Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 novembre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 320/2006, (CE) n. 1234/2007, (CE) n. 3/2008 e (CE) n. […]/2008 al fine di adeguare la politica agricola comune (COM(2008)0306 – C6-0241/2008 – 2008/0104(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0306),
– visti gli articoli 36 e 37 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0241/2008),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0401/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione
Emendamento
Emendamento 1 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 3
(3) Per quanto riguarda i cereali, il sistema deve essere modificato per consentire al settore di orientarsi maggiormente al mercato e di diventare più competitivo, mantenendo la funzione dell'intervento come rete di sicurezza in caso di crisi di mercato e aiutando gli agricoltori ad adeguarsi alle condizioni del mercato. Le conclusioni del Consiglio sulla riforma del regime d'intervento per il granturco raccomandavano una revisione completa del regime d'intervento nel settore dei cereali, da effettuare nel contesto della "valutazione dello stato di salute" della PAC, sulla base di un'analisi che prospettava un certo rischio di accumulo di scorte pubbliche di orzo in presenza di prezzi bassi. Da allora, tuttavia, le prospettive di mercato per i cereali sono sensibilmente cambiate e si caratterizzano oggi per un andamento favorevole dei prezzi sul mercato mondiale, determinato dall'espansione della domanda e dall'esaurirsi delle scorte di cereali a livello mondiale. In tale contesto, l'azzeramento della soglia d'intervento per gli altri cereali da foraggio in contemporanea con la riforma del granturco consentirebbe di evitare che l'intervento abbia effetti negativi sull'insieme del mercato cerealicolo. Poiché le prospettive di mercato sono favorevoli anche per il frumento duro, si dovrebbe abolire l'acquisto all'intervento di questo cereale, che non ha più ragion d'essere allorché i prezzi di mercato sono sempre nettamente superiori al prezzo d'intervento. Dato che l'intervento nel settore dei cereali deve fungere semplicemente da rete di sicurezza e non influenzare la formazione dei prezzi, le differenze tra i periodi di mietitura nei vari Stati membri, che segnano effettivamente l'inizio delle campagne di commercializzazione, non hanno più importanza, in quanto nel nuovo regime i prezzi di mercato non dipenderanno più dai prezzi d'intervento maggiorati mensilmente. A fini di semplificazione, occorre quindi armonizzare nell'insieme della Comunità le date di apertura dell'intervento per i cereali.
(3) Per quanto riguarda i cereali, il sistema deve essere modificato per consentire al settore di orientarsi maggiormente al mercato e di diventare più competitivo, mantenendo la funzione dell'intervento come rete di sicurezza in caso di crisi di mercato e aiutando gli agricoltori ad adeguarsi alle condizioni del mercato. Le conclusioni del Consiglio sulla riforma del regime d'intervento per il granturco raccomandavano una revisione completa del regime d'intervento nel settore dei cereali, da effettuare nel contesto della "valutazione dello stato di salute" della PAC, sulla base di un'analisi che prospettava un certo rischio di accumulo di scorte pubbliche di orzo in presenza di prezzi bassi. Da allora, tuttavia, le prospettive di mercato per i cereali sono sensibilmente cambiate e si caratterizzano oggi per un andamento favorevole dei prezzi sul mercato mondiale, determinato dall'espansione della domanda e dall'esaurirsi delle scorte di cereali a livello mondiale. In tale contesto, l'azzeramento della soglia d'intervento per gli altri cereali da foraggio in contemporanea con la riforma del granturco consentirebbe di evitare che l'intervento abbia effetti negativi sull'insieme del mercato cerealicolo. Poiché le prospettive di mercato sono favorevoli anche per il frumento duro, si dovrebbe abolire l'acquisto all'intervento di questo cereale, che non ha più ragion d'essere allorché i prezzi di mercato sono sempre nettamente superiori al prezzo d'intervento. Dato che l'intervento nel settore dei cereali deve fungere semplicemente da rete di sicurezza, è opportuno aprire l'intervento soltanto nel corso degli ultimi tre mesi della campagna di commercializzazione.
