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Procedura : 2008/0103(CNS)
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Ciclo del documento : A6-0402/2008

Testi presentati :

A6-0402/2008

Discussioni :

PV 18/11/2008 - 4
CRE 18/11/2008 - 4

Votazioni :

PV 19/11/2008 - 5.4
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P6_TA(2008)0549

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Mercoledì 19 novembre 2008 - Strasburgo
Regimi di sostegno a favore degli agricoltori nell'ambito della PAC *
P6_TA(2008)0549A6-0402/2008

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 novembre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (COM(2008)0306 – C6-0240/2008 – 2008/0103(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0306),

–   visti gli articoli 36 e 37 e l'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0240/2008),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0402/2008),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)
(1 bis)  È opportuno proseguire il processo di deburocratizzazione dell'agricoltura mediante disposizioni trasparenti, più semplici e meno gravose. È soltanto riducendo i costi e le formalità amministrative che la politica agricola comune può contribuire alla competitività degli imprenditori agricoli sui mercati globalizzati.
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)
(2 bis)  Occorre continuare ad adoperarsi per la semplificazione, il miglioramento e l'armonizzazione del sistema di condizionalità. È pertanto opportuno che la Commissione presenti ogni due anni una relazione sull'applicazione di tale sistema.
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 2 ter (nuovo)
(2 ter)  La riduzione degli oneri amministrativi, l'armonizzazione dei controlli, la loro uniformazione, anche all'interno delle istituzioni dell'Unione, e la puntualità dei pagamenti aumenterebbero il sostegno generale degli agricoltori a favore del sistema di condizionalità, rafforzando così l'efficacia della politica.
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 2 quater (nuovo)
(2 quater)  Per ridurre l'onere che grava sugli agricoltori, gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione andrebbero incoraggiati a limitare quanto più possibile sia il numero dei controlli in loco sia il numero degli organismi di controllo, ferme restando le disposizioni del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio1. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati ad effettuare la percentuale minima di controlli a livello dell'agenzia pagatrice. Inoltre, gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione andrebbero incoraggiati ad adottare misure supplementari per limitare il numero di persone che eseguono i controlli, assicurare che esse abbiano una formazione adeguata e limitare ad un giorno al massimo la durata dei controlli in loco in una determinata azienda agricola. La Commissione dovrebbe aiutare gli Stati membri ad adempiere agli obblighi in materia di selezioni integrate di campioni. La selezione di campioni per i controlli in loco dovrebbe essere effettuata a prescindere dalle percentuali minime di controllo stabilite dalla legislazione specifica vigente in materia di condizionalità.
________
1 GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18.
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 2 quinquies (nuovo)
(2 quinquies)  È opportuno che gli Stati membri provvedano affinché gli agricoltori non siano penalizzati due volte (ad es. attraverso la riduzione dei pagamenti o esclusione da essi, e l' ammenda per inosservanza della legislazione nazionale vigente in materia) per lo stesso caso di inadempienza.
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 3
(3)  Inoltre, per evitare che le terre agricole siano abbandonate e garantire che siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali, il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha istituito un quadro comunitario all'interno del quale gli Stati membri adottano disposizioni che tengono conto delle particolari caratteristiche delle zone interessate, tra cui le condizioni pedologiche e climatiche, i metodi colturali in uso (uso del suolo, avvicendamento delle colture, pratiche agronomiche) e le strutture aziendali. L'abolizione dell'obbligo di ritiro dalla produzione nell'ambito del regime di pagamento unico in certi casi può avere ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare per quanto riguarda i paesaggi. Occorre pertanto rafforzare le disposizioni comunitarie in vigore in materia di protezione, se necessario, di paesaggi specifici.
(3)  Inoltre, per evitare che le terre agricole siano abbandonate e garantire che siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali, il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha istituito un quadro comunitario all'interno del quale gli Stati membri adottano disposizioni che tengono conto delle particolari caratteristiche delle zone interessate, tra cui le condizioni pedologiche e climatiche, i metodi colturali in uso (uso del suolo, avvicendamento delle colture, pratiche agronomiche) e le strutture aziendali. L'abolizione dell'obbligo di ritiro dalla produzione nell'ambito del regime di pagamento unico in certi casi può avere ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare per quanto riguarda la biodiversità comune e i paesaggi. Occorre pertanto rafforzare le disposizioni comunitarie in vigore in materia di protezione, se necessario, della biodiversità e di paesaggi specifici. A parte la necessità di garantire le norme più rigorose in materia di qualità dell'acqua quali previste dalla legislazione comunitaria, non dovrebbero essere imposte ulteriori restrizioni che impediscano l'auspicabile sviluppo rurale.
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 4
(4)  La protezione e la gestione delle acque nel contesto dell'attività agricola sono divenute sempre più problematiche in alcune regioni. Risulta dunque altresì opportuno rafforzare il quadro comunitario esistente con riguardo alle buone condizioni agronomiche e ambientali al fine di proteggere le acque dall'inquinamento e dal ruscellamento e di gestire in modo più adeguato l'uso di questa risorsa.
(4)  La protezione e la gestione delle acque nel contesto dell'attività agricola stanno diventando problematiche in una parte sempre più grande della Comunità. Risulta dunque altresì opportuno rafforzare il quadro comunitario esistente con riguardo alle buone condizioni agronomiche e ambientali al fine di proteggere le acque dall'inquinamento e dal ruscellamento e di gestire in modo più adeguato l'uso di questa risorsa, anche riducendone il forte spreco annuale attraverso migliori sistemi di gestione agronomica e delle acque.
Emendamenti 190 e 226
Proposta di regolamento
Considerando 6
(6)  Per conseguire un migliore equilibrio tra gli strumenti politici miranti a promuovere l'agricoltura sostenibile e quelli intesi ad incentivare lo sviluppo rurale, con il regolamento (CE) n. 1782/2003 è stato istituito un sistema di riduzione progressiva obbligatoria dei pagamenti diretti, chiamato "modulazione". È opportuno che tale sistema sia mantenuto, compresa l'esenzione dei pagamenti fino a 5 000 EUR dalla sua applicazione.
(6)  Per conseguire un migliore equilibrio tra gli strumenti politici miranti a promuovere l'agricoltura sostenibile e quelli intesi ad incentivare lo sviluppo rurale, con il regolamento (CE) n. 1782/2003 è stato istituito un sistema di riduzione progressiva obbligatoria dei pagamenti diretti, chiamato "modulazione". È opportuno che tale sistema sia mantenuto, compresa l'esenzione dei pagamenti fino a 10 000 EUR dalla sua applicazione.
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 7
(7)  Gli importi risparmiati grazie al dispositivo della modulazione istituito dal regolamento (CE) n. 1782/2003 sono utilizzati per finanziare le misure previste dalla politica dello sviluppo rurale. Dall'adozione del citato regolamento il settore agricolo si è trovato a dover affrontare una serie di problematiche nuove e gravide di conseguenze, come il cambiamento climatico, la crescente importanza della bioenergia, oltre alla necessità di una gestione migliore delle risorse idriche e di una tutela più efficace della biodiversità. La Comunità europea, in quanto firmataria del protocollo di Kyoto, è chiamata ad adeguare le proprie politiche tenendo conto delle problematiche connesse al cambiamento climatico. Appare inoltre necessario concentrarsi maggiormente sulla gestione delle risorse idriche, in considerazione dei gravi problemi connessi alla carenza idrica e alla siccità. La tutela della biodiversità resta una tematica quanto mai attuale e, nonostante i notevoli progressi compiuti, è necessario adoperarsi maggiormente per raggiungere l'obiettivo della Comunità europea di arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010. La Comunità riconosce che è necessario affrontare queste nuove sfide nell'ambito delle proprie politiche. Nel settore dell'agricoltura, i programmi di sviluppo rurale adottati in virtù del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno dello sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), costituiscono uno strumento adeguato per farvi fronte. Per permettere agli Stati membri di rivedere i programmi di sviluppo rurale per tener conto di tale obiettivo senza essere costretti a ridurre le attività di sviluppo rurale che attualmente portano avanti in altri settori, sono necessarie risorse supplementari. Le prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013 non contemplano tuttavia le risorse finanziarie necessarie per rafforzare la politica comunitaria dello sviluppo rurale. Stando così le cose, appare opportuno mobilizzare una buona parte delle risorse necessarie aumentando progressivamente il tasso di riduzione dei pagamenti diretti tramite la modulazione.
(7)  Gli importi risparmiati grazie al dispositivo della modulazione istituito dal regolamento (CE) n. 1782/2003 sono utilizzati per finanziare le misure previste dalla politica dello sviluppo rurale. Dall'adozione del citato regolamento il settore agricolo si è trovato a dover affrontare una serie di problematiche nuove e gravide di conseguenze, come il cambiamento climatico, la crescente importanza della bioenergia, oltre alla necessità di una gestione migliore delle risorse idriche e di una tutela più efficace della biodiversità. La Comunità europea, in quanto firmataria del protocollo di Kyoto, è chiamata ad adeguare le proprie politiche tenendo conto delle problematiche connesse al cambiamento climatico. Appare inoltre necessario concentrarsi maggiormente sulla gestione delle risorse idriche, in considerazione dei gravi problemi connessi alla carenza idrica e alla siccità. La tutela della biodiversità resta una tematica quanto mai attuale e, nonostante i notevoli progressi compiuti, è necessario adoperarsi maggiormente per raggiungere l'obiettivo della Comunità europea di arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010. La Comunità riconosce che è necessario affrontare queste nuove sfide nell'ambito delle proprie politiche. Nel settore dell'agricoltura, i programmi di sviluppo rurale adottati in virtù del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno dello sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), costituiscono uno strumento adeguato per farvi fronte. Taluni Stati membri dispongono già di programmi di sviluppo rurale che sono volti ad affrontare le nuove sfide. Tuttavia, per permettere a tutti gli Stati membri di dare attuazione ai programmi di sviluppo rurale per tener conto di tale obiettivo senza essere costretti a ridurre le attività di sviluppo rurale che attualmente portano avanti in altri settori, sono necessarie risorse supplementari. Le prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013 non contemplano tuttavia le risorse finanziarie necessarie per rafforzare la politica comunitaria dello sviluppo rurale. Stando così le cose, appare opportuno mobilizzare una buona parte delle risorse necessarie aumentando progressivamente il tasso di riduzione dei pagamenti diretti tramite la modulazione.
Emendamento 11, 197 e 210
Proposta di regolamento
Considerando 8
(8)  La ripartizione del sostegno diretto al reddito tra gli agricoltori è caratterizzata dall'assegnazione di una quota considerevole dei pagamenti a un numero piuttosto limitato di aziende beneficiarie di grandi dimensioni. È chiaro che per raggiungere efficacemente l'obiettivo del sostegno al reddito i beneficiari più grossi non hanno bisogno dello stesso livello di sostegno dei beneficiari più piccoli. Inoltre, i grandi beneficiari dispongono di un potenziale di adattamento che permette loro di funzionare con un livello di sostegno unitario inferiore. Appare pertanto equo imporre agli agricoltori che percepiscono una quota considerevole di aiuti un contributo più elevato al finanziamento delle misure di sviluppo rurale destinate a far fronte a sfide nuove. Appare quindi opportuno istituire un dispositivo che permetta di incrementare la riduzione dei pagamenti più elevati, il cui gettito dovrà essere utilizzato anche per finanziare questo tipo di misure nell'ambito dello sviluppo rurale. Per garantire la proporzionalità di tale dispositivo, le riduzioni supplementari dovranno aumentare progressivamente in funzione dell'entità dei pagamenti in gioco.
(8)  La ripartizione del sostegno diretto al reddito tra gli agricoltori è caratterizzata dall'assegnazione di una quota considerevole dei pagamenti a un numero piuttosto limitato di aziende beneficiarie di grandi dimensioni. Indipendentemente dalla loro struttura aziendale, è possibile che per raggiungere efficacemente l'obiettivo del sostegno al reddito i beneficiari più grossi non abbiano bisogno dello stesso livello di sostegno dei beneficiari più piccoli. Inoltre, i grandi beneficiari dispongono di un potenziale di adattamento che permette loro di funzionare con un livello di sostegno unitario inferiore. Appare pertanto equo imporre agli agricoltori che – tenuto conto della massa salariale di ciascuna azienda agricola – percepiscono una quota considerevole di aiuti, un contributo più elevato al finanziamento delle misure di sviluppo rurale destinate a far fronte a sfide nuove. Appare quindi opportuno istituire un dispositivo che permetta di incrementare la riduzione dei pagamenti più elevati, il cui gettito dovrà essere utilizzato anche per finanziare questo tipo di misure nell'ambito dello sviluppo rurale. Per garantire la proporzionalità di tale dispositivo, le riduzioni supplementari dovranno aumentare progressivamente in funzione dell'entità dei pagamenti in gioco. Occorre tuttavia evitare che le entità associative che raggruppano un gran numero di agricoltori con le rispettive aziende, come è il caso delle cooperative agricole, e che rispondono alla definizione di "agricoltore" di cui all'articolo 2 del presente regolamento siano considerate grandi beneficiari, il che comporterebbe una riduzione corrispondente dei pagamenti. A tale fine è necessario stabilire quali siano le entità che soddisfano a tali condizioni per escluderle da un'eventuale modulazione. Inoltre, per evitare ulteriori frammentazioni nel settore agricolo, le associazioni dei produttori che gestiscono i pagamenti diretti non vanno considerate grandi beneficiari ai fini dell'applicazione del meccanismo di modulazione.
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)
(8 bis)  Sarebbe inoltre opportuno concedere agli Stati membri la possibilità di un sostegno specifico per raccogliere le nuove sfide derivanti dalle conseguenze della valutazione dello "stato di salute" della PAC.
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 16
(16)  Per aiutare gli agricoltori a conformarsi ai requisiti di un'agricoltura moderna e di alto livello qualitativo, è necessario che negli Stati membri sia operativo un sistema generale di consulenza per le aziende agricole professionali. Tale sistema di consulenza aziendale è destinato a sensibilizzare maggiormente gli agricoltori al rapporto tra i flussi materiali e i processi aziendali e le norme in materia di ambiente, sicurezza alimentare, salute e benessere degli animali, fermi restando gli obblighi e le responsabilità degli agricoltori quanto al rispetto di tali norme.
(16)  Per aiutare gli agricoltori a conformarsi ai requisiti di un'agricoltura moderna e di alto livello qualitativo, è necessario che negli Stati membri sia operativo un sistema generale di consulenza per tutti gli agricoltori. Tale sistema di consulenza aziendale è destinato ad aiutare gli agricoltori a produrre in maniera efficiente ed economicamente conveniente e a sensibilizzarli maggiormente al rapporto tra i flussi materiali e i processi aziendali e le norme in materia di ambiente, sicurezza alimentare, salute e benessere degli animali, fermi restando gli obblighi e le responsabilità degli agricoltori quanto al rispetto di tali norme.
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 19
(19)  La gestione di importi di modesta entità rappresenta un compito oneroso per le autorità competenti degli Stati membri. Per evitare oneri amministrativi eccessivi è necessario che gli Stati membri non eroghino pagamenti diretti di importo inferiore al sostegno comunitario medio per ettaro oppure nei casi in cui la superficie ammissibile dell'azienda per la quale viene richiesto l'aiuto sia inferiore a un ettaro. Disposizioni speciali devono essere previste per gli Stati membri in cui la struttura delle aziende agricole differisce in misura significativa dalla media comunitaria. È opportuno lasciare agli Stati membri la possibilità di optare per uno di questi due criteri, in funzione delle peculiarità delle strutture delle rispettive economie agricole. Nei casi in cui sono stati assegnati diritti all'aiuto speciali ad agricoltori con aziende "senza terra", l'applicazione del limite per ettaro sarebbe inefficace e occorre quindi applicare loro il criterio dell'importo minimo basato sul sostegno medio.
