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Procedura : 2008/0091(CNS)
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Ciclo del documento : A6-0433/2008

Testi presentati :

A6-0433/2008

Discussioni :

Votazioni :

PV 04/12/2008 - 7.2
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P6_TA(2008)0573

Testi approvati
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Giovedì 4 dicembre 2008 - Bruxelles
Stock di aringa presente ad ovest della Scozia *
P6_TA(2008)0573A6-0433/2008

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per lo stock di aringa presente ad ovest della Scozia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock (COM(2008)0240 – C6-0204/2008 – 2008/0091(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0240),

–   visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0204/2008),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per la pesca (A6-0433/2008),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 7
(7)  Per garantire la stabilità delle possibilità di pesca, è opportuno limitare la variazione dei TAC da un anno all'altro quando la taglia dello stock supera le 75 000 tonnellate.
(7)  Per garantire la stabilità delle possibilità di pesca, è opportuno limitare la variazione dei TAC da un anno all'altro.
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a
a) mantenendo la mortalità per pesca a un tasso annuo di 0,25 per classi di età appropriate quando lo stock riproduttore supera le 75 000 tonnellate;
a) mantenendo la mortalità per pesca a un tasso annuo di 0,25 per classi di età appropriate per l'anno successivo agli anni per i quali le stime del CIEM e dello CSTEP indicano che lo stock riproduttore è pari o superiore alle 75 000 tonnellate;
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c
c) imponendo divieti di pesca nel caso in cui lo stock riproduttore scenda al di sotto delle 50 000 tonnellate.
c) prevedendo un rigoroso piano di ricostituzione, basato sui pareri del CIEM e dello CSTEP, nel caso in cui lo stock riproduttore scenda al di sotto delle 50 000 tonnellate.
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3
3.  L'obiettivo fissato al paragrafo 1 è conseguito applicando una variazione massima del TAC pari al 15% annuo quando lo stock riproduttore supera le 75 000 tonnellate.
3.  L'obiettivo fissato al paragrafo 1 è conseguito applicando una variazione massima del TAC pari al 15% per un determinato anno in cui lo stock riproduttore supera le 75 000 tonnellate e applicando una variazione massima del TAC pari al 20% per un determinato anno in cui lo stock riproduttore è compreso tra le 50 000 e le 75 000 tonnellate.
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2
2.  Se il parere del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) indica che, nell'anno per il quale il TAC deve essere fissato, la biomassa riproduttiva dello stock supererà le 75 000 tonnellate, il TAC è fissato a un livello che, in base al parere dello CSTEP, darà luogo a un tasso annuo di mortalità per pesca di 0,25. Ove del caso, detto livello è adeguato in conformità all'articolo 5.
2.  Se il parere dello CSTEP indica che, nell'anno per il quale il TAC deve essere fissato, la biomassa riproduttiva dello stock raggiungerà o supererà le 75 000 tonnellate, il TAC è fissato a un livello che, in base al parere dello CSTEP, darà luogo a un tasso annuo di mortalità per pesca di 0,25. Ove del caso, detto livello è adeguato in conformità all'articolo 5.
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3
3.  Se il parere dello CSTEP indica che, nell'anno per il quale il TAC deve essere fissato, la biomassa riproduttiva dello stock sarà inferiore a 75 000 tonnellate ma superiore a 50 000 tonnellate, il TAC è fissato a un livello che, in base al parere dello CSTEP, darà luogo a un tasso annuo di mortalità per pesca di 0,2.
3.  Se il parere dello CSTEP indica che, nell'anno per il quale il TAC deve essere fissato, la biomassa riproduttiva dello stock sarà inferiore a 75 000 tonnellate ma superiore a 50 000 tonnellate, il TAC è fissato a un livello che, in base al parere dello CSTEP, darà luogo a un tasso annuo di mortalità per pesca di 0,2. La variazione del TAC in un determinato anno non deve essere superiore al 20% rispetto al TAC dell'anno precedente. Ove del caso, detto livello è adeguato in conformità all'articolo 5, paragrafi 2 bis e 2 ter.
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4
4.  Se il parere dello CSTEP indica che, nell'anno per il quale il TAC deve essere fissato, la biomassa riproduttiva dello stock sarà inferiore a 50 000 tonnellate, il TAC è fissato a 0 tonnellate.
4.  Se il parere dello CSTEP indica che, nell'anno per il quale il TAC deve essere fissato, la biomassa riproduttiva dello stock sarà inferiore a 50 000 tonnellate, il TAC è soggetto a un rigoroso piano di ricostituzione, basato sui pareri del CIEM e dello CSTEP.