Emendamento 2 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 4
(4) Il settore del riso è diventato più competitivo in seguito alla riforma del 2003: la produzione si è stabilizzata, le scorte diminuiscono per effetto della crescente domanda sia nella Comunità che sul mercato mondiale, e il prezzo dovrebbe attestarsi ben al di sopra del prezzo d'intervento. In tali condizioni, l'acquisto di riso all'intervento non è più necessario e andrebbe abolito.
(4) Il settore del riso è diventato più competitivo in seguito alla riforma del 2003: la produzione si è stabilizzata, le scorte diminuiscono per effetto della crescente domanda sia nella Comunità che sul mercato mondiale, e il prezzo dovrebbe attestarsi ben al di sopra del prezzo d'intervento. L'intervento dovrebbe però essere conservato quale rete di sicurezza.
Emendamento 3 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 6
(6) L'abolizione dell'intervento per i suddetti prodotti può avere luogo senza problemi nel 2009, dato che la situazione attuale e le prospettive di mercato escludono comunque il ricorso all'intervento per questi prodotti nel 2009.
(6) L'abolizione dell'intervento per il riso e le carni suine può avere luogo senza problemi nel 2009, dato che la situazione attuale e le prospettive di mercato escludono comunque il ricorso all'intervento per questi prodotti nel 2009.
Emendamento 5 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 8 bis (nuovo)
(8 bis)Dal 2009 il sostegno agli investimenti dei produttori di latte non dovrebbe più essere limitato alla singola quota prestabilita, affinché i produttori possano procedere a investimenti maggiormente orientati al mercato.
Emendamento 6 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 10
(10)L'aiuto all'ammasso privato di burro è poco utilizzato. Nondimeno, in conseguenza dell'andamento stagionale della produzione di latte nella Comunità, anche la produzione di burro seguirà sempre un andamento stagionale. Il mercato del burro può quindi essere soggetto a una pressione temporanea, che l'ammasso stagionale può contribuire ad attenuare. La decisione dovrebbe tuttavia essere presa dalla Commissione in base ad un'oculata analisi di mercato, sicché il regime non verrebbe più attivato obbligatoriamente ogni anno, ma diventerebbe facoltativo.
soppresso
Emendamento 7 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 12
(12) Gli aiuti allo smercio di burro per la fabbricazione di prodotti della pasticceria e di gelati e per il consumo diretto sono stati ridotti in concomitanza con la riduzione del prezzo d'intervento del burro a decorrere dal 2004, per poi essere azzerati prima che le gare venissero sospese a motivo della situazione favorevole del mercato. Gli aiuti allo smercio non sono più necessari per sostenere il mercato al livello del prezzo d'intervento e vanno quindi aboliti.
(12) Gli aiuti allo smercio di burro per la fabbricazione di prodotti della pasticceria e di gelati e per il consumo diretto sono stati ridotti in concomitanza con la riduzione del prezzo d'intervento del burro a decorrere dal 2004, per poi essere azzerati prima che le gare venissero sospese a motivo della situazione favorevole del mercato.
Emendamento 8 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 13
(13) Al fine di migliorare la competitività del settore agricolo comunitario e promuovere un'agricoltura sostenibile e più orientata al mercato, è necessario portare avanti il processo di conversione del sostegno dalla produzione al produttore – iniziato con la riforma della politica agricola comune del 2003 –, abolendo gli aiuti per i foraggi essiccati, il lino, la canapa e la fecola di patate, di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), e incorporando il sostegno a questi prodotti nel regime disaccoppiato di integrazione del reddito aziendale. Come già nella riforma della PAC del 2003, il disaccoppiamento non altera gli importi effettivamente corrisposti agli agricoltori, ma rende molto più efficace il sostegno al reddito.