(19)  La gestione di importi di modesta entità rappresenta un compito oneroso per le autorità competenti degli Stati membri. Gli Stati membri possono decidere di non concedere pagamenti diretti al di sotto di una soglia minima da determinarsi.
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 21
(21)  Le autorità nazionali competenti devono versare ai beneficiari i pagamenti previsti nell'ambito dei regimi di sostegno comunitari entro i termini prescritti e integralmente, fatte salve le riduzioni eventuali previste dal presente regolamento. Per rendere la gestione dei pagamenti diretti più flessibile è opportuno permettere agli Stati membri di versare tali pagamenti in due rate annuali.
(21)  Le autorità nazionali competenti devono versare ai beneficiari i pagamenti previsti nell'ambito dei regimi di sostegno comunitari entro i termini prescritti e integralmente, fatte salve le riduzioni eventuali previste dal presente regolamento. Per rendere la gestione dei pagamenti diretti più flessibile è opportuno permettere agli Stati membri di versare tali pagamenti in due rate annuali allo scopo, da un lato, di includere un pagamento di interessi ai tassi di mercato in caso di ritardi e, dall'altro, in funzione delle esigenze del settore, di lasciare loro una certa flessibilità per stabilire i termini di pagamento.
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 23
(23)  Per conseguire gli obiettivi della politica agricola comune è necessario che i regimi comuni di sostegno possano essere adattati per tener conto di nuovi sviluppi, se necessario anche entro termini molto brevi. I beneficiari non possono pertanto contare sul fatto che le condizioni per la concessione dell'aiuto restino immutate e devono essere preparati ad un'eventuale revisione dei regimi, in particolare alla luce dell'andamento dell'economia o della situazione di bilancio.
soppresso
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)
(23 bis)  Il primo pilastro della PAC dovrebbe essere mantenuto in futuro per garantire il ruolo fondamentale che svolgono gli agricoltori in quanto motori dell'economia di numerose regioni rurali, come custodi del paesaggio e quali garanti degli elevati standard di sicurezza alimentare richiesti dall'Unione.
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 24
(24)  Il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha istituito un regime di pagamento unico che ha fuso i diversi regimi di sostegno preesistenti all'interno di un solo regime di pagamenti diretti disaccoppiati. Dall'esperienza maturata con l'applicazione del regime di pagamento unico emerge che è possibile semplificarne alcuni aspetti, con vantaggi sia per gli agricoltori che per le amministrazioni. D'altro canto, poiché nel frattempo il regime di pagamento unico è stato attuato da tutti gli Stati membri che erano tenuti a farlo, un certo numero di disposizioni connesse alla sua attuazione iniziale sono diventate obsolete ed è opportuno adattarle. In questo contesto si è rilevata una significativa sottoutilizzazione dei diritti all'aiuto in certi casi. Per evitare questa situazione e tenendo conto del fatto che gli agricoltori ormai conoscono bene il funzionamento del regime di pagamento unico, è opportuno ridurre a due anni il periodo inizialmente fissato per riversare i diritti all'aiuto non utilizzati nella riserva nazionale.
(24)  Il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha istituito un regime di pagamento unico che ha fuso i diversi regimi di sostegno preesistenti all'interno di un solo regime di pagamenti diretti disaccoppiati. Dall'esperienza maturata con l'applicazione del regime di pagamento unico emerge che è possibile semplificarne alcuni aspetti, con vantaggi sia per gli agricoltori che per le amministrazioni. D'altro canto, poiché nel frattempo il regime di pagamento unico è stato attuato da tutti gli Stati membri che erano tenuti a farlo, un certo numero di disposizioni connesse alla sua attuazione iniziale sono diventate obsolete ed è opportuno adattarle. In questo contesto si è rilevata una significativa sottoutilizzazione dei diritti all'aiuto in certi casi. Per evitare questa situazione è opportuno fissare a tre anni il periodo previsto per riversare i diritti all'aiuto non utilizzati nella riserva nazionale.
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 27
(27)  Il ritiro obbligatorio dei seminativi dalla produzione era stato a suo tempo istituito in quanto meccanismo di contenimento dell'offerta. Gli sviluppi prodottisi sul mercato dei seminativi e l'introduzione degli aiuti disaccoppiati non giustificano più il mantenimento di tale strumento, che occorre quindi abolire. È pertanto necessario che i diritti di ritiro dalla produzione, determinati in conformità dell'articolo 53 e dell'articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, siano attivati su superfici soggette alle stesse condizioni di ammissibilità di qualsiasi altro diritto all'aiuto.
(27)  Il ritiro obbligatorio dei seminativi dalla produzione era stato a suo tempo istituito in quanto meccanismo di contenimento dell'offerta. Gli sviluppi prodottisi sul mercato dei seminativi e l'introduzione degli aiuti disaccoppiati non giustificano più il mantenimento di tale strumento, che occorre quindi abolire. È pertanto necessario che i diritti di ritiro dalla produzione, determinati in conformità dell'articolo 53 e dell'articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, diventino diritti normali.
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 28
(28)  In seguito all'integrazione dei precedenti regimi di sostegno accoppiato nel regime di pagamento unico, negli Stati membri che hanno optato per un'attuazione "storica" il valore dei diritti all'aiuto era stato calcolato, per ogni agricoltore, in base al livello individuale del sostegno che percepiva in passato. Visto il numero di anni trascorsi ormai dall'introduzione del regime di pagamento unico e considerata la successiva integrazione di altri settori in tale regime, appaiono sempre più difficilmente giustificabili le considerevoli differenze individuali nel livello del sostegno, basate esclusivamente sugli aiuti percepiti in passato. Per questo motivo è opportuno autorizzare gli Stati membri che hanno optato per il modello di attuazione "storico" a rivedere, a determinate condizioni, i diritti all'aiuto attribuiti in modo da avvicinarne il valore unitario, fermi restando il rispetto dei principi generali del diritto comunitario e gli obiettivi della politica agricola comune. In questo contesto, ai fini della fissazione di valori più uniformi gli Stati membri possono prendere in considerazione le specificità delle zone geografiche. È opportuno prevedere un adeguato periodo di transizione per l'esecuzione del livellamento dei diritti all'aiuto, limitando la portata delle riduzioni applicabili, in modo da dare agli agricoltori il tempo di adattarsi al cambiamento del livello degli aiuti.
(28)  In seguito all'integrazione dei precedenti regimi di sostegno accoppiato nel regime di pagamento unico, negli Stati membri che hanno optato per un'attuazione "storica" il valore dei diritti all'aiuto era stato calcolato, per ogni agricoltore, in base al livello individuale del sostegno che percepiva in passato. Visto il numero di anni trascorsi ormai dall'introduzione del regime di pagamento unico e considerata la successiva integrazione di altri settori in tale regime, appaiono sempre più difficilmente giustificabili le considerevoli differenze individuali nel livello del sostegno, basate esclusivamente sugli aiuti percepiti in passato. Per questo motivo è opportuno autorizzare gli Stati membri che hanno optato per il modello di attuazione "storico" a rivedere, a determinate condizioni, i diritti all'aiuto attribuiti in modo da avvicinarne il valore unitario, fermi restando il rispetto dei principi generali del diritto comunitario e gli obiettivi della politica agricola comune. In questo contesto, ai fini della fissazione di valori più uniformi gli Stati membri possono prendere in considerazione le specificità delle zone geografiche. È opportuno prevedere un adeguato periodo di transizione per l'esecuzione del livellamento dei diritti all'aiuto in funzione del ritmo scelto da ogni Stato membro, e limitando la portata delle riduzioni applicabili, in modo da dare agli agricoltori il tempo di adattarsi al cambiamento del livello degli aiuti.
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 29 bis (nuovo)
(29 bis)  Il sistema di condizionalità e la politica agricola comune richiederanno probabilmente ulteriori adeguamenti in futuro, dato che attualmente il livello dei pagamenti non sembra essere sempre commisurato agli sforzi di adempimento compiuti dagli agricoltori interessati, giacché i pagamenti dipendono ancora in larga misura dalla spesa storica. È evidente che la legislazione sul benessere degli animali è particolarmente onerosa per gli allevatori, il che non si riflette nel livello dei pagamenti loro corrisposti. Tuttavia, se i prodotti importati rispondessero alle stesse norme in materia di benessere animale, non sarebbe necessario compensare gli agricoltori per la loro adempienza alla normativa comunitaria in materia. La Commissione dovrebbe pertanto adoperarsi per il riconoscimento delle questioni non commerciali, quali i criteri di importazione nel quadro dei negoziati dell'Organizzazione Mondiale del Commercio.
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 30
(30)  Nell'istituire un regime di pagamento unico disaccoppiato, il regolamento (CE) n. 1782/2003 aveva permesso agli Stati membri di escludere da tale regime alcuni pagamenti. Contemporaneamente, l'articolo 64, paragrafo 3, del medesimo disponeva una revisione delle opzioni previste nel titolo III, capitolo 5, sezioni 2 e 3, alla luce degli sviluppi del mercato e strutturali. Dall'analisi dell'esperienza fatta in proposito emerge che il disaccoppiamento offre flessibilità nelle scelte dei produttori e permette loro di prendere decisioni sulla produzione in base a criteri di redditività e di orientamento al mercato. Questo vale in particolare nei settori dei seminativi, del luppolo e delle sementi e in una certa misura anche nel settore delle carni bovine. Per questo motivo è opportuno integrare nel regime di pagamento unico i pagamenti parzialmente accoppiati di questi settori. Per permettere agli allevatori del settore dei bovini di adattarsi gradualmente alle nuove disposizioni in materia di sostegno è opportuno disporre l'integrazione progressiva del premio speciale per i bovini maschi e del premio all'abbattimento nel regime di pagamento unico. Data l'introduzione recente dei pagamenti parzialmente accoppiati nel settore degli ortofrutticoli, ed esclusivamente in quanto misura transitoria, non è necessaria la revisione di tali regimi.
(30)  Nell'istituire un regime di pagamento unico disaccoppiato, il regolamento (CE) n. 1782/2003 aveva permesso agli Stati membri di escludere da tale regime alcuni pagamenti. Contemporaneamente, l'articolo 64, paragrafo 3, del medesimo disponeva una revisione delle opzioni previste nel titolo III, capitolo 5, sezioni 2 e 3, alla luce degli sviluppi del mercato e strutturali. Dall'analisi dell'esperienza fatta in proposito emerge che il disaccoppiamento potrebbe offrire flessibilità nelle scelte dei produttori e permetterebbe loro di prendere decisioni sulla produzione in base a criteri di redditività e di orientamento al mercato. Per questo motivo occorre autorizzare gli Stati membri che lo desiderano ad avanzare nel processo di disaccoppiamento degli aiuti. Data l'introduzione recente dei pagamenti parzialmente accoppiati nel settore degli ortofrutticoli, ed esclusivamente in quanto misura transitoria, non è necessaria la revisione di tali regimi.
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 31 bis (nuovo)
(31 bis)  Si impongono misure specifiche a sostegno del settore ovino dell'Unione, che attraversa una fase di grave declino. È opportuno dare attuazione alle raccomandazioni contenute nella risoluzione del Parlamento europeo del 19 giugno 2008 sul futuro del settore ovino e caprino in Europa1.
______________
1 Testi approvati in tale data, P6_TA(2008)0310.
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 32
(32)  Occorre autorizzare gli Stati membri ad usare fino al 10% dei loro massimali nazionali per l'erogazione di aiuti specifici in determinati casi chiaramente definiti. Tali aiuti specifici dovranno permettere agli Stati membri di affrontare problemi di carattere ambientale e migliorare la qualità e la commercializzazione dei prodotti agricoli. Questo tipo di aiuti potrà servire anche ad attenuare le conseguenze della progressiva soppressione delle quote latte e del disaccoppiamento del sostegno in settori particolarmente sensibili. Data la crescente importanza di una gestione efficace dei rischi occorre dare agli Stati membri la facoltà di concedere contributi finanziari per i premi versati dagli agricoltori per l'assicurazione del raccolto e compensazioni finanziarie per determinate perdite economiche subite in caso di malattie degli animali o delle piante. Per permettere alla Comunità di rispettare gli obblighi internazionali assunti è opportuno limitare ad un livello idoneo gli stanziamenti che possono essere utilizzati per misure di sostegno accoppiato. Occorre quindi stabilire le condizioni di concessione dei contributi finanziari a favore dell'assicurazione del raccolto e delle compensazioni per le malattie degli animali o delle piante.
(32)  Occorre autorizzare gli Stati membri ad usare fino al 10% dei loro massimali nazionali per l'erogazione di aiuti specifici in determinati casi chiaramente definiti. Tali aiuti specifici dovranno permettere agli Stati membri di affrontare problemi di carattere ambientale e migliorare la qualità e la commercializzazione dei prodotti agricoli. Questo tipo di aiuti potrà servire anche ad attenuare le conseguenze della progressiva soppressione delle quote latte e del disaccoppiamento del sostegno in settori particolarmente sensibili. Per permettere alla Comunità di rispettare gli obblighi internazionali assunti è opportuno limitare ad un livello idoneo gli stanziamenti che possono essere utilizzati per misure di sostegno accoppiato.
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 32 bis (nuovo)
(32 bis)  Data la crescente importanza di una gestione efficace dei rischi occorre autorizzare gli Stati membri ad usare fino al 5% supplementare dei loro massimali per concedere un sostegno agli agricoltori o alle organizzazioni o raggruppamenti di produttori sotto forma di contributi finanziari per le spese relative ai premi da assicurazione e ai fondi di mutualizzazione.
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 36
(36 ) Il disaccoppiamento degli aiuti diretti e l'istituzione del regime di pagamento unico sono stati due elementi fondanti del processo di riforma della politica agricola comune. Ma nel 2003 c'erano molti motivi per mantenere aiuti specifici per un certo numero di colture. Alla luce dell'esperienza maturata con l'attuazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 e tenendo conto dell'andamento della situazione dei mercati si constata che determinati settori che erano stati mantenuti fuori dal regime di pagamento unico nel 2003 oggi possono esservi integrati per promuovere un'agricoltura sostenibile e maggiormente orientata al mercato. In particolare si tratta del settore dell'olio di oliva, nel quale solo una parte marginale degli aiuti era accoppiata. Si tratta inoltre degli aiuti per il frumento duro, le colture proteiche, il riso, la fecola di patate e la frutta a guscio, settori dove l'efficacia sempre minore dei pagamenti accoppiati residui giustifica la scelta del disaccoppiamento. Nel caso del lino è opportuno abolire l'aiuto per la trasformazione e integrare il relativo importo nel regime di pagamento unico. Per il riso, i foraggi essiccati, la fecola di patate e il lino è opportuno stabilire un periodo transitorio per un passaggio quanto più possibile armonioso al disaccoppiamento. Per la frutta a guscio occorre autorizzare gli Stati membri a mantenere accoppiata la parte nazionale dell'aiuto, per attutire gli effetti del disaccoppiamento.
(36)  Il disaccoppiamento degli aiuti diretti e l'istituzione del regime di pagamento unico sono stati due elementi fondanti del processo di riforma della politica agricola comune. Ma nel 2003 c'erano molti motivi per mantenere aiuti specifici per un certo numero di colture. Alla luce dell'esperienza maturata con l'attuazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 e tenendo conto dell'andamento della situazione dei mercati si constata che determinati settori che erano stati mantenuti fuori dal regime di pagamento unico nel 2003 oggi potrebbero esservi integrati, a scelta dello Stato membro, per promuovere un'agricoltura sostenibile e maggiormente orientata al mercato. In particolare si tratta del settore dell'olio di oliva, nel quale solo una parte marginale degli aiuti era accoppiata. Si tratta inoltre degli aiuti per il frumento duro, il riso, la fecola di patate e la frutta a guscio, settori dove l'efficacia sempre minore dei pagamenti accoppiati residui giustifica la scelta del disaccoppiamento. Per il riso, i foraggi essiccati, la fecola di patate e il lino è opportuno stabilire un periodo transitorio per un passaggio quanto più possibile armonioso al disaccoppiamento. Per la frutta a guscio occorre autorizzare gli Stati membri a mantenere accoppiata la parte nazionale dell'aiuto, per attutire gli effetti del disaccoppiamento.
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 37
