Indice 
 Precedente 
 Seguente 
 Testo integrale 
Procedura : 2007/2258(INI)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A6-0249/2008

Testi presentati :

A6-0249/2008

Discussioni :

PV 01/09/2008 - 23
CRE 01/09/2008 - 23

Votazioni :

PV 02/09/2008 - 5.18
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P6_TA(2008)0386

Testi approvati
PDF 124kWORD 46k
Martedì 2 settembre 2008 - Bruxelles
Talune questioni inerenti all'assicurazione autoveicoli
P6_TA(2008)0386A6-0249/2008

Risoluzione del Parlamento europeo del 2 settembre 2008 su talune questioni inerenti all'assicurazione autoveicoli (2007/2258(INI))

Il Parlamento europeo,

–   vista la relazione della Commissione dal titolo "Talune questioni inerenti all'assicurazione autoveicoli" (COM(2007)0207) (la "relazione della Commissione"),

–   vista la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (Quarta direttiva assicurazione autoveicoli)(1),

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione giuridica (A6-0249/2008),

A.   considerando che la libera circolazione delle persone nell'Unione europea, segnatamente sulla scia delle ultime due tornate di allagamento e del conseguente ampliamento del gruppo di Schengen, ha comportato un rapido incremento del numero di persone e di veicoli che attraversano le frontiere nazionali sia per affari sia per ragioni personali,

B.   considerando che la necessità di tutelare le vittime di incidenti presuppone una chiara, precisa ed efficace legislazione a livello comunitario in materia di assicurazione autoveicoli,

C.   considerando che la quarta direttiva assicurazione autoveicoli stabilisce la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione e sull'efficacia delle sanzioni nazionali previste nel quadro della procedura di offerta/risposta motivata e sulla loro equivalenza, e formuli eventuali proposte,

D.   considerando che la relazione della Commissione esamina le normative nazionali in materia di sanzioni, l'efficacia del meccanismo del mandatario per la liquidazione dei sinistri e l'attuale disponibilità di un'assicurazione volontaria della tutela giudiziaria che può essere sottoscritta da potenziali vittime di incidenti stradali,

E.   considerando che l'articolo 4, paragrafo 6, della quarta direttiva assicurazione autoveicoli disciplina la procedura di offerta motivata in virtù della quale le vittime di sinistri automobilistici all'estero hanno il diritto di chiedere un risarcimento al mandatario dell'assicuratore designato nel paese di residenza della vittima,

F.   considerando che la vittima è tenuta a ricevere dalla compagnia di assicurazione una risposta motivata entro tre mesi prima che scattino le sanzioni,

G.   considerando la necessità di chiarire ulteriormente il funzionamento di tale disposizione,

H.   considerando la necessità che la Commissione tenga pienamente conto dell'allargamento in sede di attuazione delle politiche comunitarie, in particolare i costi relativamente elevati dell'assicurazione automobilistica nei nuovi Stati membri,

I.   considerando che le sanzioni pecuniarie in relazione alla procedura di offerta/risposta motivata sono state attuate in maniera differente nei diversi Stati membri,

J.   considerando che le consultazioni avvenute con le autorità nazionali, tra cui quelle dei nuovi Stati membri, hanno confermato, là dove esistono, la validità delle vigenti sanzioni e la loro efficace applicazione in tutta l'Unione europea,

K.   considerando tuttavia che alcuni Stati membri non prevedono sanzioni specifiche e che si affidano esclusivamente all'obbligo dell'assicuratore di pagare gli interessi legali sull'importo dell'indennizzo se l'offerta/la risposta motivata non viene formulata entro tre mesi,

L.   considerando che il meccanismo del mandatario per la liquidazione dei sinistri è relativamente ben noto nella maggior parte degli Stati membri,

M.   considerando che le consultazioni effettuate dalla Commissione europea per valutare la conoscenza da parte dei cittadini del meccanismo del mandatario per la liquidazione dei sinistri hanno coinvolto esclusivamente gli Stati membri e l'industria assicurativa, senza coinvolgere in modo adeguato i cittadini e le associazioni dei consumatori, ovvero i soggetti più interessati a che questo meccanismo funzioni in modo adeguato,

N.   considerando che l'assicurazione tutela giudiziaria per le spese legali sostenute dalla parte lesa nei sinistri automobilistici è disponibile nella maggior parte degli Stati membri; considerando che oltre il 90% di tutti i casi è risolto per via extragiudiziale e che le spese legali sono rimborsate in molti Stati membri; considerando, inoltre, che gli assicuratori del ramo tutela giudiziaria garantiscono già da anni la copertura di tutte le tipologie di casi transfrontalieri e dispongono pertanto di servizi interni incaricati di gestire le richieste di risarcimento provenienti dall'estero e di agevolare il celere svolgimento delle pratiche per la liquidazione dei sinistri,

