Indice 
Testi approvati
Mercoledì 21 maggio 2008 - Strasburgo
Divieto di esportazione e stoccaggio del mercurio metallico ***II
 Tutela penale dell'ambiente ***I
 Inchieste sulla struttura delle aziende agricole e sui metodi di produzione agricola ***I
 Condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada ***I
 Accesso al mercato del trasporto di merci su strada nella Comunità (rifusione) ***I
 Selezione e autorizzazione dei sistemi che forniscono servizi mobili via satellite ***I
 Semplificazione del contesto in cui operano le imprese in materia di diritto societario, contabilità e revisione contabile
 Donne e scienza
 Libro verde su una migliore demolizione delle navi
 Dati scientifici relativi al cambiamento climatico: conclusioni e raccomandazioni in vista dell'adozione di decisioni
 Relazione 2007 sui progressi compiuti dalla Turchia

Divieto di esportazione e stoccaggio del mercurio metallico ***II
PDF 184kWORD 23k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 maggio 2008 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al divieto di esportazione e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico (11488/1/2007 – C6-0034/2008 – 2006/0206(COD))
P6_TA(2008)0214A6-0102/2008

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la posizione comune del Consiglio (11488/1/2007 – C6-0034/2008),

–   vista la sua posizione in prima lettura(1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM2006)0636),

–   visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE

–   visto l'articolo 62 del suo regolamento,

–   vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0102/2008),

1.   approva la posizione comune quale emendata;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 21 maggio 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al divieto di esportazione del mercurio metallico e di taluni composti e miscele di mercurio e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico (Testo rilevante ai fini del SEE)

P6_TC2-COD(2006)0206


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in seconda lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. .../2008)

(1) Testi approvati del 20.6.2007, P6_TA(2007)0267.


Tutela penale dell'ambiente ***I
PDF 185kWORD 22k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 maggio 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell'ambiente (COM(2007)0051 – C6-0063/2007 – 2007/0022(COD))
P6_TA(2008)0215A6-0154/2008

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0051),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0063/2007),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0154/2008),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 21 maggio 2008 in vista dell'approvazione della direttiva 2008/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell'ambiente

P6_TC1-COD(2007)0022


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2008/.../CE)


Inchieste sulla struttura delle aziende agricole e sui metodi di produzione agricola ***I
PDF 98kWORD 23k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 maggio 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola e che abroga il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio (COM(2007)0245 - C6-0127/2007 - 2007/0084(COD))
P6_TA(2008)0216A6-0061/2008

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0245),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285, paragrafo 1 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0127/2007),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0061/2008),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 21 maggio 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola e che abroga il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio

P6_TC1-COD(2007)0084


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. .../2008)


Condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada ***I
PDF 536kWORD 240k
Risoluzione
Testo consolidato
Allegato
Allegato
Allegato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 maggio 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada (COM(2007)0263 – C6-0145/2007 – 2007/0098(COD))
P6_TA(2008)0217A6-0087/2008

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0263),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 71 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0145/2007),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0087/2008),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 21 maggio 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e che abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio

P6_TC1-COD(2007)0098


(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1),

visto il parere del Comitato delle regioni(2),

previa consultazione del controllore europeo per la protezione dei dati,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1)  Per realizzare un mercato interno del trasporto su strada caratterizzato da condizioni di concorrenza leale è necessaria l'applicazione uniforme di norme comuni per autorizzare l'accesso all'attività di trasportatore su strada di merci o di persone, di seguito denominata "professione di trasportatore su strada". Le norme comuni in questione possono contribuire a introdurre un livello più elevato di qualifiche professionali per i trasportatori, a razionalizzare il mercato ║, a migliorare la qualità del servizio fornito nell'interesse dei trasportatori, dei clienti e dell'economia in generale e a migliorare la sicurezza stradale. Inoltre, possono favorire l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento dei trasportatori.

(2)  La direttiva 96/26/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso all'attività di trasportatore su strada di merci e di persone, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali(4) ha stabilito i requisiti minimi comuni per l'accesso all'attività di trasportatore su strada e il riconoscimento reciproco dei documenti necessari a tal fine. L'esperienza maturata, la valutazione di impatto e diversi studi mostrano tuttavia che l'applicazione della direttiva summenzionata varia sensibilmente da uno Stato membro all'altro. Queste disparità hanno diverse conseguenze negative, come le distorsioni della concorrenza, una certa mancanza di trasparenza del mercato, controlli di intensità diseguale e il rischio che le imprese con uno scarso livello di qualifiche professionali siano negligenti o rispettino meno le norme in materia di sicurezza stradale e la legislazione previdenziale, con possibile pregiudizio per l'immagine del settore.

(3)  Le conseguenze summenzionate sono tanto più negative in quanto possono ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno dei trasporti su strada, in quanto, l'accesso al mercato dei trasporti internazionali di merci e di determinate operazioni di cabotaggio è aperto alle imprese di tutta la Comunità. L'unico requisito imposto è che tali imprese siano in possesso di una licenza comunitaria, che può essere ottenuta quando le imprese soddisfano i requisiti di accesso all'attività, in conformità del regolamento (CE) n. …/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... [che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto merci su strada](5) e del regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... [che fissa norme comuni per l'accesso al mercato di servizi di trasporto effettuati con autobus](6).

(4)  Occorre quindi modernizzare le vigenti norme di accesso all'attività di trasportatore su strada in modo da assicurarne un'applicazione più omogenea ed efficace. Visto che il rispetto di tali norme costituisce il requisito principale per accedere al mercato comunitario e che, per quanto riguarda l'accesso al mercato, gli strumenti comunitari applicabili sono i regolamenti, il regolamento risulta lo strumento più adatto per disciplinare l'accesso all'attività.

(5)  Per favorire una concorrenza leale, le norme comuni per l'esercizio dell'attività dovrebbero essere applicate a tutte le imprese secondo criteri quanto più ampi possibile. Tuttavia, non è necessario includere nel presente regolamento le imprese che effettuano esclusivamente trasporti che incidono in misura molto lieve sul mercato dei trasporti.

(6)  Compete allo Stato membro di stabilimento assicurare che un'impresa soddisfi in permanenza i requisiti previsti dal presente regolamento affinché lo Stato membro in questione possa decidere, se necessario, di sospendere o revocare le autorizzazioni che permettono a tale impresa ║di operare sul mercato. Per garantire l'osservanza delle condizioni per l'accesso all'attività e controlli efficaci delle stesse, è necessario che le imprese dispongano di una sede stabile ed effettiva.

(7)  Le persone fisiche che possiedono l'onorabilità e l'idoneità professionale prescritte dovrebbero essere identificate chiaramente e designate presso le autorità competenti. I soggetti in questione, denominati "gestori dei trasporti", dovrebbero corrispondere ai soggetti residenti di uno Stato membro che dirigono in maniera continuativa ed effettiva le attività di trasporto delle imprese di trasporto su strada. Occorre precisare le condizioni che un soggetto deve soddisfare affinché possa assumere la direzione permanente ed effettiva di un'attività di trasporto in un'impresa.

(8)  Per rispettare il requisito dell'onorabilità║ un gestore dei trasporti non deve essere stato oggetto di condanne penali o di sanzioni gravi, in particolare per violazione della normativa comunitaria nel settore del trasporto su strada. Nei settori disciplinati dalle norme comunitarie occorre definire congiuntamente i tipi di infrazione e i livelli di gravità corrispondenti che possono alterare l'onorabilità di un'impresa.

(9)  La Commissione dovrebbe porsi l'obiettivo di garantire che le violazioni gravi siano sanzionate con lo stesso rigore nei diversi Stati membri, adottando a tal fine le misure del caso.

(10)  Un'impresa di trasporti su strada deve disporre di un'idoneità finanziaria minima per garantire l'avvio corretto e la gestione efficace dell'impresa. ▐È necessario utilizzare ▐indicatori finanziari ben definiti e ▐pertinenti, che possono essere stabiliti sulla base dei conti annuali. Se lo desiderano, le imprese dovrebbero avere la possibilità di mostrare la loro idoneità finanziaria mediante una garanzia bancaria o altro strumento finanziario, quale l'assicurazione, utilizzando così un metodo che può rivelarsi più semplice e meno oneroso.

(11)  Con un livello elevato di qualificazione professionale dovrebbe essere possibile potenziare l'efficienza socioeconomica del settore del trasporto su strada. I candidati alla funzione di gestore dei trasporti dovrebbero quindi seguire formazioni di qualità. Per assicurare una maggiore omogeneità della formazione e dell'esame, come pure la trasparenza nei confronti dei candidati, gli Stati membri dovrebbero riconoscere i centri di esame e di formazione secondo i criteri definiti dagli stessi Stati membri. ▐ Da quando il mercato interno è stato realizzato, i mercati nazionali non sono più separati. Di conseguenza, i soggetti che intendono dirigere le attività di trasporto dovrebbero possedere le conoscenze necessarie per dirigere operazioni di trasporto sia nazionale che internazionale. L'elenco delle materie da conoscere per ottenere il certificato di idoneità professionale e le modalità di organizzazione degli esami possono evolversi a seguito del progresso tecnico e dovrebbero essere aggiornati di conseguenza.

(12)  Per garantire una concorrenza leale e favorire il pieno rispetto della regolamentazione da parte del trasporto stradale è necessario un livello omogeneo di sorveglianza e di controllo fra gli Stati membri. Le autorità nazionali incaricate di controllare le imprese e la validità delle autorizzazioni svolgono un ruolo fondamentale in proposito. È pertanto opportuno adottare le misure adeguate in caso di necessità, in particolare, nei casi più gravi, per sospendere o revocare le autorizzazioni o dichiarare l'inidoneità dei gestori dei trasporti negligenti o fraudolenti. Ciò deve essere preceduto da una debita valutazione dell'intervento in relazione al principio di proporzionalità. Un'impresa dovrebbe tuttavia ricevere una diffida preliminare e dovrebbe disporre di un termine ragionevole per regolarizzare la propria situazione prima di incorrere in sanzioni di questo tipo.

(13)  Con una migliore organizzazione della cooperazione amministrativa fra Stati membri sarebbe possibile migliorare l'efficacia della sorveglianza delle imprese che operano in diversi Stati membri e ridurre i costi amministrativi. L'interconnessione a livello comunitario dei registri elettronici, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di protezione dei dati personali, faciliterebbe la cooperazione auspicata e ridurrebbe il costo dei controlli sia per le imprese che per le amministrazioni. Nella maggior parte degli Stati membri esistono già registri informatizzati nazionali, così come esistono già infrastrutture di interconnessione fra gli Stati membri. L'uso più sistematico di tali registri nazionali delle imprese e la loro connessione a livello comunitario potrebbero quindi essere realizzati a costi ridotti, contribuendo in pari tempo a ridurre fortemente i costi amministrativi dei controlli, migliorandone l'efficacia.

(14)  I registri in questione contengono dati di carattere personale riguardanti le infrazioni e le sanzioni. Gli Stati membri devono quindi adottare le misure necessarie per garantire il rispetto della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati(7), in particolare per quanto riguarda il controllo del trattamento dei dati in questione da parte dell'autorità pubblica, il diritto di informazione dei soggetti interessati, il loro diritto di accesso così come il diritto di opposizione. Ai fini del presente regolamento risulta necessario conservare questo tipo di dati per almeno due anni per evitare che le imprese inabilitate si stabiliscano in altri Stati membri.

(15)  L'interconnessione dei registri nazionali è essenziale per scambiare informazioni rapidamente ed efficacemente fra gli Stati membri e garantire che i trasportatori non tentino o rischino di commettere infrazioni gravi in Stati membri diversi dal loro paese di stabilimento. Per realizzare tale interconnessione occorre definire congiuntamente il formato preciso dei dati da trasmettere e le procedure tecniche di scambio.

(16)  Per garantire l'efficacia dello scambio di informazioni fra gli Stati membri║ occorre designare punti di contatto nazionali e precisare specifiche procedure comuni per quanto riguarda i termini da rispettare e la natura delle informazioni minime da trasmettere.

(17)  Per agevolare la libertà di stabilimento║ occorre ammettere come prova sufficiente dell'onorabilità per l'accesso alle attività in questione in uno Stato membro di accoglienza la presentazione di documenti adeguati rilasciati da un'autorità competente del paese di provenienza del trasportatore su strada, al fine di assicurare che le persone interessate non siano state dichiarate inabili all'esercizio dell'attività negli altri Stati membri da cui provengono.

(18)  Per quanto riguarda l'idoneità professionale║ un modello unico di attestazione, rilasciato in virtù delle disposizioni del presente regolamento, dovrebbe essere riconosciuto come prova sufficiente da parte dello Stato membro di stabilimento per agevolare la libertà di stabilimento.

(19)  È necessario attuare a livello comunitario un controllo più rigoroso dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento. Questo obiettivo presuppone la presentazione, da parte della Commissione, di relazioni periodiche riguardanti l'onorabilità, l'idoneità finanziaria e l'idoneità professionale delle imprese del settore del trasporto su strada, sulla base di relazioni elaborate utilizzando i registri nazionali.

(20)  È opportuno che gli Stati membri prevedano sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(21)  Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia la modernizzazione delle norme che disciplinano l'accesso all'attività di trasportatore su strada per assicurare un'applicazione più omogenea delle stesse comparabile negli Stati membri, non possono essere ║realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. ║ Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(22)  Occorre adottare le misure necessarie per attuare il presente regolamento in conformità alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(8).

(23)  In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di stilare un elenco delle categorie, dei tipi e dei livelli di gravità delle infrazioni serie che in determinate circostanze possono comportare la perdita dell'onorabilità richiesta ai trasportatori su strada, di adeguare al progresso tecnico l'allegato del presente regolamento relativo alle conoscenze da prendere in considerazione per il riconoscimento dell'idoneità professionale da parte degli Stati membri nonché l'allegato relativo al modello di certificato di idoneità professionale║ e di compilare un elenco delle violazioni ▐che possono indurre le autorità, in determinate circostanze e in funzione del carattere della violazione, a prevedere la sospensione o la revoca dell'autorizzazione a esercitare l'attività o una dichiarazione di inidoneità. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento o a completare il presente regolamento con ║nuovi elementi non essenziali║ devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Per motivi di efficacia, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo dovrebbero essere abbreviati ai fini dell'aggiornamento del modello di certificato di idoneità professionale.

(24)  È necessario abrogare la direttiva 96/26/CE,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.  Il presente regolamento disciplina l'accesso all'attività di trasportatore su strada e l'esercizio della stessa.

2.  Il presente regolamento si applica a tutte le imprese stabilite nella Comunità che esercitano l'attività di trasportatore su strada. Si applica altresì alle imprese che intendono esercitare l'attività di trasportatore su strada e i riferimenti alle imprese che esercitano l'attività di trasportatore su strada si intendono comprensivi, ove opportuno, di un riferimento alle imprese che intendono esercitare tale attività.

3.  In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento non si applica:

   a) alle imprese che esercitano l'attività di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o con insiemi di veicoli accoppiati il cui peso massimo autorizzato a pieno carico non superi le 3,5 tonnellate. Tuttavia, gli Stati membri possono diminuire tale soglia per la totalità o per una parte delle categorie di trasporto;
   b) alle imprese che effettuano esclusivamente ▐trasporti di persone su strada a fini non commerciali e a titolo gratuito, che non esercitino l'attività di trasportatore di persone su strada come attività principale e che utilizzino per il trasporto veicoli guidati dai loro dipendenti;
   c) alle imprese che esercitano l'attività di trasportatore su strada utilizzando esclusivamente autoveicoli che non possono superare la velocità di 40 km/h.

Articolo 2

Definizioni

║Ai fini del presente regolamento, si intende per:

   a) "attività di trasportatore su strada", l'attività di trasportatore di persone su strada o l'attività di trasportatore di merci su strada;
   b) "professione di trasportatore di merci su strada", l'attività di un'impresa che esegue, mediante un veicoli a motore singoli oppure insiemi di veicoli accoppiati, il trasporto di merci per conto di terzi;
   c) "professione di trasportatore di persone su strada", l'attività di un'impresa che esegue, mediante autoveicoli atti, per costruzione e per la loro attrezzatura, a trasportare più di nove persone, autista compreso, e destinati a tal fine, trasporti di persone con offerta al pubblico o a talune categorie di utenti, dietro corrispettivo versato dalla persona trasportata o dall'organizzatore del trasporto;
   d) "impresa", qualsiasi persona fisica, o persona giuridica con o senza scopo di lucro, o associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica con o senza scopo di lucro, nonché qualsiasi ente dipendente dall'autorità pubblica, il quale abbia personalità giuridica o dipenda da un'autorità avente personalità giuridica;
   e) "gestore dei trasporti", qualsiasi persona fisica impiegata da un'impresa o, se l'impresa in questione è una persona fisica, questa stessa persona o, se previsto, un'altra persona fisica che designa mediante contratto, e che dirige in maniera continuativa ed effettiva le attività di trasporto dell'impresa;
   f) "autorizzazione a esercitare l'attività di trasportatore su strada", la decisione amministrativa che autorizza un'impresa in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento a esercitare l'attività di trasportatore su strada;
   g) "autorità competente▐", un'autorità in uno Stato membro a livello nazionale, regionale o locale che, per autorizzare l'esercizio dell'attività, verifica se un'impresa soddisfi i requisiti di cui al presente regolamento e che ha il potere di rilasciare, sospendere o revocare l'autorizzazione a esercitare l'attività di trasportatore su strada;

h)   "Stato membro di stabilimento", lo Stato membro in cui è stabilita l''impresa,

indipendentemente dalla provenienza del gestore dei trasporti.

Articolo 3

Requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività di trasportatore su strada

Le imprese che esercitano l'attività di trasportatore su strada ║devono possedere i requisiti seguenti:

   a) essere stabilite effettivamente e in modo stabile in uno Stato membro come previsto all'articolo 5;
   b) essere onorabili come previsto all'articolo 6;
   c) possedere l'adeguata idoneità finanziaria come previsto all'articolo 7;
   d) possedere l'idoneità professionale richiesta come previsto all'articolo 8.

Le condizioni necessarie per soddisfare ciascuno di tali requisiti sono definite nel capo II. Il presente regolamento non osta a che Stati membri stabiliscano condizioni supplementari per l'autorizzazione delle imprese all'esercizio dell'attività di trasportatore su strada.

Articolo 4

Gestore dei trasporti

1.  L'impresa che esercita l'attività di trasportatore su strada indica ▐almeno una persona fisica, il gestore dei trasporti, che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, lettere b) e d), e che adempia altresì le condizioni seguenti:

   a) dirigere effettivamente e in permanenza l'attività di trasporto dell'impresa;
   b) avere un effettivo legame con l'impresa, vale a dire essere dipendente, socio, direttore o azionista o avere un rapporto contrattuale analogo con l'impresa o dirigere l'impresa stessa, oppure se l'impresa è una persona fisica, coincidere con tale persona fisica o ancora, se l'impresa è una società, poter rappresentare e impegnare legalmente la società stessa;
   c) essere residente in uno Stato membro.

L'impresa indica all'autorità competente il gestore o i gestori dei trasporti designati.

2.  ▐L'impresa ▐non avente il requisito dell'idoneità professionale di cui all'articolo 3, lettera d), può essere autorizzata dall'autorità competente a esercitare l'attività di trasportatore su strada senza un gestore dei trasporti designato ai sensi del paragrafo 1, alle condizioni seguenti:

   a) l'impresa designa ▐un'altra persona fisica residente in uno Stato membro che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 3, lettere b) e d), e che sia incaricata, in base a contratto, di esercitare le funzioni di gestore dei trasporti per conto dell'impresa, e la notifica all'autorità competente;
   b) il contratto che lega l'impresa al gestore dei trasporti precisa le mansioni che questi deve svolgere in via continuativa e indica le sue responsabilità in qualità di gestore dei trasporti; le mansioni da precisare sono in particolare quelle riguardanti la gestione della manutenzione e della riparazione dei veicoli, la verifica dei contratti e dei documenti di trasporto, la contabilità, la distribuzione dei carichi o dei servizi ai conducenti e ai veicoli e la verifica delle procedure di sicurezza;
   c) la persona designata non può dirigere, in qualità di gestore dei trasporti, le attività di trasporto di più di quattro imprese diverse. L'autorità competente può decidere il numero massimo di veicoli che il gestore dei trasporti può gestire e che non supererà i 50 veicoli per ciascun gestore dei trasporti;
   d) la persona designata deve essere indipendente da altre imprese che ▐chiedono all'impresa di svolgere attività di trasporto o che svolgono attività di trasporto per ▐conto dell'impresa.
  

CAPO II

Condizioni da rispettare

Articolo 5

Condizioni relative al requisito di stabilimento

Per soddisfare il requisito di cui all'articolo 3, lettera a), ▐l'impresa deve, nello Stato membro interessato:

   a) disporre di una sede ║ dotata di locali in cui conserva i documenti dell'impresa per i periodi previsti dalla legge, in particolare tutti i documenti contabili, i documenti di gestione del personale e qualsiasi altra documentazione, su supporti protetti, cui l'autorità competente per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività deve poter accedere per la verifica delle condizioni prescritte dal presente regolamento, osservando allo stesso tempo tutte le pertinenti norme in materia di protezione dei dati personali;
   b) disporre di uno o più veicoli, posseduti a titolo di proprietà o ad altro titolo, in particolare in forza di un contratto di acquisto a rate, di un contratto di locazione o di un contratto di leasing o in forza di un contratto di acquisto, che sono immatricolati ▐nello Stato membro in questione;
   c) effettuare in modo effettivo e continuativo le proprie operazioni in una sede operativa, situata nello Stato membro in questione, dotata delle attrezzature necessarie ed essere in grado di provare su richiesta dove, nello Stato membro di stabilimento, sono parcheggiati i veicoli quando non sono utilizzati.

Articolo 6

Condizioni relative al requisito di onorabilità

1.  Ai fini dell'articolo 3, lettera b), e fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri definiscono le condizioni che un'impresa e un gestore dei trasporti devono soddisfare a norma del presente regolamento per ottemperare al requisito di onorabilità▐.

Tali condizioni comprendono i seguenti requisiti:

  a) in assenza di validi motivi che inducano a mettere in dubbio l'onorabilità dell'impresa di trasporto, dei suoi gestori dei trasporti o di qualsiasi persona interessata, come ad esempio una condanna o sanzioni per infrazioni gravi alla normativa nazionale in vigore nel settore:
   i) del diritto commerciale,
   ii) del diritto fallimentare,
   iii) delle condizioni di retribuzione e di lavoro,
   iv) del traffico stradale,
   v) della responsabilità professionale, e
   vi) della tratta di esseri umani o del traffico di droga;
  b) se il gestore dei trasporti o ▐l'impresa di trasporti ▐non sono stati oggetto di condanne ▐in uno o più Stati membri per infrazioni gravi ▐alle normative comunitarie, riguardanti in particolare:

   i) i tempi di guida e di riposo dei conducenti, i tempi di lavoro, l'installazione e l'utilizzo di apparecchi di controllo; la verifica dovrebbe riguardare il loro sistematico rispetto, l'archiviazione dei dati e la protezione dei dati a carattere personale acquisiti;
   ii) i pesi e le dimensioni massimi dei veicoli commerciali nel traffico internazionale;
   iii) la qualificazione iniziale e la formazione continua dei conducenti;
   iv) il controllo ▐stradale dei veicoli commerciali, comprese le ispezioni tecniche ▐obbligatorie dei veicoli a motore;
   v) l'accesso al mercato del trasporto internazionale di merci su strada ovvero, se del caso, l'accesso al mercato del trasporto di persone;
   vi) la sicurezza del trasporto di merci pericolose su strada;
   vii) l'installazione e l'uso di limitatori di velocità per determinate categorie di veicoli;
   viii) la patente di guida;
   ix) l'accesso all'attività.

2.  Ai fini del paragrafo 1, secondo comma, lettera b):

   a) la condanna o le sanzioni di cui è stato oggetto il gestore dei trasporti o l'impresa di trasporto in uno o più Stati membri per infrazioni molto gravi alle normative comunitarie, di cui all'allegato III, comportano la perdita dell'onorabilità dopo il debito completamento di una procedura amministrativa ed eventualmente dopo un controllo presso i locali dell'impresa, a meno che l'autorità competente, per motivi eccezionali debitamente giustificati, stabilisca che ciò costituisce una risposta sproporzionata. In tal caso, i motivi eccezionali debitamente giustificati sono iscritti nel registro nazionale e indicati nella relazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento relative all'adeguamento dell'allegato III onde tener conto dello sviluppo dell'acquis comunitario nel settore dei trasporti su strada sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 3;
   b) la Commissione adotta, entro il 1° gennaio 2010, un elenco delle categorie, dei tipi e dei livelli di gravità delle infrazioni che possono comportare la perdita dell'onorabilità. Gli Stati membri tengono conto delle informazioni in merito a tali infrazioni, comprese le informazioni ricevute da altri Stati membri, all'atto della definizione delle priorità dei controlli di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo in relazione a tale elenco sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 3.

A tal fine, entro il 1° gennaio 2010, la Commissione:

   i) stabilisce le categorie e i tipi di infrazione che sono registrati con maggiore frequenza;
   ii) definisce il livello di gravità delle infrazioni in funzione del loro potenziale di determinare un rischio per la vita o lesioni gravi; e
   iii) definisce la frequenza dell'infrazione al di là della quale le infrazioni ripetute sono considerate più gravi, tenendo conto del numero di conducenti adibiti alle attività di trasporto dirette dal gestore dei trasporti.

3.  Il requisito dell'onorabilità non si considera rispettato finché non sia intervenuto un provvedimento di riabilitazione o un'altra misura di effetto equivalente a norma delle disposizioni nazionali vigenti in materia.

Articolo 7

Condizioni relative al requisito dell'idoneità finanziaria

1.  Ai fini dell'articolo 3, lettera c), un'impresa deve poter rispettare in via permanente i propri obblighi finanziari nel corso dell'esercizio contabile annuale. A tal fine, sulla base dei conti annuali, previa certificazione di questi ultimi da parte di un revisore o di altro soggetto debitamente riconosciuto, l'impresa deve dimostrare che ogni anno dispone ▐di un capitale proprio e di riserve per un valore di almeno 000 EUR nel caso di utilizzo di un unico veicolo e di 5 000 EUR per ogni veicolo supplementare.

Il capitale proprio è dimostrato mediante un bilancio commerciale certificato o un bilancio fiscale. Chi richiede per la prima volta l'accesso alla professione di trasportatore su strada deve presentare un bilancio di apertura certificato.

Ai fini del presente regolamento, il valore dell'euro è fissato ogni anno nelle valute nazionali degli Stati membri che non partecipano alla terza fase dell'Unione monetaria. Si applicano i tassi vigenti il primo giorno feriale di ottobre║e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno civile seguente.

Le voci contabili di sui al primo comma, ║sono definite nella quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società(9).

2.  In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente può consentire che un'impresa dimostri la propria idoneità finanziaria mediante l'attestazione di una o più banche o altri organismi finanziari, incluse le compagnie di assicurazione, che si dichiarino fideiussori dell'impresa, mediante garanzia bancaria o altro strumento similare, per gli importi di cui al paragrafo 1, primo comma. La garanzia bancaria o l'assicurazione può essere escussa dall'autorità competente che autorizza l'esercizio dell'attività e può essere svincolata esclusivamente con il suo consenso. L'autorità competente stabilisce inoltre a quali condizioni la garanzia bancaria può essere escussa e svincolata a favore di altri creditori.

3.  I conti annuali di cui al paragrafo 1 e la garanzia di cui al paragrafo 2, che devono essere verificati, sono quelli del soggetto economico stabilito sul territorio dello Stato membro in cui è prescritta l'autorizzazione e non quelli di eventuali altri soggetti stabiliti in un altro Stato membro.

Articolo 8

Condizioni relative al requisito dell'idoneità professionale

1.  Ai fini dell'articolo 3, lettera d), ▐la persona o le persone interessate possiedono le conoscenze corrispondenti al livello di formazione di cui all'allegato I, sezione I, nelle materie ivi elencate. L'idoneità è accertata ▐dopo un esame scritto obbligatorio che, se uno Stato membro così decide, può essere integrato da un esame orale. Gli esami sono organizzati in conformità all'allegato I, sezione II.

2.  Le persone interessate sostengono l'esame di cui al paragrafo 1 nello Stato membro di residenza.

3.  Solo le autorità e gli organismi riconosciuti a tal fine da uno Stato membro secondo i criteri definiti dallo stesso possono organizzare gli esami scritti e orali che consentono di accertare l'idoneità professionale. Gli Stati membri verificano periodicamente che le modalità secondo cui le autorità o gli organismi riconosciuti organizzano gli esami siano conformi all'allegato I.

