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Procedura : 2006/0084(COD)
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Ciclo del documento : A6-0394/2008

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A6-0394/2008

Discussioni :

PV 20/11/2008 - 4
CRE 20/11/2008 - 4

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PV 20/11/2008 - 6.1
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P6_TA(2008)0553

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Giovedì 20 novembre 2008 - Strasburgo
Modifica del regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ***I
P6_TA(2008)0553A6-0394/2008
Risoluzione
 Testo consolidato

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 novembre 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (COM(2006)0244 – C6-0228/2006 – 2006/0084(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0244),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 280,paragrafo 4, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0228/2006),

–   visto il parere n. 7/2006 della Corte dei conti(1),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione giuridica (A6-0394/2008),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 8 del 12.1.2007, pag. 1.


Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 novembre 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)
P6_TC1-COD(2006)0084

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 280,

vista la proposta della Commissione ║,

visto il parere della Corte dei conti(1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(2),

considerando quanto segue:

(1)  Il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a procedere senza ulteriori indugi al consolidamento dei testi giuridici riguardanti le indagini amministrative della Comunità. Tale consolidamento punta a rafforzare l'efficienza dell'Ufficio per la lotta antifrode ("l'Ufficio") e a chiarire il quadro giuridico della sua missione.

(2)  E' opportuno assicurare che il personale dell'Ufficio possa espletare le proprie mansioni in piena indipendenza. A tal fine occorre stabilire una gestione delle risorse umane più adeguata alle esigenze di funzionamento specifiche dell'Ufficio, cercando in particolare un migliore equilibrio fra personale temporaneo e personale di ruolo.

(3)  Pur riconoscendo la responsabilità di ogni servizio della Commissione e delle altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione europea e delle Comunità europee ("istituzioni, organi e organismi") nella tutela degli interessi finanziari della Comunità e riconoscendo altresì l'importanza degli aspetti di prevenzione nella definizione di una politica europea in materia, compresa la lotta contro la frode e la corruzione, è opportuno estendere la missione dell'Ufficio a tali aspetti. La concezione di misure legislative e amministrative a livello europeo deve essere basata sulla pratica operativa dell'Ufficio in tale ambito.

(4)  Alla luce dell'importanza del volume dei fondi comunitari stanziati nel settore dell'aiuto esterno, del numero di indagini dell'Ufficio in tale settore, nonché della cooperazione internazionale ai fini di un'indagine, è opportuno stabilire una base giuridica che permetta alla Commissione di assicurare il concorso delle autorità competenti dei paesi terzi, nonché delle organizzazioni internazionali, nella realizzazione della missione dell'Ufficio.

(5)  È opportuno stabilire regole chiare che, pur confermando una competenza prioritaria dell'Ufficio ║ per lo svolgimento delle indagini interne, introducano meccanismi atti a consentire alle istituzioni, agli organi e agli organismi di riprendere con rapidità l'indagine sui casi per i quali l'Ufficio decide di non intervenire.

(6)  È necessario chiarire che l'avvio di un'indagine da parte dell'Ufficio è regolato dal principio di opportunità che gli consente di non avviare un'indagine qualora si tratti di casi di importanza minore o che non rientrano tra le priorità in materia di indagini fissate annualmente dall'Ufficio. Siffatti casi dovrebbero essere ║ trattati, pertanto, nel caso di indagini interne dalle istituzioni, e nel caso di indagini esterne dalle autorità nazionali competenti, conformemente alle norme applicabili nei singoli Stati membri.

(7)  È necessario verificare quanto prima la fondatezza delle informazioni trasmesse all'Ufficio nel quadro della sua missione. È pertanto opportuno chiarire che le istituzioni, gli organi e gli organismi accordino all'Ufficio un accesso immediato e automatico alle banche dati sulla gestione dei fondi comunitari e a qualsiasi altra banca dati e a tutte le informazioni pertinenti.

(8)  È necessario introdurre obblighi precisi che impongano all'Ufficio di informare per tempo le istituzioni, gli organi e gli organismi delle indagini in corso qualora un membro, dirigente, funzionario, agente o altro membro del personale sia coinvolto personalmente nei fatti oggetto dell'indagine o qualora sia necessario adottare misure amministrative per tutelare gli interessi dell'Unione.

(9)  Per migliorare l'efficacia dell'azione inquirente dell'Ufficio e alla luce delle valutazioni del suo operato da parte delle istituzioni, con particolare riferimento al rapporto di valutazione della Commissione dell'aprile 2003 e alla relazione speciale della Corte dei conti n. 1/2005 sulla gestione dell'Ufficio(3), è opportuno chiarire alcuni aspetti e migliorare alcune misure che l'Ufficio può adottare quando conduce le sue indagini. È necessario ad esempio che l'Ufficio possa, da un lato, procedere ai controlli e alle verifiche previsti dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell"11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità(4), nel quadro delle indagini interne e nel caso di frodi legate a contratti che riguardano fondi comunitari; dall'altro, accedere alle informazioni in possesso delle istituzioni, degli organi e degli organismi ║ nel quadro delle indagini esterne.

(10)  La pratica operativa dell'Ufficio dipende in gran misura dalla cooperazione con gli Stati membri. È opportuno che gli Stati membri individuino, per l'Ufficio, le loro autorità competenti che possono offrire agli agenti dell'Ufficio l'assistenza necessaria nell'espletamento delle loro funzioni, in particolare nel caso in cui uno Stato membro non abbia predisposto un servizio specializzato con il compito di coordinare a livello nazionale la lotta contro le frodi a danno della Comunità.

(11)  Ai fini di un miglioramento del quadro operativo, giuridico e amministrativo della lotta antifrode, è importante che l'Ufficio conosca il seguito del risultato delle sue indagini. Occorre pertanto stabilire che sia fatto obbligo alle autorità competenti degli Stati membri, alle istituzioni, agli organi e organismi europei e, nel caso delle autorità dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali, con il concorso della Commissione, di trasmettere periodicamente all'Ufficio una relazione sui progressi compiuti quanto al seguito dato alla trasmissione della relazione finale d'indagine dell'Ufficio.

(12)  Tenuto conto dell'estremo interesse di rafforzare la collaborazione tra l'Ufficio, l'Ufficio di polizia europeo, Europol e l'Unità di cooperazione giudiziaria dell'Unione europea (Eurojust), è necessario introdurre una base giuridica che permetta all'Ufficio di concludere accordi con queste due agenzie. Onde valorizzare le rispettive competenze di Eurojust, dell'Ufficio e delle autorità competenti degli Stati membri, su fatti perseguibili in sede penale, l'Ufficio dovrebbe informare Eurojust nei casi che lasciano supporre un'attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità europea, che rientrino tra le forme gravi di criminalità e implichino almeno due Stati membri.

(13)  Ai fini della certezza del diritto è necessario codificare nel presente regolamento le garanzie procedurali fondamentali applicabili nel quadro delle indagini interne o esterne condotte dall'Ufficio. Ciò non compromette una protezione più ampia derivante eventualmente dalle norme dei trattati, incluso il Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dallo statuto dei deputati al Parlamento europeo, dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee (lo "statuto") e da qualsiasi altra disposizione nazionale applicabile.

(14)  Le garanzie procedurali e i diritti legittimi delle persone sottoposte a indagini dovrebbero essere rispettate e applicate senza che ne derivi, su questo piano, un trattamento differenziato rispetto alle differenti tipologie di indagine dell'Ufficio.

(15)  Onde assicurare la massima trasparenza possibile delle attività operative dell'Ufficio, segnatamente i principi che disciplinano la procedura d'indagine, i diritti legittimi delle persone interessate e le garanzie procedurali, le disposizioni in materia di protezione dei dati, la politica di comunicazione dell'informazione relativa ad alcuni aspetti dell'attività operativa dell'Ufficio, il controllo di legittimità degli atti d'indagine e i mezzi di ricorso delle persone interessate, è opportuno prevedere una base giuridica che permetta all'Ufficio di dotarsi di un codice di procedura delle indagini dell'OLAF. Il codice dovrebbe essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(16)  Onde assicurare durante lo svolgimento dell'indagine il rispetto delle garanzie procedurali, è necessario garantire, in seno all'Ufficio, una funzione di controllo di legittimità. Il controllo di legittimità dovrebbe intervenire in particolare prima dell'apertura e della chiusura di un'indagine, e prima di ogni trasmissione di informazioni alle autorità competenti degli Stati membri. Esso dovrebbe essere effettuato da esperti di diritto che possono esercitare una funzione giudiziaria in uno Stato membro e che operano in seno all'Ufficio. Il direttore generale dell'Ufficio dovrebbe sollecitare altresì il parere di tali esperti nel quadro del comitato esecutivo dell'Ufficio di indagini e operazioni ( "il comitato esecutivo") dell'Ufficio.

