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A6-0293/2008

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PV 01/09/2008 - 17
CRE 01/09/2008 - 17

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PV 02/09/2008 - 5.16
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P6_TA(2008)0384

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Martedì 2 settembre 2008 - Bruxelles
Rafforzamento di Eurojust e modifica della decisione 2002/187/GAI *
P6_TA(2008)0384A6-0293/2008

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 settembre 2008 sull'iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio relativa al rafforzamento dell'Eurojust, e che modifica la decisione 2002/187/GAI (5613/2008 – C6-0076/2008 – 2008/0804(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista l'iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia (5613/2008),

–   visto l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b), del trattato UE,

–   visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0076/2008),

–   visti gli articoli 93 e 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0293/2008),

1.   approva l'iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia quale emendata;

2.   invita il Consiglio a modificare di conseguenza l'iniziativa;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente l'iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia;

5.   invita il Consiglio e la Commissione, a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, a dare priorità a qualsiasi futura proposta di modifica della decisione in linea con la dichiarazione n. 50 concernente l'articolo 10 del protocollo sulle disposizioni transitorie da allegare al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;

6.   è determinato a esaminare mediante procedura urgente qualsiasi futura proposta in tal senso conformemente alla procedura di cui al paragrafo 5 e in stretta cooperazione con i parlamenti nazionali;

7.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia.