4.  Gli Stati membri riconoscono secondo criteri reciprocamente compatibili da essi definiti gli organismi atti a offrire ai candidati formazioni di qualità per un'efficace preparazione all'esame nonché, ai gestori dei trasporti che lo desiderino, formazioni permanenti per l'aggiornamento delle conoscenze. Gli Stati membri verificano periodicamente che tali organismi rispondano sempre ai criteri in base ai quali sono stati riconosciuti.

5.  Gli Stati membri possono dispensare dall'esame le persone che dimostrino di possedere un'esperienza pratica ininterrotta a livello di direzione di almeno dieci anni in un'impresa di trasporti, maturata prima della pubblicazione del presente regolamento.

6.  Gli Stati membri possono promuovere, ogni dieci anni, a beneficio dei gestori dei trasporti, una formazione come quella descritta nell'allegato I e un esame come quello descritto all'articolo 8, paragrafo 1, per garantire che essi siano informati dei cambiamenti intervenuti nel settore.

7.  Gli Stati membri garantiscono che i gestori dei trasporti con esperienza pratica che riprendono la loro attività dopo cinque anni d'interruzione effettuino la riqualificazione e l'aggiornamento necessari a comprovare il sussistere della propria competenza professionale e delle conoscenze in materia di sviluppo della legislazione applicabile alla professione.

8.  Qualsiasi Stato membro può dispensare dalla formazione ▐in determinate materie e dall'esame i titolari di diplomi ▐da esso specificamente designati, rilasciati nell'ambito dell'istruzione superiore o dell'istruzione tecnica nello stesso Stato membro ed implicanti la frequenza di corsi relativi alle materie elencate all'allegato I.

9.  Ai fini della prova dell'idoneità professionale è presentato un attestato rilasciato dall'autorità o dall'organismo di cui al paragrafo 3. L'attestato non è trasferibile ad altre persone fisiche o giuridiche. L'attestato è conforme al modello di certificato di cui all'allegato II ed è munito del timbro dell'autorità o dell'organismo riconosciuto che lo ha rilasciato.

10.  La Commissione adatta gli allegati I e II al progresso tecnico. Tali misure intese a modificare ║elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 3, per quanto riguarda l'allegato I, e secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 4, per quanto riguarda l'allegato II.

11.  Gli scambi di esperienze e di informazioni fra Stati membri in materia di formazione, esame e riconoscimento sono vivamente incoraggiati, principalmente ma non esclusivamente tramite il comitato di cui all'articolo 24 nonché tramite altri organismi che possono essere designati dalla Commissione.

CAPO III

Autorizzazione e sorveglianza

Articolo 9

Autorità competenti

1.  Ciascuno Stato membro designa una o più autorità competenti per assicurare la corretta attuazione del presente regolamento. Le autorità competenti sono incaricate di:

   a) istruire le domande presentate dalle imprese;
   b) autorizzare l'esercizio dell'attività, nonché sospendere e revocare le autorizzazioni rilasciate;
   c) dichiarare una persona fisica inidonea a dirigere le attività di trasporto di un'impresa in qualità di gestrice dei trasporti;
   d) procedere ai controlli necessari per verificare se un'impresa soddisfi i requisiti di cui all'articolo 3.

2.  Le autorità competenti rendono pubbliche tutte le condizioni imposte dal presente regolamento, nonché eventuali altre disposizioni nazionali, le procedure che i candidati interessati devono seguire e le relative informazioni particolareggiate.

Articolo 10

Istruzione e registrazione delle domande

1.  Un'impresa di trasporti che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 3 è autorizzata, se ne fa domanda, a esercitare l'attività di trasportatore su strada. L'autorità competente accerta che l'impresa che ne fa domanda ▐possieda i requisiti di cui in detto articolo▐.

2.  L'autorità competente è responsabile di aggiornare e di tenere il registro elettronico di cui all'articolo 15.

L'autorità competente iscrive nel registro elettronico di cui all'articolo 15 la ragione sociale dell'impresa, il nome del gestore dei trasporti da questa designato e un'indicazione della sua idoneità alla gestione dei trasporti, l'indirizzo della sede, il numero dei veicoli utilizzati e, se l'autorizzazione è valida per i trasporti internazionali, il numero di serie della licenza comunitaria e quello delle copie autenticate.

3.  Il termine per l'istruzione della domanda di autorizzazione da parte dell'autorità competente è il più breve possibile e non supera i tre mesi.

   4. A partire dal 1° gennaio 2012 l'autorità competente, per accertare l'onorabilità dell'impresa, verifica in caso di dubbio che al momento della domanda il gestore o i gestori dei trasporti designati non siano stati dichiarati in uno Stato membro incapaci di dirigere l'attività di trasporto di un'impresa a norma dell'articolo 13.

5.  Le imprese che dispongono di un'autorizzazione a esercitare l'attività di trasportatore su strada notificano entro 28 giorni all'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione eventuali cambiamenti nei dati di cui al paragrafo 2.

Articolo 11

Controlli

1.  Le autorità competenti verificano che le imprese autorizzate a esercitare l'attività di trasportatore su strada soddisfino in permanenza i requisiti di cui all'articolo 3. A tal fine, verificano ogni cinque anni che le imprese continuino a soddisfare tutti i requisiti di cui trattasi.

La Commissione adatta la periodicità dei controlli regolari ai progressi tecnici, segnatamente per quanto concerne i registri elettronici nazionali quali previsti all'articolo 15. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 3.

2.  A integrazione delle verifiche di cui al paragrafo 1, le autorità competenti procedono a controlli mirati nei confronti delle imprese classificate a rischio secondo il sistema che gli Stati membri hanno introdotto in applicazione dell'articolo 9 della direttiva 2006/22/CE(10) del Parlamento europeo e del Consiglio║. Gli Stati membri estendono questo sistema di classificazione dei rischi a tutte le infrazioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

3.  Ciascuno Stato membro esegue i controlli necessari per verificare se un'impresa continui a rispettare le condizioni di accesso all'attività, qualora la Commissione ne faccia richiesta. Lo Stato membro informa la Commissione sui risultati dei controlli effettuati a seguito della richiesta e sulle misure adottate nel caso in cui rilevi che l'impresa non rispetta più le condizioni prescritte dal presente regolamento.

Articolo 12

Diffida e revoca delle autorizzazioni

1.  Se constata che un'impresa rischia di non soddisfare più i requisiti di cui all'articolo 3, l'autorità competente notifica la cosa all'impresa stessa. Se accerta l'inadempimento di uno di tali requisiti, l'autorità competente può assegnare all'impresa un termine per regolarizzare la sua situazione entro i limiti in appresso:

   a) un termine non superiore a tre mesi per l'assunzione di un sostituto del gestore dei trasporti se quest'ultimo non soddisfa più i requisiti di onorabilità o di idoneità professionale, prorogabile di tre mesi in caso di decesso o di incapacità fisica del gestore dei trasporti;
   b) un termine non superiore a tre mesi se l'impresa deve regolarizzare la propria situazione fornendo la prova di disporre di una sede effettiva e stabile;
   c) un termine non superiore a sei mesi se il requisito dell'idoneità finanziaria non è soddisfatto, affinché l'impresa possa dimostrare, sulla base di un piano finanziario fondato su ipotesi realistiche, che il requisito dell'idoneità finanziaria sarà nuovamente soddisfatto in via permanente a decorrere dall'esercizio contabile successivo.

2.  L'autorità competente può prescrivere che le imprese la cui autorizzazione è stata sospesa o revocata provvedano affinché i loro gestori dei trasporti seguano il corso di formazione e sostengano l'esame di cui all'articolo 8 prima dell'adozione di qualsiasi misura di riabilitazione.

3.  Se constata che l'impresa non soddisfa più uno o più dei requisiti di cui all'articolo 3, l'autorità competente sospende o revoca l'autorizzazione a esercitare l'attività di trasportatore su strada concessa all'impresa senza superare i termini di cui al paragrafo 1.

Articolo 13

Dichiarazione di inidoneità del gestore dei trasporti

1.  In caso di infrazioni gravi – quali quelle menzionate all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) – da considerarsi tali per la natura sistematica e premeditata o per il tentativo di dissimulare i fatti, e di cui il gestore dei trasporti è responsabile, l'autorità competente dichiara il gestore dei trasporti dell'impresa cui è stata revocata l'autorizzazione inidoneo a dirigere le attività di trasporto di un'impresa.

2.  Finché non sia stata presa alcuna misura di riabilitazione in conformità delle disposizioni nazionali pertinenti, l'attestazione di idoneità professionale di cui all'articolo 8, paragrafo 9, della persona dichiarata inidonea a dirigere le attività di trasporto non è più valida in alcuno Stato membro.

Articolo 14

Decisioni delle autorità competenti e ricorsi

1.  Le decisioni negative adottate dalle autorità competenti degli Stati membri in forza del presente regolamento, che includono il rigetto di una domanda, la sospensione o la revoca di un'autorizzazione e la dichiarazione di inidoneità del gestore dei trasporti sono motivate.

Tali decisioni tengono conto delle informazioni disponibili sulle infrazioni commesse dall'impresa o da uno dei gestori dei trasporti in altri Stati membri e che possono pregiudicare l'onorabilità dell'impresa, nonché di tutte le altre informazioni a disposizione dell'autorità competente.

Le decisioni precisano le misure di riabilitazione applicabili in caso di sospensione dell'autorizzazione o di dichiarazione di inidoneità.

2.  Gli Stati membri provvedono affinché le imprese e le persone interessate abbiano il diritto di ricorrere contro le decisioni di cui al paragrafo 1, anche dinnanzi ad un tribunale.

CAPO IV

Semplificazione e cooperazione amministrativa

Articolo 15

Registri elettronici nazionali

1.  Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, in particolare degli articoli 10, 11, 12, 13 e 25, ciascuno Stato membro tiene un registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada e dei gestori dei trasporti che sono stati autorizzati da un'autorità competente da esso designata a esercitare l'attività di trasportatore su strada. Il trattamento dei dati contenuti nel registro si svolge sotto il controllo dell'autorità pubblica designata a tal fine, che è altresì responsabile dell'uso e dell'aggiornamento di tali dati. Il registro elettronico nazionale contiene una sezione pubblica e una sezione confidenziale. Il registro elettronico è accessibile in collegamento diretto a tutte le autorità competenti ║dello Stato membro in questione di cui all'articolo 9. Alla sezione confidenziale del registro elettronico hanno accesso le autorità diverse dalle autorità competenti solo se sono debitamente investite di poteri di controllo e di sanzione sul trasporto stradale e se il loro personale è giurato.

Entro il 1° gennaio 2010 la Commissione definisce, di concerto con gli Stati membri, la struttura minima dei dati che devono essere inseriti nel registro elettronico nazionale.

La sezione del registro elettronico nazionale relativa alle imprese di trasporto su strada di uno Stato membro contiene i dati seguenti:

   a) denominazione e forma giuridica dell'impresa;
   b) indirizzo della sede;
   c) nome dei gestori dei trasporti designati per l'adempimento del requisito di onorabilità e di idoneità professionale e, se diverso, nome del rappresentante legale;
   d) tipo di autorizzazione, numero di veicoli oggetto dell'autorizzazione e, se del caso, numero di serie della licenza comunitaria e delle copie autenticate, nonché numero di targa di ciascun veicolo coperto dall'autorizzazione operante al di fuori dello Stato membro di stabilimento dell'impresa;
   e) numero, categoria e tipo di infrazioni ▐ che hanno dato luogo a una sanzione negli ultimi due anni;
   f) nome delle persone che sono state dichiarate inidonee a dirigere le attività di trasporto di un'impresa nel corso degli ultimi due anni e misure di riabilitazione applicate.

La sezione del registro elettronico nazionale relativa ai gestori dei trasporti su strada di uno Stato membro contiene i dati seguenti:

   a) denominazione del gestore dei trasporti dichiarato idoneo a gestire l'attività di trasporto o un'impresa;
   b) denominazione, forma giuridica e indirizzo dell'impresa o delle imprese gestite.

Gli Stati membri possono scegliere di conservare le informazioni di cui al terzo comma, lettere e) ed f) in registri separati. In questo caso, i dati pertinenti sono disponibili su richiesta o direttamente accessibili per tutte le autorità competenti dello Stato membro in questione. Le informazioni richieste sono trasmesse entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

In ogni caso, le informazioni di cui al terzo comma, lettere e) ed f) sono accessibili ad autorità diverse dalle autorità competenti solo se tali autorità sono debitamente investite di poteri di controllo e di sanzionamento nel settore dei trasporti su strada e se il loro personale è giurato, o altrimenti se sono tenute ad un obbligo formale di segretezza.

2.  I dati attinenti ad imprese riguardo alle quali l'autorizzazione sia stata ▐sospesa o revocata ▐restano nel registro per due anni a partire dalla scadenza della sospensione o della revoca della licenza e sono poi immediatamente cancellati.

I dati relativi a persone dichiarate inidonee allo svolgimento dell'attività restano nel registro fino a che l'onorabilità di tali persone non viene ristabilita in conformità di quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 3. Dopo la riabilitazione o l'adozione di misure equivalenti, i dati sono immediatamente cancellati.

Tali dati specificano i motivi della sospensione o della revoca delle autorizzazioni o della dichiarazione di inidoneità e la relativa durata.

3.  Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché tutti i dati contenuti nel registro elettronico siano aggiornati ed esatti, in particolare quelli di cui al paragrafo 1, comma 3, lettere e) ed f).

4.  Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie ad interconnettere i registri elettronici nazionali a livello comunitario entro il 31 dicembre 2010. L'interconnessione è attuata in modo che le autorità competenti di qualsiasi Stato membro possano consultare i registri elettronici di tutti gli Stati membri. La Commissione adotta tutte le misure necessarie per agevolare l'attuazione del presente paragrafo.

5.  Ai fini del paragrafo 4, le modalità comuni relative al formato dei dati scambiati ed alle procedure tecniche per la consultazione automatica dei registri elettronici degli altri Stati membri sono adottate dalla Commissione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Articolo 16

Protezione dei dati personali

Per quanto riguarda l'applicazione della direttiva 95/46/CE, gli Stati membri provvedono in particolare affinché:

   a) ogni soggetto sia informato ogni qual volta si registrino o s'intendano trasmettere a terzi i dati che lo riguardano. L'informazione indica l'identità dell'autorità responsabile del trattamento dei dati, il tipo dei dati trattati e le relative ragioni;
   b) ogni soggetto abbia diritto di accesso ai dati che lo riguardano presso l'autorità responsabile del trattamento dei dati. Tale diritto è garantito senza limitazioni, a intervalli ragionevoli e senza scadenze o spese eccessive ▐per il richiedente;
   c) ogni soggetto abbia il diritto di ottenere la rettifica, la cancellazione o il blocco di dati incompleti o inesatti che lo riguardano;
   d) ogni soggetto abbia il diritto di opporsi, per ragioni legittime e cogenti, al trattamento dei dati che lo riguardano. In caso di opposizione giustificata, i dati non possono più essere oggetto di trattamento.

Articolo 17

Cooperazione amministrativa fra Stati membri

1.  Qualsiasi Stato membro, quando constata che un'impresa autorizzata da un'autorità competente di un altro Stato membro ha commesso un'infrazione e che la gravità della stessa può determinare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione in base al presente regolamento, comunica all'altro Stato membro tutte le informazioni di cui dispone in merito all'infrazione e alle sanzioni che ha applicato.

2.  Gli Stati membri designano un punto di contatto nazionale incaricato di scambiare informazioni con gli altri Stati membri per quanto riguarda l'applicazione del presente regolamento. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il nome e l'indirizzo del proprio punto di contatto nazionale entro il [...](11). La Commissione redige l'elenco di tutti i punti di contatto nazionali e lo trasmette agli Stati membri.

3.  Gli Stati membri che scambiano informazioni nell'ambito del presente regolamento utilizzano i punti di contatto nazionali designati in applicazione del paragrafo 2.

4.  Gli Stati membri che scambiano informazioni sulle infrazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, o sugli eventuali gestori dei trasporti dichiarati inidonei a svolgere l'attività devono rispettare la procedura e i termini di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. …/2008 [che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto merci su strada] ovvero, se del caso, all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. …/2008 [che fissa norme comuni per l'accesso al mercato di servizi di trasporto effettuati con autobus]. Ogni Stato membro quando riceve da un altro Stato membro la notifica di un'infrazione grave che abbia dato luogo a una condanna, inserisce l'infrazione notificata nel proprio registro elettronico nazionale.

CAPO V

Riconoscimento reciproco degli attestati e degli altri titoli

Articolo 18

Attestati e altri documenti riguardanti l'onorabilità

1.  Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 4, lo Stato membro di stabilimento ammette come prova sufficiente dell'onorabilità ai fini dell'accesso all'attività di trasportatore su strada la presentazione di un estratto del casellario giudiziario o, in mancanza di tale documento, di un documento equivalente, rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente dello Stato membro o degli Stati membri in cui il gestore dei trasporti aveva la residenza abituale.

2.  Quando prescrive ai propri cittadini determinate condizioni di onorabilità che non possono essere comprovate con il documento di cui al paragrafo 1, lo Stato membro ammette come prova sufficiente per i cittadini degli altri Stati membri l'attestato rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente dello Stato membro o degli Stati membri in cui il gestore dei trasporti aveva la residenza abituale che certifichi il rispetto delle condizioni prescritte. L'attestato si basa sui fatti precisi presi in considerazione nel nuovo Stato membro di stabilimento.

3.  Se non è rilasciato dallo Stato membro o dagli Stati membri in cui il gestore dei trasporti aveva la residenza abituale, il documento prescritto a norma dei paragrafi 1 e 2 può essere sostituito da una dichiarazione giurata o da una dichiarazione solenne prestata dall'interessato davanti a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente o, se del caso, davanti a un notaio dello Stato membro in cui il gestore dei trasporti aveva la residenza abituale, i quali rilasceranno un attestato certificante la prestazione del giuramento o la dichiarazione solenne in oggetto.

4.  I documenti rilasciati ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non possono essere stati rilasciati più di tre mesi prima della presentazione. La stessa condizione vale per gli attestati di cui al paragrafo 3.

Articolo 19

Attestati relativi all'idoneità finanziaria

Quando prescrive per i suoi cittadini determinate condizioni di idoneità finanziaria a integrazione di quelle di cui all'articolo 7, lo Stato membro ammette come prova sufficiente, per i cittadini di altri Stati membri, un attestato rilasciato dall'autorità amministrativa competente dello Stato membro o degli Stati membri in cui il gestore dei trasporti aveva la residenza abituale che certifichi l'osservanza delle condizioni prescritte. Gli attestati si basano sulle informazioni precise prese in considerazione nel nuovo Stato membro di stabilimento.

Articolo 20

Attestati di idoneità professionale

1.  Gli Stati membri riconoscono come prova sufficiente dell'idoneità professionale gli attestati conformi al modello di certificato di cui all'allegato II rilasciati dalle autorità o dagli organismi riconosciuti a tal fine.

2.  Gli attestati rilasciati prima del [...](12) ai fini della prova dell'idoneità professionale in base alle disposizioni vigenti a tale data sono equiparati al certificato conforme al modello contenuto nell'allegato II e sono riconosciuti come prova dell'idoneità professionale in tutti gli Stati membri. Gli Stati membri informano la Commissione dei certificati che essi riconoscono come comprovanti l'idoneità professionale ai fini del presente articolo.

CAPO VI

Disposizioni finali

Articolo 21

Sanzioni

1.  Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme del presente regolamento e adottano ogni provvedimento necessario per assicurare l'applicazione delle sanzioni stesse. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 1° gennaio 2012 e provvedono ║a notificare le eventuali modificazioni successive non appena possibile.

2.  Le sanzioni di cui al paragrafo 1 comprendono in particolare la sospensione ▐dell'autorizzazione a esercitare l'attività, la revoca delle autorizzazioni e la dichiarazione di inidoneità dei gestori dei trasporti. Le sanzioni comprendono anche la confisca del veicolo utilizzato dall'impresa che effettua trasporti senza disporre dell'autorizzazione prevista dal presente regolamento.

Articolo 22

Disposizioni transitorie

Le imprese che anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento dispongono di un'autorizzazione per esercitare l'attività di trasportatore su strada si conformano alle disposizioni del presente regolamento entro il termine di due anni a decorrere da tale data.

Articolo 23

Assistenza reciproca

║Le autorità competenti degli Stati membri collaborano strettamente e si prestano reciprocamente assistenza ai fini dell'applicazione del presente regolamento. Esse si scambiano informazioni sulle condanne per infrazioni gravi o su altri fatti specifici che possano avere conseguenze sull'esercizio dell'attività di trasportatore su strada, conformemente alle disposizioni applicabili alla protezione dei dati personali. ▐

Articolo 24

Comitato

1.  La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada(13).

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 ,della stessa.

4.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4║ e paragrafo 5, lettera b), nonché l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. I termini stabiliti all'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), e paragrafo 4, lettere b) ed e), della decisione 1999/468/CE sono fissati a un mese.

Articolo 25

Relazioni sull'esercizio dell'attività

1.  Ogni due anni gli Stati membri elaborano una relazione sulle attività delle autorità competenti e la trasmettono alla Commissione. La relazione comprende:

   a) un'analisi del settore in relazione ai requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria e idoneità professionale;
   b) il numero, per tipo e per anno, delle autorizzazioni rilasciate, sospese e revocate, ▐il numero di dichiarazioni di inidoneità e le relative motivazioni;
   c) il numero dei certificati di idoneità professionale rilasciati ogni anno;
   d) statistiche di base sui registri elettronici nazionali e sul loro impiego da parte delle autorità competenti;
   e) un'analisi degli scambi di informazioni con gli altri Stati membri, comprendente in particolare il numero annuo di infrazioni constatate notificate a un altro Stato membro e il numero delle risposte ricevute in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3, nonché il numero annuo delle domande e risposte ricevute in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 4.

2.  Ogni due anni la Commissione elabora una relazione sull'esercizio dell'attività di trasportatore su strada per il Parlamento europeo e il Consiglio, basata sulle relazioni nazionali. La relazione contiene in particolare una valutazione dell'efficienza dello scambio di informazioni fra gli Stati membri. Essa è pubblicata contestualmente alla relazione di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada(14).

3.  Entro il 1° giugno 2009 la Commissione presenta una relazione sugli effetti probabili dell'estensione dell'ambito di applicazione del presente regolamento volta ad includere il trasporto commerciale con veicoli che, per tipo e attrezzature, sono idonei e destinati a trasportare fino a nove persone, incluso il conducente. La Commissione adotta, se del caso, le iniziative necessarie.

Articolo 26

Elenchi delle autorità competenti

Entro il 1° giugno 2009 ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione l'elenco delle autorità competenti che ha designato per le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di trasportatore su strada, nonché l'elenco delle autorità o organismi riconosciuti per l'organizzazione degli esami e il rilascio dei certificati. La Commissione pubblica l'elenco consolidato di tali autorità organismi relativo a tutta la Comunità nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 27

Comunicazione delle misure nazionali

Gli Stati membri comunicano alla Commissione ▐il testo delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di diritto interno che essi adottano nell'ambito disciplinato dal presente regolamento entro sei giorni dalla data di adozione delle stesse e per la prima volta entro il 1° giugno 2009.

Articolo 28

Abrogazione

La direttiva 96/26/CE è abrogata.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 29

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Si applica a partire dal 1° giugno 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ║

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente ║

ALLEGATO I

I.  ELENCO DELLE MATERIE DI CUI ALL'ARTICOLO 8

Le conoscenze da prendere in considerazione per l'accertamento ufficiale dell'idoneità professionale da parte degli Stati membri devono vertere almeno sulle materie indicate nel presente elenco,║ rispettivamente per il trasporto su strada di merci e per il trasporto su strada di persone. In esse, i candidati autotrasportatori devono possedere il livello di conoscenze e di attitudini pratiche necessarie per dirigere un'impresa di trasporti.

Il livello minimo, indicato in appresso, non può essere inferiore al livello 3 della struttura dei livelli di formazione di cui all'allegato della decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri delle Comunità europee(15), vale a dire al livello di formazione raggiunto nel corso dell'istruzione obbligatoria completata ║da una formazione professionale e una formazione tecnica complementare, oppure da una formazione tecnica scolastica o altra, di livello secondario.

A.  Elementi di diritto civile

Trasporto su strada di merci e persone

Il candidato deve in particolare:

   1) conoscere i principali contratti utilizzati nei trasporti su strada, nonché i diritti e gli obblighi che ne derivano;
   2) essere in grado di negoziare un contratto di trasporto giuridicamente valido, in particolare per quanto riguarda le condizioni di trasporto.

Trasporto su strada di merci

   3) essere in grado di esaminare un reclamo presentato del committente relativamente a danni derivanti da perdite o avarie delle merci durante il trasporto o al ritardo nella consegna, nonché di valutare gli effetti del reclamo sulla propria responsabilità contrattuale;
   4) conoscere le disposizioni della convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) e gli obblighi da essa derivanti.

Trasporto su strada di persone

   5) essere in grado di esaminare un reclamo presentato dal committente relativamente a danni provocati alle persone o ai loro bagagli in occasione di un incidente avvenuto durante il trasporto o relativo a danni derivanti da ritardo, nonché di valutare gli effetti del reclamo sulla propria responsabilità contrattuale.

B.  Elementi di diritto commerciale

Trasporto su strada di merci e persone

Il candidato deve in particolare:

   1) conoscere le condizioni e le formalità previste per l'esercizio di un'attività commerciale e gli obblighi generali dei commercianti (registrazione, libri contabili, ecc.), nonché le conseguenze del fallimento;
   2) possedere una conoscenza adeguata delle diverse forme di società commerciali e delle norme che ne disciplinano la costituzione e il funzionamento.

C.  Elementi di diritto sociale

Trasporto su strada di merci e persone

Il candidato deve in particolare:

   1) conoscere il ruolo e il funzionamento dei vari soggetti ed organismi sociali che operano nel settore dei trasporti su strada (sindacati, consigli d'impresa, rappresentanti del personale, ispettori del lavoro, ecc.);
   2) conoscere gli obblighi dei datori di lavoro in materia di previdenza sociale;
   3) conoscere le norme applicabili ai contratti di lavoro subordinato delle diverse categorie di dipendente delle imprese di trasporto su strada (forma dei contratti, obblighi delle parti, condizioni e durata del lavoro, ferie pagate, retribuzione, risoluzione del contratto, ecc.);
   4) conoscere le regole applicabili in materia di tempi di guida, di riposo e di lavoro, in particolare le disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006║, del regolamento (CEE) n. 3821/85║, della direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto(16) e della direttiva 2006/22/CE e le misure pratiche di applicazione di tali disposizioni;
   5) conoscere le regole applicabili in materia di qualificazione iniziale e di formazione continua dei conducenti, in particolare quelle stabilite dalla direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri(17).

D.  Elementi di diritto tributario

Trasporto su strada di merci e persone

Il candidato deve conoscere in particolare le norme relative:

   1) all'IVA per i servizi di trasporto;
   2) alla tassa di circolazione degli autoveicoli;
   3) alle imposte su alcuni autoveicoli utilizzati per i trasporti su strada di merci, nonché ai pedaggi e ai diritti di utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture;
   4) alle imposte sui redditi.

E.  Gestione commerciale e finanziaria dell'impresa

Trasporto su strada di merci e persone

Il candidato deve in particolare:

   1) conoscere le disposizioni giuridiche e pratiche relative all'uso degli assegni, dei vaglia cambiari, dei pagherò cambiari, delle carte di credito e degli altri strumenti o mezzi di pagamento;
   2) conoscere le diverse forme di crediti (bancari, documentari, fideiussioni, ipoteche, leasing, renting, factoring, ecc.), nonché gli oneri e gli obblighi che ne derivano;
   3) sapere che cos'è un bilancio, come si presenta ed essere in grado di interpretarlo;
   4) essere in grado di leggere e interpretare un conto dei ricavi;
   5) essere in grado di effettuare un'analisi della situazione finanziaria e della redditività dell'impresa, in particolare in base ai rapporti finanziari;
   6) essere in grado di redigere un bilancio;
   7) conoscere i vari elementi che compongono il prezzo di costo (costi fissi, costi variabili, fondi di esercizio, ammortamenti, ecc.) ed essere in grado di effettuare calcoli per autoveicolo, per chilometro, per viaggio o per tonnellata;
   8) essere in grado di elaborare un organigramma relativo a tutto il personale dell'impresa e organizzare programmi di lavoro, ecc.;
   9) conoscere i principi degli studi di mercato (marketing), della promozione della vendita dei servizi di trasporto, dell'elaborazione di schede clienti, della pubblicità, delle pubbliche relazioni, ecc.;
   10) conoscere i vari tipi di assicurazioni che si applicano ai trasporti stradali (assicurazioni di responsabilità, sulle persone trasportate, sulle cose trasportate, sui bagagli trasportati) nonché le garanzie e gli obblighi che ne derivano;
   11) conoscere le applicazioni telematiche nel settore dei trasporti su strada.

