Risoluzione del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 sulla relazione speciale n. 8/2007 della Corte dei conti europea relativa alla cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto (2008/2151(INI))
Il Parlamento europeo,
– vista la relazione speciale n. 8/2007 sulla cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto, corredata delle risposte della Commissione(1),
– vista la decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio del 7 giugno 2007 relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee(2),
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0427/2008),
A. considerando che le evasioni e le frodi relative all'imposta sul valore aggiunto (IVA) non incidono soltanto sul finanziamento dei bilanci degli Stati membri, ma anche sul sistema delle risorse proprie dell'Unione europea al punto che le riduzioni delle risorse proprie IVA devono essere compensate da un aumento delle risorse proprie del reddito nazionale lordo (RNL), e così pure le distorsioni causate da frodi IVA incidono sull'equilibrio generale del sistema delle risorse proprie,
B. considerando che la Commissione, nella sua comunicazione del 31 maggio 2006, sulla necessità di sviluppare una strategia coordinata al fine di migliorare la lotta contro la frode fiscale (COM(2006)0254), ha osservato che gli Stati membri non hanno fatto un uso sufficiente delle possibilità in materia di cooperazione amministrativa offerte dal rafforzamento del quadro giuridico ai sensi del regolamento (CE) n. 1798/2003(3), e ha considerato il livello di cooperazione amministrativa non proporzionato al volume di scambi intracomunitari,
C. considerando che l'analisi della Corte dei conti nella relazione speciale n. 8/2007 volta a verificare la tempestività ed efficienza dello scambio di informazioni fra gli Stati membri nonché l'esistenza di strutture amministrative e procedure adeguate a sostegno della cooperazione amministrativa ha confermato che non è stato conseguito l'obiettivo principale del regolamento (CE) n. 1798/2003, ciò è a dire l'effettiva cooperazione amministrativa atta a combattere le frodi IVA,
1. esprime apprezzamento per la relazione speciale n. 8/2007della Corte dei conti che fornisce una valutazione indipendente della cooperazione amministrativa nella lotta contro le evasioni e le frodi IVA e analizza approfonditamente i risultati ottenuti dagli Stati membri e il ruolo della Commissione; conclude, sulla base delle risultanze della Corte dei conti, che il regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio non è uno strumento efficace per la cooperazione amministrativa in quanto diversi Stati membri ostacolano la sua attuazione e il ruolo della Commissione è limitato;
Quantificazione delle frodi IVA
2. è consapevole del fatto che sia difficile accertare l'effettivo volume delle evasioni e delle frodi IVA, visto che molti Stati membri non raccolgono né rendono noti i dati; constata che, stando alle stime fornite dalla Corte dei Conti, le perdite IVA ammontavano in Germania a 17 miliardi di euro nel 2005 e nel Regno Unito a 18,2 miliardi di euro nell'esercizio 2005-2006; constata che il volume delle frodi IVA potrebbe superare il volume del bilancio totale annuo della Comunità;
3. esprime apprezzamento per l'iniziativa della Commissione volta ad avviare uno studio per ottenere stime attendibili dell'ammontare delle frodi fiscali, comprese le frodi IVA, nei vari Stati membri; invita la Commissione a fornire alle commissioni competenti del Parlamento europeo gli aggiornamenti sui risultati dello studio non appena saranno disponibili;
4. esorta la Commissione e il Consiglio a dare una maggiore priorità allo sviluppo di un approccio comune al fine di quantificare e analizzare le frodi IVA, che dovrebbe consentire di valutare se le misure adottate dagli Stati membri contro l'evasione e le frodi IVA hanno avuto effetti positivi o se hanno solo innescato uno spostamento delle frodi IVA verso altri settori economici o Stati membri;
5. chiede che la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri tengano pienamente conto delle raccomandazioni del Comitato di contatto delle istituzioni superiori di controllo dell'Unione europea del dicembre 2007, che comprendono proposte in merito a come gli Stati membri potrebbero migliorare le loro stime e a come si potrebbe mettere a punto un modello unico di stima delle frodi IVA;
Lacune nelle performance delle autorità degli Stati membri