(13) Al fine di migliorare la competitività del settore agricolo comunitario e promuovere un'agricoltura sostenibile e più orientata al mercato, è necessario portare avanti il processo di conversione del sostegno dalla produzione al produttore – iniziato con la riforma della politica agricola comune del 2003 –, abolendo gli aiuti per il lino, la canapa e la fecola di patate, di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), e incorporando il sostegno a questi prodotti nel regime disaccoppiato di integrazione del reddito aziendale. Come già nella riforma della PAC del 2003, il disaccoppiamento non altera gli importi effettivamente corrisposti agli agricoltori, ma rende molto più efficace il sostegno al reddito.
Emendamento 9 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 14
(14) Nel 2000 il Consiglio ha deciso l'abolizione graduale dell'aiuto per le fibre corte di lino e per le fibre di canapa. Questa decisione è stata attuata con effetto a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2009/2010, in virtù delle modifiche apportate all'OCM unica dal regolamento (CE) n. 247/2008, al pari dell'abolizione graduale dell'aiuto complementare alla trasformazione di lino coltivato nelle zone tradizionali. L'aiuto per le fibre lunghe di lino deve essere disaccoppiato. Tuttavia, per consentire al settore di adattarsi, il passaggio al regime di pagamento unico dovrebbe avvenire per metà nel 2011 e per l'altra metà nel 2013.
(14) Nel 2000 il Consiglio ha deciso l'abolizione graduale dell'aiuto per le fibre corte di lino e per le fibre di canapa. Questa decisione è stata attuata con effetto a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2009/2010, in virtù delle modifiche apportate all'OCM unica dal regolamento (CE) n. 247/2008, al pari dell'abolizione graduale dell'aiuto complementare alla trasformazione di lino coltivato nelle zone tradizionali. L'aiuto per le fibre lunghe di lino deve essere disaccoppiato. Tuttavia, per consentire al settore di adattarsi, il passaggio al regime di pagamento unico dovrebbe avvenire entro il 2013.
Emendamento 10 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 15
(15) Il regime per i foraggi essiccati è stato riformato nel 2003, con il disaccoppiamento e l'erogazione ai produttori di una parte dell'aiuto. In considerazione del più accentuato orientamento al mercato promosso dalla "valutazione dello stato di salute" e delle attuali prospettive del mercato dei foraggi, è opportuno completare la transizione dell'intero settore verso il completo disaccoppiamento, disaccoppiando anche il rimanente aiuto ai trasformatori. Si dovrà prevedere la possibilità di mitigare gli effetti della soppressione dell'aiuto ai trasformatori mediante opportuni adeguamenti del prezzo pagato ai produttori delle materie prime, che a loro volta avranno diritto a maggiori aiuti diretti per effetto del disaccoppiamento. La soppressione dell'aiuto ai trasformatori è giustificata anche dalla situazione e dalle prospettive del mercato delle colture proteiche in generale. Militano a favore del disaccoppiamento di questo aiuto il fatto che il settore è già in via di ristrutturazione sin dalla riforma del 2003, nonché il particolare impatto negativo sull'ambiente recentemente scoperto a carico della produzione di foraggi disidratati; si dovrebbe comunque prevedere un breve periodo transitorio di due anni per consentire al settore di adattarsi.
(15) Il regime per i foraggi essiccati è stato riformato nel 2003, con il disaccoppiamento e l'erogazione ai produttori di una parte dell'aiuto. In considerazione del più accentuato orientamento al mercato promosso dalla "valutazione dello stato di salute" e delle attuali prospettive del mercato dei foraggi, è opportuno completare entro il 2013 la transizione dell'intero settore verso il completo disaccoppiamento, disaccoppiando anche il rimanente aiuto ai trasformatori.
