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Procedura : 2008/2158(INI)
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Ciclo del documento : A6-0358/2008

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A6-0358/2008

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PV 23/10/2008 - 4
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Giovedì 23 ottobre 2008 - Strasburgo
Attività del mediatore europeo (2007)
P6_TA(2008)0524A6-0358/2008

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2008 sulla relazione annuale concernente le attività del mediatore europeo nel 2007 (2008/2158(INI))

Il Parlamento europeo,

–   vista la relazione annuale concernente le attività del mediatore europeo nel 2007,

–   visto l'articolo 195 del trattato CE,

–   visto l'articolo 43 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–   vista la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo del 9 marzo 1994 sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore(1),

–   vista la sua risoluzione del 6 settembre 2001 sulla modifica dell'articolo 3 dello statuto e delle condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore(2),

–   visto l'accordo quadro in materia di cooperazione concluso fra il Parlamento europeo ed il mediatore il 15 marzo 2006, entrato in vigore il 1° aprile 2006,

–   vista la comunicazione della Commissione del 5 ottobre 2005 sulla facoltà di adottare e trasmettere comunicazioni al mediatore europeo e di autorizzare funzionari delle pubbliche amministrazioni a comparire di fronte al mediatore europeo (SEC (2005)1227),

–   vista la lettera del luglio 2006 inviata dal mediatore europeo al Presidente del Parlamento europeo, volta ad avviare la procedura di revisione dello statuto del mediatore,

–   visto il progetto di decisione del 22 aprile 2008(3) e la sua risoluzione del 18 giugno 2008 sull'adozione di una decisione del Parlamento europeo che modifica la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del 9 marzo 1994 sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore(4),

–   viste le sue precedenti risoluzioni sulle attività del mediatore europeo,

–   visto l'articolo 195, paragrafo 2, seconda e terza frase, del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per le petizioni (A6-0358/2008),

A.   considerando che la relazione annuale concernente le attività del mediatore europeo nel 2007 è stata ufficialmente trasmessa al Presidente del Parlamento europeo il 10 marzo 2008 e che il mediatore europeo, sig. Nikiforos Diamandouros, ha presentato la propria relazione alla commissione per le petizioni il 19 maggio 2008 a Strasburgo,

B.   considerando che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, inizialmente proclamata nel dicembre 2000, è stata firmata il 12 dicembre 2007 e riconfermata dai Presidenti del Parlamento, della Commissione e del Consiglio, e che l'impegno del trattato di Lisbona, attualmente in corso di ratifica, a favore di una Carta giuridicamente vincolante rispecchia la sempre più diffusa consapevolezza circa la necessità di porre i cittadini al centro di un'Europa trasparente, accessibile e alla portata di tutti, che è consapevole delle preoccupazioni dei suoi cittadini,

C.   considerando che l'articolo 41 della Carta stipula che "ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione",

D.   considerando che l'articolo 43 della Carta sancisce che "qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore dell'Unione casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali",

E.   considerando essenziale che le istituzioni e gli organismi europei utilizzino pienamente le risorse necessarie al fine di adempiere al loro obbligo di garantire che i cittadini ricevano risposte rapide e concrete alle proprie domande, denunce e petizioni,

F.   considerando che, nonostante siano trascorsi sette anni dall'adozione della summenzionata risoluzione del 6 settembre 2001, con la quale il Parlamento ha approvato il codice europeo di buona condotta amministrativa del mediatore europeo, le altre principali istituzioni dell'Unione non hanno ancora aderito al pressante invito del Parlamento di conformare le loro prassi alle disposizioni del medesimo codice,

G.   considerando che il numero delle denunce pervenute nel 2007 è diminuito di circa il 16% rispetto al 2006, ma che il numero di denunce ricevibili è aumentato in termini sia assoluti che relativi da 449 (12% del totale) a 518 (16% del totale) nel 2007,

H.   considerando che dalle 348 indagini concluse, delle quali 341 connesse a denunce e 7 avviate di propria iniziativa, risulta che in 95 casi (ovvero il 25,7% dei casi esaminati) non si è potuto accertare alcun caso di cattiva amministrazione,

I.   considerando che nel 2007 sono raddoppiati i casi di cattiva amministrazione che, in seguito a una denuncia presentata al mediatore, sono stati risolti dall'istituzione o dall'organismo interessato (129 casi), il che rispecchia la crescente disponibilità da parte delle istituzioni e di vari organismi a considerare le denunce presentate al mediatore come un'occasione per correggere gli errori commessi e collaborare con il medesimo nell'interesse dei cittadini,

J.   considerando che nel 2007 cinque casi si sono conclusi con una composizione amichevole e alla fine del 2007 le proposte di composizione amichevole ancora in corso di esame erano trentuno,

