
Descrivere quando la persona ha ricevuto la notifica della decisione, come è stata informata del suo diritto a un nuovo processo o all'appello, e quando e come ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione:
………………………………
………………………………
OPPURE
OPPURE
Emendamento 35 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 3 – punto 3 Decisione quadro 2005/214/GAI Allegato – riquadro h) – punto 3 – punto 2.3
2.3 la persona ha ricevuto la notifica della decisione pronunciata in contumacia il ................ (giorno/mese/anno) ed aveva diritto a un nuovo processo nello Stato della decisione alle seguenti condizioni:
2.3 la persona ha ricevuto personalmente la notifica della decisione pronunciata a seguito di un processo in cui non è comparsa personalmente il ................ (giorno/mese/anno) ed aveva diritto a un nuovo processo o all'appello nello Stato della decisione alle seguenti condizioni:
– la persona è stata espressamente informata del diritto a un nuovo processo e ad esservi presente; e
– la persona è stata espressamente informata, in una lingua a lei comprensibile, del diritto a un nuovo processo o all'appello, al quale avrebbe diritto di partecipare, nel corso del quale il merito del caso, incluse nuove prove, sarebbe (ri)esaminato, e il quale potrebbe condurre all'annullamento della decisione originaria; e
– dopo aver ricevuto l'informazione relativa a tale diritto, la persona disponeva di … giorni per richiedere un nuovo processo e non lo ha richiesto durante tale periodo.
– dopo aver ricevuto l'informazione relativa a tale diritto, la persona disponeva di … giorni per richiedere un nuovo processo o l'appello e non lo ha richiesto durante tale periodo.
OPPURE
Emendamento 36 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 3 – punto 3 Decisione quadro 2005/214/GAI Allegato – riquadro h) – punto 3 – punto 2.3 bis (nuovo)
2.3 bis la persona, essendo stata espressamente informata del procedimento e della possibilità di partecipare personalmente al processo, ha rinunciato espressamente al diritto a un'audizione e ha dichiarato espressamente di non opporsi al procedimento.
Descrivere quando e come la persona ha rinunciato al diritto a un'audizione e ha dichiarato di non opporsi al procedimento:
………………………………
Emendamento 37 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 4 – punto 1 Decisione quadro 2006/783/GAI Articolo 2 – lettera i)
1)All'articolo 2 è aggiunta la seguente lettera:
soppresso
"i) "decisione pronunciata in contumacia": una decisione di confisca quale definita alla lettera c), pronunciata quando la persona non sia comparsa personalmente nel procedimento sfociato in detta decisione.".
Emendamento 38 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 4 – punto 2 Decisione quadro 2006/783/GAI Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera e) – alinea
e) in base al certificato di cui all'articolo 4, paragrafo 2, la decisione è stata pronunciata in contumacia, salvo che il certificato attesti che l'interessato:
e) in base al certificato di cui all'articolo 4, paragrafo 2, la decisione è stata pronunciata a seguito di un processo in cui la persona interessata non è comparsa personalmente, salvo che il certificato attesti che, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato di emissione, la persona:
Emendamento 39 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 4 – punto 2 Decisione quadro 2006/783/GAI Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera e) – punto i)
i) è stato citato personalmente o è stato informato, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato di emissione, tramite un rappresentante competente e a tempo debito, della data e del luogo previsti dell'udienza che ha portato alla decisione di confisca pronunciata in contumacia,
i) a tempo debito e in una lingua a lei comprensibile: a) è stata citata direttamente e personalmente o ha effettivamente ricevuto con altri mezzi informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che era al corrente del processo,
e
e
è stata informata del fatto che tale decisione di confisca può essere emessa in caso di non comparizione in giudizio della persona;
b) è stata personalmente informata del fatto che una decisione di confisca può essere emessa in caso di sua non comparizione in giudizio;
o
o
Emendamento 40 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 4 – punto 2 Decisione quadro 2006/783/GAI Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera e) – punto i bis) (nuovo)
i bis) essendo stata citata direttamente e personalmente o avendo effettivamente ricevuto con altri mezzi informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che era al corrente del processo, ha conferito un mandato esplicito a un consulente legale che è stato scelto, nominato e retribuito dall'interessato o è stato nominato e retribuito dallo Stato ai sensi della sua legislazione nazionale applicabile ai diritti della difesa, ed è stata da questi effettivamente difesa durante il processo;
o
Emendamento 41 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 4 – punto 2 Decisione quadro 2006/783/GAI Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera e) – punto ii)
ii) dopo aver ricevuto la notifica della decisione di confisca pronunciata in contumacia ed essere stata informata del diritto a un nuovo processo e ad esservi presente:
ii) dopo aver ricevuto personalmente la notifica della decisione di confisca ed essere stata espressamente informata, in una lingua a lei comprensibile, del diritto a un nuovo processo o all'appello, al quale avrebbe diritto di partecipare, nel quale il merito del caso, incluse nuove prove, sarebbe (ri)esaminato, e il quale potrebbe condurre all'annullamento della decisione originaria:
– ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione di confisca;
– ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione di confisca;
o
o
- non ha richiesto un nuovo processo entro il termine stabilito di almeno […] giorni;
- non ha richiesto un nuovo processo o l'appello entro il termine stabilito, che è di almeno 10 e al massimo 15 giorni.