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 17
(17)La restituzione alla produzione di amido e fecole è resa superflua, rispetto agli obiettivi iniziali, dall'evoluzione dei mercati interni e internazionali dei cereali e degli amidi e va pertanto abolita. La situazione e le prospettive di mercato sono tali che l'aiuto è da un certo tempo pari a zero e lo resterà probabilmente ancora a lungo, sicché può essere abolito in breve tempo senza effetti negativi sul settore.
soppresso
Emendamento 12 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 18
(18)Le disposizioni sulle misure eccezionali di sostegno del mercato in caso di epizoozie vanno trasposte in una disposizione orizzontale concernente la gestione dei rischi e quindi eliminate dal regolamento (CE) n. 1234/2007.
soppresso
Emendamento 13 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 19
(19) Le organizzazioni di produttori possono svolgere un ruolo utile concentrando l'offerta in settori caratterizzati da uno squilibrio nella concentrazione dei produttori e degli acquirenti. Occorre pertanto autorizzare gli Stati membri a riconoscere le organizzazioni di produttori in tutti i settori.
(19) Se l'assicurazione del raccolto o i fondi di mutualizzazione possono contribuire a una gestione curativa dei rischi, tale gestione può rivelarsi molto costosa sul piano economico e sociale; è quindi opportuno promuovere parallelamente la messa a punto di strumenti che consentano una gestione preventiva del rischio. Le organizzazioni di produttori, come le organizzazioni interprofessionali, possono svolgere un ruolo importante in questa gestione preventiva, in particolare concentrando l'offerta in settori caratterizzati da uno squilibrio nella concentrazione dei produttori e degli acquirenti o migliorandone la conoscenza dei mercati. Occorre pertanto autorizzare gli Stati membri a riconoscere le organizzazioni di produttori e le organizzazioni professionali in tutti i settori.
Emendamento 42 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto -1 (nuovo) Regolamento (CE) n. 247/2006 Articolo 4 – paragrafo 3
(-1) L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 247/2006 è sostituito dal seguente:
"3. In deroga al paragrafo 2, lettera a), possono essere spediti dalle Azzorre nel resto della Comunità i seguenti quantitativi massimi di zucchero (codice NC 1701) per i seguenti anni:
‐ 2008: 3 000 tonnellate,
‐ 2009: 2 285 tonnellate,
‐ 2010: 1 570 tonnellate,
‐ 2011: 855 tonnellate."
Emendamento 44 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 247/2006 Articolo 5 – paragrafo 1
(1 bis)L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 247/2006 è sostituito dal seguente:
"1. Nel periodo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001, lo zucchero C di cui all'articolo 13 di detto regolamento, esportato a norma delle pertinenti disposizioni del regolamento (CEE) n. 2670/81 della Commissione, del 14 settembre 1981, che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero, e introdotto per il consumo a Madera e nelle Isole Canarie sotto forma di zucchero bianco di cui al codice NC 1701 e per la raffinazione e il consumo nelle Azzorre sotto forma di zucchero greggio di cui al codice NC 1701 12 10, beneficia, alle condizioni stabilite dal presente regolamento, del regime di esenzione dai dazi d'importazione nei limiti dei bilanci previsionali di approvvigionamento di cui all'articolo 2 del presente regolamento."
Emendamento 66 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 4 – punto 1 Regolamento (CE) n. 1234/2007 Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b
1)All'articolo 8, paragrafo 1, la lettera b) è soppressa.
soppresso
Emendamento 14 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 4 – punto 2 Regolamento (CE) n. 1234/2007 Articolo 10
2)L'articolo 10 è modificato come segue:
soppresso
a) il paragrafo 1 è così modificato:
i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) frumento tenero, orzo, granturco e sorgo;"
ii) la lettera b) è soppressa;
b) il paragrafo 2 è soppresso.
Emendamento 15 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 4 – punto 3 Regolamento (CE) n. 1234/2007 Articolo 11 – lettera a
a) per i cereali, dal 1° novembre al 31 maggio;
a) per i cereali, dal 1° marzo al 31 maggio;
Emendamento 16 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 4 – punto 3 Regolamento (CE) n. 1234/2007 Articolo 11 – lettera d bis (nuova)
d bis) per le carni suine, nel corso di qualsiasi campagna di commercializzazione.