Testo dei 14 Stati membri   Emendamento
Emendamento 1
Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia – atto modificativo
Considerando 5 bis (nuovo)
(5 bis)  Alla luce dell'articolo 86 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è necessario elaborare un Libro verde sull'istituzione di un Ufficio del Pubblico ministero europeo.
Emendamento 2
Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia – atto modificativo
Considerando 5 ter (nuovo)
(5 ter)  È necessario tenere conto dei diritti degli imputati e delle vittime nel decidere quale Stato membro sia nella posizione migliore per dare corso all'azione penale o avviare un'altra azione di applicazione della legge.
Emendamento 3
Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia – atto modificativo
Considerando 8 bis (nuovo)
(8 bis)  Adeguate salvaguardie procedurali, anche nel corso delle indagini, rappresentano una precondizione necessaria per il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia penale. In particolare, dovrebbe essere adottata quanto prima possibile una decisione quadro sui diritti procedurali, al fine di stabilire alcune norme minime sulla disponibilità di assistenza giudiziaria alle persone negli Stati membri.
Emendamento 4
Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia – atto modificativo
Considerando 8 ter (nuovo)
(8 ter)  È altresì necessario che il Consiglio adotti al più presto una decisione quadro sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, al fine di fornire un adeguato livello di protezione dei dati. Gli Stati membri dovrebbero garantire un livello di tutela dei dati personali nelle loro legislazioni nazionali che sia almeno pari a quello previsto dalla convenzione del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, sulla tutela delle persone in materia di trattamento automatizzato dei dati a carattere personale e al suo protocollo aggiuntivo dell'8 novembre 2001 e, nel fare ciò, dovrebbero tener conto della raccomandazione n. R (87) 15, del 17 settembre 1987, del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri, volta a regolamentare l'utilizzo dei dati a carattere personale nel settore della polizia, nonché garantire la protezione dei dati che non vengono trattati automaticamente.
Emendamento 5
Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia – atto modificativo
Considerando 8 quater (nuovo)
(8 quater)  È importante garantire un'adeguata protezione dei dati personali per tutti i tipi di sistemi di archiviazione di dati personali utilizzati dall'Eurojust. A tale proposito, le disposizioni del regolamento interno dell'Eurojust relative al trattamento e alla protezione dei dati personali1 dovrebbero altresì applicarsi ai casellari manuali strutturati, cioè a casellari inerenti al caso compilati manualmente da membri o assistenti nazionali e organizzati in modo logico.
_____________________
1 GU C 68 del 19.3.2005, pag. 1.
Emendamento 6
Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia - atto modificativo
Considerando 8 quinquies (nuovo)
(8 quinquies)  In sede di trattamento dei dati relativi al traffico di posta elettronica conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, l'Eurojust deve provvedere a che il contenuto e i titoli delle e-mail non siano divulgati.
Emendamento 7
Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia – atto modificativo
Considerando 8 sexies (nuovo)
(8 sexies)  Le persone che sono state oggetto di un'indagine penale basata su una richiesta di Eurojust ma nei confronti delle quali non è stata avviata un'azione penale, dovrebbero essere informate di tali indagini entro un anno dalla decisione di non luogo a procedere.
Emendamento 8
Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia – atto modificativo
Considerando 8 septies (nuovo)
(8 septies)  Gli Stati membri prevedono un ricorso giurisdizionale quando l'indagine è stata effettuata su richiesta dell'Eurojust in base a motivi manifestamente insufficienti.
Emendamento 9
Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Decisione 2002/187/GAI
Articolo 5 bis – paragrafo 1
1.  Per poter assolvere le sue funzioni in caso di emergenza, l'Eurojust istituisce una "cellula di coordinamento di emergenza" (CCE).
1.  Per poter assolvere le sue funzioni in caso di emergenza, l'Eurojust istituisce una "cellula di coordinamento di emergenza" (CCE), contattabile attraverso un unico punto di contatto.
Emendamento 10
Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Decisione 2002/187/GAI
Articolo 5 bis – paragrafo 2
2.  La CCE è composta di un rappresentante per ciascuno Stato membro, che può essere il membro nazionale, il suo aggiunto o un assistente autorizzato a sostituire il membro nazionale. La CCE è contattabile ed operativa 24 ore su 24.
2.  La CCE è composta di un rappresentante per ciascuno Stato membro, che può essere il membro nazionale, il suo aggiunto o un assistente autorizzato a sostituire il membro nazionale. Il rappresentante è operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Emendamento 11
Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Decisione 2002/187/GAI
