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Procedura : 2008/0051(CNS)
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Ciclo del documento : A6-0417/2008

Testi presentati :

A6-0417/2008

Discussioni :

PV 17/11/2008 - 23
CRE 17/11/2008 - 23

Votazioni :

PV 18/11/2008 - 7.14
CRE 18/11/2008 - 7.14
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P6_TA(2008)0541

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Martedì 18 novembre 2008 - Strasburgo
Regime generale delle accise *
P6_TA(2008)0541A6-0417/2008

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 novembre 2008 sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa al regime generale delle accise (COM(2008)0078 – C6-0099/2008 – 2008/0051(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0078),

–   visto l'articolo 93 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0099/2008),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0417/2008),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)
(2 bis)  Per promuovere il funzionamento del mercato interno sono necessari sforzi ulteriori che consentano di giungere ad una graduale armonizzazione delle accise nell'Unione europea, tenendo conto nel contempo di questioni come la sanità pubblica, la protezione dell'ambiente e le considerazioni di bilancio.
Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 4
(4)  I prodotti soggetti ad accisa possono essere oggetto di altre imposte indirette aventi finalità specifiche. In tal caso, al fine di non compromettere l'utile effetto delle norme comunitarie relative alle imposte indirette, gli Stati membri devono tuttavia rispettare taluni elementi essenziali di tali norme.
(4)  I prodotti soggetti ad accisa possono essere oggetto di altre imposte indirette aventi finalità specifiche. In tal caso, al fine di non compromettere l'utile effetto delle norme comunitarie relative alle imposte indirette, gli Stati membri devono tuttavia rispettare taluni elementi essenziali di tali norme, vale a dire quelli relativi alla base imponibile e al calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta.
Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)
(4 bis)  Al momento dell'attuazione della presente direttiva gli Stati membri dovrebbero tenere conto della necessità di garantire un alto livello di protezione della salute umana.
Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 9
(9)  Poiché l'accisa è un'imposta sul consumo di determinati prodotti, essa non deve essere applicata relativamente a prodotti soggetti ad accisa che siano stati distrutti o irrimediabilmente perduti, indipendentemente dalle circostanze della distruzione o perdita.
(9)  Poiché l'accisa è un'imposta sul consumo di determinati prodotti, essa non deve essere applicata relativamente a prodotti soggetti ad accisa che siano stati indiscutibilmente distrutti o irrimediabilmente perduti, indipendentemente dalle circostanze della distruzione o perdita.
Emendamento 57
Proposta di direttiva
Considerando 14
(14)  Occorre precisare le situazioni in cui possono essere effettuate vendite esenti da imposta ai viaggiatori che lasciano il territorio della Comunità.
(14)  Le vendite esenti da imposta ai viaggiatori che lasciano il territorio della Comunità per via terrestre dovrebbero continuare ad essere autorizzate nella misura in cui i punti vendita esenti da imposte situati alle sue frontiere possono garantire agli Stati membri che essi soddisfano tutte le condizioni atte a prevenire qualsiasi forma eventuale di frode, evasione o abuso.
Emendamento 58
Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)
(14 bis)  I viaggiatori che si recano in un territorio terzo o in un paese terzo per via aerea o marittima e sono in possesso di un titolo di trasporto riportante come destinazione finale un aeroporto o un porto situato in un territorio terzo o in un paese terzo dovrebbero poter beneficiare dell'esenzione dal pagamento dell'accisa sui prodotti soggetti ad accisa venduti nei punti di vendita in esenzione da imposte.
Emendamento 59
Proposta di direttiva
Considerando 19 bis (nuovo)
(19 bis)  Le regole applicabili alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa in sospensione d'accisa dovrebbero permettere, a talune condizioni, che si costituisca una garanzia globale per un importo ridotto dei diritti d'accisa o che non si costituisca alcuna garanzia.
Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 21 bis (nuovo)
(21 bis)  Per garantire il funzionamento efficace del sistema informatizzato, è opportuno che gli Stati membri adottino, nel quadro delle loro applicazioni nazionali, una serie e una struttura di dati uniformi, onde fornire agli operatori economici un'interfaccia affidabile.
Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 24
(24)  È necessario determinare le procedure da utilizzare in caso di indisponibilità del sistema.