Emendamento 17 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 4 – punto 3 Regolamento (CE) n. 1234/2007 Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)
b bis) per le carni suine è aperto dalla Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, se, durante un periodo rappresentativo, il prezzo medio del mercato dei suini abbattuti, stabilito a partire dai prezzi constatati in ciascuno Stato membro sui mercati rappresentativi della Comunità e ponderati con coefficienti che esprimono l'importanza relativa del patrimonio suino di ciascuno Stato membro, si situa a un livello inferiore al 103% del prezzo di riferimento ed è suscettibile di mantenersi a questo livello.
Emendamento 18 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 4 – punto 3 Regolamento (CE) n. 1234/2007 Articolo 12 – paragrafo 2
2. La Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, può sospendere l'intervento pubblico per il frumento tenero se il prezzo franco Rouen del frumento avente un tenore minimo di materia proteica dell'11% è superiore al prezzo di riferimento.
2. La Commissione può sospendere l'intervento pubblico per il frumento tenero se il prezzo franco Rouen del frumento avente un tenore minimo di materia proteica dell'11% è superiore al prezzo di riferimento.
La Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, riapre l'intervento se non sussistono più le condizioni di cui al primo comma del presente paragrafo.
La Commissione riapre l'intervento se non sussistono più le condizioni di cui al primo comma del presente paragrafo.
Emendamento 67 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 4 – punto 4 Regolamento (CE) n. 1234/2007 Sottosezione III – articolo 18
4)Nella parte II, titolo I, capo I, sezione II, la sottosezione III è sostituita dalla seguente: "Sottosezione III Prezzi d'intervento Articolo 18 Prezzi d'intervento 1.I prezzi d'intervento e i quantitativi accettati all'intervento per i prodotti di cui all'articolo 10, lettere a), d), e) ed f), sono determinati dalla Commissione mediante gara. In particolari circostanze, le gare possono essere indette con procedura ristretta o i prezzi d'intervento e i quantitativi accettati all'intervento possono essere fissati per Stato membro o regione di Stato membro in funzione dei prezzi medi di mercato rilevati. 2.Il prezzo d'intervento determinato a norma del paragrafo 1 non deve essere superiore: a) per i cereali, ai rispettivi prezzi di riferimento; b) per le carni bovine, al prezzo medio di mercato rilevato in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro, maggiorato di un importo determinato dalla Commissione in base a criteri oggettivi; c) per il burro, al 90% del prezzo di riferimento; d) per il latte scremato in polvere, al prezzo di riferimento. 3.Il prezzo d'intervento per lo zucchero è pari all'80% del prezzo di riferimento fissato per la campagna di commercializzazione successiva a quella in cui è presentata l'offerta. Tuttavia, se la qualità dello zucchero conferito all'organismo pagatore è diversa dalla qualità tipo di cui all'allegato IV, lettera B, per la quale è fissato il prezzo di riferimento, il prezzo d'intervento è maggiorato o ridotto, a seconda dei casi."
soppresso
Emendamento 43 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 4 – punto 4 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1234/2007 Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera a) – punto ii bis) (nuovo)
4 bis)All'articolo 26, paragrafo 2, lettera a), è inserito il seguente punto:
"ii bis) utilizzati ai fini del regime speciale di approvvigionamento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 247/2006."
Emendamento 19 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 4 – punto 5 Regolamento (CE) n. 1234/2007 Parte II – titolo I – capo I – sezione III – sottosezione I
5)Nella parte II, titolo I, capo I, sezione III, la sottosezione I è soppressa.
soppresso
Emendamento 20 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 4 – punto 6 Regolamento (CE) n. 1234/2007 Articolo 31
6)L'articolo 31 è modificato come segue:
soppresso
a) il paragrafo 1 è così modificato:
i) dopo la lettera c) sono inserite le lettere seguenti:
c bis) burro non salato prodotto con crema o latte in un'impresa riconosciuta della Comunità ed avente un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell'82%, un tenore massimo, in peso, di sostanza secca lattica non grassa del 2% e un tenore massimo, in peso, di acqua del 16%;
c ter) burro salato prodotto con crema o latte in un'impresa riconosciuta della Comunità ed avente un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell'80%, un tenore massimo, in peso, di sostanza secca lattica non grassa del 2%, un tenore massimo, in peso, di acqua del 16% e un tenore massimo, in peso, di sale del 2%;"
ii) la lettera e) è soppressa;
b) al paragrafo 2, il secondo comma è soppresso.