Articolo 5 bis – paragrafo 3
3.  Qualora, in casi urgenti, occorra dare esecuzione ad una richiesta di cooperazione giudiziaria in vari Stati membri, l'autorità competente può trasmetterla alla CCE attraverso il rappresentante del suo Stato membro nella CCE. Il rappresentante dello Stato membro interessato nella CCE trasmette la richiesta alle autorità competenti degli Stati membri interessati ai fini dell'esecuzione. Qualora non sia individuata alcuna autorità nazionale competente o non sia possibile individuarla in tempo utile, il membro della CCE ha la facoltà di dare esecuzione egli stesso alla richiesta.
3.  Qualora, in casi urgenti, occorra dare esecuzione ad una richiesta di cooperazione giudiziaria in vari Stati membri, l'autorità competente può trasmetterla alla CCE attraverso il rappresentante del suo Stato membro nella CCE. Il rappresentante dello Stato membro interessato nella CCE trasmette la richiesta alle autorità competenti degli Stati membri interessati ai fini dell'esecuzione. Qualora non sia possibile individuare alcuna autorità nazionale competente in tempo utile, il membro della CCE ha la facoltà di dare esecuzione egli stesso alla richiesta. In tal caso il membro della CCE interessato informa senza indugio il collegio, per iscritto, delle azioni avviate e dei motivi della mancata individuazione in tempo utile di un'autorità nazionale competente.
Emendamento 12
Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Decisione 2002/187/GAI
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto vi
vi) adottare misure investigative speciali;
soppresso
Emendamento 13
Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Decisione 2002/187/GAI
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto vii
vii) adottare ogni altra misura giustificata ai fini dell'indagine o dell'azione penale;
soppresso
Emendamento 14
Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Decisione 2002/187/GAI
Articolo 8
Le autorità competenti dello Stato membro interessato, se decidono di non accogliere una richiesta ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e g), dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3, comunicano all'Eurojust la loro decisione e le relative motivazioni.
1.  Le autorità competenti dello Stato membro interessato, se decidono di non accogliere una richiesta ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e g), dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3, comunicano all'Eurojust la loro decisione e le relative motivazioni.
2.  Gli Stati membri provvedono a che una decisione dell'autorità nazionale competente possa essere sottoposta a sindacato giurisdizionale prima di essere comunicata all'Eurojust.
Emendamento 15
Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7 – lettera c
Decisione 2002/187/GAI
Articolo 9 – paragrafo 4
4.  Per conseguire gli obiettivi dell'Eurojust, il membro nazionale ha pieno accesso alle:
4.  Per conseguire gli obiettivi dell'Eurojust, il membro nazionale ha pieno accesso o almeno è in grado di ottenere
a) informazioni contenute nei seguenti registri:
le informazioni contenute nei seguenti tipi di registri nazionali qualora esistano nel proprio Stato membro:
i) nel casellario giudiziale nazionale,
i) nel casellario giudiziale,
ii) nei registri delle persone arrestate,
ii) nei registri delle persone arrestate,
iii) nei registri relativi all'indagine,
iii) nei registri relativi all'indagine,
iv) nei registri del DNA;
iv) nei registri del DNA;
b) in registri diversi da quelli di cui alla lettera a), del proprio Stato membro contenenti informazioni necessarie all'assolvimento dei suoi compiti.
v) in altri registri del proprio Stato membro contenenti informazioni necessarie all'assolvimento dei suoi compiti.
Emendamento 16
Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Decisione 2002/187/GAI
Articolo 9 bis – paragrafo 3
3.  I membri nazionali, in casi urgenti e allorché non sia individuata o non sia possibile individuare alcuna autorità nazionale competente in tempo utile, possono autorizzare e coordinare le consegne controllate.
3.  I membri nazionali, in casi urgenti e allorché non sia possibile individuare un' autorità nazionale competente in tempo utile, possono autorizzare e coordinare le consegne controllate. In tal caso, il membro nazionale interessato informa senza indugio il collegio, per iscritto, delle azioni avviate e dei motivi della mancata individuazione in tempo utile dell'autorità nazionale competente.
Emendamento 17
Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11 – lettera -a) (nuova)
Decisione 2002/187/GAI
Articolo 13, paragrafo 1
(-a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le autorità competenti degli Stati membri possono scambiare con l'Eurojust qualsiasi informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di quest'ultima, conformemente agli articoli 4 e 5 e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati stabilite nella presente decisione."
Emendamento 18
Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11 – lettera b)
Decisione 2002/187/GAI
