Risoluzione del Parlamento europeo del 22 maggio 2008 sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2008 dell'Unione europea per l'esercizio 2008, Sezione III - Commissione (9190/2008 – C6-0192/2008 – 2008/2080(BUD))
– visti l'articolo 272 del trattato CE e l'articolo 177 del trattato Euratom,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(1), in particolare gli articoli 37 e 38,
– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008, definitivamente adottato il 13 dicembre 2007(2),
– visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(3),
– visto il progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 2/2008 dell'Unione europea per l'esercizio 2008, presentato dalla Commissione il 14 marzo 2008 (COM(2008)0150),
– visto il progetto di bilancio rettificativo n. 2/2008, stabilito dal Consiglio il 14 maggio 2008 (9190/2008 – C6-0192/2008),
– visti l'articolo 69 e l'allegato IV del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i bilanci (A6-0188/2008),
A. considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 2 al bilancio generale per l'esercizio 2008 riguarda i seguenti elementi:
–
inclusione nel bilancio 2008 di stanziamenti d'impegno per il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP) non utilizzati a causa di ritardi nell'esecuzione del primo anno del quadro finanziario pluriennale 2007-2013. Ciò comporta un aumento degli stanziamenti d'impegno di 378 milioni di euro per la sottorubrica 1b (Coesione per la crescita e l'occupazione) e di 393,6 milioni di euro per la rubrica 2 (Conservazione e gestione delle risorse naturali);
–
modifiche all'organigramma dell'Agenzia europea per i medicinali (EMEA), in seguito alla creazione del "comitato pediatrico";
–
modifiche all'organigramma dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima (AESM) allo scopo di tener conto della creazione di un Centro europeo di elaborazione dati per l'identificazione e il tracciamento a lungo raggio delle navi (LRIT);
B. considerando che lo scopo del progetto di bilancio rettificativo n. 2/2008 consiste nell'iscrivere formalmente le predette modifiche nel bilancio 2008,
1. prende atto del progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 2/2008;
2. approva senza modifiche il progetto di bilancio rettificativo n. 2/2008;
3. rammenta di aver iscritto in riserva, nel bilancio 2008, una parte delle spese amministrative legate ai fondi strutturali e allo sviluppo rurale, onde accelerare l'approvazione dei programmi operativi;
4. rileva che, conformemente alla normativa a disciplina dei programmi operativi territoriali, di questi ultimi si occuperà la Commissione nel corso di un semestre;
5. osserva che nel 2007 alle rubriche 1b e 2 si è registrata una sottoesecuzione degli stanziamenti per un importo di 3 525 milioni di euro, di cui 1 491 milioni di euro sono stati riportati al 2008 e 2 034 milioni di euro, ai sensi del punto 48 dell'Accordo interistituzionale, andrebbero stornati su esercizi successivi;
6. constata con soddisfazione l'approvazione di tutti i programmi operativi a titolo del Fondo sociale europeo;
7. constata altresì che la Commissione non si è occupata di taluni programmi operativi a titolo del FESR;
8. manifesta inquietudine per i ritardi nell'approvazione dei programmi operativi in materia di sviluppo rurale, che costituiscono una delle proprie priorità politiche;
9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione 2008/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 6 del 10.1.2008, pag. 7).
Esame intermedio della politica industriale - Un contributo alla strategia dell'UE per la crescita e l'occupazione
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Risoluzione del Parlamento europeo del 22 maggio 2008 sull'esame intermedio della politica industriale - Un contributo alla strategia dell'Unione europea per la crescita e l'occupazione (2007/2257(INI))
– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Esame intermedio della politica industriale - Un contributo alla strategia dell'Unione europea per la crescita e l'occupazione" (COM(2007)0374) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che l'accompagna (SEC(2007)0917),
– viste le conclusioni del Consiglio "Competitività" del 22 e 23 novembre 2007,
– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Piccole e medie imprese, essenziali per conseguire una maggiore crescita e rafforzare l'occupazione – Valutazione intermedia della politica moderna a favore delle PMI" (COM(2007)0592),
– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Mercati guida: un'iniziativa per l'Europa" (COM(2007)0860),
– vista la sua risoluzione del 5 luglio 2006 su un quadro politico per rafforzare l'industria manifatturiera dell'UE - Verso un'impostazione più integrata della politica industriale(1),
– vista la sua risoluzione del 30 novembre 2006 sul tema "È ora di cambiare marcia - Creare un'Europa dell'imprenditorialità e della crescita"(2),
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0167/2008),
A. considerando che l'esame intermedio della Commissione sulla politica industriale traccia un bilancio dei progressi conseguiti nell'attuazione dell'approccio integrato alla politica industriale dal 2005 e indica le misure da adottare nei prossimi anni,
B. considerando che l'industria nell'Unione europea contribuisce a oltre l'80% della spesa del settore privato in R&S e che i prodotti innovativi che essa sviluppa rappresentano circa il 73% delle esportazioni dell'Unione europea, e che pertanto essa svolge un ruolo importante nella trasformazione dell'UE in un'economia basata sulla conoscenza,
C. considerando che, rispetto ad altre regioni, quali gli Stati Uniti o l'Asia, nell'Unione europea l'industria è ancora relativamente lenta nell'adattarsi all'evoluzione del mercato e ai nuovi sviluppi tecnologici a causa di una pesante regolamentazione del mercato,
D. considerando che fenomeni quali la globalizzazione, l'evoluzione tecnologica e lo sviluppo sostenibile offrono importanti opportunità ancora inesplorate per il settore industriale dell'Unione europea,
1. accoglie con favore la comunicazione della Commissione, la quale valuta i progressi conseguiti nell'attuazione di una politica industriale integrata e sottolinea che un settore industriale prospero è fondamentale per la realizzazione degli obiettivi della strategia di Lisbona;
2. prende atto dei progressi realizzati nel quadro delle azioni orizzontali e settoriali e plaude alle nuove iniziative nei settori dell'industria alimentare e dell'industria elettrica;
3. esprime rammarico per la debolezza del legame tra politica industriale dell'Unione e politica industriale nazionale, e sostiene le iniziative della Commissione e degli Stati membri intese a rafforzare tale legame;
4. ritiene che il ruolo principale della politica industriale dell'Unione europea consista nel creare le giuste condizioni quadro per lo sviluppo delle imprese, gli investimenti industriali, l'innovazione e la creazione di impieghi, prestando particolare attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese (PMI);
5. ritiene che un mercato interno aperto e competitivo nel terziario e nell'industria contribuisca al potenziale innovativo e migliori la competitività del settore; è del parere che la politica di concorrenza svolga un ruolo fondamentale nel garantire che il consumatore tragga vantaggio da un mercato europeo aperto;
6. mette in evidenza l'importanza di un sistema efficace di appalti pubblici per la competitività dell'industria europea; ritiene che un sistema di appalti pubblici precommerciale sia uno strumento importante per accrescere la capacità innovativa delle imprese europee; esorta gli Stati membri a rivedere le loro politiche di appalti pubblici in tale prospettiva e chiede alla Commissione di promuovere lo scambio delle migliori prassi in tale ambito;
7. plaude alle proposte della Commissione sul consolidamento del mercato europeo delle attrezzature di difesa e sul miglioramento della competitività globale dell'industria della difesa dell'Unione europea;
8. invita la Commissione a intensificare il suo controllo di mercato sulla catena di approvvigionamento dei beni industriali e di consumo, compresi i distributori a valle e i dettaglianti, in modo da garantire l'esistenza di condizioni di concorrenza a tutti i livelli della catena di approvvigionamento;
9. invita la Commissione a potenziare i suoi sforzi intesi a eliminare gli ostacoli amministrativi superflui che rendono difficile l'accesso al mercato interno, a semplificare e migliorare il contesto normativo e a ridurre l'onere amministrativo sulle imprese, tra l'altro garantendo che si compiano progressi nei tredici settori prioritari indicati nel piano d'azione della Commissione per la riduzione dell'onere amministrativo e attuando il secondo pacchetto di misure preferenziali per eliminare gli ostacoli amministrativi;
10. invita gli Stati membri a progredire verso la definizione e il conseguimento di obiettivi nazionali ambiziosi in materia di riduzione dell'onere amministrativo, in particolare per quanto concerne misure che incoraggino la crescita e lo sviluppo delle PMI, quali la semplificazione degli obblighi in materia di notificazione e la concessione di deroghe;
11. invita la Commissione ad adottare un approccio coerente nei confronti delle PMI in tutte le politiche comunitarie applicando in modo adeguato il principio del "pensare prima in piccolo";
12. sostiene con forza l'iniziativa di una legge sulle piccole imprese per l'Europa; ritiene che dovrebbe assumere la forma di una proposta legislativa e includere nuove iniziative concrete intese a ridurre, mediante esenzioni, l'onere amministrativo sulle PMI, facilitarne l'accesso al mercato interno e alle procedure di appalto e garantire loro in futuro un accesso adeguato alle fonti di finanziamento e alle infrastrutture di ricerca;
13. sottolinea l'importanza dell'accordo di Basilea II(3) nell'influenzare il comportamento delle banche e la loro disponibilità a concedere prestiti a clienti con un profilo di rischio relativamente alto, incluse le PMI; considera che si tratti di uno sviluppo fondamentale per sostenere le PMI nel realizzare investimenti e nell'eseguire ricerche orientate alle imprese;
14. accoglie con favore i raggruppamenti di partenariato stabiliti dalla Commissione, quali CARS 21 e il Gruppo ad alto livello sui tessili; ritiene che tali gruppi costituiscano dei forum importanti per potenziare la politica industriale dell'Unione europea;
15. sottolinea l'urgenza di creare un mercato globale a livello dell'Unione europea per il capitale di rischio, eliminando gli attuali ostacoli regolamentari e fiscali agli investimenti di capitale di rischio nelle piccole imprese più innovative in Europa;
16. ricorda l'importanza di sistemi moderni di standardizzazione e invita la Commissione ad accelerare l'esecuzione di norme di nuovo approccio, nel rispetto delle necessità delle PMI e rafforzando la partecipazione dei loro rappresentanti;
17. ritiene che gli obiettivi dell'Unione europea in materia di ambiente non debbano essere visti come una minaccia per l'industria, bensì come un'opportunità per sfruttare il vantaggio "della prima mossa" e per fare dell'industria europea un leader mondiale nel settore delle tecnologie, dei prodotti e dei servizi rispettosi dell'ambiente e socialmente accettabili; sottolinea, tuttavia, che l'applicazione delle nuove tecnologie andrebbe accompagnata da misure intese a salvaguardare la competitività internazionale delle imprese europee;
18. è del parere che lo sviluppo industriale sia strettamente connesso alla presenza di un'infrastruttura di trasporto efficiente a livello europeo, che il corretto funzionamento di tale infrastruttura consenta lo sviluppo di zone industriali, comprese quelle extraurbane, e che gli Stati membri dovrebbero essere posti in condizione di accedere ai fondi di sviluppo regionale al fine di creare parchi industriali e tecnologici nelle zone rurali limitrofe agli agglomerati urbani;
19. reputa che il piano d'azione per una politica industriale sostenibile proposto dalla Commissione dovrebbe istituire un quadro per una transizione graduale verso un'industria a basse emissioni di carbonio ed efficiente dal punto di vista energetico e delle risorse, che contribuirà al raggiungimento degli obiettivi in materia di energia e cambiamenti climatici formulati dal Consiglio europeo dell"8 e 9 marzo 2007; ritiene che l'iniziativa sui "mercati guida" e il programma d'azione riguardante le norme potrebbero svolgere un ruolo importante al riguardo;
20. sottolinea in particolare la necessità di uno sviluppo sostenibile ed equilibrato in tutta l'Unione europea, sia dal punto di vista geografico sia in relazione alle dimensioni dei progetti; ritiene che un approccio realmente equilibrato rappresenti l'unico modo per stimolare lo sviluppo dell'industria nell'Unione europea, offrire nuove possibilità per la creazione di posti di lavoro e promuovere lo sviluppo delle regioni nell'ambito dell'Unione europea; ritiene che l'iniziativa "grappoli" possa rappresentare un efficace strumento di pressione a favore dell'innovazione e dello sviluppo regionale sostenibile;
21. accoglie con favore il contributo importante della politica di coesione per garantire la concorrenza nel settore industriale ed esorta gli Stati membri a concentrare maggiormente i loro investimenti, nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo, in settori che promuovano la crescita del capitale umano, la ricerca, l'innovazione, l'imprenditorialità e l'assistenza per le PMI;
22. rileva che occorre tenere conto con urgenza dell'impatto della legislazione ambientale sulla competitività internazionale delle industrie europee al fine di evitare la dispersione di carbonio e la disoccupazione; invita al riguardo la Commissione a promuovere e sostenere attivamente la definizione di accordi settoriali a livello mondiale al fine di ridurre l'impatto ambientale di industrie specifiche su scala internazionale garantendo nel contempo condizioni di concorrenza eque;
23. sostiene la Commissione nel proposito di sottoporre ogni nuova proposta legislativa ad un'intensiva e rigorosa valutazione d'impatto, esaminandone in particolare le eventuali implicazioni sfavorevoli per il funzionamento del mercato interno e per la competitività dell'industria europea conformemente al principio di sostenibilità;
24. richiama l'attenzione sugli sviluppi attuali per quanto riguarda l'accesso alle materie prime; sottolinea che l'Unione europea è interamente dipendente dalle importazioni di numerosi metalli; invita la Commissione a proporre un approccio integrato inteso a garantire un accesso sostenibile alle materie prime, migliorando l'efficienza delle risorse e sostenendo lo sviluppo delle tecnologie esplorative; invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere e ad accelerare la realizzazione dei progetti che il Consiglio europeo ha definito di interesse comunitario in materia di sicurezza energetica e diversificazione delle fonti energetiche dell'Unione europea;
25. ricorda le importanti trasformazioni strutturali determinate dallo spostamento dell'occupazione verso i servizi legati all'industria; sostiene pertanto l'iniziativa prevista sull'industria e i servizi intesa ad analizzare i settori dei servizi e il loro impatto sulla competitività industriale; richiama in particolare l'attenzione della Commissione sul miglioramento della qualità, della produttività e del valore dei servizi forniti all'industria, in particolare i servizi per le imprese a forte contenuto cognitivo;
26. accoglie con favore l'iniziativa della Commissione sul cambiamento delle strutture, intesa ad agevolare lo scambio delle migliori pratiche fra gli Stati membri; raccomanda vivamente alla Commissione, nell'ambito della revisione della sua comunicazione del 2005 intitolata "Ristrutturazioni e occupazione - Anticipare e accompagnare le ristrutturazioni per ampliare l'occupazione: il ruolo dell'Unione europea" (COM(2005)0120), di sostenere la creazione di ampi partenariati a livello UE nonché l'istituzione di reti per lo scambio di informazioni e di migliori pratiche fra gli esperti degli Stati membri;
27. richiama l'attenzione sulla necessità di continui investimenti prioritari in materia di istruzione, formazione e ricerca e sottolinea altresì come lo sviluppo industriale e la competitività dei prodotti UE dipendano dalla qualità delle risorse umane e dall'innovazione globale nell'ambito dei nuovi prodotti;
28. sottolinea che i prodotti innovativi, che rappresentano il 73% delle esportazioni dell'Unione europea, rafforzano notevolmente il suo vantaggio competitivo; rileva tuttavia che l'Unione europea è ancora indietro rispetto a Stati Uniti e Giappone nel settore dell'innovazione, specie nelle attività di R&S delle imprese; ritiene pertanto che i programmi di finanziamento comunitari, quali il settimo programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione e il programma quadro per la competitività e l'innovazione nonché l'Istituto europeo per l'innovazione e la tecnologia vadano sfruttati appieno; plaude al riguardo all'iniziativa dei "mercati guida" e al programma d'azione riguardante le norme, in quanto rappresentano un contributo per sbloccare il potenziale di mercato dei prodotti e dei servizi innovativi in aree specifiche di alto valore sociale; invita la Commissione a dimostrare il suo impegno a legiferare meglio a tal riguardo e l'ammonisce a non favorire determinate soluzioni tecnologiche a scapito di altre;
29. ritiene che, per promuovere l'innovazione in tutta l'Unione europea, sia essenziale sostenere le attività correlate alle invenzioni e proteggere i prodotti di tali attività; sottolinea pertanto l'importanza di una politica in materia di diritti di proprietà intellettuale trasparente e semplificata, che possa essere effettivamente attuata; invita il Consiglio ad adoperarsi per introdurre quanto prima un brevetto comunitario e chiede alla Commissione di proseguire la lotta contro le contraffazioni e di adoperarsi per conseguire soluzioni globali in tale settore, ispirandosi principalmente ai modelli europei;
30. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
Accordo sulla convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali minimi: nuovo quadro regolamentare, Comitato di Basilea sul controllo bancario, giugno 2004.
Creazione di una Fondazione europea per la formazione (rifusione) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 maggio 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale (rifusione) (COM(2007)0443 – C6-0243/2007 – 2007/0163(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0443),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 150 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0243/2007),
– visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001, ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi(1),
– vista la lettera in data 24 gennaio 2008 della commissione giuridica alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali, conformemente all'articolo 80 bis, paragrafo 3, del suo regolamento,
– visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0131/2008),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non comprende modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto riguarda le disposizioni rimaste immutate dei testi esistenti, la proposta si limita ad una mera codificazione di tali disposizioni, senza modificazioni sostanziali,
1. approva la proposta della Commissione quale emendata in appresso e quale adattata alle raccomandazioni del gruppo di lavoro dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 22 maggio 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale (rifusione)
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4),
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CEE) n. 1360/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale(5) è stato modificato diverse volte. In occasione di nuove modifiche è opportuno, per un'esigenza di chiarezza, procedere alla rifusione del suddetto regolamento.
(2) Il Consiglio europeo riunito a Strasburgo l'8 ed il 9 dicembre 1989 ha invitato il Consiglio ad adottare, all'inizio del 1990, su proposta della Commissione, le disposizioni necessarie per istituire una Fondazione europea per la formazione professionale a favore dei paesi dell'Europa centrale ed orientale. A questo fine il 7 maggio 1990 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 1360/90 con cui è stata istituita detta Fondazione.
(3) Conformemente alla decisione presa di comune accordo dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti a livello di capi di Stato e di governo a Bruxelles il 29 ottobre 1993(6), la Fondazione ha sede in Torino, Italia.
(4) Il 18 dicembre 1989 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 3906/89(7) relativo all'aiuto economico a favore della Repubblica di Ungheria e della Repubblica popolare di Polonia, il quale prevede un aiuto in settori implicanti una formazione professionale a sostegno del processo di riforma economica e sociale in Ungheria e in Polonia.
(5) Il Consiglio ║ ha esteso successivamente tale aiuto ad altri paesi dell'Europa centrale ed orientale.
(6) Il 27 luglio 1994 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2063/94(8) che modifica il regolamento (CEE) n. 1360/90 allo scopo di includere nelle attività della Fondazione europea per la formazione professionale i paesi che ricevono assistenza a norma del ║ programma TACIS ║.
(7) Il 17 luglio 1998 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1572/98(9) che modifica il regolamento (CEE) n. 1360/90 allo scopo di includere nelle attività della Fondazione europea per la formazione professionale i paesi terzi mediterranei beneficiari delle misure di accompagnamento finanziarie e tecniche a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali a norma del programma MEDA.
(8) Il 5 dicembre 2000 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2666/2000(10) relativo all'assistenza all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Jugoslavia e all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e che modifica il regolamento (CEE) n. 1360/90 allo scopo di includere nelle attività della Fondazione europea per la formazione professionale gli stati dei Balcani occidentali oggetto del regolamento (CE) n. 2666/2000.
(9) I programmi di assistenza esterna ai paesi inclusi nelle attività della Fondazione europea per la formazione professionale saranno sostituiti da nuovi strumenti della politica delle relazioni esterne istituiti dal regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione(11) e dal regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI)(12).
(10) Mediante il sostegno allo sviluppo del capitale umano nel contesto della politica delle relazioni esterne l'Unione europea contribuisce allo sviluppo economico in questi paesi, fornendo le abilità necessarie per promuovere la produttività e l'occupazione, e sostiene la coesione sociale promuovendo la partecipazione dei cittadini.
(11) Nell'ambito degli sforzi di questi paesi di riformare le loro strutture economiche e sociali è essenziale lo sviluppo del capitale umano per conseguire stabilità e prosperità a lungo termine, in particolare per pervenire ad un equilibrio socioeconomico.
(12) Nel contesto delle politiche dell'Unione europea per la relazioni esterne la Fondazione europea per la formazione professionale potrebbe costituire un importante contributo per il miglioramento dello sviluppo del capitale umano, in particolare l'istruzione e la formazione nella prospettiva dell'apprendimento permanente.
(13) Per il suo contributo, la Fondazione europea per la formazione professionale dovrà far ricorso sia all'esperienza acquisita all'interno dell'Unione europea nel settore dell'istruzione e della formazione nella prospettiva dell'apprendimento permanente, sia alle sue istituzioni competenti per tali attività.
(14) Nella Comunità e nei paesi terzi, compresi i paesi coperti dalle attività della Fondazione europea per la formazione professionale, esistono strutture regionali e/o nazionali, pubbliche e/o private che possono essere chiamate a collaborare ad un'efficace assistenza nel settore dello sviluppo del capitale umano, in particolare l'istruzione e la formazione nella prospettiva dell'apprendimento permanente.
(15) La Fondazione europea per la formazione professionale dovrebbe essere dotata di uno statuto e di una struttura che le consentano di rispondere in maniera flessibile alle molteplici e specifiche esigenze dei singoli paesi beneficiari e di espletare le proprie funzioni in stretta collaborazione con i competenti organismi nazionali e internazionali.
(16) La Fondazione europea per la formazione professionale dovrebbe avere personalità giuridica, pur mantenendo uno stretto rapporto organico con la Commissione, nel rispetto delle competenze politiche e operative generali della Comunità e delle sue istituzioni.
(17) La Fondazione europea per la formazione professionale dovrebbe mantenere stretti rapporti con il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP), con il programma di mobilità transeuropea di studi universitari (TEMPUS) e con altri programmi istituiti dal Consiglio per aiutare i paesi coperti dalle sue attività nel settore della formazione professionale.
(18) Alla Fondazione europea per la formazione professionale dovrebbero poter partecipare i paesi che non sono membri della Comunità e che condividono l'impegno della Comunità e degli Stati membri ad aiutare i paesi coperti dalle attività della Fondazione europea per la formazione professionale nel settore dello sviluppo del capitale umano, in particolare l'istruzione e la formazione nella prospettiva dell'apprendimento permanente, secondo modalità che saranno precisate in accordi da concludere tra la Comunità e detti paesi.
(19)Il Parlamento europeo, la Commissione e tutti gli Stati membri dovrebbe essere rappresentati in un consiglio di amministrazione in modo da supervisionare efficacemente le funzioni della Fondazione. ▌
(20) Per garantire la piena autonomia e l'indipendenza della Fondazione, essa dovrebbe essere dotata di un bilancio autonomo, con entrate che provengono principalmente da un contributo della Comunità. La procedura di bilancio comunitaria dovrebbe essere applicabile al contributo comunitario e a qualsiasi altra sovvenzione inclusa nel bilancio generale dell'Unione europea. La verifica dei conti dovrebbe essere effettuata dalla Corte dei conti.
(21) La Fondazione è un organismo istituito dalle Comunità a norma dell'articolo 185, paragrafo 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(13) (in prosieguo "il regolamento finanziario") e dovrebbe adottare di conseguenza il suo regolamento finanziario.
(22)Dovrebbe essere applicato alla Fondazione il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(14).
(23) Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione e altre attività illegali dovrebbero essere applicate alla Fondazione, senza restrizioni, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)(15).
(24)Dovrebbe essere applicato alla Fondazione il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione(16).
(25) Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati(17)dovrebbe essere applicato al trattamento di dati personali da parte della Fondazione.
(26) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia l'assistenza a paesi terzi nel settore dello sviluppo del capitale umano, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri, e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario ║, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. ║Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità sancito dallo stesso articolo.
(27) Il presente regolamento osserva i diritti fondamentali ▌sanciti ▌dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare al suo articolo 43║,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento istituisce la Fondazione europea per la formazione (in prosieguo denominata "Fondazione") che ha lo scopo di contribuire, nel contesto delle politiche dell'Unione europea delle relazioni esterne, al miglioramento dello sviluppo del capitale umano, nei seguenti paesi:
a)
i paesi potenzialmente beneficiari del regolamento (CE) n. 1085/2006 o di qualsiasi atto giuridico pertinente adottato successivamente;
b)
i paesi potenzialmente beneficiari del regolamento (CE) n. 1638/2006 o di qualsiasi atto giuridico pertinente adottato successivamente;
c)
altri paesi designati mediante decisione del consiglio di amministrazione sulla base di una proposta sostenuta dai due terzi dei suoi membri e di un parere della Commissione, e contemplati da uno strumento comunitario o da un accordo internazionale che comporti un elemento di sviluppo del capitale umano, nella misura consentita dalle risorse disponibili.
I paesi di cui alle lettere a), b) e c) sono in prosieguo denominati ║'paesi partner".
Ai fini del presente regolamento per "sviluppo del capitale umano" s'intende qualsiasi attività che contribuisca allo sviluppo lungo tutto l'arco della vita delle capacità e competenze dei singoli individui attraverso il miglioramento dei sistemi di istruzione e formazione professionale.
Allo scopo di raggiungere il suo obiettivo, la Fondazione può fornire assistenza ai paesi partner per:
–
facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali, in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale;
–
migliorare la formazione professionale iniziale e la formazione continua, per agevolare l'inserimento e il reinserimento professionale nel mercato del lavoro;
–
facilitare l'accesso alla formazione professionale e favorire la mobilità degli istruttori e delle persone in formazione, in particolare dei giovani;
–
stimolare la cooperazione in materia di formazione tra istituti di insegnamento e imprese;
–
sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di formazione degli Stati membri;
–
aumentare l'adattabilità dei lavoratori, specie attraverso una maggiore partecipazione all'istruzione e alla formazione nella prospettiva dell'apprendimento permanente;
–
concepire, introdurre ed attuare riforme dei sistemi di istruzione e formazione al fine di potenziare l'occupabilità e l'adeguatezza al mercato del lavoro.
Articolo 2
Funzioni
Ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, la Fondazione, nel rispetto delle competenze attribuite al consiglio di amministrazione sulla base delle linee direttrici generali stabilite a livello comunitario, assolve le seguenti funzioni:
a)
fornire informazioni, analisi politiche e consulenza per le questioni attinenti allo sviluppo del capitale umano nei paesi partner;
b)
promuovere la conoscenza e l'analisi delle capacità richieste sui mercati lavorativi nazionali e locali;
c)
sostenere le parti interessate nei paesi partner per creare capacità in materia di sviluppo del capitale umano;
d)
favorire lo scambio di informazioni e esperienze tra i donatori impegnati nella riforma dello sviluppo del capitale umano nei paesi partner;
e)
sostenere la fornitura di assistenza comunitaria ai paesi partner in materia di sviluppo del capitale umano;
f)
disseminare informazioni e incoraggiare la retizzazione e lo scambio di esperienze e buone prassi tra l'Unione europea e i paesi partner e tra paesi partner in materia di sviluppo del capitale umano;
g)
su richiesta della Commissione, contribuire all'analisi dell'efficacia generale dell'assistenza alla formazione nei paesi partner;
h)
espletare altre eventuali funzioni concordate tra il consiglio d'amministrazione e la Commissione, nell'ambito della struttura generale del presente regolamento.
Articolo 3
Disposizioni generali
1. La Fondazione ha personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri essa ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali; essa può in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio. Non persegue finalità di lucro.
2. La Fondazione ha sede in Torino, Italia.
3. La Fondazione coopera con gli altri organismi comunitari pertinenti con il sostegno della Commissione. La Fondazione coopera, in particolare, con il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale ║ nell'ambito di un programma di lavoro annuale congiunto allegato al programma di lavoro annuale di ciascuna agenzia con l'obiettivo di promuovere sinergie e complementarità tra le attività delle due agenzie.
4. Alle attività della Fondazione possono eventualmente essere invitati a partecipare i rappresentanti delle parti sociali a livello europeo che già intervengono nei lavori delle istituzioni comunitarie e le organizzazioni internazionali operanti nel settore della formazione professionale.
5. ▌La Fondazione è soggetta al controllo amministrativo del mediatore europeo conformemente all'articolo 195 del trattato ║.
6. La Fondazione può stabilire accordi di cooperazione con altri organismi pertinenti attivi nel campo dello sviluppo del capitale umano nell'Unione europea e a livello internazionale. Il consiglio di amministrazione adotta tali accordi in base ad un progetto presentato dal direttore previo parere della Commissione. Le disposizioni di lavoro contenute in tali accordi devono essere conformi alla normativa comunitaria.
Articolo 4
Trasparenza
1. La Fondazione agisce con un elevato livello di trasparenza e si conforma alle disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 4.
2. Entro sei mesi dalla costituzione del suo consiglio di amministrazione la Fondazione pubblica ▌:
a)
il proprio regolamento interno e quello del consiglio di amministrazione;
b)
la relazione annuale di attività.
3. ▌Il consiglio di amministrazione può, se del caso, autorizzare rappresentanti di parti interessate a partecipare alle riunioni degli organismi della Fondazione in qualità di osservatori.
4. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 si applica ai documenti in possesso della Fondazione.
Il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione di detto regolamento.
