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Procedura : 2007/0229(COD)
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Ciclo del documento : A6-0431/2008

Testi presentati :

A6-0431/2008

Discussioni :

PV 19/11/2008 - 11
CRE 19/11/2008 - 11

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PV 20/11/2008 - 6.6
CRE 20/11/2008 - 6.6
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P6_TA(2008)0558

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Giovedì 20 novembre 2008 - Strasburgo
Procedura unica di domanda di permesso di soggiorno e di lavoro *
P6_TA(2008)0558A6-0431/2008

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 novembre 2008 sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro (COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0638),

–   visto l'articolo 63, punto 3, lettera a), del trattato CE,

–   visto l'articolo 67 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0470/2007),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0431/2008),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)
(7 bis)  Il periodo di validità del permesso unico è stabilito da ciascuno Stato membro.
Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 10
(10)  Tutti i cittadini di paesi terzi che soggiornano e lavorano legalmente negli Stati membri dovrebbero beneficiare quanto meno di uno stesso insieme comune di diritti, sotto forma di parità di trattamento con i cittadini nazionali dello Stato membro ospitante, a prescindere dal fine iniziale o dalla base dell'ammissione. Il diritto alla parità di trattamento nei settori specificati dalla presente direttiva dovrebbe essere riconosciuto non solo ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro per fini di occupazione ma anche a coloro che sono stati ammessi per altri motivi e che hanno ottenuto l'accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro in conformità di altre disposizioni comunitarie o nazionali: fra questi vanno inclusi i familiari di un lavoratore di paese terzo che sono stati ammessi nello Stato membro in conformità della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, i cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro ai sensi della direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato e i ricercatori ammessi in applicazione della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica.
(10)  Tutti i cittadini di paesi terzi che soggiornano e lavorano legalmente negli Stati membri dovrebbero beneficiare quanto meno di uno stesso insieme comune di diritti in materia di lavoro, sotto forma di parità di trattamento con i cittadini nazionali dello Stato membro ospitante, a prescindere dal fine iniziale o dalla base dell'ammissione. Il diritto alla parità di trattamento nei settori specificati dalla presente direttiva dovrebbe essere riconosciuto non solo ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro per fini di occupazione ma anche a coloro che sono stati ammessi per altri motivi e che hanno ottenuto l'accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro in conformità di altre disposizioni comunitarie o nazionali: fra questi vanno inclusi i familiari di un lavoratore di paese terzo che sono stati ammessi nello Stato membro in conformità della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, i cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro ai sensi della direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato e i ricercatori ammessi in applicazione della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica.
Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 13
(13)  Considerato il loro status temporaneo, è opportuno escludere dal campo di applicazione della direttiva i cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a 6 mesi nell'arco di 12 mesi per svolgere un'attività lavorativa stagionale.
(13)  Considerato il loro status temporaneo e tenuto conto del fatto che saranno oggetto di una direttiva specifica, è opportuno escludere dal campo di applicazione della direttiva i cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro per svolgere un'attività lavorativa stagionale.
Emendamento 5
Patrick Gaubert
Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)
(13 bis)  I beneficiari della protezione temporanea dovrebbero essere soggetti alla presente direttiva per quanto riguarda l'insieme comune dei diritti, dato che sono autorizzati a lavorare legalmente sul territorio di uno Stato membro.
Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 18 bis (nuovo)
(18 bis)  La presente direttiva dovrebbe essere attuata lasciando impregiudicate le disposizioni più favorevoli contenute nella legislazione dell'Unione europea e negli strumenti internazionali.
Emendamento 53
Proposta di direttiva
Considerando 18 ter (nuovo)
18 ter.  Gli Stati membri dovrebbero ratificare la Convenzione sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1990.
Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 19
(19)  Gli Stati membri devono attuare le disposizioni della presente direttiva senza discriminazioni fondate su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, censo, nascita, disabilità, età o tendenze sessuali, in particolare in conformità della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica e della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