(17)  Per rafforzare la tutela dei diritti delle persone oggetto di indagine, e fermi restando l'articolo 90 bis dello statuto ║ e le competenze della Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi del trattato, la persona direttamente coinvolta dovrebbe avere il diritto, nella fase conclusiva di un'indagine, di ricevere le conclusioni e raccomandazioni contenute nella relazione finale di indagine .

(18)  Ai fini di una maggiore trasparenza, gli informatori devono essere tenuti debitamente al corrente della decisione di avviare o no un'indagine nonché, su loro domanda esplicita, dell'esito definitivo dell'azione avviata in seguito alle informazioni che hanno fornito.

(19)  Per consentire un'informazione obiettiva dei contribuenti europei e per garantire la libertà di stampa, tutti gli organi dell'Unione europea che prendono parte ai lavori investigativi dovrebbero rispettare la protezione delle fonti giornalistiche, in conformità delle normative nazionali.

(20)  Alla luce dell'esperienza pratica maturata, è utile che il direttore generale dell'Ufficio possa delegare l'esercizio delle sue funzioni a uno o più agenti dell'Ufficio, mediante un atto scritto che fissi le condizioni e i limiti di tale delega.

(21)  Il rispetto dei diritti fondamentali delle persone che sono oggetto di indagini dovrebbe essere costantemente garantito, in particolare durante la comunicazione di informazioni. Occorre chiarire i principi di base della politica di comunicazione dell'Ufficio. La comunicazione di informazioni relative alle indagini dell'Ufficio al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, in modo bilaterale o nel quadro della procedura di concertazione, va effettuata nel rispetto della riservatezza delle indagini, dei diritti legittimi delle persone interessate e, se del caso, delle disposizioni nazionali applicabili alle procedure giudiziarie. Occorre introdurre una base giuridica che permetta all'Ufficio di concludere accordi con le istituzioni interessate relativamente alla trasmissione di informazioni. Il direttore generale dell'Ufficio dovrebbe provvedere a che qualsiasi comunicazione di informazioni al pubblico rispetti i principi di neutralità e di imparzialità. Il codice di procedura delle indagini dell'OLAF dovrebbe precisare le conseguenze di una divulgazione non autorizzata di informazioni.

(22)  Appare opportuno potenziare il ruolo del comitato di vigilanza e rivedere i criteri e le procedure di nomina dei suoi membri. Allorché sono selezionati, i candidati dovrebbero esercitare alte funzioni giudiziarie o di indagine o funzioni comparabili. Il loro mandato dovrebbe durare cinque anni e non essere rinnovabile. Al fine di conservare le competenze acquisite in seno al comitato, il mandato di taluni membri dovrebbe essere scaglionato nel tempo.

(23)  Appare opportuno estendere e potenziare i compiti del comitato di vigilanza, derivanti dal suo mandato, e assicurare l'indipendenza dell'Ufficio nella sua funzione d'indagine. Il comitato di vigilanza dovrebbe sorvegliare gli sviluppi relativi alle garanzie procedurali e alla durata delle indagini. Esso dovrebbe ricevere informazioni sulle indagini di più di dodici mesi e presentare pareri al direttore generale dell'Ufficio e, se del caso, alle istituzioni, sulle indagini che non siano concluse entro diciotto mesi. È opportuno precisare che il comitato di vigilanza non interferisce nello svolgimento delle indagini in corso.

(24)  Occorre valutare il quadro giuridico, istituzionale e operativo della lotta contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività a detrimento degli interessi finanziari delle Comunità europee. A tal fine è necessario invitare le istituzioni a concertare la loro azione e promuovere la riflessione sugli aspetti fondamentali della strategia antifrode europea. È opportuno stabilire una procedura di concertazione fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. La concertazione dovrebbe incentrarsi su alcuni elementi della cooperazione, in tale ambito, tra l'Ufficio e gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione europea, nonché sulle relazioni con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, sulla politica di indagine dell'Ufficio e sulle relazioni e analisi del comitato di vigilanza. Il direttore generale dell'Ufficio e il presidente del comitato di vigilanza dovrebbero partecipare alla concertazione, che ha luogo almeno una volta all'anno.

(25)  Per consentire al comitato di vigilanza di portare a termine la propria missione con efficacia, in piena indipendenza e in modo efficiente, è essenziale che l'Ufficio garantisca che sussistano tutte le condizioni affinché la segreteria del comitato di vigilanza operi in modo indipendente, sotto il controllo esclusivo del presidente del comitato e dei suoi membri.

(26)  Per rafforzare la completa indipendenza nella gestione dell'Ufficio, il direttore generale dell'Ufficio dovrebbe essere designato per un periodo di cinque anni, rinnovabile una volta. Al momento della selezione, i candidati dovrebbero esercitare o aver esercitato un'alta funzione giudiziaria o una funzione esecutiva di indagine e possedere un'esperienza professionale operativa di almeno dieci anni in un posto di elevata responsabilità gestionale. Una parte significativa di tale esperienza professionale dovrebbe essere stata acquisita nel settore della lotta antifrode a livello nazionale e/o comunitario. La procedura di nomina non dovrebbe superare i nove mesi. Il direttore generale dell'Ufficio dovrebbe essere designato di comune accordo fra il Parlamento europeo e il Consiglio ed essere nominato dalla Commissione.

(27)  Tenuto conto del carattere sensibile della sua posizione, è opportuno stabilire che il direttore generale dell'Ufficio informi la Commissione qualora egli intenda esercitare una nuova attività professionale entro un termine di due anni dalla cessazione delle funzioni, conformemente all'articolo 16 dello statuto. Tale informazione dovrebbe figurare nella relazione annuale relativa alla lotta contro le frodi della Commissione.

(28)  Onde garantire il pieno rispetto delle garanzie procedurali, è opportuno stabilire la possibilità per qualsiasi persona oggetto di un'indagine dell'Ufficio di presentare una denuncia presso il comitato di vigilanza. Le denunce dovrebbero essere trattate da un consigliere revisore, che agisce nella piena indipendenza, nominato dal direttore generale dell'Ufficio su proposta del comitato di vigilanza. Il consigliere revisore dovrebbe emettere il proprio parere entro trenta giorni lavorativi e lo comunica al denunciante, al direttore generale dell'Ufficio e al comitato di vigilanza.

29)   Occorre, dopo un periodo di quattro anni, valutare l'applicazione del presente regolamento. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata di un parere del comitato di vigilanza. Dovrebbe poi essere possibile rivedere il presente regolamento alla luce di detta valutazione. Il presente regolamento dovrebbe essere sottoposto comunque a revisione dopo l'istituzione di una Procura europea.

(30)  Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1073/1999(5).

(31)  Il presente regolamento si limita a chiarire e rafforzare singoli aspetti dei mezzi d'azione dei quali l'Ufficio dispone nell'ambito delle indagini esterne, in seguito alle lacune giuridiche emerse nel sistema attuale e per i casi in cui solo un intervento più efficace da parte dell'Ufficio è in grado di garantire indagini esterne affidabili, che possano essere utilizzate dalle autorità degli Stati membri. Inoltre, estendere le garanzie procedurali alle indagini esterne si rende necessario per istituire un quadro giuridico uniforme per tutte le indagini condotte dall'Ufficio. Il presente regolamento rispetta appieno il principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato. Esso si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(32)  Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 47 e 48,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1073/1999 è così modificato:

1)   all'articolo 1, il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal seguente:"

1.  Al fine di potenziare la lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità europea, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode, creato con decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione (in prosieguo denominato: "l'Ufficio") esercita le competenze di indagine conferite alla Commissione dalla normativa comunitaria negli Stati membri e, conformemente agli accordi di cooperazione e mutua assistenza in vigore, nei paesi terzi.

