Indice 
Testi approvati
Martedì 22 aprile 2008 - Strasburgo
Cooperazione transfrontaliera nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera *
 Statuto del mediatore europeo
 Donazione e trapianto di organi: Azioni politiche a livello dell'Unione europea
 Contributo del volontariato alla coesione economica e sociale
 Relazione annuale 2006 della BEI
 Discarico 2006: bilancio generale UE, sezione III, Commissione
 Discarico 2006: bilancio generale UE, Parlamento europeo
 Discarico 2006: bilancio generale UE, Sezione II - Consiglio
 Discarico 2006: bilancio generale UE, Sezione IV - Corte di giustizia
 Discarico 2006: bilancio generale UE, Sezione V - Corte dei conti
 Discarico 2006: bilancio generale UE, sezione VI - Comitato economico e sociale europeo
 Discarico 2006: bilancio generale UE, sezione VII - Comitato delle regioni
 Discarico 2006: bilancio generale dell'UE, sezione VIII - Mediatore europeo
 Discarico 2006: bilancio generale UE, sezione IX - Garante europeo della protezione dei dati
 Discarico 2006: Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro
 Discarico 2006: Fondazione europea per la formazione
 Discarico 2006: Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)
 Discarico 2006: Centro di traduzione degli organismi dell'Unione
 Discarico 2006: Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)
 Discarico 2006: Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze
 Discarico 2006: Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (precedentemente Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia)
 Discarico 2006: Agenzia europea per la ricostruzione
 Discarico 2006: Agenzia europea per l'ambiente
 Discarico 2006: Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro
 Discarico 2006: Agenzia europea per i medicinali
 Discarico 2006: Agenzia europea per la sicurezza alimentare
 Discarico 2006: Agenzia europea per la sicurezza marittima
 Discarico 2006: Agenzia europea per la sicurezza aerea
 Discarico 2006: Agenzia ferroviaria europea
 Discarico 2006: Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA)
 Discarico 2006: Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea
 Discarico 2006: EUROJUST
 Discarico 2006: Accademia europea di polizia (CEPOL)
 Discarico 2006: VI, VII, VIII e IX Fondo europeo per lo sviluppo FES
 Discarico 2006: Autorità di vigilanza del GNSS europeo
 Soluzione del problema dei senzatetto

Cooperazione transfrontaliera nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera *
PDF 304kWORD 77k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 sull'iniziativa della Repubblica federale di Germania in vista dell'adozione della decisione del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/.../GAI sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (11563/2007 – 11045/1/2007 – C6-0409/2007 – 2007/0821(CNS))
P6_TA(2008)0128A6-0099/2008

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista l'iniziativa della Repubblica federale di Germania (11563/2007 e 11045/1/2007),

–   visto l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c), del trattato UE,

–   visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0409/2007),

–   visti l'articolo 93, l'articolo 51 e l'articolo 41, paragrafo 4, del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0099/2008),

1.   approva l'iniziativa della Repubblica federale di Germania quale emendata;

2.   invita il Consiglio a modificare di conseguenza l'iniziativa;

3.   invita il Consiglio e la Commissione, a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, a dare priorità a qualsiasi futura proposta di modifica della decisione in linea con la dichiarazione n. 50 concernente l'articolo 10 del Protocollo sulle disposizioni transitorie da allegare al trattato sull'Union europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;

4.   è determinato a esaminare mediante procedura d'urgenza qualsiasi futura proposta in tal senso conformemente alla procedura di cui al paragrafo 3 e in stretta cooperazione con i parlamenti nazionali;

5.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

6.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente l'iniziativa della Repubblica federale di Germania;

7.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché al governo della Repubblica federale di Germania.

Testo della Repubblica federale di Germania   Emendamento
Emendamento 1
Iniziativa della Repubblica federale di Germania
Considerando 3 bis (nuovo)
(3 bis)  È necessario che il Consiglio adotti al più presto la decisione quadro in materia di determinati diritti processuali in procedimenti penali nel territorio dell'Unione europea in modo da definire alcune norme minime sulla disponibilità di assistenza giudiziaria alle persone fisiche negli Stati membri;
Emendamento 2
Iniziativa della Repubblica federale di Germania
Considerando 3 ter (nuovo)
(3 ter)  Le norme in materia di protezione dei dati ai sensi della decisione 2008/.../GAI sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, devono essere messe a punto in assenza di un adeguato strumento giuridico del terzo pilastro sulla protezione dei dati. Una volta approvato, tale strumento giuridico generale dovrebbe essere applicato a tutto il settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, a condizione che il suo livello di protezione dei dati sia adeguato e, comunque, non inferiore a quello stabilito nella Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione delle persone fisiche in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale del 28 gennaio 1981 e nel suo protocollo aggiuntivo dell'8 novembre 2001 concernente le autorità di controllo e i flussi internazionali di dati.
Emendamento 3
Iniziativa della Repubblica federale di Germania
Considerando 3 quater (nuovo)
(3 quater)  Categorie speciali di dati concernenti l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, il credo religioso o filosofico, l'appartenenza a partiti o sindacati, l'orientamento sessuale o la salute dovrebbero essere trattate solo se assolutamente necessario e in proporzione all'obiettivo del caso specifico nonché conformemente a garanzie specifiche.
Emendamento 4
Iniziativa della Repubblica federale di Germania
Considerando 3 quinquies (nuovo)
(3 quinquies)  Si dovrebbe poter procedere rapidamente e senza troppi ostacoli burocratici alla costituzione di gruppi operativi comuni ai fini di un'efficiente cooperazione delle forze di polizia.
Emendamento 5
Iniziativa della Repubblica federale di Germania
Considerando 4 bis (nuovo)
(4 bis)  Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Garante europeo della protezione dei dati del 19 dicembre 2007.
Emendamento 6
Iniziativa della Repubblica federale di Germania
Articolo 2 – lettera -a (nuova)
- a) "dati personali", qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile ("persone interessata"); si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale;
Emendamento 11
Iniziativa della Repubblica federale di Germania
Articolo 2 – lettera e
e) "parte non codificante del DNA", regioni cromosomiche che non contengono alcuna espressione genetica, vale a dire che notoriamente non forniscono alcuna proprietà funzionale di un organismo;
e) "parte non codificante del DNA", zone cromosomiche che non contengono alcuna espressione genetica, vale a dire che notoriamente non forniscono informazioni in merito a caratteristiche ereditarie specifiche; fatti salvi i progressi scientifici, nessuna ulteriore informazione è rivelata dalla parte non codificante del DNA;
Emendamento 18
Iniziativa della Repubblica federale di Germania
Articolo 3 bis (nuovo)
Articolo 3 bis
Richieste riguardanti persone assolte o prosciolte
Conformemente ai capi 3 e 4 della presente decisione, le relazioni che effettuano la concordanza del profilo del DNA o dei dati dattiloscopici di persone assolte o prosciolte sono scambiate solo se la banca dati è esattamente circoscritta e se la categoria di dati soggetti all'indagine è chiaramente definita dal diritto nazionale.
Emendamento 19
Iniziativa della Repubblica federale di Germania
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a
a) il codice di Stato membro dello Stato membro richiedente;
a) il codice di Stato membro dello Stato membro richiedente e il codice dell'autorità nazionale che procede alla consultazione;
Emendamento 20
Iniziativa della Repubblica federale di Germania
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera i
i) i poteri che i funzionari e altri agenti dello Stato membro o degli Stati membri di origine possono esercitare nello Stato membro di destinazione durante l'operazione;
i) i poteri che i funzionari e altri agenti dello Stato membro o degli Stati membri di origine possono esercitare nello Stato membro di destinazione durante l'operazione; fra tali poteri rientrano in particolare i diritti di osservazione, d'inseguimento, di arresto e di interrogatorio;
Emendamento 21
Iniziativa della Repubblica federale di Germania
Articolo 18 – paragrafo 1
1.  Ulteriori modalità concernenti l'attuazione tecnica e amministrativa della decisione 2007/…/GAI figurano nell'allegato della presente decisione. L'allegato può essere modificato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.
1.  Ulteriori modalità concernenti l'attuazione tecnica e amministrativa della decisione 2008/…/GAI figurano nell'allegato della presente decisione. L'allegato può essere modificato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa consultazione del Parlamento europeo conformemente all'articolo 34, paragrafo 2, lettera c) e all'articolo 39, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea.
Emendamento 22
Iniziativa della Repubblica federale di Germania
Articolo 20 – paragrafo 1
1.  Il Consiglio adotta la decisione di cui all'articolo 25, paragrafo 2 della decisione 2007/…/GAI sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario che figura nel capitolo 4 dell'allegato della presente decisione.
1.  Il Consiglio adotta la decisione di cui all'articolo 25, paragrafo 2 della decisione 2008/…/GAI sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario che figura nel capitolo 4 dell'allegato della presente decisione. Le autorità indipendenti di protezione dei dati dello Stato membro o degli Stati membri interessati sono pienamente coinvolte nella procedura di valutazione di cui al capitolo 4 dell'allegato della presente decisione.
Emendamento 23
Iniziativa della Repubblica federale di Germania
Articolo 21 – paragrafo 1
1.  Una valutazione dell'applicazione amministrativa, tecnica e finanziaria dello scambio dei dati a norma del capo 2 della decisione 2007/…/GAI è effettuata su base annuale. La valutazione riguarda gli Stati membri che applicano già la decisione 2007/…/GAI al momento della valutazione ed è effettuata per quanto riguarda le categorie di dati per le quali lo scambio di dati ha avuto inizio tra gli Stati membri interessati. La valutazione si basa sulle relazioni degli Stati membri interessati.
1.  Una valutazione dell'applicazione amministrativa, tecnica e finanziaria dello scambio dei dati a norma del capo 2 della decisione 2008/…/GAI è effettuata su base annuale. Siffatta valutazione comprende un esame delle conseguenze delle differenze a livello di tecniche e criteri per la raccolta e la memorizzazione dei dati relativi al DNA negli Stati membri. La valutazione comprende altresì un esame dei risultati connessi con la proporzionalità e l'efficacia dello scambio transfrontaliero dei vari tipi di dati relativi al DNA. La valutazione riguarda gli Stati membri che applicano già la decisione 2008/…/GAI al momento della valutazione ed è effettuata per quanto riguarda le categorie di dati per le quali lo scambio di dati ha avuto inizio tra gli Stati membri interessati. La valutazione si basa sulle relazioni degli Stati membri interessati.
Emendamento 24
Iniziativa della Repubblica federale di Germania
Articolo 21 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Il Segretariato generale del Consiglio trasmette al Parlamento europeo e alla Commissione, su base regolare, i risultati della valutazione dello scambio di dati in forma di relazione, come previsto al capitolo 4, punto 2.1, dell'allegato alla presente decisione.
Emendamento 25
Iniziativa della Repubblica federale di Germania
Addendum all'iniziativa – Capitolo 1 – punto 1.1 – comma 3
Norma di inclusione:
Norma di inclusione:
I profili DNA messi a disposizione dagli Stati membri a fini di consultazione e raffronto ed i profili DNA trasmessi per consultazione e raffronto devono contenere almeno sei loci e possono contenere altri loci o controlli negativi a seconda della loro disponibilità. I profili DNA indicizzati devono contenere almeno sei dei sette loci ESS/ISSOL. Per aumentare l'accuratezza delle concordanze si raccomanda che tutti gli alleli disponibili siano memorizzati nella banca di dati del profilo DNA indicizzato.
I profili DNA messi a disposizione dagli Stati membri a fini di consultazione e raffronto ed i profili DNA trasmessi per consultazione e raffronto devono contenere almeno sei loci nonché loci supplementari o controlli negativi a seconda della loro disponibilità. I profili DNA indicizzati devono contenere almeno sei dei sette loci ESS/ISSOL. Per aumentare l'accuratezza delle concordanze tutti gli alleli disponibili sono memorizzati nella banca dati del profilo DNA indicizzato e sono utilizzati a fini di ricerca e raffronto. Ciascuno Stato membro attua non appena possibile eventuali nuovi ESS di loci adottati dall'Unione europea.

Statuto del mediatore europeo
PDF 197kWORD 60k
Testo
Testo consolidato
Progetto di decisione del Parlamento europeo adottato il 22 aprile 2008, che modifica la sua decisione 94/262/CECA, CE, Euratom, del 9 marzo 1994, concernente lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore (2006/2223(INI))
P6_TA(2008)0129A6-0076/2008

Il seguente progetto di decisione è stato adottato(1) e trasmesso al Consiglio e alla Commissione in conformità dell'articolo 195, paragrafo 4 del trattato CE, e dell'articolo 107 D, paragrafo 4 del trattato Euratom:

Decisione del Parlamento europeo che modifica la sua decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del 9 marzo 1994, concernente lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 195, paragrafo 4,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 107 D, paragrafo 4,

vista la sua risoluzione del ... su una proposta di decisione del Parlamento europeo che modifica la sua decisione 94/262/CECA, CE, Euratom, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore,

visto il parere della Commissione,

con l'approvazione del Consiglio,

considerando quanto segue:

(1)  La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea(2) riconosce il diritto ad una buona amministrazione quale diritto fondamentale dei cittadini dell'Unione.

(2)  La fiducia dei cittadini nella capacità del mediatore di svolgere indagini approfondite e imparziali su presunti casi di cattiva amministrazione è fondamentale per il successo dell'azione del mediatore.

(3)  È auspicabile adeguare lo statuto del mediatore, al fine di eliminare eventuali incertezze riguardo alla capacità del mediatore di svolgere indagini approfondite e imparziali su presunti casi di cattiva amministrazione.

(4)  È auspicabile adeguare lo statuto del mediatore, al fine di consentire un'eventuale evoluzione delle disposizioni giuridiche o della giurisprudenza concernenti l'intervento degli organi, uffici e agenzie dell'Unione europea nei procedimenti avviati dinanzi alla Corte di giustizia.

(5)  È auspicabile adeguare lo statuto del mediatore, al fine di tener conto dei cambiamenti avvenuti negli ultimi anni per quanto riguarda il ruolo delle istituzioni e degli organi dell'Unione europea nella lotta contro le frodi lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea, segnatamente l'istituzione dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), in modo tale che il mediatore possa comunicare a tali istituzioni e organi qualsiasi informazione di loro competenza.

(6)  È auspicabile adottare misure per consentire al mediatore di rafforzare la sua cooperazione con istituzioni analoghe a livello nazionale e internazionale, come pure con istituzioni nazionali o internazionali, anche se il loro ambito di attività è più ampio rispetto a quello del Mediatore europeo – come ad esempio la protezione dei diritti umani –, in quanto tale cooperazione può contribuire a rendere più efficiente l'azione del mediatore.

(7)  Il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio è giunto a scadenza nel 2002,

DECIDE:

Articolo 1

Il primo visto, il considerando 3, l'articolo 1, paragrafo 1, l'articolo 3, paragrafo 2, primo e quinto comma, l'articolo 4 e l'articolo 5 della decisione 94/262/CECA, CE, Euratom sono modificati nel modo seguente:"

Statuto del mediatore   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Visto 1
visti i trattati che istituiscono le Comunità europee, in particolare gli articoli 195, paragrafo 4 del trattato CE, 20 D, paragrafo 4 del trattato CECA e 107 D, paragrafo 4 del trattato CEEA,
visti i trattati che istituiscono le Comunità europee, in particolare gli articoli 195, paragrafo 4 del trattato CE e 107 D, paragrafo 4 del trattato CEEA,
Emendamento 2
Considerando 3
considerando che il mediatore, che può anche agire di propria iniziativa, deve poter disporre di tutti gli elementi necessari all'esercizio delle sue funzioni; che, a tale scopo, le istituzioni e gli organi comunitari hanno l'obbligo di fornire al mediatore, a sua richiesta, le informazioni che egli richiede loro, purché non ostino motivi di segreto professionale debitamente giustificati e fermo restando l'obbligo del mediatore di non divulgarle; che le autorità degli Stati membri hanno l'obbligo di fornire al mediatore tutte le informazioni necessarie, purché non siano soggette a disposizioni legislative o regolamentari in materia di segreto professionale ovvero ad altre disposizioni che ne vietino la pubblicazione; che, se non riceve l'assistenza richiesta, il mediatore ne informa il Parlamento europeo, al quale spetta prendere le iniziative del caso;
considerando che il mediatore, che può anche agire di propria iniziativa, deve poter disporre di tutti gli elementi necessari all'esercizio delle sue funzioni; che, a tale scopo, le istituzioni e gli organi comunitari hanno l'obbligo di fornire al mediatore, a sua richiesta, le informazioni che egli richiede loro, fermo restando l'obbligo del mediatore di non divulgarle e di trattare le informazioni e i documenti classificati secondo norme rigorosamente equivalenti a quelle in vigore nelle istituzioni o negli organi in questione; che le istituzioni o gli organi che trasmettono informazioni o documenti classificati informano il mediatore di tale classificazione; che il mediatore e le istituzioni e gli organi in questione dovrebbero concordare le modalità operative per la trasmissione di informazioni o documenti classificati; che le autorità degli Stati membri hanno l'obbligo di fornire al mediatore tutte le informazioni necessarie, purché non siano soggette a disposizioni legislative o regolamentari in materia di segreto professionale ovvero ad altre disposizioni che ne vietino la pubblicazione; che, se non riceve l'assistenza richiesta, il mediatore ne informa il Parlamento europeo, al quale spetta prendere le iniziative del caso;
Emendamento 3
Articolo 1, paragrafo 1
1.  Lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore sono fissati dalla presente decisione in conformità degli articoli 195, paragrafo 4 del trattato CE, 20 D, paragrafo 4 del trattato CECA e 107 D, paragrafo 4 del trattato CEEA.
1.  Lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore sono fissati dalla presente decisione in conformità degli articoli 195, paragrafo 4 del trattato CE e 107 D, paragrafo 4 del trattato CEEA.
Emendamento 4
Articolo 3, paragrafo 2, comma 1
2.  Le istituzioni e gli organi comunitari hanno l'obbligo di fornire al mediatore le informazioni che egli richiede loro e gli permettono la consultazione dei loro fascicoli. Essi possono rifiutarvisi soltanto per motivi di segreto professionale debitamente giustificati.
2.  Le istituzioni e gli organi comunitari hanno l'obbligo di fornire al mediatore le informazioni che egli richiede loro e gli permettono la consultazione dei loro fascicoli. L'accesso a informazioni o documenti classificati, in particolare documenti sensibili conformemente all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1049/20011, è soggetto all'osservanza, da parte del mediatore, di norme rigorosamente equivalenti a quelle in vigore nell'istituzione o nell'organo in questione.
Le istituzioni e gli organi che trasmettono informazioni o documenti classificati quali indicati al primo comma informano il mediatore di tale classificazione.
Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma, il mediatore può concordare con le istituzioni e gli organi le modalità operative per l'accesso a informazioni classificate e ad altre informazioni soggette all'obbligo del segreto professionale.
________________
1 Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). .
Emendamento 5
Articolo 3, paragrafo 2, comma 5
I funzionari e gli altri agenti delle istituzioni e degli organi comunitari sono tenuti a testimoniare, a richiesta del mediatore; essi rendono dichiarazioni a nome delle loro amministrazioni e in base alle istruzioni di queste e restano vincolati dall'obbligo del segreto professionale.
I funzionari e gli altri agenti delle istituzioni e degli organi comunitari sono tenuti a testimoniare, a richiesta del mediatore; essi restano vincolati dalle pertinenti disposizioni dello statuto dei funzionari, segnatamente dall'obbligo del segreto professionale.
Emendamento 6
Articolo 4
1.  Il mediatore e il personale alle sue dipendenze - ai quali si applicano gli articoli 287 del trattato CE, 47, paragrafo 2 del trattato CECA e 194 del trattato CEEA - sono tenuti a non divulgare le informazioni e i documenti di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle indagini da loro svolte. Essi hanno altresì l'obbligo della riservatezza nei confronti di informazioni che possano recar pregiudizio alla persona che sporge denuncia o a qualsiasi altra persona interessata, fatto salvo il disposto del paragrafo 2.
1.  Il mediatore e il personale alle sue dipendenze - ai quali si applicano gli articoli 287 del trattato CE e 194 del trattato CEEA - sono tenuti a non divulgare le informazioni e i documenti di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle indagini da loro svolte. Essi hanno altresì l'obbligo di non divulgare informazioni classificate, né documenti trasmessi al mediatore come documenti sensibili conformemente all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1049/2001, o come documenti che rientrano nell'ambito della legislazione comunitaria concernente la protezione dei dati personali, né informazioni che possano recar pregiudizio alla persona che sporge denuncia o a qualsiasi altra persona interessata, fatto salvo il disposto del paragrafo 2.
Il mediatore e il personale alle sue dipendenze trattano le richieste di terzi per l'accesso ai documenti ottenuti dal mediatore durante le indagini conformemente alle condizioni e ai limiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1049/2001, in particolare l'articolo 4.
2.  Qualora, nell'ambito di un'indagine, venga a conoscenza di fatti aventi, a suo giudizio, un'incidenza penale, il mediatore li comunica immediatamente alle autorità nazionali competenti tramite le Rappresentanze permanenti degli Stati membri presso le Comunità europee nonché, se del caso, all'istituzione comunitaria da cui dipende il funzionario o l'agente interessato; quest'ultima potrebbe eventualmente applicare l'articolo 18, secondo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee. Il mediatore può altresì informare l'istituzione o l'organo comunitario interessato dei fatti riguardanti, sotto il profilo disciplinare, il comportamento di uno dei loro funzionari o agenti.
2.  Qualora, nell'ambito di un'indagine, venga a conoscenza di fatti aventi, a suo giudizio, un'incidenza penale, il mediatore li comunica immediatamente alle autorità nazionali competenti tramite le Rappresentanze permanenti degli Stati membri presso le Comunità europee oppure alle istituzioni o agli organi comunitari competenti; se del caso, il mediatore informa anche l'istituzione o l'organo comunitario da cui dipende il funzionario o l'agente interessato, che potrebbero eventualmente applicare l'articolo 18, secondo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee. Il mediatore può altresì informare l'istituzione o l'organo comunitario interessato dei fatti riguardanti, sotto il profilo disciplinare, il comportamento di uno dei loro funzionari o agenti.
Emendamento 7
Articolo 5
Qualora ciò contribuisca a rendere più efficaci le proprie indagini e a migliorare la tutela dei diritti e degli interessi delle persone che sporgono denuncia, il mediatore può cooperare con le autorità corrispondenti che esistono in taluni Stati membri, nel rispetto delle legislazioni nazionali applicabili. Il mediatore non può esigere, in tal modo, documenti ai quali non avrebbe accesso ai sensi dell'articolo 3.
Qualora ciò contribuisca a rendere più efficaci le proprie indagini e a migliorare la tutela dei diritti e degli interessi delle persone che sporgono denuncia, il mediatore può cooperare con le autorità corrispondenti che esistono in taluni Stati membri, nel rispetto delle legislazioni nazionali applicabili. Il mediatore non può esigere, in tal modo, documenti ai quali non avrebbe accesso ai sensi dell'articolo 3. Il mediatore può, alle stesse condizioni, cooperare con altre istituzioni per promuovere e proteggere i diritti fondamentali.
"

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a

Per il Parlamento europeo

Il presidente

(1) Il voto sulla proposta di risoluzione (A6-0076/2008) è stato rinviato ad altra data in attesa della conclusione della procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 4 del Trattato CE e all'articolo 107 D, paragrafo 4 del trattato Euratom.
(2) GU C 303 del 14.12.2007, pag. 1.


Donazione e trapianto di organi: Azioni politiche a livello dell'Unione europea
PDF 153kWORD 85k
Risoluzione del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 sulla donazione e il trapianto di organi: azioni politiche a livello UE (2007/2210(INI))
P6_TA(2008)0130A6-0090/2008

Il Parlamento europeo,

–   visto l'articolo 152, paragrafo 4, lettera a) del trattato CE,

–   vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla donazione e il trapianto di organi: azioni politiche a livello UE (COM(2007)0275), e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che correda la comunicazione: Sintesi della valutazione d'impatto (SEC(2007)0705),

–   vista la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani(1),

–   vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati(2),

–   vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche(3),

–   vista la direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano(4),

–   visti i principi orientativi dell'Organizzazione mondiale per la sanità sul trapianto di organi umani,

–   vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti dell'uomo e la biomedicina e il suo protocollo addizionale relativo al trapianto di organi e tessuti di origine umana,

–   vista la relazione del Consiglio d'Europa "Far fronte alla penuria di organi. Situazione attuale e strategie per migliorare la donazione di organi" (1999),

–   vista la relazione del Consiglio d'Europa "Guida alla sicurezza e alla garanzia della qualità degli organi, dei tessuti e delle cellule"(5),

–   visto il documento del 13 settembre 2007 facente seguito alla prima riunione a livello comunitario di esperti nazionali in materia di donazione e di trapianto di organi(6),

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione giuridica e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0090/2008),

A.   considerando che la necessità di trapianti di organi nell'Unione europea è aumentata costantemente e più rapidamente del numero di organi donati; considerando che, sulle liste di attesa di tutta l'Unione europea, sono più di 60 000 i pazienti che attendono trapianti e che un numero rilevante di pazienti muore per la cronica penuria di organi; che l'aumento del numero di donatori non porta a una riduzione delle liste di attesa,

B.   considerando che il traffico di organi, la commercializzazione e il turismo dei trapianti, come tali incompatibili con il rispetto per la dignità umana, sono in rapido sviluppo; considerando che vi è un legame tra penuria di organi e traffico; considerando che è necessario disporre di ulteriori dati sul traffico di organi,

C.   considerando che le questioni di sicurezza sono sovente ignorate quando il trapianto di organi praticato ha un carattere commerciale illecito, il che può mettere in pericolo la vita del donatore e del ricevente,

D.   considerando che quattro Stati membri non hanno ancora ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, cinque Stati membri non hanno ratificato il relativo protocollo aggiuntivo per prevenire, eliminare e punire la tratta di esseri umani, specialmente donne e bambini ("il Protocollo di Palermo"), che nove Stati membri non hanno ratificato il protocollo facoltativo della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo sulla vendita di bambini, la prostituzione infantile e la pedopornografia, e che diciassette Stati membri non hanno ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro il traffico di esseri umani,

E.   considerando che, sebbene le stime attuali pongano il traffico di organi in posizione relativamente bassa tra tutte le forme di traffico illecito, esso sta diventando sempre più un problema globale che si verifica all'interno e attraverso le frontiere nazionali ed è sostenuto dalla domanda (sono stimati tra i 150 e i 250 casi all'anno nell'Unione europea),

F.   considerando che il traffico di organi e tessuti è una forma di traffico di esseri umani, che comporta gravi violazioni dei diritti umani fondamentali, e in particolare della dignità e dell'integrità fisica umana, che esso può minare la fiducia dei cittadini nel sistema di trapianti legali e che ciò può portare a un'ulteriore penuria di offerta di organi e tessuti donati volontariamente,

G.   considerando che la qualità, la sicurezza, l'efficacia e la trasparenza sono essenziali se la società intende raccogliere i benefici che il trapianto può offrire in quanto terapia,

H.   considerando che il trapianto di organi è l'unica cura esistente per insufficienze terminali di organi quali fegato, polmone e cuore e la cura più efficace in termini di costi per l'insufficienza renale in fase terminale; che il trapianto dà la possibilità di salvare delle vite e di offrire una migliore qualità di vita,

I.   considerando che esistono considerevoli differenze tra gli Stati membri e all'interno degli stessi per quanto riguarda i tassi di trapianto, la provenienza degli organi (ciò è a dire se da donatori viventi o deceduti) e perfino discrepanze quanto alle esigenze di qualità e di sicurezza in materia di donazione e di trapianto di organi, mentre l'approccio organizzativo al trapianto varia da uno Stato membro all'altro, il che comporta norme disuguali in seno all'Unione europea,

J.   considerando che negli Stati membri vigono quadri giuridici diversi (in alcuni Stati membri vi è un sistema fondato sulla volontà favorevole; in altri, invece, sulla volontà contraria) e che le esperienze di vari Stati membri mostrano che l'impatto del sistema giuridico sul numero di donatori è alquanto limitato,

K.   considerando che l'alternativa al trapianto è spesso la cura intensiva, che è spiacevole per il paziente e comporta un onere per i sistemi sanitari e per i familiari dei pazienti nonché per quanti li assistono,

L.   considerando che la donazione e il trapianto di organi sono questioni sensibili e complesse, che comprendono non soltanto aspetti medici, ma anche giuridici ed etici, il cui sviluppo richiede la piena partecipazione della società civile,

M.   considerando che l'uso di organi a fini terapeutici comporta un rischio di trasmissione di malattie infettive o di altro genere,

N.   considerando che parecchi organi sono già oggetto di scambio tra gli Stati membri e che già esistono diverse organizzazioni europee (per esempio, Scandiatransplant e Eurotransplant) per lo scambio di organi,

O.   considerando che le esperienze esistenti (ad esempio, il modello spagnolo, il progetto belga GIFT, DOPKI, e l'alleanza per la donazione di organi ed il trapianto (Alliance-O) mostrano risultati positivi e che è opportuno tenerne conto,

P.   considerando che la consapevolezza pubblica e un'informazione concreta e positiva come pure una formazione avanzata degli operatori del settore e le capacità di comunicazione di questi ultimi hanno un ruolo importante da svolgere per accrescere la volontà di donare gli organi,

Q.   considerando che, al fine di ridurre al minimo il numero di persone che in futuro necessiteranno di trapianti di organi o di reni, è opportuno introdurre efficaci misure di sanità pubblica per agevolare la diagnosi precoce e la gestione delle malattie croniche che causano il cattivo funzionamento di un organo, ad esempio le malattie croniche dei reni,

1.   accoglie favorevolmente la summenzionata comunicazione della Commissione che propone un approccio integrato, fondato su tre pilastri, che è particolarmente apprezzabile;

Strumento giuridico

2.   attende con impazienza la proposta della Commissione di una direttiva che individui le esigenze di qualità e di sicurezza per la donazione, il reperimento, il controllo, la conservazione, il trasporto e la distribuzione attraverso l'Unione europea di organi nonché le risorse necessarie per attuare tali requisiti; sottolinea, tuttavia, che il prossimo quadro legislativo non dovrebbe comportare un eccessivo onere amministrativo per gli Stati membri o per i fornitori di servizi né dovrebbe mettere in causa il ricorso alle buone prassi esistenti o alle prassi adattate alle condizioni e circostanze prevalenti nei singoli Stati membri o contenere esigenze che potrebbero determinare una riduzione del numero di donatori potenziali e effettivi;

3.   rileva che la nuova direttiva dovrebbe completare e rafforzare gli sforzi attuati dagli Stati membri per pervenire ad un metodo attivo ed efficace di coordinamento, senza impedire l'introduzione o il mantenimento di misure più rigorose;

4.   sottolinea che la direttiva dovrebbe adeguarsi ai progressi effettuati dalla scienza medica;

Cooperazione tra Stati membri

5.   esprime la sua preoccupazione dinanzi all'insufficienza di organi umani disponibili per il trapianto per far fronte alle necessità dei pazienti; ritiene che la riduzione della penuria di organi (e di donatori) costituisca la principale sfida che gli Stati membri si trovano ad affrontare per quanto riguarda i trapianti di organi; ricorda che, attualmente, in Europa, molte migliaia di pazienti sono attualmente inseriti in liste d'attesa che registrano un notevole tasso di mortalità;

6.   prende atto del fatto che l'assegnazione di organi dovrebbe essere basata sulla capacità medica del paziente di accettare un organo; ritiene che la discriminazione, sulla base di disabilità che non hanno alcuna rilevanza sulle possibilità del paziente di accettare un organo, non dovrebbe essere tollerata;

7.   rileva il fatto che la donazione di organi è un dono; sottolinea, quindi, che, malgrado l'importanza di trovare una risposta alla grave penuria di organi nell'Unione europea, deve essere rispettata e protetta anche la libera scelta di donare o meno un organo;

8.   prende atto delle notevoli differenze per quanto riguarda la provenienza degli organi (donatori deceduti o viventi) in seno all'Unione europea, delle sostanziali differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda la riuscita nell'aumentare il pool di donatori, dei divari tra gli Stati membri quanto alle esigenze di qualità e di sicurezza, dei vari approcci organizzativi alla donazione e al trapianto di organi e delle differenze nell'istruzione e nella formazione di professionisti medici e paramedici; ritiene che detti divari possano essere spiegati in parte da un insieme di fattori economici, strutturali, amministrativi, culturali, etici, religiosi, storici, sociali e giuridici, benché il fattore cruciale sembri essere il modo in cui è organizzato l'intero processo che porta alla donazione e al trapianto;

9.   crede, quindi, fermamente che esista un significativo potenziale di condivisione dell'esperienza tra gli Stati membri al fine di aumentare i tassi di donatori e uniformare l'accesso al trapianto in tutta l'Unione europea; attende quindi con impazienza il piano d'azione della Commissione per una cooperazione potenziata tra Stati membri al fine di:

   - aumentare la disponibilità di organi,
   - potenziare l'efficienza e l'accessibilità dei sistemi di trapianto,
   - sensibilizzare l'opinione pubblica,
   - garantire qualità e sicurezza;

10.   sottolinea, pertanto, che la creazione di sistemi operativi ben strutturati e la promozione di modelli di successo negli Stati membri e tra di essi e, qualora appropriato, a livello internazionale, sono della massima importanza; suggerisce che i sistemi operativi dovrebbero includere un adeguato quadro giuridico, un'infrastruttura tecnica e logistica, un sostegno psicologico ed organizzativo e una struttura organizzativa appropriata, a livello ospedaliero e sovraospedaliero, che si avvalga di professionisti altamente qualificati, associato a disposizioni chiare sulla tracciabilità e un'assegnazione ed accesso equi ed efficaci al sistema di trapianto;

Aumentare la disponibilità degli organi

11.   sottolinea che gli Stati membri sono competenti per il proprio modello giuridico; prende atto che nell'Unione Europea esistono due modelli, ciascuno con diverse varianti; ritiene superfluo adattare o armonizzare i sistemi giuridici; invita gli Stati membri a disporre una normativa che consenta la possibilità di nominare un rappresentante legale capace di decidere in merito alla donazione dopo il decesso di una persona;

12.   invita gli Stati membri a conseguire il pieno potenziale di donazioni post-mortem; esorta, quindi, gli Stati membri ad investire al massimo nel miglioramento dei propri sistemi organizzativi:

   - sensibilizzando, istruendo e formando personale medico e paramedico,
   - sostenendo finanziariamente gli ospedali nella designazione di coordinatori dei trapianti interni (medici che lavorano all'interno della terapia intensiva, con il supporto di un'équipe medica) il cui compito sarà di individuare attivamente i potenziali donatori e di avvicinare le loro famiglie,
   - attuando programmi di miglioramento della qualità in ogni ospedale o gruppo di ospedali nell'Unione europea, dove esista una prova evidente di un potenziale per la donazione di organi;

13.   invita gli Stati membri, al fine di aumentare la disponibilità di organi, a valutare il ricorso ad organi di donatori provenienti dal pool "esteso" (e.g. donatori più anziani o donatori con talune malattie) tenendo presenti considerazioni in tema di qualità e di sicurezza;

14.   ritiene che si possano effettuare trapianti facendo ricorso a un organo non ottimale; ritiene che spetti poi all'équipe trapianti, di concerto con il paziente e/o la sua famiglia, di prendere decisioni in merito all'impiego degli organi per i singoli pazienti sulla base di un'analisi del rapporto rischio-beneficio;

15.   invita gli Stati membri che autorizzano la donazione di organi da viventi a tenere in debita considerazione gli aspetti della qualità e della sicurezza; sottolinea, tuttavia, che la donazione da viventi dovrebbe essere considerata come complementare alla donazione dopo la morte;

16.   riconosce che quando il pool è "esteso" i medici possono trovarsi confrontati a maggiori probabilità di rigetto degli organi e a un declino graduale delle funzioni dell'organo trapiantato e chiede, pertanto, alla Commissione e agli Stati membri di sostenere metodi volti a prevenire e a curare il rigetto di organi, affinché i medici possano ricorrere con fiducia ad organi provenienti dal pool "esteso";

17.   riconosce che la biotecnologia offre già mezzi che permettono di evitare il rischio di rigetto di organi trapiantati, ad esempio trattamenti che riducono il tasso di rigetto, il che a sua volta comporta una maggiore disponibilità di organi, consentendo ai medici di curare, quando non di prevenire, il rigetto; ritiene che, riducendo il rischio associato a programmi estesi per il trapianto di organi, ciò torni a vantaggio di un pool di donatori "esteso";

18.   chiede agli Stati membri di abrogare, prima del gennaio 2010, la normativa che limita al loro territorio l'uso di organi donati;

19.   chiede agli Stati membri di adottare le misure necessarie nei settori dell'istruzione e della formazione, del lavoro d'équipe e della remunerazione dei chirurghi di trapianti;

20.   sottolinea l'importanza di finanziare il reperimento di organi e trapianti su una linea di bilancio separata, in modo da non rendere i trapianti un disincentivo per gli ospedali;

21.   insiste sulla necessità che le donazioni di organi permangano rigorosamente non commerciali;

22.   appoggia le misure volte a proteggere i donatori, sia dal punto di vista medico sia dal punto di vista psicologico e sociale, e a garantire che la donazione di organi sia effettuata in modo altruistico e volontario, escludendo i pagamenti tra i donatori e i riceventi, essendo ogni pagamento unicamente circoscritto al compenso che è strettamente limitato alle spese e agli inconvenienti relativi alla donazione; chiede agli Stati membri di garantire che sia preservato l'anonimato dei donatori deceduti e dei donatori in vita non legati da vincoli genetici o emotivi ai riceventi, qualora la legislazione nazionale autorizzi tali donazioni; esorta gli Stati membri a definire le condizioni secondo cui può essere concesso un compenso;

23.   insiste affinché gli Stati membri approvino o mantengano disposizioni giuridiche rigorose in relazione ai trapianti da donatori viventi non consanguinei, allo scopo di rendere il sistema trasparente ed escludere la possibilità di vendita illecita di organi o di coercizione di donatori, in modo tale che le donazioni da donatori viventi non consanguinei possano essere possibili solo in base a condizioni definite per legge e previa autorizzazione di un apposito organo indipendente:

24.   insiste affinché gli Stati membri garantiscano che i donatori viventi non subiscano discriminazioni, in particolare dai sistemi assicurativi;

25.   insiste affinché gli Stati membri garantiscano il rimborso dei costi sociali per i donatori viventi;

26.   ritiene che, in futuro, a condizione di garantire la tracciabilità, la biotecnologia possa offrire la possibilità ai ricercatori di creare organi a partire dai tessuti e dalle cellule esistenti, tanto dei pazienti stessi quanto dei donatori di tessuti; invita la Commissione a promuovere tale ricerca, che spesso è effettuata da piccole e medie imprese biotecnologiche emergenti nell'Unione europea, nell'ambito di quadri culturali ed etici fissati dagli Stati membri, della Carta sui diritti fondamentali e della Convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti umani e sulla biomedicina;

27.   rileva che numerose sperimentazioni cliniche sugli esseri umani hanno dimostrato l'efficienza del trattamento con cellule staminali adulte in numerose terapie di sostituzione cellulare;

Efficienza e accessibilità dei sistemi di trapianto

28.   prende atto che, benché vari Stati membri abbiano introdotto una registrazione obbligatoria per le procedure di trapianto e benché esistano taluni registri volontari, non esiste un sistema globale per raccogliere i dati sui vari tipi di trapianto e i loro risultati; appoggia fermamente la creazione di registri nazionali di controllo dei donatori viventi, pazienti trapiantati e procedure di trapianto; rileva che i registri devono essere regolarmente aggiornati; sottolinea l'importanza della comparabilità dei dati tra gli Stati membri dell'Unione europea;

29.   invita la Commissione a raccomandare agli Stati membri degli orientamenti in materia di registrazione, intesi a garantire che la persona registrata fornisca alcune informazioni sulla sua storia clinica e ad assicurare la qualità e la sicurezza degli organi del donatore, considerato che la registrazione non si limita alla semplice azione di registrare, ma comporta delle conseguenze sia per il donatore sia per il ricevente;

30.   invita la Commissione a promuovere lo sviluppo di un nucleo di norme tecniche ed etiche per la gestione della sicurezza, della qualità e dell'efficacia della donazione di organi nel quadro delle donazioni e dei trapianti, che possa fungere da modello per gli Stati membri; invita la Commissione a creare un meccanismo comunitario che promuova le attività di coordinamento tra gli Stati membri per quanto riguarda la donazione e il trapianto di organi;

31.   ritiene che un beneficio supplementare della collaborazione tra gli Stati membri, che è insufficientemente sottolineato nella summenzionata comunicazione della Commissione, sia il valore potenziale della messa in comune degli organi tra gli Stati membri, in termine di possibilità mediche e tecniche, sempre tenendo conto però delle limitazioni geografiche in questi scambi e dei potenziali effetti sulla vitalità degli organi; sottolinea, a tal riguardo, i risultati positivi conseguiti da sistemi internazionali; è convinto che la messa in comune degli organi possa essere molto utile soprattutto nel caso di procedure di trapianto difficili (per esempio, nel caso di pazienti dalle necessità particolarmente sensibili o urgenti o pazienti in condizioni particolari, per i quali è difficile trovare un donatore idoneo);

32.   invita la Commissione, insieme agli Stati membri, a eseguire uno studio su tutti gli aspetti relativi al trapianto di organi per i cittadini non UE residenti negli Stati membri e ad elaborare un codice deontologico che individui le regole e le condizioni secondo cui gli organi provenienti da donatori UE deceduti possano essere assegnati a cittadini non UE;

33.   sottolinea che una buona cooperazione tra i professionisti sanitari e le autorità competenti è necessaria e fornisce un valore aggiunto; invita la Commissione a promuovere alleanze tra le organizzazioni nazionali di trapianti negli Stati membri che implichino una cooperazione a livello giuridico, etico e tecnico; riconosce che esistono situazioni nella medicina dei trapianti che non possono essere adeguatamente risolte negli Stati membri con un limitato pool di donatori; è convinto che i piccoli Stati membri, in particolare, possano chiaramente trarre beneficio dalla cooperazione europea;

34.   chiede che sia istituita una carta UE di donatore di organi, complementare rispetto ai sistemi nazionali esistenti;

35.   ritiene che la cooperazione internazionale sia auspicabile in modo da promuovere la disponibilità e la sicurezza degli organi; sottolinea che sarebbero utili norme a carattere generale sulle migliori prassi mediche, le tecniche diagnostiche e la conservazione; invita gli Stati membri a promuovere attivamente tale cooperazione e ad applicare tale sistema di regole generali;

Accrescere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica

36.   sottolinea l'importanza di accrescere la consapevolezza pubblica sulla donazione e sul trapianto di organi dal momento che può permettere di individuare i donatori di organi e, di conseguenza, accrescere la disponibilità di organi; invita, pertanto, la Commissione, gli Stati membri e la società civile a potenziare strutturalmente la promozione della donazione di organi, in particolare tra i giovani nelle scuole; propone, a tal riguardo, di ricorrere a note personalità (per esempio, sportivi di ambo i sessi) e a pacchetti educativi;

37.   sottolinea che le informazioni sulla donazione e il trapianto di organi andrebbero fornite in modo trasparente, imparziale e non indirizzato, e dovrebbero riguardare lo scopo delle donazioni, vale a dire che può trattarsi sia di donazioni multiple di organi che di tessuti;

38.   sottolinea che la libera scelta di donare o non donare un organo è un diritto esclusivo del donatore e va rispettata e che la donazione deve essere considerata un dono di un essere umano ad un altro; fa rilevare che tale concetto deve trovare riscontro nel linguaggio utilizzato, evitando terminologia economica che suggerisce che gli organi possono essere trattati alla stregua di una merce del mercato interno;

39.   chiede alla Commissione di prendere in esame l'ulteriore sviluppo ed espansione della pagina web europea esistente sulla donazione di organi(7), e di quella dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS)(8), per coprire tutti gli Stati membri, in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea, allo scopo di offrire tutte le informazioni e i dati rilevanti sulla donazione e il trapianto di organi;

40.   invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere la Giornata mondiale del donatore e raccomanda azioni che mettano in evidenza i buoni risultati e l'importanza dei trapianti;

41.   è convinto che un modo particolarmente efficace di aumentare la disponibilità di organi sia quello di fornire maggiori informazioni al pubblico anche a livello locale e regionale; invita la Commissione, gli Stati membri e le organizzazioni della società civile, le chiese, le comunità religiose ed umaniste a partecipare a tale sforzo volto ad accrescere la consapevolezza pubblica sulla possibilità della donazione di organi tenendo presenti, allo stesso tempo, le specificità culturali in ogni Stato membro; sottolinea l'importante ruolo che i donatori registrati svolgono nella promozione delle donazioni di organi, convincendo familiari ed amici ed incoraggiandoli a divenire loro stesso donatori;

42.   riconosce che è importante migliorare le abilità comunicative dei professionisti della sanità elaborando, per esempio, orientamenti informativi; sottolinea la necessità di un comportamento professionale verso la comunicazione come pure di un appoggio da parte di esperti in tale settore; ritiene che si dovrebbe accordare particolare attenzione tanto al contenuto del messaggio quanto al miglior modo di trattare gli argomenti più controversi; sottolinea l'esigenza di regolari incontri con i rappresentanti dei mezzi d'informazione per pubblicizzare i buoni risultati e l'importanza dei trapianti;

43.   sostiene l'istituzione di una "hotline" dotata di un numero telefonico unico, gestito da un'organizzazione nazionale dei trapianti, qualora tale organizzazione esista, in servizio 24 ore al giorno, presso la quale operano professionisti esperti, opportunamente formati, in grado di fornire rapidamente informazioni (mediche, giuridiche) pertinenti ed accurate a tutte le parti interessate;

44.   invita la Commissione a sostenere la ricerca in materia di donazione e di trapianto di organi attraverso le frontiere nazionali per far fronte all'impatto dell'etnicità, del paese di origine, della religione, del livello di educazione e della classe socioeconomica sulla decisione di offrire organi in donazione; invita la Commissione e gli Stati membri a divulgare rapidamente i risultati della ricerca onde informare il pubblico e modificare le percezioni erronee;

Migliorare qualità e sicurezza

45.   riconosce che è della massima importanza garantire la qualità e la sicurezza della donazione e del trapianto di organi; mette in evidenza che ciò avrà un impatto sulla riduzione dei rischi di trapianto e ridurrà, pertanto, gli effetti negativi; riconosce che le azioni in materia di qualità e di sicurezza potrebbero avere ripercussioni sulla disponibilità di organi e viceversa; invita la Commissione ad aiutare gli Stati membri a sviluppare la loro capacità di creare e sviluppare regolamentazioni nazionali e un quadro regolamentare volto a potenziare la qualità e la sicurezza, senza che ciò abbia ripercussioni negative sulla disponibilità degli organi destinati ai trapianti;

46.   riconosce che i risultati post-trapianto dovrebbero essere controllati e valutati; sottolinea che si dovrebbe promuovere una metodologia comune per l'analisi dei dati, sulla base delle migliori prassi attualmente in vigore negli Stati membri, per consentire una comparabilità ottimale dei risultati;

47.   chiede agli Stati membri di estendere il periodo di monitoraggio dei pazienti che hanno subito un trapianto a diversi anni e, preferibilmente, lungo l'intero arco della vita del paziente e/o finché l'organo trapiantato funziona;

48.   chiede alla Commissione di stanziare risorse nell'ambito del settimo programma quadro europeo per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e le attività dimostrative (2007-2013) per promuovere la ricerca volta a migliorare e rendere più sensibili le tecniche diagnostiche in grado di individuare precocemente e con efficacia patologie nocive, come HIV/AIDS, epatite e altro, dato che un aspetto importante del trapianto di organi è garantire la sicurezza rispetto a diversi fattori e agenti nocivi esistenti negli organi del donatore;

Traffico di organi

49.  mette in evidenza che esiste un legame tra la penuria di organi e il loro traffico, dato che quest'ultimo compromette la credibilità del sistema per potenziali donatori volontari e non retribuiti; sottolinea che qualsiasi sfruttamento commerciale di organi non è etico ed è contrario ai valori umani più fondamentali; sottolinea che la donazione di organi dettata da considerazioni di carattere finanziario degrada il dono dell'organo a semplice merce di scambio, il che costituisce una violazione della dignità umana e viola l'articolo 21 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina ed è proibito ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

50.   invita la Commissione a lottare, nel caso dei paesi terzi, contro il traffico di organi e di tessuti, che dovrebbe essere oggetto di un divieto universale in cui rientra il trapianto di organi e di tessuti prelevati da minorenni, da disabili mentali o da prigionieri giustiziati; chiede alla Commissione e agli Stati membri di sensibilizzare la comunità internazionale su tale questione;

51.   ritiene che, per combattere il traffico di organi nelle parti più povere del mondo, sia necessario adottare una strategia a lungo termine, finalizzata ad abolire le disuguaglianze sociali che sono alla radice di tali pratiche; sottolinea che, per poter combattere la pratica della vendita di organi in cambio di soldi (specialmente nei paesi in via di sviluppo), occorre predisporre meccanismi di tracciabilità al fine di impedire che questi organi entrino nell'Unione europea;

52.   invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure per prevenire il "turismo di trapianti", segnatamente elaborando orientamenti volti a proteggere i donatori più poveri e vulnerabili contro il rischio di essere vittime del traffico di organi e adottando misure che accrescano la disponibilità di organi ottenuti in modo legale e mediante lo scambio di registrazioni di liste di attesa fra le organizzazioni per lo scambio di organi per evitare iscrizioni multiple alle liste; invita la Commissione a promuovere, attraverso il settore della giustizia, della libertà e della sicurezza, un approccio comune volto a redigere informazioni sulla legislazione nazionale in materia di traffico di organi e ad individuare i principali problemi e le possibili soluzioni; rileva, a tal fine, che occorre stabilire un sistema di tracciabilità e responsabilità per il materiale umano;

53.   esorta gli Stati membri, ove necessario, a modificare i rispettivi codici penali per far sì che i responsabili del traffico di organi siano adeguatamente perseguiti comprendendo sanzioni per il personale medico coinvolto nel trapianto di organi ottenuti dal traffico illecito, effettuando nel contempo ogni sforzo per scoraggiare i potenziali riceventi dal cercare organi e tessuti che siano stati oggetto di tale traffico; sottolinea che si dovrebbe prendere in considerazione la previsione della responsabilità penale a carico dei cittadini dell'Unione europea che abbiano acquistato organi all'interno o all'esterno dell'Unione europea;

54.   chiede agli Stati membri di effettuare i passi necessari per vietare ai professionisti della sanità di agevolare il traffico di organi e tessuti (ad esempio, indirizzando pazienti a un servizio di trapianti estero che si sappia essere coinvolto in un traffico) ed esorta i fornitori di assicurazioni sulla salute a facilitare attività che promuovano direttamente o indirettamente il traffico connesso al trapianto di organi, per esempio rimborsando i costi sostenuti per ottenere un trapianto illegale;

55.   ritiene che gli Stati membri debbano assicurare la formazione delle proprie autorità preposte all'applicazione della legge e quella del personale medico in materia di traffico di organi, affinché sia denunciato alla polizia qualsiasi caso noto;

56.   chiede agli Stati membri di firmare, ratificare e dare attuazione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani e al Protocollo di Palermo, se non l'hanno ancora fatto;

57.   deplora il fatto che, poiché Europol sostiene che non vi sono casi documentati di vendita e traffico di organi, non abbia presentato alcuna indagine in materia; fa riferimento alle relazioni del Consiglio d'Europa e dell'OMS che evidenziano chiaramente che il commercio di organi costituisce un problema anche per gli Stati membri dell'Unione europea e chiede alla Commissione e a Europol di migliorare il monitoraggio dei casi di traffico di organi e di trarre le necessarie conclusioni;

58.   chiede alla Commissione e al Consiglio di aggiornare il piano d'azione sulla tratta di esseri umani e di comprendervi il traffico di organi, affinché aumenti la cooperazione fra le autorità nazionali interessate;

59.   chiede altresì che il piano d'azione faccia riferimento a dati certi e verificati per quantità, tipologia e provenienza degli organi oggetto del traffico illecito;

o
o   o

60.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all'OMS, al Consiglio d'Europa e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 102 del 7.4.2004, pag. 48.
(2) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(3) GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.
(4) GU L 121 dell'1.5.2001, pag. 34.
(5) Terza edizione, 2007.
(6) SANCO C6 EFZ/gsc D (2007) 360346.
(7) www.eurodonor.org (e/o eurocet.org).
(8) www.transplant-observatory.org.


Contributo del volontariato alla coesione economica e sociale
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Risoluzione del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 sul contributo del volontariato alla coesione economica e sociale (2007/2149(INI))
P6_TA(2008)0131A6-0070/2008

Il Parlamento europeo,

–   vista la quarta relazione sulla coesione economica e sociale (COM(2007)0273),

–   vista la decisione n. 1904/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce, per il periodo 2007-2013, il programma Europa per i cittadini mirante a promuovere la cittadinanza europea attiva(1),

–   vista la decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce il programma Gioventù in azione per il periodo 2007-2013(2),

–   vista la decisione 2006/144/CE del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013)(3),

–   vista la decisione 2006/702/CE del Consiglio, del 6 ottobre 2006, sugli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione(4),

–   vista la risoluzione del Consiglio e dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 13 novembre 2006, concernente la realizzazione degli obiettivi comuni per la partecipazione e l'informazione dei giovani al fine di promuovere la loro cittadinanza europea attiva(5),

–   vista la comunicazione della Commissione intitolata "Favorire il pieno coinvolgimento dei giovani nell'istruzione, nell'occupazione e nella società" (COM(2007)0498),

–   vista la comunicazione della Commissione intitolata "Il futuro demografico dell'Europa, trasformare una sfida in un'opportunità" (COM(2006)0571),

–   vista la raccomandazione 2001/613/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 luglio 2001, relativa alla mobilità nella Comunità degli studenti, delle persone in fase di formazione, di coloro che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori(6),

–   vista la propria risoluzione del 13 marzo 2007 sulla responsabilità sociale delle imprese: un nuovo partenariato(7),

–   visto il parere del Comitato delle regioni sul contributo del volontariato alla coesione economica e sociale(8),

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema "Le attività di volontariato, il loro ruolo nella società europea e il loro impatto"(9),

–   visto il parere del Comitato delle regioni sul tema "Il ruolo delle organizzazioni del volontariato: un contributo ad una società europea"(10),

–   visti gli articoli 158 e 159 del trattato CE,

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0070/2008),

A.   considerando che secondo stime attendibili oltre 100 milioni di cittadini dell'Unione europea svolgono attività di volontariato(11),

B.   considerando che, secondo le prime conclusioni in merito all'applicazione del Manuale delle Nazioni Unite sugli enti senza scopo di lucro (NPI, Non-Profit Institutions), il contributo economico di tali enti è pari in media al 5% del PIL e oltre un quarto di tale cifra, anche facendo una stima prudente, è dovuto al tempo impiegato in attività di volontariato(12),

C.   considerando che il volontariato è un'importante forza che alimenta la società civile e rafforza la solidarietà - uno dei valori fondamentali dell'Unione europea - ed è anche una componente essenziale a sostegno dei programmi comunitari di sviluppo, in particolare in quegli Stati membri che stanno ora emergendo da un periodo transitorio post-comunista,

D.   considerando che un recente studio di organizzazioni che si avvalgono di volontari in tutta Europa ha dimostrato un alto livello di valore aggiunto: per ogni euro che hanno speso per sostenere l'attività dei volontari le organizzazioni hanno ricavato in media un rendimento compreso tra 3 EUR e 8 EUR(13),

E.   considerando che è necessario un pieno riconoscimento del contributo assai significativo che il volontariato dà alla creazione di capitale sociale,

F.   considerando che un finanziamento sostenibile, soprattutto ai fini amministrativi, è d'importanza fondamentale per le organizzazioni di volontariato e per il lavoro volontario in generale,

G.   considerando che la recente relazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro ha individuato nel capitale sociale un elemento chiave per la messa a punto di politiche miranti a promuovere lo sviluppo dell'economia rurale(14),

H.   considerando che la tesi centrale di un recente studio su un programma Urban attuato con successo ad Aarhus è che i cittadini di quella località e l'impegno dei volontari sono stati elementi decisivi per la riuscita della realizzazione del programma(15),

I.   considerando che il volontariato non solo ha un valore economico misurabile, ma può anche consentire risparmi significativi per i servizi pubblici e che in tale contesto è importante garantire che l'attività di volontariato vada ad aggiungersi ai servizi pubblici e non serva a sostituirli,

J.   considerando che il volontariato contribuisce allo sviluppo personale e sociale dei volontari ed ha un impatto positivo in seno alla comunità, ad esempio sulle relazioni interpersonali,

K.   considerando che i volontari svolgono un ruolo importante nel raggiungimento dell'obiettivo della coesione socioeconomica previsto dalla Strategia di Lisbona, contribuendo all'inclusione finanziaria, ad esempio creando unioni di credito che sono cooperative finanziarie regolamentate e senza scopo di lucro, gestite e amministrate da volontari,

L.   considerando che la responsabilità sociale delle imprese è un importante motore economico e rappresenta un elemento essenziale del modello sociale europeo,

M.   considerando che vi è un nesso tra volontariato e sviluppo sostenibile,

N.   considerando che è importante promuovere e sostenere le migliori prassi di gestione del volontariato fra le organizzazioni che si servono di volontari,

O.   considerando che il volontariato comporta la partecipazione diretta dei cittadini allo sviluppo locale e può così svolgere un ruolo importante nel promuovere la società civile e la democrazia,

P.   considerando che nella succitata risoluzione sulla cittadinanza attiva il Consiglio incoraggia ad una maggiore partecipazione dei giovani alla vita civile, alle strutture partecipative e al lavoro volontario,

Q.   considerando che il cambiamento demografico in Europa fa sì che vi sia ora un gran numero di potenziali volontari anziani,

R.   considerando che il volontariato può avere un effetto positivo sulla salute delle persone(16) e che tale beneficio per la salute può riguardare persone di tutte le età e può contribuire alla prevenzione di malattie fisiche e mentali,

S.   considerando che il volontariato può svolgere un ruolo di sostegno per iniziative di sviluppo locale e può favorire il successo di varie iniziative finanziate dalla Comunità, quali il programma LEADER, INTERREG e il programma PEACE,

1.   incoraggia gli Stati membri e le autorità regionali e locali a riconoscere il valore del volontariato per la promozione della coesione sociale ed economica; li esorta inoltre ad operare in partenariato con le organizzazioni di volontariato e a consultare adeguatamente il settore per sviluppare piani e strategie finalizzati al riconoscimento, all'apprezzamento, al sostegno, all'agevolazione e all'incoraggiamento di volontariato; sollecita altresì gli Stati membri a creare un quadro stabile e istituzionale per la partecipazione delle organizzazioni non governative (ONG) ai dibattiti pubblici;

2.   invita gli esperti della Commissione che si occupano della materia ad operare una distinzione più chiara tra organizzazioni di volontariato e ONG, le cui attività non sono organizzate sulle stesse basi di volontariato, e chiede un'esauriente indagine paneuropea sulla natura, il livello e i meccanismi interni della partecipazione sociale, compresi la partecipazione dei volontari e i finanziamenti a tal fine;

3.   invita gli Stati membri e le autorità regionali e locali a compiere veri sforzi per aiutare le organizzazioni del volontariato ad accedere a finanziamenti sufficienti e sostenibili, sia a fini amministrativi che per progetti, senza eccessivi adempimenti burocratici e formalità di documentazione, pur mantenendo i necessari controlli sull'esborso di fondi pubblici;

4.   sollecita gli Stati membri e le autorità regionali e locali a sostenere la creazione di servizi volontari di emergenza in ogni località al fine di garantire una reazione rapida a calamità naturali e incidenti;

5.   richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che il principio del partenariato sancito sia negli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013) che negli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione non sempre è seguito a livello nazionale(17), e la sollecita pertanto ad assumere le iniziative amministrative ed istituzionali idonee a garantire che le sue politiche, procedure e protocolli siano realmente osservati e applicati durante le consultazioni, i negoziati e le successive operazioni nell'ambito dei Fondi strutturali;

6.   raccomanda che tutti gli Stati membri producano regolarmente "conti satellite" delle NPI, e chiede che in questi conti satellite sia incluso il lavoro dei volontari, in modo che i responsabili delle decisioni possano tener conto delle NPI nella formulazione delle politiche; invita la Commissione a studiare in che modo il volontariato potrebbe essere incluso quale categoria specifica nei conti statistici di Eurostat;

7.   sostiene con vigore l'opinione che il volontariato e l'attività di volontariato non debbano prendere il posto del lavoro retribuito;

8.   invita la Commissione a lavorare all'instaurazione, per tutti i fondi comunitari, di un sistema in base al quale l'attività di volontariato possa essere riconosciuta quale contributo ai progetti cofinanziati, e a studiare meccanismi che consentano di valutare adeguatamente il valore economico del lavoro di volontariato; plaude agli sforzi compiuti da alcune direzioni generali della Commissione per adottare un approccio più flessibile nell'accettazione del lavoro volontario quale contributo a fronte dei finanziamenti comunitari in progetti cofinanziati;

9.   invita la Commissione a promuovere opportunità per i volontari più anziani e a sviluppare un programma "Anziani in azione", destinato al crescente numero di cittadini anziani dotati di grande esperienza che vogliono svolgere attività di volontariato, programma che potrebbe essere parallelo e complementare al citato programma "Gioventù in azione", e a promuovere inoltre programmi specifici per il volontariato intergenerazionale e il tutorato;

10.   incoraggia gli Stati membri a promuovere e agevolare il volontariato in seno a tutte le comunità, sia reali che virtuali, per esempio il volontariato in famiglia o quello in seno a categorie di persone emarginate o che potrebbero non avere una tradizione di volontariato, e a sottolineare la grande importanza di organizzare il lavoro volontario in modo da assicurarne la compatibilità con la vita familiare e professionale;

11.   incoraggia le imprese e gli altri operatori del settore privato, nell'ambito della loro strategia di responsabilità sociale d'impresa, a sostenere finanziariamente iniziative volte a promuovere e potenziare il volontariato, e sollecita gli Stati membri, nel contesto del volontariato d'impresa, a fornire incentivi al settore privato affinché finanzi e sostenga il settore del volontariato, in tal modo contribuendo ad assicurare il trasferimento di competenze e know how d'impresa dal settore privato a quello pubblico nonché migliorando la qualità della vita a livello locale grazie all'incoraggiamento dell'autoassistenza per la soluzione di problemi locali;

12.   invita la Commissione ad incrementare il riconoscimento del volontariato quale attività appropriata attraverso cui acquisire competenze e capacità attraverso lo YOUTHPASS legato ad EUROPASS, pur garantendo che il volontariato non venga visto come un'alternativa alla formazione ufficiale ma piuttosto come un suo complemento; chiede inoltre misure nazionali e locali al fine di accrescere la mobilità dei volontari;

13.   invita la Commissione e gli Stati membri a indagare sulle ragioni del ritardo nell'adozione della Carta europea del volontariato, che è stata proposta e che dovrebbe definire il ruolo delle organizzazioni di volontariato e stabilire i loro diritti e le loro responsabilità; raccomanda di svolgere delle valutazioni paritetiche annuali per valutare il lavoro di volontariato svolto, per Stato membro e in specifici settori e organizzazioni;

14.   raccomanda alla Commissione e agli Stati membri di creare una banca dati europea che fornisca i dati essenziali sulle organizzazioni di volontariato nonché dettagli sulle migliori prassi, il che fornirebbe orientamenti utili per migliorare i sistemi di volontariato;

15.   invita le autorità competenti a provvedere affinché i volontari dispongano per le loro attività di volontariato di un'adeguata copertura assicurativa per gli incidenti e la responsabilità civile, nonché di una copertura per le spese concordate relative a dette attività;

16.   invita la Commissione, gli Stati membri e le autorità regionali e locali a promuovere il volontariato a tutti i livelli d'istruzione, creando opportunità di svolgere attività di volontariato fin dai primi stadi del ciclo d'istruzione, in modo che il volontariato sia percepito come un normale contributo alla vita comunitaria, e a continuare a promuovere tale attività a mano a mano che gli studenti crescono, in modo da facilitare il "service learning", in cui gli studenti lavorano in partenariato con gruppi di volontariato o comunità nell'ambito del loro corso di diploma o di laurea, incoraggiare i collegamenti tra il settore del volontariato e quello dell'istruzione a tutti i livelli, promuovere il volontariato e riconoscere l'apprendimento nell'ambito del volontariato come parte dell'apprendimento permanente;

17.   invita la Commissione, nella prospettiva della revisione prevista per il 2010 delle disposizioni sull'IVA relative agli organismi pubblici e alle esenzioni sociali, a prendere in considerazione insieme agli Stati membri i validi argomenti sociali in favore dell'introduzione di esenzioni dall'IVA per le organizzazioni di volontariato registrate negli Stati membri su acquisti intesi all'esecuzione dei loro compiti, e a prendere in considerazione inoltre gli argomenti in favore dell'esenzione, in casi specifici, dal pagamento dell'IVA su beni e servizi donati alle organizzazioni di volontariato;

18.   invita gli Stati membri, nel rispetto del principio di sussidiarietà, a istituire un'infrastruttura di volontariato sostenibile che si occupi di questioni quali il finanziamento di base delle organizzazioni del volontariato;

19.   raccomanda di dichiarare il 2011 Anno europeo del volontariato;

20.   riconosce la diversità del volontariato negli Stati membri, ma incoraggia nondimeno questi ultimi e le autorità regionali e locali, ogni volta che sia possibile, a imparare gli uni dagli altri attraverso lo scambio delle migliori prassi;

21.   invita la Commissione ad introdurre dispositivi di sostegno per creare sistemi più efficienti di cooperazione e collegamento in rete tra le organizzazioni di volontariato, e a rafforzare i sistemi di scambi internazionali di volontari, che in alcuni casi potrebbero contribuire alla realizzazione degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio; chiede in particolare l'istituzione di programmi che aiutino a rilanciare le attività di volontariato negli Stati membri in cui tali attività hanno finito con l'essere associate ad azioni di carattere obbligatorio;

22.   raccomanda la promozione di progetti transfrontalieri di volontariato;

23.   invita la Commissione a tenere un atteggiamento favorevole alla situazione dei volontari in tutte le aree politiche e legislative;

24.   invita i soggetti pertinenti a livello locale e regionale, le organizzazioni di volontariato e i media a fornire ai cittadini informazioni adeguate sulle opportunità di fare volontariato, accompagnate da un'idonea formazione, ponendo l'accento in particolare sulle categorie vulnerabili e marginalizzate in seno alla società e sulle necessità delle regioni remote e inaccessibili;

25.   sollecita la Commissione a porre in atto, accanto al Piano D per la Democrazia, il Dialogo e il Dibattito, un Piano V per il riconoscimento del Valore e della Validità e per la garanzia della Visibilità dei Volontari;

26.   chiede alla Commissione di rivedere la sua politica in materia di visti per i partecipanti di paesi terzi a programmi di volontariato riconosciuti che si svolgono nell'Unione europea, al fine di introdurre un regime dei visti più liberale, in particolare per quanto riguarda i volontari provenienti da paesi vicini dell'Unione europea;

27.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale europeo.

(1) GU L 378 del 27.12.2006, pag. 32.
(2) GU L 327 del 24.11.2006, pag. 30.
(3) GU L 55 del 25.2.2006, pag. 20.
(4) GU L 291 del 21.10.2006, pag. 11.
(5) GU C 297 del 7.12.2006, pag. 6.
(6) GU L 215 del 9.8.2001, pag. 30.
(7) GU C 301 E del 13.12.2007, pag. 45.
(8) GU C 105 del 25.4.2008, pag. 11.
(9) GU C 325 del 30.12.2006, pag. 46.
(10) GU C 180 dell'11.6.1998, pag. 57.
(11) Rapporto Eurobarometro Social Reality Stocktaking, febbraio 2007.
(12) Rapporto della Johns Hopkins University Measuring Civil Society and Volunteering, settembre 2007. www.jhu.edu/ccss.
(13) Volunteering works, Institute for volunteering research and volunteering. Inghilterra, settembre 2007.
(14) Cfr. Mandl, I., Oberholzner, T., & Dörflinger, C. European Foundation for Living and Working Conditions. http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2007/18/en/1/ef0718en.pdf.
(15) Vestergaard Poulsen, L. From Deprived Neighbourhood to Sustainable Community, sintesi in inglese: The Urban II Programme in Aarhus 2002-2007.
(16) Cfr. The Health Benefits of Volunteering - A Review of Recent Research (Corporation for National and Community Service, 2007).
(17) Cfr. Civil Society as a Partner in European Union Structural Funds. European Citizen Action Service, novembre 2004.