(24)  È necessario determinare le procedure da utilizzare in caso di indisponibilità del sistema segnatamente per motivi che sono indipendenti dalla volontà degli operatori coinvolti nello specifico movimento dei prodotti soggetti ad accisa o per ragioni al di fuori del loro controllo.
Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 28 bis (nuovo)
(28 bis)  Per i prodotti soggetti ad accisa in quanto acquistati da privati per uso personale e trasportati dai medesimi, è necessario specificare la quantità di tali prodotti.
Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 36
(36)  Al fine di consentire un periodo di adeguamento al sistema di controllo elettronico per la circolazione dei prodotti in sospensione d'accisa, gli Stati membri devono poter beneficiare di un periodo transitorio durante il quale tale circolazione può continuare ad avere luogo secondo le formalità previste dalla direttiva 92/12/CEE.
(36)  Al fine di consentire un periodo di adeguamento al sistema di controllo elettronico per la circolazione dei prodotti in sospensione d'accisa, gli Stati membri devono poter beneficiare di un periodo transitorio durante il quale tale circolazione può continuare ad avere luogo secondo le formalità previste dalla direttiva 92/12/CEE. La durata di tale periodo transitorio deve tenere in debita considerazione la capacità di introdurre effettivamente il sistema informatico in ciascuno Stato membro.
Emendamento 9
Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 4 bis (nuovo)
(4 bis) importazione di beni soggetti ad accisa: entrata nel territorio della Comunità di beni soggetti ad accisa, esclusi i casi in cui essi siano stati vincolati a procedura o regime doganale sospensivo all'entrata nel territorio della Comunità o svincolo di beni soggetti ad accisa da tali procedure o regimi doganali di sospensione;
Emendamento 10
Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 4 ter (nuovo)
(4 ter) destinatario registrato: persona fisica o giuridica autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione, alle condizioni fissate da dette autorità, a ricevere prodotti soggetti ad accisa circolanti in regime di sospensione dell'imposta e spediti da un altro Stato membro;
Emendamento 11
Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 4 quater (nuovo)
(4 quater) speditore registrato: persona fisica o giuridica autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro di importazione, alle condizioni fissate da dette autorità, a spedire prodotti soggetti ad accisa assoggettati a un regime di sospensione dell'accisa al momento dell'immissione in libera pratica, conformemente al regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato)1;
_______________
1 GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1.
Emendamento 12
Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 4 quinquies (nuovo)
(4 quinquies) depositario autorizzato: persona fisica o giuridica autorizzata dalle autorità competenti di uno Stato membro a produrre, trasformare, detenere, ricevere o spedire prodotti soggetti ad accisa nell'ambito della propria attività qualora l'obbligo di pagamento dell'accisa sia sospeso nel quadro di un regime di sospensione dell'accisa;
Emendamento 13
Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 4 sexies (nuovo)
(4 sexies) deposito fiscale: un luogo in cui prodotti soggetti ad accisa sono prodotti, lavorati, detenuti, ricevuti o spediti in regime di sospensione d'accisa da un depositario autorizzato nell'esercizio della sua attività e nel rispetto di determinate condizioni stabilite dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è situato il deposito fiscale;
Emendamento 14
Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 4 septies (nuovo)
(4 septies) luogo d'importazione: luogo in cui si trovano i prodotti al momento della loro immissione in libera pratica conformemente al regolamento (CE) n. 450/2008.
Emendamento 15
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c
(c) l'importazione dei prodotti soggetti ad accisa.
(c) l'importazione, anche irregolare, dei prodotti soggetti ad accisa, a meno che i prodotti soggetti ad accisa non siano immediatamente vincolati, all'atto dell'importazione, ad un regime di sospensione d'accisa.
Emendamento 16
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4
4.  La distruzione totale o la perdita irrimediabile dei prodotti soggetti ad accisa, comprese perdite inerenti alla natura stessa di tali prodotti, non sono considerate immissione in consumo.
4.  La distruzione totale o la perdita irrimediabile dei prodotti soggetti ad accisa sono comprovate in modo ritenuto soddisfacente dalle autorità competenti dello Stato membro del luogo in cui si è verificata detta distruzione totale o perdita irrimediabile.
La perdita o la distruzione dei prodotti soggetti ad accisa in questione sono comprovate in modo ritenuto soddisfacente dalle autorità competenti.