Articolo 5
Riservatezza
1. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 4 la Fondazione non divulga a terzi le informazioni riservate che riceve e per le quali un trattamento riservato è stato richiesto e giustificato.
2. I membri del consiglio di amministrazione e il direttore sono soggetti alla prescrizione di riservatezza di cui all'articolo 287 del trattato ║.
3. Le informazioni raccolte dalla Fondazione conformemente al presente regolamento sono soggette al regolamento (CE) n. 45/2001.
Articolo 6
Ricorsi
Le decisioni adottate dalla Fondazione a titolo dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il mediatore o di ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, alle condizioni previste rispettivamente dagli articoli 195 e 230 del trattato.
Articolo 7
Consiglio di amministrazione
1. La Fondazione ha un consiglio di amministrazione composto da ▌rappresentanti degli Stati membri, secondo le prescrizioni di rotazione previste dal trattato di Lisbona in materia di nomina dei Commissari, tre rappresentanti della Commissione e tre esperti nominati dal Parlamento europeo. Inoltre, tre rappresentanti dei paesi partner possono partecipare al consiglio di amministrazione come osservatori. I rappresentanti possono farsi sostituire da supplenti, nominati contestualmente.
2. Gli Stati membri e la Commissione nominano ciascuno i propri rappresentanti e supplenti al consiglio di amministrazione.
I rappresentanti dei paesi partner sono nominati dalla Commissione in base ad un elenco di candidati proposti da tali paesi e alla loro esperienza e alle loro conoscenze del campo di attività della Fondazione.
Gli Stati membri, il Parlamento europeo e la Commissione ▌si adoperano per raggiungere una rappresentanza equilibrata di uomini e donne nel consiglio di amministrazione.
3. I membri del consiglio d'amministrazione sono nominati per cinque anni. Il loro mandato è rinnovabile una volta.
4. Il consiglio d'amministrazione è presieduto da uno dei rappresentanti della Commissione. Il mandato del presidente scade nel momento in cui cessa la sua appartenenza al consiglio di amministrazione.
5. Il consiglio di amministrazione adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 8
Norme di voto e mansioni del presidente
1. Ciascun rappresentante degli Stati membri ▌all'interno del consiglio di amministrazione ha diritto ad un voto. I rappresentanti della Commissione hanno diritto congiuntamente ad un voto.
▌
Il consiglio d'amministrazione prende decisioni deliberando alla maggioranza di due terzi dei propri membri aventi diritto di voto, tranne nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3.
2. Il consiglio d'amministrazione stabilisce con decisione unanime dei propri membri aventi diritto di voto le norme relative alle lingue della Fondazione, tenendo presente la necessità di assicurare l'accesso e la partecipazione ai lavori della Fondazione a tutte le parti interessate.
3. Il presidente convoca il consiglio d'amministrazione almeno una volta all'anno ▌. A richiesta ▌della maggioranza semplice dei suoi membri aventi diritto al voto si possono convocare altre riunioni.
Il presidente tiene informato il consiglio di amministrazione delle altre attività comunitarie che interessano la Fondazione, nonché delle previsioni operative per essa formulate dalla Commissione per l'anno seguente.
Articolo 9
Poteri del consiglio di amministrazione
Il consiglio di amministrazione ha i seguenti poteri e funzioni:
a)
nominare e, all'occorrenza, sollevare dall'incarico il direttore della Fondazione conformemente all'articolo 10, paragrafo 5;
b)
esercitare l'autorità disciplinare nei confronti del direttore;
c)
adottare il programma di lavoro annuale in base ad un progetto presentato dal direttore della Fondazione, previo parere della Commissione, conformemente all'articolo 12;
d)
preparare ogni anno uno stato di previsione delle entrate e delle spese della Fondazione e trasmetterlo alla Commissione;
e)
adottare il bilancio definitivo e la tabella dell'organico successivamente al completamento della procedura di bilancio annuale, conformemente all'articolo 16;
f)
adottare la relazione annuale d'attività della Fondazione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 e trasmetterla alle istituzioni e agli Stati membri;
g)
adottare il regolamento interno della Fondazione in base ad un progetto presentato dal direttore previo parere della Commissione;
h)
adottare il regolamento finanziario applicabile alla Fondazione in base ad un progetto presentato dal direttore, previo parere della Commissione, conformemente all'articolo 19;
i)
adottare le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001, conformemente all'articolo 4 del presente regolamento.
Articolo 10
Direttore
1. Il direttore della Fondazione è nominato dal consiglio d'amministrazione per un periodo di cinque anni in base a un elenco di almeno tre candidati sottoposti dalla Commissione ▌. Prima della nomina, il candidato scelto dal consiglio d'amministrazione è invitato a fare una dichiarazione dinnanzi i comitati competenti del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei rispettivi membri.
Nei nove mesi che precedono la fine del mandato, la Commissione effettua una valutazione, basata su una preventiva valutazione di esperti esterni, riguardante in particolare:
–
il lavoro del direttore;
–
i doveri e le responsabilità della Fondazione negli anni a venire.
Il consiglio d'amministrazione, in base ad una proposta della Commissione, tiene conto del rapporto di valutazione e solo nei casi in cui sia giustificato dai doveri e dalle responsabilità della Fondazione può rinnovare il mandato del direttore per un periodo non superiore a tre anni.
Il consiglio d'amministrazione informa il Parlamento europeo della sua intenzione di rinnovare il mandato del direttore. Entro un mese prima del rinnovo del mandato il direttore può essere invitato a fare una dichiarazione dinnanzi i comitati competenti del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei rispettivi membri.
Se il mandato non è rinnovato il direttore rimane in carica fino alla nomina del suo successore.
2. Il direttore è nominato in base al merito, alle capacità amministrative e di gestione, alle conoscenze e all'esperienza nel campo di lavoro della Fondazione.
3. Il direttore è il rappresentante giuridico della Fondazione.
4. Il direttore ha i seguenti poteri e funzioni:
a)
la preparazione, in base alle linee direttrici stabilite dalla Commissione, del programma di lavoro annuale, del progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese della Fondazione, del suo regolamento interno e di quello del consiglio di amministrazione, del regolamento finanziario e delle attività del consiglio di amministrazione, nonché degli eventuali gruppi di lavoro specifici costituiti dal consiglio di amministrazione;
b)
la partecipazione, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio d'amministrazione;
c)
l'attuazione delle decisioni del consiglio di amministrazione;
d)
l'attuazione del programma annuale di lavoro della Fondazione e la risposta alle richieste d'assistenza della Commissione;
e)
l'espletamento delle funzioni di ordinatore, conformemente agli articoli da 33 a 42 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002;
f)
l'esecuzione del bilancio della Fondazione;
g)
la messa in opera di un sistema efficace di sorveglianza che consenta l'esecuzione delle valutazioni periodiche di cui all'articolo 24 e, in base ad esso, la preparazione di una relazione annuale di attività della Fondazione;
h)
la presentazione della relazione annuale al Parlamento europeo;
i)
la gestione di tutte le questioni attinenti al personale, in particolare l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 21;
j)
la definizione della struttura organizzativa della Fondazione e la sua presentazione al consiglio di amministrazione per l'approvazione;
k)
la rappresentazione della Fondazione dinnanzi al Parlamento europeo e del Consiglio conformemente all'articolo 18.
5. Il direttore è responsabile del proprio operato nei confronti del consiglio d'amministrazione che, su proposta della Commissione, può sollevare il direttore dall'incarico prima della scadenza del mandato.
Articolo 11
Interesse pubblico e indipendenza
I membri del consiglio di amministrazione e il direttore agiscono nell'interesse pubblico e indipendentemente da influenze esterne. A tal fine essi sottoscrivono ogni anno una dichiarazione di impegno e una dichiarazione di interessi.
Articolo 12
Programma di lavoro annuale
1. Il programma di lavoro annuale è conforme all'oggetto, al campo di attività e alle funzioni della Fondazione di cui agli articoli 1 e 2 ║.
2. Il programma di lavoro annuale è preparato nel contesto di un programma di lavoro pluriennaledi quattro anni in cooperazione con i servizi della Commissione, tenendo conto delle priorità in materia di relazioni esterne per i paesi e le regioni interessate e sulla base dell'esperienza acquisita nella Comunità in materia di istruzione e formazione.
3. Per i progetti e le attività previste il programma di lavoro annuale indica una stima relativa alle spese necessarie e specifica la destinazione delle risorse di personale e di bilancio.
4. Il direttore presenta il progetto di programma di lavoro al consiglio di amministrazione previo parere della Commissione.
5. Il consiglio di amministrazione adotta il progetto di programma di lavoro annuale per l'anno successivo entro il 30 novembre. L'adozione definitiva del programma ha luogo all'inizio di ogni anno.
6. All'occorrenza il programma può essere adeguato nel corso dell'anno, secondo la stessa procedura, ai fini di una maggiore efficacia delle politiche comunitarie.
Articolo 13
Relazione annuale di attività
1. Il direttore comunica al consiglio di amministrazione i risultati conseguiti nel corso dell'esecuzione delle proprie funzioni sotto forma di una relazione annuale di attività.
2. La relazione contiene informazioni finanziarie e sulla gestione che indicano i risultati delle operazioni facendo riferimento al programma di lavoro annuale e agli obiettivi fissati, ai rischi associati a dette operazioni, all'utilizzo delle risorse fornite e al modo in cui il sistema di sorveglianza interno ha funzionato.
3. Il consiglio di amministrazione prepara un'analisi e una valutazione della relazione annuale di attività relativa al precedente esercizio finanziario.
4. Il consiglio di amministrazione adotta la relazione annuale di attività del direttore e entro il 15 giugno la trasmette agli organi competenti del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte dei conti edelComitato economico e sociale europeo e insieme alla sua analisi e ad una valutazione. Detta relazione è trasmessa anche agli Stati membri e, per informazione, ai paesi partner.
5. Il direttore della Fondazione presenta la relazione annuale di attività della Fondazione dinanzi alle commissioni competenti del Parlamento europeo e ai competenti organi preparatori del Consiglio.
Articolo 14
Connessioni con altre azioni comunitarie
La Commissione, in cooperazione con il consiglio di amministrazione garantisce la coerenza e la complementarità tra le attività della Fondazione e altre azioni a livello comunitario, sia all'interno della Comunità sia a sostegno dei paesi partner.
Articolo 15
Bilancio
1. Tutte le entrate e le spese della Fondazione devono costituire oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio della Fondazione, il quale deve comprendere un organigramma. L'esercizio finanziario coincide con l'anno civile.
2. Nel bilancio della Fondazione entrate e spese devono risultare in pareggio.
3. Le entrate della Fondazione comprendono, fatte salve altre entrate, una sovvenzione dal bilancio generale dell'Unione europea (in prosieguo "il bilancio generale"), i pagamenti ricevuti per servizi prestati nonché apporti finanziari provenienti da altre fonti.
4. Sono altresì iscritti nel bilancio gli eventuali fondi resi disponibili dagli stessi paesi partner per progetti che fruiscono del sostegno finanziario della Fondazione.
Articolo 16
Procedura di bilancio
1. Ogni anno, il consiglio di amministrazione adotta, sulla base di un progetto stabilito dal direttore, lo stato di previsione delle entrate e delle spese della Fondazione per l'esercizio successivo. Il consiglio di amministrazione trasmette alla Commissione lo stato di previsione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico, entro il 31 marzo.
2. La Commissione esamina lo stato di previsione tenendo conto dei limiti proposti dell'importo globale disponibile per le azioni esterne e iscrive nel progetto preliminare di bilancio generale ║ le risorse che ritiene necessarie per l'organico e l'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale ║.
3. La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (in prosieguo denominati "autorità di bilancio") insieme al progetto preliminare di bilancio generale ║.
4. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata alla Fondazione.
L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico della Fondazione.
5. Il consiglio d'amministrazione adotta il bilancio e la tabella dell'organico. Essi diventano definitivi dopo l'adozione definitiva del bilancio generale. Se necessario, il bilancio e la tabella dell'organico sono adeguati in conseguenza.
6. Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all'autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio, segnatamente i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.
Qualora un ramo dell'autorità di bilancio comunichi che intende emettere un parere, esso lo trasmette al consiglio di amministrazione entro un termine di sei settimane dalla notifica del progetto.
Articolo 17
Esecuzione e controllo del bilancio
1. Entro il 1° marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile della Fondazione comunica i conti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione, il quale procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento finanziario.
2. Entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori della Fondazione, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.
3. Il direttore provvede all'esecuzione del bilancio della Fondazione.
4. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori della Fondazione, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 129 del regolamento finanziario generale, il direttore stabilisce i conti definitivi della Fondazione, sotto la propria responsabilità, e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.
5. Il consiglio di amministrazione formula un parere sui conti definitivi della Fondazione.
6. Entro il 1° luglio successivo alla chiusura dell'esercizio, il direttore trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.
7. I conti definitivi vengono pubblicati.
8. Entro il 30 settembre, il direttore della Fondazione invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione.
9. Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e conformemente ai termini previsti dall'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di scarico per l'esercizio in oggetto.
10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore, anteriormente al 30 aprile dell'anno n +2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n.
11. All'occorrenza, il direttore prende ogni provvedimento utile richiesto dalle osservazioni che accompagnano la decisione di scarico.
Articolo 18
Parlamento europeo e Consiglio
Fatti salvi i controlli di cui sopra, in particolare le procedure di bilancio e di discarico, il Parlamento europeo o il Consiglio possono richiedere in qualunque momento ▌un'audizione con il direttore riguardante qualunque tematica connessa alle attività della Fondazione.
Articolo 19
Disposizioni finanziarie
1. Il regolamento finanziario applicabile alla Fondazione è adottato dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 ║ solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento della Fondazione e previo accordo della Commissione.
2. Conformemente all'articolo 133, paragrafo 1 del regolamento finanziario, la Fondazione applica le norme contabili stabilite dal contabile della Commissione al fine di permettere il consolidamento dei suoi conti con i conti della Commissione.
3. Il regolamento (CE) n. 1073/1999 si applica alla Fondazione in tutti i suoi elementi.
4. La Fondazione rispetta l'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 fra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)(18). Il consiglio di amministrazione ▌adotta le disposizioni necessarie al fine di agevolare lo svolgimento delle suddette indagini interne ▌.
Articolo 20
Privilegi e immunità
Il protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee è applicabile alla Fondazione.
Articolo 21
Statuto del personale
Il personale della Fondazione è soggetto ai regolamenti e alle disposizioni applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee.
La Fondazione esercita nei confronti del proprio personale i poteri devoluti all'autorità investita del potere di nomina.
Il consiglio d'amministrazione, d'intesa con la Commissione, definisce le necessarie modalità d'applicazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e dell'articolo 127 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.
Il consiglio di amministrazione può adottare disposizioni che consentano di assumere esperti nazionali distaccati dagli Stati membri o dai paesi partner presso la Fondazione.
Articolo 22
Responsabilità
1. La responsabilità contrattuale della Fondazione è disciplinata dalla legge applicabile al contratto in questione.
2. In materia di responsabilità extracontrattuale, la Fondazione deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalla Fondazione stessa o dai suoi dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni.
La Corte di giustizia è competente a conoscere le controversie riguardanti il risarcimento.
3. La responsabilità personale dei dipendenti nei confronti della Fondazione è disciplinata dalle disposizioni applicabili al personale di quest'ultima.
Articolo 23
Partecipazione dei paesi terzi
1. La Fondazione è aperta alla partecipazione di paesi non membri della Comunità europea, i quali condividono l'impegno della Comunità e degli Stati membri nel campo degli aiuti in materia di sviluppo del capitale umano ai paesi partner definiti all'articolo 1, secondo le modalità stabilite in accordi da concludersi con la Comunità conformemente alla procedura stabilita all'articolo 300 del trattato.
Gli accordi dovranno indicare, tra l'altro, la natura e la misura nonché le modalità della partecipazione dei paesi terzi all'attività della Fondazione, comprese le disposizioni relative all'apporto finanziario e al personale. Tali accordi non possono prevedere la rappresentazione di paesi terzi nel consiglio di amministrazione con diritto di voto o contenere disposizioni non conformi allo statuto del personale di cui all'articolo 21.
2. La partecipazione di paesi terzi ai gruppi di lavoro specifici può essere decisa, secondo necessità, dal consiglio d'amministrazione, senza che si debba concludere alcun accordo.
Articolo 24
Valutazione
1. Conformemente all'articolo 25, paragrafo 4 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002, la Fondazione effettua periodicamente valutazioni ex-ante e ex-post delle sue attività, qualora esse comportino spese significative. Il consiglio di amministrazione è informato dei risultati di tali valutazioni.
2. La Commissione, dopo consultazione del consiglio di amministrazione, effettua, ogni quattro anni, una valutazione dell'applicazione del presente regolamento, dei risultati raggiunti dalla Fondazione e dei suoi metodi di lavoro in linea con gli obiettivi, il mandato e le funzioni ivi definiti. La valutazione è condotta da esperti esterni. La Commissione presenta i risultati al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.
3. La Fondazione prende tutti i provvedimenti necessari per porre rimedio ad eventuali problemi individuati nel corso della valutazione.
Articolo 25
Revisione
In seguito alla valutazione, se del caso la Commissione presenta una proposta di revisione delle disposizioni del presente regolamento. Qualora la Commissione ritenga che l'esistenza della Fondazione non sia più giustificata rispetto agli obiettivi ad essa assegnati, può proporre l'abrogazione del presente regolamento.
Articolo 26
Abrogazione
I regolamenti ║ (CEE) n. 1360/90, (CE) n. 2063/94, (CE) n. 1572/98, (CE) n. 1648/2003 e l'articolo 16 del regolamento (CE) n. 2666/2000, come elencati nell'allegato I, sono abrogati.
I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.
Articolo 27
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente
ALLEGATO I
Regolamenti abrogati e modifiche successive
Regolamento (CEE) n. 1360/90 del Consiglio del 7 maggio 1990
(GU L 131 del 23.5.1990, pag. 1)
Regolamento (CE) n. 2063/94 del Consiglio del 27 luglio 1994
(GU L 216 del 20.8.1994, pag. 9)
Regolamento (CE) n. 1572/98 del Consiglio del 17 luglio 1998
(GU L 206 del 23.7.1998, pag. 1)
Articolo 16 del regolamento (CE) n. 2666/2000 del Consiglio del 5 dicembre 2000
(GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1)
Regolamento (CE) n. 1648/2003 del Consiglio del 18 giugno 2003
(GU L 245 del 29.9.2003, pag. 22)
ALLEGATO II
Tavola di concordanza
Regolamento (CEE) n. 1360/90
Il presente regolamento
Articolo 1, alinea
Articolo 1, fine alinea
Articolo 1, trattini da uno a quattro
Articolo 1, seconda frase
–
–
–
Articolo 2
Articolo 3, alinea
Articolo 3, dalla lettera a) alla lettera g)
–
Articolo 3, lettera h)
Articolo 4, paragrafo 1
–
Articolo 4, paragrafo 3, prima frase
–
Articolo 4, paragrafo 2
–
–
Articolo 1, alinea
–
–
–
Articolo 1, fine alinea
Articolo 1, dalla lettera a) alla lettera c)
Articolo 1, seconda frase
–
Articolo 2, alinea
–
Articolo 2, dalla lettera a) alla lettera f)
Articolo 2, lettera g)
Articolo 3, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 3, prima frase
Articolo 3, paragrafo 3, seconda frase
–
Articolo 3, paragrafi 4 e 5
Articolo 4, paragrafi da 1 a 3
Articolo 4 bis, paragrafo 1
Articolo 4 bis, paragrafo 2
–
Articolo 4 bis, paragrafo 3
Articolo 5, paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 2
–
Articolo 5, paragrafo 3
Articolo 5, paragrafo 4, primo comma
–
Articolo 5, paragrafo 4, secondo comma
Articolo 5, paragrafo 4, terzo e quarto comma
–
Articolo 5, paragrafo 4, ultimo comma
Articolo 5, paragrafi 5 e 6
Articolo 5, paragrafi da 7 a 10
–
Articolo 6
Articolo 4, paragrafo 4, primo comma
Articolo 4, paragrafo 4, secondo comma
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7, paragrafo 1
Articolo 7, paragrafo 2, primo e secondo comma
Articolo 7, paragrafo 2, terzo e quarto comma
Articolo 7, paragrafo 3
Articolo 7, paragrafo 4, prima frase
Articolo 7, paragrafo 4, seconda frase
Articolo 7, paragrafo 5
Articolo 8, paragrafo 1, primo comma
Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 8, paragrafo 1, ultimo comma
Articolo 8, paragrafi 2 e 3
–
Articolo 9
–
Articolo 7, paragrafo 1, prima frase
Articolo 7, paragrafo 1, fine della prima frase e seconda frase
–
–
Articolo 7, paragrafo 2
Articolo 7, paragrafo 3
–
–
–
–
Articolo 8 (in parte)
Articolo 9
Articolo 10, paragrafo 1
–
Articolo 10, paragrafo 2
Articolo 10, paragrafo 3
Articolo 10, paragrafi da 4 a 6
Articolo 10, paragrafo 1, prime parole
–
Articolo 10, paragrafo 1, fine della prima frase, seconda frase e dal secondo al e quarto comma
Articolo 10, paragrafo 2
Articolo 10, paragrafo 5, prima frase
Articolo 10, paragrafo 3
Articolo 10, paragrafo 4, dalla lettera a) alla lettera k)
Articolo 11
Articolo 12
Articolo 13
Articolo 14
Articolo 15
Articolo 16, paragrafo 1
Articolo 16, paragrafo 2
Articolo 16, paragrafo 3
–
Articolo 16, paragrafi da 4 a 6
Articolo 11, paragrafo 1
Articolo 11, paragrafi 2 e 3
Articolo 11, paragrafi da 4 a 10
–
–
Articolo 12
–
Articolo 13
Articolo 14
–
Articolo 15
Articolo 16, paragrafo 1
–
Articolo 16, paragrafo 2
–
Articolo 17 (in parte)
–
Articolo 18
–
–
Articolo 19
-
Articolo 17, paragrafo 3
Articolo 17, paragrafi 1 e 2
Articolo 17, paragrafi da 4 a 10
Articolo 17, paragrafo 11
Articolo 18
Articolo 19, paragrafo 1
Articolo 19, paragrafi da 2 a 4
Articolo 20
Articolo 21, prima e seconda frase, prima parte della terza frase
Articolo 21, ultima parte della terza frase e ultima frase
Articolo 22
Articolo 23, paragrafo 1, primo comma e prima frase del secondo comma
Articolo 23, paragrafo 1, ultima frase del secondo comma
– viste le sue precedenti risoluzioni sul Medio Oriente, in particolare quelle del 16 gennaio 2003, sulla conclusione di un Accordo di associazione con la Repubblica libanese(1), del 10 marzo 2005, sulla situazione in Libano(2), del 7 settembre 2006, sulla situazione in Medio Oriente(3), e del 12 luglio 2007 sul Medio Oriente(4), e vista la sua posizione del 29 novembre 2007 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla concessione di un'assistenza macrofinanziaria al Libano(5),
– viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1559 (2004), 1636 (2005), 1680 (2006), 1701 (2006) e 1757 (2007),
– visto l'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra(6) (Accordo di associazione),
– vista la decisione 2007/860/CE del Consiglio, del 10 dicembre 2007, relativa alla concessione di un'assistenza macrofinanziaria al Libano(7),
– vista la dichiarazione sulla situazione in Libano resa il 16 maggio 2008 dall'Alto Rappresentante dell'Unione europea, Javier Solana,
– vista la dichiarazione sul Medio Oriente resa il 14 marzo 2008 dalla Presidenza a nome dell'Unione europea,
– visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,
A. dichiarandosi estremamente allarmato per l'escalation della violenza in Libano e profondamente preoccupato per la situazione istituzionale venutasi a creare nel paese a seguito della mancata elezione del Presidente della Repubblica,
B. considerando che i recenti scontri violenti tra le milizie Hezbollah e altre milizie, verificatisi a Beirut e in altre parti del Libano a seguito delle decisioni adottate dal governo libanese il 6 maggio 2008, e gli episodi di violenza successivi alla destituzione del generale responsabile della sicurezza dell'aeroporto e al divieto dei sistemi di comunicazione di Hezbollah hanno provocato la morte di decine di persone e il ferimento di altre centinaia,
C. considerando che, per far cessare gli scontri, il governo libanese ha revocato le decisioni all'origine delle violenze e affidato la soluzione della crisi all'esercito libanese,
D. considerando che il Parlamento libanese ha smesso di esercitare il suo ruolo costituzionale ancora prima del novembre 2007, data alla quale è scaduto il mandato del Presidente della Repubblica, e che il paese è in preda alla paralisi istituzionale, con gravi conseguenze per il funzionamento della democrazia,
E. considerando che Hezbollah non è soltanto un partito politico dell'opposizione bensì anche un gruppo armato che controlla buona parte del territorio libanese, in particolare quella popolata dalle comunità sciite,
F. considerando che, sulla base dell'iniziativa promossa dalla Lega degli Stati arabi, il 15 maggio 2008 le parti coinvolte hanno raggiunto un accordo sulla cessazione immediata degli scontri armati, sulla ripresa del dialogo nazionale sulle questioni del governo di unità nazionale e della nuova legge elettorale e sul ripristino della normalità e il ritorno alla situazione precedente agli scontri,
G. considerando che l'attuale impasse politica in Libano sta paralizzando il normale funzionamento del paese, che questa crisi politica costituisce una grave minaccia per la fragile stabilità del Libano e dell'intera regione e che un Libano stabile, pienamente sovrano, unito e democratico è di fondamentale importanza per la stabilità e lo sviluppo pacifico dell'intero Medio Oriente,
H. considerando che il Libano è un paese con forti legami storici, culturali ed economici con l'Europa ed è un importante partner dell'Unione europea in Medio Oriente; considerando anche che un Libano pienamente sovrano e democratico può svolgere un ruolo cruciale per lo sviluppo di un saldo partenariato euromediterraneo,
I. considerando che l'articolo 2 dell'Accordo di associazione sancisce che le relazioni tra le Parti, così come tutte le disposizioni dell'accordo stesso, devono essere fondate sul rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, cui si ispira la loro politica interna e internazionale e che costituisce un elemento essenziale dell'accordo; considerando altresì che il Consiglio di Associazione può prendere le misure necessarie, nel quadro del dialogo politico regolare previsto dall'accordo, per promuovere la cooperazione tra il Parlamento europeo e il Parlamento libanese,
J. considerando che la risoluzione 1757 (2007) del Consiglio di Sicurezza dell'ONU ha istituito un tribunale internazionale per processare i responsabili dell'assassinio dell'ex Primo ministro Rafik Hariri e di altri omicidi politici in Libano,
K. considerando che il Libano si trova tuttora ad affrontare importanti sfide finanziarie ed economiche; che il 4 gennaio 2007 le autorità libanesi hanno approvato un vasto programma di riforme socioeconomiche; che l'Unione europea ha offerto assistenza macro-finanziaria per 80 milioni EUR, al fine di sostenere gli sforzi interni di ricostruzione post-bellica del Libano e di consentire una ripresa economica sostenibile, alleviando in tal modo i vincoli finanziari che pesano sul programma economico del governo,
L. considerando che oltre 300 mila profughi palestinesi vivono ancora in condizioni di indigenza in territorio libanese e che gli episodi di violenza e gli scontri con l'esercito occorsi in alcuni campi di profughi palestinesi hanno contribuito a rendere ancora più tesa la situazione nel paese,
M. considerando che resta ancora irrisolta la questione dell'integrità territoriale delle fattorie di Sheeba,
1. si compiace dell'accordo raggiunto a Doha sull'elezione del generale Michel Sleiman a Presidente della Repubblica nei prossimi giorni, la creazione di un nuovo governo di unità nazionale e l'adozione della legge elettorale; chiede alle parti dell'accordo di attuarlo pienamente; sottolinea l'importanza della reazione positiva da parte della comunità internazionale; si congratula con i partiti libanesi per l'accordo e con lo Stato del Qatar e la Lega degli Stati arabi per la riuscita mediazione;
2. sottolinea l'importanza della stabilità, della sovranità, dell'indipendenza, dell'unità e dell'integrità territoriale del Libano e rileva che la stabilità politica del paese dovrebbe basarsi sul ripristino di un clima di fiducia fra tutte le parti, sulla rinuncia alla violenza e sul rifiuto di ogni influenza esterna;
3. si compiace per il contributo positivo fornito dall'esercito e dai servizi di sicurezza nel porre fine ai recenti sviluppi; invita tutte le parti coinvolte a sostenere l'esercito libanese affinché garantisca di pieno diritto la capacità operativa, la sicurezza, l'ordine, la sovranità e la stabilità del Libano;
4. .4. ritiene pertanto che la sicurezza del paese e di tutti i libanesi presupponga il disarmo di tutti i gruppi armati, in particolare degli Hezbollah, nonché il controllo del traffico di armi verso il Libano; considera di vitale importanza che tutte le armi importate in Libano siano destinate esclusivamente all'esercito ufficiale libanese; ribadisce al riguardo l'invito rivolto al governo libanese ad esercitare la piena sovranità e un controllo efficace delle frontiere e del territorio dello Stato, in cooperazione con la Forza di Interposizione in Libano delle Nazioni Unite (UNIFIL); esorta tutte le parti, in tale contesto, a rinunciare alla violenza, ad accettare pienamente le regole della democrazia e a riconoscere tutte le autorità e le istituzioni statali democraticamente elette, indipendentemente dall'affiliazione e origine etnica, religiosa o politica;
5. ricorda che l'Accordo di associazione prevede un dialogo politico fra il Parlamento europeo e il Parlamento libanese attraverso lo sviluppo della cooperazione politica tra le due istituzioni;
6. ribadisce l'importanza del ruolo svolto dall'UNIFIL; ritiene indispensabile che il governo libanese eserciti la piena sovranità e un controllo efficace delle frontiere e del territorio del paese per quanto riguarda tutte le attività che rientrano sotto la giurisdizione dello Stato, in modo da garantire la sicurezza del paese e dei suoi cittadini;
7. invita nuovamente tutte le parti in causa a sostenere il lavoro del tribunale internazionale incaricato di processare i responsabili dell'assassinio dell'ex Primo ministro Rafik Hariri e di altri omicidi politici in Libano ed esorta la Siria a collaborare pienamente con il tribunale;
8. sollecita il governo libanese a compiere ogni sforzo per porre fine ad ogni discriminazione nei confronti dei profughi palestinesi e rinnova il suo appello alla comunità internazionale affinché intensifichi l'assistenza onde pervenire a una soluzione duratura;
9. invita la Siria ad astenersi da ogni interferenza suscettibile di incidere negativamente sugli affari interni del Libano e a svolgere un ruolo costruttivo nella ricerca di una soluzione che assicuri stabilità al paese; rivolge un appello all'Iran e alla Siria affinché svolgano un ruolo costruttivo; invita tutte le parti interessate ad attenersi alle risoluzioni 1559/2004 e 1701/2006 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per quanto riguarda il rispetto dell'indipendenza, della sovranità, della sicurezza e della stabilità del Libano e ricorda il divieto di vendere armi alle milizie armate;
10. ribadisce il suo appoggio alla volontà dell'Unione europea di assistere il Libano nell'opera di ristrutturazione economica; invita il Consiglio e la Commissione a proseguire gli sforzi a sostegno della ricostruzione e della ripresa economica del Libano, nonché a collaborare più strettamente con la società civile del paese, al fine di promuovere l'ulteriore democratizzazione del Libano;
11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, all'Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Segretario generale della Lega degli Stati arabi, all'inviato del Quartetto per il Medio Oriente, al Presidente dell'Assemblea parlamentare euromediterranea, al governo e al Parlamento libanese e al Presidente e al governo siriano e al governo e al parlamento dell'Iran.