Relazione annuale 2006 della BEI
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Risoluzione del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 sulla relazione annuale 2006 della Banca europea per gli investimenti (2007/2251(INI))
P6_TA(2008)0132A6-0079/2008

Il Parlamento europeo,

–   visti gli articoli 266 e 267 del trattato CE, relativi alla Banca europea per gli investimenti (BEI), e visto il protocollo (n. 11) sullo statuto della BEI(1),

–   visto l'articolo 248 del trattato CE, relativo al ruolo della Corte dei conti,

–   visto il trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007 dai capi di Stato e di governo degli Stati membri dell'Unione europea,

–   vista la sua risoluzione del 15 febbraio 2007 sulla relazione annuale 2005 della BEI(2),

–   vista la decisione 2007/247/CE del Consiglio, del 19 aprile 2007, relativa alla partecipazione della Comunità all'aumento di capitale del Fondo europeo per gli investimenti (FEI)(3),

–   vista la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 10 luglio 2003 sui poteri d'indagine dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) presso la BEI(4),

–   vista la decisione 2006/1016/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che accorda alla BEI un nuovo mandato con l'autorizzazione a concedere prestiti a concorrenza di 12,4 miliardi di euro nei paesi vicini dell'Unione europea(5),

–   visti il regolamento (CE) n. 680/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia(6) e la decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione(7) (riguardante il meccanismo di finanziamento con ripartizione del rischio (RSFF)),

–   vista la firma, l'11 gennaio 2008, tra la BEI e la Commissione, dell'accordo di cooperazione che istituisce lo strumento di garanzia dei prestiti per i progetti della rete transeuropea dei trasporti (GPTT),

–   vista la decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013)(8),

–   viste la 49a relazione annuale (2006) della BEI e la sua politica di divulgazione del 28 marzo 2006,

–   visti i "Principi europei per l'ambiente" lanciati dalla BEI nel 2006,

–   visto il piano di attività della banca 2007-2009 quale approvato dal consiglio di amministrazione nella sua riunione del 12 dicembre 2006,

–   visto il discorso pronunciato l'11 settembre 2007da Philippe Maystadt, presidente della BEI, dinanzi alla commissione per il controllo dei bilanci,

–   vista la chiusura dell'esercizio 2006 approvata e corredata di un rapporto di revisione contabile favorevole di un revisore indipendente e del comitato di verifica della BEI,

–   visto lo studio sui nuovi strumenti finanziari per le infrastrutture e i servizi di trasporto europei(9),

–   visti i lavori e le conclusioni del convegno tenuto a Clermond-Ferrand (Francia) il 14 dicembre 2007 sul tema "l'assetto e lo sviluppo del territorio dell'Unione europea: la sfida degli investimenti nell'Unione e i relativi finanziamenti: la collocazione della Banca europea per gli investimenti",

–   visto lo stato di avanzamento della revisione delle proprie politiche e procedure antifrode, cui la BEI sta procedendo,

–   visti la dichiarazione di Parigi sull'efficacia dell'aiuto, adottata il 2 marzo 2005, e il Consenso europeo in materia di sviluppo(10),

–   visto l'articolo 45 e l'articolo 112, paragrafo 2, del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0079/2008),

A.   considerando che la BEI ha il compito di contribuire, facendo appello al mercato dei capitali ed alle proprie risorse, allo sviluppo equilibrato e senza scosse del mercato interno,

B.   considerando il ruolo della BEI nello sviluppo armonioso dell'Unione europea nel suo insieme e nella riduzione dei divari di sviluppo delle diverse regioni, comprese le regioni ultraperiferiche,

C.   considerando l'importo del capitale sottoscritto della BEI, pari a 163,7 miliardi di euro al 31 dicembre 2006, del quale gli Stati membri hanno versato 8,2 miliardi di euro,

D.   considerando che lo statuto della BEI prevede che il totale dei prestiti e delle garanzie concessi dalla BEI non deve eccedere il 250 % dell'importo del capitale sottoscritto,

E.   considerando che la BEI non è soggetta agli obblighi di Basilea II, ma ha deciso di conformarsi su base volontaria a tali norme, ove applicabili alle sue attività,

F.   considerando l'accordo della Commissione di vigilanza del settore finanziario del Lussemburgo di seguire da vicino le politiche di gestione dei rischi della BEI, ma unicamente in veste di organo informale e puramente consultivo, lasciando alla BEI il compito di definire il quadro di applicazione di Basilea II alla luce della proprie esigenze,

G.   considerando che la BEI ha fatto dell'approvvigionamento energetico sicuro, competitivo e sostenibile una delle sue priorità, che si aggiunge alle seguenti: coesione economica e sociale, sostegno alla ricerca, alle tecnologie e all'innovazione, reti transeuropee (RTE) nei campi del trasporto e dell'energia, sostenibilità ambientale a lungo termine, lotta contro il cambiamento climatico e sostegno alle piccole e medie imprese (PMI),

H.   considerando il notevole fabbisogno dell'Unione europea in materia di finanziamento delle infrastrutture, stimato in 600 miliardi di euro(11),

I.   considerando il ruolo essenziale svolto dalla BEI nello sviluppo delle RTE mettendo a disposizione diversi strumenti e meccanismi,

J.   considerando le difficoltà incontrate dall'Unione europea nel finanziamento di progetti di dimensioni europee, per esempio il progetto Galileo,

K.   considerano la qualità delle risorse umane della BEI, specialmente in materia di ingegneria finanziaria e di aiuto alla messa a punto di progetti,

L.   considerando il ruolo rilevante svolto dalla BEI nel finanziamento di progetti nei paesi in via di sviluppo,

Osservazioni generali

1.   si felicita con la BEI per la sua relazione d'attività 2006 e la incoraggia a proseguire la sua azione a favore dello sviluppo dell'economia europea e per promuovere la crescita, la creazione di posti di lavoro e la coesione interregionale e sociale;

2.   si compiace della trasparenza della BEI e della sua cooperazione piena con il Parlamento europeo;

3.   chiede una sessione d'informazione almeno annuale tra la BEI e la commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo in merito all'esecuzione del meccanismo d'investimento del Fondo europeo di sviluppo (FES), in parallelo alla procedura di discarico del FES;

Controllo di bilancio e gestione

4.   invita la BEI a compiere ogni sforzo per conservare il rating AAA, garanzia delle sue attività e dei migliori tassi per i suoi prestiti, e ad adattare le sua politica prudenziale in tale prospettiva, senza però trascurare gli investimenti a termine molto lungo;

5.   sottolinea che la BEI pratica una politica di "tolleranza zero" contro le frodi e la corruzione e si compiace dell'aumento del numero di inchieste, nonché della collaborazione rafforzata con l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF); invita inoltre la BEI, in sede di adozione della sua politica e delle sue procedure antifrode, a prevedere misure intese a introdurre:

   i) un meccanismo amministrativo di esclusione delle società riconosciute colpevoli di corruzione dalla Banca o da altre banche multilaterali di sviluppo,
   ii) una politica di protezione degli informatori e
   iii) una revisione delle linee guida attuali in materia di appalti;

6.   si compiace dell'esistenza di un ufficio per le denunce che riceve e tratta le denunce esterne, nonché di un meccanismo di ricorso per le denunce inoltrate tramite il Mediatore europeo; accoglie con favore e appoggia attivamente il dialogo tra il Mediatore europeo e la BEI; invita quest'ultima a rivedere di conseguenza il suo sistema interno di reclami e a pubblicare nuove linee guida relative al meccanismo di ricorso, valide per tutte le operazioni finanziate dalla BEI;

7.   plaude alla volontà di trasparenza della BEI, nel contesto della sua politica di divulgazione, e all'abbondanza delle informazioni che mette a disposizione del pubblico, compresa la pubblicazione annuale degli elenchi dei progetti finanziati, accompagnata da brevi informazioni sui progetti stessi; incoraggia la BEI a sviluppare le attività del suo servizio "Valutazione delle operazioni", che effettua la valutazione a posteriori di un campione rappresentativo di progetti e programmi;

Meccanismi di controllo contabili e prudenziali e di misurazione dei risultati

8.   prende atto del parere favorevole della revisione esterna e delle conclusioni della relazione annuale del comitato di verifica; rinnova il suo auspicio che la BEI sia sottoposta alle stesse regole prudenziali applicate agli istituti di credito e a un effettivo controllo prudenziale, pur rilevando che dette regole non si applicano agli istituti finanziari internazionali comparabili;

9.   chiede che sia istituita una missione indipendente di regolamentazione al fine di vigilare sulla qualità della situazione finanziaria della BEI e di assicurare l'esatta misurazione dei suoi risultati e il rispetto delle regole di buona condotta della professione; raccomanda che ciò avvenga contestualmente al rafforzamento del comitato di verifica indipendente della BEI;

10.   suggerisce che la BEI consulti il Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (CEBS) per ottenerne un parere su detta missione di regolamentazione in cui si precisi l'organo incaricato di eseguirla, in attesa della creazione di un vero e proprio organo europeo di regolamentazione bancaria; propone di prevedere ogni tipo di soluzione, per esempio: intervento del CEBS, intervento di un organo nazionale di regolamentazione, intervento di organi nazionali di regolamentazione con avvicendamento annuale;

11.   si felicita con la BEI per gli sforzi compiuti con l'introduzione dei principi internazionali d'informativa finanziaria (IFRS, International Financial Reporting Standards) nella sua chiusura dei conti consolidati, nonché in quella del Fondo europeo per gli investimenti (FEI), per il quale l'esercizio 2006 è la prima applicazione delle norme contabili IFRS;

12.   condivide, purché i terzi siano pienamente informati, le riserve della BEI rispetto a un'applicazione affrettata delle norme contabili IFRS ai conti statutari, fino a quando in seno agli Stati membri non si pervenga a un ampio consenso riguardo, ad esempio, alla contabilizzazione al valore equo, che potrebbe introdurre un'estrema volatilità nella determinazione dei risultati finanziari non consolidati della BEI;

13.   raccomanda tuttavia una vigilanza tecnica sulla questione, che diventerà cruciale in termini di presentazione, approvazione e utilizzazione dei risultati contabili con lo sviluppo delle operazioni di capitale di rischio, del finanziamento delle PMI nonché della necessaria ingegneria finanziaria che l'Unione europea dovrà attuare per finanziare le sue infrastrutture;

14.   prende atto delle scelte metodologiche fatte dalla BEI per valutare i rischi di credito, onde porre rimedio agli inconvenienti dovuti alle mancanza di esperienza in materia di perdite sui crediti, richiamando nel contempo l'attenzione sulla necessità di introdurre misure preventive per ridurre al minimo i rischi per quanto concerne la massima salvaguardia delle risorse finanziarie, al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi della politica europea;

15.   prende atto degli sforzi dispiegati per superare dette difficoltà sulla base di tecniche di recepimento dei parametri interni ed esterni e desidera essere informato sulla nuova metodologia introdotta per classificare i clienti della BEI e valutare i rischi di credito; osserva, in merito alle operazioni di cartolarizzazione, che l'approccio semplificato utilizzato attualmente potrà essere rivisto in futuro;

16.   auspica, in merito all'applicazione di Basilea II, che la BEI possa dimostrare la sua capacità di far fronte alla sua missione, con i suoi fondi propri, ossia 33,5 miliardi di euro, e di conservare il rating migliore, ossia la tripla A (AAA);

Strategia e obiettivi

17.   si compiace degli orientamenti della nuova strategia 2007-2009, comprendente il rafforzamento del valore aggiunto, l'aumento progressivo dell'assunzione di rischio, tra l'altro nelle attività a favore delle PMI e degli enti locali, l'uso di nuovi strumenti finanziari e l'intensificazione della cooperazione con la Commissione; sostiene senza riserve il piano d'attività della BEI per il periodo 2007-2009;

Nuove priorità strategiche e strumenti

18.   si compiace dell'inserimento della promozione di un'energia sicura, competitiva e sostenibile tra gli aspetti principali dell'attività della banca, comprese le fonti energetiche alternative e rinnovabili, e chiede che vengano messi a punto criteri di finanziamento che tengano conto dell'ambiente, in linea con gli obiettivi strategici dell'Unione europea in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;

19.   si compiace che lo sviluppo sostenibile resti un requisito fondamentale per la BEI; si congratula con la BEI per i suoi eccellenti risultati in termini di attività di prestito, dirette a promuovere la protezione dell'ambiente, e di coesione economica e sociale; incoraggia la BEI a rafforzare le sue politiche ambientali e sociali, a migliorare ulteriormente e aggiornare le norme che applica attualmente, in particolare per quanto concerne le sue attività di prestito esterno; chiede alla BEI di precisare le finalità e la metodologia del proprio processo di valutazione e di integrare nelle sue operazione un maggior numero di fattori sociali e ambientali, nonché di assicurare la coerenza di tali attività, specificamente nel continente africano, con il Consenso europeo in materia di sviluppo e la realizzazione degli obiettivi di sviluppo del millennio; chiede alla BEI di garantire il suo attivo impegno con la società civile, fra l'altro mediante procedure di consultazione;

20.   si felicita con la BEI per i contratti quadro firmati tra la BEI e la Commissione: l'RSFF e il GPTT; incoraggia la Commissione e la BEI a sviluppare maggiormente gli strumenti congiunti a sostegno delle politiche dell'Unione europea, compiendo allo stesso tempo sforzi per mobilitare più capitali privati al fine di assicurare pienamente l'attuazione degli obiettivi prioritari della BEI;

Finanziamento di grandi progetti infrastrutturali

21.   ricorda che, sebbene le sue attività siano complementari a quelle del settore privato, la BEI deve evitare ogni concorrenza con quest'ultimo, alla ricerca di un effetto leva ottimale per il finanziamento di progetti europei;

22.   ribadisce il suo incoraggiamento alla BEI affinché dia la priorità al finanziamento delle RTE, segnatamente per infrastrutture transfrontaliere che consentano l'interconnessione delle reti nazionali, ciò che costituisce un elemento essenziale per lo sviluppo di un'economia di mercato incentrata sulla coesione sociale; invita la BEI, per quanto riguarda il finanziamento delle RTE, ad accordare priorità ai progetti d'infrastruttura o di trasporto con un'impronta di carbonio più ridotta o negativa;

23.   suggerisce che la Commissione affidi alla BEI, vista la qualità delle sue risorse umane, la sua imparzialità e la sua esperienza nel finanziamento di grandi infrastrutture, il compito di svolgere una riflessione strategica sul finanziamento di infrastrutture, tenendo conto della necessità di uno sviluppo regionale equilibrato e senza escludere nessuna ipotesi: sovvenzioni, versamento delle somme sottoscritte dagli Stati membri del capitale della BEI, prestiti (tra cui prestiti BEI, ad esempio quelli finanziati con prestiti speciali degli Stati membri(12)), strumenti innovativi come l'RSFF e il GPTT, ingegneria finanziaria adatta ai progetti a lungo termine non immediatamente redditizi, sviluppo di sistemi di garanzie, creazione di una sezione di investimento all'interno del bilancio dell'Unione europea, consorzi finanziari tra autorità europee, nazionali e locali, partenariati pubblico-privato, ecc.;

Sostegno alle PMI

24.   invita la BEI a provvedere affinché un volume sufficiente di capitale di rischio sia messo a disposizione delle PMI, le quali hanno difficoltà ad attrarre capitali di rischio; si compiace dell'avvio dell'iniziativa Risorse europee congiunte a favore delle micromedie imprese (JEREMIE), sviluppata nel 2005 dalla Direzione generale Politica regionale della Commissione e dalla BEI per permettere un migliore accesso delle imprese ai meccanismi di ingegneria finanziaria, e incoraggia lo sviluppo del programma competitività e innovazione (CIP) nel quadro delle priorità dell'agenda di Lisbona;

25.   ricorda che il Parlamento ha approvato la partecipazione della Comunità all'aumento del capitale del FEI al fine di mettere a disposizione del FEI i mezzi di cui ha bisogno per compiere la propria missione e attuare la politica di coesione economica e sociale;

26.   conferma la necessità di rispondere meglio alle carenze del mercato in fatto di finanziamento delle PMI e incoraggia la Commissione, la BEI e il FEI a continuare la diversificazione degli strumenti finanziari comunitari a monte (e.g. trasferimento di tecnologia) e a valle (e.g. finanziamento mezzanino) del capitale di rischio, nonché a favorire lo sviluppo del microcredito in Europa nel quadro della nuova iniziativa europea per lo sviluppo del microcredito a sostegno della crescita e dell'occupazione (COM(2007)0708);

Sostegno alla messa a punto di progetti

27.   sottolinea il ruolo di consulenza della BEI nella messa a punto di progetti, grazie fra l'altro al programma di Assistenza congiunta a sostegno dei progetti nelle regioni europee (JASPERS); ricorda che un valore aggiunto significativo della BEI scaturisce dalla sua capacità di ingegneria nella messa a punto del finanziamento di progetti e di partenariati pubblico-privato, in particolare nel quadro del centro europeo di consulenza per i partenariati pubblico-privato (EPEC), e chiede alla BEI di perfezionare la comunicazione destinata ai responsabili di progetti a livello locale in merito all'aiuto tecnico che essa può fornire;

28.   si felicita con la BEI per l'apertura di nuovi uffici negli Stati membri, che consentiranno una migliore visibilità della BEI e una maggiore prossimità ai responsabili dei progetti onde agevolarne la realizzazione, e aiuteranno la BEI a instaurare legami più stretti con le organizzazioni, le istituzioni e le autorità locali per quanto concerne l'evoluzione favorevole della politica di sviluppo regionale equilibrato dell'Unione europea nonché la partecipazione a ritmo accelerato dei paesi entrati a far parte dell'Unione europea a partire dal 2004;

Operazioni all'esterno dell'Unione europea

29.   prende atto con soddisfazione delle conclusioni favorevoli della valutazione delle attività del Fondo euromediterraneo di investimenti e partenariato (FEMIP); sulla base di detta valutazione, si compiace dell'invito formulato dal Consiglio a potenziare maggiormente il FEMIP onde rafforzare il partenariato euromediterraneo; auspica in tale contesto che il mandato di prestiti affidato alla BEI per il periodo 2007-2009, integrato con le risorse di bilancio appropriate, consentirà di accelerare il processo di integrazione economica regionale;

30.   invita la BEI ad operare nelle regioni in via di sviluppo in conformità dei principi della Dichiarazione di Parigi sull'efficacia dell'aiuto e ad assicurare la coerenza con il Consenso europeo in materia di sviluppo, in particolare fornendo un aiuto efficace, promuovendo la reciproca "accountability" e adottando indicatori di sviluppo misurabili;

31.   ritiene che il FEMIP debba restare il perno attorno al quale va articolata ogni iniziativa europea che porti avanti l'ambizione di un nuovo sviluppo della regione mediterranea;

32.   incoraggia la BEI a proseguire la sua politica di emissioni obbligazionarie diversificate in diverse valute, comprese quelle dei paesi emergenti, continuando tuttavia a coprirsi contro i rischi di cambio;

o
o   o

33.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Banca europea per gli investimenti e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) Protocolli allegati al trattato che istituisce la Comunità europea.
(2) GU C 287 E del 29.11.2007, pag. 544.
(3) GU L 107 del 25.4.2007, pag. 5.
(4) Causa C-15/00, Commissione/BEI, Racc. 2003, pag. I-07281.
(5) GU L 414 del 30.12.2006, pag. 95.
(6) GU L 162 del 22.6.2007, pag. 1.
(7) GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.
(8) GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15.
(9) PE 379.207, IP/B/TRAN/1C/2006-184.
(10) Dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione sulla politica di sviluppo dell'Unione europea: "Il consenso europeo" - Il consenso europeo in materia di sviluppo (GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1).
(11) PE 379.207, IP/B/TRAN/IC/2006-184.
(12) Articolo 6 dello statuto della BEI.


Discarico 2006: bilancio generale UE, sezione III, Commissione
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Decisione
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Risoluzione
1.Decisione del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2006, sezione III - Commissione (SEC(2007)1056 – C6-0390/2007 – 2007/2037(DEC)) (SEC(2007)1055 – C6-0362/2007 – 2007/2037(DEC))
P6_TA(2008)0133A6-0109/2008

Il Parlamento europeo,

–   visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2006(1),

–   visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee relativi all'esercizio 2006 – Volume I (SEC(2007)1056 – C6-0390/2007, SEC(2007)1055 – C6-0362/2007)(2),

–   visti la relazione annuale della Commissione all'autorità di discarico sul seguito dato alle decisioni di discarico 2005 (COM(2007)0538, COM(2007)0537) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione - Allegato alla relazione della Commissione al Parlamento europeo sul seguito dato alle decisioni di discarico 2005 (SEC(2007)1185, SEC(2007)1186),

–   vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Realizzazioni politiche nel 2006" (COM(2007)0067),

–   vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Sintesi delle realizzazioni della Commissione in materia di gestione per il 2006" (COM(2007)0274),

–   visti la relazione annuale della Commissione all'autorità di discarico sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2006 (COM(2007)0280) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la relazione annuale all'autorità di discarico sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2006 (SEC(2007)0708),

–   vista la relazione della Commissione sulle risposte degli Stati membri alla relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2005 (COM(2007)0118),

–   visto il Libro verde sull'iniziativa europea per la trasparenza, adottato dalla Commissione il 3 maggio 2006 (COM(2006)0194),

–   visto il parere n. 2/2004 della Corte dei conti sul modello di audit unico (single audit) (e la proposta concernente un quadro di controllo interno comunitario)(3),

–   vista la comunicazione della Commissione su un percorso verso un quadro di controllo interno integrato (COM(2005)0252),

–   visti il piano d'azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato (COM(2006)0009), la relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Corte dei conti sullo stato di avanzamento del piano d'azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato (COM(2007)0086) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale relazione (SEC(2007)0311),

–   visto il parere n. 6/2007 della Corte dei conti sulle sintesi annuali degli Stati membri, le "dichiarazioni nazionali" degli Stati membri e i lavori di audit delle istituzioni nazionali di controllo relativi ai fondi comunitari(4),

–   visto il piano d'azione della Commissione per il rafforzamento della funzione di supervisione della Commissione nel contesto della gestione condivisa delle azioni strutturali (COM(2008)0097),

–   visti la relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Corte dei conti sul piano d'azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato (COM(2008)0110) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale relazione (SEC(2008)0259),

–   viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2006, accompagnata dalle risposte delle istituzioni(5), e le sue relazioni speciali,

–   vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE(6),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2008 (5842/2008 – C6-0082/2008),

–   visti gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE e gli articoli 179 bis e 180 ter del trattato Euratom,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(7), in particolare gli articoli 145, 146 e 147,

–   visti l'articolo 70 e l'allegato V del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A6-0109/2008),

A.   considerando che, a norma dell'articolo 274 del trattato CE, la Commissione cura l'esecuzione del bilancio sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria,

1.   concede il discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2006;

2.   esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti nonché alle istituzioni di controllo nazionali e regionali degli Stati membri, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

2.Decisione del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2006 (SEC(2007)1056 – C6-0390/2007 – 2007/2037(DEC)) (SEC(2007)1055 − C6-0362/2007 – 2007/2037(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2006(8),

–   visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee relativi all'esercizio 2006 – Volume I (SEC(2007)1056 – C6-0390/2007, SEC(2007)1055 – C6-0362/2007)(9),

–   visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura relativi all'esercizio 2006(10),

–   visti la relazione annuale della Commissione all'autorità di discarico sul seguito dato alle decisioni di discarico 2005 (COM(2007)0538, COM(2007)0537) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione - Allegato alla relazione della Commissione al Parlamento europeo sul seguito dato alle decisioni di discarico 2005 (SEC(2007)1185, SEC(2007)1186),

–   vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Realizzazioni politiche nel 2006" (COM(2007)0067),

–   vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Sintesi delle realizzazioni della Commissione in materia di gestione per il 2006" (COM(2007)0274),

–   vista la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2006 (COM(2007)0280) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la relazione annuale all'autorità di discarico sugli audit interni effettuati nel 2006 (SEC(2007)0708),

–   vista la relazione della Commissione sulle risposte degli Stati membri alla relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2005 (COM(2007)0118),

–   visto il Libro verde sull'iniziativa europea per la trasparenza, adottato dalla Commissione il 3 maggio 2006 (COM(2006)0194),

–   visto il parere n. 2/2004 della Corte dei conti sul modello di audit unico (single audit) (e la proposta concernente un quadro di controllo interno comunitario)(11),

–   vista la comunicazione della Commissione su un percorso verso un quadro di controllo interno integrato (COM(2005)0252),

–   visti il piano d'azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato (COM(2006)0009), la relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Corte dei conti sullo stato di avanzamento del Piano d'azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato (COM(2007)0086) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale relazione (SEC(2007)0311),

–   visto il parere n. 6/2007 della Corte dei conti sulle sintesi annuali degli Stati membri, le "dichiarazioni nazionali" degli Stati membri e i lavori di audit delle istituzioni nazionali di controllo relativi ai fondi comunitari(12),

–   visto il piano d'azione della Commissione per il rafforzamento della funzione di supervisione della Commissione nel contesto della gestione condivisa delle azioni strutturali (COM(2008)0097),

–   visti la relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Corte dei conti sul piano d'azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato (COM(2008)0110) e il documento di lavoro dei suoi servizi che accompagna tale relazione (SEC(2008)0259),

–   vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2006, accompagnata dalle risposte dell'Agenzia(13),

–   vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE(14),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2008 (5855/2008 – C6-0083/2008),

–   visti gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE e gli articoli 179 bis e 180 ter del trattato Euratom,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(15), in particolare l'articolo 55,

–   visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio del 19 dicembre 2002 che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari(16), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

–   visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari(17), in particolare l'articolo 66, paragrafi 1 e 2,

–   vista la decisione 2005/56/CE della Commissione, del 14 gennaio 2005, che istituisce l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la gestione dell'azione comunitaria nei settori dell'istruzione, degli audiovisivi e della cultura, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio(18),

–   visti l'articolo 70 e l'allegato V del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A6-0109/2008),

A.   considerando che, a norma dell'articolo 274 del trattato CE, la Commissione cura l'esecuzione del bilancio sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria,

1.   concede il discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2006;

2.   esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2006, sezione III – Commissione;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2006, sezione III – Commissione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante, al direttore dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

3.Decisione del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'energia intelligente per l'esercizio 2006 (SEC(2007)1056 – C6-0390/2007 – 2007/2037(DEC)) (SEC(2007)1055 – C6-0362/2007 – 2007/2037(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2006(19),

–   visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee relativi all'esercizio 2006 – Volume I (SEC(2007)1056 – C6-0390/2007, SEC(2007)1055 – C6-0362/2007)(20),

–   visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva per l'energia intelligente relativi all'esercizio 2006(21),

–   visti la relazione annuale della Commissione all'autorità di discarico sul seguito dato alle decisioni di discarico 2005 (COM(2007)0538, COM(2007)0537) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione - Allegato alla relazione della Commissione al Parlamento europeo sul seguito dato alle decisioni di discarico 2005 (SEC(2007)1185, SEC(2007)1186),

–   vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Realizzazioni politiche nel 2006" (COM(2007)0067),

–   vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Sintesi delle realizzazioni della Commissione in materia di gestione per il 2006" (COM(2007)0274),

–   vista la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2006 (COM(2007)0280) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la relazione annuale all'autorità di discarico sugli audit interni effettuati nel 2006 (SEC(2007)0708),

–   vista la relazione della Commissione sulle risposte degli Stati membri alla relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2005 (COM(2007)0118),

–   visto il Libro verde sull'iniziativa europea per la trasparenza, adottato dalla Commissione il 3 maggio 2006 (COM(2006)0194),

–   visto il parere n. 2/2004 della Corte dei conti sul modello di audit unico (single audit) (e la proposta concernente un quadro di controllo interno comunitario)(22),

–   vista la comunicazione della Commissione su un percorso verso un quadro di controllo interno integrato (COM(2005)0252),

–   visti il piano d'azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato (COM(2006)0009), la relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Corte dei conti sullo stato di avanzamento del Piano d'azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato (COM(2007)0086) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale relazione (SEC(2007)0311),

–   visto il parere n. 6/2007 della Corte dei conti sulle sintesi annuali degli Stati membri, le "dichiarazioni nazionali" degli Stati membri e i lavori di audit delle istituzioni nazionali di controllo relativi ai fondi comunitari(23),

–   visto il piano d'azione della Commissione per il rafforzamento della funzione di supervisione della Commissione nel contesto della gestione condivisa delle azioni strutturali (COM(2008)0097),

–   visti la relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Corte dei conti sul piano d'azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato (COM(2008)0110) e il documento di lavoro dei suoi servizi che accompagna tale relazione (SEC(2008)0259),

–   vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'energia intelligente per l'esercizio 2006, accompagnata dalle risposte dell'Agenzia(24),

–   vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE(25),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2008 (5855/2008 – C6-0083/2008),

–   visti gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE e gli articoli 179 bis e 180 ter del trattato Euratom,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(26), in particolare l'articolo 55,

–   visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari(27), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

–   visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari(28), in particolare l'articolo 66, paragrafi 1 e 2,

–   vista la decisione 2004/20/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003, che istituisce un'agenzia esecutiva, denominata "Agenzia esecutiva per l'energia intelligente", per la gestione dell'azione comunitaria nel settore dell'energia a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio(29),

–   visti l'articolo 70 e l'allegato V del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A6-0109/2008),

A.   considerando che, a norma dell'articolo 274 del trattato CE, la Commissione cura l'esecuzione del bilancio sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria,

1.   concede il discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva per l'energia intelligente per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2006;

2.   esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2006, sezione III – Commissione;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2006, sezione III – Commissione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante, al direttore dell'Agenzia esecutiva per l'energia intelligente, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

4.Decisione del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 sulla chiusura dei conti del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2006, Sezione III – Commissione (SEC(2007)1056 – C6-0390/2007 – 2007/2037(DEC)) (SEC(2007)1055 – C6-0362/2007 – 2007/2037(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2006(30),

–   visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee relativi all'esercizio 2006 – Volume I (SEC(2007)1056 – C6-0390/2007, SEC(2007)1055 – C6-0362/2007)(31),

–   visti la relazione annuale della Commissione all'autorità di discarico sul seguito dato alle decisioni di discarico 2005 (COM(2007)0538, COM(2007)0537) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione - Allegato alla relazione della Commissione al Parlamento europeo sul seguito dato alle decisioni di discarico 2005 (SEC(2007)1185, SEC(2007)1186),

–   vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Realizzazioni politiche nel 2006" (COM(2007)0067),

–   vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Sintesi delle realizzazioni della Commissione in materia di gestione per il 2006" (COM(2007)0274),

–   visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2006 (COM(2007)0280) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la relazione annuale all'autorità di discarico sugli audit interni effettuati nel 2006 (SEC(2007)0708),

–   vista la relazione della Commissione sulle risposte degli Stati membri alla relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2005 (COM(2007)0118),

–   visto il Libro verde sull'iniziativa europea per la trasparenza, adottato dalla Commissione il 3 maggio 2006 (COM(2006)0194),

–   visto il parere n. 2/2004 della Corte dei conti sul modello di audit unico (single audit) (e la proposta concernente un quadro di controllo interno comunitario)(32),

–   vista la comunicazione della Commissione su un percorso verso un quadro di controllo interno integrato (COM(2005)0252),

–   visti il piano d'azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato (COM(2006)0009), la relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Corte dei conti sullo stato di avanzamento del Piano d'azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato (COM(2007)0086) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale relazione (SEC(2007)0311),

–   visto il parere n. 6/2007 della Corte dei conti sulle sintesi annuali degli Stati membri, le "dichiarazioni nazionali" degli Stati membri e i lavori di audit delle istituzioni nazionali di controllo relativi ai fondi comunitari(33),

–   visto il piano d'azione della Commissione per il rafforzamento della funzione di supervisione della Commissione nel contesto della gestione condivisa delle azioni strutturali (COM(2008)0097),

–   visti la relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Corte dei conti sul piano d'azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato (COM(2008)0110) e il documento di lavoro dei suoi servizi che accompagna tale relazione (SEC(2008)0259),

–   viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2006, accompagnata dalle risposte delle istituzioni(34), e le sue relazioni speciali,

–   vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE(35),

–   viste le raccomandazioni del Consiglio del 12 febbraio 2008 (5842/2008 – C6-0082/2008 e 5855/2008 – C6-0083/2008),

–   visti gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE e gli articoli 179 bis e 180 ter del trattato Euratom,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(36), in particolare gli articoli 145, 146 e 147,

–   visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari(37), in particolare l'articolo 14, paragrafi 2 e 3,

–   visti l'articolo 70 e l'allegato V del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A6-0109/2008),

A.   considerando che, a norma dell'articolo 275 del trattato CE, la redazione dei conti annuali compete alla Commissione,

1.   approva la chiusura dei conti relativi all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2006;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti nonché alle istituzioni di controllo nazionali e regionali degli Stati membri, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

5.Risoluzione del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2006, sezione III – Commissione (SEC(2007)1056 – C6-0390/2007 – 2007/2037(DEC)) (SEC(2007)1055 – C6-0362/2007 – 2007/2037(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2006(38),

–   visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee relativi all'esercizio 2006 – Volume I (SEC(2007)1056 – C6-0390/2007, SEC(2007)1055 – C6-0362/2007)(39),

–   visti la relazione annuale della Commissione all'autorità di discarico sul seguito dato alle decisioni di discarico 2005 (COM(2007)0538, COM(2007)0537) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione - Allegato alla relazione della Commissione al Parlamento europeo sul seguito dato alle decisioni di discarico 2005 (SEC(2007)1185, SEC(2007)1186),

–   vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Realizzazioni politiche nel 2006" (COM(2007)0067),

–   vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Sintesi delle realizzazioni della Commissione in materia di gestione per il 2006" (COM(2007)0274),

–   visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2006 (COM(2007)0280) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la relazione annuale all'autorità di discarico sugli audit interni effettuati nel 2006 (SEC(2007)0708),

–   vista la relazione della Commissione sulle risposte degli Stati membri alla relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2005 (COM(2007)0118),

–   visto il Libro verde sull'iniziativa europea per la trasparenza, adottato dalla Commissione il 3 maggio 2006 (COM(2006)0194),

–   visto il parere n. 2/2004 della Corte dei conti sul modello di audit unico (single audit) (e la proposta concernente un quadro di controllo interno comunitario)(40),

–   vista la comunicazione della Commissione su un percorso verso un quadro di controllo interno integrato (COM(2005)0252),

–   visti il piano d'azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato (COM(2006)0009), la relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Corte dei conti sullo stato di avanzamento del Piano d'azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato (COM(2007)0086) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale relazione (SEC(2007)0311),

–   visto il parere n. 6/2007 della Corte dei conti sulle sintesi annuali degli Stati membri, le "dichiarazioni nazionali" degli Stati membri e i lavori di audit delle istituzioni nazionali di controllo relativi ai fondi comunitari(41),

–   visto il piano d'azione della Commissione per il rafforzamento della funzione di supervisione della Commissione nel contesto della gestione condivisa delle azioni strutturali (COM(2008)0097),

–   visti la relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Corte dei conti sul piano d'azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato (COM(2008)0110) e il documento di lavoro dei suoi servizi che accompagna tale relazione (SEC(2008)0259),

–   viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2006, accompagnata dalle risposte delle istituzioni(42), e le sue relazioni speciali,

–   vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE(43),

–   viste le raccomandazioni del Consiglio del 12 febbraio 2008 (5842/2008 – C6-0082/2008 e 5855/2008 – C6-0083/2008),

–   visti gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE e gli articoli 179 bis e 180 ter del trattato Euratom,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(44), in particolare gli articoli 145, 146 e 147,

–   visti l'articolo 70 e l'allegato V del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A6-0109/2008),

A.   considerando che, a norma dell'articolo 274 del trattato CE, la Commissione cura l'esecuzione del bilancio sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria, e in cooperazione con gli Stati membri,

B.   considerando che l'attuazione delle politiche dell'Unione europea è caratterizzata dalla gestione concorrente del bilancio comunitario da parte della Commissione e degli Stati membri, nell'ambito della quale l'80% delle spese comunitarie è amministrato dagli Stati membri,

C.   considerando che nella sua risoluzione del 24 aprile 2007(45) sul discarico per l'esercizio 2005 esso proponeva che ogni Stato membro fosse in grado di assumersi le proprie responsabilità di gestione dei fondi UE ricevuti, tramite una dichiarazione unica nazionale oppure mediante più dichiarazioni entro un quadro di riferimento nazionale,

D.   considerando che l'urgenza di introdurre una dichiarazione nazionale a un livello politico adeguato riguardante tutti i fondi comunitari in gestione concorrente era già stata sottolineata dal Parlamento nelle sue risoluzioni sul discarico 2003 e 2004,

E.   considerando che nella relazione annuale sul discarico per l'esercizio 2006 (punto 0.10) la Corte dei conti riconosce l'importanza delle dichiarazioni nazionali unitamente alle sintesi annuali nella misura in cui "tutti questi elementi, se adeguatamente attuati, possano favorire una migliore gestione e un controllo più efficace dei fondi dell'Unione europea negli Stati membri. Il parere illustra inoltre a quali condizioni tali elementi potrebbero fornire un valore aggiunto ed essere utilizzati dalla Corte, conformemente a quanto previsto dai principi internazionali di audit",

F.   considerando che la Corte dei conti, nel suo parere n. 6/2007 sulle sintesi annuali degli Stati membri e le "dichiarazioni nazionali" degli Stati membri sottolinea altresì che le sintesi annuali costituiscono un elemento supplementare del controllo interno, le quali, se permettono di evidenziare i punti di forza e quelli deboli, potranno favorire un migliore controllo dei fondi comunitari nei settori soggetti alla gestione concorrente,

G.   considerando che il miglioramento della gestione finanziaria nell'Unione deve essere sostenuto da un efficace monitoraggio dei progressi compiuti all'interno della Commissione e negli Stati membri e che gli Stati membri dovrebbero essere in grado di assumersi le proprie responsabilità di gestione dei fondi UE, assicurando il completamento di un quadro di controllo interno integrato a livello dell'UE, con l'obiettivo di ottenere una DAS positiva,

H.   considerando che l'attuazione del punto 44 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 17 maggio 2006, sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (AII)(46) e dell'articolo 53 ter, paragrafo 3, del regolamento finanziario, concernente le sintesi delle revisioni contabili e delle dichiarazioni disponibili, dovrebbe fornire un contributo considerevole al miglioramento della gestione del bilancio comunitario,

I.   considerando che il principio di una sana gestione finanziaria, che comprenda un efficace controllo interno è uno dei principi di bilancio stabiliti nel regolamento finanziario con la modifica introdotta dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006(47), così come proposto dalla Commissione nel suo piano d'azione verso un quadro di controllo interno integrato,

J.   considerando che l'attività della sua commissione per il controllo dei bilanci, in generale, e la procedura di discarico, in particolare, formano parte di un processo inteso a istituire la piena rendicontabilità della Commissione in quanto Istituzione, dei singoli Commissari e di tutti gli altri soggetti interessati, i più importanti dei quali sono gli Stati membri, riguardo alla gestione finanziaria dell'UE, in conformità del Trattato, per creare una base decisionale più solida,

K.   considerando che esso terrà debito conto dei risultati e delle raccomandazioni concernenti il discarico per l'esercizio 2006, durante la prossima procedura di bilancio,

L.   considerando che il Consiglio dovrebbe mirare a potenziare gli sforzi di riforma e la responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda la soluzione dei problemi individuati dalla Corte dei conti e garantire una migliore gestione finanziaria nell'Unione europea,

M.   considerando che il 2006 è stato l'Anno europeo della mobilità dei lavoratori che ha sensibilizzato i cittadini alla mobilità ai fini dell'instaurazione di un vero e proprio mercato del lavoro europeo e ha posto le basi per l'Anno europeo per le pari opportunità per tutti nel 2007,

CONCLUSIONI PRINCIPALI

1.   si compiace dei progressi compiuti dalla Commissione verso un utilizzo più efficace degli stanziamenti comunitari e la creazione del contesto per un controllo globale che trova riscontro nella dichiarazione di affidabilità (DAS) della Corte dei conti; a tale proposito accoglie con favore la dichiarazione della Corte dei conti sull'impatto finanziario degli errori ed invita la Corte ad applicarla in futuro a tutti i capitoli della sua relazione annuale;

2.   si compiace dei considerevoli progressi compiuti nella gestione degli stanziamenti della politica agricola comune (PAC), in particolare grazie al funzionamento del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) e ricorda alla Grecia l'obbligo di applicare il SIGC conformemente al piano d'azione;

3.   plaude all'impegno assunto dalla Commissione di riferire mensilmente alla commissione parlamentare per il controllo dei bilanci sull'attuazione del seguito dato alla procedura di discarico per l'esercizio 2006, con la presentazione ogni mese da parte di un membro della Commissione degli sviluppi nella sua area di competenza, comprese le dichiarazioni nazionali e le sintesi annuali, le azioni esterne e l'attuazione del piano d'azione per il rafforzamento della funzione di supervisione della Commissione nel contesto della gestione condivisa delle azioni strutturali;

Dichiarazioni di gestione a livello nazionale

4.   si compiace del fatto che la Commissione si sia impegnata ad assicurare un fermo sostegno politico alle iniziative nazionali volte a redigere e pubblicare dichiarazioni nazionali, verificate dalle corti dei conti nazionali e a continuare ad incoraggiare gli Stati membri a seguire l'esempio della Danimarca, dei Paesi Bassi, della Svezia e del Regno Unito; si attende, quindi, che la Commissione inserisca un nuovo punto concernente la promozione delle dichiarazioni di gestione a livello nazionale, quale parte della sua revisione e del seguito del summenzionato piano d'azione verso un quadro di controllo interno integrato; si attende, inoltre, che la Commissione e gli Stati membri garantiscano che le sintesi nazionali rispettino pienamente gli scopi e lo spirito del punto 44 dell'AII;

5.   ritiene che la Commissione debba adoperarsi per adempiere importanti richieste del discarico precedente (2005), il che non si applica alle dichiarazioni nazionali, a proposito delle quali il Parlamento aveva chiesto alla Commissione di presentare al Consiglio, prima della fine del 2007, una proposta di dichiarazione di gestione nazionale che copra la totalità dei fondi comunitari in gestione condivisa; deplora il fatto che la Commissione accetti tacitamente l'irresponsabilità collettiva degli Stati membri, eccettuati la Danimarca, i Paesi Bassi, la Svezia, e il Regno Unito, in relazione alla gestione finanziaria dell'Unione europea;

6.   ritiene che la Commissione debba presentare cifre complete e affidabili per i recuperi, specificando con esattezza la linea di bilancio e l'anno ai quali si riferiscono i singoli recuperi, in quanto qualsiasi altro tipo di presentazione rende impossibile un controllo serio; è consapevole del fatto che la Commissione deve in larga misura ottenere tali informazioni dagli Stati membri; precisa che proprio per porre la Commissione in condizione di esibire tali informazioni mancanti e di colmare questa carenza di trasparenza, da tre anni a questa parte esso propone l'impiego delle dichiarazioni di gestione nazionale;

Fondi strutturali

7.   si compiace del piano d'azione summenzionato per il rafforzamento della funzione di supervisione della Commissione nel contesto della gestione condivisa delle azioni strutturali, pubblicato in risposta alle preoccupazioni espresse dal Parlamento nel corso della procedura di discarico per l'esercizio 2006; intende monitorare da vicino le informazioni trasmesse sul piano d'azione, in preparazione della procedura di discarico per l'esercizio 2007;

8.   si compiace del fermo impegno assunto dalla Commissione inteso a garantire che i pagamenti indebiti siano recuperati nel periodo rimanente prima della chiusura delle procedure di liquidazione concernenti il periodo 2000-2006;

9.   si compiace del fatto che la Commissione si sia impegnata a far rispettare integralmente il regolamento finanziario, in particolare per quanto riguarda le sintesi annuali; si attende che la Commissione lo tenga pienamente informato su tutte le azioni legali intentate contro gli Stati membri e sulla mancata ottemperanza da parte degli stessi; si compiace, a tale riguardo, delle valutazioni preliminari della qualità delle sintesi annuali concernenti i fondi agricoli e strutturali; attende le valutazioni definitive contenute nelle relazioni annuali d'attività delle singole direzioni generali;

10.   considera l'impegno della Commissione a rettificare ogni singolo errore individuato dalla relazione annuale della Corte dei conti un importante risultato della procedura di discarico relativa all'esercizio 2006, ed in particolare l'impegno a rettificare al 100% i casi di gravi violazioni delle procedure per gli appalti pubblici e ad applicare tassi forfettari e rettifiche finanziarie estrapolate ogniqualvolta individui problemi sistemici a livello di appalti;

11.   chiede, tuttavia, alla Commissione di presentare informazioni obiettive, chiare e complete sulla sua capacità di recuperare gli importi pagati indebitamente;

12.   si compiace del fatto che, quale risultato diretto della procedura di discarico per l'esercizio 2006, la Commissione si sia finalmente impegnata a sospendere quanto prima i pagamenti a seguito dell'individuazione di gravi carenze del sistema;

13.   attende le relazioni trimestrali sulle rettifiche e i recuperi soggette alla revisione della Corte dei conti, compresa l'istituzione di un sistema di notifica che consenta di collegare i recuperi effettuati ex post all'anno in cui il finanziamento era stato effettivamente attribuito; auspica di ottenere, in tal modo, per la prima volta e in tempo per la procedura di discarico relativa all'esercizio 2007, un quadro completo della situazione in questo settore; ritiene che la Commissione dovrebbe presentare un quadro di valutazione e indicare la data definitiva per l'attuazione del piano d'azione summenzionato per il rafforzamento della funzione di supervisione della Commissione nel contesto della gestione condivisa delle azioni strutturali;

14.   rammenta alla Commissione gli impegni assunti in occasione dell'audizione straordinaria di fronte alla commissione per il controllo dei bilanci, il 25 febbraio 2008:

   a) per quanto concerne l'attuazione del nuovo piano di azione per il rafforzamento della funzione di supervisione della Commissione nel contesto della gestione condivisa delle azioni strutturali, migliorare le verifiche, decidere e applicare le necessarie procedure di sospensione e rettifica e migliorare i recuperi; attende le relazioni trimestrali relative alla sua esecuzione;
   b) sviluppare, in stretta collaborazione con la Corte dei conti, un nuovo sistema di notifica dei recuperi e delle rettifiche finanziarie; attende che la Commissione presenti uno scadenzario dettagliato per lo sviluppo e l'applicazione di tale sistema;
   c) presentare un piano di azione che preveda una serie di misure dettagliate per impedire il verificarsi di grossi errori;

15.   sottoscrive la posizione della Commissione secondo la quale, in caso di rilevate irregolarità saranno adottate misure correttive, fra cui la sospensione dei pagamenti e il recupero degli importi erroneamente o indebitamente versati e che saranno riferite al Parlamento, almeno due volte l'anno, le misure intraprese in tal senso;

Azioni esterne

16.   ritiene che, a seguito della procedura di discarico per l'esercizio finanziario 2006, la Commissione sia sempre più consapevole dell'importanza della trasparenza, della visibilità e della consulenza politica per tutti i fondi dell'UE nel settore delle azioni esterne, sia tramite la gestione decentrata della Commissione, sia tramite fondi fiduciari internazionali;

17.   si compiace dell'impegno del rappresentante dell'ONU in Iraq a migliorare l'informazione in tempo reale alla Commissione e ritiene che 13 mesi di accurata ricerca sull'utilizzo dei finanziamenti dell'UE attraverso i fondi fiduciari internazionali abbiano contribuito a sensibilizzare sull'esigenza della rendicontazione in merito all'impiego del denaro dei contribuenti dell'UE; invita la Commissione a cooperare strettamente con il PE nell'ambito della revisione dell'accordo quadro finanziario e amministrativo (FAFA) tra la Comunità europea e le Nazioni Unite;

18.   si compiace del fatto che la Commissione abbia inserito le informazioni sulle missioni di verifica nel quadro del FAFA e le relative conclusioni nelle relazioni annuali di attività firmate dalle competenti direzioni generali a fine marzo 2008, in quanto ciò ha consentito al Parlamento di tener conto di tali informazioni nel corso della votazione su tale relazione;

19.   accetta la proposta della Commissione di discutere la questione della definizione delle organizzazioni non governative (ONG) non appena saranno disponibili i risultati dell'audit che la Corte dei conti sta svolgendo sulle ONG;

20.   invita la Commissione a:

   a) fornire al Parlamento, sia di sua iniziativa sia su richiesta di quest'ultimo, informazioni regolari sul finanziamento UE dei fondi fiduciari multilaterali;
   b) presentare misure su come migliorare la visibilità dei fondi comunitari quando si attuano gli aiuti esterni attraverso altri organismi;
   c) presentare misure che consentano ai revisori UE (Corte dei conti, Commissione o società private di revisione contabile) un migliore accesso per l'esecuzione degli audit di progetti in gestione condivisa, soprattutto gestione condivisa con l'ONU;

21.  21 accoglie con favore l'impegno della Commissione a mettere a disposizione del Parlamento ulteriori informazioni sui beneficiari dei fondi, come indicato nell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento finanziario, e a rafforzare ulteriormente l'indirizzo politico, la visibilità e il controllo su tali fondi, in particolare quelli gestiti attraverso fondi fiduciari internazionali;

22.  22 insiste sull'accesso del pubblico all'informazione su tutti i membri di gruppi di lavoro e gruppi di esperti che operano con la Commissione nonché su tutti i beneficiari di finanziamenti dell'Unione europea;

QUESTIONI ORIZZONTALI
Dichiarazione di affidabilità
Affidabilità dei conti

23.   prende atto con soddisfazione del parere positivo espresso dalla Corte dei conti in merito ai conti annuali definitivi e della sua affermazione secondo cui, a parte alcune osservazioni, i conti presentano un'immagine fedele, sotto tutti gli aspetti rilevanti, della situazione finanziaria delle Comunità al 31 dicembre 2006 e dei risultati delle operazioni e dei flussi di cassa delle stesse per l'esercizio concluso a tale data, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione (capitolo 1, dichiarazione di affidabilità, paragrafi VII-IX);

24.   esprime, tuttavia, la sua preoccupazione in merito alle osservazioni della Corte circa errori negli importi iscritti nel sistema contabile, come fatture/dichiarazioni di spesa e prefinanziamenti, che hanno l'effetto di sopravvalutare i debiti a breve di circa 201 milioni di euro e l'importo complessivo dei prefinanziamenti, a lungo e a breve termine, di circa 656 milioni di euro; deplora, in particolare, le carenze nei sistemi contabili di talune istituzioni e direzioni generali che rischiano ancora di compromettere la qualità delle informazioni finanziarie (in particolare per la separazione degli esercizi e le prestazioni a favore dei dipendenti) e comportare diverse rettifiche dopo la presentazione dei conti provvisori;

25.   deplora il fatto che i documenti finanziari non siano messi a disposizione dei membri della commissione per il controllo dei bilanci in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea;

26.   rileva che, riguardo all'esercizio 2006, il contabile della Commissione non è stato in grado di convalidare i sistemi locali dell'Ufficio di cooperazione EuropeAid, della direzione generale dell'istruzione e della cultura e della direzione generale delle relazioni esterne;

27.   rammenta alla Commissione l'impegno, assunto nel quadro della sua relazione annuale all'autorità del discarico sul seguito dato alle decisioni di discarico 2005, di informare a scadenza semestrale l'autorità di bilancio in merito alla gestione dei prefinanziamenti, come richiesto nella risoluzione del Parlamento che accompagna la decisione sul discarico per l'esercizio 2005, e deplora profondamente che tale relazione non gli sia stata ancora trasmessa;

Legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti

28.   rileva con soddisfazione che la Corte ritiene che, nei settori in cui i sistemi di supervisione e di controllo sono applicati in modo da prevedere un'adeguata gestione del rischio, le operazioni, considerate complessivamente, sono prive di errori materiali;

29.   deplora, ciononostante, che in settori comunitari di spesa molto importanti (azioni strutturali, politiche interne e azioni esterne) i pagamenti sono tuttora caratterizzati da errori materiali rilevanti a livello degli organismi attuatori;

30.   esprime estrema preoccupazione per il fatto che la Corte continui a rilevare carenze nella gestione dei sistemi di supervisione e di controllo e nelle riserve sulla garanzia fornita dai direttori generali, in particolare per quanto riguarda la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti, e ricorda agli Stati membri e alla Commissione le rispettive responsabilità in tale settore;

Informazione e quadro della dichiarazione di affidabilità

31.   apprezza il lavoro svolto dalla Corte per migliorare ulteriormente la chiarezza delle DAS, per quanto riguarda i fattori suscettibili di contribuire a migliorare l'efficienza e l'efficacia dei sistemi di controlli in ciascun settore, e invita la Corte a continuare ad informarlo regolarmente sui progressi al riguardo;

32.   deplora la mancanza di chiarezza della relazione della Corte circa la legittimità, e l'inevitabile impatto sui mezzi d'informazione, di finanziamenti comunitari ricevuti da taluni nuovi beneficiari (ad esempio compagnie ferroviarie, club di equitazione e/o allevamenti di cavalli, circoli del golf o dedicati ad altre attività ricreative e consigli comunali) in conformità delle norme sull'ammissibilità; precisa che da un punto di vista giuridico formale si tratta in definitiva di una discussione sulle norme di ammissibilità; evidenzia, ad ogni modo, che in sede di valutazione dell'efficienza e dell'efficacia delle relazioni speciali della Corte dei conti, esso continuerà, come ha sempre fatto in passato, a sostenere la Corte;

33.   ribadisce che la Corte dei conti ha introdotto, come parte integrante della sua nuova metodologia, l'impiego degli audit e delle relazioni delle istituzioni nazionali di controllo a disposizione; invita la Corte a comunicare alla commissione per il controllo dei bilanci come utilizza dette informazioni e chiede inoltre alla stessa Corte di esprimere un parere riguardo all'utilità delle informazioni ottenute dalle istituzioni nazionali di controllo ai fini della stesura della sua relazione annuale;

34.   apprezza la qualità delle parti specifiche della relazione annuale della Corte, come quella dedicata alle misure strutturali, che consente a tutti i soggetti interessati di identificare i problemi e concentrare i loro sforzi sui miglioramenti necessari;

Gestione finanziaria

35.   prende atto degli sforzi compiuti dai servizi della Commissione nel corso del 2006 per garantire l'esaustività e l'esattezza della registrazione di nuovi pagamenti a titolo di prefinanziamento e di nuove fatture/dichiarazioni di spesa aperte nonché la separazione degli esercizi;

36.  rileva che, per quanto riguarda i Fondi strutturali, il 2006 era l'ultimo esercizio del periodo di programmazione 2000-2006 nell'ambito del quale dovevano essere stabiliti tutti gli impegni;

37.   è preoccupato che gli impegni ancora da liquidare alla fine del 2006 rappresentino pertanto l'integralità dei pagamenti ancora da effettuare per le prospettive finanziarie 2000-2006, corrispondenti al 28% degli importi totali delle pertinenti rubriche per l'intero periodo;

38.   deplora che gli impegni ancora da liquidare - impegni non utilizzati, riportati in vista di un impiego futuro, soprattutto nei programmi pluriennali - relativi ad operazioni strutturali e il Fondo di coesione siano passati a 131,6 miliardi di euro, con un aumento, nel 2006, pari a 12,6 miliardi di euro (10,6%);

39.   è preoccupato che la spinta alla spesa determinata dalla norma N+2 possa interferire con la corretta esecuzione delle procedure di liquidazione attinenti ai programmi e ai progetti strutturali; precisa che già per il 2007 i pagamenti relativi ai Fondi strutturali sono aumentati di quasi il 50% rispetto al 2006; sottolinea che la Commissione dovrebbe garantire una procedura di liquidazione efficace ed evidenzia l'importante ruolo che rivestono gli Stati membri in tale procedura;

40.   deplora inoltre che il tasso di spesa per il Fondo di coesione, il FESR e il FSE sia risultato inferiore al previsto nei nuovi Stati membri, a seguito delle difficoltà incontrate da tali paesi membri nell'assorbire i fondi; chiede alla Commissione di fornire una spiegazione più dettagliata per questa spesa inferiore alle previsioni a livello nazionale per le operazioni strutturali;

Dichiarazioni di gestione a livello nazionale e punto 44 dell'AII

41.   ribadisce che riveste carattere d'urgenza l'introduzione di una dichiarazione annuale, a livello politico adeguato, riguardante tutti i fondi comunitari in gestione concorrente, come ha proposto nelle sue risoluzioni che accompagnano le decisioni sul discarico per gli esercizi 2003, 2004 e 2005;

42.   ricorda che nella risoluzione che accompagna la decisione sul discarico per l'esercizio 2005 il Parlamento ha chiesto alla Commissione di presentare al Consiglio, prima della fine del 2007, una proposta di dichiarazione di gestione nazionale che copra la totalità dei fondi comunitari in gestione concorrente, basata su sottodichiarazioni da parte delle varie strutture nazionali di gestione delle spese; respinge la risposta data dalla Commissione nell'allegato alla relazione sul seguito dato alla procedura di discarico 2005 secondo cui "la Commissione non intende adottare le misure raccomandate; vista la diversità della struttura governativa e delle strutture di gestione per i fondi UE nell'ambito della gestione concorrente esistenti nei 27 Stati membri, l'elaborazione di un'unica dichiarazione standard non comporterebbe vantaggi significativi. La Commissione continuerà tuttavia a sostenere tali iniziative adottate dalle amministrazioni nazionali"; ritiene questa risposta estremamente insoddisfacente, tenuto conto del fatto che più dell'80% del bilancio generale dell'Unione europea rientra nella cosiddetta "gestione concorrente" e, a maggior ragione, alla luce della situazione attuale dei Fondi strutturali quale descritta dalla Corte dei conti nella sua relazione annuale;

43.   sostiene fortemente il fatto che alcuni Stati membri (Danimarca, Paesi Bassi, Svezia e Regno Unito) abbiano adottato una dichiarazione nazionale sulla gestione dei fondi comunitari ed esprime preoccupazione per il fatto che, malgrado queste iniziative, la maggior parte degli altri Stati membri resista alla sua introduzione; esorta la Commissione a illustrare gli eventuali vantaggi ricavabili in termini di relazioni, sul piano del controllo, tra la Commissione e gli Stati membri che hanno preso la suddetta iniziativa; chiede alla Commissione di riferire regolarmente alla commissione per il controllo dei bilanci in merito ai progressi compiuti riguardo a tali disposizioni;

44.   prende atto delle prime sintesi annuali inviate dalla maggior parte degli Stati membri e chiede alla Commissione di avviare procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri che non hanno rispettato gli obblighi loro imposti; precisa che esso considera tali sintesi annuali un primo passo verso le dichiarazioni di gestione nazionale; chiede alla Commissione di elaborare, prima della prima lettura del bilancio 2009, un documento che analizzi i punti di forza e le debolezze del sistema che ciascuno Stato membro applica a livello nazionale per l'amministrazione e il controllo dei fondi comunitari nonché i risultati degli audit effettuati, e di inviare tale documento al Parlamento e al Consiglio; invita altresì la Commissione a riferire in merito alla qualità delle sintesi annuali e a promuovere l'aggiunta di valore al processo, ad esempio attraverso l'individuazione di problemi comuni, possibili soluzioni e migliori prassi;

45.   prende atto, tuttavia, della posizione critica della Corte dei conti nei confronti delle attività di audit a livello nazionale: "l'auditor esterno che intenda basarsi sui pareri e sui lavori di altre istanze, o farne uso, deve ottenere la prova diretta che la base su cui poggiano è solida"; considera pertanto essenziale l'attività del gruppo di lavoro del comitato di contatto incaricato di elaborare principi comuni di audit e criteri di audit comparabili adattati al contesto comunitario, e invita la Commissione a incoraggiare tutti gli Stati membri a partecipare a tale attività;

Governance

46.   ricorda alla Commissione le precedenti critiche del Parlamento circa la solidità della base sulla quale essa sostiene di espletare le sue responsabilità politiche mediante la sua relazione di sintesi, considerando che essa non dispone di piena conoscenza in merito all'80% dei fondi UE erogati nell'ambito della gestione concorrente e che le relazioni annuali d'attività sono di qualità variabile; precisa che tale mancanza di conoscenza ha una duplice origine: da un lato, una supervisione e un controllo insufficienti da parte della Commissione e, dall'altro, l'assenza di soluzioni concrete e di responsabilità a livello degli Stati membri;

47.   deplora la tacita accettazione da parte della Commissione della irresponsabilità collettiva della maggior parte degli Stati membri nei confronti della gestione finanziaria dell'Unione europea; accoglie con favore e appoggia le iniziative adottate in merito da alcuni Stati membri e invita gli altri a seguire l'esempio;

48.   rileva che il bilancio è eseguito dalla Commissione e dai suoi membri e non dai Direttori generali, che sono ordinatori delegati, e deplora pertanto che l'accresciuta responsabilità dei Direttori generali non sia stata accompagnata dall'assunzione di responsabilità diretta (e non solo politica) da parte dei membri della Commissione; invita la Commissione a presentare proposte per porre rimedio alla situazione, che è in contrasto con l'articolo 274 del trattato;

49.   accoglie con favore la solida analisi presentata dalla Corte dei conti europea del sistema di controllo interno della Commissione (capitolo 2 della sua relazione annuale); incoraggia la Corte dei conti a continuare questa evoluzione positiva includendo un'analisi dei singoli Stati membri relativa alle azioni o inazioni della Commissione al fine di migliorare la situazione;

50.   ricorda che la governance riguarda la posizione del personale che esercita funzioni di contabilità e controllo riguardo alla gestione, al potere di imporre misure, alle competenze e alla formazione;

51.   chiede al Direttore generale della DG-bilancio di formulare un parere formale sulla qualità e l'efficacia dei sistemi interni di controllo;

52.   chiede al Segretario generale di presentare una dichiarazione formale di affidabilità per quanto concerne la qualità delle singole dichiarazione dei Direttori generali;

53.   chiede al revisore interno della Commissione di valutare la dichiarazione di affidabilità del Segretario generale mediante un parere di audit;

54.   ricorda l'importanza delle linee di informazione funzionali – una comunicazione aperta tra gli stessi gruppi di personale specializzato professionale in diverse Direzioni generali, quali ad esempio il personale preposto all'informatica, al controllo interno, all'audit interno, alla contabilità – in un'organizzazione a silos quale la Commissione; deplora gli sforzi oltremodo limitati per introdurre tale strumento di governance; invita la Commissione ad assicurare quanto prima possibile l'introduzione di linee di informazione funzionali obbligatorie e a riferire in merito alla commissione per il controllo dei bilanci non oltre il settembre 2008;

55.   invita la Commissione a elevare il grado del contabile allo stesso livello di quello dei suoi omologhi contabili operativi;

56.   invita inoltre la Commissione a modificare la composizione del comitato di controllo degli audit, in modo che il numero di membri esterni equivalga al numero dei membri della Commissione; invita altresì la Commissione a nominare presidente del comitato di controllo degli audit uno dei suoi membri esterni;

57.   attende che la Commissione emetta una dichiarazione di affidabilità annuale a livello dell'intera Commissione, che il Presidente della Commissione presenterà alla commissione per il controllo dei bilanci;

Il sistema di controllo interno della Commissione
Piano d'azione per un quadro di controllo interno integrato

58.   accoglie con favore i progressi complessivi realizzati nello sviluppo del sistema di controllo interno della Commissione;

59.   è in disaccordo con quanto affermato dalla Commissione nella citata relazione sullo stato di avanzamento del piano d'azione verso un quadro di controllo interno integrato, ossia che le azioni 1, 3, 3N, 5, 8 e 13 sono state completate; precisa che ad oggi esso non è venuto a conoscenza di documenti giustificativi o dichiarazioni in grado di suffragare una simile affermazione; si trova pertanto costretto a mettere seriamente in dubbio che tali misure siano state effettivamente varate, prima ancora di parlare della loro eventuale realizzazione o impatto sull'avanzamento del citato piano d'azione;

60.   accoglie con favore tuttavia i quadri di valutazione semestrali sull'attuazione del summenzionato piano d'azione;

61.   evidenzia tuttavia che, per l'attuazione delle azioni 1, 3, 3N, 5, 10, 10N, 11, 11N, 13 e 15, la Commissione dipende anche dalla cooperazione con gli Stati membri; sottolinea che il Parlamento appoggia pienamente tali azioni ed esorta pertanto la Commissione a utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione per realizzarle quanto prima;

62.  si aspetta che, per la procedura di discarico per l'esercizio 2007, il quadro di valutazione gli pervenga anteriormente al 1° gennaio 2009;

Analisi dell'equilibrio esistente tra spese operative e il costo del sistema di controllo dei fondi dell'UE

63.  deplora che finora il Parlamento non abbia ricevuto alcuna informazione circa l'analisi sui costi-benefici del sistema di controllo dei fondi dell'UE, come era stato richiesto nel discarico 2005;

Relazione di sintesi

64.   trova inaccettabile che la Commissione sminuisca i risultati dell'audit della Corte dei conti, che si basano su norme internazionali di audit largamente accettate, parlando di "divergenze di opinione circa la tipologia e l'impatto dell'errore e circa la valutazione delle carenze dei sistemi e, in parte, della diversa percezione quanto al funzionamento dei meccanismi di rettifiche finanziarie" (pagina 3, primo capoverso);

65.   è del parere che tutte le riserve sulla mancanza di garanzie circa la legittimità e la regolarità della spesa comunitaria vadano riprese nelle relazioni annuali di attività, così come nella relazione di sintesi; trova quindi alquanto sorprendente, alla luce di quanto sopra, che tre direttori generali abbiano deciso soltanto nel 2006 di inserire una riserva riguardo alla gestione e al controllo dell'iniziativa INTERREG che, come segnalato da costoro, esisteva già da alcuni anni (pagina 5, secondo capoverso);

66.   è preoccupato riguardo alle affermazioni contenute nella prima relazione di sintesi del revisore interno che indicano che, malgrado alcuni passi in avanti, sono stati lasciati scadere i termini stabiliti senza prendere provvedimenti in merito a metà delle raccomandazioni essenziali e di quelle molto rilevanti formulate (pagina 8, ultimo capoverso); invita la Commissione a porre maggiore enfasi sull'attuazione di tali raccomandazioni;

Responsabilità politica e responsabilità amministrativa della Commissione
Relazioni annuali di attività

67.   rileva con rammarico che secondo la Corte dei conti "[…] per parti significative del bilancio UE, i direttori generali presentano un quadro della legittimità e regolarità della spesa dell'Unione europea più positivo di quello risultante dall'audit della Corte" (punto 2.13 della relazione annuale);

68.   deplora che, nella relazione annuale, la Corte dei conti sottolinei nuovamente che alcune delle relazioni annuali di attività non includono ancora elementi sufficienti ai fini della dichiarazione di affidabilità (punti da 2.14 a 2.18 della relazione annuale);

69.   accoglie con favore il fatto che la relazione di sintesi sulle realizzazioni della Commissione in materia di gestione per l'anno 2006 evidenzino che "[i]n tutti i casi in cui si riscontrino divergenze tra il parere della Corte dei conti europea e quello del direttore generale responsabile, quest'ultimo dovrà fornire delle spiegazioni nella relazione annuale di attività dell'anno successivo" (punto 2) e auspica miglioramenti visibili a partire dalla relazione d'attività 2007;

70.   invita la Commissione a migliorare le relazioni annuali di attività attraverso l'introduzione di criteri comuni per la formulazione delle riserve e una maggiore formalizzazione degli elaborati, onde consentire una migliore comparabilità tra le relazioni annuali di attività delle diverse direzioni generali e nel tempo; chiede alla Commissione di tenere in considerazione le osservazioni della Corte dei conti riguardo alle relazioni annuali di attività e di realizzare i miglioramenti in stretta intesa con essa;

Trasparenza ed etica

71.   accoglie con favore la pubblicazione del seguito del Libro verde "Iniziativa europea per la trasparenza" (COM(2007)0127), in cui la Commissione afferma, conformemente all'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento finanziario, che le informazioni sui beneficiari dei fondi UE saranno resi pubblici a partire dal 2008 (punto 2.3.2.) e che nella primavera del 2008 lancerà un registro per i rappresentanti di interessi (lobbisti);

72.   è a conoscenza delle argomentazioni a favore sia della volontarietà sia della obbligatorietà della registrazione dei rappresentati di interessi; prende atto della decisione della Commissione di voler iniziare con un registro volontario per poi valutare il sistema a distanza di un anno; è a conoscenza della base giuridica del registro obbligatorio fornita dal trattato di Lisbona; rammenta che il registro attuale del Parlamento ha già carattere obbligatorio e che un eventuale registro comune sarebbe de facto obbligatorio, dato che la registrazione costituisce, in entrambi i casi, un prerequisito per l'accesso al Parlamento;

73.   richiama la necessità di un nuovo codice di condotta che migliori e definisca più chiaramente la responsabilità politica individuale e collettiva dei membri della Commissione, l'obbligo che tali membri hanno di rispondere delle rispettive decisioni politiche e l'attuazione delle politiche da parte dei rispettivi servizi;

74.   insiste sul fatto che incombe alla Commissione la responsabilità di assicurare che i dati forniti sui beneficiari dei fondi UE siano completi, reperibili e comparabili e ricorda la risposta scritta della Commissione al Parlamento in cui è espressa l'intenzione di definire e concordare con gli Stati membri le norme comuni concernenti queste informazioni prima dell'aprile 2008;

75.   ricorda che nelle osservazioni contenute nel paragrafo 85 della sua risoluzione che accompagna la decisione sul discarico per l'esercizio 2005 chiedeva un accesso agevole alle informazioni su chi è rappresentato in questi gruppi e quali ne sono i compiti e (paragrafo 86), invitava la Commissione a pubblicare i nomi delle persone che partecipano a questi gruppi nonché i nomi dei consulenti speciali assunti dai singoli membri della Commissione e/o dalle Direzioni generali e/o dai gabinetti; chiede che siano resi pubblici i nominativi di tutti i periti e i consiglieri dei gruppi di lavoro della Commissione;

76.   ricorda che, durante l'audizione organizzata dalla commissione per il controlo dei bilanci il 21 gennaio 2008, il membro della Commissione responsabile per il discarico ha risposto che i registri conterranno tutti i gruppi di esperti, comprese informazioni sui membri delle commissioni di comitatologia, i singoli esperti, le entità congiunte e i comitati di dialogo sociale;

77.   ricorda altresì che nella sua risoluzione che accompagna la decisione sul discarico per l'esercizio 2005 (paragrafo 76) chiedeva di "introdurre in un codice di condotta vincolante dei Commissari le norme di etica professionale e i principi guida che i Commissari sono tenuti a rispettare nell'esercizio delle loro funzioni, in particolare al momento di designare i rispettivi collaboratori, segnatamente in seno al proprio "gabinetto'";

78.  deplora che, nell'allegato alla sua summenzionata relazione sul seguito dato alla procedura di discarico 2005 (pag. 18), la Commissione risponda che tali norme non esistono ancora, e sollecita la Commissione ad adottarle;

79.   ricorda l'importanza di una trasparenza e di una pubblicità complete per quanto concerne il personale dei gabinetti dei membri della Commissione non assunto conformemente allo statuto del personale;

QUESTIONI SETTORIALI
Entrate

80.   accoglie con favore il fatto che la Corte dei conti giudichi, sotto tutti gli aspetti rilevanti, soddisfacenti i sistemi di vigilanza doganale, affidabili i conti relativi alle risorse proprie tradizionali nonché legali e regolari le operazioni sottostanti, anche se persiste qualche carenza;

81.   accoglie altresì con favore il fatto che la Corte dei conti concluda che la Commissione ha eseguito correttamente il calcolo, la riscossione e l'iscrizione nei conti comunitari delle risorse IVA e RNL;

82.   rileva con soddisfazione che, per quanto riguarda la risorsa IVA, la Commissione ha mantenuto la frequenza e la qualità delle sue ispezioni; esprime tuttavia preoccupazione circa il numero di riserve pendenti e pertanto invita la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, a perseverare nei suoi sforzi volti a garantire che le riserve siano revocate in tempi ragionevoli;

83.   chiede alla Commissione di comunicare al Parlamento come intende procedere nel caso di Stati membri con riserve persistenti;

La politica agricola comune

84.   accoglie con favore il miglioramento generale nel 2006 della spesa relativa alla PAC e la dichiarazione della Corte dei conti secondo cui il SIGC, che è il principale strumento di controllo dei regimi di aiuto "superfici", dei premi "animali" e del regime di pagamento unico per superficie, se applicato correttamente limita con efficacia il rischio di spese irregolari;

85.   apprezza gli sforzi della Commissione di ampliare l'applicazione del SIGC e attende che la Commissione assicuri, conformemente ai piani e alle risposte presentate al Parlamento, che la percentuale di spesa agricola coperta dal SIGC raggiunga almeno l"89% entro il 2010 e il 91,3% entro il 2013;

86.   deplora che la Corte dei conti constati che le spese relative alla PAC sono ancora inficiate da errori in misura rilevante e che i controlli e le ispezioni previsti dal SIGC non siano ancora applicati efficacemente o non siano ancora del tutto affidabili in alcuni Stati membri, e sollecita pertanto la Commissione a verificare con gli Stati membri che il SIGC sia pienamente applicato nell'insieme degli Stati membri dell'UE-15 e che venga posto rimedio alle carenze rilevate negli Stati membri UE-10;

87.   deplora che la Corte dei conti constati ancora una volta problemi nell'applicazione del SIGC in Grecia; appoggia pienamente l'intenzione della Commissione (come indicato alla sua commissione per il controllo dei bilanci) di assicurare che la legislazione in vigore sulla sospensione dei pagamenti sia applicata rigorosamente qualora il governo greco non risolva i problemi esistenti entro i termini tempi stabiliti;

88.   deplora che, nell'ambito dello sviluppo rurale, le misure agro-ambientali tendano a registrare un'incidenza elevata di errori dovuti al fatto che gli agricoltori non ottemperano alle spesso complesse condizioni di ammissibilità; ritiene che la Commissione dovrebbe tenere in debita considerazione la pertinenza delle condizioni di ammissibilità per tali misure ed esaminare la possibilità di semplificare tali condizioni;

89.   rileva che la Commissione menziona la possibile necessità di applicare un diverso livello di rischio tollerabile al settore agro-ambientale al fine di trovare il giusto equilibrio tra, da una parte, il miglioramento e la protezione dell'ambiente e, dall'altra, i costi relativi al controllo delle misure applicate; insiste tuttavia affinché siano garantiti un'applicazione corretta e un controllo sufficiente della spesa comunitaria e invita la Commissione a esaminare approfonditamente e valutare i possibili costi e benefici nell'ambito delle misure agro-ambientali nonché la connessione con altri settori di spesa, e a presentare l'analisi al Consiglio, al Parlamento e alla Corte dei conti quale base minima di discussione sulla necessità di riforma indicata dalla Commissione;

90.   rileva che, dato che la nuova procedura annuale di liquidazione finanziaria prevede irregolarità che gli Stati membri giudicano impossibili da correggere e che gli importi sono posti a carico della Comunità sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione ora deve condurre una verifica accurata per assicurare che i debiti siano esatti e imputati correttamente al bilancio comunitario;

91.   ricorda inoltre che il costo delle rettifiche finanziarie è posto a carico degli Stati membri, ovvero, di solito, del contribuente, anziché dei beneficiari degli aiuti indebitamente versati;

92.   rileva che, secondo la Corte dei conti, in sede di verifica del regime di pagamento unico (RPU) (per la prima volta nel 2006), la Commissione non ha specificato la portata e la profondità dei lavori agli organismi di certificazione e alcuni di questi (in Italia, ad esempio) hanno escluso dal loro lavoro la verifica dei diritti, limitandosi a farne menzione nei loro certificati, cosa che la Commissione ha accettato senza osservazioni;

93.   deplora il fatto che la Commissione non sia ancora in grado di conoscere o di stimare secondo modalità ritenute adeguate dalla Corte dei conti il livello dei versamenti irregolari finanziati dalla PAC; rileva che la Corte dei conti ha constatato che dei pagamenti irregolari, per un importo massimo stimato di 100 milioni di euro, non hanno potuto formare oggetto di rettifiche essendo stati scoperti dopo il termine di due anni; invita la Commissione a destinare risorse adeguate agli audit di conformità così da consentire che i pagamenti irregolari formino oggetto di rettifica entro il termine fissato;

94.   ritiene che a tutte le carenze denunciate dalla Corte dei conti nella sua relazione annuale dovrebbe essere posto rimedio da parte della Commissione, in modo da assicurare che il lavoro degli organismi si certificazione offra un più alto livello di garanzia;

95.   prende atto delle conclusioni della relazione annuale della Corte dei conti (punti 5.20 e 5.21) e sollecita di conseguenza la Commissione a migliorare i controlli nel Regno Unito, paese che non ha ottemperato alla legislazione comunitaria nell'attribuzione dei diritti e nei pagamenti a titolo del RPU o degli aiuti allo sviluppo rurale a favore di proprietari fondiari per terreni presi in affitto e coltivati da agricoltori affittuari, nonché in quegli Stati membri (Austria, Irlanda e Regno Unito) che non hanno applicato correttamente alcuni elementi chiave del RPU e hanno esteso il consolidamento dei diritti al di là delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori(48);

96.   prende atto dell'affermazione molto chiara della Commissione, sia nelle risposte alla Corte dei conti (punto 5.27 della relazione annnuale) che dinanzi alla commissione per il controllo dei bilanci, secondo cui sono ammissibili al sostegno agricolo soltanto i beneficiari che esercitino un'attività agricola; attende che la Commissione dia seguito ai casi identificati dalla Corte dei conti e si assicuri che non venga erogato alcun pagamento, e che venga recuperato nel caso sia già stato erogato, a proprietari fondiari che non esercitano attività agricola;

97.   invita la Commissione, alla luce della dichiarazione della Corte dei conti secondo cui più di 700 nuovi beneficiari appartengono a categorie quali club di golf, club di cricket, parchi ricreativi/zoo, maneggi, compagnie ferroviarie e consigli municipali, a fornire una panoramica e una valutazione dell'evoluzione dell'attribuzione del sostegno agricolo a tali beneficiari, che sono ammissibili al finanziamento in virtù delle norme in vigore;

98.   rammenta agli Stati membri che è possibile influire e decidere in un contesto nazionale per ridurre ulteriormente le attività e i beneficiari ammissibili a finanziamenti; invita la Commissione, se del caso tenendo conto degli sviluppi e a seconda della valutazione della Commissione circa l'uso previsto per le misure di sostegno, a presentare una proposta di emendamento o revisione delle norme;

Misure strutturali, occupazione e affari sociali

99.   rammenta che nel 2006 il finanziamento comunitario delle politiche strutturali ha raggiunto un totale di 32,4 miliardi di euro; precisa che, per il 2007, tale importo è salito a 46,4 miliardi di euro, cofinanziamenti degli Stati membri esclusi;

100.   rileva con grande preoccupazione che, nella sua relazione annuale, la Corte dei conti europea segnala che il rimborso delle spese per i progetti relativi alle politiche strutturali è soggetto a gravi errori; che la percentuale dei rimborsi nel campione inficiato da errore è stata del 44% e che almeno il 12% degli importi complessivamente rimborsati nell'ambito delle politiche strutturali non avrebbe dovuto esserlo;

101.   prende atto con profonda apprensione delle osservazioni della Corte dei conti, secondo le quali:

   a) soltanto il 31% dei progetti facenti parte del campione analizzato dalla Corte è stato oggetto di rimborsi corretti ed è risultato scevro da errori di conformità;
   b) i sistemi di controllo negli Stati membri sono generalmente inefficaci o solo moderatamente efficaci;
   c) poco più della metà degli audit della Commissione esaminati dalla Corte sembrano possedere tutte le qualità di uno strumento di supervisione efficace;
  

deplora la conclusione secondo cui la Corte ritiene, con un grado di certezza ragionevole, che almeno il 12% degli importi complessivamente rimborsati per progetti relativi alle politiche strutturali non avrebbe dovuto esserlo;

102.   reputa inaccettabile che, secondo la Corte dei conti, i sistemi di controllo di primo livello negli Stati membri siano in genere inefficaci o solo moderatamente efficaci e che varie autorità nazionali e regionali non gestiscano i fondi UE con sufficiente attenzione; rileva che nessuno dei sistemi facenti parte del campione analizzato dalla Corte dei conti per l'audit 2006 (19 sistemi di controllo di primo livello) è risultato efficace, 6 soltanto sono risultati moderatamente efficaci e 13 inefficaci, e che, pertanto, nel settore dei Fondi strutturali, non sono stati compiuti progressi rispetto al 2005; è alquanto preoccupato dell'incapacità del Consiglio di riconoscere chiaramente la sua responsabilità rispetto a tale situazione, che deriva in larga misura dall'inadeguatezza dei controlli degli Stati membri;

103.   esorta pertanto la Commissione ad avvalersi dei controlli ex-ante al fine di verificare se i sistemi di supervisione e di controllo per il periodo 2007-2013 sono effettivamente presenti in tutti gli Stati membri e a darvi regolarmente seguito;

104.   si rammarica inoltre che, secondo la Corte dei conti, la Commissione operi una supervisione solo moderatamente efficace dei sistemi di controllo degli Stati membri, non provvedendo a impedire il rimborso di spese gonfiate o non ammissibili;

105.   prende atto con rammarico che, come precisato dalla Corte dei conti, per le spese a titolo delle politiche strutturali (quali quelle a titolo delle politiche PAC e interne), la presenza di criteri di ammissibilità complicati o poco chiari o di requisiti giuridici complessi ha un effetto negativo sulla legittimità e sulla regolarità delle operazioni sottostanti;

106.   considera inaccettabile che, secondo quanto affermato dalla Commissione(49), siano scarse le probabilità di progresso nel campo della semplificazione degli attuali regolamenti riguardanti i Fondi strutturali per il periodo 2007-2013 e che la proposta di una semplificazione venga rimandata alla prossima sessione legislativa;

107.   esorta la Commissione a dare seguito alla raccomandazione della Corte dei conti (paragrafo 6.45 della relazione annuale) in merito al Fondo di coesione e a presentare quanto prima all'autorità legislativa ulteriori proposte di semplificazione che contemplino, fra l'altro, l'adozione di norme, orientamenti e criteri di ammissibilità semplici e chiari;

108.   ritiene, e su questo punto concorda pienamente con la Corte dei conti, che la funzione delle autorità degli Stati membri sia estremamente importante per un'attuazione efficace dei Fondi strutturali e che la Commissione dovrebbe potenziarne gli audit e compiere sforzi supplementari nella supervisione delle autorità di gestione degli Stati membri;

109.   deplora l'assenza di incentivi che consentano agli Stati membri di operare un controllo efficace delle spese, visto che le spese non ammissibili individuate dalla Commissione o dalla Corte dei conti possono essere sostituite con spese ammissibili da parte dello Stato membro; invita la Commissione a garantire che in futuro solo le irregolarità individuate dagli Stati membri stessi possano essere sostituite con altre spese senza alcuna perdita di finanziamenti per lo Stato membro interessato;

110.   accoglie con favore il citato piano d'azione della Commissione per il rafforzamento della sua funzione di supervisione nel contesto della gestione condivisa delle azioni strutturali, che prevede 37 misure tese a ridurre i pagamenti irregolari degli Stati membri; accoglie inoltre positivamente l'impegno della Commissione, annunciato pubblicamente in occasione dell'audizione della commissione per il controllo dei bilanci del 25 febbraio 2008, a riferire trimestralmente al Parlamento in merito allo stato di attuazione di detto piano d'azione; si aspetta che la Commissione migliori il sistema di notifica in cooperazione con la Corte dei conti; invita la Commissione a intraprendere, nell'assumere la responsabilità dell'esecuzione del bilancio cui è tenuta a norma del trattato e nel rispetto del principio della sana gestione finanziaria, in cooperazione con gli Stati membri, le seguenti misure relative alla gestione concorrente dei fondi strutturali:

  a) assumere l'impegno formale di dare piena attuazione al piano d'azione e accettare, in particolare, di:
   - riferire su base trimestrale, nella forma accettata dalla Corte dei conti, in merito ai progressi compiuti, misurati, ove possibile, in termini quantitativi anziché qualitativi, in particolare presentando relazioni sullo stato di avanzamento entro il 31 ottobre 2008 e il 31 gennaio 2009;
   - riferire su base trimestrale in forma completa e precisa in merito alle rettifiche e ai recuperi operati dalla Commissione, in particolare presentando relazioni sui progressi realizzati entro il 31 ottobre 2008 e il 31 gennaio 2009;
   - ottenere informazioni dagli Stati membri in merito alle rettifiche da essi operate attraverso il ritiro di progetti o il recupero di errori, in particolare presentando, entro il 31 ottobre 2008 e il 31 gennaio 2009, delle relazioni sui progressi realizzati che riferiscano in merito alla verifica della completezza e dell'accuratezza delle rettifiche;
   b) adottare ulteriori misure onde prevenire errori in futuro, in particolare migliorando i controlli di primo livello;

111.   invita la Commissione a presentargli un quadro di valutazione con indicazione del termine definitivo di attuazione del piano di azione nonché un sistema comune di indicatori quantitativi e di scadenze intermedie per la sua attuazione;

112.   ritiene che la Commissione debba concentrarsi sull'affidabilità dei sistemi di monitoraggio e resocontazione nazionali, sugli orientamenti agli Stati membri e sul coordinamento delle norme di audit e che debba sempre fornire una suddivisione per Stato membro;

113.   si aspetta che la Commissione avvii procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri che non hanno rispettato gli obblighi loro imposti dai regolamenti sui Fondi strutturali, dal regolamento finanziario e dalle sue modalità di attuazione e dall'AII, in particolare quelli che non presentano relazioni sui recuperi e sulle rettifiche finanziarie e quelli che non presentano le sintesi annuali conformemente alle linee guida, oppure, quelli le cui sintesi annuali sono di qualità inadeguata;

114.   sottolinea l'importanza delle linee guida della Commissione finalizzate a favorire un efficace adempimento dell'AII; ritiene che, come primo passo, tali linee guida dovrebbero quanto meno contemplare ciò che è richiesto ai sensi del regolamento per il settore dell'agricoltura (ossia la dichiarazione di affidabilità firmata dal responsabile dell'autorità di gestione e accompagnata da una relazione di certificazione);

115.   insiste sul fatto che la Commissione dovrebbe avviare procedure di sospensione nei confronti degli Stati membri nei casi in cui emerga un'inadeguatezza dei sistemi di controllo di primo livello, velocizzare il sistema delle sanzioni e presentargli un piano concreto dei tempi di attuazione e delle sanzioni da applicare qualora siano individuate delle irregolarità;

116.   insiste sulla necessità di una notifica verificabile delle rettifiche e dei recuperi operati dalla Commissione (ritiri, recuperi da parte degli Stati membri, recuperi da parte della Commissione, rettifiche nette, sospensione di pagamenti) rispetto alla totalità dei pagamenti indebitamente effettuati in relazione al complesso dei fondi e che in tali resoconti siano fornite definizioni precise delle diverse categorie di rettifica finanziaria; insiste inoltre che la relativa documentazione sia pienamente accessibile alla Corte dei conti; si aspetta che la Commissione stabilisca un chiaro collegamento fra il recupero e l'esercizio in cui si è verificata l'irregolarità e che sviluppi tali sistemi di notifica in cooperazione con la Corte dei conti;

117.   prende atto della dichiarazione della Commissione secondo la quale nessuno degli importi indebitamente versati nel 2006 andrà perduto grazie all'efficacia dei controlli ex-post; si aspetta che la Commissione gli fornisca informazioni obiettive, chiare e complete riguardo alla sua capacità di recuperare gli importi indebitamente versati, la cui prova sarà presentata in Parlamento;

118.   rammenta che l'azione 11N(50) si sarebbe dovuta attuare entro il 31 dicembre 2007, e sollecita la Commissione ad attuarla nel più breve tempo possibile;

119.   è preoccupato riguardo all'affermazione data dalla Commissione nella sua citata relazione sullo stato di avanzamento 2008, secondo la quale nel sistema finanziario e contabile centrale saranno registrati solo i recuperi avviati nel 2008; esorta pertanto la Commissione a registrare nel sistema finanziario e contabile centrale le informazioni in merito all'autorità di controllo e alla tipologia di errore e a codificare retroattivamente tutti i recuperi afferenti ai periodi 1994-1999 e 2000-2006;

120.   invita la Commissione, alla luce di quanto sopra esposto, a fornire una valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei sistemi di recupero pluriennali e di riferire in merito nei conti 2008 o 2009;

121.   si aspetta che la Commissione presenti al Parlamento una valutazione della qualità di tutte le sintesi annuali pervenute per i settori dell'agricoltura, delle politiche strutturali e della pesca; la valutazione deve contemplare una suddivisione per Stato membro e per settore e fornire un parere su quanto ricavabile dalle sintesi sul piano della garanzia d'insieme e dell'analisi complessiva;

122.   deplora l'eterogeneità delle informazioni presentate dalla Commissione stessa in merito alle rettifiche finanziarie e ai recuperi e si aspetta che le informazioni fornite per il discarico usino esattamente le stesse definizioni di rettifica finanziaria richieste per le summenzionate relazioni trimestrali;

123.   invita la Commissione a riferire, durante la revisione intermedia, in merito ai risultati delle disposizioni relative al "contratto di fiducia" affrontando anche l'interrogativo fondamentale se si ritiene che tali contratti possiedano un valore aggiunto;

124.   si aspetta che la Commissione riferisca annualmente al Parlamento in merito all'adempimento o al mancato rispetto da parte degli Stati membri degli obblighi previsti dal regolamento sui Fondi strutturali e dall'AII; valuta positivamente il fatto che la Commissione abbia ottenuto le sintesi annuali degli audit settoriali richiesti ai sensi dell'AII riveduto e del regolamento finanziario riveduto; deplora tuttavia il fatto che non tutti gli Stati membri abbiano dato adempimento a tale obbligo; esorta la Commissione ad avviare delle procedure d'infrazione nei confronti degli Stati membri che non hanno consegnato le sintesi nazionali degli audit settoriali;

125.   chiede alla Commissione, per quanto riguarda il discarico rispetto all'esercizio finanziario 2007, di presentare sia dati di cassa sia dati di competenza, una chiara indicazione se gli importi siano annuali o pluriennali, una chiara spiegazione della natura delle rettifiche finanziarie – rettifiche forfettarie (nel caso di carenze nei sistemi), recuperi a livello dei beneficiari finali, rispettivi miglioramenti del sistema ABAC – e si aspetta che le informazioni fornite per il discarico usino esattamente le stesse definizioni di rettifica finanziaria richieste per le altre relazioni sulle rettifiche finanziarie pubblicate nel corso dell'esercizio;

126.   invita la Commissione ad informarlo, alla chiusura dell'ultimo dei progetti relativi all'esercizio di bilancio 2006, sull'importo totale delle somme recuperate, e se necessario, sulle eventuali perdite e sui motivi per cui sono avvenute;

127.   osserva con preoccupazione l'importante riduzione del volume dei pagamenti in alcuni degli Stati membri dell'UE-15, cosa che comporta un importante aumento degli importi da liquidare;

128.   ricorda alla Commissione che la qualità dei sistemi di controllo contabile ha una considerevole influenza sulla valutazione dei progetti e che quindi la rigorosa regolamentazione della qualità delle procedure di controllo finanziario sarà di particolare importanza in futuro.