(37)  In seguito all'integrazione di nuovi regimi nel regime di pagamento unico è opportuno prevedere disposizioni per il calcolo dei nuovi livelli individuali di sostegno al reddito al suo interno. Per la frutta a guscio, la fecola di patate, il lino e i foraggi essiccati è necessario erogare tale aumento in base agli aiuti percepiti dagli agricoltori negli ultimi anni. Tuttavia, per l'integrazione di aiuti che finora erano parzialmente esclusi dal regime di pagamento unico, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di utilizzare i periodi di riferimento originali.
(37)  In seguito all'integrazione di nuovi regimi nel regime di pagamento unico è opportuno prevedere disposizioni per il calcolo dei nuovi livelli individuali di sostegno al reddito al suo interno. Per la frutta a guscio, la fecola di patate e il lino è necessario erogare tale aumento in base agli aiuti percepiti dagli agricoltori o alle quote di produzione loro accordate negli ultimi anni. Tuttavia, per l'integrazione di aiuti che finora erano parzialmente esclusi dal regime di pagamento unico, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di utilizzare i periodi di riferimento originali.
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 38
(38)  Il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha istituito un aiuto specifico per le colture energetiche per favorire lo sviluppo del settore. Alla luce dei recenti sviluppi nel settore delle bioenergie e in particolare della forte domanda di tali prodotti sui mercati internazionali e della fissazione di obiettivi vincolanti relativi alla quota della bioenergia sul totale dei carburanti entro il 2020, non appare più giustificato erogare un aiuto specifico per le colture energetiche.
(38)  Il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha istituito un aiuto specifico per le colture energetiche per favorire lo sviluppo del settore. Alla luce dei recenti sviluppi nel settore delle bioenergie e in particolare della forte domanda di tali prodotti sui mercati internazionali e della fissazione di obiettivi vincolanti relativi alla quota della bioenergia sul totale dei carburanti entro il 2020, non appare più giustificato erogare un aiuto accoppiato per le colture energetiche. Di conseguenza gli importi corrispondenti dovrebbero essere trasferiti in futuro al regime di pagamento unico.
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 1 – lettera d
d) regimi di sostegno per gli agricoltori che producono riso, fecola di patate, cotone, zucchero, ortofrutticoli, carni ovine e caprine e carni bovine;
d) regimi di sostegno per gli agricoltori che producono riso, piante proteiche, fecola di patate, zucchero, ortofrutticoli, tabacco, carni ovine e caprine e carni bovine;
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera a
a) "agricoltore", una persona fisica o giuridica o un'associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova nel territorio della Comunità ai sensi dell'articolo 299 del trattato e che esercita un'attività agricola;
a) "agricoltore", una persona fisica o giuridica o un'associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova nel territorio della Comunità ai sensi dell'articolo 299 del trattato e che esercita un'attività agricola da cui deduca la parte principale del suo reddito;
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera a bis (nuova)
a bis) "agricoltore che detiene diritti all'aiuto", l'agricoltore al quale sono stati assegnati o definitivamente trasferiti diritti all'aiuto;
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera f bis (nuova)
f bis) "regione", uno Stato membro, una regione all'interno di uno Stato membro o una zona geografica all'interno di uno Stato membro che presenti caratteristiche e/o carenze strutturali specifiche, a scelta dello Stato membro interessato;
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1
1.  Ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti è tenuto a rispettare i criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato II e le buone condizioni agronomiche e ambientali stabilite ai sensi dell'articolo 6.
1.  Ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti è tenuto a rispettare i criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato II e le buone condizioni agronomiche e ambientali stabilite ai sensi dell'articolo 6, a meno che l'osservanza di tali criteri e condizioni risulti inattuabile o sproporzionata.
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.  Ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti è tenuto a rispettare la sicurezza sul luogo del lavoro e le norme contrattuali previste dallo Stato membro in questione.
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)
a bis) sicurezza sul luogo di lavoro
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1
1.  Gli Stati membri provvedono affinché tutte le terre agricole, specialmente le terre non più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali. Gli Stati membri definiscono, a livello nazionale o regionale, requisiti minimi per le buone condizioni agronomiche e ambientali sulla base dello schema riportato nell'allegato III, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, comprese le condizioni pedologiche e climatiche, i metodi colturali in uso, l'utilizzazione della terra, la rotazione delle colture, le pratiche agronomiche e le strutture aziendali.
1.  Gli Stati membri provvedono affinché tutte le terre agricole, specialmente le terre non più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali. Gli Stati membri definiscono, a livello nazionale o regionale, requisiti minimi per le buone condizioni agronomiche e ambientali tenendo conto dei temi previsti nell'allegato III e delle linee direttrici della Commissione e/o di altre norme in funzione delle proprie specificità, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, comprese le condizioni pedologiche e climatiche, gli ecosistemi, i metodi colturali in uso, l'utilizzazione della terra, la rotazione delle colture, le pratiche agronomiche e le strutture aziendali. Tali requisiti minimi sono adattati a ciascuna situazione e sono stabiliti in funzione della loro migliore efficacia (riconosciuta attraverso la ricerca scientifica e l'esperienza applicata) dal punto di vista agronomico e ambientale.
La seconda colonna dell'allegato III contiene norme facoltative, che gli Stati membri possono decidere di applicare o meno. Inoltre, le misure attuate sono fondate sulla legislazione comunitaria in vigore e non possono essere introdotti obblighi supplementari.
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)
Articolo 6 bis
Punti bonus
Ciascuno Stato membro ha la facoltà di introdurre una condizionalità "bonus" che conferisce alle aziende agricole "punti bonus" per le azioni a sostegno della biodiversità attuate al di là degli obblighi derivanti dai buoni criteri agroambientali. Ciascuno Stato membro definisce le azioni che danno diritto a tali punti. I punti bonus possono essere utilizzati per compensare i punti di sanzione comminati nel quadro delle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 6. Gli Stati membri definiscono i meccanismi di tale compensazione.
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 6 ter (nuovo)
Articolo 6 ter
Sicurezza alimentare
Gli Stati membri provvedono a dare la priorità alla sicurezza alimentare nazionale e regionale nel quadro di una gestione equilibrata e sostenibile del territorio. A tal fine, nel contesto del previsto aumento dell'utilizzazione delle materie prime agricole per la produzione energetica, essi effettuano un'analisi della sicurezza alimentare al fine di escludere ogni rischio per l'approvvigionamento.
Emendamento 186, 229 e 39
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1
1.  Tutti gli importi dei pagamenti diretti da erogare agli agricoltori per un determinato anno civile superiori a 5 000 EUR sono ridotti annualmente fino al 2012 in ragione delle seguenti percentuali:
1.  Tutti gli importi dei pagamenti diretti da erogare agli agricoltori per un determinato anno civile superiori a 10 000 EUR sono ridotti annualmente fino al 2012 nel modo seguente:
(a)  2009: 7%,
(a)  2009: 6%,
(b)  2010: 9%,
(b)  2010: 6%,
(c)  2011: 11%,
(c)  2011: 7%,
(d)  2012: 13%.
(d)  2012: 7%.
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)
Gli Stati membri assicurano che un eventuale aumento della modulazione obbligatoria sia accompagnato da una riduzione della modulazione facoltativa.
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2
2.  Le riduzioni di cui al paragrafo 1 sono aumentate:
2.  Le riduzioni di cui al paragrafo 1 sono aumentate:
(a) di 3 punti percentuali per gli importi compresi tra 100 000 EUR e 199 999 EUR,
(a) di 1 punto percentuale per gli importi compresi tra 100 000 EUR e 199.999 EUR,
(b) di 6 punti percentuali per gli importi compresi tra 200 000 EUR e 299 999 EUR,
(b) di 2 punti percentuali per gli importi compresi tra 200 000 EUR e 299 999 EUR,
(c) di 9 punti percentuali per gli importi superiori a 300 000 EUR.
(c) di 3 punti percentuali per gli importi superiori a 300 000 EUR.
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano esclusivamente ai pagamenti completamente integrati nel regime di pagamento unico.
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3
3.  Il disposto dei paragrafi 1 e 2 non si applica ai pagamenti diretti corrisposti agli agricoltori nei dipartimenti francesi d'oltremare, nelle Azzorre e a Madera, nelle isole Canarie e nelle isole dell'Egeo.
3.  Il disposto dei paragrafi 1 e 2 non si applica ai pagamenti diretti corrisposti agli agricoltori nei dipartimenti francesi d'oltremare, nelle Azzorre e a Madera, nelle isole Canarie e nelle isole dell'Egeo e dello Ionio.
Emendamento 211
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.  Il disposto del paragrafo 2 non si applica alle cooperative e alle altre persone giuridiche costituite da più agricoltori beneficiari di pagamenti diretti che canalizzano gli aiuti ai fini della loro distribuzione tra i propri membri. La presente deroga non si applica ai beneficiari di grandi dimensioni che percepiscono importi pari o superiori a 100 000 EUR e che fanno parte di dette persone giuridiche.
Emendamento 240
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 ter (nuovo)
3 ter.  È possibile decidere di non applicare il paragrafo 2 quando un'entità che raggruppa agricoltori beneficiari di pagamenti unici funge semplicemente da destinatario o da canale d'inoltro degli importi in questione per ripartirli integralmente fra gli associati.
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1
1.  Fermo restando il disposto dell'articolo 11, l'importo netto totale dei pagamenti diretti che possono essere erogati in uno Stato membro per un dato anno civile non supera, dopo l'applicazione degli articoli 7 e 10 del presente regolamento e dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 378/2007, i massimali fissati nell'allegato IV del presente regolamento. Se necessario, gli Stati membri procedono a una riduzione lineare dei pagamenti diretti in modo da rispettare i massimali di cui all'allegato IV.
1.  Fermo restando il disposto dell'articolo 11, l'importo netto totale dei pagamenti diretti che possono essere erogati in uno Stato membro per un dato anno civile non supera, dopo l'applicazione degli articoli 7 e 10 del presente regolamento e dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 378/2007, i massimali fissati nell'allegato IV del presente regolamento. Se necessario, gli Stati membri procedono a una riduzione lineare degli importi dei pagamenti diretti cui si applicano le riduzioni della modulazione, in modo da rispettare i massimali di cui all'allegato IV.
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2
2.  Secondo la procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 2, la Commissione rivede i massimali stabiliti nell'allegato IV per tener conto:
2.  Secondo la procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 2, la Commissione esamina annualmente i massimali stabiliti nell'allegato IV per tener conto:
a) delle modifiche degli importi massimi che possono essere erogati nell'ambito dei pagamenti diretti,
a) delle modifiche degli importi massimi che possono essere erogati nell'ambito dei pagamenti diretti,
b) delle modifiche della modulazione volontaria di cui al regolamento (CE) n. 378/2007,
c) delle modifiche strutturali delle aziende.
c) delle modifiche strutturali delle aziende,
e ne informa il Parlamento europeo.
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1
1.  Gli importi risultanti dall'applicazione delle riduzioni di cui all'articolo 7, negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri, sono destinati alle misure previste dalla programmazione dello sviluppo rurale, finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005, in quanto sostegno comunitario supplementare, alle condizioni stabilite nei paragrafi che seguono.
1.  Gli importi risultanti dall'applicazione delle riduzioni di cui all'articolo 7, negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri, sono destinati al sostegno comunitario a favore delle misure previste dalla programmazione dello sviluppo rurale, finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005, alle condizioni stabilite nei paragrafi che seguono.
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1
1.   L'articolo 7 si applica agli agricoltori stabiliti in un nuovo Stato membro, in un dato anno civile, esclusivamente se il livello dei pagamenti diretti applicabili in tale Stato membro in virtù dell'articolo 110 nello stesso anno civile non è inferiore al livello dei pagamenti diretti degli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri, tenendo conto delle eventuali riduzioni applicate a norma dell'articolo 7, paragrafo 1.
1.   La modulazione diviene obbligatoria per i nuovi Stati membri soltanto dal momento in cui essi ricevono i pagamenti diretti completi.
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4
4.  Gli eventuali importi rimanenti risultanti dall'applicazione dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, sono assegnati, secondo la procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 2, al nuovo Stato membro in cui sono stati generati. Essi sono utilizzati in conformità all'articolo 69, paragrafo 5 bis, del regolamento (CE) n. 1698/2005.
4.  Gli eventuali importi rimanenti risultanti dall'applicazione dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, sono assegnati, secondo la procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 2, al nuovo Stato membro in cui sono stati generati.
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 12 – titolo
Sistema di consulenza aziendale
Sistema di ricerca agricola e consulenza aziendale
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2
2.  L'attività di consulenza verte come minimo sui criteri di gestione obbligatori e sulle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al capitolo 1.
2.  L'attività di ricerca e consulenza verte come minimo sui criteri di gestione obbligatori e sulle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al capitolo 1, nonché sulla diffusione di metodi di produzione economicamente efficaci, ecologicamente sostenibili e meno dispendiosi in termini di risorse naturali e costi di produzione (energia, fattori di produzione, ecc.).
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2
2.  Gli Stati membri danno la precedenza agli agricoltori che ricevono più di 15 000 EUR l'anno in pagamenti diretti.
2.  Gli Stati membri provvedono a che tutti gli agricoltori possano partecipare su base volontaria a tale sistema di consulenza.
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 2
La banca dati consente, in particolare, la consultazione diretta e immediata, tramite l'autorità competente dello Stato membro, dei dati relativi agli anni civili e/o alle campagne di commercializzazione a partire dall'anno 2000.
La banca dati consente, in particolare, la consultazione diretta e immediata, tramite l'autorità competente dello Stato membro, dei dati relativi agli anni civili e/o alle campagne di commercializzazione a partire dall'anno 2000 ovvero, nel caso di nuovi Stati membri, dei dati relativi al primo anno successivo alla loro adesione all'Unione.
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1
1.  Gli Stati membri compiono controlli amministrativi sulle domande di aiuto per verificare le condizioni di ammissibilità all'aiuto.
1.  Gli Stati membri compiono controlli amministrativi sulle domande di aiuto per verificare le condizioni di ammissibilità all'aiuto. Tali controlli non sono eccessivamente onerosi per gli agricoltori, in particolare in termini di costi e formalità burocratiche.
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1
1.  Gli Stati membri effettuano controlli in loco intesi a verificare l'adempimento da parte degli agricoltori degli obblighi di cui al capitolo 1.
1.  Gli Stati membri effettuano controlli in loco intesi a verificare l'adempimento da parte degli agricoltori degli obblighi di cui al capitolo 1. Tali controlli si svolgono al massimo nell'arco di un giorno per ciascuna azienda agricola e non sono eccessivamente onerosi per gli agricoltori.
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 – comma 1
2.  Per verificare il rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui al capitolo 1, gli Stati membri possono utilizzare i sistemi amministrativi e di controllo già operativi nel loro territorio.
2.  Per verificare il rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui al capitolo 1, gli Stati membri possono utilizzare i sistemi amministrativi e di controllo già operativi nel loro territorio. Essi si adoperano tuttavia per limitare il numero di organismi di controllo e il numero di persone che effettuano i controlli in loco in una determinata azienda agricola.