Aumento dei prezzi dei prodotti alimentari nell'Unione europea e nei paesi in via di sviluppo
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Risoluzione del Parlamento europeo del 22 maggio 2008 sull'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari nell'Unione europea e nei paesi in via di sviluppo
– vista la celebrazione, quest'anno, del 60° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, che contempla, all'articolo 25, paragrafo 1, il diritto all'alimentazione,
– visti le conclusioni del Vertice mondiale sull'alimentazione del 1996 e l'obiettivo di dimezzare, entro il 2015, il numero delle persone che soffrono la fame,
– visti gli obblighi contenuti nel Patto internazionale delle Nazioni Unite sui diritti economici, sociali e culturali, segnatamente l'articolo 11 che sancisce il diritto all'alimentazione, Patto di cui tutti gli Stati membri dell'Unione europea sono Stati parte,
– vista la sessione speciale del Consiglio sui diritti dell'uomo delle Nazioni Unite che sarà dedicata a "L'impatto negativo dell'aggravarsi della crisi alimentare mondiale, causata fra l'altro dall'impennata dei prezzi dei prodotti alimentari, sulla realizzazione del diritto all'alimentazione", il 22 maggio 2008 a Ginevra,
– vista la dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione: "il consenso europeo sull'aiuto umanitario"(1),
– visto l'articolo 33 del trattato CE,
– vista la "verifica dello stato di salute della PAC" attualmente in corso,
– viste le raccomandazioni sulla produzione alimentare mondiale contenute nella recente valutazione delle scienze e tecnologie agricole per lo sviluppo (IAASTD - International Assessment of Agricultural Science and Technology for Development), promossa dall'UNDP (il Programma per lo sviluppo delle Nazioni Unite), dalla FAO (l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura), dal Gruppo della Banca mondiale e da altri organismi della comunità internazionale e realizzata con il loro sostegno,
– viste le relazioni del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC),
– visti i negoziati del Ciclo di Doha sullo sviluppo attualmente in corso,
– vista la dichiarazione di Kigali del 22 novembre 2007 per gli accordi di partenariato economico (APE) orientati allo sviluppo, adottata dall'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE,
– vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2007 sull'aumento dei prezzi dei mangimi e dei prodotti alimentari(2),
– visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,
A. considerando che, dopo anni di stagnazione o diminuzione dei prezzi dei prodotti di base, nei 36 mesi precedenti il mese di febbraio 2008 i prezzi mondiali del grano hanno subito un aumento del 181%, che da gennaio 2008 a questa parte i prezzi del riso sono aumentati del 141% e che i prezzi dei prodotti alimentari a livello globale hanno registrato complessivamente un aumento dell'83%,
B. considerando che l'aumento dei prezzi ha ritardato di sette anni la realizzazione degli obiettivi di riduzione della povertà e che, stando ai calcoli del gruppo della Banca mondiale, un rincaro incontrollato dei generi alimentari potrebbe acuire le condizioni di povertà di oltre 100 milioni di persone nei paesi in via di sviluppo,
C. considerando che 854 milioni di persone nel mondo soffrono la fame o la malnutrizione (insicurezza alimentare) e che tale numero aumenta ogni anno di 4 milioni; considerando inoltre che 170 milioni di bambini soffrono di denutrizione e che 5,6 milioni muoiono ogni anno perché malnutriti,
D. considerando che la crisi alimentare attuale è anche conseguenza di un aumento della speculazione sulle materie prime agricole e alimentari,
E. considerando che, secondo la FAO, l'alimentazione rappresenta il 60-80% della spesa per i consumi nei paesi in via di sviluppo e circa il 10-20% nei paesi industrializzati; considerando inoltre che l'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari ha conseguenze più pesanti per le famiglie a basso reddito,
F. considerando che, negli ultimi decenni, la Banca mondiale, il Fondo monetario internazionale e l'Organizzazione mondiale del commercio hanno imposto liberalizzazioni commerciali nei paesi in via di sviluppo a seguito delle quali in molti paesi si è affermato un modello dominante di agricoltura su vasta scala orientata verso l'esportazione, a spese di una produzione alimentare locale sostenibile e dei mercati locali delle derrate alimentari,
G. considerando che l'aumento dei prezzi sta aggravando i problemi di accessibilità, in particolare per le persone a basso reddito o prive di reddito,
H. considerando che la domanda di prodotti alimentari sta crescendo, segnatamente in paesi emergenti quali la Cina e l'India, dal momento che aumenta la popolazione mondiale; considerando che non vi è mancanza di cibo a livello globale nel pianeta, che secondo la FAO può sfamare 12 miliardi di persone; sottolineando che nel 2007 vi è stato un ottimo raccolto di grano e di riso; rilevando che probabilmente soltanto 1,01 miliardi di tonnellate del raccolto del 2007 saranno destinati all'alimentazione dell'uomo, mentre una quota importante di esse sarà utilizzata per l'alimentazione animale (760 milioni di tonnellate) e circa 100 milioni di tonnellate per la produzione di biocarburanti; considerando altresì che, in base alle più recenti previsioni, la produzione mondiale di cereali nel 2008 dovrebbe aumentare del 2,6% e raggiungere il quantitativo record di 2.164 miliardi di tonnellate, sebbene siffatte previsioni dipendano da condizioni climatiche favorevoli,
I. considerando che numerosi paesi in via di sviluppo non stanno realizzando il loro potenziale di produzione alimentare; considerando inoltre che la mancanza di investimenti nell'agricoltura, nello sviluppo rurale e nella formazione degli agricoltori nei paesi in via di sviluppo e da parte delle istituzioni finanziarie internazionali ha fatto sì che soprattutto i piccoli agricoltori fossero esposti a una concorrenza sleale, il che ha aumentato la loro indigenza e vulnerabilità, e ridotto la loro capacità di produrre derrate alimentari in quantità sufficiente,
J. considerando che uno dei principali ostacoli all'incremento della produzione agricola nei paesi in via di sviluppo è rappresentato dal fatto che spesso i piccoli agricoltori non possono accedere a prestiti o microcrediti per investire nel miglioramento delle sementi, dei fertilizzanti e dei meccanismi di irrigazione, né ai diversi strumenti di tutela delle colture per proteggere il loro raccolto dai parassiti e dalle malattie, il che è a volte riconducibile al fatto che, non essendo i proprietari dei terreni, non dispongono di garanzie per i prestiti,
K. considerando che il Programma alimentare mondiale ha segnalato che solo 260 dei 750 milioni USD necessari per coprire i bisogni 2008 sono già stati impegnati stabilmente,
L. considerando che l'incremento dei prezzi dei prodotti di base sta diventando una fattore destabilizzante per l'economia mondiale e ha già provocato disordini in diversi paesi,
M. considerando che l'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari accentua la necessità di una risposta politica integrata e di una strategia globale per risolvere il problema alimentare,
Diritto all'alimentazione
1. sottolinea la natura fondamentale del diritto all'alimentazione e la necessità di migliorare l'accesso, per tutte le persone e in ogni momento, a prodotti alimentari sufficienti per una vita attiva e sana; sottolinea altresì che gli Stati hanno l'obbligo di proteggere, di rispettare e di far rispettare tale diritto umano fondamentale, e che il fatto che due miliardi di persone vivano ancora in condizioni di povertà estrema e che 850 milioni di esseri umani soffrano quotidianamente la fame dimostra che il diritto all'alimentazione, quale sancito dal diritto internazionale in materia di diritti dell'uomo, viene sistematicamente violato; chiede pertanto misure adeguate per dare attuazione al disposto della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo per quanto riguarda il diritto all'alimentazione; sollecita il Consiglio a garantire la coerenza di tutte le politiche nazionali e internazionali in materia di alimentazione con gli obblighi che derivano dal diritto all'alimentazione;
2. invita quindi il Consiglio ad adoperarsi ulteriormente a favore del conseguimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM) ribadendo i suoi impegni in materia di finanziamento e adottando, in occasione del Consiglio europeo di giugno, un'Agenda d'azione OSM dell'Unione europea; ritiene che detta Agenda d'azione dovrebbe individuare tappe fondamentali e azioni specifiche da compiere entro tempi determinati in settori chiave quali l'istruzione, la salute, l'acqua, l'agricoltura, la crescita e le infrastrutture, cosa che contribuirà a garantire il raggiungimento degli OSM entro il 2015 con lo scopo, fra l'altro, di eradicare la fame entro tale anno;
3. è preoccupato in relazione agli effetti che può avere sulla fame e sulla povertà la speculazione sui prodotti alimentari di base, compresi gli hedge fund sui prodotti di base; invita la Commissione ad analizzare le ripercussioni della speculazione sui prezzi dei prodotti alimentari e, partendo da tale analisi, a proporre misure adeguate;
4. evidenzia che questa crisi alimentare è strettamente correlata con la crisi finanziaria nell'ambito della quale le iniezioni di liquidità effettuate dalle banche centrali per impedire i fallimenti potrebbero aver rafforzato gli investimenti speculativi nei prodotti di base; invita l'FMI e il Forum per la stabilità finanziaria a valutare questo "effetto collaterale" e a tenerlo presente all'atto della proposta di rimedi globali;
5. ricorda che coloro che risentono maggiormente della crisi sono gli strati più svantaggiati della popolazione e sottolinea quindi la necessità di politiche sociali adeguate per conferire maggiore autonomia ai poveri e alle popolazioni svantaggiate, e per mitigare gli effetti della crisi alimentare attuale;
Produzione alimentare sostenibile
6. sottolinea che la fornitura di cibo a tutta la popolazione mondiale dovrebbe essere prioritaria rispetto a qualsiasi altro obiettivo; sottolinea altresì la necessità che i generi alimentari siano disponibili a prezzi ragionevoli, come stabilisce l'articolo 33 del trattato;
7. ricorda la necessità di garantire una regolamentazione interna e globale dei mercati agricoli nell'interesse dei consumatori, dei redditi degli agricoltori, delle industrie di trasformazione e di una politica alimentare sostenibile dell'Unione europea;
8. ricorda che l'obiettivo primario della PAC è garantire la stabilizzazione del mercato, fornire ai consumatori sicurezza e prezzi ragionevoli e sottolinea la necessità di una PAC post-2013 al fine di garantire la politica alimentare sostenibile dell'Unione europea rispettando al tempo stesso la sostenibilità, la sicurezza e la qualità dei prodotti agricoli;
9. sottolinea che il costo delle materie prime è una componente relativamente secondaria del costo totale di molti prodotti alimentari; invita la Commissione e gli Stati membri ad analizzare le discrepanze tra i prezzi agricoli alla produzione e quelli applicati dalla grande distribuzione al dettaglio;
10. invita pertanto ad effettuare una valutazione d'impatto sul ruolo dei dettaglianti nella catena alimentare, dal momento che i prezzi degli alimentari al dettaglio sono aumentati in modo sproporzionato rispetto al costo della vita; invita i dettaglianti ad offrire un prezzo equo ai produttori, fornendo ai consumatori prodotti alimentari a prezzi ragionevoli;
11. sottolinea che le attuali riserve di cereali dell'Unione europea sarebbero sufficienti per appena 30 giorni e si chiede se le riserve alimentari siano sufficienti, soprattutto nell'eventualità di una crisi; chiede alla Commissione di elaborare strategie volte a costituire riserve alimentari, per prevenire crisi future;
12. chiede un migliore sistema di previsione della produzione agricola, onde essere in grado di individuare con un ampio margine di anticipo le principali tendenze dell'offerta alimentare mondiale;
13. sottolinea che la situazione dei redditi degli agricoltori dell'Unione europea deve essere rispettata; rileva che di fronte al rincaro dei mangimi, dell'energia, dei fertilizzanti e di altri prodotti e a norme di conformità sempre più onerose, occorre che il reddito degli agricoltori aumenti sensibilmente affinché possano continuare a soddisfare il fabbisogno di generi alimentari; sottolinea altresì che i redditi agricoli sono cresciuti solo marginalmente e che in taluni Stati membri sono addirittura diminuiti;
14. chiede che la promozione di politiche agricole sostenibili sia inclusa in tutti gli strumenti di ampliamento e di vicinato;
15. chiede che gli operatori dei paesi terzi siano assoggettati allo stesso livello di controlli dei produttori dell'Unione europea, ma riconosce l'esigenza di aiutare i paesi in via di sviluppo a rispettare le norme dell'Unione europea sui prodotti fitosanitari;
16. plaude alla decisione dei ministri dell'Agricoltura dell'Unione europea di approvare la proposta della Commissione di sospendere gli obblighi di ritiro dalla produzione per il 2008 e prende atto delle stime della Commissione secondo le quali questa misura libererà circa 2,9 milioni di ettari per la produzione di cereali e farà crescere il raccolto di quest'anno di circa 10 milioni di tonnellate;
17. invita la Commissione, al fine di aumentare la sicurezza alimentare globale, a condurre una valutazione dell'impatto in materia che possono avere le attuali politiche dell'Unione europea relative alla PAC, gli obiettivi di energia rinnovabile, gli aiuti allo sviluppo e degli accordi commerciali internazionali;
18. sottolinea la necessità di attribuire la priorità agli alimenti, rispetto ai carburanti, e che la produzione di biocarburante sia sottoposta a rigorosi criteri di sostenibilità; constata la necessità di soddisfare a tali criteri nel raggiungimento degli obiettivi proposti per i biocarburanti;
19. ammette che non è più giustificato sovvenzionare le colture destinate alla produzione di biocarburanti ma sottolinea nella maniera più categorica che attualmente nell'Unione europea si utilizza per questo tipo di produzione appena il 2-3% dei terreni agricoli comunitari e considera esagerate, perlomeno per quanto riguarda l'Unione europea, le accuse mosse dai mezzi di informazione secondo cui i biocarburanti sarebbero all'origine dell'attuale crisi alimentare; concorda tuttavia sul fatto che la strategia perseguita in taluni paesi, tra cui gli Stati Uniti, di utilizzare sempre più superfici per la coltivazione di mais destinato alla produzione di bioetanolo ha avuto ripercussioni sul prezzo e sulla disponibilità di mais e di altri cereali sul mercato mondiale dei generi alimentari;
20. invita tuttavia la Commissione e gli Stati membri a impegnarsi maggiormente per promuovere l'impiego e la produzione di bioenergia di seconda generazione, che trasforma i concimi naturali e i rifiuti agricoli piuttosto che le materie prime agricole;
21. sottolinea in particolare che occorrerebbe riservare elevata priorità alla raccolta dei rifiuti urbani e dei residui agricoli e forestali nonché alla loro conversione in gas; evidenzia che ciò permetterebbe di mettere a punto adeguate tecnologie e darebbe il tempo di studiare la compatibilità tra produzione alimentare e produzione energetica;
22. prende atto con viva preoccupazione che il costo dei mangimi composti è salito di 75 EUR la tonnellata e continua a salire per l'acuta scarsità di cereali da foraggio e che ciò rappresenta un costo aggiuntivo di 15 miliardi EUR per l'industria dell'allevamento dell'Unione europea;
23. ritiene che l'attuale crisi richieda un'immediata e profonda discussione tra le istituzioni dell'Unione europea e gli Stati membri sul ruolo che le moderne biotecnologie possono svolgere nell'assicurare la continua produzione di generi alimentari a prezzi ragionevoli;
Politiche di sviluppo migliori
24. ritiene che per lottare veramente contro la fame sia necessaria una politica di sviluppo sostenibile a livello mondiale, onde consentire ai paesi in via di sviluppo di produrre acqua e cibo sufficienti per approvvigionare la loro popolazione;
25. appoggia i paesi in via di sviluppo nei loro sforzi volti ad assicurare l'accesso della popolazione locale agli alimenti; ritiene che occorra rafforzare ulteriormente uno spazio politico reale al fine di consentire norme e misure nazionali miranti allo sviluppo di questo settore; ritiene che il Malawi rappresenti un esempio positivo di un paese in via di sviluppo nel quale la produzione di generi alimentari è raddoppiata negli ultimi tre anni e sottolinea che la Commissione svolge un ruolo di sostegno di questo sviluppo; invita la Commissione a fornire aiuti per divulgare questo fenomeno che potrebbe rappresentare un esempio per altri paesi in via di sviluppo;
26. invita gli Stati membri dell'Unione europea e la comunità internazionale a reagire senza indugio all'urgente appello straordinario del Programma alimentare mondiale, aiutandolo a raccogliere le nuove sfide della lotta contro la fame; ritiene ciò nondimeno che la dipendenza dalle operazioni di aiuto alimentare vada ridotta e sottolinea quindi la necessità di un'azione a medio e a lungo termine volta a prevenire altre conseguenze negative e ad esaminare le cause più profonde della crisi;
27. chiede un aumento urgente e sostanziale degli investimenti nell'agricoltura, nell'acquacoltura, nello sviluppo rurale e nell'agrobusiness nei paesi in via di sviluppo, concentrato sugli agricoltori poveri e sulle aziende di piccola scala basate su sistemi di produzione di alimenti agroecologici; ricorda che il 75% della popolazione povera mondiale vive nelle zone rurali, ma che soltanto il 4% dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) è destinato all'agricoltura; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri ad affrontare con più efficacia il tema dell'agricoltura nelle loro politiche di sviluppo, a promuovere l'adeguamento della programmazione del decimo Fondo europeo di sviluppo (FES), in stretta cooperazione con i paesi in via di sviluppo e a rivedere i documenti di strategia nazionali per dare una più elevata priorità all'agricoltura; sottolinea il ruolo delle ONG e delle autorità locali per trovare soluzioni agricole innovative in partenariato con le popolazioni dei paesi in via di sviluppo ed invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere e a promuovere i loro progetti;
28. sottolinea la necessità di dare ai piccoli agricoltori dei paesi poveri, rappresentanti soprattutto da donne, l'accesso alle terre, ai servizi finanziari e al credito, a sementi ad alto rendimento, a sistemi di irrigazione e a fertilizzanti; sottolinea che gli investimenti nel settore agricolo devono incentrarsi maggiormente sull'irrigazione, sulle strade rurali, sulla ricerca e la conoscenza locale, sulla formazione e sullo scambio di pratiche migliori al fine di mettere a punto sistemi di raccolti sostenibili ed efficaci, di creare disponibilità di acqua potabile, di istruzione e di promuovere la produzione locale e gli scambi di mercato; chiede pertanto alla Commissione di rafforzare questi settori nella sua azione e di sostenere le organizzazioni dei produttori, il microcredito ed altri programmi di servizi finanziari e maggiori investimenti nell'agricoltura;
29. invita la Banca europea per gli investimenti (BEI) a studiare le possibilità di istituire immediatamente un fondo di garanzia a sostegno di meccanismi nazionali di micro-credito, di prestito e di copertura dei rischi che operino in linea con le esigenze dei produttori locali di generi alimentari, soprattutto nei paesi in via di sviluppo più poveri;
30. sottolinea l'esigenza che l'Unione europea e i paesi in via di sviluppo cooperino sul cambiamento climatico e, in particolare, la necessità di trasferimenti di tecnologia e di costruzione delle capacità; sottolinea che il cambiamento climatico deve essere tenuto in considerazione in tutta la cooperazione allo sviluppo UE e che talune semplici misure di salvaguardia aiuterebbero gli agricoltori a proteggere i raccolti dalla siccità e da altri disastri ed invita la Commissione ad esaminare questi mezzi; chiede alla comunità internazionale di intensificare gli sforzi nella lotta contro la desertificazione, il degrado dei suoli e le siccità, onde rafforzare la sicurezza alimentare e migliorare l'accesso alle risorse idriche, in particolare nei paesi poveri;
31. sottolinea l'importanza di investimenti adeguati nel settore della ricerca, con l'obiettivo di far progredire le rese in tutte le regioni del mondo;
32. chiede, in particolare, di seguire con attenzione qualsiasi sviluppo sugli OGM, nonché qualsiasi dibattito pubblico in materia;
33. ritiene che i paesi debbano avere il diritto alla sovranità e alla sicurezza alimentari, e che abbiano il diritto di proteggere il loro mercato da importazioni di prodotti sovvenzionati; ritiene che tali sovvenzioni dei prodotti agricoli all'esportazione destabilizzino i mercati locali nei paesi in via di sviluppo;
Equità del commercio internazionale
34. ritiene che l'apertura dei mercati agricoli debba essere progressiva, conformemente al progressivo sviluppo di ogni singolo paese in via di sviluppo, e debba basarsi su norme commerciali socialmente eque e rispettose dell'ambiente; constata che i prodotti sensibili che sono fondamentali per le popolazioni dei paesi in via di sviluppo, o particolarmente importanti per la sicurezza alimentare e lo sviluppo rurale di tali paesi, dovrebbero essere esclusi da una liberalizzazione totale per impedire danni irreversibili ai produttori locali; sottolinea che l'Unione europea deve promuovere un sistema preferenziale e asimmetrico nei negoziati commerciali con i paesi in via di sviluppo per consentire loro di mantenere una certa gestione dell'offerta ed altri strumenti di sviluppo nei loro mercati; rileva che i paesi meno sviluppati beneficiano di un accesso al mercato dell'Unione europea esente da contingenti e dazi doganali nell'ambito dell'accordo "Tutto tranne le armi" (Everything But Arms - EBA);
35. sottolinea che negli attuali negoziati per gli accordi di partenariato economico (APE) la priorità della Commissione deve essere quella di reagire alle esigenze di sviluppo formulate dai paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP); ricorda che per affrontare questa sfida gli APE devono essere accompagnati dai nuovi finanziamenti promessi per gli aiuti allo scambio (pari a 2 miliardi EUR annui entro il 2010) e dalla promozione dell'integrazione regionale;
36. sottolinea l'esigenza di un risultato positivo, equilibrato ed equo del round di Doha; evidenzia che i risultati del round di Doha dovrebbero dare incentivi positivi ai paesi in via di sviluppo perché investano nella propria produzione agricola e alimentare; invita la Commissione a sostenere le proposte volte a includere un'iniziativa sui prezzi dei generi alimentari di base nell'attuale round di negoziati OMC;
37. ribadisce il suo invito alla Commissione e al Consiglio di promuovere scambi equi ed altri regimi etici che contribuiscono ad aumentare i criteri ambientali e sociali sostenendo i produttori piccoli e marginali nei paesi in via di sviluppo, diminuendo la volatilità e garantendo prezzi e redditi più equi, ed incoraggia le autorità pubbliche dell'Unione europea a integrare il commercio equo e i criteri di sostenibilità nelle loro offerte pubbliche e nelle loro politiche di approvvigionamento;
Promuovere la democrazia
38. sottolinea che l'attuale crisi dei generi alimentari dimostra la necessità di promuovere la stabilità politica, l'integrazione regionale, la democrazia e i diritti dell'uomo, non solo all'interno dell'UE, ma in tutto il mondo; chiede pertanto a tutte le parti interessate di promuovere i valori umani e democratici e lo stato di diritto nella gestione dell'attuale crisi alimentare e nella soluzione dei problemi di sicurezza alimentare di lungo termine;
o o o
39. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Gruppo della Banca mondiale, al G8, al Segretario generale delle Nazioni Unite e all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ai copresidenti dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE e al Parlamento panafricano (PPA).