Trasporto su strada di merci

   12) essere in grado di applicare le norme in materia di fatturazione dei servizi di trasporti su strada di merci e conoscere il contenuto e gli effetti degli Incoterms;
   13) conoscere le varie categorie di soggetti ausiliari dei trasporti, il loro ruolo, le loro funzioni e il loro eventuale statuto.

Trasporto su strada di persone

   14) essere in grado di applicare le norme in materia di tariffazione e di formazione dei prezzi nei trasporti pubblici e privati di persone;
   15) essere in grado di applicare le norme in materia di fatturazione dei servizi di trasporto su strada di persone.

F.  Accesso al mercato

Trasporto su strada di merci e di persone

Il candidato deve in particolare:

   1) conoscere la normativa per le categorie dei trasporti su strada per conto di terzi, per la locazione di autoveicoli industriali e per il subappalto, in particolare le norme relative all'organizzazione ufficiale dell'attività, all'accesso all'attività, alle autorizzazioni per i trasporti su strada intracomunitari ed extracomunitari, ai controlli e alle sanzioni;
   2) conoscere la normativa relativa alla costituzione di un'impresa di trasporto su strada;
   3) conoscere i vari documenti necessari per l'effettuazione dei servizi di trasporto su strada ed essere in grado di procedere alle verifiche della presenza, sia all'interno dell'impresa che a bordo degli autoveicoli, dei documenti conformi relativi a ciascun trasporto effettuato, in particolare quelli concernenti l'autoveicolo, il conducente, la merce o i bagagli.

Trasporto su strada di merci

   4) conoscere le norme relative all'organizzazione del mercato dei trasporti su strada di merci, agli uffici noli e alla logistica;
   5) conoscere le formalità da effettuarsi in occasione del valico delle frontiere, la funzione dei documenti T e dei carnet TIR, nonché gli obblighi e le responsabilità che derivano dalla loro utilizzazione.

Trasporto su strada di persone

   6) conoscere le norme relative all'organizzazione del mercato dei trasporti su strada di persone;
   7) conoscere le norme relative all'istituzione di servizi di trasporto ed essere in grado di elaborare programmi di trasporto.

G.  Norme tecniche e di gestione tecnica

Trasporto su strada di merci e persone

Il candidato deve in particolare:

   1) conoscere le regole relative al peso e alle dimensioni degli autoveicoli negli Stati membri, nonché le procedure relative ai trasporti eccezionali che derogano a tali norme;
   2) essere in grado di scegliere, in funzione delle esigenze dell'impresa, gli autoveicoli e i loro singoli elementi (telaio, motore, organi di trasmissione, sistemi di frenatura, ecc.);
   3) conoscere le formalità relative all'omologazione, all'immatricolazione e al controllo tecnico dei veicoli;
   4) essere in grado di tenere conto delle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico causato dalle emissioni dei veicoli a motore e l'inquinamento acustico;
   5) essere in grado di elaborare programmi di manutenzione periodica degli autoveicoli e delle apparecchiature.

Trasporto su strada di merci

   6) conoscere i diversi tipi di congegni di movimentazione delle merci e di carico (sponde, container, palette, ecc.) ed essere in grado di stabilire procedure e istruzioni relative alle operazioni di carico e scarico delle merci (ripartizione del carico, accatastamento, stivaggio, bloccaggio, ecc.);
   7) conoscere le varie tecniche del trasporto combinato rotaia-strada o con navi traghetto a caricamento orizzontale;
   8) essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme relative al trasporto di merci pericolose e di rifiuti, in particolare quelle derivanti dalla direttiva 94/55/CE del Consiglio(18), dalla direttiva 96/35/CE del Consiglio(19) e dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio(20);
   9) essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme relative al trasporto di derrate deperibili, in particolare quelle derivanti dall'accordo sui trasporti internazionali di derrate deperibili e sui mezzi speciali da utilizzare per tali trasporti (ATP);
   10) essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme sui trasporto di animali vivi.

H.  Sicurezza stradale

Trasporto su strada di merci e persone

Il candidato deve in particolare:

   1) conoscere le qualifiche richieste ai conducenti (patente di guida, certificati medici, attestati di idoneità, ecc.);
   2) essere in grado di intervenire per garantire il rispetto, da parte dei conducenti, delle norme, dei divieti e delle limitazioni alla circolazione vigenti nei vari Stati membri (limitazioni di velocità, precedenze, fermata e sosta, uso dei proiettori, segnaletica stradale, ecc.);
   3) essere in grado di elaborare istruzioni destinate ai conducenti sulla verifica delle norme di sicurezza, in materia di condizioni del materiale da trasporto, delle apparecchiature e del carico, nonché di guida prudente;
   4) essere in grado di istituire un codice di condotta da applicarsi in caso di incidente e di attuare procedure atte a evitare che si ripetano incidenti o infrazioni gravi;
   5) essere in grado di attuare le procedure necessarie per fissare le merci in condizioni di sicurezza e conoscere le relative tecniche.

Trasporto su strada di persone

   6) avere conoscenze elementari della geografia stradale degli Stati membri.

II.  PROCEDURA D'ESAME

1.  Gli Stati membri organizzano un esame scritto obbligatorio che possono integrare con un esame orale per verificare se i candidati trasportatori su strada possiedono il livello di conoscenze richiesto al punto I nelle materie ivi indicate e, in particolare, la idoneità di utilizzare gli strumenti e le tecniche ad essi correlati e di svolgere i compiti direttivi e di coordinamento previsti.

a)  L'esame scritto obbligatorio si compone di due prove:

   - domande scritte sotto forma di domande a scelta multipla con quattro risposte alternative o domande a risposta diretta, o una combinazione delle due formule;
   - esercizi/studi di casi scritti.

La durata minima di ciascuna delle due prove è di due ore.

b)  Qualora venga organizzato un esame orale, gli Stati membri possono subordinare la partecipazione a detto esame al superamento dell'esame scritto.

2.  Se organizzano anche un esame orale, gli Stati membri devono prevedere, per ciascuna delle tre prove, una ponderazione dei punti che non può essere inferiore al 25% né superiore al 40% del punteggio complessivo attribuibile.

Se organizzano unicamente un esame scritto, gli Stati membri devono prevedere, per ciascuna prova, una ponderazione dei punti che non può essere inferiore al 40% né superiore al 60% del punteggio complessivo attribuibile.

3.  Per l'insieme delle prove i candidati devono ottenere una media di almeno il 60% del punteggi complessivo attribuibile e la percentuale di punti ottenuti in una prova non deve essere inferiore al 50% del punteggio totalizzabile. Lo Stato membro ha facoltà di ridurre la percentuale dal 50% al 40% esclusivamente per una prova.

ALLEGATO II

COMUNITÀ EUROPEA

(Cartoncino di colore beige – formato DIN A4 carta sintetica 150g/m2 o superiore)

(Testo redatto nella lingua, nelle lingue o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia l'attestato)

Sigla identificativa dello Stato membro interessato(21)

Denominazione dell'autorità o dell'organismo competente(22)

ATTESTATO D'IDONEITÀ PROFESSIONALE

PER IL TRASPORTO SU STRADA DI MERCI [PERSONE] (23)

N. …………

…………………………………………………………….............................................................

attesta che(24) ………………………………………………………………………………………..

nato/a a …………………………………………………………il……………..….....…………………......

ha seguito la formazione e ha superato le prove dell'esame (anno: …………; sessione:………)(25) organizzato per ottenere l'attestato di idoneità professionale per il trasporto su strada di merci [persone](26), conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. ………/………. del …………………………………

Il presente attestato costituisce la prova sufficiente dell'idoneità professionale di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del ………….che stabilisce norme comuni sulle condizioni da osservare per esercitare l'attività di trasportatore su strada.

Rilasciato a ….......................…………..........…………,

il …………........………………………………..(27)

ALLEGATO III

L'elenco delle infrazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a) è il seguente:

1. a)  1 a) Superamento del 25% o più del limite massimo del tempo di guida di sei o quindici giorni.

b)  Superamento, durante un periodo di lavoro giornaliero, del limite massimo del tempo di guida di un margine pari o superiore al 50% senza una sosta o un periodo ininterrotto di riposo di almeno 4,5 ore.

2.  Mancata installazione di un tachigrafo e/o di un limitatore di velocità o impiego di un dispositivo fraudolento in grado di modificare i dati dell'apparecchiatura di registrazione e/o del limitatore di velocità o falsificazione dei [...] fogli di registrazione o dei dati trasferiti dal tachigrafo e/o dalla scheda del conducente.

3.  Guida senza aver superato un controllo tecnico valido o guida di un veicolo che presenti un difetto molto grave, segnatamente a livello del sistema di frenaggio, dei leveraggi dello sterzo, delle ruote/dei pneumatici, delle sospensioni o del telaio tale da comportare un rischio immediato per la sicurezza stradale suscettibile di dare luogo a una decisione di immobilizzazione del veicolo.

4.  Trasporto di merci pericolose il cui trasporto è vietato o di merci pericolose senza la segnaletica o la marcatura del veicolo richieste.

5.  Trasporto di passeggeri o di merci senza una patente di guida valida o effettuato da un'impresa sprovvista di una licenza comunitaria valida.

6.  Impiego da parte del conducente di una scheda del conducente falsificata o di cui non è il titolare o che è stata ottenuta sulla base di dichiarazioni false e/o documenti contraffatti.

7.  Trasporto di merci che superano del 20% o più il carico massimo consentito.

(1) GU C ║.
(2) GU C ║.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 21 maggio 2008.
(4) GU L 124 del 23.5.1996, pag. 1.║
(5) GU L
(6) GU L
(7) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(8) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. ║
(9) GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11. ║
(10) Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (GU L 102 del 11.4.2006, pag. 35).
(11)* ...
(12)* ...
(13) GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8. ║
(14) GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1.
(15) GU L 199 del 31.7.1985, pag. 56.
(16) GU L 80 del 23.3.2002, pag. 35.
(17) GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4.
(18) Direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (GU L 319 del 12.12.1994, pag. 7).
(19) Direttiva 96/35/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose (GU L 145 del 19.6.1996, pag. 10).
(20) Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all' interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1). Rettificata dal regolamento (CE) n. 1013/2006 (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).
(21) Sigla identificativa dello Stato: (B) Belgio, (BG) Bulgaria, (CZ) Repubblica ceca, (DK) Danimarca, (D) Germania, (EST) Estonia, (GR) Grecia, (E) Spagna, (F) Francia, (IRL) Irlanda, (I) Italia, (CY) Cipro, (LV) Lettonia, (LT) Lituania, (L) Lussemburgo, (H) Ungheria, (NL) Paesi Bassi, (A) Austria, (PL) Polonia, (P) Portogallo, (RO) Romania, (SLO) Slovenia, (SK) Slovacchia, (FIN) Finlandia, (S) Svezia, (UK) Regno Unito.
(22) Autorità oppure organismo preventivamente designato a tal fine, da ogni Stato membro della Comunità europea, per rilasciare il presente attestato.
(23) Cancellare la voce che non interessa.
(24) Cognome e nome; luogo e data di nascita.
(25) Identificazione dell'esame.
(26) Cancellare la voce che non interessa.
(27) Timbro e firma dell'autorità o dell'organismo riconosciuto che rilascia il certificato.


Accesso al mercato del trasporto di merci su strada nella Comunità (rifusione) ***I
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Risoluzione
Testo consolidato
Allegato
Allegato
Allegato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 maggio 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per l'accesso al mercato del trasporto internazionale di merci su strada (rifusione) (COM(2007)0265 – C6-0146/2007 – 2007/0099(COD))
P6_TA(2008)0218A6-0038/2008

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0265),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 71 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0146/2007),

–   visto l'accordo interistituzionale, del 28 novembre 2001, ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi(1),

–   vista la lettera della commissione giuridica, in data 20 novembre 2007, a norma dell'articolo 80 bis, paragrafo 3, del suo regolamento,

–   visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0038/2008),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata in appresso e adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei Servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 21 maggio 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto merci su strada (rifusione)

P6_TC1-COD(2007)0099


(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71,

vista la proposta della Commissione║,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),

visto il parere del Comitato delle regioni(3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4)

considerando quanto segue:

(1)  Occorre apportare un certo numero di modifiche sostanziali al regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992, relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri(5), al regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993, che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro(6) e alla direttiva 2006/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa all'emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti di merci su strada(7). A fini di chiarezza e semplificazione tali atti legislativi devono essere rifusi in un'unico regolamento.

(2)  L'instaurazione di una politica comune dei trasporti implica, fra l'altro, l'istituzione di norme comuni applicabili all'accesso al mercato dei trasporti internazionali di merci su strada sul territorio della Comunità, nonché la fissazione delle condizioni per l'ammissione di trasportatori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro. Tali norme devono essere fissate in modo da contribuire al buon funzionamento del mercato interno dei trasporti.

(3)  Detto regime uniforme di accesso al mercato comporta altresì la realizzazione della libera prestazione di servizi mediante l'eliminazione di qualsiasi restrizione nei confronti del prestatore di servizi basata sulla nazionalità o sul fatto di essere stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui la prestazione deve essere fornita.

(4)  Per assicurare un quadro normativo coerente al trasporto internazionale di merci su strada nell'intera Comunità, è opportuno che il presente regolamento si applichi a tutti i trasporti internazionali effettuati sul territorio comunitario. Il trasporto con partenza da Stati membri e destinazione in paesi terzi è ancora disciplinato, in larga misura, da accordi bilaterali tra gli Stati membri e i paesi terzi. Pertanto è opportuno che il regolamento non si applichi al tragitto effettuato sul territorio dello Stato membro di carico o di scarico fintanto che non siano stati conclusi i necessari accordi tra la Comunità e i paesi terzi. È opportuno, tuttavia, che esso si applichi al territorio di uno Stato membro attraversato in transito.

(5)  L'inizio o la fine del trasporto su strada di merci nel quadro di un trasporto combinato alle condizioni previste dalla direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri(8), e quindi un trasporto combinato ferrovia/strada e/o via navigabile/strada in entrambe le direzioni, non ricade nella definizione di cabotaggio.

(6)  In base alla direttiva 2006/94/CE, ║ taluni trasporti sono attualmente esentati dall'obbligo dell'autorizzazione comunitaria e di qualsiasi altra autorizzazione di trasporto. Nell'ambito della organizzazione del mercato prevista dal presente regolamento, occorre mantenere un regime di esenzione dalla licenza comunitaria e da qualsiasi altra licenza di trasporto per alcuni di questi trasporti, in ragione del loro carattere particolare.

(7)  In base alla direttiva 2006/94/CE, il trasporto di merci a mezzo di veicoli il cui peso totale a carico è compreso tra 3,5 e 6 tonnellate, era esentato dalla licenza comunitaria. Tuttavia, le norme comunitarie nel settore del trasporto di merci e passeggeri su strada si applicano in genere a veicoli di peso massimo pari o superiore a 3,5 tonnellate. È opportuno pertanto armonizzare le disposizioni del presente regolamento con l'ambito di applicazione generale delle norme comunitarie in materia di trasporti su strada e prevedere un'eccezione esclusivamente per i veicoli di peso massimo inferiore alle 3,5 tonnellate.

(8)  È opportuno che l'effettuazione dei trasporti internazionali di merci su strada sia subordinata al possesso di una licenza comunitaria di trasporto non soggetta a contingentamento. Occorre imporre ai trasportatori l'obbligo di conservare a bordo di ciascuno dei loro veicoli un copia autenticata della licenza comunitaria per agevolare l'effettuazione di verifiche efficaci da parte degli organismi di controllo, in particolare al di fuori dello Stato membro in cui ha sede il trasportatore. A tal fine è necessario dettare specifiche più precise per quanto riguarda l'aspetto fisico e le altre caratteristiche della licenza comunitaria e delle copie autenticate

(9)  Occorre determinare le condizioni di rilascio e ritiro delle licenze comunitarie, i trasporti a cui si applicano, nonché la durata della loro validità e le relative modalità di utilizzo.

(10)  Occorre inoltre stabilire un attestato di conducente che permetta agli Stati membri di verificare efficacemente se i conducenti di paesi terzi sono assunti a termini di legge o sono legittimamente messi a disposizione di un trasportatore responsabile di una data operazione di trasporto. L'attestato di conducente dovrebbe essere comprensibile per chiunque effettui tali verifiche.

(11)  È opportuno che soltanto i trasportatori titolari della licenza comunitaria prevista dal presente regolamento e i trasportatori abilitati ad effettuare determinati tipi di trasporti internazionali, siano ammessi ad effettuare servizi di trasporto nazionali all'interno di uno Stato membro, senza disporvi di una sede o di un altro stabilimento.

(12)  In passato tali servizi di trasporto nazionali erano autorizzati a titolo temporaneo. Nella pratica è difficile determinare quali servizi sono autorizzati. È pertanto necessario fissare norme chiare e di facile applicazione. Tuttavia, a lungo termine, le restrizioni all'esecuzione di trasporti di cabotaggio non sono più giustificabili e vanno completamente soppresse. Tali restrizioni non collimano infatti con i principi di un mercato interno senza frontiere che garantisce la libera circolazione delle merci e dei servizi. È opportuno che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie al fine di assicurare che le norme siano applicate in modo uniforme nell'intera Unione europea.

(13)  Le disposizioni della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito della prestazione di servizi(9), si applicano qualora, per la prestazione di trasporti di cabotaggio, i trasportatori distacchino, dallo Stato membro dove essi abitualmente lavorano, dei lavoratori che hanno con loro un rapporto di lavoro.

(14)  Le restrizioni sul numero e la durata dei trasporti di cabotaggio costituiscono una fase necessaria ma intermedia, intesa a incoraggiare gli Stati membri a massimizzare l'armonizzazione delle condizioni fiscali e di lavoro. Le restrizioni previste dal presente regolamento sono pertanto temporanee e dovrebbero essere abolite a partire dal 1° gennaio 2014.

(15)  Fra alcuni Stati membri limitrofi esistono talvolta legami economici forti e di lunga data. È quindi opportuno che tali Stati membri possano concedere ai trasportatori degli Stati membri limitrofi un accesso più ampio al cabotaggio.

(16)  È opportuno che gli Stati membri si prestino reciproca assistenza ai fini della corretta applicazione del presente regolamento║.

(17)  Occorre poter evitare che il traffico terzi, ovvero le operazioni di trasporto internazionale effettuate da un trasportatore fra due Stati membri nessuno dei quali è lo Stato membro in cui il trasportatore è stabilito, conduca a situazioni in cui la regolarità, la continuità e la sistematicità perturbano il mercato, applicandovi condizioni di occupazione e di lavoro meno favorevoli di quelle applicabili nei due Stati membri tra cui si effettua il traffico terzi.

(18)  È opportuno snellire, per quanto possibile, le formalità amministrative, senza per questo rinunciare ai controlli e alle sanzioni che consentano di garantire la corretta applicazione del presente regolamento. A tal fine, è opportuno precisare e rafforzare le norme in vigore in materia di ritiro della licenza comunitaria. Occorre adattare le norme in vigore in modo da garantire l'applicazione di sanzioni efficaci contro le infrazioni gravi ▐commesse in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di stabilimento. Le sanzioni dovrebbero essere non discriminatorie e proporzionate alla gravità delle infrazioni. Dovrebbe essere ammesso il ricorso giurisdizionale ▐.

(19)  Occorre che gli Stati membri inseriscano nel registro nazionale delle imprese di trasporto su strada tutte le infrazioni gravi ▐commesse dagli autotrasportatori e che hanno dato luogo a una sanzione.

(20)  Per rafforzare e facilitare lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali è opportuno che gli Stati membri si scambino le informazione pertinenti attraverso i punti di contatto nazionali istituiti a norma del regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... [che stabilisce norme comuni sulle condizioni da osservare per esercitare l'attività di trasportatore su strada║](10).

(21)  Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(11).

(22)  In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare gli allegati I e II al progresso tecnico e di definire un modello unico e armonizzato di bolla di consegna. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(23)  Per motivi di efficacia, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo dovrebbero essere abbreviati ai fini dell'adozione di tali misure.

(24)  È opportuno che gli Stati membri adottino le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento, soprattutto per quanto riguarda ║ sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

(25)  Poiché gli obiettivi dell'azione prospettata non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle ║ dimensioni e degli effetti dell'azione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I║

Disposizioni generali 

Articolo 1

Ambito di applicazione 

1.  Il presente regolamento si applica ai trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi per i tragitti effettuati nel territorio della Comunità.

2.  Nel caso di un trasporto da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa, il presente regolamento si applica per il tragitto effettuato sul territorio di qualsiasi Stato membro attraversato in transito. Esso non si applica al tragitto effettuato nel territorio dello Stato membro di carico o di scarico fintanto che non sia stato concluso il necessario accordo tra la Comunità e il paese terzo in questione.

3.  In attesa che vengano conclusi gli accordi di cui al paragrafo 2 tra la Comunità e i paesi terzi interessati, il presente regolamento lascia impregiudicate:

   a) le disposizioni relative ai trasporti da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa che figurano in accordi bilaterali conclusi da Stati membri con i paesi terzi interessati;
   b) le disposizioni relative ai trasporti da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa che figurano in accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e che consentono, per mezzo di autorizzazioni bilaterali, o in regime di libertà, che trasportatori non stabiliti in uno Stato membro vi effettuino operazioni di carico e scarico.

Tuttavia, gli Stati membri si adeguano gli accordi di cui alla lettera a) del primo comma in modo da garantire il rispetto del principio di non discriminazione fra i trasportatori comunitari.

4.  Il presente regolamento si applica ai trasporti di cabotaggio.

5.  Il presente regolamento non si applica, in quanto esentati dal regime della licenza comunitaria, ai seguenti tipi di trasporti e agli spostamenti a vuoto relativi a tali trasporti:

   a) trasporti postali effettuati nell'ambito del servizio universale;
   b) trasporti di veicoli danneggiati o da riparare;
   c) trasporti di merci con autoveicoli il cui peso totale a carico autorizzato, compreso quello dei rimorchi, non superi le 3,5 tonnellate;
  d) trasporti di merci con autoveicoli sempreché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
   i) le merci trasportate devono essere di proprietà dell'impresa o essere state da essa vendute, acquistate, date o prese in affitto, prodotte, estratte, trasformate o riparate;
   ii) il trasporto deve servire a far affluire le merci all'impresa, o a spedirle dall'impresa stessa, oppure a spostarle all'interno dell'impresa o, per esigenze aziendali, all'esterno dell'impresa stessa;
   iii) gli autoveicoli adibiti a tale trasporto devono essere guidati dal personale dell'impresa;
   iv) i veicoli che trasportano le merci debbono essere di proprietà dell'impresa o essere stati da questa acquistati a credito o noleggiati, a condizione che in quest'ultimo caso essi soddisfino le condizioni previste dalla direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada(12);
   v) tale trasporto deve costituire soltanto un'attività accessoria nell'ambito dell'insieme delle attività dell'impresa;
   e) trasporti di medicinali, apparecchi e attrezzature mediche, nonché altri articoli necessari per cure mediche urgenti, in particolare a seguito di calamità naturali.

La lettera d), punto iv), del primo comma non si applica in caso di utilizzazione di un veicolo sostitutivo durante un guasto di breve durata del veicolo usato normalmente.

6.  Le disposizioni di cui al paragrafo 5 non modificano le condizioni alle quali ogni Stato membro subordina l'autorizzazione dei suoi cittadini a svolgere le attività in esso contemplate.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini ║ del presente regolamento s'intende per:

   1) "veicolo": un veicolo a motore immatricolato in uno Stato membro o un complesso di veicoli accoppiati, adibiti esclusivamente al trasporto di merci di cui almeno il veicolo a motore sia immatricolato in uno Stato membro;
  2) "trasporti internazionali":
   a) gli spostamenti dei veicoli a carico i cui punti di partenza e d'arrivo siano situati in due Stati membri diversi, con o senza transito in uno o più Stati membri o paesi terzi;
   b) gli spostamenti dei veicoli a carico da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa, con o senza transito in uno o più Stati membri o paesi terzi;
   c) gli spostamenti dei veicoli a carico tra paesi terzi con transito nel territorio di uno o più Stati membri;
   d) gli spostamenti a vuoto relativi ai trasporti di cui alle lettere a), b) e c);

3)  "Stato membro ospitante": lo Stato membro nel quale un trasportatore svolge la sua attività diverso dallo Stato membro in cui è stabilito;

   4) "trasportatore non residente": un'impresa di trasporto di merci su strada che svolge la sua attività in uno Stato membro ospitante;
   5) "conducente": chiunque sia addetto alla guida del veicolo, anche per un breve periodo, o che si trovi a bordo di un veicolo nell'ambito delle sue mansioni per essere disponibile, all'occorrenza, alla guida;
   6) "trasporti di cabotaggio": trasporti nazionali di merci effettuati a titolo temporaneo, per conto terzi, da un operatore in uno Stato membro ospitante, ossia conformemente alle disposizioni del Capo III;
   7) "infrazioni gravi ▐delle normative comunitarie in materia di trasporti su strada": le infrazioni che portano alla perdita del requisito dell'onorabilità ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. .../2008 [che stabilisce norme comuni sulle condizioni da osservare per esercitare l'attività di trasportatore su strada];
   8) "traffico terzi": operazioni di trasporto internazionale effettuate da un trasportatore fra due Stati membri ospitanti nessuno dei quali è lo Stato membro in cui il trasportatore è stabilito.

Capo II║

Trasporti internazionali

Articolo 3

Principio

Per effettuare i trasporti internazionali è necessaria una licenza comunitaria e, qualora il conducente sia cittadino di un paese terzo, anche un attestato di conducente.

Articolo 4

Licenza comunitaria 

1.  La licenza comunitaria è rilasciata da uno Stato membro, in conformità del presente regolamento, a qualsiasi trasportatore di merci su strada per conto terzi che:

   a) sia stabilito in uno Stato membro in conformità della legislazione comunitaria e della legislazione nazionale di tale Stato membro;
   b) sia abilitato nello Stato membro di stabilimento, in conformità della legislazione comunitaria e della legislazione nazionale dello Stato membro in materia di accesso alla professione di trasportatore, ad effettuare trasporti internazionali di merci su strada.

2.  La licenza comunitaria è rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento per un periodo di cinque anni rinnovabile. Le licenze comunitarie e le copie autenticate rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento rimangono valide fino alla data della loro scadenza. 

3.  Lo Stato membro di stabilimento rilascia al titolare l'originale della licenza comunitaria, che è conservato dall'impresa di trasporti, nonché un numero di copie autenticate corrispondente al numero dei veicoli di cui il titolare della licenza comunitaria dispone a titolo di piena proprietà o ad altro titolo, in particolare in virtù di un contratto di vendita a rate, di un contratto di noleggio o di un contratto di leasing.

4.  La licenza comunitaria e le copie autenticate sono conformi al modello figurante nell'allegato I. Tale allegato ne stabilisce inoltre le condizioni di impiego.

La Commissione adegua l'allegato I al progresso tecnico. Poiché sono dirette a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, tali misure sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 16, paragrafo 2. 

5.  La licenza comunitaria e le copie autenticate recano il timbro a secco o il sigillo dell'autorità di rilascio nonché una firma e un numero di serie. Il numero di serie della licenza comunitaria e delle copie autenticate è inserito nel registro nazionale elettronico delle imprese di trasporto su strada previsto all'articolo 15 del regolamento (CE) n. .../2008 [ che stabilisce norme comuni sulle condizioni da osservare per esercitare l'attività di trasportatore su strada] nella sezione riservata ai dati del trasportatore.

6.  La licenza comunitaria è rilasciata a nome del trasportatore. Il trasportatore non può cederla a terzi. Una copia autenticata della licenza comunitaria deve trovarsi a bordo di ciascun veicolo del trasportatore ed essere esibita ogniqualvolta gli agenti preposti al controllo lo richiedano.

Nel caso di un complesso di veicoli accoppiati, la copia autenticata deve accompagnare il veicolo a motore e si riferisce al complesso di veicoli accoppiati anche nel caso in cui il rimorchio o il semirimorchio non siano immatricolati o ammessi alla circolazione a nome del titolare della licenza stessa o siano immatricolati ovvero ammessi alla circolazione in un altro Stato membro.