6. esprime preoccupazione per le lacune riscontrate dalla Corte dei conti in merito alla cooperazione amministrativa tra gli Stati membri in materia di IVA;
7. esprime preoccupazione per il fatto che la Corte dei Conti abbia riscontrato che in alcuni Stati membri mancavano i requisiti fondamentali per una cooperazione efficace; constata in particolare che sono confermate le seguenti lacune:
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quasi la metà delle richieste d'informazione da uno Stato membro all'altro non ha ricevuto risposta entro il termine stabilito di tre mesi,
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l'assetto organizzativo degli uffici centrali di collegamento (UCC), che rappresentano i canali principali per lo scambio d'informazioni, ha contribuito ai ritardi; Italia e Paesi Bassi hanno ripartito i loro UCC in varie unità prive di un reale coordinamento e la Germania ha ripartito il suo UCC in varie unità, senza informare adeguatamente gli altri Stati membri,
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esistono differenze significative tra il numero delle richieste che uno Stato membro dichiara di aver ricevuto e quello delle richieste che altri Stati membri dichiarano di aver trasmesso allo stesso; Italia e Germania dichiarano di aver ricevuto rispettivamente il 54% di richieste in meno e il 32% di richieste in più rispetto alle richieste che gli altri Stati membri hanno dichiarato di aver inviato loro nel 2005;
8. esorta gli Stati membri a garantire che lo scambio d'informazioni su richiesta sia tempestivo; è convinto che le modifiche proposte alla direttiva IVA(4) e al regolamento (CE) n. 1798/2003 volte a ridurre i tempi per la raccolta e lo scambio d'informazioni potranno produrre l'effetto voluto soltanto se gli Stati membri che non hanno ancora provveduto in tal senso istituiranno meccanismi di monitoraggio che assicurino la tempestiva evasione delle richieste; chiede alla Commissione di informarlo in merito ai progressi compiuti dai singoli Stati membri nella messa a punto dei meccanismi di monitoraggio e di valutare la loro efficacia;
9. invita il Consiglio ad affrontare la discrepanza tra il numero di richieste di informazioni che uno Stato membro afferma di aver ricevuto e il numero di richieste che altri Stati membri affermano di avergli inviato, e a risolvere questo problema con urgenza;
10. raccomanda alla Commissione che, nel quadro dei suoi programmi nazionali di riforma basati sulla strategia di Lisbona, gli Stati membri informino sull'applicazione dei requisiti di trasmissione di dati ad altri Stati membri; ritiene importante che, quando la trasmissione di dati da uno Stato membro all'altro sia soggetta a ritardi sistematici, la Commissione avvii procedure d'infrazione contro lo Stato membro che ritarda la trasmissione di dati;
11. chiede alla Commissione di facilitare un ulteriore scambio delle migliori prassi e di coordinamento tra gli Stati membri per quanto riguarda le disposizioni organizzative di una cooperazione amministrativa;
12. invita gli Stati membri a sfruttare appieno la possibilità di delegare le competenze per lo scambio d'informazioni all'anagrafe tributaria locale, in modo da velocizzare e migliorare la qualità della cooperazione; constata che nel 2007 la Commissione ha reso disponibile un canale di comunicazione elettronica sicuro tra gli uffici locali dei vari Stati membri;
13. riconosce che la cooperazione amministrativa a livello dell'Unione europea costituisce uno strumento fondamentale nella lotta alle frodi fiscali; esorta gli Stati membri a trarre pienamente profitto dalla possibilità di istituire una cooperazione amministrativa efficace tra i locali uffici delle imposte, anche mediante le comunicazioni elettroniche;
14. osserva che il Belgio ha lanciato la rete Eurocanet (European Carousel Network) per migliorare lo scambio spontaneo d'informazioni; constata che, nel frattempo, 24 Stati membri hanno partecipato a tale scambio d'informazioni su società sospettate di essere coinvolte in frodi del tipo "operatore scorretto";
15. constata che, stando al parere degli esperti, la rete Eurocanet consente alle unità antifrode di identificare più speditamente le frodi IVA in quanto è in grado di fornire uno scambio d'informazioni più completo, si avvale delle autorità del Belgio come base centrale di coordinamento e garantisce il coinvolgimento dei servizi antifrode del settore operativo e amministrativo;