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Gli Stati membri possono avvalersi di sistemi di gestione e di controllo privati, a condizione che questi ultimi siano ufficialmente riconosciuti dalle autorità nazionali.
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 ter (nuovo)
2 ter.  Gli Stati membri si adoperano per programmare i controlli in modo tale che le aziende agricole le quali, per ragioni stagionali, possono essere meglio controllate in un determinato periodo dell'anno, siano effettivamente controllate in tale periodo. Tuttavia, se per ragioni stagionali durante un'ispezione in loco l'organismo di controllo non può verificare in tutto o in parte il rispetto di un determinato criterio di gestione obbligatorio o il sussistere di buone condizioni agronomiche e ambientali, tali criteri e condizioni si considerano soddisfatti.
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 2
Il disposto del primo comma si applica anche quando l'inadempienza è imputabile a atti o omissioni direttamente attribuibili alla persona alla quale o dalla quale è stata ceduta la superficie agricola.
Il disposto del primo comma si applica anche quando l'inadempienza è imputabile a atti od omissioni direttamente attribuibili alla persona alla quale o dalla quale è stata ceduta la superficie agricola, salvo che la persona responsabile dell'inadempienza abbia presentato a sua volta una domanda di aiuto per l'anno considerato. In tal caso, la sanzione di cui al primo comma si applica all'importo dei pagamenti diretti che devono essere concessi al responsabile dell'inadempienza.
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 3
Ai fini del presente paragrafo, per "cessione" si intende qualsiasi tipo di transazione in virtù della quale la superficie agricola cessa di essere a disposizione del cedente.
Ai fini del presente paragrafo, per "cessione" si intende qualsiasi tipo di transazione in virtù della quale la superficie agricola cessa di essere a disposizione del cedente, eccezion fatta per i tipi di transazione che l'agricoltore interessato non può evitare.
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3 – comma 2
Se lo Stato membro decide di avvalersi della facoltà di cui al primo comma, nell'anno successivo l'autorità competente prende i provvedimenti necessari affinché l'agricoltore ponga rimedio all'inadempienza accertata. L'inadempienza accertata e i provvedimenti correttivi sono comunicati all'agricoltore.
Se lo Stato membro decide di avvalersi della facoltà di cui al primo comma, l'autorità competente comunica le inadempienze accertate all'agricoltore, il quale deve a sua volta comunicare le misure adottate per porvi rimedio. Al fine di controllare le misure adottate dall'agricoltore, l'autorità competente tiene conto dell'azienda in questione al momento di effettuare l'analisi di rischio per i controlli in loco dell'anno successivo.
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 26 bis (nuovo)
Articolo 26 bis
Riesame
Entro il 31 dicembre 2007 al più tardi, e successivamente ogni due anni, la Commissione presenta una relazione sull'applicazione del sistema di condizionalità corredandola, se del caso, di proposte adeguate, in particolare al fine di:
- modificare l'elenco dei criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III,
- semplificare, deregolamentare e migliorare la legislazione di cui all'elenco dei criteri di gestione obbligatori, prestando particolare attenzione alle norme sui nitrati,
- semplificare, migliorare e armonizzare i sistemi di controllo in loco, prendendo in considerazione le opportunità offerte dallo sviluppo di indicatori e di controlli dei punti critici, i controlli già effettuati nel quadro di sistemi privati di certificazione, i controlli già effettuati in virtù della legislazione nazionale di applicazione dei criteri di gestione obbligatori e le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Le relazioni contengono altresì una stima dei costi complessivi dei controlli effettuati nel quadro del sistema di condizionalità nell'anno precedente a quello di pubblicazione della relazione.
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1
1.  Gli Stati membri non erogano pagamenti diretti agli agricoltori in uno dei casi seguenti:
1.  Gli Stati membri possono decidere di non concedere pagamenti diretti al di sotto di una soglia minima da determinarsi.
a) se l'importo totale dei pagamenti diretti richiesti o da corrispondere in un dato anno civile non supera 250 EUR, oppure
b) se la superficie ammissibile dell'azienda per la quale i pagamenti diretti sono chiesti, o dovrebbero essere corrisposti, non supera un ettaro. Tuttavia, Cipro può fissare una superficie minima ammissibile di 0,3 ettari e Malta di 0,1 ettari.
Tuttavia, agli agricoltori che detengono diritti speciali a norma dell'articolo 45, paragrafo 1, si applica la condizione di cui alla lettera a).
Gli importi eventualmente risparmiati grazie all'applicazione del primo comma rimangono nella riserva nazionale dello Stato membro da cui provengono.
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2
2.  Gli Stati membri possono decidere, secondo criteri obiettivi e non discriminatori, di non concedere pagamenti diretti a società ai sensi dell'articolo 48, secondo comma, del trattato, il cui scopo sociale principale non è l'esercizio di un'attività agricola.
2.  Gli Stati membri possono decidere, secondo criteri obiettivi e non discriminatori, di non concedere pagamenti diretti a società ai sensi dell'articolo 48, secondo comma, del trattato, il cui scopo sociale principale non è la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, ivi compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e il mantenimento di animali a fini agricoli.
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2
2.  I pagamenti sono effettuati al massimo due volte all'anno, tra il 1° dicembre e il 30 giugno dell'anno civile successivo.
2.  I pagamenti sono effettuati al massimo due volte all'anno, tra il 1° dicembre e il 30 giugno dell'anno civile successivo e comprendono il pagamento di interessi ai tassi di mercato sull'importo dovuto a partire dal 30 giugno dell'anno civile successivo.
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Nel caso di un ritardo nei pagamenti imputabile a un contenzioso con l'autorità competente risoltosi a favore dell'agricoltore, quest'ultimo riceve un indennizzo corrispondente ai tassi d'interesse di mercato.
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3
3.  I pagamenti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I sono effettuati solo dopo il compimento dei controlli relativi alle condizioni di ammissibilità a cura degli Stati membri a norma dell'articolo 22.
3.  A fronte di una domanda presentata nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I, non viene effettuato alcun pagamento prima dell'espletamento dei controlli relativi alle condizioni di ammissibilità di tale domanda che competono agli Stati membri a norma dell'articolo 22.
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)
Tuttavia, se i pagamenti sono effettuati sotto forma di anticipi o in due rate, il primo importo è determinato sulla base dei risultati dei controlli amministrativi e in loco disponibili alla data del pagamento, e la sua entità è tale da garantire che l'ammontare definitivo del pagamento non sia inferiore alla prima rata.
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 33
Articolo 33
Riesame
I regimi di sostegno di cui all'allegato I si applicano fatta salva la possibilità di procedere in qualsiasi momento alla loro revisione in funzione dell'andamento dell'economia e della situazione di bilancio.
soppresso
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2
2.  Ai fini del presente titolo, per agricoltori che detengono diritti all'aiuto si intendono gli agricoltori ai quali sono stati assegnati o definitivamente trasferiti diritti all'aiuto.
soppresso
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  I diritti di ritiro dalla produzione stabiliti conformemente all'articolo 53 e all'articolo63, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 divengono diritti in virtù del presente regolamento.
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1
Salvo se altrimenti disposto i diritti all'aiuto per ettaro non sono modificabili.
1.  Salvo se altrimenti disposto i diritti all'aiuto per ettaro non sono modificabili.
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2
Secondo la procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 2, del presente regolamento, la Commissione stabilisce le modalità di applicazione per la modifica dei diritti all'aiuto, in particolare per le frazioni di diritti.
2.  Nel caso in cui un agricoltore che abbia fruito di un pagamento diretto nel periodo di riferimento modifichi la sua denominazione o il proprio stato giuridico nel suddetto periodo o non più tardi del 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di applicazione del regime di pagamento unico, egli è ammesso al regime di pagamento unico alle stesse condizioni previste per l'agricoltore che gestiva l'azienda in origine.
3.  Nel caso di fusioni durante il periodo di riferimento o non più tardi del 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di applicazione del regime di pagamento unico, l'agricoltore che gestisce le nuove aziende è ammesso al regime di pagamento unico alle stesse condizioni previste per gli agricoltori che le gestivano in origine.
Nel caso di scissioni durante il periodo di riferimento o non più tardi del 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di applicazione del regime di pagamento unico, gli agricoltori che gestiscono le aziende sono ammessi, proporzionalmente, al regime di pagamento unico alle stesse condizioni previste per l'agricoltore che le gestiva in origine.
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)
Se, alla fine di un determinato esercizio di bilancio, si constata, in seno a uno Stato membro, che l'insieme dei diritti all'aiuto effettivamente versati è inferiore al massimale nazionale previsto all'allegato VIII, la differenza è destinata alla riserva nazionale.
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2
2.  Gli Stati membri possono utilizzare la riserva nazionale per concedere, in via prioritaria, diritti all'aiuto agli agricoltori che iniziano a esercitare l'attività agricola, in base a criteri obiettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.
2.  Gli Stati membri possono utilizzare la riserva nazionale per concedere diritti all'aiuto agli agricoltori che esercitano l'attività agricola, in base a criteri obiettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza. Gli Stati membri possono accordare la priorità in particolare ai nuovi arrivati, agli agricoltori che hanno meno di 35 anni, alle aziende familiari o ad altri agricoltori prioritari.
Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 3
3.  Gli Stati membri che non applicano il disposto dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera c), possono utilizzare la riserva nazionale per calcolare, secondo criteri obiettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, i diritti all'aiuto per gli agricoltori di zone in cui si applicano programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento al fine di evitare l'abbandono delle terre e/o compensare svantaggi specifici per gli agricoltori di tali zone.
3.  A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento nel 2009, gli Stati membri possono utilizzare la riserva nazionale per calcolare, secondo criteri obiettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, i diritti all'aiuto e le misure di sostegno per gli agricoltori di zone in cui si applicano programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento per i settori in difficoltà concentrati nelle zone più svantaggiate, come il settore ovino e caprino, al fine di evitare l'abbandono delle terre e delle produzioni e/o compensare svantaggi specifici per gli agricoltori di tali zone.
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.  Gli Stati membri possono utilizzare la riserva nazionale per concedere diritti all'aiuto agli agricoltori che hanno stipulato contratti di particolare natura regolamentati dagli Stati membri.
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 43
I diritti all'aiuto non attivati per un periodo di due anni confluiscono nella riserva nazionale, salvo forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1.
I diritti all'aiuto non attivati per un periodo di tre anni confluiscono nella riserva nazionale, salvo forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1. Tali risorse sono utilizzate in via prioritaria per agevolare l'accesso dei giovani all'attività agricola, al fine di garantire il ricambio generazionale.
Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2
2.  I diritti all'aiuto possono essere trasferiti a titolo oneroso o mediante qualsiasi altro trasferimento definitivo con o senza terra. L'affitto o altri tipi di cessione sono consentiti soltanto se al trasferimento dei diritti all'aiuto si accompagna il trasferimento di un numero equivalente di ettari ammissibili.
soppresso
Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)
In tal caso gli Stati membri possono decidere anche che l'affitto o altri tipi di cessione sono consentiti soltanto se al trasferimento dei diritti all'aiuto si accompagna il trasferimento di un numero equivalente di ettari ammissibili.
Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2 – comma 1
2.  In deroga all'articolo 35, paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano gli agricoltori che detengono diritti speciali a beneficiare della deroga all'obbligo di attivare i diritti mediante un numero equivalente di ettari ammissibili, a condizione che mantengano almeno il 50% dell'attività agricola svolta negli anni civili 2000, 2001 e 2002, espressa in unità di bestiame adulto (UBA).
2.  In deroga all'articolo 35, paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano gli agricoltori che detengono diritti speciali a beneficiare della deroga all'obbligo di attivare i diritti mediante un numero equivalente di ettari ammissibili, a condizione che mantengano almeno il 50% dell'attività agricola svolta negli anni civili 2000, 2001 e 2002, espressa in unità di bestiame adulto (UBA). Per la Romania e la Bulgaria gli anni civili presi in considerazione sono il 2006, 2007, e 2008.
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)
Essa può viceversa applicarsi agli Stati membri che non hanno ancora introdotto il regime del pagamento unico, ma che intendono farlo.
Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 3
3.  In caso di trasferimento di diritti speciali, il beneficiario del trasferimento non si avvale della deroga di cui al paragrafo 2, salvo in caso di successione o successione anticipata.
3.  In caso di trasferimento di diritti speciali, il beneficiario del trasferimento beneficia della deroga di cui al paragrafo 2, a condizione che tutti i pagamenti coperti dalla deroga siano stati trasferiti, nonché in caso di successione o successione anticipata o se il detto beneficiario non dispone della superficie necessaria per attivare tali diritti.
Emendamenti 85, 86, 87 e 88
Proposta di regolamento
Articolo 46
In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere, non oltre il 1° agosto 2009 e in conformità ai principi generali del diritto comunitario, di procedere a partire dal 2010 al ravvicinamento del valore dei diritti all'aiuto stabiliti in conformità alle disposizioni del titolo III, capitoli 1-4, del regolamento (CE) n. 1782/2003. A tal fine i diritti all'aiuto possono essere sottoposti a modifiche progressive da attuarsi in almeno tre tappe annue predefinite e secondo criteri obiettivi e non discriminatori.
1.  In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere, in conformità ai principi generali del diritto comunitario, di procedere a partire dal 2010 al ravvicinamento del valore dei diritti all'aiuto stabiliti in conformità alle disposizioni del titolo III, capitoli 1-4, del regolamento (CE) n. 1782/2003. A tal fine i diritti all'aiuto possono essere sottoposti a modifiche progressive da attuarsi secondo criteri obiettivi e non discriminatori.
La riduzione del valore di un diritto all'aiuto non può superare, in nessuna di tali tappe annue, il 50% della differenza tra il valore iniziale e il valore risultante dalla riduzione applicata con la tappa annua finale.
La riduzione del valore di un diritto all'aiuto non può superare il 50% della differenza tra il valore iniziale e il valore finale.
Gli Stati membri possono decidere di applicare il disposto dei due commi che precedono al livello geografico adeguato, che determinano secondo criteri obiettivi e non discriminatori quali la propria struttura istituzionale o amministrativa e/o il potenziale agricolo regionale.
2.  Gli Stati membri possono decidere di applicare la revisione dei diritti all'aiuto al livello geografico adeguato, che determinano secondo criteri obiettivi e non discriminatori quali la propria struttura istituzionale o amministrativa, il potenziale agricolo regionale e/o gli handicap strutturali specifici di una determinata zona geografica.
Nelle aree gravate da uso civico o da altri contratti per la gestione collettiva dei terreni, è possibile effettuare la ridefinizione del valore dei diritti all'aiuto in base alla superficie aziendale, a condizione che vengano rispettati i parametri di carico massimo ambientale.
Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1
1.  Gli Stati membri che hanno introdotto il regime di pagamento unico in conformità al titolo III, capitoli 1-4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 possono decidere, entro il 1° agosto 2009, di applicare il regime di pagamento unico a partire dal 2010 a livello regionale, alle condizioni specificate nella presente sezione.