La frode, la corruzione e ogni altra attività illegale a danno degli interessi finanziari della Comunità, compresa l'irregolarità, sono definite nella regolamentazione comunitaria e nelle disposizioni convenzionali in vigore in materia.

2.  L'Ufficio apporta il contributo della Commissione agli Stati membri per organizzare una collaborazione stretta e regolare tra le loro autorità competenti, al fine di coordinare la loro azione mirante a proteggere dalla frode gli interessi finanziari della Comunità europea. L'Ufficio contribuisce all'elaborazione e allo sviluppo dei metodi di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione nonché contro ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità europea.";

"

2)   l"articolo 3 è sostituito dal ║ seguente:"

"Articolo 3

Indagini esterne

1.  L'Ufficio esercita la competenza conferita alla Commissione dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, per eseguire controlli e verifiche sul posto negli Stati membri e, conformemente agli accordi di cooperazione e mutua assistenza vigenti, nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali.

Nell'ambito delle sue funzioni d'indagine, l'Ufficio effettua i controlli e le verifiche di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 e a norma della disciplina settoriale di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del medesimo negli Stati membri e, conformemente agli accordi di cooperazione e mutua assistenza vigenti, nei paesi terzi e nelle organizzazioni internazionali.

2.  Al fine di accertare l'esistenza di una frode, di un atto di corruzione o di un'altra attività illecita ai sensi dell'articolo 1, in connessione con una convenzione o decisione di sovvenzione o ancora con un contratto riguardante un finanziamento comunitario, l'Ufficio può procedere, secondo le modalità previste dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, a controlli in loco presso gli operatori economici interessati, direttamente o indirettamente, da tale finanziamento.

Gli Stati membri adottano e attuano tutte le misure necessarie per garantire che l'Ufficio eserciti la funzione di indagine di cui al presente articolo. Essi offrono il proprio sostegno all'Ufficio nel quadro dei controlli e delle verifiche in loco, effettuati secondo le modalità previste dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, presso gli operatori economici interessati, direttamente o indirettamente, da un finanziamento comunitario.

3.  Nel corso di un'indagine esterna e nella misura in cui è ▌ necessario per accertare l'esistenza di una frode, di un atto di corruzione o di qualsiasi altra attività illecita ai sensi dell'articolo 1, l'Ufficio può accedere alle informazioni pertinenti in possesso delle istituzioni, degli organi e degli organismi in relazione ai fatti oggetto dell'indagine. A tale fine si applica l'articolo 4, paragrafi 2 e 4.

4.  Qualora l'Ufficio disponga, prima dell'avvio di un'indagine, di elementi di informazione che inducono a sospettare l'esistenza di una frode, di un atto di corruzione o di altra attività illecita di cui all'articolo 1, il direttore generale dell'Ufficio ne dia comunicazione alle autorità competenti degli Stati membri interessati le quali, fatta salva la normativa settoriale, procedono a un'adeguata sorveglianza e, all'occorrenza, svolgono indagini conformemente al diritto nazionale applicabile, cui possono partecipare gli agenti dell'Ufficio. Le autorità competenti degli Stati membri interessati informano il direttore generale dell'Ufficio delle misure adottate e dei risultati ottenuti sulla base di tali informazioni.

5.  Qualora l'Ufficio decida di non avviare un'indagine, esso informa Eurojust sulla trasmissione alle autorità competenti degli Stati membri degli elementi di informazione che inducono a sospettare l'esistenza di una frode, di un atto di corruzione o di altra attività illecita di cui all'articolo 1, che rientrino tra le forme gravi di criminalità e implichino due o più Stati membri. L'Ufficio informa Eurojust non appena un'indagine dell'Ufficio rientri nella sua competenza secondo le modalità previste negli accordi di cooperazione e mutua assistenza conclusi tra loro.";

"

3)   è inserito il seguente articolo:"

"Articolo 3 bis

Cooperazione dell'Ufficio con Eurojust, Europol e altre organizzazioni internazionali

L'Ufficio può, nell'esercizio delle competenze ad esso conferite dal presente regolamento, concludere accordi di cooperazione e mutua assistenza con Eurojust ed Europol. Detti accordi hanno l'obiettivo di chiarire le rispettive competenze di detti organi nonché di definire la cooperazione nel quadro dello spazio europeo di libertà, di sicurezza e di giustizia.

L'Ufficio può concludere accordi di cooperazione e mutua assistenza con altre organizzazioni internazionali.";

"

4)   l"articolo 4 è modificato come segue:

a)   il paragrafo 1, comma 2, è sostituito dal seguente: "

"Tali indagini interne sono condotte nel rispetto delle norme dei trattati, in particolare del protocollo sui privilegi e sulle immunità, nonché dello statuto, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal presente regolamento nonché dalle decisioni adottate da ciascuna istituzione, organo od organismo, senza che ne risulti un trattamento differenziato, sul piano delle garanzie procedurali e dei diritti legittimi delle persone interessate, rispetto alle indagini esterne.";

"

b)  Il paragrafo 3 è sostituito dal ║ seguente:"

"3. Secondo le modalità previste dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio può svolgere controlli in loco presso gli operatori economici, interessati direttamente o indirettamente, per avere accesso alle informazioni pertinenti in merito ai fatti oggetto dell'indagine interna.";

"

c)   il paragrafo 5 è soppresso;

5)  5) l"articolo 5 è sostituito dal ║ seguente:"

"Articolo 5

Avvio delle indagini

1.  L'Ufficio può avviare un'indagine in presenza di sospetti sufficientemente gravi che inducano a supporre che siano stati commessi atti di frode o corruzione o altre attività illecite di cui all'articolo 1. La decisione di avviare o no un'indagine tiene conto delle priorità della politica investigativa dell'Ufficio e del relativo programma di attività, stabiliti conformemente all'articolo 11 bis e all'articolo 12, paragrafo 6. Possono essere tenute in considerazione anche denunce anonime, ove motivino adeguati indizi di reato.

2.  La decisione di avviare le indagini spetta al direttore generale dell'Ufficio e viene adottata previa consultazione del comitato esecutivo dell'Ufficio e conformemente alle disposizioni sul controllo di legittimità di cui all'articolo 14.

3.  La decisione di avviare le indagini esterne spetta al direttore generale dell'Ufficio, che agisce di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro interessato o di un'istituzione delle Comunità europee o dell'Unione europea.

Le indagini interne sono avviate con decisione del direttore generale dell'Ufficio, di propria iniziativa o su richiesta di un'istituzione delle Comunità europee o dell'Unione europea, ovvero dell'organo o dell'organismo in cui dovranno svolgersi.

Finché è in corso un'indagine interna dell'OLAF ai sensi del presente regolamento, le istituzioni, gli organi e gli organismi non devono avviare un'indagine amministrativa parallela sugli stessi fatti.

4.  Qualora intenda avviare un'indagine in virtù della propria autonomia amministrativa, un'istituzione, un organo o un organismo chiede all'Ufficio se i fatti in questione sono già oggetto di un'indagine interna. L'Ufficio segnala entro i quindici giorni lavorativi successivi a tale richiesta se un'indagine è già aperta o se l'Ufficio intende avviare un'indagine, in applicazione del paragrafo 5. L'assenza di risposta equivale a una decisione da parte dell'Ufficio di non avviare un'indagine interna.

5.  La decisione di avviare o no un'indagine è adottata nei due mesi successivi al ricevimento da parte dell'Ufficio di una richiesta ai sensi del paragrafo 3 o 4. La decisione è comunicata senza indugio all'istituzione, organo o organismo oppure allo Stato membro che ha presentato la richiesta. La decisione di non avviare un'indagine è motivata.

Se un funzionario o agente di un'istituzione, di un organo o di un organismo, che agisca conformemente all'articolo 22 bis dello statuto o alle disposizioni corrispondenti del regime applicabile agli altri agenti, fornisce informazioni relative a un sospetto di frode o di irregolarità all'Ufficio, quest'ultimo lo informa della decisione di avviare o no un'indagine interna sui fatti in causa.