Laddove, in caso di circolazione in sospensione d'accisa, non sia possibile determinare il luogo in cui la distruzione totale o la perdita irrimediabile si siano verificate, esse si presumono avvenute nello Stato membro dove sono state accertate.
Ai sensi del primo comma, la perdita è irrimediabile quando i prodotti sono inutilizzabili da parte di qualsiasi persona.
Gli Stati membri possono subordinare all'approvazione preventiva delle autorità competenti la distruzione deliberata di prodotti assoggettati a un regime di sospensione dell'accisa.
Emendamento 17
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1
1.  Se, durante un movimento in sospensione d'accisa si è verificata un'irregolarità che ha dato luogo all'immissione in consumo di prodotti soggetti ad accisa e non è possibile determinare dove l'immissione in consumo abbia avuto luogo, essa si presume avvenuta nello Stato membro di spedizione.
1.  Se, durante un movimento in sospensione d'accisa si è verificata un'irregolarità che ha dato luogo a un'immissione in consumo di prodotti soggetti ad accisa conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a) e non è possibile determinare dove l'immissione in consumo abbia avuto luogo, essa si presume avvenuta nello Stato membro di spedizione e al momento dell'accertamento dell'irregolarità.
Nel caso in cui i prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione dell'imposta non giungano a destinazione e tale irregolarità, che dà luogo a un'immissione in consumo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), non sia stata accertata, l'immissione in consumo si presume avvenuta nello Stato membro e nel momento in cui i beni soggetti ad accisa sono rinvenuti.
Tuttavia, se, prima della scadenza di un termine di tre anni dalla data in cui il movimento ha avuto inizio conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, si determina lo Stato membro nel quale l'immissione in consumo ha effettivamente avuto luogo, tale Stato membro informa le autorità competenti dello Stato membro di spedizione.
Tuttavia, se, prima della scadenza di un termine di tre anni dalla data in cui il movimento ha avuto inizio conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, si determina lo Stato membro nel quale l'immissione in consumo ha effettivamente avuto luogo, l'immissione in consumo si presume avvenuta in tale Stato membro, che informa le autorità competenti dello Stato membro di accertamento o spedizione.
Se l'accisa è stata applicata dallo Stato membro di spedizione, essa è oggetto di rimborso o di sgravio non appena vengono fornite prove della riscossione della stessa da parte dell'altro Stato membro.
Se l'accisa è stata applicata dallo Stato membro di accertamento o spedizione, essa è oggetto di rimborso o di sgravio non appena vengono fornite prove dell'immissione in consumo nell'altro Stato membro.
Emendamento 18
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.  Laddove sia possibile determinare al di là di ogni ragionevole dubbio, ricorrendo a prove adeguate, il luogo in cui è avvenuta un'irregolarità durante la circolazione in regime di sospensione dell'imposta, che occasiona l'immissione al consumo di beni soggetti ad accisa, l'accisa è dovuta nello Stato membro nel quale l'irregolarità è avvenuta.
Emendamento 19
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Quando si possa provare che in uno Stato membro è stata compiuta un'irregolarità, a seguito della quale sono stati immessi al consumo beni soggetti ad accisa in relazione ai quali sono collegati sigilli fiscali d'accisa dello Stato membro di destinazione, il diritto d'accisa è esigibile nello Stato membro nel quale è avvenuta l'irregolarità soltanto quando l'accisa è rimborsata all'operatore economico dallo Stato membro di destinazione.
Emendamento 20
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 ter (nuovo)
2 ter.  Nel caso di irregolarità, laddove lo Stato membro di destinazione non imponga il diritto d'accisa mediante l'uso di sigilli fiscali, il diritto d'accisa è immediatamente esigibile nello Stato membro nel quale l'irregolarità ha avuto luogo.
Emendamento 21
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3
3.  Ai fini del paragrafo 1, si intende per irregolarità una situazione in cui il movimento non si è concluso conformemente all'articolo 19, paragrafo 2.
3.  Ai fini del paragrafo 1, si intende per irregolarità una situazione diversa da quella di cui all'articolo 7, paragrafo 4, in cui un movimento o parte di un movimento non si è concluso conformemente all'articolo 19, paragrafo 2.
