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Procedura : 2008/0123(COD)
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Ciclo del documento : A6-0429/2008

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A6-0429/2008

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PV 04/12/2008 - 7.4
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P6_TA(2008)0575

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Giovedì 4 dicembre 2008 - Bruxelles
Strumenti di misura e metodi di controllo metrologico (rifusione) ***I
P6_TA(2008)0575A6-0429/2008

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico (rifusione) (COM(2008)0357 – C6-0237/2008 – 2008/0123(COD))

(Procedura di codecisione – rifusione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0357),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0237/2008),

–   visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi(1),

–   visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio con lettera del 3 dicembre 2008 di adottare la proposta, in conformità dell'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE e delle raccomandazioni del gruppo di lavoro consultivo composto dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione,

–   visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione giuridica (A6-0429/2008),

A.   considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali,

1.   approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

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