Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2201/2003 limitatamente alla competenza giurisdizionale e introduce norme sulla legge applicabile in materia matrimoniale (COM(2006)0399 – C6-0305/2006 – 2006/0135(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0399),
– visti l'articolo 61, lettera c) e l'articolo 67, paragrafo 1 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0305/2006),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione giuridica (A6-0361/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 CONSIDERANDO 6 BIS (nuovo)
(6 bis)La possibilità di scegliere la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale non dovrebbe ledere l'interesse superiore del bambino.
Emendamento 2 CONSIDERANDO 6 TER (nuovo)
(6 ter)Prima di designare la giurisdizione competente e la legge applicabile occorre che i coniugi abbiano accesso ad informazioni aggiornate relative agli aspetti essenziali della legge nazionale e comunitaria e delle procedure in materia di divorzio e di separazione personale. Per garantire l'accesso ad appropriate informazioni di qualità, la Commissione deve aggiornarle regolarmente nel sistema di informazione destinato al pubblico che si avvale di Internet, istituito con la decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale1.
1GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25.
Emendamento 3 CONSIDERANDO 6 QUATER (nuovo)
(6 quater)La possibilità di scegliere di comune accordo la giurisdizione e la legge applicabile dovrebbe far salvi i diritti e le pari opportunità per i due coniugi. A tal fine i giudici nazionali dovrebbero essere consapevoli dell'importanza di una scelta illuminata da parte di entrambi i coniugi riguardo alle conseguenze giuridiche dell'accordo raggiunto.
Emendamento 4 CONSIDERANDO 7 BIS (nuovo)
(7 bis)I termini "residenza abituale" dovrebbero essere interpretati in conformità degli obiettivi del presente regolamento. Il loro significato dovrebbe essere determinato dal giudice caso per caso su base fattuale. Tale espressione non rinvia ad un concetto di legge nazionale, bensì a una nozione autonoma della legge comunitaria.
Emendamento 5 CONSIDERANDO 9 BIS (nuovo)
(9 bis)L'accordo illuminato di entrambi i coniugi è un principio essenziale del presente regolamento. Ciascuna parte della coppia dovrebbe sapere esattamente quali sono le conseguenze giuridiche e sociali della scelta della giurisdizione e della legge applicabile.
Emendamento 6 ARTICOLO 1, PUNTO 1 Titolo (regolamento (CE) n. 2201/2003)
Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio relativo alla competenza giurisdizionale, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla legge applicabile in materia matrimoniale
Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio relativo alla competenza giurisdizionale, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla legge applicabile in materia di divorzio e di separazione personal"
Emendamento 7 ARTICOLO 1, PUNTO 1 BIS Articolo 2, punto 11 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 2201/2003)
1 bis)All'articolo 2 è aggiunto il seguente punto:
"11 bis) "residenza abituale": il luogo di ordinaria dimora di una persona."
Emendamento 8 ARTICOLO 1, PUNTO 2 Articolo 3 bis, paragrafo 1, lettera a) (regolamento (CE) n. 2201/2003)
(a)ricorre uno dei criteri di competenza giurisdizionale di cui all"articolo 3, oppure
a)nel momento in cui è concluso l'accordo, la giurisdizione di detto Stato membro è competente secondo l'articolo 3, oppure
Emendamento 9 ARTICOLO 1, PUNTO 2 Articolo 3 bis, paragrafo 1, lettera b) (regolamento (CE) n. 2201/2003)
(b)è quello il luogo in cui i coniugi hanno avuto l'ultima residenza abituale comune per almeno tre anni, oppure
b)nel momento in cui è concluso l'accordo è lo Stato membro in cui i coniugi hanno avuto l'ultima residenza abituale da almeno tre anni, a condizione che tale situazione non sia venuta meno più di tre anni prima di adire la giurisdizione, oppure
Emendamento 10 ARTICOLO 1, PUNTO 2 Articolo 3 bis, paragrafo 1, lettera c) (regolamento (CE) n. 2201/2003)
(c) uno dei coniugi è cittadino di quello Stato membro o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, ha il "domicile" nel territorio di uno di questi Stati membri.
c)nel momento in cui è concluso l'accordo, uno dei coniugi è cittadino di quello Stato membro o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, ha il "domicile" nel territorio di uno di questi due Stati membri.