Emendamento 22
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)
e bis) ad essere consegnati ad una struttura di ricerca e sviluppo, laboratorio, dipartimento governativo o ad un altro destinatario approvato ai fini del controllo di qualità, di un esame preliminare all'immissione sul mercato e di una verifica in merito ad eventuali contraffazioni, purché le quantità di beni coinvolti non siano ritenute di ordine commerciale, laddove:
i) gli Stati membri possono fissare quali quantità devono costituire le "quantità commerciali", e
ii) gli Stati membri possono definire procedure semplificate per facilitare la circolazione dei beni di cui alla presente lettera.
Emendamento 23
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2
2.  Le esenzioni sono applicabili alle condizioni e nei limiti fissati dallo Stato membro ospitante. Gli Stati membri possono concedere l'esenzione mediante il rimborso dell'accisa.
2.  Le esenzioni sono applicabili alle condizioni e nei limiti fissati dallo Stato membro ospitante. Gli Stati membri possono concedere l'esenzione mediante il rimborso dell'accisa. Le condizioni di rimborso fissate dagli Stati membri non possono appesantire eccessivamente le procedure di esenzione.
Emendamento 54
Proposta di direttiva
Articolo 11 - paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  L'accisa, inclusa quella sugli oli di petrolio, può essere oggetto di rimborso o di sgravio conformemente alla procedura stabilita da ogni Stato membro. Uno Stato membro applica la stessa procedura tanto ai prodotti nazionali quanto ai prodotti provenienti da altri Stati membri.
Emendamento 63/riv.
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1
1.  Gli Stati membri possono esentare dal pagamento dell'accisa i prodotti soggetti ad accisa venduti nei punti di vendita in esenzione da imposte e trasportati nei bagagli personali dei viaggiatori recantisi con un volo o una traversata marittima in un territorio terzo o in un paese terzo.
1.  Gli Stati membri possono esentare dal pagamento dell'accisa i prodotti soggetti ad accisa venduti nei punti di vendita in esenzione da imposte e trasportati nei bagagli personali dei viaggiatori recantisi con un volo o una traversata marittima o terrestre in un territorio terzo o in un paese terzo.
Emendamento 65/riv.
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 4
4.  Ai fini del presente articolo si intende per:
4.  Ai fini del presente articolo si intende per: a)
(a) territorio terzo: un territorio di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3);
(a) un territorio di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3; b)
(b) punto di vendita in esenzione da imposte: qualsiasi esercizio situato in un aeroporto o in un porto che soddisfi le condizioni previste dalle autorità pubbliche competenti, in particolare a norma del paragrafo 3;
(b) di vendita in esenzione da imposte: qualsiasi esercizio situato in un aeroporto o in un porto oppure alla frontiera con un paese terzo o un territorio terzo che soddisfi le condizioni previste dalle autorità pubbliche competenti, in particolare a norma del paragrafo 3;
(c) viaggiatore recantesi in un territorio terzo o in un paese terzo: qualsiasi viaggiatore in possesso di un titolo di trasporto per via aerea o marittima che menzioni come destinazione immediata un aeroporto o un porto situato in un territorio terzo o in un paese terzo.
(c) viaggiatore recantesi in un territorio terzo o in un paese terzo: qualsiasi viaggiatore in possesso di un titolo di trasporto per via aerea o marittima che menzioni come destinazione finale un aeroporto o un porto situato in un territorio terzo o in un paese terzo, nonché qualsiasi viaggiatore che lasci la Comunità per via terrestre.
Emendamento 25
Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2
2.  La produzione, la lavorazione e la detenzione dei prodotti soggetti ad accisa sono considerate aver luogo in sospensione d'accisa soltanto se hanno luogo in locali autorizzati a norma del paragrafo 3.
2.  La produzione, la lavorazione e la detenzione dei prodotti soggetti ad accisa, laddove l'accisa non sia stata pagata, hanno luogo in un deposito fiscale.
Emendamento 26
Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3
3.  Le autorità competenti degli Stati membri autorizzano quali "depositi fiscali" i locali destinati ad essere utilizzati per la produzione, la lavorazione e la detenzione dei prodotti soggetti ad accisa, nonché per il ricevimento o la spedizione degli stessi, in regime di sospensione dell'accisa.
soppresso
Emendamento 27
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – commi 2 e 3
L'autorizzazione non può essere rifiutata unicamente in base al fatto che la persona fisica o giuridica sia stabilita in un altro Stato membro e intenda provvedere all'esercizio del deposito fiscale tramite un rappresentante o una filiale nello Stato membro di autorizzazione.