Prima dell'avvio e nel corso di un'indagine, le istituzioni, gli organi e gli organismi offrono all'Ufficio un accesso immediato e automatico alle banche dati sulla gestione di fondi comunitari e a qualunque altra banca dati e a tutte le altre informazioni pertinenti, che permettano all'Ufficio di verificare la fondatezza delle informazioni trasmesse.

6.  Qualora decida di non avviare un'indagine interna sulla base di considerazioni di opportunità o in funzione delle proprie priorità in materia di indagini, l'Ufficio trasmette senza indugio gli elementi di cui dispone all'istituzione, all'organo o all'organismo interessati affinché possano essere adottati i provvedimenti del caso, conformemente alle norme applicabili in materia. All'occorrenza, l'Ufficio concorda con l'istituzione, l'organo o l'organismo i provvedimenti opportuni per tutelare la riservatezza della fonte informativa e chiede, se necessario, di essere tenuto al corrente dei provvedimenti presi.

Se l'Ufficio decide di non avviare un'indagine esterna sulla base di considerazioni di opportunità o delle proprie priorità in materia di indagini, è d'applicazione l'articolo 3, paragrafo 4.";

"

6)  6) l"articolo 6 è modificato come segue:

a)   il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "

1.  "1. Il direttore generale dell'Ufficio dirige l'esecuzione delle indagini. Egli può autorizzare, mediante atto scritto, un direttore operativo dell'Ufficio a dirigere l'esecuzione delle indagini. Le indagini sono condotte sotto l'autorità e la responsabilità del direttore generale dell'Ufficio, da agenti designati dell'Ufficio.";

"

b)   il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"

3.  "3. Gli agenti dell'Ufficio incaricati di un'indagine devono essere muniti, per ogni loro intervento, di un mandato scritto del direttore generale dell'Ufficio, indicante l'oggetto e la finalità della medesima, le basi giuridiche per svolgere l'inchiesta e i poteri d'inchiesta che ne derivano.";

"

c)   è inserito il seguente paragrafo:"

3 bis.  "3 bis. Allorché gli agenti dell'Ufficio incaricati di effettuare un controllo o una verifica sul posto, conformemente alle modalità previste dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, constatano che un operatore economico vi si oppone, l'autorità competente dello Stato membro interessato, individuata in via preliminare dall'Ufficio come punto di contatto, ne viene informata immediatamente. Su richiesta dell'Ufficio, l'autorità competente dello Stato membro interessato fornisce agli agenti l'assistenza necessaria per consentire loro di eseguire la missione, quale specificata nel mandato di cui al paragrafo 3. Lo Stato membro deve assicurare che gli agenti dell'Ufficio possano avere accesso, alle stesse condizioni delle proprie autorità competenti e nel rispetto della normativa nazionale, a tutte le informazioni e alla documentazione relative ai fatti di cui all'articolo 1, necessarie per il buon svolgimento dei controlli e delle verifiche in loco.";

"

d)  Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:"

4.  "4. Nel corso dei controlli, delle verifiche in loco e delle indagini, gli agenti dell'Ufficio si comportano conformemente alle regole e agli usi vigenti per gli inquirenti dello Stato membro interessato, allo statuto nonché alle decisioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma. Gli agenti dell'Ufficio agiscono conformemente al principio di imparzialità. Informano immediatamente il direttore generale dell'Ufficio qualora, nel corso dell'indagine, possano ritrovarsi in posizione di conflitto di interessi. Il direttore generale dell'Ufficio decide sull'esistenza o meno di un conflitto di interessi. Ove lo considerasse opportuno, egli incarica di provvedere alla sostituzione dell'agente interessato.

"

e)  Il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:"

5.  Le indagini si svolgono in modo continuato per un periodo di tempo che deve essere proporzionato alle circostanze ed alla complessità del caso. Gli agenti dell'Ufficio devono assicurarsi di svolgere le indagini conformemente a modalità che consentono di salvaguardare e conservare gli elementi di prova. Ove necessario, qualora vi sia un rischio di scomparsa degli elementi di prova, gli agenti possono chiedere all'autorità competente dello Stato membro interessato di adottare tutti i provvedimenti cautelari o di esecuzione necessari, conformemente alla normativa nazionale.";

"

f)   è inserito il seguente paragrafo ║: "

"5 bis. Non appena emerga dalle indagini il possibile coinvolgimento di un membro, dirigente, funzionario, agente o di qualsiasi altra persona in servizio presso un'istituzione, un organo o un organismo, ovvero non appena le indagini indichino che potrebbe essere opportuno adottare misure cautelari o amministrative al fine di proteggere gli interessi dell'Unione, l'Ufficio informa, quanto prima possibile, l'istituzione, l'organo o l'organismo interessati ▌ dell'indagine in corso. Le informazioni trasmesse contengono i seguenti dati:

   a) l'identità della persona o delle persone oggetto dell'indagine e una sintesi dei fatti in questione;
   b) tutte le informazioni che possano essere di utilità per l'istituzione, l'organo o l'organismo al fine di decidere se sia opportuno adottare misure cautelari o amministrative per tutelare gli interessi dell'Unione e, se del caso, indicazioni sui termini per l'adozione di provvedimenti cautelari o amministrativi;
   c) le eventuali misure particolari raccomandate per la tutela della riservatezza.

Le informazioni dell'istituzione, organo o organismo interessato possono essere differite nei casi che richiedano che sia mantenuto il segreto assoluto ai fini dell'indagine o che esigano il ricorso a mezzi di investigazione di competenza di un'autorità giudiziaria nazionale, conformemente al diritto nazionale applicabile alle indagini. Il direttore generale dell'Ufficio motiva la propria decisione conformemente alle disposizioni sul controllo di legittimità di cui all'articolo 14.

L'istituzione, l'organo o l'organismo decidono, se del caso, in merito all'opportunità di adottare eventuali misure cautelari o amministrative, tenendo debitamente conto dell'interesse di assicurare un efficace svolgimento dell'indagine e delle misure particolari per la tutela della riservatezza raccomandate dall'Ufficio. L'istituzione, l'organo o l'organismo informano quanto prima l'Ufficio di eventuali decisioni concernenti l'adozione di misure a titolo del presente articolo, o, se del caso, della necessità di avviare una procedura disciplinare complementare sui fatti per i quali esiste una siffatta competenza a titolo dello statuto. Una procedura disciplinare complementare è avviata previa concertazione con l'Ufficio.";

"

g)   al paragrafo 6 è aggiunto il seguente comma: "

"Nello svolgimento della loro missione, gli agenti dell'Ufficio possono chiedere la collaborazione delle autorità competenti dei paesi terzi, conformemente alle disposizioni degli accordi di cooperazione e mutua assistenza conclusi con tali paesi. Inoltre, gli agenti possono chiedere anche la collaborazione delle organizzazioni internazionali, conformemente alle disposizioni degli accordi conclusi con esse.";

"

h)   è aggiunto il seguente paragrafo ║:"

"7. Qualora si preveda che un'indagine non possa essere chiusa entro dodici mesi dalla sua apertura il direttore generale dell'Ufficio può decidere di prorogare tale termine per un periodo massimo di sei mesi. Il direttore generale dell'Ufficio si accerta della necessità di prolungare l'indagine. Prima di prendere tale decisione, il direttore generale dell'Ufficio comunica al comitato di vigilanza le ragioni che non consentono di chiudere l'indagine e il termine previsto, necessario per la chiusura.

Se l'inchiesta non si chiude entro diciotto mesi dalla sua apertura, il direttore generale dell'Ufficio comunica al comitato di vigilanza le ragioni che non gli hanno consentito di chiudere l'inchiesta e formula un parere sulla sua proroga e, ove opportuno, lo svolgimento ulteriore dell'indagine.

Il comitato di vigilanza trasmette una copia del proprio parere all'istituzione, all'organo o all'organismo interessato. Tale trasmissione può essere differita nei casi che richiedano che sia mantenuto il segreto assoluto ai fini dell'indagine, o in conformità del diritto nazionale applicabile alle indagini.