Articolo 5

Attestato di conducente 

1.  L'attestato di conducente è rilasciato da uno Stato membro a norma del presente articolo a tutti i trasportatori i quali:

   a) sono titolari di una licenza comunitaria;
  b) assumono in detto Stato membro a termini di legge conducenti cittadini di un paese terzo o fanno ricorso a conducenti cittadini di un paese terzo legittimamente messi a disposizione nel rispetto delle condizioni di lavoro e di formazione professionale dei conducenti stabilite nello stesso Stato membro:
   i) da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se del caso;
   ii) da contratti collettivi, secondo le norme applicabili in detto Stato membro.

2.  L'attestato di conducente è rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del trasportatore su richiesta del titolare della licenza comunitaria per ciascun conducente cittadino di un paese terzo assunto a termini di legge o messo legittimamente a disposizione del titolare. Ciascun attestato di conducente ║ certifica che il conducente è assunto alle condizioni di cui al paragrafo 1.

3.  L'attestato di conducente deve corrispondere al modello di cui all'allegato II.

4.  La Commissione adegua l'allegato II al progresso tecnico. Poiché sono intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, tali misure sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

5.  L'attestato di conducente reca il timbro a secco o il sigillo dell'autorità di rilascio nonché una firma originale e un numero di serie. Il numero di serie dell'attestato di conducente è inserito nel registro nazionale elettronico delle imprese di trasporto su strada previsto all'articolo 15 del regolamento (CE) n. .../2008 [che stabilisce norme comuni sulle condizioni da osservare per esercitare l'attività di trasportatore su strada] nella sezione riservata ai dati del trasportatore che, a sua volta, li mette a disposizione del conducente nominativamente identificato nell'attestato. 

6.  L'attestato di conducente è di proprietà del trasportatore, che lo mette a disposizione del conducente nominativamente identificato nell'attestato quando questi guida un veicolo che effettua trasporti in virtù di una licenza comunitaria rilasciata al trasportatore stesso. Una copia autenticata dell'attestato di conducente rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del trasportatore è conservata nella sede del trasportatore. L'attestato di conducente deve essere esibito a richiesta degli agenti preposti al controllo.

7.  L'attestato di conducente è rilasciato per un periodo stabilito dallo Stato membro che lo rilascia e per un massimo di cinque anni. Gli attestati di conducente rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento rimangono validi fino alla data della loro scadenza. 

L'attestato di conducente resta valido solo fintantoché sussistono le condizioni alle quali è stato rilasciato. Gli Stati membri provvedono affinché esso sia immediatamente restituito dal trasportatore alle autorità di rilascio se tali condizioni vengono meno.

Articolo 6

Verifica delle condizioni 

1.  Al momento della presentazione di una richiesta di licenza comunitaria e comunque entro cinque anni dal rilascio nonché, in seguito, almeno ogni cinque anni, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento verificano se il trasportatore soddisfi o continui a soddisfare le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

2.  Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento verificano regolarmente, effettuando ogni anno controlli riguardanti almeno il 20% degli attestati validi da esso rilasciati, se continuano a sussistere le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, in base alle quali è stato rilasciato l'attestato di conducente.

Articolo 7

Rifiuto del rilascio e ritiro della licenza comunitaria e ║ dell'attestato conducente 

1.  Qualora le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1 o all'articolo 5, paragrafo 1, non siano soddisfatte, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento rifiutano, con decisione motivata, il rilascio o il rinnovo della licenza comunitaria o dell'attestato di conducente.

2.  Le autorità competenti ritirano la licenza comunitaria o l'attestato di conducente, qualora il titolare:

   a) non soddisfi più le condizioni fissate dall'articolo 4, paragrafo 1 o dall'articolo 5, paragrafo 1,
   b) abbia fornito informazioni inesatte in relazione a una richiesta di rilascio della licenza comunitaria o dell'attestato di conducente.

Articolo 8

Traffico terzi e distacco di lavoratori

Quando il traffico terzi fra due Stati membri è effettuato su base regolare, continua e/o sistematica da parte di un trasportatore, uno degli Stati membri ospitanti può chiedere l'applicazione delle condizioni di lavoro e di occupazione di cui all'articolo 10.

Capo III║

Cabotaggio 

Articolo 9

Principio 

1.  Qualsiasi trasportatore di merci su strada per conto terzi che sia titolare di una licenza comunitaria e il cui conducente, se cittadino di un paese terzo, è munito di un attestato di conducente è ammesso, alle condizioni fissate dal presente capo, ad effettuare trasporti di cabotaggio.

2.  I trasportatori di merci su strada di cui al paragrafo 1 sono autorizzati ad effettuare, con lo stesso veicolo, fino a tre trasporti di cabotaggio successivi a un trasporto internazionale da un altro Stato membro o da un paese terzo allo Stato membro ospitante una volta consegnate le merci trasportate nel corso del trasporto internazionale ricevuto. L'autorizzazione a effettuare tali trasporti di cabotaggio non presuppone che il veicolo sia completamente scarico. L'ultimo scarico nel corso dei trasporti di cabotaggio prima di lasciare lo Stato membro ospitante deve avere luogo entro un termine di sette giorni dall'ultimo scarico nello Stato membro ospitante nel corso del trasporto internazionale verso l'interno.

3.  I trasporti di cabotaggio possono essere altresì effettuati in uno Stato membro in cui il veicolo deve transitare dopo lo scarico nello Stato membro di consegna nel corso di un'operazione di trasporto internazionale, purché la via di ritorno più breve passi attraverso tale Stato membro e sia percorsa entro sette giorni dopo lo scarico effettuato nel paese di consegna.

4.  Le restrizioni sul numero e la durata dei trasporti di cabotaggio sono gradualmente soppresse. Due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, il numero dei trasporti di cabotaggio di cui al paragrafo 2 è aumentato a sette. Il 1° gennaio 2014 sono abolite tutte le restrizioni sul numero e la durata dei trasporti di cabotaggio.

5.  I trasporti nazionali di merci su strada effettuati nello Stato membro ospitante da un trasportatore non residente sono reputati conformi al presente regolamento solo se il trasportatore può produrre prove che attestino chiaramente il trasporto internazionale nel corso del quale è arrivato nello Stato membro ospitante, nonché ogni trasporto di cabotaggio che vi abbia effettuato in seguito.

Per ogni operazione effettuata sono riportati i dati seguenti:

   a) il nome, l'indirizzo e la firma del mittente;
   b) il nome, l'indirizzo e la firma del trasportatore;
   c) il nome e l'indirizzo del destinatario, nonché la sua firma e la data di consegna una volta che le merci sono state consegnate;
   d) il luogo e la data del passaggio di consegna delle merci e il luogo di consegna previsto;
   e) la denominazione corrente della natura delle merci e la modalità d'imballaggio e, per le merci pericolose, la denominazione generalmente riconosciuta nonché il numero di colli, i contrassegni speciali e i numeri riportati su di essi;
   f) il peso lordo o la quantità altrimenti espressa delle merci;
   g) il numero di targa del veicolo a motore e del rimorchio.

A tal fine possono essere utilizzati la bolla di consegna o qualsiasi altro documento di trasporto.

6.  Gli Stati membri non richiedono documentazione specifica supplementare o duplicata per comprovare l'adempimento dei requisiti di cui al paragrafo 5. Entro il 1° gennaio 2010, in conformità della procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 16, paragrafo 2, la Commissione definisce un modello unico e armonizzato di bolla di consegna in vigore nell'intera Unione europea per il trasporto internazionale, per il trasporto nazionale e per il trasporto di cabotaggio. Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché le disposizioni di altre convenzioni concluse con paesi terzi siano rese conformi a quelle del presente regolamento.

7.  Qualsiasi trasportatore abilitato nello Stato membro di stabilimento, conformemente alla legislazione di quest'ultimo, ad effettuare i trasporti di merci su strada per conto terzi di cui all'articolo 1, paragrafo 5, lettere a), b) e c) è autorizzato, alle condizioni stabilite dal presente capo, ad effettuare, a seconda dei casi, trasporti di cabotaggio dello stesso tipo o con veicoli della stessa categoria.

8.  L'ammissione ai trasporti di cabotaggio, nel quadro di trasporti di cui all'articolo 1, paragrafo 5, lettera e), non è soggetta ad alcuna restrizione.

9.  Qualsiasi impresa abilitata ad effettuare, nello Stato membro di stabilimento, conformemente alla legislazione di quest'ultimo, trasporti di merci su strada per conto proprio è autorizzata ad effettuare trasporti di cabotaggio per conto proprio del tipo definito all'articolo 1, paragrafo 5, lettera d).

10.  Le disposizioni del presente regolamento non ostano a che uno Stato membro autorizzi i trasportatori di uno o più altri Stati membri ad effettuare sul proprio territorio un numero di viaggi di cabotaggio illimitato o superiore rispetto a quello previsto al paragrafo 2 entro un termine per l'ultima consegna illimitato o di più lunga durata rispetto a quello previsto dal paragrafo 2 per l'ultimo scarico. Le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento restano valide. Gli Stati membri informano la Commissione delle autorizzazioni correnti e delle autorizzazioni da essi rilasciate successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.

11.  L'inizio o la fine del trasporto su strada di merci nel quadro di un trasporto combinato alle condizioni previste dalla direttiva 92/106/CEE non rientra nella definizione di cabotaggio.

Articolo 10

Norme applicabili ai trasporti di cabotaggio

1.  L'esecuzione dei trasporti di cabotaggio è soggetta, fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria, alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore nello Stato membro ospitante, nei seguenti settori:

   a) condizioni che disciplinano il contratto di trasporto;
   b) pesi e dimensioni dei veicoli stradali;
   c) disposizioni relative al trasporto di talune categorie di merci, in particolare merci pericolose, derrate deperibili, animali vivi;

d)  ▐tempo di guida e periodi di riposo;

   e) IVA (imposta sul valore aggiunto) sui servizi di trasporto;
   f) distacco dei lavoratori di cui alla direttiva 96/71/CE.

I pesi e le dimensioni di cui alla lettera b) del primo comma possono eccedere quelli vigenti nello Stato membro di stabilimento del trasportatore, ma non possono in nessun caso violare i limiti fissati dallo Stato membro ospitante per il traffico nazionale oppure i valori tecnici certificati della prova della conformità di cui all'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale(13).

2.  Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui al paragrafo 1 devono essere applicate ai trasportatori non residenti alle medesime condizioni che detto Stato membro impone ai propri cittadini, al fine di evitare qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento.

Capo IV║

Mutua assistenza, misure di salvaguardia e sanzioni 

Articolo 11

Mutua assistenza 

Gli Stati membri si prestano reciproca assistenza ai fini dell'applicazione del presente regolamento e del controllo sull'applicazione stessa. Essi si scambiano le informazioni attraverso i punti di contatto nazionali istituiti a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. .../2008 [che stabilisce norme comuni sulle condizioni da osservare per esercitare l'attività di trasportatore su strada] 

Articolo 12

Misure di salvaguardia

1.  Dopo la revoca delle restrizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, in caso di grave perturbazione del mercato dei trasporti nazionali all'interno di una determinata zona geografica, dovuta all'attività di cabotaggio o aggravata da tale attività, qualsiasi Stato membro può ricorrere alla Commissione ai fini dell'adozione di misure di salvaguardia comunicandole le informazioni necessarie e le misure che intende adottare nei confronti dei trasportatori residenti.

2.  Ai fini del paragrafo 1 per:

   - "grave perturbazione del mercato dei trasporti nazionali all'interno di una determinata zona geografica" si intende il manifestarsi, su tale mercato, di problemi ad esso specifici, tale da provocare un'eccedenza grave, e suscettibile di protrarsi nel tempo, dell'offerta rispetto alla domanda, eccedenza che implica una minaccia per l'equilibrio finanziario e la sopravvivenza di un gran numero di trasportatori;
   - "zona geografica" si intende una zona comprendente tutto il territorio di uno Stato membro o parte di esso, o estesa a parte o all'insieme dei territori di altri Stati membri.

3.  Sulla base, in particolare, degli ultimi dati trimestrali di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3916/90 del Consiglio, del 21 dicembre 1990, concernente le misure da prendere in caso di crisi nel mercato dei trasporti di merci su strada(14), la Commissione esamina la situazione e, previa consultazione del comitato consultivo istituito dall'articolo 5 di detto regolamento, decide, entro il termine di un mese a decorrere dal ricevimento della richiesta dello Stato membro, se occorra o meno prendere misure di salvaguardia e, in caso affermativo, le adotta. Queste misure possono giungere fino ad escludere temporaneamente la zona in questione dal campo di applicazione del presente regolamento. Le misure prese a norma del presente articolo rimangono in vigore per un massimo di sei mesi, rinnovabili una sola volta entro lo stesso limite temporale. La Commissione notifica immediatamente agli Stati membri e al Consiglio le decisioni adottate in applicazione del presente paragrafo.

4.  Qualora la Commissione decida di adottare misure di salvaguardia concernenti uno o più Stati membri, le autorità competenti degli Stati membri interessati sono tenute a prendere provvedimenti di portata equivalente nei confronti dei trasportatori residenti e ne informano la Commissione. Tali provvedimenti sono applicati al più tardi a decorrere dalla stessa data prevista per le misure di salvaguardia decise dalla Commissione.

5.  Ciascuno Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione di cui al paragrafo 3, entro un termine di trenta giorni dalla notifica. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, nei trenta giorni successivi alla richiesta dello Stato membro o, qualora si tratti di più Stati membri, entro trenta giorni a decorrere dalla data in cui è stata presentata la prima richiesta, può prendere una decisione diversa.

Alla decisione del Consiglio sono applicabili i limiti temporali previsti al paragrafo 3. Le autorità competenti degli Stati membri interessati sono tenute ad adottare misure di portata equivalente nei confronti dei vettori residenti e ne informano la Commissione. Se entro il termine di cui al primo comma il Consiglio non adotta alcuna decisione, la decisione della Commissione diviene definitiva.

6.  Se la Commissione ritiene che le misure di cui al paragrafo 3 debbano essere prorogate, essa presenta una proposta al Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

Articolo 13

Applicazione di sanzioni contro le infrazioni da parte dello Stato membro di stabilimento 

1.  In caso di un'infrazione grave ▐delle normative comunitarie in materia di trasporti su strada commessa o accertata in qualsiasi Stato membro, le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito il trasportatore che ha commesso l'infrazione emettono una diffida e possono, in particolare, imporre le seguenti sanzioni amministrative: 

   a) ritiro temporaneo o permanente di alcune o di tutte le copie autenticate della licenza comunitaria; 
   b) ritiro temporaneo o permanente della licenza comunitaria. 
   c) sanzioni pecuniarie.

Queste sanzioni sono stabilite, una volta adottata la decisione definitiva ed esperite tutte le possibilità di ricorso di cui dispone il trasportatore, in funzione della gravità dell'infrazione commessa dal titolare della licenza comunitaria, nonché del numero complessivo di copie autenticate della licenza di cui dispone in relazione al traffico internazionale.

2.  In caso di un'infrazione grave consistente in uso illecito, di qualunque natura, degli attestati di conducente, le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito il trasportatore che ha commesso l'infrazione applicano le opportune sanzioni, come ad esempio:

   a) la sospensione del rilascio degli attestati di conducente,
   b) il ritiro degli attestati di conducente,
   c) la subordinazione del rilascio degli attestati di conducente a condizioni supplementari miranti a prevenire gli eventuali usi illeciti,
   d) il ritiro temporaneo o permanente di alcune o di tutte le copie autenticate della licenza comunitaria,
   e) ritiro temporaneo o permanente della licenza comunitaria; 
   f) sanzioni pecuniarie.

Queste sanzioni sono stabilite in funzione della gravità dell'infrazione commessa dal titolare della licenza comunitaria.

3.  Quando viene constatata un'infrazione grave nel caso di cui all'articolo 14, paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del trasportatore decidono quale sanzione irrogare al trasportatore interessato, a partire da un'ammonizione fino al ritiro temporaneo o definitivo della licenza comunitaria. Essi comunicano alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio sono state accertate le infrazioni quanto prima possibile e comunque entro tre mesi dalla notizia delle infrazioni, quale delle sanzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sia stata applicata.

I casi in cui non sia stato possibile imporre tali sanzioni sono motivati. 

4.  La decisione sul ritiro temporaneo di un documento (licenza comunitaria, attestato di conducente, copia autenticata) deve precisare:

   a) la durata del ritiro temporaneo;
   b) le condizioni di cessazione del ritiro temporaneo;
   c) i casi in cui la licenza comunitaria è ritirata definitivamente per inosservanza delle condizioni di cui alla lettera b) nel corso del periodo di cui alla lettera a).

5.  Le autorità competenti tengono conto della sanzione eventualmente applicata nello Stato membro in cui sono state accertate le infrazioni e si assicurano che le sanzioni adottate nei confronti del trasportatore siano complessivamente proporzionate all'infrazione o alle infrazioni che hanno dato luogo alle sanzioni.

6.  Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del trasportatore possono inoltre, in applicazione del diritto interno, promuovere un'azione legale nei confronti del trasportatore in questione dinanzi ad un organo nazionale competente. Esse informano le autorità competenti dello Stato membro ospitante delle decisioni adottate a tal fine.

7.  Gli Stati membri provvedono affinché i trasportatori abbiano diritto di ricorrere contro qualsiasi sanzione amministrativa ad essi inflitta a norma del presente articolo.

Articolo 14

Applicazione di sanzioni contro le infrazioni da parte dello Stato membro ospitante 

1.  Allorché le autorità competenti di uno Stato membro vengono a conoscenza di un'infrazione grave ▐del presente regolamento o delle normative comunitarie in materia di trasporti su strada imputabili ad un trasportatore non residente, lo Stato membro nel cui territorio è stata accertata l'infrazione comunica alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento quanto prima, e comunque entro un mese dalla data della decisione definitiva ed esperite tutte le possibilità di ricorso di cui dispone il trasportare oggetto di sanzioni, le seguenti informazioni: 

   a) una descrizione dell'infrazione e la data e l'ora in cui è stata commessa; 
   b) la categoria, il tipo e la gravità dell'infrazione; 
   c) le sanzioni imposte e le sanzioni eseguite. 

Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono esigere che le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento adottino sanzioni amministrative, in conformità dell'articolo 13.

2.  Fatte salve le azioni penali, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può applicare sanzioni nei confronti del trasportatore non residente che nel corso di un trasporto di cabotaggio abbia commesso, sul suo territorio, infrazioni al presente regolamento o alle normative nazionali o comunitarie in materia di trasporti su strada. Essa applica dette sanzioni senza discriminazioni. Tali sanzioni possono consistere, segnatamente, in una diffida o, in caso di un'infrazione grave ▐, in un divieto temporaneo di effettuare trasporti di cabotaggio sul territorio dello Stato membro ospitante in cui è stata commessa l'infrazione.

3.  Gli Stati membri provvedono affinché i trasportatori abbiano il diritto di ricorrere contro qualsiasi sanzione amministrativa ad essi inflitta a norma del presente articolo.

Articolo 15

Iscrizione al registro nazionale

Gli Stati membri provvedono affinché le infrazioni gravi ▐delle normative comunitarie in materia di trasporti su strada commesse da trasportatori stabiliti nel loro territorio che hanno dato luogo a una sanzione da parte di un qualsiasi Stato membro, così come le sanzioni adottate, siano registrate, una volta adottata la decisione definitiva ed esperite tutte le possibilità di ricorso di cui dispone il trasportatore, nel registro nazionale delle imprese di trasporto stradale istituito in applicazione dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. .../2008 [che stabilisce norme comuni sulle condizioni da osservare per esercitare l'attività di trasportatore su strada]. Le annotazioni del registro che riguardano il ritiro temporaneo o permanente di una licenza comunitaria sono conservate nella base dati per almeno due anni.

Capo V:

Applicazione 

Articolo 16

Comitato

1.  La Commissione è assistita dal Comitato istituito dall'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada(15).

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera b), e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

I termini di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), paragrafo 4, lettera b) e ║lettera e) della decisione 1999/468/CE sono fissati a un mese.

Articolo 17

Sanzioni

Gli Stati membri determinano la sanzioni da irrogare in caso in violazione delle norme del presente regolamento e adottano ogni provvedimento necessario 48per assicurare l'applicazione delle sanzioni stesse. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il …(16) e provvedono a dare immediata notificazione delle eventuali modificazioni successive.

Gli Stati membri provvedono affinché tali provvedimenti siano applicati senza discriminazioni fondate sulla nazionalità del trasportatore o sul luogo in cui questi è stabilito.

Articolo 18

Relazioni 

1.  Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri notificano alla Commissione il numero di trasportatori titolari di una licenza comunitaria al 31 dicembre dell'anno precedente e il numero delle copie autenticate corrispondenti ai veicoli in circolazione a tale data.

2.  Gli Stati membri notificano inoltre alla Commissione il numero di attestati di conducente rilasciati nel corso dell'anno solare precedente, nonché il numero di attestati di conducente in circolazione al 31 dicembre di quell'anno. 

Capo VI

Disposizioni finali

Articolo 19

Abrogazioni

I regolamenti (CEE) n. 881/92 e (CEE) n. 3118/93 e la direttiva 2006/94/CE sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti e alla direttiva abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato III.

Articolo 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a║

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente ║ ║

ALLEGATO I

COMUNITÀ EUROPEA

(a)

(Carta sintetica di colore blu chiaro, formato DIN A4, 150g/m2 o più)

(Prima pagina della licenza)

(Testo redatto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia la licenza)

Stato che rilascia la licenza 

Sigla distintiva dello Stato (1) Denominazione dell'autorità o dell" organismo competente

LICENZA N. … 

COPIA AUTENTICATA N. 

per il trasporto internazionale di merci su strada per conto terzi

La presente licenza autorizza (2) .........................................................................

.........................................................................................................................

a effettuare, su tutte le relazioni di traffico, per i percorsi entro il territorio della Comunità, trasporti internazionale di merci su strada per conto terzi secondo la definizione del regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... [che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto merci su strada](3) e nelle condizioni generali della presente licenza.

Osservazioni particolari: ................................................................................................

La presente licenza è valida dal ............................al .....................................

Rilasciata a .........................................., addì .................................................

   4) .................................................................
  

_______________________________

  

(1) Sigla distintiva dello Stato: (B) Belgio, ║ (BG) Bulgaria, ║ (CZ) Repubblica ceca, (DK) Danimarca, (D) Germania, ║ (EST) Estonia, (IRL) Irlanda, (GR) Grecia, (E) Spagna, (F) Francia, (I) Italia, ║ (CY) Cipro, (LV) Lettonia, (LT) Lituania, (L) Lussemburgo, ║ (H) Ungheria, (MT) Malta, (NL) Paesi Bassi, ║ (A) Austria, ║ (PL) Polonia, (P) Portogallo, ║ (RO) Romania, ║ (SLO) Slovenia, (SK) Slovacchia, ║ (FIN) Finlandia, (S) Svezia, (UK) Regno Unito.

  

(2) Nome e ragione sociale e indirizzo completo del trasportatore.

   3) GU L ...
   4) Firma e timbro dell'autorità o dell'organismo competente che rilascia la licenza

(b)

(SECONDA PAGINA DELLA LICENZA)

(Testo redatto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia la licenza)

DISPOSIZIONI GENERALI

La presente licenza è rilasciata a norma del regolamento (CE) n. .../2008 [che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto merci su strada].

Essa permette di effettuare, su tutte le relazioni di traffico, trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi per i tragitti effettuati nel territorio della Comunità e, se del caso, alle condizioni che essa stabilisce:

   il cui punto di partenza e il cui punto di arrivo si trovano in due Stati membri diversi, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri o paesi terzi,
   in partenza da uno Stato membro e a destinazione di un paese terzo o viceversa, con o senza transito in uno o più Stati membri o paesi terzi,
   tra paesi terzi con transito nel territorio di uno o più Stati membri,
  

nonché gli spostamenti a vuoto in relazione a tali trasporti.

Nel caso di un trasporto in partenza da uno Stato membro e a destinazione da un paese terzo e viceversa, la presente licenza è valida, per il tragitto effettuato nel territorio della Comunità. Essa è valida nello Stato membro di carico o di scarico, soltanto dopo la conclusione tra la Comunità e il paese terzo in questione dell' accordo necessario ai sensi del regolamento (CE) n. .../2008 [che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto merci su strada].

La presente licenza è personale e non è cedibile a terzi.

Le autorità competenti dello Stato membro che l'hanno rilasciata possono ritirarla qualora il titolare:

   abbia omesso di osservare tutte le condizioni cui è soggetto il suo impiego,
   abbia fornito informazioni inesatte circa i dati richiesti per il rilascio o il rinnovo della licenza.

L'originale della licenza deve essere conservato dall'impresa di trasporto.

Una copia autenticata della licenza deve trovarsi a bordo del veicolo (1). Nel caso di un complesso di veicoli accoppiati, deve accompagnare il veicolo a motore e si riferisce al complesso di veicoli accoppiati anche nel caso in cui il rimorchio o il semirimorchio non siano immatricolati o ammessi alla circolazione a nome del titolare della licenza stessa o siano immatricolati o ammessi alla circolazione in un altro Stato.

La licenza deve essere esibita ogniqualvolta gli agenti preposti al controllo ne facciano richiesta.

Il titolare è tenuto a rispettare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore nello Stato membro sul cui territorio il veicolo circola, in particolare le norme in materia di trasporto e di circolazione.

__________________________

(1) Per "veicolo" s'intende un veicolo a motore immatricolato in uno Stato membro o un insieme di veicoli accoppiati di cui almeno il veicolo a motore sia immatricolato in uno Stato membro, adibiti esclusivamente al trasporto di merci.

ALLEGATO II

COMUNITÀ EUROPEA

(a)

(Colore rosa – formato DIN A4; carta sintetica, 150g/m2 o più)

(Prima pagina dell'attestato)

Testo redatto nella lingua, nelle lingue o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia l'attestato)

Sigla distintiva dello Stato membro (1) che rilascia l'attestato

Denominazione dell'autorità o dell'ente competente

ATTESTATO DI CONDUCENTE N. …

per il trasporto di merci su strada per conto di terzi effettuato in virtù della licenza comunitaria

(Regolamento (CE) n. .../2008 [che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto merci su strada](2))

Con il presente documento si attesta, sulla base della documentazione presentata da:

(3)……………………………………………………………………………………….............................................................

………..………………………………………………………….……………………………………………………………….

che il conducente:

Cognome e nome……………………………………………………………………………………………………………

Data e luogo di nascita……………………………………………….Nazionalità…………………………………………….

Tipo e numero del documento di identità ………………………………………………………………………………..

rilasciato il ………………………………………………. a …………………………………………….

Numero di patente di guida ………………………………………………………………………………………………………

rilasciata il ………………………………………………. a …………………………………………….

Numero di sicurezza sociale ……………………………………………………………………………………………………

è impiegato, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se del caso, ai contratti collettivi secondo le norme applicabili nello Stato membro seguente, in materia di condizioni di lavoro e di formazione professionale dei conducenti applicabili in detto Stato membro per effettuarvi trasporti su strada:

…………………………………………………………………………………………………………………………………(4)

Osservazioni particolari ………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Il presente attestato è valido dal …………………………..……..al ………………………………………………………...

Rilasciato a ………………………………………………, addì ……………………………………………….

………………..………………………………(5)

_______________

(1) La sigla distintiva dello Stato membro: (B) Belgio, ║ (BG) Bulgaria, ║ (CZ) Repubblica ceca, (DK) Danimarca, (D) Germania, ║ (EST) Estonia, (IRL) Irlanda, (GR) Grecia, (E) Spagna, (F) Francia, (I) Italia, ║ (CY) Cipro, (LV) Lettonia, (LT) Lituania, (L) Lussemburgo, ║ (H) Ungheria, (MT) Malta, (NL) Paesi Bassi, ║ (A) Austria, ║ (PL) Polonia, (P) Portogallo, ║ (RO) Romania, ║ (SLO) Slovenia, (SK) Slovacchia, ║ (FIN) Finlandia, (S) Svezia, (UK) Regno Unito.

(2) GU L .....

(3) Nome o ditta e indirizzo completo del trasportatore.

(4) Nome dello Stato membro di stabilimento del trasportatore.

(5) Firma e timbro dell'autorità o ente competente che rilascia l'attestato.

(Seconda pagina dell'attestato)

Testo redatto nella lingua, nelle lingue o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia l'attestato)

DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente attestato è rilasciato a norma del regolamento (CE) n. .../2008 [che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto merci su strada].

Esso certifica che il conducente il cui nome figura nell'attestato è impiegato conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se del caso, ai contratti collettivi secondo le norme applicabili nello Stato membro che figura nell'attestato, in materia di condizioni di lavoro e di formazione professionale applicabili in detto Stato membro per effettuarvi trasporti su strada.