Risoluzione del Parlamento europeo del 22 maggio 2008 sui negoziati tra l'Unione europea e gli Stati Uniti concernenti le esenzioni dall'obbligo del visto (visa waiver)
– visti gli articoli 2, 6, 24 e 29 del trattato sull'Unione europea e gli articoli 62, 63, 286 e 300 del trattato CE, che costituiscono la base giuridica per uno spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia e per i negoziati internazionali con organizzazioni e paesi terzi,
– viste le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 2008 e del 21 aprile 2008 alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,
– visti l'articolo 83 e l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che, sin dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam nel 1999, il Consiglio è responsabile della definizione delle norme in materia di visti, compreso l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto e di quelli i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto i) del trattato CE),
B. considerando che le competenze della Comunità in materia di visti comprendono le condizioni sulla cui base viene concessa ai cittadini di paesi terzi l'esenzione dall'obbligo del visto e che tali condizioni devono garantire la parità di trattamento per tutti i cittadini dell'Unione europea, non soltanto per quanto riguarda la concessione o il rifiuto dell'esenzione dall'obbligo del visto per se stessi, ma anche in merito ai termini e alle condizioni presi in considerazione dai paesi terzi per concedere o rifiutare ai diversi Stati membri detta esenzione,
C. considerando che sin dal 2001 il Consiglio ha esentato i cittadini statunitensi dall'obbligo del visto(1) ma che sfortunatamente non sussiste un'esenzione analoga per tutti i cittadini dell'Unione europea, in quanto gli Stati Uniti tuttora applicano l'obbligo del visto per i cittadini di taluni Stati membri (attualmente Bulgaria, Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Grecia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Romania e Slovacchia), a causa tra l'altro del fatto che il tasso di rifiuto del visto, che si basa su criteri non trasparenti, supera nella maggior parte di questi paesi il 3% delle domande (10% in talune condizioni),
D. considerando che dal 2005 può essere attivato a livello comunitario un meccanismo di reciprocità(2), previa notifica dello Stato membro, contatti della Commissione con il paese terzo interessato e l'invio di una relazione della Commissione al Consiglio, il quale adotta quindi una decisione in merito alla "reintroduzione temporanea dell'obbligo del visto nei confronti dei cittadini del paese terzo in causa",
E. considerando che con gli Stati Uniti non è stata ancora conseguita la reciprocità, al contrario di quanto avvenuto con vari paesi terzi, e che quindi nel 2006 la Commissione ha proposto "la reintroduzione temporanea dell'obbligo del visto per i titolari di passaporti diplomatici e di passaporti di servizio/ufficiali, allo scopo di accelerare i progressi verso la reciprocità"(3); considerando tuttavia che il Consiglio non ha dato seguito a detta proposta simbolica,
F. considerando che vari Stati membri hanno proseguito i contatti bilaterali diretti con l'amministrazione degli Stati Uniti, sebbene detta materia rientri chiaramente tra le competenze della Comunità,
G. considerando che la situazione è divenuta legalmente più complessa il 3 agosto 2007, quando gli Stati Uniti, approvando la sezione 711 delle "raccomandazioni di applicazione del 9/11 Commission Act del 2007"(4), specificatamente il decreto del 2007 in materia di sicurezza dei viaggi e di partenariato antiterrorismo, hanno modificato il regime di esenzione dall'obbligo del visto aggiungendo sette fattori per l'aumento della sicurezza(5), al fine di obbligare tutti gli Stati membri che intendono partecipare al programma "Viaggio senza visto" (visa waiver program) ad accettare di firmare un memorandum d'intesa e le relative norme di applicazione vincolanti,
H. considerando che il contenuto di dette norme di applicazione non è ancora noto alle istituzioni dell'Unione europea che, nonostante ciò, dai memorandum d'intesa si evince chiaramente che alcune dei fattori per l'aumento della sicurezza rientrano tra le competenze della Comunità (ad esempio quello relativo alla concessione del visto o ai futuri obblighi complementari del sistema elettronico di autorizzazione di viaggio (ESTA)), altri tra le competenze dell'Unione europea (quali le disposizioni sui passaporti rubati(6), i dati di identificazione delle pratiche passeggeri (PNR) o i dati Schengen relativi alla criminalità) mentre i rimanenti fattori rientrano tra le competenze esclusive dei singoli Stati membri (quali quelli relative alla fedina penale dei rispettivi cittadini o quelli che dispongono la presenza di sceriffi dell'aria sui voli transatlantici),
I. considerando che il 18 aprile 2008 il Consiglio ha deciso, al fine di risolvere la questione e di consentire a tutti gli Stati membri di partecipare nel 2009 al regime statunitense di esenzione dall'obbligo del visto, di adottare un approccio bidimensionale che prevede:
a)
l'attribuzione di un mandato formale alla Commissione per negoziare con gli Stati Uniti su tutte le questioni di rilevanza comunitaria, e
b)
l'adozione delle "linee di demarcazione" che gli Stati membri devono rispettare in fase di dialogo con gli Stati Uniti prima della conclusione dei negoziati fra Comunità europea e Stati Uniti; dette "linee di demarcazione" definiscono le competenze della Comunità europea/Unione europea e le competenze nazionali che, in quanto tali, possono prevedere negoziati bilaterali e chiariscono che, per quanto riguarda i negoziati bilaterali, gli Stati membri devono rispettare il principio di leale cooperazione con gli altri Stati membri e con le istituzioni dell'Unione europea come previsto dall'articolo 10 del trattato CE e dalla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-105/03 in relazione all'esecuzione degli obblighi derivanti dal trattato UE,
J. considerando che, anche quando si tratta di materie che rientrano tra le competenze esclusive degli Stati membri, gli accordi bilaterali contenenti condizioni diverse per la concessione dell'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di alcuni Stati membri possono andare a detrimento del principio della leale cooperazione, il che comporterebbe un trattamento non ugualitario dei cittadini tra i diversi Stati membri in materia di visti; considerando che la Commissione dovrebbe assicurare il principio della leale cooperazione,
K. considerando che i settori in cui la cooperazione transatlantica dovrebbe migliorare, al fine di proteggere con maggiore efficacia i cittadini statunitensi e dell'Unione europea dalla minaccia del terrorismo, sono i seguenti: a) l'identificazione delle minacce attraverso uno studio congiunto e un ampio scambio di informazioni, compreso lo scambio delle migliori prassi, nel quadro di misure rigorose di protezione dei dati; b) il coordinamento a livello dell'Unione europea e transatlantico tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge e i servizi di intelligence, nel continuo rispetto dello stato di diritto, dei diritti fondamentali e della riservatezza, c) le capacità operative tramite una cooperazione più stretta tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge e i servizi di intelligence nell'Unione europea e negli Stati Uniti, sulla base di una fiducia reciproca più profonda, tra le varie agenzie e organismi coinvolti,
L. considerando che il Dipartimento della sicurezza nazionale USA intende applicare procedure biometriche ai punti di uscita per via aerea e marittima entro il gennaio 2009; che il programma di uscita è considerato una disposizione fondamentale per gestire efficacemente il programma "Viaggio senza visto" (Visa waiver programme) e che le autorità statunitensi non intendono estendere il programma "Viaggio senza visto" a ulteriori alleati qualora le proposte procedure di uscita non siano state attuate entro il 30 giugno 2009;
1. ritiene che ogni forma diretta o indiretta di discriminazione tra i cittadini europei anche basata sulla nazionalità dovrebbe essere proibita, non solo all'interno dell'Unione europea come previsto dall'articolo 12 del trattato CE, ma anche al suo esterno, in particolare qualora tali discriminazioni derivino da un mancato coordinamento nei negoziati internazionali tra le istituzioni dell'Unione europea e gli Stati membri;
2. prende atto che durante la troika ministeriale GAI del 13 marzo 2008 per la prima volta gli Stati Uniti abbiano riconosciuto la competenza della Comunità di negoziare accordi internazionali di politica in materia di visti, accettando in una dichiarazione congiunta di seguire un approccio bidimensionale; osserva che la dichiarazione afferma che le questioni che rientrano tra le responsabilità nazionali saranno discusse con le autorità nazionali, mentre quelle che rientrano tra le responsabilità dell'Unione europea saranno trattate con le istituzioni dell'Unione europea; ritiene che, secondo detta dichiarazione, d'ora in avanti gli Stati Uniti dovrebbero negoziare:
–
le questioni in materia di visti con la Commissione, come già avvenuto per il trasporto aereo(7),
–
le politiche dell'Unione europea sulle questioni relative alla sicurezza (accordo PNR o accordi tra l'Unione europea e gli Stati Uniti sull'estradizione e l'assistenza giuridica reciproca) con il Consiglio,
–
la presenza degli sceriffi dell'aria sui voli transatlantici e le questioni relative alla sicurezza per quanto concerne i cittadini dei vari Stati membri con i singoli Stati alle stesse condizioni;
3. ribadisce che ogni accordo di cui fanno parte la Comunità europea o l'Unione europea dovrebbe rispettare i diritti fondamentali e le libertà individuali di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del trattato UE, compresi il diritto alla privacy e il diritto alla protezione dei dati come stabilito:
–
dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
–
dalla direttiva 95/46/CE e dalle norme specifiche del diritto comunitario (e misure relative a Schengen) in materia di trasferimenti verso paesi terzi;
–
dalla convenzione del Consiglio d'Europa n. 108 sulla tutela delle persone in materia di trattamento automatizzato dei dati di carattere personale e il protocollo aggiuntivo 181 riguardante le autorità di controllo e i flussi transfrontalieri di dati;
4. sollecita la Commissione a discutere nell'ambito dei negoziati l'esclusione di cittadini europei affetti da HIV dal programma "Viaggio senza visto" e ad assicurare un equo trattamento di tutti i cittadini UE; conviene con la Commissione sul fatto che non vi sono ragioni obiettive che giustificano un divieto di viaggio per le persone affette da HIV (come indicato nella sua risposta del 19 febbraio 2008 all'interrogazione parlamentare E-6038/07);
5. sostiene il mandato che il Consiglio ha conferito alla Commissione per negoziare un accordo che garantisca l'esenzione dall'obbligo del visto per tutti i cittadini dell'Unione europea che entrano nel territorio degli Stati Uniti, come già avviene per i cittadini statunitensi che entrano nel territorio dell'Unione europea; invita la Commissione ad informare la commissione parlamentare competente dopo ogni riunione negoziale, se necessario in forma riservata;
6. ritiene che i negoziati dovrebbero essere conclusi prima del giugno 2009 e che, entro tale data, nessuna discriminazione dovrebbe essere consentita nei confronti dei cittadini dell'Unione europea;
7. condivide il parere che le "linee di demarcazione" del Consiglio dovrebbero essere seguite dagli Stati membri(8) secondo il principio di leale cooperazione di cui all'articolo 10 del trattato CE e applicate, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia (causa C-105/03) o la causa AETR (22/70), anche all'esecuzione degli obblighi sanciti dal trattato Unione europea; sottolinea in particolare che:
–
la partecipazione al programma VWP dovrebbe comportare quanto prima gli stessi diritti per tutti i cittadini degli Stati membri, alle stesse condizioni, relativamente allo status dei loro passaporti;
–
ogni accesso da parte degli Stati Uniti alle banche dati o ai sistemi d'informazione dell'Unione europea/Comunità europea dovrebbe essere proibito tranne quando espressamente previsto dal diritto comunitario e, in tal caso, dovrebbe ottenere il consenso comune dell'Unione europea e basarsi sul pieno rispetto del principio di reciprocità; l'accesso dovrebbe pertanto essere consentito solo se in linea con l'obiettivo specifico di tali sistemi d'informazione dell'Unione europea, come dichiarato nella loro rispettiva base giuridica; inoltre, deve essere garantito un adeguato livello di protezione conformemente ai criteri fissati nei pertinenti strumenti dell'Unione europea per la protezione dei dati, siano essi generali (direttiva 95/46/CE) o specifici (quali la Convenzione Europol, il regolamento Eurodac, la Convenzione Schengen);
–
qualsiasi ampliamento dei dati comunicati all'Interpol in merito ai passaporti smarriti o rubati dovrebbe essere approvato di comune accordo dall'Unione europea;
–
la sicurezza degli aeroporti conformemente alle norme dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) è sufficientemente garantita dalle norme comunitarie vigenti (le ispezioni statunitensi possono essere accettate in caso di voli diretti tra gli aeroporti nel territorio dell'Unione europea e gli Stati Uniti);
–
qualsiasi accordo formale in materia di rimpatrio dei cittadini dell'Unione europea dovrebbe essere accettabile solo sulla base della reciprocità e dovrebbe essere negoziato e concluso tra Comunità europea e gli Stati Uniti;
–
gli obblighi relativi all'eventuale introduzione di un sistema elettronico di autorizzazione di viaggio per i cittadini statunitensi che viaggiano nell'Unione europea dovrebbero essere negoziati dalla Comunità europea;
8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri, al Congresso degli Stati Uniti e al Segretario di Stato degli Stati Uniti per la Sicurezza interna.
Le seguenti quattro disposizioni sono obbligatorie: 1) un sistema elettronico di autorizzazione di viaggio (ESTA); 2) un maggiore impegno a favore della condivisione dei dati in materia di sicurezza; 3) obblighi relativi alla tempestiva comunicazione in merito ai passaporti smarriti o rubati, siano essi documenti vergini o emessi; e 4) la garanzia che i paesi facenti parte del VWP accettino il rimpatrio dei propri cittadini allontanati dagli Stati Uniti. Esistono inoltre tre fattori discrezionali di aumento della sicurezza che devono essere presi in considerazione al momento di stabilire se il criterio di un tasso di rifiuto dei visti pari al 3% può essere revocato: 1) gli standard di sicurezza degli aeroporti; 2) i programmi relativi agli sceriffi dell'aria e 3) gli standard per i documenti di viaggio nazionali.
– visto le sue precedenti risoluzioni sulla Birmania,
– viste le conclusioni della riunione straordinaria del Consiglio "Affari generali e relazioni esterne", del 13 maggio 2008, sulla situazione umanitaria in Birmania/Myanmar,
– vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 60/1, del 24 ottobre 2005, sul Vertice mondiale, il cui articolo 139 ha approvato la possibilità di azioni coesive collettive contro singoli Stati "le cui autorità nazionali trascurino in modo evidente di proteggere la popolazione da genocidio, crimini di guerra, pulizia etnica e crimini contro l'umanità",
– visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,
A. considerando che il 2 e 3 maggio 2008 il ciclone Nargis ha gravemente colpito le regioni meridionali della Birmania, comprese la principale città del paese, Rangoon, e la regione del delta dell'Irrawaddy, in cui vive pressoché la metà della popolazione birmana,
B. considerando che i mezzi di informazione statali birmani hanno sinora dato notizia di 77 738 morti e di 55 917 scomparsi mentre, stando ad osservatori indipendenti e ad agenzie umanitarie internazionali, i morti sarebbero almeno 100 000; considerando che, stando alle stime delle Nazioni Unite, la quantità delle persone gravemente colpite e che necessitano urgentemente di aiuti si colloca fra gli 1,6 e i 2,5 milioni di persone,
C. considerando che il Consiglio di Stato per la pace e lo sviluppo che governa il paese ha ignorato gli allarmi ed ha reagito in modo quanto mai lento all'emergenza e alle offerte di aiuto provenienti dall'estero: fino ad oggi esso ha consentito consegne molto limitate di aiuti umanitari internazionali nel paese, insistendo che devono essere distribuiti dai militari, ed ha ritardato il rilascio di visti ad esperti della protezione civile e della logistica in caso di disastri delle Nazioni Unite e di altra provenienza,
D. considerando che, stando al diritto umanitario, la consegna di assistenza umanitaria deve essere neutrale e indipendente,
E. considerando che la giunta ha accelerato l'organizzazione del referendum del 10 maggio 2008, nonostante le condizioni di decine di migliaia di persone colpite dal ciclone devastatore, con l'eccezione delle province più colpite, dove la consultazione è stata rinviata fino al 24 maggio 2008, nonostante gli appelli del Sottosegretario generale per gli affari umanitari delle Nazioni Unite, affinché la consultazione sia cancellata o posticipata,
F. considerando che il governo birmano ha completamente bloccato gli sforzi per fornire assistenza internazionale, senza tener assolutamente conto del fatto che la mancanza di acqua pulita, di cibo e di cure mediche può causare malattie infettive e aumentare in modo significativo il numero delle vittime,
G. considerando che le minoranze etniche, in particolare i Karen, già vittime di discriminazioni e di privazioni, sono state duramente colpite nella regione del delta,
H. considerando che l'ambiente operativo per la fornitura di aiuti umanitari è già stato gravemente limitato a causa delle nuove direttive del governo birmano, rese pubbliche nel febbraio 2006 e tradottesi in complicazioni a livello di trasporto e di procedure di controllo nei confronti del personale straniero,
I. considerando che due giorni dopo il ciclone la Commissione ha messo a disposizione 2 miliardi EUR per contribuire a far fronte alle necessità di base dei sopravvissuti nelle regioni disastrate, che il livello attuale degli aiuti dell'Unione europea è pari a 17 milioni EUR e che potrebbe aumentare ad oltre 30 milioni di EUR se le autorità birmane accettassero l'assistenza internazionale,
J. considerando che il membro della Commissione responsabile per lo sviluppo non ha avuto il permesso di recarsi nelle aree più colpite e che il suo impegno per un migliore accesso degli operatori umanitari nella regione del delta dell'Irrawaddy è stato ignorato,
K. considerando che vari governi, compresi i governi di Stati membri dell'Unione europea, hanno chiesto che nel caso della Birmania sia applicato il principio della "responsabilità di proteggere", stabilito dalle Nazioni Unite, per salvare le vittime di genocidi e di crimini contro l'umanità,
1. esprime le sue sincere condoglianze e la sua solidarietà al popolo birmano e alle numerose vittime; esprime il suo dolore a tutti coloro che stanno soffrendo le conseguenze della catastrofe;
2. condanna fermamente la risposta inaccettabilmente lenta data a tale grave crisi umanitaria dalle autorità birmane, le quali hanno attribuito un'importanza maggiore al proprio potere che alla sopravvivenza dei cittadini;
3. rivolge un fervente appello al governo birmano affinché dia la priorità alla vita dei cittadini e consenta che le operazioni di aiuto umanitario internazionale raggiungano le aree colpite dal ciclone, rilasci immediatamente i visti agli operatori umanitari, consenta alle agenzie delle Nazioni Unite e umanitarie internazionali di distribuire gli aiuti direttamente a quanti ne hanno bisogno e permetta ai paesi vicini di consegnare gli aiuti per via aerea e marittima alle vittime non facilmente raggiungibili in altro modo;
4. deplora le priorità deformate del regime, che attribuisce la precedenza al cosiddetto referendum sulla costituzione fittizia e respinge i risultati evidenti, in un momento in cui gran parte del paese è stata devastata e milioni di persone soffrono a causa di quello che è stato giustamente descritto come un disastro naturale trasformatosi in una catastrofe causata dall'uomo;
5. ribadisce che, nel nome della sovranità di un paese, i diritti umani dei cittadini di quel paese non possono essere calpestati, come d'altronde sancisce il principio delle Nazioni Unite della "responsabilità di proteggere"; invita il governo del Regno Unito, che detiene la Presidenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nel mese di maggio, ad adottare provvedimenti urgenti, affinché la situazione in Birmania sia inserita nell'ordine del giorno del Consiglio di sicurezza ed invita il Consiglio ad esaminare la possibilità di autorizzare l'invio di aiuti alla Birmania, anche senza l'autorizzazione della giunta militare birmana;
6. si compiace dell'accordo raggiunto alla riunione del vertice dell'ASEAN, India e Cina, a Singapore, il 19 maggio 2008, per consentire all'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico di coordinare gli sforzi internazionali per far fronte alla crisi, nonché della decisione di organizzare una conferenza internazionale dei donatori, in cooperazione con le Nazioni Unite, a Rangoon, il 25 maggio 2008, per coordinare gli aiuti destinati alle vittime;
7. chiede a tal riguardo che sia urgentemente costituito un fondo speciale, sotto l'egida delle Nazioni Unite, per agevolare un'efficace distribuzione degli aiuti nel paese;
8. esorta i governi di Cina ed India ad utilizzare la propria influenza presso le autorità birmane, affinché il paese consenta l'accesso immediato di tutti gli aiuti umanitari possibili alla Birmania;
9. sottolinea il carattere urgente dell'assistenza da fornire alla popolazione colpita, dal momento che le condizioni meteorologiche nella regione stanno peggiorando a causa dell'inizio della stagione dei monsoni, fatto che costituisce un'ulteriore minaccia per i sopravvissuti; reputa importante assicurare che gli agricoltori colpiti ricevano assistenza per piantare un nuovo raccolto di riso in tempo, onde evitare un'altra catastrofe;
10. manifesta il proprio sostegno agli sforzi effettuati dall'Unione europea, dalle Nazioni Unite, da singoli paesi e da altre organizzazioni internazionali e non governative per ottenere l'accesso degli operatori umanitari e sottolinea che senza la piena cooperazione delle autorità birmane esiste una reale minaccia che la tragedia assuma dimensioni ancora più vaste; auspica fermamente che l'imminente missione del Segretario generale delle Nazioni Unite, Ban-Ki-moon, che è stato invitato a discutere con le autorità birmane, sia coronata da successo; esorta il Segretario generale delle Nazioni Unite a far uso di tutta la sua influenza presso le autorità birmane, affinché consentano immediatamente l'accesso nel paese a tutti gli aiuti umanitari possibili;
11. è del parere che se le autorità birmane continuano ad impedire che gli aiuti raggiungano quanti sono in pericolo, devono essere ritenute responsabili di crimini contro l'umanità dinanzi al TPI; invita gli Stati membri dell'Unione europea ad esercitare pressioni affinché una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite riferisca il caso al Pubblico ministero del TPI per indagini e procedimenti;
12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, all'inviato speciale dell'Unione europea per la Birmania, al Consiglio di Stato birmano per la pace e lo sviluppo, ai governi dell'ASEAN e agli Stati membri dell'ASEM, alla Commissione interparlamentare dell'ASEAN per la Birmania, alla signora Aung San Suu Kyi, all'NLD, al Segretario generale delle Nazioni Unite, all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo e al Relatore speciale delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo in Birmania.
Catastrofe naturale in Cina
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Risoluzione del Parlamento europeo del 22 maggio 2008 sulla catastrofe naturale in Cina
– viste le conclusioni della riunione straordinaria del Consiglio "Affari generali e relazioni esterne" del 13 maggio 2008 e la dichiarazione della Commissione sulla situazione nella provincia del Sichuan in Cina,
– visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,
A. considerando che il 12 maggio 2008 un grave terremoto di magnitudo del 7,8 gradi Richter ha colpito la Cina sudoccidentale,
B. considerando che il sisma ha ucciso decine di migliaia di persone, in particolare nella provincia del Sichuan, e che molte sono ancora disperse,
C. considerando che le condizioni geografiche della provincia del Sichuan rendono difficile il lavoro dei soccorritori,
D. considerando che il governo cinese ha dispiegato eccezionali risorse e personale d'emergenza, compresi soldati e personale medico, che stanno lavorando nelle aree colpite,
E. considerando che la Federazione internazionale delle società nazionali della Croce rossa e della Mezzaluna rossa hanno lanciato un appello d'emergenza a fornire aiuti,
1. esprime le sue sincere condoglianze e la sua solidarietà al popolo cinese e alle numerose vittime; esprime il suo dolore a tutti coloro che stanno soffrendo le conseguenze della catastrofe;
2. plaude alla risposta rapida alla catastrofe da parte delle autorità cinesi mediante le loro operazioni d'emergenza;
3. prende atto con compiacimento della prontezza della Cina ad accettare l'assistenza straniera; chiede al governo cinese di facilitare il lavoro delle organizzazioni umanitarie e di volontariato nel distribuire gli aiuti e garantire l'accesso agli aiuti a tutte le persone che ne hanno bisogno;
4. esorta il Consiglio e la Commissione a fornire aiuti di emergenza, assistenza tecnica e aiuti alla ricostruzione alle zone colpite;
5. sottolinea l'urgenza di fornire aiuti umanitari primari di emergenza attraverso il programma ECHO, sostenuti da un bilancio ampio e adeguato; prende atto dell'arrivo a Chengdu degli esperti della Commissione in materia di aiuto umanitario per valutare i bisogni;
6. appoggia il contributo che gli Stati membri dell'Unione europea stanno offrendo attraverso il meccanismo di protezione civile, coordinato dalla Commissione, nonché gli altri contributi agli sforzi di aiuto umanitario da parte della comunità internazionale;
7. si compiace che ai mezzi d'informazione cinesi e stranieri sia consentito fornire informazioni dettagliate e accurate sul disastro;
8. sottolinea l'importanza del buon governo per prevenire e prepararsi alle eventuali catastrofi naturali; chiede lo sviluppo di tecnologie per un efficace sistema di allerta rapido per preparare la popolazione a fronteggiare terremoti e altre calamità naturali;
9. plaude agli sforzi esplicati dalla comunità internazionale nel mettere a disposizione le sue migliori pratiche in materia di protezione civile e assistenza umanitaria in caso di calamità per aiutare la Cina e la sua popolazione colpita dal sisma; chiede alle organizzazioni partecipanti di fornire aiuti finanziari sufficienti per realizzare gli impegni;
10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri e al governo della Cina.
Trattato globale sul divieto delle armi all'uranio
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Risoluzione del Parlamento europeo de 22 maggio 2008 sulle armi all'uranio (impoverito) e sul loro effetto sulla salute umana e sull'ambiente - verso un divieto globale dell'uso di queste armi
– viste le sue precedenti risoluzioni sugli effetti dannosi dell'uso dell'uranio (compreso il cosiddetto uranio impoverito) nelle armi convenzionali,
– visto il discorso pronunciato dal Segretario generale delle Nazioni Unite in occasione della Giornata internazionale per la prevenzione dello sfruttamento dell'ambiente in tempo di guerra e di conflitto armato (6 novembre 2002),
– vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/RES/62/30, approvata il 5 dicembre 2007, in cui si sottolineavano le gravi preoccupazioni per la salute suscitate dall'uso di armi all'uranio impoverito,
– visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,
A. considerando che l'uranio (impoverito) è stato ampiamente utilizzato nelle guerre moderne sia come munizione contro bersagli corazzati in ambiente rurale e urbano sia come protezione blindata contro attacchi missilistici e di artiglieria,
B. considerando che, fin da quando l'uranio impoverito è stato utilizzato dalle forze alleate nella prima guerra contro l'Iraq, sono emerse gravi preoccupazioni circa la tossicità radiologica e chimica delle fini particelle di uranio rilasciate in seguito all'impatto di tali armi contro bersagli corazzati; considerando che sono stati espressi timori anche in merito alla contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di ordigni inesplosi che hanno mancato l'obiettivo, come pure in merito alle implicazioni per le popolazioni civili,
C. considerando che, sebbene la ricerca scientifica non sia stata finora in grado di fornire prove conclusive di tale nocività, esistono numerose testimonianze sugli effetti dannosi e spesso letali sia per il personale militare che per i civili,
D. considerando che negli ultimi anni si sono registrati notevoli progressi nella comprensione dei rischi per l'ambiente e la salute connessi all'uranio impoverito e che è ormai giunto il momento di adeguare gli standard militari internazionali a questi progressi,
E. considerando che l'uso dell'uranio impoverito nei conflitti bellici è contrario alle norme e ai principi basilari sanciti dal diritto internazionale, umanitario e ambientale scritto e consuetudinario,
1. esorta gli Stati membri ad aderire al paragrafo 1 della summenzionata risoluzione delle Nazioni Unite e a presentare una relazione con le loro opinioni sugli effetti dell'uso di armi e di munizioni contenenti uranio impoverito;
2. raccomanda che l'Alto rappresentante dell'Unione europea includa nella prossima versione rivista della strategia europea in materia di sicurezza l'esigenza di studiare in modo appropriato l'utilità futura delle munizioni non guidate nonché delle bombe a grappolo, delle mine e di altre armi ad effetto indiscriminato quali le armi all'uranio impoverito;
3. chiede al Consiglio e alla Commissione di commissionare studi scientifici sull'uso dell'uranio impoverito in tutte le regioni in cui è stato dispiegato personale militare e civile europeo ed internazionale;
4. esorta gli Stati membri, nell'ambito delle operazioni future, a non utilizzare armi all'uranio impoverito nelle operazioni di politica europea di sicurezza e difesa e a non dispiegare personale militare e civile nelle regioni in cui non può esservi alcuna garanzia che l'uranio impoverito non sia stato o non sarà utilizzato;
5. sollecita gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione a fornire al loro personale militare e civile in missione, come pure alle loro organizzazioni professionali, informazioni complete sulla probabilità che l'uranio impoverito sia stato o possa essere utilizzato nella regione in cui operano, nonché ad adottare sufficienti misure di protezione;
6. invita gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione a redigere un inventario ambientale delle zone contaminate dall'uranio impoverito (inclusi i poligoni per i test) e a fornire tutto l'appoggio possibile - incluso il sostegno finanziario - a progetti che potrebbero assistere le vittime e i loro famigliari nonché ad operazioni di pulizia delle zone interessate qualora sia confermato l'effetto negativo sulla salute umana e sull'ambiente;
7. rinnova fermamente il suo appello agli Stati membri e ai paesi membri della NATO ad imporre una moratoria sull'uso di armi all'uranio impoverito e a raddoppiare gli sforzi tesi ad un divieto globale nonché a cessare sistematicamente la produzione e l'acquisto di questo tipo di armi;
8. invita gli Stati membri e il Consiglio ad assumere un ruolo guida - tramite le Nazioni Unite o attraverso una "coalizione delle persone di buona volontà" - per giungere all'elaborazione di un trattato internazionale che introduca un divieto sullo sviluppo, la produzione, lo stoccaggio, il trasferimento, la sperimentazione e l'uso di armi all'uranio, nonché la distruzione o il riciclaggio delle riserve esistenti, nel caso in cui esistano prove scientifiche conclusive del danno causato da tali armi;
9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, alla NATO e all'Assemblea parlamentare della NATO, alle Nazioni Unite e al Programma per l'ambiente delle Nazioni Unite, all'Organizzazione europea delle associazioni di militari, al Comitato internazionale della Croce rossa e all'Organizzazione mondiale della sanità.
Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
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Risoluzione del Parlamento europeo del 22 maggio 2008 sulla proposta di regolamento della Commissione che stabilisce metodi di prova a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
– visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche(1), e in particolare l'articolo 13,
– vista la proposta di regolamento della Commissione che stabilisce metodi di prova a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (CMT(2007)1792/7) (in prosieguo, la proposta di regolamento della Commissione),
– visto il parere del comitato di cui all'articolo 133 del regolamento REACH,
– visto l'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera b), della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(2),
– vista l'interrogazione orale B6-0158/2008 presentata dalla sua commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,
– visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,
A. considerando che la proposta di regolamento della Commissione mira a
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trasferire i metodi di prova attualmente contenuti nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose(3), in un nuovo regolamento della Commissione e
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includere nuovi o rivisti metodi di prova attualmente non figuranti nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE, ma la cui inclusione nell'allegato V era prevista come parte del 30° adeguamento al progresso tecnico, entro il 1° giugno 2008,
B. considerando che la proposta di regolamento della Commissione riveste particolare importanza anche per la legislazione in altri settori, come i cosmetici(4) e i pesticidi(5), visto che gli atti ad essi relativi si riferiscono a metodi di prova inclusi nella normativa concernente le sostanze chimiche,
C. considerando che il numero complessivo di animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici negli Stati membri è pari a circa 12 milioni(6) e che una notevole percentuale di tali animali viene utilizzata per regolare sperimentazione,
D. considerando che il protocollo sulla protezione ed il benessere degli animali, allegato al trattato di Amsterdam, stabilisce che, nella formulazione e nell'attuazione delle politiche comunitarie nei settori dell'agricoltura, dei trasporti, del mercato interno e della ricerca, la Comunità e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale,
E. considerando che il regolamento REACH stabilisce che, al fine di evitare la sperimentazione sugli animali, la sperimentazione sugli animali vertebrati ai fini del regolamento deve effettuarsi solo in ultima istanza e che, in particolare per quanto riguarda la tossicità umana, le informazioni siano generate ogniqualvolta possibile attraverso strumenti diversi dalla sperimentazione sugli animali vertebrati, attraverso l'uso di metodi alternativi, ad esempio metodi in vitro, oppure modelli di relazione qualitativa o quantitativa struttura-attività, oppure utilizzando informazioni provenienti da sostanze strutturalmente affini (raggruppamento o metodo del nesso esistente "read-across"),
F. considerando che la direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici(7) prevede che si eviti di eseguire un esperimento qualora per ottenere il risultato ricercato sia ragionevolmente e praticamente applicabile un altro metodo scientificamente valido che non implichi l'impiego di animali e che, nello scegliere tra esperimenti diversi, devono essere preferiti quelli che richiedono il minor numero di animali, implicano animali con il più basso sviluppo neurologico, causano meno dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli e offrono le maggiori probabilità di risultati soddisfacenti,
G. considerando che il Centro europeo per la convalida dei metodi alternativi (ECVAM) ha convalidato una serie di metodi alternativi nel 2006/2007(8) che non figurano però nella proposta di regolamento della Commissione,
H. considerando che la proposta di regolamento della Commissione contiene inoltre un metodo di sperimentazione sugli animali che è obsoleto, in quanto la stessa proposta di regolamento contiene anche un metodo alternativo per lo stesso endpoint,
I. considerando che la Commissione giustifica la mancata inclusione di test alternativi convalidati sostenendo che essi non sono stati ancora approvati a fini regolamentari,
J. considerando che la Commissione rinvia all'OCSE per quanto riguarda la procedura di accettazione a livello normativo per tre su cinque test,
K. considerando che l'elaborazione e la pubblicazione di una linea guida OCSE in materia di sperimentazione (TG) in generale richiede almeno 3 anni, in quanto gli organi istituzionali competenti si riuniscono solo una volta all'anno e che le linee guida OCSE non sempre sono applicate allo stesso modo da tutti i paesi membri dell'OCSE,
L. considerando che la Commissione ha dichiarato chiaramente che cerca sempre di procedere innanzitutto nel quadro OCSE; considerando che ciò è contrario alla normativa dell'Unione europea e allo spirito della direttiva 76/768/CEE, che dà priorità alla procedura dell'Unione europea,
M. considerando che la priorità predeterminata riguardo alla procedura OCSE di approvazione regolamentare comporta al meglio lungaggini dei termini e potrebbe addirittura impedire di mettere in pratica un metodo alternativo,
N. considerando che non sembrano esservi regole sufficienti per un'efficace analisi preliminare dell'importanza regolamentare prima che l'ECVAM proceda alla convalida scientifica di un test alternativo,
O. considerando che i concetti di base di convalida e accettazione giuridica non sono utilizzati in modo uniforme a livello nazionale, comunitario e internazionale e che la normativa dell'Unione europea non fornisce alcuna definizione di "convalida" (o dei criteri per chi convalida) o "accettazione a livello normativo (o giuridico)"(9),
P. considerando che la comunicazione della Commissione SEC(1991)1794 fornisce all'ECVAM solo un mandato alquanto debole per convalidare metodi alternativi, anche se l'ECVAM ha ottenuto risultati molto apprezzati e preziosi negli ultimi anni,
Q. considerando che la convalida viene effettuata anche da altri organismi nazionali e internazionali e che occorre quindi valutare e chiarire l'esigenza di una convalida formale e di un tipo di convalida/valutazione adatto ad ogni settore/obiettivo(10),
R. considerando che la procedura interna di accettazione a livello normativo dell'Ufficio europeo delle sostanze chimiche (ECB) dopo la convalida dell'ECVAM e prima dell'avvio della procedura per un'eventuale inclusione nella legislazione di un metodo di sperimentazione risulta inadeguata,
S. considerando che le condizioni alle quali sono adottate decisioni potenzialmente di vasta portata a norma di tale procedura, come la contestazione della convalida scientifica dell'ECVAM o il rinvio della convalida e dell'accettazione a livello normativo in ambito OCSE, dovrebbero essere stabilite caso per caso in modo trasparente e responsabile a livello politico,
T. considerando che non è accettabile che una tempestiva inclusione di nuovi metodi alternativi convalidati da parte dell'ECVAM nella proposta di regolamento della Commissione non sia ancora possibile a causa dei ritardi dovuti a procedure opache, lente, ingombranti e parzialmente inadeguate relative all'accettazione a livello normativo di metodi di convalida alternativi alla sperimentazione sugli animali,
U. considerando che i problemi individuati nel settore della normativa sulle sostanze chimiche connessi alla convalida e all'accettazione a livello normativo di metodi di sperimentazione alternativi potrebbero avere una dimensione addirittura più ampia se si tiene conto di altri settori industriali,
1. si astiene dall'opporsi all'adozione della proposta di regolamento della Commissione alla luce della lettera in data 5 maggio 2008 in cui la Commissione si impegna formalmente ad apportare i seguenti adeguamenti al fine di razionalizzare e accelerare le procedure interne della Commissione per la convalida e l'accettazione a livello normativo di nuovi metodi alternativi di prova:
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la Commissione si impegna a introdurre un''analisi preliminare dell'importanza normativa" in tutti i casi, onde garantire che la successiva convalida scientifica si concentri su metodi di prova che abbiano il migliore potenziale per essere considerati idonei per finalità regolamentari chiaramente individuate;
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la Commissione si impegna a ridurre il numero di passi e a stabilire nuovi e chiari termini per razionalizzare e accelerare l'attuale processo, per quanto riguarda il ruolo dei comitati consultivi e la consultazione degli Stati membri;
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tutte le decisioni procedurali importanti che Commissione deve adottare saranno adottate a livello di direttore generale;
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l'attuale riorganizzazione dell'Istituto per la protezione della salute e dei consumatori (IHCP) del CCR fornirà un importante contributo all'accelerazione degli attuali sforzi per ottenere metodi alternativi, compresa la relativa convalida, attraverso l'ECVAM; ciò comporterà un rafforzamento dell'attività dell'ECVAM attraverso il sostegno di altri team dell'IHCP; l'IHCP sta altresì mettendo a punto una strategia integrata di sperimentazione che farà ricorso alle sinergie di varie attività complementari all'interno dell'IHCP e consentirà un approccio più olistico ed efficace alla questione della valutazione dei rischi, il che è indispensabile per il processo regolamentare, evitando in tal modo inutili ritardi di trasmissione interna; il team integrato di sperimentazione, nel 2009, sarà composto da circa 85 persone (compresi gli attuali 62 addetti dell'ECVAM); in quanto contributo alla razionalizzazione del processo, dalla convalida scientifica all'accettazione a livello normativo, l'IHCP garantirà uno stretto e coerente controllo del processo di accettazione a livello normativo, sia all'interno della Commissione che a livello OCSE;
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il procedimento rivisto sarà più trasparente; le procedure di accettazione a livello normativo dei nuovi metodi di sperimentazione saranno pubblicate sul sito Internet della Commissione una volta formalizzata la verifica in corso; lo status attuale dei metodi alternativi proposti sarà inserito in un sito Internet specifico, che il CCR creerà, consentendo alle parti interessate di rintracciare i progressi; le informazioni saranno aggiornate regolarmente; ciò sarà effettuato dal momento in cui qualsiasi nuovo metodo alternativo proposto sarà sottoposto ad analisi regolamentare preliminare; il sito Internet conterrà altresì l'indicazione delle decisioni di non procedere con un particolare metodo di sperimentazione e i motivi per i quali sono adottate tali decisioni;
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la Commissione garantirà che i soggetti interessati abbiano l'opportunità di intervenire, in quanto osservatori, nelle riunioni delle autorità competenti e nei comitati dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (per quanto riguarda le sostanze chimiche industriali), qualora si tratti di questioni relative della convalida di test non animali;
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in conformità con l'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento REACH, la Commissione predisporrà un processo più trasparente che preveda la consultazione dei soggetti interessati nel periodo preparatorio ad ogni proposta di adeguamento al progresso tecnico del regolamento sui metodi di sperimentazione;
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la Commissione metterà a disposizione le risorse necessarie per garantire che siano ottenuti effettivi miglioramenti, in particolare sollecitando domande di personale qualificato con le opportune conoscenze da comandare in un prossimo futuro al programma dell'OCSE relativo alle linee guida in materia di sperimentazione (TGP); essa esaminerà le possibilità di fornire sostegno finanziario al segretariato TGP dell'OCSE, concentrandosi specificamente sull'accettazione a livello normativo dei metodi alternativi di prova;
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la Commissione controllerà strettamente il processo OCSE in ogni singolo caso per garantire che, seguendo questa strada, non si registrino indebiti ritardi; ciò comprenderà un inventario sistematico dei progressi di ogni metodo alternativo a intervalli periodici; qualsiasi ritardo inopportuno in relazione a un particolare metodo comporterà l'avvio da parte della Commissione del processo per l'approvazione regolamentare del metodo in parola;
2. ritiene che la razionalizzazione e l'accelerazione delle procedure interne si applichino all'intero procedimento, a partire dalla convalida fino all'accettazione a livello normativo, senza soluzione di continuità;
3. invita la Commissione a garantire una piena partecipazione dei soggetti interessati all'intera procedura, dalla convalida all'approvazione a livello normativo;
4. sollecita la Commissione ad avanzare una proposta per il primo adeguamento al progresso tecnico del regolamento entro la fine del 2008, come cartina di tornasole del rispetto degli impegni di cui al paragrafo 1;
5. invita la Commissione a riferire al Parlamento entro la fine del 2008 in merito al rispetto di tali impegni;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1. Versione rettificata in GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1354/2007 del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2007, pag. 1).
GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 850).
Direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/42/CE della Commissione (GU L 93 del 4.4.2008, pag. 13).
Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/45/CE della Commissione (GU L 94 del 5.4.2008, pag. 21).
Quinta relazione della Commissione sulle statistiche riguardanti il numero di animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici negli Stati membri dell'Unione europea (COM(2007)0675).
GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2003/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 230 del 16.9.2003, pag. 32).
EpiDERM ed EPISKIN (dichiarazione ECVAM/ESAC del 27 aprile 2007), Reduced Local Lymph Node Assay (dichiarazione ECVAM/ESAC del 27 aprile 2007), Bovine Corneal Opacity and Permeability (BCOP) and Isolated Chicken Eye (ICE) Tests (dichiarazione ECVAM/ESAC del 27 aprile 2007), Acuite Toxicity for Fish (dichiarazione ECVAM/ESAC del 21 marzo 2006).
European Partnership for Alternative Approaches to Animal Testing, First Annual Progress Report, dicembre 2006, pag. 19, http://ec.europa.eu/enterprise/epaa/con_2006.htm
European Partnership for Alternative Approaches to Animal Testing, First Annual Progress Report, dicembre 2006, pag. 19, http://ec.europa.eu/enterprise/epaa/con_2006.htm
Nuova strategia per la salute degli animali nell'Unione europea (2007-2013)
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Risoluzione del Parlamento europeo del 22 maggio 2008 su una nuova strategia per la salute degli animali nell'Unione europea (2007-2013) (2007/2260(INI))
– visti la comunicazione della Commissione su una nuova strategia per la salute degli animali nell'Unione europea (2007-2013) (COM(2007)0539) ("Comunicazione su una strategia per la salute degli animali"), secondo cui "Prevenire è meglio che curare", e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione (valutazione d'impatto e sintesi della valutazione d'impatto) che la accompagnano (SEC(2007)1189 e SEC(2007)1190),
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per il commercio internazionale (A6-0147/2008),
A. considerando che la salute degli animali è strettamente collegata alla salute delle persone a causa della possibilità di una trasmissione diretta o indiretta di talune malattie,
B. considerando che la salute degli animali è fondamentale a livello economico, poiché le malattie degli animali riducono la produzione animale e provocano la morte degli animali, il loro abbattimento e una conseguente perdita economica,
C. considerando che gli animali sono essere viventi senzienti e che la loro protezione e il loro trattamento corretto rappresentano una delle sfide verso un'Europa della cultura e della civilizzazione nel XXI secolo,
D. considerando che le grandi epidemie che colpiscono gli animali possono spesso provocare squilibri e problemi sociali nelle aree rurali,
E. considerando che uno degli elementi, ma non l'unico, che contribuisce alla salute degli animali è il loro benessere, basato su considerazioni etiche, sociali, morali ed economiche, e che deve poggiare su basi scientifiche solide,
F. considerando la crescente globalizzazione degli scambi commerciali e l'aumento registrato nel commercio di prodotti animali, sia nell'Unione europea che a livello internazionale,
G. considerando che occorre una cooperazione coordinata a livello comunitario e globale per affrontare i problemi relativi alla salute degli animali,
H. considerando che l'efficacia delle misure a favore della salute degli animali dipende non soltanto dalle azioni amministrative, ma anche dall'impegno e dalla cooperazione informata di tutte le parti interessate,
I. considerando che la prevenzione dell'incidenza delle malattie degli animali è il migliore modo per lottare contro quest'ultime, secondo i principi "prevenire è meglio che vaccinare" e "curare è meglio che abbattere gli animali inutilmente",
J. considerando che non vi è alcuna differenza fra la qualità dei prodotti ottenuti da animali vaccinati (d'urgenza) e di quelli ottenuti da animali non vaccinati, ma che i mercati all'interno e all'esterno dell'Unione europea possono non accettare prodotti ottenuti da animali vaccinati (d'urgenza) e che gli allevatori e gli altri operatori necessitano di sufficienti garanzie sulla disponibilità dei mercati a ricevere tali prodotti senza decurtazioni di prezzo,
K. considerando che frontiere più aperte, la maggiore domanda di cibo a livello mondiale, il commercio mondiale, la mobilità delle persone nel mondo, il riscaldamento globale e il commercio illegale comportano maggiori rischi per la salute degli animali,
1. accoglie con favore lo sviluppo di un approccio strategico alla politica comunitaria in materia di salute degli animali; sostiene inoltre gli scopi, obiettivi e principi complessivi stabiliti nella comunicazione sulla strategia per la salute degli animali che consentiranno all'UE di rafforzare i propri meccanismi di prevenzione e la sua preparazione dinanzi all'insorgere di nuove epizoozie;
2. invita la Commissione a presentare un piano d'azione, come previsto nella comunicazione sulla strategia per la salute degli animali;
3. avverte il Consiglio e la Commissione dell'impossibilità di rispettare il periodo 2007-2013 stabilito nella comunicazione sulla strategia per la salute degli animali, dal momento che le discussioni relative alla comunicazione sono ancora in corso e che la legislazione di base richiesta per la sua attuazione non sarà in vigore per lo meno fino al 2010;
4. chiede pertanto che la Commissione abbia una maggiore ambizione e una visione a più lungo termine quando presenta le sue proposte legislative, così da poter trarre vantaggio da altre discussioni aventi incidenza sulle risorse di bilancio e sulle priorità politiche dell'Unione europea in futuro;
5. approva l'auspicio manifestato affinché tale nuova strategia e politica si basi su un singolo quadro giuridico in materia di salute degli animali nell'Unione europea che tenga debito conto delle norme e degli orientamenti dell'Organizzazione mondiale per la salute degli animali (OIE);
6. sottolinea che gli agricoltori, gli allevatori e i proprietari di animali svolgono un ruolo fondamentale nel monitoraggio, nel mantenimento e nella promozione della salute degli animali da allevamento e nella prevenzione e individuazione delle malattie;
7. sottolinea l'importanza del ruolo della professione veterinaria e di allevatore che dovrebbero essere in prima linea nello sviluppo e nella fornitura di servizi specializzati e dinamici, quali la pianificazione in materia di salute degli animali; esprime preoccupazione in merito alla copertura veterinaria di talune aree rurali nell'Unione europea;
8. sottolinea inoltre il ruolo dell'essere umano nella diffusione delle epizoozie, a causa della crescente mobilità;
9. condivide l'obiettivo della strategia per la salute degli animali di investire maggiormente sulle misure di prevenzione e su un sistema di controllo, riducendo in tal modo la probabilità che insorgano epizoozie; condivide il principio "prevenire è meglio che curare";
10. sottolinea che non vi è alcuna differenza fra i beni ottenuti da animali vaccinati e quelli ottenuti da animali non vaccinati;
11. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che i prodotti ottenuti da animali vaccinati (vaccinazione profilattica) possano essere commercializzati in tutta l'Unione europea;
12. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire a livello internazionale l'accettazione dei prodotti di animali vaccinati;
13. approva la visione e lo scopo espressi nella comunicazione sulla strategia per la salute degli animali, secondo cui "un vasto processo di consultazione delle parti interessate" e "un preciso impegno per ottenere livelli elevati nel campo della salute degli animali" faciliteranno sia la definizione di priorità coerenti con gli obiettivi strategici che una revisione degli elementi che potrebbero costituire norme accettabili ed adeguate;
14. è favorevole al riconoscimento nella comunicazione sulla strategia per la salute degli animali del rapporto critico tra la salute degli animali e il loro benessere e auspica che nella prossima politica in materia le due questioni siano interconnesse;
15. attende con interesse l'esito del progetto preparatorio sulle stazioni di sosta per animali e i risultati di un sondaggio volto a individuare le esigenze e i mezzi necessari per migliorare la salute degli animali durante il trasporto e le soste alle stazioni di controllo;
16. si compiace per il fatto che l'obiettivo della strategia sia la salute di tutti gli animali, in modo da comprendere anche gli animali domestici inselvatichiti, a cui non è fatto esplicito riferimento, nella misura in cui sussista il rischio che trasmettano malattie ad altri animali o all'uomo;
17. si compiace per l'intenzione della Commissione di adottare una strategia di comunicazione del rischio, gestita dalle parti interessate e dai consumatori; rileva che, benché la produzione animale europea sia più sicura che mai e sia soggetta a rigorosi controlli, la percezione che i cittadini hanno riguardo a tale settore è lontana dall'essere soddisfacente, la qual cosa, in occasione di talune recenti crisi, ha già provocato problemi per il mercato a motivo della perdita di fiducia;
18. sostiene il concetto di popolazione destinataria identificato e trattato nella comunicazione della Commissione sulla strategia per la salute degli animali: proprietari di animali, membri della professione veterinaria, aziende della catena alimentare, industria relativa alla salute degli animali, gruppi che rappresentano gli interessi degli animali, ricercatori, insegnanti, organi direttivi delle organizzazioni sportive e ricreative, strutture didattiche, consumatori, viaggiatori, autorità competenti degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione europea, e ritiene necessario includere esperti di ingegneria veterinaria;
19. osserva che la strategia per la salute degli animali dovrebbe altresì includere le attività delle imprese di macellazione e di trasporto degli animali e dei produttori e fornitori di mangimi, tenendo conto della necessità di una semplificazione amministrativa;
20. osserva che, con il suo approccio preventivo, la strategia per la salute degli animali deve sviluppare le necessarie misure legislative e finanziarie per monitorare gli animali domestici e quelli randagi e impedire la propagazione delle epidemie animali e dei problemi legati alla salute animale; la strategia deve, in particolare, contemplare programmi di vaccinazione ed altre misure di profilassi per quanto concerne le malattie che possono essere trasmesse da cani e gatti randagi, in particolare laddove non è attualmente possibile alcuna vaccinazione; esorta la Commissione a valutare le eventuali ripercussioni sul piano economico e sociale della propagazione delle epidemie animali e della mobilità delle persone e dei loro animali domestici;
21. richiama l'attenzione sul fatto che la strategia proposta può condurre a risultati positivi se sono definiti in modo chiaro e trasparente i finanziamenti delle singole azioni, condizione che non è stata soddisfatta nella comunicazione sulla strategia per la salute degli animali; deplora che la Commissione non menzioni nella succitata comunicazione le necessità di finanziamento per questa politica;
22. sottolinea, con l'obiettivo di garantire un livello di equità, la necessità di chiarire il ruolo dell'UE, degli Stati membri e del settore agricolo per quanto concerne il finanziamento delle iniziative per la salute degli animali, quali la garanzia della biosicurezza nelle aziende, i programmi di vaccinazione, la ricerca scientifica e standard più elevati in materia di benessere degli animali, ed invita pertanto la Commissione a chiarire tali questioni nella strategia per la salute degli animali;
23. ricorda che la politica comune della salute degli animali è una delle più integrate dell'Unione e che la quota maggiore del suo finanziamento deve essere a carico del bilancio comunitario, la qual cosa non impedisce di impegnare la responsabilità finanziaria degli Stati membri e degli allevatori;
24. riconosce che, ciononostante, i mercati all'interno e all'esterno dell'Unione europea non sono sempre disposti a importare carne di animali vaccinati e protetti; sottolinea che gli allevatori e altri operatori del mercato necessitano della garanzia di poter commercializzare i loro prodotti senza riduzioni di prezzo; ritiene che si tratti di una questione cruciale che la Comunità deve risolvere rapidamente al fine di garantire la libera circolazione delle merci;
25. sottolinea la crescente preoccupazione per la resistenza dei batteri agli antibiotici in diversi settori dell'allevamento, la qual cosa può risultare problematica per la sanità pubblica; esorta pertanto la Commissione a presentare uno studio su tale problema, corredandolo, se necessario, delle sue proposte nel quadro della strategia per la salute degli animali;
26. considera insoddisfacente l'indicazione che le singole azioni saranno sostenute tramite i fondi esistenti e invita la Commissione a sollecitare un incremento delle risorse dell'attuale fondo veterinario, preparando le proprie argomentazioni per la discussione sul bilancio che inizierà nel 2009;
27. sottolinea l'importanza di un coordinamento a livello europeo delle misure in materia di salute degli animali e invita la Commissione ad assumere il ruolo di coordinatrice in maniera più attiva di quanto fatto finora;
28. richiama l'attenzione sull'aumento dei rischi sanitari per gli animali come conseguenza dell'aumentata mobilità mondiale, dell'accresciuta richiesta alimentare, dell'intensificazione degli scambi commerciali internazionali e del cambiamento climatico; sottolinea altresì la necessità di un'adeguata strategia di vaccinazioni in caso di emergenza contro le malattie esistenti ed emergenti;
1° pilastro: definizione delle priorità dell'intervento dell'Unione europea
29. riconosce la particolare importanza della definizione di profili e categorie di rischio, tra cui la definizione del livello di rischio accettabile per la Comunità e la priorità relativa delle azioni volte a diminuire i rischi; reputa che sia necessario giungere a una chiara definizione delle situazioni in cui il rischio di malattie aumenta e viene oltrepassato il livello di rischio accettabile e delle relative conseguenze;
30. mette in rilievo che elevate densità di carico in sistemi di allevamento intensivo possono far aumentare il rischio di diffusione delle malattie e ostacolarne il loro controllo se le misure di lotta contro le malattie che vengono praticate sono inadeguate e che la stessa situazione potrebbe verificarsi in altri sistemi di allevamento se le misure di lotta contro le malattie non vengono attuate correttamente;
31. sottolinea l'importanza della distanza tra aziende quando si tratta di controllare un'epidemia;
32. riconosce che in materia di trasporto di animali l'Unione europea si è dotata di norme rigorose che soddisfano l'esigenza di standard elevati di benessere degli animali e di misure di prevenzione e controllo delle malattie, ma chiede vivamente che queste norme elevate siano pianamente applicate da tutti gli Stati membri; ritiene che tali norme elevate dovrebbero essere rispettate dai paesi che esportano prodotti animali nell'Unione europea, così da promuovere e assicurare a livello mondiale standard elevati di benessere e salute degli animali; sottolinea che il trasporto di animali vivi su lunga distanza può provocare un aumento dei rischi, poiché può facilitare la diffusione delle malattie e ostacola le misure per il loro controllo se le misure di prevenzione delle malattie che vengono praticate sono inadeguate; ritiene pertanto che le norme in campo sanitario e di benessere animale relative al trasporto di animali vivi debbano essere sottoposte ad attento esame e rese più rigorose, se giudicato necessario; chiede la rapida introduzione di un sistema europeo elettronico integrato per la registrazione degli animali, comprendente la localizzazione dei camion mediante GPS; ritiene che, ai fini del benessere animale, la qualità del trasporto sia più importante della sua durata;
33. è necessario d'altronde tenere presente che la globalizzazione, i cambiamenti climatici e il movimento delle persone sono fattori che favoriscono la diffusione delle malattie degli animali, il che ne rende più difficile il controllo;
34. sottolinea la necessità di una strategia di comunicazione coerente riguardo alla nuova strategia per la salute degli animali, che deve comprendere una stretta cooperazione fra tutte le organizzazioni interessate a livello di UE, nazionale e locale;
2° pilastro: definizione del quadro normativo comunitario
35. condivide l'opinione secondo cui l'attuale quadro normativo dell'Unione europea in materia di salute degli animali è complesso e dispersivo e richiede pertanto di essere semplificato; ritiene che i principi fondamentali dell'intervento in materia di salute degli animali dovrebbero essere, per quanto possibile, raccolti in un unico atto giuridico;
36. sottolinea, inoltre, che la strategia dovrebbe accordare un'attenzione particolare alla sostituzione dell'attuale serie di azioni politiche collegate tra loro e interdipendenti con un quadro giuridico unico che tenga in debito conto le raccomandazioni, le norme e gli orientamenti dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (OIE) e del Codex alimentarius dell'Organizzazione mondiale della sanità/Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura ("Codex"), senza trascurare canoni europei quali la trasparenza e la partecipazione di tutte le categorie interessate ed evitando nel contempo un deterioramento dello stato sanitario nell'Unione europea;
37. condivide il parere secondo cui è indispensabile controllare che le norme nazionali o regionali ingiustificate, stabilite in materia di salute degli animali, non costituiscano un ostacolo al funzionamento del mercato interno e, in particolare, che le misure adottate in caso di insorgenza di una malattia siano proporzionali al rischio e non siano applicate in qualità di strumento ai fini di una discriminazione commerciale ingiustificata, specialmente per quanto riguarda i prodotti ottenuti da animali vaccinati;
38. ritiene che il quadro giuridico comunitario dovrebbe definire in modo chiaro e adeguatamente flessibile gli obblighi dei proprietari di animali, compresi quelli tenuti per scopi non commerciali, durante le situazioni di rischio in maniera tale da evitare inutili conflitti e attriti; è del parere che arrestare le malattie tra gli animali selvatici costituisca un altro elemento significativo della strategia di prevenzione;
39. conviene con le conclusioni dello studio di realizzabilità del 25 luglio 2006 sulle opzioni per sistemi armonizzati di condivisione dei costi per le epidemie degli animali da allevamento, svolto dalla Civic Consulting nel quadro della valutazione della politica comunitaria per la salute degli animali (PCSA) 1995-2004 e alternative per il futuro, preparata per conto della Commissione e come parte del progetto pilota sul finanziamento nel campo delle malattie animali contagiose, inserito dal Parlamento nel bilancio 2004, che chiedono l'armonizzazione dei sistemi di condivisione dei costi istituiti dagli Stati membri; osserva inoltre che, dato lo stretto legame tra condivisione dei costi e condivisione delle responsabilità, tali sistemi necessitano della piena partecipazione e dell'impegno di tutte le parti interessate, compresi i proprietari di animali, e che occorre introdurre nuovi meccanismi al fine di coinvolgere detti attori nel processo decisionale riguardante questioni politiche significative;
40. riconosce la necessità di rivedere l'attuale strumento di cofinanziamento in modo da garantire che tutti gli attori assumano le proprie responsabilità e partecipino all'identificazione e all'eliminazione delle malattie e da prevenire distorsioni della concorrenza tra agricoltori di diversi Stati membri; chiede che, nel quadro delle future disposizioni di cofinanziamento, le malattie animali vengano categorizzate sulla base della natura delle misure di contrasto da applicare, dei rischi per la salute pubblica e di altri fattori esterni; osserva che detta responsabilità individuale e collettiva viene rafforzata da fondi di compensazione per proprietari di animali basati su un sistema di riserva;
41. conviene pienamente sul fatto che il sistema di compensazione non si può limitare a assegnare compensazioni ai proprietari degli animali che sono eliminati a causa dell'insorgere di una malattia, ma dovrebbe collegarsi a incentivi per la prevenzione del rischio, sulla base della diminuzione dei contributi da parte degli agricoltori ai fondi nazionali o regionali per la salute degli animali, qualora essi adottino misure aggiuntive di riduzione del rischio, che comprenderebbe anche la promozione del ricorso alla vaccinazione (d'emergenza) piuttosto che all'abbattimento, riconoscendo che ciò costituirebbe garanzie di reddito per il proprietario dei capi di bestiame vaccinati (in stato di emergenza); ritiene che il medesimo principio dovrebbe essere applicato anche agli Stati membri, esortandoli a intraprendere azioni volte a diminuire i livelli di rischio;
