Risoluzione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2008)0547 – C6-0312/2008 – 2008/2251(ACI))
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0547 – C6-0312/2008),
– visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(1), in particolare il punto 28,
– visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione(2),
– visti la relazione della commissione per i bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0405/2008),
A. considerando che l'Unione europea ha istituito gli strumenti legislativi e di bilancio appropriati per fornire sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro,
B. considerando che l'assistenza finanziaria dell'Unione europea ai lavoratori licenziati per esubero dovrebbe essere dinamica e messa a disposizione nel modo più rapido ed efficace possibile, in conformità della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata nel corso della riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e rispettando debitamente l'accordo interistituzionale in vista dell'assunzione di decisioni relative alla mobilizzazione del Fondo,
C. considerando che la Spagna e la Lituania hanno chiesto, mediante lettere datate 6 febbraio 2008 e 8 maggio 2008(3), assistenza per quanto riguarda due casi di esubero, nel settore automobilistico in Spagna e nel settore tessile in Lituania,
1. chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per accelerare la mobilizzazione del Fondo;
2. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
3. incarica il suo Presidente di firmare la decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di disporne la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.
Domande EGF/2008/002/ES/Delphi e EGF/2008/003/LT/Alytaus Tekstile.
ALLEGATO: DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
concernente la mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(1), in particolare il punto 28,
visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione(2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (in appresso "il Fondo") è stato creato per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.
(2) L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il Fondo nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni EUR.
(3) Il 6 febbraio 2008 la Spagna ha presentato una domanda di mobilizzazione del Fondo relativamente ai licenziamenti nel settore automobilistico, specificatamente per gli operai licenziati per esubero da Delphi Automotive Systems España, S.L.U. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006.
(4) L'8 maggio 2008 la Lituania ha presentato domanda di mobilizzazione del Fondo relativamente ai licenziamenti per esubero nel settore tessile, specificatamente per gli operai licenziati dalla Alytaus Tekstile. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006.
(5) Pertanto, si dovrebbe procedere alla mobilizzazione del Fondo per fornire un contributo finanziario in relazione alle domande,
DECIDONO:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2008, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per fornire l'importo di 10 770 772 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento.
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.