L'attestato di conducente è di proprietà del trasportatore, che lo mette a disposizione del conducente nominativamente identificato nello stesso quando questi guida un veicolo (1) che effettua trasporti in virtù di una licenza comunitaria rilasciata al trasportatore stesso. L'attestato di conducente è personale e non è cedibile a terzi. Esso resta valido solo fintantoché sussistono le condizioni alle quali è stato rilasciato e deve essere immediatamente restituito dal trasportatore alle autorità di rilascio se tali condizioni vengono meno.

Le autorità competenti dello Stato membro che l'hanno rilasciato possono ritirarlo, in particolare, qualora il trasportatore:

   abbia omesso di osservare tutte le condizioni cui è soggetto l'uso dell'attestato stesso;
   abbia fornito informazioni inesatte circa i dati richiesti per il rilascio o il rinnovo dell'attestato;

Una copia autenticata dell'attestato deve essere conservata dall'impresa di trasporto.

L'originale dell'attestato deve trovarsi a bordo del veicolo e deve essere esibito dal conducente a richiesta degli agenti preposti al controllo.

_____________________

(1) Per "veicolo" s'intende un veicolo a motore immatricolato in uno Stato membro o un insieme di veicoli accoppiati di cui almeno il veicolo a motore sia immatricolato in uno Stato membro, adibiti esclusivamente al trasporto di merci.

ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CEE) n. 881/92

Regolamento (CEE) n. 3118/93

Direttiva 2006/94/CE

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 4 nuovo

Articolo 1, paragrafi 1 e 2, allegato I; Articolo 2

Articolo 1, paragrafo 5

Articolo 2

Articolo 1(6)

Articolo 2

Articolo 2 modificato

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 1 modificato

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 1 modificato

Articolo 4

-

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2 modificato

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 3 modificato

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 4 modificato

Articolo 4, paragrafo 5, nuovo

Articolo 5, paragrafo 4, Allegato I seconda pagina, paragrafo 7, seconda e terza frase

Articolo 4, paragrafo 6 modificato

Articolo 5, paragrafo 5

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2 modificato

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 2 modificato

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 3 modificato

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 5

Articolo 5, paragrafo 5

Articolo 7

Articolo 6

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 8 nuovo

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 13, paragrafo 1 modificato

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 7 modificato

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 7 modificato

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 3 nuovo

Articolo 9, paragrafo 4 nuovo

Articolo 9, paragrafo 5

Articolo 9, paragrafo 6 nuovo

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 7

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 8

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 9, paragrafo 9

Articolo 9, paragrafo 10 nuovo

Articolo 2

-

Articolo 3

-

Articolo 4

-

Articolo 5

-

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 1 modificato

Articolo 6, paragrafo 2

-

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 4

-

Articolo 7

-

Articolo 10

Articolo 18, paragrafo 1 modificato

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 11 modificato

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 14, paragrafo 1 modificato

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 13, paragrafo 3 modificato

Articolo 11 bis

-

Articolo 12 nuovo

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 11 modificato

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 14, paragrafo 2 modificato

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 14, paragrafo 2 modificato

Articolo 8, paragrafo 4, commi 1 e 3

-

Articolo 13, paragrafo 4 nuovo

Articolo 8, paragrafo 4, comma 2

Articolo 13, paragrafo 5 modificato

Articolo 8, paragrafo 4, commi 4 e 5

Articolo 13, paragrafo 6 modificato

Articolo 9

Articolo 14, paragrafo 3 modificato

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 12

Articolo 19

Articolo 13

-

Articolo 14

Articolo 10

-

Articolo 11

-

Articolo 15

Articolo 12

Articolo 20

Articolo 3

-

Articolo 4

-

Articolo 5

-

Allegati II, III

-

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Articolo 1, paragrafo 5

Allegato III

Allegato II

Allegato I

-

Allegato II

-

Allegato III

-

Allegato IV

-

(1) GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.
(2) Parere del 12 marzo 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU C ║...
(4) Posizione del Parlamento europeo del 21 maggio 2008.
(5) GU L 95 del 9.4.1992, pag. 1.
(6) GU L 279 del 12.11.1993, pag. 1.
(7) ║GU L 374 del 27.12.2006, pag. 5.
(8) GU L 368 del 17.12.1992, pag. 38.
(9) GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1
(10) GU L ║.
(11) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(12) GU L 33 del 4.2.2006, pag. 82.
(13) GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59.
(14) GU L 375 del 31.12.1990, pag. 10.
(15) GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.
(16)* Dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.


Selezione e autorizzazione dei sistemi che forniscono servizi mobili via satellite ***I
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Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 maggio 2008 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla selezione e l'autorizzazione dei sistemi che forniscono servizi mobili via satellite (MSS) (COM(2007)0480 – C6-0257/2007 – 2007/0174(COD))
P6_TA(2008)0219A6-0077/2008

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0480),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0257/2007),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0077/2008),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 21 maggio 2008 in vista dell'adozione della decisione n. .../2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla selezione e l'autorizzazione dei sistemi che forniscono servizi mobili via satellite (MSS)

P6_TC1-COD(2007)0174


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione n. 626/2008/CE)


Semplificazione del contesto in cui operano le imprese in materia di diritto societario, contabilità e revisione contabile
PDF 133kWORD 54k
Risoluzione del Parlamento europeo del 21 maggio 2008 su una semplificazione del contesto in cui operano le imprese in materia di diritto societario, contabilità e revisione contabile (2007/2254(INI))
P6_TA(2008)0220A6-0101/2008

Il Parlamento europeo,

–   vista la comunicazione della Commissione "Una semplificazione del contesto in cui operano le imprese in materia di diritto societario, contabilità e revisione contabile" (COM(2007)0394),

–   vista la comunicazione della Commissione "Un'Europa dei risultati – applicazione del diritto comunitario" (COM(2007)0502),

–   vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni "Piccole e medie imprese, essenziali per conseguire una maggiore crescita e rafforzare l'occupazione − Valutazione intermedia della politica moderna a favore delle PMI" (COM(2007)0592),

–   viste le conclusioni del 2832mo Consiglio "Concorrenza" del 22 e 23 novembre 2007 su una semplificazione del contesto in cui operano le imprese in materia di diritto societario, contabilità e revisione contabile,

–   vista la sua risoluzione del 24 aprile 2008 sui principi internazionali di informativa finanziaria (IAS/IFRS) e la governance dell'Organismo internazionale di normalizzazione contabile (IASB)(1), in cui il Parlamento critica la proposta di tale organismo relativa ai principi IAS/IFRS per le piccole e medie imprese (PMI) e invita la Commissione a sviluppare un quadro contabile per le PMI moderno e specifico per l'Unione europea, possibilmente attraverso una revisione dell'attuale legislazione contabile,

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0101/2008),

In generale

1.   si compiace dell'obiettivo comune della citata comunicazione della Commissione su una semplificazione del contesto in cui operano le imprese in materia di diritto societario, contabilità e revisione contabile (la "comunicazione"), di ridurre l'onere amministrativo per le imprese europee e di metterle in condizioni di partecipare in modo più efficace alla concorrenza e di ottenere maggiori successi in un ambiente globale fortemente concorrenziale; fa presente che, in caso di proposte legislative, la Commissione dovrebbe basarsi su una valutazione delle conseguenze giuridiche che sia orientata in particolare alle piccole, medie e piccolissime imprese, garantendo comunque la certezza del diritto e la salvaguardia dell'acquis communautaire nell'interno mercato interno e la coerenza degli attuali processi di armonizzazione in materia di obblighi di notifica e revisione contabile; fa presente inoltre che occorre tener conto in modo equilibrato degli interessi di tutti gli attori, compresi gli investitori, i proprietari, i creditori e gli addetti nonché dei principi di sussidiarietà e proporzionalità;

In merito alla prima opzione

2.   respinge, in quanto generalizzazione, la prima opzione citata dalla comunicazione che consiste nel valutare se sia opportuno ridurre l'acquis communautaire dell'Unione europea in materia societaria agli atti che disciplinano gli aspetti transfrontalieri; è comunque non completamente contrario all'eliminazione di singole norme che, secondo gli interessati, non siano più necessarie o non offrano più alcun vantaggio per l'economia, purché tale eliminazione non sia in contrasto con l'interesse pubblico;

3.   ricorda, per quanto riguarda la prima opzione, che le direttive societarie in questione - vale a dire la seconda(2), la terza(3), la sesta(4) e la dodicesima(5) direttiva - hanno creato un notevole grado di comparabilità fra aziende per le attività transfrontaliere di investitori e creditori e quindi non è opportuno abrogarle;

4.   ricorda, sempre per quanto riguarda la prima opzione, che in una completa valutazione dei costi, occorre contrapporre ai previsti risparmi connessi all'abrogazione delle direttive, i costi di un mercato interno con 27 diversi sistemi giuridici in materia societaria;

5.   osserva che i principali oneri amministrativi, quali le domande di informazioni multiple o gli obblighi di dichiarazione, specialmente in materia fiscale e sociale, sono causati generalmente dalle amministrazioni degli Stati membri e sfuggono alle competenze comunitarie;

Recepimento da parte degli Stati membri

6.   fa presente che gli Stati membri spesso non sfruttano le misure opzionali di deburocratizzazione e quindi non trasmettono alle imprese le possibilità di semplificazione previste dal diritto comunitario e che - al contrario - gli Stati membri agganciano agli obblighi dell'Unione europea esistenti norme nazionali più rigorose; invita comunque la Commissione a verificare se il recepimento di direttive come ad esempio la direttiva sulla trasparenza(6) abbia portato al cosiddetto "gold-plating" da parte degli Stati membri; sottolinea che la Commissione dovrebbe incoraggiare lo scambio di buone pratiche tra gli Stati membri, evidenziando l'impatto effettivo delle varie iniziative in materia di semplificazione;

7.   propone che intervenga un coordinamento tra le amministrazioni fiscali degli Stati membri allo scopo di armonizzare, a fini di semplificazione, le informazioni richieste alle imprese;

In merito alla seconda opzione

8.   privilegia in linea di principio la seconda opzione citata nella comunicazione, vale a dire che il legislatore, all'atto della semplificazione, dovrebbe concentrarsi su singole misure concrete; ritiene che qualsiasi misura specifica di semplificazione possa comprendere l'opportunità di esaminare l'abolizione di alcuni determinati requisiti nelle direttive;

9.   ricorda che gli effetti delle modifiche apportate alle direttive si potranno solo valutare col tempo e fa presente che la terza e la sesta direttiva in materia di diritto societario sono state recentemente modificate dalla direttiva 2007/63/CE(7) e che il termine di recepimento di questa direttiva scade il 31 dicembre 2008; osserva che ulteriori modifiche di queste direttive potrebbero comportare uno svuotamento del contenuto delle norme armonizzate di conversione, ma ritiene necessari ulteriori aggiornamenti;

10.   fa presente che la seconda direttiva in materia societaria è stata modificata di recente dalla direttiva 2006/68/CE(8) e che il termine di recepimento di questa direttiva è scaduto il 15 aprile 2008; rinvia in tale contesto ai risultati dello studio di fattibilità della KPMG a favore di un sistema alternativo di salvaguardia dell'integrità del capitale;

11.   chiede alla Commissione di chiarire la relazione tra le direttive in materia di diritto societario, in particolare la seconda, la terza e la sesta direttiva e gli IAS/IFRS;

12.   sottolinea che la revisione contabile e gli obblighi di pubblicazione per la società pubbliche sono importanti per il corretto funzionamento del mercato interno e che i nuovi canali di gestione e le tecnologie elettroniche come ad esempio i formati di rendicontazione elettronica (XBRL) dovrebbero consentire di soddisfare agli obblighi di pubblicazioni in modo economico, efficace e rapido; accoglie con favore, per quanto riguarda le semplificazioni alla prima(9) e all'undicesima direttiva(10) in materia societaria, l'auspicata riduzione degli obblighi di rendicontazione; sottolinea però che anche gli obblighi di pubblicazione - come in caso di altre misure di semplificazione - devono essere esaminati caso per caso sulla base di misure di semplificazione concrete e individuali, fondandosi su scrupolose valutazioni delle conseguenze; propone che le disposizioni derogatorie per le piccole e medie imprese e le piccolissime imprese si concentrino soprattutto sulla riduzione dell'onere e dei costi amministrativi senza però pregiudicare giustificati requisiti di informazione e l'accesso alle opportunità di finanziamento; incoraggia la condivisione di buone prassi sulla semplificazione e l'applicazione delle norme comunitarie;

13.  concorda sul fatto che si dovrebbe facilitare alle società il compito di registrare e preparare, depositare e pubblicare le informazioni statutarie; raccomanda che la preparazione, il deposito e la pubblicazione di tali informazioni siano effettuati mediante un registro delle imprese interoperativo per l'intera UE; promuove fermamente l'uso delle nuove tecnologie come il formato XBRL; sottolinea che tali informazioni dovrebbero essere facilmente accessibili ad investitori, creditori, lavoratori e autorità pubbliche di tutta l'Unione europea; sollecita la Commissione a presentare una tabella di marcia per l'introduzione della rendicontazione XBRL nell'UE;

14.   sottolinea che le modifiche apportate nel 2006 alle norme contabili dell'Unione europea richiedono, tra l'altro, una dichiarazione sul governo societario e maggiori informazioni sulle "disposizioni fuori bilancio" da parte delle società quotate; ricorda che il termine per la trasposizione di tali norme è il 5 settembre 2008; incoraggia gli Stati membri ad applicarle tempestivamente; chiede alla Commissione di impegnarsi con l'IASB ("International Accounting Standards Board") per migliorare ulteriormente l'informativa finanziaria sui veicoli fuori bilancio;

15.   ritiene necessario rielaborare lo statuto della società per azioni europea in una forma giuridica comunitaria più uniforme;

16.   ricorda che obiettivo della semplificazione degli obblighi amministrativi deve essere quello di incoraggiare le PMI a cogliere le opportunità che offre il mercato interno e ad operare al di là delle frontiere;

17.   si compiace dell'introduzione delle microentità che dovrebbero essere esonerate dall'obbligo comunitario in materia di contabilità, revisione contabile annuale e pubblicazione; sollecita di mantenere in linea di massima le soglie previste dalla comunicazione per le microentità ma è preoccupato perché il rispetto di tutti gli obblighi potrebbe suscitare difficoltà, in particolare per le imprese con input elevati; propone di prorogare idoneamente i periodi transitori per quanto riguarda gli obblighi di rendicontazione delle società che superano tali soglie; propone di esaminare se non sia opportuno introdurre analoghi periodi di transizione per le società che registrano una modifica dello status giuridico;

18.   ricorda che, nel contesto delle soglie della quarta(11) e settima(12) direttiva in materia societaria, per liberare le PMI da determinati oneri in materia di contabilità e revisione contabile, una politica regolamentare stabile e prevedibile costituisce un elemento per la certezza del diritto e per limitare i costi amministrativi delle imprese; fa presente perciò che le opinabili soglie della quarta direttiva sono state modificate proprio dalla direttiva 2006/46/CE(13) e che gli Stati membri hanno tempo fino al 5 settembre 2008 per recepire questa direttiva; che inoltre l'ampliamento dell'Unione europea ha rafforzato la diversità delle economie nazionali europee e che la revisione contabile contribuisce a promuovere lo sviluppo di un'economia di mercato efficiente, sana e responsabile;

19.   insiste affinché la Commissione dia seguito alle richieste espresse dal Consiglio nelle sue conclusioni del 22 e 23 novembre 2007 per la promozione attiva di uno scambio aperto tra gli Stati membri sulle migliori pratiche destinate a semplificare gli obblighi di bilancio e per un aumento dell'impiego di mezzi elettronici nelle relazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni e tra imprese;

20.   chiede alla Commissione di incoraggiare gli Stati membri ad armonizzare la classificazione degli obblighi di notifica delle informazioni finanziarie, quale è praticata tra l'altro nei Paesi Bassi, e di far leva sulle nuove tecnologie allo scopo di ridurre i costi degli obblighi di informazione, preservando nel contempo i benefici che detti obblighi offrono ai partecipanti al mercato, a quanti mettono a punto le politiche e alle pubbliche amministrazioni;

Sarbanes-Oxley

21.   chiede che, oltre alle direttive citate dalla comunicazione, siano esaminate sotto il profilo degli oneri burocratici anche le direttive e le norme derivanti dal rapporto con la legge statunitense Sarbanes-Oxley, come ad esempio le norme della direttiva in materia di trasparenza, della legislazione comunitaria sui prospetti(14) e della quarta e della settima direttiva in materia di diritto societario;

Ulteriore legislazione

22.   sottolinea che la creazione di un contesto societario semplificato comprende anche la necessità di predisporre nuove condizioni giuridiche quadro per le imprese; si richiama a questo proposito alla quattordicesima direttiva in materia di diritto societario sul trasferimento transfrontaliero della sede sociale, al diritto di voto a favore del sistema monistico o dualistico delle aziende nonché alla proposta legislativa della Commissione in merito alla società privata europea, prevista entro il primo semestre 2008;

23.   è convinto del fatto che, in taluni settori, sono necessari sistemi regolamentari per creare un ambiente prospero per le aziende, come ad esempio nel settore della trasparenza degli investitori istituzionali;

24.   ritiene che la messa a punto di una base imponibile consolidata comune per le imprese renderebbe più utile ed efficace lo statuto della società per azioni europea;

25.   ritiene che la contabilizzazione in bilancio della tassazione differita comporti un onere sproporzionato per le PMI e non fornisca alcuna informazione di comprovata utilità a coloro che esaminano i conti annuali; propone pertanto la sua abolizione;

26.   raccomanda l'applicazione del principio "una tantum" in modo che le imprese non debbano fornire la stessa informazione più di una volta o a più di un destinatario;

27.  raccomanda di svolgere delle consultazioni sulla necessità e fattibilità dell'istituzione di un organo di regolamentazione nei servizi contabili e di revisione dei conti;

o
o   o

28.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) Testi approvati, P6_TA(2008)0183.
(2) Seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati Membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (GU L 26 del 31.1.1977, pag. 1). Direttiva modificata dalla direttiva 2006/99/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 137).
(3) Terza direttiva 78/855/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa alle fusioni delle società per azioni (GU L 295 del 20.10.1978, pag. 36).
(4) Sesta direttiva 82/891/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa alle scissioni delle società per azioni (GU L 378 del 31.12.1982, pag. 47). Direttiva modificata dalla direttiva 2007/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 300 del 17.11.2007, pag. 47).
(5) Dodicesima direttiva 89/667/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, in materia di diritto delle società relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 40). Direttiva modificata dalla direttiva 2006/99/CE.
(6) Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38). Direttiva modificata dalla direttiva 2008/22/CE (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 50).
(7) Direttiva 2007/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, che modifica le direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di fare elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione di società per azioni (GU L 300 del 17.11.2007, pag. 47).
(8) Direttiva 2006/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, che modifica la direttiva 77/91/CEE del Consiglio relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del loro capitale sociale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 32).
(9) Prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati Membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8). Direttiva modificata dalla direttiva 2006/99/CE.
(10) Undicesima direttiva 89/666/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 36).
(11) Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 1).
(12) Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti consolidati (GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/99/CE.
(13) Direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (GU L 224 del 18.6.2006, pag. 1).
(14) Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64). Direttiva modificata dalla direttiva 2008/11/CE (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 37).


Donne e scienza
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Risoluzione del Parlamento europeo del 21 maggio 2008 su donne e scienza (2007/2206(INI))
P6_TA(2008)0221A6-0165/2008

Il Parlamento europeo,

–   vista la risoluzione del Consiglio del 20 maggio 1999 su donne e scienza(1),

–   vista la risoluzione del Consiglio del 26 giugno 2001 su scienza e società e donne e scienza(2),

–   vista la risoluzione del Consiglio del 27 novembre 2003 sulla parità di accesso e di partecipazione delle donne e degli uomini alla società dei saperi per la crescita e l'innovazione(3),

–   viste le conclusioni del Consiglio del 18 aprile 2005 sul rafforzamento delle risorse umane nella scienza e nella tecnologia all'interno dello Spazio europeo della ricerca,

–   vista la decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)(4) (7PQ),

–   vista la direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro(5),

–   vista la comunicazione della Commissione del 4 dicembre 2001dal titolo "Piano d'azione scienza e società" (COM(2001)0714),

–   visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo "Le donne e la scienza: eccellenza ed innovazione – Uguaglianza tra uomini e donne nella scienza" (SEC(2005)0370),

–   visti il Libro verde della Commissione dal titolo "Nuove prospettive per lo Spazio europeo della ricerca" (COM(2007)0161) e il relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione (SEC(2007)0412),

–   vista la sua risoluzione del 3 febbraio 2000 sulla comunicazione della Commissione dal titolo "Donne e scienza - Mobilitare le donne per arricchire la ricerca europea"(6),

–   vista la sua risoluzione del 9 marzo 2004 sulla conciliazione della vita professionale, familiare e privata(7),

–   viste la comunicazione della Commissione del 1° marzo 2006 dal titolo "Una tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2006-2010" (COM(2006)0092) e la relativa risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2007(8),

–   vista la sua risoluzione del 19 giugno 2007 su un quadro regolamentare per misure di conciliazione della vita familiare e degli studi per le giovani donne nell'Unione europea(9),

–   vista la sua risoluzione del 27 settembre 2007 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea - 2007(10),

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0165/2008),

A.   considerando che la ricerca rappresenta un settore cruciale per lo sviluppo economico dell'Unione europea e che l'Unione europea deve assumere altri 700 000 ricercatori nell'ambito della realizzazione della strategia di Lisbona per la crescita e lo sviluppo,

B.   considerando che le ricercatrici rappresentano una minoranza all'interno dell'Unione europea, corrispondente, in media, al 35% dei ricercatori impegnati nel settore pubblico e dell'istruzione superiore e soltanto al 18% dei ricercatori occupati nel settore privato,

C.  considerando che è comunemente accettato che la diversità stimola la creatività in ambiente aziendale e che si potrebbe affermare che ciò vale anche per la ricerca,

D.  D considerando che la percentuale di donne che occupano incarichi accademici di massimo livello di rado supera il 20% e che per gli uomini le probabilità di ottenere una cattedra o un posto equivalente sono tre volte maggiori rispetto a quelle delle donne,

E.   considerando l'ancora scarsa disponibilità di dati ripartiti per sesso relativi a qualifiche, campo scientifico ed età dei ricercatori anche negli Stati membri,

F.   considerando che le ricercatrici incontrano maggiori difficoltà nel conciliare l'attività lavorativa con la vita familiare rispetto ai colleghi maschi,

G.   considerando la mancanza ancora significativa di donne in posizioni di responsabilità nel settore scientifico,

H.   considerando che le donne non sono sufficientemente rappresentate nell'ambito degli organi decisionali delle università ai fini dell'attuazione di una politica di genere equilibrata,

I.   considerando che nella maggioranza dei paesi la percentuale di donne presenti nei comitati scientifici non ha raggiunto la parità,

J.   considerando che uno dei settori prioritari dell'azione dell'Unione europea nel quadro della citata tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2006-2010 è costituito dalla pari rappresentanza nel processo decisionale, con un obiettivo del 25% di donne in posizioni di responsabilità nel settore della ricerca pubblica, da raggiungere entro il 2010,

K.   considerando che il Consiglio europeo per la ricerca (CER), con soltanto 5 donne su 22 membri del Consiglio scientifico, non ha raggiunto un equilibrio in materia di genere,

L.   considerando che, nonostante le donne rappresentino più del 50% degli studenti dell'UE e conseguano il 43% dei diplomi di dottorato di ricerca, ricoprono, in media, soltanto il 15% degli incarichi accademici di alto livello e godono pertanto di un'influenza considerevolmente più limitata in termini di posizioni decisionali nel settore della ricerca,

M.  considerando che la relazione della Commissione del 2008 dal titolo "La mappatura del labirinto: assumere più donne ai vertici della ricerca" dimostra che per quanto le corrette procedure di valutazione e promozione siano strumenti necessari, queste da sole non sono sufficienti, mentre occorre un cambiamento di mentalità nel campo della ricerca per migliorare l'equilibrio di genere a livello decisionale,

N.   considerando che il 7PQ non prevede misure obbligatorie in materia di genere per i progetti proposti,

O.   considerando che, secondo alcuni studi, i sistemi di valutazione e selezione esistenti non sono neutrali da un punto di vista di genere,

1.   porta all'attenzione degli Stati membri il fatto che i sistemi di istruzione nell'Unione europea continuano ad alimentare stereotipi di genere, in particolare in settori di ricerca come le scienze naturali;

2.   ritiene che sia della massima importanza promuovere quanto prima possibile la scienza come settore di interesse per i due sessi; esorta a tenere conto di questo principio nella pianificazione del materiale educativo e nella formazione degli insegnanti; incoraggia le università e le facoltà ad analizzare i loro sistemi di selezione, al fine di individuare eventuali discriminazioni implicite di genere e procedere alle necessarie correzioni;

3.   rileva che una percentuale eccessivamente elevata di donne abbandona la carriera scientifica nel corso degli anni; ritiene che tale fenomeno, che è spesso stato descritto con il modello del "tubo che perde" (leaking pipeline), debba essere analizzato in base a differenti modelli, tra cui quello "dei fattori di attrazione e di espulsione"; invita le autorità competenti a tener conto, nel proporre soluzioni, di differenti fattori, come l'ambiente di lavoro, gli stereotipi professionali, la concorrenza, i requisiti di mobilità e le responsabilità familiari;

4.   rileva che l'approccio tradizionale alla valutazione del "livello di eccellenza" e dei "risultati" in termini, tra l'altro, di numero di pubblicazioni, può non essere neutrale dal punto di vista del genere, che è invece restrittivo e non tiene conto né delle risorse disponibili, quali fondi, spazio, attrezzature e personale, né delle qualità essenziali in ogni ricercatore, come la capacità di organizzare e tenere unita un'équipe di ricerca o di formare giovani componenti dell'équipe;

5.   invita la Commissione e gli Stati membri a tenere debitamente conto nelle definizioni di "eccellenza" e di "buon ricercatore" delle differenze tra carriera scientifica tipicamente femminile e maschile; sottolinea che le ricercatrici danno un contributo al mondo della ricerca con prospettive e scelte di argomenti di ricerca differenti;

6.   lamenta il fatto che le interruzioni dell'attività scientifica femminile legate a motivi familiari abbiano ricadute negative sulle opportunità di carriera delle donne, dal momento che la maggior parte dei loro colleghi maschi non sono costretti a sospendere la loro attività e quindi raggiungono posizioni di livello simile in più giovane età, trovandosi avvantaggiati nelle future prospettive di carriera; invita pertanto a considerare l'età come un criterio di eccellenza insieme alla situazione familiare, compreso il numero di persone a carico del ricercatore; invita, inoltre, tutti gli enti di ricerca e le università dell'UE a istituire borse per studi di dottorato in conformità delle disposizioni nazionali per il congedo per maternità;

7.   sottolinea che i limiti di età per l'assegnazione di borse di studio si ripercuotono negativamente sui giovani che si prendono cura di persone a carico, e che nella maggior parte dei casi sono donne; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a garantire, in tali circostanze, l'introduzione di misure legislative che correggano una simile anomalia, ad esempio aggiungendo un anno alla scadenza prevista per le domande per ogni anno di cura di una persona a carico;

8.   rileva che la mobilità è uno dei fattori fondamentali per lo sviluppo e la certezza di una crescita professionale nel settore della ricerca, che può essere difficile da conciliare con la vita familiare, e che si debbano quindi adottare misure politiche adeguate per rendere tale situazione più fattibile;

9.  sottolinea il ruolo delle infrastrutture nel facilitare un equilibrio sostenibile tra lavoro e vita privata, nonché l'importanza di accrescere la sicurezza della carriera scientifica;

10.  invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare la situazione attraverso un'integrazione del punto di vista familiare nel quadro generale, ricorrendo alla possibilità di orari di lavoro flessibili, di migliori strutture per l'assistenza all'infanzia nonché dell'accessibilità delle prestazioni previdenziali a livello transnazionale; sollecita condizioni per quanto concerne i congedi parentali che consentano davvero a uomini e donne la libertà di scelta; sottolinea che conciliare la vita familiare con l'attività lavorativa è una responsabilità che riguarda sia gli uomini che le donne;

11.  prende atto che la summenzionata relazione della Commissione 2008 dal titolo "La mappatura del labirinto: assumere più donne ai vertici della ricerca'conclude che l'impegno al vertice è fondamentale per la realizzazione della parità di genere nel campo della ricerca e che tale impegno deve esprimersi a livello nazionale e istituzionale;

12.   invita gli Stati membri ad analizzare i fattori che scoraggiano la presenza delle donne in incarichi di alto livello nelle università e in seno alle autorità competenti per l'istruzione, riducendo pesantemente la loro influenza nel processo decisionale nel campo della ricerca nell'Unione europea, nonché a proporre soluzioni adeguate;