129.   esprime profonda preoccupazione per la circostanza che, come nel 2005, gli stanziamenti di bilancio da liquidare hanno continuato ad aumentare per cui, in seguito al cambiamento della regola da "n+2" a "n+3" in alcuni Stati membri, la situazione potrà aggravarsi nel periodo 2007-2013, cosa che comporterà maggiori ritardi nell'erogazione dei fondi al destinatario finale e un sempre minore rispetto dell'annualità e delle tabelle di marcia dei programmi;

130.   condivide la valutazione della Corte dei conti secondo cui è necessario aumentare l'efficacia tempestiva dei sistemi di controllo degli Stati membri al fine di rendere possibile la prevenzione degli errori nelle primissime fasi dei progetti, per cui occorre assicurare una formazione completa dei funzionari degli Stati coinvolti nella valutazione e nell'analisi dei progetti, onde garantire che essi agiscano con la necessaria celerità a livello dell'utilizzazione dei Fondi strutturali;

131.   prende atto della raccomandazione indirizzata dalla Commissione agli Stati membri affinché essi utilizzino le semplificazioni previste nella nuova regolamentazione dei Fondi strutturali per il periodo 2007-2013(51), segnatamente ricorrendo agli importi dichiarati su base forfetaria per i costi indiretti nell'ambito del Fondo sociale europeo, i quali tuttavia vanno contenuti a un livello minimo e articolati nel modo più possibile rintracciabile e giudica tale raccomandazione di importanza essenziale;

132.   ritiene essenziale valutare l'evoluzione delle politiche strutturali tramite indicatori e obiettivi utili, comparabili e atti all'aggregazione, per quanto possibile a breve termine, onde poter evitare valutazioni inevitabilmente generiche e approssimative oltre che presentati con eccessivo ritardo per poter essere rettificati;

Politiche interne

133.   rileva con preoccupazione che, in generale, per le politiche interne ancora una volta l'audit della Corte dei conti individua due importanti debolezze, ossia da una parte un "livello significativo di errori nei pagamenti ai beneficiari" e dall'altra "nei sistemi di supervisione e controllo della Commissione", i quali "non limitano sufficientemente il rischio intrinseco di rimborsare spese dichiarate in eccesso" (relazione annuale, conclusioni, punto 7.30);

134.   rileva inoltre che, come negli anni precedenti, la Corte dei conti ha anche segnalato ritardi persistenti nell'effettuazione dei pagamenti da parte della Commissione ai beneficiari;

135.   deplora profondamente il giudizio critico della Corte dei conti concernente questo ambito, posto sotto la gestione finanziaria diretta della Commissione, e sollecita quest'ultima ad adoperarsi al massimo per adottare le azioni necessarie atte ad evitare lo stesso numero di carenze il prossimo anno;

136.   ritiene che la semplificazione delle norme di calcolo per i costi dichiarati sia un passo necessario per migliorare la situazione e invita la Commissione a perseverare nei suoi sforzi volti a porre in essere le norme più facilmente applicabili per i beneficiari;

137.   sottolinea che la Commissione deve ottemperare alle disposizioni del regolamento finanziario riguardanti le scadenze delle operazioni di spesa e le chiede di adottare misure rigorose per porre fine all'attuale persistenza dei ritardi nei pagamenti;

138.   si compiace in detto contesto della possibilità di dichiarare i costi indiretti su una base fissa prevista nel regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo(52), per quanto riguarda i sussidi;

139.   invita gli Stati membri a migliorare, in collaborazione con la Commissione, i loro sistemi di sorveglianza e controllo dei costi fatturati dai beneficiari delle sovvenzioni;

140.   condivide la posizione della Corte dei conti in merito alla necessità di migliorare la gestione finanziaria delle politiche interne e sviluppare sforzi intesi a semplificare le regole applicabili ai programmi ricorrendo a finanziamenti basati su importi fissi e passando a un sistema di finanziamento basato sui risultati;

141.   osserva che il 2006 è stato l'Anno della mobilità dei lavoratori e ciò ha permesso, malgrado il bilancio striminzito, di evidenziare taluni ostacoli alla libera circolazione, sebbene non abbia consentito una modifica reale del contesto esistente;

142.   plaude all'investimento effettuato nella nuova piattaforma EURES, lanciata nel 2006, la quale ha già rivelato il suo valore aggiunto ai fini di una mobilità effettiva e della libera circolazione nel mercato del lavoro europeo; malgrado ciò, sono stati riscontrati diversi ostacoli linguistici e questo consente di prevedere che un approccio linguistico analogo a quello offerto agli studenti nei programmi di mobilità europei potrebbe essere una soluzione adeguata;

Trasporti e turismo

143.   osserva che nel bilancio 2006, quale adottato in via definitiva e rettificato nel corso dell'anno, è stato previsto per le politiche dei trasporti un importo complessivo di 963,8 milioni EUR in stanziamenti d'impegno, mentre 891,4 milioni EUR erano disponibili come stanziamenti di pagamento; osserva inoltre che di tali importi:

   - 699,8 milioni EUR erano disponibili in stanziamenti d'impegno ed 684 milioni EUR in stanziamenti di pagamento per progetti di reti transeuropee di trasporto (RTE-T),
   - 18,1 milioni EUR erano disponibili come impegni e 19,1 milioni EUR come pagamenti per la sicurezza dei trasporti,
   - 36 milioni EUR erano disponibili come impegni ed 11,7 milioni EUR come pagamenti per il programma Marco Polo,
   - 5,5 milioni EUR erano disponibili come impegni e pagamenti per il progetto pilota sulla sicurezza del trasporto stradale di merci, e gli stanziamenti di pagamento sono stati ridotti a 0,15 milioni EUR attraverso lo storno globale;

144.   si rallegra dei tassi di utilizzazione che continuano ad essere elevati sia per gli stanziamenti d'impegno che per quelli di pagamento per i progetti RTE-T – entrambi raggiungono quasi il 100% – e invita gli Stati membri ad assicurare la disponibilità di finanziamenti adeguati da parte dei bilanci nazionali per essere all'altezza di questo impegno comunitario;

145.   osserva con preoccupazione i bassi tassi di utilizzazione degli stanziamenti d'impegno per la sicurezza dei trasporti (34%), per la quale gran parte dell'importo inizialmente disponibile nel 2006 è stata impegnata nel 2007, e il basso tasso di utilizzazione degli stanziamenti di pagamento per il programma Marco Polo (44,8%), ed è particolarmente preoccupato per i bassissimi tassi di utilizzazione degli stanziamenti di pagamento per il progetto pilota sulla sicurezza nel settore stradale delle RTE-T (29,6%), dovuto in parte alla firma tardiva dei contratti e al conseguente ritardo nell'avvio del progetto; invita pertanto la Commissione a lanciare in futuro l'invito a presentare proposte e offerte quanto prima possibile, affinché gli stanziamenti d'impegno e di pagamento siano pienamente utilizzati;

146.   invita la Commissione e l'autorità di bilancio ad assicurare che, quando viene adottato il bilancio per un progetto pilota, si trovi il giusto equilibrio fra gli importi disponibili per gli stanziamenti d'impegno e per quelli di pagamento, e a fare in modo che tale equilibrio rispecchi il fatto che il tempo necessario per portare i progetti alla fase del pagamento è di solito più lungo di un singolo esercizio contabile;

147.   osserva con soddisfazione che l'analisi della Corte dei conti in merito all'applicazione delle norme di controllo interno sulla regolarità e la legittimità delle operazioni finanziarie sottostanti dimostra che le operazioni effettuate dalla Direzione generale Energia e trasporti sono conformi alle prescrizioni nei settori dell'analisi e gestione del rischio, delle informazioni sulla gestione, della segnalazione di irregolarità e della supervisione; invita tuttavia la DG Energia e trasporti ad utilizzare l'analisi del tipo e della frequenza degli errori per sviluppare una strategia di controllo basata sul rischio nel suo esame ex-ante delle dichiarazioni di spesa ricevute dai beneficiari;

Mercato interno e protezione dei consumatori

148.   accoglie con favore l'assenza, nella relazione annuale della Corte dei conti, di osservazioni critiche sulla politica del mercato interno, la politica doganale e la politica di protezione dei consumatori;

149.   ritiene che il tasso di esecuzione dell'85% della linea di bilancio 12 02 01 nel settore della politica del mercato interno richieda un miglioramento, alla luce della dichiarazione della Commissione secondo cui tale situazione è dovuta ad un aumento degli stanziamenti d'impegno di 1,5 milioni di euro, deciso dall'autorità di bilancio nel corso della procedura di bilancio e non previsto nella programmazione; riconosce tuttavia gli sforzi per migliorare la programmazione del bilancio, attestati da un tasso di esecuzione di quasi il 100% nel 2007;

150.   ritiene che il tasso di esecuzione del 48% della linea di bilancio 14 02 01 nel settore della politica doganale sia molto basso, il che, secondo la Commissione, è dovuto a modifiche nella procedura d'appalto, che non privilegia più l'aggiudicazione di contratti separati, prevedendo invece la realizzazione di contratti quadro a lungo termine; apprezza pertanto il fatto che il tasso di esecuzione sia stato dell'83% nel 2007, il che già dimostra i risultati positivi di questo cambiamento, nonostante la necessità di ulteriori miglioramenti;

151.   accoglie con favore il tasso di esecuzione del 96% della linea di bilancio 17 02 01 nel settore della politica di protezione dei consumatori;

Libertà civili, giustizia e affari interni

152.   accoglie con favore i progressi conseguiti nel livello di esecuzione dei pagamenti di bilancio nel settore della libertà, sicurezza e giustizia (86,3% rispetto al 79,8% del 2005); invita la DG Giustizia, libertà e sicurezza a continuare nei suoi sforzi in questa direzione, ma deplora il livello relativamente basso di esecuzione degli stanziamenti d'impegno (94,5% rispetto al 97,7% del 2005); invita la DG Giustizia, libertà e sicurezza a cercare di massimizzare il livello di esecuzione degli stanziamenti d'impegno e di pagamento nel 2007, nonostante i ritardi nelle procedure legislative per l'istituzione dei fondi;

153.   prende atto delle osservazioni della Corte dei conti, contenute nella relazione speciale n. 3/2007 concernente la gestione del Fondo europeo per i rifugiati dal 2000 al 2004; invita la Commissione a tener conto di tali osservazioni, in particolare per quanto riguarda l'attuazione del Fondo europeo per i rifugiati (FER III) e degli altri Fondi istituiti nel 2007;

Diritti della donna e uguaglianza di genere

154.   ricorda alla Commissione che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del trattato CE la promozione della parità tra uomini e donne costituisce un obiettivo fondamentale della Comunità che dovrebbe essere rispettato in tutte le attività comunitarie; sottolinea inoltre che la Commissione deve assicurare che si tenga conto dell'uguaglianza di genere nell'esecuzione del bilancio e che qualsiasi azione dovrebbe essere valutata nella prospettiva della differenza del suo impatto su uomini e donne;

155.   rileva con rammarico che non è ancora stata applicata la pratica del gender budgeting; ribadisce pertanto la sua richiesta che si tenga concretamente conto dell'integrazione della dimensione delle pari opportunità nella programmazione del bilancio e nel finanziamento dei programmi comunitari;

156.   prende atto dei tassi di utilizzazione dei pagamenti costantemente bassi del programma Daphne e sollecita la Commissione ad adottare le misure necessarie per migliorare la situazione e per evitare il disimpegno della spesa;

157.   è dell'avviso che si dovrebbe prestare maggiore attenzione alla promozione della partecipazione delle donne alla società della conoscenza e al mercato del lavoro e, di conseguenza, alla formazione di alto livello nonché all'occupazione delle donne nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

Ricerca e sviluppo

158.   accoglie con favore le misure rapide e chiare adottate dalla comunità di ricerca dopo il discarico relativo all'esercizio 2005 al fine di porre rimedio alle carenze constatate nella procedura di discarico; è consapevole del fatto che i risultati saranno visibili solo a partire dell'esercizio n+2;

159.   accoglie con favore i progressi nella strategia di controllo della Commissione e il numero accresciuto di audit finanziari ex-post condotti nel contesto del Sesto programma quadro nel 2006;

160.   rileva tuttavia che la Corte dei conti, come in esercizi precedenti, indica errori significativi in questo ambito politico e invita la Commissione a continuare il lavoro svolto al fine di ottenere il prossimo anno una diminuzione concreta del livello di errori;

Ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare

161.   giudica soddisfacenti i tassi complessivi di esecuzione delle linee di bilancio nel settore dell'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare;

162.   sottolinea in particolare che il tasso di esecuzione del programma LIFE III, che rappresenta il 58% del bilancio operativo per la politica "Ambiente", è superiore al 98,7% a titolo degli stanziamenti d'impegno;

163.   rileva tuttavia che appare problematica l'esecuzione di determinati stanziamenti d'impegno, come taluni elementi dell'azione comunitaria nei settori della protezione civile e dell'inquinamento marino, soprattutto a causa della scarsa qualità delle proposte e delle offerte presentate, nonché di alcune restrizioni imposte dalla base giuridica, come il limite massimo al contributo finanziario della Comunità;

164.   sottolinea il tasso complessivo di esecuzione dell'85,76% degli stanziamenti di pagamento nel settore dell'ambiente, che rappresenta un aumento significativo rispetto al 2005 (78,39%);

165.   osserva che i tassi di pagamento per l'ambiente, la sanità e la sicurezza alimentare sono relativamente bassi, principalmente a causa di difficoltà nella programmazione dei bisogni in materia di stanziamenti di pagamento e in parte a causa del fatto che vari stanziamenti non sono dissociati e quindi una quota significativa dei pagamenti viene evasa un anno dopo che gli impegni sono stati assunti; riconosce che la Commissione fa in parte affidamento su una pronta presentazione delle fatture per i beneficiari e i contraenti e che gli importi finali dei pagamenti per i progetti sono spesso inferiori a quelli previsti;

166.   invita la Commissione a continuare a compiere sforzi per migliorare le procedure amministrative che hanno un impatto sull'esecuzione degli stanziamenti d'impegno e di pagamento;

Cultura e istruzione

167.   rileva con preoccupazione che gli audit di contratti nel campo dell'istruzione e della cultura hanno condotto al 12,3% di adeguamenti di spese inammissibili a favore della Commissione, il che lascia aperta la questione dell'ammissibilità dei rimborsi per progetti che non sono stati sottoposti ad audit;

168.   rileva che, riguardo alla politica in materia di cultura e istruzione, sebbene dal 2005 siano stati realizzati progressi, con l'ultima serie di audit che ha contribuito ad apportare informazioni supplementari, lo strumento per l'audit e la supervisione delle agenzie nazionali di fatto non è cambiato e la stessa DG Istruzione e cultura (DG-EAC) è stata costretta a riconoscere una serie di carenze;

169.   deplora che la Corte dei conti abbia constatato che in certi casi la Commissione ha tardato ad effettuare i pagamenti a favore di beneficiari e che la DG-EAC non abbia avuto informazioni affidabili concernenti questi pagamenti tardivi;

170.   rileva con preoccupazione che, secondo la relazione annuale della Corte dei conti, "[l]a Commissione non ha rispettato le disposizioni del regolamento finanziario che le impongono di procedere a un esame dei sistemi di gestione e controllo delle agenzie nazionali prima di affidare loro l'attuazione delle azioni comunitarie" (allegato 7.1);

171.   rileva con forte preoccupazione che per il programma E-Learning i costi amministrativi medi per richiesta accolta ammontano a 22 000 EUR mentre l'importo medio per sovvenzione, per lo stesso programma, è di soli 4 931 EUR; invita la Commissione a spiegare il forte squilibrio fra le due cifre e ad adottare le contromisure necessarie a ridurre l'ampia differenza riscontrata;

172.   rileva che, secondo la relazione annuale di attività 2006 della DG-EAC, la Commissione sta attuando numerosi piani d'azione (almeno sei) per porre rimedio alle proprie carenze gestionali, ma si rammarica per la mancanza di chiarezza della situazione attuale concernente i piani d'azione; deplora che non siano state fornite risposte concrete durante l'audizione in preparazione del presente discarico;

173.   chiede alla Commissione di fornire alla commissione per il controllo dei bilanci un elenco completo e aggiornato delle agenzie nazionali e dello stato attuale dell'analisi delle dichiarazioni di affidabilità presentate da queste agenzie, e sollecita la Commissione ad estendere la portata, la qualità e il seguito degli audit di sistema delle agenzie nazionali nel campo dell'istruzione e della cultura;

174.   prende atto della raccomandazione ripetutamente formulata dalla Corte dei conti secondo cui occorre "continuare a semplificare le norme che disciplinano i programmi in questione, cercando, dove possibile, di estendere maggiormente l'uso di pagamenti forfettari ed evolvere verso un sistema di finanziamento basato sui risultati"; chiede pertanto una maggiore semplificazione e un uso più esteso dei regimi forfettari;

175.   si compiace della raccomandazione della Corte dei conti alla Commissione di ricorrere maggiormente, in linea con il regolamento finanziario, a importi forfettari e finanziamenti a tasso forfettario al fine di agevolare la concessione di aiuti;

176.   rileva che circa il 70% del bilancio nel settore dell'istruzione e della cultura è gestito da agenzie nazionali; nota con preoccupazione che nel 2006 in alcuni casi sono state individuate debolezze gravi e sistematiche nella gestione dei fondi; riconosce nel contempo che la Commissione sta effettuando passi volti a potenziare il quadro di controllo; si aspetta che la Commissione gli riferisca sui risultati delle misure adottate prima della procedura di discarico per l'esercizio 2007;

177.   condivide l'opinione secondo cui gli Stati membri dovrebbero essere più consapevoli delle loro responsabilità per quanto concerne il funzionamento delle agenzie nazionali; auspica che le nuove dichiarazioni di affidabilità delle autorità nazionali miglioreranno le procedure degli Stati membri per quanto concerne il controllo e l'audit delle agenzie nazionali;

178.   invita la Commissione a mettere a punto rigorosi orientamenti in materia di trasparenza per quanto concerne le procedure di applicazione e selezione dei programmi pluriennali; si aspetta che, unitamente alle Agenzie esecutive e alle agenzie nazionali, migliori ulteriormente la comunicazione con i richiedenti e i beneficiari;

179.   è preoccupato per gli scarsi dati disponibili in relazione ad alcuni aspetti dell'esecuzione dei programmi pluriennali; chiede in particolare esaustive informazioni alla Commissione in merito alla portata dei ritardi nei pagamenti ai beneficiari; sostiene la nuova indagine di iniziativa del Mediatore europeo al riguardo; rileva che, nel 2007, il 23% dei pagamenti è avvenuto in ritardo; nota che la Commissione sta attualmente rivedendo la propria definizione di pagamenti in ritardo, ed è in attesa di ricevere maggiori informazioni al riguardo;

180.   prende atto dei maggiori sforzi esplicati dalla Commissione per promuovere le proprie capacità di ascoltare le preoccupazioni dei cittadini attraverso i suoi strumenti di comunicazione; incoraggia la Direzione generale della Comunicazione a fare migliore uso dei meccanismi di finanziamento semplificato per le misure destinate alla società civile sulla falsariga di quanto previsto dalla DG Istruzione e Cultura nel programma Europa per i cittadini;

Azioni esterne

181.   esorta la Commissione a presentare la propria definizione di "organizzazione non governativa" concentrandosi non soltanto sugli aspetti giuridici bensì anche sulle modalità con cui si garantisce il finanziamento non governativo di tali organizzazioni;

182.   ricorda che i fondi spesi per le azioni esterne nel 2006 sono stati complessivamente di 5 867 miliardi di euro, mentre i pagamenti hanno raggiunto l'importo di 5 186 miliardi di euro; prende atto con preoccupazione delle seguenti conclusioni nella relazione annuale della Corte dei conti:

   - nel campione controllato si rileva un'elevata incidenza di errori a livello degli organismi preposti all'attuazione dei progetti,
   - persistono le carenze individuate nei sistemi di supervisione e di controllo destinati a garantire legittimità e regolarità a livello degli organismi preposti all'attuazione dei progetti;
   - ancora una volta, i settori a più alto rischio risultano essere le procedure di aggiudicazione, l'ammissibilità delle spese a livello di progetto e l'insufficienza dei documenti giustificativi;

183.   si rammarica del fatto che, per quanto concerne le relazioni annuali di attività per la DG AIDCO, la Corte dei conti abbia concluso che "la relazione annuale di attività e la dichiarazione dell'Ufficio di cooperazione EuropeAid non danno sufficientemente conto della significativa incidenza di errori e delle carenze rilevate dalla Corte nei sistemi di supervisione e controllo destinati a garantire la legittimità e la regolarità delle operazioni a livello delle organizzazioni incaricate dell'attuazione dei progetti nell'area delle azioni esterne" (cfr. punto 2.17 e tabella 2.1 della relazione annuale);

184.   rileva altresì con rammarico che, ancora una volta, nell'analisi dei piani gestionali annuali di alcune direzioni generali, non vi è indicazione dei revisori esterni né dei rischi specifici esistenti per le diverse tipologie di organismi attuatori (ONG, organizzazioni internazionali, istituzioni governative) e per i metodi di finanziamento utilizzati (sovvenzioni, sostegno al bilancio, fondi fiduciari) (punto 8.28 della relazione annuale);

185.   nota con preoccupazione che le conclusioni della Corte dei conti richiamate in precedenza sono esattamente sovrapponibili a quelle contenute nella relazione annuale 2005 della stessa istituzione: incongruità delle informazioni presentate ai servizi centrali in merito agli audit esterni, assenza di una centralizzazione sistematica di tali informazioni ai fini della formulazione di conclusioni, insufficienza del seguito dato, e invita pertanto la Commissione a reagire con urgenza a tali conclusioni;

186.   si rammarica anche del fatto che, secondo la relazione annuale della Corte dei conti, "attualmente la struttura di audit interno (Internal Audit Capability – IAC) non fornisce una valutazione generale annuale sullo stato del controllo interno presso EuropeAid e DG ECHO. […] Nonostante la creazione, nel corso del 2006, di due ulteriori posti di lavoro presso la IAC, non sembra possibile coprire tutti gli ambiti di audit identificati nel documento di valutazione dei bisogni di audit di EuropeAid servendosi dell'attuale organico ed entro il ciclo di tre anni proposto" (punto 8.30 della relazione annuale);

187.   invita la Commissione a eseguire una valutazione generale annuale sullo stato del controllo interno presso la DG AIDCO e a valutare se non sia necessario creare ulteriori posti di lavoro presso il servizio della IAC;

188.   prende atto della situazione deplorata dalla Corte dei conti per quanto attiene alle attività di controllo ex -post della Commissione (punti 8.23 e 8.33 della relazione annuale) e invita la Commissione a comunicare regolarmente, alla commissione per il controllo dei bilanci, quali misure intende adottare per porre rimedio alla situazione;

189.   invita la Commissione a sviluppare ulteriormente la valutazione di rischio della DG AIDCO facendo riferimento alle constatazioni dei revisori a livello del progetto e distinguendo fra i diversi tipi di organismi responsabili dell'attuazione e tra i metodi di finanziamento;

190.   invita la DG AIDCO ad affinare il mandato dei suoi audit esterni in modo da coprire tutte le aree a rischio conosciute, compresa la verifica del rispetto delle condizioni stabilite dalla Commissione per quanto riguarda le procedure di aggiudicazione e l'ammissibilità delle spese;

191.   sottolinea che nel periodo 2000-2006, i contributi UE all'ONU sono aumentati del 700% (da 200 milioni dei euro nel 2000 a 1,4 miliardi nel 2007); non riesce a comprendere l'insufficienza del seguito dato dalla Commissione ai finanziamenti trasferiti ai fondi fiduciari internazionali;

192.   esprime, in tale contesto, apprensione riguardo alla indisponibilità delle informazioni di base di cui ha bisogno l'autorità di discarico per poter procedere a un discarico adeguato rispetto ai fondi eseguiti nell'ambito della rubrica azioni esterne;

193.   insiste sulla necessità di elaborare urgentemente un sistema di informazione armonizzato in modo da fornire all'autorità di discarico, in particolare, e al pubblico, in generale, una raccolta di dati totalmente trasparente che contenga il prospetto completo dei progetti finanziati con fondi UE nel mondo e dei destinatari finali di tali fondi; è del parere che, preferibilmente, sarebbe opportuno porre la banca dati del sistema informativo comune Relex (CRIS) in condizione di svolgere tale compito;

194.   rammenta che, in base al regolamento finanziario, la Commissione, a partire dal maggio 2007, avrebbe dovuto essere in grado di individuare immediatamente e in ogni caso i beneficiari finali e i soggetti che attuano qualsiasi progetto finanziato o cofinanziato con fondi UE;

195.   ritiene che la visibilità, l'indirizzo politico e la possibilità di controllo dei fondi fiduciari internazionali da parte della Commissione (nei casi in cui l'Unione europea è uno dei donatori principali) dovrebbero essere rafforzati senza compromettere l'efficacia delle azioni in questo settore;

196.   invita la Commissione a presentargli un piano per un ulteriore aumento della partecipazione dell'UE alle sue azioni esterne;

197.   esprime preoccupazione perché la Commissione, invitata in due diverse occasioni dal Parlamento a trasmettere l'elenco dei progetti finanziati con fondi UE, ha impiegato 2 mesi e mezzo per consegnare la lista dei progetti finanziati nell'ambito del programma CARDS (aiuto comunitario alla ricostruzione, allo sviluppo e alla stabilizzazione) e 13 mesi per fornire informazioni di base riguardo ai progetti cofinanziati con fondi UE in Iraq; insiste per un rettifica immediata di detta situazione per tutti i fondi gestiti a titolo di azioni esterne;

198.   esorta la Commissione ad affrontare con estrema serietà le carenze nell'ambito delle procedure di aggiudicazione e dell'ammissibilità delle spese e si rammarica profondamente della valutazione critica espressa dalla Corte dei conti in quest'area, gestita direttamente, sul piano finanziario, dalla Commissione;

199.   concorda con la Corte dei conti sul fatto che la Commissione dovrebbe inserire nel sistema CRIS le informazioni relative a tutte le verifiche dei progetti e che dovrebbe provvedere a meglio collegare tali informazioni con quelle relative alla gestione dei progetti; chiede inoltre ai servizi centrali EuropeAid della Commissione di esaminare le informazioni finanziarie fornite dalle delegazioni al fine di garantirne la completezza e la congruità;

200.   invita la Commissione a migliorare la trasparenza e l'accesso alla documentazione relativa ai progetti gestiti dalle agenzie ONU e a continuare a sviluppare linee guida e procedure chiare nell'ambito del FAFA che definisce un quadro per la gestione dei contributi finanziari della Commissione all'ONU;

201.   invita la Commissione a riferirgli in merito ai controlli effettuati nell'ambito dell'accordo FAFA;

202.   apprezza i risultati della verifica sull'attuazione degli strumenti Phare e ISPA in Bulgaria e Romania e del programma di assistenza per la Turchia, dai quali emerge un livello di errore trascurabile; prende atto degli errori e dei punti deboli rilevati in relazione all'attuazione dello strumento SAPARD in Bulgaria e Romania; invita la Commissione a continuare a lavorare con le autorità di entrambi i paesi affinché siano soddisfatti tutti i requisiti in materia di appalti pubblici e sana gestione finanziaria e siano fornite adeguate garanzie circa la correttezza, la regolarità e l'ammissibilità delle domande di assistenza rivolte alla Comunità;

203.   prende atto della valutazione della Corte dei conti che segnala la persistente debolezza dei sistemi di supervisione nazionali collegati ai sistemi di attuazione decentrati di Bulgaria, Romania e Turchia;

204.   ribadisce la sua preoccupazione riguardo ai ritardi nell'accreditamento del sistema di attuazione decentrato esteso (EDIS) in Bulgaria ed esorta la Commissione e le autorità bulgare a intensificare la cooperazione e gli sforzi onde garantire che adeguate strutture di gestione e controllo e capacità amministrative permettano un funzionamento efficiente dell'EDIS;

205.   appoggia la raccomandazione rivolta alla Commissione da parte della Corte dei conti, secondo le quali la Commissione dovrebbe monitorare da vicino l'efficacia del funzionamento dei sistemi nazionali di supervisione e di controllo, in particolare la preparazione e la gestione delle gare d'appalto in Turchia, gli appalti nell'ambito dell'EDIS in Bulgaria e Romania e la puntuale fornitura dei cofinanziamenti nazionali; sottolinea la necessità di rafforzare la capacità amministrativa degli Stati membri di recente adesione e dei paesi in corso di adesione;

206.   si dichiara soddisfatto della valutazione della Corte dei conti secondo la quale, nel dare seguito alla relazione speciale 2003 della Corte dei conti sul gemellaggio, la Commissione ha introdotto diverse misure correttive; invita la Commissione a motivare con maggior forza i governi beneficiari affinché mettano a frutto i risultati dei progetti realizzati nel contesto dei rispettivi sforzi di riforma; appoggia la raccomandazione della Corte dei conti secondo cui la Commissione dovrebbe ridurre il livello di dettaglio dei contratti di gemellaggio onde consentire maggiore flessibilità nell'ambito della gestione dei progetti;

207.   prende atto delle conclusioni della Corte dei conti in merito alla legittimità e alla regolarità delle operazioni nel settore delle azioni esterne e dei relativi sistemi di supervisione e di controllo; invita la Commissione ad apportare tutti i necessari miglioramenti ai sistemi affinché siano eliminate le irregolarità individuate a livello delle organizzazioni preposte all'attuazione dei progetti nei paesi terzi;

208.   invita la Commissione a presentargli una relazione che descriva esattamente quali iniziative sono state intraprese per mitigare la situazione dei profughi e degli sfollati iracheni;

209.   sottolinea il proprio interesse nei confronti dell'assistenza comunitaria fornita all'Afghanistan e invita la Commissione a presentargli una relazione sullo stato di esecuzione dei fondi UE per l'Afghanistan nonché a esprimere un'opinione in merito all'espulsione da quel paese del rappresentante UE facente funzione, accusato di aver avuto contatti con i talebani afgani;

210.   si attende una comunicazione annuale al Parlamento che dia conto dei contratti di esecuzione del bilancio, un elenco annuale dei progetti e della relativa ubicazione nonché gli elenchi dei beneficiari finali; ritiene che il relatore per il discarico dovrebbe poter accedere alle informazioni dichiarate riservate per motivi di sicurezza; accoglie con favore l'impegno della Commissione a rinegoziare i pertinenti accordi con l'ONU in materia di fondi fiduciari allo scopo di assicurare orientamenti comuni in tema di comunicazione e la divulgazione delle informazioni relative ai beneficiari finali; accoglie con favore l'impegno della Commissione a organizzare incontri annuali tra il Parlamento europeo e il personale di alto grado dell'ONU responsabile della gestione di fondi fiduciari multilaterali, ritenendo che ciò possa dare all'ONU un quadro per fornire maggiori informazioni sui fondi UE;

Aiuti umanitari e sviluppo

211.   si rammarica del fatto che la Corte dei conti giudichi la verifica interna della DG ECHO solo "parzialmente soddisfacente" (allegato 8.2 della relazione annuale);

212.   condivide appieno le conclusioni riguardo alla DG ECHO espresse dalla Corte dei conti nella sua relazione annuale 2006: "la DG ECHO dovrebbe chiarire le norme sull'ammissibilità delle spese per evitare interpretazioni divergenti" e "il rapporto tra gli audit della DG ECHO presso i servizi centrali dei partner attuatori e gli audit in loco dovrebbe essere rivisto, in modo da ottenere una migliore visione della realtà della spesa relativa ai progetti" (punti 8.11 e 8.18 della relazione annuale);

213.   deplora le conclusioni cui perviene, al paragrafo 2.1, la relazione annuale di attività della Direzione generale per lo sviluppo (DG DEV), in cui si afferma che assicurare la coerenza delle politiche comunitarie aventi un impatto sui paesi in via di sviluppo rappresenta un'importante fonte di rischio. Tale rischio è più rilevante sul terreno del commercio, in particolare dei negoziati per gli accordi di partenariato economico. Si tratta di una dimensione critica della politica di sviluppo, ma le capacità, in questo settore, si concentrano nella DG Commercio. Il rischio persiste nonostante il fatto che, in seguito alla riorganizzazione della DG DEV del luglio 2006, vi siano stati un rafforzamento e una concentrazione delle responsabilità legate al commercio;

214.   invita la Commissione ad esporre alla commissione per il controllo dei bilanci le sue idee in merito a come far fronte a tale situazione e alle misure da adottare nel 2008 per migliorare il funzionamento del sistema di controllo interno presso la DG DEV per quanto attiene al livello di applicazione delle norme di controllo interno;

Partenariato euromediterraneo

215.   rileva con soddisfazione che, secondo la relazione speciale della Corte dei conti n. 5/2006 sul programma MEDA, "la gestione del programma MEDA da parte della Commissione è nettamente migliorata rispetto ai primi anni e può essere considerata soddisfacente";

216.   rileva inoltre, come conclude la Corte dei conti, che, a causa della deconcentrazione, le delegazioni della Commissione hanno svolto un ruolo importante nella realizzazione del programma aiutando i paesi partner ad affrontare gli aspetti procedurali in materia di appalti;

217.   chiede ala Commissione di informarlo regolarmente in merito all'esecuzione dei controlli e delle verifiche sul posto, segnalando casi manifesti di sospette frodi o di altre irregolarità finanziarie verificatisi nel corso dell'ultimo anno di attuazione del programma MEDA;

218.   auspica una maggiore visibilità delle azioni finanziate dall'Unione europea tramite fondi fiduciari internazionali, in particolare con riferimento agli importi per un totale di oltre 1 miliardo di euro che sono stati trasferiti dal bilancio dell'Uuropea ai fondi delle Nazioni Unite e della Banca Mondiale; sollecita la Commissione a garantire che siano rafforzati l'indirizzo politico, la visibilità e il controllo dei fondi utilizzati;

219.   invita la Commissione a presentare regolarmente al Parlamento le misure concrete volte ad aumentare ulteriormente il controllo diretto dell'Unione europea sulle sue azioni esterne nei loro contesti geografici (conformemente ai principi di efficacia, responsabilità e visibilità);

220.   invita la Commissione ad informare in maniera rapida ed efficiente il Parlamento sull'uso dei fondi UE tramite i fondi fiduciari internazionali per l'Iraq; la invita altresì ad aggiornare e dare maggior concretezza a queste informazioni e a proporre un sistema che consenta al Parlamento di vedere in modo chiaro e leggibile quali azioni esattamente, in qualunque parte del mondo, siano state cofinanziate con fondi dell'Unione europea tramite fondi fiduciari internazionali;

221.   si compiace che rispetto al 2005 si sia registrato nel 2006 un notevole aumento del tasso di esecuzione degli stanziamenti d'impegno e di pagamento per la strategia di preadesione;

Sviluppo

222.   si felicita con la Commissione per la sua iniziativa volta a migliorare le procedure di notifica dell'impatto degli interventi in materia di politica di sviluppo effettuati per conseguire gli obiettivi di sviluppo del Millennio; ritiene che ciò contribuirà concretamente a migliorare il grado di responsabilità nel settore; attende di ricevere i dettagli sulla valutazione della fase pilota introdotta nel 2007;

223.   richiama l'attenzione sul parametro di riferimento fissato dalla Commissione, secondo cui il 20% dei finanziamenti nell'ambito dello strumento per la cooperazione allo sviluppo dovrebbe essere destinato all'istruzione di base e secondaria e alla sanità di base; attende di ricevere i dettagli sull'applicazione di tale parametro nel 2007;

224.   accoglie favorevolmente l'iniziativa della Commissione di sviluppare un approccio strutturato a sostegno delle istituzioni superiori di controllo nei paesi che beneficiano di un sostegno al bilancio; rileva c comunque che non è possibile conseguire responsabilità democratica a livello dei paesi partner senza rafforzare gli organi parlamentari per il controllo del bilancio, come sancito dall'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo(53);

225.   rileva che nel 2006 il 91% del sostegno al bilancio a titolo del bilancio comunitario ha assunto la forma di sostegno settoriale al bilancio, più mirato rispetto al sostegno generale al bilancio e pertanto meno rischioso; discute l''interpretazione dinamica" da parte della Commissione del criterio di ammissibilità al sostegno al bilancio, , interpretazione che, secondo la Corte dei conti, determina un aumento del rischio; ritiene che il sostegno al bilancio dovrebbe essere fornito solo a quei paesi che già rispettano un livello minimo di gestione credibile delle finanze pubbliche;

226.   invita la Commissione a migliorare la trasparenza e l'accesso alla documentazione sulle azioni di sostegno al bilancio, in particolare siglando accordi con i governi dei paesi beneficiari analoghi all'accordo FAFA e definendo un quadro per la gestione dei contributi finanziari elargiti dalla Commissione all'ONU;

227.   si felicita con la Commissione per aver ridotto del 39% nel 2006 il livello di arretrati da liquidare (RAL) risalenti a impegni di EuropeAid precedenti al 2001; chiede di essere regolarmente aggiornato sull'evoluzione dei livelli di RAL normali e anormali;

228.   prende atto delle critiche sollevate dalla Corte dei conti all'interno della relazione speciale n. 6/2007 sui progetti di assistenza tecnica della Commissione; osserva inoltre che la Commissione sta affrontando tali problematiche nel quadro della messa a punto di una strategia che consenta di raggiungere gli obiettivi di efficacia degli aiuti per quanto riguarda la cooperazione tecnica e le unità esecutive dei progetti, strategia che dovrebbe essere pronta entro giugno 2008; attende di ricevere a tempo debito una valutazione dei risultati dell'attuazione di tale strategia;

229.   accoglie con favore le misure intraprese dalla Commissione al fine di promuovere il coordinamento tra i donatori nel settore dell'assistenza tecnica; sottolinea l'importanza di un approccio coordinato non solo a livello comunitario, ma fra tutti i donatori e attende di ricevere dettagli sul proseguimento di questa iniziativa;

Spese amministrative
Agenzie

230.   rileva che nel 2006 vi erano 24 agenzie operative (incluse due agenzie esecutive), rispetto alle 16 del 2005, le quali hanno coperto un'ampia gamma di funzioni in diversi luoghi dell'UE;

231.   rileva che, come avvenuto nel 2003, 2004 e 2005, il revisore interno della Commissione ha espresso, nella sua relazione annuale di attività per il 2006, una riserva circa gli audit delle agenzie di regolazione, indicando che, mentre il servizio di audit interno (SAI) della Commissione ha ricevuto posti per l'audit di agenzie di regolazione, l'aumento parallelo del numero di agenzie, attualmente 23, impedisce ancora al SAI di ottemperare agli obblighi che ad esso incombono in virtù dell'articolo 185 del regolamento finanziario. Alla fine del 2006 tutte le agenzie erano state controllate almeno una volta in un triennio invece che una volta all'anno come previsto dal regolamento finanziario (punto 3.b);

232.   chiede che venga condotta un'analisi del decentramento e dei suoi effetti sul personale della Commissione; chiede alla Commissione di presentare uno scadenzario relativo alla verifica della sua organizzazione interna alla luce del decentramento;

233.   chiede che, dopo tre anni di attività, ogni agenzia esecutiva formi oggetto di una valutazione inter pares intesa a valutare il valore aggiunto derivante dall'esecuzione dei programmi da parte delle agenzie esecutive rispetto alla Direzione generale competente;

234.   prende atto della constatazione formulata dalla Corte dei conti al punto 10.29 della sua relazione annuale, secondo cui "[le] sovvenzioni a carico del bilancio comunitario erogate dalla Commissione alle agenzie non sono basate su stime sufficientemente giustificate del loro fabbisogno di liquidità. Questo aspetto, unitamente al volume dei riporti, fa sì che esse detengano saldi di cassa considerevoli(54). La Corte raccomanda che il livello di sovvenzioni erogate alle agenzie sia conforme all'effettivo fabbisogno di liquidità delle stesse";

235.   chiede alla Commissione di seguire più da vicino i saldi di cassa delle agenzie e di rafforzare l'obbligo delle agenzie di presentare, nelle loro richieste di pagamento, previsioni rigorose delle loro fabbisogni reali di liquidità onde evitare inutili movimenti di cassa e disporre di previsioni migliori;

236.   chiede il subconsolidamento dei conti delle agenzie;

Politica immobiliare della Comunità

237.   esprime preoccupazione per il deficit strutturale globale del 2006, che ha raggiunto nuovamente il considerevole importo di 5 milioni di euro per i progetti di manutenzione e ristrutturazione concernenti gli edifici di proprietà della Commissione (tra i quali il Berlaymont); accoglie con favore lo studio patrimoniale commissionato dall'Ufficio infrastrutture e logistica-Bruxelles nel 2007, che dovrebbe fornire una prima valutazione motivata del bilancio necessario nonché un calendario per i lavori necessari da effettuare per assicurare la migliore gestione possibile degli investimenti immobiliari della Commissione;

238.   attende che la Commissione tenga informate le commissioni competenti del Parlamento circa i risultati di suddetto studio e le previsioni di programmazione, soffermandosi maggiormente sui dettagli relativi all'edificio Berlaymont;

239.   invita la Commissione a informare il Parlamento in merito al seguito dato alla relazione speciale n. 2/2007 della Corte dei conti, in particolare per quanto riguarda il rafforzamento della cooperazione, e all'elaborazione di una politica immobiliare comune che implichi la creazione di uno strumento comunitario che copra gli edifici e le relative disposizioni sul piano finanziario e dell'organico;

240.   chiede alla Commissione di integrare i risultati dell'esame analitico del personale e i risultati della sua comunicazione sulla politica di insediamento dei servizi della Commissione a Bruxelles e Lussemburgo (COM(2007)0501), di rivedere di conseguenza le esigenze in materia di spazi ivi delineate e di riferire sui risultati di questo esercizio entro il settembre 2008.

241.   suggerisce di prevedere, nei conti consolidati dell'Unione, un accantonamento per importanti interventi di manutenzione degli edifici;

242.   ribadisce l'opinione che sarebbe opportuno realizzare uno studio sulla fattibilità di un'autorità immobiliare europea responsabile della costruzione e della manutenzione degli edifici delle istituzioni e degli organismi dell'Unione europea;

CONCLUSIONI CONCERNENTI LE RELAZIONI SPECIALI DELLA CORTE DEI CONTI
Parte I: Relazione speciale n. 1/2007 sull'esecuzione dei processi intermedi dei fondi strutturali 2000-2006

243.   rileva che il Consiglio europeo, riunito a Berlino nel marzo 1999, ha convenuto di dotare i fondi strutturali(55) di un importo di 195 miliardi di euro (219 miliardi ai prezzi 2005) per il periodo 2000–2006 e di assegnare un importo ulteriore di 16 miliardi di euro a circa 200 programmi nei nuovi Stati membri per il periodo 2004–2006(56);

244.   rileva che l'attuazione dei programmi per il periodo 1994–1999 ha registrato un ritardo, una delle cui conseguenze è stata una programmazione tardiva per il periodo 2000–2006;

245.   teme pertanto che la base dati disponibile per i processi di valutazione intermedia dei fondi strutturali possa non essere sufficientemente ampia da consentire di arrivare a delle solide conclusioni;

246.   prende atto inoltre delle constatazioni formulate dalla Corte dei conti nelle relazioni speciali n. 7/2003 e n. 10/2006 vertenti rispettivamente sulla valutazione ex-ante ed ex-post delle spese relative ai fondi strutturali, secondo cui:

   - le dotazioni di bilancio sono state determinate basandosi sulla probabile capacità massima di assorbimento dei fondi,
   - le valutazioni ex-ante hanno avuto un'incidenza lieve sul processo di programmazione,
   - sono state riscontrate carenze significative nelle valutazioni ex-post e nel controllo di queste da parte della Commissione;

247.   pone in rilievo che la Commissione ha descritto l'obiettivo generale della valutazione intermedia nel suo documento di lavoro n. 8 come segue:

   - valutare se le varie forme di assistenza rimangono il modo adeguato di affrontare i problemi cui si trova dinanzi una regione o un settore;
   - esaminare se gli assi strategici, le priorità e gli obiettivi sono coerenti, adeguati e tuttora pertinenti;
   - valutare fino a che punto sono stati compiuti progressi verso il conseguimento di questi obiettivi e la misura in cui essi possano di fatto essere raggiunti;
   - verificare la quantificazione degli obiettivi, in particolare la misura in cui essi hanno facilitato il monitoraggio e la valutazione; verificare la misura in cui le priorità orizzontali – in particolare le pari opportunità e l'ambiente – sono state integrate nelle forme di assistenza;
   - analizzare l'adeguatezza delle disposizioni di attuazione e monitoraggio e presentare i risultati alla luce degli indicatori concordati per la riserva di prestazione;

248.   accoglie con favore il fatto che le valutazioni abbiano dimostrato che le strategie adottate dagli Stati membri sono ancora adeguate e che l'assorbimento finanziario è nettamente migliorato; è stato tuttavia impossibile valutare l'efficacia o misurare l'impatto dei programmi/progetti, dato che i dati disponibili sono stati spesso considerati insufficienti;

249.   esprime profonda preoccupazione per il fatto che la Commissione giudichi deboli i sistemi di controllo degli Stati membri; di conseguenza le carenze nell'applicazione dei programmi e dei progetti sono state difficili da individuare, le valutazioni ex-post sono state ostacolate e la tutela degli interessi finanziari delle Comunità non è stata assicurata; sono nel 2005 nell'ambito dei fondi strutturali sono state individuate irregolarità per un valore di 600 milioni di euro;

250.  250 insiste pertanto affinché in futuro sia attribuita priorità elevata alla creazione negli Stati membri di sistemi di controllo validi quale misura per prevenire irregolarità e possibili frodi;

251.   sottolinea inoltre che è importante che le valutazioni analitiche arrivino a conclusioni e raccomandazioni operative;

252.   deplora che sia stato difficile raffrontare i risultati delle valutazioni perché agli Stati membri non è stato chiesto di seguire un modello di valutazione standardizzato; invita pertanto la Commissione a elaborare un sistema di indicatori o di comparazione che conduca nel tempo a una maggiore armonizzazione delle relazioni di valutazione, migliorando al contempo la comparabilità e, di conseguenza, la profondità analitica di tali relazioni;

253.   rileva che la norma N+2 ha condotto a un maggiore utilizzo degli stanziamenti; segnala tuttavia che per questo l'assorbimento finale è altresì divenuto un obiettivo a sé stante;

254.   rileva inoltre che gli stanziamenti della riserva di prestazione sono stati attribuiti in funzione dell'esigenza percepita di massimizzare l'assorbimento dei fondi dell'UE, piuttosto che per concentrare le spese su attività giudicate particolarmente efficaci; i progetti di infrastruttura pertanto sono stati i primi beneficiari; nell'insieme si è avuta una riassegnazione delle dotazioni sottoutilizzate dalle misure cui erano destinate;

255.   deplora che, come conseguenza della precedenza data all'assorbimento, le priorità orizzontali – come l'ambiente e le pari opportunità – e le priorità politiche – come le strategie di Lisbona e di Göteborg – spesso non siano state prese in considerazione;

256.   deplora altresì che gli effetti d'inerzia(57) e di sostituzione siano stati spesso ignorati;

257.   concorda con la Corte dei conti sui "contrasti relativi alla programmazione e alla gestione dei Fondi strutturali"(58) nel periodo 2000-2006, quali:

   - tensioni tra, da una parte, il rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità (rapporto qualità/prezzo) e, dall'altra, la massimizzazione dell'assorbimento,
   - tensioni causate dalla regola N+2, che, da una parte, consente una buona -pianificazione delle spese e, dall'altra, facilita l'attribuzione di riserve,
   - tensioni tra una valutazione intermedia ben intenzionata e la mancanza di dati;

258.   riconosce al contempo che, con il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione(59), la Commissione ha cominciato a rimediare a una serie di carenze:

   - disposizioni generali applicate in precedenza alla valutazione intermedia sono state sostituite da valutazioni permanenti basate sul fabbisogno, volte ad esaminare l'attuazione di un programma e reagire all'evoluzione del suo ambiente esterno;
   - la riserva nazionale di efficacia ed efficienza e la riserva nazionale per imprevisti sono divenute un'opzione e
   - la regola N+2 diverrà (per un periodo limitato) una regola N+3 per gli Stati membri il cui PIL pro capite, nel periodo 2001–2003, era inferiore all"85 % della media dell'UE-25;

259.   invita la Commissione a mettere a disposizione degli Stati membri chiari orientamenti all'inizio del periodo di programmazione;

260.   accoglie con favore il fatto che i risultati delle relazioni di valutazione siano stati presi in considerazione in sede di elaborazione della nuova regolamentazione che disciplina i fondi strutturali per il periodo 2007-2013; deplora tuttavia che le conclusioni formulate dal Parlamento in seguito alla pubblicazione della relazione speciale 1/2007 della Corte dei conti saranno di utilità solo limitata per il periodo di programmazione in corso;

261.   invita pertanto la Commissione ad adottare le misure necessarie per associare pienamente il Parlamento alle modifiche che intende apportare alla regolamentazione relativa ai fondi strutturali prima del prossimo periodo di finanziamento avente inizio nel 2014;

262.   è dell'avviso che la regolamentazione sui fondi strutturali dovrebbe prevedere un processo di apprendimento progressivo, che dovrebbe riflettersi nelle disposizioni giuridiche; ciò sembra essere ancora più importante in quanto le valutazioni ex-post alla fine del periodo di programmazione non possono essere concluse in tempo prima dell'entrata in vigore di una normativa relativa al nuovo periodo di finanziamento e programmazione; inoltre, le commissioni competenti del Parlamento dovrebbero essere consultate regolarmente nelle diverse fasi del periodo di finanziamento;

263.   chiede alla Corte dei conti e alla Commissione di riferire in merito alla misure adottate per rispondere alle conclusioni formulate dal Parlamento durante la procedura di discarico 2006; chiede inoltre alla Commissione di presentare alla commissione per il controllo dei bilanci i risultati delle valutazioni ex post 2000–2006;

264.   chiede alla Corte dei conti di analizzare in una relazione speciale, al momento opportuno, l'efficienza, l'efficacia e l'impatto delle misure finanziate mediante i fondi strutturali;

Parte II: Relazione speciale n. 2/2007 concernente le spese immobiliari delle Istituzioni

265.   conviene che le pianificazioni a lungo termine e le previsioni di bilancio nel settore immobiliare sono difficili perché gli stanziamenti sono decisi su base annuale e perché le principali decisioni chiave aventi implicazioni considerevoli in termini di spazi lavorativi, come gli allargamenti, non sono prevedibili con esattezza; inoltre, l'attuazione di decisioni nel settore immobiliare richiede tempi di esecuzione significativi; suggerisce di prevedere, nei conti consolidati dell'Unione, un accantonamento per importanti interventi di manutenzione degli edifici;

266.   accoglie con favore il fatto che le istituzioni dell'Unione europea offrano ai rappresentanti eletti e ai funzionari, in generale, condizioni lavorative adeguate;

267.   deplora tuttavia che le istituzioni dell'Unione europea non abbiano mai provveduto a sviluppare una politica immobiliare comune, che avrebbe potuto consentire loro di realizzare notevoli risparmi; invita le istituzioni dell'Unione europea a rinnovare i loro sforzi per sviluppare una politica immobiliare comune e a riferire in merito alla commissione parlamentare competente in tempo utile per la procedura di discarico 2007;

268.   chiede alle istituzioni dell'Unione europea di sviluppare criteri comuni per calcolare gli spazi per uffici e i costi e di valutare in seguito le esigenze sia a breve che a lungo termine;

269.   riconosce in tale contesto che le istituzioni dell'Unione europea hanno attribuito priorità all'acquisto di immobili, in quanto l'acquisto, rispetto all'affitto, consente di tagliare i costi dal 40 al 50%;

270.   rileva che la Corte dei conti aveva raccomandato già nel 1979 che i contratti d'affitto includessero l'opzione di acquisto a un prezzo che tenesse conto dell'affitto già versato (enfiteusi acquisitiva);

271.   deplora che le osservazioni della Corte dei conti sull'acquisto degli edifici IPE 1, 2 e 3 a Strasburgo delineino un quadro incompleto della situazione nel 2006; segnala a tale proposito le conclusioni della sua risoluzione del 26 settembre 2006 che accompagna la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004(60), e in particolare i paragrafi 19 e 20;

272.   chiede alla Commissione perché è stato indispensabile prendere in locazione l'edificio Mondrian e quali sono le alternative che aveva preso in considerazione;

273.   prende atto del fatto che le istituzioni dell'UE preferiscono raggruppare i servizi che operano in ambiti simili;

274.   riconosce che la scelta di restare nel quartiere europeo crea una tensione tra i vantaggi pratici della vicinanza geografica e gli inconvenienti finanziari legati alla creazione di una domanda molto alta e prevedibile sul mercato immobiliare residenziale locale;

275.   riconosce in questo contesto gli sforzi della Commissione di ridurre la parte dei suoi spazi per uffici ubicata nel quartiere europeo, che corrisponde attualmente all"82%;

276.   chiede alle istituzioni dell'Unione europea di valutare attentamente la necessità di rimanere nel quartiere europeo durante il trasferimento di parte dei loro servizi;

277.   chiede alla sua amministrazione i motivi del ritardo della consegna degli edifici D4 e D5 e perché non è stato possibile prendere in considerazione in una fase antecedente la legislazione sugli appalti pubblici, procedure complesse di negoziazione e una politica di buon vicinato;

278.   chiede alle istituzioni dell'UE perché hanno fatto così ampio uso, secondo la Corte dei conti, della procedura negoziata, evitando le gare pubbliche d'appalto e così pagando la costruzione degli edifici o i relativi lavori a un prezzo non determinato dalla libera concorrenza;

279.   insiste affinché le istituzioni dell'Unione europea ricorrano ampiamente alle gare d'appalto;

280.   sottolinea che in assenza di procedure d'appalto, i prezzi d'acquisto o i canoni di locazione a lungo termine non dovrebbero eccedere i costi di costruzione;

281.   ritiene che i contratti di locazione a lungo termine dovrebbero indicare il prezzo di acquisto e che sarebbe opportuno esigere dagli appaltatori adeguate garanzie finanziarie per assicurare la piena esecuzione dell'appalto fino all'accettazione definitiva(61);

282.   chiede alle istituzioni di definire "accordi sulle sedi istituzionali" con i paesi ospitanti delle principali sedi di lavoro delle istituzioni dell'UE;

283.   segnala che, secondo l'articolo 14 del regolamento finanziario, le Comunità e gli organismi da esse creati non possono accendere prestiti; in tale contesto suggerisce che potrebbe essere fatto maggiore uso dei servizi finanziari della Banca europea per gli investimenti e delle procedure d'appalto sul mercato finanziario per determinare il tasso di interesse;

284.   reitera la sua posizione sull'iscrizione in bilancio della sua politica immobiliare, come ribadito al paragrafo 5 della sua risoluzione del 24 aprile 2007 che accompagna la decisione sul discarico per l'esercizio finanziario 2005, Sezione I - Parlamento europeo(62), ove "rammenta ai suoi organi competenti la sua decisione secondo cui "(…) i rimborsi in capitale concernenti gli edifici (…) dovrebbero essere decisi nel quadro della strategia di bilancio"; critica pertanto i propri organi competenti per aver ancora una volta mancato di iscrivere in bilancio con sufficiente chiarezza la politica del Parlamento relativa ai futuri acquisti immobiliari (la linea di bilancio "Acquisto di beni immobili" si limita ad indicare un p.m. per il 2005, 2006 e 2007)";

285.   chiede alla Corte dei conti di spiegare come le istituzioni dell'Unione europea potrebbero fare un uso migliore degli "stanziamenti dissociati";

286.   mette in rilievo che le istituzioni dell'Unione europea dovrebbero avere pieno controllo amministrativo, tecnico e finanziario dei propri progetti immobiliari; a tal fine esse dovrebbero ricorrere a consulenti altamente qualificati o sviluppare competenze adeguate nel quadro interistituzionale(63);

287.   ricorda alle istituzioni dell'Unione europea la domanda che aveva formulato al paragrafo 20 della summenzionata relazione che accompagna la decisione di discarico per l'esercizio 2004: "incarica la propria amministrazione, d'intesa con le altre istituzioni dell'Unione, di elaborare una relazione in cui si valuti la possibilità di istituire un'Autorità europea per l'attività immobiliare cui conferire i compiti connessi con la costruzione e la manutenzione degli edifici delle istituzioni e degli organi dell'Unione europea; chiede che tale relazione venga trasmessa alla commissione per il controllo dei bilanci entro e non oltre il 1° ottobre 2007";

Parte III: Relazione speciale n. 3/2007 sulla gestione del Fondo europeo per i rifugiati (2000-2004)

288.   ricorda a tutti i protagonisti il fatto che il Fondo europeo per i rifugiati (FER) è stato istituito nell'intento di creare un quadro per l'elaborazione di una politica comune in materia di asilo, che preveda un regime europeo comune di asilo quale componente dell'obiettivo dell'Unione europea di realizzare gradualmente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti chiedono legittimamente protezione nell'UE;

289.   sottolinea che successivamente alla creazione del FER I è stato introdotto un grande numero di direttive, regolamenti e decisioni, in alcuni casi come conseguenza diretta o indiretta della creazione del fondo;

290.   sottolineare che il FER III(64) funzionerà in condizioni diverse rispetto al FER I; esso dovrebbe pertanto essere strettamente collegato all'attuazione delle direttive del Consiglio 2001/55/CE(65) e 2004/83/CE(66);

291.   sottolinea che il FER III dovrebbe comunque continuare a contribuire allo sviluppo di una politica UE nel settore, in particolare preparare una revisione della "convenzione di Dublino II", in cui si ponga l'accento su una nuova sistemazione su base volontaria dei richiedenti asilo all'interno dell'Unione europea, onde pervenire a un accordo sulla ripartizione degli oneri;

292.   invita la Commissione a portare avanti gli sforzi intesi ad evitare interpretazioni divergenti delle regole del FER da parte degli Stati membri e appoggiare l'avvio di seminari sulle "buone pratiche" che presentano le esperienze realizzate in alcuni Stati membri agli altri, in particolare ai nuovi Stati membri che hanno ancor meno familiarità con il FER;

293.   invita la Commissione a fare tutto il possibile per accelerare i pagamenti agli Stati membri e a sensibilizzare questi ultimi quanto alla necessità di erogare a tempo i pagamenti, in particolare nel caso dei beneficiari più piccoli, per non rischiare di compromettere progetti innovativi e per consentire anche alle ONG che dispongono di un bilancio ridotto di partecipare al FER III;

294.   insiste sul fatto che le dichiarazioni nazionali di affidabilità dovrebbero comprendere tutti i settori in cui gli Stati membri sono corresponsabili delle spese di fondi dell'UE, tra cui il FER;

295.   invita la Direzione generale per i bilanci (DG BUDG) a riconsiderare la sua pratica in materia di recuperi, in quanto il recupero attraverso progetti non collegati è controproducente per il funzionamento del programma specifico (in particolare in quanto determina un ritardo dei pagamenti dell'elemento di prefinanziamento); la Commissione dovrebbe rivolgere gli ordini di riscossione al ministero delle Finanze dello Stato membro interessato, anziché procedere a un recupero automatico su un qualsiasi pagamento successivo a tale Stato membro;

296.   invita la Commissione a utilizzare il FER in modo ancor più proattivo, per favorire il progresso verso una politica comune in materia di asilo;

297.   invita la Commissione a continuare ad impegnarsi per assicurare l'armonizzazione dei dati statistici onde evitare distorsioni nel caso di programmi in cui la corretta ripartizione dei fondi dipende dai dati statistici forniti da Eurostat;

Parte IV: Relazione speciale n. 4/2007 sui controlli fisici e di sostituzione delle spedizioni che beneficiano di restituzioni all'esportazione

298.   accoglie con favore la pubblicazione della relazione speciale 4/2007 ed esorta la Commissione a prendere atto delle carenze individuate nella relazione e di attivarsi sulla scorta delle raccomandazioni della Corte dei conti;

299.   concorda con la Commissione sul fatto che, finché non sarà stata pagata l'ultima restituzione all'esportazione, "è necessario che rimanga in funzione un sistema di controllo pienamente operativo"; si attende quindi che la Commissione si avvalga del proprio potere d'iniziativa per avanzare proposte concrete volte a migliorare la situazione;

300.   accoglie con favore a tal riguardo il regolamento (CE) n. 14/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, che modifica il regolamento (CEE) n. 386/90 relativo al controllo al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi(67), che consente agli Stati membri che applicano l'analisi di rischio di fissare il tasso di controllo al 5% per Stato membro anziché per ufficio doganale; deplora tuttavia la mancanza di un chiaro scadenzario nelle risposte della Commissione riguardanti le sue future proposte, visto il poco tempo che ci separa dalla progressiva eliminazione delle restituzioni all'esportazione;

301.   deplora le numerose carenze che riducono l'efficacia dei controlli fisici, soprattutto la prevedibilità dei controlli, l'elevato numero di esportazioni di modesto valore e scarso rischio sottoposto a controllo nonché il metodo utilizzato per controllare i carichi di merci alla rinfusa;

302.   deplora, per quanto riguarda i controlli di sostituzione, che i controlli non siano stati abbastanza dettagliati e che l'interpretazione del numero di controlli da effettuare sia diversa tra gli Stati membri;

303.   si compiace dell'adeguata copertura dei controlli chiave da parte della Commissione all'atto del monitoraggio dei controlli, ma condivide le preoccupazioni della Corte secondo le quali la Commissione non ha reagito, con modifiche legislative o tempestive correzioni finanziarie, nonostante fosse al corrente da molto tempo delle carenze;

304.   prende atto e si compiace del fatto che, alle frontiere orientali dell'Unione, l'integrità dei sigilli sia verificata dalle autorità competenti e incoraggia gli altri Stati membri a seguire questo esempio;

305.   invita la Commissione a proseguire i propri sforzi per modificare la normativa applicabile onde affrontare, tra l'altro, la questione delle "ispezioni dal portellone" e introdurre l'uso obbligatorio dell'analisi di rischio per le procedure di esportazione sulla scorta dell'analisi della Corte dei conti;

Parte V: Relazione speciale 5/2007 sulla gestione del programma CARDS da parte della Commissione

306.   ritiene che il programma CARDS abbia largamente contribuito alla politica di stabilizzazione e di ravvicinamento;

307.   deplora la forte mancanza di trasparenza nella gestione da parte della Commissione e delle sue delegazioni, il che rende impossibile una valutazione; ritiene inammissibile che la Commissione non abbia un'idea della globalità dei progetti finanziati attraverso CARDS, mentre l'Agenzia europea per la ricostruzione (AER) mette a disposizione del pubblico l'elenco dei contratti da essa firmati con l'indicazione dei programmi e dei progetti;

308.   ricorda le raccomandazioni formulate nella sua risoluzione del 24 aprile 2007 che accompagna la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'AER per l'esercizio finanziario 2005(68), in particolare il punto 23;

309.   apprende con stupore che nei paesi in cui la gestione CARDS era sotto l'egida dell'AER, quest'ultima è stata incarica dell'esercizio di programmazione IPA 2007 e IPA 2008, mentre la preparazione dei bandi di gara era sottoposta alla semplice firma della Commissione; ricorda in tale contesto che ciò è contrario al mandato dell'AER e in particolare che la procedura di preparazione dei bandi di gara corrisponde alla prassi seguita dagli UAT (Uffici di assistenza tecnica), che sono stati condannati dal Parlamento e successivamente abbandonati;

310.   ritiene in tale contesto che la Commissione non abbia adempiuto nel 2006 agli obblighi derivanti dalla sua decisione del 2005 relativa al "phasing out" dell'AER in cui era stabilito che le delegazioni nei vari paesi dei Balcani dovevano essere completamente a carico sin dall'inizio dell'IPA;

311.   chiede alla Corte dei conti di eseguire un audit di controllo che si concentri su un confronto tra la gestione del programma CARDS da parte della Commissione e la gestione dello stesso programma da parte dell'Agenzia europea per la ricostruzione (AER) per conto della Commissione, presentandone i risultati al Parlamento entro il settembre 2008;

Parte VI: Relazione speciale n. 7/2007 (presentata in virtù dell'articolo 248, paragrafo 4, secondo comma, del trattato CE) sui sistemi di controllo, ispezione e sanzionamento relativi alle norme di conservazione delle risorse ittiche comunitarie

312.   accoglie con favore la pubblicazione della relazione e si congratula con la Corte dei conti per il prezioso contributo da essa fornito nell'affrontare una questione di così grande rilievo nell'ambito delle politiche comunitarie;

313.   prende molto seriamente le critiche della Corte dei conti e crede che debbano portare a profondi cambiamenti di politica;

314.   si compiace per l'intento manifestato dalla Commissione di prendere atto delle carenze individuate nella relazione, adottando provvedimenti in linea con le raccomandazioni della Corte; si rammarica tuttavia per il fatto che le risposte della Commissione non forniscano un chiaro orizzonte temporale per quanto attiene alle sue proposte future;

315.   accoglie con favore l'iniziativa della Presidenza slovena di convocare il 18 febbraio 2008 una riunione straordinaria del Consiglio "Pesca" sulle attività di controllo del settore, onde discutere in merito alla suddetta relazione;

316.   ribadisce che una sana gestione delle risorse, conformemente al principio di precauzione e al principio dello sviluppo sostenibile, impone il rafforzamento degli attuali meccanismi di controllo, in modo tale che sia lo Stato di bandiera che lo Stato costiero in cui operano i pescherecci possano accedere in tempo reale e ogniqualvolta lo desiderino alle informazioni sulla posizione della nave e sulle attività di pesca in atto;

317.   invita, nel contempo, la Commissione a proporre misure per garantire la qualità e l'affidabilità dei dati sulle catture e a farlo in sede di revisione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (regolamento di controllo)(69);

318.   osserva che oltre ai meccanismi di controllo vi è un problema fondamentale, in particolare per quanto riguarda i livelli delle quote di pesca negoziate ogni anno degli Stati membri; sottolinea che è inaccettabile che, anno dopo anno, gli Stati membri fissino quote più alte di quanto raccomandato dai ricercatori per garantire la sostenibilità della pesca;

319.   sottolinea che, oltre ai meccanismi di controllo, un problema fondamentale è costituito dal sistema delle quote negoziate; ritiene insoddisfacente che, anno dopo anno, le quote siano sistematicamente fissate a livelli più alti di quelli raccomandati dai ricercatori per mantenere la vitalità delle risorse ittiche;

320.   si compiace per la sentenza della Corte di giustizia europea nella causa C-304/02 Commissione/Francia(70), che ha confermato chiaramente alla Comunità il ruolo e gli obblighi degli Stati membri in materia di controllo ed esecuzione delle norme della politica comune della pesca (PCP);

321.   rileva, tuttavia, che sono trascorsi 21 anni fra l'accertamento delle infrazioni e la sentenza e che la sostenibilità del settore della pesca europeo non può far fronte a ritardi di tale portata nel correggere le infrazioni;

322.   sottolinea l'importanza delle iniziative della Commissione nei confronti di singoli Stati membri sospettati di violare o ignorare i sistemi di controllo, ispezione e sanzionamento della PCP;

323.   si compiace per l'iniziativa della Commissione, che sta attualmente esaminando la possibilità di includere nelle nuove iniziative previste in materia di attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate (INN), sanzioni amministrative armonizzate da applicarsi a specifiche infrazioni INN;

324.   accoglie con favore la comunicazione della Commissione che avvia un dibattito sul miglioramento degli indicatori della capacità e dello sforzo di pesca nell'ambito della PCP (COM(2007)0039), e si attende quindi che la Commissione si avvalga del proprio potere d'iniziativa per avanzare proposte concrete volte a migliorare realmente la PCP;

325.   prende atto e si compiace del fatto che dopo la pubblicazione del regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento(71), la Commissione abbia immediatamente elaborato la proposta relativa alle modalità d'applicazione (regolamento (CE) n. 1566/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento(72));

326.   si rammarica per il fatto che, sebbene la Commissione abbia proposto regimi di gestione dello sforzo di pesca piuttosto semplici e controllabili, il sistema sia divenuto considerevolmente più complicato a causa del gran numero di deroghe introdotte su richiesta degli Stati membri nel corso delle discussioni in seno al Consiglio, che di fatto hanno decisamente ridotto la controllabilità dell'intero sistema;

327.   ritiene che l'attuale quadro legislativo sia troppo complesso e non aggiornato ed esorta la Commissione ad avvalersi del proprio potere d'iniziativa per avanzare proposte concrete volte a migliorare la situazione, al fine di semplificare e armonizzare la legislazione in materia di PCP;

328.   deplora le numerose carenze che riducono l'efficacia dei controlli fisici e i difetti riconducibili all'insieme del sistema di trasmissione dei dati negli Stati membri nonché la mancanza di una cultura di controllo europea in relazione al settore della pesca;

329.   si compiace per gli sforzi della Commissione tesi a migliorare la situazione per quanto attiene ai dati sulle catture e sulle vendite e ai tempi di comunicazione, facendo ricorso alle nuove tecnologie. Il regolamento concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati aumenterà l'efficienza dei sistemi di convalida, provvedendo ad esempio alla trasmissione elettronica immediata di una copia della nota di vendita alle autorità dello Stato di bandiera e dello Stato di sbarco, affinché possa essere effettuato un controllo incrociato con la dichiarazione di sbarco;

330.   invita la Commissione a intensificare l'assistenza reciproca e la cooperazione amministrativa fra le autorità degli Stati membri nonché lo scambio di informazioni fra i funzionari nazionali di competenza, creando un meccanismo analogo a quello già in vigore nell'ambito del sistema comunitario IVA;

331.   giudica fondamentale per il controllo e per l'insieme della PCP disporre di un sistema che consenta di seguire le catture dalle origini al consumatore finale, come già accade all'interno del mercato unico dell'Unione europea per tutti gli altri prodotti alimentari ed esorta la Commissione ad attuare un sistema di tal genere;

332.   sottolinea che le quote di pesca fissate devono essere rispettate e mantenute; ritiene che la Commissione debba intraprendere azioni forti e risolute qualora esistano sospetti di violazione del sistema delle quote o di frode ai danni dello stesso;

333.   invita la Commissione e gli Stati membri ad accrescere le competenze dell'Agenzia comunitaria di controllo della pesca e a favorire l'attribuzione di un ruolo esecutivo fondamentale alla stessa in materia di controllo a armonizzazione della PCP, migliorando la trasparenza e il coordinamento attraverso l'istituzione di pratiche comuni nel quadro dei piani di impiego congiunto;

334.   invita la Commissione a proporre e gli Stati membri ad accettare l'aumento delle competenze dei funzionari di controllo della Commissione, ai quali andrebbero attribuiti maggiori poteri onde creare una strategia di controllo comune a livello europeo nel quadro della PCP;

335.   ritiene, in tale contesto, che il rapporto costi-benefici fra le risorse destinate alle attività di controllo nell'ambito della PCP e i risultati ottenuti da tali controlli (proporzionalità e rapporto costo-efficacia dei controlli) dovrebbero rappresentare un elemento chiave di cui la Commissione è chiamata a tenere conto nella sue future proposte in merito alla PCP;

336.   rileva, a tale riguardo, che i meccanismi di controllo più efficaci in termini di costi sono quelli in cui le parti interessate hanno un interesse diretto a salvaguardare la sostenibilità della pesca;

337.   invita gli Stati membri, nel quadro della riduzione dello sforzo, a decidere se tale riduzione debba essere realizzata mediante:

   a) una riduzione del tempo di pesca, senza ridurre la capacità,
   b) una riduzione della capacità, senza ridurre il tempo di pesca, oppure
   c) una combinazione di entrambe le misure,
  

e ad attuare le necessarie misure strutturali per attenuare l'impatto sociale di tale riduzione.