Il direttore generale dell'Ufficio presenta all'autorità di bilancio una relazione annuale sui motivi che non gli hanno consentito di chiudere le indagini nei trenta mesi successivi alla loro apertura. Il comitato di vigilanza sottopone all'autorità di bilancio un parere su tali motivi.";

"

7)   all'articolo 7, il testo dei paragrafi 1 e 2 è modificato come segue: "

1.  "1. Le istituzioni, gli organi e gli organismi comunicano senza indugio all'Ufficio qualsiasi informazione relativa ad eventuali casi di frode o di corruzione o ad ogni altra attività illecita che pregiudica gli interessi finanziari della Comunità europea.";

2.  Le istituzioni, gli organi e gli organismi, nonché gli Stati membri nei limiti consentiti dal diritto nazionale, trasmettono su richiesta dell'Ufficio o di propria iniziativa, ogni documento e informazione di cui dispongono, relativi ad una indagine in corso.";

"

8)   sono inseriti i seguenti articoli ║:"

"Articolo 7 bis

Garanzie procedurali

1.  Nelle sue indagini l'Ufficio raccoglie elementi a carico e a favore dell'interessato. Le indagini sono svolte in modo obiettivo e imparziale, nel rispetto del principio della presunzione d'innocenza e delle garanzie procedurali, esposte nel codice di procedura delle indagini dell'OLAF di cui all'articolo 15 bis.

2.  Non appena emerga da un'indagine il possibile coinvolgimento di un membro, dirigente, funzionario, agente o di qualsiasi persona in servizio presso un'istituzione, un organo o un organismo, o ancora di un operatore economico, l'interessato ne è informato, sempre che ciò non danneggi lo svolgimento dell'indagine.

In ogni caso, prima che sia stilata la relazione finale di indagine, le conclusioni relative in particolare a una persona fisica o morale non possono essere tratte al termine dell'indagine se alla persona direttamente coinvolta non è stata data la possibilità di presentare le proprie osservazioni, per iscritto o durante un colloquio con gli agenti designati dell'Ufficio sui fatti che la riguardano. Nell'invito a formulare le proprie osservazioni dev'essere trasmessa alla persona interessata, la quale sottopone le proprie osservazioni nei termini indicati dall'Ufficio, una sintesi di tali fatti. Durante il colloquio, essa può essere assistita da una persona di sua scelta. Qualsiasi persona direttamente coinvolta ha il diritto di esprimersi in una lingua ufficiale della Comunità di sua scelta; i funzionari o agenti delle Comunità possono tuttavia essere invitati a esprimersi in una lingua ufficiale della Comunità di cui abbiano una conoscenza approfondita. A chiunque sia direttamente coinvolto si applica il principio nemo tenetur se detegere.

Nei casi in cui è indispensabile mantenere il segreto assoluto ai fini dell'indagine o che esigano il ricorso a mezzi d'investigazione di competenza di un'autorità giudiziaria nazionale o, nel caso di un'indagine esterna, di un'autorità nazionale competente, il direttore generale dell'Ufficio può decidere di differire l'esecuzione dell'obbligo di invitare la persona direttamente coinvolta a presentare le proprie osservazioni, nel rispetto delle disposizioni in materia di controllo di legittimità previste all'articolo 14. Nel caso di un'indagine interna, il direttore generale dell'Ufficio può adottare tale decisione dopo averne informato l'istituzione, l'organo o l'organismo di appartenenza della persona interessata.

L'istituzione, l'organo o l'organismo decidono, se del caso, in merito all'opportunità di adottare eventuali misure cautelari o amministrative, tenendo debitamente conto dell'interesse di assicurare un efficace svolgimento dell'indagine e delle misure particolari per la tutela della riservatezza raccomandate dall'Ufficio. Se del caso, l'istituzione, l'organo o l'organismo informano quanto prima l'Ufficio sulla decisione concernente l'adozione di misure a titolo del presente articolo, o sulla necessità di avviare una procedura disciplinare complementare sui fatti per i quali l'istituzione, l'organo o l'organismo siano competenti a titolo dello statuto dei funzionari delle Comunità europee. Una procedura disciplinare complementare è avviata previa concertazione con l'Ufficio.

3.  L'invito a un colloquio, con un testimone o con una persona direttamente coinvolta ai sensi del paragrafo 2, deve essere inviato con un preavviso di almeno dieci giorni lavorativi; tale termine può essere ridotto con il consenso espresso della persona invitata al colloquio. Nell'invito sono elencati in particolare i diritti della persona sentita. L'Ufficio redige un resoconto di ogni colloquio e consente alla persona sentita di esaminarlo affinché questa possa approvarlo o apportarvi modifiche.

Se nel corso del colloquio emergono indizi che la persona sentita può essere coinvolta nei fatti oggetto dell'indagine, si applicano immediatamente le regole di procedura di cui al paragrafo 2.

4.  Le garanzie procedurali di cui al presente articolo si applicano fermi restando:

   a) una tutela più ampia derivante eventualmente dalle regole del trattato e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dalle altre disposizioni nazionali o comunitarie applicabili, incluso il Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee;
   b) i diritti e gli obblighi previsti dallo statuto dei deputati al Parlamento europeo e dallo statuto;

Articolo 7 ter

Informazioni sull'archiviazione dell'indagine

Se a seguito di un'indagine nessuna accusa formulata contro un membro, dirigente, funzionario, agente o altra persona in servizio presso un'istituzione, organo o organismo, ovvero contro un operatore economico risulta fondata, l'indagine che lo riguarda è archiviata con decisione del direttore generale dell'Ufficio che ne dà comunicazione per iscritto all'interessato entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui è stata presa la decisione e, se del caso, all'istituzione, all'organo o all'organismo di appartenenza.

Articolo 7 quater

Protezione delle fonti giornalistiche

Per consentire un'informazione obiettiva dei contribuenti europei e per garantire la libertà di stampa, tutti gli organi dell'Unione europea che prendono parte ai lavori investigativi devono rispettare il principio della protezione delle fonti giornalistiche conformemente alla legislazione nazionale.";

"

9)   all"articolo 8, il testo dei paragrafi 3 e 4 è sostituito dal seguente: "

"3. L'Ufficio rispetta le disposizioni comunitarie e nazionali sulla tutela dei dati personali, in particolare quelle di cui al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio*.

4.  Il direttore generale dell'Ufficio vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo, nonché dell'articolo 287 del trattato.

___________________

* GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.";

"

10)   è inserito il seguente articolo ║:"

"Articolo 8 bis

Comunicazione della relazione finale al termine dell'indagine

Prima di trasmettere la relazione finale d'indagine alle istituzioni, agli organi o organismi interessati o alle autorità competenti degli Stati membri interessati, l'Ufficio comunica le conclusioni e raccomandazioni contenute in detta relazione alla persona direttamente coinvolta nei fatti oggetto di indagine interna o esterna.

Il direttore generale dell'Ufficio può decidere di non procedere alla comunicazione di cui al primo comma soltanto nei casi che richiedano che sia mantenuto il segreto assoluto o che esigano il ricorso a mezzi investigativi di competenza di un'autorità giudiziaria nazionale. Nel caso di un'indagine interna, egli adotta tale disposizione di concerto con l'istituzione, l'organo o l'organismo di appartenenza della persona interessata.

Qualora la persona direttamente coinvolta ritenga che le garanzie procedurali di cui all'articolo 6, paragrafo 5 e all'articolo 7 bis siano state ignorate in maniera tale da influenzare le conclusioni dell'indagine, essa può presentare, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento delle conclusioni della relazione finale, una richiesta di parere al comitato di vigilanza, conformemente alla procedura di cui all'articolo 14 bis.";

"

11)   l"articolo 9 è modificato come segue:

a)  Il paragrafo 1 è sostituito dal ║ seguente:"

"1. Al termine di un'indagine l'Ufficio redige, sotto l'autorità del proprio direttore generale dell'Ufficio, una relazione che contiene ▌ un elenco delle fasi del procedimento, le misure di indagine eseguite, la base giuridica, i fatti accertati e la loro qualificazione giuridica, ▌ e le conclusioni dell'indagine, comprese le raccomandazioni sui provvedimenti da prendere. La relazione riporta il danno finanziario stimato e gli importi da recuperare. Il codice di procedura delle indagini dell'OLAF, di cui all'articolo 15 bis, specifica tutti gli altri elementi da inserire nella relazione ai fini del recupero di cui sono responsabili gli ordinatori competenti.";

"

b)   il paragrafo 3 è sostituito dal ║ seguente:"

"3. La relazione redatta in seguito a un'indagine esterna e ogni documento utile ad essa collegato sono trasmessi alle autorità competenti degli Stati membri interessati, conformemente alla regolamentazione relativa alle indagini esterne, nonché alla Commissione. Le autorità competenti degli Stati membri interessati, sempre che ciò sia compatibile con il diritto nazionale, informano il direttore generale dell'Ufficio del seguito dato alle relazioni d'indagine trasmesse loro. A tal fine, esse trasmettono al direttore generale dell'Ufficio, ogni sei mesi o, ove opportuno, entro il termine stabilito dal direttore generale dell'Ufficio, una relazione sui progressi compiuti.