Articolo 13, paragrafo 5
5.  Gli Stati membri provvedono affinché il rispettivo membro nazionale sia informato in tempo utile, sin dalle fasi iniziali e non appena l'informazione è disponibile, di tutte le indagini penali riguardanti tre o più Stati, almeno due dei quali siano Stati membri, che rientrino nel mandato dell'Eurojust, nella misura in cui ciò è necessario ai fini dello svolgimento delle funzioni dell'Eurojust, in particolare quando sono necessarie rogatorie parallele in vari Stati o quando è necessario un coordinamento da parte dell'Eurojust ovvero in casi di conflitti di giurisdizione positivi o negativi. Gli Stati membri provvedono affinché l'obbligo di riferire sia controllato a livello nazionale.
5.  Gli Stati membri provvedono affinché il rispettivo membro nazionale sia informato in tempo utile, sin dalle fasi iniziali e non appena l'informazione è disponibile, di qualsiasi fascicolo riguardante tre o più Stati membri e per il quale sono state trasmesse ad almeno due Stati membri richieste o decisioni in materia di cooperazione giudiziaria (anche quelle riguardanti gli strumenti che danno effetto al principio del riconoscimento reciproco).
Emendamento 19 + emendamento orale
Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11 – lettera b)
Decisione 2002/187/GAI
Articolo 13, paragrafo 6
6.  Come prima misura, gli Stati membri attuano il paragrafo 5 riguardante i casi legati ai seguenti reati:
6.  Come prima misura, gli Stati membri attuano il paragrafo 5 riguardante i casi legati ai seguenti reati:
a) traffico illecito di stupefacenti;
a) traffico illecito di stupefacenti;
a bis) sfruttamento sessuale di minori e pornografia infantile;
b) traffico di esseri umani e di armi;
b) traffico di esseri umani e di armi;
c) traffico illecito di rifiuti nucleari;
c) traffico illecito di rifiuti nucleari;
d) traffico di opere d'arte;
d) traffico di opere d'arte;
e) traffico delle specie animali protette;
e) traffico delle specie animali protette;
f) traffico di organi umani;
f) traffico di organi umani;
g) riciclaggio di denaro;
g) riciclaggio di denaro;
h) frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari della Comunità;
h) frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari della Comunità;
i) falsificazione, compreso l'euro;
i) falsificazione, compreso l'euro;
j) terrorismo, compreso il finanziamento del terrorismo;
j) terrorismo, compreso il finanziamento del terrorismo;
k) criminalità ambientale;
k) criminalità ambientale;
l) altre forme di criminalità organizzata.
l) altre forme di reati, qualora sussistano indizi concreti del coinvolgimento di un'organizzazione criminale o del fatto che siano stati commessi crimini gravi.
Emendamento 20
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Articolo 1 – punto 11 – lettera b)
Decisione 2002/187/GAI
Articolo 13, paragrafo 8
8.  Gli Stati membri provvedono affinché i rispettivi membri nazionali siano altresì informati di
8.  Gli Stati membri provvedono affinché i rispettivi membri nazionali siano altresì informati di
a) tutte le richieste di cooperazione giudiziaria riguardanti gli strumenti adottati a norma del titolo VI del trattato, compresi gli strumenti che danno effetto al principio del riconoscimento reciproco, trasmesse dalle rispettive autorità competenti in casi che interessano almeno tre Stati, di cui almeno due siano Stati membri;
a) casi in cui siano sorti o possano sorgere conflitti di giurisdizione;
b) tutte le consegne controllate e le indagini sotto copertura che riguardino almeno tre Stati, di cui almeno due siano Stati membri;
b) tutte le consegne controllate e le indagini sotto copertura che riguardino almeno tre Stati, di cui almeno due siano Stati membri;
c) tutte le richieste di cooperazione giudiziaria non accolte riguardanti strumenti adottati a norma del titolo VI del trattato, compresi gli strumenti che danno effetto al principio del riconoscimento reciproco;
c) difficoltà ricorrenti o mancato accoglimento in relazione all'esecuzione delle richieste e delle decisioni concernenti la cooperazione giudiziaria, compresi gli strumenti che danno effetto al principio del riconoscimento reciproco;
d) tutte le richieste di assistenza giudiziaria provenienti da uno Stato non membro quando risulti che tali richieste rientrano in un'indagine nell'ambito della quale detto Stato non membro ha trasmesso altre richieste ad almeno due altri Stati membri.
Emendamento 21
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Articolo 1 – punto 11 – lettera b)
Decisione 2002/187/GAI
Articolo 13, paragrafo 9
9.  Inoltre, le autorità competenti comunicano al membro nazionale ogni altra informazione che quest'ultimo ritenga necessaria ai fini dell'adempimento dei suoi compiti.
soppresso
Emendamento 22
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Articolo 1 – punto 11 – lettera b)
Decisione 2002/187/GAI
Articolo 13, paragrafo 10 bis (nuovo)
10 bis.  Entro...* la Commissione, sulla base delle informazioni trasmesse dall'Eurojust, elabora una relazione sull'attuazione del presente articolo, se del caso corredata di proposte, incluse proposte che prendono in considerazione l'aggiunta di reati diversi da quelli menzionati al paragrafo 6.