Emendamento 21 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 4 – punto 7 Regolamento (CE) n. 1234/2007 Articolo 34 bis
(7)È aggiunto il seguente articolo 34 bis:
soppresso
"Articolo 34 bis
Condizioni per la concessione dell'aiuto per il burro
1.La Commissione può decidere di concedere un aiuto all'ammasso privato di burro, in particolare qualora l'andamento dei prezzi e delle scorte di tale prodotto evidenzi un grave squilibrio del mercato che potrebbe essere evitato o appianato mediante un ammasso stagionale.
2.L'importo dell'aiuto è fissato dalla Commissione in base alle spese di ammasso e all'andamento prevedibile dei prezzi del burro."
Emendamento 22 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 4 – punto 8 Regolamento (CE) n. 1234/2007 Articolo 36
8)L'articolo 36 è soppresso.
soppresso
Emendamento 23 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 4 – punto 11 Regolamento (CE) n. 1234/2007 Articolo 44
11)L'articolo 44 è soppresso.
soppresso
Emendamento 24 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 4 – punto 12 – lettera a) Regolamento (CE) n. 1234/2007 Articolo 46 – paragrafo 1
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
soppresso
"1. Per le misure eccezionali di sostegno di cui all'articolo 45, la Comunità contribuisce al finanziamento per il 50% delle spese sostenute dagli Stati membri."
Emendamento 25 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 4 – punto 14 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1234/2007 Articolo 66 – paragrafo 5 bis (nuovo)
(14 bis)All'articolo 66 è aggiunto il seguente paragrafo:
"5 bis. Gli Stati membri possono applicare aumenti temporanei delle quote, basati sulla sottoutilizzazione delle quote latte negli altri Stati membri a condizione di comprovare che il loro mercato lattiero-caseario potrebbe non essere in grado di conseguire una "transizione morbida" nel contesto di una regolamentazione generale. A tal fine la Commissione calcola ogni anno la sottoutilizzazione delle quote latte. La Commissione esamina le richieste degli Stati membri in materia di aumenti supplementari delle quote e presenta una proposta concernente l'assegnazione temporanea di quote di produzione all'inizio di ogni campagna di commercializzazione. Dette quote temporanee per una determinata campagna di commercializzazione sono sempre inferiori al livello di sottoutilizzazione delle quote della campagna che precede la campagna in questione. La Commissione può essere assistita dal comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1.".
Emendamento 26 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 4 – punto 14 ter (nuovo) Regolamento (CE) n. 1234/2007 Articolo 78 – paragrafo 3 bis (nuovo)
(14 ter)All'articolo 78 è aggiunto il seguente paragrafo:
"3 bis. Il gettito proveniente dai pagamenti versati all'Unione a titolo del prelievo supplementare nonché i risparmi realizzati nel bilancio agricolo sono devoluti al Fondo lattiero per l'introduzione di misure di accompagnamento nel settore lattiero-caseario.
Le misure di sostegno a norma dell'articolo 68 [norme generali] del regolamento (CE) n. [...]/2008 [nuovo regolamento sui pagamenti diretti] non devono essere finanziate dal presente piano.".