1.  Gli Stati membri che hanno introdotto il regime di pagamento unico in conformità al titolo III, capitoli 1-4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 possono decidere, entro il 1° agosto di ogni anno, di applicare il regime di pagamento unico a partire dall'anno successivo a livello regionale, alle condizioni specificate nella presente sezione.
Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2 – comma 1
2.  Gli Stati membri definiscono le regioni in base a criteri obiettivi e non discriminatori quali la propria struttura istituzionale o amministrativa e/o il potenziale agricolo regionale.
2.  Gli Stati membri definiscono le regioni in base a criteri obiettivi e non discriminatori quali la propria struttura istituzionale o amministrativa, il potenziale agricolo regionale e/o gli handicap strutturali specifici di una determinata zona geografica.
Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1
1.  In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di suddividere non oltre il 50% dei massimali regionali fissati a norma dell'articolo 47 tra tutti gli agricoltori le cui aziende sono situate nella regione interessata, compresi quelli che non detengono diritti all'aiuto.
1.  In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di suddividere non oltre il 50% dei massimali regionali fissati a norma dell'articolo 47 tra tutti gli agricoltori le cui aziende sono situate nella regione interessata, compresi quelli che non detengono diritti all'aiuto. Le superfici utilizzate sono quelle dichiarate dall'agricoltore al 15 maggio 2008.
Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)
Gli Stati membri possono comunque introdurre altri criteri chiaramente definiti, come la qualifica del produttore o l'occupazione nel settore agricolo e/o rurale, al fine di garantire la coerenza territoriale, la diversità e il dinamismo dello spazio rurale, nonché la salvaguardia di modelli tradizionali di produzione non legati al terreno.
Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1
1.  In casi debitamente giustificati gli Stati membri che applicano l'articolo 48 del presente regolamento possono decidere, non oltre il 1° agosto 2009 e in conformità ai principi generali del diritto comunitario, di procedere a partire dal 2011 al ravvicinamento del valore dei diritti all'aiuto stabiliti in conformità alle disposizioni della presente sezione o del titolo III, capitolo 5, sezione 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003. A tal fine possono sottoporre i diritti all'aiuto a modifiche progressive da attuarsi in almeno due tappe annue predefinite e secondo criteri obiettivi e non discriminatori.
1.  In casi debitamente giustificati gli Stati membri che applicano l'articolo 48 del presente regolamento possono decidere, non oltre il 1° agosto 2009 e in conformità ai principi generali del diritto comunitario, di procedere a partire dal 2011 al ravvicinamento del valore dei diritti all'aiuto stabiliti in conformità alle disposizioni della presente sezione o del titolo III, capitolo 5, sezione 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003. A tal fine possono sottoporre i diritti all'aiuto a modifiche progressive secondo criteri obiettivi e non discriminatori.
Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 2 – comma 1
2.  In casi debitamente giustificati, gli Stati membri che hanno introdotto il regime di pagamento unico in conformità al titolo III, capitolo 5, sezione 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 possono decidere, entro il 1° agosto 2009 e in conformità ai principi generali del diritto comunitario, di procedere a partire dal 2010 al ravvicinamento del valore dei diritti all'aiuto stabiliti in conformità alle disposizioni della suddetta sezione, sottoponendo i diritti all'aiuto a modifiche progressive da attuarsi in almeno tre tappe annue predefinite e secondo criteri obiettivi e non discriminatori.
2.  In casi debitamente giustificati, gli Stati membri che hanno introdotto il regime di pagamento unico in conformità al titolo III, capitolo 5, sezione 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 possono decidere, entro il 1° agosto 2009 e in conformità ai principi generali del diritto comunitario, di procedere a partire dal 2010 al ravvicinamento del valore dei diritti all'aiuto stabiliti in conformità alle disposizioni della suddetta sezione, sottoponendo i diritti all'aiuto a modifiche progressive secondo criteri obiettivi e non discriminatori.
Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 3
3.  La riduzione del valore di un diritto all'aiuto non può superare, in nessuna delle tappe annue di cui ai paragrafi 1 e 2, il 50% della differenza tra il valore iniziale e il valore risultante dalla riduzione applicata con la tappa annua finale.
3.  La riduzione del valore di un diritto all'aiuto di cui ai paragrafi 1 e 2 non può superare il 50% della differenza tra il valore iniziale e il valore finale.
Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 4
4.  Gli Stati membri possono decidere di applicare il disposto dei paragrafi 1, 2 e 3 al livello geografico adeguato, che determinano secondo criteri obiettivi e non discriminatori quali la propria struttura istituzionale o amministrativa e/o il potenziale agricolo regionale.
4.  Gli Stati membri possono decidere di applicare la revisione dei diritti all'aiuto al livello geografico adeguato, che determinano secondo criteri obiettivi e non discriminatori quali la propria struttura istituzionale o amministrativa, il potenziale agricolo regionale e/o gli handicap strutturali specifici di una determinata zona geografica.
Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 – comma 1
1.  Gli Stati membri che hanno escluso dal regime pagamento unico i pagamenti per gli ovini e caprini e per i bovini alle condizioni di cui agli articoli 67 e 68 del regolamento (CE) n. 1782/2003, possono decidere entro il 1° agosto 2009 di continuare ad applicare il regime di pagamento unico a partire dal 2010, alle condizioni previste dalla presente sezione e in conformità alla decisione adottata a norma dell'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003. Tuttavia, gli Stati membri possono decidere di fissare la componente del massimale nazionale destinata ai pagamenti supplementari agli agricoltori previsti all'articolo 55, paragrafo 1, del presente regolamento, ad un tasso più basso di quello fissato in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003.
1.  Gli Stati membri che hanno escluso dal regime pagamento unico i pagamenti per gli ovini e caprini e per i bovini alle condizioni di cui agli articoli 67 e 68 del regolamento (CE) n. 1782/2003 applicano il regime di pagamento unico a partire dal 2010, in conformità alla decisione adottata a norma dell'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003.
Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2 – comma 1
2.  In funzione della scelta operata da ciascuno Stato membro, la Commissione fissa, secondo la procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 2, un massimale per ciascun pagamento diretto di cui rispettivamente agli articoli 54, 55 e 56.
2.  In funzione della scelta operata da ciascuno Stato membro, la Commissione fissa, secondo la procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 2, un massimale per ciascun pagamento diretto di cui rispettivamente agli articoli 54 e 55.
Emendamento 100
Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2 – comma 2
Detto massimale è pari alla componente di ciascun tipo di pagamento diretto nei massimali nazionali di cui all'articolo 41, moltiplicata per le percentuali di riduzione applicate dagli Stati membri a norma degli articoli 54, 55 e 56.
Detto massimale è pari alla componente di ciascun tipo di pagamento diretto nei massimali nazionali di cui all'articolo 41, moltiplicata per le percentuali di riduzione applicate dagli Stati membri a norma degli articoli 54 e 55.
Emendamento 101
Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1
1.  Gli Stati membri che in conformità all'articolo 68, paragrafo 2, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 1782/2003 hanno trattenuto tutta o parte della componente dei massimali nazionali di cui all'articolo 41 del presente regolamento, corrispondente al premio per le vacche nutrici di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 1782/2003, versano agli agricoltori pagamenti supplementari su base annua.
1.  Gli Stati membri che in conformità all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 1782/2003 hanno trattenuto tutta o parte della componente dei massimali nazionali di cui all'articolo 41 del presente regolamento, corrispondente al premio per le vacche nutrici o al premio speciale di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 1782/2003, versano agli agricoltori pagamenti supplementari su base annua.
Emendamento 102
Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.  Qualsiasi decisione adottata da uno Stato membro in virtù degli articoli da 53 a 56 del presente regolamento è assunta d'intesa con le istituzioni che rappresentano le sue autorità regionali, sulla base di una valutazione d'impatto riguardante le implicazioni della decisione in questione a livello regionale.
Emendamento 103
Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 3
3.  Nel corso del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, i nuovi Stati membri possono utilizzare la riserva nazionale per attribuire diritti all'aiuto, secondo criteri obiettivi e non discriminatori e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, agli agricoltori di settori specifici, che si trovano in una situazione particolare in seguito al passaggio al regime di pagamento unico.
3.  Nel corso del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, i nuovi Stati membri possono utilizzare la riserva nazionale per attribuire diritti all'aiuto, secondo criteri obiettivi e non discriminatori e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, agli agricoltori di settori specifici, che si trovano in una situazione particolare in seguito al passaggio al regime di pagamento unico. Gli Stati membri possono accordare la priorità in particolare ai nuovi operatori, ai giovani agricoltori, alle aziende a conduzione familiare o ad altri agricoltori prioritari.
Emendamento 104
Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 5
5.  I nuovi Stati membri possono utilizzare la riserva nazionale per attribuire diritti all'aiuto, secondo criteri obiettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, agli agricoltori di zone in cui si applicano programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento al fine di evitare l'abbandono delle terre e/o compensare svantaggi specifici per gli agricoltori di tali zone.
5.  I nuovi Stati membri possono utilizzare la riserva nazionale per attribuire diritti all'aiuto, secondo criteri obiettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, agli agricoltori di zone in cui si applicano programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento al fine di evitare l'abbandono delle terre e/o compensare svantaggi specifici per gli agricoltori di tali zone. Gli Stati membri possono accordare la priorità in particolare ai nuovi operatori, ai giovani agricoltori, alle aziende a conduzione familiare o ad altri agricoltori prioritari.
Emendamento 105
Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 3
3.  Tranne in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, un agricoltore può trasferire i suoi diritti all'aiuto senza terra soltanto dopo aver attivato, ai sensi dell'articolo 35, almeno l'80% dei suoi diritti all'aiuto per almeno un anno civile, oppure dopo aver ceduto volontariamente alla riserva nazionale tutti i diritti all'aiuto non utilizzati nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.
3.  Tranne in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, un agricoltore può trasferire i suoi diritti all'aiuto senza terra soltanto dopo aver attivato, ai sensi dell'articolo 35, almeno il 70% dei suoi diritti all'aiuto per almeno un anno civile, oppure dopo aver ceduto volontariamente alla riserva nazionale tutti i diritti all'aiuto non utilizzati nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.
Emendamento 106
Proposta di regolamento
Articolo 64 – punto -1 (nuovo)
A partire dal 2010, gli Stati membri che così decidono possono disaccoppiare gli aiuti specifici destinati ai produttori di riso, di colture proteiche e di foraggi essiccati.
Emendamento 107
Proposta di regolamento
Articolo 64
A partire dal 2010 e secondo le norme previste dal presente capitolo, gli Stati membri integrano nel regime di pagamento unico gli aiuti disponibili all'interno dei regimi di sostegno accoppiato di cui ai punti I, II e III dell'allegato X.
A partire dal 2010 e secondo le norme previste dal presente capitolo, gli Stati membri possono integrare nel regime di pagamento unico gli aiuti disponibili all'interno dei regimi di sostegno accoppiato di cui ai punti I, II e III dell'allegato X.
Emendamento 108
Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 1
1.  Gli importi di cui all'allegato XI che erano disponibili per il sostegno accoppiato nell'ambito dei regimi di cui all'allegato X, punto I, sono distribuiti dagli Stati membri tra gli agricoltori dei settori interessati secondo criteri obiettivi e non discriminatori, tenendo conto in particolare del sostegno di cui tali agricoltori hanno beneficiato, direttamente o indirettamente, nell'ambito dei regimi di cui trattasi nel corso di uno o più anni del periodo dal 2005 al 2008.
1.  Gli importi di cui all'allegato XI che erano disponibili per il sostegno accoppiato nell'ambito dei regimi di cui all'allegato X, punto I, sono distribuiti dagli Stati membri principalmente tra gli agricoltori dei settori interessati secondo criteri obiettivi e non discriminatori, tenendo conto in particolare del sostegno di cui tali agricoltori hanno beneficiato, direttamente o indirettamente, nell'ambito dei regimi o delle quote di produzione di cui trattasi nel corso di uno o più anni del periodo dal 2005 al 2011.
Emendamento 109
Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.  In circostanze giustificate, gli Stati membri possono ripartire interamente o in parte, a secondo criteri obiettivi, gli importi di cui al paragrafo 1 bis tra tutti gli agricoltori le cui aziende sono situate nella regione in questione.
Emendamento 110
Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 2 – comma 1
2.  Gli Stati membri aumentano il valore dei diritti dell'aiuto detenuti dai rispettivi agricoltori in base agli importi risultanti dall'applicazione del paragrafo 1.
2.  Gli Stati membri possono aumentare il valore dei diritti dell'aiuto detenuti dai rispettivi agricoltori in base agli importi risultanti dall'applicazione del paragrafo 1.
Emendamento 111
Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1
Gli Stati membri ripartiscono gli importi che erano disponibili per aiuti accoppiati nell'ambito dei regimi di cui all'allegato X, punto II, tra gli agricoltori dei rispettivi settori, in proporzione agli aiuti di cui i medesimi hanno beneficiato nel periodo dal 2000 al 2002 nell'ambito dei rispettivi regimi. Tuttavia, gli Stati membri possono scegliere un periodo rappresentativo più recente in base a criteri obiettivi e non discriminatori.
Gli Stati membri ripartiscono gli importi che erano disponibili per aiuti accoppiati nell'ambito dei regimi di cui all'allegato X, punto II, principalmente tra gli agricoltori dei rispettivi settori, in proporzione agli aiuti di cui i medesimi hanno beneficiato nel periodo dal 2000 al 2002 nell'ambito dei rispettivi regimi. Tuttavia, gli Stati membri possono scegliere un periodo rappresentativo più recente in base a criteri obiettivi e non discriminatori.
Emendamento 112
Proposta di regolamento
Capitolo 5 – titolo
SOSTEGNO SPECIFICO
PAGAMENTI DI SOSTEGNO SPECIFICO
Emendamento 113
Proposta di regolamento
Articolo 68 – titolo
Norme generali
Pagamenti supplementari
Emendamento 114
Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo -1 (nuovo)
-1.  Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere, entro il 1° gennaio 2010 e successivamente dal 1° ottobre 2011 al 1° gennaio 2012 al più tardi, di utilizzare a partire dal 2010 e/o dal 2012, fino al 15% dei massimali nazionali di cui all'articolo 41 per concedere un sostegno agli agricoltori.
Emendamento 115
Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 – alinea
1.  Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere, entro il 1° agosto 2009, di utilizzare a partire dal 2010 fino al 10% dei massimali nazionali di cui all'articolo 41 per concedere un sostegno agli agricoltori:
1.  Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere, a norma del paragrafo -1, di utilizzare fino al 10% dei massimali nazionali di cui all'articolo 41 per concedere un sostegno integrato agli agricoltori o alle organizzazioni o raggruppamenti di produttori per la promozione di forme sostenibili di produzione:
Emendamento 116
Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 – lettera a – punto i
i) determinati tipi di agricoltura importanti per la protezione o il miglioramento dell'ambiente,
i) determinati tipi di agricoltura importanti per la protezione o il miglioramento dell'ambiente, del clima, della biodiversità e della qualità delle acque, in particolare l'agricoltura biologica e l'allevamento a pascolo,
Emendamento 117
Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii
iii) il miglioramento della commercializzazione dei prodotti agricoli;
iii) il miglioramento della commercializzazione, segnatamente la commercializzazione regionale, e della competitività dei prodotti agricoli;