Emendamento 42 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 4 – punto 3 Decisione quadro 2006/783/GAI Allegato – riquadro j) – alinea e punti 1 e 2
j) Pregasi indicare se la decisione è stata resa in contumacia:
j) Pregasi indicare se la persona è comparsa personalmente nel processo sfociato nella decisione di confisca:
1. ? No.
1.? Sì, la persona è comparsa personalmente nel processo sfociato nella decisione di confisca.
2. ? Sì. In caso di risposta affermativa, si prega di confermare che:
2. ? No, la persona non è comparsa personalmente nel processo sfociato nella decisione di confisca.
Se la risposta è "no", si prega di indicare se:
Emendamento 43 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 4 – punto 3 Decisione quadro 2006/783/GAI Allegato – riquadro j) – punto 2 – punto 2.1
2.1 la persona è stata citata personalmente o è stata informata, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro di emissione, tramite un rappresentante competente e a tempo debito, della data e del luogo previsti dell'udienza che ha portato alla decisione pronunciata in contumacia ed è stata informata del fatto che tale decisione può essere emessa in caso di non comparizione in giudizio della persona
2.1 la persona è stata citata direttamente e personalmente o ha effettivamente ricevuto con altri mezzi, a tempo debito e in una lingua a lei comprensibile, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro di emissione, informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo che ha portato alla decisione di confisca, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che la persona interessata era al corrente della data e del luogo previsti del processo ed è stata personalmente informata del fatto che una tale decisione poteva essere emessa in caso di sua non comparizione in giudizio
Data e luogo in cui la persona è stata citata o altrimenti informata:
Data e luogo in cui la persona è stata citata o ha personalmente ricevuto con altri mezzi le informazioni ufficiali:
………………………………
……………………………………………
Lingua in cui sono state fornite le informazioni:
……………………………………………
Descrivere in che modo la persona è stata informata:
Descrivere in che modo la persona è stata informata:
………………………………
……………………………………………
OPPURE
OPPURE
Emendamento 44 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 4 – punto 3 Decisione quadro 2006/783/GAI Allegato – riquadro j) – punto 2 – punto 2.1 bis (nuovo)
2.1bis. la persona, essendo stata citata direttamente e personalmente o avendo effettivamente ricevuto con altri mezzi informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che era al corrente del processo, ha conferito un mandato esplicito a un consulente legale che è stato scelto, nominato e retribuito dalla persona interessata o è stato nominato e retribuito dallo Stato ai sensi della sua legislazione nazionale applicabile ai diritti della difesa, ed è stata da questi effettivamente difesa durante il processo;
Fornire informazioni su come tale condizione è stata soddisfatta:
………………………………
OPPURE
Emendamento 45 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 4 – punto 3 Decisione quadro 2006/783/GAI Allegato – riquadro j) – punto 2 – punto 2.2
2.2 la persona, dopo aver ricevuto la notifica della decisione pronunciata in contumacia, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla medesima
2.2 la persona, dopo aver ricevuto personalmente la decisione di confisca ed essere stata espressamente informata, in una lingua a lei comprensibile, del diritto a un nuovo processo o all'appello, al quale avrebbe diritto di partecipare, nel corso del quale il merito del caso, incluse nuove prove, sarebbe (ri)esaminato, e il quale potrebbe condurre all'annullamento della decisione originaria, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione
Descrivere quando e come la persona ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione pronunciata in contumacia:
Descrivere quando la persona ha ricevuto la notifica della decisione di confisca, come è stata informata del suo diritto a un nuovo processo o all'appello, e quando e come ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione di confisca:
………………………………
……………………………………………
OPPURE
OPPURE
Emendamento 46 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 4 – punto 3 Decisione quadro 2006/783/GAI Allegato – riquadro j) – punto 2 – punto 2.3
2.3 la persona ha ricevuto la notifica della decisione pronunciata in contumacia il ................ (giorno/mese/anno) ed aveva diritto a un nuovo processo nello Stato di emissione alle seguenti condizioni:
2.3 la persona ha ricevuto personalmente la notifica della decisione di confisca il ................ (giorno/mese/anno) ed aveva diritto a un nuovo processo o all'appello nello Stato di emissione alle seguenti condizioni:
– la persona è stata espressamente informata del diritto a un nuovo processo e ad esservi presente; e
– la persona è stata espressamente informata, in una lingua a lei comprensibile, del diritto a un nuovo processo o all'appello, al quale avrebbe diritto di partecipare, nel corso del quale il merito del caso, incluse nuove prove, sarebbe (ri)esaminato, e il quale potrebbe condurre all'annullamento della decisione originaria, e
– dopo essere stata informata di tale diritto, la persona disponeva di … giorni per richiedere un nuovo processo e non lo ha richiesto durante tale periodo.