338.   invita la Commissione a proseguire i propri sforzi per modificare la normativa applicabile onde affrontare, tra l'altro, la questione della sovraccapacità e proporre misure attive per ridurre la sovraccapacità strutturale nell'industria della pesca:

339.   invita la Commissione a esaminare soluzioni politiche alternative che, rafforzando l'interesse e la responsabilità individuale e professionale dei pescatori nei confronti della vitalità degli stock, riducano la necessità di controlli e sanzioni;

Parte VII: Relazione speciale n. 9/2007 (presentata in virtù dell'articolo 248, paragrafo 4, secondo comma, del trattato CE) sulla valutazione dei programmi quadro comunitari in materia di ricerca e sviluppo tecnologico (RST) – l'approccio della Commissione potrebbe essere migliorato?

340.   rileva che l'audit ha riguardato le disposizioni relative alle attività di monitoraggio e valutazione in vigore dal 1995 per gli ultimi tre periodi di programmazione e anche, brevemente, le disposizioni adottate per il programma quadro di RST (2007-2013);

341.   sottolinea che i programmi quadro in atto tra il 1995 e il 2006 sono stati dotati di 42,63 miliardi di euro, dotazione che li rende il principale strumento finanziario a contributo della strategia di Lisbona; nell'ambito delle prospettive finanziarie in corso il settimo programma quadro ha ricevuto 50,52 miliardi di euro;

342.   rileva che la Corte dei conti si è posta l'obiettivo di stabilire se la Commissione disponesse di un approccio adeguato per la valutazione dei risultati dei programmi quadro, esaminando in particolare la logica di intervento e la strategia e le metodologie di valutazione;

343.   accoglie con favore il fatto che nel corso degli anni la Commissione abbia già introdotto una serie considerevole di miglioramenti;

344.   rileva che la Corte dei conti ha constatato carenze nella definizione degli obiettivi dei programmi e l'assenza di una logica d'intervento esplicita; riconosce tuttavia che gli obiettivi dei programmi sono decisi dalle parti interessate e dai colegislatori; invita pertanto i responsabili delle decisioni a prestare particolare attenzione alla definizione di obiettivi conseguibili; riconosce che nel settimo programma quadro di RST la logica di intervento è più esplicita(73); sottolinea che gli obiettivi devono essere operativi e misurabili ("benchmarking") per consentire l'utilizzo di indicatori di performance e un monitoraggio efficace;

345.   rileva che la Corte dei conti ha criticato la mancanza di una strategia di valutazione globale; segnala in tale contesto i miglioramenti introdotti dalla valutazione di impatto e dalla valutazione ex-ante del settimo programma quadro di RST (SEC(2005)0430);

346.   prende atto della critica mossa dalla Corte dei conti, secondo cui gli esistenti meccanismi di coordinamento tra le direzioni generali responsabili dell'attuazione dei programmi quadro di RSR non sono stati efficaci; nella fase attuale, tuttavia, esprime ancora perplessità riguardo all'idea di creare un "ufficio comune di valutazione"; suggerisce piuttosto che la Direzione generale della ricerca si assuma maggiore responsabilità e un ruolo di coordinamento; conviene con la Corte dei conti che è opportuno che i gruppi di esperti esterni siano costituiti all'inizio e rimangano per garantire un approccio uniforme e coerente, in particolare perché le valutazioni sono programmate per il 2008 (valutazione ex-post del sesto programma quadro di RST), per il 2009 (relazione fattuale intermedia sul settimo programma quadro di RST), per il 2010 (valutazione intermedia del settimo programma quadro di RST) e per il 2015 (valutazione ex-post sul settimo programma quadro di RST);

347.   rileva che l'osservazione della Corte dei conti secondo cui gli orientamenti metodologici forniti erano inadeguati, invita pertanto la Commissione a prendere in considerazione la possibilità di pubblicare un manuale di valutazione; sa che le disposizioni in materia di comunicazione delle informazioni sono state riviste nell'ambito del settimo programma quadro di RST, al fine di creare una base dati più solida per la valutazione e il monitoraggio;

348.   ritiene che la qualità delle valutazioni intermedie e ex-post migliorerà in funzione della chiarezza dei termini di riferimento forniti (ossia obiettivi misurabili, impatto previsto, monitoraggio efficace, una base dati solida); sottolinea che le valutazioni saranno più utili se i programmi quadro saranno adeguabili (programmi "learning") e le conclusioni raggiunte potranno essere utilizzate per migliorare i programmi in corso;

349.   invita la Commissione a tenere conto delle raccomandazioni della Corte dei conti al momento di effettuare le valutazioni programmate per il 2008, 2009, 2010 e 2015;

o
o   o

350.   invita la Corte dei conti a dar seguito al suo audit in tempo utile per l'esercizio di discarico 2010 e a riferire alla commissione per il controllo dei bilanci; chiede alla Corte dei conti di controllare inoltre gli importi spesi per le valutazioni in relazione al valore di programmi specifici e come tali percentuali si rapportano agli altri programmi di RST in paesi terzi (ad esempio Canada).

(1) GU L 78 del 15.3.2006.
(2) GU C 274 del 15.11.2007, pag. 1.
(3) GU C 107 del 30.4.2004, pag. 1.
(4) GU C 216 del 14.9.2007, pag. 3.
(5) GU C 273 del 15.11.2007, pag. 1.
(6) GU C 274 del 15.11.2007, pag. 130.
(7) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).
(8) GU L 78 del 15.3.2006.
(9) GU C 274 del 15.11.2007, pag. 1.
(10) GU C 261 del 31.10.2007, pag. 32.
(11) GU C 107 del 30.4.2004, pag. 1.
(12) GU C 216 del 14.9.2007, pag. 3.
(13) GU C 309 del 19.12.2007, pag. 13.
(14) GU C 274 del 15.11.2007, pag. 130.
(15) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).
(16) GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.
(17) GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1821/2005 (GU L 293 del 9.11.2005, pag. 10).
(18) GU L 24 del 27.1.2005, pag. 35. Decisione modificata dalla decisione 2007/114/CE (GU L 49 del 17.2.2007, pag. 21).
(19) GU L 78 del 15.3.2006.
(20) GU C 274 del 15.11.2007, pag. 1.
(21) GU C 261 del 31.10.2007, pag. 29.
(22) GU C 107 del 30.4.2004, pag. 1.
(23) GU C 216 del 14.9.2007, pag. 3.
(24) GU C 309 del 19.12.2007, pag. 18.
(25) GU C 274 del 15.11.2007, pag. 130.
(26) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).
(27) GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.
(28) GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1821/2005 (GU L 293 del 9.11.2005, pag. 10).
(29) GU L 5 del 9.1.2004, pag. 85. Decisione modificata dalla decisione 2007/372/CE (GU L 140 dell'1.6.2007, pag. 52).
(30) GU L 78 del 15.3.2006.
(31) GU C 274 del 15.11.2007, pag. 1.
(32) GU C 107 del 30.4.2004, pag. 1.
(33) GU C 216 del 14.9.2007, pag. 3.
(34) GU C 273 del 15.11.2007, pag. 1.
(35) GU C 274 del 15.11.2007, pag. 130.
(36) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).
(37) GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.
(38) GU L 78 del 15.3.2006.
(39) GU C 274 del 15.11.2007, pag. 1.
(40) GU C 107 del 30.4.2004, pag. 1.
(41) GU C 216 del 14.9.2007, pag. 3.
(42) GU C 273 del 15.11.2007, pag. 1.
(43) GU C 274 del 15.11.2007, pag. 130.
(44) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).
(45) GU L 187 del 15.7.2008, pag. 25.
(46) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1, modificato dalla decisione 2008/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 6 del 10.1.2008, pag. 7).
(47) GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1.
(48) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 293/2008 della Commissione (GU L 90 del 2.4.2008, pag. 5).
(49) Dichiarazione della Commissione alla voce "Azione 1" nella summenzionata relazione 2008 sullo stato di attuazione del piano d'azione verso un quadro di controllo interno integrato.
(50)L'azione 11N recita: "Per stabilire se i sistemi di recupero e di compensazione funzionino efficacemente, identificando gli importi recuperati nel 2005 e 2006 e verificando la loro coerenza rispetto agli errori individuati nel corso dei controlli, la Commissione elaborerà, per la gestione diretta, una classificazione degli errori e il collegamento con i recuperi, le rettifiche finanziarie e gli adeguamenti ai pagamenti e, per la gestione condivisa, esaminerà l'affidabilità dei sistemi nazionali di sorveglianza e di comunicazione".
(51) GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1.
(52) GU L 210 del 31.7.2006, pag. 12.
(53) GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.
(54) Livello di liquidità delle agenzie alla fine del 2006 (esclusi l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali, il Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea e l'Autorità di vigilanza del GNSS europeo): 213 milioni di euro a fronte di stanziamenti per 810 milioni di euro.
(55) I fondi strutturali mirano a finanziare programmi di sviluppo socio-economico e ambientale sostenibili negli Stati membri. Le misure e i programmi dovrebbero in particolare sostenere l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo, la tecnologia dell'informazione, un uso pulito ed efficiente dell'energia, la protezione dell'ambiente, l'apprendimento permanente e l'inclusione sociale. Il nuovo periodo di programmazione mirava a raggiungere un grado maggiore di concentrazione, strutture di gestione più autonome, a una maggiore efficienza e a un controllo di bilancio più rigoroso (riunione del Consiglio europeo di Lisbona, marzo 2000).
(56) Per il periodo 2000-2006 per le misure strutturali sono stati spesi approssimativamente 260 miliardi di euro. Di questi, 213 miliardi erano riservati ai 15 vecchi Stati membri: i programmi a titolo di fondi strutturali hanno ricevuto 195 miliardi di euro e il fondo di coesione 18 miliardi di euro. Per i nuovi Stati membri sono stati riservati 47 miliardi di euro (fondi di preadesione e misure strutturali). Per gli anni 2004-2006 circa 16 miliardi di euro sono stati destinati a circa 200 programmi nei nuovi Stati membri.
(57) Si ha un effetto d'inerzia laddove un'attività o un investimento sarebbero stati intrapresi anche in assenza di finanziamento.
(58) Punto 51.
(59) GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.
(60) GU L 177 del 6.7.2007, pag. 3.
(61) Articolo 102 del regolamento finanziario.
(62) GU L 187 del 15.7.2008, pag. 3.
(63) Relazione annuale della Corte dei conti concernente l'esercizio finanziario 1999, punto 6.30 (GU C 342 dell"1.12.2000, pag. 1).
(64) Decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" (GU L 144 del 6.6.2007, pag. 1).
(65) Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).
(66) Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12).
(67) GU L 8 dell'11.1.2008, pag. 1.
(68) GU L 187 del 15.7.2008, pag. 183.
(69) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1098/2007 (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1).
(70) Racc. 2005, pag. I-6263.
(71) GU L 409 del 30.12.2006, pag. 1.
(72) GU L 340 del 22.12.2007, pag. 46.
(73) Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).


Discarico 2006: bilancio generale UE, Parlamento europeo
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Decisione
Risoluzione
1.Decisione del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2006, sezione I, Parlamento europeo (C6-0363/2007 – 2007/2038(DEC))
P6_TA(2008)0134A6-0091/2008

Il Parlamento europeo,

–   visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2006(1),

–   visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee relativi all'esercizio 2006 – Volume I (SEC(2007)1055 – C6-0363/2007)(2),

–   vista la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio per l'esercizio 2006 – Sezione I – Parlamento europeo(3),

–   vista la relazione annuale del revisore interno per il 2006,

–   vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2006, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate(4),

–   vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE(5),

–   visti l'articolo 272, paragrafo 10, e l'articolo 275 del trattato CE, nonché l'articolo 179 bis del trattato Euratom,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(6), in particolare gli articoli 145, 146 e 147,

–   visto l'articolo 13 delle norme interne relative all'esecuzione del bilancio del Parlamento europeo(7),

–   visto l'articolo 147, paragrafo 1, del regolamento finanziario, a norma del quale tutte le istituzioni sono tenute ad adottare ogni misura utile per dare seguito alle osservazioni che accompagnano la decisione di discarico del Parlamento europeo,

–   vista la sua risoluzione del 9 marzo 2005 sugli orientamenti relativi alle sezioni II, IV, V, VI, VII, VIII(A) e VIII(B) e al progetto preliminare di stato di previsione del Parlamento europeo (sezione I) per la procedura di bilancio 2006(8),

–   visti l'articolo 71, l'articolo 74, paragrafo 3, e l'allegato V del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0091/2008),

A.   considerando che l'audit della Corte dei conti ha constatato che "(...) tutte le Istituzioni hanno istituito un quadro soddisfacente di sistemi di controllo e di sorveglianza nel 2006, conformemente al regolamento finanziario, e il controllo del campione selezionato ha mostrato che il livello di errore non era significativo (...)"(9),

B.   considerando che la Corte dei conti ha posto in evidenza lacune nel quadro regolamentare stabilito dall'Ufficio di presidenza e dai Questori riguardo il pagamento delle indennità di assistenza parlamentare, nonché nella attuazione che ne deriva,

C.   considerando che il Segretario generale ha certificato il 21 febbraio 2007 che vi è una ragionevole certezza che il bilancio del Parlamento europeo è stato eseguito conformemente ai principi di sana gestione finanziaria e che il sistema di controllo e di sorveglianza fornisce la garanzia necessaria quanto alla legalità e regolarità delle operazioni,

1.   concede il discarico al suo Presidente per l'esecuzione del bilancio del Parlamento europeo per l'esercizio 2006,

2.   esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso,

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti, al Mediatore europeo e al Garante europeo della protezione dei dati, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

2.Risoluzione del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico sull'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2006, sezione I – Parlamento europeo (C6-0363/2007 – 2007/2038(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2006(10),

–   visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee relativi all'esercizio 2006 – Volume I (SEC(2007)1055 – C6-0363/2007)(11),

–   vista la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio per l'esercizio 2006 – Sezione I – Parlamento europeo(12),

–   vista la relazione annuale del revisore interno per il 2006,

–   vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2006, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate(13),

–   vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE(14),

–   visti l'articolo 272, paragrafo 10, e l'articolo 275 del trattato CE, nonché l'articolo 179 bis del trattato Euratom,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(15), in particolare gli articoli 145, 146 e 147,

–   visto l'articolo 13 delle norme interne relative all'esecuzione del bilancio del Parlamento europeo(16),

–   visto l'articolo 147, paragrafo 1, del regolamento finanziario, a norma del quale tutte le istituzioni sono tenute ad adottare ogni misura utile per dare seguito alle osservazioni che accompagnano la decisione di discarico del Parlamento europeo,

–   vista la sua risoluzione del 9 marzo 2005 sugli orientamenti relativi alle sezioni II, IV, V, VI, VII, VIII(A) e VIII(B) e al progetto preliminare di stato di previsione del Parlamento europeo (sezione I) per la procedura di bilancio 2006(17),

–   visti l'articolo 71, l'articolo 74, paragrafo 3, e l'allegato V del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0091/2008),

A.   considerando che l'audit della Corte dei conti ha constatato che "(...) tutte le Istituzioni hanno istituito un quadro soddisfacente di sistemi di controllo e di sorveglianza nel 2006, conformemente al regolamento finanziario, e il controllo del campione selezionato ha mostrato che il livello di errore non era significativo (...)"(18),

B.   considerando che la Corte dei conti ha posto in evidenza lacune nel quadro regolamentare stabilito dall'Ufficio di presidenza e dai questori riguardo il pagamento delle indennità di assistenza parlamentare, nonché nella attuazione che deriva,

C.   considerando che la Corte dei conti ha evidenziato che l'Ufficio di presidenza non ha garantito l'applicazione effettiva delle norme relative al pagamento delle indennità di assistenza parlamentare che richiedono la presentazione di documenti giustificativi adeguati,

D.   considerando che il Segretario generale ha certificato il 21 febbraio 2007 che vi è una ragionevole certezza che il bilancio del Parlamento europeo è stato eseguito conformemente ai principi di sana gestione finanziaria e che il sistema di controllo e di sorveglianza fornisce la garanzia necessaria quanto alla legalità e regolarità delle operazioni,

E.   considerando che occorre dar seguito alle sue risoluzioni del 26 settembre 2006(19) e del 24 aprile 2007(20) sul discarico relativo agli esercizi 2004 e 2005 e valutare i progressi realizzati per quanto riguarda l'attuazione delle sue raccomandazioni,

F.   considerando le priorità politiche per l'esercizio 2006, vale a dire: consolidare l'allargamento del 2004, preparare quello del 2007, migliorare la politica d'informazione e di comunicazione e migliorare l'assistenza ai deputati,

1.   approva e sostiene il deciso impegno del suo Presidente di assicurare che lo Statuto degli assistenti, che sarà proposto dalla Commissione e approvato dal Consiglio, entri in vigore contemporaneamente allo Statuto dei deputati(21);

2.   invita la Commissione e il Consiglio a cooperare appieno con il Parlamento al fine di garantire che il nuovo Statuto degli assistenti sia adottato prima delle prossime elezioni europee del giugno 2009;

Il discarico – un esercizio politico

3.   sottolinea che il Parlamento è l'unica autorità di discarico(22) e che il discarico è una decisione politica; per arrivare a tale decisione politica, il Parlamento tiene conto, a norma dell'articolo 276, paragrafi 1 e 2 del trattato CE, oltre che dei documenti menzionati, di qualsiasi informazione che ritiene necessaria;

4.   ritiene che tutte le Istituzioni e tutti gli organi di cui agli articoli 70 e 71 del suo regolamento dovrebbero essere trattati alla stessa stregua secondo i medesimi principi e le medesime procedure seguiti nel corso dell'esercizio annuale di discarico;

5.   ricorda che tutte le Istituzioni e tutti gli organi possono dotarsi delle strutture politiche e/o amministrative più adatte alle loro esigenze; sottolinea quindi che per rispettare tali differenti strutture, il Parlamento dovrebbe dare discarico a queste istituzioni e organi in quanto tali che possono essere rappresentati da una persona per assicurare loro visibilità;

6.   conferma che spetta sia al Parlamento sia a ciascuna istituzione e organo individuare il livello di responsabilità più adeguato per rispondere alle osservazioni formulate dal Parlamento in sede di procedura di discarico;

7.   ricorda che il Parlamento ha dichiarato nella sua precitata risoluzione del 24 aprile 2007 che l'esercizio del discarico dovrebbe coprire altresì le decisioni assunte dal Presidente, dall'Ufficio di presidenza e dalla Conferenza dei presidenti, in quanto sono i deputati eletti e non i funzionari ad essere politicamente responsabili; invita pertanto il Presidente e il Vicepresidente competente in materia di bilancio a partecipare alle future riunioni della commissione per il controllo dei bilanci per instaurare un dialogo politico;

8.   ricorda che la plenaria concede il discarico al Parlamento, rappresentato dal suo Presidente, a norma dell'articolo 71 del regolamento;

9.   è soddisfatto per l'accettazione da parte del Presidente del Parlamento del principio di un dialogo politico nel contesto della procedura di discarico. Si compiace ugualmente del fatto che, dopo una richiesta in tal senso, il Vicepresidente del Parlamento responsabile per il bilancio e il controllo di bilancio, che è anche presidente della commissione per il controllo dei bilanci, ha partecipato a un dialogo politico con la commissione per il controllo dei bilanci in occasione di un'audizione pubblica effettuata il 21 gennaio 2008; chiede che questo dialogo venga in futuro basato su una dichiarazione scritta contenente le decisioni dell'Ufficio di presidenza e della Conferenza dei presidenti con incidenza finanziaria;

10.   accoglie favorevolmente e accetta la proposta formulata dal Segretario generale in occasione dell'audizione del 21 gennaio 2008 di tenere riunioni regolari, al di fuori della procedura annuale di discarico, con la commissione per il controllo dei bilanci sull'esecuzione del bilancio del Parlamento;

11.   prende altresì nota dell'iniziativa del Presidente del Parlamento volta a rafforzare i rapporti fra l'Ufficio di presidenza e la commissione per i bilanci, da un lato, e l'Ufficio di presidenza e la commissione per il controllo dei bilanci, dall'altro, creando un gruppo di lavoro incaricato di consolidarli in modo stabile; accoglie favorevolmente la prima discussione congiunta svoltasi il 14 gennaio 2008, come pure il clima di fiducia e cooperazione fra gli organi interessati instaurato da tale discussione; conta che tali deliberazioni proseguano e ne attende le conclusioni;

12.   ritiene che le procedure di bilancio e di discarico dovrebbero essere considerate complementari: un bilancio non dovrebbe essere approvato senza che siano state analizzate le decisioni di discarico già adottate e una decisione di discarico dovrebbe essere presa alla luce degli obiettivi politici fissati in sede di procedura di bilancio per l'anno interessato dal discarico; chiede che l'interoperabilità delle procedure di bilancio e di discarico sia approfondita;

Le priorità finanziarie per l'esercizio 2006

13.   sottolinea di aver adottato le seguenti priorità finanziarie per l'esercizio 2006(23):

   - prevedere i posti per l'allargamento, in particolare un numero sufficiente di interpreti e di traduttori qualificati in tutte le lingue ufficiali, affinché tutti i deputati possano partecipare attivamente ai lavori del Parlamento,
   - attuare una politica di informazione e di comunicazione per avvicinare maggiormente il Parlamento al cittadino; in tale contesto sviluppare ulteriormente il ruolo dei suoi uffici esterni e la cooperazione con la Commissione,
   - esaminare se occorra modificare le strutture della sua amministrazione o apportare un maggiore sostegno alle sue attività di base per ottimizzare l'attività dell'Istituzione,
   - garantire l'esistenza di un aiuto sufficiente e la presenza di esperti per assicurare la qualità dei lavori legislativi,
   - creare uno statuto per gli assistenti dei deputati, e
   - assicurare un impegno finanziario per coprire le spese di partecipazione delle delegazioni del Parlamento alle riunioni organizzate al di fuori dei suoi luoghi di lavoro;

Presentazione dei conti del Parlamento europeo

14.   nota che nel 2006 il Parlamento ha registrato entrate pari a 126 126 604 EUR (2005: 112 393 557 EUR: +12,2%);

15.   prende atto delle cifre sulla base delle quali i conti del Parlamento europeo per l'esercizio 2006 sono stati chiusi, vale a dire:

Utilizzo degli stanziamenti nel 2006(24)

I. Stanziamenti 2006

- stanziamenti iniziali

- bilancio rettificativo

- stanziamenti definitivi

1 321 600 000

nessuno

1 321 600 000

II. Stanziamenti definitivi 2006

- impegni

(% degli stanziamenti definitivi)

- pagamenti

(in % degli impegni)

1 306 325 432

(98,76%)

1 117 578 610

(85,49%)

III. Riporti al 2007

- riporto automatico al 2007

(in % degli stanziamenti definitivi)

(in % degli impegni)

- riporto non automatico (stanziamenti non impegnati riportati)

(in % degli stanziamenti definitivi)

188 746 822

(14,26%)

(14,43%)

4 817 000

(0,36%)

IV. Annullamenti

- stanziamenti annullati

(in % degli stanziamenti definitivi)

15 274 568

(1,15%)

V. Riporti al 2006

- riporti automatici

- pagamenti a titolo di tali riporti

(in % dei riporti)

- tasso di annullamento

307 163 636

285 578 104

(92,95%)

21 585 532

VI. Stanziamenti da entrate assegnate nel 2006

- stanziamenti di entrate assegnate

- impegni

(in % degli stanziamenti da entrate assegnate)

- pagamenti

(in % degli stanziamenti di impegni di entrate assegnate)

- stanziamenti disponibili provenienti da entrate assegnate

40 017 311

30 778 877

(73,86%)

5 858 229

(18,75%)

9 238 434

VII. Stanziamenti da entrate assegnate riportati al 2007

- stanziamenti da entrate assegnate riportati

34 831 297

VIII. Stanziamenti da entrate assegnate riportate al 2006

- stanziamenti da entrate assegnate riportati

- impegni

- pagamenti

(in % degli impegni)

32 288 714

32 054 298

31 086 918

(96,36%)

16.   nota che la presentazione dei conti, quale figura nella relazione sulla gestione finanziaria di bilancio, è cambiata rispetto all'anno precedente; auspica che l'amministrazione definisca e mantenga una presentazione che consenta di raffrontare facilmente l'esecuzione del bilancio nel corso degli anni;

17.   nota che nel 2006 sono stati impegnati il 98,76% degli stanziamenti iscritti nel bilancio del Parlamento, con un tasso di annullamento dell'1,15% e che, come per gli esercizi precedenti, è stato conseguito un tasso molto elevato di esecuzione del bilancio;

18.   rammenta tuttavia che questo elevato livello di esecuzione è in parte attribuibile alla prassi costante praticata (fin dal 1992) di effettuare storni "di recupero" al fine di trasferire tutti gli stanziamenti disponibili a fine anno alle linee di bilancio previste per gli immobili, segnatamente per effettuare anticipi in conto capitale e ridurre in tal modo i futuri oneri di interesse; nota che in tale ambito sono stati raccolti nel 2007 37 246 425 EUR;

19.   rileva che nel 2006 sono stati utilizzati 124 071 425 EUR (71,4% degli storni) per rafforzare numerose linee di bilancio nel settore della politica immobiliare (di detto importo, 38 603 580 EUR provenivano da stanziamenti accantonati); ricorda che gli stanziamenti inizialmente iscritti sulle linee di bilancio 2001-2008 ammontavano appena a 14 287 887 EUR;

20.   ricorda altresì che in totale sono stati autorizzati 37 storni, per una cifra pari a 173 751 700 EUR (vale a dire 13% degli stanziamenti definitivi; alla Commissione, gli storni rappresentano circa il 4% degli stanziamenti di pagamento); osserva che un numero elevato di storni potrebbe arrecare nocumento ai principi di bilancio;

Osservazioni della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2006

21.   nota che la Corte dei conti ha constatato che "(...) tutte le Istituzioni hanno istituito un quadro soddisfacente di sistemi di controllo e di sorveglianza nel 2006, conformemente al regolamento finanziario, e il controllo del campione selezionato ha mostrato che il livello di errore non era significativo (...)(25);

22.   osserva che la Corte ha rilevato la seguente carenza nella concessione di indennità di assistenza parlamentare: "La Corte fa (...) osservare che l'Ufficio di presidenza non si è assicurato che le norme che esigono la presentazione di documenti giustificativi appropriati siano state applicate in modo efficace (...). L'Ufficio di presidenza dovrebbe adottare misure per ottenere i documenti ritenuti indispensabili per provare che le spese erano giustificate. (...)(26);

23.   esplicita i propri commenti al riguardo prendendo in considerazione ai paragrafi da 56 a 68 le osservazioni del revisore interno;

La relazione annuale del revisore interno

24.   rileva che nel 2006 il servizio di audit interno ha approvato, o pubblicato sotto forma di progetto, 16 relazioni di audit, tra cui figurano l'audit sulle procedure di aggiudicazione di appalti, l'audit sull'indennità di assistenza parlamentare e il seguito delle 452 azioni individuali derivanti dall'esame del dispositivo di controllo interno effettuato in seno all'Istituzione;

25.   si compiace del fatto che il revisore interno ha potuto presentare ufficialmente le conclusioni della sua relazione annuale 2006 alla commissione per il controllo dei bilanci indicando con ciò che la sua relazione costituisce non solo uno strumento di gestione interna, bensì anche un elemento di riferimento importante per l'esercizio annuale di discarico;

26.   condivide l'opinione del revisore interno sulla crescente importanza da attribuire all'introduzione di un dispositivo di controllo interno efficace; rileva in tale contesto le misure volte a migliorare il rispetto delle norme e degli obiettivi di controllo; nota che l'attuazione delle 20 azioni di carattere determinante citate dal revisore interno nel suo primo audit di controllo formerà oggetto di un secondo controllo nel 2008; prende atto delle indicazioni fornite dall'amministrazione secondo cui 18 di queste 20 azioni sono già state attuate e che l'attuazione delle due azioni restanti è in corso di realizzazione;

27.   si compiace dei progressi compiuti dall'amministrazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti, in particolare la creazione di un Forum degli appalti pubblici; nota che il revisore interno avvierà nel 2008 un nuovo audit sul controllo dell'attuazione delle 144 azioni individuali derivanti dall'audit delle procedure di aggiudicazioni degli appalti;

La gestione finanziaria del Parlamento e le relazioni d'attività dei direttori generali

28.   ricorda ai suoi organi competenti la sua decisione(27) secondo cui "i rimborsi concernenti gli edifici (...) dovrebbero (...) essere decisi nel quadro della strategia di bilancio"; deplora che i suoi organi competenti non abbiano mai eseguito le decisioni della plenaria, ma abbiano proseguito nella loro pratica di "non iscrizione in bilancio" della politica immobiliare del Parlamento per le future acquisizioni (la linea di bilancio intitolata "Acquisizione di beni immobiliari" comporta soltanto menzioni "per memoria" per gli anni 2005, 2006 e 2007);

29.   nota che, durante un'audizione pubblica presso la commissione per il controllo dei bilanci il 21 gennaio 2008, il Segretario generale ha annunciato un piano strategico per la politica immobiliare del Parlamento; chiede che il Segretario generale presenti detto piano alla commissione per il controllo dei bilanci in occasione della procedura di discarico per l'anno 2007;

30.   ribadisce la richiesta di modificare l'articolo 16 delle norme interne relative all'esecuzione del bilancio del Parlamento per fare in modo che qualsiasi progetto immobiliare con incidenze finanziarie importanti sul bilancio del Parlamento venga sottoposto all'approvazione della commissione per i bilanci;

31.   si rallegra del fatto che il Segretario generale e tutti i direttori generali hanno affermato di avere una garanzia ragionevole che le risorse destinate alle rispettive attività sono state utilizzate per i fini previsti e conformemente al principio di sana gestione finanziaria; nota con soddisfazione che hanno altresì affermato che le procedure di controllo poste in essere danno garanzie sufficienti quanto alla legalità e alla regolarità delle relative operazioni;

32.   chiede che la sua amministrazione rispetti i principi finanziari e stabilisca un progetto di bilancio tale da garantire che gli importi iscritti riflettano meglio le esigenze reali dei vari settori di attività del Parlamento; chiede agli ordinatori delegati di indicare chiaramente nelle loro relazioni di attività annuali, in una distinta tabella riepilogativa all'inizio delle rispettive relazioni, gli stanziamenti definitivi, quelli impegnati, i pagamenti, i riporti, gli stanziamenti annullati e l'importo che la direzione generale mette a disposizione dello "storno di recupero";

33.   si rallegra del fatto che i direttori generali hanno riesaminato l'elenco dei contratti di lunga durata;

34.   chiede alle sue direzioni generali di raddoppiare gli sforzi affinché le rispettive relazioni non si limitino a una struttura comune, ma contengano elementi d'informazione comparabili sì da guadagnarne in leggibilità;

35.   si compiace del fatto che il revisore interno e i servizi si siano accordati sull'avvio di un piano d'azione volto a munire il Parlamento di un quadro di controllo interno efficace, nel contesto del quale, 452 azioni individuali erano state decise nel 2003 e nel 2004; constata che di queste 452 azioni, 225 sono state realizzate interamente e 121 lo sono state parzialmente nel 2006; nota anche il revisore interno aveva individuato 20 azioni "di carattere determinante" riguardanti settori esposti a rischi elevati; prende atto che in questa fase l'amministrazione dichiara che 18 di queste 20 azioni sono state attuate e nota che il revisore interno le esaminerà nel corso di un secondo audit di controllo nel 2008;

Appalti

36.   ricorda che a norma degli articoli 54 e 119 delle modalità di esecuzione del regolamento finanziario(28) le istituzioni trasmettono all'autorità di bilancio relazioni sulle procedure negoziate e sui contratti che non ricadono nel campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici; segnala che una lista dei contraenti cui sono stati aggiudicati appalti di valore superiore a 50 000 EUR, ma al di sotto della soglia stabilita dalle direttive menzionate, è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e che gli appalti di valore compreso tra i 13 800 EUR e i 50 000 EUR sono pubblicati sulle pagine Internet dell'Istituzione;

37.   constata che la relazione annuale contiene le seguenti informazioni sugli appalti aggiudicati nel 2006:

Tipo di contratto

Numero

[2005 in ( )]

Percentuale

[2005 in ( )]

Importo in EUR

[2005 in ( )]

Percentuale

[2005 in ( )]

Servizi

199 (199)

69% (64%)

67 315 809

(89 551 639)

23% (44%)

Forniture

56 (53)

20% (17%)

61 441 090

(29 036 604)

21% (14%)

Lavori

31 (48)

11% (15%)

20 026 192

(13 763 856)

7% (7%)

Immobili

1 (12)

0% (4%)

143 125 000

(73 149 658)

49% (35%)

Totale

287 (312)

100%

291 908 091

(205 501 756)

100%

38.   constata che la ripartizione degli appalti assegnati nel 2006 (a parte gli appalti di natura immobiliare aggiudicati attraverso una procedura negoziata – acquisto degli edifici di Strasburgo –, che rappresenta in sé un valore di 143.125.000 EUR) per tipo di procedura utilizzata è stata la seguente:

Tipo di procedura

Numero

[2005 in ( )]

Percentuale

[2005 in ( )]

Importo in EUR

[2005 in ( )]

Percentuale

[2005 in ( )]

Importo medio

[2005 in ( )]

Aperta

73 (64)

25% (21%)

93 681 193

(94 187 176)

62% (71%)

1 283 304

(1 471 675)

Ristretta

84 (112)

30% (37%)

7 044 607

(26 676 276)

5% (20%)

83 863

(238 181)

Negoziata

129 (124)

45% (42%)

48 057 291

(11 488 646)

33% (9%)

372 537

(92 650)

Totale

286 (300)

100%

148 783 091

(132 352 098)

100%

520 220

(441 174)

39.   rileva che nel 2006 sono stati attribuiti 128 appalti di valore pari o superiore a 50.000 EUR e 159 di valore compreso tra i 13 800 EUR e i 50 000 EUR; sottolinea che tali cifre dimostrano che gli appalti inferiori a 50 000 EUR rappresentano solo l'1,7% del valore totale ma il 55% del numero totale degli appalti aggiudicati dal Parlamento;

40.   constata che in termini di valore, il 67% degli appalti sono stati aggiudicati sulla base di procedure aperte (62%) e ristrette (5%); deplora tuttavia il fatto che in termini di valore il 33% degli appalti sono stati aggiudicati secondo la procedura negoziata; chiede al Segretario generale di spiegare tale aumento rispetto all'anno precedente;

41.   nota tuttavia che per il 2006 il raffronto imposto dall'articolo 54 delle modalità di esecuzione del regolamento finanziario (tra il numero di appalti aggiudicati nell'anno n e nell'anno n-1 da ogni ordinatore delegato) non era possibile per via delle modifiche regolamentari intervenute nel corso dell'anno, modifiche che riguardano soltanto gli appalti banditi a partire del 22 agosto; nel 2006 il Parlamento ha fatto ricorso alla procedura negoziata per 74 contratti (nel 2005 per 136 contratti);

42.   ricorda che il revisore interno ha ultimato un audit sulle procedure di aggiudicazione degli appalti in seno all'Istituzione; si compiace dell'accordo tra il revisore interno e i servizi su un vasto piano d'azione riguardante 144 azioni individuali da attuare; si compiace altresì del fatto che uno dei compiti principali figurante nel programma di lavoro del revisore interno per il 2008 sia quello di procedere a un nuovo audit delle procedure delle aggiudicazioni degli appalti per esaminare i progressi compiuti;

43.   chiede al Segretario generale di spiegare lo stato di avanzamento riguardo all'attuazione di una base di dati sugli appalti a norma dell'articolo 95 del regolamento finanziario; considera anche che il regolamento finanziario rivisto prevede la creazione di un'unica base di dati centrale, gestita dalla Commissione, per tutte le istituzioni;

Gruppi politici (revisione dei conti e delle procedure - linea di bilancio 4000)

44.   ribadisce che i gruppi politici sono responsabili della gestione e dell'utilizzazione degli stanziamenti di bilancio del Parlamento loro assegnati e che la sfera di competenza del servizio di audit interno dell'istituzione non si estende alle condizioni di utilizzo degli stanziamenti iscritti alla linea di bilancio 4 0 0 0;

45.   accoglie favorevolmente il fatto che i gruppi politici abbiano pubblicato le loro relazioni di audit esterno e i conti per l'esercizio 2006 sul sito Intranet del Parlamento;

46.   prende atto che, nel 2006, gli stanziamenti iscritti alla linea di bilancio 4 0 0 0 sono stati utilizzati nel modo seguente:

(in migliaia di EUR)

Totale disponibile nel bilancio 2006

70 900

Membri non iscritti

1 644

Importi disponibili per gruppi

69 256

Gruppo

Stanziamenti concessi dal bilancio del Parlamento

Risorse proprie e stanziamenti riportati dei Gruppi

Spesa nel 2006

Tasso di utilizzo degli stanziamenti disponibili

Massimale dei riporti*)

Riporti al

2007

PPE-DE

18 088

7 203

16 345

64,6%

9 044

8 947

PSE

13 989

6 934

14 191

67,8%

6 995

6 732

ELDR/ALDE

6 526

3 145

6 383

66,1%

3 263

3 263

Verdi/ALE

2 836

1 157

2 716

68,0%

1 418

1 278

GUE/NGL

2 582

1 265

3 189

77,5%

1 426

928

UEN

1 896

454

1 863

79,3%

948

487

IND/DEM

2 034

875

1 912

65,7%

1 017

997

NI

1 384

260

1 222

74,3%

692

136

TOTALE

49 606

21 294

47 821

67,4%

24 803

22 767

*) Conformemente all'articolo 2.1.6 della regolamentazione sull'utilizzazione degli stanziamenti della voce 4 0 0 0

47.   prende atto che i revisori dei conti esterni hanno confermato che i conti dei gruppi politici sono conformi alle disposizioni vigenti e alle norme contabili internazionali;

48.   nota anche che i gruppi politici hanno utilizzato in media appena il 67,4% degli stanziamenti messi a loro disposizione (2005: 66%; 2004: 74%);

49.   rileva che il 9 luglio 2007 l'Ufficio di presidenza ha esaminato le relazioni dei gruppi politici sull'esecuzione del bilancio nonché le relazioni dei rispettivi revisori interni; nota in tale contesto che l'Ufficio di presidenza ha incaricato l'ordinatore di procedere al recupero presso il gruppo ALDE di 25 403,77 EUR non utilizzati, importo che non ha potuto essere riportato;

Partiti politici a livello europeo

50.   prende atto dei conti presentati a chiusura dell'esercizio 2006, e figuranti in appresso:

Esecuzione del bilancio 2006 nel quadro della convenzione (EUR)

Partito *)

Risorse proprie

Totale sovvenzione da PE

Totale delle entrate

Sovvenzione in % della spesa ammissibile (max. 75%)

PPE

1 106 891,41

2 914 059,56

4 020 950,97

72,50%

PSE

932 781,81

2 580 000,00

3 512 781,81

71,49%

ELDR

340 782,87

883 500,00

1 224 282,87

71,97%

EFGP

240 204,29

581 000,00

821 204,29

71,20%

GE

172 875,00

439 018,54

611 893,54

71,82%

PDE

55 189,84

163 570,75

218 760,59

75,00%

AEN

49 385,00

144 808,81

194 193,81

74,57%

ADIE

59 513,36

125 016,22

184 529,58

75,00%

EFA

69 665,67

220 913,67

290 579,34

75,00%

EUD

47 597,22

29 670,24

77 267,46

62,59%

Totale

3 074 886,47

8 081 557,78

11 156 444,25

72,13%

PPE: Partito popolare europeo; PSE: Partito socialista europeo; ELDR: Partito europeo dei Liberali, Democratici e Riformatori; EFGP: Federazione dei Partiti Verdi europei; GE: Partito della sinistra europea; PDE: Partito Democratico Europeo; AEN: Alleanza per l'Europa delle Nazioni; ADIE: Alleanza dei Democratici Indipendenti in Europa; EFA: European Free Alliance; EUD: Democratici UE

51.   sottolinea che i revisori dei conti esterni hanno certificato che i conti dei partiti sono in regola con il disposto di cui agli articoli 6, 7, 8 e 10 del regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo(29) e che i conti davano un quadro fedele e veritiero della situazione finanziaria dei partiti politici alla chiusura dell'esercizio finanziario 2006;

52.   si compiace del fatto che i partiti politici a livello europeo hanno conseguito un elevato livello di utilizzo degli stanziamenti messi a loro disposizione;

53.   osserva tuttavia che l'ordinatore è stato incaricato:

   - di procedere al recupero dell'eccedenza di 248 953,91 EUR dal PDE, di 215 498,59 EUR dall'AEN, di 69 317,14 EUR dall'ADIE e di 24 799,11 EUR dall'EUD,
   - e di procedere al recupero di 121 670,10 EUR dall'EUD e di 70 902,64 EUR dall'ADIE per via di una non conformità con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2004/2003;

54.   chiede al Segretario generale di comunicare se gli importi sono stati recuperati;

55.   nota che il revisore interno ha passato in rassegna l'attuazione delle disposizioni relative ai contributi a favore dei partiti politici a livello europeo e ha pubblicato la sua relazione al riguardo nell'agosto 2007; si compiace del fatto che ciò abbia portato a un piano d'azione dettagliato accettato dall'amministrazione; chiede che i risultati di tale audit facciano parte della procedura di discarico 2007;

56.   nota che il bilancio di un partito politico a livello europeo può essere finanziato fino all'85% dal bilancio del Parlamento a partire dal 2008 (fino al 75% alla fine del 2007); sottolinea che questo elevato livello di sussidi del Parlamento conferisce ai partiti maggiore responsabilità per quanto attiene alle loro attività;

Le indennità di assistenza parlamentare (IAP)

57.   prende atto che la Corte dei conti ha constatato, criticandole, carenze nel quadro regolamentare fissato dall'Ufficio di presidenza e che la maggior parte degli importi versati ai membri del Parlamento a titolo di indennità di assistenza parlamentare non sono stati successivamente giustificati da documenti soddisfacenti a corredo delle spese sostenute in nome del deputato; riconosce parimenti lo sforzo sostenuto dall'Ufficio di presidenza e dall'amministrazione nel 2007 per ovviare alla situazione; si compiace del fatto che per il 2006 l'amministrazione indica di aver ricevuto, alla fine del 2007, più del 99% dei documenti giustificativi;

58.   osserva tuttavia che per gli anni 2004 e 2005 l'amministrazione ha potuto ottenere rispettivamente il 57% e il 51% dei documenti richiesti; prende nota in tale contesto della decisione politica di applicare la regolamentazione adottata il 13 dicembre 2006 retroattivamente al periodo 2004-2005;

59.   auspica che, per quanto riguarda i loro obblighi di fornire documenti giustificativi per l'utilizzo delle rispettive indennità di assistenza parlamentare nel 2004 e 2005, tutti i deputati ricevano una comunicazione che precisi se devono ancora presentare all'amministrazione documenti giustificativi per tale periodo oppure se la loro pratica è in ordine;

60.   chiede all'amministrazione di applicare correttamente e coerentemente la regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati (regolamentazione SID)(30), e di segnalare tempestivamente e direttamente le irregolarità e le mancanze;

61.   chiede all'amministrazione di istituire una procedura che preveda una comunicazione migliore e più visibile per i deputati, il rispetto sistematico dei termini per l'invio dei documenti giustificativi fissato nella regolamentazione SID, e ciò al fine di garantire che detto invio avvenga in conformità della procedura e del calendario obbligatorio della Corte dei conti per l'elaborazione della sua relazione annuale, e una conferma finale ai deputati una volta chiuso il loro fascicolo;

62.   incoraggia il gruppo di lavoro dell'Ufficio di presidenza sullo statuto dei deputati a presentare le sue conclusioni per consentire di dare rapidamente un seguito adeguato alle osservazioni formulate dal revisore interno nella sua relazione sulle indennità di assistenza parlamentare; conferma, alla luce del lavoro di tale gruppo e nel contesto di una nuova regolamentazione da elaborare da parte degli organi politici competenti, la responsabilità dell'amministrazione di assicurarsi che le indennità di assistenza parlamentare siano concesse nel rispetto dei principi di sana gestione finanziaria, di legalità e di regolarità; comprende i problemi e le difficoltà che si pongono per armonizzare le indennità di assistenza parlamentare con la legislazione sociale e fiscale di ciascuno dei 27 Stati membri; chiede però che siano avviate immediatamente le trattative necessarie con gli Stati membri e lo Stato belga; esige che tale operazione, sia pur complessa, non inibisca l'attuazione parallela di una nuova regolamentazione per le indennità di assistenza parlamentare;

63.   nota che la relazione del revisore interno raccomanda un'evoluzione in due tappe delle condizioni di impiego degli assistenti parlamentari; in un primo tempo, il rapporto contrattuale tra il/gli assistente/i e il deputato verrebbe sistematicamente basato su un contratto d'impiego che utilizza un modello di contratto obbligatorio migliorato; in un secondo tempo, l'obiettivo sarebbe di integrare gli assistenti nella categoria del personale coperta dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee;

64.   ricorda che assistere i deputati nella loro attività richiede flessibilità e mobilità, mentre il nuovo statuto degli assistenti dovrebbe stabilire norme minime in materia di retribuzione e diritti sociali in conformità della legislazione europea vigente;

65.   prende atto dell'unanime decisione della Conferenza dei presidenti e dell'Ufficio di presidenza, rispettivamente del 6 e del 10 marzo 2008, con cui:

   - invitano l'amministrazione ad assicurare un'applicazione e un'esecuzione coerente delle norme interne del Parlamento concernenti il rimborso delle spese di assistenza parlamentare;
   - affidano al Segretario generale il mandato di prendere contatto con la Commissione e il Consiglio allo scopo di accertare la possibilità di adottare una nuova serie di norme per gli assistenti dei deputati ricorrendo a un regime contrattuale modificato, salvaguardando il diritto dei deputati di assumere i loro assistenti e determinare indipendentemente il loro livello salariale;
   - incaricano il Gruppo di lavoro sullo Statuto, gli assistenti e il Fondo pensioni dei deputati a valutare urgentemente il funzionamento delle esistenti norme in modo particolareggiato e, vista l'importanza del problema, di presentare proposte sulle modifiche alla normativa che ritenga necessarie;
  

insiste che un membro della commissione per il controllo dei bilanci, in quanto commissione competente per il discarico, faccia parte di tale gruppo di lavoro in qualità di osservatore; ricorda all'Ufficio di presidenza, in questo contesto, i suoi commenti sulla Sezione I – Parlamento europeo enunciati nella sua risoluzione del 25 ottobre 2007 sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008(31) e nella sua risoluzione del 26 settembre 2006 con i commenti che fanno parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004, Sezione I – Parlamento europeo(32); invita le autorità competenti a riferire alla commissione per il controllo dei bilanci in merito ai progressi compiuti entro la fine del 2008;

66.   insiste in particolare sui seguenti aspetti:

   - in linea con il paragrafo 76 della suddetta risoluzione del 26 settembre 2006, il Parlamento dovrebbe concludere contratti quadro esclusivamente con società degli Stati membri specializzate nella gestione, a norma del diritto nazionale applicabile, degli aspetti fiscali e della sicurezza sociale relativi ai contratti di lavoro, e invita la sua amministrazione a stabilire un calendario per la completa esecuzione di tale paragrafo entro il 1° settembre 2008;
   - in via temporanea e cioè fino a che non sarà stata trovata una soluzione permanente i contratti con i fornitori di servizi devono essere gestiti dagli agenti pagatori negli Stati membri, visto che le carenze riscontrate dall'audit interno riguardano principalmente contratti con tali fornitori; l'agente pagatore deve essere responsabile per il rispetto dei contratti di prestazione di servizi per quanto riguarda la legislazione fiscale le norme in materia di previdenza sociale dello Stato membro interessato e delle norme SID, le quali devono ancora essere modificate a tal fine e che non deve essere accettato nessun contratto di prestazione di servizi che non sia conforme a queste disposizioni;
   - l'amministrazione deve essere messa in grado di dimostrare alla Corte dei conti gli importi che sono stati pagati dai deputati ai loro assistenti, agenti pagatori e fornitori di servizi, precisando le relative condizioni;
   - non possono essere assunti parenti dei deputati;
   - il mancato rispetto della legislazione degli Stati membri e/o delle norme (riviste) SID deve comportare automaticamente la sospensione dei pagamenti e il recupero degli importi indebitamente pagati;

67.   chiede che le misure di applicazione dello statuto dei deputati del Parlamento europeo(33) con implicazioni finanziarie siano sottoposte formalmente per parere preventivo alla commissione per il controllo dei bilanci;

68.   si compiace del fatto che l'Ufficio di presidenza ha approvato il 25 settembre 2006 il Codex per gli assistenti parlamentari e i tirocinanti dei deputati del Parlamento europeo e che tutti i deputati ne hanno ricevuto copia;

69.   chiede al Segretario generale di informare la commissione per il controllo dei bilanci, entro la fine del 2008, del numero degli ordini di recupero emessi e dell'importo totale corrispondente;

Il Fondo pensionistico volontario

70.   constata che nel novembre 2006 il Fondo pensionistico volontario contava 659 affiliati; constata altresì che il contributo mensile al Fondo per ogni deputato ammontava a 3 354,21 EUR così ripartiti: un terzo, pari a 1 118,07 EUR, versato dal deputato e attualmente prelevato sulla sua indennità per spese generali e due terzi, pari a 2 236,14 EUR, versati dal Parlamento;

71.   ricorda i punti relativi alla trasparenza e alla fonti di reddito di cui alla sua suddetta risoluzione del 24 aprile 2007;

72.   constata che il deficit attuariale del Fondo pensionistico volontario (registrato sin dal 2001) è stato ridotto da 43 756 745 EUR nel 2004 a 28 875 471 EUR nel 2005 e a 26 638 000 nel 2006, migliorando la propria posizione di finanziamento attuariale che è passata dal 76,8% nel 2004 e 86,1% nel 2005 all'88,4% nel 2006; sottolinea che negli ultimi anni i mercati borsistici sono stati altamente volatili e che non esiste quindi alcuna certezza in merito al futuro andamento del deficit attuariale del Fondo; sottolinea in tale contesto che il Fondo ha investito il 73% del suo patrimonio in azioni; ricorda che i gestori del Fondo avrebbero dovuto aggiornare il deficit attuariale alla fine del dicembre 2007 entro il 15 marzo 2008;

73.   richiama l'attenzione dell'Ufficio di presidenza sul paragrafo 84 della citata risoluzione del 24 aprile 2007 secondo cui è stato deciso che dopo l'entrata in vigore dello statuto dei deputati al Parlamento, il Fondo pensionistico volontario dovrà limitarsi ad onorare i diritti maturati (acquisiti al mese di giugno 2009), il che significa che né i deputati attuali né gli altri affiliati potranno continuare a versarvi contributi;

74.   esprime il proprio stupore per la recente raccomandazione della Conferenza dei presidenti del 13 marzo 2008, dopo essere stata consultata dal Gruppo di lavoro dell'Ufficio di presidenza sullo Statuto dei deputati, assistenti e Fondo pensionistico, che gli affiliati del Fondo pensionistico volontario possano ancora acquisire nuovi diritti a pensione dopo l'entrata in vigore dello Statuto dei deputati; ricorda all'Ufficio di presidenza, in quanto organo decisionale che deve attenersi alla volontà politica del Parlamento, espressa nelle risoluzioni sul discarico per quanto riguarda l'esecuzione del bilancio del Parlamento per gli esercizi 2004 e 2005, che le attività del Fondo pensionistico volontario dovrebbero essere gradualmente ridotte e limitate a onorare i diritti acquisiti dopo l'entrata in vigore dello Statuto dei deputati; insiste che il Gruppo di lavoro dell'Ufficio di presidenza prepari le necessarie misure in linea con le decisioni del Parlamento;

Preparare l'attuazione del trattato di Lisbona

75.   ricorda che nel 2006 il Parlamento voleva "(...) esaminare se occorra modificare le sue strutture amministrative o apportare un maggior sostengo alle sue attività di base per ottimizzare l'attività dell'istituzione; (...)"(34); ricorda che esso ha al contempo ritenuto che "(...) la maggiore responsabilità del Parlamento europeo nel processo decisionale legislativo richiede molte più risorse da assegnare a sostegno di questa attività fondamentale (...)"(35);

76.   prende nota della risposta della sua amministrazione in merito all'attuazione dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio";

77.   ricorda altresì che il trattato di Lisbona amplia considerevolmente il campo della codecisione che diventa la procedura legislativa normale; ne consegue che il Parlamento diventa colegislatore paritario per il 95% della legislazione europea;

78.   chiede in tale contesto alla sua amministrazione di presentare entro il 30 novembre 2008:

   una tabella dell'organico del Parlamento (funzionari ed altri agenti) per grado, direzione generale, nazionalità e sesso, comprensiva di una valutazione;
   un'analisi del modo in cui il bilancio relativo agli studi è stato utilizzato nelle direzioni generali;

79.   ricorda che nel corso della procedura di bilancio 2007 il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a procedere a una valutazione di medio termine del suo fabbisogno di personale e a fornire una relazione dettagliata sul suo personale di sostegno e sulle sue funzioni di coordinamento; invita la sua amministrazione a procedere a una valutazione del proprio organico su tale base e utilizzando gli stessi strumenti; auspica che una relazione di valutazione sia inviata alla commissione per il controllo dei bilanci in tempo utile per il discarico 2007; desidera di sapere, in tale contesto, quanti funzionari e altri agenti hanno il compito di aiutare i parlamentari nel loro lavoro di colegislatori, quanti agenti lavorano per le delegazioni parlamentari e quanti agenti assicurano il sostegno amministrativo del Parlamento;

Seguito del discarico 2005

80.   approva la riduzione della stima dei costi operativi derivanti dall'esigenza di disporre di più luoghi di lavoro da 203 000 000 EUR per il 2002 a 155 000 000 EUR per il 2007; sottolinea che rappresenta una riduzione di quasi il 24% per il periodo quinquennale; invita la sua amministrazione a continuare il processo di razionalizzazione; sottolinea che l'esigenza di disporre di più luoghi di lavoro è stabilita dai Trattati; ritiene che occorra un coordinamento ottimale fra tali luoghi di lavoro; sottolinea che i cittadini non comprendono il motivo per cui il Parlamento deve disporre di tre luoghi di lavoro;

81.   prende nota della risposta della sua amministrazione(36) sulla possibilità di creare un'autorità europea per gli immobili secondo cui "(...) la creazione di un grande ufficio unico incaricato di costruire e mantenere i locali delle istituzioni e degli organi dell'Unione europea non risponde all'auspicato principio di economia e di migliore gestione (...)"; constata al contempo quanto sia auspicabile e auspicata una più stretta cooperazione;

82.   nota che nessun progresso ha potuto essere registrato in materia di avanzamento dei negoziati con il governo belga riguardo i terreni occupati dagli edifici D4-D5 e alla loro urbanizzazione; chiede al vicepresidente responsabile della politica immobiliare di prendere contatto con il nuovo governo belga appena possibile;

83.   constata il progresso che si è potuto registrare per dar seguito alle sue richieste di creare un piano Kyoto +; ricorda che l'Ufficio di presidenza ha il 18 giugno 2007:

   invitato il Segretario generale a pubblicare un bando di gara per la valutazione delle emissioni di CO2 causate dal Parlamento europeo,
   preso atto della revisione, da parte della direzione, degli obiettivi ambientali e delle azioni chiave per il futuro, approvandoli;
   adottato il calendario delle future fasi di EMAS;
   chiesto al Segretario generale di stabilire un piano d'azione dettagliato,
   deciso di creare un gruppo di lavoro incaricato di seguire le emissioni di CO2 composto di due membri dell'Ufficio di presidenza che verranno designati in una fase successiva del processo EMAS;
   recepito il principio di includere tutte le iniziative ambientali in EMAS e convenuto sulla necessità di rendere disponibili risorse per migliorare EMAS;

84.   chiede che qualsiasi altro progresso registrato al riguardo venga segnalato anche alla commissione per il controllo dei bilanci;

Il multilinguismo

85.   sottolinea l'importanza sempre maggiore del codice di condotta sul multilinguismo per i lavori parlamentari dei deputati; è preoccupato del fatto che le due relazioni semestrali dell'anno 2006 sull'attuazione del codice di condotta hanno mostrato carenze a livello di utilizzazione efficace del servizio d'interpretazione; constata quindi che gli stanziamenti disponibili non sono stati assegnati nel modo più economico e che i settori principalmente interessati da tale carenza sono stati le commissioni e delegazioni parlamentari ed anche i gruppi politici; chiede in tale contesto, e tenuto conto della relazione sul multilinguismo approvata il 5 settembre 2006, al Segretario generale di trovare una soluzione d'intesa con gli utenti;

La politica d'informazione e comunicazione

86.   ricorda che nell'ambito della politica d'informazione e di comunicazione del Parlamento, le attività sono state estese e sono stati creati nuovi strumenti d'informazione che hanno avuto un impatto finanziario considerevole sul bilancio 2006 (Centro visitatori, Web TV, impianti audiovisivi); chiede al Segretario generale di presentare una relazione sull'attuazione e sulla valutazione della politica d'informazione e di comunicazione entro la fine del mese di luglio 2008;

Le tecnologie dell'informazione

87.   sottolinea l'importanza delle tecnologie dell'informazione per il Parlamento europeo in generale e in particolare per i lavori parlamentari; deplora il fatto che i miglioramenti apportati si concentrano sulla presentazione dell'Istituzione in Internet e Intranet piuttosto che sulla possibilità di rendere il lavoro legislativo più agevole e più efficace;

Varie

88.   chiede al Segretario generale di inviare copia di tutte le relazioni dell'Ufficio di presidenza, comprese quelle dei gruppi di lavoro, e della Conferenza dei presidenti che hanno un impatto finanziario alle commissioni per i bilanci e per il controllo dei bilanci;

89.   constata che il caso relativo alla differenza di 4 136 125 BEF osservata tra l'importo di cassa e le scritture corrispondenti del 1982 ha potuto essere risolto nel 2007, per cui farà parte del discarico per l'esercizio di bilancio 2007;

Conclusioni della discussione del progetto di relazione in commissione

90.  ricorda ancora una volta l'importanza delle priorità di bilancio per la procedura di discarico; allo stesso tempo resta convinto che i risultati della procedura di discarico hanno un valore inestimabile per la procedura di bilancio; si rallegra, di conseguenza, del fatto che una stretta cooperazione tra la commissione per i bilanci e la commissione per il controllo dei bilanci rivestirà ancora maggiore importanza nel quadro del trattato di Lisbona;

91.  rileva con soddisfazione i progressi registrati nell'attuazione delle priorità di bilancio per il 2006; continua tuttavia a vigilare affinché siano realizzate tutte le priorità;

92.  prende nota della relazione del revisore interno – classificata come riservata – sulle IAP, in cui analizza i dispositivi del controllo interno in questo settore e propone dei miglioramenti; sottolinea che, in ogni fase dell'elaborazione del progetto di relazione sul discarico, l'amministrazione ha pienamente cooperato con il relatore e in tutta trasparenza; sottolinea altresì che l'Ufficio per la lotta antifrode e la Corte dei conti sono stati invitati a esaminare la relazione di audit interno e a dare adeguato seguito alle loro conclusioni; deplora la violazione delle disposizioni del suo regolamento in materia di riservatezza, nonché la pubblicazione di interpretazioni personali e politiche di un'informazione riservata; ritiene che le interpretazioni diano un'impressione distorta degli obiettivi e delle conclusioni della relazione;

93.   chiede a tutti i suoi organi competenti di prendere le misure necessarie ai fini dell'adozione in seduta plenaria, a norma dell'allegato VII, sezione A, paragrafo 1, quarto comma del suo regolamento, delle norme che disciplinano il trattamento amministrativo dei documenti confidenziali, approvate dall'Ufficio di presidenza il 13 novembre 2006, in tempo per la procedura di discarico dell'esercizio 2007;

94.  deplora che non sia stato registrato alcun progresso nell'avanzamento dei negoziati con il governo belga per quanto concerne i terreni occupati dagli edifici D4-D5 e la loro urbanizzazione; insiste affinché il governo belga rispetti l'impegno politico vincolante che ha assunto nei confronti del Parlamento europeo.

(1) GU L 78 del 15.3.2006.
(2) GU C 274 del 15.11.2007, pag. 1.
(3) GU C 318 del 29.12.2007.
(4) GU C 273 del 15.11.2007, pag. 1.
(5) GU C 274 del 15.11.2007, pag. 130.
(6) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).
(7) PE 349.540/Bur/all/def.
(8) GU C 320 E del 15.12.2005, pag. 156.
(9) GU C 273 del 15.11.2007, punto 10.6.
(10) GU L 78 del 15.3.2006.
(11) GU C 274 del 15.11.2007, pag. 1.
(12) GU C 318 del 29.12.2007.
(13) GU C 273 del 15.11.2007, pag. 1
(14) GU C 274 del 15.11.2007, pag. 130.
(15) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).
(16) PE 349.540/Bur/ann/def.
(17) GU C 320 E del 15.12.2005, pag. 156.
(18) GU C 273 del 15.11.2007, punto 10.6.
(19) GU L 177 del 6.7.2007, pag. 3.
(20) GU L 187 del 15.7.2008, pag. 3.
(21) Decisione 2005/684/CE, Euratom) del Parlamento europeo, del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (GU L262 del 7.10.2005, pag. 1).
(22) Articolo 276, paragrafo 1, del trattato CE.
(23) GU C 320 E del 15.12.2005, pag. 156.
(24) GU C 318 del 29.12.2007, pag. 3.
(25) GU C 273 del 15.11.2007, punto 10.6.
(26) GU C 273 del 15.11.2007, punto 10.12.
(27) Paragrafo 5 della sua summenzionata risoluzione del 24 aprile 2007.
(28) Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 (GU L 111 del 28.4.2007, pag. 13).
(29) GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1.
(30) Documento PE 113.116/BUR/rev.XXIV/03-2007 del 1° marzo 2007.
(31) Testi approvati, P6_TA(2007)0474, in particolare i paragrafi 23 e 24.
(32) GU L 177 del 6.7.2007, pag. 3, paragrafi dal 73 al 79.
(33) PE 388.087/BUR/GT/RIV 10.
(34) GU C 320 E del 15.12.2005, pag. 156, paragrafo 19.
(35) GU C 320 E del 15.12.2005, pag. 156, paragrafo 20.
(36) Lettera del Segretario generale del 29 ottobre 2007 (317124).


Discarico 2006: bilancio generale UE, Sezione II - Consiglio
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Decisione
Risoluzione
1.Decisione del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2006, sezione II - Consiglio (C6-0364/2007 – 2007/2039(DEC))
P6_TA(2008)0135A6-0096/2008

Il Parlamento europeo,

–   visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2006(1),

–   visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee relativi all'esercizio 2006 – Volume I (C6-0364/2007)(2),

–   vista la relazione annuale del Consiglio riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2006, presentata all'autorità competente per il discarico,

–   viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2006 e le sue relazioni speciali, accompagnate dalle risposte delle istituzioni controllate(3),

–   vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE(4),

–   visti l'articolo 272, paragrafo 10 e gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(5) e in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,

–   visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0096/2008),

1.   concede il discarico al Segretario generale del Consiglio per l'esecuzione del bilancio del Consiglio per l'esercizio 2006;

2.   esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti, nonché alle istituzioni nazionali e regionali di controllo dei conti degli Stati membri, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

2.Risoluzione del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2006, sezione II – Consiglio (C6-0364/2007 – 2007/2039(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2006(6),

–   visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee relativi all'esercizio 2006 – Volume I (C6-0364/2007)(7),

–   vista la relazione annuale del Consiglio riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2006, presentata all'autorità competente per il discarico,

–   viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2006 e le sue relazioni speciali, accompagnate dalle risposte delle istituzioni controllate(8),

–   vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE(9),

–   visti l'articolo 272, paragrafo 10 e gli articoli 275 e 276 del trattato CE,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(10) e in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,

–   visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0096/2008),

1.   osserva che nel 2006 il Consiglio aveva a disposizione stanziamenti d'impegno per un totale di 626 102 378,31 EUR, con un tasso di utilizzazione del 91,79%, e che tale tasso è inferiore a quello del 2005 (96,69%);

2.   osserva che, in seguito all'introduzione della contabilità di competenza a partire dal 1° gennaio 2005, nelle dichiarazioni finanziarie del Consiglio si riscontra un risultato economico positivo pari a 90 578 934 EUR e importi identici (498 579 523 EUR) per quanto riguarda gli attivi e i passivi;

3.   deplora che, contrariamente alle altre istituzioni, il Consiglio non presenti una relazione annuale di attività al Parlamento citando il Gentlemen's Agreement del 1970 (risoluzione riportata nei verbali della riunione del Consiglio del 22 aprile 1970) e l'assenza di ogni requisito corrispondente nel regolamento finanziario; invita il Consiglio a riesaminare la decisione di non pubblicare e trasmettere al Parlamento una relazione di attività per essere più responsabile nei confronti del pubblico e dei contribuenti in generale;

4.   sottolinea quanto ha riscontrato la Corte dei conti europea nel paragrafo 10.14 della sua suddetta relazione annuale che il Consiglio ha prorogato un contratto per la fornitura di servizi di telecomunicazioni per le riunioni del Consiglio europeo e ha giustificato tale proroga in modo non corretto facendo riferimento all'articolo 126, paragrafo 1, lettera e) delle Norme di attuazione del regolamento finanziario;

5.   è d'accordo in questo contesto con la Corte dei conti sul fatto che avrebbe dovuto essere effettuata una procedura di appalto aperta prima della scadenza del contratto; comprende tuttavia le circostanze eccezionali a cui il Consiglio fa riferimento nelle sue risposte, e cioè che tutti gli sforzi del Segretariato del Consiglio dovevano essere concentrati sui progetti relativi all'occupazione del nuovo edificio LEX; osserva che un'ulteriore proroga senza appalto del contratto ha avuto luogo nel 2007; è soddisfatto tuttavia perché è stata avviata una nuova procedura di appalto, che dovrebbe sfociare in un nuovo contratto a partire dal luglio 2008;

6.   osserva con soddisfazione che il Consiglio ha potuto ridurre di circa due terzi il congedo compensativo concesso e non goduto dal personale delle ex categorie A e B prima del 31 dicembre 1997; osserva che l'amministrazione del Consiglio ha emanato istruzioni obbligatorie volte alla completa eliminazione dei rimanenti congedi entro il 2009 e incoraggia il Consiglio a rispettare questa scadenza autoimposta;

7.   approva il fatto che le nuove norme interne relative alle missioni del Segretariato generale del Consiglio concernenti le spese di soggiorno sono entrate in vigore il 1° giugno 2007, prima cioè di quanto originariamente previsto dal Consiglio (ottobre 2007) nelle sue risposte alle osservazioni della Corte dei conti per l'esercizio 2005;

8.   prende atto con soddisfazione dell'istituzione di una task-force e delle raccomandazioni che ha fatto allo scopo di riformare il sistema per il rimborso delle spese di viaggio dei delegati dei membri del Consiglio; sostiene l'intenzione del Consiglio di continuare a effettuare controlli rigorosi sulle dichiarazioni fatte dagli Stati membri fino a che il nuovo sistema di distintivi elettronici, che verrà introdotto entro l'inizio del 2009, non funzionerà correttamente;

9.   osserva che il servizio incaricato delle questioni amministrative generali aveva avuto, tra il 1° gennaio 2005 e il 1° luglio 2007, il compito, tra l'altro, di coordinare e controllare l'esecuzione delle raccomandazioni fatte dal revisore contabile interno, impedendogli così di accertare il seguito dato alle proprie raccomandazioni; approva il fatto che tale responsabilità è stata adesso riassegnata al revisore contabile interno;

10.   indica che il suddetto Gentlemen's Agreement prevede, per quanto riguarda la sezione del bilancio concernente il Parlamento che "il Consiglio si impegna a non modificare le stime di spesa del Parlamento europeo. Tale impegno sarà vincolante soltanto nella misura in cui questa stima non spesa non entri in conflitto con le disposizioni comunitarie, in particolare per quanto riguarda lo Statuto dei funzionari e le condizioni di occupazione degli altri agenti e la sede delle istituzioni";

11.   ribadisce il suo parere che, in considerazione degli anni trascorsi dopo la sua approvazione e la sostanziale divergenza tra le parole utilizzate e il significato o l'interpretazione che è loro attribuita, il Gentlemen's Agreement dovrebbe essere sottoposto a revisione; in ogni caso, attualmente non vi è alcun motivo per cui il Consiglio non debba essere sottoposto alla formale procedura di discarico come le altre istituzioni;

12.   si compiace in tale contesto che il Consiglio e tutti gli altri organi e istituzioni della Comunità accettino la prassi comprovata secondo cui il Parlamento concede il discarico ai loro Segretari generali per l'esecuzione del bilancio, ma si rammarica espressamente per il fatto che il regolamento finanziario non contenga alcun riferimento a tale procedura, bensì solamente disposizioni in relazione al discarico da dare alla Commissione;

13.   chiede la massima trasparenza nel settore della politica estera e di sicurezza comune (PESC); chiede al Consiglio di assicurare che, in base al punto 42 dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(11), nel bilancio del Consiglio non venga iscritta alcuna spesa operativa a titolo della PESC;

14.   sollecita il Consiglio a indicare la natura esatta delle spese, voce per voce, nell'ambito del titolo 3 (Spese derivanti dallo svolgimento di missioni specifiche da parte dell'istituzione)(12) della Sezione II del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2006, che è dedicata al Consiglio, in modo da consentire al Parlamento di verificare se il suddetto Accordo interistituzionale viene rispettato; si riserva il diritto di adottare le misure necessarie, se del caso, qualora l'accordo venga violato;

15.   invita il Consiglio a fornire al Parlamento una valutazione ex post delle singole missioni nell'ambito della Politica europea di sicurezza e di difesa e delle azioni dei Rappresentanti speciali UE le cui attività sono, presumibilmente, regolarmente controllate e valutate.

