Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 639/2004 relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità (COM(2008)0444 – C6-0298/2008 – 2008/0138(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0444),
– visti gli articoli 37 e 299, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0298/2008),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per la pesca (A6-0388/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione
Emendamento
Emendamento 1 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 3 bis (nuovo)
(3 bis)D'altro canto, è nota l'esistenza di flotte in regioni ultraperiferiche costituite perlopiù da pescherecci vetusti, che datano, talvolta, di oltre 30 anni, per cui risulta indispensabile garantire il sostegno comunitario al rinnovo e all'ammodernamento di tali flotte, soprattutto della flotta artigianale, al fine di migliorare le condizioni di conservazione del pesce nonché le condizioni di lavoro e sicurezza degli addetti alla pesca in tali regioni.
Emendamento 2 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 4
(4) È quindi opportuno prorogare di un ulteriore anno il termine per la deroga fissato all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 639/2004.
(4) È quindi opportuno prorogare al 2011 il termine per la deroga fissato all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 639/2004.
Emendamento 4 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo -1 (nuovo) Regolamento (CE) n. 639/2004 Articolo 2 – punto 2
Articolo -1
All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 639/2004, il punto 2 è così modificato:
"2. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 2792/1999, possono essere concessi aiuti pubblici all'ammodernamento della flotta riguardanti la capacità in termini di stazza e/o di potenza, nei limiti dei livelli specifici di riferimento previsti dall'articolo 1 del presente regolamento."
Emendamento 6 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo -1 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 639/2004 Articolo 2 – punto 4
Articolo -1 bis
All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 639/2004, il punto 4 è così modificato:
"4. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2792/1999, possono essere accordati aiuti pubblici per il rinnovo dei pescherecci fino al 31 dicembre 2009."
Emendamento 7 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 Regolamento (CE) n. 639/2004 Articolo 2 – punto 5
All'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 639/2004, la data del 31 dicembre 2008 è sostituita da quella del 31 dicembre 2009.
All'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 639/2004, la data del 31 dicembre 2008 è sostituita da quella del 31 dicembre 2011.
Emendamento 8 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 639/2004 Articolo 6
Articolo 1 bis
L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 639/2004 è così modificato:
"La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamentoentro la scadenza delle deroghe in esso previste. Per quanto riguarda le misure di cui all'articolo 2, la Commissione propone, se del caso, i necessari adeguamenti, in linea con l'evoluzione delle esigenze socioeconomiche delle regioni interessate e dello stato delle loro risorse ittiche."