Emendamento 27 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 4 – punto 17 Regolamento (CE) n. 1234/2007 Parte II – titolo I – capitolo IV – sezione I – sottosezione I
17)Nella parte II, titolo I, capo IV, sezione I, la sottosezione I è soppressa.
soppresso
Emendamento 28 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 4 – punto 18 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1234/2007 Articolo 91 – paragrafo 1 – comma 2
18 bis)All'articolo 91, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Durante le campagne di commercializzazione 2009/2010 - 2012/2013, l'aiuto è accordato anche, alle stesse condizioni, per la trasformazione di paglia di lino e di canapa destinata alla produzione di fibre corte.".
Emendamento 29 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 4 – punto 19 Regolamento (CE) n. 1234/2007 Articolo 92 – paragrafo 1
"1. L'importo dell'aiuto alla trasformazione di cui all'articolo 91 per le fibre lunghe di lino è fissato a:
"1. L'importo dell'aiuto alla trasformazione di cui all'articolo 91 per le fibre lunghe di lino è fissato a:
a) 200 EUR per le campagne di commercializzazione 2009/2010 e 2010/2011;
a) per quanto riguarda le fibre lunghe di lino, 160 EUR per tonnellata per le campagne di commercializzazione 2009/2010 - 2012/2013;
b) 100 EUR per le campagne di commercializzazione 2011/2012 e 2012/2013."
b) per quanto riguarda le fibre corte di lino e di canapa che non contengono più del 7,5% di impurità e di capecchio, 90 EUR per tonnellata per le campagne di commercializzazione 2009/2010 - 2012/2013.
Tuttavia, a seconda degli sbocchi tradizionali, lo Stato membro può decidere di concedere l'aiuto anche per:
a) le fibre corte di lino contenenti una percentuale di impurità e di capecchio compresa tra il 7,5% e il 15%;
b) le fibre di canapa contenenti una percentuale di impurità e di capecchio compreso tra il 7,5% e il 25%.
Nei casi di cui al secondo comma, lo Stato membro concede l'aiuto per un quantitativo equivalente, al massimo, sulla base di 7,5% di impurità e di capecchio, alla quantità prodotta."
Emendamento 30 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 4 – punto 20 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1234/2007 Articolo 94 – paragrafo 1 bis
20 bis)All'articolo 94, il paragrafo 1 bis è sostituito dal seguente:
"1 bis. Per ciascuna delle campagne di commercializzazione 2009/2010 - 2012/2013 è istituito un quantitativo massimo garantito di 147 265 tonnellate di fibre corte di lino e di fibre di canapa ammissibili all'aiuto. Tale quantitativo è ripartito tra taluni Stati membri sotto forma di quantitativi nazionali garantiti, conformemente all'allegato XI, punto A.II.".
Emendamento 31 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 4 – punto 20 ter (nuovo) Regolamento (CE) n. 1234/2007 Articolo 94 bis
20 ter)L'articolo 94 bis è sostituito dal seguente:
"Articolo 94 bis
Aiuto complementare
Durante le campagne di commercializzazione 2009/2010 - 2012/2013, per le superfici di lino situate nelle zone I e II di cui all'allegato XI, punto A.III, la cui produzione di paglia forma oggetto di:
a) un contratto di compravendita o di un impegno, conformemente all'articolo 91, paragrafo 1; e
b) un aiuto alla trasformazione in fibre lunghe, un aiuto complementare è concesso al primo trasformatore riconosciuto.
L'importo dell'aiuto complementare è di 120 EUR per ettaro nella zona I e di 50 EUR per ettaro nella zona II.".
Emendamento 32 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 4 – punto 21 Regolamento (CE) n. 1234/2007 Articolo 95 bis – paragrafo 1
1. Un premio di 22,25 EUR per tonnellata di fecola prodotta è pagato alle fecolerie, per le campagne di commercializzazione 2009/2010 e 2010/2011, limitatamente al quantitativo di fecola corrispondente alla loro quota ai sensi dell'articolo 84 bis, paragrafo 2, a condizione che esse abbiano pagato ai produttori di patate un prezzo minimo per la totalità delle patate necessarie a produrre il quantitativo di fecola corrispondente alla loro quota.
