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Procedura : 2008/2103(INI)
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A6-0354/2008

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Martedì 21 ottobre 2008 - Strasburgo
Strategia per un futuro accordo sugli aspetti istituzionali delle agenzie di regolazione
P6_TA(2008)0495A6-0354/2008

Risoluzione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 su una strategia per la futura attuazione degli aspetti istituzionali delle agenzie di regolazione (2008/2103(INI))

Il Parlamento europeo,

–   vista la comunicazione della Commissione dell'11 marzo 2008 dal titolo "Il futuro delle agenzie europee" (COM(2008)0135),

–   vista la sua risoluzione del 13 gennaio 2004 sulla comunicazione della Commissione dal titolo "Inquadramento delle agenzie europee di regolazione"(1),

–   visto il progetto di accordo interistituzionale del 25 febbraio 2005 relativo all'inquadramento delle agenzie europee di regolazione (COM(2005)0059),

–   vista l'interrogazione orale con discussione al Consiglio rivolta congiuntamente dalla commissione per gli affari costituzionali e dalla commissione per i bilanci e la risposta fornita dal Consiglio nella seduta del 15 novembre 2005 (O-0093/05),

–   vista la sua risoluzione del 1° dicembre 2005 sul progetto della Commissione relativo alla conclusione di un accordo interistituzionale per un inquadramento delle agenzie europee di regolazione(2),

–   vista la decisione adottata dalla Conferenza dei presidenti il 17 aprile 2008,

–   vista la lettera indirizzata il 7 maggio 2008 dal Presidente della Commissione al Presidente del Parlamento europeo e al Presidente in carica del Consiglio per la creazione di un gruppo interistituzionale di lavoro a livello politico,

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0354/2008),

A.   considerando che gli sforzi compiuti dal Parlamento e dalla Commissione per fissare un inquadramento giuridicamente vincolante delle agenzie europee di regolazione sono rimasti vani,

B.   considerando che non si è registrato alcun progresso sostanziale circa il progetto di accordo interistituzionale del 2005, a causa dell'opposizione istituzionale e politica del Consiglio e che la Commissione ha deciso di ritirare la sua proposta di accordo interistituzionale e di sostituirla con l'invito a un dialogo interistituzionale che porti a un approccio comune,

C.   considerando che le agenzie di regolazione, benché possano essere considerate prima facie come "micro-istituzioni", hanno tuttavia "macro-incidenze" a livello di governance europea,

D.   considerando che continua a emergere la necessità di definire almeno le caratteristiche strutturali essenziali delle agenzie di regolazione dal momento che esse sono ormai divenute una componente paraistituzionale riconosciuta dell'Unione europea,

E.   considerando la proposta della Commissione di creare un gruppo di lavoro interistituzionale che sarà incaricato di definire l'inquadramento comune delle agenzie di regolazione e stabilire le competenze di ciascuna istituzione dell'Unione europea nei confronti di tali agenzie,

F.   considerando che la Commissione dovrà elaborare una valutazione orizzontale delle agenzie di regolazione entro il 2009-2010 e presentare al più presto possibile al Parlamento e al Consiglio una relazione sulle conclusioni di detta valutazione,

G.   considerando la decisione della Commissione di non proporre la creazione di nuove agenzie finché non saranno conclusi i lavori del gruppo di lavoro interistituzionale,

H.   considerando che la Commissione non può discostarsi dalle linee direttrici del progetto di accordo interistituzionale del 2005 quanto alle modifiche da apportare agli atti di base che disciplinano le agenzie di regolazione esistenti affinché possano conformarsi al nuovo approccio,

I.   sottolineando che esiste già un quadro regolamentare comune(3) per le agenzie di regolazione a cui è stata affidata una missione limitata nel tempo di gestione dei programmi comunitari,

Considerazioni generali

1.   ritiene che la proposta della Commissione sia un'iniziativa lodevole ed è pronto a partecipare, attraverso suoi rappresentanti, all'attività del gruppo di lavoro interistituzionale, anche se considera che l''approccio comune" sia inferiore alle sue attese di pervenire alla conclusione di un accordo interistituzionale; prende atto che ciò non esclude lo sviluppo di altre forme di intesa quale risultato dell'attività del gruppo di lavoro;