– dopo essere stata informata di tale diritto, la persona disponeva di … giorni per richiedere un nuovo processo o l'appello e non lo ha richiesto durante tale periodo.
Emendamento 47 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 5 – punto 1 Decisione quadro 2008/…/GAI Articolo 1 – lettera e)
1)All'articolo 1 è aggiunta la seguente lettera:
soppresso
"e) "decisione pronunciata in contumacia": una decisione quale definita alla lettera a), pronunciata quando la persona non sia comparsa personalmente nel procedimento sfociato in detta decisione.".
Emendamento 48 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 5 – punto 2 Decisione quadro 2008/…/GAI Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera f) – alinea
f) in base al certificato di cui all'articolo 4, la decisione è stata pronunciata in contumacia, salvo che il certificato indichi che la persona:
f) in base al certificato di cui all'articolo 4, la decisione è stata pronunciata a seguito di un processo in cui la persona interessata non è comparsa personalmente, salvo che il certificato indichi che, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato di emissione, la persona:
Emendamento 49 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 5 – punto 2 Decisione quadro 2008/…/GAI Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera f) – punto i)
i) è stata citata personalmente o è stata informata, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato di emissione, tramite un rappresentante competente e a tempo debito, della data e del luogo previsti dell'udienza che ha portato alla decisione pronunciata in contumacia
i) a tempo debito e in una lingua a lei comprensibile: a) è stata citata direttamente e personalmente o ha effettivamente ricevuto con altri mezzi informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che era al corrente del processo,
e
e
è stata informata del fatto che tale decisione può essere emessa in caso di non comparizione in giudizio della persona;
b) è stata personalmente informata del fatto che una decisione può essere emessa in caso di sua non comparizione in giudizio;
o
o
Emendamento 50 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 5 – punto 2 Decisione quadro 2008/…/GAI Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera f) – punto i bis) (nuovo)
i bis) essendo stata citata direttamente e personalmente o avendo effettivamente ricevuto con altri mezzi informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che era al corrente del processo, ha conferito un mandato esplicito a un consulente legale che è stato scelto, nominato e retribuito dalla persona interessata o è stato nominato e retribuito dallo Stato ai sensi della sua legislazione nazionale applicabile ai diritti della difesa, ed è stata da questi effettivamente difesa durante il processo;
o
Emendamento 51 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 5 – punto 2 Decisione quadro 2008/…/GAI Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera f) – punto ii)
ii) dopo aver ricevuto la notifica della decisione pronunciata in contumacia ed essere stata informata del diritto a un nuovo processo e ad esservi presente:
ii) dopo aver ricevuto personalmente la notifica della decisione ed essere stata espressamente informata, in una lingua a lei comprensibile, del diritto a un nuovo processo o all'appello, al quale avrebbe diritto di partecipare, nel quale il merito del caso, incluse nuove prove, sarebbe (ri)esaminato, e il quale potrebbe condurre all'annullamento della decisione originaria:
– ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione pronunciata in contumacia;
– ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione;
o
o
– non ha richiesto un nuovo processo entro il termine stabilito di almeno […] giorni;
- non ha richiesto un nuovo processo o l'appello entro il termine stabilito, che è di almeno 10 e al massimo 15 giorni.
* Periodo da fornire.
Emendamento 52 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 5 – punto 3 Decisione quadro 2008/…/GAI Allegato – riquadro k) – punto 1 – alinea e lettere a e b
1. Pregasi indicare se la decisione è stata resa in contumacia:
1. Pregasi indicare se la persona è comparsa personalmente nel processo sfociato nella decisione:
a. ? No.
a. ? Sì, la persona è comparsa personalmente nel processo sfociato nella decisione.
b. ? Sì. In caso di risposta affermativa, si prega di confermare che:
b. ? No, la persona non è comparsa personalmente nel processo sfociato nella decisione.