L'autorizzazione è soggetta a condizioni fissate dalle autorità allo scopo di prevenire eventuali evasioni o abusi. Tuttavia, l'autorizzazione non può essere rifiutata unicamente in base al fatto che la persona fisica o giuridica sia stabilita in un altro Stato membro.
L'autorizzazione riguarda le attività di cui all'articolo 14, paragrafo 3.
Emendamento 28
Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – alinea
1.  I prodotti soggetti ad accisa possono circolare in sospensione d'accisa all'interno del territorio della Comunità:
1.  I prodotti soggetti ad accisa possono circolare in sospensione d'accisa tra due punti all'interno del territorio della Comunità, anche attraverso un paese terzo o una regione in un paese terzo:
Emendamento 29
Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii
(ii) una persona fisica o giuridica autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione, alle condizioni fissate da dette autorità, a ricevere prodotti soggetti ad accisa circolanti in sospensione d'accisa spediti da un altro Stato membro, in seguito "destinatario registrato";
(ii) i locali del destinatario registrato;
Emendamento 30
Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b
(b) dal luogo di importazione verso qualsiasi destinazione di cui alla lettera a), se i prodotti sono spediti da una persona fisica o giuridica autorizzata a tal fine dalle autorità competenti dello Stato membro di importazione, alle condizioni fissate da dette autorità, in seguito "speditore registrato".
(b) dal luogo di importazione verso qualsiasi destinazione o destinatario di cui alla lettera a), se i prodotti sono spediti da uno speditore registrato.
Emendamento 31
Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – alinea
1.  Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione richiedono, alle condizioni da esse fissate, che i rischi inerenti alla circolazione in sospensione d'accisa siano coperti da una garanzia, che può essere prestata da una o più delle seguenti persone:
1.  Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione richiedono, alle condizioni da esse fissate, che i rischi inerenti alla circolazione in sospensione d'accisa siano coperti da una garanzia, che può essere prestata da una o più delle seguenti persone o per loro conto:
Emendamento 32
Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1
2.  La garanzia è valida in tutta la Comunità.
2.  La garanzia è valida in tutta la Comunità e può essere stabilita:
a) da un istituto autorizzato ad esercitare l'attività di istituto di credito conformemente alla direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio1; o
b) da un'impresa autorizzata ad esercitare un'attività di assicurazione conformemente alla direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita2.
___________
1 GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.
2 GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1.
Emendamento 33
Proposta di direttiva
Articolo 17 bis (nuovo)
Articolo 17 bis
1.  A richiesta della persona di cui all'articolo 17, paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione possono consentire, alle condizioni da esse fissate, che sia costituita una garanzia globale per un importo ridotto delle accise o che non sia costituita alcuna garanzia, a condizione che simultaneamente la responsabilità fiscale del trasporto sia assicurata da chi assume la responsabilità del trasporto.
2.  L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è accordata soltanto alle persone che:
a) sono stabilite sul territorio doganale della Comunità;
b) possiedono antecedenti soddisfacenti per quanto riguarda la costituzione di garanzie concernenti la circolazione dei prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione dell'imposta; e
c) sono fornitori regolari di garanzie concernenti la circolazione dei prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione dell'imposta o sono considerate, presso le autorità doganali, in grado di ottemperare agli obblighi loro spettanti relativamente a dette procedure.
3.  Le misure che disciplinano la procedura di concessione delle autorizzazioni in applicazione dei paragrafi 1 e 2 sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 40, paragrafo 2.
Emendamento 34
Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 – comma 2 – alinea
Un destinatario registrato autorizzato ai fini del primo comma rispetta i seguenti obblighi:
Un destinatario temporaneamente registrato autorizzato ai fini del primo comma rispetta i seguenti obblighi:
Emendamento 35
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1
1.  La circolazione di prodotti soggetti ad accisa in sospensione d'accisa è considerata avere inizio nel momento in cui i prodotti lasciano il deposito fiscale di spedizione o il luogo di importazione.