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis.  Qualora per un determinato anno il CIEM e lo CSTEP non siano in grado di fornire stime sullo stock riproduttore o sulla mortalità per pesca, il TAC dovrebbe rimanere invariato rispetto all'anno precedente. Tuttavia, a partire dal secondo anno e per ogni anno successivo per il quale non sono disponibili previsioni scientifiche, il TAC dovrebbe essere ridotto del 10% rispetto a quello dell'anno precedente.
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Se l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, prima frase, dà come risultato un TAC superiore di oltre il 20% a quello dell'anno precedente, il Consiglio adotta un TAC superiore solamente del 20% al TAC di tale anno.
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 ter (nuovo)
2 ter.  Se l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, prima frase, dà come risultato un TAC inferiore di oltre il 20% a quello dell'anno precedente, il Consiglio adotta un TAC inferiore solamente del 20% al TAC di tale anno.
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4
4.  Il paragrafo 3 non si applica alle navi che trasmettono quotidianamente la propria dichiarazione di cattura al centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera, previsto all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 2847/93, ai fini dell'inserimento in una base dati informatizzata.
4.  Il paragrafo 3 non si applica alle navi che trasmettono quotidianamente, e in ogni caso prima di lasciare la zona ad ovest della Scozia, la propria dichiarazione di cattura al centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera, previsto all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 2847/93, ai fini dell'inserimento in una base dati informatizzata.
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Articolo 8
Se la Commissione, sulla base di un parere dello CSTEP, constata che i tassi minimi di mortalità per pesca e i livelli di biomassa dello stock riproduttore specificati all'articolo 3, paragrafo 2, non sono atti a conseguire l'obiettivo indicato all'articolo 3, paragrafo 1, il Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione, decide a maggioranza qualificata di procedere a una revisione di detti quantitativi.
Se la Commissione, sulla base di un parere dello CSTEP, constata che i tassi minimi di mortalità per pesca e i livelli di biomassa dello stock riproduttore specificati all'articolo 3, paragrafo 2, non sono atti a conseguire l'obiettivo indicato all'articolo 3, paragrafo 1, il Consiglio, secondo la procedura di cui all'articolo 37 del trattato, decide di procedere a una revisione di detti quantitativi.
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1
1.  La Commissione chiede ogni anno allo CSTEP e al comitato consultivo regionale per gli stock pelagici di formulare un parere sui progressi realizzati per conseguire gli obiettivi del piano pluriennale. Se da tale parere risulta che si è lontani dal raggiungerli, il Consiglio adotta a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, le misure addizionali e/o alternative necessarie per garantirne il conseguimento.
1.  La Commissione chiede ogni anno allo CSTEP e al comitato consultivo regionale per gli stock pelagici di formulare un parere sui progressi realizzati per conseguire gli obiettivi del piano pluriennale. Inoltre, la Commissione prevede di elaborare un altro indice di reclutamento indipendente per gli stock di aringa ad ovest della Scozia. Se da tale parere risulta che si è lontani dal raggiungerli, il Consiglio adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 37 del trattato, le misure addizionali e/o alternative necessarie per garantirne il conseguimento.
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Articolo 9 - paragrafo 2
2.  La Commissione riesamina i risultati e il funzionamento del piano pluriennale a intervalli di almeno quattro anni dalla data di adozione del presente regolamento. La Commissione chiede allo CSTEP e al comitato consultivo regionale per gli stock pelagici di formulare un parere in merito al riesame. Ove del caso, il Consiglio può decidere a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, di apportare opportuni adeguamenti al piano pluriennale.
2.  La Commissione riesamina i risultati e il funzionamento del piano pluriennale a intervalli di almeno quattro anni dalla data di adozione del presente regolamento. La Commissione chiede allo CSTEP e al comitato consultivo regionale per gli stock pelagici di formulare un parere in merito al riesame. Ove del caso, il Consiglio può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 37 del trattato, di apportare opportuni adeguamenti al piano pluriennale.
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1 bis (nuovo)
Ai fini dell'articolo 21, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 1198/2006, le misure per l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) del presente regolamento, sono considerate un piano di ricostituzione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002.
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