(1) GU L 78 del 15.3.2006.
(2) GU C 274 del 15.11.2007, pag. 1.
(3) GU C 273 del 15.11.2007, pag. 1.
(4) GU C 274 del 15.11.2007, pag. 130.
(5) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).
(6) GU L 78 del 15.3.2006.
(7) GU C 274 del 15.11.2007, pag. 1.
(8) GU C 273 del 15.11.2007, pag. 1.
(9) GU C 274 del 15.11.2007, pag. 130.
(10) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).
(11) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione 2008/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 6 del 10.1.2008, pag. 7).
(12) GU L 78 del 15.3.2006, pag. I/273.


Discarico 2006: bilancio generale UE, Sezione IV - Corte di giustizia
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Decisione
Risoluzione
1.Decisione del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2006, sezione IV - Corte di giustizia (C6-0365/2007 – 2007/2040(DEC))
P6_TA(2008)0136A6-0097/2008

Il Parlamento europeo,

–   visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2006(1),

–   visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee relativi all'esercizio 2006 – Volume I (C6-0365/2007)(2),

–   vista la relazione annuale della Corte di giustizia riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2006, presentata all'autorità competente per il discarico,

–   viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2006 e le sue relazioni speciali, accompagnate dalle risposte delle istituzioni controllate(3),

–   vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE(4),

–   visti l'articolo 272, paragrafo 10, e gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(5), in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,

–   visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0097/2008),

1.   concede il discarico al cancelliere della Corte di giustizia per l'esecuzione del bilancio della Corte di giustizia per l'esercizio 2006;

2.   esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti, al Mediatore europeo e al Garante europeo della protezione dei dati, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

2.Risoluzione del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2006, sezione IV – Corte di giustizia (C6-0365/2007 – 2007/2040(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2006(6),

–   visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee relativi all'esercizio 2006 – Volume I (C6-0365/2007)(7),

–   vista la relazione annuale della Corte di giustizia riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2006, presentata all'autorità competente per il discarico,

–   viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2006 e le sue relazioni speciali, accompagnate dalle risposte delle istituzioni controllate(8),

–   vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE(9),

–   visti l'articolo 272, paragrafo 10, e gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(10), in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,

–   visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0097/2008),

1.   rileva che nel 2006 gli stanziamenti di impegno disponibili della Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) ammontavano complessivamente a 252 306 372,60 EUR (2005: 232 602 467,74 EUR), con un tasso di utilizzo del 94,58%;

2.   rileva che in seguito all'introduzione della contabilità per competenza a partire dal 1° gennaio 2005, il rendiconto finanziario della Corte di giustizia rivela un risultato economico negativo per l'esercizio (1 529 933 EUR ) e importi identici (72 187 617 EUR) per le attività e le passività;

3.   plaude all'adozione da parte della Corte di giustizia, nel luglio 2007, di un codice di condotta applicabile ai membri e agli ex membri della Corte di giustizia, del Tribunale di primo grado e del Tribunale della funzione pubblica(11), che include l'obbligo di trasmettere una dichiarazione di interessi finanziari al Presidente della Corte di giustizia; sottolinea tuttavia di aver chiesto a più riprese, per motivi di trasparenza e nonostante la mancanza ad oggi di un obbligo giuridico, di pubblicare dichiarazioni concrete, per esempio sul sito web della Corte di giustizia;

4.   esprime soddisfazione per l'istituzione, dal 1° ottobre 2007, di due unità amministrative distinte (un'unità di revisione contabile interna e un'unità di verifica) con due diversi capi unità, che ha posto fine a una situazione, criticata negli anni precedenti sia dalla Corte dei conti sia dal Parlamento, in cui il capo del servizio di revisione contabile interna era responsabile della verifica ex-ante delle operazioni degli ordinatori;

5.   accoglie con favore le informazioni contenute nelle risposte della Corte di giustizia al questionario del relatore sulla natura e il contenuto esatti delle raccomandazioni delle revisioni interne eseguite nel 2006, secondo cui il revisore interno della Corte di giustizia ha eseguito cinque revisioni contabili specifiche e ha trasmesso delle raccomandazioni ai servizi interessati (sull'organizzazione e la gestione finanziaria delle visite, i contratti di assicurazione, le procedure relative alle norme minime di controllo interno, la gestione delle spese di trasloco e l'utilizzo del telefono); sottolinea tuttavia la necessità di una piena attuazione di tali raccomandazioni;

6.   esprime inoltre soddisfazione per il fatto che, dopo l'esercizio 2005, in cui non sono stati eseguiti controlli ex-post, nel 2006 l'unità di revisione interna e assistenza finanziaria ha effettuato controlli ex-post su tre tipi di spese, ossia le spese di documentazione e biblioteca, veicoli e telecomunicazioni, che hanno confermato la regolarità e la conformità delle spese controllate;

7.   plaude alla riduzione della percentuale dei contratti negoziati nel volume totale dei contratti aggiudicati mediante appalto, dal 38% nel 2005 al 34% nel 2006 (per un valore di oltre 60 000 EUR, in seguito alla modifica delle modalità di esecuzione del regolamento finanziario)(12); invita tuttavia la Corte di giustizia ad adoperarsi maggiormente per ridurre ulteriormente tale percentuale;

8.   rileva che il 2006 è stato il primo anno di vera e propria attività giudiziaria del nuovo Tribunale della funzione pubblica dopo la sua entrata in funzione nel dicembre 2005;

9.   nota che, sebbene il numero di pagine tradotte sia aumentato del 24% nel 2006 rispetto al 2005, per raggiungere la cifra di 669 668 pagine, il numero di pagine inviate per la traduzione è rimasto stabile (645 176 nel 2005 e 642 113 nel 2006) e che l'arretrato risultante dall'allargamento del 2004 è stato ridotto grazie alle misure adottate dalla Corte di giustizia;

10.   rileva la critica espressa nella relazione speciale n. 2/2007 della Corte dei conti relativa alle spese immobiliari delle istituzioni, secondo cui l'esperto indipendente, la cui nomina era prevista nel contratto quadro per l'ampliamento dell'edificio principale della Corte di giustizia (il "Palais"), non era stato nominato sin dall'inizio dei lavori e il contratto quadro definiva soltanto i principi generali;

11.   nota con soddisfazione che l'esperto indipendente (KPMG) è stato infine nominato e ha iniziato il suo lavoro di controllo del contratto e di verifica ex-post di tutti i documenti contabili; auspica che il bilancio iniziale sia rispettato e invita la Corte di giustizia a monitorare da vicino tutti gli aspetti dell'avanzamento del progetto mediante le modalità di esecuzione che regolano tale controllo;

12.   rileva altresì con soddisfazione che è stato stipulato un contratto di locazione con opzione d'acquisto tra il Granducato di Lussemburgo e la Corte di giustizia, che definisce le disposizioni necessarie a integrazione del contratto quadro del 2001 e prevede la vendita alla Corte di giustizia del terreno su cui sorge il complesso al prezzo simbolico di 1 euro quando la Corte di giustizia diventerà proprietaria degli edifici;

13.   ricorda che la Corte dei conti, al paragrafo 35 della sua relazione speciale n. 2/2007 sulle spese immobiliari delle istituzioni, ha commentato il finanziamento dei lavori di ampliamento dell'edificio della Corte di giustizia a Lussemburgo nel modo seguente: "(…) la Corte di giustizia non è stata coinvolta nella gara e nella trattativa particolareggiata per il contratto, di cui non ha potuto concordare anticipatamente le clausole e le opzioni, e non risulta firmataria dei contratti di finanziamento pur dovendone sostenere i costi finanziari (ad esempio i tassi d'interesse, gli oneri di gestione). I servizi della Corte di giustizia hanno esaminato la procedura seguita dall'amministrazione per l'aggiudicazione del contratto relativo al finanziamento del progetto e hanno sottolineato l'assenza di un'adeguata concorrenza (...)"; esorta la Commissione a presentare, entro il luglio 2008, i risultati delle indagini al riguardo annunciate nella risposta all'interrogazione scritta E-4016/2007 in relazione ad eventuali violazioni delle direttive sulle gare d'appalto;

14.   sottolinea che nel corso del 2006 il numero di funzionari e agenti (personale ausiliario e temporaneo nonché agenti contrattuali) in servizio è aumentato del 4,8%, arrivando a 1 786 unità;

15.   nota tuttavia con preoccupazione le persistenti difficoltà della Corte di giustizia ad assumere personale qualificato, nel quadro dello Statuto del personale, per diversi posti (in particolare interpreti e specialisti informatici) sulla base dei concorsi organizzati dall'EPSO;

16.   si congratula con la Corte di giustizia per l'inserimento nella sua relazione di attività di un capitolo che illustra il seguito dato nel corso dell'anno alle precedenti decisioni di discarico del Parlamento e alle relazioni della Corte dei conti; chiede tuttavia che tale sezione nonché la relazione sulle revisioni contabili interne trasmessa dalla Corte di giustizia all'autorità di discarico siano maggiormente dettagliate.

(1) GU L 78 del 15.3.2006.
(2) GU C 274 del 15.11.2007, pag. 1.
(3) GU C 273 del 15.11.2007, pag. 1.
(4) GU C 274 del 15.11.2007, pag. 130.
(5) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).
(6) GU L 78 del 15.3.2006.
(7) GU C 274 del 15.11.2007, pag. 1.
(8) GU C 273 del 15.11.2007, pag. 1.
(9) GU C 274 del 15.11.2007, pag. 130.
(10) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).
(11) GU C 223 del 22.9.2007, pag. 1.
(12) Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 (GU L 111 del 28.4.07, pag. 13).


Discarico 2006: bilancio generale UE, Sezione V - Corte dei conti
PDF 206kWORD 45k
Decisione
Risoluzione
1.Decisione del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2006, sezione V - Corte dei conti (C6-0366/2007 – 2007/2041(DEC))
P6_TA(2008)0137A6-0093/2008

Il Parlamento europeo,

–   visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2006(1),

–   visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee per l'esercizio 2006 – Volume I (C6-0366/2007)(2),

–   vista la relazione annuale della Corte dei conti riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2006, presentata all'autorità competente per il discarico,

–   viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2006 e le sue relazioni speciali, accompagnate dalle risposte delle istituzioni controllate(3),

–   vista la relazione del revisore contabile esterno sui conti della Corte dei conti per l'esercizio 2006(4),

–   vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE(5),

–   visti l'articolo 272, paragrafo 10, e gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(6), in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,

–   visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0093/2008),

1.   concede il discarico al Segretario generale della Corte dei conti per l'esecuzione del bilancio della Corte dei conti per l'esercizio 2006;

2.   esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti, al Mediatore europeo e al Garante europeo della protezione dei dati, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

2.Risoluzione del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2006, sezione V – Corte dei conti (C6-0366/2007 – 2007/2041(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2006(7),

–   visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee relativi all'esercizio 2006 – Volume I (C6-0366/2007)(8),

–   vista la relazione annuale della Corte dei conti riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2006, presentata all'autorità competente per il discarico,

–   viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2006 e le sue relazioni speciali, accompagnate dalle risposte delle istituzioni controllate(9),

–   vista la relazione del revisore contabile esterno sui conti della Corte dei conti per l'esercizio 2006(10),

–   vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE(11),

–   visti l'articolo 272, paragrafo 10, e gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(12), in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,

–   visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0093/2008),

1.   osserva che nel 2006 la Corte dei conti europea (CCE) aveva a disposizione stanziamenti d'impegno per un totale di 626 113 596,31 EUR (2005: 107 548 618,24 EUR), con un tasso di utilizzazione dell'89%, inferiore alla media delle altre istituzioni;

2.   osserva che, in seguito all'introduzione della contabilità di competenza a partire dal 1° gennaio 2005, le dichiarazioni finanziarie della CCE rivelano un risultato economico negativo per l'esercizio 2006 (32 000 EUR) e una situazione deficitaria di 11 418 000 EUR;

3.   ricorda che, per quanto riguarda l'esercizio 2006 (come è anche avvenuto nel caso dell'esercizio 2005) i conti della CCE sono stati controllati da un'impresa esterna, la KPMG, la quale ha concluso che: "[...] le dichiarazioni finanziarie danno una visione esatta e fedele della posizione finanziaria della Corte dei conti europea al 31 dicembre 2006 e dei suoi risultati operativi per l'esercizio concluso a tale data, conformemente al regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1605/2002, del 25 giugno 2002, alle sue norme di attuazione, ai principi contabili generalmente accettati e alle norme interne della Corte dei conti europea.";

4.   prende atto della risposta scritta fornita dalla CCE al questionario del relatore sui conti del regime pensionistico degli ex membri della CCE, secondo cui le passività al 31 dicembre 2006 sono presentate dalla CCE nel suo stato patrimoniale e le garanzie degli Stati membri sono riportate nelle note dello stesso stato patrimoniale ma non rendicontate come credito a lungo termine nei confronti degli Stati membri; osserva inoltre che nell'esercizio 2006 i pagamenti pensionistici effettuati dalla CCE ai suoi membri sono ammontati a EUR 2,3 milioni;

5.   ribadisce il suo parere che sia le passività a titolo dei futuri pagamenti pensionistici, sia i crediti a lungo termine nei confronti degli Stati membri – questi ultimi garantiscono il finanziamento del regime pensionistico – dovrebbero essere inclusi nello stato patrimoniale allo scopo di fornire un chiaro quadro delle esistenti passività e del costo reale del controllo dei conti dell'Unione europea, oltre a riflettere i principi della contabilità di competenza applicabili a partire dal 1° gennaio 2005;

6.   osserva che la relazione per il 2006 del revisore contabile interno della CCE era, in linea di massima, positiva, in quanto sosteneva che la qualità degli appalti e dei contratti era soddisfacente, sebbene affermasse che "la scelta di procedure semplificate o derogatorie poteva essere meglio giustificata e la documentazione a livello di valutazione delle offerte andrebbe migliorata"; si compiace in questo contesto che tutte le raccomandazioni presentate dal revisore contabile interno (rafforzamento della formazione in materia di appalti e la registrazione di tutti i contratti in un'unica base di dati) siano state seguite;

7.   prende atto con preoccupazione che, secondo le risposte al questionario del relatore, la CCE continua a trovarsi in difficoltà per quanto riguarda l'assunzione di personale professionalmente qualificato per numerosi posti vacanti dai concorsi organizzati da EPSO, in parte a causa dell'elevato costo della vita a Lussemburgo e dell'insufficienza delle retribuzioni al grado di base AD5; approva tuttavia la significativa riduzione del numero di posti vacanti dai 74 del 2006 ai 56 del 2007 e si compiace per l'intenzione della CCE di ridurre ulteriormente il numero di posti vacanti e la loro quota relativa nell'organigramma totale dell'esercizio in corso e nei prossimi anni;

8.   osserva che nel corso del 2006 cinque nuovi membri sono entrati a far parte della CCE; ribadisce la sua speranza che sia possibile ideare una struttura più razionale per la CCE prima del prossimo ampliamento; chiede alla CCE di prendere in considerazione modelli esistenti per ridurre il numero totale di membri; ribadisce il suo appello affinché vengano prese in considerazione proposte per introdurre un sistema di rotazione simile a quello applicato al Consiglio di amministrazione della BCE, oppure un sistema con un unico revisore generale dei conti; invita la CCE a tenere informato il Parlamento in merito al seguito dato alle sue raccomandazioni fino al 30 settembre 2008;

9.   rileva che la CCE ha adottato un nuovo manuale sulla valutazione delle prestazioni e un piano per sviluppare ulteriormente il controllo a livello di tecnologie dell'informazione (IT) e adeguare l'organizzazione dei gruppi di revisione contabile per riflettere l'impatto di un bilancio basato sulle attività sul controllo dei conti; osserva inoltre che la CCE ha effettuato un esercizio di autovalutazione nel corso del 2006 e ha elaborato un conseguente piano d'azione;

10.   osserva che questo piano d'azione è soggetto a una "revisione alla pari" da parte di un apposito gruppo internazionale; chiede che il Presidente della CCE fornisca informazioni aggiornate sull'evoluzione di tale revisione e sull'esecuzione del piano d'azione;

11.   osserva, per quanto riguarda le dichiarazioni degli interessi finanziari dei membri, che nel rispetto del codice di condotta della CCE, i suoi membri trasmettono le proprie dichiarazioni su interessi finanziari e altri attivi (azioni, obbligazioni convertibili e certificati d'investimento, oltre a terreni e proprietà immobiliari, unitamente alle attività professionali del coniuge) al Presidente della CCE, il quale le custodisce in via confidenziale senza che tali dichiarazioni vengano pubblicate;

12.   ribadisce il suo appello affinché, in linea di principio e nell'interesse della trasparenza, i membri di tutte le istituzioni dell'Unione europea siano tenuti a presentare le proprie dichiarazioni sugli interessi finanziari, che dovrebbero essere accessibili su Internet nell'ambito di un registro pubblico; esprime il suo disappunto per il fatto che, contrariamente alla sua richiesta dell'anno scorso, la CCE non ha informato il Parlamento entro il 30 settembre 2007 delle misure che intendeva adottare a tale riguardo.

(1) GU L 78 del 15.3.2006.
(2) GU C 274 del 15.11.2007, pag. 1.
(3) GU C 273 del 15.11.2007, pag. 1.
(4) GU C 292 del 5.12.2007, pag. 1.
(5) GU C 274 del 15.11.2007, pag. 130.
(6) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).
(7) GU L 78 del 15.3.2006.
(8) GU C 274 del 15.11.2007, pag. 1.
(9) GU C 273 del 15.11.2007, pag. 1.
(10) GU C 292 del 5.12.2007, pag. 1.
(11) GU C 274 del 15.11.2007, pag. 130.
(12) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).


Discarico 2006: bilancio generale UE, sezione VI - Comitato economico e sociale europeo
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Decisione
Risoluzione
1.Decisione del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2006, sezione VI - Comitato econoico e sociale europeo (C6-0367/2007 – 2007/2042(DEC))
P6_TA(2008)0138A6-0098/2008

Il Parlamento europeo,

–   visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2006(1),

–   visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee relativi all'esercizio 2006 – Volume I (C6-0367/2007)(2),

–   vista la relazione annuale del Comitato economico e sociale europeo riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2006, presentata all'autorità competente per il discarico,

–   viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2006 e le sue relazioni speciali, accompagnate dalle risposte delle istituzioni controllate(3),

–   vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE(4),

–   visti l'articolo 272, paragrafo 10, e gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(5), in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,

–   visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0098/2008),

1.   concede il discarico al Segretario generale del Comitato economico e sociale europeo per l'esecuzione del bilancio del Comitato economico e sociale europeo per l'esercizio 2006;

2.   esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti, al Mediatore europeo e al Garante europeo della protezione dei dati, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

2.Risoluzione del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2006, sezione VI – Comitato economico e sociale europeo (C6-0367/2007 – 2007/2042(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2006(6),

–   visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee relativi all'esercizio 2006 – Volume I (C6-0367/2007)(7),

–   vista la relazione annuale del Comitato economico e sociale europeo riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2006, presentata all'autorità competente per il discarico,

–   viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2006 e le sue relazioni speciali, accompagnate dalle risposte delle istituzioni controllate(8),

–   vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE(9),

–   visti l'articolo 272, paragrafo 10, e gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(10), in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,

–   visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0098/2008),

1.   rileva che nel 2006 gli stanziamenti d'impegno disponibili del Comitato economico e sociale europeo (CESE) ammontavano complessivamente a 112 389 673,52 EUR (2005: 106 880 105,67 EUR), con un tasso di utilizzo del 97,01%;

2.   rileva che, a seguito dell'introduzione della contabilità per competenza, a partire dal 1 gennaio 2005, i risultati finanziari del CESE registrano un saldo negativo di 2 204 729 EUR (deficit) ed importi identici per gli attivi e i passivi (164 448 636 EUR);

3.   esprime compiacimento per la firma, nel dicembre 2007, di un nuovo accordo di cooperazione amministrativa tra il Comitato economico e sociale europeo (CESE) e il Comitato delle regioni (CdR) per il periodo compreso tra il 2008 e il 2014; è convinto che la cooperazione tra le due istituzioni sarà finanziariamente vantaggiosa per i contribuenti europei;

4.   esprime compiacimento per il chiaro impegno dei due Comitati ai fini dell'armonizzazione delle proprie norme di controllo interno, sulla base delle migliori prassi, nonché di tutte le altre procedure finanziarie relative al Servizio comune;

5.   osserva che, ai sensi del nuovo accordo, i settori più importanti (infrastrutture, tecnologie dell'informazione (IT) e telecomunicazioni, nonché la traduzione, compresa la produzione di documenti) sono di competenza del Servizio comune, mentre un numero limitato di servizi sono disaccoppiati, come i servizi interni, il servizio medico-sociale, la biblioteca e la prestampa;

6.   sottolinea, tuttavia, che tale disaccoppiamento dovrebbe essere neutro sul piano di bilancio e, di conseguenza, esorta i due Comitati a procedere ad un'analisi comune, nel quadro della relazione intermedia, per determinare se tale trasferimento di risorse sia stato vantaggioso per entrambe le istituzioni; invita i due Comitati a tenere informato il Parlamento quanto ai miniaccordi di cooperazione nei settori interessati dal disaccoppiamento;

7.   sottolinea l'osservazione formulata dalla Corte dei conti europea nel paragrafo 10.19 della sua Relazione annuale, secondo la quale sono state registrate carenze nella gestione e nei controlli relativi alle procedure d'appalto; rileva con preoccupazione l'elevata percentuale di contratti stipulati mediante procedura negoziata, anziché a seguito di una gara d'appalto, nell'ambito della spesa totale in materia di appalti; esprime tuttavia compiacimento per le informazioni fornite dal Servizio comune secondo le quali, per la maggior parte dei servizi connessi agli edifici che erano stati precedentemente assegnati con procedura negoziata, sono stati firmati nuovi contratti in seguito a gare d'appalto o sono in corso gare d'appalto;

8.   esprime compiacimento, in tale contesto, per la creazione, nell'ambito del Servizio comune, di una unità "Contratti" incaricata di fornire assistenza a tutti i servizi operativi in seno al Servizio comune nel settore degli appalti pubblici; osserva che, ai sensi del nuovo accordo, il servizio di verifica del Servizio comune è stato trasferito verso i servizi propri di ciascun Comitato;

9.   osserva che, secondo le risposte del Servizio comune al questionario del relatore, con l'occupazione degli edifici Remorqueur e Van Maerlant nel 2007, il 92% dello spazio totale degli uffici dei Comitati è ormai occupato e le loro necessità in materia di uffici sono soddisfatte per i prossimi anni;

10.   osserva, per quanto riguarda la ristrutturazione dell'ingresso dell'edificio Montoyer, che il revisore interno del CESE ha concluso, nella sua relazione, che non erano stati da lui ravvisati elementi che potessero far pensare che la richiesta della penale prevista per il ritardo nella consegna potesse non essere difendibile; sottolinea che tale relazione è stata trasmessa all'OLAF e che, stando alle informazioni di cui dispongono il CdR e il CESE, non vi è stato dato alcun seguito;

11.   osserva che nella sua relazione annuale di attività, il CESE considerava insufficiente il numero di controlli ex post compiuti nel 2006; prende atto con soddisfazione delle misure prese dal CESE per migliorare questa situazione, compresa la creazione di un organico fisso, il miglioramento dell'interoperabilità dei verificatori, ecc.;

12.   ritiene fondamentale che i controlli effettuati, ad esempio, dagli ordinatori, dai verificatori e dai revisori siano sufficientemente rigorosi; sottolinea, in tale contesto, l'importanza di un numero sufficiente di controlli a campione in tutti i settori, oltre a quelli effettuati in quei settori strategici che presentano rischi più elevati;

13.   prende atto con soddisfazione, in tale contesto, dell'assicurazione personale fornita dal Segretario generale del CESE alla commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo sulla effettiva esistenza di garanzie e misure di salvaguardia ragionevoli in merito all'efficacia e alla regolarità dei controlli ex-ante e ex-post;

14.   accoglie con favore la creazione di una commissione di audit composta da tre membri del CESE, con l'assistenza di un revisione contabile esterno, che riferisce al Presidente del CESE, i cui compiti includono, fra l'altro, la verifica dell'indipendenza dell'unità di audit interno e una valutazione delle misure prese in risposta alle raccomandazioni formulate nelle relazioni di audit;

15.   osserva con rammarico che, in seguito alle procedure penali intentate in Belgio nei confronti di un ex membro del CESE in relazione a talune spese di viaggio (di cui si fa riferimento al paragrafo 4 della risoluzione del Parlamento sul discarico del 27 aprile 2006(11)), le udienze del tribunale sono state rinviate per ben cinque volte, di cui tre su richiesta della difesa; osserva con soddisfazione che l'amministrazione del CESE ha presentato prove scritte del fatto che il CESE non ha incoraggiato questi rinvii;

16.   osserva con soddisfazione che il 10 ottobre 2007 è stata approvata una revisione generale delle disposizioni inerenti al rimborso delle spese di viaggio e di riunione dei membri del CESE, al fine di migliorare e semplificare le procedure in questione, garantendo la trasparenza e la parità di trattamento dell'insieme dei membri e tenendo conto dei progressi tecnologici (come la biglietteria elettronica, la prenotazione di alberghi online e le videoconferenze).

(1) GU L 78 del 15.3.2006.
(2) GU C 274 del 15.11.2007, pag. 1.
(3) GU C 273 del 15.11.2007, pag. 1.
(4) GU C 274 del 15.11.2007, pag. 130.
(5) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).
(6) GU L 78 del 15.3.2006.
(7) GU C 274 del 15.11.2007, pag. 1.
(8) GU C 273 del 15.11.2007, pag. 1.
(9) GU C 274 del 15.11.2007, pag. 130.
(10) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).
(11) GU C 296 E del 6.12.2006, pag. 171.


Discarico 2006: bilancio generale UE, sezione VII - Comitato delle regioni
PDF 209kWORD 48k
Decisione
Risoluzione
1.Decisione del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2006, sezione VII - Comitato delle regioni (C6-0368/2007 – 2007/2043(DEC))
P6_TA(2008)0139A6-0095/2008

Il Parlamento europeo,

–   visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2006(1),

–   visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee relativi all'esercizio 2006 – Volume I (C6-0368/2007)(2),

–   vista la relazione annuale del Comitato delle regioni riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2006, presentata all'autorità competente per il discarico,

–   viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2006 e le sue relazioni speciali, accompagnate dalle risposte delle istituzioni controllate(3),

–   vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE(4),

–   visti l'articolo 272, paragrafo 10, e gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(5), in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,

–   visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0095/2008),

1.   concede il discarico al Segretario generale del Comitato delle regioni per l'esecuzione del bilancio del Comitato delle regioni per l'esercizio 2006;

2.   esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti, al Mediatore europeo e al Garante europeo della protezione dei dati, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

2.Risoluzione del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2006, sezione VII – Comitato delle regioni (C6-0368/2007 – 2007/2043(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2006(6),

–   visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee relativi all'esercizio 2006 – Volume I (C6-0368/2007)(7),

–   vista la relazione annuale del Comitato delle regioni riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2006, presentata all'autorità competente per il discarico,

–   viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2006 e le sue relazioni speciali, accompagnate dalle risposte delle istituzioni controllate(8),

–   vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE(9),

–   visti l'articolo 272, paragrafo 10, e gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(10), in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,

–   visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0095/2008),

1.   prende atto che, nel 2006, il CdR disponeva di stanziamenti di impegno per un totale di 74 391 953,27 EUR(69 570 456,32 nel 2005 EUR), con un tasso di esecuzione pari al 97,94%;

2.   rileva che, a seguito dell'introduzione della contabilità per competenza, a partire dal 1 gennaio 2005, i risultati finanziari del CdR registrano un saldo negativo di 8 306 761 EUR per l'esercizio 2006 ed importi identici per gli attivi e i passivi (101 124 165 EUR);

3.   esprime compiacimento per la firma, nel dicembre 2007, di un nuovo accordo di cooperazione amministrativa tra il Comitato economico e sociale europeo (CESE) e il CdR per il periodo compreso tra 2008 e il 2014; è convinto che la cooperazione tra le due istituzioni sarà finanziariamente vantaggiosa per i contribuenti europei;

4.   esprime compiacimento per il chiaro impegno dei due Comitati ai fini dell'armonizzazione delle proprie norme di controllo interno, sulla base delle migliori prassi, nonché, ove opportuno, di tutte le altre procedure finanziarie relative al servizio comune;

5.   osserva che, ai sensi del nuovo accordo, i settori più importanti (infrastrutture, tecnologie dell'informazione (IT) e comunicazioni, nonché la traduzione, compresa la produzione di documenti) restano tra le competenze del servizio comune, mentre un numero limitato di servizi sono disaccoppiati, come i servizi interni, il servizio medico-sociale, la biblioteca e la prestampa;

6.   sottolinea, tuttavia, che tale disaccoppiamento dovrebbe essere neutro sul piano di bilancio e, di conseguenza, esorta i due Comitati a procedere ad un'analisi comune, nel quadro della relazione intermedia, per determinare se tale trasferimento di risorse sia stato vantaggioso per entrambe le istituzioni; invita i due Comitati a tenere informato il Parlamento quanto ai miniaccordi di cooperazione nei settori interessati dal disaccoppiamento;

7.   sottolinea l'osservazione formulata dalla Corte dei conti europea nel paragrafo 10.19 della sua Relazione annuale secondo la quale sono state registrate carenze nella gestione e nei controlli relativi alle procedure d'appalto; rileva, con preoccupazione l'elevata percentuale di contratti stipulati mediante procedura negoziata, anziché a seguito di una gara d'appalto, nell'ambito della spesa totale in materia di appalti; esprime, tuttavia, compiacimento per le informazioni fornite dal servizio comune secondo le quali, per la maggior parte degli appalti degli immobili, precedentemente assegnati mediante procedura negoziata, erano stati firmati nuovi contratti successivamente a gare d'appalto o erano in corso gare d'appalto;

8.   esprime compiacimento, in tale contesto, per la creazione, nell'ambito del servizio comune, di un'unità "Contratti" incaricata di fornire assistenza a tutti i servizi operativi in seno al servizio comune nel settore degli appalti pubblici; osserva che, ai sensi del nuovo accordo, il servizio di verifica del servizio comune è stato trasferito verso i servizi propri di ogni Comitato;

9.   osserva che, secondo le risposte del servizio comune al questionario del relatore, con l'occupazione degli edifici Remorqueur e Van Maerlant nel 2007, il 92% dello spazio totale degli uffici dei Comitati è ormai occupato e le loro necessità in materia di uffici sono soddisfatte per gli anni a venire;

10.   osserva che, per quanto riguarda la ristrutturazione dell'ingresso dell'edificio Montoyer, il revisore interno del CESE ha concluso, nella sua relazione, che non erano stati da lui ravvisati elementi che potessero far pensare che la richiesta della penale prevista per il ritardo nella consegna potesse non essere difendibile; sottolinea che tale relazione è stata trasmessa all'OLAF e che, sulla base delle informazioni di cui dispongono il CdR e i CESE, non è stato dato alcun seguito;

11.   osserva che, nel 2006, il servizio di verifica è stato trasferito dall'unità Bilanci e finanze all'unità Amministrazione generale, al fine di potenziare ulteriormente il principio della separazione delle funzioni e l'indipendenza del servizio; constata, inoltre, che il CdR ritiene di avere effettuato un numero soddisfacente di controlli ex-post nel 2006 e che tale Comitato ha chiesto a tutti i suoi servizi di verificare il 5% di tutti i fascicoli trattati nel 2007; esprime compiacimento per il fatto che il CdR abbia considerevolmente aumentato le risorse e le capacità nell'ambito del suo servizio di verifica finanziaria;

12.   ritiene fondamentale che i controlli effettuati, ad esempio, dagli ordinatori, dai verificatori e dai revisori siano sufficientemente rigorosi; sottolinea, in tale contesto, l'importanza di un numero sufficiente di controlli a campione in tutti i settori, oltre a quelli effettuati in quei settori strategici che presentano rischi più elevati;

13.   sottolinea l'osservazione formulata dalla Corte dei conti europea nel paragrafo 10. 23 della sua relazione annuale secondo la quale, nel quadro di una procedura di verifica ex post, l'amministrazione del Comitato ha constatato che, nel caso di una delegazione nazionale, gli importi rimborsati ai membri per le spese di viaggio (biglietti aerei) sulla base di fatture delle agenzie di viaggio scritte a mano, erano superiori, in media, dell"83% al prezzo fatturato dalla compagnia aerea per il biglietto utilizzato.

14.   constata che, a seguito di quanto sopra esposto, i servizi amministrativi del CdR hanno proceduto ad una vasta indagine in materia, che è stata completata nel luglio 2007 e i cui risultati non hanno dimostrato, secondo la Corte dei conti europea, che gli importi versati per le spese amministrative fossero giustificati;

15.   osserva, con soddisfazione, che il CdR ha deciso che ogni nuovo rimborso sia soggetto ad un determinato numero di condizioni ed ha sospeso tutti i rimborsi basati titoli di viaggio acquistati in conformità delle disposizioni precedenti; esprime compiacimento per il fatto che il CdR, a titolo di misura precauzionale, abbia informato OLAF in merito all'evoluzione delle verifiche ex-post e delle misure adottate dall'amministrazione del CdR;

16.   osserva che l'audit interno sui trasferimenti delle retribuzioni, completato nel 2006 e che comprendeva una revisione approfondita di tutti i trasferimenti esistenti, ha evidenziato carenze per quanto riguarda il principio di separazione delle funzioni in tale settore (funzione di iniziativa e verifica interna) e ha rivelato che una maggiore priorità avrebbe dovuto essere accordata all'ambiente di controllo tenuto conto dei relativi rischi; osserva, inoltre, che, nel febbraio 2007, è stato dato seguito delle raccomandazioni del revisore interno; esorta l'amministrazione del CdR a garantire una piena attuazione di tutte le raccomandazioni di audit;

17.   constata che un'indagine di OLAF ha evidenziato che otto trasferimenti non erano conformi alle condizioni statutarie ed ha raccomandato il rimborso delle somme eccessive percepite dai funzionari in questione; osserva, con soddisfazione, che tutti i rimborsi sono stati effettuati all'inizio del 2007; osserva, inoltre, che per quanto riguarda sei membri del personale, l'OLAF ha raccomandato l'apertura di procedimenti disciplinari ed ha trasmesso i fascicoli di cinque di loro alle autorità belghe;

18.   osserva che, a seguito di una richiesta formulata dalle autorità belghe, l'AIPN del CdR ha revocato l'immunità dei funzionari in questione in data 6 luglio 2007, al fine di permettere loro di essere interrogati dalle autorità; osserva, inoltre, che a tutt'oggi, i servizi amministrativi del CdR non hanno ricevuto alcuna informazione in relazione all'intenzione delle autorità belghe di dar seguito a tali casi;

19.   constata, con soddisfazione, che il Segretario generale del CdR ha deciso di aprire un'indagine amministrativa condotta da un ex Direttore generale aggiunto della Commissione; sottolinea che, in due dei cinque casi i cui fascicoli sono stati presentati alle autorità, l'AIPN del CdR ha deciso di avviare procedimenti disciplinari dinanzi al Consiglio di disciplina; è stato reso edotto che, ai sensi dello Statuto, una decisione finale può essere adottata solo previa sentenza definitiva del tribunale belga;

20.   osserva che, per quanto riguarda gli altri tre casi, l'autorità prenderà la sua decisione in merito all'avvio di procedure disciplinari non appena avrà ricevuto le necessarie informazioni quanto al seguito che le autorità belghe intendono dare a tali fascicoli; osserva, inoltre, che in un altro caso, relativamente al quale OLAF ha deciso di non trasmettere il fascicolo alle autorità belghe, l'AIPN ha stabilito, in conformità delle raccomandazioni contenute nell'indagine amministrativa, di rivolgere un avvertimento al funzionario interessato; ribadisce la sua richiesta affinché tutti i casi, in cui può essere dimostrata l'esistenza di un comportamento fraudolento, siano oggetto di misure rigorose;

21.   chiede al CdR di prevedere misure disciplinari proporzionate qualora l'esito delle cause condotte dinanzi ai tribunali competenti lo esiga;

22.   osserva, con soddisfazione, che il CdR non registra più problemi specifici in materia di assunzioni e che utilizza, nella sua quasi integralità, la quota negoziata con le altre istituzioni.

(1) GU L 78 del 15.3.2006.
(2) GU C 274 del 15.11.2007, pag. 1.
(3) GU C 273 del 15.11.2007, pag. 1.
(4) GU C 274 del 15.11.2007, pag. 130.
(5) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).
(6) GU L 78 del 15.3.2006.
(7) GU C 274 del 15.11.2007, pag. 1.
(8) GU C 273 del 15.11.2007, pag. 1.
(9) GU C 274 del 15.11.2007, pag. 130.
(10) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).


Discarico 2006: bilancio generale dell'UE, sezione VIII - Mediatore europeo
PDF 203kWORD 43k
Decisione
Risoluzione
1.Decisione del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2006, sezione VIII - Mediatore europeo (C6-0369/2007 – 2007/2036(DEC))
P6_TA(2008)0140A6-0092/2008

Il Parlamento europeo,

–   visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2006(1),

–   visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee relativi all'esercizio 2006 – Volume I (C6-0369/2007)(2),

–   vista la relazione annuale del Mediatore europeo riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2006, presentata all'autorità competente per il discarico,

–   viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2006 e le sue relazioni speciali, accompagnate dalle risposte delle istituzioni controllate(3),

–   vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE(4),

–   visti l'articolo 272, paragrafo 10, e gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(5), in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,

–   visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0092/2008),

1.   concede il discarico al Mediatore europeo per l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio 2006;

2.   esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti, al Mediatore europeo e al Garante europeo della protezione dei dati, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

2.Risoluzione del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2006, sezione VIII – Mediatore europeo (C6-0369/2007 – 2007/2036(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2006(6),

–   visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee relativi all'esercizio 2006 – Volume I (C6-0369/2007)(7),

–   vista la relazione annuale del Mediatore europeo riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2006, presentata all'autorità competente per il discarico,

–   viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2006 e le sue relazioni speciali, accompagnate dalle risposte delle istituzioni controllate(8),

–   vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE(9),

–   visti l'articolo 272, paragrafo 10, e gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(10), in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,

–   visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0092/2008),

1.   prende atto che nel 2006 il Mediatore europeo (il Mediatore) aveva a disposizione stanziamenti d'impegno per un importo complessivo di 7 682 538 EUR (2005: 7 224 554 EUR), con un tasso di esecuzione dell'88,13%, che risulta inferiore alla media delle altre istituzioni;

2.   prende atto che il rendiconto finanziario del Mediatore per l'esercizio 2006 indica un risultato economico negativo per l'anno in questione (1 214 375 EUR) e un importo complessivo identico per le attività e le passività (2 308 799 EUR);

3.   osserva che, nel periodo tra il 2003 e il 2006, gli stanziamenti d'impegno sono costantemente aumentati, passando da 4  438 653 a 7 682 538 EUR (+73%), che i posti sono passati da 31 a 57 unità (+84%), le denuncie da 2 436 a 3 830 (+57%) e le indagini avviate da 253 a 258 (+2%);

4.   fa presente che la Corte dei conti europea ha indicato nella sua relazione annuale che l'audit espletato non aveva dato adito ad osservazioni per quanto concerne il Mediatore;

5.   rileva che l'Ufficio del Mediatore si è assunto la piena responsabilità per la gestione del suo personale a decorrere da gennaio 2006; in tale contesto ricorda che, secondo la relazione di revisione contabile interna n. 06/04 all'Istituzione, l'audit effettuato per valutare l'adeguatezza delle procedure di gestione e di controllo per la determinazione dei diritti individuali dei membri del personale "pur non avendo individuato settori che presentano rischi significativi in relazione alle procedure di gestione e di controllo, ha confermato che l'Istituzione dovrebbe risolvere un certo numero di problemi specifici";

6.   prende atto dell'informazione fornita dall'ordinatore delegato principale nella relazione d'attività 2006 sul fatto che l'autovalutazione dell'efficienza del quadro di controllo interno dei servizi del Mediatore era stata effettuata nuovamente all'inizio del 2007 e che la situazione globale che ne è emersa indicava un livello complessivamente soddisfacente per quanto concerne l'applicazione delle norme di controllo interno (85% contro il 76% nel 2004); ma sottolinea altresì che in alcuni settori (individuazione di funzioni sensibili) sono risultati necessari miglioramenti nel livello di efficienza; incoraggia il Mediatore ad adoperarsi per migliorare ulteriormente l'efficienza del quadro di controllo interno della sua istituzione;

7.   rileva con soddisfazione che il nuovo accordo quadro di cooperazione di durata illimitata concluso dal Mediatore e dal Parlamento per la messa a disposizione di alcuni servizi amministrativi, compresi edifici, tecnologie dell'informazione (IT), comunicazioni, servizio giuridico, servizi medici, formazione, traduzione e interpretazione, che era stato negoziato nel 2005, è stato firmato nel 2006 ed è entrato in vigore il 1° aprile 2006; rileva altresì che il Mediatore considera questo nuovo accordo pienamente soddisfacente;

8.   accoglie con favore la nomina, il 1° agosto 2006, del primo Segretario generale del Mediatore;

9.   prende atto con preoccupazione del fatto che dalla relazione annuale del Mediatore emerge che nel 2006 la sua istituzione ha avuto difficoltà per quanto concerne le assunzioni, soprattutto di avvocati qualificati, a causa delle due successive fasi di allargamento (finalizzazione delle assunzioni da parte degli Stati membri che hanno aderito nel 2004 e preparazione delle assunzioni per il 2007), del ricambio del personale e della difficoltà di attrarre e trattenere candidati a Strasburgo con contratti temporanei; osserva che il Mediatore si aspetta minori difficoltà nell'assunzione di personale nei prossimi anni;

10.   accoglie con favore l'adozione, in data 14 dicembre 2007, di una decisione del Mediatore sulla dichiarazione annuale dei suoi interessi; rileva con soddisfazione che tale dichiarazione è pubblicata sul sito web del Mediatore;

11.   si compiace della disponibilità del Mediatore ad aderire all'Accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)(11) applicando il sistema istituito dal regolamento (CE) n. 1073/1999(12); si compiace del fatto che il Mediatore abbia invitato l'OLAF, con lettera in data 9 gennaio 2008, ad illustrare il suo punto di vista sull'utilità e le modalità di una possibile adesione del Mediatore a tale accordo.

(1) GU L 78 del 15.3.2006.
(2) GU C 274 del 15.11.2007, pag. 1.
(3) GU C 273 del 15.11.2007, pag. 1.
(4) GU C 274 del 15.11.2007, pag. 130.
(5) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).
(6) GU L 78 del 15.3.2006.
(7) GU C 274 del 15.11.2007, pag. 1
(8) GU C 273 del 15.11.2007, pag. 1.
(9) GU C 274 del 15.11.2007, pag. 130.
(10) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).
(11) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.
(12) Regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1).


Discarico 2006: bilancio generale UE, sezione IX - Garante europeo della protezione dei dati
PDF 203kWORD 46k
Decisione
Risoluzione
1.Decisione del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 sul discarico relativo all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2006, sezione IX - Garante europeo della protezione dei dati (C6-0370/2007 – 2007/2044(DEC))
P6_TA(2008)0141A6-0094/2008

Il Parlamento europeo,

–   visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2006(1),

–   visti i conti annuali delle Comunità europee per l'esercizio finanziario 2006 – Volume I (C6-0370/2007)(2),

–   vista la relazione annuale all'autorità di bilancio del Garante europeo per la protezione dei dati sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2006,

–   vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2006 nonché le relazioni speciali della Corte dei conti, unitamente alle risposte delle istituzioni controllate(3),

–   vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti e la legittimità e regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE(4),

–   visti gli articoli 272, paragrafo 10, 274, 275 e 276 del trattato CE,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(5), e in particolare gli articoli 145, 146 e 147,

–   visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0094/2008),

1.   concede il discarico al Garante europeo per la protezione dei dati per l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio 2006;

2.   esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che la accompagna al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti, al Mediatore europeo e al Garante europeo della protezione dei dati, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (serie L).

2.Risoluzione del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2006, sezione IX – Garante europeo per la protezione dei dati (C6-0370/2007 – 2007/2044(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2006(6),

–   visti i conti annuali delle Comunità europee per l'esercizio finanziario 2006 – Volume I (C6-0370/2007)(7),

–   vista la relazione annuale all'autorità di bilancio del Garante europeo per la protezione dei dati sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2006,

–   vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2006 nonché le relazioni speciali della Corte dei conti, unitamente alle risposte delle istituzioni controllate(8),

–   vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti e la legittimità e regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE(9),

–   visti gli articoli 272, paragrafo 10, 274, 275 e 276 del trattato CE,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(10), e in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,

–   visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0094/2008),

1.   prende atto che nel 2006 il Garante europeo per la protezione dei dati (GEPD) disponeva di stanziamenti di impegno pari a un totale di 4 138 378 EUR (2005: 2 840 733 EUR) con un tasso di utilizzo del 93,3%;

2.   prende atto che la relazione contabile sul Garante europeo per la protezione dei dati effettuata dalla Corte dei conti non ha dato adito a osservazioni materiali per quanto riguarda il GEPD; prende atto che in seguito all'introduzione della contabilità per competenza a partire del 1° gennaio 2005 il rendiconto finanziario del GEDP per il 2006 evidenzia un risultato economico negativo (di 1 402 513 EUR) e totali identici di attività e passività (23 517 EUR);

3.   prende atto che il 7 dicembre 2006 l'accordo di cooperazione amministrativa tra i Segretari generali della Commissione, del Parlamento e del Consiglio, firmato assieme al GEPD, è stato rinnovato per altri tre anni a decorrere dal 16 gennaio 2007;

4.   prende atto che, sulla base del suddetto accordo di cooperazione, la gestione amministrativa di tutte le missioni del GEPD è garantita dall'Ufficio Liquidazione e Pagamenti della Commissione e che le stesse norme interne si applicano al rimborso delle spese di soggiorno sostenute in missione per le sue due categorie, membri e personale;

5.   rileva con soddisfazione che i processi di verifiche preliminari ex post e di formulazione di pareri definitivi da parte del GEPD stanno andando avanti positivamente e che il termine della primavera 2007 imposto dal GEPD ha spinto le istituzioni e gli organismi ad accrescere i loro sforzi per assolvere i loro obblighi in materia di notifica;

6.   prende atto che con decisione del 7 novembre 2006 del GEDP ha deciso di istituire una struttura interna di controllo consona alle sue attività e requisiti;

7.   plaude alla pubblicazione da parte del GEPD e del garante aggiunto, ogni anno, di una dichiarazione dei loro interessi economici e finanziari in un formato simile a quello compilato annualmente dai deputati al Parlamento europeo, contenente informazioni pertinenti su aspetti quali le attività professionali e gli impieghi o attività remunerate dichiarabili;

8.   si congratula con il GEPD per la sua decisione del 12 settembre 2007 di aderire all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)(11) nell'applicare il regime istituito mediante regolamento (CE) n. 1073/1999(12).

(1) GU L 78 del 15.3.2006.
(2) GU C 274 del 15.11.2007, pag. 1.
(3) GU C 273 del 15.11.2007, pag. 1.
(4) GU C 274 del 15.11.2007, pag. 130.
(5) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).
(6) GU L 78 del 15.3.2006.
(7) GU C 274 del 15.11.2007, pag. 1.
(8) GU C 273 del 15.11.2007, pag. 1.
(9) GU C 274 del 15.11.2007, pag. 130.
(10) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).
(11) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.
(12) Regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1).


Discarico 2006: Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro
PDF 243kWORD 73k
Decisione
Decisione
Risoluzione
1.Decisione del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 sul discarico per l'esecuzione del bilancio della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2006 (C6-0372/2007 – 2007/2047(DEC))
P6_TA(2008)0142A6-0111/2008

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2006(1),

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2006, accompagnata dalle risposte della Fondazione(2),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(3), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975, concernente l'istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro(4), in particolare l'articolo 16,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(5), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0111/2008),

1.   concede il discarico al direttore della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esecuzione del bilancio della Fondazione per l'esercizio 2006;

2.   esprime le proprie osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

2.Decisione del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 sulla chiusura dei conti della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2006 (C6-0372/2007 – 2007/2047(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2006(6),

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2006, accompagnata dalle risposte della Fondazione(7),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2008 (5843/2008 – C6–0084/2008),

–   visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(8), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975, relativo all'istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro(9), in particolare l'articolo 16,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(10), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0111/2008),

1.   constata che i conti annuali definitivi della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro sono allegati alla relazione della Corte dei conti;

2.   approva la chiusura dei conti della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2006;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

3.Risoluzione del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2006 (C6-0372/2007 – 2007/2047(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2006(11),

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2006, accompagnata dalle risposte della Fondazione(12),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(13), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975, concernente l'istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro(14), in particolare l'articolo 16,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(15), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0111/2008),

A.   considerando che la Corte dei conti ha dichiarato, con ragionevole certezza, che i conti annuali relativi all'esercizio finanziario 2006 sono affidabili e che le operazioni sottostanti sono legittime e regolari,

B.   considerando che il 24 aprile 2007 il Parlamento europeo ha concesso il discarico al direttore della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per quanto riguarda l'esecuzione del bilancio della Fondazione per l'esercizio 2005(16) e che, nella propria risoluzione che accompagna la decisione sul discarico, ha tra l'altro:

   - invita la Fondazione a prestare maggiore attenzione al tasso degli stanziamenti riportati nel 2005 nell'ambito degli impegni per spese amministrative (Titolo II) e attività operative (Titolo III), che rimangono elevati, rispettivamente al 37% e 44%;
   - invita la Fondazione a presentare un programma di lavoro che esprima il suo contributo in termini operativi e misurabili;
   - esprime preoccupazione per il fatto che nel 2005 non sia stato elaborato alcun documento esaustivo che analizzi i rischi derivanti dagli aspetti finanziari e operativi delle attività della Fondazione, né siano state convalidate le procedure introdotte dagli ordinatori per garantire l'accuratezza e la completezza delle informazioni finanziarie trasmesse al contabile, con l'eccezione degli aspetti relativi al trattamento dei dati;

Osservazioni generali riguardanti questioni orizzontali delle agenzie UE e pertanto rilevanti per la procedura di discarico di ogni singola agenzia

1.   nota che i bilanci delle 24 agenzie e degli altri organismi satelliti sottoposti alla revisione contabile della Corte dei conti ammontano complessivamente a 1 080,5 milioni EUR nel 2006 (il bilancio più elevato è quello dell'Agenzia europea per la ricostruzione con 271 milioni EUR e il più basso quello dell'Accademia europea di polizia (CEPOL) con 5 milioni EUR);

2.   rileva che fra gli organismi esterni UE soggetti a revisione e discarico figurano ora non soltanto le agenzie di regolamentazione tradizionali ma anche le agenzie esecutive costituite per dare attuazione a programmi specifici; a questi organismi si aggiungeranno nel prossimo futuro le imprese comuni costituite sotto forma di partnariato pubblico-privato (iniziative tecnologiche comuni);

3.   osserva, per quanto riguarda il Parlamento, che il numero delle agenzie soggette alla procedura di discarico, ha subito la seguente evoluzione: esercizio finanziario 2000: 8; 2001: 10; 2002: 11; 2003: 14; 2004: 14; 2005: 16; 2006: 20 agenzie di regolamentazione e 2 agenzie esecutive (senza considerare le 2 agenzie soggette a revisione da parte della Corte dei conti ma a procedura di discarico interna);

4.   conclude pertanto che il processo di revisione/discarico è divenuto macchinoso e sproporzionato rispetto alle dimensioni relative dei bilanci delle agenzie/organismi satelliti; incarica la sua commissione competente di metter mano a una profonda revisione del processo di discarico per le agenzie e gli organismi satelliti, allo scopo di elaborare un approccio più semplice e razionale che tenga conto del numero sempre crescente di organismi, per ognuno dei quali occorrerà negli anni futuri una relazione di discarico distinta;

Considerazioni di fondo

5.   chiede che la Commissione, prima di procedere alla creazione di una nuova agenzia o alla riforma di un'agenzia esistente, fornisca spiegazioni chiare in merito ai seguenti elementi: tipo di agenzia, sue finalità, struttura della gestione interna, prodotti, servizi, procedure principali, categorie destinatarie, parti interessate e clienti dell'agenzia, relazioni formali con i soggetti esterni, responsabilità in materia di bilancio, pianificazione finanziaria, politica del personale e politica in materia di assunzioni;

6.   chiede che ogni agenzia sia governata da un accordo di rendimento annuale elaborato dall'agenzia stessa e dalla DG responsabile e che dovrà riportare gli obiettivi principali per l'anno successivo, un quadro finanziario e chiari indicatori di efficienza;

7.   chiede che l'efficienza delle agenzie sia sottoposta a una revisione contabile regolare (e su base ad hoc) da parte della Corte dei conti o di altro revisore indipendente; ritiene che tale revisione non debba limitarsi agli aspetti tradizionali della gestione finanziaria e al corretto uso del pubblico denaro, ma debba anche coprire l'efficacia ed efficienza amministrativa con una valutazione della gestione finanziaria di ciascuna agenzia;

8.   è del parere, nel caso delle agenzie che continuano a sovrastimare le rispettive esigenze di bilancio, che occorra procedere a un abbattimento tecnico sulla base dei posti vacanti; ritiene che tale misura porterà a lungo termine a una riduzione delle dotazioni per le agenzie e a una conseguente diminuzione dei costi amministrativi;

9.   prende atto dei rilievi mossi a un certo numero di agenzie per il mancato rispetto delle norme sugli appalti pubblici, del regolamento finanziario, dello statuto del personale ecc. e richiama l'attenzione sulla gravità del problema; ritiene che ciò sia principalmente dovuto al fatto che la maggior parte delle normative e il regolamento finanziario sono concepiti per le istituzioni più grandi e che la maggior parte delle piccole agenzie non raggiungono la massa critica per poter soddisfare tali requisiti normativi; invita pertanto la Commissione a cercare una soluzione rapida che assicuri maggiore efficienza, ad esempio raggruppando le funzioni amministrative di più istituzioni per raggiungere la massa critica necessaria (tenendo conto della necessità di apportare modifiche ai regolamenti di base delle agenzie e al loro regime di autonomia finanziaria), oppure elaborando urgentemente per le agenzie norme specifiche (soprattutto di attuazione) che consentano loro di essere pienamente in regola con le disposizioni;

10.   insiste affinché la Commissione, in sede di redazione del progetto preliminare di bilancio, prenda in considerazione i risultati dell'esecuzione finanziaria delle singole agenzie negli anni precedenti, in particolare nell'anno n-1, e proceda su tale base a una revisione della dotazione richiesta da ciascuna agenzia; invita la sua commissione competente a rispettare detta revisione e, qualora la Commissione non abbia preso iniziative in tal senso, a provvedere essa stessa a riportare il bilancio in questione a un livello realistico che corrisponda alla capacità di assorbimento e di esecuzione dell'agenzia in questione;

11.   rammenta la sua decisione sul discarico per l'esercizio finanziario 2005, in cui invitava la Commissione a presentare ogni cinque anni uno studio sul valore aggiunto apportato da ogni agenzia in attività; nel caso in cui la valutazione del valore aggiunto di un'agenzia risultasse negativo, invita tutte le istituzioni interessate ad adottare le opportune misure, ridefinendo il mandato dell'agenzia in questione o procedendo alla sua chiusura; nota che nel 2007 la Commissione non ha intrapreso alcuna analisi valutativa di questo tipo; insiste sulla necessità che la Commissione presenti almeno cinque analisi valutative anteriormente alla decisione sul discarico per l'esercizio finanziario 2007, iniziando dalle agenzie di più vecchia data;

12.   ritiene che le raccomandazioni della Corte dei conti dovrebbero essere immediatamente attuate e che il livello di sovvenzioni erogate alle agenzie dovrebbe essere conforme all'effettivo fabbisogno di liquidità delle stesse; è inoltre dell'avviso che le modifiche al regolamento finanziario generale dovrebbero essere incorporate nel regolamento finanziario quadro delle agenzie e nei loro vari regolamenti finanziari specifici;

Presentazione dei dati di resoconto

13.   nota che le agenzie non adottano un approccio uniforme quanto alla presentazione delle proprie attività per l'esercizio finanziario considerato, dei propri conti e delle proprie relazioni sulla gestione finanziaria e di bilancio e neppure nei confronti della questione se il direttore dell'agenzia debba emettere una dichiarazione di affidabilità; osserva che non tutte le agenzie distinguono chiaramente fra a) presentazione delle attività dell'agenzia al pubblico e b) relazione tecnica sulla gestione finanziaria e di bilancio;

14.   nota che, se le istruzioni di servizio della Commissione per la preparazione delle relazioni di attività non richiedono esplicitamente che l'agenzia emetta una dichiarazione di affidabilità, molti direttori vi hanno comunque provveduto per il 2006, in un caso particolare formulando un'importante riserva;

15.   rammenta il paragrafo 23 della sua risoluzione del 12 aprile 2005(17) in cui si invitano i direttori delle agenzie ad allegare in futuro alla loro relazione annuale d'attività, presentata insieme alle informazioni finanziarie e gestionali, una dichiarazione di affidabilità riguardante la legittimità e la regolarità delle operazioni, analoga alle dichiarazioni firmate dai direttori generali della Commissione;

16.   chiede alla Commissione di modificare di conseguenza le sue istruzioni di servizio per le agenzie;

17.   propone inoltre che la Commissione cooperi con le agenzie per giungere a un modello armonizzato applicabile a tutte le agenzie ed organismi satelliti, che distingua chiaramente fra:

   - la relazione annuale destinata al grande pubblico sulle attività dell'organismo, le sue operazioni e i risultati raggiunti;
   - i rendiconti di esercizio e la relazione sull'esecuzione del bilancio;
   - la relazione di attività, sul modello di quelle predisposte dai direttori generali della Commissione;
   - la dichiarazione di affidabilità sottoscritta dal direttore dell'organismo, corredata di eventuali osservazioni o riserve sulle quali giudica opportuno richiamare l'attenzione dell'autorità di discarico;

Risultati generali dell'analisi della Corte dei conti

18.   nota la conclusione della Corte (Relazione annuale, paragrafo 10.29(18)) secondo cui le sovvenzioni a carico del bilancio comunitario erogate dalla Commissione alle agenzie non sono basate su stime sufficientemente motivate del fabbisogno di liquidità delle agenzie, e che questo aspetto, unitamente al volume dei riporti, fa sì che esse detengano saldi di cassa considerevoli; nota inoltre che la Corte raccomanda che il livello di sovvenzioni erogate alle agenzie sia conforme all'effettivo fabbisogno di liquidità delle stesse;

19.   nota che a fine 2006 14 agenzie non avevano ancora applicato concretamente il sistema di contabilità ABAC (Relazione annuale, nota al paragrafo 10.31);

20.   nota l'osservazione della Corte (Relazione annuale, paragrafo 1.25) secondo cui alcune agenzie hanno contabilizzato gli oneri connessi alle ferie non godute; rileva che la Corte dei conti ha emesso dichiarazioni di affidabilità con riserve per tre agenzie (Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP), CEPOL e Agenzia ferroviaria europea) relativamente all'esercizio finanziario 2006 (2005: CEDEFOP, Autorità europea per la scurezza alimentare, Agenzia europea per la ricostruzione);

Revisione interna

21.   rammenta che, a norma dell'articolo 185, paragrafo 3, del regolamento finanziario, il revisore interno della Commissione è anche il revisore interno delle agenzie di regolamentazione che percepiscono sovvenzioni a carico del bilancio dell'Unione europea; rileva che il revisore interno riferisce al consiglio di amministrazione e al direttore di ciascuna agenzia;

22.   richiama l'attenzione sulla riserva formulata nella relazione di attività per il 2006 del revisore interno, che così recita:"

Il revisore interno della Commissione non è in grado di assolvere correttamente le funzioni di revisore interno degli organismi comunitari attribuitegli dall'articolo 185 del regolamento finanziario, a causa delle carenti risorse di personale.

"

23.   nota peraltro l'osservazione del revisore interno nella sua relazione di attività per il 2006 secondo cui a partire dal 2007, con le risorse di personale supplementari concesse dalla Commissione all'Internal Audit Service (IAS), tutte le agenzie di regolamentazione in attività saranno soggette alla procedura di revisione interna su base annuale;

24.   nota il crescente numero delle agenzie di regolamentazione ed esecutive e delle imprese comuni soggette a revisione dell'IAS ai sensi dell'articolo 185 del regolamento finanziario; invita la Commissione ad informare le sue commissioni competenti circa l'adeguatezza della risorse di personale a disposizione dell'IAS per condurre una revisione contabile annuale di tutti questi organismi negli anni a venire;

25.   osserva che l'articolo 72, paragrafo 5 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 dispone che ogni agenzia trasmetta ogni anno all'autorità di discarico e alla Commissione una relazione elaborata dal suo direttore che sintetizzi il numero e il tipo dei controlli interni effettuati dal revisore interno, le raccomandazioni formulate e il seguito dato a tali raccomandazioni; invita le agenzie ad indicare se ciò sia stato fatto e, in caso affermativo, in che modo;

26.   prende atto, in merito alle capacità di revisione interna soprattutto per quanto riguarda le agenzie di minori dimensioni, di una proposta formulata il 14 settembre 2006 dal revisore interno dinanzi alla commissione competente del Parlamento, in base alla quale le agenzie più piccole dovrebbero essere autorizzate a commissionare servizi di revisione interna al settore privato;

Valutazione delle agenzie

27.   rammenta la dichiarazione congiunta del Parlamento, del Consiglio e della Commissione(19) negoziata in occasione della conciliazione prima del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2007 dedicato al bilancio, in cui si chiede i) un elenco delle agenzie sulle quali la Commissione intende operare una valutazione e ii) un elenco delle agenzie già sottoposte a valutazione, unitamente a una sintesi delle principali risultanze;

Procedure disciplinari

28.   nota che, per le loro dimensioni, determinate agenzie trovano arduo costituire appositi consigli di disciplina composti da membri del personale inquadrati nel grado richiesto e che l'Investigation and Disciplinary Office (IDOC) della Commissione non è competente per le agenzie; invita le agenzie a considerare l'istituzione di un consiglio di disciplina inter-agenzie;

Progetto di accordo interistituzionale

29.   rammenta il progetto di accordo interistituzionale relativo all'inquadramento delle agenzie europee di regolazione presentato dalla Commissione (COM(2005)0059), che era inteso a creare un quadro orizzontale per la creazione, la struttura, l'attività, la valutazione e il controllo delle agenzie europee di regolazione; nota che il progetto di accordo è un'utile iniziativa nel quadro degli sforzi volti a razionalizzare la costituzione e l'attività delle agenzie; nota l'affermazione contenuta nella relazione di sintesi della Commissione per il 2006 (punto 3.1, COM(2007)0274), secondo cui, malgrado gli scarsi progressi registratisi dopo la pubblicazione del progetto, il dibattito sui contenuti dello stesso è stato rilanciato in sede di Consiglio alla fine del 2006; si rammarica che non sia stato possibile compiere ulteriori progressi verso l'adozione;

30.   plaude pertanto all'impegno della Commissione di pubblicare nel corso del 2008 una comunicazione sul futuro delle agenzie di regolamentazione;

Agenzie finanziariamente autonome

31.   rammenta che per le due agenzie finanziariamente autonome il discarico al direttore è concesso dal consiglio di amministrazione; nota che entrambe registrano consistenti eccedenze a titolo di proventi da contributi accumulate dagli esercizi precedenti:

   Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno – Giacenze liquide ed equivalenti: 281 milioni EUR(20);
   Ufficio comunitario delle varietà vegetali – Giacenze liquide ed equivalenti: 18 milioni EUR(21);

Osservazioni specifiche

32.   rileva che per l'esercizio finanziario 2006 la Corte dei conti ha nuovamente constatato un elevato tasso di riporti (43% per le spese amministrative (Titolo II) e 45% per quanto riguarda le spese operative (Titolo III));

33.   richiama l'attenzione sul fatto che, sebbene la Corte dei conti abbia certificato che nel corso dell'esercizio finanziario 2006 la Fondazione ha rispettato in tutti i loro elementi essenziali le disposizioni relative all'affidabilità, si sono comunque registrate diverse inosservanze, segnatamente per quanto concerne la regola dell'annualità di bilancio, l'aggiudicazione di due appalti, l'iscrizione nel bilancio 2006 di importi destinati a essere erogati integralmente nel 2007 e il mancato rispetto dei criteri di selezione dei funzionari, il che fa sorgere il sospetto che nel corso della procedura non siano state garantite la trasparenza e la non discriminazione;

34.   prende atto della critica espressa dalla Corte secondo cui, in relazione alle procedure di assunzione, i criteri di selezione non sono stati stabiliti dalle commissioni di selezione all'inizio della procedura né sono stati definiti conformemente all'avviso di posto vacante, nonché della risposta della Fondazione secondo la quale tutti gli avvisi di posto vacante indicano chiaramente se il superamento di test è una condizione preliminare per il successo al concorso;

35.   osserva che il bilancio della Fondazione include anche terreni e immobili per un valore di 1,8 milioni EUR (anche se il costo di costruzione nel 1992 era pari a 7,2 milioni EUR) ed un'eccedenza accumulata di 4,09 milioni EUR;

36.   rileva che dalla relazione annuale della Fondazione per il 2006 si evince che nel 2006 la Fondazione ha istituito un sistema di gestione di progetti per migliorare l'efficienza organizzativa attraverso una maggiore trasparenza e un migliore coordinamento nell'utilizzo delle risorse, e che è stato applicato altresì un sistema di monitoraggio dei risultati per migliorare ulteriormente l'efficienza; inoltre, è stato ampliato il sistema di appalti per garantire maggiore flessibilità;

37.   rileva inoltre che, nel 2006, la Fondazione ha avviato una valutazione ex post del programma di lavoro 2001-2004, unitamente ad una valutazione provvisoria di alcuni aspetti delle proprie attività in corso, al fine di stabilire l'impatto, il valore aggiunto e l'efficacia dell'organizzazione; chiede di essere informato in merito ai risultati di tale valutazione.

(1) GU C 261 del 31.10.2007, pag. 60.
(2) GU C 309, del 19.12.2007, pag. 116.
(3) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).
(4) GU L 139 del 30.5.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1111/2005 (GU L 184 del 15.7.2005, pag. 1).
(5) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(6) GU C 261 del 31.10.2007, pag. 60.
(7) GU C 309, del 19.12.2007, pag. 116.
(8) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).
(9) GU L 139 del 30.5.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1111/2005 (GU L 184 del 15.7.2005, pag. 1).
(10) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(11) GU C 261 del 31.10.2007, pag. 60.
(12) GU C 309, del 19.12.2007, pag. 116.
(13) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).
(14) GU L 139 del 30.5.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1111/2005 (GU L 184 del 15.7.2005, pag. 1).
(15) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(16) GU L 187 del 15.7.2008, pag. 85.
(17) Risoluzione del Parlamento europeo contenente le osservazioni che accompagnano la decisione sul discarico da concedere al direttore della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio finanziario 2003 (GU L 196 del 27.7.2005, pag. 75).
(18) GU C 273 del 15.11.2007, pag. 1.
(19) Documento del Consiglio DS 605/1/07 Rev1.
(20) Fonte: Relazione sui conti annuali dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno per l'esercizio 2006 accompagnata dalle risposte dell'Ufficio (GU C 309 del 19.12.2007, pag. 141).
(21) Fonte: Relazione sui conti annuali dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali per l'esercizio 2006 accompagnata dalle risposte dell'Ufficio (GU C 309 del 19.12.2007, pag. 135).