(19)  Gli Stati membri dovrebbero attuare le disposizioni della presente direttiva senza discriminazioni fondate su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, censo, nascita, disabilità, età o tendenze sessuali, in particolare in conformità della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica e della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, e in conformità della legislazione futura in materia, quale quella derivante dalla proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (COM(2008)0426).
Emendamento 8
Proposta di direttiva
Articolo 1 – lettera a
a) una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro, al fine di semplificare la loro ammissione e agevolare il controllo del loro status;
a) una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro, al fine di semplificare la procedura di ammissione e agevolare il controllo del loro status;
Emendamento 9
Proposta di direttiva
Articolo 1 – lettera b
b) un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro.
b) un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro, indipendentemente dai fini per i quali sono stati inizialmente ammessi nel territorio di uno Stato membro.
Emendamento 10
Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)
La presente direttiva non modifica la competenza degli Stati membri in materia di ammissione di cittadini di paesi terzi al proprio mercato del lavoro.
Emendamento 11
Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera d
d) "procedura unica di domanda", qualunque procedura, avviata a seguito di una domanda di autorizzazione a soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro presentata da un cittadino di un paese terzo, volta all'adozione di una decisione sul rilascio del permesso unico a tale cittadino di paese terzo.
d) "procedura unica di domanda", qualunque procedura volta all'adozione di una decisione sul rilascio di un permesso unico che autorizzi il cittadino di un paese terzo a soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro, sulla base di una domanda presentata da detto cittadino di un paese terzo o dal suo futuro datore di lavoro.
Emendamento 12
Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera d bis (nuova)
d bis) "lavoro frontaliero", l'attività lavorativa eseguita in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di soggiorno e svolta da un lavoratore frontaliero, di cui all'articolo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1408/71.
Emendamento 13
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b
b) ai lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro.
b) ai lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro, indipendentemente dai fini per i quali sono stati inizialmente ammessi nel territorio di uno Stato membro.
Emendamento 14
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – alinea
2.  La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi:
2.  Le disposizioni della presente direttiva relative alla procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro non si applicano ai cittadini di paesi terzi:
Emendamento 15
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d
d) che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi nell'arco di dodici mesi per svolgere un'attività lavorativa stagionale;
d) che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro per svolgere un'attività lavorativa stagionale;
Emendamento 16
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)
d bis) che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro per svolgervi un'attività lavorativa per un periodo non superiore a sei mesi, esclusivamente per quanto concerne l'ambito della procedura unica di domanda;
Emendamento 17
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera f)
f) che si trovano in uno Stato membro come richiedenti protezione internazionale o nell'ambito di un regime di protezione temporanea;
f) che si trovano in uno Stato membro come richiedenti protezione internazionale;
Emendamento 18
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.  Spetta agli Stati membri decidere se la domanda di permesso unico debba essere presentata dal cittadino del paese terzo interessato, dal suo futuro datore di lavoro oppure dall'uno o dall'altro indifferentemente.
Emendamento 19
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 ter (nuovo)
1 ter.  Se la domanda di permesso unico è presentata dal cittadino del paese terzo interessato, essa può essere inoltrata ed esaminata quando il cittadino del paese terzo risiede fuori dal territorio dello Stato membro in cui intende essere ammesso oppure quando detto cittadino si trova già legalmente nel territorio dello Stato membro in questione.
Emendamento 20
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)
Qualora il permesso del richiedente scada prima che sia emessa una decisione sul rinnovo dello stesso, lo Stato membro competente per l'esame della domanda autorizza il soggetto interessato ed eventualmente la sua famiglia a risiedere legalmente nel suo territorio fino a quando non sia emessa una decisione in merito al rinnovo del permesso unico.