Emendamento 118
Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 – lettera b
b) per affrontare svantaggi specifici a carico degli agricoltori del settore del latte, delle carni bovine, delle carni ovine e caprine e del settore del riso attivi in zone vulnerabili dal punto di vista economico o sensibili dal punto di vista dell'ambiente,
b) per affrontare svantaggi specifici a carico degli agricoltori del settore del latte e del settore del riso attivi in zone vulnerabili dal punto di vista economico o sensibili dal punto di vista dell'ambiente, nonché dei produttori di carni bovine, ovine e caprine,
Emendamento 119
Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 – lettera c
c) in zone in cui si applicano programmi di ristrutturazione e/o sviluppo al fine di evitare l'abbandono delle terre e/o compensare svantaggi specifici per gli agricoltori di tali zone,
c) in zone in cui si applicano programmi di ristrutturazione e/o sviluppo al fine di evitare l'abbandono delle terre e/o compensare svantaggi specifici per gli agricoltori di tali zone; la priorità è accordata in particolare ai nuovi operatori, ai giovani agricoltori, alle aziende a conduzione familiare o ad altri agricoltori prioritari, come i produttori membri di un'organizzazione di produttori o cooperativa agricola,
Emendamenti 120 e 191
Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 – lettera d
d) sotto forma di contributi per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, alle condizioni stabilite dall'articolo 69,
soppresso
Emendamenti 121 e 191
Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 – lettera e
e) sotto forma di contributi a fondi di mutualizzazione per malattie degli animali e delle piante, alle condizioni stabilite dall'articolo 70.
soppresso
Emendamento 122
Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.  Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere annualmente, a norma del paragrafo -1, di utilizzare fino al 5% dei massimali nazionali di cui all'articolo 41 per concedere un sostegno agli agricoltori o alle organizzazioni o raggruppamenti di produttori sotto forma di:
a) contributi per il pagamento dei premi di assicurazione, alle condizioni stabilite dall'articolo 69,
b) contributi a fondi di mutualizzazione, alle condizioni stabilite dall'articolo 70.
Emendamento 123
Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 3
3.  Il sostegno a favore delle misure di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere erogato soltanto:
3.  Il sostegno a favore delle misure di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere erogato soltanto nella misura necessaria a creare un incentivo per il mantenimento degli attuali livelli di occupazione e di produzione.
a) dopo la piena attuazione del regime di pagamento unico nel relativo settore, a norma degli articoli 54, 55 e 71;
b) nella misura necessaria a creare un incentivo per il mantenimento degli attuali livelli di produzione.
Emendamento 124
Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 4
4.  Il sostegno nell'ambito delle misure di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e e) è limitato al 2,5% dei massimali nazionali di cui all'articolo 41; gli Stati membri possono fissare sottolimiti per misura.
4.  Il sostegno nell'ambito delle misure di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) è limitato a una percentuale conforme alla decisione 94/800/CE del Consiglio del 22 dicembre 1994 relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi e dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994)1. Gli Stati membri possono fissare sottolimiti per misura.
____________
1 GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1.
Emendamento 125
Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 5 – lettera a
a) al paragrafo 1, lettere a) e d), assume la forma di pagamenti annuali supplementari,
a) al paragrafo 1, lettera a) e al paragrafo 1 bis, lettera a), assume la forma di pagamenti annuali supplementari,
Emendamento 126
Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 5 – lettera d
d) al paragrafo 1, lettera e), assume la forma di pagamenti compensativi quali specificati all'articolo 70.
d) al paragrafo 1 bis, lettera b), assume la forma di pagamenti compensativi quali specificati all'articolo 70.
Emendamento 127
Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 6
6.  Il trasferimento di diritti all'aiuto il cui valore unitario è stato aumentato o di diritti a pagamenti supplementari ai sensi del paragrafo 5, lettera c), è autorizzato solo se i diritti all'aiuto trasferiti sono accompagnati dal trasferimento di un numero equivalente di ettari.
soppresso
Emendamento 128
Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 7
7.  Il sostegno a favore di misure di cui al paragrafo 1 è coerente con le altre politiche e misure comunitarie.
7.  Secondo la procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 2, la Commissione stabilisce le condizioni per l'erogazione del sostegno di cui alla presente sezione, provvedendo in particolare a garantire la coerenza con le altre misure e politiche comunitarie.
Emendamento 129
Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 7 bis (nuovo)
7 bis.  Ogni anno, gli Stati membri informano la Commissione sulle misure previste e rendono pubbliche le modalità e i criteri di ripartizione degli stanziamenti, l'identità dei beneficiari e gli importi loro assegnati.
Emendamento 130
Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 8 – lettera a
a) al paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), procedendo ad una riduzione lineare dei diritti assegnati agli agricoltori e/o provenienti dalla riserva nazionale,
a) al paragrafo 1, lettere a), b) e c) e al paragrafo 1 bis, lettera a), procedendo ad una riduzione lineare dei diritti assegnati agli agricoltori e/o provenienti dalla riserva nazionale,
Emendamento 131
Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 8 – lettera b
b) al paragrafo 1, lettera e), procedendo, se necessario, ad una riduzione lineare di uno o più dei pagamenti da versare ai beneficiari in conformità alle disposizioni del presente titolo e nei limiti stabiliti ai paragrafi 1 e 3.
b) al paragrafo 1 bis, lettera b), mediante una riduzione lineare, ove necessario, di uno o più dei pagamenti da concedere ai beneficiari interessati conformemente alle disposizioni del presente titolo.
Emendamento 132
Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 9
9.  Secondo la procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 2, la Commissione stabilisce le condizioni per l'erogazione del sostegno di cui alla presente sezione, provvedendo in particolare a garantire la coerenza con le altre misure e politiche comunitarie e ad evitare ogni cumulo del sostegno.
soppresso
Emendamento 133
Proposta di regolamento
Articolo 69 – titolo
Assicurazione del raccolto
Assicurazioni
Emendamento 134
Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 1 – comma 1
1.  Gli Stati membri possono concedere contributi finanziari per il pagamento dei premi assicurativi a copertura del rischio di perdite causate da avversità atmosferiche.
1.  Gli Stati membri possono concedere contributi finanziari per il pagamento dei premi assicurativi, se sono state adottate misure di prevenzione pertinenti contro i rischi conosciuti, destinati a compensare.
a) perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili alle catastrofi naturali;
b) altre perdite causate da fenomeni climatici;
c) perdite economiche causate da malattie degli animali o delle piante o da infestazioni parassitarie
Ciascuno Stato membro o regione effettua studi specifici al fine di raccogliere dati statistici o attuariali comparativi.
Emendamento 135
Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)
Ai fini del presente articolo, per "perdite economiche" si intendono ogni costo aggiuntivo sostenuto da un agricoltore in seguito a misure eccezionali attuate allo scopo di ridurre l'approvvigionamento del relativo mercato o ogni perdita di produzione rilevante. Non sono considerati perdite economiche i costi che possono beneficiare di una compensazione a norma di altre disposizioni comunitarie e quelli derivanti dall'applicazione di qualsiasi altro provvedimento di polizia sanitaria e veterinaria o fitosanitaria.
Emendamento 136
Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafi 2 e 3
2.  Il contributo finanziario erogato per agricoltore è pari al 60% del premio assicurativo. Gli Stati membri possono decidere di aumentare il contributo finanziario al 70% tenendo conto delle condizioni climatiche o della situazione del settore interessato.
2.  Il contributo finanziario è pari al 60% del premio assicurativo dovuto a titolo individuale o, se del caso, a titolo collettivo, allorché il contratto assicurativo è stato stipulato da un'organizzazione di produttori. Gli Stati membri possono decidere di aumentare il contributo finanziario al 70% tenendo conto delle condizioni climatiche o della situazione del settore interessato.
Gli Stati membri possono limitare l'importo del premio ammissibile al beneficio del contributo finanziario mediante applicazione di idonei massimali.
Gli Stati membri possono limitare l'importo del premio ammissibile al beneficio del contributo finanziario mediante applicazione di idonei massimali.
3.  La copertura assicurativa del raccolto è subordinata al riconoscimento formale dell'avversità atmosferica da parte dell'autorità competente dello Stato membro.
Emendamento 137
Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 5
5.  I contributi finanziari sono versati direttamente all'agricoltore.
5.  I contributi finanziari sono versati direttamente all'agricoltore o, se del caso, all'organizzazione dei produttori che ha sottoscritto il contratto e in funzione del numero dei suoi membri.
Emendamento 138
Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 6 – comma 1
6.  Le spese sostenute dagli Stati membri per la concessione dei contributi finanziari sono cofinanziate dalla Comunità attraverso le risorse di cui all'articolo 68, paragrafo 1, nella misura del 40% degli importi ammissibili dei premi assicurativi, fissati in conformità al paragrafo 2 del presente articolo.
6.  Le spese sostenute dagli Stati membri per la concessione dei contributi finanziari sono cofinanziate dalla Comunità attraverso le risorse di cui all'articolo 68, paragrafo 1 bis, nella misura del 50% degli importi ammissibili dei premi assicurativi, fissati in conformità al paragrafo 2 del presente articolo.
Tuttavia, per i nuovi Stati membri, il tasso di cui al primo comma è elevato al 70%.
Emendamento 139
Proposta di regolamento
Articolo 70 – titolo
Fondi di mutualizzazione per le malattie degli animali e delle piante
Fondi di mutualizzazione
Emendamento 140
Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 1
1.  Gli Stati membri possono prevedere il versamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori per le perdite economiche provocate dall'insorgenza di focolai di malattie degli animali o delle piante, attraverso contributi finanziari a fondi di mutualizzazione.
1.  1. Gli Stati membri possono prevedere il versamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori per le perdite economiche provocate da calamità naturali, da avversità atmosferiche, dall'insorgenza di focolai di malattie degli animali o delle piante, attraverso contributi finanziari a fondi di mutualizzazione se sono state adottate le misure di prevenzione pertinenti. Tali fondi possono essere gestiti da organizzazioni di produttori e/o organizzazioni interprofessionali secondo i termini e le condizioni di cui agli articoli 122 e 123 del regolamento (CE) n. 1234/2007.
I fondi possono essere complementari rispetto ai sistemi nazionali di assicurazione degli agricoltori.
Emendamento 141 e 205
Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 2 – lettera a
a) "fondo di mutualizzazione", un sistema riconosciuto dallo Stato membro in base al suo ordinamento interno, che permette agli agricoltori affiliati di assicurarsi e di beneficiare del versamento di pagamenti compensativi in caso di perdite economiche causate dall'insorgenza di focolai di malattie degli animali o delle piante;
a) "fondo di mutualizzazione", un sistema riconosciuto dallo Stato membro in base al suo ordinamento interno e alla legislazione europea, che permette agli agricoltori affiliati di assicurarsi e di beneficiare del versamento di pagamenti compensativi in caso di perdite economiche subite dalla loro attività a causa di una calamità naturale, di avversità atmosferiche o dell'insorgenza di focolai di malattie degli animali o delle piante, o che permette agli stessi di assicurarsi e di beneficiare del versamento di pagamenti compensativi in caso di perdite dirette causate dall'insorgenza di focolai di malattie contagiose degli animali o delle piante;
Emendamento 142
Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 2 – lettera b
b) "perdite economiche", ogni costo aggiuntivo sostenuto da un agricoltore in seguito a misure eccezionali attuate allo scopo di ridurre l'approvvigionamento del relativo mercato o ogni perdita di produzione rilevante. Non sono considerati perdite economiche i costi che possono beneficiare di una compensazione a norma di altre disposizioni comunitarie e quelli derivanti dall'applicazione di qualsiasi altro provvedimento di polizia sanitaria e veterinaria o fitosanitaria.
b) "perdite economiche", ogni costo aggiuntivo sostenuto da un agricoltore in seguito a misure eccezionali attuate allo scopo di ridurre l'approvvigionamento del relativo mercato, i costi comportati da una vaccinazione d'urgenza o ogni perdita di produzione rilevante. Non sono considerati perdite economiche i costi che possono beneficiare di una compensazione a norma di altre disposizioni comunitarie e quelli derivanti dall'applicazione di qualsiasi altro provvedimento di polizia sanitaria e veterinaria o fitosanitaria.
Emendamento 143
Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)
b bis) "avversità atmosferiche", condizioni atmosferiche assimilabili a una calamità naturale quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia, incendi forestali o siccità, che distruggano più del 30% della produzione media annua di un dato agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata;
Emendamento 144
Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 2 – lettera b ter (nuova)
b ter) "misure di prevenzione pertinenti", le misure che migliorano al livello più elevato possibile la salute degli animali e delle piante.
Emendamenti 206 e 145
Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 3 – comma 1
3.  I fondi di mutualizzazione versano la compensazione finanziaria direttamente agli agricoltori affiliati che hanno subito perdite economiche.
3.  I fondi di mutualizzazione versano la compensazione finanziaria direttamente agli agricoltori affiliati che hanno subito danni economici o perdite dirette, purché essi abbiano adottato misure di prevenzione pertinenti.
Emendamento 146
Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 6 – comma 1
6.  La spesa sostenuta dagli Stati membri per la concessione di contributi finanziari è cofinanziata dalla Comunità mediante le risorse di cui all'articolo 68, paragrafo 1, nella misura del 40% degli importi ammissibili ai sensi del paragrafo 4.
6.  La spesa sostenuta dagli Stati membri per la concessione di contributi finanziari è cofinanziata dalla Comunità mediante le risorse di cui all'articolo 68, paragrafo 1 bis, nella misura del 50% degli importi ammissibili ai sensi del paragrafo 4.
Tuttavia, per i nuovi Stati membri, il tasso di cui al primo comma è elevato al 70%.
Emendamento 147
Proposta di regolamento
Titolo III – capitolo 5 – articolo 70 bis (nuovo)
Articolo 70 bis
Aiuti specifici ai produttori di latte
1.  Qualora le previsioni di spesa per un dato esercizio di bilancio, effettuate conformemente al sistema di allarme di cui al regolamento (CE) n. 1290/2005, indichino la presenza di un margine di almeno 600 000 000 EUR all'interno della rubrica 2 del quadro finanziario, l'importo rimanente dalla detrazione del margine viene messo a disposizione per finanziare aiuti specifici ai produttori di latte.
2.  La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio, assieme al progetto preliminare di bilancio per l'esercizio in questione, la quota di stanziamenti destinati agli aiuti specifici ai produttori di latte.
3.  Gli aiuti specifici ai produttori di latte possono essere utilizzati per le seguenti misure:
a) sostegno specifico in conformità dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera b);
b) misure in conformità dell'articolo 20 e dell'articolo 36, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005, purché esse siano direttamente mirate al sostegno di aziende agricole.
4.  Gli Stati membri, entro il 15 ottobre dell'anno di riferimento, comunicano alla Commissione, sulla base del progetto preliminare di bilancio in conformità del paragrafo 2, quali misure vengono applicate in conformità del paragrafo 4.
5.  La ripartizione degli stanziamenti destinati agli aiuti specifici ai produttori di latte negli Stati membri è effettuata sulla base dei quantitativi di riferimento per ciascuno Stato membro in conformità dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari1.
___________
1 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 123.
Emendamento 148
Proposta di regolamento
Articolo 71
Per gli anni 2009, 2010 e 2011, è concesso un aiuto agli agricoltori che producono riso di cui al codice NC 1006 10 alle condizioni specificate nel presente capitolo.
È concesso un aiuto agli agricoltori che producono riso di cui al codice NC 1006 10 alle condizioni specificate nel presente capitolo.
Emendamento 149
Proposta di regolamento
Articolo 72 – paragrafo 2 – tabella

