Indice 
 Precedente 
 Seguente 
 Testo integrale 
Procedura : 2008/2648(RSP)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : B6-0544/2008

Testi presentati :

B6-0544/2008

Discussioni :

Votazioni :

PV 23/10/2008 - 8.4
Dichiarazioni di voto
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P6_TA(2008)0520

Testi approvati
PDF 230kWORD 86k
Giovedì 23 ottobre 2008 - Strasburgo
Equivalenza dei principi contabili
P6_TA(2008)0520B6-0544/2008

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2008 sul progetto di regolamento della Commissione del 2 giugno 2008 recante modifica del regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda talune informazioni contenute nei prospetti e nei messaggi pubblicitari e sul progetto di decisione della Commissione del 2 giugno 2008 relativa all'uso da parte di emittenti di titoli di paesi terzi di principi contabili nazionali di determinati paesi terzi e di International Financial Reporting Standard per la redazione dei loro bilanci consolidati

Il Parlamento europeo,

–   vista la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari(1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

–   vista la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sulle emittenti i cui valori immobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato(2), in particolare l'articolo 23, paragrafo 4, terzo comma,

–   visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali(3),

–   visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1569/2007 del 21 dicembre 2007 che stabilisce un meccanismo per determinare l'equivalenza dei principi contabili applicati dagli emittenti di titoli di paesi terzi conformemente alle direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(4),

–   visto il progetto di regolamento della Commissione del 2 giugno 2008 che modifica il regolamento della Commissione (CE) n. 809/2004 recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda talune informazioni contenute nei prospetti e nei messaggi pubblicitari,

–   visto il progetto di decisione della Commissione del 2 giugno 2008 relativo all'uso da parte di emittenti di titoli di paesi terzi di principi contabili nazionali di determinati paesi terzi e di International Financial Reporting Standard per la redazione dei loro bilanci consolidati,

–   vista la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(5),

–   vista la sua risoluzione del 14 novembre 2007 sul progetto di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 809/2004 per quanto riguarda i principi contabili in base ai quali sono redatte le informazioni storiche contenute nei prospetti e sul progetto di decisione della Commissione sull'uso da parte di emittenti dei titoli di paesi terzi di informazioni preparate conformemente a principi contabili riconosciuti internazionalmente(6),

–   visto l'articolo 81 del suo regolamento,

Per quanto riguarda il progetto di regolamento e il progetto di decisione

1.   prende atto dei progressi realizzati dalla Commissione in materia di eliminazione degli obblighi di riconciliazione per gli emittenti dell'Unione europea nei paesi terzi; riconosce gli sforzi fatti volti al riconoscimento dei GAAP statunitensi (Generally Accepted Accounting Principles) e degli International Financial Reporting Standard (IFRS) quali adottati dall'Unione europea;

2.   è dell'avviso che i GAAP di un paese terzo debbano essere considerati equivalenti agli IFRS, quali adottati conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 nel caso in cui gli investitori siano in grado di prendere una decisione analoga, indipendentemente dal fatto che le dichiarazioni finanziarie loro presentate siano redatte secondo gli IFRS o secondo i GAAP del paese terzo, e nel caso in cui la garanzia in materia di audit e l'attuazione a livello delle entità sono tali da meritare la fiducia degli investitori;

3.   ritiene che le autorità di regolamentazione intratterranno un dialogo attivo con le loro controparti internazionali per quanto riguarda l'applicazione e l'esecuzione coerente degli IFRS e rafforzeranno la cooperazione e la condivisione delle informazioni;

4.   prende atto che gli IFRS emessi dall'organismo internazionale di normalizzazione contabile (IASB) costituiscono una solida base per le autorità di regolamentazione nel loro lavoro sulla convergenza dei principi contabili a livello globale; è dell'avviso che l'uso di principi contabili internazionali a livello mondiale migliorerebbe la trasparenza e la comparabilità delle dichiarazioni finanziarie, con benefici considerevoli per le imprese e gli investitori;

5.   ritiene che la convergenza dei principi contabili rappresenti un compito importante ma sottolinea che ogni giurisdizione deve avere come obiettivo finale l'adozione degli IFRS nel rispetto del proprio contesto democratico e giuridico;