K.   considerando che nel 2007 il mediatore ha intensificato il ricorso a procedure meno formali allo scopo di contribuire in maniera flessibile alla soluzione dei problemi, e che tale approccio continuerà ad essere sviluppato in futuro, il che dimostra la volontà del mediatore e delle istituzioni di assistere i cittadini,

L.   considerando che 55 indagini concluse nel 2007 dal mediatore hanno dato luogo a osservazioni critiche, e che la formulazione di un'osservazione critica conferma al denunciante che il proprio reclamo è fondato e segnala all'organismo o all'istituzione interessata l'errore commesso al fine di evitare il ripetersi di casi di cattiva amministrazione in futuro,

M.   considerando che nel 2007 sono stati stilati otto progetti di raccomandazione, che sette progetti di raccomandazione del 2006 hanno portato ad una decisione nel 2007, e che un caso è sfociato nella presentazione di una relazione speciale al Parlamento europeo,

N.   considerando che né le osservazioni critiche contenute nelle decisioni che chiudono i casi irrimediabili di cattiva amministrazione né le raccomandazioni e le eventuali relazioni speciali del Mediatore hanno efficacia vincolante, in quanto i poteri del mediatore sono volti non tanto a rimuovere direttamente gli atti di cattiva amministrazione, quanto a stimolare l'autocontrollo delle istituzioni e degli organismi dell'Unione europea,

O.   considerando che la cattiva amministrazione è stata definita come la mancata osservanza da parte dell'istituzione, o di altro organo interessato, delle norme o dei principi per essa vincolanti, anche quando essi derivano da un impegno preso di sua iniziativa dall'istituzione o dall'organo senza che ciò sia direttamente richiesto dai trattati o dal diritto secondario,

P.   considerando che il mediatore ha inserito tra le priorità la necessità di promuovere la buona amministrazione nelle istituzioni e organi dell'Unione europea nonché di incoraggiare gli sforzi in tal senso che vanno al di là della semplice prevenzione dei comportamenti illeciti,

Q.   considerando che nel 2007 il mediatore ha presentato una relazione speciale al Parlamento europeo, e che la presentazione di una relazione speciale al Parlamento rappresenta un valido mezzo a disposizione del mediatore per ottenere il sostegno di tale istituzione e della relativa commissione per le petizioni al fine di ricercare soluzioni soddisfacenti per i cittadini vittime di violazioni dei propri diritti e di promuovere il miglioramento qualitativo della pubblica amministrazione all'interno dell'Unione europea,

R.   considerando che, dall'entrata in vigore del trattato di Nizza, il Parlamento gode dello stesso diritto degli Stati membri, del Consiglio e della Commissione di adire la Corte di giustizia delle Comunità europee per incompetenza, violazione di requisiti procedurali essenziali, violazione del trattato CE o di qualsiasi norma di diritto relativa alla sua applicazione o per abuso di potere,

S.   considerando che le osservazioni critiche espresse dal mediatore europeo in merito ai casi di cattiva amministrazione contenuti nella relazione del 2007 (osservazioni critiche, progetti di raccomandazione e relazioni speciali) possono servire come base per evitare in futuro di ripetere errori e irregolarità, attraverso l'adozione e l'attuazione delle opportune misure da parte delle istituzioni e di altri organismi dell'Unione europea,

T.   considerando che la cooperazione creata dal mediatore in seno alla rete europea dei difensori civici funziona da oltre dieci anni come un sistema flessibile per lo scambio d'informazioni e di esperienze sulle migliori prassi amministrative, nonché per indirizzare i denuncianti ai difensori civici o ad altri organismi analoghi che sono meglio in grado di aiutarli,

U.   considerando che il ruolo del mediatore a tutela del cittadino europeo si è evoluto nei 12 anni di attività dalla sua entrata in funzione, grazie alla sua autonomia e al controllo democratico sulla trasparenza del suo operato svolto dal Parlamento europeo,

V.   considerando che le attività del mediatore e della commissione per le petizioni devono rimanere distinte e comportare, come regola generale per evitare conflitti fra le rispettive prerogative, il rinvio reciproco delle rispettive pratiche con effetto definitivo,

1.   approva la relazione annuale per il 2007 presentata dal mediatore europeo, ne apprezza la presentazione che combina una sintesi delle attività annuali e un'analisi tematica delle decisioni del mediatore e dei problemi emersi nelle varie fasi del procedimento; ritiene tuttavia opportuna l'adozione di ulteriori misure volte a facilitare la lettura delle tabelle statistiche, nelle quali la combinazione di cifre e percentuali può creare confusione;

