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Procedura : 2008/2072(INI)
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Ciclo del documento : A6-0395/2008

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A6-0395/2008

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PV 20/11/2008 - 6.3
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P6_TA(2008)0555

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Giovedì 20 novembre 2008 - Strasburgo
Relazione speciale del Mediatore europeo a seguito del progetto di raccomandazione al Consiglio dell'Unione europea sulla denuncia 1487/2005/GG
P6_TA(2008)0555A6-0395/2008

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2008 sulla relazione speciale del Mediatore europeo a seguito del progetto di raccomandazione al Consiglio dell'Unione europea nella denuncia 1487/2005/GG (2008/2072(INI))

Il Parlamento europeo,

–   vista la relazione speciale del Mediatore europeo al Parlamento europeo,

–   visto l'articolo 195, paragrafo 1, secondo comma, del trattato CE,

–   vista la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo del 9 marzo 1994 sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore(1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 7,

–   viste le indagini della Commissione sulla diffusione delle lingue nell'Unione europea pubblicate su Speciale Eurobarometro nn. 237 e 243,

–   visto l'articolo 3, paragrafo 5, dello statuto del Mediatore, che impone al Mediatore di cercare, per quanto possibile, assieme all'istituzione interessata, una soluzione atta a eliminare i casi di cattiva amministrazione e a soddisfare la denuncia presentata,

–   visto l'articolo 195, paragrafo 2, prima frase, del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per le petizioni (A6-0395/2008),

A.   considerando che il miglioramento della trasparenza, la promozione del multilinguismo e la diffusione di informazioni accurate al pubblico sono obiettivi ai quali l'Unione europea e le sue istituzioni attribuiscono la massima priorità,

B.   considerando che un accesso semplice alle informazioni per il maggior numero possibile di cittadini dell'Unione europea rappresenta una condizione essenziale per i principi della legittimità democratica e della trasparenza nonché un loro pilastro fondamentale,

C.   auspicando un accesso diretto per il maggior numero possibile di cittadini alle informazioni relative alle attività delle istituzioni dell'Unione europea in tutte le loro formazioni,

D.   consapevole che tale auspicio deve essere compatibile con la sfida logistica posta dal numero considerevole di lingue ufficiali dell'Unione europea,

E.   consapevole che Internet costituisce uno strumento sempre più importante per l'acquisizione di informazioni e che deve pertanto essere utilizzato dall'Unione europea nei suoi sforzi volti al raggiungimento della trasparenza e alla diffusione di informazioni,

1.   approva le conclusioni del Mediatore, secondo cui:

   a) il Consiglio stesso è responsabile, alla pari di ogni istituzione dell'Unione europea, per i siti web della Presidenza e per le lingue in essi utilizzate;
   b) le prassi seguite dal Consiglio non possono essere portate avanti in modo completamente disgiunto rispetto alla gestione unitaria delle istituzioni e delle loro formazioni;
   c) le informazioni fornite nei predetti siti web dovrebbero, idealmente, essere rese disponibili in tempo utile in tutte le lingue ufficiali della Comunità;
   d) nei casi in cui il numero delle versioni linguistiche debba essere limitato, la scelta delle lingue da usare deve basarsi su criteri di oggettività, ragionevolezza, trasparenza e praticità;
   e) il rifiuto del Consiglio di occuparsi del contenuto della richiesta del denunciante rappresenta un caso di cattiva amministrazione;

2.   prende atto attonito del fatto che il Consiglio non si considera competente ad occuparsi di tale questione benché questa sia d'interesse di tutti gli Stati membri e il Consiglio possa rivolgere raccomandazioni a tutte le future Presidenze;

3.   deplora che il Consiglio, a differenza di altre istituzioni come la Commissione e il Parlamento che hanno notevolmente arricchito il ventaglio linguistico delle loro comunicazioni con i cittadini, abbia finora evitato completamente di occuparsi in modo sostanziale della questione delle versioni linguistiche dei siti web delle sue Presidenze;

4.   invita il Consiglio ad esaminare in modo esaustivo la problematica dell'ampliamento del ventaglio linguistico dei siti web delle Presidenze del Consiglio, indipendentemente dalla questione della responsabilità o autorità per detti siti, al fine di garantire che la maggior parte possibile della popolazione dell'Unione europea possa usufruire di un accesso semplice e diretto alle informazioni relative alle sue attività; chiede al Consiglio di riferire al Parlamento in merito ai risultati delle sue deliberazioni;

5.   sottolinea che, ove si rendesse eventualmente necessaria una limitazione del ventaglio linguistico, questa dovrebbe avvenire secondo criteri oggettivi e sufficientemente motivati, essere pubblicamente annunciata e privilegiare eventualmente solo la lingua della Presidenza di turno per tutta la sua durata;

6.   appoggia la raccomandazione del Mediatore europeo al Consiglio secondo la quale detta istituzione dovrebbe esaminare la richiesta del denunciante di rendere disponibili i siti web delle Presidenze del Consiglio anche in lingua tedesca;

7.   accoglie con favore il fatto che, contrariamente alla prassi seguita dalle Presidenze precedenti di redigere i siti web solo in inglese, francese e nella lingua nazionale della Presidenza di turno, la Presidenza francese del Consiglio ha organizzato la sua comunicazione ufficiale su Internet nelle lingue ufficiali più diffuse dell'Unione europea (inglese, tedesco, francese, italiano e spagnolo);

8.   si rivolge a tutte le successive Presidenze del Consiglio con l'auspicio che offrano i loro siti web in quante più lingue possibili e utilizzino prioritariamente, in caso di limitazione del loro numero, le lingue ufficiali più diffuse;

9.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Mediatore europeo nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15.

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