42. riconosce, in considerazione delle tensioni sul mercato mondiale dei mangimi per animali, che gli allevatori europei necessitano urgentemente di mangimi, diversi dalla farina di pesce, ad alto valore nutritivo, sicuri, ricchi di proteine e a costi accessibili; sottolinea altresì l'importanza di una coerente applicazione del principio di precauzione in sede di reintroduzione delle proteine animali nell'alimentazione degli animali – ad eccezione dei ruminanti – e dunque nella catena alimentare, in ossequio al motto della nuova strategia per la salute degli animali:"prevenire è meglio che curare"; ricorda pertanto la necessità di compiere maggiori sforzi per conseguire più efficaci meccanismi di controllo e sorveglianza ai fini della rimozione di tutti gli agenti patogeni dalla produzione come pure della garanzia della tracciabilità e della prevenzione della contaminazione e della miscelazione con tipi di farine animali nei mangimi importati o prodotti negli Stati membri;
43. invita la Commissione a svolgere un'analisi comparativa dei sistemi di compensazione esistenti negli Stati membri e, partendo da detta analisi, ad elaborare un modello quadro europeo; esorta inoltre la Commissione a creare un quadro giuridico per un regime efficiente di condivisione dei costi negli Stati membri, al fine di garantire che anche i costi diretti dell'eliminazione delle malattie degli animali siano cofinanziati dal settore;
44. sottolinea la necessità di una forte partecipazione comunitaria nell'ambito delle malattie più importanti, al fine di garantire l'uguaglianza di trattamento e le pari opportunità, indipendentemente dalle possibilità finanziarie dei paesi e dei produttori coinvolti;
45. accoglie con favore l'intenzione della Commissione di presentare una relazione che indichi le possibilità di creare un sistema efficace di garanzie finanziarie per gli operatori del settore dei mangimi;
46. è favorevole all'inclusione nel quadro giuridico comunitario di disposizioni a sostegno di una possibile copertura delle perdite indirette che non derivano unicamente dall'eliminazione della malattia; osserva che talora le perdite indirette possono essere più consistenti di quelle dirette e che pertanto dovrebbero essere incluse disposizioni per la compensazione di tali perdite; esprime quindi il suo sostegno a favore di una maggiore ricerca in tale ambito e dell'appoggio comunitario all'adozione di strumenti di assicurazione nazionali da parte degli allevatori; osserva tuttavia che, in taluni casi, le assicurazioni private possono costituire uno strumento più efficiente di fronte a tali perdite;
47. sottolinea che la legislazione comunitaria è già amplamente basata sul rispetto delle norme dell'OIE/Codex e che è auspicabile conseguire un loro pieno rispetto e promuovere altresì l'elaborazione da parte dell'Unione europea di norme proprie in materia di salute degli animali al fine di una loro adozione a livello internazionale; è favorevole pertanto ad un'eventuale adesione dell'Unione europea all'OIE, al fine di aumentare il potere negoziale dell'UE in seno a detta organizzazione; sottolinea inoltre l'importanza di tutelare il contributo delle parti interessate a livello OIE/Codex;
48. esorta l'UE a difendere, a livello internazionale e in seno all'Organizzazione mondiale del commercio, gli elevati standard in materia di salute e benessere degli animali, al fine di migliorare tali standard sulla scena globale; riconosce che i produttori dell'Unione europea sono soggetti a costi maggiori poiché gli standard europei sono più elevati e che devono essere protetti dalle importazioni di prodotti di origine animale la cui produzione è soggetta a standard più bassi;
49. accoglie con favore l'intenzione di intraprendere azioni verso una strategia comunitaria per le esportazioni e sottolinea che la Commissione dovrebbe adoperarsi alacremente al fine di migliorare l'accesso ai mercati dei paesi terzi ed eliminare le barriere alle esportazioni;
3° pilastro: prevenzione dei rischi relativi agli animali, controllo e capacità di gestire le crisi
50. segnala la necessità di migliorare il livello di biosicurezza nelle aziende e di incoraggiare tutti gli operatori ad elevare gli standard, riconoscendo al contempo che le malattie infettive possono colpire sia i piccoli che i grandi allevamenti, le aziende in cui gli animali sono tenuti a scopi ricreativi, gli zoo, le riserve naturali, gli impianti di macellazione nonché gli animali in fase di trasporto e di transito; ritiene che misure quali l'isolamento dei nuovi animali che arrivano nell'azienda, l'isolamento degli animali malati e il controllo degli spostamenti delle persone possano contribuire notevolmente alla limitazione della diffusione delle malattie;
51. richiama l'attenzione sul fatto che il mantenimento degli animali all'aperto costituisce una caratteristica determinante di diversi sistemi di produzione ed è ancora particolarmente frequente in alcune regioni e per talune specie; riconosce che questo tipo di allevamento è sostenuto dalla società e finanziato da fondi pubblici; rileva che esso può essere in contraddizione con gli obiettivi della biosicurezza; è dell'avviso che gli agricoltori dovrebbero essere sostenuti dalla società nella prevenzione di rischi più elevati per la salute degli animali connessi con tali forme di allevamento e che gli obiettivi politici nei settori della salute animale e della protezione degli animali dovrebbero concordare;
52. rileva che la formazione dei gestori delle aziende e dei dipendenti occupati nelle aziende è fondamentale per il benessere degli animali e la salute degli stessi e si pronuncia pertanto a favore della promozione di misure di formazione e perfezionamento professionale;
53. attende il riconoscimento di sistemi di gestione della qualità per la classificazione del rischio collegato ai vari tipi di sistemi di produzione; è convinto che anche i sistemi di allevamento preferiti dai consumatori, che pongono taluni problemi in relazione alla biosicurezza (allevamento all'aperto), possono essere resi più sicuri tramite una gestione adeguata;
54. è persuaso che la tracciabilità dei prodotti, sulla base dell'identificazione e della registrazione, sia di fondamentale importanza ai fini del controllo della salute degli animali e della prevenzione delle malattie nonché della sicurezza alimentare; sostiene di conseguenza le azioni a favore dell'obbligatoria identificazione elettronica e genetica a mezzo DNA degli animali, della loro registrazione a livello UE e della creazione di un sistema esaustivo e sicuro di controllo degli spostamenti degli animali, ma sottolinea al contempo i costi di tale sistema, in particolare per le aziende che operano con strutture aziendali economicamente sfavorevoli; esorta la Commissione ad aiutare gli agricoltori a far fronte ai costi elevati sostenuti per l'acquisizione delle attrezzature necessarie, consentendo agli Stati membri di integrare siffatte misure nei loro programmi di sviluppo rurale;
55. sottolinea le grandi disparità tra gli Stati membri per quanto riguarda la quantità di bovini abbattuti per il mancato rispetto delle norme UE sull'identificazione e la registrazione; attende una spiegazione da parte della Commissione in merito a tali disparità in seno all'Unione europea;
56. conviene che una migliore biosicurezza alle frontiere è particolarmente rilevante in quanto l'Unione europea è il principale importatore al mondo di prodotti alimentari, compresi i prodotti di origine animale; reputa che, dato il rischio rappresentato dalle importazioni nell'Unione europea di animali portatori di infezioni o malati, i controlli veterinari e sanitari alle frontiere dell'UE debbano essere particolarmente accurati e rigorosi e non essere limitati unicamente alla verifica dei documenti, ma dovrebbero anche consentire di verificare che gli animali siano stati allevati nell'osservanza di norme per il rispetto del benessere animale conformi alla normativa europea;
57. sottolinea l'importanza dei controlli sanitari degli animali nei paesi terzi e chiede l'aumento delle risorse finanziarie dell'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione;
58. è del parere che il controllo veterinario e il controllo doganale alle frontiere dell'Unione europea dovrebbero essere particolarmente severi al fine di contrastare il commercio e le importazioni illegali di animali e di prodotti di origine animale, dato che da essi deriva un consistente rischio di diffusione delle malattie; richiama perciò l'attenzione sulla necessità di fornire assistenza a livello organizzativo, formativo e finanziario ai servizi veterinari alle frontiere esterne dell'UE, comprese quelle marittime, in particolare nei nuovi Stati membri, nei paesi terzi limitrofi all'Unione europea e nei paesi in via di sviluppo; chiede inoltre alla Commissione e agli Stati membri di elaborare piani di comunicazione adeguati per informare i cittadini circa i rischi connessi con l'importazione privata di animali e di prodotti animali;
59. invita il Consiglio e la Commissione a mettere a punto meccanismi che assicurino un migliore coordinamento tra i sistemi doganali, i servizi veterinari e gli operatori turistici in modo da facilitare la cooperazione tra gli Stati membri a livello europeo e con i paesi terzi;
60. invita la Commissione a incrementare in modo significativo la sua cooperazione con i paesi in via di sviluppo fornendo loro assistenza tecnica, da una lato, per aiutarli a soddisfare i requisiti sanitari dell'UE e, dall'altro, per ridurre il rischio di diffusione delle malattie degli animali da tali paesi verso l'Unione europea; è dell'avviso che nell'ambito della cooperazione veterinaria con i paesi terzi si dovrebbe dare priorità ai paesi confinanti con l'Unione europea;
61. sottolinea il ruolo fondamentale che il controllo veterinario svolge nelle situazioni di crisi e per la loro prevenzione, garantendo un allarme tempestivo e una rapida identificazione dei rischi relativi alla salute degli animali; esorta la Commissione, in tale contesto, a esaminare l'eventuale introduzione di un sistema di audit aziendale per le aziende che non sono regolarmente ispezionate da professionisti veterinari;
62. sottolinea l'esigenza di fornire un'adeguata formazione agli operatori economici, ai membri della professione veterinaria e ai loro assistenti, agli organismi di controllo e ad altre autorità competenti per consentire loro di identificare rapidamente i rischi relativi alla salute degli animali, di aggiornare gli standard minimi UE per la formazione nel settore veterinario e di sostenere tale formazione a livello europeo, unitamente a misure che assicurino l'attuazione di detti standard e l'allineamento, quanto più rapidamente possibile, dei programmi scolastici e universitari in tale settore; suggerisce al riguardo che un sistema di accreditamento europeo delle scuole di veterinaria potrebbe contribuire a raggiungere l'obiettivo di un elevato livello d'istruzione nel settore veterinario;
63. sostiene con fermezza le azioni volte ad ampliare il ricorso alla vaccinazione di emergenza (sia soppressiva che profilattica), che dovrebbe favorire una prevenzione e un contenimento delle malattie più efficaci e quale mezzo per evitare l'insorgenza delle malattie; richiama a tal proposito l'attenzione sul fatto che l'introduzione di un sistema di vaccinazione efficace necessita di garanzie di reddito per i proprietari di animali vaccinati che incontrassero difficoltà a vendere prodotti derivanti da animali vaccinati e di sovvenzioni adeguate che incentivino tale prassi e della garanzia che i prodotti derivanti da animali vaccinati non siano soggetti a restrizioni; ritiene che il rafforzamento delle banche comunitarie di vaccini sia altrettanto indispensabile; considera inoltre necessario applicare tutte le misure utili alla riduzione del numero di abbattimenti di animali sani, quali test per provare che gli animali sono esenti da patogeni, in tal modo permettendone la macellazione normale;
64. sostiene lo sviluppo di strategie di vaccinazione per tutte le specie e le malattie rilevanti;
65. invita la Commissione e gli Stati membri a prendere misure al fine di garantire la circolazione indiscriminata di prodotti derivanti da animali vaccinati, la cui assenza ha rappresentato finora un freno importante per l'uso della vaccinazione quale mezzo per lottare contro il diffondersi della malattie zootecniche contagiose; invita quindi, tra l'altro, al bando della etichettatura di prodotti derivanti da animali vaccinati, a strategie efficaci di comunicazione pubblica riguardanti la innocuità di prodotti che derivano da animali vaccinati e alla conclusione di convenzioni sulla libera circolazione dei prodotti derivanti da animali vaccinati tra governi, organizzazioni di allevatori, organizzazioni di consumatori e operatori al dettaglio e commerciali;
66. ritiene che, nel quadro delle azioni in situazioni di crisi, è indispensabile garantire la disponibilità di conoscenze specialistiche e di strumenti affinché l'eliminazione degli animali, ove inevitabile, sia eseguita con umanità, risparmiando sofferenze inutili e rispettandoli in qualità di esseri viventi senzienti;
67. sottolinea che i medicinali veterinari e i vaccini animali costituiscono un elemento della sanità animale e che le responsabilità all'interno della Commissione dovrebbero essere riorganizzate di conseguenza;
4° pilastro: scienza, innovazione e ricerca
68. sottolinea che la ricerca scientifica costituisce un elemento essenziale dei sistemi per la salute degli animali, in quanto permette il conseguimento di progressi soprattutto nell'ambito del monitoraggio dell'identificazione e del controllo delle malattie, dell'analisi dei rischi, dello sviluppo di vaccini e di test e di metodi di trattamento efficaci, che necessitano assolutamente di basi scientifiche; a tale proposito ricorda l'emendamento che il Parlamento ha presentato al bilancio UE per il 2008, che prevede un incremento degli stanziamenti volti allo sviluppo di vaccini (marcatori) e di sistemi di test; invita la Commissione ad utilizzare efficacemente tali aumenti di stanziamenti;
69. sottolinea la necessità di più dettagliate ricerche scientifiche sulle conseguenze dei mangimi per la salute degli animali e, indirettamente, dell'uomo;
70. è del parere che le ricerche in materia di salute e benessere degli animali, sia quelle svolte nell'ambito del settimo programma quadro di ricerca che quelle a livello nazionale e comunitario, contribuiscono ad aumentare l'efficienza delle azioni in tale campo;
71. indica l'esigenza di rafforzare la rete di laboratori di riferimento comunitari e nazionali che si occupano delle malattie degli animali e di evidenziare le reti già esistenti e conviene sul fatto che è necessario applicare sistemi scientificamente uniformi in materia di esami veterinari che siano "compatibili con il libero scambio" (validati ad accettati dalla OIE e dai partner commerciali nei paesi terzi);
72. sottolinea l'importanza dello scambio di informazioni scientifiche in materia di salute e benessere degli animali e, di conseguenza, la necessità di sviluppare le piattaforme d'informazione ERA-NET e la piattaforma tecnologica europea per la salute globale degli animali; suggerisce che i vantaggi e gli svantaggi dei nuovi e più avanzati metodi di diagnostica (per esempio la reazione di polimerizzazione a catena) devono fare oggetto di migliore comunicazione e sono da utilizzarsi a beneficio degli animali e degli esseri umani, tenendo in conto sia la protezione animale che la distribuzione generale di alimenti sicuri per le persone, specialmente nei nuovi Stati membri;
73. sottolinea l'importanza della comunicazione con i consumatori, al fine di garantire che comprendano i mezzi di diffusione delle malattie zootecniche e il loro enorme impatto, e quindi la loro rilevanza per la distribuzione di alimenti sicuri;
74.74. è del parere che la clonazione degli animali a fini economici dovrebbe essere vietata;
75. è preoccupato per il fatto che le norme europee potrebbero essere messe in pericolo dalle importazioni provenienti da paesi terzi in cui gli allevatori non hanno gli stessi obblighi in materia di salute e benessere degli animali; chiede alla Commissione di valutare in che modo ci si possa proteggere da tale concorrenza dei paesi terzi, anche prendendo in considerazione misure per le importazioni, e di sollevare la questione in sede dei pertinenti forum dell'OMC;
76. è del parere che il ritardo nell'adozione di misure atte a garantire che le importazioni di carne bovina dal Brasile provengano esclusivamente da bestiame non affetto da afta epizootica rischia di minare la fiducia dei cittadini nel regime UE per la salute degli animali;
77. invita la Commissione ad assicurare che l'esito dei negoziati OMC non comprometta la capacità degli allevatori europei di mantenere e migliorare gli standard di salute e benessere degli animali; ritiene che la possibilità di imporre ai prodotti importati gli stessi requisiti che sono validi per i prodotti europei costituisca un fattore importante in vista di un esito equilibrato dei negoziati;
78. invita la Commissione a garantire che le uova siano designate come prodotto sensibile quale risultato dei negoziati OMC al fine di tutelare i progressi compiuti in materia di salute e benessere degli animali in detto settore agricolo;
79. è preoccupato per il fatto che sembra essere sempre più comprovato il collegamento fra i crescenti scambi internazionali di uccelli vivi e di pollame e lo sviluppo e la diffusione di malattie quali l'influenza aviaria; chiede alla Commissione di esaminare tali prove e di formulare, all'occorrenza, proposte strategiche appropriate;
80. accoglie con favore l'intenzione della Commissione di rispettare gli impegni OMC in materia di misure sanitarie e fitosanitarie (SPS), ma è del parere che ciò non dovrebbe precludere la possibilità - ammessa espressamente dall'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie dell'OMC - di introdurre misure che portino a norme di protezione più elevate laddove ciò sia sufficientemente giustificato sul piano scientifico; ritiene, inoltre, che sia importante promuovere l'adozione di dette norme a livello internazionale, in vista di una convergenza ascendente;
81. è convinto che la nuova generazione di accordi di libero scambio conclusi con l'India, la Corea e i paesi del Sudest asiatico dovrebbero comprendere un capitolo equilibrato sulle misure SPS e il benessere animale;
82. invita la Commissione a integrare la salute e il benessere degli animali in tutti i suoi programmi di sviluppo, in un'ottica di coerenza con l'approccio interno, e ad estendere i benefici di tali politiche ai paesi partner;
83. esorta la Commissione a concludere protocolli veterinari con potenziali mercati di esportazione, come quello cinese;
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84. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
Strategia dell'UE per la terza riunione delle Parti che aderiscono alla Convenzione di Århus
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Risoluzione del Parlamento europeo del 22 maggio 2008 sulla strategia dell'Unione europea per la terza riunione delle Parti che aderiscono alla Convenzione di Århus che si terrà a Riga, in Lettonia
– vista la Convenzione di Århus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale del 25 giugno 1998 e l'imminente terza riunione delle Parti che vi aderiscono (MOP-3) che si terrà a Riga, in Lettonia, dall'11 al 13 giugno 2008,
– vista l'interrogazione orale B6-0157/2008 presentata dalla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,
– visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,
A. considerando che la Convenzione di Århus è entrata in vigore il 30 ottobre 2001,
B. considerando che la Convenzione di Århus celebrerà il suo decimo anniversario nel giugno 2008,
C. considerando che la Convenzione di Århus è stata ratificata dalla Comunità europea il 17 febbraio 2005(1) ed anche da tutti i suoi Stati membri, tranne uno,
D. considerando che, attualmente, vi sono 41 Parti che aderiscono alla Convenzione di Århus,
E. considerando che il Parlamento ed il Consiglio hanno già adottato tre strumenti legislativi per attuare la Convenzione di Århus(2) e considerando che l'adozione di uno strumento legislativo relativo all'accesso alla giustizia in materia ambientale è ancora bloccata dal Consiglio(3),
F. considerando che la Convenzione di Århus ha come obiettivo di permettere alle autorità pubbliche e ai cittadini di assumersi le proprie responsabilità individuali e collettive al fine di proteggere e migliorare l'ambiente per il benessere e la salute delle generazioni presenti e future, nonché di promuovere uno sviluppo sostenibile,
G. considerando che il Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti(4) contribuisce ad aumentare la responsabilità delle imprese, a ridurre l'inquinamento e a promuovere lo sviluppo sostenibile,
1. invita l'Unione europea a svolgere un ruolo determinante, trasparente e costruttivo nei negoziati e a contribuire attivamente al piano strategico a lungo termine della Convenzione, compresa l'elaborazione di un campo di applicazione più ampio per la Convenzione affinché lo sviluppo sostenibile in tutte le sue dimensioni sia coperto dagli stessi principi di trasparenza, partecipazione e responsabilità;
2. ritiene che la MOP-3 costituirà una buona opportunità sia per rivedere i progressi realizzati sinora che per riflettere sulle sfide future; ritiene che la garanzia di un'efficace attuazione della Convenzione dovrebbe costituire una priorità assoluta per l'avvenire;
3. invita con urgenza la Commissione e gli Stati membri a garantire che le decisioni adottate nel quadro della MOP-3 proseguano l'attuazione e lo sviluppo della Convenzione e che siano create sinergie tra la Convenzione di Århus e gli accordi multilaterali conclusi nel settore dell'ambiente;
4. esorta la Commissione e gli Stati membri a cercare, segnatamente, di garantire che:
–
il piano strategico di lungo termine includa disposizioni volte a sensibilizzare maggiormente il pubblico circa i diritti e i doveri derivanti dalla Convenzione di Århus;
–
la MOP-3 chiarisca le condizioni di entrata in vigore dell'emendamento sugli OGM, adottato nel 2005(5), e di ogni altro futuro emendamento alla Convenzione, al fine di garantire una loro rapida attuazione;
–
siano adottati meccanismi finanziari prevedibili, stabili ed adeguati per la Convenzione;
–
sia ulteriormente migliorato il meccanismo di conformità, sulla base dell'esperienza acquisita;
–
si porti avanti il lavoro sull'accesso alla giustizia, garantendo che le autorità pubbliche a tutti i livelli di governo siano pienamente consapevoli degli obblighi derivanti dalla Convenzione di Århus e incoraggiandole a stanziare le risorse umane, finanziarie e materiali necessarie ad ottemperare a tali obblighi;
–
le parti adottino le necessarie misure legali e di bilancio al fine di garantire la piena attuazione del terzo pilastro della Convenzione, di fornire rimedi effettivi per l'accesso alla giustizia e di garantire che l'accesso alle procedure sia giusto, equo, rapido e non proibitivo dal punto di vista economico;
–
sia istituito un gruppo di lavoro per valutare l'attuazione del pilastro della Convenzione concernente la partecipazione del pubblico, che conduca, qualora necessario, a proposte volte a migliorare ulteriormente la Convenzione;
5. invita la Commissione e gli Stati membri a riprendere i lavori legislativi in vista dell'adozione di uno strumento legislativo per l'attuazione dell'articolo 9 della Convenzione di Århus all'interno dell'Unione europea, poiché quest'ultimo pilastro non è ancora stato pienamente recepito nel diritto comunitario; accoglie favorevolmente il progetto della Commissione di organizzare una conferenza relativa all'accesso alla giustizia nel giugno 2008 per imprimere nuovo slancio ai lavori legislativi in seno alla Comunità;
6. chiede alla Commissione e agli Stati membri di potenziare le sinergie e i collegamenti con altre pertinenti organizzazioni e convenzioni internazionali, segnatamente il protocollo di Cartagena sulla biosicurezza; ritiene, tuttavia, che la Convenzione di Århus sia il foro competente per deliberare i principi orizzontali dell'accesso pubblico alle informazioni, della partecipazione e dell'accesso alla giustizia in questioni ambientali;
7. esorta la Commissione a dare il buon esempio alle autorità pubbliche degli Stati membri e ad attuare le disposizioni della Convenzione di Århus in modo rigoroso;
8. esorta i paesi che non l'hanno ancora fatto a ratificare la Convenzione di Århus e il protocollo sui registri per le emissioni inquinanti e i loro trasferimenti e ad incoraggiare altri paesi non aderenti alla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite a diventare parti contraenti della Convenzione;
9. ritiene che i deputati al Parlamento europeo che fanno parte della delegazione CE abbiano un ruolo essenziale da compiere ed auspica, di conseguenza, che abbiano accesso, senza diritto di parola, alle riunioni di coordinamento dell'Unione europea a Riga;
10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché al Segretariato della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, chiedendo che venga distribuita a tutte le parti contraenti che non sono membri dell'Unione europea.
Decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 124 del 17.5.2005, pag. 1).
Direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26); direttiva 2003/35/CE che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17); regolamento (CE) n. 1367/2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Århus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13).
Decisione 2006/61/CE del Consiglio, del 2 dicembre 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo UNECE sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (GU L 32 del 4.2.2006, pag. 54).
Approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2006/957/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, di un emendamento alla convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 46).
Seguito della dichiarazione di Parigi del 2005 sull'efficacia dell'aiuto
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Risoluzione del Parlamento europeo del 22 maggio 2008 sul seguito dato alla Dichiarazione di Parigi del 2005 sull'efficacia degli aiuti (2008/2048(INI))
– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo "Codice di condotta dell'Unione europea in materia di divisione dei compiti nell'ambito della politica di sviluppo" (COM(2007)0072),
– vista la sua risoluzione del 23 maggio 2007 sugli aiuti al commercio dell'Unione europea(1),
– vista la sua risoluzione del 28 settembre 2006 su "Cooperare di più, cooperare meglio: il pacchetto 2006 sull'efficacia degli aiuti dell'Unione europea"(2),
– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo "Gli aiuti dell'UE: dare di più, meglio e più rapidamente" (COM(2006)0087),
– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo "Rafforzare l'impatto europeo: un quadro comune per l'elaborazione dei documenti di strategia nazionale e la programmazione pluriennale comune" (COM(2006)0088),
– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo "Finanziamento dello sviluppo ed efficacia degli aiuti – Le sfide poste dall'aumento degli aiuti UE nel periodo 2006-2010" (COM(2006)0085),
– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo "Accelerare i progressi verso la realizzazione degli obiettivi di sviluppo del Millennio – Finanziamento dello sviluppo ed efficacia degli aiuti" (COM(2005)0133),
– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale dal titolo "Coerenza delle politiche per lo sviluppo – Accelerare i progressi verso la realizzazione degli obiettivi di sviluppo del Millennio" (COM(2005)0134),
– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo "Messa in pratica del consenso di Monterrey: il contributo dell'Unione europea" (COM(2004)0150),
– vista la dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione sulla politica di sviluppo dell'Unione europea: "Il consenso europeo" (il consenso europeo in materia di sviluppo) firmata il 20 dicembre 2005(3),
– viste la Dichiarazione di Roma sull'armonizzazione, adottata il 25 febbraio 2003 a seguito del Forum ad alto livello sull'armonizzazione svoltosi a Roma, nonché la Dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti (la Dichiarazione di Parigi), adottata il 2 marzo 2005 a seguito del Forum ad alto livello sull'armonizzazione e l'allineamento per l'efficacia degli aiuti, svoltosi a Parigi (il Forum ad alto livello di Parigi),
– vista la risoluzione A/RES/55/2 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla Dichiarazione ONU del Millennio,
– visto il Consenso di Monterrey adottato in occasione della Conferenza internazionale delle Nazioni Unite sul finanziamento dello sviluppo svoltasi il 21 e 22 marzo 2002,
– viste le principali risultanze e raccomandazioni del Comitato per l'aiuto allo sviluppo (CAS) dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) quali figurano nella valutazione inter pares 2007 della Comunità europea,
– visti i risultati principali dello studio condotto nel 2007 su richiesta della commissione per lo sviluppo del Parlamento europeo e concernente l'efficacia in loco degli aiuti dell'Unione europea,
– vista la relazione 2007 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sugli obiettivi di sviluppo del Millennio,
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per lo sviluppo (A6-0171/2008),
A. considerando che, a seguito dell'attenzione di cui è oggetto attualmente l'efficacia degli aiuti, si è giunti alla conclusione che gli aiuti allo sviluppo danno risultati inadeguati a causa del coordinamento troppo scarso fra donatori e dell'esistenza di un numero eccessivo di progetti e programmi aventi procedure diverse,
B. considerando che tali scarsi risultati comportano ridotti livelli di assunzione di responsabilità, programmi meno efficaci e una situazione in cui i paesi in via di sviluppo devono far fronte a una miriade di richieste da parte dei donatori, con una divisione tra paesi cosiddetti "preferiti" dai donatori e paesi "orfani" e la scarsa presa in considerazione di settori cruciali come la sanità, l'istruzione e i programmi che integrano la dimensione di genere,
C. considerando che l'Unione europea fornisce più di metà dell'intero aiuto pubblico allo sviluppo (APS) nel mondo, che ha la capacità di divenire il donatore più efficace e che dovrebbe quindi assumere un ruolo trainante sulla scena internazionale onde promuovere le riforme necessarie per migliorare l'efficacia degli aiuti,
D. considerando che l'obiettivo primario della politica di sviluppo dell'Unione europea è l'eradicazione della povertà nel contesto della nuova architettura degli aiuti, in vista del conseguimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM),
E. dichiarandosi profondamente convinto del fatto che lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale e la tutela dell'ambiente siano elementi interdipendenti che vanno di pari passo con lo sviluppo sostenibile, che è la cornice nella quale si iscrivono gli sforzi tesi a migliorare la qualità della vita per tutti, come previsto al paragrafo 36 della Dichiarazione di Pechino, adottata il 15 settembre 1995 in occasione della quarta Conferenza mondiale sulle donne svoltasi a Pechino,
F. considerando che la tutela dell'ambiente figura tra le priorità dell'Unione europea e che pertanto la Commissione deve tenere conto di tale obiettivo in tutte le politiche da essa attuate nei confronti dei paesi in via di sviluppo,
G. considerando che la Commissione intende essere fra i promotori dell'agenda sull'efficacia degli aiuti, rispetto alla quale ha due obiettivi strettamente correlati: i) attuare la Dichiarazione di Parigi e migliorare la qualità dei propri programmi di aiuto e ii) assistere gli Stati membri nell'attuazione della Dichiarazione di Parigi e nel miglioramento dell'efficacia dei propri aiuti,
H. considerando che le cifre pubblicate di recente dall'OCSE indicano, complessivamente, una significativa diminuzione degli aiuti comunitari nel 2007,
I. considerando che gli impegni dell'Unione europea a fornire maggiori e migliori aiuti dovrebbero comprendere un aumento del proprio APS entro il 2010 dello 0,56%, del RNL (reddito nazionale lordo), e che essi dovrebbero inoltre contemplare la messa a punto di nuovi meccanismi di aiuto, più prevedibili e meno aleatori, la promozione di un coordinamento e una complementarità migliori, tendendo ad una programmazione comune pluriennale basata sui piani e i sistemi dei paesi partner, l'ulteriore svincolo degli aiuti e la riforma dell'assistenza tecnica per rispondere alle priorità nazionali; considerando che fra il 2006 e il 2007 la percentuale del RNL dell'Unione europea destinata all'APS è diminuita per la prima volta dal 2000, passando dallo 0,41% allo 0,38%, e che l'Unione europea deve pertanto raddoppiare gli sforzi per poter conseguire l'obiettivo enunciato negli OSM di destinare nel 2015 lo 0,7% del RNL dell'Unione all'aiuto pubblico allo sviluppo,
J. considerando che l'articolo 180 del trattato CE, rafforzato dall'articolo 188 D inserito dal trattato di Lisbona, richiede che la politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea e quella degli Stati membri si completino e si rafforzino reciprocamente, imponendo agli Stati membri e all'Unione europea di tendere ad un maggior coordinamento dei donatori e ad una migliore divisione dei compiti, il che contribuirà a una maggiore efficacia degli aiuti,
K. considerando il rischio che gli ambiziosi obiettivi del consenso europeo per lo sviluppo, che comprende anche altri obiettivi politici, ad esempio in materia di migrazione e scambi commerciali, potrebbero diluire l'attenzione posta sullo sviluppo e pregiudicare il consenso raggiunto nell'agenda internazionale per la riduzione della povertà, a causa della mancanza di coerenza tra le varie politiche della Unione europea; rammentando a tale proposito il paragrafo 35 del consenso europeo per lo sviluppo, ove si afferma che "è importante che le politiche non attinenti allo sviluppo sostengano gli sforzi dei paesi in via di sviluppo verso il conseguimento degli OSM",
L. considerando che nei paesi in via di sviluppo la fuga di cervelli ha comportato una grave carenza di operatori sanitari e di altro personale chiave qualificato, creando una situazione che spesso impedisce il conseguimento di risultati effettivi in loco, per quanto concerne la prestazione degli aiuti.