L'Ufficio trasmette alle autorità competenti dei paesi terzi, conformemente agli accordi di cooperazione e mutua assistenza conclusi con la Commissione, nonché alle organizzazioni internazionali, conformemente agli accordi conclusi con la Commissione, le conclusioni e le raccomandazioni della relazione stilata a seguito di un'indagine esterna e ogni documento utile ad essa pertinente. La Commissione assicura che le autorità competenti dei paesi terzi, individuate negli accordi di cooperazione e di mutua assistenza come punti di contatto dell'Ufficio, informino il direttore generale dell'Ufficio, nella misura in cui il diritto nazionale non vi si opponga, del seguito dato alle conclusioni e alle raccomandazioni della relazione finale dell'indagine. Analogamente, la Commissione assicura che le organizzazioni internazionali informino il direttore generale dell'Ufficio sul seguito dato alle conclusioni e alle raccomandazioni della relazione finale dell'indagine. A tal fine, esse trasmettono al direttore generale dell'Ufficio, ogni sei mesi o, ove opportuno, entro il termine stabilito dal direttore generale dell'Ufficio, una relazione sui progressi compiuti.";

"

c)   è inserito il seguente paragrafo ║:"

"3 bis. Se la relazione stilata al termine di un'indagine interna rivela informazioni su fatti penalmente perseguibili, la relazione finale viene trasmessa alle autorità giudiziarie dello Stato membro interessato e, fatte salve le disposizioni nazionali relative alle procedure giudiziarie, all'istituzione, all'organo o all'organismo interessato, conformemente alle disposizioni del paragrafo 4. ▌ ";

"

d)   il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: "

4.  "4. La relazione redatta in seguito a un'indagine interna ed ogni documento utile ad essa pertinente sono trasmessi all'istituzione, all'organo o all'organismo interessato. Le istituzioni, gli organi e gli organismi danno alle indagini interne il seguito richiesto dalle risultanze ottenute, in particolare sul piano disciplinare e giudiziario, e ne informano il direttore dell'Ufficio. A tal fine, esse trasmettono al direttore generale dell'Ufficio, ogni sei mesi o, ove opportuno, entro il termine stabilito dal direttore generale dell'Ufficio, una relazione sui progressi compiuti.";

"

e)   viene aggiunto il seguente paragrafo 5: "

"5. Un informatore che abbia comunicato all'Ufficio sospetti di frode o di irregolarità può, se ne fa richiesta, essere messo al corrente dall'Ufficio della chiusura di un'indagine e dell'eventuale trasmissione alle autorità competenti di una relazione finale. L'Ufficio ha tuttavia la facoltà di respingere la richiesta, qualora reputi che essa rischi di compromettere i legittimi diritti delle persone coinvolte, l'efficacia dell'indagine e degli esiti che ne possono derivare, o le esigenze di riservatezza.";

"

12)   l"articolo 10 è sostituito dal ║ seguente: "

"Articolo 10

Scambio di informazioni tra l'Ufficio e le autorità nazionali degli Stati membri

1.  Fatti salvi gli articoli 8 e 9 del presente regolamento e le disposizioni del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio può trasmettere in qualsiasi momento alle autorità competenti degli Stati membri interessati informazioni ottenute nel corso di indagini esterne.

La trasmissione dipende da una decisione del direttore generale dell'Ufficio, adottata previa consultazione del comitato esecutivo dello stesso, e conforme al controllo di legittimità previsto dall'articolo 14, paragrafo 2.

2.  Fatti salvi gli articoli 8 e 9, nel corso di indagini interne il direttore generale dell'Ufficio trasmette alle autorità giudiziarie dello Stato membro interessato le informazioni raccolte dall'Ufficio su fatti che comportano un ricorso a procedure di indagine rientranti nelle competenze di un'autorità giudiziaria nazionale o tali da rendere necessario, per la loro gravità, un procedimento penale urgente. In tal caso, ne informa preventivamente l'istituzione, l'organo o l'organismo interessati. Le informazioni trasmesse includono in particolare l'identità della persona coinvolta nell'indagine, l'elenco dei fatti accertati, la qualificazione giuridica preliminare e l'eventuale danno finanziario.

La trasmissione dipende da una decisione del direttore generale dell'Ufficio, previa consultazione del comitato esecutivo dello stesso, e conforme al controllo di legittimità previsto dall'articolo 14, paragrafo 2.

Prima di trasmettere le informazioni di cui al primo comma e a condizione che ciò non pregiudichi lo svolgimento dell'indagine, l'Ufficio dà alla persona coinvolta nell'inchiesta la possibilità di esprimere il suo parere sui fatti che la riguardano, alle condizioni e secondo le modalità previste all'articolo 7 bis, paragrafo 2, secondo e terzo comma.

3.  Le autorità competenti, e in particolare le autorità giudiziarie dello Stato membro interessato, sempre che ciò sia compatibile con il diritto nazionale, informano senza indugio il direttore generale dell'Ufficio del seguito dato alle informazioni trasmesse loro ai sensi del presente articolo. ║

4.  Lo scambio di informazioni e la cooperazione tra l'Ufficio e le autorità competenti degli Stati membri, nonché le azioni e le misure adottate o attuate in base alle informazioni trasmesse, sono oggetto di un'analisi periodica, nel quadro della procedura di concertazione istituita dall'articolo 11 bis.";

"

13)   sono inseriti i seguenti articoli:"

"Articolo 10 bis

Scambio di informazioni tra l'Ufficio e le istituzioni interessate

1.  Il direttore generale dell'Ufficio presenta regolarmente, almeno una volta all'anno, una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti sui risultati delle indagini svolte dall'Ufficio, nel rispetto della riservatezza delle medesime nonché dei diritti legittimi delle persone interessate e, ove opportuno, nel rispetto delle norme nazionali in materia di procedimenti giudiziari.

Il direttore generale dell'Ufficio agisce conformemente al principio di indipendenza che caratterizza la sua missione.

2.  Il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e la Corte dei conti assicurano il rispetto della riservatezza delle indagini svolte dall'Ufficio, dei diritti legittimi delle persone interessate e, in caso di procedimenti giudiziari, di qualsiasi disposizione nazionale applicabile a tali procedimenti.

3.  L'Ufficio e le istituzioni interessate possono concludere accordi in materia di trasmissione di tutte le informazioni necessarie per l'adempimento della missione dell'Ufficio, nel rispetto dei principi di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 10 ter

Informazione del pubblico

Il direttore generale dell'Ufficio assicura che l'informazione al pubblico avvenga in modo neutrale, imparziale e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 10 bis.

