Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 novembre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (COM(2008)0717 – C6-0389/2008 – 2008/0208(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0717),
– visto l'articolo 308 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0389/2008),
– visti il regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri(1), la posizione del Parlamento del 6 settembre 2001 sul sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri(2) e la sua risoluzione del 20 novembre 2008 che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri(3),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0450/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.
Testo della Commissione
Emendamento
Emendamento 1 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 2
(2) Occorre prevedere una procedura ad hoc per le future revisioni di tale massimale, al fine di potenziare la capacità della Commissione di reagire rapidamente a mutamenti importanti del contesto finanziario che incidono sull'importo totale del sostegno potenzialmente necessario agli Stati membri.
(2) In caso di situazioni eccezionali che potrebbero richiedere una rapida risposta della Comunità a mutamenti importanti del contesto finanziario, il Parlamento europeo, gli Stati membri all'interno del Consiglio e la Commissione dovrebbero agire rapidamente per garantire che non venga incrinata la fiducia del mercato.
"Laddove un serio deterioramento del contesto finanziario solleciti un sostegno finanziario a medio termine urgente da parte della Comunità a vari Stati membri, la Commissione può decidere una revisione del massimale, previo ottenimento del parere del comitato economico e finanziario in merito sia all'urgenza di rivedere il massimale che allo stesso massimale rivisto. Il nuovo massimale entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea."
Emendamento 3 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 332/2002 Articolo 10
Articolo 1 bis
L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 332/2002 è sostituito dal seguente:
"Il Consiglio esamina ogni due anni, e se del caso più frequentemente, in base a una relazione presentatagli dalla Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e emissione del parere del Comitato economico e finanziario, se il meccanismo istituito continui ad essere adeguato nel suo principio di base, modalità e massimali, alle esigenze che hanno indotto a istituirlo."