O.   considerando che non è stata ancora risolta la questione se tali spese legali ragionevoli debbano essere coperte in tutti gli Stati membri dall'assicurazione della responsabilità civile autoveicoli,

P.   considerando che la copertura delle spese legali ragionevoli in tutti gli Stati membri dall'assicurazione della responsabilità civile autoveicoli contribuisce a una maggiore tutela e fiducia dei consumatori europei,

Q.   considerando il costante sviluppo dei mercati assicurativi nei nuovi Stati membri; considerando, tuttavia, che in un certo numero di questi Stati membri l'assicurazione tutela giudiziaria è un prodotto relativamente nuovo che deve essere promosso in quanto l'opinione pubblica è relativamente poco informata su questo tipo di assicurazione,

R.   considerando che la copertura obbligatoria delle spese legali dovrebbe rafforzare la fiducia dei consumatori nell'assicurazione della responsabilità civile autoveicoli, in particolare nei casi in cui si chiede il risarcimento dei danni, giacché i consumatori di molti nuovi Stati membri temono spese legali elevate, che sarebbero coperte dall'assicurazione obbligatoria,

S.   considerando che un'assicurazione obbligatoria per la tutela giudiziaria genererebbe una mole di lavoro supplementare e di maggiore complessità, rischiando in tal modo di ritardare la composizione di controversie e di dare origine a un maggior numero di richieste immotivate di risarcimento danni,

T.   considerando che l'assicurazione della responsabilità civile autoveicoli e l'assicurazione tutela giudiziaria perseguono finalità diverse e svolgono funzioni differenti, nel senso che laddove l'assicurazione della responsabilità civile consente ai consumatori di far fronte alle richieste di risarcimento che vengano loro rivolte in seguito a un incidente stradale, l'assicurazione tutela giudiziaria copre le spese legali sostenute nel far valere una richiesta di indennizzo nei confronti di terzi successivamente a un incidente stradale,

U.   considerando l'importanza che rivestono le campagne pubbliche d'informazione in materia condotte dalle autorità nazionali, dalle compagnie assicurative e dalle organizzazioni dei consumatori per lo sviluppo dei mercati nazionali,

1.   accoglie con soddisfazione la relazione della Commissione, sottolineando l'importanza di coinvolgere pienamente ed effettivamente tutti gli interessati, in particolare i consumatori, nel processo di consultazione in sede di elaborazione di una strategia comunitaria in tale settore;

2.   chiede pertanto il coinvolgimento sistematico delle organizzazioni dei consumatori che rappresentano in particolare le vittime nel processo di valutazione dell'efficacia dei sistemi in vigore negli Stati membri;

3.   si compiace della valutazione ex post delle disposizioni legislative intese ad assicurare che le norme esistenti funzionino nel modo auspicato e a porre in rilievo eventuali applicazioni scorrette non previste;

4.   sottolinea l'importanza di rafforzare la fiducia dei consumatori in materia di assicurazione automobilistica nell'ambito di viaggi transfrontalieri in automobile all'interno dell'Unione europea, soprattutto per gli automobilisti dei vecchi Stati membri diretti nei nuovi Stati membri e viceversa;

5.   ritiene che la promozione delle attuali soluzioni giuridiche e di mercato per la protezione dei consumatori rafforzino la fiducia di questi ultimi nell'assicurazione automobilistica;

6.   è del parere che gli Stati membri siano altresì responsabili del buon funzionamento dei loro regimi assicurativi nazionali sulla base della legislazione comunitaria relativa alla procedura di offerta/risposta motivata e alle spese legali sostenute dalle vittime;

7.   invita la Commissione a proseguire l'attento monitoraggio del buon funzionamento dei meccanismi di mercato e a presentargli regolari relazioni in materia;

8.   ritiene che il solo obbligo dell'assicuratore di pagare gli interessi legali in caso di ritardo non sia uno strumento sanzionatorio e che sia quindi necessario che la Commissione eserciti un maggiore controllo e adotti azioni opportune al riguardo, al fine di garantire in tutti gli Stati membri il buon funzionamento dei mercati e un'efficace protezione dei consumatori;

9.   sottolinea la necessità di rafforzare i rapporti di lavoro tra la Commissione, le autorità nazionali, le compagnie assicurative e i consumatori, onde garantire la regolare fornitura di dati accurati sui vigenti sistemi di applicazione delle norme;

10.   ritiene che, conformemente alla consolidata impostazione dell'Unione europea alle sanzioni, occorra applicare il principio di sussidiarietà e che pertanto non sia necessaria un'armonizzazione delle sanzioni pecuniarie nazionali;

11.   ritiene che gli organi nazionali di regolamentazione siano più indicati a garantire un livello di protezione dei consumatori quanto più elevato possibile sui rispettivi mercati nazionali;

12.   raccomanda pertanto, in relazione alla procedura di offerta/risposta motivata, di lasciare agli Stati membri la libertà di comminare sanzioni e di determinarne il tipo e il livello adeguati;