1.  La circolazione di prodotti soggetti ad accisa in sospensione d'accisa è considerata avere inizio nel momento in cui i prodotti lasciano il deposito fiscale di spedizione o il luogo di importazione. Il punto nel quale i prodotti lasciano il deposito fiscale o il luogo di importazione è determinato dalla trasmissione di un messaggio di informazione supplementare inviato senza indugio all'autorità competente da parte del depositario autorizzato o dallo speditore registrato.
Emendamento 36
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2
2.  La circolazione di prodotti soggetti ad accisa in sospensione d'accisa è considerata avere fine nel momento in cui il destinatario prende in consegna i prodotti o, nel caso di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto iii), nel momento in cui i prodotti lasciano il territorio della Comunità.
2.  La circolazione di prodotti soggetti ad accisa in sospensione d'accisa termina:
nel momento in cui il destinatario prende in consegna i prodotti. Il momento in cui il destinatario prende in consegna i prodotti è determinato dall'invio di un messaggio di informazione supplementare immediatamente all'arrivo dei prodotti all'autorità competente da parte del destinatario;
nel caso di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto iii), nel momento in cui i prodotti lasciano il territorio della Comunità o sono stati sottoposti ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo.
Emendamento 37
Proposta di direttiva
Articolo 19 bis (nuovo)
Articolo 19 bis
Le regole applicabili alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione dell'imposta consentono, alle condizioni fissate dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione, che sia costituita una garanzia globale per un importo ridotto del diritto d'accisa o che non sia costituita nessuna garanzia, a condizione che simultaneamente la responsabilità fiscale del trasporto sia garantita da chi prende la responsabilità del trasporto.
Emendamento 38
Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1
1.  Un movimento di prodotti soggetti ad accisa è considerato aver luogo in sospensione d'accisa soltanto se ha luogo sotto la scorta di un documento amministrativo elettronico oggetto del trattamento di cui ai paragrafi 2 e 3.
1.  Un movimento di prodotti soggetti ad accisa è considerato aver luogo in sospensione d'accisa soltanto se ha luogo sotto la scorta di un documento amministrativo elettronico oggetto del trattamento di cui ai paragrafi 2 e 3. Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure atte a consentire l'installazione, a livello nazionale, dell'infrastruttura a chiavi pubbliche e a garantire l'interoperabilità di tali chiavi.
Emendamento 39
Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 6
6.  Lo speditore comunica il codice di riferimento amministrativo alla persona che accompagna le merci.
6.  L'invio è accompagnato da informazioni stampate che permettono l'identificazione dell'invio durante la circolazione.
Il codice è disponibile durante tutto il movimento in sospensione d'accisa.
Emendamento 40
Proposta di direttiva
Articolo 22
L'autorità competente dello Stato membro di spedizione può consentire, alle condizioni fissate da tale Stato membro, che lo speditore, nell'ambito del sistema informatizzato, frazioni un movimento in sospensione d'accisa di prodotti energetici in due o più movimenti purché la quantità totale dei prodotti soggetti ad accisa rimanga invariata.
Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione possono consentire, alle condizioni fissate da tale Stato membro, che lo speditore frazioni un movimento in sospensione d'accisa di prodotti energetici soggetti ad accisa in due o più movimenti purché:
a) la quantità totale dei prodotti soggetti ad accisa rimanga invariata;
b) il frazionamento sia effettuato nel territorio di uno Stato membro che autorizza una siffatta procedura;
Gli Stati membri possono anche prevedere che tale frazionamento non possa essere effettuato nel loro territorio.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione se e a quali condizioni essi consentano il frazionamento di spedizioni nel loro territorio. La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri.
Emendamento 41
Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 1
1.  Al ricevimento dei prodotti soggetti ad accisa presso una delle destinazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) o iv), o all'articolo 16, paragrafo 2, il destinatario presenta senza indugio, mediante il sistema informatizzato, una nota relativa al ricevimento dei prodotti, in seguito "nota di ricevimento", alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione.
1.  Al ricevimento dei prodotti soggetti ad accisa presso una delle destinazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) o iv), o all'articolo 16, paragrafo 2, il destinatario presenta entro il giorno lavorativo che segue quello della ricezione, mediante il sistema informatizzato, una nota relativa al ricevimento dei prodotti, in seguito "nota di ricevimento", alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione.
Emendamento 42
Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 3
3.  Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inoltrano la nota di esportazione allo speditore.