Emendamento 11 ARTICOLO 1, PUNTO 2 Articolo 3 bis, paragrafo 1, lettera c bis (nuova) (regolamento (CE) n. 2201/2003)
c bis) il loro matrimonio è stato celebrato in quello Stato membro.
Emendamento 12 ARTICOLO 1, PUNTO 2 Articolo 3 bis, paragrafo 2 (regolamento (CE) n. 2201/2003)
2. L'accordo attributivo della competenza è redatto per iscritto e firmato da entrambi i coniugi al più tardi al momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
2. L'accordo attributivo della competenza può essere concluso e modificato in qualsiasi momento, ma al più tardi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale. Esso ha effetto fino all'ultimo grado di giudizio.
Tale accordo è redatto per iscritto, datato e firmato da entrambi i coniugi. Se la legge dello Stato membro in cui uno dei coniugi ha la residenza abituale nel momento in cui è concluso l'accordo prevede requisiti di forma supplementari per siffatti accordi, tali requisiti devono essere soddisfatti. Se la residenza abituale dei coniugi si trova in Stati membri diversi le cui leggi rispettive prevedono requisiti di forma supplementari, l'accordo è valido se soddisfa i requisiti di una di tali leggi.
Qualora l'accordo faccia parte di un contratto di matrimonio devono essere soddisfatti i requisiti formali del contratto di matrimonio.
Emendamento 13 ARTICOLO 1, PUNTO 3 Articoli 4 e 5 (regolamento (CE) n. 2201/2003)
Negli articoli 4 e 5, l'espressione "articolo 3" è sostituita dall'espressione "articoli 3 e 3 bis".
Negli articoli 4 e 5, l'espressione "articolo 3" è sostituita dall'espressione "articoli 3, 3 bis e 7"
Emendamento 14 ARTICOLO 1, PUNTO 5 Articolo 7, lettera a) (regolamento (CE) n. 2201/2003)
a) i coniugi hanno avuto la precedente residenza abituale comune nel territorio di quello Stato membro per almeno tre anni, oppure
a) i coniugi abbiano in precedenza avuto la residenza abituale nel territorio di quello Stato membro per almeno tre anni, a condizione che la fine di tale periodo non risalga a più di tre anni prima che sia stata adita l'autorità giurisdizionale, oppure
Emendamento 15 ARTICOLO 1, PUNTO 5 BIS (nuovo) Articolo 7 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 2201/2003)
5 bis)È inserito il seguente articolo:
"Articolo 7 bis
Forum necessitatis
Quando la giurisdizione competente ai sensi del presente regolamento si trovi in uno Stato membro in cui la legge non prevede il divorzio o non riconosce l'esistenza o la validità del matrimonio in questione, l'autorità giurisdizionale è attribuita:
a) allo Stato membro di cui uno dei coniugi è cittadino, oppure
b) allo Stato membro in cui il matrimonio è stato celebrato."
Emendamento 16 ARTICOLO 1, PUNTO 6 Articolo 12, paragrafo 1 (regolamento (CE) n. 2201/2003)
(6) Nell'articolo 12, paragrafo 1, l'espressione "articolo 3" è sostituita dall'espressione "articoli 3 e 3 bis".
(6) Nell'articolo 12, paragrafo 1, l'espressione "articolo 3" è sostituita dall'espressione "articoli 3, 3 bis e 7".