Discarico 2006: Fondazione europea per la formazione
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Decisione
Decisione
Risoluzione
1.Decisione del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 sul discarico per l'esecuzione del bilancio della Fondazione europea per la formazione professionale per l'esercizio 2006 (C6-0381/2007 – 2007/2056(DEC))
P6_TA(2008)0143A6-0114/2008

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi della Fondazione europea per la formazione professionale relativi all'esercizio 2006(1),

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali della Fondazione europea per la formazione professionale relativi all'esercizio 2006, accompagnata dalle risposte della Fondazione(2),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(3), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CEE) n. 1360/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale(4), in particolare l'articolo 11,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(5), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0114/2008),

1.   concede il discarico al direttore della Fondazione europea per la formazione professionale per l'esecuzione del bilancio della Fondazione per l'esercizio 2006;

2.   esprime le proprie osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore della Fondazione europea per la formazione professionale, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

2.Decisione del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 sulla chiusura dei conti della Fondazione europea per la formazione professionale per l'esercizio 2006 (C6-0381/2007 – 2007/2056(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi della Fondazione europea per la formazione professionale relativi all'esercizio 2006(6),

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali della Fondazione europea per la formazione professionale relativi all'esercizio 2006, accompagnata dalle risposte della Fondazione(7),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(8), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CEE) n. 1360/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale(9), in particolare l'articolo 11,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(10), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0114/2008),

1.   constata che i conti annuali definitivi della Fondazione europea per la formazione professionale sono allegati alla relazione della Corte dei conti;

2.   approva la chiusura dei conti della Fondazione europea per la formazione professionale per l'esercizio 2006;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore della Fondazione europea per la formazione, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

3.Risoluzione del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio della Fondazione europea per la formazione professionale per l'esercizio 2006 (C6-0381/2007 – 2007/2056(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi della Fondazione europea per la formazione relativi all'esercizio 2006(11),

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali della Fondazione europea per la formazione professionale relativi all'esercizio 2006, accompagnata dalle risposte della Fondazione(12),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(13), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CEE) n. 1360/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale(14), in particolare l'articolo 11,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(15), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0114/2008),

A.   considerando che la Corte dei conti ha dichiarato, con ragionevole certezza, che i conti annuali relativi all'esercizio finanziario 2006 sono affidabili e che le operazioni sottostanti sono legittime e regolari,

B.   considerando che il 24 aprile 2007 il Parlamento europeo ha concesso il discarico al direttore della Fondazione europea per la formazione professionale per quanto riguarda l'esecuzione del bilancio della Fondazione per l'esercizio 2005(16) e che, nella risoluzione che accompagna la decisione sul discarico, tra l'altro

   richiama l'attenzione della Fondazione sul tasso elevato (oltre il 40%) di riporti di stanziamenti per attività operative e invitato la Fondazione a migliorare la sua programmazione;
   critica il fatto che nell'esercizio precedente e in contrasto con il proprio regolamento finanziario la Fondazione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale soltanto un riepilogo del proprio bilancio;
   deplora il fatto che la Fondazione non ha ancora completato l'introduzione del proprio sistema interno di controllo e che alla fine del 2005 non erano disponibili analisi dei rischi operativi e controlli a posteriori e nel contempo il contabile non aveva ancora convalidato i dati contabili e i sistemi di inventario,

Osservazioni generali riguardanti questioni orizzontali delle agenzie UE e pertanto rilevanti per la procedura di discarico di ogni singola agenzia

1.   nota che i bilanci delle 24 agenzie e degli altri organismi satelliti sottoposti alla revisione contabile della Corte dei conti ammontano complessivamente a 1 080,5 milioni EUR nel 2006 (il bilancio più elevato è quello dell'Agenzia europea per la ricostruzione con 271 milioni EUR e il più basso quello dell'Accademia europea di polizia (CEPOL) con 5 milioni EUR);

2.   rileva che fra gli organismi esterni UE soggetti a revisione e discarico figurano ora non soltanto le agenzie di regolamentazione tradizionali ma anche le agenzie esecutive costituite per dare attuazione a programmi specifici; a questi organismi si aggiungeranno nel prossimo futuro le imprese comuni costituite sotto forma di partnariato pubblico-privato (iniziative tecnologiche comuni);

3.   osserva, per quanto riguarda il Parlamento, che il numero delle agenzie soggette alla procedura di discarico, ha subito la seguente evoluzione: esercizio finanziario 2000: 8; 2001: 10; 2002: 11; 2003: 14; 2004: 14; 2005: 16; 2006: 20 agenzie di regolamentazione e 2 agenzie esecutive (senza considerare le 2 agenzie soggette a revisione da parte della Corte dei conti ma a procedura di discarico interna);

4.   conclude pertanto che il processo di revisione/discarico è divenuto macchinoso e sproporzionato rispetto alle dimensioni relative dei bilanci delle agenzie/organismi satelliti; incarica la sua commissione competente di metter mano a una profonda revisione del processo di discarico per le agenzie e gli organismi satelliti, allo scopo di elaborare un approccio più semplice e razionale che tenga conto del numero sempre crescente di organismi, per ognuno dei quali occorrerà negli anni futuri una relazione di discarico distinta;

Considerazioni di fondo

5.   chiede che la Commissione, prima di procedere alla creazione di una nuova agenzia o alla riforma di un'agenzia esistente, fornisca spiegazioni chiare in merito ai seguenti elementi: tipo di agenzia, sue finalità, struttura della gestione interna, prodotti, servizi, procedure principali, categorie destinatarie, parti interessate e clienti dell'agenzia, relazioni formali con i soggetti esterni, responsabilità in materia di bilancio, pianificazione finanziaria, politica del personale e politica in materia di assunzioni;

6.   chiede che ogni agenzia sia governata da un accordo di rendimento annuale elaborato dall'agenzia stessa e dalla DG responsabile e che dovrà riportare gli obiettivi principali per l'anno successivo, un quadro finanziario e chiari indicatori di efficienza;

7.   chiede che l'efficienza delle agenzie sia sottoposta a una revisione contabile regolare (e su base ad hoc) da parte della Corte dei conti o di altro revisore indipendente; ritiene che tale revisione non debba limitarsi agli aspetti tradizionali della gestione finanziaria e al corretto uso del pubblico denaro, ma debba anche coprire l'efficacia ed efficienza amministrativa con una valutazione della gestione finanziaria di ciascuna agenzia;

8.   è del parere, nel caso delle agenzie che continuano a sovrastimare le rispettive esigenze di bilancio, che occorra procedere a un abbattimento tecnico sulla base dei posti vacanti; ritiene che tale misura porterà a lungo termine a una riduzione delle dotazioni per le agenzie e a una conseguente diminuzione dei costi amministrativi;

9.   prende atto dei rilievi mossi a un certo numero di agenzie per il mancato rispetto delle norme sugli appalti pubblici, del regolamento finanziario, dello statuto del personale ecc. e richiama l'attenzione sulla gravità del problema; ritiene che ciò sia principalmente dovuto al fatto che la maggior parte delle normative e il regolamento finanziario sono concepiti per le istituzioni più grandi e che la maggior parte delle piccole agenzie non raggiungono la massa critica per poter soddisfare tali requisiti normativi; invita pertanto la Commissione a cercare una soluzione rapida che assicuri maggiore efficienza, ad esempio raggruppando le funzioni amministrative di più istituzioni per raggiungere la massa critica necessaria (tenendo conto della necessità di apportare modifiche ai regolamenti di base delle agenzie e al loro regime di autonomia finanziaria), oppure elaborando urgentemente per le agenzie norme specifiche (soprattutto di attuazione) che consentano loro di essere pienamente in regola con le disposizioni;

10.   insiste affinché la Commissione, in sede di redazione del progetto preliminare di bilancio, prenda in considerazione i risultati dell'esecuzione finanziaria delle singole agenzie negli anni precedenti, in particolare nell'anno n-1, e proceda su tale base a una revisione della dotazione richiesta da ciascuna agenzia; invita la sua commissione competente a rispettare detta revisione e, qualora la Commissione non abbia preso iniziative in tal senso, a provvedere essa stessa a riportare il bilancio in questione a un livello realistico che corrisponda alla capacità di assorbimento e di esecuzione dell'agenzia in questione;

11.   rammenta la sua decisione sul discarico per l'esercizio finanziario 2005, in cui invitava la Commissione a presentare ogni cinque anni uno studio sul valore aggiunto apportato da ogni agenzia in attività; nel caso in cui la valutazione del valore aggiunto di un'agenzia risultasse negativo, invita tutte le istituzioni interessate ad adottare le opportune misure, ridefinendo il mandato dell'agenzia in questione o procedendo alla sua chiusura; nota che nel 2007 la Commissione non ha intrapreso alcuna analisi valutativa di questo tipo; insiste sulla necessità che la Commissione presenti almeno cinque analisi valutative anteriormente alla decisione sul discarico per l'esercizio finanziario 2007, iniziando dalle agenzie di più vecchia data;

12.   ritiene che le raccomandazioni della Corte dei conti dovrebbero essere immediatamente attuate e che il livello di sovvenzioni erogate alle agenzie dovrebbe essere conforme all'effettivo fabbisogno di liquidità delle stesse; è inoltre dell'avviso che le modifiche al regolamento finanziario generale dovrebbero essere incorporate nel regolamento finanziario quadro delle agenzie e nei loro vari regolamenti finanziari specifici;

Presentazione dei dati di resoconto

13.   nota che le agenzie non adottano un approccio uniforme quanto alla presentazione delle proprie attività per l'esercizio finanziario considerato, dei propri conti e delle proprie relazioni sulla gestione finanziaria e di bilancio e neppure nei confronti della questione se il direttore dell'agenzia debba emettere una dichiarazione di affidabilità; osserva che non tutte le agenzie distinguono chiaramente fra a) presentazione delle attività dell'agenzia al pubblico e b) relazione tecnica sulla gestione finanziaria e di bilancio;

14.   nota che, se le istruzioni di servizio della Commissione per la preparazione delle relazioni di attività non richiedono esplicitamente che l'agenzia emetta una dichiarazione di affidabilità, molti direttori vi hanno comunque provveduto per il 2006, in un caso particolare formulando un'importante riserva;

15.   rammenta il paragrafo 25 della sua risoluzione del 12 aprile 2005(17) in cui si invitano i direttori delle agenzie ad allegare in futuro alla loro relazione annuale d'attività, presentata insieme alle informazioni finanziarie e gestionali, una dichiarazione di affidabilità riguardante la legittimità e la regolarità delle operazioni, analoga alle dichiarazioni firmate dai direttori generali della Commissione;

16.   chiede alla Commissione di modificare di conseguenza le sue istruzioni di servizio per le agenzie;

17.   propone inoltre che la Commissione cooperi con le agenzie per giungere a un modello armonizzato applicabile a tutte le agenzie ed organismi satelliti, che distingua chiaramente fra:

   - la relazione annuale destinata al grande pubblico sulle attività dell'organismo, le sue operazioni e i risultati raggiunti;
   - i rendiconti di esercizio e la relazione sull'esecuzione del bilancio;
   - la relazione di attività, sul modello di quelle predisposte dai direttori generali della Commissione;
   - la dichiarazione di affidabilità sottoscritta dal direttore dell'organismo, corredata di eventuali osservazioni o riserve sulle quali giudica opportuno richiamare l'attenzione dell'autorità di discarico;

Risultati generali dell'analisi della Corte dei conti

18.   nota la conclusione della Corte (Relazione annuale, paragrafo 10.29(18)) secondo cui le sovvenzioni a carico del bilancio comunitario erogate dalla Commissione alle agenzie non sono basate su stime sufficientemente motivate del fabbisogno di liquidità delle agenzie, e che questo aspetto, unitamente al volume dei riporti, fa sì che esse detengano saldi di cassa considerevoli; nota inoltre che la Corte raccomanda che il livello di sovvenzioni erogate alle agenzie sia conforme all'effettivo fabbisogno di liquidità delle stesse;

19.   nota che a fine 2006 14 agenzie non avevano ancora applicato concretamente il sistema di contabilità ABAC (Relazione annuale, nota al paragrafo 10.31);

20.   nota l'osservazione della Corte (Relazione annuale, paragrafo 1.25) secondo cui alcune agenzie hanno contabilizzato gli oneri connessi alle ferie non godute; rileva che la Corte dei conti ha emesso dichiarazioni di affidabilità con riserve per tre agenzie (Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP), CEPOL e Agenzia ferroviaria europea) relativamente all'esercizio finanziario 2006 (2005: CEDEFOP, Autorità europea per la scurezza alimentare, Agenzia europea per la ricostruzione);

Revisione interna

21.   rammenta che, a norma dell'articolo 185, paragrafo 3, del regolamento finanziario, il revisore interno della Commissione è anche il revisore interno delle agenzie di regolamentazione che percepiscono sovvenzioni a carico del bilancio dell'Unione europea; rileva che il revisore interno riferisce al consiglio di amministrazione e al direttore di ciascuna agenzia;

22.   richiama l'attenzione sulla riserva formulata nella relazione di attività per il 2006 del revisore interno, che così recita:"

Il revisore interno della Commissione non è in grado di assolvere correttamente le funzioni di revisore interno degli organismi comunitari attribuitegli dall'articolo 185 del regolamento finanziario, a causa delle carenti risorse di personale.

"

23.   nota peraltro l'osservazione del revisore interno nella sua relazione di attività per il 2006 secondo cui a partire dal 2007, con le risorse di personale supplementari concesse dalla Commissione all'Internal Audit Service (IAS), tutte le agenzie di regolamentazione in attività saranno soggette alla procedura di revisione interna su base annuale;

24.   nota il crescente numero delle agenzie di regolamentazione ed esecutive e delle imprese comuni soggette a revisione dell'IAS ai sensi dell'articolo 185 del regolamento finanziario; invita la Commissione ad informare le sue commissioni competenti circa l'adeguatezza della risorse di personale a disposizione dell'IAS per condurre una revisione contabile annuale di tutti questi organismi negli anni a venire;

25.   osserva che l'articolo 72, paragrafo 5 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 dispone che ogni agenzia trasmetta ogni anno all'autorità di discarico e alla Commissione una relazione elaborata dal suo direttore che sintetizzi il numero e il tipo dei controlli interni effettuati dal revisore interno, le raccomandazioni formulate e il seguito dato a tali raccomandazioni; invita le agenzie ad indicare se ciò sia stato fatto e, in caso affermativo, in che modo;

26.   prende atto, in merito alle capacità di revisione interna soprattutto per quanto riguarda le agenzie di minori dimensioni, di una proposta formulata il 14 settembre 2006 dal revisore interno dinanzi alla commissione competente del Parlamento, in base alla quale le agenzie più piccole dovrebbero essere autorizzate a commissionare servizi di revisione interna al settore privato;

Valutazione delle agenzie

27.   rammenta la dichiarazione congiunta del Parlamento, del Consiglio e della Commissione(19) negoziata in occasione della conciliazione prima del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2007 dedicato al bilancio, in cui si chiede i) un elenco delle agenzie sulle quali la Commissione intende operare una valutazione e ii) un elenco delle agenzie già sottoposte a valutazione, unitamente a una sintesi delle principali risultanze;

Procedure disciplinari

28.   nota che, per le loro dimensioni, determinate agenzie trovano arduo costituire appositi consigli di disciplina composti da membri del personale inquadrati nel grado richiesto e che l'Investigation and Disciplinary Office (IDOC) della Commissione non è competente per le agenzie; invita le agenzie a considerare l'istituzione di un consiglio di disciplina inter-agenzie;

Progetto di accordo interistituzionale

29.   rammenta il progetto di accordo interistituzionale relativo all'inquadramento delle agenzie europee di regolazione presentato dalla Commissione (COM(2005)0059), che era inteso a creare un quadro orizzontale per la creazione, la struttura, l'attività, la valutazione e il controllo delle agenzie europee di regolazione; nota che il progetto di accordo è un'utile iniziativa nel quadro degli sforzi volti a razionalizzare la costituzione e l'attività delle agenzie; nota l'affermazione contenuta nella relazione di sintesi della Commissione per il 2006 (punto 3.1, COM(2007)0274), secondo cui, malgrado gli scarsi progressi registratisi dopo la pubblicazione del progetto, il dibattito sui contenuti dello stesso è stato rilanciato in sede di Consiglio alla fine del 2006; si rammarica che non sia stato possibile compiere ulteriori progressi verso l'adozione;

30.   plaude pertanto all'impegno della Commissione di pubblicare nel corso del 2008 una comunicazione sul futuro delle agenzie di regolamentazione;

Agenzie finanziariamente autonome

31.   rammenta che per le due agenzie finanziariamente autonome il discarico al direttore è concesso dal consiglio di amministrazione; nota che entrambe registrano consistenti eccedenze a titolo di proventi da contributi accumulate dagli esercizi precedenti:

   - Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno – Giacenze liquide ed equivalenti: 281 milioni EUR(20);
   - Ufficio comunitario delle varietà vegetali – Giacenze liquide ed equivalenti: 18 milioni EUR(21);

Osservazioni specifiche

32.   si compiace per la corretta esecuzione del bilancio per l'esercizio 2006;

33.   prende atto dell'osservazione della Corte nella sua relazione 2006 secondo cui, in contrasto con l'articolo 31 del regolamento finanziario quadro, il quale esige che il bilancio pubblicato nella Gazzetta ufficiale riporti gli stanziamenti di impegno e quelli di pagamento con uno scadenzario dei pagamenti in caso di stanziamenti dissociati, nel suo bilancio 2006 la Fondazione ha pubblicato soltanto gli stanziamenti di impegno, non rispettando quindi le regole della presentazione del bilancio;

34.   prende atto dell'osservazione della Corte in merito ai contratti pluriennali MEDA e TEMPUS in corso con la Commissione, entrambi imputati al 2004, secondo cui la Fondazione ha imputato l'intero importo contrattuale di tali entrate nel suo bilancio, invece degli importi da ricevere in ogni singolo esercizio annuale;

35.   esprime stupore per il fatto che la relazione della Corte ometta ogni riferimento alla circostanza che la dichiarazione di affidabilità del direttore (allegata alla relazione annuale di attività) formi oggetto di riserve concernenti:

   - l'incertezza politica nei paesi partner;
   - la gestione finanziaria della convenzione TEMPUS;
   - le possibili ripercussioni in termini sociali, di reputazione, legali e finanziari dell'assistenza tecnica TEMPUS nella Fondazione;

36.   prende atto dell'inserimento nel conto di gestione di un "diritto occupazionale" valutato a 5 milioni EUR (corrispondenti a un contributo ai costi di ricostruzione dell'edificio) e di 12 milioni EUR in conti bancari;

37.   prende atto delle dichiarazioni contenute nella relazione annuale di attività della Fondazione circa la possibilità di applicare alle agenzie lo statuto dei funzionari e il regolamento finanziario, secondo cui:

   - limitando i gradi di assunzione standard, lo statuto non soddisfa le esigenze in materia assunzione delle agenzie specializzate, le quali devono attrarre professionisti di adeguata qualificazione ed esperienza per coprire posizioni di responsabilità e inoltre presenta problemi in termini di mobilità e di progressione nella carriera;
   - il regolamento finanziario non è necessariamente adatto per le piccole agenzie come la Fondazione, che gestisce fondi provenienti da fonti diverse e realizza le proprie attività con transazioni relativamente ridotte in paesi partner con servizi finanziari e amministrativi scadenti e con elevati livelli di corruzione.

(1) GU C 261 del 31.10.2007, pag. 63.
(2) GU C 309, del 19.12.2007, pag. 122.
(3) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).
(4) GU L 131 del 23.5.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1638/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 22).
(5) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(6) GU C 261 del 31.10.2007, pag. 63.
(7) GU C 309, del 19.12.2007, pag. 122.
(8) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).
(9) GU L 131 del 23.5.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1638/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 22).
(10) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(11) GU C 261 del 31.10.2007, pag. 63.
(12) GU C 309, del 19.12.2007, pag. 122.
(13) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).
(14) GU L 131 del 23.5.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1638/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 22).
(15) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(16) GU L 187 del 15.7.2008, pag. 142.
(17) Risoluzione del Parlamento europeo contenente le osservazioni che accompagnano la decisione sul discarico da concedere al direttore della Fondazione europea per la formazione per l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio finanziario 2003 (GU L 196 del 27.7.2005, pag. 114).
(18) GU C 273 del 15.11.2007, pag. 1.
(19) Documento del Consiglio DS 605/1/07 Rev1.
(20) Fonte: Relazione sui conti annuali dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno per l'esercizio 2006 accompagnata dalle risposte dell'Ufficio (GU C 309 del 19.12.2007, pag. 141).
(21) Fonte: Relazione sui conti annuali dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali per l'esercizio 2006 accompagnata dalle risposte dell'Ufficio (GU C 309 del 19.12.2007, pag. 135).


Discarico 2006: Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)
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Decisione
Decisione
Risoluzione
1.Decisione del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 sul discarico per l'esecuzione del bilancio del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l'esercizio 2006 (C6-0371/2007 – 2007/2046(DEC))
P6_TA(2008)0144A6-0110/2008

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l'esercizio 2006(1),

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l'esercizio 2006, accompagnata dalle risposte del Centro(2),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(3), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale(4), in particolare l'articolo 12 bis,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(5), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0110/2008),

1.   concede il discarico al direttore del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l'esecuzione del bilancio del Centro per l'esercizio 2006;

2.   esprime le proprie osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

2.Decisione del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 sulla chiusura dei conti del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l'esercizio 2006 (C6-0371/2007 – 2007/2046(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale relativi all'esercizio 2006(6),

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale relativi all'esercizio 2006, accompagnata dalle risposte del Centro(7),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(8), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale(9), in particolare l'articolo 12 bis,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(10), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0110/2008),

1.   constata che i conti annuali definitivi del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale sono allegati alla relazione della Corte dei conti;

2.   approva la chiusura dei conti del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l'esercizio 2006;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

3.Risoluzione del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l'esercizio 2006 (C6-0371/2007 – 2007/2046(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale relativi all'esercizio 2006(11),

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale relativi all'esercizio 2006, accompagnata dalle risposte del Centro(12),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(13), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale(14), in particolare l'articolo 12 bis,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(15), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0110/2008),

A.   considerando che la Corte dei conti ha dichiarato, con ragionevole certezza, che i conti annuali relativi all'esercizio finanziario 2006 sono affidabili e che le operazioni sottostanti sono, fatta salva una riserva, legittime e regolari,

B.   considerando che il 24 aprile 2007 il Parlamento europeo ha concesso il discarico al direttore del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per quanto riguarda l'esecuzione del bilancio del Centro per l'esercizio 2005(16) e che, nella propria risoluzione che accompagna la decisione sul discarico, tra l'altro

   - rammenta che gli stanziamenti per le attività operative risultano sottoutilizzati (annullamento del 15% degli stanziamenti d'impegno, del 20% degli stanziamenti di pagamento e del 15% degli stanziamenti riportati), soprattutto a seguito della riorganizzazione delle procedure di appalto;
   - richiede la piena applicazione del principio della separazione delle funzioni fra ordinatore e contabile per evitare situazioni analoghe a quelle del 2005, quando una parte dei compiti del contabile venivano svolti da servizi sotto la responsabilità dell'ordinatore;
   - insiste sulle necessità che il Centro applichi procedure di assunzione standard per evitare una situazione simile a quella del 2005 in cui un importante posto direttivo è stato coperto tramite una procedura di selezione interna quando una procedura esterna avrebbe assicurato una più ampia scelta di candidati;
   - esprime preoccupazione per l'elevato numero di irregolarità riscontrato dalla Corte dei conti nei sei contratti analizzati i quali, salvo un'eccezione, erano tutti viziati da irregolarità;

Osservazioni generali riguardanti questioni orizzontali delle agenzie UE e pertanto rilevanti per la procedura di discarico di ogni singola agenzia

1.   nota che i bilanci delle 24 agenzie e degli altri organismi satelliti sottoposti alla revisione contabile della Corte dei conti ammontano complessivamente a 1 080,5 milioni EUR nel 2006 (il bilancio più elevato è quello dell'Agenzia europea per la ricostruzione con 271 milioni EUR e il più basso quello dell'Accademia europea di polizia (CEPOL) con 5 milioni EUR);

2.   rileva che fra gli organismi esterni UE soggetti a revisione e discarico figurano ora non soltanto le agenzie di regolamentazione tradizionali ma anche le agenzie esecutive costituite per dare attuazione a programmi specifici; a questi organismi si aggiungeranno nel prossimo futuro le imprese comuni costituite sotto forma di partnariato pubblico-privato (iniziative tecnologiche comuni);

3.   osserva, per quanto riguarda il Parlamento, che il numero delle agenzie soggette alla procedura di discarico, ha subito la seguente evoluzione: esercizio finanziario 2000: 8; 2001: 10; 2002: 11; 2003: 14; 2004: 14; 2005: 16; 2006: 20 agenzie di regolamentazione e 2 agenzie esecutive (senza considerare le 2 agenzie soggette a revisione da parte della Corte dei conti ma a procedura di discarico interna);

4.   conclude pertanto che il processo di revisione/discarico è divenuto macchinoso e sproporzionato rispetto alle dimensioni relative dei bilanci delle agenzie/organismi satelliti; incarica la sua commissione competente di metter mano a una profonda revisione del processo di discarico per le agenzie e gli organismi satelliti, allo scopo di elaborare un approccio più semplice e razionale che tenga conto del numero sempre crescente di organismi, per ognuno dei quali occorrerà negli anni futuri una relazione di discarico distinta;

Considerazioni di fondo

5.   chiede che la Commissione, prima di procedere alla creazione di una nuova agenzia o alla riforma di un'agenzia esistente, fornisca spiegazioni chiare in merito ai seguenti elementi: tipo di agenzia, sue finalità, struttura della gestione interna, prodotti, servizi, procedure principali, categorie destinatarie, parti interessate e clienti dell'agenzia, relazioni formali con i soggetti esterni, responsabilità in materia di bilancio, pianificazione finanziaria, politica del personale e politica in materia di assunzioni;

6.   chiede che ogni agenzia sia governata da un accordo di rendimento annuale elaborato dall'agenzia stessa e dalla DG responsabile e che dovrà riportare gli obiettivi principali per l'anno successivo, un quadro finanziario e chiari indicatori di efficienza;

7.   chiede che l'efficienza delle agenzie sia sottoposta a una revisione contabile regolare (e su base ad hoc) da parte della Corte dei conti o di altro revisore indipendente; ritiene che tale revisione non debba limitarsi agli aspetti tradizionali della gestione finanziaria e al corretto uso del pubblico denaro, ma debba anche coprire l'efficacia ed efficienza amministrativa con una valutazione della gestione finanziaria di ciascuna agenzia;

8.   è del parere, nel caso delle agenzie che continuano a sovrastimare le rispettive esigenze di bilancio, che occorra procedere a un abbattimento tecnico sulla base dei posti vacanti; ritiene che tale misura porterà a lungo termine a una riduzione delle dotazioni per le agenzie e a una conseguente diminuzione dei costi amministrativi;

9.   prende atto dei rilievi mossi a un certo numero di agenzie per il mancato rispetto delle norme sugli appalti pubblici, del regolamento finanziario, dello statuto del personale ecc. e richiama l'attenzione sulla gravità del problema; ritiene che ciò sia principalmente dovuto al fatto che la maggior parte delle normative e il regolamento finanziario sono concepiti per le istituzioni più grandi e che la maggior parte delle piccole agenzie non raggiungono la massa critica per poter soddisfare tali requisiti normativi; invita pertanto la Commissione a cercare una soluzione rapida che assicuri maggiore efficienza, ad esempio raggruppando le funzioni amministrative di più istituzioni per raggiungere la massa critica necessaria (tenendo conto della necessità di apportare modifiche ai regolamenti di base delle agenzie e al loro regime di autonomia finanziaria), oppure elaborando urgentemente per le agenzie norme specifiche (soprattutto di attuazione) che consentano loro di essere pienamente in regola con le disposizioni;

10.   insiste affinché la Commissione, in sede di redazione del progetto preliminare di bilancio, prenda in considerazione i risultati dell'esecuzione finanziaria delle singole agenzie negli anni precedenti, in particolare nell'anno n-1, e proceda su tale base a una revisione della dotazione richiesta da ciascuna agenzia; invita la sua commissione competente a rispettare detta revisione e, qualora la Commissione non abbia preso iniziative in tal senso, a provvedere essa stessa a riportare il bilancio in questione a un livello realistico che corrisponda alla capacità di assorbimento e di esecuzione dell'agenzia in questione;

11.   rammenta la sua decisione sul discarico per l'esercizio finanziario 2005, in cui invitava la Commissione a presentare ogni cinque anni uno studio sul valore aggiunto apportato da ogni agenzia in attività; nel caso in cui la valutazione del valore aggiunto di un'agenzia risultasse negativo, invita tutte le istituzioni interessate ad adottare le opportune misure, ridefinendo il mandato dell'agenzia in questione o procedendo alla sua chiusura; nota che nel 2007 la Commissione non ha intrapreso alcuna analisi valutativa di questo tipo; insiste sulla necessità che la Commissione presenti almeno cinque analisi valutative anteriormente alla decisione sul discarico per l'esercizio finanziario 2007, iniziando dalle agenzie di più vecchia data;

12.   ritiene che le raccomandazioni della Corte dei conti dovrebbero essere immediatamente attuate e che il livello di sovvenzioni erogate alle agenzie dovrebbe essere conforme all'effettivo fabbisogno di liquidità delle stesse; è inoltre dell'avviso che le modifiche al regolamento finanziario generale dovrebbero essere incorporate nel regolamento finanziario quadro delle agenzie e nei loro vari regolamenti finanziari specifici;

Presentazione dei dati di resoconto

13.   nota che le agenzie non adottano un approccio uniforme quanto alla presentazione delle proprie attività per l'esercizio finanziario considerato, dei propri conti e delle proprie relazioni sulla gestione finanziaria e di bilancio e neppure nei confronti della questione se il direttore dell'agenzia debba emettere una dichiarazione di affidabilità; osserva che non tutte le agenzie distinguono chiaramente fra a) presentazione delle attività dell'agenzia al pubblico e b) relazione tecnica sulla gestione finanziaria e di bilancio;

14.   nota che, se le istruzioni di servizio della Commissione per la preparazione delle relazioni di attività non richiedono esplicitamente che l'agenzia emetta una dichiarazione di affidabilità, molti direttori vi hanno comunque provveduto per il 2006, in un caso particolare formulando un'importante riserva;

15.   rammenta il paragrafo 27 della sua risoluzione del 12 aprile 2005(17) in cui si invitano i direttori delle agenzie ad allegare in futuro alla loro relazione annuale d'attività, presentata insieme alle informazioni finanziarie e gestionali, una dichiarazione di affidabilità riguardante la legittimità e la regolarità delle operazioni, analoga alle dichiarazioni firmate dai direttori generali della Commissione;

16.   chiede alla Commissione di modificare di conseguenza le sue istruzioni di servizio per le agenzie;

17.   propone inoltre che la Commissione cooperi con le agenzie per giungere a un modello armonizzato applicabile a tutte le agenzie ed organismi satelliti, che distingua chiaramente fra:

   - la relazione annuale destinata al grande pubblico sulle attività dell'organismo, le sue operazioni e i risultati raggiunti;
   - i rendiconti di esercizio e la relazione sull'esecuzione del bilancio;
   - la relazione di attività, sul modello di quelle predisposte dai direttori generali della Commissione;
   - la dichiarazione di affidabilità sottoscritta dal direttore dell'organismo, corredata di eventuali osservazioni o riserve sulle quali giudica opportuno richiamare l'attenzione dell'autorità di discarico;

Risultati generali dell'analisi della Corte dei conti

18.   nota la conclusione della Corte (Relazione annuale, paragrafo 10.29(18)) secondo cui le sovvenzioni a carico del bilancio comunitario erogate dalla Commissione alle agenzie non sono basate su stime sufficientemente motivate del fabbisogno di liquidità delle agenzie, e che questo aspetto, unitamente al volume dei riporti, fa sì che esse detengano saldi di cassa considerevoli; nota inoltre che la Corte raccomanda che il livello di sovvenzioni erogate alle agenzie sia conforme all'effettivo fabbisogno di liquidità delle stesse;

19.   nota che a fine 2006 14 agenzie non avevano ancora applicato concretamente il sistema di contabilità ABAC (Relazione annuale, nota al paragrafo 10.31);

20.   nota l'osservazione della Corte (Relazione annuale, paragrafo 1.25) secondo cui alcune agenzie hanno contabilizzato gli oneri connessi alle ferie non godute; rileva che la Corte dei conti ha emesso dichiarazioni di affidabilità con riserve per tre agenzie (Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP), CEPOL e Agenzia ferroviaria europea) relativamente all'esercizio finanziario 2006 (2005: CEDEFOP, Autorità europea per la scurezza alimentare, Agenzia europea per la ricostruzione);

Revisione interna

21.   rammenta che, a norma dell'articolo 185, paragrafo 3, del regolamento finanziario, il revisore interno della Commissione è anche il revisore interno delle agenzie di regolamentazione che percepiscono sovvenzioni a carico del bilancio dell'Unione europea; rileva che il revisore interno riferisce al consiglio di amministrazione e al direttore di ciascuna agenzia;

22.   richiama l'attenzione sulla riserva formulata nella relazione di attività per il 2006 del revisore interno, che così recita:"

Il revisore interno della Commissione non è in grado di assolvere correttamente le funzioni di revisore interno degli organismi comunitari attribuitegli dall'articolo 185 del regolamento finanziario, a causa delle carenti risorse di personale.

"

23.   nota peraltro l'osservazione del revisore interno nella sua relazione di attività per il 2006 secondo cui a partire dal 2007, con le risorse di personale supplementari concesse dalla Commissione all'Internal Audit Service (IAS), tutte le agenzie di regolamentazione in attività saranno soggette alla procedura di revisione interna su base annuale;

24.   nota il crescente numero delle agenzie di regolamentazione ed esecutive e delle imprese comuni soggette a revisione dell'IAS ai sensi dell'articolo 185 del regolamento finanziario; invita la Commissione ad informare le sue commissioni competenti circa l'adeguatezza della risorse di personale a disposizione dell'IAS per condurre una revisione contabile annuale di tutti questi organismi negli anni a venire;

25.   osserva che l'articolo 72, paragrafo 5 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 dispone che ogni agenzia trasmetta ogni anno all'autorità di discarico e alla Commissione una relazione elaborata dal suo direttore che sintetizzi il numero e il tipo dei controlli interni effettuati dal revisore interno, le raccomandazioni formulate e il seguito dato a tali raccomandazioni; invita le agenzie ad indicare se ciò sia stato fatto e, in caso affermativo, in che modo;

26.   prende atto, in merito alle capacità di revisione interna soprattutto per quanto riguarda le agenzie di minori dimensioni, di una proposta formulata il 14 settembre 2006 dal revisore interno dinanzi alla commissione competente del Parlamento, in base alla quale le agenzie più piccole dovrebbero essere autorizzate a commissionare servizi di revisione interna al settore privato;

Valutazione delle agenzie

27.   rammenta la dichiarazione congiunta del Parlamento, del Consiglio e della Commissione(19) negoziata in occasione della conciliazione prima del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2007 dedicato al bilancio, in cui si chiede i) un elenco delle agenzie sulle quali la Commissione intende operare una valutazione e ii) un elenco delle agenzie già sottoposte a valutazione, unitamente a una sintesi delle principali risultanze;

Procedure disciplinari

28.   nota che, per le loro dimensioni, determinate agenzie trovano arduo costituire appositi consigli di disciplina composti da membri del personale inquadrati nel grado richiesto e che l'Investigation and Disciplinary Office (IDOC) della Commissione non è competente per le agenzie; invita le agenzie a considerare l'istituzione di un consiglio di disciplina inter-agenzie;

Progetto di accordo interistituzionale

29.   rammenta il progetto di accordo interistituzionale relativo all'inquadramento delle agenzie europee di regolazione presentato dalla Commissione (COM(2005)0059), che era inteso a creare un quadro orizzontale per la creazione, la struttura, l'attività, la valutazione e il controllo delle agenzie europee di regolazione; nota che il progetto di accordo è un'utile iniziativa nel quadro degli sforzi volti a razionalizzare la costituzione e l'attività delle agenzie; nota l'affermazione contenuta nella relazione di sintesi della Commissione per il 2006 (punto 3.1, COM(2007)0274), secondo cui, malgrado gli scarsi progressi registratisi dopo la pubblicazione del progetto, il dibattito sui contenuti dello stesso è stato rilanciato in sede di Consiglio alla fine del 2006; si rammarica che non sia stato possibile compiere ulteriori progressi verso l'adozione;

30.   plaude pertanto all'impegno della Commissione di pubblicare nel corso del 2008 una comunicazione sul futuro delle agenzie di regolamentazione;

Agenzie finanziariamente autonome

31.   rammenta che per le due agenzie finanziariamente autonome il discarico al direttore è concesso dal consiglio di amministrazione; nota che entrambe registrano consistenti eccedenze a titolo di proventi da contributi accumulate dagli esercizi precedenti:

   - Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno – Giacenze liquide ed equivalenti: 281 milioni EUR(20);
   - Ufficio comunitario delle varietà vegetali – Giacenze liquide ed equivalenti: 18 milioni EUR(21);

Osservazioni specifiche

32.   si compiace per l'esecuzione effettiva del bilancio per l'esercizio 2006;

33.   rileva che il Centro ha fatto il possibile per rafforzare e sviluppare il proprio sistema di controllo interno potenziando l'efficacia delle sue funzioni e delle sue attività operative;

34.   ritiene che il Centro svolga un ruolo importante in materia di divulgazione delle informazioni a livello locale, regionale, nazionale e comunitario, nonché presso la società civile; lo sollecita a diventare ancora più efficace nell'adempimento delle sue funzioni; si compiace nuovamente per il lavoro effettuato dal Centro, il quale svolge senza sosta e con la massima qualità i compiti ad esso affidati;

35.   nota che per l'esercizio 2006 la Corte dei conti ha emesso una dichiarazione di affidabilità corredandola dell'osservazione che, sebbene nella relazione dell'anno precedente avesse rimarcato l'assenza di una base giuridica per la decisione della commissione d'appello del Centro di concedere a un agente un compenso per danni non patrimoniali non previsto nello statuto del personale, il compenso era stato comunque versato nel 2006;

36.   prende atto della risposta del Centro secondo cui la legittimità della decisione contestata era stata in seguito confermata dal servizio giuridico della Commissione, e delle successive informazioni pervenute dalla Corte dei conti secondo cui la questione si è risolta nel senso che la riserva della Corte va ora interpretata come un'osservazione in merito al rischio gestionale;

37.   richiama l'attenzione sulle altre osservazioni svolte dalla Corte dei conti nella sua relazione destinata al Centro, che riguardano:

   - l'elevata quota di stanziamenti riportati o annullati unitamente all'elevato numero di storni in bilancio;
   - l'assenza di idonee procedure di inventario per l'identificazione, la registrazione e la capitalizzazione dei beni;
   - la carenza della documentazione relativa ai processi di controllo interno;
   - l'assenza di base giuridica per il rimborso delle rette scolastiche dei figli di alcuni agenti del Centro;
   - la mancanza di controlli efficaci per accertare il valore probatorio dei documenti presentati da chi fa domanda di assunzione per documentare la propria esperienza professionale;
   - le irregolarità nelle procedure di appalto;

38.   accoglie con favore la nomina da parte del Centro di un revisore interno nel dicembre 2006;

39.   nota la dichiarazione contenuta nei conti del Centro secondo cui la relazione di revisione contabile dell'IAS del dicembre 2006 ha confermato l'avvenuta regolarizzazione delle procedure e le precedenti raccomandazioni dell'IAS sono state pienamente attuate o sono in corso di attuazione;

40.   nota l'informazione contenuta nella relazione annuale secondo cui nel 2006 sono stati intrapresi grossi sforzi per migliorare il quadro di controllo interno e dare attuazione alle raccomandazioni del revisore; plaude alla dichiarazione contenuta nella relazione annuale secondo cui il piano annuale di gestione 2007 prevede per la prima volta un meccanismo sistematico di gestione dei rischi ex ante;

41.   nota che le risultanze dell'inchiesta dell'OLAF relativa a un certo numero di contratti tra il 2001 e il 2005 sono state trasmesse alle competenti autorità giudiziarie greche;

42.   nota la creazione di un quadro di cooperazione fra il Centro e la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro firmato nel novembre 2006 dai direttori delle due agenzie allo scopo di assicurare l'utilizzo dei fondi di ricerca disponibili in aree di comune interesse;

43.   nota che il Centro ha nel suo stato patrimoniale una voce attiva a titolo di terreni ed immobili (4,57 milioni EUR) e un surplus cumulato di 5 milioni EUR nel passivo.

(1) GU C 261 del 31.10.2007, pag. 46.
(2) GU C 309, del 19.12.2007, pag. 86.
(3) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).
(4) GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2051/2004 (GU L 355 dell'1.12.2004, pag. 1).
(5) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(6) GU C 261 del 31.10.2007, pag. 46.
(7) GU C 309, del 19.12.2007, pag. 86.
(8) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).
(9) GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2051/2004 (GU L 355 dell'1.12.2004, pag. 1).
(10) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(11) GU C 261 del 31.10.2007, pag. 46.
(12) GU C 309, del 19.12.2007, pag. 86.
(13) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).
(14) GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2051/2004 (GU L 355 dell'1.12.2004, pag. 1).
(15) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(16) GU L 187 del 15.7.2008, pag. 78.
(17) Risoluzione del Parlamento europeo contenente le osservazioni che accompagnano la decisione sul discarico da concedere al direttore del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio finanziario 2003 (GU L 196 del 27.7.2005, pag. 69).
(18) GU C 273 del 15.11.2007, pag. 1.
(19) Documento del Consiglio DS 605/1/07 Rev1.
(20) Fonte: Relazione sui conti annuali dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno per l'esercizio 2006 accompagnata dalle risposte dell'Ufficio (GU C 309 del 19.12.2007, pag. 141).
(21) Fonte: Relazione sui conti annuali dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali per l'esercizio 2006 accompagnata dalle risposte dell'Ufficio (GU C 309 del 19.12.2007, pag. 135).


Discarico 2006: Centro di traduzione degli organismi dell'Unione
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Decisione
Decisione
Risoluzione
1.Decisione del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 sul discarico per l'esecuzione del bilancio del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2006 (C6-0378/2007 – 2007/2053(DEC))
P6_TA(2008)0145A6-0124/2008

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea relativi all'esercizio 2006(1),

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea relativi all'esercizio 2006, accompagnata dalle risposte del Centro(2),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(3), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea(4), in particolare l'articolo 14,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(5), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0124/2008),

1.   concede il discarico al direttore del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esecuzione del bilancio del Centro per l'esercizio 2006;

2.   esprime le proprie osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

2.Decisione del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 sulla chiusura dei conti del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2006 (C6-0378/2007 – 2007/2053(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea relativi al l'esercizio 2006(6),

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea relativi all'esercizio 2006, accompagnata dalle risposte del Centro(7),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(8), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea(9), in particolare l'articolo 14,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(10), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0124/2008),

1.   constata che i conti annuali definitivi del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea sono allegati alla relazione della Corte dei conti;

2.   approva la chiusura dei conti del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2006;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

3.Risoluzione del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2006 (C6-0378/2007 – 2007/2053(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea relativi all'esercizio 2006(11),

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea relativi all'esercizio 2006, accompagnata dalle risposte del Centro(12),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(13), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea(14), in particolare l'articolo 14,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(15), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0124/2008),

A.   considerando che la Corte dei conti ha dichiarato, con ragionevole certezza, che i conti annuali relativi all'esercizio finanziario 2006 sono affidabili e che le operazioni sottostanti sono legittime e regolari,

B.   considerando che il 24 aprile 2007 il Parlamento europeo ha concesso il discarico al direttore del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per quanto riguarda l'esecuzione del bilancio del Centro per l'esercizio 2005(16) e che, nella sua risoluzione che accompagna la decisione sul discarico, tra l'altro

   - esprime la propria preoccupazione in quanto, nel periodo di riferimento, oltre il 50% degli impegni complessivi riportati dall'esercizio precedente sono stati annullati, insistendo sulla necessità che il Centro migliori la programmazione delle spese di funzionamento;
   - invita il Centro a far luce sulla questione relativa ai diritti di proprietà intellettuale della banca dati IATE;
   - auspica una soluzione quanto più possibile rapida del conflitto tra la Commissione e il Centro riguardo al versamento da parte di quest'ultimo dei contributi a carico del datore di lavoro per il regime pensionistico dei propri agenti,

Osservazioni generali riguardanti questioni orizzontali delle agenzie UE e pertanto rilevanti per la procedura di discarico di ogni singola agenzia

1.   nota che i bilanci delle 24 agenzie e degli altri organismi satelliti sottoposti alla revisione contabile della Corte dei conti ammontano complessivamente a 1 080,5 milioni EUR nel 2006 (il bilancio più elevato è quello dell'Agenzia europea per la ricostruzione con 271 milioni EUR e il più basso quello dell'Accademia europea di polizia (CEPOL) con 5 milioni EUR);

2.   rileva che fra gli organismi esterni UE soggetti a revisione e discarico figurano ora non soltanto le agenzie di regolamentazione tradizionali ma anche le agenzie esecutive costituite per dare attuazione a programmi specifici; a questi organismi si aggiungeranno nel prossimo futuro le imprese comuni costituite sotto forma di partnariato pubblico-privato (iniziative tecnologiche comuni);

3.   osserva, per quanto riguarda il Parlamento, che il numero delle agenzie soggette alla procedura di discarico, ha subito la seguente evoluzione: esercizio finanziario 2000: 8; 2001: 10; 2002: 11; 2003: 14; 2004: 14; 2005: 16; 2006: 20 agenzie di regolamentazione e 2 agenzie esecutive (senza considerare le 2 agenzie soggette a revisione da parte della Corte dei conti ma a procedura di discarico interna);

4.   conclude pertanto che il processo di revisione/discarico è divenuto macchinoso e sproporzionato rispetto alle dimensioni relative dei bilanci delle agenzie/organismi satelliti; incarica la sua commissione competente di metter mano a una profonda revisione del processo di discarico per le agenzie e gli organismi satelliti, allo scopo di elaborare un approccio più semplice e razionale che tenga conto del numero sempre crescente di organismi, per ognuno dei quali occorrerà negli anni futuri una relazione di discarico distinta;

Considerazioni di fondo

5.   chiede che la Commissione, prima di procedere alla creazione di una nuova agenzia o alla riforma di un'agenzia esistente, fornisca spiegazioni chiare in merito ai seguenti elementi: tipo di agenzia, sue finalità, struttura della gestione interna, prodotti, servizi, procedure principali, categorie destinatarie, parti interessate e clienti dell'agenzia, relazioni formali con i soggetti esterni, responsabilità in materia di bilancio, pianificazione finanziaria, politica del personale e politica in materia di assunzioni;

6.   chiede che ogni agenzia sia governata da un accordo di rendimento annuale elaborato dall'agenzia stessa e dalla DG responsabile e che dovrà riportare gli obiettivi principali per l'anno successivo, un quadro finanziario e chiari indicatori di efficienza;

7.   chiede che l'efficienza delle agenzie sia sottoposta a una revisione contabile regolare (e su base ad hoc) da parte della Corte dei conti o di altro revisore indipendente; ritiene che tale revisione non debba limitarsi agli aspetti tradizionali della gestione finanziaria e al corretto uso del pubblico denaro, ma debba anche coprire l'efficacia ed efficienza amministrativa con una valutazione della gestione finanziaria di ciascuna agenzia;

8.   è del parere, nel caso delle agenzie che continuano a sovrastimare le rispettive esigenze di bilancio, che occorra procedere a un abbattimento tecnico sulla base dei posti vacanti; ritiene che tale misura porterà a lungo termine a una riduzione delle dotazioni per le agenzie e a una conseguente diminuzione dei costi amministrativi;

9.   prende atto dei rilievi mossi a un certo numero di agenzie per il mancato rispetto delle norme sugli appalti pubblici, del regolamento finanziario, dello statuto del personale ecc. e richiama l'attenzione sulla gravità del problema; ritiene che ciò sia principalmente dovuto al fatto che la maggior parte delle normative e il regolamento finanziario sono concepiti per le istituzioni più grandi e che la maggior parte delle piccole agenzie non raggiungono la massa critica per poter soddisfare tali requisiti normativi; invita pertanto la Commissione a cercare una soluzione rapida che assicuri maggiore efficienza, ad esempio raggruppando le funzioni amministrative di più istituzioni per raggiungere la massa critica necessaria (tenendo conto della necessità di apportare modifiche ai regolamenti di base delle agenzie e al loro regime di autonomia finanziaria), oppure elaborando urgentemente per le agenzie norme specifiche (soprattutto di attuazione) che consentano loro di essere pienamente in regola con le disposizioni;

10.   insiste affinché la Commissione, in sede di redazione del progetto preliminare di bilancio, prenda in considerazione i risultati dell'esecuzione finanziaria delle singole agenzie negli anni precedenti, in particolare nell'anno n-1, e proceda su tale base a una revisione della dotazione richiesta da ciascuna agenzia; invita la sua commissione competente a rispettare detta revisione e, qualora la Commissione non abbia preso iniziative in tal senso, a provvedere essa stessa a riportare il bilancio in questione a un livello realistico che corrisponda alla capacità di assorbimento e di esecuzione dell'agenzia in questione;

11.   rammenta la sua decisione sul discarico per l'esercizio finanziario 2005, in cui invitava la Commissione a presentare ogni cinque anni uno studio sul valore aggiunto apportato da ogni agenzia in attività; nel caso in cui la valutazione del valore aggiunto di un'agenzia risultasse negativo, invita tutte le istituzioni interessate ad adottare le opportune misure, ridefinendo il mandato dell'agenzia in questione o procedendo alla sua chiusura; nota che nel 2007 la Commissione non ha intrapreso alcuna analisi valutativa di questo tipo; insiste sulla necessità che la Commissione presenti almeno cinque analisi valutative anteriormente alla decisione sul discarico per l'esercizio finanziario 2007, iniziando dalle agenzie di più vecchia data;

12.   ritiene che le raccomandazioni della Corte dei conti dovrebbero essere immediatamente attuate e che il livello di sovvenzioni erogate alle agenzie dovrebbe essere conforme all'effettivo fabbisogno di liquidità delle stesse; è inoltre dell'avviso che le modifiche al regolamento finanziario generale dovrebbero essere incorporate nel regolamento finanziario quadro delle agenzie e nei loro vari regolamenti finanziari specifici;

Presentazione dei dati di resoconto

13.   nota che le agenzie non adottano un approccio uniforme quanto alla presentazione delle proprie attività per l'esercizio finanziario considerato, dei propri conti e delle proprie relazioni sulla gestione finanziaria e di bilancio e neppure nei confronti della questione se il direttore dell'agenzia debba emettere una dichiarazione di affidabilità; osserva che non tutte le agenzie distinguono chiaramente fra a) presentazione delle attività dell'agenzia al pubblico e b) relazione tecnica sulla gestione finanziaria e di bilancio;

14.   nota che, se le istruzioni di servizio della Commissione per la preparazione delle relazioni di attività non richiedono esplicitamente che l'agenzia emetta una dichiarazione di affidabilità, molti direttori vi hanno comunque provveduto per il 2006, in un caso particolare formulando un'importante riserva;

15.   rammenta il paragrafo 27 della sua risoluzione del 12 aprile 2005(17) in cui si invitano i direttori delle agenzie ad allegare in futuro alla loro relazione annuale d'attività, presentata insieme alle informazioni finanziarie e gestionali, una dichiarazione di affidabilità riguardante la legittimità e la regolarità delle operazioni, analoga alle dichiarazioni firmate dai direttori generali della Commissione;

16.   chiede alla Commissione di modificare di conseguenza le sue istruzioni di servizio per le agenzie;

17.   propone inoltre che la Commissione cooperi con le agenzie per giungere a un modello armonizzato applicabile a tutte le agenzie ed organismi satelliti, che distingua chiaramente fra:

   - la relazione annuale destinata al grande pubblico sulle attività dell'organismo, le sue operazioni e i risultati raggiunti;
   - i rendiconti di esercizio e la relazione sull'esecuzione del bilancio;
   - la relazione di attività, sul modello di quelle predisposte dai direttori generali della Commissione;
   - la dichiarazione di affidabilità sottoscritta dal direttore dell'organismo, corredata di eventuali osservazioni o riserve sulle quali giudica opportuno richiamare l'attenzione dell'autorità di discarico;

Risultati generali dell'analisi della Corte dei conti

18.   nota la conclusione della Corte (Relazione annuale, paragrafo 10.29(18)) secondo cui le sovvenzioni a carico del bilancio comunitario erogate dalla Commissione alle agenzie non sono basate su stime sufficientemente motivate del fabbisogno di liquidità delle agenzie, e che questo aspetto, unitamente al volume dei riporti, fa sì che esse detengano saldi di cassa considerevoli; nota inoltre che la Corte raccomanda che il livello di sovvenzioni erogate alle agenzie sia conforme all'effettivo fabbisogno di liquidità delle stesse;

19.   nota che a fine 2006 14 agenzie non avevano ancora applicato concretamente il sistema di contabilità ABAC (Relazione annuale, nota al paragrafo 10.31);

20.   nota l'osservazione della Corte (Relazione annuale, paragrafo 1.25) secondo cui alcune agenzie hanno contabilizzato gli oneri connessi alle ferie non godute; rileva che la Corte dei conti ha emesso dichiarazioni di affidabilità con riserve per tre agenzie (Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP), CEPOL e Agenzia ferroviaria europea) relativamente all'esercizio finanziario 2006 (2005: CEDEFOP, Autorità europea per la scurezza alimentare, Agenzia europea per la ricostruzione);

Revisione interna

21.   rammenta che, a norma dell'articolo 185, paragrafo 3, del regolamento finanziario, il revisore interno della Commissione è anche il revisore interno delle agenzie di regolamentazione che percepiscono sovvenzioni a carico del bilancio dell'Unione europea; rileva che il revisore interno riferisce al consiglio di amministrazione e al direttore di ciascuna agenzia;

22.   richiama l'attenzione sulla riserva formulata nella relazione di attività per il 2006 del revisore interno, che così recita:"

Il revisore interno della Commissione non è in grado di assolvere correttamente le funzioni di revisore interno degli organismi comunitari attribuitegli dall'articolo 185 del regolamento finanziario, a causa delle carenti risorse di personale.

"

23.   nota peraltro l'osservazione del revisore interno nella sua relazione di attività per il 2006 secondo cui a partire dal 2007, con le risorse di personale supplementari concesse dalla Commissione all'Internal Audit Service (IAS), tutte le agenzie di regolamentazione in attività saranno soggette alla procedura di revisione interna su base annuale;

24.   nota il crescente numero delle agenzie di regolamentazione ed esecutive e delle imprese comuni soggette a revisione dell'IAS ai sensi dell'articolo 185 del regolamento finanziario; invita la Commissione ad informare le sue commissioni competenti circa l'adeguatezza della risorse di personale a disposizione dell'IAS per condurre una revisione contabile annuale di tutti questi organismi negli anni a venire;

25.   osserva che l'articolo 72, paragrafo 5 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 dispone che ogni agenzia trasmetta ogni anno all'autorità di discarico e alla Commissione una relazione elaborata dal suo direttore che sintetizzi il numero e il tipo dei controlli interni effettuati dal revisore interno, le raccomandazioni formulate e il seguito dato a tali raccomandazioni; invita le agenzie ad indicare se ciò sia stato fatto e, in caso affermativo, in che modo;

26.   prende atto, in merito alle capacità di revisione interna soprattutto per quanto riguarda le agenzie di minori dimensioni, di una proposta formulata il 14 settembre 2006 dal revisore interno dinanzi alla commissione competente del Parlamento, in base alla quale le agenzie più piccole dovrebbero essere autorizzate a commissionare servizi di revisione interna al settore privato;

Valutazione delle agenzie

27.   rammenta la dichiarazione congiunta del Parlamento, del Consiglio e della Commissione(19) negoziata in occasione della conciliazione prima del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2007 dedicato al bilancio, in cui si chiede i) un elenco delle agenzie sulle quali la Commissione intende operare una valutazione e ii) un elenco delle agenzie già sottoposte a valutazione, unitamente a una sintesi delle principali risultanze;

Procedure disciplinari

28.   nota che, per le loro dimensioni, determinate agenzie trovano arduo costituire appositi consigli di disciplina composti da membri del personale inquadrati nel grado richiesto e che l'Investigation and Disciplinary Office (IDOC) della Commissione non è competente per le agenzie; invita le agenzie a considerare l'istituzione di un consiglio di disciplina inter-agenzie;

Progetto di accordo interistituzionale

29.   rammenta il progetto di accordo interistituzionale relativo all'inquadramento delle agenzie europee di regolazione presentato dalla Commissione (COM(2005)0059), che era inteso a creare un quadro orizzontale per la creazione, la struttura, l'attività, la valutazione e il controllo delle agenzie europee di regolazione; nota che il progetto di accordo è un'utile iniziativa nel quadro degli sforzi volti a razionalizzare la costituzione e l'attività delle agenzie; nota l'affermazione contenuta nella relazione di sintesi della Commissione per il 2006 (punto 3.1, COM(2007)0274), secondo cui, malgrado gli scarsi progressi registratisi dopo la pubblicazione del progetto, il dibattito sui contenuti dello stesso è stato rilanciato in sede di Consiglio alla fine del 2006; si rammarica che non sia stato possibile compiere ulteriori progressi verso l'adozione;

30.   plaude pertanto all'impegno della Commissione di pubblicare nel corso del 2008 una comunicazione sul futuro delle agenzie di regolamentazione;

Agenzie finanziariamente autonome

31.   rammenta che per le due agenzie finanziariamente autonome il discarico al direttore è concesso dal consiglio di amministrazione; nota che entrambe registrano consistenti eccedenze a titolo di proventi da contributi accumulate dagli esercizi precedenti:

   - Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno – Giacenze liquide ed equivalenti: 281 milioni EUR(20);
   - Ufficio comunitario delle varietà vegetali – Giacenze liquide ed equivalenti: 18 milioni EUR(21);

Osservazioni specifiche

32.   prende atto dell'osservazione contenuta nella relazione della Corte per il 2006, secondo cui l'eccedenza di bilancio accumulata nel 2006 è ammontata a 16,9 milioni EUR e che nel 2007 il Centro rimborserà 9,3 milioni EUR ai suoi clienti; conviene con la Corte dei conti che un tale accumulo di eccedenze indica che il metodo utilizzato per stabilire i prezzi delle traduzioni non è abbastanza preciso;

33.   rileva altresì che la Corte ha constatato che, nell'ambito di una procedura di assunzione di traduttori, il Centro non ha documentato per iscritto le regole applicate per la valutazione dei fascicoli dei candidati;

34.   constata che, in base ai conti annuali, il Centro ha previsto un importo di 2 021 126 EUR per i contributi pensionistici dei propri agenti e di 197 000 EUR per ferie non godute;

35.   prende atto del fatto che il consiglio di amministrazione del Centro ha nominato una nuova direttrice che ha assunto le funzioni il 1° maggio 2006;

36.   auspica che si trovi quanto prima una soluzione al problema dei locali del Centro e alla questione del pagamento dei contributi pensionistici dei suoi agenti,

37.   apprezza il fatto che, secondo la sua relazione d'attività, nel 2006 il Centro abbia continuato a dare attuazione alle raccomandazioni della Commissione, per quanto riguarda la definizione e l'aggiornamento della descrizione delle mansioni, rendendo in tal modo gli ordinatori consapevoli delle proprie responsabilità, scadenze più lunghe per la pubblicazione degli avvisi di posto vacante, monitoraggio adeguato delle attività del Centro, valutazione del rischio, una chiara definizione dello status del Centro in quanto organismo sovvenzionato o autofinanziato e la predisposizione di una procedura per il passaggio delle consegne per tutte le funzioni essenziali;

38.   rileva che nel febbraio 2008 il Centro ha assunto un revisore interno.

(1) GU C 261 del 31.10.2007, pag. 42.
(2) GU C 309, del 19.12.2007, pag. 94.
(3) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).
(4) GU L 314 del 7.12.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1645/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 13).
(5) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(6) GU C 261 del 31.10.2007, pag. 42.
(7) GU C 309, del 19.12.2007, pag. 94.
(8) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).
(9) GU L 314 del 7.12.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1645/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 13).
(10) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(11) GU C 261 del 31.10.2007, pag. 42.
(12) GU C 309, del 19.12.2007, pag. 94.
(13) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).
(14) GU L 314 del 7.12.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1645/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 13).
(15) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(16) GU L 187 del 15.7.2008, pag. 122.
(17) Risoluzione del Parlamento europeo contenente le osservazioni che accompagnano la decisione sul discarico da concedere al direttore del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione per l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio finanziario 2003 (GU L 196 del 27.7.2005, pag. 101).
(18) GU C 273 del 15.11.2007, pag. 1.
(19) Documento del Consiglio DS 605/1/07 Rev1.
(20) Fonte: Relazione sui conti annuali dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno per l'esercizio 2006 accompagnata dalle risposte dell'Ufficio (GU C 309 del 19.12.2007, pag. 141).
(21) Fonte: Relazione sui conti annuali dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali per l'esercizio 2006 accompagnata dalle risposte dell'Ufficio (GU C 309 del 19.12.2007, pag. 135).


Discarico 2006: Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)
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Decisione
Decisione
Risoluzione
1.Decisione del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 sul discarico per l'esecuzione del bilancio del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2006 (C6-0386/2007 – 2007/2060(DEC))
P6_TA(2008)0146A6-0117/2008

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie relativi all'esercizio 2006(1),

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie relativi all'esercizio 2006, accompagnata dalle risposte del Centro(2),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2008 (5843/2008– C6-0084/2008),

–   visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(3), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CE) n. 851/2004 del Consiglio, del 21 aprile 2004, con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie(4), in particolare l'articolo 23,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(5), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0117/2008),

1.   concede il discarico al direttore del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esecuzione del bilancio del Centro per l'esercizio 2006;

2.   esprime le proprie osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

2.Decisione del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 sulla chiusura dei conti del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2006 (C6-0386/2007 – 2007/2060(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie relativi all'esercizio 2006(6),

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie relativi all'esercizio 2006, accompagnata dalle risposte del Centro(7),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(8), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CE) n. 851/2004 del Consiglio, del 21 aprile 2004, con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie(9), in particolare l'articolo 23,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(10), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0117/2008),

1.   constata che i conti annuali definitivi del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie sono allegati alla relazione della Corte dei conti;

2.   approva la chiusura dei conti del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2006;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

3.Risoluzione del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2006 (C6-0386/2007 – 2007/2060(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie relativi all'esercizio 2006(11),

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie relativi all'esercizio 2006, accompagnata dalle risposte del Centro(12),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(13), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CE) n. 851/2004 del Consiglio, del 21 aprile 2004, con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie(14), in particolare l'articolo 23,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(15), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0117/2008),

A.   considerando che la Corte dei conti ha dichiarato, con ragionevole certezza, che i conti annuali relativi all'esercizio finanziario 2006 sono affidabili e che le operazioni sottostanti sono legittime e regolari,

B.   considerando che il 24 aprile 2007 il Parlamento europeo ha concesso il discarico al direttore del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per quanto riguarda l'esecuzione del bilancio del Centro per l'esercizio 2005(16) e che, nella propria risoluzione che accompagna la decisione sul discarico, tra l'altro

   - nota che l'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2005 era stata caratterizzata da un basso tasso di impegni (84%) e un elevato tasso di riporti (35% totale e circa 90% per le spese operative), ma che tale situazione è stata causata in parte da problemi inerenti al periodo di avviamento del Centro;
   - si rammarica che, per la spesa effettuata dal Centro nel 2005, non erano stati iscritti impegni in bilancio anteriori all'assunzione di impegni legali e che nello stesso periodo, tutti i pagamenti del Centro sono stati eseguiti dal contabile senza che l'ordinatore avesse emesso i relativi ordini di pagamento;
   - nota che, in contrasto con le disposizioni del suo regolamento finanziario, il Centro non ha tenuto nel 2005 la contabilità con il metodo della partita doppia, con conseguente rischio di errori,

Osservazioni generali riguardanti questioni orizzontali delle agenzie UE e pertanto rilevanti per la procedura di discarico di ogni singola agenzia

1.   nota che i bilanci delle 24 agenzie e degli altri organismi satelliti sottoposti alla revisione contabile della Corte dei conti ammontano complessivamente a 1 080,5 milioni EUR nel 2006 (il bilancio più elevato è quello dell'Agenzia europea per la ricostruzione con 271 milioni EUR e il più basso quello dell'Accademia europea di polizia (CEPOL) con 5 milioni EUR);

2.   rileva che fra gli organismi esterni UE soggetti a revisione e discarico figurano ora non soltanto le agenzie di regolamentazione tradizionali ma anche le agenzie esecutive costituite per dare attuazione a programmi specifici; a questi organismi si aggiungeranno nel prossimo futuro le imprese comuni costituite sotto forma di partnariato pubblico-privato (iniziative tecnologiche comuni);

3.   osserva, per quanto riguarda il Parlamento, che il numero delle agenzie soggette alla procedura di discarico, ha subito la seguente evoluzione: esercizio finanziario 2000: 8; 2001: 10; 2002: 11; 2003: 14; 2004: 14; 2005: 16; 2006: 20 agenzie di regolamentazione e 2 agenzie esecutive (senza considerare le 2 agenzie soggette a revisione da parte della Corte dei conti ma a procedura di discarico interna);

4.   conclude pertanto che il processo di revisione/discarico è divenuto macchinoso e sproporzionato rispetto alle dimensioni relative dei bilanci delle agenzie/organismi satelliti; incarica la sua commissione competente di metter mano a una profonda revisione del processo di discarico per le agenzie e gli organismi satelliti, allo scopo di elaborare un approccio più semplice e razionale che tenga conto del numero sempre crescente di organismi, per ognuno dei quali occorrerà negli anni futuri una relazione di discarico distinta;

Considerazioni di fondo

5.   chiede che la Commissione, prima di procedere alla creazione di una nuova agenzia o alla riforma di un'agenzia esistente, fornisca spiegazioni chiare in merito ai seguenti elementi: tipo di agenzia, sue finalità, struttura della gestione interna, prodotti, servizi, procedure principali, categorie destinatarie, parti interessate e clienti dell'agenzia, relazioni formali con i soggetti esterni, responsabilità in materia di bilancio, pianificazione finanziaria, politica del personale e politica in materia di assunzioni;

6.   chiede che ogni agenzia sia governata da un accordo di rendimento annuale elaborato dall'agenzia stessa e dalla DG responsabile e che dovrà riportare gli obiettivi principali per l'anno successivo, un quadro finanziario e chiari indicatori di efficienza;

7.   chiede che l'efficienza delle agenzie sia sottoposta a una revisione contabile regolare (e su base ad hoc) da parte della Corte dei conti o di altro revisore indipendente; ritiene che tale revisione non debba limitarsi agli aspetti tradizionali della gestione finanziaria e al corretto uso del pubblico denaro, ma debba anche coprire l'efficacia ed efficienza amministrativa con una valutazione della gestione finanziaria di ciascuna agenzia;

8.   è del parere, nel caso delle agenzie che continuano a sovrastimare le rispettive esigenze di bilancio, che occorra procedere a un abbattimento tecnico sulla base dei posti vacanti; ritiene che tale misura porterà a lungo termine a una riduzione delle dotazioni per le agenzie e a una conseguente diminuzione dei costi amministrativi;

9.   prende atto dei rilievi mossi a un certo numero di agenzie per il mancato rispetto delle norme sugli appalti pubblici, del regolamento finanziario, dello statuto del personale ecc. e richiama l'attenzione sulla gravità del problema; ritiene che ciò sia principalmente dovuto al fatto che la maggior parte delle normative e il regolamento finanziario sono concepiti per le istituzioni più grandi e che la maggior parte delle piccole agenzie non raggiungono la massa critica per poter soddisfare tali requisiti normativi; invita pertanto la Commissione a cercare una soluzione rapida che assicuri maggiore efficienza, ad esempio raggruppando le funzioni amministrative di più istituzioni per raggiungere la massa critica necessaria (tenendo conto della necessità di apportare modifiche ai regolamenti di base delle agenzie e al loro regime di autonomia finanziaria), oppure elaborando urgentemente per le agenzie norme specifiche (soprattutto di attuazione) che consentano loro di essere pienamente in regola con le disposizioni;

10.   insiste affinché la Commissione, in sede di redazione del progetto preliminare di bilancio, prenda in considerazione i risultati dell'esecuzione finanziaria delle singole agenzie negli anni precedenti, in particolare nell'anno n-1, e proceda su tale base a una revisione della dotazione richiesta da ciascuna agenzia; invita la sua commissione competente a rispettare detta revisione e, qualora la Commissione non abbia preso iniziative in tal senso, a provvedere essa stessa a riportare il bilancio in questione a un livello realistico che corrisponda alla capacità di assorbimento e di esecuzione dell'agenzia in questione;

11.   rammenta la sua decisione sul discarico per l'esercizio finanziario 2005, in cui invitava la Commissione a presentare ogni cinque anni uno studio sul valore aggiunto apportato da ogni agenzia in attività; nel caso in cui la valutazione del valore aggiunto di un'agenzia risultasse negativo, invita tutte le istituzioni interessate ad adottare le opportune misure, ridefinendo il mandato dell'agenzia in questione o procedendo alla sua chiusura; nota che nel 2007 la Commissione non ha intrapreso alcuna analisi valutativa di questo tipo; insiste sulla necessità che la Commissione presenti almeno cinque analisi valutative anteriormente alla decisione sul discarico per l'esercizio finanziario 2007, iniziando dalle agenzie di più vecchia data;

12.   ritiene che le raccomandazioni della Corte dei conti dovrebbero essere immediatamente attuate e che il livello di sovvenzioni erogate alle agenzie dovrebbe essere conforme all'effettivo fabbisogno di liquidità delle stesse; è inoltre dell'avviso che le modifiche al regolamento finanziario generale dovrebbero essere incorporate nel regolamento finanziario quadro delle agenzie e nei loro vari regolamenti finanziari specifici;

Presentazione dei dati di resoconto

13.   nota che le agenzie non adottano un approccio uniforme quanto alla presentazione delle proprie attività per l'esercizio finanziario considerato, dei propri conti e delle proprie relazioni sulla gestione finanziaria e di bilancio e neppure nei confronti della questione se il direttore dell'agenzia debba emettere una dichiarazione di affidabilità; osserva che non tutte le agenzie distinguono chiaramente fra a) presentazione delle attività dell'agenzia al pubblico e b) relazione tecnica sulla gestione finanziaria e di bilancio;

14.   nota che, se le istruzioni di servizio della Commissione per la preparazione delle relazioni di attività non richiedono esplicitamente che l'agenzia emetta una dichiarazione di affidabilità, molti direttori vi hanno comunque provveduto per il 2006, in un caso particolare formulando un'importante riserva;

15.   rammenta la sua risoluzione del 12 aprile 2005(17) in cui si invitano i direttori delle agenzie ad allegare in futuro alla loro relazione annuale d'attività, presentata insieme alle informazioni finanziarie e gestionali, una dichiarazione di affidabilità riguardante la legittimità e la regolarità delle operazioni, analoga alle dichiarazioni firmate dai direttori generali della Commissione;

16.   chiede alla Commissione di modificare di conseguenza le sue istruzioni di servizio per le agenzie;

17.   propone inoltre che la Commissione cooperi con le agenzie per giungere a un modello armonizzato applicabile a tutte le agenzie ed organismi satelliti, che distingua chiaramente fra:

   - la relazione annuale destinata al grande pubblico sulle attività dell'organismo, le sue operazioni e i risultati raggiunti;
   - i rendiconti di esercizio e la relazione sull'esecuzione del bilancio;
   - la relazione di attività, sul modello di quelle predisposte dai direttori generali della Commissione;
   - la dichiarazione di affidabilità sottoscritta dal direttore dell'organismo, corredata di eventuali osservazioni o riserve sulle quali giudica opportuno richiamare l'attenzione dell'autorità di discarico;

Risultati generali dell'analisi della Corte dei conti

18.   nota la conclusione della Corte (Relazione annuale, paragrafo 10.29(18)) secondo cui le sovvenzioni a carico del bilancio comunitario erogate dalla Commissione alle agenzie non sono basate su stime sufficientemente motivate del fabbisogno di liquidità delle agenzie, e che questo aspetto, unitamente al volume dei riporti, fa sì che esse detengano saldi di cassa considerevoli; nota inoltre che la Corte raccomanda che il livello di sovvenzioni erogate alle agenzie sia conforme all'effettivo fabbisogno di liquidità delle stesse;

19.   nota che a fine 2006 14 agenzie non avevano ancora applicato concretamente il sistema di contabilità ABAC (Relazione annuale, nota al paragrafo 10.31);

20.   nota l'osservazione della Corte (Relazione annuale, paragrafo 1.25) secondo cui alcune agenzie hanno contabilizzato gli oneri connessi alle ferie non godute; rileva che la Corte dei conti ha emesso dichiarazioni di affidabilità con riserve per tre agenzie (Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP), CEPOL e Agenzia ferroviaria europea) relativamente all'esercizio finanziario 2006 (2005: CEDEFOP, Autorità europea per la scurezza alimentare, Agenzia europea per la ricostruzione);

Revisione interna

21.   rammenta che, a norma dell'articolo 185, paragrafo 3, del regolamento finanziario, il revisore interno della Commissione è anche il revisore interno delle agenzie di regolamentazione che percepiscono sovvenzioni a carico del bilancio dell'Unione europea; rileva che il revisore interno riferisce al consiglio di amministrazione e al direttore di ciascuna agenzia;

22.   richiama l'attenzione sulla riserva formulata nella relazione di attività per il 2006 del revisore interno, che così recita:"

Il revisore interno della Commissione non è in grado di assolvere correttamente le funzioni di revisore interno degli organismi comunitari attribuitegli dall'articolo 185 del regolamento finanziario, a causa delle carenti risorse di personale.

"

23.   nota peraltro l'osservazione del revisore interno nella sua relazione di attività per il 2006 secondo cui a partire dal 2007, con le risorse di personale supplementari concesse dalla Commissione all'Internal Audit Service (IAS), tutte le agenzie di regolamentazione in attività saranno soggette alla procedura di revisione interna su base annuale;

24.   nota il crescente numero delle agenzie di regolamentazione ed esecutive e delle imprese comuni soggette a revisione dell'IAS ai sensi dell'articolo 185 del regolamento finanziario; invita la Commissione ad informare le sue commissioni competenti circa l'adeguatezza della risorse di personale a disposizione dell'IAS per condurre una revisione contabile annuale di tutti questi organismi negli anni a venire;

25.   osserva che l'articolo 72, paragrafo 5 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 dispone che ogni agenzia trasmetta ogni anno all'autorità di discarico e alla Commissione una relazione elaborata dal suo direttore che sintetizzi il numero e il tipo dei controlli interni effettuati dal revisore interno, le raccomandazioni formulate e il seguito dato a tali raccomandazioni; invita le agenzie ad indicare se ciò sia stato fatto e, in caso affermativo, in che modo;

26.   prende atto, in merito alle capacità di revisione interna soprattutto per quanto riguarda le agenzie di minori dimensioni, di una proposta formulata il 14 settembre 2006 dal revisore interno dinanzi alla commissione competente del Parlamento, in base alla quale le agenzie più piccole dovrebbero essere autorizzate a commissionare servizi di revisione interna al settore privato;

Valutazione delle agenzie

27.   rammenta la dichiarazione congiunta del Parlamento, del Consiglio e della Commissione(19) negoziata in occasione della conciliazione prima del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2007 dedicato al bilancio, in cui si chiede i) un elenco delle agenzie sulle quali la Commissione intende operare una valutazione e ii) un elenco delle agenzie già sottoposte a valutazione, unitamente a una sintesi delle principali risultanze;

Procedure disciplinari

28.   nota che, per le loro dimensioni, determinate agenzie trovano arduo costituire appositi consigli di disciplina composti da membri del personale inquadrati nel grado richiesto e che l'Investigation and Disciplinary Office (IDOC) della Commissione non è competente per le agenzie; invita le agenzie a considerare l'istituzione di un consiglio di disciplina inter-agenzie;

Progetto di accordo interistituzionale

29.   rammenta il progetto di accordo interistituzionale relativo all'inquadramento delle agenzie europee di regolazione presentato dalla Commissione (COM(2005)0059), che era inteso a creare un quadro orizzontale per la creazione, la struttura, l'attività, la valutazione e il controllo delle agenzie europee di regolazione; nota che il progetto di accordo è un'utile iniziativa nel quadro degli sforzi volti a razionalizzare la costituzione e l'attività delle agenzie; nota l'affermazione contenuta nella relazione di sintesi della Commissione per il 2006 (punto 3.1, COM(2007)0274), secondo cui, malgrado gli scarsi progressi registratisi dopo la pubblicazione del progetto, il dibattito sui contenuti dello stesso è stato rilanciato in sede di Consiglio alla fine del 2006; si rammarica che non sia stato possibile compiere ulteriori progressi verso l'adozione;

30.   plaude pertanto all'impegno della Commissione di pubblicare nel corso del 2008 una comunicazione sul futuro delle agenzie di regolamentazione;

Agenzie finanziariamente autonome

31.   rammenta che per le due agenzie finanziariamente autonome il discarico al direttore è concesso dal consiglio di amministrazione; nota che entrambe registrano consistenti eccedenze a titolo di proventi da contributi accumulate dagli esercizi precedenti:

   - Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno – Giacenze liquide ed equivalenti: 281 milioni EUR(20);
   - Ufficio comunitario delle varietà vegetali – Giacenze liquide ed equivalenti: 18 milioni EUR(21);

Osservazioni specifiche

32.   considera il Centro un'istituzione importante per il rafforzamento e lo sviluppo del monitoraggio delle malattie a livello europeo, di sistemi di preallarme e di pareri scientifici autorevoli sui rischi causati da malattie infettive nuove ed emergenti; rileva con soddisfazione che il Centro è riuscito a realizzare un numero considerevole di prodotti e servizi nel 2006 per assolvere al proprio mandato;

33.   nota che nella sua relazione 2006 la Corte dei conti rileva che quasi il 45% degli impegni iscritti nell'esercizio sono stati riportati e che nel secondo semestre 2006 sono stati eseguiti numerosi storni – soprattutto dovuti alla imprecisione delle stime circa il fabbisogno di personale - senza informarne tempestivamente il consiglio di amministrazione del Centro;

34.   esprime preoccupazione per il fatto che ancora una volta, come constatato dalla Corte, sono stati assunti impegni legali in assenza di un precedente impegno in bilancio, in violazione del regolamento finanziario;

35.   invita il Centro a fare quanto necessario per adeguarsi all'osservazione della Corte secondo cui i diritti di accesso al sistema di gestione informatizzata del bilancio non corrispondono sempre alle autorizzazioni concesse dal direttore e che il contabile non ha ancora convalidato le principali procedure di impegno e di pagamento;

36.  Nota la risposta del Centro, che indica che

   - sono state create capacità interne e sono stati adottati provvedimenti per rimediare alle debolezze constatate e per migliorare i sistemi interni di controllo;
   - il Centro ha nominato un addetto alla sicurezza dei sistemi finanziari (SI2) e costituito un servizio di audit interno;

37.   nota, esaminando i conti del Centro, che nel 2006 esso ha registrato entrate pari a 15,8 milioni EUR, raggiungendo un risultato economico di 5,3 milioni EUR, con consistenze liquide complessive presso banche per 7,2 milioni EUR e che il suo stato patrimoniale comprende 400 000 EUR a titolo di prefinanziamenti da restituire alla Commissione;

38.   rammenta che il bilancio del Centro è passato da 4,53 milioni EUR nel 2005 a 17,15 milioni EUR nel 2006, e che i membri del personale sono aumentati da 43 a 85; nota che, oltre alla Corte dei conti, anche l'IAS della Commissione ha nel maggio 2006 sottoposto il Centro a un audit, in seguito al quale è stato concordato un piano d'azione, e che sempre nel 2006 il Centro ha costituito una commissione di revisione contabile;

39.   accoglie con favore l'inserimento nella relazione annuale del Centro dei 24 standard interni di controllo; ritiene che tale esempio potrebbe essere utilmente seguito da tutte le agenzie.