2.   rivolge un invito al Consiglio, nella sua qualità di altro ramo dell'autorità di bilancio, affinché dia un contributo costruttivo ai lavori di tale gruppo;

3.   chiede al Consiglio e alla Commissione di stabilire congiuntamente con il Parlamento il programma di lavoro del gruppo interistituzionale al più presto possibile affinché i lavori possano iniziare sin dall'autunno 2008;

4.   ritiene che il programma di lavoro del gruppo interistituzionale dovrà comportare tra l'altro i punti seguenti:

   stabilire i settori su cui dovrà essere concentrata la valutazione orizzontale che la Commissione dovrà elaborare entro la fine del 2009,
   fissare criteri oggettivi per valutare la necessità dell'esistenza stessa delle agenzie, tenendo conto di possibili soluzioni alternative,
   valutare in maniera regolare, coordinata e coerente l'attività e i risultati ottenuti dalle agenzie, inclusa la valutazione esterna in particolare attraverso specifiche analisi costi/benefici,
   valutare se l'opzione dell'agenzia sia più conveniente rispetto all'esecuzione dei relativi compiti da parte dei servizi stessi della Commissione,
   valutare i benefici eventualmente perduti per via dell'esercizio di talune attività da parte di agenzie di regolazione specifiche in vece dei servizi della Commissione,
   adottare misure per rafforzare la trasparenza delle agenzie soprattutto attraverso un ravvicinamento delle loro caratteristiche strutturali fondamentali,
   stabilire limiti in tema di autonomia e controllo esercitato sulle agenzie soprattutto per quanto riguarda la natura e la portata delle responsabilità della Commissione nei confronti delle rispettive attività, tenendo conto del fatto che il grado di responsabilità della Commissione non può eccedere quello per cui essa può influire effettivamente sulle attività delle agenzie in quanto tali,
   designare rappresentanti nelle autorità di controllo sulle agenzie effettuato dal Consiglio e dalla Commissione e procedere all'audizione dei candidati davanti alla competente commissione parlamentare,
   designare gli organi esecutivi delle agenzie, in particolare il direttore, e precisare il ruolo svolto dal Parlamento al riguardo,
   esigere un'impostazione standard per le agenzie per quanto riguarda la presentazione delle rispettive attività nel corso dell'esercizio finanziario in questione e dei loro conti e relazioni sulla gestione di bilancio e finanziaria;
   fissare un criterio standard affinché i direttori di tutte le agenzie redigano e firmino una dichiarazione di affidabilità (DAS) incluse eventuali riserve;
   definire un modello armonizzato applicabile a tutte le agenzie e agli organi satelliti che distingua chiaramente tra:
   una relazione annuale mirante ad una lettura generale delle operazioni, dell'attività e dei risultati dell'ente,
   stati finanziari e una relazione sull'esecuzione del bilancio,
   una relazione di attività in linea con le relazioni di attività delle Direzioni generali della Commissione,
   una dichiarazione di affidabilità firmata dal direttore dell'ente, insieme ad eventuali riserve o commenti sui quali il direttore ritiene appropriato attirare l'attenzione dell'autorità di discarico;
   definire i principi che consentono di determinare se e in quale misura eventuali tasse e pagamenti dovrebbero essere la fonte di finanziamento delle agenzie;
   procedere ad un riesame regolare delle esigenze delle agenzie esistenti e stabilire criteri per determinare se un'agenzia di regolazione abbia completato il suo compito e possa essere chiusa;

5.   lamenta l'assenza di una strategia generale per la creazione delle agenzie dell'Unione europea; rileva che l'istituzione di nuove agenzie avviene caso per caso, dando vita a un mosaico non trasparente composto di agenzie di regolazione, agenzie esecutive e altri organi comunitari, ognuno dei quali costituisce una struttura sui generis;

6.   prende atto della posizione della Commissione secondo cui la creazione delle agenzie di regolazione che deve in ogni caso avvenire con il concorso è espressione della cooperazione tra gli Stati membri, mentre la loro funzione in quanto agenzie consiste nell'interoperabilità e nell'esercizio di competenze che, se conferite esclusivamente alle istituzioni dell'Unione europea, potrebbero sollevare obiezioni di centralismo;