6.   si compiace del regolamento (CE) n. 1569/2007 che fornisce la definizione di equivalenza e crea un meccanismo per determinare l'equivalenza dei GAAP di un paese terzo; sottolinea che il regolamento (CE) n. 1569/2007 prevede che la decisione della Commissione autorizzi gli emittenti comunitari ad utilizzare gli IFRS adottati conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 nel paese terzo interessato;

7.   nota che gli Stati Uniti riconoscono soltanto i bilanci preparati utilizzando gli IFRS riconosciuti dallo IASB; riconosce tuttavia che gli USA consentono un breve periodo transitorio nel corso del quale i bilanci preparati utilizzando gli IFRS adottati nel quadro del regolamento (CE) n. 1606/2002 vengono anch'essi accettati senza criteri di riconciliazione;

8.   sottolinea che taluni paesi terzi non hanno ancora affermato chiaramente e pubblicamente quando gli IFRS saranno applicati ai loro emittenti nazionali;

9.   ritiene che il progetto di decisione della Commissione e il progetto di regolamento della Commissione debbano rispettare le condizioni fissate nel regolamento (CE) n. 1569/2007 e nella presente risoluzione;

10.   si compiace del calendario presentato recentemente da taluni paesi terzi in merito alla loro conversione agli IFRS; chiede alla Commissione di controllare il progresso di questi calendari al fine di abolire il riconoscimento dell'equivalenza una volta raggiunte le scadenze predeterminate per il cambiamento;

11.   nota che sono state fatte proposte per sviluppare la governance degli IASB;

12.   prende atto della relazione della Commissione del 22 aprile 2008 sui progressi fatti per eliminare gli obblighi di riconciliazione e delle iniziative delle autorità competenti per i criteri contabili nei paesi terzi al fine di convergere con gli IFRS;

13.   propone di modificare il progetto di regolamento della Commissione come segue:

Testo della Commissione   Modifica
Modifica 1
Proposta di regolamento - atto modificativo
(3)  Per valutare l'equivalenza dei principi contabili generalmente accettati (Generally Accepted Accounting Principles - GAAP) di un paese terzo con gli IFRS adottati, il regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, che stabilisce un meccanismo per determinare l'equivalenza dei principi contabili applicati dagli emittenti di titoli di paesi terzi conformemente alle direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, fornisce la definizione di equivalenza e stabilisce un meccanismo per determinare l'equivalenza dei GAAP di un paese terzo.
(3)  Per valutare l'equivalenza dei principi contabili generalmente accettati (Generally Accepted Accounting Principles - GAAP) di un paese terzo con gli IFRS adottati, il regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, che stabilisce un meccanismo per determinare l'equivalenza dei principi contabili applicati dagli emittenti di titoli di paesi terzi conformemente alle direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio fornisce la definizione di equivalenza e stabilisce un meccanismo per determinare l'equivalenza dei GAAP di un paese terzo. Il regolamento (CE) n. 1569/2007 prevede anche che la decisione della Commissione dovrà garantire che gli emittenti comunitari siano autorizzati ad utilizzare gli IFRS adottati conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 nel paese terzo in questione.
Modifica 2
Proposta di regolamento - atto modificativo
Considerando 6
(6)  Nel suo parere [espresso rispettivamente nei mesi di marzo, maggio e 2008], il CESR ha raccomandato di considerare i GAAP degli Stati Uniti e i GAAP giapponesi equivalenti agli IFRS, ai fini dell'utilizzazione all'interno della Comunità. Il CESR ha inoltre raccomandato di accettare all'interno della Comunità, su base temporanea, fino e non oltre il 31 dicembre 2011, i bilanci che utilizzano i GAAP della Cina, del Canada e della Corea del Sud.
(6)  Nel suo parere [espresso rispettivamente nei mesi di marzo, maggio e ottobre 2008], il CESR ha raccomandato di considerare i GAAP degli Stati Uniti e i GAAP giapponesi equivalenti agli IFRS, ai fini dell'utilizzazione all'interno della Comunità. Il CESR ha inoltre raccomandato di accettare all'interno della Comunità, su base temporanea, fino e non oltre il 31 dicembre 2011, i bilanci che utilizzano i GAAP della Cina, del Canada, della Corea del Sud e dell'India.
Modifica 3
Proposta di regolamento - atto modificativo
Considerando 7
(7)  Nel 2006 il Financial Accounting Standards Board degli Stati Uniti e lo IASB hanno concluso un memorandum d'intesa in cui ribadiscono il loro obiettivo di arrivare ad una convergenza tra i GAAP degli Stati Uniti e gli IFRS e delineano il programma di lavoro previsto a questo fine. Grazie a questo programma di lavoro è stato possibile risolvere molte differenze importanti tra i GAAP degli Stati Uniti e gli IFRS. Inoltre, in seguito al dialogo intercorso tra la Commissione e la US Securities and Exchange Commission, non è più necessaria una riconciliazione per gli emittenti comunitari che redigono i loro bilanci conformemente agli IFRS. Dal 1° gennaio 2009 è pertanto opportuno considerare i GAAP degli Stati Uniti equivalenti agli IFRS adottati.
(7)  Nel 2006 il Financial Accounting Standards Board degli Stati Uniti e lo IASB hanno concluso un memorandum d'intesa in cui ribadiscono il loro obiettivo di arrivare ad una convergenza tra i GAAP degli Stati Uniti e gli IFRS e delineano il programma di lavoro previsto a questo fine. Grazie a questo programma di lavoro è stato possibile risolvere molte differenze importanti tra i GAAP degli Stati Uniti e gli IFRS. Inoltre, in seguito al dialogo intercorso tra la Commissione e la US Securities and Exchange Commission, non è più necessaria una riconciliazione per gli emittenti comunitari che redigono i loro bilanci conformemente agli IFRS pubblicati dall'IASB. Dal 1° gennaio 2009 è pertanto opportuno considerare i GAAP degli Stati Uniti equivalenti agli IFRS adottati.
