Decisione del Parlamento europeo del 18 novembre 2008 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Frank Vanhecke (2008/2092(IMM))
Il Parlamento europeo,
– vista la richiesta di revoca dell'immunità di Frank Vanhecke, trasmessa, su richiesta del pubblico ministero di Dendermonde, dal Ministro della giustizia del Regno del Belgio e comunicata in seduta plenaria il 10 aprile 2008,
– avendo ascoltato Frank Vanhecke, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento,
– visti gli articoli 9 e 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976,
– viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 maggio 1964 e del 10 luglio 1986(1),
– visti gli articoli 58 e 59 della Costituzione belga,
– visti l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 7 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A6-0421/2008),
1. decide di revocare l'immunità di Frank Vanhecke;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente del Regno del Belgio.