Il codice di procedura delle indagini dell'OLAF, adottato ai sensi dell'articolo 15 bis, specifica le norme per prevenire la diffusione non autorizzata di informazioni relative all'attività operativa dell'Ufficio e le sanzioni disciplinari da applicarsi in caso di diffusione non autorizzata, conformemente all'articolo 8, paragrafo 3.";

"

14)   l"articolo 11 è modificato come segue:

a)   il paragrafo 1 è sostituito dal ║ seguente:"

"1. Il comitato di vigilanza, controllando regolarmente l'esecuzione della funzione di indagine, assicura che l'Ufficio eserciti in piena indipendenza le competenze conferitegli in virtù del presente regolamento. Il comitato di vigilanza:

   a) il rispetto delle norme relative alla trasmissione di informazioni tra l'Ufficio e le istituzioni, gli organi o organismi;
   b) sorveglia gli sviluppi relativi all'applicazione delle garanzie procedurali e alla durata delle indagini, alla luce delle statistiche periodiche, delle informazioni e delle relazioni d'indagine che gli sono trasmesse dal direttore generale dell'Ufficio e tenuto conto dei pareri rilasciati dal consigliere revisore ▌;
   c) assiste il direttore generale dell'Ufficio, assicurando che l'Ufficio disponga di risorse adeguate per adempiere alla sua funzione d'indagine;
  d) formula pareri e raccomandazioni su:
   - l'individuazione di priorità d'indagine,
   - la durata delle indagini e il seguito ad esse dato,
   - il codice di procedura delle indagini dell'OLAF;
   e) formula pareri sull'intervento del direttore generale dell'Ufficio dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee e alle giurisdizioni nazionali;
   f) assiste il direttore generale dell'Ufficio nella procedura di concertazione;
   g) può citare la Commissione o qualsiasi altra istituzione dinanzi alla Corte di giustizia quando ritenga che tali istituzioni abbiano adottato misure che mettono in causa l'indipendenza del direttore generale dell'Ufficio.

Il comitato di vigilanza sottopone pareri al direttore generale dell'Ufficio, di propria iniziativa o su richiesta di ▌ un'istituzione, di un organo o di un organismo, senza tuttavia interferire nello svolgimento delle indagini in corso. Una copia dei pareri viene trasmessa al richiedente.";

"

b)   il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"

2.  "2. Esso è composto da cinque personalità esterne indipendenti che, al momento della nomina, esercitano un'alta funzione giudiziaria o di indagine o una funzione comparabile, in rapporto con la missione dell'Ufficio. Le personalità devono possedere conoscenze del funzionamento delle istituzioni dell'Unione europea e conoscere una seconda lingua ufficiale dell'Unione europea.

I membri del comitato sono nominati di comune accordo dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione. Un invito a presentare candidature è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le cinque personalità sono scelte in base a una "lista di preselezione" presentata dalla Commissione e comprendente almeno 12 candidati.

"

c)   il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"

3.  Il mandato dei membri ha una durata di cinque anni. Esso non è rinnovabile. La nomina di una parte dei membri deve essere scaglionata nel tempo onde preservare le competenze acquisite in seno al comitato.";

"

d)   i paragrafi 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:"

6.  "6. Il comitato di vigilanza designa il proprio presidente. Esso adotta il proprio regolamento interno che, prima di essere adottato, è sottoposto per parere al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. Le riunioni del comitato di vigilanza sono convocate su iniziativa del suo presidente o del direttore generale dell'Ufficio. Il comitato di vigilanza adotta le sue decisioni a maggioranza dei suoi membri. Il suo segretariato è assicurato dall'Ufficio.

7.  ║ 7. Il direttore generale dell'Ufficio trasmette al comitato di vigilanza, ogni anno, il programma di attività dell'Ufficio in materia di indagini. Egli tiene regolarmente informato il comitato di vigilanza delle attività dell'Ufficio, delle sue indagini, dello svolgimento della funzione inquirente e dei provvedimenti conseguenti alle indagini.

Il direttore generale dell'Ufficio informa il comitato di vigilanza

   a) dei casi in cui l'istituzione, l'organo o l'organismo interessati non hanno dato seguito alle raccomandazioni da lui formulate;
   b) dei casi in cui l'autorità competente degli Stati membri non ha dato seguito alle raccomandazioni da lui formulate.

8.  Il comitato di vigilanza adotta ogni anno almeno una relazione sulle attività, in cui analizza in particolare la valutazione di indipendenza dell'Ufficio, l'applicazione delle garanzie procedurali e la durata delle indagini; tali relazioni vengono trasmesse alle istituzioni. Il comitato può presentare relazioni al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti sui risultati e sui provvedimenti conseguenti alle indagini svolte dall'Ufficio.";

"

15)   è inserito il seguente articolo ║:"

"Articolo 11 bis

Procedura di concertazione

1.  È istituita una procedura di concertazione fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione.

2.  La procedura di concertazione riguarda:

  a) le relazioni e la cooperazione tra l'Ufficio e gli Stati membri, e tra questi ultimi, e in particolare:
   - il coordinamento delle azioni intraprese in applicazione dell'articolo 1;
   - l'attuazione e l'applicazione del presente regolamento, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, nonché della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995, e dei relativi protocolli;
   - il seguito dato alle relazioni finali d'indagine dell'Ufficio, nonché il seguito dato alla trasmissione di informazioni da parte dell'Ufficio;
   b) le relazioni e la collaborazione fra l'Ufficio e le istituzioni, gli organi e gli organismi, compresi Eurojust ed Europol, in particolare l'assistenza offerta all'Ufficio dalle istituzioni e il seguito dato alle relazioni finali d'indagine o alla trasmissione di informazioni da parte dell'Ufficio;
   c) le relazioni e la cooperazione fra l'Ufficio e le autorità competenti dei paesi terzi, nonché con le organizzazioni internazionali, nel quadro degli accordi di cui al presente regolamento;
   d) gli aspetti relativi alle priorità dell'Ufficio in materia di indagine;
   e) le relazioni e le analisi del comitato di vigilanza.

3.  La concertazione ha luogo almeno una volta l'anno e su richiesta di una delle istituzioni.

4.  Il direttore generale dell'Ufficio e il presidente del comitato di vigilanza partecipano alla procedura di concertazione. I rappresentanti della Corte dei conti, di Eurojust e di Europol possono esservi invitati.

5.  La concertazione è preparata nel corso di una o più riunioni tecniche. Le riunioni sono convocate su richiesta di una delle istituzioni o dell'Ufficio.

6.  La procedura di concertazione non interferisce in nessun caso con lo svolgimento delle indagini e viene condotta nel pieno rispetto dell'indipendenza del direttore generale dell'Ufficio.

7.  Le istituzioni, gli organi e organismi, l'Ufficio e gli Stati membri informano ogni volta i partecipanti alla procedura di concertazione sul seguito dato alle conclusioni della procedura stessa.";

"

16)   l"articolo 12 è sostituito dal seguente: "

"Articolo 12

Direttore generale

1.  L'Ufficio è diretto da un direttore nominato dalla Commissione per un periodo di cinque anni rinnovabile una sola volta. ▌

Il Parlamento europeo e il Consiglio designano di comune accordo il direttore generale dell'Ufficio, in base a una lista di sei candidati presentata dalla Commissione. Un invito a presentare candidature è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La nomina viene effettuata da parte della Commissione entro tre mesi a decorrere dalla presentazione della lista dei candidati. Nel suo insieme, la procedura di nomina non può superare i nove mesi e deve iniziare almeno nove mesi prima della fine del mandato del direttore generale dell'Ufficio in carica, che resta in funzione fino all'inizio del mandato del nuovo direttore generale dell'Ufficio.

Se il Parlamento europeo e/o il Consiglio non si oppongono al rinnovo del mandato del direttore generale dell'Ufficio almeno nove mesi prima della scadenza del suo primo mandato, la Commissione procede alla proroga del mandato del direttore generale dell'Ufficio. L'opposizione alla proroga del mandato deve essere giustificata. In caso contrario, è applicabile la procedura di nomina prevista al terzo comma.

2.  Il direttore generale dell'Ufficio è scelto fra i candidati degli Stati membri che esercitano o hanno esercitato un'alta funzione giudiziaria o una funzione esecutiva di indagine e che sono dotati di un'esperienza professionale operativa di almeno dieci anni in una carica con alte responsabilità di gestione. Una parte significativa di tale esperienza professionale deve essere stata acquisita nel campo della lotta contro la frode nazionale e/o comunitaria. Il direttore generale dell'Ufficio deve possedere conoscenze approfondite del funzionamento dell'istituzione dell'Unione europea e conoscere una seconda lingua ufficiale dell'Unione europea. La sua indipendenza deve essere al di sopra di qualsiasi dubbio.";

3.  Il direttore generale dell'Ufficio non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo, istituzione, organo od organismo nell'adempimento dei doveri relativi all'avvio ed allo svolgimento delle indagini esterne ed interne ed alla presentazione delle relazioni redatte su conclusione delle stesse. Qualora il direttore generale dell'Ufficio ritenga che un provvedimento adottato dalla Commissione comprometta la propria indipendenza, ne informa immediatamente il comitato di vigilanza, per parere, e decide se presentare o meno ricorso contro l'istituzione interessata davanti alla Corte di giustizia.

