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Procedura : 2008/0063(CNS)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A6-0340/2008

Testi presentati :

A6-0340/2008

Discussioni :

PV 20/10/2008 - 18
CRE 20/10/2008 - 18

Votazioni :

PV 21/10/2008 - 8.11
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Testi approvati :

P6_TA(2008)0487

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Martedì 21 ottobre 2008 - Strasburgo
Ricostituzione degli stock di merluzzo bianco *
P6_TA(2008)0487A6-0340/2008

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 423/2004 per quanto riguarda la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco e del regolamento (CEE) n. 2847/93 (COM(2008)0162 – C6-0183/2008 – 2008/0063(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0162),

–   visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0183/2008),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per la pesca (A6-0340/2008),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 1
(1)  I pareri scientifici recentemente formulati dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) indicano che le riduzioni delle catture di merluzzo bianco conseguite attraverso il concomitante ricorso ai totali ammissibili di cattura (TAC), alle misure tecniche e a misure complementari di gestione dello sforzo di pesca sono state ben lungi dal ricondurre la mortalità per pesca a livelli atti a consentire la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco e che nessuno dei quattro stock di tale specie compresi nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 423/2004 presenta chiari segni di recupero.
(1)  I pareri scientifici recentemente formulati dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) indicano che le riduzioni delle catture di merluzzo bianco conseguite attraverso il concomitante ricorso ai totali ammissibili di cattura (TAC), alle misure tecniche e a misure complementari di gestione dello sforzo di pesca (comprese le azioni di controllo e sorveglianza volte a impedire la cattura e lo sbarco di merluzzo bianco pescato nel corso di operazioni di pesca illecite, non dichiarate o non regolamentate) sono state ben lungi dal ricondurre la mortalità per pesca a livelli atti a consentire la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco e che nessuno dei quattro stock di tale specie compresi nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 423/2004 presenta chiari segni di recupero, sebbene le riserve del Mare del Nord e del Mare Celtico mostrino taluni segni di miglioramento.
Emendamento 2
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 4 bis (nuovo)
(4 bis)  Efficaci meccanismi di gestione della pesca dovrebbero essere sviluppati in cooperazione con l'industria della pesca. A tale fine, la valutazione e il processo decisionale dovrebbero coinvolgere i consigli consultivi regionali e gli Stati membri pertinenti.
Emendamento 3
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 5
(5)  Occorre predisporre nuovi meccanismi per incentivare la partecipazione dei pescatori a programmi intesi ad evitare le catture di merluzzo bianco.
(5)  Occorre predisporre nuovi meccanismi per incentivare la partecipazione dei pescatori e degli Stati membri a programmi intesi ad evitare le catture di merluzzo bianco. Tutte le catture di merluzzo bianco dovrebbero essere scaricate a terra e non scartate, in modo da consentire un'adeguata valutazione scientifica delle riserve.
Emendamento 4
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 5 bis (nuovo)
(5 bis)  Siffatti programmi intesi ad evitare le catture di merluzzo bianco hanno maggiori più probabilità di successo se sono sviluppati in cooperazione con l'industria della pesca; coerentemente i programmi intesi ad evitare la cattura di merluzzo bianco sviluppati all'interno degli Stati membri dovrebbero essere considerati mezzi efficaci di promozione della sostenibilità, e lo sviluppo di siffatti programmi dovrebbe essere incoraggiato parallelamente all'applicazione della legislazione comunitaria pertinente.
Emendamento 5
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 5 ter (nuovo)
(5 ter)  Gli Stati membri dovrebbero esercitare la loro facoltà di assegnare gli accessi alla pesca per le riserve di merluzzo bianco in modo tale da incoraggiare i propri pescatori ad effettuare la pesca secondo modalità che abbiano per effetto una pesca più selettiva e siano meno dannosi per l'ambiente.
Emendamento 6
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 423/2004
Articolo 2 ter - lettera b bis (nuova)
b bis) allorché le riserve di merluzzo bianco saranno significativamente migliorate, la Commissione dovrebbe riesaminare il sistema di regolazione degli sforzi.
Emendamento 7
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 423/2004
Articolo 6 – paragrafo 4
4.  In deroga al paragrafo 1, lettere b) e c), e al paragrafo 2, il TAC fissato dal Consiglio non si discosta di oltre il 15%, in più o in meno, dal TAC stabilito nell'anno precedente.
4.  In deroga al paragrafo 1 e al paragrafo 2, il TAC fissato dal Consiglio non si discosta di oltre il 15%, in più o in meno, dal TAC stabilito nell'anno precedente.
Emendamento 8
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 423/2004
Articolo 6 - paragrafo 5 - lettera b
b) ove del caso, un quantitativo corrispondente ad altre fonti pertinenti di mortalità per pesca del merluzzo bianco, da fissare sulla base di una proposta della Commissione.
b) un quantitativo adeguato suggerito da altre fonti pertinenti di mortalità del merluzzo bianco, quali un'analisi scientifica che valuti l'entità di merluzzo bianco ucciso dalle foche, unitamente a una valutazione dell'impatto del cambiamento climatico sul recupero del merluzzo bianco, da fissare sulla base di una proposta della Commissione.