M. considerando che il sistema degli aiuti sta diventando sempre più complesso ed è caratterizzato dalla proliferazione dei canali di aiuto, dalla frammentazione dei flussi di aiuto, dall'aumento della destinazione degli aiuti a scopi specifici, dal fatto che le economie emergenti stanno diventando attori sempre più importanti nella cooperazione con i paesi in via di sviluppo, con una conseguente disorganicità degli aiuti e una sovrapposizione delle attività dei donatori a livello globale, nazionale o settoriale,
N. considerando che nei prossimi anni una delle sfide istituzionali consisterà nel definire le modalità per far sì che i 12 nuovi Stati membri dell'Unione europea assumano nel miglior modo possibile il loro ruolo di donatori emergenti, visto che taluni di questi donatori hanno difficoltà a conformarsi agli orientamenti standard in materia di cooperazione allo sviluppo del sistema di aiuti promosso dal CAS dell'OCSE,
O. considerando che tale situazione potrebbe essere un ostacolo a un'efficace fornitura degli aiuti,
P. considerando che l'attuale sistema di assegnazione degli aiuti è spesso carente e che gli aiuti destinati a molti paesi poveri e molti ambiti critici come la sanità, l'istruzione, la coesione sociale e la parità di genere sono modesti,
Q. considerando che l'Unione europea si è impegnata ad affrontare la questione dei paesi e dei settori "orfani" o trascurati nel contesto del succitato codice di condotta in materia di divisione dei compiti nell'ambito della politica di sviluppo, e sta cominciando a esaminare l'opportunità di assegnare stanziamenti nelle situazioni di fragilità,
R. considerando che il Parlamento europeo - attraverso il meccanismo di controllo dello strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (SCS) istituito dal regolamento (CE) n. 1905/2006(4) - e singoli Stati membri hanno espresso preoccupazione per il fatto che l'obiettivo primario dell'eradicazione della povertà non sempre trova corrispondenza negli aiuti forniti in loco,
S. considerando che un'ampia mole di studi ha evidenziato che una responsabilizzazione effettiva circa l'utilizzo degli aiuti, che coinvolga anche i cittadini, è uno dei principali indicatori dell'efficacia degli aiuti, ma che gli aiuti risentono tuttora di una mancanza di trasparenza e apertura; considerando che tale mancanza di trasparenza determina per i governi, le autorità locali e la società civile dei paesi beneficiari una maggiore difficoltà di accesso alle informazioni e rappresenta, in tal senso, un ostacolo importante a una migliore assunzione di responsabilità per quanto riguarda gli aiuti,
T. considerando che gli aiuti sono spesso erogati in base alle priorità e ai calendari dei donatori, senza che vengano compiuti sforzi sufficienti per rispettare le priorità nazionali di pianificazione e sviluppo e le scadenze di bilancio dei paesi beneficiari o per conformarsi ad esse, il che rende assai difficile per i beneficiari preparare bilanci efficaci o fare programmi e rende arduo per i parlamenti, la società civile e altri soggetti controllare i flussi e l'efficacia degli aiuti,
U. considerando che l'utilizzo dei sistemi dei paesi beneficiari è fondamentale ai fini dell'efficacia degli aiuti ed è ritenuto un importante strumento per rafforzare l'assunzione di responsabilità dei paesi partner sulla concezione e i risultati delle politiche; considerando quindi che l'utilizzo dei sistemi dei paesi in questione dovrebbe rafforzare le strategie di sviluppo e i quadri nazionali di attuazione dei paesi partner,
V. considerando che, secondo una recente indagine sul monitoraggio della Dichiarazione di Parigi da parte dell'OCSE, la mancanza di assistenza tecnica orientata alla domanda costituisce una questione fondamentale per i governi dei paesi in via di sviluppo, dal momento che buona parte di tale assistenza continua ad essere vincolata e troppo cara, oltre a rivelarsi spesso inefficace per la promozione delle capacità locali, come invece previsto dall'articolo 31 del regolamento sullo strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo,
W. considerando che il ruolo dei parlamenti nazionali è essenziale per accrescere la consapevolezza e spingere verso la riforma dell'architettura degli aiuti, ad esempio attraverso il dibattito e l'approvazione di quadri e bilanci per lo sviluppo, la destinazione di finanziamenti a tematiche connesse alla povertà, la promozione della divisione dei compiti e la responsabilizzazione dei governi in merito all'attuazione della Dichiarazione di Parigi,
X. considerando che le autorità locali sono soggetti chiave delle politiche di sviluppo nella misura in cui l'esperienza e la conoscenza delle esigenze locali consentono loro di segnalare giorno per giorno le aspettative della popolazione e di colmare il divario che separa queste ultime dallo Stato,
Y. considerando fondamentale il ruolo svolto dalla società civile, sia nella veste di partner del dialogo politico sull'efficacia degli aiuti e la definizione delle relative priorità, sia nella veste di "osservatore" ai fini del controllo della spesa governativa,
Z. considerando che lo strumento di cooperazione allo sviluppo prevede che al massimo il 15% della linea di credito tematica a favore degli attori non statali e delle autorità locali sia destinato a queste ultime e che tale sviluppo positivo, che va nel senso di una migliore efficacia degli aiuti, dovrebbe accompagnarsi a un ricorso più massiccio alla cooperazione decentralizzata da parte degli Stati membri,
AA. considerando che l'Unione europea deve garantire che l'agenda sull'efficacia degli aiuti che scaturirà dal terzo Forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti in programma ad Accra nel settembre 2008, si concentri sulla riduzione e, a lungo termine, sull'eradicazione della povertà,
AB. considerando che il miglioramento qualitativo e l'incremento quantitativo degli aiuti sono entrambi essenziali per il conseguimento degli OSM e che l'efficacia degli aiuti non può essere un pretesto per non rispettare gli impegni che gli Stati membri hanno assunto nel quadro del summenzionato consenso di Monterrey,
AC. considerando che il consenso europeo per lo sviluppo riconosce nella parità di genere un obiettivo in sé ed impegna l'Unione europea a potenziare l'approccio a favore della parità di genere in tutte le iniziative di cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea; considerando altresì che la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata "Parità tra donne e uomini ed emancipazione femminile nella cooperazione allo sviluppo" (COM(2007)0100) impegna i donatori dell'Unione europea a garantire l'efficace attuazione di strategie e prassi che producano risultati concreti per le donne,
AD. considerando che la pacificazione a livello locale, nazionale, regionale e mondiale è possibile e indissociabile dalla promozione della condizione femminile, giacché le donne sono un motore essenziale, non solo della vita famigliare e dell'educazione dei minori, ma anche delle iniziative pubbliche, della risoluzione dei conflitti e della promozione di una pace duratura a tutti i livelli, come indicato al paragrafo 18 della Dichiarazione di Pechino citata in precedenza,
1. invita gli Stati membri e la Commissione a compiere congiuntamente ogni sforzo per garantire che l'Unione europea parli con una sola voce, ad adeguare gli aiuti alle priorità dei paesi partner e ad accrescere l'armonizzazione, la trasparenza, la prevedibilità e l'efficacia complessiva della propria azione;
2. sottolinea che la Commissione dovrà salvaguardare l'integrità dell'agenda per lo sviluppo e la chiara enfasi posta sull'obiettivo ultimo dell'eliminazione della povertà e insistere sull'effettiva attuazione delle politiche prioritarie, anche concentrando chiaramente l'attenzione sui risultati;
3. sottolinea che l'aumento dei prezzi delle materie prime ha avuto un ruolo cruciale nello scatenare l'attuale crisi alimentare mondiale, crisi che rischia di annientare tutti gli sforzi già intrapresi per migliorare l'efficacia degli aiuti, e invita la Commissione e ciascuno Stato membro a sostenere ogni misura atta a contribuire a una stabilizzazione dei prezzi delle materie prime per i paesi in via di sviluppo;
4. invita la Commissione ad aiutare i nuovi Stati membri a integrarsi nelle strategie internazionali sempre più coordinate in materia di politica di sviluppo e di aiuti avvalendosi di idonei meccanismi, a collaborare con i nuovi Stati membri per definire le modalità di realizzazione, da parte di questi ultimi, degli obiettivi supplementari della Unione europea in materia di efficacia degli aiuti concordati in occasione del Forum ad alto livello di Parigi e ad esplorare la via da seguire in relazione a possibili esercizi di programmazione congiunta; ricorda a tale proposito che, in materia di APS, i nuovi Stati membri si sono impegnati a raggiungere l'obiettivo dello 0,17% dell'RNL entro il 2010 e dello 0,33% entro il 2015 e che i loro futuri contributi devono potenziare il ruolo dell'Unione europea in tema di cooperazione allo sviluppo;
5. riconosce che nei paesi in via di sviluppo la partecipazione democratica e il controllo parlamentare assolvono una funzione cruciale per garantire l'efficacia degli aiuti; ravvisa la necessità che l'Unione europea fornisca risorse e sostenga lo sviluppo di capacità, al fine di dotare i parlamenti dei paesi in via di sviluppo di capacità sufficienti per esercitare il controllo e la supervisione del bilancio dei rispettivi governi; riconosce l'importanza che una migliore comunicazione dei risultati al Parlamento europeo, alla società civile e agli Stati membri può avere nel contribuire a creare fiducia nei programmi comunitari, aumentare la responsabilità e consentire forme più strategiche di sorveglianza; invita a tale riguardo la Commissione a proporre un nuovo indicatore sul controllo parlamentare;
6. invita la Commissione e gli Stati membri a identificare congiuntamente indicatori di risultato incentrati sugli indicatori OSM, soprattutto per quanto riguarda gli aiuti di bilancio, affinché i parlamenti nazionali, le autorità locali e la società civile locale, nonché il Parlamento europeo, possano rintracciare i risultati dei contributi dell'Unione europea;
7. invita la Commissione e gli Stati membri a fare in modo che le politiche comunitarie, nonché l'architettura degli aiuti, siano conformi al principio sancito nella Dichiarazione di Parigi della gestione incentrata sui risultati, soprattutto al fine di conseguire risultati nell'ambito degli OSM che, secondo la relazione 2007 delle Nazioni Unite sugli obiettivi di sviluppo del Millennio, hanno meno probabilità di essere raggiunti, come l'OSM n. 5;
8. invita la Commissione a elaborare una mappa di tutti gli strumenti finanziari a titolo dei quali ha destinato aiuti al buon governo, sia che si tratti di fondi del FES, dell'SCS, della strategia UE-Africa o di denaro erogato ai governi africani ai fini della governance, onde verificare la coerenza delle politiche e la buona gestione di tali fondi;
9. invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere la creazione e l'applicazione di meccanismi di finanziamento innovativi destinati a contribuire in modo significativo alla realizzazione degli OSM nei termini previsti; sottolinea che tali risorse supplementari non possono sostituire gli impegni già assunti in termini di APS;
10. appoggia la scelta della Commissione di avvalersi in misura sempre maggiore del sostegno al bilancio, ma allo stesso tempo incoraggia la Commissione a esaminare ulteriormente le sfide inerenti a questa modalità di assistenza;
11. invita gli Stati membri e i rispettivi parlamenti nazionali a promuovere la ripartizione dell'agenda di lavoro, in particolare secondo le linee definite nel summenzionato codice di condotta sulla divisione dei compiti nella politica allo sviluppo, e ad elaborare piani attuabili per quanto riguarda le modalità di esecuzione che intendono applicare al fine di migliorare gli sforzi europei in materia di aiuti, garantendo al tempo stesso che il motore di tale agenda siano i paesi partner, e non soltanto i donatori;
12. sottolinea che la divisione dei compiti deve essere effettuata a livello di paesi, essere basata sui principi della Dichiarazione di Parigi, essere incentrata sui risultati e portare a un finanziamento sufficiente di tutti i settori in ciascuno dei paesi partner;
13. appoggia la revisione e l'estensione dell'iniziativa relativa all'Atlante dei donatori per promuovere un dialogo politico transnazionale più coerente tra i donatori europei;
14. ricorda che la corruzione, distraendo fondi destinati allo sviluppo, rappresenta un notevole ostacolo a una maggiore efficacia degli aiuti; invita la Commissione a migliorare il monitoraggio dell'assegnazione degli aiuti allo sviluppo e ad incoraggiare i beneficiari degli aiuti stessi a ratificare e applicare rigorosamente gli accordi internazionali e regionali pertinenti;
15. invita la Commissione a garantire una maggiore responsabilizzazione e trasparenza dei sistemi di gestione delle finanze pubbliche dei paesi partner ove esistano garanzie che gli aiuti saranno utilizzati per gli scopi previsti, al fine di agevolare l'assunzione di responsabilità e la riduzione della povertà;
16. invita la Commissione e il Consiglio ad adottare misure concrete per combattere la corruzione, in particolare sostenendo le iniziative della società civile volte a garantire che gli aiuti forniti dall'Unione europea siano utilizzati in modo trasparente ed esortando tutti gli Stati membri e i paesi partner a ratificare la convenzione del 2003 delle Nazioni Unite contro la corruzione;
17. sostiene il ruolo che la Commissione sta svolgendo al fine di coordinare le iniziative di cooperazione allo sviluppo degli Stati membri, a livello centrale così come in loco, ed evidenzia il valore aggiunto apportato dalla Commissione nell'assumere un ruolo guida nel dialogo politico tra l'Unione europea e i paesi partner partendo dai valori comuni dell'Unione europea quali la promozione dei diritti umani e della parità di genere;
18. invita la Commissione a continuare a semplificare le procedure, anche per quanto concerne la fornitura degli aiuti, a decentrare ulteriormente le responsabilità e a fornire alle delegazioni capacità sufficienti (in termini di personale e competenze) per controllare o indirizzare, secondo necessità, la struttura e le procedure di approvazione delle linee di bilancio tematiche e regionali in modo da poter far fronte alle proprie responsabilità; sottolinea l'importanza di dotare il futuro servizio europeo per l'azione esterna di adeguate capacità orientate allo sviluppo;
19. invita inoltre la Commissione a promuovere contatti regolari e la collaborazione tra le sue delegazioni, la società civile e le autorità locali, al fine di tenere più adeguatamente conto delle esigenze e delle priorità dei paesi partner e favorire in tal modo una migliore assunzione di responsabilità rispetto agli aiuti, che è l'obiettivo principale della Dichiarazione di Parigi;
20. sottolinea la necessità di migliorare gli orientamenti e la metodologia per monitorare la Dichiarazione di Parigi, al fine di accrescere la comprensione collettiva dell'agenda definita dal Forum ad alto livello di Parigi e garantire la coerente aggregazione delle informazioni sugli indicatori nei principali paesi beneficiari; pone l'accento sulla necessità di garantire che i paesi donatori mantengano le loro promesse di aiuto e invita gli Stati membri a fornire un migliore accesso ai propri dati per consentire una maggiore trasparenza e documentabilità delle informazioni relative agli aiuti; sottolinea pertanto la necessità di utilizzare indicatori accurati per la valutazione intermedia che consentano, sulla base dei risultati, di adeguare e/o intensificare le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati per il 2010;
21. sottolinea l'esigenza di elaborare un piano di monitoraggio a medio termine per verificare i progressi e promuovere misure pro-attive al fine di accrescere la fiducia nel monitoraggio a livello nazionale, permettere sinergie tra gli sforzi di monitoraggio nazionali e internazionali e ridurre l'eventuale duplicazione degli sforzi nel monitoraggio degli impegni contenuti nella Dichiarazione di Parigi e assunti dall'Unione europea;
22. invita la Commissione a migliorare la chiarezza delle definizioni relative agli stanziamenti settoriali a titolo dell'APS, in modo da migliorare la coerenza dei risultati e ridurre i costi di transazione connessi alla gestione dei dati della Commissione e degli Stati membri a livello nazionale; invita la Commissione a garantire che non vi sarà un ampliamento delle definizioni dell'APS tale da includere voci diverse dagli aiuti, come la spesa militare;
23. invita la Commissione e gli Stati membri, in linea con l'impegno assunto al vertice mondiale per lo sviluppo sociale svoltosi a Copenaghen dal 5 al 12 marzo 1995, a conformarsi alla richiesta delle organizzazioni della società civile destinando almeno il 20% dell'aiuto allo sviluppo al miglioramento di servizi pubblici di base come l'istruzione, la sanità, l'accesso all'acqua e le infrastrutture sanitarie;
24. esorta i membri del Comitato per l'aiuto allo sviluppo dell'OCSE, che è l'autorità competente, ad elaborare al più presto una definizione della cooperazione allo sviluppo atta a porre definitivamente fine alla distrazione di fondi a favore di obiettivi decisamente non attinenti allo sviluppo, giacché tale pratica è resa possibile unicamente dall'eccessiva ampiezza dell'attuale definizione ufficiale dell'aiuto allo sviluppo;
25. invita la Commissione e gli Stati membri a svincolare completamente i propri aiuti, in particolare per quanto concerne l'assistenza tecnica, l'aiuto alimentare e gli aiuti per il trasporto di alimenti, in linea con la raccomandazione 2001 del Comitato per l'aiuto allo sviluppo dell'OCSE per i paesi ammissibili a titolo del FES e con l'articolo 31 del regolamento SCS;
26. invita la Commissione e gli Stati membri ad abolire gradualmente la condizionalità politica, in special modo la condizionalità economica, a favore di un accordo generale sulle priorità principali e ad avvalersi della propria influenza per convincere la Banca mondiale e l'FMI ad appoggiare tale posizione; chiede in particolare che della strategia di aiuti al commercio beneficino tutti i paesi in via di sviluppo, e non solo quelli disposti a una maggiore apertura dei propri mercati, segnatamente nel quadro di accordi di partenariato economico;
27. insiste sulla necessità che le istituzioni finanziarie internazionali e i paesi donatori rendano pubbliche le condizioni di concessione degli aiuti allo sviluppo, per consentire ai parlamenti, alle autorità locali e agli attori della società civile di esercitare un vero controllo democratico;
28. sottolinea l'esigenza di erogare gli aiuti in base alle priorità e ai calendari dei partner e di conformarsi alle priorità nazionali in materia di pianificazione e sviluppo o al calendario di bilancio nazionale;
29. sottolinea che il problema dei paesi e dei settori orfani dovrebbe essere affrontato attraverso un miglior coordinamento tra la Commissione e gli Stati membri e pone l'accento sull'importanza che riveste al riguardo una versione aggiornata e perfezionata dell'Atlante dei donatori;
30. sottolinea l'esigenza di un miglioramento nei progressi compiuti nel raggiungimento degli OSM in materia di sanità particolarmente con riferimento alle situazioni di fragilità e di un coordinamento del lavoro della DG per gli aiuti umanitari (DG ECHO) e della DG Sviluppo della Commissione durante la fase degli aiuti umanitari, la fase di transizione e la fase di sviluppo (collegamento tra aiuto d'urgenza, ricostruzione e sviluppo) come sancito, ad esempio, nel consenso europeo sull'aiuto umanitario(5);
31. sottolinea la necessità di intensificare le consultazioni della Commissione con i partner della società civile, a livello centrale e in loco, organizzando riunioni meglio strutturate su questioni attinenti alle politiche, alla programmazione strategica e all'efficacia degli aiuti, compresi i requisiti relativi agli inviti a presentare proposte, le procedure di erogazione, il controllo finanziario dei progetti, i processi di monitoraggio e di valutazione; invita i donatori e i governi dei partner a garantire una piena e significativa partecipazione della società civile e delle autorità locali alla pianificazione, all'attuazione, al monitoraggio e alla valutazione dei bilanci e programmi di sviluppo e a favorire l'esistenza delle condizioni necessarie affinché esse possano svolgere il proprio ruolo;
32. sottolinea che la partecipazione delle donne e dei movimenti femminili alla formulazione e alla realizzazione delle politiche e dei programmi, nonché alla relativa attuazione, supervisione e valutazione, deve essere vista come parte integrante del processo teso a garantire un vero coinvolgimento, data l'incidenza sproporzionata della povertà sulle donne;
33. sottolinea la necessità di coinvolgere le autorità locali sia degli Stati membri che dei partner dell'Unione europea nel processo di conseguimento degli obiettivi della Dichiarazione di Parigi e, in particolare, in tutte le fasi di elaborazione, messa in atto e valutazione delle politiche di sviluppo;
34. ricorda il ruolo determinante che le comunità della diaspora possono svolgere nel migliorare l'efficacia degli aiuti europei e invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a coinvolgerle maggiormente nell'elaborazione e nell'attuazione dei programmi di sviluppo europei; sottolinea che il coinvolgimento di persone straniere o di origine straniera in un partenariato tra l'Unione europea e il paese di origine di queste ultime rappresenta un potente motore d'integrazione;
35. ritiene che il rafforzamento della trasparenza delle informazioni sui flussi degli aiuti costituisca un obiettivo critico per migliorare l'uso efficace degli aiuti e la responsabilità reciproca e per garantire una diffusione pubblica e tempestiva di informazioni esaustive su tutti gli aiuti impegnati, stanziati e versati, compresa la pubblicazione di calendari attendibili per ciascun paese per quanto riguarda gli impegni e la spesa in materia di aiuti e, ancora, per garantire che gli Stati membri e i partner divulghino tempestivamente e proattivamente e sistematicamente tutti i documenti relativi alla programmazione, all'esecuzione e alla valutazione delle strategie e dei progetti di aiuto e che tale divulgazione comprenda anche la pubblicazione di informazioni che consentano la partecipazione del pubblico ai processi decisionali, nelle lingue e nelle forme proprie alle parti interessate;
36. invita la Commissione e gli Stati membri a compiere progressi in questo settore, favorendo la definizione di norme contabili per quanto riguarda gli obblighi d'informazione relativi all'assistenza esterna e lavorando con le organizzazioni della società civile, i parlamenti nazionali, le autorità locali e le organizzazioni internazionali per stabilire buone prassi per la contabilizzazione dei flussi di aiuto nei bilanci nazionali;
37. esorta la Commissione e gli Stati membri ad allineare i rispettivi aiuti al sistema del paese in questione, utilizzando il sostegno al bilancio generale o settoriale; ritiene che tale sostegno debba basarsi su un solido programma di riduzione della povertà che rafforzi la responsabilità nazionale e che debba essere collegato a un impegno condiviso a favore della riduzione della povertà e del conseguimento degli OSM, del rispetto dei diritti umani e del rafforzamento e del miglioramento del controllo, della gestione finanziaria e della responsabilità;
38. sottolinea che sono necessari, da parte della Commissione e degli Stati membri, finanziamenti incrementali e prevedibili sotto forma di impegni pluriennali (3 anni o più) in materia di aiuti, che siano basati su criteri chiari e trasparenti e su risultati in termini di eliminazione della povertà - compresi risultati settoriali specifici - concordati con i paesi partner e che siano conseguiti tempestivamente e in modo trasparente, così da consentire di investire nello sviluppo delle risorse umane, che è essenziale per migliorare l'efficacia degli aiuti; plaude all'iniziativa della contrattazione in materia di OSM volta a garantire, nel lungo periodo, una forma più prevedibile di sostegno al bilancio; sottolinea, tuttavia, che questo comporta un grande impegno, da parte dei paesi partner, a conseguire gli OSM e che è necessario un monitoraggio continuo che presti particolare attenzione ai risultati; accoglie con favore i contratti sugli OSM ritenendoli uno mezzi possibili per incrementare la prevedibilità degli aiuti;
39. rileva che nella maggior parte dei paesi in via di sviluppo gran parte degli OSM non sarà raggiunta entro il 2015 ed esorta gli Stati membri a predisporre dei calendari annuali per mantenere le promesse fatte;
40. riconosce l'importanza di stabilire obiettivi al fine di pervenire gradualmente a una situazione in cui il 100% dell'assistenza tecnica sia orientato alla domanda e conforme alle strategie nazionali dei paesi partner;
41. sottolinea che un'assistenza tecnica pianificata in funzione delle esigenze espresse dai paesi beneficiari e dalle organizzazioni della società civile, e non in funzione delle priorità dei paesi donatori, dovrebbe permettere di rafforzare sia le capacità dei partner dell'Unione europea sia il coinvolgimento locale;
42. rileva che la riforma degli aiuti è solo uno dei passi che l'Unione europea deve compiere, oltre a rendere coerenti con gli obiettivi di sviluppo le proprie politiche commerciali, di sicurezza, in materia d'immigrazione, agricoltura, pesca, energia, ambiente, cambiamento climatico o attinenti ad altri ambiti, per fare in modo che esse tornino a vantaggio dei paesi in via di sviluppo e per promuovere un sistema finanziario e commerciale internazionale che sia equo e che favorisca lo sviluppo; ricorda, a tale proposito, il paragrafo 35 del consenso europeo per lo sviluppo, ove si afferma che "è importante che le politiche non attinenti allo sviluppo sostengano gli sforzi dei paesi in via di sviluppo verso il conseguimento degli OSM";
43. ricorda l'impegno assunto dai paesi firmatari della Dichiarazione di Parigi di effettuare valutazioni ambientali strategiche a livello settoriale e nazionale; invita pertanto la Commissione a rispettare tale obiettivo al fine di valutare l'impatto delle sue politiche, segnatamente sul cambiamento climatico, la desertificazione e la biodiversità nei paesi in via di sviluppo;
44. sottolinea che il lavoro relativo all'efficacia degli aiuti deve essere accompagnato da una migliore informazione dei cittadini dei paesi donatori riguardo agli obiettivi, alle modalità di attuazione e ai destinatari dell'aiuto allo sviluppo;
45. rammenta che il consenso europeo per lo sviluppo riconosce nella parità di genere un obiettivo in sé che deve essere pertanto un tema chiave nella discussione sull'efficacia degli aiuti;
46. riconosce che la questione della quantità e quella della qualità degli aiuti sono inestricabilmente legate e che, per conseguire gli obiettivi in materia di efficacia degli aiuti, è necessario un impegno sostenuto nei confronti degli obiettivi quantitativi esistenti, concordati da tutti gli Stati membri dell'Unione europea; esorta a tale proposito la Commissione e gli Stati membri a confermare il loro impegno a conseguire l'obiettivo collettivo di portare l'APS allo 0,56% del RNL nel 2010 e allo 0,7% nel 2015, ad accrescere il volume degli aiuti e a fissare ambiziosi calendari pluriennali per misurare il graduale aumento dei bilanci relativi agli aiuti;
47. sottolinea l'importanza di includere una forte prospettiva di genere in tutte le fasi delle operazioni di programmazione, attuazione, monitoraggio e valutazione;
48. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato per l'aiuto allo sviluppo dell'OCSE nonché ai parlamenti nazionali degli Stati membri.
Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 , che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).
Dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione dal titolo "Il consenso europeo sull'aiuto umanitario", firmata il 18 dicembre 2007 (GU C 25 del 30.1.2008, pag. 1).