3.  Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inoltrano la nota di esportazione allo speditore entro il giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del certificato che attesta che i prodotti soggetti ad accisa hanno lasciato il territorio della Comunità.
Emendamento 43
Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – commi 2 e 3
Una volta che il sistema è nuovamente disponibile, lo speditore presenta senza indugio un progetto di documento amministrativo elettronico. Detto documento sostituisce il documento cartaceo di cui al primo comma, lettera a), non appena sono state espletate le operazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 3, e si applica la procedura relativa al documento amministrativo elettronico.
Le spedizioni continuano a circolare conformemente alla procedura di riserva, compreso l'appuramento, anche se il sistema elettronico è nuovamente disponibile durante la circolazione.
Fintantoché il documento amministrativo elettronico non è stato sottoposto alle operazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 3, il movimento è considerato aver luogo in sospensione d'accisa sotto la scorta del documento cartaceo.
Emendamento 44
Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 2 – comma 1
2.  Se il sistema informatizzato non è disponibile, un depositario autorizzato o uno speditore registrato può comunicare le informazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 8, o all'articolo 22 mediante mezzi di comunicazione alternativi. A tal fine informa le autorità competenti dello Stato membro di spedizione nel momento in cui ha inizio il cambiamento di destinazione o il frazionamento del movimento.
2.  Se il sistema informatizzato non è disponibile, un depositario autorizzato o uno speditore registrato può comunicare le informazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 8, o all'articolo 22 mediante mezzi di comunicazione alternativi definiti dagli Stati membri. A tal fine informa le autorità competenti dello Stato membro di spedizione nel momento in cui ha inizio il cambiamento di destinazione o il frazionamento del movimento.
Emendamento 45
Proposta di direttiva
Articolo 28
Gli Stati membri possono istituire procedure semplificate per i movimenti in sospensione d'accisa che hanno luogo interamente nel loro territorio.
Gli Stati membri possono istituire procedure semplificate per i movimenti in sospensione d'accisa che hanno luogo interamente nel loro territorio, compresa la possibilità di rinunciare ad esigere il controllo elettronico di tali movimenti.
Emendamento 46
Proposta di direttiva
Articolo 29 – punto 3 bis (nuovo)
3 bis) movimenti di prodotti conformemente all'articolo 11 paragrafo 1, lettera e) bis.
Emendamento 47
Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 2
Per quanto riguarda i prodotti soggetti ad accisa acquistati da privati diversi dai tabacchi lavorati, il primo comma si applica anche nei casi in cui i prodotti sono trasportati per conto dell'acquirente.
soppresso
Emendamento 48
Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Per l'applicazione del paragrafo 2, lettera e), gli Stati membri possono stabilire, esclusivamente come elemento di prova, livelli indicativi. Questi ultimi non possono essere inferiori a:
a) per i prodotti del tabacco:
- sigarette: 400 unità,
- cigarillos (sigari di un peso massimo di 3 g l'uno): 200 unità,
- sigari: 100 unità,
- tabacco da fumo: 0,5 kg,
b) per le bevande alcoliche:
- bevande alcoliche: 5 l,
- prodotti intermedi: 10 l,
- vini: 45 l (di cui 30 l al massimo di spumante),
- birra: 55 l.
Emendamento 49
Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 2 ter (nuovo)
2 ter.  Gli Stati membri possono altresì prevedere che l'accisa diventi esigibile nello Stato membro di consumo al momento dell'acquisto di oli minerali già immessi in consumo in un altro Stato membro qualora questi prodotti siano trasportati con modi di trasporto atipici, da privati o per conto di questi ultimi. Il modo di trasporto atipico può includere il trasporto di carburante in contenitori diversi dal serbatoio degli autoveicoli o dall'apposito bidone di scorta, nonché il trasporto di prodotti liquidi per riscaldamento diversamente che in autocisterne utilizzate per conto di operatori professionali.