7.   invita il Consiglio e la Commissione a operare di concerto con il Parlamento al fine di definire un quadro chiaro, comune e coerente quanto alla posizione futura di tali agenzie nello schema della governance dell'Unione europea;

8.   ritiene che la trasparenza delle agenzie di regolazione debba essere garantita in particolare per quanto riguarda il loro funzionamento, la divulgazione e l'accessibilità dell'informazione, nonché la programmazione e il controllo delle loro iniziative;

9.   ritiene che la priorità del "quadro comune" ricercato attraverso un'intesa interistituzionale debba mirare a razionalizzare il funzionamento e a ottimizzare il valore aggiunto delle agenzie di regolazione in condizioni di maggior trasparenza, controllo democratico visibile e efficacia rafforzata;

10.   ritiene indispensabile instaurare principi e regole minime comuni quanto alla struttura, al funzionamento e al controllo di tutte quante le agenzie di regolazione indipendentemente dalla loro natura;

11.   ritiene che la partecipazione alle attività delle agenzie di regolazione dovrà essere garantita da una strutturazione formale del processo di consultazione e dialogo con le parti interessate;

12.   ritiene che la diversità strutturale e funzionale delle agenzie sollevi gravi problemi in ordine a parametri regolamentari, corretta governance e rapporti istituzionali in termini di centralizzazione-decentramento;

13.   sostiene che i principi della buona amministrazione devono essere garantiti da un'impostazione comune quanto alle procedure di selezione del personale, alla procedura di bilancio e amministrazione delle risorse, alla gestione efficiente e alla valutazione dei risultati;

14.   esaminerà se l'impegno assunto dalla Commissione di ritirare la proposta di creare nuove agenzie di regolazione debba coprire altresì le due proposte pendenti nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni;

15.   sottolinea l'esigenza di instaurare un controllo parlamentare sulla costituzione e sul funzionamento delle agenzie di regolazione che dovrà basarsi soprattutto:

   sulla presentazione al Parlamento di una relazione annuale da parte delle agenzie stesse,
   sulla possibilità di invitare il direttore di ogni agenzia davanti alla competente commissione parlamentare per la procedura di nomina,
   sulla concessione da parte del Parlamento del discarico all'esecuzione dei bilanci di quelle agenzie che ricevono finanziamenti comunitari,

16.   invita la Commissione a presentare in tempo utile le conclusioni della valutazione orizzontale delle agenzie di regolazione, prima cioè del termine del periodo 2009-2010, affinché possano essere tenute in considerazione dal gruppo di lavoro interistituzionale;

17.   chiede alla Commissione di elaborare parametri di riferimento volti a comparare tali risultati e a stabilire norme chiare per porre fine al mandato delle agenzie in caso di prestazioni insoddisfacenti;

18.   chiede al Presidente e alla Conferenza dei presidenti di dare priorità al problema della costituzione del gruppo di lavoro proposto dalla Commissione e ritiene opportuno che il Parlamento sia rappresentato in detto gruppo dai presidenti o relatori della commissione per gli affari costituzionali, della commissione per i bilanci, nonché di due altre commissioni che hanno un'esperienza concreta nel controllo dell'attività delle agenzie di regolazione;

19.   ribadisce l'invito, formulato dal Parlamento e dalla Commissione nel progetto di accordo interistituzionale del 2005, a inserire una decisione sulla sede delle agenzie nell'atto di base;

Considerazioni di bilancio

20.   desidera ribadire quanto sia importante garantire l'applicazione sistematica, a livello interistituzionale, della procedura di cui al punto 47 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(4) (AII del 17 maggio 2006) e sottolinea la necessità di garantire un seguito adeguato alla Dichiarazione comune del 13 luglio 2007 del Parlamento, del Consiglio e della Commissione sulle agenzie decentrate;

21.   è convinto che una procedura dettagliata per l'applicazione di tale disposizione costituisca un'assoluta necessità; ritiene che tale procedura, eventualmente accompagnata da un adeguamento del regolamento finanziario quadro applicabile alle agenzie(5), potrebbe consentire di riprendere alcuni importanti aspetti del progetto di accordo interistituzionale del 2005 attualmente in fase di stallo;