Emendamento 9
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 423/2004
Articolo 7 - paragrafo 1
1.  Ogni tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione chiede allo CSTEP di valutare i progressi registrati nella ricostituzione degli stock di merluzzo bianco depauperati.
1.  Ogni tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione chiede allo CSTEP di valutare i progressi registrati nella ricostituzione degli stock di merluzzo bianco depauperati. Inoltre, la Commissione raccoglie i pareri dei consigli consultivi regionali e degli Stati membri pertinenti riguardo alla gestione efficiente delle riserve di merluzzo bianco.
Emendamento 10
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 423/2004
Capitolo IV – titolo
Limitazione dello sforzo di pesca
Determinazione dello sforzo di pesca
Emendamento 11
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 423/2004
Articolo 8 bis – paragrafo 2 – lettera a
a) per il primo anno di applicazione del presente regolamento, il valore di riferimento è costituito dallo sforzo medio in kW-giorni esercitato negli anni 2005, 2006 e 2007, quale risulta dal parere dello CSTEP;
a) per il primo anno di applicazione del presente regolamento, il valore di riferimento è costituito dallo sforzo medio in kW-giorni esercitato negli anni 2004, 2005 e 2006, quale risulta dal parere dello CSTEP;
Emendamento 12
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 423/2004
Articolo 8 bis – paragrafo 3 – alinea
3.  Per i gruppi di sforzo che, sulla base della valutazione annuale dei dati relativi alla gestione dello sforzo di pesca presentati in conformità agli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) n. xxx/20081, hanno contribuito in maggior misura alle catture totali di merluzzo bianco e le cui catture totali, sulla base della suddetta valutazione, consistono almeno per l"80% di merluzzo bianco, lo sforzo di pesca massimo ammissibile è calcolato come segue:
3.  Per i gruppi di sforzo che, sulla base della valutazione annuale dei dati relativi alla gestione dello sforzo di pesca presentati in conformità agli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) n. xxx/20081, nel complesso hanno contribuito in maggior misura alle catture totali di merluzzo bianco e le cui catture accumulate, sulla base della suddetta valutazione, consistono almeno per l"80% di merluzzo bianco, lo sforzo di pesca massimo ammissibile è calcolato come segue:
Emendamento 13
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 423/2004
Articolo 8 bis – paragrafo 3 – lettera a
a) nei casi in cui si applica l'articolo 6, applicando al valore di riferimento la stessa percentuale di riduzione prevista all'articolo 6 per la mortalità per pesca;
a) nei casi in cui si applica l'articolo 6, applicando al valore di riferimento la stessa percentuale di variazione prevista all'articolo 6 per la mortalità per pesca;
Emendamento 14
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 423/2004
Articolo 8 ter – paragrafo 1 – alinea
1.  Ogni Stato membro stabilisce, per le navi battenti la propria bandiera, un metodo di ripartizione dello sforzo di pesca massimo ammissibile sulla base dei criteri di seguito enunciati:
1.  Ogni Stato membro stabilisce, per le navi battenti la propria bandiera, un metodo di ripartizione dello sforzo di pesca massimo ammissibile sulla base di una serie di criteri, tra cui, ad esempio:
Emendamento 15
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 423/2004
Articolo 8 ter – paragrafo 3
3.  Per ciascun gruppo di sforzo, la capacità totale, espressa in GT e in kW, delle navi titolari di un permesso di pesca speciale rilasciato in conformità al paragrafo 2 non supera la capacità delle navi che hanno praticato la pesca nel 2007 con l'attrezzo da pesca e nella zona geografica considerati.
soppresso
Emendamento 16
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 423/2004
Articolo 8 quinquies – alinea
Gli Stati membri adeguano lo sforzo di pesca massimo ammissibile stabilito in conformità all'articolo 8 bis in funzione:
Gli Stati membri possono adeguare lo sforzo di pesca massimo ammissibile stabilito in conformità all'articolo 8 bis in funzione:
Emendamento 17
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 423/2004
Articolo 8 sexies – paragrafo 3
3.  Il trasferimento è autorizzato solo se le catture di merluzzo bianco per unità di sforzo effettuate dal gruppo di attrezzi cedente superano quelle del gruppo di attrezzi ricevente. I pertinenti dati relativi alle catture per unità di sforzo sono forniti dallo Stato membro che chiede il trasferimento.
3.  Il trasferimento è, in linea di principio, autorizzato solo se le catture di merluzzo bianco per unità di sforzo effettuate dal gruppo di attrezzi cedente superano quelle del gruppo di attrezzi ricevente. In caso di trasferimento da un gruppo di attrezzi cedente ad un altro gruppo di attrezzi cedente le cui catture per unità di sforzo sono superiori, lo sforzo trasferito è soggetto ad una riduzione sotto forma di un coefficiente correttore da determinare. I pertinenti dati relativi alle catture per unità di sforzo sono forniti dallo Stato membro che chiede il trasferimento.
Emendamento 18
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 423/2004
Articolo 17
Articolo 17
soppresso
Procedura decisionale
Nei casi per i quali il presente regolamento prevede l'adozione di decisioni da parte del Consiglio, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata sulla base di una proposta della Commissione.
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