Emendamento 50
Proposta di direttiva
Articolo 34 – paragrafo 4 – lettera a
a) essere identificato dalle autorità fiscali dello Stato membro di spedizione dei prodotti soggetti ad accisa;
a) essere identificato dalle autorità fiscali dello Stato membro di spedizione dei prodotti soggetti ad accisa e ottenere un documento d'identificazione dalle autorità stesse;
Emendamenti 51 e 52
Proposta di direttiva
Articolo 37
1.  Senza pregiudizio dell'articolo 7, paragrafo 1, gli Stati membri possono prescrivere che i prodotti soggetti ad accisa siano muniti di contrassegni fiscali o di contrassegni nazionali di riconoscimento utilizzati a fini fiscali nel momento in cui sono immessi in consumo nel loro territorio o, nei casi di cui all'articolo 31, paragrafo 1, primo comma, e all'articolo 34, paragrafo 1, quando entrano nel loro territorio.
1.  Senza pregiudizio dell'articolo 7, paragrafo 1, gli Stati membri possono prescrivere che i prodotti soggetti ad accisa siano muniti di contrassegni fiscali o di contrassegni nazionali di riconoscimento o di qualsiasi altra forma di contrassegno seriale o di autentica utilizzati a fini fiscali nel momento in cui sono immessi in consumo nel loro territorio o, nei casi di cui all'articolo 31, paragrafo 1, primo comma, e all'articolo 34, paragrafo 1, quando entrano nel loro territorio.
2.  Gli Stati membri che prescrivono l'uso di contrassegni fiscali o di contrassegni nazionali di riconoscimento a norma del paragrafo 1 sono tenuti a metterli a disposizione dei depositari autorizzati degli altri Stati membri.
2.  Gli Stati membri che prescrivono l'uso di contrassegni fiscali o di contrassegni nazionali di riconoscimento o di qualsiasi altra forma di contrassegno seriale o di autentica a norma del paragrafo 1 sono tenuti a metterli a disposizione dei depositari autorizzati degli altri Stati membri.
3.  Senza pregiudizio delle disposizioni da essi stabilite per assicurare la corretta applicazione del presente articolo ed evitare qualsiasi frode, evasione o abuso, gli Stati membri assicurano che tali contrassegni non creino ostacoli alla libera circolazione dei prodotti soggetti ad accisa.
3.  Senza pregiudizio delle disposizioni da essi stabilite per assicurare la corretta applicazione del presente articolo ed evitare qualsiasi frode, evasione o abuso, gli Stati membri assicurano che tali contrassegni non creino ostacoli alla libera circolazione dei prodotti soggetti ad accisa.
Quando tali contrassegni sono apposti su prodotti soggetti ad accisa, qualsiasi importo pagato o garantito per ottenerli deve essere oggetto di rimborso, sgravio o svincolo da parte dello Stato membro che li ha rilasciati se l'accisa è divenuta esigibile ed è stata riscossa in un altro Stato membro.
Quando tali contrassegni sono apposti su prodotti soggetti ad accisa, qualsiasi importo pagato o garantito per ottenerli deve essere oggetto di rimborso, sgravio o svincolo da parte dello Stato membro che li ha rilasciati se l'accisa è divenuta esigibile ed è stata riscossa in un altro Stato membro.
Lo Stato membro che ha rilasciato i contrassegni può tuttavia subordinare il rimborso, lo sgravio o lo svincolo dell'importo pagato o garantito alla presentazione di prove che attestino la rimozione o la distruzione di tali contrassegni.
4.  I contrassegni fiscali o di riconoscimento di cui al paragrafo 1 sono validi unicamente nello Stato membro che li ha rilasciati. Tuttavia, gli Stati membri possono procedere al reciproco riconoscimento di tali contrassegni.
4.  I contrassegni fiscali, i contrassegni nazionali di riconoscimento o qualsiasi altra forma di contrassegno seriale o di autentica di cui al paragrafo 1 sono validi unicamente nello Stato membro che li ha rilasciati. Tuttavia, gli Stati membri possono procedere al reciproco riconoscimento di tali contrassegni.
Emendamento 53
Proposta di direttiva
Articolo 39
Fino al momento dell'adozione da parte del Consiglio di disposizioni comunitarie relative ai rifornimenti per navi e aeromobili, gli Stati membri possono mantenere le loro disposizioni nazionali in materia.
Fino al momento dell'adozione da parte del Consiglio di disposizioni comunitarie relative ai rifornimenti per navi e aeromobili, gli Stati membri possono mantenere le loro disposizioni nazionali in materia. Dette disposizioni nazionali devono essere comunicate agli altri Stati membri in modo che i loro operatori economici possano beneficiarne.
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