22.   conclude che, se dall'attività di valutazione emergerà che la convenienza e l'efficienza dell'amministrazione decentrata non sono garantite, l'Unione europea non dovrebbe esitare a invertire l'attuale tendenza all'esternalizzazione dei compiti della Commissione e a stabilire norme chiare per porre fine al mandato delle agenzie decentrate;

23.   sostiene l'intenzione della Commissione di non proporre la creazione di nuove agenzie decentrate finché non sia completato il processo di valutazione, soprattutto alla luce del fatto che i margini dell'attuale quadro finanziario pluriennale renderebbero estremamente difficile, per il momento, il finanziamento di nuovi organi comunitari senza un'approfondita riprogrammazione;

24.   ritiene che, dal punto di vista del bilancio, i seguenti aspetti rappresentino questioni fondamentali per l'agenda del gruppo interistituzionale sul futuro delle agenzie dell'Unione europea;

Messa a punto della definizione di "agenzia"

25.   rammenta, a tale riguardo, la definizione di "agenzia" data nel trilogo del 7 marzo 2007, in base alla quale, ai fini dell'applicazione del punto 47 dell'AII del 17 maggio 2006, un determinato organo è definito "agenzia" se è stato istituito conformemente all'articolo 185 del regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1605/2002, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(6) (il regolamento finanziario);

26.   desidera sottolineare l'importanza che attribuisce alla definizione di una terminologia generale chiara e coerente da utilizzare comunemente in riferimento alle agenzie; ricorda che le "agenzie di regolazione" costituiscono soltanto un sottogruppo delle agenzie decentrate;

Nuove agenzie - Collegamento tra procedure legislative e prerogative di bilancio

27.   ritiene importante esaminare i problemi relativi al calendario nonché gli aspetti giuridici e procedurali che potrebbero emergere qualora, parallelamente alle decisioni adottate dal legislatore, non si raggiunga un accordo tempestivo sul finanziamento di una nuova agenzia, secondo quanto previsto al punto 47 dell'AII del 17 maggio 2006; ritiene altrettanto essenziale riflettere su alcune garanzie procedurali al fine di assicurare il pieno coinvolgimento dell'autorità di bilancio in tutte le questioni che hanno un impatto sul bilancio, come l'estensione dell'elenco dei compiti delle agenzie;

28.   ribadisce che, già nel 2005, il Parlamento aveva sollecitato nella sopra citata risoluzione valutazioni costi/benefici obbligatorie prima di proporre nuove agenzie, valutazioni che dovrebbero, in particolare, stabilire se l''opzione agenzia (compresi i probabili costi relativi al controllo e al coordinamento) presenti un rapporto costi-efficacia più favorevole rispetto all'espletamento dei rispettivi compiti da parte dei servizi della Commissione", nonché vertere su questioni come il mandato e i metodi di lavoro dell'agenzia o il suo livello di indipendenza dalla Commissione, aspetto che riveste spesso un particolare interesse per il legislatore;

Agenzie esistenti – Monitoraggio

29.   sottolinea la necessità di una valutazione e di un controllo periodici e coordinati - al fine di evitare ripetizioni e sovrapposizioni - volti a stimare il valore aggiunto delle agenzie decentrate esistenti che non rientrano più nel campo di applicazione del punto 47 dell'AII del 17 maggio 2006; considera questo come un seguito alle attività precedentemente svolte, che hanno portato alla dichiarazione comune sulle agenzie comunitarie resa in occasione del trilogo del 18 aprile 2007, nel quale si era stabilito di "valutare periodicamente l'attività delle agenzie comunitarie esistenti, prestando particolare attenzione al loro rapporto costo/benefici e illustrando in modo dettagliato i criteri utilizzati per la selezione delle agenzie da valutare";

30.   rileva che tale analisi dovrebbe rispondere ad alcuni fondamentali quesiti concernenti il rapporto costo/benefici nel rispetto, tra l'altro, dei seguenti criteri:

   pertinenza: in quale misura gli obiettivi previsti dal regolamento istitutivo di un'agenzia sono in linea con il livello di spesa pubblica autorizzato dal bilancio?
   efficacia: quali effetti (impatto) sono stati conseguiti attraverso l'attività dell'agenzia?
   efficienza (convenienza): qual è stato il livello di economicità nella conversione dei vari input in output e risultati? Gli effetti (previsti) sono stati conseguiti a costi ragionevoli, in particolare in termini di personale impiegato e di organizzazione interna?