1. Un premio di 22,25 EUR per tonnellata di fecola prodotta è pagato alle fecolerie, per le campagne di commercializzazione 2009/2010 e 2012/2013, limitatamente al quantitativo di fecola corrispondente alla loro quota ai sensi dell'articolo 84 bis, paragrafo 2, a condizione che esse abbiano pagato ai produttori di patate un prezzo minimo per la totalità delle patate necessarie a produrre il quantitativo di fecola corrispondente alla loro quota.
Emendamento 33 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 4 – punto 22 Regolamento (CE) n. 1234/2007 Articolo 96
22)L'articolo 96 è soppresso.
soppresso
Emendamento 35 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 4 – punto 29 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1234/2007 Articolo 122 – comma 1 ter (nuovo)
29 bis)All'articolo 122 è aggiunto il comma seguente:
"Gli Stati membri possono, inoltre, riconoscere come organizzazioni di produttori le associazioni richiedenti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari1. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera c) i) del presente articolo.
_________ 1GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.".
Emendamento 36 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 4 – punto 30 Regolamento (CE) n. 1234/2007 Articolo 124 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)
Tali organizzazioni interprofessionali possono agire, segnatamente, a favore della gestione preventiva dei rischi, della ricerca e dello sviluppo, dell'informazione e della promozione sui prodotti e le filiere, dell'analisi e dell'informazione sui mercati e delle modalità di stipula dei contratti.
Emendamento 37 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 4 – punto 30 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1234/2007 Articolo 162 – paragrafo 1 – lettera a – punto i
30 bis)All'articolo 162, paragrafo 1, lettera a), è soppresso il punto i).*
* Gli articoli e gli allegati del regolamento (CE) n. 1234/2007 vanno adeguati di conseguenza.
Emendamento 38 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 4 – punto 30 ter (nuovo) Regolamento (CE) n. 1234/2007 Articolo 162 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii
30 ter ) All'articolo 162, paragrafo 1, lettera a), è soppresso il punto ii).*
* Gli articoli e gli allegati del regolamento (CE) n. 1234/2007 vanno adeguati di conseguenza.
Emendamento 39 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 4 – punto 31 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1234/2007 Articolo 182 – paragrafo 3
(31 bis)All'articolo 182, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Gli Stati membri che riducono la loro quota di zucchero di più del 50% della quota di zucchero fissata il 20 febbraio 2006 nell'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 possono accordare aiuti di Stato temporanei sino alla campagna 2013/2014.
In funzione dell'applicazione da parte degli Stati membri interessati, la Commissione decide in merito all'importo totale degli aiuti di Stato disponibili per tale misura.
Per l'Italia l'aiuto temporaneo di cui al primo comma non supera un totale di 11 EUR per campagna di commercializzazione e per tonnellata di barbabietole da zucchero, da destinarsi ai bieticoltori e al trasporto delle barbabietole.
La Finlandia può concedere ai bieticoltori un aiuto massimo di 350 EUR per ettaro e per campagna di commercializzazione.
Entro trenta giorni dal termine di ciascuna campagna di commercializzazione gli Stati membri interessati informano la Commissione dell'importo degli aiuti di Stato effettivamente concessi in tale campagna di commercializzazione.".
Emendamento 40 Proposta di regolamento Articolo 4 – punto 32 Regolamento (CE) n. 1234/2007 Articolo 184 – punto 5
5) al Parlamento europeo e al Consiglio, anteriormente al 30 giugno 2011, sulle modalità dell'estinzione graduale del regime delle quote latte, compresi, in particolare, gli eventuali ulteriori aumenti delle quote o le eventuali riduzioni del prelievo supplementare.
5) al Parlamento europeo e al Consiglio, anteriormente al 31 dicembre 2010, sulla situazione del mercato del latte. Tale relazione prende in esame anche l'efficacia dei sistemi di gestione degli Stati membri nel quadro della liberalizzazione del regime di quote. Se del caso, la relazione è accompagnata da proposte adeguate.