13.   incoraggia le università, gli istituti di ricerca e le imprese private ad adottare e attuare strategie di parità all'interno delle loro organizzazioni nonché a condurre valutazioni d'impatto di genere nell'ambito dei processi decisionali;

14.  invita la Commissione ad avviare iniziative di sensibilizzazione all'interno della comunità scientifica, nonché tra i decisori politici sul tema delle pari opportunità nella scienza e nella ricerca;

15.   invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare procedure di selezione più trasparenti e a prevedere l'obbligo di garantire un equilibrio di genere nelle commissioni di valutazione e selezione nonché in tutte le altre commissioni e nei gruppi di esperti nominati attraverso quote non obbligatorie di almeno un 40% di donne e un 40% di uomini;

16.  critica l'obiettivo poco ambizioso e insufficiente del 25% di donne in posizioni di responsabilità nel settore della ricerca pubblica fissato dall'UE e rammenta alla Commissione e agli Stati membri che la parità di genere implica una rappresentanza femminile pari ad almeno il 40%;

17.   invita la Commissione a far sì che si presti attenzione alla partecipazione delle donne nell'ambito di programmi di ricerca scientifica, fornendo una formazione mirata alla consapevolezza di genere a quanti hanno incarichi decisionali, ai membri di commissioni consultive e di valutazione e ai responsabili dell'elaborazione di bandi e offerte di gara e dello svolgimento delle trattative contrattuali;

18.   invita la Commissione a garantire una valutazione positiva della presenza equilibrata di uomini e donne nelle offerte presentate a titolo del 7PQ; esorta gli Stati membri a introdurre le stesse disposizioni nei loro programmi nazionali e regionali;

19.  ritiene che i piani di azione di genere, previsti dalla fase di proposta e valutazione del 7PQ siano un elemento essenziale della strategia generale d'integrazione delle questioni di genere e della politica per l'uguaglianza di genere dell'Unione europea; ritiene pertanto che essi debbano continuare a far parte integrante dei finanziamenti UE per la ricerca;

20.   crede fermamente alla necessità di introdurre misure specifiche in materia di assunzione, formazione e pubbliche relazioni, al fine di promuovere e incoraggiare una maggiore partecipazione delle donne in settori come le tecnologie, la fisica, l'ingegneria, l'informatica e altri campi;

21.   invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure positive al fine di incoraggiare le ricercatrici e a sviluppare ulteriormente programmi di sostegno e tutoraggio, nonché politiche di promozione con obiettivi precisi; rileva che lo sviluppo di strutture di sostegno nell'orientamento alla carriera e servizi di consulenza rivolti, tra l'altro, alle scienziate produrrebbero risultati particolarmente positivi;

22.   invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare politiche efficaci volte a eliminare il divario retributivo basato sul genere; sottolinea che, nel settore della scienza, il principio della parità di retribuzione deve riguardare anche le borse di studio e i sussidi;

23.  invita la Commissione e gli Stati membri a stanziare fondi di ricerca mirati per le donne al fine di contrastare il sottofinanziamento delle attività di ricerca svolte da queste ultime;

24.   sottolinea quanto sia importante incoraggiare le ragazze ad intraprendere la carriera scientifica e a tale scopo suggerisce alla Commissione e agli Stati membri di promuovere la figura della ricercatrice come modello e di adottare e applicare altre misure che contribuiscano a raggiungere tale obiettivo;

25.   esorta gli Stati membri a promuovere iniziative di sensibilizzazione al fine di informare e incoraggiare le ragazze a frequentare studi e corsi di laurea in campo scientifico e tecnologico; sollecita gli Stati membri a migliorare i processi di condivisione della conoscenza, poiché i vari Stati membri dispongono di modelli molto diversi di scelte di istruzione;

26.   richiama l'attenzione sulla necessità di disporre nelle università di programmi speciali che rafforzino l'interesse di ragazze e donne giovani a intraprendere carriere scientifiche;

27.   invita la Commissione e gli Stati membri a istituire programmi di formazione e sostegno delle giovani scienziate riguardo alla partecipazione a programmi di ricerca e alla presentazione di domande di sovvenzione al fine di aiutarle a restare nel campo accademico e della ricerca;

28.   plaude alle attività svolte dalle organizzazioni non governative e delle agenzie a livello europeo e nazionale per accrescere la partecipazione femminile nel settore scientifico e aumentare il numero di scienziate che ricoprono incarichi decisionali;

29.   invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare ulteriormente le reti di ricercatrici a livello nazionale, regionale ed europeo, in quanto tali reti sono state definite uno strumento fondamentale attraverso il quale potenziare il ruolo delle donne, allo scopo di spingere un maggior numero di esse ad intraprendere la carriera scientifica e incoraggiare le attuali ricercatrici a partecipare al dibattito politico e a migliorare la loro crescita professionale;

30.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU C 201 del 16.7.1999, pag. 1.
(2) GU C 199 del 14.7.2001, pag. 1.
(3) GU C 317 del 30.12.2003, pag. 6.
(4) GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.
(5) GU L 269 del 5.10.2002, pag. 15.
(6) GU C 309 del 27.10.2000, pag. 57.
(7) GU C 102 E del 28.4.2004, pag. 492.
(8) GU C 301 E del 13.12.2007, pag. 56.
(9) Testi approvati, P6_TA(2007)0265.
(10) Testi approvati, P6_TA(2007)0423.


Libro verde su una migliore demolizione delle navi
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Risoluzione del Parlamento europeo del 21 maggio 2008 sul Libro verde su una migliore demolizione delle navi (2007/2279(INI))
P6_TA(2008)0222A6-0156/2008

Il Parlamento europeo,

–   visto il Libro verde su una migliore demolizione delle navi (COM(2007)0269), approvato dalla Commissione il 22 maggio 2007,

–   visti gli articoli 2 e 6 del trattato, secondo i quali le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nei diversi settori delle politiche comunitarie, nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale delle attività economiche,

–   viste le direttive per i paesi asiatici e per la Turchia su sicurezza e salute nella demolizione delle navi, approvate dall'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) nel marzo 2004,

–   visto l'articolo 175 del trattato,

–   visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti(1) (regolamento sulle spedizioni di rifiuti),

–   vista la Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione (Convenzione di Basilea), approvata il 22 marzo 1989 dalle Nazioni Unite quale quadro per la regolamentazione internazionale dei trasporti internazionali di rifiuti pericolosi,

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0156/2008),

A.   considerando che su diverse spiagge dell'Asia meridionale ed altrove vengono demolite enormi navi in condizioni di lavoro pericolose per l'ambiente e umanamente degradanti e che una parte di tali navi proviene dall'Unione europea,

B.   considerando che, a causa del costo del lavoro molto basso, delle norme di sicurezza assolutamente insufficienti e della totale mancanza di norme ambientali relative alla demolizione di navi, in paesi quali Bangladesh, India, Pakistan sono offerti prezzi relativamente elevati per il rottame che per molti armatori costituiscono il motivo per scegliere tali paesi,

C.   considerando che, in uno studio realizzato nel 2000(2), la Commissione aveva esaminato a fondo gli aspetti economici della demolizione delle navi ma si era astenuta dall'adottare misure, poiché lo studio considerava estremamente difficile garantire la sostenibilità economica del riciclaggio delle navi, rispettando nel contempo valide norme ambientali; considerando che tale primato dei benefici a breve termine rispetto alle vite umane e all'inquinamento ambientale è inaccettabile,

D.   considerando che è deplorevole che eventuali misure siano discusse solo in seguito a casi di grande clamore, come il tentativo del governo francese di smaltire la sua portaerei "Clémenceau" al di fuori dell'Unione europea, che hanno sensibilizzato l'opinione pubblica sulla questione,

E.   considerando che i timori politici dei paesi industrializzati e dei paesi in via di sviluppo sull'aumento delle quantità di rifiuti pericolosi esportati dai paesi industrializzati verso i paesi in via di sviluppo, dove vengono trattati in modo incontrollato e rischioso, ha portato un emendamento della Convenzione di Basilea adottato nel 1995 che prevede il divieto assoluto di esportare rifiuti pericolosi dai paesi dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ai paesi non OCSE (emendamento "divieto di Basilea"); considerando che, benché tale emendamento sia stato pienamente inserito nel regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti, purtroppo non è ancora entrato in vigore a livello internazionale,

F.   considerando che può succedere che una nave diventi rifiuto ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione di Basilea e nel contempo sia definita come nave ai sensi di altre disposizioni internazionali; che tale lacuna è stata sistematicamente sfruttata, il che ha fatto sì che la maggior parte delle navi dell'Unione europea siano demolite in Asia eludendo totalmente il divieto di Basilea e le rispettive disposizioni del regolamento comunitario sulle spedizioni di rifiuti,

G.   considerando che il Parlamento, già nel 2003, aveva chiesto che la Commissione elaborasse orientamenti per colmare tale lacuna durante la revisione del regolamento sulle spedizioni di rifiuti, ma che il Consiglio si è opposto preferendo affidare qualsiasi ulteriore azione al lavoro congiunto di tre organismi internazionali (Convenzione di Basilea, OIL e OMI) per stabilire requisiti obbligatori a livello mondiale,

H.   considerando che ogni imbarcazione che contiene notevoli quantitativi di sostanze pericolose oppure, usando la terminologia della voce GC 030 sui rifiuti dell'OCSE e conformemente all'elenco della Convenzione di Basilea, non è stata adeguatamente svuotata dei materiali pericolosi, rappresenta un rifiuto pericoloso e che, pertanto, l'esportazione di tale nave a fini di demolizione da un paese dell'UE a un paese non OCSE è proibita a norma del regolamento relativo alla spedizione di rifiuti, che ha recepito la Convenzione di Basilea nel diritto comunitario,

I.   considerando che le navi considerate rifiuto pericoloso devono essere demolite in condizioni di sicurezza ambientale in un paese OCSE oppure possono essere esportate, previa decontaminazione (in modo che non siano più un rifiuto pericoloso), verso un paese non OCSE; considerando che, tuttavia, tale obbligo viene sistematicamente ignorato,

J.   considerando che sia il diritto del mare che le convenzioni OMI prevedono il diritto e il dovere degli Stati costieri di far rispettare tutte le norme del diritto internazionale per quanto riguarda la tutela dell'ambiente; constatando però che la Convenzione di Basilea, per quanto riguarda la demolizione delle navi, raramente viene rispettata, tra l'altro perché manca la volontà politica di colmare le lacune e far fronte all'occultamento strutturale di responsabilità nel settore della navigazione marittima, fatto ben illustrato dal fenomeno degli Stati di bandiera,

K.   considerando che a livello dell'Unione europea il regolamento sulle spedizioni di rifiuti costituisce il quadro regolamentare per applicare la convenzione di Basilea, inclusa l'esportazione di navi a fine ciclo di vita; che il rispetto di tale regolamento è insufficiente per la parte relativa alle navi smantellate, dato che le navi di proprietà di europei o operanti in acque europee o che battono bandiera dell'Unione europea salpano per un viaggio finale "normale" e sono dichiarate rifiuto soltanto dopo aver lasciato le acque europee, senza alcun altro meccanismo di controllo o disposizione vincolante per porre fine a tali violazioni del diritto internazionale e comunitario,

L.   considerando che il preambolo del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti afferma che "È necessario garantire la gestione sicura ed ecologicamente corretta della demolizione delle navi onde proteggere la salute umana e l'ambiente",

M.   considerando che l'OMI, al fine di colmare le lacune riscontrate nel regime della Convenzione di Basilea, elabora attualmente una convenzione volta a risolvere tale problema a livello mondiale,

N.   considerando che, durante la settima conferenza delle Parti alla Convenzione di Basilea, le Parti, compresi gli Stati membri dell'Unione europea, al fine di applicare maggior rigore nella prevenzione dell'esportazione di navi tossiche, hanno invitato l'OMI a continuare a considerare l'inserimento, nei suoi regolamenti, di disposizioni vincolanti, compreso un sistema di informazione sulle navi destinate alla demolizione, che garantisca un livello di controllo equivalente a quello stabilito nel quadro della Convenzione di Basilea, come pure a continuare a lavorare per stabilire requisiti obbligatori volti ad assicurare una gestione ambientale razionale della demolizione di navi, che potrebbe includere la predecontaminazione nel suo campo di applicazione,

O.   considerando che il progetto di convenzione dell'OMI sul riciclaggio delle navi, nella sua forma attuale, non ha stabilito un livello di controllo equivalente a quello della Convenzione di Basilea e del regolamento sulle spedizioni di rifiuti, né tenta di prevenire l'esportazione di rifiuti tossici verso i paesi in via di sviluppo, né prevede meccanismi basati sul principio "chi inquina paga" o il principio di sostituzione per la progettazione di navi verdi, né norme verificate per i cantieri di riciclaggio delle navi, tra le altre questioni, e può comunque non essere ratificata dagli Stati che attualmente riciclano navi o dagli Stati di bandiera importanti,

P.   considerando che, in ogni caso, si prevede che l'adozione di tale convenzione dell'OMI possa richiedere molti anni, dopodiché potrebbero passare ancora anni prima della sua entrata in vigore a causa del lungo processo di ratifica,

Q.   considerando che l'Unione europea possiede capacità insufficienti per uno smantellamento pulito delle sue navi (battenti bandiera dell'Unione europea o appartenenti a proprietari dell'Unione europea) e che ciò vale in particolare per la flotta mercantile; che la mancanza di capacità è destinata ad aumentare enormemente nel 2010 a causa dell'eliminazione accelerata delle petroliere monoscafo,

R.   considerando che, pertanto, è estremamente urgente adottare misure concrete di regolamentazione a livello dell'Unione europea se si vuole che le petroliere monoscafo non continuino a degradare le spiagge e le rive dei fiumi dell'Asia meridionale; considerando che non esistono scusanti per non agire, dato che, in particolare, tali petroliere monoscafo possono essere chiaramente identificate,

S.   considerando che attualmente il mercato primario della demolizione navale funziona nella maggior parte dei casi in condizioni particolarmente inadeguate, il che è in netto contrasto con i principi sociali, ambientali e sanitari accettati nell'Unione europea,

1.   afferma che è eticamente inaccettabile permettere il perdurare di situazioni connesse con la demolizione delle navi che offendono la dignità umana e distruggono l'ambiente ed accettare in tal modo che sia pregiudicata la salute di migliaia di lavoratori in Estremo Oriente;

2.   riconosce che l'Unione europea è in parte responsabile degli attuali problemi sociali e ambientali nel settore della demolizione delle navi; chiede pertanto un'azione concreta e immediata da parte dell'Unione europea, in cooperazione con l'OMI, per bloccare la pratica del dumping sociale e ambientale, dovuta all'esistenza di incentivi economici, e trovare una soluzione sostenibile su scala mondiale;

3.   ritiene eticamente inaccettabile che i bambini siano utilizzati da talune imprese di demolizione per svolgere mansioni dure e pericolose, e ritiene altresì che tali bambini dovrebbero invece disporre di sufficienti strutture educative e ricreative;

4.   plaude all'analisi approfondita contenuta nel summenzionato Libro verde dei più importanti problemi sociali e ambientali imputabili alle attività connesse con la demolizione di navi nei paesi dell'Asia meridionale; sottolinea, tuttavia, che tale iniziativa ha almeno dieci anni di ritardo;

5.   ritiene che debbano essere adottate rapidamente misure concrete a livello europeo e internazionale il cui principale obiettivo sia la tutela dell'ambiente e della salute pubblica, senza scaricare nel frattempo il problema su altri paesi; osserva che, anche se il modo più completo di conseguire tale obiettivo consisterebbe nell'adottare e nell'applicare una convenzione internazionale che stabilisca gli obblighi incombenti a tutte le parti implicate nel processo di demolizione delle navi, si tratta di un processo irto di ostacoli e soggetto a svariati ritardi, per cui non dovrebbe sostituire un'azione urgente dell'Unione europea;

6.   ritiene che l'impatto sociale ed ecologico della demolizione delle navi sarà sensibile anche nel lungo periodo,in particolare poiché ogni anno aumenta il numero di navi in costruzione; sottolinea pertanto l'importanza che continuano ad avere l'innovazione europea e lo sviluppo dell'industria cantieristica per migliorare le navi e renderle più ecologiche; invita pertanto la Commissione a proseguire con vigore nell'attuazione del programma LeaderSHIP 2015;

7.   sottolinea che il tempo stringe, dato che, secondo le previsioni, nel 2010 circa 800 petroliere monoscafo dovranno essere demolite(3); fa notare che una futura convenzione OMI è volta ad affrontare la questione, ma che probabilmente essa non entrerà in vigore prima del 2012; chiede che vengano adottate misure efficaci a livello UE entro il 2010, prima dell'adozione della convenzione OMI e prima dell'anno di picco dell'eliminazione accelerata delle petroliere monoscafo;

8.   chiede alla Commissione di elaborare i necessari orientamenti e meccanismi in modo da considerare "rifiuto" qualsiasi nave che sia destinata alla rottamazione, che non ottemperi a tutti i requisiti delle convenzioni internazionali e che, pertanto, non disponga di certificati validi rilasciati dai registri navali riconosciuti dall'Unione europea, conformemente alla definizione della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti(4), al fine di evitare l'elusione del regolamento sulle spedizioni di rifiuti, di esaminare il problema di quando uno Stato membro può essere considerato come "Stato di esportazione" a norma del regolamento sulle spedizioni dei rifiuti; chiede altresì alla Commissione di esaminare la questione di quando uno Stato membro può essere considerato come "Stato di esportazione" a norma del regolamento sulle spedizioni di rifiuti, compresi gli Stati di approdo, gli Stati di bandiera e gli Stati alla cui giurisprudenza sono soggetti i proprietari, e di garantire un ritiro regolare e sicuro dal mercato delle navi che hanno raggiunto il limite di "vita" operativa;

9.  invita gli Stati membri e la Commissione a dare una migliore applicazione al regolamento sulle spedizioni di rifiuti mediante controlli e ispezioni più severi da parte delle autorità negli Stati membri, allo scopo di autorizzare gli Stati di approdo, gli Stati di bandiera e gli Stati con giurisdizione sugli armatori (i generatori di rifiuti) a dichiarare una nave come "destinata alla rottamazione" e pertanto un rifiuto, a prescindere dal fatto che la nave sia o non sia ancora operativa;

10.   sostiene le iniziative a livello internazionale per giungere a norme minime vincolanti per il riciclaggio delle navi e promuovere l'istituzione di impianti puliti di riciclaggio tenendo debitamente conto delle condizioni di lavoro e degli aspetti correlati in materia di salute e di sicurezza, in particolare nei cantieri di demolizione dell'Asia meridionale, in modo da proteggere i lavoratori e l'ambiente dalle conseguenze negative dei rifiuti pericolosi e delle pratiche di lavoro rischiose;

11.   chiede alla Commissione di stilare e aggiornare un elenco delle navi addette alla navigazione marittima che presumibilmente tra alcuni anni dovranno essere demolite e di prevedere meccanismi per cui tali navi siano considerate come "navi in situazione di pre-rifiuto" per le quali occorre elaborare un piano di smaltimento prima che vengano vendute per la rottamazione; chiede agli Stati membri e alla Commissione di dare una migliore applicazione al regolamento sulle spedizioni di rifiuti mediante controlli e ispezioni più severi da parte delle autorità portuali negli Stati membri, mentre le autorità portuali devono avere la facoltà di identificare le navi a fine ciclo di vita e utilizzare questo elenco in modo da concentrare maggiormente l'attenzione dei controlli su queste navi potenzialmente destinate alla rottamazione; ritiene a tale proposito auspicabile una celere approvazione della revisione proposta per la direttiva sul controllo dello Stato del porto(5);

12.   chiede alla Commissione e agli Stati membri di negoziare una convenzione dell'OMI con estesi obblighi e prescrizioni che:

   assicurino un livello di controllo almeno equivalente a quello della Convenzione di Basilea,
   assicurino un elevato livello di sicurezza globale e di tutela ambientale del riciclaggio della navi che sia controllato e certificato da terzi,
   dichiarino illegittimo l'abbandono delle navi sulla spiaggia come metodologia accettabile di demolizione,
   non permettano la demolizione delle navi da parte di soggetti non aderenti alla convenzione,
   stabiliscano il principio di sostituzione per eliminare l'attuale uso di materiali pericolosi nella costruzione di nuove navi,
  

e ritiene che la futura convenzione debba esigere che tutti i materiali pericolosi delle navi destinate alla rottamazione siano svuotati prima di essere demolite e inviate a paesi non facenti parte dell'OCSE oppure che vengano inviate a impianti specializzati e appositamente abilitati nei paesi dell'OCSE e dell'Unione europea che soddisfino chiare norme di sicurezza e ambientali;

13.   invita la Commissione a condurre negoziati in seno all'OMI al fine di standardizzare i materiali utilizzati per la costruzione e l'allestimento delle navi e di rendere più rigorosi i requisiti ambientali applicabili;

14.   raccomanda vivamente che gli sforzi dell'Unione europea si prefiggano di salvaguardare norme minime che assicurino la massima protezione dell'ambiente, della salute e della sicurezza e che comprendano in particolare norme per la progettazione e la costruzione di navi, il loro funzionamento, la preparazione delle navi per il riciclaggio, il funzionamento degli impianti di riciclaggio delle navi e l'istituzione di un meccanismo appropriato di controllo per il riciclaggio delle navi, che preveda obblighi di certificazione e notifica;

15.   invita la Commissione ad attuare urgentemente un sistema affidabile di controlli sull'applicazione della Convenzione di Basilea sulle navi destinate alla rottamazione;

16.   afferma che i controlli dell'esecuzione della futura convenzione OMI devono essere altrettanto severi quanto quelli previsti dalla Convenzione di Basilea: tutte le pertinenti norme e obbligazioni dell'OIL devono essere riprese nel regolamento, non possono essere autorizzate eccezioni, devono essere eliminate le gravi carenze nell'interpretazione e nell'applicazione del quadro regolamentare vigente e si deve evitare che le navi destinate alla rottamazione contenenti rifiuti pericolosi, o che costituiscono esse stesse un rifiuto pericoloso, facciano rotta verso paesi non facenti parte dell'OCSE, verso paesi OCSE dotati di impianti inadeguati o verso paesi non aderenti alla convenzione;

17.   sottolinea la necessità di rafforzare le misure adottate dalla Commissione e dagli Stati membri, a livello dell'Unione europea e internazionale, intese alla salvaguardia di requisiti minimi che garantiscano i più elevati livelli di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza, nel rispetto del principio sancito dagli articoli 34 e 36 del regolamento sulle spedizioni di rifiuti (che applica l'emendamento "divieto di Basilea"), volto a vietare l'esportazione di rifiuti pericolosi nei paesi in via di sviluppo; invita a tale scopo la Commissione a presentare una proposta di regolamento sulla progettazione e la costruzione delle navi, il loro funzionamento durante l'intero ciclo di vita e la loro idoneità al riciclaggio, la gestione degli impianti per il riciclaggio delle navi e l'introduzione di un adeguato meccanismo di applicazione per quanto riguarda il riciclaggio delle navi, corredato di obblighi in materia di certificazione e informazione;

18.   invita la Commissione a prendere in considerazione le decisioni dell'imminente terza sessione del gruppo di lavoro comune sulla rottamazione di navi ILO/OMI/Convenzione di Basilea concernenti attività di cooperazione tecnica comune e un approccio coordinato su misure ad interim da adottare in attesa dell'entrata in vigore della nuova convenzione OMI sul riciclaggio delle navi;

19.   chiede vivamente che siano adottate immediate misure a sostegno dello sviluppo di una demolizione navale e di una predecontaminazione concorrenziale e pulita nell'Unione europea; chiede a questo proposito agli Stati membri di esigere con urgenza una predecontaminazione e un riciclaggio pulito di tutte le navi, comprese le navi da guerra, di proprietà statale, demolendole in modo rispettoso dell'ambiente in impianti dell'Unione europea, il che dovrebbe avvenire attraverso gare pubbliche con norme rigorose in materia di aggiudicazione, nel pieno rispetto del regolamento sulle spedizioni di rifiuti; ritiene inoltre che occorra sostenere lo sviluppo delle attività di riciclaggio nei cantieri navali europei nel quadro della politica industriale, strutturale e di coesione dell'Unione europea;

20.   ritiene che tutte le imbarcazioni battenti bandiera di uno Stato membro e tutte quelle che attraccano nei porti dell'Unione europea dovrebbero essere tenute a disporre di un elenco dei materiali e prodotti utilizzati per la loro costruzione e il loro allestimento;

21.   invita la Commissione a elaborare un elenco degli impianti idonei di riciclaggio delle navi che sono conformi ai diritti umani internazionali e agli standard riconosciuti in materia di sanità e sicurezza; plaude alla proposta della Commissione di instaurare sistemi di certificazione e di etichettatura per gli impianti di riciclaggio sicuri e puliti e ritiene che debbano essere concesse sovvenzioni comunitarie all'industria navale solo a condizione che le imprese rispettino il regolamento sulle spedizioni di rifiuti e altri requisiti dell'Unione europea, quali l'uso di impianti certificati e periodicamente ispezionati; sottolinea che l'obiettivo non è quello di distruggere il mercato della demolizione navale dell'Asia meridionale, ma anzi di conservare tali impianti stimolando una demolizione responsabile sotto il profilo ambientale;

22.   è del parere che l'Unione europea deve assumere un ruolo trainante e incentivare un'azione globale, con il chiaro obiettivo di porre termine gradualmente alle correnti prassi di smantellamento delle navi nell'Asia meridionale, nonché puntare all'adozione e all'attuazione di una convenzione internazionale che fissi le norme ambientali e sociali per tutte le parti interessate;

23.   chiede una strategia globale che garantisca che il riciclaggio navale è effettuato in modo che tutte le parti implicate nel processo (compresi armatori, impianti di riciclaggio/rottamazione, Stato di bandiera della nave, Stato in cui avrà luogo il riciclaggio della nave) agiscano in modo coordinato ed assumano la parte di responsabilità loro spettante;

24.   chiede alla Commissione di proporre misure concrete per promuovere il trasferimento di conoscenze specializzate e tecnologie al fine di aiutare i cantieri di demolizione nell'Asia meridionale a conformarsi alle norme internazionali in materia di sicurezza e ambiente; ritiene che tale obiettivo debba tener conto del contesto più ampio della politica di aiuto allo sviluppo dell'Unione europea a favore di tali paesi; ritiene che a tale proposito si debba fare ricorso all'eventuale competenza dei sindacati e delle organizzazioni non governative;

25.   valuta positivamente i risultati già ottenuti dal progetto ShipDismantl, finanziato dal settimo programma quadro di ricerca, tecnologia e sviluppo, che prevede la messa a punto di sistemi di supporto che saranno messi gratuitamente a disposizione dell'industria di rottamazione delle navi di tutto il mondo; è convinto che saranno possibili ulteriori miglioramenti a seguito di nuovi inviti a presentare proposte riguardanti specificatamente le strategie per le navi a fine ciclo di vita;

26.   invita la Commissione a esaminare ulteriormente e a valutare con attenzione i vantaggi di una cooperazione finanziaria rafforzata con alcuni siti di demolizione selezionati dell'Asia meridionale e di investimenti diretti in tali siti, contribuendo in questo modo alla creazione di una rete di siti di smantellamento certificati e riconosciuti dall'Unione europea che potrebbe generare notevoli ricadute sugli investimenti in termini economici, ambientali e sociali;

27.   ritiene che il principio "chi inquina paga", il principio della responsabilità estesa del produttore e il principio della responsabilità del produttore debbano essere ampiamente applicati per risolvere questa problematica;

28.   esprime il parere che il gestore/armatore sia sempre responsabile di eventuali effetti negativi della demolizione sui lavoratori, la salute pubblica o l'ambiente, a prescindere dal luogo in cui avviene la rottamazione (all'interno o al di fuori dell'Unione europea);

29.   si compiace della proposta di creare un fondo per la demolizione delle navi e invita la Commissione e gli Stati membri a perseguire con determinazione l'obiettivo dell'instaurazione di un siffatto fondo simultaneamente a livello dell'OMI e dell'Unione europea; chiede, a questo proposito, alla Commissione di esplorare i meccanismi finanziari disponibili, interessando cantieri navali e armatori e prevedendo un'assicurazione obbligatoria, il ricorso a tariffe portuali, tasse riscosse sulle nuove navi e diritti annuali di iscrizione al registro OMI, al fine di garantire un riciclaggio responsabile sotto il profilo ambientale a partire dal momento in cui una nave entra in servizio, tenendo conto del fatto che una nave può avere più di un proprietario nel corso della sua vita utile;

30.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, ai governi di Turchia, Bangladesh, Cina, Pakistan e India, nonché all'OMI.

