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Procedura : 2008/2677(RSP)
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Testi presentati :

RC-B6-0608/2008

Discussioni :

PV 20/11/2008 - 12.3
CRE 20/11/2008 - 12.3

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PV 20/11/2008 - 13.3
CRE 20/11/2008 - 13.3

Testi approvati :

P6_TA(2008)0571

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Giovedì 20 novembre 2008 - Strasburgo
Il caso della famiglia al-Kurd
P6_TA(2008)0571RC-B6-0608/2008

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2008 sul caso della famiglia al-Kurd

Il Parlamento europeo,

–   viste le sue precedenti risoluzioni sul Medio Oriente,

–   viste la relazione elaborata dalla sua delegazione ad hoc in Israele e nei Territori palestinesi (30 maggio - 2 giugno 2008) e le relative conclusioni,

–   vista la quarta Convenzione di Ginevra,

–   viste le pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite,

–   visto l'accordo di associazione UE-Israele, in particolare l'articolo 2,

–   vista la dichiarazione rilasciata dalla Presidenza a nome dell'Unione europea il 10 novembre 2008 sulla distruzione di case a Gerusalemme Est,

–   visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.   considerando che, nella notte di domenica 9 novembre 2008, membri della polizia e delle forze armate israeliane hanno sfrattato la famiglia al-Kurd dalla sua casa di Sheikh Jarrah, il quartiere di Gerusalemme Est dove tale famiglia aveva vissuto per più di 50 anni; considerando altresì che, immediatamente dopo, essi hanno consentito ai coloni di entrare nella casa e hanno poi isolato l'area,

B.   considerando che tale sfratto è stato compiuto sulla base di un ordine emesso dalla Corte suprema israeliana il 16 luglio 2008, a seguito di un lungo e controverso procedimento legale sulla proprietà contestata dinanzi ai tribunali e alle autorità di Israele,

C.   considerando che l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA) ha dichiarato che continuerà ad offrire assistenza alla famiglia,

D.   considerando il fatto che lo sfratto ha avuto luogo nonostante le obiezioni formulate a livello internazionale; considerando che gli Stati Uniti hanno sollevato la questione con le autorità israeliane; considerando inoltre che tale decisione potrebbe aprire la strada all'occupazione di altre 26 case nel quartiere di Sheikh Jarrah, a Gerusalemme Est, e che altre 26 famiglie sono candidate all'espulsione; considerando altresì le ramificazioni politiche di tale questione per il futuro status di Gerusalemme Est,

E.   richiamando l'attenzione sulle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e sul fatto che la comunità internazionale non ha riconosciuto la sovranità di Israele su Gerusalemme Est,

F.   considerando che una delegazione del Parlamento europeo ha visitato il quartiere di Sheikh Jarrah il 3 novembre 2008 e ha avuto l'opportunità di incontrare la famiglia al-Kurd,

1.   esprime profonda preoccupazione dinanzi all'espulsione della famiglia al-Kurd, alla recente distruzione, da parte delle autorità israeliane, delle case di famiglie palestinesi in parecchie zone di Gerusalemme Est e alle possibili gravi conseguenze di tali misure;

2.   evidenzia che tali operazioni, che influiscono pesantemente sulla vita dei residenti di tali zone, sono in contrasto con il diritto internazionale e invita le autorità israeliane a porvi termine quanto prima;

3.   sottolinea, pur riconoscendo l'indipendenza del sistema giudiziario israeliano nell'ambito delle frontiere dello Stato di Israele riconosciute a livello internazionale, che ai sensi del diritto internazionale Gerusalemme Est non è soggetta alla giurisdizione dei tribunali di Israele;

4.   invita il Consiglio, la Commissione e la comunità internazionale, incluso il Quartetto, ad adoperarsi in ogni modo possibile per proteggere i residenti palestinesi nel quartiere di Sheikh Jarrah e in altre zone di Gerusalemme Est, e invita inoltre il Quartetto a svolgere un ruolo più attivo in tal senso;

5.   ribadisce il proprio invito alle autorità israeliane di porre immediatamente termine a qualsiasi espansione delle colonie e alla costruzione della recinzione di sicurezza al di là delle frontiere del 1967, iniziative che sono in contrasto con il diritto internazionale e che stanno compromettendo gli sforzi di pace;

6.   afferma che azioni di questo tipo possono solo impedire il raggiungimento di un accordo di pace tra palestinesi e israeliani; sollecita Israele ad astenersi da qualsiasi misura unilaterale suscettibile di annullare il risultato dei negoziati sullo status finale, segnatamente a Gerusalemme;

7.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché all'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, all'Inviato speciale del Quartetto per il Medio Oriente, al governo israeliano, alla Knesset, al Presidente dell'Autorità palestinese e al Consiglio legislativo palestinese.

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