31.   rileva che, considerata l'incidenza complessiva delle agenzie sul bilancio, la Commissione deve dimostrare in modo convincente che, ai fini della governance europea, le agenzie rappresentano la soluzione più conveniente, efficiente e appropriata per attuare le politiche europee, ora e nel prossimo futuro;

Quadro comune generale

32.  insiste sulla necessità di stabilire standard minimi comuni concernenti, tra l'altro, il ruolo e la responsabilità politica della Commissione con riferimento alle agenzie, il sostegno che i paesi ospitanti devono fornire nonché la tempestiva e trasparente decisione sulla sede di una determinata agenzia cui potrebbero far riferimento i regolamenti istitutivi delle agenzie stesse;

33.   ricorda che l'attività delle agenzie deve essere regolata da precisi criteri di responsabilità, in linea con le disposizioni del regolamento finanziario; sottolinea gli obblighi spettanti alle agenzie nell'ambito della procedura di discarico;

34.   ritiene inoltre estremamente importante cercare di definire norme comuni per la presentazione dei bilanci delle agenzie allo scopo di accrescere la trasparenza e la comparabilità di indicatori di bilancio come il tasso di esecuzione delle agenzie o la loro quota individuale di entrate e spese; ritiene che potrebbe essere necessario adeguare la presentazione generale della sovvenzione alle agenzie prevista dal bilancio dell'Unione europea ai compiti e ai ruoli della nuova generazione di agenzie;

35.   sottolinea che, secondo i dati forniti dalla Commissione nella sua comunicazione, esistono attualmente 29 agenzie di regolazione, con un personale di circa 3800 unità, un bilancio annuale di circa 1,100 milioni EUR, incluso un contributo comunitario di circa 559 milioni EUR;

36.   insiste affinché il processo di revisione/discarico sia proporzionato al bilancio globale delle agenzie; nota in particolare che le risorse disponibili della Corte dei conti europea non sono aumentate in linea con il numero delle agenzie negli ultimi anni;

37.   ribadisce il desiderio, espresso al paragrafo 7 delle sue risoluzioni del 22 aprile 2008 sul discarico all'esecuzione del bilancio delle agenzie, che il rendimento delle agenzie sia regolarmente (e su una base ad hoc) sottoposto al controllo della Corte dei conti europea o di un altro revisore indipendente; ritiene che ciò non si debba limitare agli elementi tradizionali della gestione finanziaria e dell'uso adeguato del denaro pubblico, ma debba riguardare anche l'efficienza e l'efficacia amministrativa includendo una valutazione della gestione finanziaria di ogni agenzia;

38.   è del parere che tutte le agenzie dovrebbero fornire, insieme al loro organigramma, informazioni sul numero complessivo del loro personale permanente e temporaneo e degli esperti nazionali, nonché indicare ogni cambiamento rispetto ai due anni precedenti;

39.   ricorda la relazione speciale n. 5/2008 della Corte dei conti europea sulla sana gestione finanziaria delle agenzie con particolare riferimento ai controlli di rendimento;

40.   invita la Commissione a riunire le funzioni amministrative delle agenzie più piccole al fine di raggiungere la massa critica capace di consentir loro di rispettare in maniera soddisfacente le norme in vigore in materia di appalti pubblici, nonché il regolamento finanziario e lo statuto dei funzionari(7);

41.   invita la Commissione ad esaminare criticamente le richieste finanziarie delle agenzie, poiché la maggior parte di esse non utilizza i fondi richiesti;

o
o   o

42.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.

(1) GU C 92 E del 16.4.2004, pag. 119.
(2) GU C 285 E del 22.11.2006, pag. 123.
(3) Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).
(4) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(5) Regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, recante regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72).
(6) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(7) Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

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