(1) GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1. Rettifica contenuta nella GU L 249 del 13.9.2006, pag. 19.
(2) Det Norske Veritas / Appledore International, Technological and Economic Feasibility Study of Ship Scrapping in Europe. Relazione finale (n. 2000-3527) del 13.2.2001.
(3) Commissione europea, DG Energia e trasporti: Oil Tanker Phase Out and the Ship Scrapping Industry, relazione finale, COWI, giugno 2004.
(4) GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.
(5) Direttiva 95/21/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati Membri (GU L 157 del 7.7.1995, pag. 1).


Dati scientifici relativi al cambiamento climatico: conclusioni e raccomandazioni in vista dell'adozione di decisioni
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Risoluzione del Parlamento europeo del 21 maggio 2008 sui dati scientifici relativi al cambiamento climatico: conclusioni e raccomandazioni in vista dell'adozione di decisioni (2008/2001(INI))
P6_TA(2008)0223A6-0136/2008

Il Parlamento europeo,

–   vista la sua decisione del 25 aprile 2007 sulla costituzione di una commissione temporanea sul cambiamento climatico(1), approvata in conformità dell'articolo 175 del regolamento,

–   viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles dell'8 e 9 marzo 2007,

–   vista la dichiarazione del Vertice del G8 di Heiligendamm, del 7 giugno 2007, in particolare la sezione intitolata "Climate Change, Energy Efficiency and Energy Security – Challenge and Opportunity for World Economic Growth",

–   visti le conclusioni della quarta relazione di valutazione del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), pubblicate a Valencia (Spagna) il 17 novembre 2007, e i successivi studi commissionati dai governi nazionali o realizzati da altri organi delle Nazioni Unite,

–   vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Progressi verso il conseguimento degli obiettivi di Kyoto" (COM(2007)0757),

–   vista la riunione parlamentare congiunta sul cambiamento climatico tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali degli Stati membri e dei paesi candidati, svoltasi l'1 e 2 ottobre 2007,

–   viste la tredicesima Conferenza delle parti (COP 13) della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e la terza Conferenza delle parti agente come riunione delle parti del protocollo di Kyoto (COP/MOP 3), che si sono tenute a Bali (Indonesia) dal 3 al 15 dicembre 2007,

–   viste le audizioni pubbliche e gli scambi di opinione con personalità di alto livello nonché l'esito delle missioni della delegazione della commissione temporanea del Parlamento sul cambiamento climatico, e in particolare le informazioni raccolte nell'ambito degli interventi degli esperti e del successivo dibattito alla sessione tematica del 10 settembre 2007 su "Impatto climatico dei diversi livelli di riscaldamento",

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   vista la relazione interlocutoria della commissione temporanea sul cambiamento climatico (A6-0136/2008),

A.   considerando che tra le attribuzioni della commissione temporanea sul cambiamento climatico rientra la formulazione di raccomandazioni sulla futura politica integrata dell'Unione europea in materia di cambiamento climatico e considerando che tali raccomandazioni dovrebbero essere basate sulla ricerca di punta e non dovrebbero escludere le prove scientifiche più recenti,

B.   considerando che la relazione interlocutoria della commissione temporanea affronta esclusivamente l'impatto e gli effetti del cambiamento climatico sulla base di dati scientifici; considerando che nella relazione definitiva saranno formulate proposte sulla futura politica integrata dell'Unione europea in materia di cambiamento climatico, in conformità del mandato conferito alla commissione, sulla base dell'insieme delle informazioni da essa raccolte nel quadro delle sue attività; considerando che la relazione definitiva includerà anche la posizione del Parlamento europeo nei negoziati sul quadro internazionale della politica climatica dopo il 2012, in vista della COP 14 che si terrà a Poznan (Polonia) nel dicembre 2008,

C.   considerando che il consenso scientifico sulle origini e le cause del cambiamento climatico è ben consolidato e riconosciuto a livello mondiale, sia all'interno che all'esterno dell'IPCC; considerando che le conoscenze scientifiche e la consapevolezza delle origini umane dell'attuale tendenza al riscaldamento globale sono notevolmente aumentate dalla prima relazione di valutazione dell'IPCC nel 1990 e sono ormai considerate come dati scientifici; considerando che vi è un radicato consenso scientifico sull'impatto delle emissioni di gas a effetto serra (GHG) di origine antropica sul clima globale; considerando che, alla luce della valutazione dei rischi fornita, in caso di incertezza è più opportuno agire piuttosto che rinviare l'azione,

D.   considerando che le conoscenze sul cambiamento climatico e sulle cause del riscaldamento globale, acquisite finora attraverso la ricerca e la raccolta di dati, sono sufficienti per indurre l'azione politica e l'adozione di decisioni che sono urgentemente necessarie per ridurre in misura sostanziale le emissioni e per prepararsi all'adattamento a cambiamenti climatici inevitabili,

E.   considerando che, secondo la quarta relazione di valutazione dell'IPCC, le emissioni globali di CO2 sono cresciute di circa l'80% tra il 1970 e il 2004 e che tali aumenti sono principalmente dovuti all'impiego di combustibili fossili,

F.   considerando che la ricerca basata sulle osservazioni e sulla modellazione segnala il rischio di un grave impatto sul nostro pianeta, se non saranno adottate rapidamente misure intese a rallentare o addirittura ad arrestare gli ulteriori aumenti di emissioni di CO2 e di altri GHG, che figurano nell'elenco dell'IPCC dei gas a effetto serra,

G.   considerando che, successivamente al periodo di esame e alla pubblicazione della quarta relazione di valutazione dell'IPCC, sono stati realizzati numerosi studi scientifici che hanno misurato e presentato dati che confermano la tendenza al riscaldamento globale e hanno valutato in modo più approfondito le implicazioni del cambiamento climatico per l'umanità dal punto di vista sociale, economico ed ecologico, come pure la necessità di adattamento al cambiamento climatico e di mitigazione dello stesso,

H.   considerando che la "Stern Review" ritiene che, ove non vengano adottate misure, nel 2050 i costi annuali del cambiamento climatico previsto rappresenteranno tra il 5 e il 20% del PIL; considerando che lo stesso rapporto giunge alla conclusione che gli obiettivi climatici potranno essere raggiunti qualora, a partire da questo momento, venga destinato l'1% annuo del PIL alle misure in tale settore,

I.   considerando che il dibattito scientifico in corso non mette più in discussione le cause all'origine del riscaldamento globale e del cambiamento climatico; considerando che qualsiasi tipo di dibattito scientifico è semplicemente espressione del progresso scientifico volto a chiarire le incertezze o i dubbi rimanenti ed è tradizionalmente improntato alla ricerca di una più profonda comprensione dell'impatto dell'uomo sui processi naturali,

J.   considerando che studi scientifici recenti hanno fornito prove supplementari dell'interferenza antropica con l'atmosfera terrestre e che la fisica del cambiamento climatico sta valutando le implicazioni concrete degli attuali livelli di riscaldamento globale causato dalle emissioni passate; considerando che i dati raccolti grazie a tali studi sottolineano l'urgente necessità di adottare misure di adattamento e di mitigazione, al fine di limitare rischi allarmanti per l'uomo, la biodiversità della flora e della fauna, gli habitat e le infrastrutture, in primo luogo nei paesi in via di sviluppo, ma anche in Europa e in altre parti più ricche del mondo,

K.   considerando che la scienza ha individuato una serie di punti critici nel sistema climatico terrestre, che rappresentano punti di non ritorno per quanto riguarda ripercussioni praticamente irreversibili del cambiamento climatico, che non possono essere ragionevolmente gestite dall'uomo; considerando che questi punti critici e i processi geofisici inarrestabili da essi scatenati non possono essere pienamente integrati negli attuali scenari climatici per il futuro; considerando che tali punti critici includono: la fusione del permafrost, con la conseguente immissione di grandi quantità di metano nell'atmosfera; la fusione dei ghiacciai, con un aumento del coefficiente di assorbimento della luce solare e diminuzione della solubilità del CO2 negli oceani, con il conseguente aumento della temperatura; considerando che, con l'aumento della temperatura, tali fattori tendono a peggiorare progressivamente il riscaldamento globale con un effetto di feedback positivo,

L.   considerando che, secondo le stime, il 20-30% di tutte le specie sarà esposto a un maggior rischio di estinzione se si verificherà un aumento della temperatura pari a 1,5-2,5°C; considerando che, nel caso di un riscaldamento pari a 3,5°C, la percentuale è prevista essere del 40%-70%, per cui la mitigazione del cambiamento climatico è fondamentale per la tutela della biodiversità globale e il mantenimento dei servizi di ecosistema,

M.   considerando che oltre il 70% della superficie del pianeta è coperta dagli oceani; che oltre il 97% di tutta l'acqua del pianeta è contenuta negli oceani; che gli oceani forniscono il 99% dello spazio vitale della Terra; che i pesci forniscono la percentuale più elevata delle proteine consumate dagli esseri umani, da cui dipendono 3,5 miliardi di persone quale loro fonte primaria di cibo; e che tre quarti delle megalopoli del pianeta si affacciano sul mare,

N.  N considerando che il consenso scientifico espresso nella quarta relazione di valutazione dell'IPCC porta alla conclusione che il livello delle emissioni globali di GHG deve essere ridotto del 50-85% rispetto al 2000 onde evitare gravi rischi; considerando che, se le emissioni globali di GHG continueranno ad aumentare fino al 2020 e oltre tale data, sarà sempre più difficile realizzare questo obiettivo; considerando che quasi tutti gli Stati membri stanno compiendo buoni progressi nei loro sforzi di rispettare i propri obiettivi in materia di ripartizione degli oneri dell'Unione europea, permettendo in tal modo di aumentare la probabilità che l'Unione europea raggiunga entro il 2012 l'obiettivo fissato a Kyoto; considerando, tuttavia, che dopo il 2012 gli Stati membri dovranno essere più ambiziosi nella riduzione delle emissioni di GHG se intendono rispettare gli obiettivi definiti al succitato Consiglio europeo dell'8 e 9 marzo 2007, che devono essere realizzati collettivamente dai paesi sviluppati e che consistono in una riduzione delle loro emissioni di tali gas pari al 60-80% entro il 2050 rispetto al 1990,

O.  O considerando che la quarta relazione di valutazione dell'IPCC dimostra che feedback positivi tra il riscaldamento e la riduzione delle riserve di carbonio degli ecosistemi terrestri e oceanici potrebbero richiedere un'ulteriore sostanziale riduzione delle emissioni al fine di stabilizzare le concentrazioni di GHG,

P.   considerando che nell'Unione europea esiste un consenso politico sull'importanza fondamentale del raggiungimento dell'obiettivo strategico di limitare l'aumento della temperatura media globale al massimo a 2°C rispetto ai livelli preindustriali; considerando che la temperatura globale è già aumentata di 0,74°C nel secolo scorso e continuerà inevitabilmente ad aumentare di ulteriori 0,5-0,7°C a causa delle emissioni passate,

Q.   considerando che, secondo la quarta relazione di valutazione dell'IPCC, le emissioni globali di GHG sono aumentate dall'epoca preindustriale e stanno attualmente aumentando più rapidamente di quanto non sia mai accaduto, registrando un incremento dovuto alle attività umane del 70% tra il 1970 e il 2004 e un incremento significativo del 24% dal 1990; considerando che molti ecosistemi naturali in tutti i continenti e nella maggior parte degli oceani sono già colpiti da cambiamenti climatici regionali, che provocano l'aumento delle temperature, il cambiamento della ripartizione delle precipitazioni e dei venti e una maggiore scarsità idrica,

R.   considerando che per il sistema climatico è importante il totale dei GHG accumulati ed emessi nell'atmosfera e non le emissioni relative o le riduzioni relative, per cui, al fine di evitare cambiamenti climatici pericolosi, il fattore determinante più significativo è il totale delle emissioni di GHG nei prossimi anni e decenni,

S.   considerando che la quarta relazione di valutazione dell'IPCC ha comparato per la prima volta gli effetti documentati di ampia portata del cambiamento climatico attuale in Europa, quali il ritiro dei ghiacciai, l'allungamento delle stagioni, il cambiamento delle aree di distribuzione delle specie, nonché l'impatto sulla salute dovuto a un'ondata di calore di intensità eccezionale; considerando che i cambiamenti osservati corrispondono alle proiezioni relative al cambiamento climatico futuro; considerando che, nel quadro di un bilancio globale per l'Europa, quasi tutte le regioni saranno negativamente colpite da diverse ripercussioni future del cambiamento climatico e che ciò presenterà delle sfide in molti settori socio-economici; considerando che il cambiamento climatico aumenterà notevolmente le disparità regionali per quanto riguarda le risorse naturali in Europa, ad esempio la disponibilità idrica,

T.   considerando che il cambiamento climatico, unitamente a una massiccia urbanizzazione dovuta alla crescita demografica, è destinato ad aumentare la temperatura delle città, con impatti diretti negativi sulla salute e sul benessere dei cittadini,

U.   considerando che le attuali politiche intese a mitigare gli effetti del cambiamento climatico e le relative prassi in materia di sviluppo sostenibile, che dovranno assolutamente essere intensificate, saranno tuttavia insufficienti per ridurre le emissioni globali di GHG nei prossimi decenni; considerando che, stando alle raccomandazioni scientifiche, la finestra di opportunità per riuscire a stabilizzare la concentrazione globale di GHG a un livello corrispondente a una probabilità del 50% di mantenere il cambiamento climatico entro 2°C, resterà aperta fino al 2015, quando le emissioni globali dovrebbero raggiungere il loro picco,

V.   considerando che il contributo del gruppo di lavoro III alla quarta relazione di valutazione dell'IPCC indica che, al fine di conseguire i livelli più bassi fissati finora dall'IPCC e di limitare il potenziale impatto negativo, le parti dell'UNFCCC di cui all'allegato I dovrebbero ridurre collettivamente le loro emissioni del 25-40% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020,

W.   considerando che la prossima relazione di valutazione dell'IPCC non sarà probabilmente pubblicata prima del 2012 o 2013; considerando che le conoscenze supplementari provenienti dalla letteratura scientifica rivista da esperti e da relazioni scientifiche commissionate dai governi o realizzate da altri organismi internazionali o dalle istituzioni delle Nazioni Unite, quali l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP), l'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM) o l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), stanno dando un importante contributo a una migliore comprensione dell'impatto attuale e futuro del cambiamento climatico sull'uomo e sull'ambiente come pure all'adattamento e alla mitigazione di tale cambiamento climatico,

X.   considerando che la maggior parte dei risultati di questi studi supplementari sottolineano l'urgente necessità di reagire tempestivamente al riscaldamento globale; considerando, in particolare, che gli ultimi dati pubblicati dall'OMM nel dicembre 2007 indicano che il decennio dal 1998 al 2007 è stato il decennio più caldo mai registrato e il 2007 tra i dieci anni più caldi mai registrati, con uno scarto di temperatura positivo previsto di 0,41°C rispetto alla media sul lungo periodo, ed è stato contrassegnato da temperature anomale di oltre 4°C sopra le medie mensili a lungo termine registrate da gennaio ad aprile 2007 in alcune regioni dell'Europa,

Y.   considerando che il riscaldamento globale e le diverse dimensioni del cambiamento climatico devono essere osservati dalla prospettiva di altri problemi globali quali la povertà o i problemi sanitari mondiali, in quanto questi problemi saranno aggravati dagli effetti dell'aumento delle temperature, dalle siccità, dalle inondazioni, dall'aumento del livello del mare e dall'aumento dell'incidenza delle condizioni climatiche estreme; considerando che il cambiamento climatico potrebbe ostacolare la capacità dei paesi di progredire sulla via dello sviluppo sostenibile e di realizzare gli obiettivi di sviluppo del Millennio; considerando che il cambiamento climatico potrebbe compromettere seriamente la buona riuscita di progetti di sviluppo e dovrebbe pertanto costituire un tema costante nel quadro della cooperazione internazionale,

1.   accoglie con favore il fatto che, alla riunione di Bali, le parti dell'UNFCCC hanno riconosciuto che la quarta relazione di valutazione dell'IPCC rappresenta la valutazione più completa e autorevole del cambiamento climatico realizzata finora, in quanto fornisce un quadro scientifico, tecnico e socioeconomico integrato sulle relative questioni, e incoraggia a utilizzare le informazioni in essa contenute nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche nazionali in materia di cambiamento climatico;

2.   ritiene fermamente che la scienza progredisca attraverso il confronto tra conoscenze e ipotesi accettate e idee concorrenti, nonché l'applicazione di procedure di valutazione riviste da esperti; si congratula con l'IPCC per l'attività svolta e per la sua capacità di convogliare il lavoro di migliaia di scienziati; ritiene che l'IPCC dovrebbe considerare seriamente nuovi argomenti, al fine di continuare a garantire la credibilità e la qualità delle sue ricerche;

3.   ritiene che la scienza del cambiamento climatico sia ormai sufficientemente consolidata e ribadisce il suo impegno a conseguire l'obiettivo strategico dell'Unione europea di limitare l'aumento della temperatura media globale a non oltre 2°C al di sopra dei livelli preindustriali, obiettivo che, stando a numerose relazioni scientifiche, può essere raggiunto con una probabilità di circa il 50% a una concentrazione atmosferica di GHG pari a 400-450 ppm di CO2 equivalente e che, stando alla quarta relazione di valutazione dell'IPCC, implica che i paesi industrializzati riducano le emissioni di GHG del 25-40% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020; ritiene, tuttavia, che gli sforzi intesi a ridurre le emissioni dovrebbero in realtà mirare a mantenere tale valore ben al di sotto dell'obiettivo dei 2°C, in quanto tale livello di riscaldamento avrebbe già un impatto considerevole sulle nostre società e sui nostri stili di vita e comporterebbe anche cambiamenti significativi degli ecosistemi e delle risorse idriche;

4.  sottolinea che con l'aumentare delle emissioni di gas a effetto serra provocate dall'uomo si avranno conseguenze drammatiche e gravi minacce per gli ecosistemi marini, le risorse e il settore della pesca e che variazioni significative della temperatura dell'acqua possono portare alla migrazione di popolazioni di organismi marini, compresa l'invasione di specie alloctone e la scomparsa delle specie autoctone;

5.   riconosce che le proiezioni dei dati per il 2050 indicano chiaramente che è ora giunto il momento di agire; sottolinea che la finestra di opportunità per mettere in atto gli sforzi intesi a mitigare gli effetti del cambiamento climatico, necessari per raggiungere l'obiettivo dei 2°C, sarà chiusa alla metà del prossimo decennio;

6.   sottolinea che i riscontri scientifici provenienti da tutti i continenti e dalla maggior parte degli oceani indicano che molti ecosistemi naturali sono già colpiti da cambiamenti climatici regionali causati dalle emissioni di carbonio prodotte in passato dai paesi industrializzati; sottolinea che è scientificamente dimostrato che le cause soggiacenti al riscaldamento globale sono prevalentemente di origine umana e che il livello delle conoscenze acquisite è sufficiente per dimostrare l'interferenza antropica con l'atmosfera terrestre;

7.   sottolinea che la prevista acidificazione degli oceani dovuta all'aumento dei livelli di CO2 potrebbe avere effetti molto gravi sugli ecosistemi marini e invita e condurre ulteriori ricerche al riguardo, al fine di approfondire le conoscenze su questo problema e di individuare le sue implicazioni per l'azione politica;

8.   ritiene che gli andamenti a livello di temperatura, ossigeno, salinità, PH, clorofilla e modelli di oscillazione del vento diventano evidenti solo dopo molti anni; sottolinea la necessità di disporre di serie di dati e osservazioni complete del fondo dei mari e degli oceani per contribuire a spiegare i cambiamenti locali che hanno un impatto sulla pesca, poiché la nostra capacità di comprendere le cause e le conseguenze dell'evoluzione degli ecosistemi cambia;

9.   sottolinea che i risultati scientifici indicano chiaramente come evolverà il cambiamento climatico nel prossimo futuro, basandosi su modelli regionali diversi e dimostrando che il riscaldamento globale è una questione afferente sia allo sviluppo sia all'ambiente globale, in cui le persone povere e i paesi in via di sviluppo sono i più vulnerabili; ritiene che gli sforzi di adattamento, mirati a gestire le conseguenze inevitabili del riscaldamento globale causato dalle emissioni prodotte in passato dai paesi industrializzati, siano altrettanto importanti di sforzi decisi mirati a mitigare gli effetti del fenomeno per evitare un'evoluzione ingestibile del riscaldamento globale;

10.   sottolinea che i punti critici, tra cui il deperimento della foresta pluviale amazzonica, la deglaciazione della Groenlandia e della calotta polare antartica occidentale, le anomalie del monsone indiano e il rilascio nell'atmosfera terrestre di enormi quantità di metano dalla tundra siberiana, sono fenomeni difficili da prevedere ma che, in considerazione delle attuali condizioni di cambiamento climatico, possono con ogni probabilità raggiungere i rispettivi punti massimi durante questo secolo; sottolinea che per evitare questi punti critici saranno necessarie azioni di mitigazione più forti di quelle indicate nella quarta relazione di valutazione dell'IPCC;

11.   accoglie con favore a tale riguardo i risultati della COP 13 e della COP/MOP 3, basati su pareri scientifici solidi, e in particolare la roadmap di Bali che dovrebbe essere valutata durante la COP 14 del 2008 e dovrebbe condurre, entro il 2009, alla conclusione di un accordo su un regime globale; accoglie altresì con favore il compito assegnato al Gruppo di esperti sul trasferimento di tecnologia di valutare le lacune e gli ostacoli all'uso e all'accesso alle risorse finanziarie fornite ai paesi in via di sviluppo che si sono impegnati ad attuare idonee azioni di mitigazione a livello nazionale, secondo modalità misurabili, comunicabili e verificabili; accoglie inoltre con favore la creazione di un Fondo di adattamento e l'inclusione delle foreste in un nuovo accordo sulla protezione del clima inteso a evitare ulteriori deforestazioni e ad arrestare le emissioni di carbonio causate dagli incendi di foreste o di torbiere, che provocano danni ingenti alle comunità locali, ivi incluso l'esproprio delle loro terre con procedure illegali o semilegali;

12.   non è d'accordo con i tentativi, non supportati da argomentazioni scientifiche, di presentare come inattendibili, incerti o discutibili i risultati degli studi sulle cause e sugli effetti del cambiamento climatico; riconosce tuttavia che il progresso scientifico è sempre stato contrassegnato da dubbi, dalla loro progressiva eliminazione e dalla ricerca di spiegazioni o modelli che vadano al di là della corrente scientifica dominante;

13.   ritiene pertanto che nuove ricerche, mirate a una migliore comprensione delle cause e delle conseguenze del riscaldamento globale, siano essenziali ai fini di un processo decisionale responsabile; ritiene tuttavia che il livello delle conoscenze acquisite finora sia sufficiente per elaborare con urgenza politiche che consentano di giungere a una riduzione delle emissioni dei GHG che limiti il cambiamento climatico a +2°C e misure di adattamento al cambiamento climatico attuale;

14.   sottolinea la necessità di un'analisi e di ricerche supplementari riguardanti le conseguenze del cambiamento climatico, quali le ripercussioni sulla competitività economica, sui costi energetici e sullo sviluppo sociale in Europa, il ruolo dell'utilizzo del suolo, il ruolo delle foreste e della deforestazione, il ruolo dell'ambiente marittimo e il calcolo dei costi esterni dell'industria, non ultimo del settore dei trasporti, in termini di clima, ivi inclusa la quantificazione dell'impatto dell'inquinamento causato dai trasporti aerei; ritiene che sia necessario realizzare studi supplementari volti ad integrare l'adattamento e la riduzione dei rischi nelle politiche di sviluppo e di riduzione della povertà;

15.   ritiene necessario approfondire la ricerca sull'impatto della politica di promozione dei biocombustibili e sulle loro ripercussioni sull'aumento della deforestazione, sull'incremento della superficie agricola coltivata e sull'offerta alimentare a livello mondiale;

16.  sottolinea la necessità di svolgere ricerca sulla fisiologia delle specie ittiche marine, in particolare nei tropici in cui comparativamente sono state svolte poche ricerche; rileva che, con l'accrescersi della nostra base di informazioni, gli scienziati saranno in grado di effettuare previsioni più accurate ed escogitare le soluzioni del caso; ritiene che lo sbarco di tutte le catture accessorie a fini di indagine scientifica potrebbe offrire un significativo contributo alla base di informazioni; riconosce nel contempo la necessità di una ricerca continua sull'impatto del cambiamento climatico sulle popolazioni di uccelli marini in considerazione dello stress nutrizionale e degli effetti sul loro successo di riproduzione e la loro sopravvivenza;

17.   è del parere che la comunicazione delle prove scientifiche dell'impatto umano sul clima globale debba costituire l'elemento principale di un più ampio sforzo di sensibilizzare l'opinione pubblica e di ottenere e mantenere il suo sostegno a favore di misure politiche destinate a ridurre le emissioni di carbonio, come ad esempio l'interazione con le varie parti sociali, non solo nei paesi industrializzati ma anche nelle economie emergenti; chiede all'IPCC di pubblicare una sintesi delle sue relazioni di valutazione; ritiene inoltre che siano necessari cambiamenti degli stili di vita individuali, che devono essere realizzati nel quadro di programmi educativi destinati a far conoscere le cause e gli effetti del riscaldamento globale;

18.   invita pertanto la comunità scientifica e i rappresentanti politici ad unire i loro sforzi per aumentare la consapevolezza e la sensibilizzazione nei confronti delle "piccole cose che potrebbero risultare decisive", tenendo conto del fatto che anche le comunità che hanno una grande capacità di adattamento agli effetti del cambiamento climatico sono vulnerabili rispetto a eventi estremi e imprevedibili;

19.   sottolinea che attualmente le informazioni dettagliate necessarie per un'educazione a uno stile di vita a bassa emissione di carbonio, comprese ad esempio le dichiarazioni sull'impronta GHG sui beni di consumo e le etichette GHG, sono poco diffuse e andrebbero sviluppate in tempi brevi; sottolinea che tali iniziative dovrebbero idealmente basarsi su norme condivise e tener conto delle emissioni di GHG connesse alle importazioni;

20.   invita la sua commissione temporanea per il cambiamento climatico a proseguire le sue attività e a presentare al Parlamento, al termine del suo mandato, una relazione contenente, se del caso, raccomandazioni relative alle misure o alle iniziative e misure di adattamento e mitigazione da adottare nel quadro della futura politica integrata dell'Unione europea in materia di cambiamento climatico, in linea con l'obiettivo dell'UE di contenere l'aumento della temperatura globale al di sotto dei 2°C e in conformità dei risultati e delle raccomandazioni della quarta relazione di valutazione dell'IPCC;

21.   chiede alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento di sollecitare, al massimo livello, negoziati e un dialogo sull'estensione strategica a tutti i paesi partner nel mondo delle strategie, dei principi e delle norme altamente efficaci applicati sia dai paesi dell'Unione europea che da paesi terzi nel campo della ricerca scientifica e delle azioni di lotta contro il cambiamento climatico, in linea con le raccomandazioni della comunità scientifica;

22.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU C 74 E del 20.3.2008, pag. 652.