16. osserva tuttavia che l'efficienza della rete Eurocanet è limitata dal fatto che tre grandi Stati membri quali Germania, Italia e Regno Unito non vi prendono parte; esorta la Germania, l'Italia e il Regno Unito ad aderire alla rete Eurocanet;
17. manifesta preoccupazione per il fatto che la Corte dei Conti abbia rilevato gravi carenze nel sistema di scambio d'informazioni in materia di IVA (VIES), prodotte sia da ritardi nella raccolta e acquisizione dei dati sia da problemi di rettifica dei dati inesatti; richiede che gli Stati membri e la Commissione intervengano urgentemente per porre rimedio alla situazione entro la fine del 2008;
18. stenta a comprendere perché gli Stati membri, nonostante l'impegno profuso dalla Commissione per facilitare un accordo, non siano ancora giunti a stabilire un criterio comune per annullare i numeri d'identificazione IVA, sebbene la possibilità di revocare rapidamente un numero IVA sia un elemento essenziale per bloccare e prevenire le frodi IVA;
19. si rammarica del fatto che controlli simultanei multilaterali non sono sufficientemente utilizzati dagli Stati membri, anche se la Comunità provvede al loro finanziamento e la Corte dei conti segnala che si possono ottenere buoni risultati;
20. si rammarica, in particolare, alla luce delle succitate lacune rilevate dalla Corte dei conti per quanto riguarda la Germania, che questo Stato membro non si sia conformato alla richiesta di audit della Corte; sostiene il punto di vista della Corte dei conti secondo cui il rifiuto della Germania rappresenta una violazione dei suoi obblighi ai sensi del trattato CE; constata che la Commissione ha avviato, prima della Corte di giustizia, procedure di infrazione contro la Germania; invita la Corte dei conti ad eseguire in Germania l'audit programmato, nel caso di sentenza favorevole della Corte di giustizia;
21. constata che il gruppo di lavoro del Consiglio incaricato degli aspetti fiscali, ha esaminato la relazione speciale della Corte dei conti; invita il Consiglio ad adottare conclusioni formali sulle osservazioni della Corte dei conti come avviene per le altre relazioni speciali durante la procedura di scarico della Commissione, entro il dicembre 2008;
Seguito delle osservazioni della Corte dei conti in termini di nuova normativa comunitaria
22. accoglie con favore le proposte della Commissione di modifica della direttiva IVA(5) e del regolamento concernente la cooperazione amministrativa in materia di IVA(6) per accelerare la raccolta e lo scambio di informazioni sulle operazioni intracomunitarie a partire dal 2010, ed esorta il Consiglio ad adottare rapidamente le misure proposte;
23. invita la Commissione a presentare ulteriori proposte volte a rafforzare negli Stati membri i mezzi di riscossione dell'IVA non corrisposta, rendendo gli operatori commerciali responsabili in solido per le perdite fiscali nel caso in cui la loro inosservanza dell'obbligo di comunicazione di informazioni abbia facilitato la frode;
24. invita la Commissione a presentare ulteriori proposte sull'accesso automatizzato, da parte di tutti gli Stati membri, a determinati dati non sensibili in possesso di altri Stati membri riguardo ai loro soggetti passivi, nonché sull'armonizzazione delle procedure di registrazione e di cancellazione dei debitori dell'IVA, al fine di garantire la rapida individuazione e cancellazione dei soggetti passivi fittizi;
L'attuale ruolo della Commissione e prospettive future
25. constata che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1798/2003, la Commissione valuta il funzionamento della cooperazione amministrativa e mette insieme le esperienze degli Stati membri; constata l'intenzione della Commissione di istituire un sistema di monitoraggio dotato di indicatori quantificabili per poter valutare se gli Stati membri siano in grado di fornire, e se in realtà forniscano, effettiva assistenza reciproca; chiede alla Commissione di informare il Parlamento sullo stato di avanzamento prima che inizi la prossima procedura di scarico;
26. constata che la Commissione non ha accesso al contenuto delle informazioni scambiate ai sensi del regolamento (CE) n. 1798/2003, e il suo ruolo si limita alla manutenzione e allo sviluppo della rete di comunicazione; concorda con la Corte dei conti che ciò ostacola la capacità della Commissione di individuare le cause dei problemi e di proporre soluzioni;
