Risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2008 sull'istituzione di un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta di regolamento del Consiglio, del 31 ottobre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (COM(2008)0717), presentata dalla Commissione,
– vista la raccomandazione della Commissione, del 31 ottobre 2008, su una decisione del Consiglio relativa alla concessione del concorso reciproco all'Ungheria e la proposta di decisione del Consiglio relativa ad un sostegno finanziario comunitario a medio termine all'Ungheria (COM(2008)0716),
– visto il regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri(1) e la sua risoluzione del 6 settembre 2001 sul sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri(2),
– visti gli articoli 100 e 119 del trattato CE,
– visto l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che la Commissione raccomanda di accordare un sostegno finanziario a medio termine all'Ungheria di un importo massimo di 6,5 miliardi di euro in base all'articolo 119 del trattato, in concomitanza con un accordo del FMI,
B. considerando che è preferibile un approccio globale al sostegno finanziario a medio termine per tutti gli Stati membri,
C. considerando che sarebbe opportuno tener presente l'impatto dell'attuale crisi finanziaria ed economica mondiale,
D. considerando che le economie degli Stati membri che hanno più di recente aderito all'Unione europea non beneficiano dei vantaggi derivanti dal disporre di una propria moneta di riserva,
E. considerando che le valute di questi Stati membri sono state recentemente oggetto di pesanti attacchi speculativi e che l'ampiezza degli attuali squilibri esterni è stata principalmente dettata da una forte espansione del credito non governativo,
F. considerando che sono necessarie politiche che affrontino i problemi specifici delle economie di tali Stati membri sullo sfondo della crisi finanziaria globale e di una incalzante recessione in Europa,
G. considerando che il margine di manovra della politica di bilancio nell'affrontare grandi squilibri esterni e prevenire l'instabilità finanziaria potrebbe essere alquanto limitato nel contesto dell'attuale recessione economica che si sta diffondendo in Europa,
1. è convinto che gli Stati membri non appartenenti all'area euro dovrebbero essere incoraggiati a cercare un sostegno finanziario potenziale a medio termine per i deficit delle loro bilance dei pagamenti all'interno della Comunità, prima di cercare un sostegno a livello internazionale;
2. ritiene che l'attuale situazione sia una prova ulteriore dell'utilità dell'euro nel proteggere gli Stati membri appartenenti all'area euro e invita gli Stati membri non appartenenti alla stessa ad aderirvi non appena rispetteranno i criteri di Maastricht;
3. invita la Commissione ad analizzare dettagliatamente in quale modo il comportamento di alcune banche che hanno trasferito i loro attivi dall'Ungheria dopo l'adozione di piani di salvataggio da parte di altri Stati membri abbia avuto un impatto sulla bilancia dei pagamenti dell'Ungheria;
4. invita la Commissione ad esaminare attentamente gli attacchi speculativi (vendite allo scoperto) sulle valute degli Stati membri di più recente adesione e cosa si potrebbe fare per prevenire una drastica erosione della fiducia in tali valute e nei sistemi bancari locali;
5. invita la Commissione a comunicare i risultati di dette analisi al gruppo de Larosière nonché alla commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo;
6. riconosce che è necessario aumentare in modo consistente il massimale dell'esposizione creditizia, in conto capitale, dei prestiti da concedere agli Stati membri di cui al regolamento (CE) n. 332/2002 dal momento che, dalla sua adozione, il numero di Stati membri non appartenenti all'area euro è considerevolmente aumentato; sottolinea che tale aumento rafforzerebbe altresì la flessibilità della Comunità nel rispondere ad ulteriori richieste di sostegno finanziario a medio termine, ad esempio nel contesto dell'attuale crisi finanziaria mondiale;
7. osserva che detto aumento del massimale dei prestiti non avrebbe alcun impatto finanziario dal momento che la Commissione contrarrebbe i prestiti sui mercati finanziari e che sarebbe lo Stato membro beneficiario a doverli rimborsare; sottolinea che un possibile impatto finanziario si avrebbe esclusivamente nel caso in cui uno Stato membro si rivelasse un debitore moroso;
8. ricorda che, prima delle attuali difficoltà finanziarie dell'Ungheria, il regolamento (CE) n. 332/2002 non era stato applicato dalla sua adozione nel 2002 e che il regolamento vigente anteriormente in materia, ossia il regolamento (CEE) n. 1969/88(3), recante attuazione del meccanismo previsto all'articolo 119 del trattato, è stato applicato a due riprese, una per la Grecia nel 1991 e una per l'Italia nel 1993, e che entrambi i paesi hanno pienamente rispettato i loro impegni nei confronti della Commissione;
9. ricorda che il Parlamento ha richiesto al Consiglio di esaminare, ogni due anni, in base ad una relazione della Commissione, previa consultazione del Parlamento e previo parere del Comitato economico e finanziario, se il meccanismo istituito risponda alle necessità che hanno portato alla sua creazione; chiede se queste relazioni siano state elaborate dall'adozione del regolamento (CE) n. 332/2002;
10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Banca centrale europea, all'Eurogruppo e ai governi degli Stati membri.