Testo della Commissione

(EUR/ha)

2009

2010 e 2011

Bulgaria

345,255

172,627

Grecia

561,00

280,5

Spagna

476,25

238,125

Francia

411,75

205,875

Italia

453,00

226,5

Ungheria

232,50

116,25

Portogallo

453,75

226,875

Romania

126,075

63,037

Emendamento del Parlamento

dal 2009 al 2013

Bulgaria

345,255

Grecia

561,00

Spagna

476,25

Francia

411,75

Italia

453,00

Ungheria

232,50

Portogallo

453,75

Romania

126,075

Emendamento 150
Proposta di regolamento
Sezione 1 bis (nuova)
SEZIONE 1 BIS
PREMIO ALLE COLTURE PROTEICHE
Articolo 74 bis
Campo di applicazione
È accordato un aiuto agli agricoltori che producono culture proteiche conformemente alle condizioni stabilite alla presente sezione.
Le colture proteiche comprendono:
a) piselli di cui al codice NC 0713 10,
b) favette di cui al codice NC 0713 50,
c) lupini dolci di cui al codice NC ex 1209 29 50.
Articolo 74 ter
Importo e ammissibilità
L'aiuto è pari a 55,57 EUR per ettaro di culture proteiche raccolte dopo lo stadio della maturazione lattea.
Tuttavia, le colture provenienti da superfici interamente seminate e coltivate secondo le norme locali, ma che non hanno raggiunto la fase di maturazione lattica a causa di condizioni climatiche eccezionali, riconosciute dallo Stato membro interessato, rimangono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non vengano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di maturazione.
Articolo 74 quater
Superficie
1.  È fissata una superficie massima garantita, pari a 1 400 000 ettari, per la quale può essere concesso l'aiuto.
2.  Se la superficie per la quale è chiesto l'aiuto risulta superiore alla superficie massima garantita, la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente per l'anno in questione secondo la procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 2.
Emendamento 151
Proposta di regolamento
Articolo 75 – lettera a
a)  66,32 EUR per le campagne di commercializzazione 2009/2010 e 2010/2011;
-  66,32 EUR per le campagne di commercializzazione 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013,
Emendamento 152
Proposta di regolamento
Articolo 75 – lettera b
b)  33,16 EUR per le campagne di commercializzazione 2011/2012 e 2012/2013.
soppresso
Emendamento 153
Proposta di regolamento
Sezione 3 – Articoli da 77 a 81
La sezione è soppressa.
Emendamento 154
Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 2
2.  L'aiuto è concesso per un periodo massimo di cinque anni consecutivi a decorrere dalla campagna di commercializzazione in cui è stato raggiunto il limite del 50% di cui al paragrafo 1, ma al più tardi per la campagna di commercializzazione 2013/2014.
2.  L'aiuto è concesso sino alla campagna di commercializzazione 2013/2014.
Emendamenti 187, 198 e 209
Proposta di regolamento
Sezione 6 bis (nuova)
SEZIONE 6 BIS
AIUTO PER IL TABACCO
Articolo 87 bis
Campo di applicazione
Per le campagne di raccolta 2010, 2011 e 2012 può essere concesso un aiuto agli agricoltori che producono tabacco grezzo di cui al codice NC 2401 alle condizioni specificate nel presente capitolo.
Articolo 87 ter
Condizioni di ammissibilità
L'aiuto è accordato agli agricoltori che hanno beneficiato del pagamento di un premio al tabacco conformemente al regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio1, nel corso degli anni 2000, 2001 e 2002 nonché agli agricoltori che hanno ottenuto quote di produzione relative al tabacco durante il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2005. Il pagamento dell'aiuto è subordinato alle seguenti condizioni:
a) il tabacco viene da una zona di produzione di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione del 22 dicembre 1998 che reca modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio per quanto riguarda il regime dei premi, le quote di produzione e l'aiuto specifico da concedere ai raggruppamenti di produttori nel settore del tabacco grezzo2;
b) sono rispettati i requisiti di qualità definiti nel regolamento (CE) n. 2848/98;
c) l'agricoltore consegna il tabacco in foglia all'impresa di prima trasformazione in base ad un contratto di coltivazione.
d) deve essere accordato in modo tale da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori e/o secondo criteri oggettivi, ad esempio produttori di tabacco situati nelle regioni dell'obiettivo I o produttori che coltivano varietà di una certa qualità.
Alla fine del periodo di applicazione del regime di pagamento unico alla superficie conformemente all'articolo 111 e quando sia applicabile l'articolo 87 bis, l'attribuzione di quote di produzione ai produttori di cui primo comma avviene al più tardi alla fine del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.
Articolo 87 quater
Importi
L'importo massimo dell'aiuto totale, che comprende anche gli importi da trasferire al Fondo comunitario del tabacco di cui all'articolo 87 quinquies, si definisce come segue:
2010-2012 (milioni di EUR)
Germania 21 287
Spagna 70 599
Francia 48 217
Italia (esclusa la Puglia) 189 366
Portogallo 8 468
2009-2012 (milioni di EUR)
Ungheria pm
Bulgaria pm
Romania pm
Polonia pm
Articolo 87 quinquies
Trasferimento al Fondo comunitario per il tabacco
Un importo pari al 5%per gli anni civili dal 2010 al 2012 dell'aiuto concesso conformemente al presente capitolo è destinato al finanziamento di azioni di informazione nell'ambito del Fondo comunitario per il tabacco previsto dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2075/92.
____________
1 GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70.
2 GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17.
Emendamento 155
Proposta di regolamento
Articolo 90 – paragrafo 4
4.  L'importo del premio per pecora è fissato a 21 EUR. Tuttavia, per gli agricoltori che commercializzano latte di pecora o prodotti a base di latte di pecora, il premio per pecora è di 6,8 EUR.
4.  L'importo del premio per pecora è fissato a 21 EUR. Tuttavia, per gli agricoltori che commercializzano latte di pecora o prodotti a base di latte di pecora, il premio per pecora è di 16,8 EUR.
Emendamento 156
Proposta di regolamento
Articolo 90 – paragrafo 5
5.  L'importo del premio per capra è fissato a 6,8 EUR.
5.  L'importo del premio per capra è fissato a 16,8 EUR.
Emendamento 157
Proposta di regolamento
Articolo 98 – lettera a
a) "regione", uno Stato membro o una regione all'interno di uno Stato membro, a scelta dello Stato membro interessato;
soppresso
Emendamento 158
Proposta di regolamento
Articolo 112 bis (nuovo)
Articolo 112 bis
Riserva nazionale
1.  Gli Stati membri che applicano il regime del pagamento unico costituiscono una riserva nazionale che contiene la differenza tra i massimali fissati nell'allegato VIII bis e il valore totale dei pagamenti diretti realmente effettuati nel corso dell'anno in questione.
2.  Gli Stati membri possono attingere alla riserva nazionale per effettuare i pagamenti destinati alla realizzazione delle misure di cui all'articolo 68, in base a criteri obiettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare qualsiasi violazione dei principi del mercato e distorsioni della concorrenza.
Emendamento 160
Proposta di regolamento
Articolo 113 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera b bis (nuova)
b bis) i criteri di cui al punto C dell'allegato II si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013.
Emendamento 161
Proposta di regolamento
Articolo 123
Articolo 123
soppresso
Trasferimento finanziario a favore della ristrutturazione nelle regioni produttrici di tabacco
A partire dall'esercizio finanziario 2011 un importo di 484 milioni di EUR è assegnato quale sostegno comunitario supplementare per l'attuazione di misure a favore delle regioni produttrici di tabacco nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR, negli Stati membri nei quali i produttori di tabacco hanno beneficiato di un aiuto a norma del regolamento (CE) n. 2075/92 del Consiglio nel corso degli anni 2000, 2001 e 2002.
Emendamento 162
Proposta di regolamento
Articolo 129 – lettera t
t) per quanto riguarda il cotone, modalità di applicazione relative:
soppresso
i) al calcolo della riduzione dell'aiuto di cui all'articolo 80, paragrafo 3;
ii) alle organizzazioni interprofessionali riconosciute, in particolare al loro finanziamento e al sistema di sanzioni e di controllo.
Emendamento 163
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 132 – punto 1 – lettera b
Regolamento (CE) n. 378/2007
Articolo 1 – paragrafo 5
5.  I tassi di modulazione applicabili agli agricoltori a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. XXX/2008 (presente regolamento), ridotti di 5 punti percentuali, sono detratti dal tasso di modulazione volontaria applicato dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo. La percentuale da detrarre e il tasso finale di modulazione volontaria sono entrambi pari o superiori a zero.
5.  I tassi di modulazione applicabili agli agricoltori a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. XXX/2008 (presente regolamento), ridotti di 5 punti percentuali, sono detratti dal tasso di modulazione volontaria applicato dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo. La percentuale da detrarre e il tasso finale di modulazione volontaria sono entrambi pari o superiori a zero. Tuttavia, nessun adattamento può sfociare su una diminuzione globale dei fondi del FEASR già concessi a programmi di sviluppo rurale, come sancito nella decisione formale della Commissione che li approva.
Emendamento 164
Proposta di regolamento
Articolo 133 bis (nuovo)
Articolo 133 bis
Studio sui costi derivanti dal rispetto della legislazione
La Commissione elabora uno studio per valutare il costo reale per gli agricoltori del rispetto della legislazione comunitaria nei settori dell'ambiente, del benessere degli animali e della sicurezza alimentare, laddove essa vada oltre le norme applicabili ai prodotti importati. Tale legislazione riguarda, fra l'altro, i regolamenti e le direttive dell'allegato II, che sono alla base del sistema della condizionalità, nonché le norme qualificate come "buone condizioni agricole e ambientali" dell'allegato III, che fanno anch'esse parte di tale sistema.
Lo studio della Commissione valuta i costi della conformità con la suddetta legislazione in tutti gli Stati membri. Tali costi possono variare tra di essi, oppure tra le loro regioni, in funzione delle loro differenze climatiche, geologiche, economiche e sociali, nonché sul piano delle loro caratteristiche di produzione.
Emendamento 165
Proposta di regolamento
Allegato I – linea 3 – colonna 2
Titolo IV, capitolo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003*
Titolo IV, capitolo 1, sezione 1 bis, del presente regolamento
Emendamento 166
Proposta di regolamento
Allegato II – lettera A – punto 4