(1) GU C 261 del 31.10.2007, pag. 49.
(2) GU C 309 del 19.12.2007, pag. 99.
(3) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).
(4) GU L 142 del 30.4.2004, pag. 1.
(5) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(6) GU C 261 del 31.10.2007, pag. 49.
(7) GU C 309 del 19.12.2007, pag. 99.
(8) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).
(9) GU L 142 del 30.4.2004, pag. 1.
(10) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(11) GU C 261 del 31.10.2007, pag. 49.
(12) GU C 309 del 19.12.2007, pag. 99.
(13) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).
(14) GU L 142 del 30.4.2004, pag. 1.
(15) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(16) GU L 187 del 15.7.2008, pag. 170.
(17) Tutte le risoluzioni sulle agenzie sono state pubblicate nella GU L 196 del 27.7.2005.
(18) GU C 273 del 15.11.2007, pag. 1.
(19) Documento del Consiglio DS 605/1/07 Rev1.
(20) Fonte: Relazione sui conti annuali dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno per l'esercizio 2006 accompagnata dalle risposte dell'Ufficio (GU C 309 del 19.12.2007, pag. 141).
(21) Fonte: Relazione sui conti annuali dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali per l'esercizio 2006 accompagnata dalle risposte dell'Ufficio (GU C 309 del 19.12.2007, pag. 135).


Discarico 2006: Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze
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Decisione
Decisione
Risoluzione
1.Decisione del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2006 (C6-0375/2007 – 2007/2050(DEC))
P6_TA(2008)0147A6-0116/2008

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze relativi all'esercizio 2006(1),

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze relativi all'esercizio 2006, accompagnata dalle risposte dell'Osservatorio(2),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(3), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze(4), in particolare l'articolo 15,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(5), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0116/2008),

1.   concede il discarico al direttore dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esecuzione del bilancio dell'Osservatorio per l'esercizio 2006;

2.   esprime le proprie osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

2.Decisione del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 sulla chiusura dei conti dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2006 (C6-0375/2007 – 2007/2050(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze relativi all'esercizio 2006(6),

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze relativi all'esercizio 2006, accompagnata dalle risposte dell'Osservatorio(7),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(8), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (9), in particolare l'articolo 15,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(10), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0116/2008),

1.   constata che i conti annuali definitivi dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze sono allegati alla relazione della Corte dei conti;

2.   approva la chiusura dei conti dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2006;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

3.Risoluzione del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2006 (C6-0375/2007 – 2007/2050(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2006(11),

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2006, accompagnata dalle risposte dell'Osservatorio(12),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(13), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (14), in particolare l'articolo 15,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(15), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0116/2008),

A.   considerando che la Corte dei conti ha dichiarato, con ragionevole certezza, che i conti annuali relativi all'esercizio finanziario 2006 sono affidabili e che le operazioni sottostanti sono legittime e regolari,

B.   considerando che il 24 aprile 2007 il Parlamento europeo ha concesso il discarico al direttore dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per quanto riguarda l'esecuzione del bilancio dell'Osservatorio per l'esercizio 2005(16) e che, nella propria risoluzione che accompagna la decisione sul discarico, tra l'altro

   - constata che le spese amministrative registrano un tasso elevato di riporti, pari a quasi il 40%; invita l'Osservatorio a perfezionare la sua gestione degli appalti onde evitare il riporto di stanziamenti;
   - constata carenze nelle procedure di assunzione e di trasferte del personale e invita l'Osservatorio ad applicare correttamente le procedure;
   - constata nel contesto di verifiche una serie di anomalie nelle procedure di aggiudicazione degli appalti e di conclusione dei contratti;
   - invita l'Osservatorio a integrare i sistemi di inventario dei beni immobilizzati nella contabilità generale, poiché, in mancanza di un sistema di etichettatura affidabile, la tracciabilità dei beni inventariati non è garantita;

Osservazioni generali riguardanti questioni orizzontali delle agenzie UE e pertanto rilevanti per la procedura di discarico di ogni singola agenzia

1.   nota che i bilanci delle 24 agenzie e degli altri organismi satelliti sottoposti alla revisione contabile della Corte dei conti ammontano complessivamente a 1 080,5 milioni EUR nel 2006 (il bilancio più elevato è quello dell'Agenzia europea per la ricostruzione con 271 milioni EUR e il più basso quello dell'Accademia europea di polizia (CEPOL) con 5 milioni EUR);

2.   rileva che fra gli organismi esterni UE soggetti a revisione e discarico figurano ora non soltanto le agenzie di regolamentazione tradizionali ma anche le agenzie esecutive costituite per dare attuazione a programmi specifici; a questi organismi si aggiungeranno nel prossimo futuro le imprese comuni costituite sotto forma di partnariato pubblico-privato (iniziative tecnologiche comuni);

3.   osserva, per quanto riguarda il Parlamento, che il numero delle agenzie soggette alla procedura di discarico, ha subito la seguente evoluzione: esercizio finanziario 2000: 8; 2001: 10; 2002: 11; 2003: 14; 2004: 14; 2005: 16; 2006: 20 agenzie di regolamentazione e 2 agenzie esecutive (senza considerare le 2 agenzie soggette a revisione da parte della Corte dei conti ma a procedura di discarico interna);

4.   conclude pertanto che il processo di revisione/discarico è divenuto macchinoso e sproporzionato rispetto alle dimensioni relative dei bilanci delle agenzie/organismi satelliti; incarica la sua commissione competente di metter mano a una profonda revisione del processo di discarico per le agenzie e gli organismi satelliti, allo scopo di elaborare un approccio più semplice e razionale che tenga conto del numero sempre crescente di organismi, per ognuno dei quali occorrerà negli anni futuri una relazione di discarico distinta;

Considerazioni di fondo

5.   chiede che la Commissione, prima di procedere alla creazione di una nuova agenzia o alla riforma di un'agenzia esistente, fornisca spiegazioni chiare in merito ai seguenti elementi: tipo di agenzia, sue finalità, struttura della gestione interna, prodotti, servizi, procedure principali, categorie destinatarie, parti interessate e clienti dell'agenzia, relazioni formali con i soggetti esterni, responsabilità in materia di bilancio, pianificazione finanziaria, politica del personale e politica in materia di assunzioni;

6.   chiede che ogni agenzia sia governata da un accordo di rendimento annuale elaborato dall'agenzia stessa e dalla DG responsabile e che dovrà riportare gli obiettivi principali per l'anno successivo, un quadro finanziario e chiari indicatori di efficienza;

7.   chiede che l'efficienza delle agenzie sia sottoposta a una revisione contabile regolare (e su base ad hoc) da parte della Corte dei conti o di altro revisore indipendente; ritiene che tale revisione non debba limitarsi agli aspetti tradizionali della gestione finanziaria e al corretto uso del pubblico denaro, ma debba anche coprire l'efficacia ed efficienza amministrativa con una valutazione della gestione finanziaria di ciascuna agenzia;

8.   è del parere, nel caso delle agenzie che continuano a sovrastimare le rispettive esigenze di bilancio, che occorra procedere a un abbattimento tecnico sulla base dei posti vacanti; ritiene che tale misura porterà a lungo termine a una riduzione delle dotazioni per le agenzie e a una conseguente diminuzione dei costi amministrativi;

9.   prende atto dei rilievi mossi a un certo numero di agenzie per il mancato rispetto delle norme sugli appalti pubblici, del regolamento finanziario, dello statuto del personale ecc. e richiama l'attenzione sulla gravità del problema; ritiene che ciò sia principalmente dovuto al fatto che la maggior parte delle normative e il regolamento finanziario sono concepiti per le istituzioni più grandi e che la maggior parte delle piccole agenzie non raggiungono la massa critica per poter soddisfare tali requisiti normativi; invita pertanto la Commissione a cercare una soluzione rapida che assicuri maggiore efficienza, ad esempio raggruppando le funzioni amministrative di più istituzioni per raggiungere la massa critica necessaria (tenendo conto della necessità di apportare modifiche ai regolamenti di base delle agenzie e al loro regime di autonomia finanziaria), oppure elaborando urgentemente per le agenzie norme specifiche (soprattutto di attuazione) che consentano loro di essere pienamente in regola con le disposizioni;

10.   insiste affinché la Commissione, in sede di redazione del progetto preliminare di bilancio, prenda in considerazione i risultati dell'esecuzione finanziaria delle singole agenzie negli anni precedenti, in particolare nell'anno n-1, e proceda su tale base a una revisione della dotazione richiesta da ciascuna agenzia; invita la sua commissione competente a rispettare detta revisione e, qualora la Commissione non abbia preso iniziative in tal senso, a provvedere essa stessa a riportare il bilancio in questione a un livello realistico che corrisponda alla capacità di assorbimento e di esecuzione dell'agenzia in questione;

11.   rammenta la sua decisione sul discarico per l'esercizio finanziario 2005, in cui invitava la Commissione a presentare ogni cinque anni uno studio sul valore aggiunto apportato da ogni agenzia in attività; nel caso in cui la valutazione del valore aggiunto di un'agenzia risultasse negativo, invita tutte le istituzioni interessate ad adottare le opportune misure, ridefinendo il mandato dell'agenzia in questione o procedendo alla sua chiusura; nota che nel 2007 la Commissione non ha intrapreso alcuna analisi valutativa di questo tipo; insiste sulla necessità che la Commissione presenti almeno cinque analisi valutative anteriormente alla decisione sul discarico per l'esercizio finanziario 2007, iniziando dalle agenzie di più vecchia data;

12.   ritiene che le raccomandazioni della Corte dei conti dovrebbero essere immediatamente attuate e che il livello di sovvenzioni erogate alle agenzie dovrebbe essere conforme all'effettivo fabbisogno di liquidità delle stesse; è inoltre dell'avviso che le modifiche al regolamento finanziario generale dovrebbero essere incorporate nel regolamento finanziario quadro delle agenzie e nei loro vari regolamenti finanziari specifici;

Presentazione dei dati di resoconto

13.   nota che le agenzie non adottano un approccio uniforme quanto alla presentazione delle proprie attività per l'esercizio finanziario considerato, dei propri conti e delle proprie relazioni sulla gestione finanziaria e di bilancio e neppure nei confronti della questione se il direttore dell'agenzia debba emettere una dichiarazione di affidabilità; osserva che non tutte le agenzie distinguono chiaramente fra a) presentazione delle attività dell'agenzia al pubblico e b) relazione tecnica sulla gestione finanziaria e di bilancio;

14.   nota che, se le istruzioni di servizio della Commissione per la preparazione delle relazioni di attività non richiedono esplicitamente che l'agenzia emetta una dichiarazione di affidabilità, molti direttori vi hanno comunque provveduto per il 2006, in un caso particolare formulando un'importante riserva;

15.   rammenta il paragrafo 25 della sua risoluzione del 12 aprile 2005(17) in cui si invitano i direttori delle agenzie ad allegare in futuro alla loro relazione annuale d'attività, presentata insieme alle informazioni finanziarie e gestionali, una dichiarazione di affidabilità riguardante la legittimità e la regolarità delle operazioni, analoga alle dichiarazioni firmate dai direttori generali della Commissione;

16.   chiede alla Commissione di modificare di conseguenza le sue istruzioni di servizio per le agenzie;

17.   propone inoltre che la Commissione cooperi con le agenzie per giungere a un modello armonizzato applicabile a tutte le agenzie ed organismi satelliti, che distingua chiaramente fra:

   - la relazione annuale destinata al grande pubblico sulle attività dell'organismo, le sue operazioni e i risultati raggiunti;
   - i rendiconti di esercizio e la relazione sull'esecuzione del bilancio;
   - la relazione di attività, sul modello di quelle predisposte dai direttori generali della Commissione;
   - la dichiarazione di affidabilità sottoscritta dal direttore dell'organismo, corredata di eventuali osservazioni o riserve sulle quali giudica opportuno richiamare l'attenzione dell'autorità di discarico;

Risultati generali dell'analisi della Corte dei conti

18.   nota la conclusione della Corte (Relazione annuale, paragrafo 10.29(18)) secondo cui le sovvenzioni a carico del bilancio comunitario erogate dalla Commissione alle agenzie non sono basate su stime sufficientemente motivate del fabbisogno di liquidità delle agenzie, e che questo aspetto, unitamente al volume dei riporti, fa sì che esse detengano saldi di cassa considerevoli; nota inoltre che la Corte raccomanda che il livello di sovvenzioni erogate alle agenzie sia conforme all'effettivo fabbisogno di liquidità delle stesse;

19.   nota che a fine 2006 14 agenzie non avevano ancora applicato concretamente il sistema di contabilità ABAC (Relazione annuale, nota al paragrafo 10.31);

20.   nota l'osservazione della Corte (Relazione annuale, paragrafo 1.25) secondo cui alcune agenzie hanno contabilizzato gli oneri connessi alle ferie non godute; rileva che la Corte dei conti ha emesso dichiarazioni di affidabilità con riserve per tre agenzie (Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP), CEPOL e Agenzia ferroviaria europea) relativamente all'esercizio finanziario 2006 (2005: CEDEFOP, Autorità europea per la scurezza alimentare, Agenzia europea per la ricostruzione);

Revisione interna

21.   rammenta che, a norma dell'articolo 185, paragrafo 3, del regolamento finanziario, il revisore interno della Commissione è anche il revisore interno delle agenzie di regolamentazione che percepiscono sovvenzioni a carico del bilancio dell'Unione europea; rileva che il revisore interno riferisce al consiglio di amministrazione e al direttore di ciascuna agenzia;

22.   richiama l'attenzione sulla riserva formulata nella relazione di attività per il 2006 del revisore interno, che così recita:"

Il revisore interno della Commissione non è in grado di assolvere correttamente le funzioni di revisore interno degli organismi comunitari attribuitegli dall'articolo 185 del regolamento finanziario, a causa delle carenti risorse di personale.

"

23.   nota peraltro l'osservazione del revisore interno nella sua relazione di attività per il 2006 secondo cui a partire dal 2007, con le risorse di personale supplementari concesse dalla Commissione all'Internal Audit Service (IAS), tutte le agenzie di regolamentazione in attività saranno soggette alla procedura di revisione interna su base annuale;

24.   nota il crescente numero delle agenzie di regolamentazione ed esecutive e delle imprese comuni soggette a revisione dell'IAS ai sensi dell'articolo 185 del regolamento finanziario; invita la Commissione ad informare le sue commissioni competenti circa l'adeguatezza della risorse di personale a disposizione dell'IAS per condurre una revisione contabile annuale di tutti questi organismi negli anni a venire;

25.   osserva che l'articolo 72, paragrafo 5 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 dispone che ogni agenzia trasmetta ogni anno all'autorità di discarico e alla Commissione una relazione elaborata dal suo direttore che sintetizzi il numero e il tipo dei controlli interni effettuati dal revisore interno, le raccomandazioni formulate e il seguito dato a tali raccomandazioni; invita le agenzie ad indicare se ciò sia stato fatto e, in caso affermativo, in che modo;

26.   prende atto, in merito alle capacità di revisione interna soprattutto per quanto riguarda le agenzie di minori dimensioni, di una proposta formulata il 14 settembre 2006 dal revisore interno dinanzi alla commissione competente del Parlamento, in base alla quale le agenzie più piccole dovrebbero essere autorizzate a commissionare servizi di revisione interna al settore privato;

Valutazione delle agenzie

27.   rammenta la dichiarazione congiunta del Parlamento, del Consiglio e della Commissione(19) negoziata in occasione della conciliazione prima del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2007 dedicato al bilancio, in cui si chiede i) un elenco delle agenzie sulle quali la Commissione intende operare una valutazione e ii) un elenco delle agenzie già sottoposte a valutazione, unitamente a una sintesi delle principali risultanze;

Procedure disciplinari

28.   nota che, per le loro dimensioni, determinate agenzie trovano arduo costituire appositi consigli di disciplina composti da membri del personale inquadrati nel grado richiesto e che l'Investigation and Disciplinary Office (IDOC) della Commissione non è competente per le agenzie; invita le agenzie a considerare l'istituzione di un consiglio di disciplina inter-agenzie;

Progetto di accordo interistituzionale

29.   rammenta il progetto di accordo interistituzionale relativo all'inquadramento delle agenzie europee di regolazione presentato dalla Commissione (COM(2005)0059), che era inteso a creare un quadro orizzontale per la creazione, la struttura, l'attività, la valutazione e il controllo delle agenzie europee di regolazione; nota che il progetto di accordo è un'utile iniziativa nel quadro degli sforzi volti a razionalizzare la costituzione e l'attività delle agenzie; nota l'affermazione contenuta nella relazione di sintesi della Commissione per il 2006 (punto 3.1, COM(2007)0274), secondo cui, malgrado gli scarsi progressi registratisi dopo la pubblicazione del progetto, il dibattito sui contenuti dello stesso è stato rilanciato in sede di Consiglio alla fine del 2006; si rammarica che non sia stato possibile compiere ulteriori progressi verso l'adozione;

30.   plaude pertanto all'impegno della Commissione di pubblicare nel corso del 2008 una comunicazione sul futuro delle agenzie di regolamentazione;

Agenzie finanziariamente autonome

31.   rammenta che per le due agenzie finanziariamente autonome il discarico al direttore è concesso dal consiglio di amministrazione; nota che entrambe registrano consistenti eccedenze a titolo di proventi da contributi accumulate dagli esercizi precedenti:

   - Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno – Giacenze liquide ed equivalenti: 281 milioni EUR(20);
   - Ufficio comunitario delle varietà vegetali – Giacenze liquide ed equivalenti: 18 milioni EUR(21);

Osservazioni specifiche

32.   constata dalle osservazioni formulate dalla Corte dei conti nella sua relazione 2006 che

   - l'Osservatorio ha ridotto il livello dei riporti al 25% nel 2006 (40% nel 2005);
   - si sono verificati ritardi nell'esecuzione di pagamenti ai punti focali nazionali della rete Reitox (rete europea di informazione sulle droghe e le tossicodipendenze) a titolo di accordi di sovvenzione;
   - benché abbia ormai avuto fine il suo distacco a lungo termine alla Commissione a Bruxelles, un agente continua a essere retribuito dall'Osservatorio, senza aver ripreso il suo lavoro a Lisbona; prende atto che il caso forma attualmente oggetto di un procedimento giudiziario ai sensi dello statuto del personale;

33.   si compiace degli sforzi dell'Osservatorio di migliorare l'esecuzione del proprio bilancio; si rammarica tuttavia che il livello dei riporti sia ancora troppo elevato;

34.   constata dai conti dell'Osservatorio che nel luglio 2006 è stato effettuato un inventario concreto dei beni in inventario e che i risultati sono stati archiviati in un sistema informatico specifico;

35.   constata che nel bilancio dell'Osservatorio figurano terreni e immobili per un valore di 2,5 milioni EUR;

36.   constata dall'ampia relazione annuale di attività dell'Osservatorio che nel 2007 è stata eseguita una valutazione delle sue operazioni; constata altresì che l'Osservatorio si avvale del servizio di revisione contabile interna della Commissione per la propria revisione interna;

37.   constata dal programma di lavoro dell'Osservatorio per il 2007 e il periodo 2007-2009 l'adozione di un piano di gestione per applicare le ultime raccomandazioni del servizio di revisione contabile interna della Commissione e per conseguire gli obiettivi strategici seguenti;

   - perfezionare un controllo a posteriori delle operazioni finanziarie;
   - perfezionare una capacità interna di valutazione dei rischi e di revisione contabile interna;
   - perfezionare strumenti e procedure per la gestione integrata delle risorse e promuovere le sinergie esterne, segnatamente con l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), a sua volta insediata a Lisbona;
   - attuare una politica più articolata ed efficace in materia di risorse umane;
   - completare il trasferimento nella nuova sede a Lisbona.

(1) GU C 261 del 31.10.2007, pag. 67.
(2) GU C 309, del 19.12.2007, pag. 128.
(3) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).
(4) GU L 376 del 27.12.2006, pag. 1.
(5) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(6) GU C 261 del 31.10.2007, pag. 67.
(7) GU C 309, del 19.12.2007, pag. 128.
(8) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).
(9) GU L 376 del 27.12.2006, pag. 1.
(10) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(11) GU C 261 del 31.10.2007, pag. 67.
(12) GU C 309, del 19.12.2007, pag. 128.
(13) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).
(14) GU L 376 del 27.12.2006, pag. 1.
(15) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(16) GU L 187 del 15.7.2008, pag. 99.
(17) Risoluzione del Parlamento europeo contenente le osservazioni che accompagnano la decisione sul discarico da concedere al direttore dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio finanziario 2003 (GU L 196 del 27.7.2005, pag. 121).
(18) GU C 273 del 15.11.2007, pag. 1.
(19) Documento del Consiglio DS 605/1/07 Rev1.
(20) Fonte: Relazione sui conti annuali dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno per l'esercizio 2006 accompagnata dalle risposte dell'Ufficio (GU C 309 del 19.12.2007, pag. 141).
(21) Fonte: Relazione sui conti annuali dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali per l'esercizio 2006 accompagnata dalle risposte dell'Ufficio (GU C 309 del 19.12.2007, pag. 135).


Discarico 2006: Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (precedentemente Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia)
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Decisione
Decisione
Risoluzione
1.Decisione del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (precedentemente Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e di xenofobia) per l'esercizio 2006 (C6-0374/2007 – 2007/2049(DEC))
P6_TA(2008)0148A6-0113/2008

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali relativi all'esercizio 2006(1),

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (precedentemente Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e di xenofobia) relativi all'esercizio 2006, corredata delle risposte dell'Agenzia(2),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(3), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 168/2007, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali(4), in particolare l'articolo 21;

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(5), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0113/2008),

1.   concede il discarico al direttore dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per l'esecuzione del bilancio dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e di xenofobia (precedentemente Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia) per l'esercizio 2006;

2.   esprime le proprie osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante, al direttore dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

2.Decisione del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 sulla chiusura dei conti dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (precedentemente Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e di xenofobia) per l'esercizio 2006 (C6-0374/2007 – 2007/2049(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali relativi all'esercizio 2006(6),

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (precedentemente Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e di xenofobia) relativi all'esercizio 2006, accompagnata dalle risposte dell'Agenzia(7),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(8), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 168/2007, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali(9), in particolare l'articolo 21;

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(10), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0113/2008),

1.   constata che i conti annuali definitivi dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (precedentemente Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e di xenofobia) sono allegati alla relazione della Corte dei conti;

2.   approva la chiusura dei conti dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (precedentemente Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e di xenofobia) per l'esercizio 2006;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

3.Risoluzione del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (precedentemente Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e di xenofobia) per l'esercizio 2006 (C6-0374/2007 – 2007/2049(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali relativi all'esercizio 2006(11),

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (precedentemente Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e di xenofobia) relativi all'esercizio 2006, accompagnata dalle risposte dell'Agenzia(12),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(13), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 168/2007, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali(14), in particolare l'articolo 21;

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(15), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0113/2008),

A.   considerando che la Corte dei conti ha dichiarato, con ragionevole certezza, che i conti annuali relativi all'esercizio finanziario 2006 sono affidabili e che le operazioni sottostanti sono legittime e regolari,

B.   considerando che il 24 aprile 2007 il Parlamento europeo ha concesso il discarico al direttore dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e di xenofobia per quanto riguarda l'esecuzione del bilancio dell'Osservatorio per l'esercizio 2005(16) e che, nella propria risoluzione che accompagna la decisione sul discarico, tra l'altro

   - rileva la mancata introduzione della gestione per attività, benché il regolamento finanziario dell'Osservatorio preveda l'attuazione di tale sistema, come già applicato al bilancio generale, ai fini di un miglior monitoraggio dell'esecuzione,
   - invita l'Osservatorio a introdurre un sistema di programmazione e gestione degli acquisti di attrezzature e a procedere a controlli periodici del proprio inventario,
   - osserva che il sistema di controllo interno dell'Osservatorio presenta diverse lacune e che il principio della separazione delle funzioni non è applicato in maniera rigorosa, in particolar modo tra le funzioni di avvio e verifica;

Osservazioni generali riguardanti questioni orizzontali delle agenzie UE e pertanto rilevanti per la procedura di discarico di ogni singola agenzia

1.   nota che i bilanci delle 24 agenzie e degli altri organismi satelliti sottoposti alla revisione contabile della Corte dei conti ammontano complessivamente a 1 080,5 milioni EUR nel 2006 (il bilancio più elevato è quello dell'Agenzia europea per la ricostruzione con 271 milioni EUR e il più basso quello dell'Accademia europea di polizia (CEPOL) con 5 milioni EUR);

2.   rileva che fra gli organismi esterni UE soggetti a revisione e discarico figurano ora non soltanto le agenzie di regolamentazione tradizionali ma anche le agenzie esecutive costituite per dare attuazione a programmi specifici; a questi organismi si aggiungeranno nel prossimo futuro le imprese comuni costituite sotto forma di partnariato pubblico-privato (iniziative tecnologiche comuni);

3.   osserva, per quanto riguarda il Parlamento, che il numero delle agenzie soggette alla procedura di discarico, ha subito la seguente evoluzione: esercizio finanziario 2000: 8; 2001: 10; 2002: 11; 2003: 14; 2004: 14; 2005: 16; 2006: 20 agenzie di regolamentazione e 2 agenzie esecutive (senza considerare le 2 agenzie soggette a revisione da parte della Corte dei conti ma a procedura di discarico interna);

4.   conclude pertanto che il processo di revisione/discarico è divenuto macchinoso e sproporzionato rispetto alle dimensioni relative dei bilanci delle agenzie/organismi satelliti; incarica la sua commissione competente di metter mano a una profonda revisione del processo di discarico per le agenzie e gli organismi satelliti, allo scopo di elaborare un approccio più semplice e razionale che tenga conto del numero sempre crescente di organismi, per ognuno dei quali occorrerà negli anni futuri una relazione di discarico distinta;

Considerazioni di fondo

5.   chiede che la Commissione, prima di procedere alla creazione di una nuova agenzia o alla riforma di un'agenzia esistente, fornisca spiegazioni chiare in merito ai seguenti elementi: tipo di agenzia, sue finalità, struttura della gestione interna, prodotti, servizi, procedure principali, categorie destinatarie, parti interessate e clienti dell'agenzia, relazioni formali con i soggetti esterni, responsabilità in materia di bilancio, pianificazione finanziaria, politica del personale e politica in materia di assunzioni;

6.   chiede che ogni agenzia sia governata da un accordo di rendimento annuale elaborato dall'agenzia stessa e dalla DG responsabile e che dovrà riportare gli obiettivi principali per l'anno successivo, un quadro finanziario e chiari indicatori di efficienza;

7.   chiede che l'efficienza delle agenzie sia sottoposta a una revisione contabile regolare (e su base ad hoc) da parte della Corte dei conti o di altro revisore indipendente; ritiene che tale revisione non debba limitarsi agli aspetti tradizionali della gestione finanziaria e al corretto uso del pubblico denaro, ma debba anche coprire l'efficacia ed efficienza amministrativa con una valutazione della gestione finanziaria di ciascuna agenzia;

8.   è del parere, nel caso delle agenzie che continuano a sovrastimare le rispettive esigenze di bilancio, che occorra procedere a un abbattimento tecnico sulla base dei posti vacanti; ritiene che tale misura porterà a lungo termine a una riduzione delle dotazioni per le agenzie e a una conseguente diminuzione dei costi amministrativi;

9.   prende atto dei rilievi mossi a un certo numero di agenzie per il mancato rispetto delle norme sugli appalti pubblici, del regolamento finanziario, dello statuto del personale ecc. e richiama l'attenzione sulla gravità del problema; ritiene che ciò sia principalmente dovuto al fatto che la maggior parte delle normative e il regolamento finanziario sono concepiti per le istituzioni più grandi e che la maggior parte delle piccole agenzie non raggiungono la massa critica per poter soddisfare tali requisiti normativi; invita pertanto la Commissione a cercare una soluzione rapida che assicuri maggiore efficienza, ad esempio raggruppando le funzioni amministrative di più istituzioni per raggiungere la massa critica necessaria (tenendo conto della necessità di apportare modifiche ai regolamenti di base delle agenzie e al loro regime di autonomia finanziaria), oppure elaborando urgentemente per le agenzie norme specifiche (soprattutto di attuazione) che consentano loro di essere pienamente in regola con le disposizioni;

10.   insiste affinché la Commissione, in sede di redazione del progetto preliminare di bilancio, prenda in considerazione i risultati dell'esecuzione finanziaria delle singole agenzie negli anni precedenti, in particolare nell'anno n-1, e proceda su tale base a una revisione della dotazione richiesta da ciascuna agenzia; invita la sua commissione competente a rispettare detta revisione e, qualora la Commissione non abbia preso iniziative in tal senso, a provvedere essa stessa a riportare il bilancio in questione a un livello realistico che corrisponda alla capacità di assorbimento e di esecuzione dell'agenzia in questione;

11.   rammenta la sua decisione sul discarico per l'esercizio finanziario 2005, in cui invitava la Commissione a presentare ogni cinque anni uno studio sul valore aggiunto apportato da ogni agenzia in attività; nel caso in cui la valutazione del valore aggiunto di un'agenzia risultasse negativo, invita tutte le istituzioni interessate ad adottare le opportune misure, ridefinendo il mandato dell'agenzia in questione o procedendo alla sua chiusura; nota che nel 2007 la Commissione non ha intrapreso alcuna analisi valutativa di questo tipo; insiste sulla necessità che la Commissione presenti almeno cinque analisi valutative anteriormente alla decisione sul discarico per l'esercizio finanziario 2007, iniziando dalle agenzie di più vecchia data;

12.   ritiene che le raccomandazioni della Corte dei conti dovrebbero essere immediatamente attuate e che il livello di sovvenzioni erogate alle agenzie dovrebbe essere conforme all'effettivo fabbisogno di liquidità delle stesse; è inoltre dell'avviso che le modifiche al regolamento finanziario generale dovrebbero essere incorporate nel regolamento finanziario quadro delle agenzie e nei loro vari regolamenti finanziari specifici;

Presentazione dei dati di resoconto

13.   nota che le agenzie non adottano un approccio uniforme quanto alla presentazione delle proprie attività per l'esercizio finanziario considerato, dei propri conti e delle proprie relazioni sulla gestione finanziaria e di bilancio e neppure nei confronti della questione se il direttore dell'agenzia debba emettere una dichiarazione di affidabilità; osserva che non tutte le agenzie distinguono chiaramente fra a) presentazione delle attività dell'agenzia al pubblico e b) relazione tecnica sulla gestione finanziaria e di bilancio;

14.   nota che, se le istruzioni di servizio della Commissione per la preparazione delle relazioni di attività non richiedono esplicitamente che l'agenzia emetta una dichiarazione di affidabilità, molti direttori vi hanno comunque provveduto per il 2006, in un caso particolare formulando un'importante riserva;

15.   rammenta il paragrafo 27 della sua risoluzione del 12 aprile 2005(17) in cui si invitano i direttori delle agenzie ad allegare in futuro alla loro relazione annuale d'attività, presentata insieme alle informazioni finanziarie e gestionali, una dichiarazione di affidabilità riguardante la legittimità e la regolarità delle operazioni, analoga alle dichiarazioni firmate dai direttori generali della Commissione;

16.   chiede alla Commissione di modificare di conseguenza le sue istruzioni di servizio per le agenzie;

17.   propone inoltre che la Commissione cooperi con le agenzie per giungere a un modello armonizzato applicabile a tutte le agenzie ed organismi satelliti, che distingua chiaramente fra:

   - la relazione annuale destinata al grande pubblico sulle attività dell'organismo, le sue operazioni e i risultati raggiunti;
   - i rendiconti di esercizio e la relazione sull'esecuzione del bilancio;
   - la relazione di attività, sul modello di quelle predisposte dai direttori generali della Commissione;
   - la dichiarazione di affidabilità sottoscritta dal direttore dell'organismo, corredata di eventuali osservazioni o riserve sulle quali giudica opportuno richiamare l'attenzione dell'autorità di discarico;

Risultati generali dell'analisi della Corte dei conti

18.   nota la conclusione della Corte (Relazione annuale, paragrafo 10.29(18)) secondo cui le sovvenzioni a carico del bilancio comunitario erogate dalla Commissione alle agenzie non sono basate su stime sufficientemente motivate del fabbisogno di liquidità delle agenzie, e che questo aspetto, unitamente al volume dei riporti, fa sì che esse detengano saldi di cassa considerevoli; nota inoltre che la Corte raccomanda che il livello di sovvenzioni erogate alle agenzie sia conforme all'effettivo fabbisogno di liquidità delle stesse;

19.   nota che a fine 2006 14 agenzie non avevano ancora applicato concretamente il sistema di contabilità ABAC (Relazione annuale, nota al paragrafo 10.31);

20.   nota l'osservazione della Corte (Relazione annuale, paragrafo 1.25) secondo cui alcune agenzie hanno contabilizzato gli oneri connessi alle ferie non godute; rileva che la Corte dei conti ha emesso dichiarazioni di affidabilità con riserve per tre agenzie (Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP), CEPOL e Agenzia ferroviaria europea) relativamente all'esercizio finanziario 2006 (2005: CEDEFOP, Autorità europea per la scurezza alimentare, Agenzia europea per la ricostruzione);

Revisione interna

21.   rammenta che, a norma dell'articolo 185, paragrafo 3, del regolamento finanziario, il revisore interno della Commissione è anche il revisore interno delle agenzie di regolamentazione che percepiscono sovvenzioni a carico del bilancio dell'Unione europea; rileva che il revisore interno riferisce al consiglio di amministrazione e al direttore di ciascuna agenzia;

22.   richiama l'attenzione sulla riserva formulata nella relazione di attività per il 2006 del revisore interno, che così recita:"

Il revisore interno della Commissione non è in grado di assolvere correttamente le funzioni di revisore interno degli organismi comunitari attribuitegli dall'articolo 185 del regolamento finanziario, a causa delle carenti risorse di personale.

"

23.   nota peraltro l'osservazione del revisore interno nella sua relazione di attività per il 2006 secondo cui a partire dal 2007, con le risorse di personale supplementari concesse dalla Commissione all'Internal Audit Service (IAS), tutte le agenzie di regolamentazione in attività saranno soggette alla procedura di revisione interna su base annuale;

24.   nota il crescente numero delle agenzie di regolamentazione ed esecutive e delle imprese comuni soggette a revisione dell'IAS ai sensi dell'articolo 185 del regolamento finanziario; invita la Commissione ad informare le sue commissioni competenti circa l'adeguatezza della risorse di personale a disposizione dell'IAS per condurre una revisione contabile annuale di tutti questi organismi negli anni a venire;

25.   osserva che l'articolo 72, paragrafo 5 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 dispone che ogni agenzia trasmetta ogni anno all'autorità di discarico e alla Commissione una relazione elaborata dal suo direttore che sintetizzi il numero e il tipo dei controlli interni effettuati dal revisore interno, le raccomandazioni formulate e il seguito dato a tali raccomandazioni; invita le agenzie ad indicare se ciò sia stato fatto e, in caso affermativo, in che modo;

26.   prende atto, in merito alle capacità di revisione interna soprattutto per quanto riguarda le agenzie di minori dimensioni, di una proposta formulata il 14 settembre 2006 dal revisore interno dinanzi alla commissione competente del Parlamento, in base alla quale le agenzie più piccole dovrebbero essere autorizzate a commissionare servizi di revisione interna al settore privato;

Valutazione delle agenzie

27.   rammenta la dichiarazione congiunta del Parlamento, del Consiglio e della Commissione(19) negoziata in occasione della conciliazione prima del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2007 dedicato al bilancio, in cui si chiede i) un elenco delle agenzie sulle quali la Commissione intende operare una valutazione e ii) un elenco delle agenzie già sottoposte a valutazione, unitamente a una sintesi delle principali risultanze;

Procedure disciplinari

28.   nota che, per le loro dimensioni, determinate agenzie trovano arduo costituire appositi consigli di disciplina composti da membri del personale inquadrati nel grado richiesto e che l'Investigation and Disciplinary Office (IDOC) della Commissione non è competente per le agenzie; invita le agenzie a considerare l'istituzione di un consiglio di disciplina inter-agenzie;

Progetto di accordo interistituzionale

29.   rammenta il progetto di accordo interistituzionale relativo all'inquadramento delle agenzie europee di regolazione presentato dalla Commissione (COM(2005)0059), che era inteso a creare un quadro orizzontale per la creazione, la struttura, l'attività, la valutazione e il controllo delle agenzie europee di regolazione; nota che il progetto di accordo è un'utile iniziativa nel quadro degli sforzi volti a razionalizzare la costituzione e l'attività delle agenzie; nota l'affermazione contenuta nella relazione di sintesi della Commissione per il 2006 (punto 3.1, COM(2007)0274), secondo cui, malgrado gli scarsi progressi registratisi dopo la pubblicazione del progetto, il dibattito sui contenuti dello stesso è stato rilanciato in sede di Consiglio alla fine del 2006; si rammarica che non sia stato possibile compiere ulteriori progressi verso l'adozione;

30.   plaude pertanto all'impegno della Commissione di pubblicare nel corso del 2008 una comunicazione sul futuro delle agenzie di regolamentazione;

Agenzie finanziariamente autonome

31.   rammenta che per le due agenzie finanziariamente autonome il discarico al direttore è concesso dal consiglio di amministrazione; nota che entrambe registrano consistenti eccedenze a titolo di proventi da contributi accumulate dagli esercizi precedenti:

   - Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno – Giacenze liquide ed equivalenti: 281 milioni EUR(20);
   - Ufficio comunitario delle varietà vegetali – Giacenze liquide ed equivalenti: 18 milioni EUR(21);

Osservazioni specifiche

32.   rileva l'osservazione della Corte nella sua relazione del 2006 secondo cui l'Agenzia ha trasferito 235 000 EUR dalla riserva operativa (titolo III) al titolo I (spesa per il personale) per coprire i maggiori costi per il personale temporaneo senza documentare questo trasferimento, come richiesto dal regolamento finanziario dell'Agenzia;

33.   rileva che dal conto di risultato di bilancio nel 2006 l'Agenzia ha rimborsato alla Commissione un saldo positivo di 1 170 985 EUR;

34.   ricorda che nel dicembre 2006 il Consiglio GAI ha convenuto di estendere il mandato dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia perché diventasse l'Agenzia per i diritti fondamentali;

35.   deplora che i conti e le relazioni annuali per il programma di lavoro 2006 e 2007 contengano relativamente poche informazioni sull'esecuzione di bilancio, sulla rendicontazione finanziaria, sui rischi, sulla valutazione e sull'audit; invita l'Agenzia a migliorare la qualità della sua rendicontazione finanziaria e a pubblicare la sua relazione annuale di attività sul suo sito web;

36.   sottolinea la necessità che l'Agenzia rispetti le norme e gli obiettivi dello Statuto del personale nelle sue procedure di assunzione;

37.   accoglie con favore gli sforzi compiuti dall'Agenzia per conformarsi alle osservazioni della Corte dei conti e invita l'Agenzia a continuare a migliorare la propria gestione finanziaria.

(1) GU C 261 del 31.10.2007, pag. 1.
(2) GU C 309 del 19.12.2007, pag. 6.
(3) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).
(4) GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1.
(5) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(6) GU C 261 del 31.10.2007, pag. 1.
(7) GU C 309 del 19.12.2007, pag. 6.
(8) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).
(9) GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1.
(10) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(11) GU C 261 del 31.10.2007, pag. 1.
(12) GU C 309 del 19.12.2007, pag. 6.
(13) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).
(14) GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1.
(15) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(16) GU L 187 del 15.7.2008, pag. 92.
(17) Risoluzione del Parlamento europeo contenente le osservazioni che accompagnano la decisione sul discarico da concedere al direttore dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (precedentemente Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia) per l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio finanziario 2003 (GU L 196 del 27.7.2005, pag. 127).
(18) GU C 273 del 15.11.2007, pag. 1.
(19) Documento del Consiglio DS 605/1/07 Rev1.
(20) Fonte: Relazione sui conti annuali dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno per l'esercizio 2006 accompagnata dalle risposte dell'Ufficio (GU C 309 del 19.12.2007, pag. 141).
(21) Fonte: Relazione sui conti annuali dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali per l'esercizio 2006 accompagnata dalle risposte dell'Ufficio (GU C 309 del 19.12.2007, pag. 135).


Discarico 2006: Agenzia europea per la ricostruzione
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Decisione
Decisione
Risoluzione
1.Decisione del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la ricostruzione per l'esercizio 2006 (C6-0373/2007 – 2007/2048(DEC))
P6_TA(2008)0149A6-0112/2008

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la ricostruzione relativi all'esercizio 2006(1),

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la ricostruzione relativi all'esercizio 2006, accompagnata dalle risposte dell'Agenzia(2),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(3), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CE) n. 2667/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo all'Agenzia europea per la ricostruzione(4), in particolare l'articolo 8,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(5), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per gli affari esteri (A6-0112/2008),

1.   concede il discarico al direttore dell'Agenzia europea per la ricostruzione per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2006;

2.   esprime le proprie osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore dell'Agenzia europea per la ricostruzione, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

2.Decisione del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 sulla chiusura dei conti dell'Agenzia europea per la ricostruzione per l'esercizio 2006 (C6-0373/2007 – 2007/2048(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la ricostruzione relativi all'esercizio 2006(6),

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la ricostruzione relativi all'esercizio 2006, accompagnata dalle risposte dell'Agenzia(7),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(8), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CE) n. 2667/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo all'Agenzia europea per la ricostruzione(9), in particolare l'articolo 8,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(10), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per gli affari esteri (A6-0112/2008),

1.   constata che i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la ricostruzione sono allegati alla relazione della Corte dei conti;

2.   approva la chiusura dei conti dell'Agenzia europea per la ricostruzione per l'esercizio 2006;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell'Agenzia europea per la ricostruzione, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

3.Risoluzione del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la ricostruzione per l'esercizio 2006 (C6-0373/2007 – 2007/2048(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la ricostruzione relativi all'esercizio 2006(11),

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la ricostruzione relativi all'esercizio 2006, accompagnata dalle risposte dell'Agenzia(12),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(13), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CE) n. 2667/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo all'Agenzia europea per la ricostruzione(14), in particolare l'articolo 8,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(15), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per gli affari esteri (A6-0112/2008),

A.   considerando che la Corte dei conti ha dichiarato, con ragionevole certezza, che i conti annuali relativi all'esercizio finanziario 2006 sono affidabili e che le operazioni sottostanti sono legittime e regolari,

B.   considerando che il 24 aprile 2007 il Parlamento europeo ha concesso il discarico al direttore dell'Agenzia europea per la ricostruzione per quanto riguarda l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2005(16) e che, nella propria risoluzione che accompagna la decisione sul discarico, tra l'altro

   - accoglie con favore le misure attuate dall'Agenzia per migliorare le procedure di aggiudicazione degli appalti alla luce delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti nelle relazioni annuali 2003 e 2004, con conseguente maggiore trasparenza in diversi settori;
   - prende atto del fatto che nella relazione 2004 la Corte dei conti ha rilevato nell'esame delle operazioni destinate alla missione di amministrazione ad interim delle Nazioni Unite in Kosovo (UNMIK) la mancanza di un adeguato controllo finanziario nell'espletamento dei pagamenti e serie difficoltà nelle operazioni conclusive, dovute soprattutto all'assenza di adeguata documentazione giustificativa per i progetti e di sufficiente motivazione per le voci di spesa;

Osservazioni generali riguardanti questioni orizzontali delle agenzie UE e pertanto rilevanti per la procedura di discarico di ogni singola agenzia

1.   nota che i bilanci delle 24 agenzie e degli altri organismi satelliti sottoposti alla revisione contabile della Corte dei conti ammontano complessivamente a 1 080,5 milioni EUR nel 2006 (il bilancio più elevato è quello dell'Agenzia europea per la ricostruzione con 271 milioni EUR e il più basso quello dell'Accademia europea di polizia (CEPOL) con 5 milioni EUR);

2.   rileva che fra gli organismi esterni UE soggetti a revisione e discarico figurano ora non soltanto le agenzie di regolamentazione tradizionali ma anche le agenzie esecutive costituite per dare attuazione a programmi specifici; a questi organismi si aggiungeranno nel prossimo futuro le imprese comuni costituite sotto forma di partnariato pubblico-privato (iniziative tecnologiche comuni);

3.   osserva, per quanto riguarda il Parlamento, che il numero delle agenzie soggette alla procedura di discarico, ha subito la seguente evoluzione: esercizio finanziario 2000: 8; 2001: 10; 2002: 11; 2003: 14; 2004: 14; 2005: 16; 2006: 20 agenzie di regolamentazione e 2 agenzie esecutive (senza considerare le 2 agenzie soggette a revisione da parte della Corte dei conti ma a procedura di discarico interna);

4.   conclude pertanto che il processo di revisione/discarico è divenuto macchinoso e sproporzionato rispetto alle dimensioni relative dei bilanci delle agenzie/organismi satelliti; incarica la sua commissione competente di metter mano a una profonda revisione del processo di discarico per le agenzie e gli organismi satelliti, allo scopo di elaborare un approccio più semplice e razionale che tenga conto del numero sempre crescente di organismi, per ognuno dei quali occorrerà negli anni futuri una relazione di discarico distinta;

Considerazioni di fondo

5.   chiede che la Commissione, prima di procedere alla creazione di una nuova agenzia o alla riforma di un'agenzia esistente, fornisca spiegazioni chiare in merito ai seguenti elementi: tipo di agenzia, sue finalità, struttura della gestione interna, prodotti, servizi, procedure principali, categorie destinatarie, parti interessate e clienti dell'agenzia, relazioni formali con i soggetti esterni, responsabilità in materia di bilancio, pianificazione finanziaria, politica del personale e politica in materia di assunzioni;

6.   chiede che ogni agenzia sia governata da un accordo di rendimento annuale elaborato dall'agenzia stessa e dalla DG responsabile e che dovrà riportare gli obiettivi principali per l'anno successivo, un quadro finanziario e chiari indicatori di efficienza;

7.   chiede che l'efficienza delle agenzie sia sottoposta a una revisione contabile regolare (e su base ad hoc) da parte della Corte dei conti o di altro revisore indipendente; ritiene che tale revisione non debba limitarsi agli aspetti tradizionali della gestione finanziaria e al corretto uso del pubblico denaro, ma debba anche coprire l'efficacia ed efficienza amministrativa con una valutazione della gestione finanziaria di ciascuna agenzia;

8.   è del parere, nel caso delle agenzie che continuano a sovrastimare le rispettive esigenze di bilancio, che occorra procedere a un abbattimento tecnico sulla base dei posti vacanti; ritiene che tale misura porterà a lungo termine a una riduzione delle dotazioni per le agenzie e a una conseguente diminuzione dei costi amministrativi;

9.   prende atto dei rilievi mossi a un certo numero di agenzie per il mancato rispetto delle norme sugli appalti pubblici, del regolamento finanziario, dello statuto del personale ecc. e richiama l'attenzione sulla gravità del problema; ritiene che ciò sia principalmente dovuto al fatto che la maggior parte delle normative e il regolamento finanziario sono concepiti per le istituzioni più grandi e che la maggior parte delle piccole agenzie non raggiungono la massa critica per poter soddisfare tali requisiti normativi; invita pertanto la Commissione a cercare una soluzione rapida che assicuri maggiore efficienza, ad esempio raggruppando le funzioni amministrative di più istituzioni per raggiungere la massa critica necessaria (tenendo conto della necessità di apportare modifiche ai regolamenti di base delle agenzie e al loro regime di autonomia finanziaria), oppure elaborando urgentemente per le agenzie norme specifiche (soprattutto di attuazione) che consentano loro di essere pienamente in regola con le disposizioni;

10.   insiste affinché la Commissione, in sede di redazione del progetto preliminare di bilancio, prenda in considerazione i risultati dell'esecuzione finanziaria delle singole agenzie negli anni precedenti, in particolare nell'anno n-1, e proceda su tale base a una revisione della dotazione richiesta da ciascuna agenzia; invita la sua commissione competente a rispettare detta revisione e, qualora la Commissione non abbia preso iniziative in tal senso, a provvedere essa stessa a riportare il bilancio in questione a un livello realistico che corrisponda alla capacità di assorbimento e di esecuzione dell'agenzia in questione;

11.   rammenta la sua decisione sul discarico per l'esercizio finanziario 2005, in cui invitava la Commissione a presentare ogni cinque anni uno studio sul valore aggiunto apportato da ogni agenzia in attività; nel caso in cui la valutazione del valore aggiunto di un'agenzia risultasse negativo, invita tutte le istituzioni interessate ad adottare le opportune misure, ridefinendo il mandato dell'agenzia in questione o procedendo alla sua chiusura; nota che nel 2007 la Commissione non ha intrapreso alcuna analisi valutativa di questo tipo; insiste sulla necessità che la Commissione presenti almeno cinque analisi valutative anteriormente alla decisione sul discarico per l'esercizio finanziario 2007, iniziando dalle agenzie di più vecchia data;

12.   ritiene che le raccomandazioni della Corte dei conti dovrebbero essere immediatamente attuate e che il livello di sovvenzioni erogate alle agenzie dovrebbe essere conforme all'effettivo fabbisogno di liquidità delle stesse; è inoltre dell'avviso che le modifiche al regolamento finanziario generale dovrebbero essere incorporate nel regolamento finanziario quadro delle agenzie e nei loro vari regolamenti finanziari specifici;

13.   esprime preoccupazione per il fatto che un elevato numero di membri del personale è assunto su base temporanea con modalità che rischiano di inficiare la qualità del suo lavoro; invita pertanto la Commissione a migliorare il controllo sull'attuazione dello statuto del personale da parte delle agenzie;

Presentazione dei dati di resoconto

14.   nota che le agenzie non adottano un approccio uniforme quanto alla presentazione delle proprie attività per l'esercizio finanziario considerato, dei propri conti e delle proprie relazioni sulla gestione finanziaria e di bilancio e neppure nei confronti della questione se il direttore dell'agenzia debba emettere una dichiarazione di affidabilità; osserva che non tutte le agenzie distinguono chiaramente fra a) presentazione delle attività dell'agenzia al pubblico e b) relazione tecnica sulla gestione finanziaria e di bilancio;

15.   nota che, se le istruzioni di servizio della Commissione per la preparazione delle relazioni di attività non richiedono esplicitamente che l'agenzia emetta una dichiarazione di affidabilità, molti direttori vi hanno comunque provveduto per il 2006, in un caso particolare formulando un'importante riserva;

16.   rammenta il paragrafo 25 della sua risoluzione del 12 aprile 2005(17) in cui si invitano i direttori delle agenzie ad allegare in futuro alla loro relazione annuale d'attività, presentata insieme alle informazioni finanziarie e gestionali, una dichiarazione di affidabilità riguardante la legittimità e la regolarità delle operazioni, analoga alle dichiarazioni firmate dai direttori generali della Commissione;

17.   chiede alla Commissione di modificare di conseguenza le sue istruzioni di servizio per le agenzie;

18.   propone inoltre che la Commissione cooperi con le agenzie per giungere a un modello armonizzato applicabile a tutte le agenzie ed organismi satelliti, che distingua chiaramente fra:

   - la relazione annuale destinata al grande pubblico sulle attività dell'organismo, le sue operazioni e i risultati raggiunti;
   - i rendiconti di esercizio e la relazione sull'esecuzione del bilancio;
   - la relazione di attività, sul modello di quelle predisposte dai direttori generali della Commissione;
   - la dichiarazione di affidabilità sottoscritta dal direttore dell'organismo, corredata di eventuali osservazioni o riserve sulle quali giudica opportuno richiamare l'attenzione dell'autorità di discarico;

Risultati generali dell'analisi della Corte dei conti

19.   nota la conclusione della Corte (Relazione annuale, paragrafo 10.29(18)) secondo cui le sovvenzioni a carico del bilancio comunitario erogate dalla Commissione alle agenzie non sono basate su stime sufficientemente motivate del fabbisogno di liquidità delle agenzie, e che questo aspetto, unitamente al volume dei riporti, fa sì che esse detengano saldi di cassa considerevoli; nota inoltre che la Corte raccomanda che il livello di sovvenzioni erogate alle agenzie sia conforme all'effettivo fabbisogno di liquidità delle stesse;

20.   nota che a fine 2006 14 agenzie non avevano ancora applicato concretamente il sistema di contabilità ABAC (Relazione annuale, nota al paragrafo 10.31);

21.   nota l'osservazione della Corte (Relazione annuale, paragrafo 1.25) secondo cui alcune agenzie hanno contabilizzato gli oneri connessi alle ferie non godute; rileva che la Corte dei conti ha emesso dichiarazioni di affidabilità con riserve per tre agenzie (Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP), CEPOL e Agenzia ferroviaria europea) relativamente all'esercizio finanziario 2006 (2005: CEDEFOP, Autorità europea per la scurezza alimentare, Agenzia europea per la ricostruzione);

Revisione interna

22.   rammenta che, a norma dell'articolo 185, paragrafo 3, del regolamento finanziario, il revisore interno della Commissione è anche il revisore interno delle agenzie di regolamentazione che percepiscono sovvenzioni a carico del bilancio dell'Unione europea; rileva che il revisore interno riferisce al consiglio di amministrazione e al direttore di ciascuna agenzia;

23.   richiama l'attenzione sulla riserva formulata nella relazione di attività per il 2006 del revisore interno, che così recita:"

Il revisore interno della Commissione non è in grado di assolvere correttamente le funzioni di revisore interno degli organismi comunitari attribuitegli dall'articolo 185 del regolamento finanziario, a causa delle carenti risorse di personale.

"

24.   nota peraltro l'osservazione del revisore interno nella sua relazione di attività per il 2006 secondo cui a partire dal 2007, con le risorse di personale supplementari concesse dalla Commissione all'Internal Audit Service (IAS), tutte le agenzie di regolamentazione in attività saranno soggette alla procedura di revisione interna su base annuale;

25.   nota il crescente numero delle agenzie di regolamentazione ed esecutive e delle imprese comuni soggette a revisione dell'IAS ai sensi dell'articolo 185 del regolamento finanziario; invita la Commissione ad informare le sue commissioni competenti circa l'adeguatezza della risorse di personale a disposizione dell'IAS per condurre una revisione contabile annuale di tutti questi organismi negli anni a venire;

26.   osserva che l'articolo 72, paragrafo 5 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 dispone che ogni agenzia trasmetta ogni anno all'autorità di discarico e alla Commissione una relazione elaborata dal suo direttore che sintetizzi il numero e il tipo dei controlli interni effettuati dal revisore interno, le raccomandazioni formulate e il seguito dato a tali raccomandazioni; invita le agenzie ad indicare se ciò sia stato fatto e, in caso affermativo, in che modo;

27.   prende atto, in merito alle capacità di revisione interna soprattutto per quanto riguarda le agenzie di minori dimensioni, di una proposta formulata il 14 settembre 2006 dal revisore interno dinanzi alla commissione competente del Parlamento, in base alla quale le agenzie più piccole dovrebbero essere autorizzate a commissionare servizi di revisione interna al settore privato;

Valutazione delle agenzie

28.   rammenta la dichiarazione congiunta del Parlamento, del Consiglio e della Commissione(19) negoziata in occasione della conciliazione prima del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2007 dedicato al bilancio, in cui si chiede i) un elenco delle agenzie sulle quali la Commissione intende operare una valutazione e ii) un elenco delle agenzie già sottoposte a valutazione, unitamente a una sintesi delle principali risultanze;

Procedure disciplinari

29.   nota che, per le loro dimensioni, determinate agenzie trovano arduo costituire appositi consigli di disciplina composti da membri del personale inquadrati nel grado richiesto e che l'Investigation and Disciplinary Office (IDOC) della Commissione non è competente per le agenzie; invita le agenzie a considerare l'istituzione di un consiglio di disciplina inter-agenzie;

Progetto di accordo interistituzionale

30.   rammenta il progetto di accordo interistituzionale relativo all'inquadramento delle agenzie europee di regolazione presentato dalla Commissione (COM(2005)0059), che era inteso a creare un quadro orizzontale per la creazione, la struttura, l'attività, la valutazione e il controllo delle agenzie europee di regolazione; nota che il progetto di accordo è un'utile iniziativa nel quadro degli sforzi volti a razionalizzare la costituzione e l'attività delle agenzie; nota l'affermazione contenuta nella relazione di sintesi della Commissione per il 2006 (punto 3.1, COM(2007)0274), secondo cui, malgrado gli scarsi progressi registratisi dopo la pubblicazione del progetto, il dibattito sui contenuti dello stesso è stato rilanciato in sede di Consiglio alla fine del 2006; si rammarica che non sia stato possibile compiere ulteriori progressi verso l'adozione;

31.   plaude pertanto all'impegno della Commissione di pubblicare nel corso del 2008 una comunicazione sul futuro delle agenzie di regolamentazione;

Agenzie finanziariamente autonome

32.   rammenta che per le due agenzie finanziariamente autonome il discarico al direttore è concesso dal consiglio di amministrazione; nota che entrambe registrano consistenti eccedenze a titolo di proventi da contributi accumulate dagli esercizi precedenti:

   - Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno – Giacenze liquide ed equivalenti: 281 milioni EUR(20);
   - Ufficio comunitario delle varietà vegetali – Giacenze liquide ed equivalenti: 18 milioni EUR(21);

Osservazioni specifiche

33.   si compiace dell'eccellente contributo che l'Agenzia ha fornito allo sviluppo e al consolidamento della stabilità nella regione attraverso i suoi numerosi programmi e l'efficace gestione del programma CARDS;

34.   ritiene che il lavoro dell'Agenzia abbia contribuito in misura notevole allo sviluppo della regione e che il suo mandato sia stato assolto in modo soddisfacente; prende atto della decisione di porre fine alle attività dell'Agenzia entro il 2008 per affidare la gestione dell'assistenza a Serbia, Kosovo, Montenegro ed ex Repubblica Iugoslava di Macedonia alle delegazioni della Commissione in tali paesi; insiste perché le competenze e le esperienze acquisite siano trasferite alle relative delegazioni della Commissione, anche mediante il reimpiego del personale dell'Agenzia assegnandolo alla gestione dei relativi programmi all'interno delle delegazioni;

35.   ribadisce in tale contesto la sua richiesta di essere regolarmente informato dalla Commissione sul trasferimento di attività dall'Agenzia alle delegazioni;

36.   si congratula con il direttore e il suo staff per il lavoro svolto in condizioni molto difficili, che ha migliorato notevolmente l'immagine dell'Unione europea e la sua visibilità;

37.   ritiene che l'Agenzia non solo disponga dei sistemi (logistici, informatici e altri) per attuare prontamente un sostegno di ampia portata nelle regioni uscite da un conflitto, ma abbia altresì dato prova, in particolare, di elevati livelli di conoscenza e competenza per quanto concerne la ricostruzione postbellica;

38.   è persuaso che, visto che la Commissione intende farsi carico della gestione del nuovo strumento di assistenza preadesione per quanto riguarda le attività legate all'acquis concernenti i Balcani, essa dovrebbe alla fine presentare al Consiglio un nuovo mandato per l'Agenzia, la quale dovrebbe, come stabilito, completare il suo lavoro nei Balcani a fine 2008 per essere trasformata in una vera agenzia europea per le azioni esterne;

39.   ritiene che la previsione di un nuovo mandato per questa Agenzia così efficiente costituirebbe il modo migliore per attuare i nuovi compiti in materia di azioni esterne che i servizi della Commissione a Bruxelles o le delegazioni della Commissione sono impossibilitati a svolgere;

40.   ritiene che con questo nuovo mandato l'Agenzia possa avere un ruolo quanto mai incisivo nelle aree in cui non è possibile attuare la tradizionale assistenza allo sviluppo e ritiene che ciò accrescerebbe notevolmente la visibilità dell'Unione europea;

41.   prende atto dell'osservazione della Corte dei conti in relazione all'esercizio 2006 secondo cui, benché il tasso di esecuzione del bilancio risulti soddisfacente, si segnala all'Agenzia il livello degli stanziamenti ancora da impegnare, che esigerà una verifica specifica dei suoi programmi, poiché il suo mandato scade alla fine del 2008;

42.   prende atto inoltre dell'osservazione della Corte secondo cui il sistema contabile e il sistema di controllo interno sono migliorati rispetto agli esercizi precedenti, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio degli organi esterni e l'applicazione delle procedure di appalto;

43.   ricorda che l'Agenzia possiede di gran lunga il maggior bilancio (2006: 271 milioni EUR) fra le agenzie soggette alla procedura di discarico;

44.   osserva tuttavia che dai conti dell'Agenzia risulta che l'importo totale di stanziamenti riportati al 2007 è stato pari a 678 milioni EUR;

45.   invita la Commissione a informare la commissione competente del Parlamento sulle modalità con cui sarà gestito il saldo degli stanziamenti residui alla fine del mandato dell'Agenzia;

46.   osserva che il direttore dell'Agenzia ha firmato una dichiarazione di affidabilità senza riserve il 30 maggio 2007;

47.   osserva che alla fine del 2004 l'IAS ha proceduto ad una revisione contabile di conformità agli standard sull'efficacia e l'efficienza delle cinque sedi dell'Agenzia e che nel 2006 la direzione dell'Agenzia ha realizzato una serie di interventi per dare seguito alle osservazioni formulate dall'IAS,

48.   invita la Commissione a rivedere il mandato dell'Agenzia, il quale scade nel 2008, e a trasformare l'Agenzia in un'agenzia per l'esecuzione di determinate azioni dell'Unione europea in materia di politiche esterne, soprattutto in regioni che si trovano in una situazione immediatamente successiva a una crisi.

(1) GU C 261 del 31.10.2007, pag. 13.
(2) GU C 309, del 19.12.2007, pag. 40.
(3) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).
(4) GU L 306 del 7.12.2000, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1756/2006 (GU L 332 del 30.11.2006, pag. 18).
(5) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(6) GU C 261 del 31.10.2007, pag. 13.
(7) GU C 309, del 19.12.2007, pag. 40.
(8) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).
(9) GU L 306 del 7.12.2000, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1756/2006 (GU L 332 del 30.11.2006, pag. 18).
(10) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(11) GU C 261 del 31.10.2007, pag. 13.
(12) GU C 309, del 19.12.2007, pag. 40.
(13) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).
(14) GU L 306 del 7.12.2000, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1756/2006 (GU L 332 del 30.11.2006, pag. 18).
(15) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(16) GU L 187 del 15.7.2008, pag. 182.
(17) Risoluzione del Parlamento europeo contenente le osservazioni che accompagnano la decisione sul discarico da concedere al direttore dell'Agenzia europea per la ricostruzione per l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio finanziario 2003 (GU L 196 del 27.7.2005, pag. 61).
(18) GU C 273 del 15.11.2007, pag. 1.
(19) Documento del Consiglio DS 605/1/07 Rev1.
(20) Fonte: Relazione sui conti annuali dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno per l'esercizio 2006 accompagnata dalle risposte dell'Ufficio (GU C 309 del 19.12.2007, pag. 141).
(21) Fonte: Relazione sui conti annuali dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali per l'esercizio 2006 accompagnata dalle risposte dell'Ufficio (GU C 309 del 19.12.2007, pag. 135).


Discarico 2006: Agenzia europea per l'ambiente
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Decisione
Decisione
Risoluzione
1.Decisione del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2006 (C6-0376/2007 – 2007/2051(DEC))
P6_TA(2008)0150A6-0122/2008

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea dell'ambiente relativi all'esercizio 2006(1),

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea dell'ambiente relativi all'esercizio 2006, accompagnata dalle risposte dell'Agenzia(2),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(3), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale(4), in particolare l'articolo 13,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(5), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0122/2008),

1.   concede il discarico al direttore dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2006;

2.   esprime le proprie osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell'Agenzia europea dell'ambiente, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

2.Decisione del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 sulla chiusura dei conti dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2006 (C6-0376/2007 – 2007/2051(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea dell'ambiente relativi all'esercizio 2006(6),

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea dell'ambiente relativi all'esercizio 2006, accompagnata dalle risposte dell'Agenzia(7),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(8), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale(9), in particolare l'articolo 13,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(10), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0122/2008),

1.   constata che i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea dell'ambiente sono allegati alla relazione della Corte dei conti;

2.   approva la chiusura dei conti dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2006;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell'Agenzia europea dell'ambiente, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

3.Risoluzione del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2006 (C6-0376/2007 – 2007/2051(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea dell'ambiente relativi all'esercizio 2006(11),

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea dell'ambiente relativi all'esercizio 2006, accompagnata dalle risposte dell'Agenzia(12),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(13), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale(14), in particolare l'articolo 13,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(15), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0122/2008),

A.   considerando che la Corte dei conti ha dichiarato, con ragionevole certezza, che i conti annuali relativi all'esercizio finanziario 2006 sono affidabili e che le operazioni sottostanti sono legittime e regolari,

B.   considerando che il 24 aprile 2007 il Parlamento europeo ha concesso il discarico al direttore esecutivo dell'Agenzia europea dell'ambiente per quanto riguarda l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2005(16) e, nella risoluzione che accompagna la decisione sul discarico, tra l'altro

   - rileva che il tasso di riporto (superiore al 30%) relativo agli impegni per le sue attività operative (Titolo III) era elevato; invita l'Agenzia a operare una riduzione dei riporti;
   - invita l'Agenzia ad ovviare alla mancanza di descrizione dei sistemi di controllo interno;
   - chiede all'Agenzia di rispondere alle osservazioni della Corte sul fatto che la relazione annuale di attività dell'ordinatore è ancora lacunosa in quanto non fornisce informazioni adeguate sui risultati delle attività svolte durante l'anno in relazione agli obiettivi stabiliti, ai rischi associati, all'uso delle risorse e al funzionamento dei sistemi di controllo interno;
   - chiede che, entro il 1° gennaio 2010 e in seguito ogni cinque anni, l'Agenzia commissioni una valutazione esterna indipendente dei suoi progressi, sulla base del suo regolamento istitutivo e dei programmi di lavoro decisi dal consiglio di amministrazione;

Osservazioni generali riguardanti questioni orizzontali delle agenzie UE e pertanto rilevanti per la procedura di discarico di ogni singola agenzia

1.   nota che i bilanci delle 24 agenzie e degli altri organismi satelliti sottoposti alla revisione contabile della Corte dei conti ammontano complessivamente a 1 080,5 milioni EUR nel 2006 (il bilancio più elevato è quello dell'Agenzia europea per la ricostruzione con 271 milioni EUR e il più basso quello dell'Accademia europea di polizia (CEPOL) con 5 milioni EUR);

2.   rileva che fra gli organismi esterni UE soggetti a revisione e discarico figurano ora non soltanto le agenzie di regolamentazione tradizionali ma anche le agenzie esecutive costituite per dare attuazione a programmi specifici; a questi organismi si aggiungeranno nel prossimo futuro le imprese comuni costituite sotto forma di partnariato pubblico-privato (iniziative tecnologiche comuni);

3.   osserva, per quanto riguarda il Parlamento, che il numero delle agenzie soggette alla procedura di discarico, ha subito la seguente evoluzione: esercizio finanziario 2000: 8; 2001: 10; 2002: 11; 2003: 14; 2004: 14; 2005: 16; 2006: 20 agenzie di regolamentazione e 2 agenzie esecutive (senza considerare le 2 agenzie soggette a revisione da parte della Corte dei conti ma a procedura di discarico interna);

4.   conclude pertanto che il processo di revisione/discarico è divenuto macchinoso e sproporzionato rispetto alle dimensioni relative dei bilanci delle agenzie/organismi satelliti; incarica la sua commissione competente di metter mano a una profonda revisione del processo di discarico per le agenzie e gli organismi satelliti, allo scopo di elaborare un approccio più semplice e razionale che tenga conto del numero sempre crescente di organismi, per ognuno dei quali occorrerà negli anni futuri una relazione di discarico distinta;

Considerazioni di fondo

5.   chiede che la Commissione, prima di procedere alla creazione di una nuova agenzia o alla riforma di un'agenzia esistente, fornisca spiegazioni chiare in merito ai seguenti elementi: tipo di agenzia, sue finalità, struttura della gestione interna, prodotti, servizi, procedure principali, categorie destinatarie, parti interessate e clienti dell'agenzia, relazioni formali con i soggetti esterni, responsabilità in materia di bilancio, pianificazione finanziaria, politica del personale e politica in materia di assunzioni;

6.   chiede che ogni agenzia sia governata da un accordo di rendimento annuale elaborato dall'agenzia stessa e dalla DG responsabile e che dovrà riportare gli obiettivi principali per l'anno successivo, un quadro finanziario e chiari indicatori di efficienza;

7.   chiede che l'efficienza delle agenzie sia sottoposta a una revisione contabile regolare (e su base ad hoc) da parte della Corte dei conti o di altro revisore indipendente; ritiene che tale revisione non debba limitarsi agli aspetti tradizionali della gestione finanziaria e al corretto uso del pubblico denaro, ma debba anche coprire l'efficacia ed efficienza amministrativa con una valutazione della gestione finanziaria di ciascuna agenzia;

8.   è del parere, nel caso delle agenzie che continuano a sovrastimare le rispettive esigenze di bilancio, che occorra procedere a un abbattimento tecnico sulla base dei posti vacanti; ritiene che tale misura porterà a lungo termine a una riduzione delle dotazioni per le agenzie e a una conseguente diminuzione dei costi amministrativi;

9.   prende atto dei rilievi mossi a un certo numero di agenzie per il mancato rispetto delle norme sugli appalti pubblici, del regolamento finanziario, dello statuto del personale ecc. e richiama l'attenzione sulla gravità del problema; ritiene che ciò sia principalmente dovuto al fatto che la maggior parte delle normative e il regolamento finanziario sono concepiti per le istituzioni più grandi e che la maggior parte delle piccole agenzie non raggiungono la massa critica per poter soddisfare tali requisiti normativi; invita pertanto la Commissione a cercare una soluzione rapida che assicuri maggiore efficienza, ad esempio raggruppando le funzioni amministrative di più istituzioni per raggiungere la massa critica necessaria (tenendo conto della necessità di apportare modifiche ai regolamenti di base delle agenzie e al loro regime di autonomia finanziaria), oppure elaborando urgentemente per le agenzie norme specifiche (soprattutto di attuazione) che consentano loro di essere pienamente in regola con le disposizioni;

10.   insiste affinché la Commissione, in sede di redazione del progetto preliminare di bilancio, prenda in considerazione i risultati dell'esecuzione finanziaria delle singole agenzie negli anni precedenti, in particolare nell'anno n-1, e proceda su tale base a una revisione della dotazione richiesta da ciascuna agenzia; invita la sua commissione competente a rispettare detta revisione e, qualora la Commissione non abbia preso iniziative in tal senso, a provvedere essa stessa a riportare il bilancio in questione a un livello realistico che corrisponda alla capacità di assorbimento e di esecuzione dell'agenzia in questione;

11.   rammenta la sua decisione sul discarico per l'esercizio finanziario 2005, in cui invitava la Commissione a presentare ogni cinque anni uno studio sul valore aggiunto apportato da ogni agenzia in attività; nel caso in cui la valutazione del valore aggiunto di un'agenzia risultasse negativo, invita tutte le istituzioni interessate ad adottare le opportune misure, ridefinendo il mandato dell'agenzia in questione o procedendo alla sua chiusura; nota che nel 2007 la Commissione non ha intrapreso alcuna analisi valutativa di questo tipo; insiste sulla necessità che la Commissione presenti almeno cinque analisi valutative anteriormente alla decisione sul discarico per l'esercizio finanziario 2007, iniziando dalle agenzie di più vecchia data;

12.   ritiene che le raccomandazioni della Corte dei conti dovrebbero essere immediatamente attuate e che il livello di sovvenzioni erogate alle agenzie dovrebbe essere conforme all'effettivo fabbisogno di liquidità delle stesse; è inoltre dell'avviso che le modifiche al regolamento finanziario generale dovrebbero essere incorporate nel regolamento finanziario quadro delle agenzie e nei loro vari regolamenti finanziari specifici;

Presentazione dei dati di resoconto

13.   nota che le agenzie non adottano un approccio uniforme quanto alla presentazione delle proprie attività per l'esercizio finanziario considerato, dei propri conti e delle proprie relazioni sulla gestione finanziaria e di bilancio e neppure nei confronti della questione se il direttore dell'agenzia debba emettere una dichiarazione di affidabilità; osserva che non tutte le agenzie distinguono chiaramente fra a) presentazione delle attività dell'agenzia al pubblico e b) relazione tecnica sulla gestione finanziaria e di bilancio;

14.   nota che, se le istruzioni di servizio della Commissione per la preparazione delle relazioni di attività non richiedono esplicitamente che l'agenzia emetta una dichiarazione di affidabilità, molti direttori vi hanno comunque provveduto per il 2006, in un caso particolare formulando un'importante riserva;

15.   rammenta il paragrafo 26 della sua risoluzione del 12 aprile 2005(17) in cui si invitano i direttori delle agenzie ad allegare in futuro alla loro relazione annuale d'attività, presentata insieme alle informazioni finanziarie e gestionali, una dichiarazione di affidabilità riguardante la legittimità e la regolarità delle operazioni, analoga alle dichiarazioni firmate dai direttori generali della Commissione;

16.   chiede alla Commissione di modificare di conseguenza le sue istruzioni di servizio per le agenzie;

17.   propone inoltre che la Commissione cooperi con le agenzie per giungere a un modello armonizzato applicabile a tutte le agenzie ed organismi satelliti, che distingua chiaramente fra:

   - la relazione annuale destinata al grande pubblico sulle attività dell'organismo, le sue operazioni e i risultati raggiunti;
   - i rendiconti di esercizio e la relazione sull'esecuzione del bilancio;
   - la relazione di attività, sul modello di quelle predisposte dai direttori generali della Commissione;
   - la dichiarazione di affidabilità sottoscritta dal direttore dell'organismo, corredata di eventuali osservazioni o riserve sulle quali giudica opportuno richiamare l'attenzione dell'autorità di discarico;

Risultati generali dell'analisi della Corte dei conti

18.   nota la conclusione della Corte (Relazione annuale, paragrafo 10.29(18)) secondo cui le sovvenzioni a carico del bilancio comunitario erogate dalla Commissione alle agenzie non sono basate su stime sufficientemente motivate del fabbisogno di liquidità delle agenzie, e che questo aspetto, unitamente al volume dei riporti, fa sì che esse detengano saldi di cassa considerevoli; nota inoltre che la Corte raccomanda che il livello di sovvenzioni erogate alle agenzie sia conforme all'effettivo fabbisogno di liquidità delle stesse;

19.   nota che a fine 2006 14 agenzie non avevano ancora applicato concretamente il sistema di contabilità ABAC (Relazione annuale, nota al paragrafo 10.31);

20.   nota l'osservazione della Corte (Relazione annuale, paragrafo 1.25) secondo cui alcune agenzie hanno contabilizzato gli oneri connessi alle ferie non godute; rileva che la Corte dei conti ha emesso dichiarazioni di affidabilità con riserve per tre agenzie (Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP), CEPOL e Agenzia ferroviaria europea) relativamente all'esercizio finanziario 2006 (2005: CEDEFOP, Autorità europea per la scurezza alimentare, Agenzia europea per la ricostruzione);

Revisione interna

21.   rammenta che, a norma dell'articolo 185, paragrafo 3, del regolamento finanziario, il revisore interno della Commissione è anche il revisore interno delle agenzie di regolamentazione che percepiscono sovvenzioni a carico del bilancio dell'Unione europea; rileva che il revisore interno riferisce al consiglio di amministrazione e al direttore di ciascuna agenzia;

22.   richiama l'attenzione sulla riserva formulata nella relazione di attività per il 2006 del revisore interno, che così recita:"

Il revisore interno della Commissione non è in grado di assolvere correttamente le funzioni di revisore interno degli organismi comunitari attribuitegli dall'articolo 185 del regolamento finanziario, a causa delle carenti risorse di personale.