Modifica 4
Proposta di regolamento - atto modificativo
Considerando 12 bis (nuovo)
(12 bis)  Il governo indiano e l'istituto indiano dei contabili iscritti all'albo si sono impegnati pubblicamente nel luglio 2007 ad adottare gli IFRS entro il 31 dicembre 2011 e stanno prendendo misure efficaci per garantire il tempestivo e completo passaggio agli IFRS per quella data.
Modifica 5
Proposta di regolamento - atto modificativo
Articolo 1, paragrafo 1
Regolamento (CE) n. 809/2004
Articolo 35, paragrafo 5 bis
5 bis.  Gli emittenti di paesi terzi non sono soggetti all'obbligo, di cui all'allegato I, punto 20.1, all'allegato IV, punto 13.1, all'allegato VII, punto 8,2; all'allegato X, punto 20.1 o all'allegato XI, punto 11.1, di riesporre le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati incluse di un progetto e relative agli esercizi finanziari anteriori agli esercizi finanziari che iniziano il 1° gennaio 2012 o in data successiva all'obbligo di cui all'allegato VII, punto 8.2.bis, all'allegato IX, punto 11,1, all'obbligo di cui all'allegato VII, punto 8.2.bis, all'allegato IX, punto 11.1, o all'allegato X, punto 20.1.bis di fornire una descrizione delle differenze tra gli International Financial Reporting Standard adottati in conformità al regolamento (CE) n. 1606/2002 e i principi contabili in base ai quali sono redatte tali informazioni, purché le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati siano preparate conformemente ai Generally Accepted Accounting Principles della Repubblica popolare cinese, del Canada o della Repubblica di Corea.
5 bis.  Gli emittenti di paesi terzi non sono soggetti all'obbligo, di cui all'allegato I, punto 20.1, all'allegato IV, punto 13.1, all'allegato VII, punto 8,2; all'allegato X, punto 20.1 o all'allegato XI, punto 11.1, di riesporre le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati incluse di un progetto e relative agli esercizi finanziari anteriori agli esercizi finanziari che iniziano il 1° gennaio 2012 o in data successiva, o all'obbligo di cui all'allegato VII, punto 8.2.bis, all'allegato IX, punto 11,1, o all'allegato X, punto 20.1.bis di fornire una descrizione delle differenze tra gli International Financial Reporting Standard adottati in conformità al regolamento (CE) n. 1606/2002 e i principi contabili in base ai quali sono redatte tali informazioni purché le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati siano preparate conformemente ai Generally Accepted Accounting Principles della Repubblica popolare cinese, del Canada o della Repubblica di Corea o della Repubblica indiana.
Modifica 6
Proposta di regolamento - atto modificativo
Articolo 1 bis (nuovo)
Articolo 1 bis
La Commissione continuerà a monitorare, con l'assistenza tecnica del CESR, gli sforzi esplicati dai paesi terzi nella transizione verso l'adozione degli IFRS e a perseguire un dialogo attivo con le autorità nel corso del processo di convergenza. La Commissione presenta una relazione sui progressi compiuti a tale riguardo al Parlamento europeo e al Comitato europeo per i valori mobiliari nel 2009.
Modifica 7
Proposta di regolamento - atto modificativo
Articolo 1 ter (nuovo)
Articolo 1 ter
Le date annunciate al pubblico da parte dei paesi terzi relative alla transizione verso gli IFRS costituiranno le date di riferimento per l'abolizione del riconoscimento dell'equivalenza per tali paesi.