Se la risposta è "no", si prega di indicare se:
Emendamento 53 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 5 – punto 3 Decisione quadro 2008/…/GAI Allegato – riquadro k) – punto 1 – punto b.1
b.1 la persona è stata citata personalmente o è stata informata, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato di emissione, tramite un rappresentante competente e a tempo debito, della data e del luogo previsti dell'udienza che ha portato alla decisione pronunciata in contumacia ed è stata informata del fatto che tale decisione può essere emessa in caso di non comparizione in giudizio della persona
b.1 la persona è stata citata direttamente e personalmente o ha effettivamente ricevuto con altri mezzi, a tempo debito e in una lingua a lei comprensibile, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato di emissione, informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo che ha portato alla decisione, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che la persona interessata era al corrente della data e del luogo previsti del processo ed è stata personalmente informata del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di sua non comparizione in giudizio
Data e luogo in cui la persona è stata citata o altrimenti informata:
Data e luogo in cui la persona è stata citata o ha personalmente ricevuto con altri mezzi le informazioni ufficiali:
………………………………
……………………………………………
Lingua in cui sono state fornite le informazioni:
……………………………………………
Descrivere in che modo la persona è stata informata:
Descrivere in che modo la persona è stata informata:
………………………………
……………………………………………
OPPURE
OPPURE
Emendamento 54 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 5 – punto 3 Decisione quadro 2008/…/GAI Allegato – riquadro k) – punto 1 – lettera b.1 bis (nuova)
b.1bis. essendo stata citata direttamente e personalmente o avendo effettivamente ricevuto con altri mezzi informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che era al corrente del processo, ha conferito un mandato esplicito a un consulente legale che è stato scelto, nominato e retribuito dalla persona interessata o è stato nominato e retribuito dallo Stato ai sensi della sua legislazione nazionale applicabile ai diritti della difesa, ed è stata da questi effettivamente difesa durante il processo;
Fornire informazioni su come tale condizione è stata soddisfatta:
………………………………
OPPURE
Emendamento 55 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 5 – punto 3 Decisione quadro 2008/…/GAI Allegato – riquadro k) – punto 1 – lettera b.2
? b.2 la persona, dopo aver ricevuto la notifica della decisione pronunciata in contumacia, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla medesima
? b.2 la persona, dopo aver ricevuto personalmente la notifica della decisione ed essere stata espressamente informata, in una lingua a lei comprensibile, del diritto a un nuovo processo o all'appello, al quale avrebbe diritto di partecipare, nel corso del quale il merito del caso, incluse nuove prove, sarebbe (ri)esaminato, e il quale potrebbe condurre all'annullamento della decisione originaria, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla medesima
Descrivere quando e come la persona ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione pronunciata in contumacia
Descrivere quando la persona ha ricevuto la notifica della decisione, come è stata informata del suo diritto a un nuovo processo o all'appello, e quando e come ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione:
………………………………
………………………………
OPPURE
OPPURE
Emendamento 56 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 5 – punto 3 Decisione quadro 2008/…/GAI Allegato – riquadro k) – punto 1 – lettera b.3
? b.3 la persona ha ricevuto la notifica della decisione pronunciata in contumacia il ................ (giorno/mese/anno) ed aveva diritto a un nuovo processo nello Stato di emissione alle seguenti condizioni:
? b.3 la persona ha ricevuto personalmente la notifica della decisione a seguito di un processo in cui non è comparsa personalmente il ................ (giorno/mese/anno) ed aveva diritto a un nuovo processo o all'appello nello Stato di emissione alle seguenti condizioni:
– la persona è stata espressamente informata del diritto a un nuovo processo e ad esservi presente; e
– la persona è stata espressamente informata, in una lingua a lei comprensibile, del diritto a un nuovo processo o all'appello, al quale avrebbe diritto di partecipare, nel corso del quale il merito del caso, incluse nuove prove, sarebbe (ri)esaminato, e il quale potrebbe condurre all'annullamento della decisione originaria, e
– dopo essere stata informata di tale diritto, la persona disponeva di … giorni per richiedere un nuovo processo e non lo ha richiesto durante tale periodo.
– dopo essere stata informata di tale diritto, la persona disponeva di … giorni per richiedere un nuovo processo o l'appello e non lo ha richiesto durante tale periodo.