"

23.   nota peraltro l'osservazione del revisore interno nella sua relazione di attività per il 2006 secondo cui a partire dal 2007, con le risorse di personale supplementari concesse dalla Commissione all'Internal Audit Service (IAS), tutte le agenzie di regolamentazione in attività saranno soggette alla procedura di revisione interna su base annuale;

24.   nota il crescente numero delle agenzie di regolamentazione ed esecutive e delle imprese comuni soggette a revisione dell'IAS ai sensi dell'articolo 185 del regolamento finanziario; invita la Commissione ad informare le sue commissioni competenti circa l'adeguatezza della risorse di personale a disposizione dell'IAS per condurre una revisione contabile annuale di tutti questi organismi negli anni a venire;

25.   osserva che l'articolo 72, paragrafo 5 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 dispone che ogni agenzia trasmetta ogni anno all'autorità di discarico e alla Commissione una relazione elaborata dal suo direttore che sintetizzi il numero e il tipo dei controlli interni effettuati dal revisore interno, le raccomandazioni formulate e il seguito dato a tali raccomandazioni; invita le agenzie ad indicare se ciò sia stato fatto e, in caso affermativo, in che modo;

26.   prende atto, in merito alle capacità di revisione interna soprattutto per quanto riguarda le agenzie di minori dimensioni, di una proposta formulata il 14 settembre 2006 dal revisore interno dinanzi alla commissione competente del Parlamento, in base alla quale le agenzie più piccole dovrebbero essere autorizzate a commissionare servizi di revisione interna al settore privato;

Valutazione delle agenzie

27.   rammenta la dichiarazione congiunta del Parlamento, del Consiglio e della Commissione(19) negoziata in occasione della conciliazione prima del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2007 dedicato al bilancio, in cui si chiede i) un elenco delle agenzie sulle quali la Commissione intende operare una valutazione e ii) un elenco delle agenzie già sottoposte a valutazione, unitamente a una sintesi delle principali risultanze;

Procedure disciplinari

28.   nota che, per le loro dimensioni, determinate agenzie trovano arduo costituire appositi consigli di disciplina composti da membri del personale inquadrati nel grado richiesto e che l'Investigation and Disciplinary Office (IDOC) della Commissione non è competente per le agenzie; invita le agenzie a considerare l'istituzione di un consiglio di disciplina inter-agenzie;

Progetto di accordo interistituzionale

29.   rammenta il progetto di accordo interistituzionale relativo all'inquadramento delle agenzie europee di regolazione presentato dalla Commissione (COM(2005)0059), che era inteso a creare un quadro orizzontale per la creazione, la struttura, l'attività, la valutazione e il controllo delle agenzie europee di regolazione; nota che il progetto di accordo è un'utile iniziativa nel quadro degli sforzi volti a razionalizzare la costituzione e l'attività delle agenzie; nota l'affermazione contenuta nella relazione di sintesi della Commissione per il 2006 (punto 3.1, COM(2007)0274), secondo cui, malgrado gli scarsi progressi registratisi dopo la pubblicazione del progetto, il dibattito sui contenuti dello stesso è stato rilanciato in sede di Consiglio alla fine del 2006; si rammarica che non sia stato possibile compiere ulteriori progressi verso l'adozione;

30.   plaude pertanto all'impegno della Commissione di pubblicare nel corso del 2008 una comunicazione sul futuro delle agenzie di regolamentazione;

Agenzie finanziariamente autonome

31.   rammenta che per le due agenzie finanziariamente autonome il discarico al direttore è concesso dal consiglio di amministrazione; nota che entrambe registrano consistenti eccedenze a titolo di proventi da contributi accumulate dagli esercizi precedenti:

   - Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno – Giacenze liquide ed equivalenti: 281 milioni EUR(20);
   - Ufficio comunitario delle varietà vegetali – Giacenze liquide ed equivalenti: 18 milioni EUR(21);

Osservazioni specifiche

32.   ritiene che i tassi di esecuzione delle linee di bilancio operative e amministrative dell'Agenzia siano soddisfacenti;

33.   ritiene che l'Agenzia sia un'importante fonte d'informazione in materia ambientale per tutte le istituzioni dell'Unione europea e per il processo decisionale; rileva con soddisfazione che l'Agenzia è stata in grado di trasformare alcuni dati complessi in conclusioni chiare e di comunicarle al pubblico, ad esempio nel caso della dichiarazione ambientale 2006 dell'Agenzia e delle relazioni specifiche sulla bioenergia e sulle tendenze e le proiezioni riguardanti le emissioni di gas a effetto serra in Europa;

34.   rileva tuttavia che una quantità considerevole di stanziamenti in bilancio per attività operative è stata riportata all'esercizio 2007, in parte a causa del tardivo ricevimento, da parte dell'Agenzia, dei fondi per l'aggiornamento dei dati "Corine Land Cover", che costituiranno un contributo all'attuazione del Monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza (GMES);

35.   ricorda la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia relativi all'esercizio 2006, corredata delle risposte dell'Agenzia, e chiede all'Agenzia di compiere progressi nell'applicazione del principio di annualità del bilancio;

36.   prende atto inoltre della constatazione da parte della Corte del fatto che, in violazione del principio della separazione delle funzioni, lo stesso ordinatore sottodelegato non solo ha effettuato i controlli ex ante ma ha anche gestito i diritti d'accesso al sistema IT per la contabilità di bilancio;

37.   fa rilevare che al 31 dicembre 2006 l'Agenzia aveva giacenze liquide ed equivalenti pari a 6 097 252,79 EUR, con un'eccedenza accumulata di 4 241 797,28 EUR;

38.   prende atto che l'Agenzia, nella sua relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio, dichiara di aver diritto a ricevere dalla Commissione 3,3 milioni EUR corrispondenti a un mancato versamento di sovvenzioni per gli anni dal 1994 al 2005;

39.   prende atto sulla base della relazione annuale che un terzo del personale ha la stessa nazionalità, e prende atto dell'obiettivo dell'Agenzia (enunciato nella sua relazione annuale) di migliorare l'equilibrio e la diversità del personale;

40.   ritiene che, ai fini della trasparenza e di una migliore stesura delle relazioni, altre agenzie dovrebbero imitare la scheda di valutazione bilanciata ("balanced scorecard") allegata alla relazione annuale dell'Agenzia, che contiene indicatori di performance relativi alle risorse dell'Agenzia, ai periodi di pagamento, alla prospettiva del cliente e alla condotta del personale e ha lo scopo di offrire una panoramica complessiva dei progressi compiuti verso la realizzazione degli obiettivi strategici dell'Agenzia;

41.   prende atto della complessa struttura dell'Agenzia, che comprende membri del consiglio di amministrazione e del comitato scientifico, punti focali nazionali e centri tematici europei;

42.   ricorda che il 1° marzo 2006 l'Agenzia ha assunto il ruolo di coordinatore dei capi delle agenzie di regolamentazione.

(1) GU C 261 del 31.10.2007, pag. 4.
(2) GU C 309, del 19.12.2007, pag. 24.
(3) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).
(4) GU L 120 dell'11.5.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1641/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 1).
(5) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(6) GU C 261 del 31.10.2007, pag. 4.
(7) GU C 309, del 19.12.2007, pag. 24.
(8) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).
(9) GU L 120 dell'11.5.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1641/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 1).
(10) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(11) GU C 261 del 31.10.2007, pag. 4.
(12) GU C 309, del 19.12.2007, pag. 24.
(13) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).
(14) GU L 120 dell'11.5.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1641/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 1).
(15) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(16) GU L 187 del 15.7.2008, pag. 106.
(17) Risoluzione del Parlamento europeo contenente le osservazioni che accompagnano la decisione sul discarico da concedere al direttore dell'Agenzia europea per l'ambiente per l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio finanziario 2003 (GU L 196 del 27.7.2005, pag. 81).
(18) GU C 273 del 15.11.2007, pag. 1.
(19) Documento del Consiglio DS 605/1/07 Rev1.
(20) Fonte: Relazione sui conti annuali dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno per l'esercizio 2006 accompagnata dalle risposte dell'Ufficio (GU C 309 del 19.12.2007, pag. 141).
(21) Fonte: Relazione sui conti annuali dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali per l'esercizio 2006 accompagnata dalle risposte dell'Ufficio (GU C 309 del 19.12.2007, pag. 135).


Discarico 2006: Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro
PDF 227kWORD 68k
Decisione
Decisione
Risoluzione
1.Decisione del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2006 (C6-0377/2007 – 2007/2052(DEC))
P6_TA(2008)0151A6-0128/2008

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro relativi all'esercizio 2006(1),

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro relativi all'esercizio 2006, accompagnata dalle risposte dell'Agenzia(2),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(3), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo all'istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro(4), in particolare l'articolo 14,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(5), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0128/2008),

1.   concede il discarico al direttore dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2006;

2.   esprime le proprie osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

2.Decisione del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 sulla chiusura dei conti dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2006 (C6-0377/2007 – 2007/2052(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro relativi all'esercizio 2006(6),

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro relativi all'esercizio 2006, accompagnata dalle risposte dell'Agenzia(7),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(8), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo all'istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro(9), in particolare l'articolo 14,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(10), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0128/2008),

1.   constata che i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro sono allegati alla relazione della Corte dei conti;

2.   approva la chiusura dei conti dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2006;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

3.Risoluzione del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio finanziario 2006 (C6-0377/2007 – 2007/2052(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro relativi all'esercizio 2006(11),

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro relativi all'esercizio 2006, accompagnata dalle risposte dell'Agenzia(12),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(13), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo all'istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro(14), in particolare l'articolo 14,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(15), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0128/2008),

A.   considerando che la Corte dei conti ha dichiarato, con ragionevole certezza, che i conti annuali relativi all'esercizio 2006 sono affidabili e che le operazioni sottostanti sono legittime e regolari,

B.   considerando che il 24 aprile 2007 il Parlamento europeo ha concesso il discarico al direttore dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per quanto riguarda l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2005(16) e che, nella propria risoluzione che accompagna la decisione sul discarico, tra l'altro

   - constata un tasso elevato di riporti delle spese di funzionamento, nonché un elevato numero di storni tra linee di bilancio senza adeguata documentazione giustificativa;
   - invita l'Agenzia e procedere all'instaurazione del sistema di controllo interno non ancora completata nel 2005 e rileva la mancanza di un'analisi dei rischi e liste di controllo ad uso degli ordinatori e degli addetti alle verifiche operative;
   - ritiene deplorevole che, per quanto riguarda le procedure di appalto, spesso non sia stato fornito alcun riscontro atto a consentire al comitato di valutazione di esaminare la qualità delle offerte;

Osservazioni generali riguardanti questioni orizzontali delle agenzie UE e pertanto rilevanti per la procedura di discarico di ogni singola agenzia

1.   nota che i bilanci delle 24 agenzie e degli altri organismi satelliti sottoposti alla revisione contabile della Corte dei conti ammontano complessivamente a 1 080,5 milioni EUR nel 2006 (il bilancio più elevato è quello dell'Agenzia europea per la ricostruzione con 271 milioni EUR e il più basso quello dell'Accademia europea di polizia (CEPOL) con 5 milioni EUR);

2.   rileva che fra gli organismi esterni UE soggetti a revisione e discarico figurano ora non soltanto le agenzie di regolamentazione tradizionali ma anche le agenzie esecutive costituite per dare attuazione a programmi specifici; a questi organismi si aggiungeranno nel prossimo futuro le imprese comuni costituite sotto forma di partnariato pubblico-privato (iniziative tecnologiche comuni);

3.   osserva, per quanto riguarda il Parlamento, che il numero delle agenzie soggette alla procedura di discarico, ha subito la seguente evoluzione: esercizio finanziario 2000: 8; 2001: 10; 2002: 11; 2003: 14; 2004: 14; 2005: 16; 2006: 20 agenzie di regolamentazione e 2 agenzie esecutive (senza considerare le 2 agenzie soggette a revisione da parte della Corte dei conti ma a procedura di discarico interna);

4.   conclude pertanto che il processo di revisione/discarico è divenuto macchinoso e sproporzionato rispetto alle dimensioni relative dei bilanci delle agenzie/organismi satelliti; incarica la sua commissione competente di metter mano a una profonda revisione del processo di discarico per le agenzie e gli organismi satelliti, allo scopo di elaborare un approccio più semplice e razionale che tenga conto del numero sempre crescente di organismi, per ognuno dei quali occorrerà negli anni futuri una relazione di discarico distinta;

Considerazioni di fondo

5.   chiede che la Commissione, prima di procedere alla creazione di una nuova agenzia o alla riforma di un'agenzia esistente, fornisca spiegazioni chiare in merito ai seguenti elementi: tipo di agenzia, sue finalità, struttura della gestione interna, prodotti, servizi, procedure principali, categorie destinatarie, parti interessate e clienti dell'agenzia, relazioni formali con i soggetti esterni, responsabilità in materia di bilancio, pianificazione finanziaria, politica del personale e politica in materia di assunzioni;

6.   chiede che ogni agenzia sia governata da un accordo di rendimento annuale elaborato dall'agenzia stessa e dalla DG responsabile e che dovrà riportare gli obiettivi principali per l'anno successivo, un quadro finanziario e chiari indicatori di efficienza;

7.   chiede che l'efficienza delle agenzie sia sottoposta a una revisione contabile regolare (e su base ad hoc) da parte della Corte dei conti o di altro revisore indipendente; ritiene che tale revisione non debba limitarsi agli aspetti tradizionali della gestione finanziaria e al corretto uso del pubblico denaro, ma debba anche coprire l'efficacia ed efficienza amministrativa con una valutazione della gestione finanziaria di ciascuna agenzia;

8.   è del parere, nel caso delle agenzie che continuano a sovrastimare le rispettive esigenze di bilancio, che occorra procedere a un abbattimento tecnico sulla base dei posti vacanti; ritiene che tale misura porterà a lungo termine a una riduzione delle dotazioni per le agenzie e a una conseguente diminuzione dei costi amministrativi;

9.   prende atto dei rilievi mossi a un certo numero di agenzie per il mancato rispetto delle norme sugli appalti pubblici, del regolamento finanziario, dello statuto del personale ecc. e richiama l'attenzione sulla gravità del problema; ritiene che ciò sia principalmente dovuto al fatto che la maggior parte delle normative e il regolamento finanziario sono concepiti per le istituzioni più grandi e che la maggior parte delle piccole agenzie non raggiungono la massa critica per poter soddisfare tali requisiti normativi; invita pertanto la Commissione a cercare una soluzione rapida che assicuri maggiore efficienza, ad esempio raggruppando le funzioni amministrative di più istituzioni per raggiungere la massa critica necessaria (tenendo conto della necessità di apportare modifiche ai regolamenti di base delle agenzie e al loro regime di autonomia finanziaria), oppure elaborando urgentemente per le agenzie norme specifiche (soprattutto di attuazione) che consentano loro di essere pienamente in regola con le disposizioni;

10.   insiste affinché la Commissione, in sede di redazione del progetto preliminare di bilancio, prenda in considerazione i risultati dell'esecuzione finanziaria delle singole agenzie negli anni precedenti, in particolare nell'anno n-1, e proceda su tale base a una revisione della dotazione richiesta da ciascuna agenzia; invita la sua commissione competente a rispettare detta revisione e, qualora la Commissione non abbia preso iniziative in tal senso, a provvedere essa stessa a riportare il bilancio in questione a un livello realistico che corrisponda alla capacità di assorbimento e di esecuzione dell'agenzia in questione;

11.   rammenta la sua decisione sul discarico per l'esercizio finanziario 2005, in cui invitava la Commissione a presentare ogni cinque anni uno studio sul valore aggiunto apportato da ogni agenzia in attività; nel caso in cui la valutazione del valore aggiunto di un'agenzia risultasse negativo, invita tutte le istituzioni interessate ad adottare le opportune misure, ridefinendo il mandato dell'agenzia in questione o procedendo alla sua chiusura; nota che nel 2007 la Commissione non ha intrapreso alcuna analisi valutativa di questo tipo; insiste sulla necessità che la Commissione presenti almeno cinque analisi valutative anteriormente alla decisione sul discarico per l'esercizio finanziario 2007, iniziando dalle agenzie di più vecchia data;

12.   ritiene che le raccomandazioni della Corte dei conti dovrebbero essere immediatamente attuate e che il livello di sovvenzioni erogate alle agenzie dovrebbe essere conforme all'effettivo fabbisogno di liquidità delle stesse; è inoltre dell'avviso che le modifiche al regolamento finanziario generale dovrebbero essere incorporate nel regolamento finanziario quadro delle agenzie e nei loro vari regolamenti finanziari specifici;

Presentazione dei dati di resoconto

13.   nota che le agenzie non adottano un approccio uniforme quanto alla presentazione delle proprie attività per l'esercizio finanziario considerato, dei propri conti e delle proprie relazioni sulla gestione finanziaria e di bilancio e neppure nei confronti della questione se il direttore dell'agenzia debba emettere una dichiarazione di affidabilità; osserva che non tutte le agenzie distinguono chiaramente fra a) presentazione delle attività dell'agenzia al pubblico e b) relazione tecnica sulla gestione finanziaria e di bilancio;

14.   nota che, se le istruzioni di servizio della Commissione per la preparazione delle relazioni di attività non richiedono esplicitamente che l'agenzia emetta una dichiarazione di affidabilità, molti direttori vi hanno comunque provveduto per il 2006, in un caso particolare formulando un'importante riserva;

15.   rammenta il paragrafo 26 della sua risoluzione del 12 aprile 2005(17) in cui si invitano i direttori delle agenzie ad allegare in futuro alla loro relazione annuale d'attività, presentata insieme alle informazioni finanziarie e gestionali, una dichiarazione di affidabilità riguardante la legittimità e la regolarità delle operazioni, analoga alle dichiarazioni firmate dai direttori generali della Commissione;

16.   chiede alla Commissione di modificare di conseguenza le sue istruzioni di servizio per le agenzie;

17.   propone inoltre che la Commissione cooperi con le agenzie per giungere a un modello armonizzato applicabile a tutte le agenzie ed organismi satelliti, che distingua chiaramente fra:

   - la relazione annuale destinata al grande pubblico sulle attività dell'organismo, le sue operazioni e i risultati raggiunti;
   - i rendiconti di esercizio e la relazione sull'esecuzione del bilancio;
   - la relazione di attività, sul modello di quelle predisposte dai direttori generali della Commissione;
   - la dichiarazione di affidabilità sottoscritta dal direttore dell'organismo, corredata di eventuali osservazioni o riserve sulle quali giudica opportuno richiamare l'attenzione dell'autorità di discarico;

Risultati generali dell'analisi della Corte dei conti

18.   nota la conclusione della Corte (Relazione annuale, paragrafo 10.29(18)) secondo cui le sovvenzioni a carico del bilancio comunitario erogate dalla Commissione alle agenzie non sono basate su stime sufficientemente motivate del fabbisogno di liquidità delle agenzie, e che questo aspetto, unitamente al volume dei riporti, fa sì che esse detengano saldi di cassa considerevoli; nota inoltre che la Corte raccomanda che il livello di sovvenzioni erogate alle agenzie sia conforme all'effettivo fabbisogno di liquidità delle stesse;

19.   nota che a fine 2006 14 agenzie non avevano ancora applicato concretamente il sistema di contabilità ABAC (Relazione annuale, nota al paragrafo 10.31);

20.   nota l'osservazione della Corte (Relazione annuale, paragrafo 1.25) secondo cui alcune agenzie hanno contabilizzato gli oneri connessi alle ferie non godute; rileva che la Corte dei conti ha emesso dichiarazioni di affidabilità con riserve per tre agenzie (Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP), CEPOL e Agenzia ferroviaria europea) relativamente all'esercizio finanziario 2006 (2005: CEDEFOP, Autorità europea per la scurezza alimentare, Agenzia europea per la ricostruzione);

Revisione interna

21.   rammenta che, a norma dell'articolo 185, paragrafo 3, del regolamento finanziario, il revisore interno della Commissione è anche il revisore interno delle agenzie di regolamentazione che percepiscono sovvenzioni a carico del bilancio dell'Unione europea; rileva che il revisore interno riferisce al consiglio di amministrazione e al direttore di ciascuna agenzia;

22.   richiama l'attenzione sulla riserva formulata nella relazione di attività per il 2006 del revisore interno, che così recita:"

Il revisore interno della Commissione non è in grado di assolvere correttamente le funzioni di revisore interno degli organismi comunitari attribuitegli dall'articolo 185 del regolamento finanziario, a causa delle carenti risorse di personale.

"

23.   nota peraltro l'osservazione del revisore interno nella sua relazione di attività per il 2006 secondo cui a partire dal 2007, con le risorse di personale supplementari concesse dalla Commissione all'Internal Audit Service (IAS), tutte le agenzie di regolamentazione in attività saranno soggette alla procedura di revisione interna su base annuale;

24.   nota il crescente numero delle agenzie di regolamentazione ed esecutive e delle imprese comuni soggette a revisione dell'IAS ai sensi dell'articolo 185 del regolamento finanziario; invita la Commissione ad informare le sue commissioni competenti circa l'adeguatezza della risorse di personale a disposizione dell'IAS per condurre una revisione contabile annuale di tutti questi organismi negli anni a venire;

25.   osserva che l'articolo 72, paragrafo 5 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 dispone che ogni agenzia trasmetta ogni anno all'autorità di discarico e alla Commissione una relazione elaborata dal suo direttore che sintetizzi il numero e il tipo dei controlli interni effettuati dal revisore interno, le raccomandazioni formulate e il seguito dato a tali raccomandazioni; invita le agenzie ad indicare se ciò sia stato fatto e, in caso affermativo, in che modo;

26.   prende atto, in merito alle capacità di revisione interna soprattutto per quanto riguarda le agenzie di minori dimensioni, di una proposta formulata il 14 settembre 2006 dal revisore interno dinanzi alla commissione competente del Parlamento, in base alla quale le agenzie più piccole dovrebbero essere autorizzate a commissionare servizi di revisione interna al settore privato;

Valutazione delle agenzie

27.   rammenta la dichiarazione congiunta del Parlamento, del Consiglio e della Commissione(19) negoziata in occasione della conciliazione prima del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2007 dedicato al bilancio, in cui si chiede i) un elenco delle agenzie sulle quali la Commissione intende operare una valutazione e ii) un elenco delle agenzie già sottoposte a valutazione, unitamente a una sintesi delle principali risultanze;

Procedure disciplinari

28.   nota che, per le loro dimensioni, determinate agenzie trovano arduo costituire appositi consigli di disciplina composti da membri del personale inquadrati nel grado richiesto e che l'Investigation and Disciplinary Office (IDOC) della Commissione non è competente per le agenzie; invita le agenzie a considerare l'istituzione di un consiglio di disciplina inter-agenzie;

Progetto di accordo interistituzionale

29.   rammenta il progetto di accordo interistituzionale relativo all'inquadramento delle agenzie europee di regolazione presentato dalla Commissione (COM(2005)0059), che era inteso a creare un quadro orizzontale per la creazione, la struttura, l'attività, la valutazione e il controllo delle agenzie europee di regolazione; nota che il progetto di accordo è un'utile iniziativa nel quadro degli sforzi volti a razionalizzare la costituzione e l'attività delle agenzie; nota l'affermazione contenuta nella relazione di sintesi della Commissione per il 2006 (punto 3.1, COM(2007)0274), secondo cui, malgrado gli scarsi progressi registratisi dopo la pubblicazione del progetto, il dibattito sui contenuti dello stesso è stato rilanciato in sede di Consiglio alla fine del 2006; si rammarica che non sia stato possibile compiere ulteriori progressi verso l'adozione;

30.   plaude pertanto all'impegno della Commissione di pubblicare nel corso del 2008 una comunicazione sul futuro delle agenzie di regolamentazione;

Agenzie finanziariamente autonome

31.   rammenta che per le due agenzie finanziariamente autonome il discarico al direttore è concesso dal consiglio di amministrazione; nota che entrambe registrano consistenti eccedenze a titolo di proventi da contributi accumulate dagli esercizi precedenti:

   - Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno – Giacenze liquide ed equivalenti: 281 milioni EUR(20);
   - Ufficio comunitario delle varietà vegetali – Giacenze liquide ed equivalenti: 18 milioni EUR(21);

Osservazioni specifiche

32.   prende atto dell'osservazione formulata dalla Corte dei conti nella sua relazione annuale 2006 secondo cui il direttore ha firmato 19 decisioni per autorizzare storni di bilancio da un articolo all'altro all'interno dei capitoli per circa 880 000 EUR e che, in contrasto con il regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione non ha ricevuto i dati richiesti, e che di conseguenza il principio della specificità di bilancio non è stato rispettato in modo rigoroso;

33.   constata dai conti annuali dell'Agenzia (rendiconto dell'esecuzione del bilancio) che il saldo positivo di 378 878,09 EUR registrato nel 2005 è stato rimborsato nel 2006 alla Commissione e che un ulteriore importo di 170 095,07 EUR sarà rimborsato a titolo dell'esercizio 2006;

34.   constata che il rendiconto finanziario per il 2006 comprende una voce con un'eccedenza accumulata di 1 820 135,58 EUR;

35.   constata che nel 2006, in un organico totale di 59 persone, 26 avevano la stessa cittadinanza;

36.   ritiene che l'Agenzia svolga un ruolo essenziale nella diffusione, a livello nazionale, regionale e locale, delle prassi migliori in materia di prevenzione legata alla sicurezza e alla salute sul posto di lavoro nell'Unione europea; si compiace nuovamente delle attività effettuate dall'Agenzia, la quale svolge senza ritardo e con la massima qualità i compiti ad essa affidati.

(1) GU C 261 del 31.10.2007, pag. 26.
(2) GU C 309, del 19.12.2007, pag. 62.
(3) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).
(4) GU L 216 del 20.8.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1112/2005 (GU L 184 del 15.7.2005, pag. 5).
(5) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(6) GU C 261 del 31.10.2007, pag. 26.
(7) GU C 309, del 19.12.2007, pag. 62.
(8) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).
(9) GU L 216 del 20.8.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1112/2005 (GU L 184 del 15.7.2005, pag. 5).
(10) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(11) GU C 261 del 31.10.2007, pag. 26.
(12) GU C 309, del 19.12.2007, pag. 62.
(13) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).
(14) GU L 216 del 20.8.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1112/2005 (GU L 184 del 15.7.2005, pag. 5).
(15) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(16) GU L 187 del 15.7.2008, pag. 114.
(17) Risoluzione del Parlamento europeo contenente le osservazioni che accompagnano la decisione sul discarico da concedere al direttore dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio finanziario 2003 (GU L 196 del 27.7.2005, pag. 87).
(18) GU C 273 del 15.11.2007, pag. 1.
(19) Documento del Consiglio DS 605/1/07 Rev1.
(20) Fonte: Relazione sui conti annuali dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno per l'esercizio 2006 accompagnata dalle risposte dell'Ufficio (GU C 309 del 19.12.2007, pag. 141).
(21) Fonte: Relazione sui conti annuali dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali per l'esercizio 2006 accompagnata dalle risposte dell'Ufficio (GU C 309 del 19.12.2007, pag. 135).


Discarico 2006: Agenzia europea per i medicinali
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Decisione
Decisione
Risoluzione
1.Decisione del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2006 (C6-0379/2007 – 2007/2054(DEC))
P6_TA(2008)0152A6-0125/2008

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea relativi ali medicinali per l'esercizio 2006(1),

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per i medicinali relativi all'esercizio 2006, accompagnata dalle risposte dell'Agenzia(2),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(3), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali(4), in particolare l'articolo 68,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(5), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0125/2008),

1.   concede il discarico al direttore dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2006;

2.   esprime le proprie osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore dell'Agenzia europea per i medicinali, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

2.Decisione del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 sulla chiusura dei conti dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2006 (C6-0379/2007 – 2007/2054(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2006(6),

–   vista la relazione annuale della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2006, accompagnata dalle risposte dell'Agenzia(7),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(8), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali(9), in particolare l'articolo 68,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(10), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0125/2008),

1.   constata che i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per i medicinali sono allegati alla relazione della Corte dei conti;

2.   approva la chiusura dei conti dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2006;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per i medicinali, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

3.Risoluzione del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2006 (C6-0379/2007 – 2007/2054(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per i medicinali relativi all'esercizio 2006(11),

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per i medicinali relativi all'esercizio 2006, accompagnata dalle risposte dell'Agenzia(12),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(13), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali(14), in particolare l'articolo 68,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(15), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0125/2008),

A.   considerando che la Corte dei conti ha dichiarato, con ragionevole certezza, che i conti annuali relativi all'esercizio 2006 sono affidabili e che le operazioni sottostanti sono legittime e regolari,

B.   considerando che il 24 aprile 2007 il Parlamento europeo ha concesso il discarico al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per i medicinali per quanto riguarda l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2005(16) e che, nella propria risoluzione che accompagna la decisione sul discarico, tra l'altro

   - osserva che oltre il 40% degli impegni era stato riportato all'esercizio seguente;
   - rileva che il bilancio dell'Agenzia era aumentato in misura considerevole a seguito dell'allargamento dell'Unione europea;
   - invita l'Agenzia a registrare nei suoi conti i fondi riscossi presso altre agenzie ed organismi per finanziare un servizio di supporto comune destinato allo sviluppo dei loro sistemi informativi di gestione finanziaria;
   - chiede che, entro il 1° gennaio 2010 e in seguito ogni cinque anni, l'Agenzia proceda a una valutazione esterna indipendente dei suoi progressi, sulla base del suo regolamento istitutivo e dei programmi di lavoro decisi dal consiglio di amministrazione;

Osservazioni generali riguardanti questioni orizzontali delle agenzie UE e pertanto rilevanti per la procedura di discarico di ogni singola agenzia

1.   nota che i bilanci delle 24 agenzie e degli altri organismi satelliti sottoposti alla revisione contabile della Corte dei conti ammontano complessivamente a 1 080,5 milioni EUR nel 2006 (il bilancio più elevato è quello dell'Agenzia europea per la ricostruzione con 271 milioni EUR e il più basso quello dell'Accademia europea di polizia (CEPOL) con 5 milioni EUR);

2.   rileva che fra gli organismi esterni UE soggetti a revisione e discarico figurano ora non soltanto le agenzie di regolamentazione tradizionali ma anche le agenzie esecutive costituite per dare attuazione a programmi specifici; a questi organismi si aggiungeranno nel prossimo futuro le imprese comuni costituite sotto forma di partnariato pubblico-privato (iniziative tecnologiche comuni);

3.   osserva, per quanto riguarda il Parlamento, che il numero delle agenzie soggette alla procedura di discarico, ha subito la seguente evoluzione: esercizio finanziario 2000: 8; 2001: 10; 2002: 11; 2003: 14; 2004: 14; 2005: 16; 2006: 20 agenzie di regolamentazione e 2 agenzie esecutive (senza considerare le 2 agenzie soggette a revisione da parte della Corte dei conti ma a procedura di discarico interna);

4.   conclude pertanto che il processo di revisione/discarico è divenuto macchinoso e sproporzionato rispetto alle dimensioni relative dei bilanci delle agenzie/organismi satelliti; incarica la sua commissione competente di metter mano a una profonda revisione del processo di discarico per le agenzie e gli organismi satelliti, allo scopo di elaborare un approccio più semplice e razionale che tenga conto del numero sempre crescente di organismi, per ognuno dei quali occorrerà negli anni futuri una relazione di discarico distinta;

Considerazioni di fondo

5.   chiede che la Commissione, prima di procedere alla creazione di una nuova agenzia o alla riforma di un'agenzia esistente, fornisca spiegazioni chiare in merito ai seguenti elementi: tipo di agenzia, sue finalità, struttura della gestione interna, prodotti, servizi, procedure principali, categorie destinatarie, parti interessate e clienti dell'agenzia, relazioni formali con i soggetti esterni, responsabilità in materia di bilancio, pianificazione finanziaria, politica del personale e politica in materia di assunzioni;

6.   chiede che ogni agenzia sia governata da un accordo di rendimento annuale elaborato dall'agenzia stessa e dalla DG responsabile e che dovrà riportare gli obiettivi principali per l'anno successivo, un quadro finanziario e chiari indicatori di efficienza;

7.   chiede che l'efficienza delle agenzie sia sottoposta a una revisione contabile regolare (e su base ad hoc) da parte della Corte dei conti o di altro revisore indipendente; ritiene che tale revisione non debba limitarsi agli aspetti tradizionali della gestione finanziaria e al corretto uso del pubblico denaro, ma debba anche coprire l'efficacia ed efficienza amministrativa con una valutazione della gestione finanziaria di ciascuna agenzia;

8.   è del parere, nel caso delle agenzie che continuano a sovrastimare le rispettive esigenze di bilancio, che occorra procedere a un abbattimento tecnico sulla base dei posti vacanti; ritiene che tale misura porterà a lungo termine a una riduzione delle dotazioni per le agenzie e a una conseguente diminuzione dei costi amministrativi;

9.   prende atto dei rilievi mossi a un certo numero di agenzie per il mancato rispetto delle norme sugli appalti pubblici, del regolamento finanziario, dello statuto del personale ecc. e richiama l'attenzione sulla gravità del problema; ritiene che ciò sia principalmente dovuto al fatto che la maggior parte delle normative e il regolamento finanziario sono concepiti per le istituzioni più grandi e che la maggior parte delle piccole agenzie non raggiungono la massa critica per poter soddisfare tali requisiti normativi; invita pertanto la Commissione a cercare una soluzione rapida che assicuri maggiore efficienza, ad esempio raggruppando le funzioni amministrative di più istituzioni per raggiungere la massa critica necessaria (tenendo conto della necessità di apportare modifiche ai regolamenti di base delle agenzie e al loro regime di autonomia finanziaria), oppure elaborando urgentemente per le agenzie norme specifiche (soprattutto di attuazione) che consentano loro di essere pienamente in regola con le disposizioni;

10.   insiste affinché la Commissione, in sede di redazione del progetto preliminare di bilancio, prenda in considerazione i risultati dell'esecuzione finanziaria delle singole agenzie negli anni precedenti, in particolare nell'anno n-1, e proceda su tale base a una revisione della dotazione richiesta da ciascuna agenzia; invita la sua commissione competente a rispettare detta revisione e, qualora la Commissione non abbia preso iniziative in tal senso, a provvedere essa stessa a riportare il bilancio in questione a un livello realistico che corrisponda alla capacità di assorbimento e di esecuzione dell'agenzia in questione;

11.   rammenta la sua decisione sul discarico per l'esercizio finanziario 2005, in cui invitava la Commissione a presentare ogni cinque anni uno studio sul valore aggiunto apportato da ogni agenzia in attività; nel caso in cui la valutazione del valore aggiunto di un'agenzia risultasse negativo, invita tutte le istituzioni interessate ad adottare le opportune misure, ridefinendo il mandato dell'agenzia in questione o procedendo alla sua chiusura; nota che nel 2007 la Commissione non ha intrapreso alcuna analisi valutativa di questo tipo; insiste sulla necessità che la Commissione presenti almeno cinque analisi valutative anteriormente alla decisione sul discarico per l'esercizio finanziario 2007, iniziando dalle agenzie di più vecchia data;

12.   ritiene che le raccomandazioni della Corte dei conti dovrebbero essere immediatamente attuate e che il livello di sovvenzioni erogate alle agenzie dovrebbe essere conforme all'effettivo fabbisogno di liquidità delle stesse; è inoltre dell'avviso che le modifiche al regolamento finanziario generale dovrebbero essere incorporate nel regolamento finanziario quadro delle agenzie e nei loro vari regolamenti finanziari specifici;

13.   esprime preoccupazione per il fatto che un elevato numero di membri del personale è assunto su base temporanea con modalità che rischiano di inficiare la qualità del suo lavoro; invita pertanto la Commissione a migliorare il controllo sull'attuazione dello statuto del personale da parte delle agenzie;

Presentazione dei dati di resoconto

14.   nota che le agenzie non adottano un approccio uniforme quanto alla presentazione delle proprie attività per l'esercizio finanziario considerato, dei propri conti e delle proprie relazioni sulla gestione finanziaria e di bilancio e neppure nei confronti della questione se il direttore dell'agenzia debba emettere una dichiarazione di affidabilità; osserva che non tutte le agenzie distinguono chiaramente fra a) presentazione delle attività dell'agenzia al pubblico e b) relazione tecnica sulla gestione finanziaria e di bilancio;

15.   nota che, se le istruzioni di servizio della Commissione per la preparazione delle relazioni di attività non richiedono esplicitamente che l'agenzia emetta una dichiarazione di affidabilità, molti direttori vi hanno comunque provveduto per il 2006, in un caso particolare formulando un'importante riserva;

16.   rammenta il paragrafo 28 della sua risoluzione del 12 aprile 2005(17) in cui si invitano i direttori delle agenzie ad allegare in futuro alla loro relazione annuale d'attività, presentata insieme alle informazioni finanziarie e gestionali, una dichiarazione di affidabilità riguardante la legittimità e la regolarità delle operazioni, analoga alle dichiarazioni firmate dai direttori generali della Commissione;

17.   chiede alla Commissione di modificare di conseguenza le sue istruzioni di servizio per le agenzie;

18.   propone inoltre che la Commissione cooperi con le agenzie per giungere a un modello armonizzato applicabile a tutte le agenzie ed organismi satelliti, che distingua chiaramente fra:

   - la relazione annuale destinata al grande pubblico sulle attività dell'organismo, le sue operazioni e i risultati raggiunti;
   - i rendiconti di esercizio e la relazione sull'esecuzione del bilancio;
   - la relazione di attività, sul modello di quelle predisposte dai direttori generali della Commissione;
   - la dichiarazione di affidabilità sottoscritta dal direttore dell'organismo, corredata di eventuali osservazioni o riserve sulle quali giudica opportuno richiamare l'attenzione dell'autorità di discarico;

Risultati generali dell'analisi della Corte dei conti

19.   nota la conclusione della Corte (Relazione annuale, paragrafo 10.29(18)) secondo cui le sovvenzioni a carico del bilancio comunitario erogate dalla Commissione alle agenzie non sono basate su stime sufficientemente motivate del fabbisogno di liquidità delle agenzie, e che questo aspetto, unitamente al volume dei riporti, fa sì che esse detengano saldi di cassa considerevoli; nota inoltre che la Corte raccomanda che il livello di sovvenzioni erogate alle agenzie sia conforme all'effettivo fabbisogno di liquidità delle stesse;

20.   nota che a fine 2006 14 agenzie non avevano ancora applicato concretamente il sistema di contabilità ABAC (Relazione annuale, nota al paragrafo 10.31);

21.   nota l'osservazione della Corte (Relazione annuale, paragrafo 1.25) secondo cui alcune agenzie hanno contabilizzato gli oneri connessi alle ferie non godute; rileva che la Corte dei conti ha emesso dichiarazioni di affidabilità con riserve per tre agenzie (Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP), CEPOL e Agenzia ferroviaria europea) relativamente all'esercizio finanziario 2006 (2005: CEDEFOP, Autorità europea per la scurezza alimentare, Agenzia europea per la ricostruzione);

Revisione interna

22.   rammenta che, a norma dell'articolo 185, paragrafo 3, del regolamento finanziario, il revisore interno della Commissione è anche il revisore interno delle agenzie di regolamentazione che percepiscono sovvenzioni a carico del bilancio dell'Unione europea; rileva che il revisore interno riferisce al consiglio di amministrazione e al direttore di ciascuna agenzia;

23.   richiama l'attenzione sulla riserva formulata nella relazione di attività per il 2006 del revisore interno, che così recita:"

Il revisore interno della Commissione non è in grado di assolvere correttamente le funzioni di revisore interno degli organismi comunitari attribuitegli dall'articolo 185 del regolamento finanziario, a causa delle carenti risorse di personale.

"

24.   nota peraltro l'osservazione del revisore interno nella sua relazione di attività per il 2006 secondo cui a partire dal 2007, con le risorse di personale supplementari concesse dalla Commissione all'Internal Audit Service (IAS), tutte le agenzie di regolamentazione in attività saranno soggette alla procedura di revisione interna su base annuale;

25.   nota il crescente numero delle agenzie di regolamentazione ed esecutive e delle imprese comuni soggette a revisione dell'IAS ai sensi dell'articolo 185 del regolamento finanziario; invita la Commissione ad informare le sue commissioni competenti circa l'adeguatezza della risorse di personale a disposizione dell'IAS per condurre una revisione contabile annuale di tutti questi organismi negli anni a venire;

26.   osserva che l'articolo 72, paragrafo 5 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 dispone che ogni agenzia trasmetta ogni anno all'autorità di discarico e alla Commissione una relazione elaborata dal suo direttore che sintetizzi il numero e il tipo dei controlli interni effettuati dal revisore interno, le raccomandazioni formulate e il seguito dato a tali raccomandazioni; invita le agenzie ad indicare se ciò sia stato fatto e, in caso affermativo, in che modo;

27.   prende atto, in merito alle capacità di revisione interna soprattutto per quanto riguarda le agenzie di minori dimensioni, di una proposta formulata il 14 settembre 2006 dal revisore interno dinanzi alla commissione competente del Parlamento, in base alla quale le agenzie più piccole dovrebbero essere autorizzate a commissionare servizi di revisione interna al settore privato;

Valutazione delle agenzie

28.   rammenta la dichiarazione congiunta del Parlamento, del Consiglio e della Commissione(19) negoziata in occasione della conciliazione prima del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2007 dedicato al bilancio, in cui si chiede i) un elenco delle agenzie sulle quali la Commissione intende operare una valutazione e ii) un elenco delle agenzie già sottoposte a valutazione, unitamente a una sintesi delle principali risultanze;

Procedure disciplinari

29.   nota che, per le loro dimensioni, determinate agenzie trovano arduo costituire appositi consigli di disciplina composti da membri del personale inquadrati nel grado richiesto e che l'Investigation and Disciplinary Office (IDOC) della Commissione non è competente per le agenzie; invita le agenzie a considerare l'istituzione di un consiglio di disciplina inter-agenzie;

Progetto di accordo interistituzionale

30.   rammenta il progetto di accordo interistituzionale relativo all'inquadramento delle agenzie europee di regolazione presentato dalla Commissione (COM(2005)0059), che era inteso a creare un quadro orizzontale per la creazione, la struttura, l'attività, la valutazione e il controllo delle agenzie europee di regolazione; nota che il progetto di accordo è un'utile iniziativa nel quadro degli sforzi volti a razionalizzare la costituzione e l'attività delle agenzie; nota l'affermazione contenuta nella relazione di sintesi della Commissione per il 2006 (punto 3.1, COM(2007)0274), secondo cui, malgrado gli scarsi progressi registratisi dopo la pubblicazione del progetto, il dibattito sui contenuti dello stesso è stato rilanciato in sede di Consiglio alla fine del 2006; si rammarica che non sia stato possibile compiere ulteriori progressi verso l'adozione;

31.   plaude pertanto all'impegno della Commissione di pubblicare nel corso del 2008 una comunicazione sul futuro delle agenzie di regolamentazione;

Agenzie finanziariamente autonome

32.   rammenta che per le due agenzie finanziariamente autonome il discarico al direttore è concesso dal consiglio di amministrazione; nota che entrambe registrano consistenti eccedenze a titolo di proventi da contributi accumulate dagli esercizi precedenti:

   - Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno – Giacenze liquide ed equivalenti: 281 milioni EUR(20);
   - Ufficio comunitario delle varietà vegetali – Giacenze liquide ed equivalenti: 18 milioni EUR(21);

Osservazioni specifiche

33.   prende atto dell'osservazione formulata dalla Corte dei conti nella relazione 2006 secondo cui, per quanto riguarda le spese amministrative, il tasso di utilizzazione degli stanziamenti di impegno è stato inferiore al 60%;

34.   sottolinea la responsabilità dell'Agenzia europea per la protezione e promozione della salute pubblica e degli animali attraverso operazioni di valutazione e sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario; accoglie con favore gli sforzi compiuti dall'Agenzia per fornire più pareri scientifici nelle prime fasi dello sviluppo di nuovi medicinali così come l'introduzione di misure per accelerare la valutazione di medicinali di vitale importanza per la salute pubblica;

35.   rileva che un numero considerevole di stanziamenti in bilancio per l'anno 2006 è stato riportato al 2007 a causa della natura dei progetti di cui si occupa l'Agenzia;

36.   prende atto della risposta dell'Agenzia all'osservazione della Corte dei conti riguardante l'addebito dei diritti dell'Agenzia secondo cui nel dicembre 2006 il consiglio di amministrazione dell'Agenzia ha deciso di procedere a una revisione della tabella dei diritti in consultazione con le competenti autorità nazionali;

37.   ricorda che le entrate dell'Agenzia sono costituite dal contributo della Comunità e dai diritti versati dalle imprese per ottenere e conservare le autorizzazioni europee di immissione in commercio e per gli altri servizi forniti dall'Agenzia;

38.   constata dai conti finali dell'Agenzia che nell'esercizio 2006 ha incamerato diritti e altre entrate per 119 milioni EUR e un sussidio comunitario di 31 milioni EUR; osserva che il risultato economico dell'Agenzia per detto esercizio è stato di 16 milioni EUR, da sommare al surplus accumulato di 27 milioni EUR , con attivi netti totali di 44 milioni EUR;

39.   prende atto della risposta dell'Agenzia che il surplus accumulato non è un surplus di bilancio, bensì è piuttosto il risultato economico basato sull'applicazione di principi di contabilità per competenza ed è stato utilizzato per finanziare le spese di capitale legate a immobilizzazioni, principalmente sistemazioni degli edifici e costi di sviluppo informatico;

40.   constata dai conti provvisori che nel 2006 l'Agenzia ha gestito a nome di 19 agenzie il bilancio per i servizi di supporto comune, costituito dalle spese per onorari di consulenza per consolidare lo strumento contabile di bilancio e il sistema di rendiconto contabile e finanziario SI2;

41.   constata altresì dai conti provvisori che dal 2005 al 2006 sono aumentate del 31,5% le entrate da diritti di valutazione;

42.   constata che il direttore esecutivo dell'Agenzia ha elaborato una relazione annuale di attività ma non una dichiarazione di affidabilità (sulla base del fatto che tale dichiarazione non è richiesta dalle istruzioni di servizio della Commissione);

43.   segnala tuttavia che nella relazione annuale di attività il direttore esecutivo dichiara di non formulare riserve; prende atto della dichiarazione dell'Agenzia che il direttore esecutivo sarà pronto a firmare una dichiarazione di affidabilità in futuro;

44.   accoglie con favore l'analisi e la valutazione del consiglio d'amministrazione sulla relazione annuale di attività del direttore esecutivo; constata in particolare la preoccupazione del consiglio di amministrazione secondo cui all'Agenzia saranno assegnati nuovi compiti che non sono accompagnati da adeguati finanziamenti dal bilancio dell'Unione europea o con nuovi diritti; sottolinea che tale analisi non appare completamente coerente con la situazione economica dell'Agenzia quale illustrata nei conti 2006;

45.   accoglie con favore l'adozione, da parte del consiglio di amministrazione dell'Agenzia nel 2006, di una procedura riveduta per risolvere i conflitti di interessi, estesa fino a comprendere i membri del consiglio di amministrazione; plaude anche alla pubblicazione della nota di orientamento sulla procedura per la segnalazione di irregolarità;

46.   constata che l'IAS ha effettuato la sua prima e fondamentale revisione contabile dell'Agenzia nel 2005 e ha redatto una relazione finale nel settembre 2006, giungendo alla conclusione che il sistema di controllo interno introdotto fornisce garanzie ragionevoli per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi operativi definiti per le procedure oggetto di revisione, salvo per un numero assai rilevante di risultanze nei settori operativi legati all'ambiente, all'informazione e comunicazione e alle attività di controllo;

47.   sottolinea che i lavori di preparazione per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico(22) hanno avuto un impatto considerevole sui lavori dell'Agenzia nel 2006; accoglie con soddisfazione l'adozione del documento congiunto Commissione/Agenzia sulle priorità per l'attuazione del summenzionato regolamento.

(1) GU C 261 del 31.10.2007, pag. 10.
(2) GU C 309, del 19.12.2007, pag. 34.
(3) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).
(4) GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1394/2007 (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 121).
(5) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(6) GU C 261 del 31.10.2007, pag. 10.
(7) GU C 309, del 19.12.2007, pag. 34.
(8) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).
(9) GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1394/2007 (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 121).
(10) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(11) GU C 261 del 31.10.2007, pag. 10.
(12) GU C 309, del 19.12.2007, pag. 34.
(13) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).
(14) GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1394/2007 (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 121).
(15) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(16) GU L 187 del 15.7.2008, pag. 128.
(17) Risoluzione del Parlamento europeo contenente le osservazioni che accompagnano la decisione sul discarico da concedere al direttore dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio 2003 (GU L 196 del 27.7.2005, pag. 94).
(18) GU C 273 del 15.11.2007, pag. 1.
(19) Documento del Consiglio DS 605/1/07 Rev1.
(20) Fonte: Relazione sui conti annuali dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno per l'esercizio 2006 accompagnata dalle risposte dell'Ufficio (GU C 309 del 19.12.2007, pag. 141).
(21) Fonte: Relazione sui conti annuali dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali per l'esercizio 2006 accompagnata dalle risposte dell'Ufficio (GU C 309 del 19.12.2007, pag. 135).
(22) GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1.


Discarico 2006: Agenzia europea per la sicurezza alimentare
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Decisione
Decisione
Risoluzione
1.Decisione del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2006 (C6-0384/2007 – 2007/2059(DEC))
P6_TA(2008)0153A6-0120/2008

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare relativi all'esercizio 2006(1),

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare relativi all'esercizio 2006, accompagnata dalle risposte dell'Autorità(2),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(3), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare(4), in particolare l'articolo 44,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(5), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0120/2008),

1.   concede il discarico al direttore dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità per l'esercizio 2006;

2.   esprime le proprie osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

2.Decisione del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 sulla chiusura dei conti dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2006 (C6-0384/2007 – 2007/2059(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare relativi all'esercizio 2006(6),

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare relativi all'esercizio 2006, accompagnata dalle risposte dell'Autorità(7),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(8), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare(9), in particolare l'articolo 44,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(10), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0120/2008),

1.   constata che i conti annuali definitivi dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare sono allegati alla relazione della Corte dei conti;

2.   approva la chiusura dei conti dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2006;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

3.Risoluzione del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2006 (C6-0384/2007 – 2007/2059(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare relativi all'esercizio 2006(11),

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare relativi all'esercizio 2006, accompagnata dalle risposte dell'Autorità(12),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(13), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare(14), in particolare l'articolo 44,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(15), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0120/2008),

A.   considerando che la Corte dei conti ha dichiarato, con ragionevole certezza, che i conti annuali relativi all'esercizio 2006 sono affidabili e che le operazioni sottostanti sono legittime e regolari,

B.   considerando che il 24 aprile 2007 il Parlamento europeo ha concesso il discarico al direttore esecutivo dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per quanto riguarda l'esecuzione del bilancio dell'Autorità per l'esercizio 2005(16) e che, nella propria risoluzione che accompagna la decisione sul discarico, tra l'altro

   osserva che l'esercizio 2005 è stato contraddistinto da una considerevole sottoesecuzione del bilancio, essendo stato utilizzato soltanto l'80% degli stanziamenti di impegno e di pagamento;
   osserva che l'Autorità aveva incontrato difficoltà nell'assumere personale scientifico altamente qualificato a Parma;
   osserva che i locali destinati ad accogliere definitivamente l'Autorità non erano ancora disponibili e che l'Autorità era pertanto costretta a prendere in affitto e attrezzare locali temporanei (costo nel 2005: circa 3 500 000 EUR); invita l'Autorità, insieme alla Commissione, a chiarire la situazione con le autorità nazionali, in particolare al fine di ottenere, se del caso, un indennizzo,

Osservazioni generali riguardanti questioni orizzontali delle agenzie UE e pertanto rilevanti per la procedura di discarico di ogni singola agenzia

1.   nota che i bilanci delle 24 agenzie e degli altri organismi satelliti sottoposti alla revisione contabile della Corte dei conti ammontano complessivamente a 1 080,5 milioni EUR nel 2006 (il bilancio più elevato è quello dell'Agenzia europea per la ricostruzione con 271 milioni EUR e il più basso quello dell'Accademia europea di polizia (CEPOL) con 5 milioni EUR);

2.   rileva che fra gli organismi esterni UE soggetti a revisione e discarico figurano ora non soltanto le agenzie di regolamentazione tradizionali ma anche le agenzie esecutive costituite per dare attuazione a programmi specifici; a questi organismi si aggiungeranno nel prossimo futuro le imprese comuni costituite sotto forma di partnariato pubblico-privato (iniziative tecnologiche comuni);

3.   osserva, per quanto riguarda il Parlamento, che il numero delle agenzie soggette alla procedura di discarico, ha subito la seguente evoluzione: esercizio finanziario 2000: 8; 2001: 10; 2002: 11; 2003: 14; 2004: 14; 2005: 16; 2006: 20 agenzie di regolamentazione e 2 agenzie esecutive (senza considerare le 2 agenzie soggette a revisione da parte della Corte dei conti ma a procedura di discarico interna);

4.   conclude pertanto che il processo di revisione/discarico è divenuto macchinoso e sproporzionato rispetto alle dimensioni relative dei bilanci delle agenzie/organismi satelliti; incarica la sua commissione competente di metter mano a una profonda revisione del processo di discarico per le agenzie e gli organismi satelliti, allo scopo di elaborare un approccio più semplice e razionale che tenga conto del numero sempre crescente di organismi, per ognuno dei quali occorrerà negli anni futuri una relazione di discarico distinta;

Considerazioni di fondo

5.   chiede che la Commissione, prima di procedere alla creazione di una nuova agenzia o alla riforma di un'agenzia esistente, fornisca spiegazioni chiare in merito ai seguenti elementi: tipo di agenzia, sue finalità, struttura della gestione interna, prodotti, servizi, procedure principali, categorie destinatarie, parti interessate e clienti dell'agenzia, relazioni formali con i soggetti esterni, responsabilità in materia di bilancio, pianificazione finanziaria, politica del personale e politica in materia di assunzioni;

6.   chiede che ogni agenzia sia governata da un accordo di rendimento annuale elaborato dall'agenzia stessa e dalla DG responsabile e che dovrà riportare gli obiettivi principali per l'anno successivo, un quadro finanziario e chiari indicatori di efficienza;

7.   chiede che l'efficienza delle agenzie sia sottoposta a una revisione contabile regolare (e su base ad hoc) da parte della Corte dei conti o di altro revisore indipendente; ritiene che tale revisione non debba limitarsi agli aspetti tradizionali della gestione finanziaria e al corretto uso del pubblico denaro, ma debba anche coprire l'efficacia ed efficienza amministrativa con una valutazione della gestione finanziaria di ciascuna agenzia;

8.   è del parere, nel caso delle agenzie che continuano a sovrastimare le rispettive esigenze di bilancio, che occorra procedere a un abbattimento tecnico sulla base dei posti vacanti; ritiene che tale misura porterà a lungo termine a una riduzione delle dotazioni per le agenzie e a una conseguente diminuzione dei costi amministrativi;

9.   prende atto dei rilievi mossi a un certo numero di agenzie per il mancato rispetto delle norme sugli appalti pubblici, del regolamento finanziario, dello statuto del personale ecc. e richiama l'attenzione sulla gravità del problema; ritiene che ciò sia principalmente dovuto al fatto che la maggior parte delle normative e il regolamento finanziario sono concepiti per le istituzioni più grandi e che la maggior parte delle piccole agenzie non raggiungono la massa critica per poter soddisfare tali requisiti normativi; invita pertanto la Commissione a cercare una soluzione rapida che assicuri maggiore efficienza, ad esempio raggruppando le funzioni amministrative di più istituzioni per raggiungere la massa critica necessaria (tenendo conto della necessità di apportare modifiche ai regolamenti di base delle agenzie e al loro regime di autonomia finanziaria), oppure elaborando urgentemente per le agenzie norme specifiche (soprattutto di attuazione) che consentano loro di essere pienamente in regola con le disposizioni;

10.   insiste affinché la Commissione, in sede di redazione del progetto preliminare di bilancio, prenda in considerazione i risultati dell'esecuzione finanziaria delle singole agenzie negli anni precedenti, in particolare nell'anno n-1, e proceda su tale base a una revisione della dotazione richiesta da ciascuna agenzia; invita la sua commissione competente a rispettare detta revisione e, qualora la Commissione non abbia preso iniziative in tal senso, a provvedere essa stessa a riportare il bilancio in questione a un livello realistico che corrisponda alla capacità di assorbimento e di esecuzione dell'agenzia in questione;

11.   rammenta la sua decisione sul discarico per l'esercizio finanziario 2005, in cui invitava la Commissione a presentare ogni cinque anni uno studio sul valore aggiunto apportato da ogni agenzia in attività; nel caso in cui la valutazione del valore aggiunto di un'agenzia risultasse negativo, invita tutte le istituzioni interessate ad adottare le opportune misure, ridefinendo il mandato dell'agenzia in questione o procedendo alla sua chiusura; nota che nel 2007 la Commissione non ha intrapreso alcuna analisi valutativa di questo tipo; insiste sulla necessità che la Commissione presenti almeno cinque analisi valutative anteriormente alla decisione sul discarico per l'esercizio finanziario 2007, iniziando dalle agenzie di più vecchia data;

12.   ritiene che le raccomandazioni della Corte dei conti dovrebbero essere immediatamente attuate e che il livello di sovvenzioni erogate alle agenzie dovrebbe essere conforme all'effettivo fabbisogno di liquidità delle stesse; è inoltre dell'avviso che le modifiche al regolamento finanziario generale dovrebbero essere incorporate nel regolamento finanziario quadro delle agenzie e nei loro vari regolamenti finanziari specifici;

Presentazione dei dati di resoconto

13.   nota che le agenzie non adottano un approccio uniforme quanto alla presentazione delle proprie attività per l'esercizio finanziario considerato, dei propri conti e delle proprie relazioni sulla gestione finanziaria e di bilancio e neppure nei confronti della questione se il direttore dell'agenzia debba emettere una dichiarazione di affidabilità; osserva che non tutte le agenzie distinguono chiaramente fra a) presentazione delle attività dell'agenzia al pubblico e b) relazione tecnica sulla gestione finanziaria e di bilancio;

14.   nota che, se le istruzioni di servizio della Commissione per la preparazione delle relazioni di attività non richiedono esplicitamente che l'agenzia emetta una dichiarazione di affidabilità, molti direttori vi hanno comunque provveduto per il 2006, in un caso particolare formulando un'importante riserva;

15.   rammenta il paragrafo 27 della sua risoluzione del 12 aprile 2005(17) in cui si invitano i direttori delle agenzie ad allegare in futuro alla loro relazione annuale d'attività, presentata insieme alle informazioni finanziarie e gestionali, una dichiarazione di affidabilità riguardante la legittimità e la regolarità delle operazioni, analoga alle dichiarazioni firmate dai direttori generali della Commissione;

16.   chiede alla Commissione di modificare di conseguenza le sue istruzioni di servizio per le agenzie;

17.   propone inoltre che la Commissione cooperi con le agenzie per giungere a un modello armonizzato applicabile a tutte le agenzie ed organismi satelliti, che distingua chiaramente fra:

   - la relazione annuale destinata al grande pubblico sulle attività dell'organismo, le sue operazioni e i risultati raggiunti;
   - i rendiconti di esercizio e la relazione sull'esecuzione del bilancio;
   - la relazione di attività, sul modello di quelle predisposte dai direttori generali della Commissione;
   - la dichiarazione di affidabilità sottoscritta dal direttore dell'organismo, corredata di eventuali osservazioni o riserve sulle quali giudica opportuno richiamare l'attenzione dell'autorità di discarico;

Risultati generali dell'analisi della Corte dei conti

18.   nota la conclusione della Corte (Relazione annuale, paragrafo 10.29(18)) secondo cui le sovvenzioni a carico del bilancio comunitario erogate dalla Commissione alle agenzie non sono basate su stime sufficientemente motivate del fabbisogno di liquidità delle agenzie, e che questo aspetto, unitamente al volume dei riporti, fa sì che esse detengano saldi di cassa considerevoli; nota inoltre che la Corte raccomanda che il livello di sovvenzioni erogate alle agenzie sia conforme all'effettivo fabbisogno di liquidità delle stesse;

19.   nota che a fine 2006 14 agenzie non avevano ancora applicato concretamente il sistema di contabilità ABAC (Relazione annuale, nota al paragrafo 10.31);

20.   nota l'osservazione della Corte (Relazione annuale, paragrafo 1.25) secondo cui alcune agenzie hanno contabilizzato gli oneri connessi alle ferie non godute; rileva che la Corte dei conti ha emesso dichiarazioni di affidabilità con riserve per tre agenzie (Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP), CEPOL e Agenzia ferroviaria europea) relativamente all'esercizio finanziario 2006 (2005: CEDEFOP, Autorità europea per la scurezza alimentare, Agenzia europea per la ricostruzione);

Revisione interna

21.   rammenta che, a norma dell'articolo 185, paragrafo 3, del regolamento finanziario, il revisore interno della Commissione è anche il revisore interno delle agenzie di regolamentazione che percepiscono sovvenzioni a carico del bilancio dell'Unione europea; rileva che il revisore interno riferisce al consiglio di amministrazione e al direttore di ciascuna agenzia;

22.   richiama l'attenzione sulla riserva formulata nella relazione di attività per il 2006 del revisore interno, che così recita:"

Il revisore interno della Commissione non è in grado di assolvere correttamente le funzioni di revisore interno degli organismi comunitari attribuitegli dall'articolo 185 del regolamento finanziario, a causa delle carenti risorse di personale.

"

23.   nota peraltro l'osservazione del revisore interno nella sua relazione di attività per il 2006 secondo cui a partire dal 2007, con le risorse di personale supplementari concesse dalla Commissione all'Internal Audit Service (IAS), tutte le agenzie di regolamentazione in attività saranno soggette alla procedura di revisione interna su base annuale;

24.   nota il crescente numero delle agenzie di regolamentazione ed esecutive e delle imprese comuni soggette a revisione dell'IAS ai sensi dell'articolo 185 del regolamento finanziario; invita la Commissione ad informare le sue commissioni competenti circa l'adeguatezza della risorse di personale a disposizione dell'IAS per condurre una revisione contabile annuale di tutti questi organismi negli anni a venire;

25.   osserva che l'articolo 72, paragrafo 5 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 dispone che ogni agenzia trasmetta ogni anno all'autorità di discarico e alla Commissione una relazione elaborata dal suo direttore che sintetizzi il numero e il tipo dei controlli interni effettuati dal revisore interno, le raccomandazioni formulate e il seguito dato a tali raccomandazioni; invita le agenzie ad indicare se ciò sia stato fatto e, in caso affermativo, in che modo;

26.   prende atto, in merito alle capacità di revisione interna soprattutto per quanto riguarda le agenzie di minori dimensioni, di una proposta formulata il 14 settembre 2006 dal revisore interno dinanzi alla commissione competente del Parlamento, in base alla quale le agenzie più piccole dovrebbero essere autorizzate a commissionare servizi di revisione interna al settore privato;

Valutazione delle agenzie

27.   rammenta la dichiarazione congiunta del Parlamento, del Consiglio e della Commissione(19) negoziata in occasione della conciliazione prima del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2007 dedicato al bilancio, in cui si chiede i) un elenco delle agenzie sulle quali la Commissione intende operare una valutazione e ii) un elenco delle agenzie già sottoposte a valutazione, unitamente a una sintesi delle principali risultanze;

Procedure disciplinari

28.   nota che, per le loro dimensioni, determinate agenzie trovano arduo costituire appositi consigli di disciplina composti da membri del personale inquadrati nel grado richiesto e che l'Investigation and Disciplinary Office (IDOC) della Commissione non è competente per le agenzie; invita le agenzie a considerare l'istituzione di un consiglio di disciplina inter-agenzie;

Progetto di accordo interistituzionale

29.   rammenta il progetto di accordo interistituzionale relativo all'inquadramento delle agenzie europee di regolazione presentato dalla Commissione (COM(2005)0059), che era inteso a creare un quadro orizzontale per la creazione, la struttura, l'attività, la valutazione e il controllo delle agenzie europee di regolazione; nota che il progetto di accordo è un'utile iniziativa nel quadro degli sforzi volti a razionalizzare la costituzione e l'attività delle agenzie; nota l'affermazione contenuta nella relazione di sintesi della Commissione per il 2006 (punto 3.1, COM(2007)0274), secondo cui, malgrado gli scarsi progressi registratisi dopo la pubblicazione del progetto, il dibattito sui contenuti dello stesso è stato rilanciato in sede di Consiglio alla fine del 2006; si rammarica che non sia stato possibile compiere ulteriori progressi verso l'adozione;

30.   plaude pertanto all'impegno della Commissione di pubblicare nel corso del 2008 una comunicazione sul futuro delle agenzie di regolamentazione;

Agenzie finanziariamente autonome

31.   rammenta che per le due agenzie finanziariamente autonome il discarico al direttore è concesso dal consiglio di amministrazione; nota che entrambe registrano consistenti eccedenze a titolo di proventi da contributi accumulate dagli esercizi precedenti:

   - Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno – Giacenze liquide ed equivalenti: 281 milioni EUR(20);
   - Ufficio comunitario delle varietà vegetali – Giacenze liquide ed equivalenti: 18 milioni EUR(21);

Osservazioni specifiche

32.   rileva che il 2006 è stato il quarto esercizio operativo per l'Autorità, il primo dopo il trasferimento nella sede permanente di Parma;

33.   sottolinea il ruolo dell'Autorità nel formulare pareri scientifici indipendenti su questioni che abbiano un impatto diretto o indiretto sulla sicurezza degli alimenti, inclusa la salute e il benessere degli animali, nonché la protezione dei vegetali; riconosce che sono stati compiuti notevoli progressi e osserva che, in seguito a 323 richieste di parere scientifico pervenute all'Autorità nel 2006, sono stati adottati e pubblicati 132 pareri e quattro relazioni;

34.   è soddisfatto dell'esecuzione delle linee di bilancio 2006, nonostante l'esecuzione del bilancio mostri che l'Autorità deve ancora stabilizzare le proprie strutture;

35.   osserva che la sottoesecuzione dei pagamenti nel 2006 è principalmente legata alle difficoltà incontrate dall'Autorità nell'assumere personale scientifico altamente qualificato a Parma; sottolinea che solo due terzi dei 250 posti disponibili nell'organico dell'Autorità erano stati coperti a fine 2006; sottolinea che a una mancanza di personale corrisponde un minore livello di spesa dei fondi operativi;

36.   rileva che, nella sua relazione 2006, la Corte dei conti ha constatato che nel 2006 i pagamenti sono stati eseguiti in misura del 56%ùper quanto concerne gli stanziamenti per le spese di funzionamento (titolo II) e del 50 per quelli riguardanti le attività operative (titolo III); il 20% degli stanziamenti riportati dal 2005 è stato annullato alla fine del 2006; sono stati effettuati numerosi storni, concentrati soprattutto alla fine dell'esercizio, per cui il principio della specializzazione non è stato rispettato in modo rigoroso;

37.   prende atto dell'ulteriore osservazione della Corte secondo cui l'Autorità non ha proceduto ad una valutazione completa dei rischi, non ha definito indicatori di performance adeguati né ha documentato i sistemi e le procedure di controllo interno che disciplinano le sue attività rendendo così impossibile l'attuazione di una politica di gestione dei rischi efficace, essenziale ai fini della gestione di bilancio per attività;

38.   nota che i conti presentano una tesoreria pari a 10,6 milioni EUR , utili non distribuiti di 3,68 milioni EUR e un risultato economico di 1,1 milioni EUR;

39.   prende atto della dichiarazione figurante nell'allegato sui conti che nel 2007 un ammontare di 2,7 milioni EUR , corrispondente a un prefinanziamento annullato e a interessi bancari (esecuzione del bilancio 2005), sarà rimborsato alla Commissione;

40.   prende inoltre atto che sono stati approvati dal consiglio di amministrazione nel settembre 2006 gli storni globali pari a 6,9 milioni EUR (relazione annuale di attività) per adattare gli stanziamenti disponibili alle necessità reali e per evitare un'eccedenza a fine anno, tenendo presenti il livello di assunzione inferiore alle previsioni ed i ritardi nell'esecuzione delle sovvenzioni per la cooperazione scientifica;

41.   prende atto che la relazione annuale di attività dell'Autorità riferisce che è stato nominato un nuovo direttore esecutivo nel settembre 2006 ed un revisore interno nell'ottobre 2006.

(1) GU C 261 del 31.10.2007, pag. 35.
(2) GU C 309 del 19.12.2007, pag. 80.
(3) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).
(4) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) 575/2006 (GU L 100 dell'8.4.2006, pag. 3).
(5) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(6) GU C 261 del 31.10.2007, pag. 35.
(7) GU C 309, del 19.12.2007, pag. 80.
(8) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).
(9) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 575/2006 (GU L 100 dell'8.4.2006, pag. 3).
(10) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(11) GU C 261 del 31.10.2007, pag. 35.
(12) GU C 309, del 19.12.2007, pag. 80.
(13) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).
(14) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 575/2006 (GU L 100 dell'8.4.2006, pag. 3).
(15) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(16) GU L 187 del 15.7.2008, pag. 163.
(17) Risoluzione del Parlamento europeo contenente le osservazioni che accompagnano la decisione sul discarico da concedere al direttore dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare per l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio finanziario 2003 (GU L 196 del 27.7.2005, pag. 133).
(18) GU C 273 del 15.11.2007, pag. 1.
(19) Documento del Consiglio DS 605/1/07 Rev1.
(20) Fonte: Relazione sui conti annuali dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno per l'esercizio 2006 accompagnata dalle risposte dell'Ufficio (GU C 309 del 19.12.2007, pag. 141).
(21) Fonte: Relazione sui conti annuali dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali per l'esercizio 2006 accompagnata dalle risposte dell'Ufficio (GU C 309 del 19.12.2007, pag. 135).


Discarico 2006: Agenzia europea per la sicurezza marittima
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Decisione
Decisione
Risoluzione
1.Decisione del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2006 (C6-0382/2007 – 2007/2057(DEC))
P6_TA(2008)0154A6-0115/2008

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima relativi all'esercizio 2006(1),

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima relativi all'esercizio 2006, accompagnata dalle risposte dell'Agenzia(2),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(3), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima(4), in particolare l'articolo 19,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(5), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0115/2008),

1.   concede il discarico al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2006;

2.   esprime le proprie osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

2.Decisione del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 sulla chiusura dei conti dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2006 (C6-0382/2007 – 2007/2057(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima relativi all'esercizio 2006(6),

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima relativi all'esercizio 2006, accompagnata dalle risposte dell'Agenzia(7),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(8), in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima(9), in particolare l'articolo 19,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(10), in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0115/2008),

1.   prende atto dei conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima quali figuranti in allegato alla relazione della Corte dei conti;

2.   approva la chiusura dei conti dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2006;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

3.Risoluzione del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2006 (C6-0382/2007 – 2007/2057(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima relativi all'esercizio 2006(11),

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima relativi all'eserciz