Testo della Commissione

4.

Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1)

Articoli 4 e 5

Emendamento

4.

Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19)

Articolo 6

Emendamento 167
Proposta di regolamento
Allegato II – lettera A bis (nuova)

Emendamento

A bis

Sicurezza sul luogo di lavoro

8 bis

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Articolo 6

8 ter

Direttiva 2000/54/CE del Consiglio, del 18 settembre 2000, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (Direttiva sulla protezione dei lavoratori)

(GU L 262 del 17.10.2000, pag. 21)

Articoli 3, 6, 8 e 9

8 quater

Direttiva 94/33/CE del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro

(GU L 216 del 20.08.1994, pag. 12)

8 quinquies

Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.4.04, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)

(GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50)

Articolo3, articoli 4 - 12

Emendamento 168
Proposta di regolamento
Allegato III – colonna 2 – titolo
Norme
Esempi di requisiti pertinenti
Emendamento 194
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato III – casella 4 – colonna 2 – trattino 3
–  Se del caso, creazione e/o mantenimento di habitat
Emendamento 169
Proposta di regolamento
Allegato III – linea 4 – colonna 2 – trattino 3
–  Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati e margini dei campi
–  Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio
Emendamento 171
Proposta di regolamento
Allegato III – linea 5 – colonna 2 – trattino 1
–  Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
–  Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua, conformemente alla pertinente legislazione comune sulla protezione delle acque di superficie
Emendamento 172
Proposta di regolamento
Allegato IV

Testo della Commissione

mio EUR

Anno civile

2009

2010

2011

2012

Belgio

583,2

570,9

563,1

553,9

Repubblica ceca

773,0

Danimarca

985,9

965,3

954,6

937,8

Germania

5 467,4

5 339,2

5 269,3

5 178,0

Estonia

88,9

Irlanda

1 283,1

1 264,0

1 247,1

1 230,0

Grecia

2 567,3

2 365,5

2 348,9

2 324,1

Spagna

5 171,3

5 043,4

5 019,1

4 953,5

Francia

8 218,5

8 021,2

7 930,7

7 796,2

Italia

4 323,6

4 103,7

4 073,2

4 023,3

Cipro

48,2

Lettonia

130,5

Lituania

337,9

Lussemburgo

35,2

34,5

34,0

33,4

Ungheria

1 150,9

Malta

4,6

Paesi Bassi

841,5

827,0

829,4

815,9

Austria

727,7

718,2

712,1

704,9

Polonia

2 730,5

Portogallo

635,8

623,0

622,6

622,6

Slovenia

129,4

Slovacchia

335,9

Finlandia

550,0

541,2

536,0

529,8

Svezia

731,7

719,9

710,6

699,8

Regno Unito

3 373,0

3 340,4

3 335,8

3 334,9

Emendamento

mio EUR

Anno civile

2009

2010

2011

2012

Belgio

p.m

p.m

p.m

p.m

Repubblica ceca

p.m

p.m

p.m

p.m

Danimarca

p.m

p.m

p.m

p.m

Germania

p.m

p.m

p.m

p.m

Estonia

p.m

p.m

p.m

p.m

Irlanda

p.m

p.m

p.m

p.m

Grecia

p.m

p.m

p.m

p.m

Spagna

p.m

p.m

p.m

p.m

Francia

p.m

p.m

p.m

p.m

Italia

p.m

p.m

p.m

p.m

Cipro

p.m

p.m

p.m

p.m

Lettonia

p.m

p.m

p.m

p.m

Lituania

p.m

p.m

p.m

p.m

Lussemburgo

p.m

p.m

p.m

p.m

Ungheria

p.m

p.m

p.m

p.m

Malta

p.m

p.m

p.m

p.m

Paesi Bassi

p.m

p.m

p.m

p.m

Austria

p.m

p.m

p.m

p.m

Polonia

p.m

p.m

p.m

p.m

Portogallo

p.m

p.m

p.m

p.m

Slovenia

p.m

p.m

p.m

p.m

Slovacchia

p.m

p.m

p.m

p.m

Finlandia

p.m

p.m

p.m

p.m

Svezia

p.m

p.m

p.m

p.m

Regno Unito

p.m

p.m

p.m

p.m

Emendamento 173
Proposta di regolamento
Allegato VIII – tabelle 1 e 2

Testo della Commissione

Tabella 1

(migliaia di EUR)

licenza

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 e seguenti

Belgio

614 179

611 901

613 281

613 281

614 661

614 661

614 661

614 661

Danimarca

1 030 478

1 031 321

1 043 421

1 043 421

1 048 999

1 048 999

1 048 999

1 048 999

Germania

5 770 254

5 781 666

5 826 537

5 826 537

5 848 330

5 848 330

5 848 330

5 848 330

Irlanda

1 342 268

1 340 737

1 340 869

1 340 869

1 340 869

1 340 869

1 340 869

1 340 869

Grecia

2 367 713

2 209 591

2 210 829

2 216 533

2 216 533

2 216 533

2 216 533

2 216 533

Spagna

4 838 512

5 070 413

5 114 250

5 139 246

5 139 316

5 139 316

5 139 316

5 139 316

Francia

8 404 502

8 444 468

8 500 503

8 504 425

8 518 804

8 518 804

8 518 804

8 518 804

Italia

4 143 175

4 277 633

4 320 238

4 369 974

4 369 974

4 369 974

4 369 974

4 369 974

Lussemburgo

37 051

37 084

37 084

37 084

37 084

37 084

37 084

37 084

Paesi Bassi

853 090

853 169

886 966

886 966

904 272

904 272

904 272

904 272

Austria

745 561

747 298

750 019

750 019

751 616

751 616

751 616

751 616

Portogallo

589 723

600 296

600 370

605 967

605 972

605 972

605 972

605 972

Finlandia

566 801

565 823

568 799

568 799

570 583

570 583

570 583

570 583

Svezia

763 082

765 229

768 853

768 853

770 916

770 916

770 916

770 916

Regno Unito

3 985 834

3 986 361

3 987 844

3 987 844

3 987 849

3 987 849

3 987 849

3 987 849

Tabella 2*

(migliaia di EUR)

licenza

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 e seguenti

Bulgaria

287 399

328 997

409 587

490 705

571 467

652 228

732 986

813 746

Repubblica ceca

559 622

647 080

735 801

821 779

909 164

909 164

909 164

909 164

Estonia

60 500

70 769

80 910

91 034

101 171

101 171

101 171

101 171

Cipro

31 670

38 845

43 730

48 615

53 499

53 499

53 499

53 499

Lettonia

90 016

104 025

118 258

132 193

146 355

146 355

146 355

146 355

Lituania

230 560

268 746

305 964

342 881

380 064

380 064

380 064

380 064

Ungheria

807 366

935 912

1 064 312

1 191 526

1 318 542

1 318 542

1 318 542

1 318 542

Malta

3 434

3 851

4 268

4 685

5 102

5 102

5 102

5 102

Polonia

1 877 107

2 164 285

2 456 894

2 742 771

3 033 549

3 033 549

3 033 549

3 033 549

Romania

623 399

713 207

891 072

1 068 953

1 246 821

1 424 684

1 602 550

1 780 414

Slovenia

87 942

102 047

116 077

130 107

144 236

144 236

144 236

144 236

Slovacchia

240 014

277 779

314 692

351 377

388 191

388 191

388 191

388 191

* Massimali calcolati tenendo conto dello schema di incrementi di cui all'articolo 110.

Emendamento

Tabella 1

(migliaia di EUR)

licenza

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 e seguenti

Belgio

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Danimarca

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Germania

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Irlanda

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Grecia

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Spagna

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Francia

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Italia

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Lussemburgo

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Paesi Bassi

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Austria

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Portogallo

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Finlandia

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Svezia

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Regno Unito

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Tabella 2

(migliaia di EUR)

licenza

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 e seguenti

Bulgaria

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Repubblica ceca

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Estonia

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Cipro

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Lettonia

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Lituania

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Ungheria

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Malta

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Polonia

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Romania

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Slovenia

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Slovacchia

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Emendamento 174
Proposta di regolamento
Allegato X – parte I – trattino 2
– dal 2010 il premio per le colture proteiche di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, titolo IV, capitolo 2;
soppresso
Emendamento 175
Proposta di regolamento
Allegato X – parte I – trattino 3
– dal 2010 l'aiuto specifico per il riso di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, titolo IV, capitolo III, e al presente regolamento, titolo IV, capitolo 1, sezione 1, in conformità al calendario figurante all'articolo 72, paragrafo 2, del presente regolamento;
– dal 2013 l'aiuto specifico per il riso di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, titolo IV, capitolo III, e al presente regolamento, titolo IV, capitolo 1, sezione 1, in conformità al calendario figurante all'articolo 72, paragrafo 2, del presente regolamento;
Emendamento 176
Proposta di regolamento
Allegato X – parte I – trattino 5
– dal 2011 l'aiuto alla trasformazione dei foraggi essiccati di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007, parte II, titolo I, capo IV, sezione I, sottosezione I;
soppresso
Emendamento 177
Proposta di regolamento
Allegato X – parte I – trattino 6
– dal 2011 l'aiuto per la trasformazione di lino destinato alla produzione di fibre di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007, parte II, titolo I, capo IV, sezione I, sottosezione II, in conformità al calendario figurante in tale sottosezione;
– dal 2013 l'aiuto per la trasformazione di lino destinato alla produzione di fibre di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007, parte II, titolo I, capo IV, sezione I, sottosezione II, in conformità al calendario figurante in tale sottosezione;
Emendamento 178
Proposta di regolamento
Allegato X – parte I – trattino 7
– dal 2011 il premio per la fecola di patate di cui all'articolo [95 bis] del regolamento (CE) n. 1234/2007 e, secondo il calendario indicato all'articolo 75 del presente regolamento, l'aiuto per le patate da fecola di cui allo stesso articolo.
– dal 2013 il premio per la fecola di patate di cui all'articolo [95 bis] del regolamento (CE) n. 1234/2007 e, secondo il calendario indicato all'articolo 75 del presente regolamento, l'aiuto per le patate da fecola di cui allo stesso articolo.
Emendamento 179
Proposta di regolamento
Allegato X – parte I bis (nuova)
I bis.
Dal 2010, nel caso degli Stati membri che non abbiano preso la decisione di cui all'articolo 64 del presente regolamento:
– il premio alle colture proteiche di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, titolo IV, capitolo 2;
– dal 2010 l'aiuto specifico per il riso di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, titolo IV, capitolo 3, e al presente regolamento, titolo IV, capitolo 1, sezione 1, in conformità al calendario figurante all'articolo 72, paragrafo 2, del presente regolamento;
– l'aiuto alla trasformazione dei foraggi essiccati di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007, parte II, titolo I, capo IV, sezione I, sottosezione I.
Emendamento 180
Proposta di regolamento
Allegato XI – tabella "Foraggi essiccati"
La tabella "Foraggi essiccati" è soppressa.
Emendamento 181
Proposta di regolamento
Allegato XI – tabella "Colture proteiche"
La tabella "Colture proteiche" è soppressa.
Emendamento 182
Proposta di regolamento
Allegato XI – tabella "Riso"
Colonna 2010
soppresse
Colonna 2011
Colonna 2012
Emendamento 183
Proposta di regolamento
Allegato XI – tabella "Fibre lunghe di lino"
Colonna 2011
soppresse
Colonna 2012
Emendamento 184
Proposta di regolamento
Allegato XI – tabella "Aiuto alla fabbricazione di fecola di patate"
Colonna 2011
soppresse
Colonna 2012
Emendamento 185
Proposta di regolamento
Allegato XI – tabella "Aiuto ai coltivatori di patate da fecola"
Colonna 2011
soppresse
Colonna 2012
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