Sudan e il Tribunale penale internazionale
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Risoluzione del Parlamento europeo del 22 maggio 2008 sul Sudan e il Tribunale penale internazionale (TPI)
– visti lo Statuto di Roma del Tribunale penale internazionale (TPI) e la sua entrata in vigore il 1° luglio 2002,
– vista l'adozione della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU n. 1593 del 31 marzo 2005,
– viste le conclusioni del Consiglio dell'11 dicembre 2007 e del 30 gennaio 2008 su Sudan/Chad,
– vista la dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea adottata il 31 marzo 2008 sull'anniversario del deferimento al TPI della situazione nel Darfur/Sudan,
– vista l'assegnazione del Premio Sakharov 2007 a Salih Mahmoud Osman, un avvocato sudanese attivo nel campo della protezione dei diritti dell'uomo nella regione sudanese del Darfur, per le sue attività a favore delle vittime della guerra civile in tale regione,
– vista la campagna "Giustizia per il Darfur", varata da un grande gruppo di organizzazioni non governative, allo scopo di convincere il Sudan a cooperare con il TPI e ad attuare i mandati di cattura emessi da quest'ultimo,
– visto l'articolo 115, paragrafo 5 del suo regolamento,
A. considerando che la situazione della sicurezza in Darfur rimane estremamente volatile e che hanno avuto luogo grossi scontri tra i movimenti ribelli e le forze governative, con il coinvolgimento delle operazioni umanitarie,
B. profondamente indignato per le sofferenze di centinaia di migliaia di donne, uomini e bambini malmenati, uccisi, violentati, sfollati o vittimizzati in altri modi a causa del conflitto nel Darfur e osservando che la situazione ha continuato a peggiorare dal 2003 mentre continuano gli attacchi aerei indiscriminati contro i civili,
C. considerando la dottrina dell'ONU denominata "Responsabilità di proteggere," la quale prevede che nel caso in cui le autorità nazionali palesemente non proteggono la loro popolazione, spetta ad altri la responsabilità di fornire la protezione necessaria,
D. considerando che il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha deferito la situazione in Darfur al TPI nel marzo 2005, e che poi è stata avviata un'indagine a tale riguardo,
E. considerando che il Sudan ha firmato lo Statuto di Roma che ha creato il Tribunale penale internazionale (TPI) nel 2002, ma non lo ha ratificato,
F. considerando che il governo del Sudan, in quanto membro delle Nazioni Unite, è tenuto a cooperare con il TPI a norma della risoluzione 1593 (2007) adottata dal Consiglio di sicurezza in base ai suoi poteri a norma del Capitolo 7,
G. profondamente indignato per il fatto che, dopo l'emissione dei mandati di cattura, il governo del Sudan ha ripetutamente rifiutato di cooperare con il TPI e ha anzi moltiplicato gli atti di sfida contro il Tribunale e la Comunità internazionale,
H. considerando che nell'aprile 2007 il TPI ha emesso due mandati di cattura contro l'ex Ministro dell'Interno del Sudan, Ahmad Harun e l'ex leader della milizia Janjaweed Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman, noto anche come "Ali Kushayb", con 51 capi di imputazione per crimini di guerra e crimini contro l'umanità,
I. considerando che Ahmad Harun è adesso Ministro per gli affari umanitari, responsabile cioè per il benessere delle stesse vittime dei suoi presunti crimini, oltre ad essere responsabile per il collegamento con la forza di pace internazionale (UNAMID o United Nations African Union Mission in Darfur); considerando che è stato anche promosso alla presidenza di una commissione governativa incaricata di occuparsi delle proteste in materia dei diritti dell'uomo; e considerando che Ali Kushayb - il quale, al momento dell'emissione dei mandati di cattura, era imprigionato in Sudan con accuse di altro tipo - è stato liberato nell'ottobre 2007 nonostante fosse ricercato dal TPI,
J. considerando che nel giugno 2007 e ancora una volta nel dicembre 2007 l'Ufficio del procuratore del TPI ha riferito al Consiglio di sicurezza dell'ONU in merito all'incapacità e alla mancanza di disponibilità del governo sudanese a cooperare con il Tribunale ed ha osservato che non è stato fatto nulla per arrestare e consegnare alla giustizia Ahmad Harun e Ali Kushayb,
K. osservando che il 5 giugno 2008 il Procuratore capo del TPI, Luis Moreno Ocampo, riferirà per la settima volta al Consiglio di sicurezza dell'ONU sui progressi delle indagini in Darfur e sulla cooperazione ricevuta dalle autorità sudanesi,
L. determinato a sostenere il TPI in questa fase cruciale dei suoi lavori e pienamente convinto che la cessazione dell'impunità per i programmatori e perpetratori degli orribili crimini commessi in Darfur è una componente essenziale della soluzione del conflitto nel Darfur,
M. considerando che il 10 e 11 maggio 2008 i ribelli del Movimento giustizia ed eguaglianza (MGE) hanno lanciato un attacco contro Omdurman, vicino a Khartoum, e che in tale occasione sono morte almeno 200 persone,
N. considerando che il 20 maggio 2008, dopo una prima ondata di scontri la settimana prima, sono scoppiati gravi disordini ad Abyei, una città petrolifera rivendicata tanto dal Nord quanto dal Sud, tra l'esercito sudanese e l'esercito di Liberazione del popolo sudanese (SPLA), che secondo l'ONU hanno provocato tra 30.000 e 50.000 sfollati interni e numerose vittime, il cui numero non è stato ancora calcolato esattamente,
O. considerando che il 4 maggio 2008 l'aeronautica sudanese ha bombardato obiettivi civili nel Darfur settentrionale provocando 12 vittime tra i civili,
P. considerando che il conflitto in Sudan ha provocato finora circa 300.000 vittime (secondo recenti stime dell'ONU) e 2,5 milioni di sfollati interni e rifugiati e considerando che l'insicurezza nella regione del Darfur è in aumento,
Q. considerando che l'UNAMID è composta soltanto da 7.500 effettivi e meno di 2.000 agenti di polizia, rispetto a 26.000 che sono stati autorizzati,
1. condanna vigorosamente il fatto che il Sudan continui a non cooperare con il TPI e non arresti e consegni Ahmad Harun e Ali Kushayb al TPI, a non rispettare i suoi obblighi in materia di diritto internazionale umanitario, dimostrando così una assoluta mancanza di rispetto per le centinaia di migliaia di vittime e per le loro famiglie nonché per i milioni di persone che sono state costrette ad abbandonare le loro case dall'inizio del conflitto;
2. invita il governo sudanese a ratificare lo statuto del TPI e a rispettare la risoluzione n. 1593 del Consiglio di sicurezza dell'ONU, a cooperare incondizionatamente con il Tribunale penale internazionale e a effettuare indagini approfondite ed efficaci perseguendo i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità commessi nella regione del Darfur;
3. invita le autorità di Khartoum ad arrestare e a consegnare i due sospettati al TPI senza ulteriore indugio in modo da porre immediatamente fine al ciclo di impunità nel Darfur e a cooperare con le future indagini del TPI nel Darfur;
4. invita il Consiglio Affari generali e relazioni esterne del 16 e 17 giugno 2008 e il Consiglio europeo del 19 e 20 giugno 2008 a esaminare la relazione del Procuratore e ad attivarsi per adottare misure punitive mirate da parte dell'Unione europea contro il gruppo chiaramente identificato di personalità sudanesi responsabili per la mancata cooperazione del Sudan con il Tribunale, tra cui:
-
congelamento e confisca dei beni delle persone identificate che impediscono la cooperazione con il TPI; identificazione e individuazione dei beni all'estero delle società dipendenti dal Partito nazionale del Congresso (il partito di maggioranza al governo), che costituisce il principale canale per il finanziamento delle milizie nel Darfur;
-
misure per impedire l'accesso alle banche UE per ogni transazione finanziaria e pagamento fatto da parte di tali individui o a loro nome;
-
misure per impedire le relazioni di affari, economiche e commerciali tra tali persone e ogni entità giuridica o società controllata da esse e le società europee, in particolare per quanto riguarda il flusso di capitali del settore petrolifero;
5. invita gli Stati membri dell'Unione europea e i paesi candidati con un seggio nel Consiglio di sicurezza dell'ONU e cioè il Belgio, la Francia, l'Italia, il Regno Unito e la Croazia ad assumere una posizione di principio nel corso dell'intervento del Procuratore il 5 giugno 2008 in conformità della posizione comune dell'Unione europea sul TPI e a reagire opportunamente alle risultanze dell'indagine del Procuratore invitando il Sudan a rispettare immediatamente la risoluzione 1593 (2005) del Consiglio di sicurezza dell'ONU e ad accogliere le richieste del Tribunale;
6. invita tutti gli altri Stati rappresentati nel Consiglio di sicurezza dell'ONU a sostenere ogni richiesta di cooperazione presentata dal Procuratore del TPI a nome del Tribunale e in particolare invita la Cina, la Russia, il Sudafrica e la Libia ad essere coerenti con le loro affermazioni nell'ambito della risoluzione 1593 del Consiglio di sicurezza e a non ostacolare il 5 giugno 2008 le azioni del Consiglio di sicurezza;
7. invita gli Stati membri dell'Unione europea e il Consiglio di sicurezza dell'ONU ad insistere affinché sia specificamente menzionata l'impunità e l'inclusione dei mandati di cattura del TPI nel mandato formale per la prossima visita della fine di maggio da parte del Consiglio di sicurezza dell'ONU a Khartoum;
8. invita la Commissione e gli Stati membri dell'Unione europea e ad assicurare che gli ingenti aiuti allo sviluppo concessi al Sudan non vengano trasmessi tramite il Ministero degli Affari umanitari di Ahmad Harun e invita gli oratori ad insistere formalmente presso il governo del Sudan affinché rimuova dal suo incarico Ahmad Harun;
9. invita l'Unione europea ad esercitare pressioni sulla Cina affinché si unisca agli sforzi internazionali per porre fine al conflitto e utilizzi la sua considerevole influenza nei confronti del governo sudanese grazie alla sua funzione di principale partner commerciale del Sudan in quanto acquirente di petrolio; invita la Cina a cessare la fornitura di armi al Sudan;
10. invita l'Unione Africana e la Lega Araba ad impegnarsi attivamente per risolvere il problema del Darfur invitando il governo del Sudan a cooperare con l'Ufficio del Procuratore nelle indagini attuali e future e invita la Presidenza dell'Unione europea a includere la cooperazione tra il Sudan e il TPI all'ordine del giorno dei dialoghi e dei vertici politici con partner fondamentali come la Cina, gli Stati Uniti, l'Unione Africana e la Lega Araba;
11. invita il Consiglio e la Commissione a tenere regolarmente informato il Parlamento in merito ai loro sforzi presenti e futuri per convincere il governo del Sudan a cooperare con il TPI e si impegna a continuare ad occuparsi del problema e ad utilizzare tutte le occasioni disponibili per sollevare la questione sia presso personalità sudanesi, sia presso altri partner;
12. condanna gli attacchi dei ribelli della JEM a Omdurman il 10 e 11 maggio 2008 oltre al bombardamento aereo del 4 maggio nel Darfur settentrionale che ha provocato 12 vittime, ferendo altre 30 persone e distruggendo una scuola, un impianto idrico e un mercato;
13. esprime profonda preoccupazione per la ripresa delle ostilità tra l'esercito sudanese e l'SPLA ad Abyei che fa aumentare le esigenze umanitarie, ostacola le operazioni umanitarie e potrebbe mettere potenzialmente in pericolo l'accordo di pace del 2005;
14. condanna ogni violazione della pace e degli accordi di cessate il fuoco da parte di chiunque, e in particolare ogni violenza contro la popolazione civile e contro coloro che si occupano di assistenza umanitaria;
15. invita le autorità sudanesi, in particolare il governo di unità nazionale, a prestare il loro completo sostegno all'effettiva istituzione di UNAMID e ad appoggiare tutti gli sforzi per creare stabilità e un ambiente sicuro;
16. sottolinea ancora una volta che non può esservi una pace duratura senza giustizia per i gravi crimini; invita gli osservatori dell'Unione europea ai colloqui di pace di sottolineare l'importanza di porre fine all'impunità affinché si possa instaurare un vero rispetto per lo Stato di diritto e i diritti dell'uomo in Sudan;
17. invita il governo del Sudan e tutti i gruppi armati a rispettare i diritti umani e il diritto internazionale umanitario astenendosi da attacchi indiscriminati contro i civili, compresa la violenza sessuale contro le donne;
18. invita tutte le parti coinvolte nel conflitto ad astenersi dal reclutamento e dall'utilizzazione di bambini soldato sotto i 18 anni e invita le autorità sudanesi a proteggere i bambini sfollati, in particolare i minori non accompagnati, come previsto dalle convenzioni in vigore;
19. chiede inoltre a tutti i terzi di cessare l'esportazione di armi a tutti i partecipanti al conflitto nella regione e di sottolineare l'importanza del rispetto dei diritti dell'uomo, della pace e della sicurezza internazionale nelle loro relazioni con il Sudan;
20. è preoccupato per le notizie di arresti di massa a Khartoum in seguito all'attacco dei ribelli; ricorda al governo del Sudan i suoi obblighi a norma della Carta africana dei diritti umani e dei popoli, secondo la quale, tra l'altro, nessuno può essere arbitrariamente arrestato e detenuto e ogni individuo ha il diritto alla difesa e ad essere processato entro un termine ragionevole;
21. sollecita il Rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sudan, Pekka Haavisto, conformemente al suo mandato e alla posizione comune dell'UE sul TPI, ad adottare un atteggiamento particolarmente attivo e a utilizzare tutte le opportunità disponibili per sollevare presso gli interlocutori sudanesi e gli altri partner la necessità di arrestare e consegnare immediatamente Ahmad Harun e Ali Kushayb e di cooperare con il TPI e lo invita a riferire regolarmente alle altre istituzioni dell'Unione europea sugli sviluppi a tale riguardo;
22. esprime la propria profonda preoccupazione per le gravi carenze in materia di risorse per la missione UNAMID e invita gli Stati membri dell'Unione africana e la Comunità internazionale ad aumentare i loro contributi in modo da permettere l'urgente distacco di ulteriori truppe e l'invio di altre attrezzature in Darfur;
23. invita il governo sudanese a rispettare il proprio impegno nei confronti di una moratoria sulle restrizioni e sugli ostacoli a tutti gli operatori umanitari; sottolinea che l'intensificazione di violenza dell'ultimo mese ha anche avuto conseguenze sulle operazioni umanitarie, poiché il banditismo e i rapimenti hanno provocato la perdita di aiuti materiali, costringendo recentemente le agenzie alimentari a dimezzare le razioni a più di tre milioni di persone bisognose in Darfur;
24. invita l'Unione europea e gli altri partecipanti internazionali ad applicare misure idonee contro ogni perpetratore di violenza che non rispetti il cessate il fuoco o che attacchi i civili, le forze di pace e le operazioni umanitarie e ad adottare tutte le misure necessarie per porre fine all'impunità;
25. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Rappresentante speciale UE per il Sudan, al governo del Sudan, ai governi degli Stati membri dell'Unione europea e ai membri del Consiglio di sicurezza dell'ONU, alle istituzioni dell'Unione Africana, alle istituzioni della Lega Araba e al Procuratore del Tribunale penale internazionale.
Detenzione di oppositori politici in Bielorussia
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Risoluzione del Parlamento europeo del 22 maggio 2008 sull'arresto degli oppositori politici in Bielorussia
– viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione in Bielorussia, in particolare la sua risoluzione del 21 febbraio 2008(1),
– vista la dichiarazione della Commissione del 21 novembre 2006 sulla disponibilità dell'Unione europea a riallacciare i rapporti con la Bielorussia e il suo popolo nel quadro della politica europea di vicinato (PEV),
– vista la dichiarazione della Presidenza dell'Unione europea del 28 marzo 2008 sulla Bielorussia,
– vista la dichiarazione della Presidenza dell'Unione europea del 29 aprile 2008 sulla nuova ondata di arresti e di persecuzioni ai danni degli oppositori politici in Bielorussia,
– vista la dichiarazione della Presidenza dell'Unione europea del 6 maggio 2008 sui recenti sviluppi nelle relazioni tra la Bielorussia e gli Stati Uniti,
– visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,
A. considerando che a due attivisti per la democrazia, Andrei Kim e Siarhei Parsyukevich, sono state comminate pene severe per aver partecipato a una manifestazione pacifica di imprenditori il 10 e 21 gennaio 2008,
B. considerando che il perdurante stato di detenzione di Aliaksandr Kazulin è un ulteriore esempio dell'inosservanza da parte della Bielorussia del suo obbligo di rispettare i principi e gli impegni dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) di cui la Bielorussia è membro,
C. considerando che il Parlamento ha chiesto al Consiglio e alla Commissione di avanzare proposte per esercitare ulteriori pressioni sul regime di Lukashenko in seno alle organizzazioni internazionali e ha chiesto la presentazione di un completo pacchetto di sanzioni specifiche e mirate che puniscano severamente i responsabili delle oppressioni senza aggiungere ulteriori sofferenze ai cittadini bielorussi,
D. considerando che il Parlamento ha condannato l'uso della violenza e l'arresto di un gran numero di partecipanti alla Giornata della libertà a Minsk e in altre città biolorusse il 25 marzo 2008,
E. considerando che la decisione del governo bielorusso di dichiarare 10 diplomatici statunitensi personae non gratae e l'espulsione coatta dell'Ambasciatore degli Stati Uniti in Bielorussia sono misure ingiustificate e dannose per gli interessi della popolazione bielorussa,
1. deplora profondamente che la situazione della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto non stia migliorando in Bielorussia; rileva che i continui arresti arbitrari di membri della società civile e di attivisti dell'opposizione, in particolare la detenzione temporanea di Aleksander Milinkevich, e le restrizioni imposte ai media indipendenti, contraddicono la recente retorica del governo bielorusso concernente l'auspicio di migliorare i rapporti con l'Unione europea;
2. condanna le severe condanne inflitte a Siarhei Parsyukevich e ad Andrei Kim il 22 e il 23 aprile 2008 a Minsk per aver partecipato alla manifestazione degli imprenditori il 10 gennaio 2008; deplora nel contempo l'asserito uso eccessivo della forza da parte delle forze di sicurezza bielorusse ai danni di cittadini riuniti pacificamente a Minsk il 25 marzo 2008 per commemorare il novantesimo anniversario della fondazione della Repubblica popolare indipendente di Bielorussia e gli arresti effettuati in tale occasione; chiede alle autorità bielorusse di astenersi incondizionatamente da qualsiasi uso della forza contro i rappresentanti dell'opposizione democratica;
3. sollecita le autorità bielorusse a rilasciare immediatamente e senza condizioni l'ultimo prigioniero politico, Alyaksandr Kazulin, e a smettere di ricorrere a intimidazioni, vessazioni e arresti mirati nonché a persecuzioni a sfondo politico contro gli attivisti dell'opposizione democratica e la società civile in Bielorussia;
4. ribadisce che il rispetto dei principi democratici è il fattore fondamentale per la normalizzazione delle relazioni con la Bielorussia;
5. condanna la detenzione di giornalisti di mezzi d'informazione indipendenti, le perquisizioni nelle loro abitazioni e la confisca o la distruzione delle loro apparecchiature da parte dei servizi segreti bielorussi (KGB) e condanna gli sforzi esplicati dalle autorità bielorusse per violare la libertà dei mezzi d'informazione;
6. chiede al Consiglio e alla Commissione di fornire un aiuto sostanziale alle vittime delle violazioni dei diritti dell'uomo in Bielorussia; ritiene che sia necessaria una maggiore assistenza finanziaria a favore delle organizzazioni della società civile, in particolare ai mezzi d'informazione indipendenti, al fine di promuovere i diritti umani in tale paese;
7. ricorda che il 21 novembre 2006 l'Unione europea ha espresso la propria disponibilità a riallacciare le relazioni con la Bielorussia e la sua popolazione nell'ambito della PEV non appena il governo bielorusso dimostrerà di rispettare i valori democratici e i diritti fondamentali del popolo bielorusso;
8. rileva che, per potersi impegnare in un dialogo costruttivo con l'Unione europea, la Bielorussia deve soddisfare le restanti condizioni stabilite nel documento informale della Commissione dal titolo "Cosa può offrire l'Unione europea alla Bielorussia", tra cui la liberazione di tutti i prigionieri politici, l'abolizione della pena di morte, la garanzia della libertà dei mezzi d'informazione e della libertà di espressione, l'indipendenza della magistratura nonché il rispetto dei valori democratici e dei diritti fondamentali del popolo bielorusso;
9. condanna il fatto che la Bielorussia è l'ultimo paese in Europa ad avere la pena di morte, in contrasto con i valori europei e universali;
10. deplora profondamente la legge sulla libertà di religione e sulle organizzazioni religiose del 2002 che viola i principi internazionali della libertà religiosa e dei diritti umani, compresi quelli sanciti dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e riconosce che, a seguito di tale normativa, le attività di molte comunità religiose sono state limitate e i loro capi sono sottoposti a continue vessazioni, persecuzioni, ammende e incarcerazioni;
11. esorta vivamente le autorità bielorusse ad applicare le norme dell'OSCE nell'organizzazione delle prossime elezioni politiche, previste per l'autunno 2008 e a creare le condizioni per una consultazione elettorale libera e corretta; invita il governo della Bielorussia a consentire ai rappresentanti dell'opposizione democratica l'accesso alle commissioni elettorali distrettuali, a concedere la registrazione a tutti i candidati e ai loro osservatori e a non frapporre ostacoli ad una missione internazionale, globale e completa, di osservazione elettorale;
12. chiede al governo bielorusso di sostenere e garantire la tutela di tutti i diritti umani fondamentali e assicurare il rispetto delle norme internazionali da parte della Bielorussia e in particolare l'articolo 18 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici;
13. chiede al governo bielorusso di rivedere la legge del 2002 sulla libertà di religione e le organizzazioni religiose e di ripristinare procedure che garantiscano il rispetto della libertà religiosa;
14. esprime solidarietà all'opposizione democratica unita della Bielorussia e a tutti i cittadini bielorussi che lottano per una Bielorussia indipendente, aperta e democratica, basata sullo Stato di diritto; incoraggia i leader dell'opposizione a dar prova di unità e fermezza in vista delle prossime elezioni politiche;
15. invita il Consiglio e la Commissione a prendere ulteriori misure volte a semplificare e liberalizzare le procedure per il rilascio del visto ai cittadini bielorussi, in quanto solo un'azione del genere può contribuire al raggiungimento dell'obiettivo principale della politica dell'Unione europea nei confronti della Bielorussia, vale a dire agevolare e intensificare i contatti interpersonali e democratizzare il paese; esorta, a tale proposito, queste due Istituzioni a esaminare la possibilità di ridurre il costo dei visti per i cittadini bielorussi che entrano nel territorio Schengen, quale unica strada per impedire che la Bielorussia e i suoi cittadini restino ancor più isolati;
16. deplora la decisione delle autorità bielorusse di rifiutare ripetutamente, negli ultimi anni, i visti d'ingresso ai deputati del Parlamento europeo e di parlamenti nazionali; invita le autorità bielorusse a non frapporre ulteriori ostacoli alla visita della delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con la Bielorussia, avente lo scopo di osservare le prossime elezioni politiche e raccogliere esperienze di prima mano in Bielorussia;
17. esprime la propria solidarietà agli Stati Uniti e al suo servizio diplomatico e chiede al governo bielorusso di riesaminare la sua decisione e di prendere misure immediate per consentire un normalizzazione delle relazioni tra la Bielorussia e gli Stati Uniti sulla base di una cooperazione reciprocamente vantaggiosa;
18. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, alle Assemblee parlamentari dell'OSCE e del Consiglio d'Europa nonché al Governo della Bielorussia.
– viste le sue precedenti risoluzioni sul Burundi,
– visto l'accordo di Dar-es-Salam per un totale cessate il fuoco, firmato il 7 settembre 2006, tra il governo del Burundi e il Fronte di liberazione nazionale (FNL),
– visto il piano d'azione adottato a Città del Capo il 22 e 23 febbraio 2008 (Piano d'azione),
– vista la dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea, del 23 aprile 2008, sui recenti combattimenti a Bujumbura,
– vista la dichiarazione del Presidente del Consiglio di sicurezza dell'ONU sulla situazione in Burundi, del 24 aprile 2008,
– viste le relazioni del Segretario generale dell'ONU sull'Ufficio integrato dell'ONU nel Burundi,
– vista la relazione dell'aprile 2008 dello Human Rights Watch, intitolata "Every Morning They Beat Me: Police Abuses in Burundi",
– visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,
A. considerando che a partire dal 17 aprile 2008 avvengono nuovi scontri fra le truppe governative e i ribelli dell'FNL nel Burundi e che le ostilità hanno causato la fuga di migliaia di civili e la morte di 50 combattenti ribelli,
B. considerando che dopo 14 anni di guerra civile il Burundi non ha ancora trovato una pace duratura, mentre il conflitto ha creato una situazione umanitaria e socioeconomica critica che mette a repentaglio la stabilità regionale,
C. considerando che negli ultimi due anni gli sforzi internazionali per raggiungere un accordo di pace fra il governo del Burundi e l'FNL, compresa l'Iniziativa di pace regionale per il Burundi, sono stati vani,
D. considerando che le trattative fra il governo del Burundi e l'FNL si sono interrotte nel luglio 2007, allorché l'FNL è uscito dal Meccanismo congiunto di verifica e controllo, creato per sorvegliare l'applicazione dell'accordo per un totale cessate il fuoco, firmato nel settembre 2006,
E. considerando che le insurrezioni persistenti ad opera dell'FNL sono da molti ritenute l'ostacolo ultimo a una stabilità duratura nel Burundi e che è necessaria una soluzione politica per assicurare il disarmo dell'FNL,
F. considerando che ai primi di maggio 2008 i ministri per gli Affari esteri di Tanzania e Uganda, in una riunione avvenuta sotto gli auspici dell'Iniziativa di pace regionale per il Burundi, hanno esortato l'FNL e altri capi ribelli a lasciare il territorio della Tanzania, dove hanno le proprie basi, e a trasferirsi nel Burundi per avviare colloqui di pace,
G. considerando gli attacchi lanciati nell'agosto 2007 contro i domicili di personalità politiche che non sostengono, o hanno smesso di sostenere, il presidente del Burundi, Pierre Nkurunziza,
H. considerando che 46 parlamentari burundesi, temendo per la propria incolumità fisica, hanno scritto al Segretario generale dell'ONU per chiedere la protezione delle Nazioni Unite,
I. considerando che l'Unione europea ha scelto il Burundi quale progetto pilota per l'attuazione di un piano d'azione prioritario inteso a migliorare la rapidità e l'efficacia dell'aiuto fornito ai paesi in via di sviluppo in situazione di fragilità,
J. considerando che oltre 700 nuclei familiari (circa 3 500 persone) sono stati affidati alle cure delle autorità e mancano di cibo e di forniture d'emergenza,
K. considerando che gli ultimi combattimenti sono parte di una serie di ostilità che hanno causato una quantità ancora maggiore di sfollati (35 000), portando così il numero totale delle persone sfollate a oltre 100 000; che la Tanzania intende restituire i rifugiati burundesi al loro paese e che il Burundi continua ad accogliere migliaia di rifugiati ruandesi e congolesi,
L. considerando che le forze di sicurezza del Burundi hanno presumibilmente detenuto illegalmente circa 200 persone, accusate di sostenere i ribelli dell'FNL,
M. considerando che il 2 maggio 2008 il governo burundese ha riferito che quattro combattenti ribelli e un soldato dell'esercito burundese sono morti in quello che è stato descritto come un agguato dell'FNL,
N. considerando che il clima di impunità nel Burundi ha creato una situazione in cui la tortura od opera delle forze di polizia e di sicurezza e la detenzione illegale sono pratiche diffuse,
O. considerando che le forze di polizia nazionale del Burundi, costituite sotto un governo di transizione nel 2004, non dispongono di una formazione adeguata e sono costituite da ex ribelli, soldati e da ufficiali di polizia,
P. considerando che fra il 2004 e il 2006 l'UNICEF ha contribuito al disarmo di oltre 3 000 bambini soldato; che i bambini sono di recente fuggiti da un centro di disarmo e si sono ribellati e che oltre 500 bambini sono ancora nelle mani dell'FNL,
Q. considerando che il Burundi è soltanto il terzo paese, dopo l'Uganda e l'Etiopia, che contribuisce, con l'invio di 800 soldati, alla missione dell'Unione africana per il mantenimento della pace in Somalia, con sede a Mogadiscio (AMISOM), nonostante la fragile situazione della sicurezza in Burundi,
1. esprime grave preoccupazione per i recenti scontri militari nel Burundi fra le forze di difesa nazionale e quelle dell'FNL, causa della perdita di vite innocenti;
2. invita tutte le parti a rispettare l'accordo per il totale cessate il fuoco, a riprendere le trattative e ad attivarsi celermente per applicare il Meccanismo congiunto di verifica e controllo, stabilito subito dopo il cessate il fuoco;
3. esorta in particolare l'FNL, e il suo capo Agathon Rwasa, a impegnarsi costruttivamente nel processo di pace;
4. chiede agli Stati confinanti col Burundi di fare in modo da non servire da retrovie al movimento ribelle, e si compiace della decisione della Tanzania di non ospitare più i dirigenti dell'FNL;
5. chiede alla Commissione di preparare misure per facilitare, in caso di accordo, l'integrazione sociale degli ex combattenti dell'FNL;
6. chiede alla Commissione di rafforzare la sua assistenza umanitaria, compresa quella a favore dei rifugiati e degli sfollati interni, e di ridurla solo in funzione della sua effettiva sostituzione con azioni di sviluppo, onde assicurare una buona transizione tra gli interventi di tipo umanitario e le politiche di sviluppo;
7. invita i donatori a rispettare i loro impegni e a rafforzare il loro coordinamento a monte onde potenziare l'efficacia dell'aiuto;
8. chiede alla Commissione di proporre un aumento rapido e consistente dei mezzi finanziari concessi al Burundi dall'Unione europea, in particolare in occasione della revisione di metà percorso del decimo Fondo europeo di sviluppo;
9. chiede alla Commissione, tenendo conto della situazione di fragilità del Burundi e nel quadro dell'attuazione dell'indispensabile piano d'azione, di sostenere in via prioritaria:
–
i programmi di miglioramento della governance e di gestione democratica dello Stato,
–
le politiche sanitarie mediante l'istituzione di centri sanitari e l'indispensabile ristrutturazione della rete ospedaliera,
–
la decisione del governo burundese di rendere gratuita l'istruzione elementare,
–
il proseguimento degli sforzi in materia di ristrutturazione delle infrastrutture in Burundi;
10. insiste, vista l'urgenza della situazione, perché siano privilegiate azioni concrete e visibili per la popolazione burundese;
11. chiede alla Commissione e agli Stati membri di rafforzare la loro presenza in Burundi;
12. chiede alla Commissione di promuovere le azioni delle ONG e delle autorità locali nell'Unione europea, a favore delle autorità locali e della società civile burundese;
13. ribadisce il proprio sostegno alla facilitazione sudafricana e alle iniziative regionali e, in quanto parte del direttorio politico, resta determinato a svolgere un ruolo attivo nella rimozione degli ostacoli all'applicazione del Piano d'azione e a dare il proprio contributo a tutti gli sforzi per riattivare le trattative e consolidare la pace nel Burundi; sostiene altresì gli sforzi di mediazione della commissione dell'ONU per il consolidamento della pace;
14. prende atto dell'aumentata stabilità nel Burundi da quando è entrata in vigore una nuova Costituzione, seguita da elezioni generali; chiede tuttavia l'istituzione di una commissione per la pace e la riconciliazione, quale misura che alimenti la fiducia e contribuisca a ripristinare un clima di fiducia e stabilità fra le varie parti interessate, e invita i governi degli Stati membri a sostenere tale iniziativa finanziariamente e dal punto di vista logistico;
15. invita il governo del Burundi a prendere immediati provvedimenti per assicurare il rispetto dello Stato di diritto, porre fine al clima di impunità, garantire che i colpevoli di abusi siano condotti dinanzi alla giustizia e migliorare la formazione delle forze di polizia;
16. si compiace del recente rilascio di 232 bambini, reso possibile, dopo otto mesi di trattative con una fazione dissidente dell'FNL, tra l'altro dal governo del Burundi, dalla società civile e dalle agenzie dell'ONU;
17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai copresidenti dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio di sicurezza dell'ONU, all'Unione africana nonché ai governi e ai parlamenti della Regione dei Grandi Laghi e del Sudafrica.