2.   chiede che a tutte le istituzioni e gli organismi dell'Unione europea siano destinate le necessarie risorse umane e di bilancio al fine di garantire che i cittadini ricevano risposte rapide e concrete alle loro domande, denunce e petizioni;

3.   ritiene che il mediatore abbia continuato ad esercitare i suoi poteri in modo equilibrato e dinamico, per quanto riguarda sia l'esame e il trattamento delle denunce, lo svolgimento e la conclusione delle indagini, che il mantenimento di rapporti costruttivi con le istituzioni e gli organismi dell'Unione europea e la sensibilizzazione dei cittadini a far leva sui loro diritti di fronte a tali istituzioni e organismi;

4.   esorta il mediatore europeo a proseguire i propri sforzi e a promuovere le proprie attività con efficacia, trasparenza e flessibilità in modo da poter costruire una autentica cultura del servizio nelle istituzioni e negli organi comunitari;

5.   condivide l'interpretazione estensiva del termine "cattiva amministrazione", da intendersi riferito non solo agli atti amministrativi che violano le norme o i principi sanciti dai trattati o dal diritto secondario, ma anche, ad esempio, ai casi in cui le stesse autorità amministrative hanno assunto determinati obblighi, ad esempio adottando un codice di buona condotta amministrativa o in cui le misure adottate o le dichiarazioni di natura politica abbiano dato luogo ad aspettative legittime e ragionevoli presso i cittadini;

6.   sostiene gli sforzi del mediatore intesi a promuovere la buona amministrazione rivolgendo osservazioni e suggerimenti supplementari alle istituzioni e agli organi dell'Unione europea anche quando non ha rilevato alcun caso di cattiva amministrazione nel corso delle sue indagini, ma considera che siano tuttavia necessari dei miglioramenti al fine di sviluppare una cultura basata sullo spirito di servizio e aperta ai cittadini in seno all'amministrazione dell'Unione europea;

7.   ritiene che il ruolo svolto dal mediatore ai fini del miglioramento della trasparenza e della responsabilità nei processi decisionali e nell'amministrazione dell'Unione europea rappresenti un contributo essenziale per realizzare un'Unione in cui le decisioni sono veramente prese "nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini", come statuisce l'articolo 1, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, in collaborazione con i difensori civici di ciascun Stato membro, per instaurare un contatto più stretto fra l'Unione europea e i cittadini d'Europa;

8.   ribadisce il proprio invito, espresso in diverse risoluzioni, affinché tutte le istituzioni e gli organismi dell'Unione europea adottino un'impostazione comune rispetto al codice europeo di buona condotta amministrativa;

9.   rileva che il codice europeo di buona condotta amministrativa, proposto dal mediatore ed approvato dal Parlamento europeo con la summenzionata risoluzione del 6 settembre 2001, si riferisce al personale di tutte le istituzioni e di tutti gli organismi comunitari ed è stato regolarmente aggiornato e pubblicato sul sito web del mediatore, a differenza degli altri codici;

10.   sottolinea la necessità di rafforzare ulteriormente l'immagine pubblica del mediatore europeo, la cui funzione è quella di fornire informazioni ai cittadini, alle imprese, alle ONG e ad altri organismi, e ritiene che un'informazione di qualità possa contribuire a ridurre il numero di denunce che non rientrano nel mandato del mediatore; nello stesso tempo chiede al mediatore europeo di trasmettere immediatamente alle autorità competenti le denunce che non rientrano nel suo mandato attraverso la rete più idonea a livello nazionale e locale;

11.   prende atto dell'incremento in termini assoluti delle denunce ricevibili, ma ritiene che il dato relativo a tali denunce - 16% - resti insoddisfacente; raccomanda pertanto che una vigorosa campagna di informazione sia condotta nei confronti dei cittadini europei affinché sappiano maggiormente quali sono le funzioni e le competenze del mediatore;

12.   si compiace della natura generalmente costruttiva della cooperazione tra il mediatore e le istituzioni e gli organismi dell'Unione europea, ed approva il suo ruolo di supervisore esterno, nonché la sua valida funzione di fautore del miglioramento costante dell'amministrazione europea;

13.   invita il mediatore a far sì che la Commissione faccia un uso corretto dei suoi poteri discrezionali per l'avvio di una procedura per infrazione ex articolo 226 del trattato CE o per proporre penalità a norma dell'articolo 228 del trattato CE, evitando scrupolosamente ritardi o ingiustificabili inerzie, incompatibili con i poteri della Commissione di sorveglianza dell'applicazione del diritto comunitario;