Emendamento 38 Articolo 20 bis – paragrafo 1 – alinea (regolamento (CE) n. 2201/2003)
1. I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personalescegliendo tra una delle seguenti leggi:
1. I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché tale legge sia conforme ai diritti fondamentali definiti dai trattati e dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea e al principio dell'ordine pubblico. I coniugi possono scegliere una delle seguenti leggi:
Emendamento 18 ARTICOLO 1, PUNTO 7 Articolo 20 bis, paragrafo 1, lettera –a) (nuova) (regolamento (CE) n. 2201/2003)
-a) la legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi al momento in cui è concluso l'accordo;
Emendamento 19 ARTICOLO 1, PUNTO 7 Articolo 20 bis, paragrafo 1, lettera a) (regolamento (CE) n. 2201/2003)
(a) la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale comune dei coniugi purché uno dei due vi risieda ancora;
a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi purché uno dei due vi risieda ancora al momento della conclusione dell'accordo;
Emendamento 20 ARTICOLO 1, PUNTO 7 Articolo 20 bis, paragrafo 1, lettera b) (regolamento (CE) n. 2201/2003)
(b) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, del "domicile" di uno dei coniugi;
b) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, del "domicile" di uno dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo;
Emendamento 21 ARTICOLO 1, PUNTO 7 Articolo 20 bis, paragrafo 1, lettera c) (regolamento (CE) n. 2201/2003)
(c) la legge dello Stato in cui i coniugi hanno risieduto per almeno cinque anni;
c) la legge dello Stato in cui i coniugi hanno in precedenza avuto la loro residenza abituale per almeno tre anni;
Emendamenti 22 e 23 ARTICOLO 1, PUNTO 7 Articolo 20 bis, paragrafo 1, lettera c bis) (nuova) (regolamento (CE) n. 2201/2003)
c bis) la legge dello Stato membro in cui è stato celebrato il matrimonio;
Emendamento 24 ARTICOLO 1, PUNTO 7 Articolo 20 bis, paragrafo 2 (regolamento (CE) n. 2201/2003)
2. L'accordo attributivo della competenza è redatto per iscritto e firmato da entrambi i coniugi al più tardi al momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
2. L'accordo attributivo che stabilisce la legge applicabile è redatto per iscritto e firmato da entrambi i coniugi al più tardi al momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Tuttavia, se la legge dello Stato membro in cui uno dei coniugi ha la residenza abituale nel momento in cui è concluso l'accordo prevede requisiti di forma supplementari per siffatti accordi, tali requisiti devono essere soddisfatti. Se la residenza abituale dei coniugi si trova in Stati membri diversi le cui leggi rispettive prevedono requisiti di forma supplementari, l'accordo è valido se soddisfa i requisiti di una di tali leggi.
Qualora l'accordo faccia parte di un contratto di matrimonio devono essere soddisfatti i requisiti formali del contratto di matrimonio.
Emendamento 25 ARTICOLO 1, PUNTO 7 Articolo 20 bis, paragrafo 2 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 2201/2003)
2 bis.Se la legge designata a norma del paragrafo 1 non riconosce la separazione personale o il divorzio o lo fa in modo discriminatorio per uno dei coniugi, si applica la legge del foro.
Emendamento 27 ARTICOLO 1, PUNTO 7 Articolo 20 ter, lettera a) (regolamento (CE) n. 2201/2003)
(a) della residenza abituale comune dei coniugi o, in mancanza,
a) della residenza abituale dei coniugi al momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza,
Emendamento 28 ARTICOLO 1, PUNTO 7 Articolo 20 ter, lettera b) (regolamento (CE) n. 2201/2003)
(b)dell'ultima residenza abituale comune dei coniugi, purché uno dei due vi risieda ancora o, in mancanza,
b)della residenza abituale dei coniugi al momento in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale, purché uno dei due vi risieda ancora o, in mancanza,
Emendamento 29 ARTICOLO 1, PUNTO 7 Articolo 20 ter, lettera c) (regolamento (CE) n. 2201/2003)
(c) di cui entrambi i coniugi hanno la cittadinanza o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, del "domicile" di entrambi i coniugi o, in mancanza,
c) di cui sono cittadini entrambi i coniugi o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, del "domicile" di entrambi i coniugi al momento in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza,
Emendamento 30 ARTICOLO 1, PUNTO 7 Articolo 20 ter, comma 1 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 2201/2003)
Se la legge determinata a norma del primo comma non riconosce la separazione personale o il divorzio o lo fa in modo discriminatorio per uno dei coniugi, si applica la legge del foro.
Emendamento 31 ARTICOLO 1, PUNTO 7 Articolo 20 sexies bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 2201/2003)
Articolo 20 sexies bis
Informazione da parte degli Stati membri
1.Entro il …1, gli Stati membri comunicano alla Commissione le loro norme nazionali riguardanti le esigenze formali che si applicano agli accordi relativi alla scelta della giurisdizione competente e della legge applicabile.
Gli Stati membri comunicano ogni ulteriore cambiamento di tali norme alla Commissione.
2.La Commissione mette a disposizione del pubblico le informazioni che le sono state comunicate conformemente al paragrafo 1 secondo le modalità più appropriate, in particolare mediante la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.
_____________________ 1 Tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.