27. constata che gli Stati membri rifiutano di concedere alla Commissione (OLAF) l'accesso al contenuto dei dati scambiati ai sensi del regolamento (CE) n. 1798/2003 e ai dati scambiati nel quadro della rete Eurocanet; prende nota della posizione della Commissione (OLAF) che, se avesse accesso ai dati, potrebbe generare un significativo valore aggiunto, fornendo un'analisi dal punto di vista comunitario delle tendenze e dei nuovi meccanismi di frode individuati;
28. constata che nell'Aprile 2008 Europol ha aperto un dossier analitico per la frode intracomunitaria cosiddetta "dell'operatore scorretto", volto ad identificare gli organizzatori di frodi, scoprire le loro reti criminali e analizzare le più comuni forme di frode "carosello" intracomunitarie;
29. prende atto delle conclusioni del Consiglio ECOFIN del 7 ottobre 2008, che ha deciso di creare un nuovo meccanismo volto a migliorare la cooperazione fra gli Stati membri per lottare contro le frodi IVA, il cosiddetto "Eurofisc"; constata che Eurofisc si baserebbe su Eurocanet e che, stando agli orientamenti adottati dal Consiglio ECOFIN, esso sarebbe una rete decentralizzata per lo scambio di informazioni fra Stati membri, rete a cui tutti gli Stati membri potrebbero partecipare su base volontaria e la cui organizzazione poggerebbe su un accordo fra gli Stati membri partecipanti, con il sostegno della Commissione;
30. conviene che serve una nuova spinta a livello politico per poter conseguire miglioramenti sostanziali nella cooperazione per la lotta contro le frodi IVA; è tuttavia convinto che l'introduzione di Eurofisc apporterà valore aggiunto solo se la partecipazione ad esso è obbligatoria per tutti gli Stati membri, onde evitare i problemi incontrati con Eurocanet, e a condizione che la Commissione partecipi pienamente all'attività della rete e svolga un ruolo di coordinamento;
31. invita il Consiglio a proseguire i negoziati sulla proposta di regolamento relativo alla reciproca assistenza amministrativa in materia di lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari della Comunità europea, compresa la frode IVA, che fornirebbe un quadro dettagliato per una cooperazione amministrativa multidisciplinare anti-frode;
32. invita l'organismo responsabile dei servizi della Commissione, la DG Fiscalità e Unione Doganale e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), a creare una task force che prenda in esame le seguenti domande:
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Come può la Commissione attivare sinergie fra i diversi servizi dedicati alla lotta contro le frodi IVA, allo scopo di evitare lo spreco di energie e la competizione fra i diversi servizi?
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Fino a che livello dovrebbe la Commissione avere accesso al contenuto dell'informazione scambiata fra gli Stati membri?
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Potrebbe la Commissione diventare un organismo centrale di coordinamento per la cooperazione amministrativa fra gli Stati membri e, in caso affermativo, in che modo?
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In che modo dovrebbero entrare in relazione le attività di lotta contro le frodi IVA della Commissione e le attività di Europol ed Eurojust?
Potenziamento delle azioni di cooperazione fra le autorità giudiziarie
33. chiede agli Stati membri di eliminare gli ostacoli giuridici di diritto interno che impediscono azioni giudiziarie transfrontaliere, in particolare nei casi in cui le perdite IVA si verificano in un altro Stato membro;
34. constata che, stando alla Commissione, il reddito comunitario risultante dalle risorse proprie IVA è protetto dalla convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari della Comunità, del 1995(7), osserva che il Consiglio ha adottato nel 1997 una relazione esplicativa che escludeva esplicitamente l'IVA dall'ambito della convenzione; constata che la relazione esplicativa non produce effetti giuridicamente vincolanti; invita il Consiglio a rivedere la sua interpretazione al fine di eliminare gli ostacoli giuridici che impediscono azioni giudiziarie transfrontaliere nei confronti delle frodi IVA;
o o o
35. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti, a Europol e a Eurojust, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
Regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio, del 7 Ottobre 2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia d'imposta sul valore aggiunto. (GU L 264 del 15.10.2003, pag. 1).
Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).