14.   ritiene che, se un'istituzione rifiuta di recepire una raccomandazione contenuta in una relazione speciale del mediatore benché il Parlamento abbia approvato tale raccomandazione, quest'ultimo può legittimamente avvalersi della sua facoltà di adire la Corte di giustizia in ordine all'atto o all'omissione oggetto della raccomandazione del mediatore;

15.   prende atto della relazione speciale presentata dal mediatore nella quale egli rimprovera alla Commissione di non avere trattato una denuncia inerente alla direttiva europea sull'orario di lavoro, su cui il Parlamento ha approvato una risoluzione il 3 settembre 2008(5);

16.   ritiene che il mediatore e la commissione per le petizioni, allorché nell'ambito dei rispettivi mandati e delle rispettive competenze esaminano questioni collegate quali, rispettivamente, la maniera in cui la Commissione ha condotto procedure di infrazione e l'infrazione stessa che è stata denunciata, possano realizzare utili sinergie attraverso una stretta collaborazione;

17.   si compiace per il rapporto esistente tra il mediatore e la commissione per le petizioni all'interno del quadro istituzionale per quanto attiene al rispetto delle reciproche competenze e prerogative;

18.   riconosce l'utilità del ruolo svolto dalla rete europea dei difensori civici, conformemente al principio di sussidiarietà, nel garantire la risoluzione stragiudiziale delle controversie; si compiace per la collaborazione a livello nazionale, regionale e locale tra il mediatore europeo e i difensori civici o gli organi analoghi degli Stati membri, e chiede un ulteriore rafforzamento dello scambio d'informazioni sulle migliori prassi, rendendo in tal modo possibile un'armonizzazione delle migliori prassi fra Stati membri;

19.   accoglie con favore l'adozione della dichiarazione della Rete europea dei Difensori civici nell'ottobre 2007 quale importante contributo per far conoscere meglio la dimensione europea dell'opera dei difensori civici e chiarire il servizio che forniscono a chi presenta denunce per questioni rientranti nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione europea;

20.   accoglie con favore le iniziative del mediatore europeo per far conoscere meglio sia la propria attività che quella svolta dai difensori civici nazionali, e raccomanda che il mediatore continui ad adoperarsi per accrescere la propria visibilità presso i cittadini;

21.   incoraggia il mediatore a continuare a dare notevole risalto ai casi di interesse diretto per i cittadini, e dunque per i potenziali denuncianti, alla luce delle persistenti ed eccessive difficoltà riscontrate da molti cittadini e da molte imprese nel comprendere appieno la ripartizione di responsabilità e i processi decisionali tra organismi europei, nazionali e regionali;

22.   si compiace della vigorosa campagna di informazione promossa dalla strategia di comunicazione del mediatore, in quanto essa contribuisce a sensibilizzare maggiormente i cittadini sui loro diritti e sulle competenze comunitarie, nonché a meglio comprendere la sfera di competenza del mediatore; invita tuttavia il mediatore, alla luce del numero tuttora considerevole di denunce che non rientrano nel suo mandato, ad intensificare gli sforzi per fornire con maggiore regolarità informazioni più esaurienti su tale mandato;

23.   ritiene, dal momento che ciascuna istituzione dispone del proprio sito internet sul quale poter inoltrare denunce, petizioni, ecc., per cui i cittadini incontrano delle difficoltà nel fare la distinzione fra le varie istituzioni, che sia opportuno sviluppare un manuale interattivo volto ad assistere i cittadini nell'identificare il forum più appropriato per risolvere i loro problemi;

24.   suggerisce, al fine di ridurre il numero di denunce irricevibili sottoposte al mediatore europeo, di sviluppare ancor più quest'idea e di creare un sito internet comune alle varie istituzioni europee per aiutare i cittadini e indirizzarli direttamente verso l'istituzione competente a trattare la loro denuncia;

25.   propone che il mediatore prenda delle misure per ridurre il numero di denunce nei casi in cui non è possibile alcuna azione;

26.   chiede al mediatore europeo di impegnarsi a trasmettere direttamente, una volta ottenuto il consenso del denunciante, tutte le denunce che rientrano nella competenza di un difensore civico nazionale o regionale;

27.   propone, al fine di accrescere la qualità e l'efficacia dei servizi forniti ai cittadini, che il mediatore continui a renderli edotti delle procedure interne e delle scadenze previste per il trattamento delle denunce, nonché dei criteri utilizzati per prendere decisioni nelle varie fasi dell'esame di una denuncia;

28.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al mediatore europeo, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e ai loro difensori civici o analoghi organi competenti.

(1) GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15.
(2) GU C 72 E del 21.3.2002, pag. 336.
(3) Testi approvati, P6_TA(2008)0129.
(4) Testi approvati, P6_TA(2008)0301.
(5) Testi approvati, P6_TA(2008)0398.

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