Relazione 2007 sui progressi compiuti dalla Turchia
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Risoluzione del Parlamento europeo del 21 maggio 2008 sulla relazione 2007 relativa ai progressi compiuti dalla Turchia (2007/2269(INI))
P6_TA(2008)0224A6-0168/2008

Il Parlamento europeo,

–   vista la relazione 2007 sui progressi compiuti dalla Turchia, elaborata dalla Commissione (SEC(2007)1436),

–   viste le sue precedenti risoluzioni del 27 settembre 2006 sui progressi compiuti dalla Turchia in vista dell'adesione(1) e del 24 ottobre 2007 sulle relazioni UE-Turchia(2),

–   viste le risoluzioni del 6 luglio 2005(3) e del 13 febbraio 2007(4) sul ruolo delle donne in Turchia nella vita sociale, economica e politica,

–   visto il quadro negoziale per la Turchia del 3 ottobre 2005,

–   viste la decisione 2008/157/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2008, relativa ai principi, alle priorità e alle condizioni contenuti nel partenariato per l'adesione con la Repubblica di Turchia(5) ("partenariato per l'adesione"), nonché le precedenti decisioni del Consiglio, del 2001, 2003 e 2006, sul partenariato per l'adesione,

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0168/2008),

A.   considerando che i negoziati di adesione con la Turchia sono stati avviati il 3 ottobre 2005, dopo l'approvazione del quadro negoziale da parte del Consiglio, e che l'apertura di tali negoziati costituisce il punto di partenza di un processo di lunga durata e senza limiti di tempo,

B.   considerando che la Turchia si è impegnata a intraprendere riforme, ad intrattenere relazioni di buon vicinato e ad allinearsi progressivamente con le posizioni dell'Unione europea, e che tali sforzi andrebbero considerati come un'opportunità di ulteriore modernizzazione per la Turchia stessa,

C.   considerando che la piena osservanza di tutti i criteri di Copenaghen, al pari della capacità di integrazione all'Unione, rimangono la base per l'adesione all'Unione europea, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2006, e che l'Unione deve rimanere una comunità fondata su valori condivisi,

D.   considerando che, nella relazione 2007 sui progressi compiuti, la Commissione ha concluso che in Turchia nel 2007 si sono registrati progressi limitati nel campo delle riforme politiche,

E.   considerando che in Turchia, nel 2007, la democrazia si è consolidata, è stato eletto un nuovo parlamento rappresentativo delle diverse forze politiche del paese ed è stato formato un governo con un mandato forte,

F.   considerando che la Turchia non ha ancora applicato le disposizioni contenute nell'accordo di associazione CE-Turchia e nel protocollo aggiuntivo,

G.   considerando l'apertura di cinque nuovi capitoli negoziali nel 2007,

Riforme per l'instaurazione di una società democratica e prospera

1.   si compiace dell'impegno assunto dal Primo ministro Erdogan affinché il 2008 sia l'anno delle riforme ed esorta il governo turco a mantenere le sue promesse, approfittando dell'ampia maggioranza di cui gode in parlamento, per proseguire con fermezza lungo la strada delle riforme, essenziali per trasformare la Turchia in una democrazia moderna e prospera, basata su uno Stato laico e una società pluralista;

2.   sottolinea che tale modernizzazione rientra innanzitutto nell'interesse della Turchia stessa e riconosce l'importanza strategica per l'Unione europea di una Turchia stabile, democratica e prospera; ribadisce che l'osservanza, da parte della Turchia, degli impegni assunti con il partenariato per l'adesione è d'importanza cruciale per il paese e per le sue relazioni future con l'Unione europea;

3.   ribadisce la convinzione che soltanto una società guidata dal rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, fondata sui principi di democrazia e dello Stato di diritto e con un'economia di mercato attenta alle problematiche sociali, può evolvere in una società pacifica, stabile e prospera;

4.   sottolinea l'importanza che la Turchia lotti contro tutte le forme di discriminazione conformemente all'articolo 13 del trattato CE che invoca l'uguaglianza per tutti indipendentemente dal sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o l'orientamento sessuale;

5.   prende atto della recente revisione del partenariato per l'adesione ed è consapevole che questa revisione, la terza dal 2001, rappresenta una proroga per molti degli obiettivi prioritari non ancora raggiunti in molti ambiti; esorta il governo turco a trasformare le priorità indicate nel partenariato in piani di riforma secondo i tempi stabiliti, tenendo presente che ulteriori ritardi influiranno negativamente sul progresso dei negoziati;

6.   si compiace del fatto che nel 2007 la democrazia abbia prevalso sui tentativi di ingerenza dell'esercito nel processo politico; invita il governo turco a compiere ulteriori sforzi sistematici per assicurare che la leadership politica, democraticamente eletta, si assuma la piena responsabilità per l'elaborazione di politiche in materia di affari interni, esteri e di sicurezza, comprese le politiche nei confronti di Cipro, e che le forze armate rispettino tale responsabilità riconoscendo pienamente e senza ambiguità il controllo civile; sottolinea in particolare la necessità di instaurare un pieno controllo parlamentare sull'esercito, sulla politica di difesa e sulle relative spese;

7.   è preoccupato per le conseguenze della dissoluzione dell'AKP; chiede alla Corte istituzionale turca di rispettare i principi dello Stato di diritto, le norme europee e gli orientamenti sul divieto e la dissoluzione di partiti politici e misure analoghe, adottati dalla Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa il 10 e 11 dicembre 1999; invita il Parlamento turco ad adeguare la Costituzione a tali norme per quanto concerne il divieto dei partiti politici;

8.   invita il governo turco a rispettare, nel contesto delle riforme, il pluralismo e la diversità in una Turchia laica e democratica ed esorta il governo e tutti i partiti politici ad agire in modo costruttivo, alla ricerca del consenso per importanti misure di modernizzazione del paese;

9.   ritiene che la modifica dell'articolo 301 del codice penale, adottata dal parlamento turco il 30 aprile 2008, costituisca un primo passo verso una riforma radicale di questo e di altri articoli del codice penale, e attende ulteriori iniziative al riguardo; sottolinea che occorre compiere progressi per quanto riguarda la libertà di espressione; sia sul piano teorico che sul piano pratico; deplora il fatto che il numero di persone sottoposte a procedimento penale, a norma di disposizioni giuridiche che consentono la restrizione arbitraria dell'espressione di opinioni non violente, sia ulteriormente aumentato nel 2007(6); è dell'avviso che l'abrogazione dell'articolo 301 e di altre disposizioni giuridiche che costituiscono una restrizione arbitraria della libertà di espressione garantita del diritto internazionale sarebbe la migliore soluzione per assicurare che la Turchia tuteli pienamente la libertà di espressione e di stampa, conformemente alle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU);

10.   plaude alla recente adozione, da parte del parlamento turco, della legge sulle fondazioni; accoglie con favore l'intenzione della Commissione di esaminare il nuovo testo e sottolinea che il parlamento dovrebbe verificare che la legge affronti tutte le problematiche riguardanti le comunità religiose non musulmane, concernenti il diritto di possedere e acquistare proprietà, ivi incluse le proprietà confiscate vendute a terzi; invita le autorità turche ad assicurare che la legge venga applicata, conformemente alla CEDU e alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo;

11.   invita il governo turco, sulla scorta dell'iniziativa positiva intrapresa con l'adozione della legge sulle fondazioni, a rispettare i propri impegni in tema di libertà di religione, definendo, in linea con la CEDU e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, un quadro legislativo che consenta a tutte le comunità religiose di agire senza costrizioni indebite, in particolare per quanto riguarda il loro status giuridico, la formazione del clero, l'elezione della gerarchia ecclesiastica, l'istruzione religiosa e la costruzione di luoghi di culto; chiede la tutela del patrimonio religioso e culturale; reitera l'invito a riaprire immediatamente il seminario greco-ortodosso di Halki e ad utilizzare in pubblico il titolo ecclesiastico di Patriarca ecumenico; condivide la preoccupazione espressa dal Consiglio il 24 luglio 2007 in merito alla recente decisione adottata dalla Corte di cassazione turca sul Patriarcato ecumenico e si attende che detta decisione non continui ad impedire al Patriarcato e ad altre comunità religiose non musulmane l'esercizio dei diritti garantiti dalla CEDU;

12.   esorta il governo turco ad avviare, in via prioritaria, un'iniziativa politica che favorisca una soluzione duratura della questione curda, basata su miglioramenti concreti delle opportunità della vita sociale, economica e culturale, disponibili per i cittadini di origine curda, ivi inclusa la possibilità reale di imparare il curdo nelle scuole pubbliche e private e di utilizzarlo nelle trasmissioni radiotelevisive, nella vita di tutti i giorni e per l'accesso ai servizi pubblici; reputa che un eventuale divieto nei confronti del Partito della società democratica (DTP) sarebbe controproducente ai fini di una soluzione politica;

13.   invita il DTP, i suoi deputati al parlamento e i suoi sindaci a prendere chiaramente le distanze dal partito dei laburisti del Kurdistan (PKK) e ad agire in modo costruttivo per cercare una soluzione alla questione curda, nel quadro di uno Stato turco democratico; invita altresì tutti gli altri partiti politici turchi ad agire in modo costruttivo al fine di raggiungere il medesimo obiettivo;

14.   deplora i numerosi processi intentati nei confronti di sindaci eletti e di altri politici che avevano usato la lingua curda o avevano espresso la propria opinione sulla questione curda, come le azioni che hanno recentemente condotto alla condanna di Leyla Zana e di 53 sindaci del DTP;

15.   rinnova gli inviti precedenti rivolti al governo turco a presentare un piano quadro globale inteso a favorire lo sviluppo socioeconomico e culturale della Turchia sudorientale, dove oltre la metà della popolazione vive sotto la soglia di povertà; ritiene che detto piano quadro dovrebbe affrontare i problemi sociali, ecologici, culturali e geopolitici suscitati dal progetto dell'Anatolia sudorientale; chiede alla Commissione di collegare la componente regionale dell'assistenza concessa a titolo dello strumento di assistenza preadesione (IPA)(7) con una rapida elaborazione di tale strategia;

16.  esorta il governo turco a presentare una strategia generale nazionale, nella prospettiva di risolvere la questione degli sfollati, strategia che porrebbe rimedio alle carenze giuridiche e pratiche attuali e fornirebbe l'aiuto finanziario e quant'altro necessario per risolvere adeguatamente il problema dei rientri e dell'indennizzo delle persone interessate;

17.   prende atto del processo in corso per la redazione di una nuova costituzione laica; ritiene che esso rappresenti un'opportunità chiave per porre la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali al centro della costituzione; ribadisce la necessità di creare un sistema di verifiche e di equilibrio, a garanzia della democrazia, dello stato di diritto, della coesione sociale e della separazione fra religione e Stato; sottolinea altresì che la nuova costituzione deve garantire la parità fra i generi, evitare l'uso di criteri vaghi, come quello della "moralità generale", astenersi dal considerare le donne in primo luogo come membri della famiglia o della comunità e riaffermare i diritti umani delle donne, compresi i diritti sessuali e riproduttivi, come loro diritti individuali;

18.   evidenzia la necessità che la società civile partecipi ampiamente a tale processo costituzionale, onde giungere a un consenso sul futuro costituzionale della Turchia che riunisca i partiti politici, le minoranze etniche e religiose e le parti sociali; constata che una parte della popolazione è delusa e preoccupata chela sospensione del divieto di portare il fazzoletto nelle università turche non sia parte di un insieme più ampio di riforme, basato su una larga consultazione della società civile; rammenta la propria raccomandazione precedente concernente la soglia elettorale, formulata nella succitata risoluzione del 27 settembre 2006;

19.   prende atto dei progressi compiuti relativamente all'efficienza del sistema giudiziario; accoglie con favore l'intenzione del governo turco di attuare una strategia di riforme volte a rafforzare l'indipendenza e l'imparzialità della magistratura e ad aumentare la fiducia dell'opinione pubblica nei suoi confronti; nota che tale strategia non può essere realizzata senza un ambizioso programma di riqualificazione professionale per i componenti dell'apparato giudiziario; ritiene che questa strategia debba, in via prioritaria, assicurare che l'interpretazione della legislazione sui diritti dell'uomo e le libertà fondamentali sia conforme alle disposizioni della CEDU; constata che, senza un ambizioso programma di riciclaggio del personale giudiziario, tale strategia non sarà coronata dal successo; è preoccupato a seguito dell'atteggiamento negativo di taluni elementi del corpo giudiziario nei confronti degli accordi internazionali nel campo dei diritti e delle libertà fondamentali e delle sentenze pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contro la Turchia per violazioni della CEDU;

20.   esorta la Corte costituzionale turca ad avanzare verso l'adozione della decisione definitiva in merito alla legge sul difensore civico, al fine di consentire al governo di istituire, senza ulteriori indugi, l'ufficio del difensore civico; raccomanda alla Turchia di cooperare in materia con il Mediatore europeo e i mediatori nazionali degli Stati membri dell'Unione europea;

21.   è preoccupato a seguito dell'ostilità, manifestata con forza in taluni settori della società, nei confronti delle minoranze e degli atti di violenza motivati da considerazioni politiche e religiose; chiede al governo turco di intervenire nei confronti degli organismi e degli ambienti che fomentano le ostilità, di proteggere quanti sono oggetto di minaccia e temono per la propria vita e di incrementare i propri sforzi per creare un ambiente che contribuisca al pieno rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

22.   invita vivamente le autorità turche a condurre indagini in merito agli omicidi di Hrant Dink e di tre cristiani a Malatya, nonché su altri atti di violenza legati a motivi politici, razziali o religiosi; deplora la lentezza dei relativi processi, i sospetti di parzialità e l'impressione di impunità che se ne deriva, e chiede alle autorità di far piena luce sulle accuse di negligenza da parte delle autorità competenti e assicurando i responsabili alla giustizia;

23.   esorta le autorità turche a condurre con risolutezza indagini relative all'organizzazione criminale denominata Ergenekon, nello stretto rispetto del principio di legalità, per identificarne le reti di collegamento con le strutture statali e arrestare i soggetti coinvolti;

24.   prende atto della valutazione della Commissione in merito alla continua diminuzione dei casi di tortura e maltrattamento e all'effetto positivo delle iniziative di salvaguardia legislativa; invita nondimeno la Commissione a verificare se la legge antiterrorismo e la legge sui poteri di polizia non minaccino tali risultati positivi; invita il governo turco a rafforzare la lotta contro le torture compiute all'interno e al di fuori dei centri di detenzione e contro l'impunità dei pubblici ufficiali, nonché a ratificare e applicare il Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, contribuendo in tal modo a prevenire sistematicamente la tortura e ad assicurare il monitoraggio indipendente dei centri di detenzione;

25.   prende atto delle osservazioni del Primo ministro Erdogan sull'assimilazione, espresse in occasione della sua recente visita in Germania; ritiene che il governo turco debba intraprendere iniziative affinché tutti i cittadini sviluppino la propria identità culturale in seno a uno Stato turco democratico; ricorda, a tal proposito, gli impegni stabiliti nel quadro negoziale in merito al rispetto e alla protezione delle minoranze, al reale accesso all'apprendimento di lingue diverse dal turco, nonché al loro impiego nelle trasmissioni radiotelevisive e nei servizi pubblici;

26.   plaude ai progressi compiuti nella protezione delle donne contro la violenza ed elogia il lavoro svolto dalle istituzioni pubbliche e dalle organizzazioni della società civile in questo ambito; invita le autorità turche a proseguire gli sforzi per l'eliminazione della violenza domestica, dei cosiddetti "delitti d'onore" e dei matrimoni forzati, in particolare attraverso la piena applicazione di legislazioni specifiche e con continue campagne di informazione, offrendo più rifugi alle vittime, migliorando la formazione degli organismi preposti all'applicazione della legge e monitorando attentamente le iniziative intraprese; constata con preoccupazione che l'accesso a dati affidabili sulla frequenza delle violenze contro le donne permane un problema e chiede con insistenza al governo di porre rimedio a tale situazione;

27.   riconosce che un numero considerevole di donne occupa posizioni di rilievo in ambito economico, politico e accademico e ribadisce che la parità di trattamento, l'accesso all'istruzione e l'acquisizione di potere nel campo politico, economico e sociale, da parte delle donne sono fondamentali per la crescita e la prosperità economica futura della Turchia; tuttavia, rileva con preoccupazione che il tasso di occupazione totale delle donne in Turchia è pari soltanto al 23,8%(8) e che la partecipazione delle donne alla vita politica è rimasta pressoché immutata; esorta pertanto il governo turco a intraprendere ulteriori azioni concrete per innalzare la presenza delle donne nella forza lavoro, in particolare nelle aree rurali, a rafforzare la loro inclusione nei sistemi di sicurezza sociale e sanitaria e a mettere a punto strumenti o misure provvisori per aumentare la partecipazione attiva delle donne alla vita politica;

28.   dà atto al governo turco per il sostegno dimostrato alla riuscita di progetti di cooperazione tra partner comunitari e turchi, quali ad esempio il progetto di gemellaggio in vista dell'istituzione di un organo indipendente per la parità tra i sessi, e della formazione di 750 funzionari nel campo del mainstreaming di genere; si attende che il suddetto organo sia istituito senza indugio;

29.   osserva che le competenze della commissione per le pari opportunità del parlamento turco della quale si propone la creazione non sono chiare; incoraggia il parlamento turco a creare una commissione specializzata dotata di poteri legislativi quale strumento fondamentale per migliorare i diritti della donna e per l'integrazione della dimensione di genere in Turchia;

30.   rispetta e sostiene il lavoro svolto dalle organizzazioni femminili in Turchia, che rafforzano il ruolo delle donne nella società, contribuiscono a proteggerle contro la violenza e intensificano la loro partecipazione alle attività imprenditoriali, fornendo al contempo un esempio positivo di responsabilizzazione delle donne e contribuendo alla parità tra uomini e donne;

31.   elogia la Turchia per i progressi compiuti in campo economico; ribadisce la convinzione che soltanto una società socialmente coesa, supportata da una classe media forte, può raggiungere la prosperità; deplora, perciò, il limitato impatto della forte crescita economica sul mercato del lavoro, ancora debole; sottolinea la necessità di affrontare il problema dell'economia sommersa e di garantire la sostenibilità del sistema di sicurezza sociale; ritiene che un ruolo più importante per le piccole e medie imprese potrebbe contribuire ad accelerare la crescita economica;

32.   ricorda il contributo che un dialogo sociale efficace può offrire all'instaurazione di relazioni necessarie per il funzionamento di un'economia di mercato attenta ai bisogni sociali; deplora i progressi limitati compiuti nel rafforzamento dei meccanismi di dialogo sociale; esorta il governo turco ad applicare pienamente le convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro e sottolinea la necessità di eliminare le attuali restrizioni alla libertà di associazione, al diritto di sciopero e al diritto di negoziazione collettiva;

33.   esprime la propria preoccupazione per l'eccessivo uso della forza, da parte della polizia turca, nei confronti dei dimostranti che hanno partecipato alla manifestazione del 1° maggio 2008 a Istanbul; ribadisce che la libertà di associazione e l'attività pacifica dei sindacati sono diritti fondamentali sanciti dalla Convenzione europea sui diritti dell'uomo;

34.   sottolinea l'importanza dell'accesso all'istruzione come fattore fondamentale per una società socialmente coesa; elogia il governo turco e la società civile per la campagna di sensibilizzazione volta a innalzare il numero di iscrizioni scolastiche tra le bambine; ricorda tuttavia la necessità di vigilare affinché tutti i neonati siano iscritti all'anagrafe e di migliorare il controllo e l'applicazione dell'obbligo scolastico, in modo da ridurre ulteriormente il numero di bambini che non frequentano la scuola; elogia il governo turco per i risultati positivi ottenuti nella riduzione del lavoro minorile e lo incoraggia a proseguire in questa direzione;

35.   esprime preoccupazione per il livello di corruzione; esorta le autorità turche a elaborare una strategia globale volta a combattere efficacemente la corruzione;

36.   è preoccupato per le notevoli discrepanze in termini di sviluppo tra le diverse regioni della Turchia e tra le aree rurali e urbane; invita il governo turco a elaborare una strategia globale per far fronte a tali disparità e invita la Commissione a fornire informazioni al Parlamento, entro la fine del 2008, in merito al contributo dell'Unione europea all'elaborazione di tale strategia nell'ambito dell'IPA per il 2007 e 2008;

37.   invita il governo turco ad applicare norme europee nei casi di progetti con conseguenze importanti, come quelli della costruzione delle dighe nella valle del Munzur, della diga di Allianoi, della costruzione della diga di Ilisu e dell'estrazione dell'oro a Bergama e in altre regioni, progetti che minacciano il patrimonio storico e siti naturali unici e di grande valore; invita il governo turco a prendere come riferimento la normativa comunitaria nel quadro dell'elaborazione di progetti di sviluppo regionale;

38.   condanna fermamente le violenze perpetrate dal PKK e da altri gruppi terroristi in territorio turco; condanna l'attacco di Diyarbakir, nel gennaio 2008, in cui sei persone sono state uccise e altre 60 sono state ferite, e formula le proprie sentite condoglianze alle famiglie delle vittime di questo crimine; esprime alla Turchia la propria solidarietà nella sua lotta contro il terrorismo e reitera l'appello al PKK, affinché dichiari e rispetti una tregua immediata e incondizionata;

39.   ribadisce gli appelli al governo turco ad astenersi dall'effettuare operazioni militari sproporzionate che víolino la sovranità territoriale dell'Iraq ed esorta la Turchia a rispettare l'integrità territoriale dell'Iraq, i diritti umani e lo Stato di diritto, e a fare in modo che non vi siano vittime fra i civili; esorta il governo dell'Iraq e il governo regionale curdo dell'Iraq a non consentire che il territorio iracheno venga utilizzato quale base per azioni terroristiche contro la Turchia; si compiace dei contatti tra i governi della Turchia e dell'Iraq e invita a intraprendere azioni che rafforzino la cooperazione con il governo regionale curdo dell'Iraq, in modo da consentire un'efficace prevenzione degli attacchi terroristici sotto la responsabilità dell'Iraq;

Questioni regionali e relazioni esterne

40.   rammenta l'impegno assunto dalla Turchia di intrattenere buone relazioni di vicinato e evidenzia che il paese deve pertanto astenersi da qualsiasi minaccia nei confronti dei paesi vicini e risolvere tutte le contese in sospeso in modo pacifico, conformemente alla carta delle Nazioni Unite, ad altre convenzioni internazionali attinenti e agli accordi ed obblighi bilaterali; invita in particolare le autorità turche a rafforzare, in uno spirito di buone relazioni di vicinato, il dialogo con la Grecia (per quanto riguarda, ad esempio, la delimitazione della piattaforma continentale del Mar Egeo) e con la Bulgaria (per quanto riguarda, ad esempio, i diritti di proprietà dei rifugiati bulgari di Tracia), onde regolare tutte le questioni bilaterali in sospeso;

41.   sottolinea la necessità di arrivare a una soluzione globale della questione di Cipro; si compiace dell'accordo raggiunto il 21 marzo 2008 dai leader delle due comunità cipriote ed esorta entrambe le parti a sfruttare l'attuale apertura per trovare, nel quadro dell'ONU, una soluzione globale basata sui principi su cui è fondata l'Unione europea; ricorda a tal riguardo le sue precedenti risoluzioni in cui afferma che il ritiro delle forze turche agevolerebbe la negoziazione di un accordo;

42.   si compiace dell'istituzione di uno strumento di sostegno finanziario destinato a promuovere lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota; invita nuovamente la Commissione a riferire specificatamente in merito all'applicazione e all'efficacia di tale strumento;

43.   esprime soddisfazione per il miglioramento delle relazioni tra Grecia e Turchia conseguito nel corso dell'ultimo decennio e per il proseguimento del clima politico positivo, come evidenziato durante la recente visita ufficiale del Primo ministro della Repubblica ellenica Kostas Karamanlis in Turchia, visita che alimenta le speranze di un ulteriore miglioramento delle relazioni bilaterali tra Grecia e Turchia, in particolare per quanto concerne una soluzione pacifica di tutte le questioni indicate nelle precedenti risoluzioni del Parlamento, conformemente al diritto internazionale e agli impegni assunti con il quadro negoziale;

44.   invita il governo turco a riaprire le frontiere con l'Armenia, ripristinando piene relazioni economiche e politiche con tale paese; ribadisce il proprio appello ai governi turco e armeno affinché avviino un processo di riconciliazione concernente il presente e il passato, che consenta una discussione franca e aperta sugli eventi passati, e invita la Commissione ad agevolare tale processo di riconciliazione;

45.   rileva l'importanza del ruolo della Turchia quale partner dell'Unione europea, per il conseguimento degli obiettivi della politica estera dell'Unione europea nella regione del Mar Nero, in quella centroasiatica e in Medio Oriente; invita la Commissione e il Consiglio a utilizzare al meglio i potenziali vantaggi offerti da relazioni più strette con la Turchia in dette regioni;

46.   invita la Turchia a firmare lo statuto di Roma del Tribunale penale internazionale, dato che quest'ultimo è uno strumento essenziale a livello multilaterale;

47.   plaude alla partecipazione della Turchia alle missioni e alle operazioni della politica europea di sicurezza e di difesa in Bosnia-Herzegovina e nella Repubblica democratica del Congo, nonché al suo contributo alle operazioni condotte sotto l'egida delle Nazioni Unite in Kosovo, nel Darfur e in Afghanistan;

48.  Deplora, d'altronde, le obiezioni della Turchia all'applicazione della cooperazione strategica fra l'Unione europea e la NATO, sulla base dell'accordo di Berlino Plus e oltre ad esso; è preoccupato per le conseguenze negative di tali obiezioni per la protezione del personale dell'Unione europea impiegato sul posto, in particolare nel quadro della missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan e della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX), e chiede alla Turchia di ritirare tali obiezioni quanto prima;

Relazioni UE-Turchia

49.   esorta il governo turco ad applicare integralmente e senza indugio le disposizioni contenute nell'accordo di associazione CE-Turchia e nel suo protocollo aggiuntivo; ricorda che l'inadempimento da parte della Turchia degli impegni assunti continuerà ad influenzare negativamente il processo negoziale;

50.   prende atto delle ambizioni della Turchia di diventare un polo energetico euroasiatico e riconosce il ruolo che il paese potrà svolgere nel garantire la sicurezza energetica dell'Europa; plaude ai progressi compiuti dalla Turchia nel settore dell'energia; ricorda la summenzionata risoluzione del 24 ottobre 2007 a favore dell'apertura di negoziati su questo capitolo; incoraggia la Turchia ad aderire, in qualità di membro a pieno titolo, alla Comunità europea dell'energia, rafforzando così ulteriormente la cooperazione tra l'Unione europea e la Turchia in tale settore, cosa che potrà portare benefici a tutte le parti interessate; invita la Turchia a dare il proprio sostegno al progetto del gasdotto Nabucco, uno dei progetti europei prioritari;

51.   invita la Commissione e il governo turco ad avviare negoziati per un accordo UE-Turchia in materia di agevolazioni per i visti;

52.   ricorda che una delle principali rotte di immigrazione verso l'Europa dal Medio Oriente e dall'Asia meridionale attraversa il territorio turco; rileva gli scarsi progressi compiuti nell'ambito della gestione dei flussi migratori; invita la Commissione e la Turchia ad intensificare i negoziati per un accordo in materia di riammissione, nel rispetto dei diritti umani fondamentali, al fine di concludere tale accordo senza indugi; esorta il governo turco ad applicare in modo adeguato gli attuali accordi bilaterali in materia di riammissione nonché i protocolli con gli Stati membri dell'Unione europea;

53.  si compiace dei progressi compiuti dal governo turco nei campi dell'istruzione, della formazione, dei giovani e della cultura al fine di allinearsi con l'acquis comunitario; ribadisce l'importanza di una stretta collaborazione tra l'Unione europea e la Turchia in questi settori, fondamentali per la modernizzazione a lungo termine della società turca;

54.   si compiace che Istanbul sia stata designata Capitale europea della cultura 2010, in quanto ciò rappresenta un'opportunità per rafforzare il dialogo interculturale e la cooperazione fra l'Unione europea e la Turchia;

55.   ribadisce il proprio sostegno al dialogo UE-Turchia sulla società civile e chiede alla Commissione di riferire in merito alle attività condotte in tale ambito e all'assistenza offerta alla società civile turca, nel quadro dell'IPA; invita il governo turco a coinvolgere maggiormente la società civile nel processo di riforma;

56.   si compiace del fatto che l'IPA preveda un sostegno ad azioni intese a promuovere un dibattito pubblico meglio informato sull'allargamento dell'Unione europea; invita il governo turco, nonché gli attori non governativi turchi e dell'Unione europea, a fare pieno ricorso a questi mezzi per incrementare il sostegno al processo di riforma e per sviluppare ulteriormente le relazioni fra l'Unione europea e la Turchia;

57.   si rammarica del fatto che la Commissione non abbia elaborato un seguito allo studio d'impatto presentato nel 2004 e chiede che esso venga presentato senza indugi al Parlamento;

58.   invita il governo turco a creare tutte le strutture necessarie per attuare concretamente l'assistenza IPA e a rafforzare la capacità di assorbimento della Turchia; invita la Commissione a riferire, entro la fine del 2008, in merito all'assistenza fornita nell'ambito dell'IPA, dal 2007;

59.   sottolinea l'importanza di programmi di cooperazione transfrontaliera a livello sia bilaterale che trilaterale (Turchia-Grecia-Bulgaria), compreso il programma ENPI (Strumento europeo di vicinato e partenariato)/CBC (cooperazione transfrontaliera) Mar Nero, dato che si tratta di uno strumento adeguato per sostenere contatti sociali, culturali ed economici più intensi fra partner locali e regioni frontaliere;

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60.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, al Segretario generale del Consiglio d'Europa, al presidente della Corte europea dei diritti dell'uomo, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo e al parlamento della Repubblica di Turchia.

(1) GU C 306 E del 15.12.2006, pag. 284.
(2) Testi approvati, P6_TA(2007)0472.
(3) GU C 157 E del 6.7.2006, pag. 385.
(4) GU C 287 E del 29.11.2007, pag. 174.
(5) GU L 51 del 26.2.2008, pag. 4.
(6) Comunicazione della Commissione dal titolo "Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2007-2008" (COM(2007)0663), pag. 62.
(7) Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).
(8) Dati statistici allegati alla summenzionata relazione 2007 della Commissione sui progressi compiuti dalla Turchia.

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