_____________
* Tre anni dall'entrata in vigore della presente decisione.
Emendamento 23
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Articolo 1 – punto 13
Decisione 2002/187/GAI
Articolo 14, paragrafo 4 e articolo 16, paragrafo 1
13) agli articoli 14, paragrafo 4, e 16, paragrafo 1, i termini " un indice dei" sono sostituiti da "un sistema automatico di gestione dei fascicoli contenente";
soppresso
Emendamento 24
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Articolo 1 – punto 14
Decisione 2002/187/GAI
Articolo 15, paragrafo 4 e articolo 16, paragrafi 1 e 2
14) agli articoli 15, paragrafo 4, e 16, paragrafi 1 e 2, il termine "indice" è sostituito da "sistema automatico di gestione dei fascicoli" e all'articolo 16, paragrafo 1, il termine "un indice" è sostituito da "sistema automatico di gestione dei fascicoli";
soppresso
Emendamento 25
Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia – atto modificativo
Articolo 1 – punto 15 – lettera a) – punto i)
Decisione 2002/187/GAI
Articolo 15 – paragrafo 1 – alinea
1.  In occasione del trattamento dei dati conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, l'Eurojust può trattare dati personali riguardanti le persone che, in base all'ordinamento nazionale degli Stati membri interessati, sono oggetto di un'indagine o di un'azione penale per una o più forme di criminalità e uno o più reati di cui all'articolo 4, quali:"
1.  In occasione del trattamento dei dati conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, l'Eurojust può trattare soltanto i seguenti dati personali riguardanti le persone che, in base all'ordinamento nazionale degli Stati membri interessati, sono oggetto di un'indagine o di un'azione penale per una o più forme di criminalità e uno o più reati di cui all'articolo 4:
Emendamento 26
Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia – atto modificativo
Articolo 1 – punto 15 – lettera a) – punto ii)
Decisione 2002/187/GAI
Articolo 15 – paragrafo 1 – punto l)
l) numeri di telefono, dati relativi all'immatricolazione dei veicoli, indirizzi di posta elettronica, dati relativi al traffico telefonico e di posta elettronica, registri DNA e fotografie.
l) modelli di identificazione del DNA, cioè un codice in lettere o numerico che riporta una serie di caratteristiche d'identificazione della parte non codificata di un campione di DNA umano analizzato ovvero della composizione chimica specifica dei diversi loci del DNA;
l bis) fotografie;
l ter) numeri di telefono;
l quater) dati relativi al traffico telefonico e di posta elettronica, ad eccezione della trasmissione di dati sui contenuti;
l quinquies) indirizzi di posta elettronica;
l sexies) dati relativi all'immatricolazione dei veicoli.
Emendamento 27
Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia – atto modificativo
Articolo 1 – paragrafo 15 – lettera b)
Decisione 2002/187/GAI
Articolo 15 – paragrafo 2
b) al paragrafo 2, il termine "soltanto" è soppresso;
soppresso
Emendamento 28
Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia – atto modificativo
Articolo 1 – punto 17 bis (nuovo)
Decisione 2002/187/GAI
Articolo 23 – paragrafo 12
17 bis) l'articolo 23, paragrafo 12 è sostituito dal seguente:
"12. L'autorità di controllo comune presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio una volta all'anno."
Emendamento 29
Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia – atto modificativo
Articolo 1 – punto 18 – lettera a)
Decisione 2002/187/GAI
Articolo 26 – paragrafo 1 bis
1 bis.  Gli Stati membri provvedono affinché il collegio possa essere effettivamente in grado di aprire un archivio di lavoro per fini di analisi dell'Europol e possa partecipare al suo funzionamento.
1 bis.  Gli Stati membri provvedono affinché il collegio possa essere effettivamente in grado di aprire un archivio di lavoro per fini di analisi dell'Europol, secondo il disposto dell'articolo 10 della Convenzione basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol)1, e possa partecipare al suo funzionamento.
_________________
1 GU C 316 del 27.11.1995, pag. 2.
Emendamento 30
Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia – atto modificativo
Articolo 1 – punto 18 – lettera b)
Decisione 2002/187/GAI
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera b)
b) fatto salvo l'articolo 13 della presente decisione e conformemente all'articolo 4, paragrafo 4 della decisione .../.../GAI, i punti di contatto della rete giudiziaria europea informano l' Eurojust, caso per caso, sui fascicoli che interessano due Stati membri e che rientrano nel settore di competenza dell'Eurojust:
b) fatto salvo l'articolo 13 della presente decisione e conformemente all'articolo 4 della decisione .../.../GAI, i punti di contatto della rete giudiziaria europea informano i loro membri nazionali dell' Eurojust, caso per caso, su tutti gli altri fascicoli che si ritiene possano essere trattati più opportunamente dall'Eurojust:
– in casi in cui possono sorgere conflitti di giurisdizione,
ovvero
– in casi di rifiuto della richiesta di assistenza giudiziaria riguardante strumenti adottati a norma del titolo VI del trattato compresi gli strumenti che danno effetto al principio del riconoscimento reciproco.
I punti di contatto della rete giudiziaria europea informano inoltre l'Eurojust, caso per caso, su tutti i fascicoli riguardanti almeno tre Stati membri che rientrano nel settore di competenza dell'Eurojust.
I membri nazionali informano i punti di contatto della rete giudiziaria europea, caso per caso, su tutti i fascicoli che si ritiene possano essere trattati più opportunamente dalla rete;
I membri nazionali informano i rispettivi corrispondenti nazionali della rete giudiziaria europea, caso per caso, su tutti i fascicoli che si ritiene possano essere trattati più opportunamente dalla rete.
Emendamento 31
Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia – atto modificativo
Articolo 1 – punto 19 bis (nuovo)
Decisione 2002/187/GAI
Articolo 27 – paragrafo 4
19 bis) l'articolo 27, paragrafo 4 è sostituito dal seguente :
"4. Fatto salvo il paragrafo 3, la trasmissione di dati personali da parte dell'Eurojust ai soggetti di cui al paragrafo 1, punto b), e alle autorità di cui al paragrafo 1, punto c), dei paesi terzi che non sono soggetti all'applicazione della convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981, può avvenire soltanto qualora sia assicurato un livello comparativamente sufficiente di protezione dei dati, valutato in base all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento interno dell'Eurojust in materia di trattamento e protezione dei dati personali."
Emendamento 32
Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia – atto modificativo
Articolo 1 – punto 19 ter (nuovo)
Decisione 2002/187/GAI
Articolo 27 – paragrafo 5 bis (nuovo)
19 ter)  All'articolo 27 è inserito il seguente paragrafo, dopo il paragrafo 5:
"5 bis. Ogni due anni l'autorità di controllo comune, insieme allo Stato terzo o soggetto interessato di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), valuta l'attuazione delle disposizioni del pertinente accordo di cooperazione relativo alla protezione dei dati oggetto di scambio. Il rapporto di valutazione è trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione."
Emendamento 33
Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia – atto modificativo
Articolo 1 – punto 22, trattino 1 bis (nuovo)
Decisione 2002/187/GAI
Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 1
– il primo comma del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:
"1. Il presidente, a nome del collegio, riferisce ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio, per iscritto, [...] in merito alle attività e alla gestione, anche finanziaria, dell'Eurojust."
Emendamento 34
Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia – atto modificativo
Articolo 1 – punto 22, trattino 1 ter (nuovo)
Decisione 2002/187/GAI
Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 2
– il secondo comma del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:
"A tal fine, il collegio prepara una relazione annuale sulle attività dell'Eurojust e sui problemi di politica anticrimine nell'Unione eventualmente venuti alla luce grazie all'attività dell'Eurojust. Nella relazione l'Eurojust presenta anche un'analisi delle situazioni in cui i membri nazionali hanno fatto uso dei poteri di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 3, e all'articolo 9 bis, paragrafo 3. La relazione può inoltre formulare proposte atte a migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale."
Emendamento 35
Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia – atto modificativo
Articolo 1 – punto 22 - trattino 1 quater (nuovo)
Decisione 2002/187/GAI
Articolo 32 – paragrafo 2
– il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il rappresentante dell'autorità di controllo comune riferisce annualmente al Parlamento europeo in merito alle sue attività [...]."
Emendamento 36
Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia – atto modificativo
Articolo 1 – punto 26
Decisione 2002/187/GAI
Articolo 42 – paragrafo 2
2.  La Commissione esamina ad intervalli regolari l'attuazione da parte degli Stati membri della presente decisione e presenta al riguardo una relazione al Consiglio corredata, se del caso, delle proposte necessarie per migliorare la cooperazione giudiziaria e il funzionamento dell'Eurojust. Ciò si applica in particolare alle capacità dell'Eurojust di sostenere gli Stati membri nella lotta contro il terrorismo.
2.  La Commissione esamina ad intervalli regolari l'attuazione da parte degli Stati membri della presente decisione e presenta al riguardo una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredata, se del caso, delle proposte necessarie per migliorare la cooperazione giudiziaria e il funzionamento dell'Eurojust. Ciò si applica in particolare alle capacità dell'Eurojust di sostenere gli Stati membri nella lotta contro il terrorismo.
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