13.   invita gli Stati membri a garantire l'efficacia delle sanzioni previste nel caso in cui il termine di tre mesi per presentare una risposta motivata alla domanda di risarcimento o un'offerta motivata di risarcimento non sia rispettato;

14.   ritiene opportuno considerare attentamente le cause del mancato adempimento da parte delle compagnie di assicurazione prima di procedere all'irrogazione delle sanzioni, tenendo conto in particolare dei fattori non dipendenti dalle compagnie stesse; auspica che la Commissione continui a monitorare i mercati nazionali offrendo il suo contributo a quelle autorità nazionali che richiedano la sua assistenza;

15.   ribadisce l'importanza di rafforzare la fiducia dei cittadini nel funzionamento del meccanismo del mandatario per la liquidazione dei sinistri, promuovendolo mediante campagne informative e altre misure del caso;

16.   invita gli Stati membri e la Commissione europea a rafforzare la fiducia dei consumatori promuovendo misure adeguate finalizzate a una maggiore sensibilizzazione e a un maggior ricorso ai centri nazionali di informazione sulle assicurazioni, ad esempio richiedendo agli assicuratori di inserire l'indicazione delle modalità di contatto dei centri di informazione nello Stato membro in questione nel loro pacchetto di informazioni contrattuali;

17.   chiede inoltre agli Stati membri di obbligare le compagnie di assicurazione, nell'ambito del pacchetto informativo precontrattuale, a fornire ai consumatori informazioni esaurienti sul funzionamento del meccanismo del mandatario per la liquidazione dei sinistri, sull'impiego che è possibile farne e sui vantaggi che rappresenta per gli assicurati;

18.   esorta la Commissione a proseguire il monitoraggio del funzionamento del suddetto meccanismo e ad assicurare coordinamento e assistenza ove necessario o allorché le autorità nazionali ne facciano richiesta;

19.   è del parere inoltre, per quanto riguarda l'assicurazione della responsabilità civile autoveicoli, che la copertura obbligatoria delle spese legali costituirebbe un chiaro disincentivo al ricorso alla composizione extragiudiziale delle controversie, potrebbe incrementare il numero dei procedimenti giudiziali, comportando pertanto una crescita ingiustificata del carico di lavoro per la magistratura, e rischierebbe di destabilizzare il funzionamento del mercato, esistente e in fase di sviluppo, dell'assicurazione volontaria della tutela giudiziaria;

20.   ritiene pertanto, nel complesso, che l'introduzione di un sistema di copertura obbligatoria delle spese legali nell'ambito dell'assicurazione della responsabilità civile presenterebbe maggiori inconvenienti che vantaggi potenziali;

21.   esorta la Commissione ad adottare, in collaborazione con gli Stati membri, le ulteriori misure necessarie a una maggiore sensibilizzazione dei cittadini all'assicurazione tutela giudiziaria, come pure ad altri prodotti assicurativi, in particolare nei nuovi Stati membri, incentrando la propria azione sull'informazione dei consumatori circa i vantaggi offerti dalla possibilità di sottoscrivere un determinato tipo di copertura assicurativa;

22.   giudica fondamentale, a tale proposito, il ruolo degli organi nazionali di regolamentazione per l'attuazione di prassi eccellenti utilizzate in altri Stati membri;

23.   invita pertanto la Commissione a rafforzare la protezione dei consumatori, soprattutto esortando gli Stati membri a incoraggiare gli organi nazionali di regolamentazione e le compagnie di assicurazione nazionali a sensibilizzare maggiormente i cittadini sull'esistenza di un'assicurazione volontaria della tutela giudiziaria;

24.   ritiene che tra le informazioni precontrattuali sull'assicurazione automobilistica potrebbero rientrare anche quelle relative all'opzione di sottoscrivere un'assicurazione tutela giudiziaria;

25.   chiede agli Stati membri di esortare gli organi nazionali di regolamentazione e gli intermediari ad avvisare i clienti degli eventuali rischi e delle assicurazioni complementari volontarie in grado di avvantaggiarli, quali ad esempio l'assicurazione tutela giudiziaria, la copertura per l'assistenza e l'assicurazione contro i furti;

26.   invita gli Stati membri che non abbiano ancora messo a punto meccanismi alternativi di composizione delle controversie per la liquidazione dei sinistri a considerare l'opportunità di introdurre siffatti meccanismi sulla base delle prassi eccellenti di altri Stati membri;

27.   chiede alla Commissione di non pregiudicare le risultanze degli studi commissionati in relazione ai danni differenziati per lesioni personali derivanti dall'adozione del regolamento Roma II(2), i quali potrebbero suggerire una soluzione assicurativa e la conseguente modifica della Quarta direttiva assicurazione autoveicoli;

28.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 181 del 20.7.2000, pag. 65.
(2) Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali ("Roma II") (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40).

Note legali - Informativa sulla privacy