14.   propone di modificare il progetto di decisione della Commissione come segue:

Testo della Commissione   Modifica
Modifica 8
Proposta di decisione
Considerando 5
(5)  Per valutare l'equivalenza dei principi contabili generalmente accettati (Generally Accepted Accounting Principles - GAAP) di un paese terzo con gli IFRS adottati, il regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, che stabilisce un meccanismo per determinare l'equivalenza dei principi contabili applicati dagli emittenti di titoli di paesi terzi conformemente alle direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, fornisce la definizione di equivalenza e stabilisce un meccanismo per determinare l'equivalenza dei GAAP di un paese terzo.
(5)  Per valutare l'equivalenza dei principi contabili generalmente accettati (Generally Accepted Accounting Principles - GAAP) di un paese terzo con gli IFRS adottati, il regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, che stabilisce un meccanismo per determinare l'equivalenza dei principi contabili applicati dagli emittenti di titoli di paesi terzi conformemente alle direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio fornisce la definizione di equivalenza e stabilisce un meccanismo per determinare l'equivalenza dei GAAP di un paese terzo. Il regolamento (CE) n. 1569/2007 prevede anche che la decisione della Commissione dovrà garantire che gli emittenti comunitari siano autorizzati ad utilizzare gli IFRS adottati conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 nel paese terzo in questione.
Modifica 9
Proposta di decisione
Considerando 7
(7)  Nel suo parere [espresso rispettivamente nei mesi di marzo, maggio e 2008], il CESR ha raccomandato di considerare i GAAP degli Stati Uniti e i GAAP giapponesi equivalenti agli IFRS, ai fini dell'utilizzazione all'interno della Comunità. Il CESR ha inoltre raccomandato di accettare all'interno della Comunità, su base temporanea, fino e non oltre il 31 dicembre 2011, i bilanci che utilizzano i GAAP della Cina, del Canada e della Corea del Sud.
(7)  Nel suo parere [espresso rispettivamente nei mesi di marzo, maggio e ottobre 2008], il CESR ha raccomandato di considerare i GAAP degli Stati Uniti e i GAAP giapponesi equivalenti agli IFRS, ai fini dell'utilizzazione all'interno della Comunità. Il CESR ha inoltre raccomandato di accettare all'interno della Comunità, su base temporanea, fino e non oltre il 31 dicembre 2011, i bilanci che utilizzano i GAAP della Cina, del Canada, della Corea del Sud e dell'India.
Modifica 10
Proposta di decisione
Considerando 8
(8)  Nel 2006 il Financial Accounting Standards Board degli Stati Uniti e lo IASB hanno concluso un memorandum d'intesa in cui ribadiscono il loro obiettivo di arrivare ad una convergenza tra i GAAP degli Stati Uniti e gli IFRS e delineano il programma di lavoro previsto a questo fine. Grazie a questo programma di lavoro è stato possibile risolvere molte differenze importanti tra i GAAP degli Stati Uniti e gli IFRS. Inoltre, in seguito al dialogo intercorso tra la Commissione e la US Securities and Exchange Commission, non è più necessaria una riconciliazione per gli emittenti comunitari che redigono i loro bilanci conformemente agli IFRS. Dal 1° gennaio 2009 è pertanto opportuno considerare i GAAP degli Stati Uniti equivalenti agli IFRS adottati.
(8)  Nel 2006 il Financial Accounting Standards Board degli Stati Uniti e lo IASB hanno concluso un memorandum d'intesa in cui ribadiscono il loro obiettivo di arrivare ad una convergenza tra i GAAP degli Stati Uniti e gli IFRS e delineano il programma di lavoro previsto a questo fine. Grazie a questo programma di lavoro è stato possibile risolvere molte differenze importanti tra i GAAP degli Stati Uniti e gli IFRS. Inoltre, in seguito al dialogo intercorso tra la Commissione e la US Securities and Exchange Commission, non è più necessaria una riconciliazione per gli emittenti comunitari che redigono i loro bilanci conformemente agli IFRS pubblicati dall'IASB. Dal 1° gennaio 2009 è pertanto opportuno considerare i GAAP degli Stati Uniti equivalenti agli IFRS adottati.
Modifica 11
Proposta di decisione
Considerando 13 bis (nuovo)
(13 bis)  Il governo indiano e l'istituto indiano dei contabili iscritti all'albo si sono impegnati pubblicamente nel luglio 2007 ad adottare gli IFRS entro il 31 dicembre 2011 e stanno prendendo misure efficaci per garantire il tempestivo e completo passaggio agli IFRS per quella data.
Modifica 12
Proposta di decisione
Articolo 1, paragrafo 1, alinea
Dal 1° gennaio 2009, oltre agli IFRS adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002, gli emittenti dei paesi terzi sono autorizzati a redigere i loro bilanci consolidati annuali e semestrali conformemente ai seguenti principi:
Dal 1° gennaio 2009, oltre agli IFRS adottati a norma del regolamento(CE) n. 1606/2002, sono considerati equivalenti agli IFRS adottati a norma del regolamento(CE) n. 1606/2002 i seguenti principi relativi ai bilanci consolidati annuali e semestrali:
Modifica 13
Proposta di decisione
Articolo 1, paragrafo 2
Prima degli esercizi finanziari che iniziano a partire dal 1° gennaio 2012 incluso, gli emittenti di paesi terzi sono autorizzati a redigere i loro bilanci consolidati annuali e i loro bilanci consolidati semestrali conformemente ai Generally Accepted Accounting Principles della Repubblica popolare cinese, del Canada o della Repubblica di Corea.
Prima degli esercizi finanziari che iniziano a partire dal 1° gennaio 2012 incluso, gli emittenti di paesi terzi sono autorizzati a redigere i loro bilanci consolidati annuali e i loro bilanci consolidati semestrali conformemente ai Generally Accepted Accounting Principles della Repubblica popolare cinese, del Canada, della Repubblica di Corea o della Repubblica indiana.
Modifica 14
Proposta di decisione
Articolo 1 bis (nuovo)
Articolo 1 bis
La Commissione continuerà a monitorare, con l'assistenza tecnica del CESR, gli sforzi esplicati dai paesi terzi nella transizione verso gli IFRS e a perseguire un dialogo attivo con le autorità nel corso del processo di convergenza. La Commissione presenta una relazione sui progressi compiuti a tale riguardo al Parlamento europeo e al Comitato europeo per i valori mobiliari nel 2009.
Modifica 15
Proposta di decisione
Articolo 1 ter (nuovo)
Articolo 1 ter
Le date annunciate al pubblico da parte dei paesi terzi relative alla transizione verso gli IFRS costituiranno le date di riferimento per l'abolizione del riconoscimento dell'equivalenza per tali paesi.

15.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.
(2) GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.
(3) GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.
(4) GU L 340 del 22.12.2007, pag. 66.
(5) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(6) Testi approvati, P6_TA(2007)0527.

Note legali - Informativa sulla privacy