Emendamento 21
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4
4.  Se le informazioni fornite a sostegno della domanda sono insufficienti, l'autorità designata indica al richiedente le ulteriori informazioni che ritiene necessarie. Il termine di cui al paragrafo 2 è sospeso fino a quando l'autorità abbia ricevuto le informazioni supplementari richieste.
4.  Se le informazioni fornite a sostegno della domanda sono incomplete in base a criteri pubblicamente stabiliti, l'autorità designata indica al richiedente le ulteriori informazioni che ritiene necessarie. Il termine di cui al paragrafo 2 è sospeso fino a quando l'autorità abbia ricevuto le informazioni supplementari richieste.
Emendamento 22
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis.  In caso di sospensione o di proroga del termine di adozione della decisione di cui al paragrafo 2 il richiedente è tenuto debitamente informato dall'autorità competente.
Emendamento 24
Proposta di direttiva
Articolo 6, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Uno Stato membro può rilasciare al titolare di un permesso unico rilasciato da un altro Stato membro un permesso che gli consenta di svolgere un lavoro frontaliero. Un siffatto permesso è rilasciato a norma della legislazione nazionale dello Stato membro in cui il lavoro frontaliero è svolto. Il periodo di validità del permesso in oggetto non può superare quello del permesso unico.
Emendamento 25
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1
1.  Le decisioni che respingono la domanda, escludono il rilascio, la modifica o il rinnovo del permesso unico oppure sospendono o revocano il permesso unico in base a criteri stabiliti dalla legislazione nazionale o comunitaria devono essere motivate e notificate per iscritto.
1.  Le decisioni che respingono la domanda, escludono il rilascio, la modifica o il rinnovo del permesso unico oppure sospendono o revocano il permesso unico in base a criteri stabiliti dalla legislazione nazionale o comunitaria devono essere motivate sulla base di ragioni oggettive e verificabili e notificate per iscritto. Tali criteri sono oggettivi e resi accessibili al pubblico ai fini della verificabilità della decisione.
Emendamento 26
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2
2.  Le decisioni che respingono la domanda, escludono il rilascio, la modifica o il rinnovo del permesso unico oppure sospendono o revocano il permesso unico sono impugnabili in via giurisdizionale dinanzi ai giudici dello Stato membro interessato. Nella notifica sono indicati i possibili mezzi di impugnazione di cui può valersi l'interessato nonché i termini entro cui proporli.
2.  Le decisioni che respingono la domanda, escludono il rilascio, la modifica o il rinnovo del permesso unico oppure sospendono o revocano il permesso unico sono impugnabili in via giurisdizionale presso l'autorità competente dello Stato membro interessato designata a norma della legislazione nazionale. Nella notifica sono indicati i possibili mezzi di impugnazione di cui può valersi l'interessato, nonché l'autorità competente e i termini entro cui il richiedente può proporli. Il ricorso giurisdizionale ha effetto sospensivo sulla decisione amministrativa fino alla sentenza definitiva.
Emendamento 27
Proposta di direttiva
Articolo 9
Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per informare il cittadino del paese terzo e il futuro datore di lavoro di tutti i documenti giustificativi da allegare alla domanda.
Gli Stati membri provvedono affinché siano messe a disposizione del pubblico, in particolare tramite i loro consolati, informazioni regolarmente aggiornate sulle condizioni d'ingresso e di soggiorno nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi che intendono svolgere un'attività lavorativa. In particolare, gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per informare il cittadino del paese terzo e il futuro datore di lavoro di tutti i documenti giustificativi da allegare alla domanda, nonché dell'importo globale dei diritti percepiti ai fini dell'espletamento della loro domanda.
Emendamento 28
Proposta di direttiva
Articolo 10
Gli Stati membri possono imporre ai richiedenti il pagamento di diritti per il trattamento delle domande ai sensi della presente direttiva. L'importo dei diritti deve essere proporzionato e può basarsi sul principio del servizio effettivamente prestato.
Gli Stati membri possono imporre ai richiedenti il pagamento di diritti per il trattamento delle domande ai sensi della presente direttiva. L'importo dei diritti deve essere proporzionato e ragionevole e non può superare i costi effettivamente sostenuti dall'amministrazione nazionale. Nella legislazione nazionale è fissato un importo globale massimo, comprendente, se del caso, le spese di subappalto legate al ricorso ad imprese esterne per la raccolta dei documenti necessari all'istruzione del fascicolo in vista dell'ottenimento del permesso.
Emendamento 29
Proposta di direttiva
Articolo 11 – alinea
Durante il periodo di validità, il permesso unico autorizza il titolare quanto meno a:
Durante il periodo di validità stabilito da ciascuno Stato membro, il permesso unico autorizza il titolare quanto meno a:
Emendamento 30
Proposta di direttiva
Articolo 11 – lettera c
c) accedere liberamente a tutto il territorio dello Stato membro che ha rilasciato il permesso unico, nei limiti previsti dalla legislazione nazionale per motivi di sicurezza;
c) accedere liberamente a tutto il territorio dello Stato membro che ha rilasciato il permesso unico. Gli Stati membri possono imporre restrizioni territoriali all'esercizio del diritto di soggiorno e di lavoro nei limiti previsti dalla legislazione nazionale per motivi di sicurezza, ove simili restrizioni si applichino anche ai loro cittadini;
Emendamento 31
Proposta di direttiva
Articolo 11 bis (nuovo)
Articolo 11 bis
Notifica e informazioni
La notifica e le informazioni di cui agli articoli 5, 8 e 9 sono comunicate in modo tale che il richiedente ne possa capire il contenuto e le implicazioni.
Emendamento 32
Proposta di direttiva
Articolo 12 - paragrafo 1 - lettera a
a) le condizioni di lavoro, tra cui la retribuzione e il licenziamento nonché la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro;
a) le condizioni di lavoro, tra cui la retribuzione, le ferie, l'orario di lavoro e il licenziamento nonché la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro;
Emendamento 33
Proposta di direttiva
Articolo 12 - paragrafo 1 - lettera b
b) la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni di lavoratori o di datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i vantaggi che ne derivano, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza;
b) la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni di lavoratori o di datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i vantaggi che ne derivano, quali l'informazione e il sostegno, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza;
Emendamento 34
Proposta di direttiva
Articolo 12 - paragrafo 1 - lettera c
c) l'istruzione e la formazione professionale;
c) l'istruzione in senso lato (apprendimento della lingua e della cultura al fine di migliorare l'integrazione) e la formazione professionale;
Emendamento 35
Proposta di direttiva
Articolo 12 - paragrafo 1 - lettera d
d) il riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali secondo le procedure nazionali applicabili;
d) il riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali secondo le procedure nazionali applicabili ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali1.
1 GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.
Emendamento 36
Proposta di direttiva
Articolo 12 - paragrafo 1 - lettera f
f) il pagamento dei diritti pensionistici acquisiti quando si spostano in un paese terzo;
f) la trasferibilità delle pensioni o delle rendite di vecchiaia, morte o invalidità al tasso applicato a norma del diritto dello Stato membro o degli Stati membri debitori quando si spostano in un paese terzo;
Emendamento 37
Proposta di direttiva
Articolo 12 - paragrafo 1 - lettera g
g) le agevolazioni fiscali;
g) le agevolazioni fiscali, purché il lavoratore sia considerato come avente il domicilio fiscale nello Stato membro interessato;
Emendamento 38
Proposta di direttiva
Articolo 12 - paragrafo 1 - lettera h bis (nuova)
h bis) i servizi di informazione e consulenza offerti dai centri per l'impiego;
Emendamento 39
Proposta di direttiva
Articolo 12 - paragrafo 2 – alinea
2.  Gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento con i cittadini nazionali:
2.  Gli Stati membri possono limitare il godimento degli stessi diritti riconosciuti ai cittadini nazionali solo nei casi seguenti:
Emendamento 42
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera c
c) limitando i diritti conferiti ai sensi del paragrafo 1, lettera h), per quanto concerne l'assistenza abitativa pubblica, ai cittadini di paesi terzi che soggiornano nel loro territorio da almeno tre anni o hanno il diritto di soggiornarvi per almeno tre anni;
c) limitando i diritti conferiti ai sensi del paragrafo 1, lettera h), per quanto concerne l'assistenza abitativa;
Emendamento 43
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera d
d) limitando i diritti conferiti ai sensi del paragrafo 1, lettere a), b) e g), ai lavoratori di paesi terzi che hanno un impiego;
soppressa
Emendamento 44
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera e
e) limitando i diritti conferiti ai sensi del paragrafo 1, lettera e), ai lavoratori di paesi terzi che hanno un impiego, salvo per quanto concerne i sussidi di disoccupazione.
soppressa
Emendamento 45
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che qualsiasi violazione dei diritti sanciti nella presente direttiva sia oggetto di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive;
Emendamento 47
Proposta di direttiva
Articolo 14
Articolo 14
soppresso
Gli Stati membri provvedono affinché siano messe a disposizione del pubblico informazioni regolarmente aggiornate sulle condizioni d'ingresso e di soggiorno nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi che intendono svolgere un'attività lavorativa.
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