Il direttore generale dell'Ufficio riferisce regolarmente al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, nel quadro della procedura di concertazione di cui all'articolo 11 bis, sui risultati delle indagini svolte dall'Ufficio, il seguito dato e le difficoltà incontrate, nel rispetto della riservatezza delle indagini nonché dei diritti legittimi delle persone interessate e, ove opportuno, delle norme nazionali in materia di procedimenti giudiziari.

Queste istituzioni assicurano il rispetto della riservatezza delle indagini svolte dall'Ufficio, dei diritti legittimi delle persone interessate e, in caso di procedimenti giudiziari pendenti, di tutte le norme nazionali ad essi relative.

4.  Prima di infliggere una sanzione disciplinare al direttore generale dell'Ufficio, la Commissione consulta il comitato di vigilanza, riunito con i rappresentanti del Parlamento europeo e del Consiglio nel quadro della procedura di concertazione prevista all'articolo 11 bis.

Le misure relative alle sanzioni disciplinari nei confronti del direttore generale dell'Ufficio sono oggetto di decisioni motivate, comunicate per conoscenza al Parlamento europeo, al Consiglio e al comitato di vigilanza.

5.   Il direttore generale dell'Ufficio informa la Commissione se intende esercitare una nuova attività professionale entro due anni dalla cessazione delle sue funzioni, conformemente all'articolo 16 dello statuto.

6.  Il direttore generale dell'Ufficio stabilisce ogni anno, previo parere del comitato di vigilanza, il programma delle attività e le priorità dell'Ufficio in materia di indagini.

7.  Il direttore generale dell'Ufficio può delegare a uno o più agenti dell'Ufficio, mediante atto scritto, alle condizioni e nei limiti da lui stabiliti, l'esercizio delle proprie funzioni a norma dell'articolo 5, dell'articolo 6, paragrafo 3, dell'articolo 7 ter e dell'articolo 10, paragrafo 2.";

"

17)   é inserito il seguente articolo:"

"Articolo 12 bis

Intervento del direttore generale dell'Ufficio dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee e dinanzi alle giurisdizioni nazionali

Il direttore generale dell'Ufficio può intervenire nei casi riguardanti l'esercizio delle attività dell'Ufficio, portati dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, e, conformemente al diritto nazionale, dinanzi alle giurisdizioni nazionali.

Prima di intervenire dinanzi alla Corte di giustizia o dinanzi alle giurisdizioni nazionali, il direttore generale dell'Ufficio sollecita un parere del comitato di vigilanza.";

"

18)   l"articolo 13 è sostituito dal ║ seguente:"

"Articolo 13

Finanziamento

Gli stanziamenti dell'Ufficio, il cui importo globale è iscritto in una linea di bilancio specifica all'interno della sezione del bilancio generale dell'Unione europea riguardante la Commissione, figurano in dettaglio in un allegato di detta sezione.

La tabella dell'organico dell'Ufficio è allegata alla tabella dell'organico della Commissione.";

"

19)   l"articolo 14 è sostituito dal ║ seguente:"

"Articolo 14

Controllo di legittimità delle indagini dell'Ufficio

1.   Il controllo di legittimità delle indagini dell'Ufficio concerne il rispetto delle garanzie procedurali e dei diritti fondamentali delle persone coinvolte in un'indagine dell'Ufficio.

2.   Il controllo di legittimità viene effettuato prima dell'apertura e della chiusura di un'indagine, prima di ciascuna trasmissione di informazioni alle autorità competenti degli Stati membri interessati ai sensi degli articoli 9 e 10, e in merito alla valutazione del segreto assoluto di indagine.

3.   Il controllo di legittimità delle indagini è effettuato da esperti di diritto e di procedura d'indagine dell'Ufficio che sono qualificati per esercitare una funzione giuridica in uno Stato membro. Il parere di questi esperti viene allegato alla relazione finale d'indagine.

4.   Il codice di procedura delle indagini dell'OLAF di cui all'articolo 15 bis specifica la procedura per il controllo di legittimità.";

"

20)   é inserito il seguente articolo:"

"Articolo 14 bis

Presentazione di denunce da parte delle persone coinvolte nelle indagini dell'Ufficio

1.  Qualsiasi persona coinvolta personalmente in un'indagine può presentare denuncia presso il comitato di vigilanza, allegando una violazione dei diritti procedurali o umani durante un'indagine. Dopo aver ricevuto una denuncia, il comitato di vigilanza la trasmette senza indugio al consigliere revisore.

2.  Il direttore generale dell'Ufficio nomina, su proposta del comitato di vigilanza, un consigliere revisore per un periodo non rinnovabile di cinque anni. Il comitato di vigilanza elabora la sua proposta in base ad una lista di vari candidati selezionati in seguito ad un invito a presentare candidature.

3.  Il consigliere revisore esercita le proprie funzioni nella più completa indipendenza. Nell'adempimento delle sue funzioni egli non sollecita né accetta istruzioni da chicchessia. In seno all'Ufficio, egli non esercita alcuna funzione che non sia relativa al controllo del rispetto delle procedure.

4.  Il consigliere revisore è altresì competete per trattare le denunce degli informatori, comprese le persone di cui all'articolo 22 dello statuto.

5.  Il consigliere revisore trasmette il proprio parere al comitato di vigilanza e al direttore generale entro trenta giorni lavorativi dalla trasmissione della denuncia.

6.  Il consigliere revisore presenta regolarmente una relazione al comitato di vigilanza sulle sue attività. Egli presenta periodicamente al comitato nonché alla Commissione relazioni statistiche ed analitiche sulle questioni relative alle denunce.";

"

21)   l"articolo 15 è sostituito dal seguente: "

"Articolo 15

Relazione di valutazione

Nel corso del ...(6), la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento, corredata di un parere del comitato di vigilanza. La relazione precisa se sia opportuno modificare il presente regolamento. Il presente regolamento è sottoposto comunque a revisione dopo l'istituzione di una Procura europea.

"

22)   viene inserito il seguente articolo:"

Articolo 15 bis

Codice di procedura delle indagini dell'OLAF

1.  L'Ufficio adotta un "codice di procedura delle indagini dell'OLAF" che integra i principi giuridici e, segnatamente, procedurali stabiliti dal presente regolamento. Il codice di procedura delle indagini dell'OLAF tiene conto della prassi operativa dell'Ufficio.

2.  Il codice di procedura delle indagini dell'OLAF precisa quali sono le prassi nell'applicazione del mandato e dello statuto dell'Ufficio, dei principi generali che disciplinano la procedura d'indagine, delle varie fasi della procedura d'indagine, degli atti principali dell'indagine, dei legittimi diritti delle persone interessate e delle garanzie procedurali, delle disposizioni in materia di tutela dei dati e di politica di comunicazione e di accesso ai documenti, delle disposizioni in materia di controllo di legittimità, nonché dei mezzi di ricorso delle persone interessate.

3.  Prima dell'adozione del codice di procedura delle indagini dell'OLAF, il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e il comitato di vigilanza dell'Ufficio sono consultati per parere. Il comitato di vigilanza garantisce l'indipendenza dell'Ufficio nella procedura di adozione del codice di procedura delle indagini dell'OLAF.

4.  Il codice di procedura delle indagini dell'OLAF può essere aggiornato su proposta del direttore generale dell'Ufficio. In tal caso, viene applicata la procedura di adozione di cui al presente articolo.

5.  Il codice di procedura delle indagini dell'OLAF adottato dall'Ufficio è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

"

Articolo 2

Le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1073/1999 non si applicano al direttore generale dell'Ufficio in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il cui mandato è stato rinnovato per cinque anni.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il […] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ║

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

(1) GU C 8 del 12.1.2007, pag. 1.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 20 novembre 2008.
(3) GU C 202 del 18.8.2005, pag. 1.
(4) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.
(5) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.
(6)* Il quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

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