Emendamento 57 Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, della Repubblica slovacca, del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania – atto modificativo Articolo 5 bis (nuovo)
Articolo 5 bis
Modifiche alla decisione quadro 2008/.../GAI
La decisione quadro 2008/…/GAI è così modificata:
"1) All'articolo [9, paragrafo 1], la lettera [h] è sostituita dalla seguente:
h) in base al certificato di cui all'articolo [6], la decisione è stata pronunciata a seguito di un processo in cui la persona interessata non è comparsa personalmente, salvo che il certificato indichi che, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato di emissione, la persona:
i) a tempo debito e in una lingua a lei comprensibile,
– è stata citata direttamente e personalmente o ha effettivamente ricevuto con altri mezzi informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti di detto processo, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che era al corrente del processo,
e
– è stata personalmente informata del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di sua non comparizione in giudizio;
oppure
ii) essendo stata citata direttamente e personalmente o avendo effettivamente ricevuto con altri mezzi informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che era al corrente del processo, ha conferito un mandato esplicito a un consulente legale che è stato scelto, nominato e retribuito dalla persona interessata o è stato nominato e retribuito dallo Stato ai sensi della sua legislazione nazionale applicabile ai diritti della difesa, ed è stata da questi effettivamente difesa durante il processo; o
iii) dopo aver personalmente ricevuto la notifica della decisione ed essere stata espressamente informata, in una lingua a lei comprensibile, del diritto a un nuovo processo o all'appello, al quale avrebbe diritto di partecipare, nel quale il merito del caso, incluse nuove prove, sarebbe (ri)esaminato, e il quale potrebbe condurre all'annullamento della decisione originaria:
– ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione;
oppure
– non ha richiesto un nuovo processo o l'appello entro il termine stabilito, che è di almeno 10 e al massimo 15 giorni.".
2)Nell'allegato ("certificato"), il riquadro [i], punto [1], è sostituito dal seguente:
"1. Pregasi indicare se la persona è comparsa personalmente nel processo sfociato nella decisione:
? Sì, la persona è comparsa personalmente nel processo sfociato nella decisione.
? No, la persona non è comparsa personalmente nel processo sfociato nella decisione.
Se la risposta è "no", si prega di indicare se:
i) la persona è stata citata direttamente e personalmente o ha effettivamente ricevuto con altri mezzi, a tempo debito e in una lingua a lei comprensibile, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato di emissione, informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo che ha portato alla decisione, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che la persona interessata era al corrente della data e del luogo previsti del processo ed è stata personalmente informata del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di sua non comparizione in giudizio
Data e luogo in cui la persona è stata citata o ha personalmente ricevuto con altri mezzi le informazioni ufficiali:
……………………………………………
Lingua in cui sono state fornite le informazioni:
……………………………………………
Descrivere in che modo la persona è stata informata:
……………………………………………
OPPURE
ii) la persona, essendo stata citata direttamente e personalmente o avendo effettivamente ricevuto con altri mezzi informazioni ufficiali sulla data e il luogo previsti del processo, in modo tale che rimane inequivocabilmente stabilito che era al corrente del processo, ha conferito un mandato esplicito a un consulente legale che è stato scelto, nominato e retribuito dalla persona interessata o è stato nominato e retribuito dallo Stato ai sensi della sua legislazione nazionale applicabile ai diritti della difesa, ed è stata da questi effettivamente difesa durante il processo
Fornire informazioni su come tale condizione è stata soddisfatta:
………………………………
OPPURE
iii) la persona, dopo aver ricevuto personalmente la decisione ed essere stata espressamente informata, in una lingua a lei comprensibile, del diritto a un nuovo processo o all'appello, al quale avrebbe diritto di partecipare, nel corso del quale il merito del caso, incluse nuove prove, sarebbe (ri)esaminato, e il quale potrebbe condurre all'annullamento della decisione originaria, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla medesima.
Descrivere quando la persona ha ricevuto la notifica della decisione, come è stata informata del suo diritto a un nuovo processo o all'appello, e quando e come ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione:
…………………………………………
OPPURE
iv) la persona ha ricevuto personalmente la notifica della decisione in cui è sfociato il processo nel quale non è comparsa personalmente il ................ (giorno/mese/anno) ed aveva diritto a un nuovo processo o all'appello nello Stato di emissione alle seguenti condizioni:
– la persona è stata espressamente informata, in una lingua a lei comprensibile, del diritto a un nuovo processo o all'appello, al quale avrebbe diritto di partecipare, nel corso del quale il merito del caso, incluse nuove prove, sarebbe (ri)esaminato, e il quale potrebbe condurre all'annullamento della decisione originaria, e
– dopo essere stata informata di tale diritto, la persona disponeva di … giorni per richiedere un nuovo processo o l'appello e non lo ha richiesto durante tale periodo.